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Giovedì 26 maggio 2016 - Bruxelles
Valute virtuali
 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2015/010 FR/MoryGlobal
 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa
 Richiesta di revoca dell'immunità di Gianluca Buonanno
 Misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia *
 Flussi di dati transatlantici
 Un "new deal" per i consumatori di energia
 Povertà: una prospettiva di genere
 Barriere non tariffarie nel mercato unico
 Strategia per il mercato unico

Valute virtuali
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulle valute virtuali (2016/2007(INI))
P8_TA(2016)0228A8-0168/2016

Il Parlamento europeo,

–  visto il documento della Banca dei regolamenti internazionali sulle valute digitali del novembre 2015(1),

–  vista la pubblicazione della Banca d'Inghilterra sugli aspetti economici delle valute digitali (terzo trimestre 2014)(2),

–  visto il parere dell'Autorità bancaria europea sulle valute virtuali del luglio 2014(3),

–  vista l'analisi condotta dalla Banca centrale europea sui sistemi di valuta virtuale del febbraio 2015(4),

–  visto il piano d'azione della Commissione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo del 2 febbraio 2016(5),

–  visto lo studio della Commissione sulla portata del divario dell'IVA nell'UE del maggio 2015(6),

–  visto lo studio del Centro comune di ricerca della Commissione sull'agenda digitale per le valute virtuali(7),

–  viste le linee guida per un approccio basato sul rischio in materia di valute virtuali pubblicate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nel giugno 2015,

–  viste le conclusioni del Consiglio sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo del 12 febbraio 2016(8),

–  visti la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento ai fini dell'IVA del cambio di una valuta virtuale (C-264/14)(9) e il parere dell'avvocato generale Kokott del 16 luglio 2015(10),

–  vista la consultazione dell'ESMA sugli investimenti realizzati con valute virtuali o con la tecnologia di registro distribuito del luglio 2015(11),

–  vista la nota informativa del Servizio di ricerca del Parlamento europeo sul mercato, gli aspetti economici e la regolamentazione del bitcoin(12),

–  vista la relazione di Europol intitolata "Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks" (Cambiamenti del modus operandi negli attentati terroristici dello Stato islamico) del 18 gennaio 2016(13),

–  vista la relazione del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) sulle valute virtuali del giugno 2014(14),

–  visto lo studio dell'OCSE intitolato "The Bitcoin Question – currency versus trust-less transfer technology" (La questione del bitcoin – valuta contro tecnologia di trasferimento senza rapporto di fiducia)(15),

–  visto il documento di riflessione dei servizi del Fondo monetario internazionale (FMI) intitolato "Virtual Currencies and Beyond" (Valute virtuali e oltre) del gennaio 2016(16),

–  vista la relazione del capo consigliere scientifico dell'agenzia scientifica governativa del Regno Unito intitolata "Distributed Ledger Technology: beyond block chain" (Tecnologia di registro distribuito: oltre la blockchain), pubblicata nel 2016 (17),

–  vista l'audizione della commissione per i problemi economici e monetari sulle valute virtuali del 25 gennaio 2016,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0168/2016),

A.  considerando che non è ancora stata stabilita una definizione universalmente valida ma che le valute virtuali sono talvolta definite come denaro digitale e che l'Autorità bancaria europea (ABE) le considera rappresentazioni di valore digitali che non sono né emesse né da una banca centrale o da un ente pubblico né sono necessariamente legate a una valuta a corso legale, ma sono accettate da persone giuridiche e fisiche come mezzo di pagamento e possono essere trasferite, archiviate o scambiate elettronicamente; che le valute virtuali sono basate principalmente su una tecnologia di registro distribuito (distributed ledger technology, DLT), che costituisce il fondamento tecnologico di oltre 600 sistemi di valuta virtuale(18) che facilitano lo scambio tra pari e dei quali il più noto è finora il bitcoin; che, benché sia stato lanciato nel 2009 e detenga attualmente una quota di mercato quasi del 90 % tra le valute virtuali basate sulla DLT e il valore di mercato dei bitcoin in circolazione ammonti a circa 5 miliardi di EUR(19), esso non ha ancora raggiunto dimensioni sistemiche;

B.  considerando che la DLT include banche dati caratterizzate da diversi gradi di fiducia e resilienza e che è in grado di elaborare rapidamente grandi quantità di transazioni e ha la capacità di rivoluzionare non soltanto il settore delle valute virtuali, ma anche, più in generale, la tecnologia finanziaria – nell'ambito della quale la compensazione e il regolamento potrebbero costituire evidenti applicazioni – nonché altri settori al di là della finanza, in particolare per quanto concerne la dimostrazione dell'identità e della proprietà;

C.  considerando che gli investimenti nella DLT sono parte integrante dell'attuale ciclo d'innovazione nell'ambito della tecnologia finanziaria e che ad oggi, tra finanziamenti in capitale di rischio e investimenti delle imprese, ammontano a più di un miliardo di EUR(20);

Opportunità e rischi legati alle valute virtuali e alla DLT nel panorama tecnologico in rapida evoluzione dei pagamenti

1.  sottolinea che le valute virtuali e la DLT possono contribuire positivamente al benessere dei cittadini e allo sviluppo economico, anche nel settore finanziario, mediante:

   a) una riduzione dei costi di transazione e dei costi operativi per i pagamenti e, in particolare, il trasferimento transfrontaliero di fondi, che probabilmente scenderebbero ben al di sotto dell'1 %, rispetto al tradizionale 2-4 % dei sistemi di pagamento online tradizionali(21) e a una media di oltre il 7 % per il trasferimento delle rimesse transfrontaliere(22), con un conseguente calo, secondo una stima ottimistica, dei costi totali delle rimesse a livello globale fino a 20 miliardi di EUR;
   b) a livello più generale, una riduzione del costo di accesso ai finanziamenti anche in assenza di un conto bancario tradizionale, il che può favorire l'inclusione finanziaria e il conseguimento dell'obiettivo "5x5" del G20 e del G8(23);
   c) un potenziamento della resilienza e, in funzione dell'architettura del sistema, della velocità dei sistemi di pagamento e degli scambi di beni e servizi, grazie all'architettura decentrata caratteristica della DLT, che può continuare a funzionare in modo affidabile anche qualora parti della sua rete subissero guasti o violazioni;
   d) l'istituzione di sistemi che combinino la facilità di utilizzo, costi di transazione e operativi ridotti e un elevato grado di riservatezza, senza però l'anonimato totale, in modo da consentire, in una certa misura, la tracciabilità delle transazioni in caso di illeciti e un miglioramento della trasparenza per i partecipanti al mercato in generale;
   e) l'impiego di tali sistemi per sviluppare soluzioni sicure di micropagamento online che rispettino la riservatezza individuale, i quali potrebbero verosimilmente sostituire alcuni degli attuali modelli commerciali online che costituiscono un problema significativo per la riservatezza individuale;
   f) la possibilità di prevedere la fusione di diversi tipi di meccanismi di pagamento tradizionali e innovativi, dalle carte di credito alle soluzioni mobili, in un'unica applicazione sicura e di facile impiego, il che potrebbe favorire alcuni aspetti del commercio elettronico in Europa e approfondire il mercato unico;

2.  osserva che i sistemi di valute virtuali e DLT comportano rischi che devono essere adeguatamente affrontati in modo da aumentare la loro affidabilità, anche date le circostanze attuali, vale a dire:

   a) l'assenza di strutture di governance flessibili ma resilienti e affidabili o di una definizione di tali strutture, specialmente in alcune applicazioni della DLT come il bitcoin, che determina incertezza e problemi di tutela dei consumatori o, più in generale, degli utenti, soprattutto in caso di difficoltà non previste dagli ideatori del software originario;
   b) l'elevata volatilità delle valute virtuali e il rischio di bolle speculative, nonché l'assenza di forme tradizionali di vigilanza regolamentare, garanzia e tutela, questioni che sono particolarmente problematiche per i consumatori;
   c) la capacità a volte limitata dei regolatori nell'ambito delle nuove tecnologie, che può ostacolare la definizione tempestiva di garanzie adeguate volte ad assicurare il funzionamento corretto e affidabile delle applicazioni basate sulla DLT qualora esse si sviluppino in misura tale da acquisire un'importanza sistemica, o anche prima che ciò avvenga;
   d) l'incertezza giuridica che circonda le nuove applicazioni basate sulla DLT;
   e) il consumo energetico di alcune valute virtuali che, secondo le stime della relazione del capo consigliere scientifico del governo del Regno Unito sulla DLT, nel caso del bitcoin è di oltre 1 GW, il che richiede investimenti nella ricerca di forme più efficaci di meccanismi di verifica delle transazioni e la loro promozione;
   f) la mancanza di documenti tecnici sufficientemente trasparenti e di facile consultazione riguardanti il funzionamento di valute virtuali specifiche e di altri sistemi basati sulla DLT;
   g) le potenziali fonti di instabilità finanziaria che potrebbero essere associate a prodotti derivati a causa di una scarsa comprensione delle caratteristiche delle valute virtuali;
   h) le potenziali limitazioni nel lungo termine per quanto riguarda l'efficacia della politica monetaria qualora sistemi privati di valute virtuali fossero ampiamente utilizzati come sostituti della valuta a corso legale ufficiale;
   i) le possibilità di transazioni sul "mercato nero", riciclaggio di denaro, finanziamento di attività terroristiche(24), frode ed evasione fiscale e altre attività criminali basate sulla "pseudonimia" e i "servizi misti" offerti da alcuni dei servizi in questione e la natura decentrata di alcune valute virtuali, senza dimenticare che la tracciabilità delle transazioni in contante tende a essere ancora più limitata;

3.  suggerisce che, per far fronte a tali rischi, sarà necessario rafforzare la capacità normativa, comprese le competenze tecniche, e sviluppare un quadro giuridico solido che stia al passo con le innovazioni, assicurando una risposta tempestiva e proporzionata nel caso in cui l'utilizzo di alcune applicazioni basate sulla DLT assuma un'importanza sistemica;

4.  osserva tuttavia che una regolamentazione precoce non può essere adattata a una realtà ancora in evoluzione, dal momento che potrebbe trasmettere al pubblico un messaggio errato sui vantaggi o la sicurezza delle monete virtuali;

Utilizzo della DLT al di là dell'ambito dei pagamenti

5.  osserva che il potenziale della DLT di accelerare, decentrare, automatizzare e standardizzare i processi basati sui dati a un costo inferiore potrebbe modificare profondamente le modalità di trasferimento delle attività e di tenuta dei registri, con conseguenze sia per il settore privato sia per quello pubblico, il quale è coinvolto a tre livelli: in qualità di prestatore di servizi, di supervisore e di legislatore;

6.  segnala che, attualmente, la compensazione, il regolamento e altri processi di gestione post negoziazione costano al settore finanziario globale ben oltre 50 miliardi di EUR all'anno(25) e che in tale ambito e in quello dei processi di riconciliazione bancaria l'impiego della DLT potrebbe consentire grandi innovazioni in termini di efficienza, rapidità e resilienza, creando però, al contempo, nuove sfide dal punto di vista della regolamentazione;

7.  sottolinea che, a tale proposito, alcuni operatori del settore privato hanno avviato diverse iniziative e invita le autorità competenti, a livello europeo e nazionale, a monitorare tali iniziative;

8.  sottolinea inoltre che la DLT potrebbe essere utilizzata per aumentare la condivisione di dati, la trasparenza e la fiducia non solo tra il governo e i cittadini, ma anche tra gli operatori del settore privato e i clienti;

9.  riconosce le potenzialità ancora inespresse della DLT ben oltre il settore finanziario, compreso il crypto-equity crowdfunding (modalità di finanziamento collettivo), i servizi di mediazione delle controversie, in particolare nei settori finanziario e giuridico, e le potenzialità dei "contratti intelligenti" combinati con le firme digitali, le applicazioni che permettono una più elevata protezione dei dati e le sinergie con lo sviluppo dell'Internet degli oggetti;

10.  richiama l'attenzione sulle dinamiche generate dalle tecnologie di codifica a blocchi concatenati nel contesto imprenditoriale, nonché sul loro potenziale nei processi di trasformazione dell'economia reale a lungo termine;

11.  riconosce le potenzialità della DLT per aiutare i governi a ridurre il riciclaggio di denaro, la frode e la corruzione;

12.  incoraggia gli enti pubblici a sperimentare i sistemi basati sulla DLT, dopo aver condotto valutazioni d'impatto appropriate, al fine di migliorare la prestazione di servizi ai cittadini e le soluzioni di amministrazione digitale, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati; incoraggia gli enti pubblici a evitare effetti "lock-in" che potrebbero essere associati all'utilizzo di sistemi proprietari basati sulla DLT; riconosce specificamente le potenzialità della DLT per migliorare i sistemi dei registri catastali;

13.  raccomanda che gli enti pubblici e le autorità competenti incaricate di analizzare grandi quantità di dati prendano in esame l'utilizzo di strumenti di supervisione e notifica in tempo reale basati sulla DLT nell'ambito di un'agenda "RegTech" (tecnologia applicata alla regolamentazione) nel settore finanziario e non solo, anche al fine di ridurre il notevole divario dell'IVA nell'Unione(26);

Regolamentazione intelligente per promuovere l'innovazione e tutelare l'integrità

14.  invita ad adottare un approccio normativo proporzionato a livello di UE, in modo da non soffocare l'innovazione o aggiungere costi superflui in questa fase iniziale, pur affrontando seriamente i problemi di ordine normativo che potrebbero sorgere con l'uso diffuso delle valute virtuali e della DLT;

15.  richiama l'attenzione sulle analogie tra la tecnologia di registro distribuito (distributed ledger technology, DLT), consistente in un insieme di nodi che partecipano a un sistema e condividono una banca dati comune, e il World Wide Web, definito come un insieme globale di risorse, unite tra loro in modo logico attraverso collegamenti ipertestuali; sottolinea che sia la DLT sia il WWW si basano su Internet, un sistema globale di reti interconnesse di elaboratori centrali, personal computer e computer senza fili;

16.  ricorda che, nonostante i tentativi di promuovere un approccio che coinvolga tutte le parti interessate, Internet è ancora governato dalla National Telecommunications and Information Administration, un'agenzia del dipartimento del commercio degli Stati Uniti preposta alle telecomunicazioni e all'informazione;

17.  accoglie con favore la creazione di una coalizione dinamica sulle tecnologie di codifica a blocchi concatenati nell'ambito del forum sulla governance di Internet e invita la Commissione a promuovere una governance inclusiva e condivisa della DLT, al fine di evitare i problemi incontrati in passato nello sviluppo di Internet;

18.  segnala che le normative chiave dell'UE quali i regolamenti EMIR e CSDR, la direttiva SFD, la direttiva MiFID/il regolamento MiFIR e le direttive OICVM e GEFIA potrebbero rappresentare un quadro normativo di riferimento in funzione delle attività svolte, indipendentemente dalla tecnologia di base, anche quando le valute virtuali e le applicazioni basate sulla DLT accedono a nuovi mercati e ampliano le loro attività; osserva tuttavia che potrebbe essere necessaria una legislazione più specifica;

19.  accoglie positivamente i suggerimenti della Commissione quanto all'inclusione delle piattaforme di cambio delle valute virtuali nella direttiva antiriciclaggio (AMLD), al fine di eliminare l'anonimato associato a tali piattaforme; auspica che qualsiasi proposta al riguardo sia mirata, giustificata da un'analisi completa dei rischi associati alle valute virtuali e basata su una valutazione d'impatto approfondita;

20.  raccomanda alla Commissione di eseguire una valutazione globale approfondita sulle valute virtuali e, sulla base di tale valutazione, prevedere, se del caso, una revisione della normativa UE in materia di pagamenti, comprese la direttiva sui conti di pagamento, la direttiva sui servizi di pagamento e la direttiva sulla moneta elettronica, alla luce delle nuove possibilità offerte dalle innovazioni tecnologiche, tra cui le valute virtuali e la DLT, al fine di rafforzare ulteriormente la competitività e ridurre i costi di transazione, anche grazie a una maggiore interoperabilità ed eventualmente alla promozione di un portafoglio elettronico universale e non proprietario;

21.  osserva che diverse valute virtuali locali sono state create in Europa anche in risposta alle crisi finanziarie e ai relativi problemi di contrazione del credito; raccomanda di usare estrema cautela nella definizione delle valute virtuali in qualsiasi proposta legislativa futura, al fine di tenere debitamente conto dell'esistenza di "valute locali" di natura non lucrativa, spesso caratterizzate da una fungibilità limitata e in grado di apportare notevoli vantaggi in termini sociali e ambientali, nonché di evitare una regolamentazione sproporzionata in tale ambito, purché la tassazione non sia evitata né elusa;

22.  chiede la creazione di una task force orizzontale sulla DLT, guidata dalla Commissione e composta da esperti tecnici ed esperti di regolamentazione, al fine di:

   i) fornire le competenze tecniche e normative necessarie nei vari settori delle pertinenti applicazioni basate sulla DLT, riunire le parti interessate e sostenere gli attori pubblici competenti, a livello di UE e degli Stati membri, negli sforzi volti a monitorare l'utilizzo della DLT a livello europeo e mondiale;
   ii) favorire la sensibilizzazione e analizzare i benefici e i rischi – anche per gli utenti finali – delle applicazioni basate sulla DLT al fine di sfruttare al massimo il loro potenziale, anche attraverso l'identificazione di un nucleo di caratteristiche dei sistemi DLT favorevoli all'interesse generale, come norme aperte non proprietarie, e l'identificazione delle norme emergenti relative alle migliori pratiche;
   iii) sostenere una risposta tempestiva, fondata e proporzionata alle nuove opportunità e sfide legate all'introduzione di importanti applicazioni basate sulla DLT, anche attraverso una tabella di marcia delle misure che dovranno essere adottate a livello di UE e degli Stati membri, che includerebbe una valutazione della regolamentazione europea esistente al fine di aggiornarla in risposta all'utilizzo significativo e sistematico della DLT, affrontando, se del caso, anche le questioni relative alla protezione dei consumatori e le questioni di natura sistemica;
   iv) elaborare prove di stress per tutti gli aspetti pertinenti delle valute virtuali e degli altri sistemi basati sulla DLT che raggiungono un livello di utilizzo che conferisce loro un'importanza sistemica per la stabilità;

23.  sottolinea che, nell'uso delle valute virtuali, la consapevolezza dei consumatori, la trasparenza e la fiducia sono importanti; invita la Commissione a elaborare orientamenti, in collaborazione con gli Stati membri e il settore delle valute virtuali, con l'obiettivo di garantire che agli utenti attuali e futuri delle valute virtuali siano fornite informazioni corrette, chiare e complete, per consentire loro di compiere scelte pienamente informate e accrescere in tal modo la trasparenza dei sistemi di valute virtuali riguardo al modo in cui sono organizzati e gestiti e alle caratteristiche che li distinguono, in termini di protezione dei consumatori, dai sistemi di pagamento regolamentati e sottoposti a vigilanza;

o
o   o

24.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) http://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf
(2) http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q3digitalcurrenciesBitcoin2.pdf
(3) https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
(4) https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf
(5) http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/160202_en.htm
(6) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm
(7) http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97043/the%20digital%20agenda%20of%20virtual%20currencies_final.pdf
(8) http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/02/12-conclusions-terrorism-financing/
(9) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1463564584935&uri=CELEX:62014CJ0264
(10) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62014CC0264
(11) https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-532_call_for_evidence_on_virtual_currency_investment.pdf
(12) http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140793/LDM_BRI(2014)140793_REV1_EN.pdf
(13) https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/changes_in_modus_operandi_of_is_in_terrorist_attacks.pdf
(14) http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf
(15) http://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/The-Bitcoin-Question-2014.pdf
(16) https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf
(17) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf
(18) http://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf
(19) http://coinmarketcap.com/
(20)Cfr. tra gli altri: http://www.coindesk.com/state-of-Bitcoin-blockchain-2016/
(21) https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
(22) https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_december_2015.pdf
(23)http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTFINANCIALSECTOR/0,,contentMDK:22383199~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:282885,00.html
(24) Pur sussistendo la possibilità che le valute virtuali siano utilizzate per finanziare attività terroristiche, recentemente (il 18 gennaio 2016) Europol ha sottolineato che, benché informazioni provenienti da terzi suggeriscano che le valute anonime quali il bitcoin sono utilizzate da terroristi per finanziare le loro attività, ciò non è stato confermato dalle autorità di contrasto.
(25) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf
(26) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm


Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2015/010 FR/MoryGlobal
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Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/010 FR/MoryGlobal, presentata dalla Francia) (COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))
P8_TA(2016)0229A8-0182/2016

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0185 – C8-0136/2016),

–  visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) (regolamento FEG),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,

–  visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

–  vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0182/2016),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.  considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, la fissazione del contributo finanziario dell'Unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

D.  considerando che la Francia ha presentato la domanda EGF/2015/010 FR/MoryGlobal per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero nel settore economico classificato nella divisione 49 della NACE Revisione 2 (Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte) nonché nella divisione 52 della NACE Revisione 2 (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti) in tutta la Francia continentale, e che, secondo le stime, 2 132 lavoratori in esubero ammissibili al contributo del FEG dovrebbero beneficiare delle misure; che la domanda in esame fa seguito alla liquidazione giudiziaria di MoryGlobal nonché alla domanda EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros;

E.  considerando che la domanda è stata presentata in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevedono il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero dai fornitori e dai produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;

1.  conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Francia ha diritto a un contributo finanziario pari a 5 146 800 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % dei costi totali (8 528 000 EUR);

2.  osserva che la Commissione ha rispettato il termine di 12 settimane dal ricevimento, il 19 novembre 2015, della domanda da parte delle autorità francesi, entro il quale doveva completare la sua valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario, termine scaduto il 7 aprile 2016, e ha notificato tale valutazione al Parlamento il medesimo giorno;

3.  ritiene che gli esuberi presso MoryGlobal siano imputabili al calo generale della produzione fisica in Europa, circostanza che ha causato la riduzione dei volumi da trasportare nonché una guerra dei prezzi nel settore del trasporto di merci su strada, risultando a partire dal 2007 in un continuo deterioramento dei margini operativi e in una serie di perdite per il settore in Francia; osserva che a ciò ha fatto seguito un'ondata di fallimenti, tra cui quello di Mory-Ducros e successivamente di MoryGlobal, che aveva riassunto 2 107 ex dipendenti di Mory-Ducros;

4.  rileva che il sostegno del FEG a favore di 2 513 ex dipendenti di Mory-Ducros, approvato nell'aprile 2015(4), ammonta a 6 052 200 EUR;

5.  osserva che finora il settore "Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte" è stato oggetto di altre due domande di intervento del FEG: la domanda EGF/2014/017 FR/ Mory-Ducros e la domanda EGF/2011/001 AT/Nieder-und Oberoesterreich, entrambe basate sulla crisi economica e finanziaria mondiale e concernenti 2 804 esuberi nel settore; rileva che varie misure nell'ambito delle due domande sono simili;

6.  constata che le autorità francesi hanno avviato l'erogazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori interessati il 23 aprile 2015, in anticipo rispetto alla domanda di sostegno del FEG per il pacchetto coordinato proposto;

7.  si compiace del fatto che la Francia abbia messo in atto il piano sociale, al quale partecipa finanziariamente anche MoryGlobal, prima di ottenere il contributo integrativo a valere sul FEG; ritiene positivo che l'assistenza richiesta a titolo del FEG non preveda misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento FEG, ossia le indennità, ma sia orientata su misure che presentano un reale valore aggiunto per il futuro reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in esubero;

8.  rileva che i servizi personalizzati cofinanziati dal FEG consistono in consulenza e orientamento forniti da un gruppo di esperti consulenti, che si aggiungono al piano sociale e al Contrat de Sécurisation Professionnelle finanziato dallo Stato francese per assistere i lavoratori nel reinserimento professionale; osserva che i tre contraenti che gestiscono il gruppo di consulenti sono quelli che forniscono servizi ai lavoratori collocati in esubero da Mory-Ducros; si attende che la Commissione e le autorità francesi seguano rigorosamente il principio in base al quale i pagamenti alle agenzie appaltatrici vanno effettuati in funzione dei risultati conseguiti;

9.  rileva che i contraenti (BPI, Sodie e AFPA Transitions) assisteranno i lavoratori in esubero e li aiuteranno a trovare soluzioni per rimanere nel mercato di lavoro e trovare nuovi posti di lavoro attraverso servizi personalizzati come sessioni di informazione collettive e singole, transizione professionale e accompagnamento verso nuovi posti di lavoro;

10.  ritiene che i lavoratori appartenenti alla fascia di età tra 55 e 64 anni siano più esposti al rischio di disoccupazione di lunga durata e di esclusione dal mercato del lavoro, con possibili effetti in termini di esclusione sociale; reputa pertanto che tali lavoratori, che rappresentano oltre il 19 % dei beneficiari che potrebbero essere interessati dalle misure proposte, abbiano esigenze particolari in termini di servizi personalizzati, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG;

11.  rileva che, stando alle indicazioni fornite dalla Francia, il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con i rappresentanti dei beneficiari interessati e delle parti sociali;

12.  rammenta che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile; si compiace che la Francia abbia fornito tutte le necessarie garanzie sul fatto che le azioni proposte saranno complementari alle azioni finanziate dai Fondi strutturali e che tutte insieme permetteranno di rispondere alle sfide globali onde conseguire una crescita economica sostenibile, come sottolineato nella valutazione di attuazione europea concernente il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per il periodo 2007-2014(5);

13.  osserva che i contraenti che gestiscono il gruppo di consulenti sono gli stessi che forniscono servizi ai lavoratori collocati in esubero da Mory-Ducros; invita la Commissione a fornire una valutazione dell'efficacia in termini di costi dell'attuale sostegno offerto ai lavoratori in esubero di Mory-Ducros, dal momento che la domanda in esame fa seguito alla domanda EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros e che i servizi personalizzati sono forniti dai medesimi contraenti;

14.  tiene conto della sensibilità di questo specifico segmento del mercato del lavoro poiché la Francia vanta la quota più elevata di valore aggiunto prodotto nell'UE-28 nel settore dei servizi di trasporto terrestre;

15.  rileva che le autorità francesi confermano che le azioni proposte non beneficiano del sostegno finanziario di altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione e che esse sono complementari alle azioni finanziate dai Fondi strutturali;

16.  ribadisce che l'assistenza del FEG si aggiunge alle misure nazionali e non deve sostituire le azioni che sono di competenza degli Stati membri o delle imprese;

17.  apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto per quanto riguarda l'efficienza nel trattamento della pratica;

18.  ricorda il suo appello alla Commissione affinché garantisca l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG;

19.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

20.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

21.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

(domanda EGF/2015/010 FR/MoryGlobal, presentata dalla Francia)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2016/989.)

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4) Decisione (UE) 2015/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EFG/2014/017 FR/Mory-Ducros, presentata dalla Francia) (GU L 117 dell'8.5.2015, pag. 47).
(5) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf


Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa
PDF 263kWORD 74k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, presentata dalla Grecia) (COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))
P8_TA(2016)0230A8-0181/2016

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0210 – C8-0149/2016),

–  visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) (regolamento FEG),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,

–  visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

–  viste le cinque domande FEG già presentate in relazione al settore del commercio al dettaglio,

–  vista la risoluzione del 13 aprile 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2016/000 TA 2016 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)(4),

–  vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0181/2016),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) va a vantaggio dei lavoratori che sono stati licenziati da piccole e medie imprese e da multinazionali, indipendentemente dalle politiche o dagli interessi che hanno motivato la decisione di chiusura, in particolare nel caso delle multinazionali; che il regolamento FEG e la politica commerciale dell'Unione dovrebbero concentrarsi maggiormente sulle modalità per salvaguardare i posti di lavoro, la produzione e il know-how all'interno dell'Unione;

B.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in difficoltà dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

C.  considerando che la Grecia ha presentato la domanda EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa per un contributo finanziario del FEG in seguito alle collocazioni in esubero nel settore economico classificato nella divisione 47 della NACE Revisione 2 ("Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motocicli"), nelle regioni di livello NUTS 2 della Macedonia centrale (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) e della Tessaglia (Θεσσαλία) (EL14), e che si prevede la partecipazione alle misure di 557 lavoratori collocati in esubero e di 543 giovani di età inferiore ai 30 anni che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET) nella stessa regione; considerando che gli esuberi hanno fatto seguito al fallimento e alla chiusura di Supermarket Larissa ABEE;

D.  considerando che la domanda è stata presentata in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero dai fornitori e dai produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;

1.  conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Grecia ha diritto a un contributo finanziario pari a 6 468 000 EUR a norma del regolamento in parola, importo che costituisce il 60 % dei costi totali (10 780 000 EUR);

2.  osserva che il contributo finanziario sarà destinato a 557 lavoratori collocati in esubero, di cui 194 sono uomini e 363 sono donne;

3.  ricorda che anche 543 giovani di età inferiore ai 30 anni, che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione, nella stessa regione potrebbero beneficiare di servizi personalizzati quali l'orientamento professionale nell'ambito dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile;

4.  osserva che la Commissione ha rispettato il termine di 12 settimane dal ricevimento della domanda da parte delle autorità greche, il 26 novembre 2015, entro il quale deve completare la sua valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario, che è scaduto il 14 aprile 2016, e l'ha comunicata al Parlamento il 15 aprile 2016;

5.  osserva che oltre ai 557 lavoratori collocati in esubero, 543 giovani di età inferiore ai 30 anni, che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET), nella stessa regione dovrebbero partecipare alle misure e beneficiare di servizi personalizzati cofinanziati dal FEG; rileva che la richiesta delle autorità greche di includere i NEET in queste misure è dovuta al fatto che nella regione le offerte di lavoro sono scarse rispetto all'elevato numero di persone in cerca di occupazione, con il 73,5% dei disoccupati che è senza lavoro da più di 12 mesi in Tessaglia (dati Eurostat);

6.  osserva che, a causa della profonda recessione in cui si è trovata l'economia greca, seguita da un calo del consumo delle famiglie e del potere di acquisto, i volumi del commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco erano inferiori di oltre il 30% rispetto ai volumi dell'inizio della crisi del 2008; rileva che le vendite di Supermarket Larissa hanno seguito la stessa tendenza al ribasso;

7.  osserva, pertanto, che Supermarket Larissa, una cooperativa di piccoli negozi di generi alimentari fondata nel 1986, con 42 punti vendita e 600 lavoratori, non è riuscita a superare le perdite subite e ha dovuto chiudere i suoi punti vendita nel secondo trimestre del 2014; sottolinea che le misure di austerità, in particolare i tagli salariali (-30 %), la rinegoziazione dei contratti di locazione e il rinvio delle date di scadenza delle fatture, non sono servite ad impedire che ciò avvenisse; rileva che la situazione è legata anche alla drastica riduzione del credito alle imprese, in un contesto in cui l'alleggerimento quantitativo della BCE non è servito a stimolare l'erogazione di prestiti; prende atto che tale situazione rappresenta il drammatico risultato della continua pressione esercitata dai creditori sulla Grecia e della politica di austerità europea;

8.  valuta positivamente il fatto che le autorità greche abbiano deciso di avviare l'erogazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori interessati già il 26 febbraio 2016, in anticipo rispetto alla decisione di accordare il sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;

9.  osserva che i costi delle misure a sostegno del reddito saranno rigorosamente limitati a un massimo del 35 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati, come stabilito nel regolamento FEG, e che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di lavoro;

10.  osserva che sebbene la cooperativa avesse adottato alcune misure di austerità, tra cui tagli salariali, la rinegoziazione dei contratti di locazione, il rinvio della data di scadenza delle fatture, la proposta di prodotti più economici e la riduzione dei costi operativi, ha dovuto progressivamente chiudere i propri punti vendita;

11.  osserva che le misure previste dalla Grecia e destinate ai lavoratori collocati in esubero e ai NEET comprendono le seguenti categorie: orientamento professionale; formazione, riqualificazione e formazione professionale; contributo all'avvio di un'impresa; indennità di partecipazione e indennità di formazione; indennità di mobilità;

12.  prende atto dell'importo alquanto elevato (15 000 EUR) che riceveranno, nel quadro dei servizi personalizzati, i lavoratori o i NEET che avvieranno un'attività in proprio; osserva, al tempo stesso, che un alto numero di lavoratori collocati in esubero hanno un passato imprenditoriale, il che aumenta le loro possibilità di successo in questo settore;

13.  prende atto della probabilità che alcune delle nuove imprese assumano la forma di cooperative sociali e accoglie con favore, a tale riguardo, gli sforzi compiuti dalle autorità greche per potenziare il settore dell'economia sociale in Grecia;

14.  osserva l'importanza di avviare una campagna d'informazione rivolta ai NEET che potrebbero essere destinatari di queste misure; ricorda la sua posizione sulla necessità di aiutare i NEET attraverso modalità permanenti e sostenibili;

15.  accoglie con favore il fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato nel quadro di ulteriori consultazioni con i rappresentanti dei beneficiari e delle parti sociali;

16.  ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile;

17.  sottolinea la necessità di migliorare le possibilità d'impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione personalizzata e si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato risponda sia alle esigenze dei lavoratori che al contesto imprenditoriale;

18.  invita la Commissione a fornire maggiori dettagli, nelle future proposte, sui settori che hanno prospettive di crescita, e quindi di creare occupazione, e a raccogliere dati comprovati sull'impatto dei finanziamenti a titolo del FEG, compresi la qualità dei posti di lavoro e il tasso di reinserimento raggiunto grazie al FEG;

19.  osserva che le autorità greche confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione;

20.  apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto sull'efficacia del trattamento del fascicolo;

21.  ribadisce il suo appello alla Commissione affinché garantisca l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG;

22.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

23.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

24.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

(domanda EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, presentata dalla Grecia)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2016/990.)

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4) Testi approvati, P8_TA(2016)0112.


Richiesta di revoca dell'immunità di Gianluca Buonanno
PDF 162kWORD 65k
Decisione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Gianluca Buonanno (2016/2003(IMM))
P8_TA(2016)0231A8-0180/2016

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di autorizzazione ad acquisire dati da società telefoniche inerenti al traffico telefonico di un numero utilizzato da Gianluca Buonanno, trasmessa il 20 novembre 2015 dal pubblico ministero aggiunto del Tribunale ordinario di Vercelli, in Italia, e comunicata in Aula il 14 dicembre 2015, per quanto riguarda un procedimento penale avviato dinanzi al Tribunale ordinario di Vercelli per conto di Gianluca Buonanno in relazione a minacce telefoniche che egli sostiene di aver ricevuto da ignoti sul suo numero di cellulare il 14 aprile 2015 (Rif. n. 2890/15 R.G.N.R. mod. 44),

–  avendo ascoltato Gianluca Buonanno, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,

–  visto l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(1),

–  visto l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica italiana,

–  visto l'articolo 4 della Legge n. 140 del 20 giugno 2003 recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché una serie di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato(2),

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0180/2016),

A.  considerando che il pubblico ministero aggiunto del Tribunale ordinario di Vercelli ha trasmesso una richiesta di autorizzazione ad acquisire dati da società telefoniche relativi ai tabulati telefonici di un numero utilizzato da un deputato al Parlamento europeo eletto per l'Italia, Gianluca Buonanno, per quanto riguarda il procedimento penale avviato dinanzi al Tribunale ordinario di Vercelli per conto del deputato in questione in relazione a minacce telefoniche che egli sostiene di aver ricevuto da ignoti sul suo numero di cellulare il 14 aprile 2015;

B.  considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano, sul territorio del proprio Stato membro, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento dello Stato membro;

C.  considerando che l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica italiana sancisce, inter alia, che: "Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.";

D.  considerando che l'articolo 4 della Legge n. 140 del 20 giugno 2003 recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato afferma, tra l'altro, che quando occorre acquisire i tabulati di comunicazioni telefoniche di un membro del Parlamento, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene;

E.  considerando che la richiesta di revoca dell'immunità di Gianluca Buonanno riguarda l'accesso da parte dell'autorità investigativa ai tabulati delle comunicazioni del numero di cellulare del deputato in questione alla data in cui egli sostiene di aver ricevuto minacce telefoniche;

F.  considerando che, nella sua richiesta di revoca dell'immunità, il pubblico ministero aggiunto del Tribunale ordinario di Vercelli ammette che non è chiaro se questo privilegio parlamentare si applichi anche ai casi in cui un membro del Parlamento è vittima presunta di un reato; che, ciò nondimeno, conclude che la migliore interpretazione della legge nazionale è che il privilegio in oggetto debba applicarsi ai membri del Parlamento a prescindere dalla loro posizione procedurale; che non intende, tuttavia, presentare nessuna giurisprudenza nazionale a sostegno della sua conclusione;

G.  considerando che non spetta al Parlamento europeo interpretare le norme nazionali sui privilegi e le immunità dei membri del Parlamento; che sembra, tuttavia, appropriato ricordare che l'obiettivo dell'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea consiste nel preservare l'indipendenza dei membri, garantendo che su di essi non siano esercitate pressioni, nella forma di minacce di arresto o procedimenti legali, durante le tornate del Parlamento europeo; che, nella fattispecie, risulta incontestabile che non sia stata esercitata alcuna pressione sul deputato in parola, dal momento che il procedimento riguarda presunte minacce denunciate dal deputato stesso quale vittima di minacce telefoniche;

H.  considerando che, alla luce di quanto suesposto, sembrerebbe che il pubblico ministero aggiunto del Tribunale ordinario di Vercelli non avrebbe avuto la necessità di chiedere l'autorizzazione al Parlamento europeo riguardo all'acquisizione dei dati relativi alle comunicazioni telefoniche di Gianluca Buonanno del 14 aprile 2015;

I.  considerando che, ciò nonostante, appare opportuno, ai fini della certezza del diritto, accogliere per precauzione la richiesta di autorizzazione trasmessa dal pubblico ministero aggiunto del Tribunale ordinario di Vercelli;

1.  decide di revocare l'immunità di Gianluca Buonanno;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al pubblico ministero aggiunto del Tribunale ordinario di Vercelli, Italia, e a Gianluca Buonanno.

(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Legge n. 140, disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, del 20 giugno 2003 (GURI n. 142 del 21 giugno 2003).


Misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia *
PDF 244kWORD 67k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM(2015)0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE))
P8_TA(2016)0232A8-0170/2016

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2015)0677),

–  visto l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0017/2016),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0170/2016),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di decisione
Considerando 5
(5)  La Svezia è confrontata a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel suo territorio dovuto al brusco spostamento dei flussi migratori. L'8 dicembre 2015 la Svezia ha formalmente chiesto la sospensione dei suoi obblighi ai sensi delle decisioni del Consiglio (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601.
(5)  La Svezia è confrontata a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel suo territorio dovuto al brusco spostamento dei flussi migratori. L'8 dicembre 2015 la Svezia ha formalmente chiesto la sospensione dei suoi obblighi ai sensi delle decisioni del Consiglio (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601, in quanto si trova ad affrontare la duplice sfida di essere sia un paese di primo arrivo che una destinazione finale.
Emendamento 2
Proposta di decisione
Considerando 9
(9)  Nel 2015 la Svezia è stata di gran lunga il paese dell'Unione con il numero più elevato di richiedenti protezione internazionale pro capite (11 503 richiedenti per milione di abitanti).
(9)  Nel 2015 la Svezia è stata di gran lunga il paese dell'Unione con il numero più elevato di richiedenti protezione internazionale pro capite (11 503 richiedenti per milione di abitanti) e nel marzo 2016 ha accolto in totale 170 104 richiedenti, di cui 73 331 erano minori, inclusi 36 181 minori non accompagnati.
Emendamento 3
Proposta di decisione
Considerando 10
(10)  La situazione della Svezia è inoltre ulteriormente complicata dall'aumento significativo del numero di minori non accompagnati verificatosi negli ultimi tempi, con un richiedente su quattro che dichiara di essere un minore non accompagnato.
(10)  La situazione della Svezia è inoltre ulteriormente complicata dall'aumento significativo del numero di minori non accompagnati verificatosi negli ultimi tempi, con un richiedente su quattro che dichiara di essere un minore non accompagnato. I minori non accompagnati hanno esigenze particolari e occorrono risorse aggiuntive per garantire loro l'accesso all'assistenza sanitaria, a un alloggio dignitoso e all'istruzione, conformemente alle norme dell'Unione in materia di asilo.

Flussi di dati transatlantici
PDF 173kWORD 75k
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sui flussi di dati transatlantici (2016/2727(RSP))
P8_TA(2016)0233RC-B8-0623/2016

Il Parlamento europeo,

–  visti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli articoli 6, 7, 8, 11, 16, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(1) (in appresso, "la direttiva sulla protezione dei dati"),

–  vista la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale(2),

–  visti il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(3) e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio(4),

–  vista la decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000 (la decisione "Approdo sicuro"),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 27 novembre 2013, intitolata "Ripristinare un clima di fiducia negli scambi di dati fra l'UE e gli USA" (COM(2013)0846),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 27 novembre 2013, sul funzionamento del regime "Approdo sicuro" dal punto di vista dei cittadini dell'UE e delle società ivi stabilite (COM(2013)0847) (la comunicazione "Approdo sicuro"),

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 ottobre 2015 nella causa C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (EU:C:2015:650),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 6 novembre 2015, relativa al trasferimento di dati personali dall'UE agli Stati Uniti d'America in applicazione della direttiva 95/46/CE a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-362/14, (Schrems) (COM(2015)0566),

–  vista la dichiarazione del 3 febbraio 2016 del gruppo di lavoro "Articolo 29" sulle conseguenze della sentenza Schrems,

–  vista la legge sul ricorso giudiziario ("Judicial Redress Act") del 2015, promulgata dal presidente Obama il 24 febbraio 2016 (H.R.1428),

–  vista la legge statunitense sulla libertà ("Freedom Act") del 2015(5),

–  viste le riforme delle attività di spionaggio elettronico degli Stati Uniti di cui alla direttiva presidenziale 28 (PPD-28)(6),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 29 febbraio 2016, intitolata "Trasferimenti transatlantici di dati – Ripristinare la fiducia attraverso solide garanzie" (COM(2016)0117),

–  visto il parere 01/2016 del gruppo di lavoro "Articolo 29", del 13 aprile 2016, in merito al progetto di decisione sull'adeguatezza dello scudo UE-USA per la privacy,

–  viste la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni(7) e la sua risoluzione del 29 ottobre 2015 sul seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla sorveglianza elettronica di massa dei cittadini dell'Unione(8),

–  visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4 del suo regolamento,

A.  considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sua sentenza del 6 ottobre 2015 nella causa C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner, ha annullato la decisione "Approdo sicuro" e ha chiarito che un adeguato livello di protezione in un paese terzo deve essere interpretato come "sostanzialmente equivalente" alla protezione assicurata nell'Unione, il che rende necessario concludere i negoziati sullo scudo UE-USA per la privacy in modo da garantire la certezza giuridica quanto alle modalità di trasferimento dei dati personali dall'UE verso gli Stati Uniti;

B.  considerando che protezione dei dati significa proteggere le persone cui si riferiscono le informazioni oggetto di trattamento e che tale protezione è uno dei diritti fondamentali riconosciuti dall'Unione (articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea);

C.  considerando che la protezione dei dati personali, il rispetto della vita privata e delle comunicazioni, il diritto alla sicurezza, il diritto di ricevere e diffondere informazioni e la libertà di esercitare un'attività commerciale sono diritti fondamentali che devono essere tutelati e bilanciati tra loro;

D.  considerando che, nell'esaminare il livello di protezione garantito da un paese terzo, la Commissione ha l'obbligo di valutare il contenuto delle norme applicabili in tale paese derivanti dal diritto interno o dagli impegni internazionali, nonché la prassi intesa ad assicurare il rispetto di tali norme, poiché, a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva sulla protezione dei dati, la valutazione deve avvenire con riguardo a tutte le circostanze relative a un trasferimento di dati personali verso un paese terzo; che tale valutazione non deve fare riferimento unicamente alla legislazione e alle prassi relative alla protezione dei dati personali a fini privati e commerciali, ma deve riguardare anche tutti gli aspetti del quadro applicabile a tale paese o settore, in particolare, ma non solo, l'applicazione della legge, la sicurezza nazionale e il rispetto dei diritti fondamentali;

E.  considerando che le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono il settore dell'economia unionale in più rapida crescita e sono sempre più dipendenti dalla libera circolazione dei dati; che le PMI rappresentavano il 60 % delle società che si avvalevano dell'accordo "Approdo sicuro", che consentiva loro di beneficiare di procedure di conformità semplificate ed efficienti in termini di costi;

F.  considerando che le economie degli Stati Uniti e dell'Unione rappresentano oltre il 50 % del PIL mondiale, il 25 % delle esportazioni mondiali e oltre il 30 % delle importazioni mondiali; che il valore delle relazioni economiche tra UE e Stati Uniti è il più elevato al mondo, con un commercio transatlantico totale di 1 090 miliardi di USD nel 2014 rispetto al totale degli scambi commerciali degli Stati Uniti con il Canada e la Cina, per un valore, rispettivamente, di 741 miliardi di USD e 646 miliardi di USD;

G.  considerando che i flussi di dati a livello transfrontaliero tra gli Stati Uniti e l'Europa sono i più intensi al mondo – il 50 % in più rispetto ai flussi di dati tra Stati Uniti e Asia e quasi il doppio rispetto ai flussi di dati tra Stati Uniti e America latina – e che il trasferimento e lo scambio di dati personali sono una componente essenziale alla base degli stretti legami tra l'Unione europea e gli Stati Uniti nelle attività commerciali e nel settore dell'applicazione della legge;

H.  considerando che, nel suo parere 1/2016, il gruppo di lavoro "Articolo 29" accoglie con favore i notevoli miglioramenti apportati dallo scudo per la privacy rispetto alla decisione "Approdo sicuro" e, nello specifico, l'inserimento di definizioni chiave, i meccanismi istituiti per garantire il controllo dell'elenco dello scudo per la privacy nonché i controlli interni ed esterni della conformità, ora obbligatori; che il gruppo di lavoro ha inoltre espresso forti preoccupazioni circa gli aspetti commerciali e l'accesso da parte delle autorità pubbliche ai dati trasferiti nell'ambito dello scudo per la privacy;

I.  considerando che finora si è riconosciuto che i seguenti paesi/territori offrono un livello adeguato di protezione dei dati ed è stato offerto loro un accesso privilegiato al mercato dell'UE: Andorra, Argentina, Canada, le Isole Fær Øer, Guernsey, l'Isola di Man, Jersey, Uruguay, Israele, Svizzera e Nuova Zelanda;

1.  accoglie con favore gli sforzi profusi dalla Commissione e dall'amministrazione degli Stati Uniti per conseguire miglioramenti sostanziali nello scudo per la privacy rispetto alla decisione "Approdo sicuro", nello specifico l'inserimento di definizioni chiave quali "dati personali", "trattamento" e "responsabile del trattamento", i meccanismi istituiti per garantire il controllo dell'elenco dello scudo per la privacy nonché i controlli interni ed esterni della conformità, ora obbligatori;

2.  sottolinea l'importanza delle relazioni transatlantiche, che rimangono essenziali per entrambi i partner; evidenzia che una soluzione globale tra gli Stati Uniti e l'UE dovrebbe rispettare il diritto alla protezione dei dati e alla riservatezza; ricorda che uno degli obiettivi fondamentali dell'UE è la protezione dai dati personali, anche quando sono trasferiti al suo principale partner commerciale internazionale;

3.  insiste sul fatto che l'accordo sullo scudo per la privacy deve rispettare il diritto primario e derivato dell'UE e le pertinenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo;

4.  osserva che l'allegato VI (lettera di Robert S. Litt, Ufficio del direttore dell'intelligence nazionale (ODNI)) chiarisce che, conformemente alla direttiva presidenziale 28 ("Presidential Policy Directive 28", in appresso "PPD-28"), la raccolta di massa di dati e comunicazioni personali di cittadini non statunitensi è ancora autorizzata in sei casi; sottolinea che tale raccolta generalizzata deve essere soltanto "per quanto possibile mirata" e "ragionevole", e quindi non risulta conforme ai più rigorosi criteri di necessità e proporzionalità stabiliti nella Carta;

5.  ricorda che la certezza giuridica e, nello specifico, la presenza di norme chiare e uniformi sono fondamentali per lo sviluppo e la crescita delle imprese, in particolare delle PMI, allo scopo di garantire che queste ultime non debbano far fronte a una situazione di incertezza giuridica e non subiscano gravi ripercussioni per quanto riguarda le loro attività e la loro capacità di operare oltreoceano;

6.  accoglie con favore l'introduzione di un meccanismo di ricorso per i cittadini nel quadro dello scudo per la privacy; invita la Commissione e l'amministrazione degli Stati Uniti a risolvere le attuali complessità per rendere la procedura efficace e di semplice utilizzo;

7.  invita la Commissione a chiarire lo status giuridico delle "assicurazioni scritte" fornite dagli Stati Uniti;

8.  accoglie con favore la nomina di un mediatore nel Dipartimento di Stato americano che collaborerà con le autorità indipendenti per fornire una risposta alle autorità di controllo dell'UE che inoltrano le singole richieste in relazione alla sorveglianza governativa; ritiene tuttavia che questa nuova istituzione non sia sufficientemente indipendente e non sia dotata di poteri adeguati per esercitare efficacemente e far rispettare le proprie funzioni;

9.  valuta positivamente l'importante ruolo attribuito dal quadro dello scudo per la privacy alle agenzie per la protezione dei dati degli Stati membri nel valutare e approfondire le denunce legate alla protezione dei dati personali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel sospendere i trasferimenti di dati, e plaude all'obbligo imposto al dipartimento del Commercio statunitense di rispondere a tali reclami;

10.  riconosce che lo scudo per la privacy è parte di un dialogo più ampio tra l'UE e i paesi terzi, tra cui gli Stati Uniti, in materia di riservatezza dei dati, commercio, sicurezza e diritti connessi nonché obiettivi di interesse condiviso; invita pertanto tutte le parti a collaborare in vista della creazione e di un netto miglioramento di quadri internazionali attuabili e comuni e normative nazionali che permettano di conseguire tali obiettivi;

11.  insiste sul fatto che la certezza giuridica nel trasferimento di dati personali tra l'UE e gli Stati Uniti è un elemento essenziale per la fiducia dei consumatori, lo sviluppo delle imprese a livello transatlantico e la cooperazione ai fini dell'applicazione della legge, il che rende indispensabile, per garantire la loro efficacia e attuazione a lungo termine, che gli strumenti in grado di consentire tali trasferimenti siano conformi tanto al diritto primario quanto a quello derivato dell'UE;

12.  invita la Commissione ad attuare pienamente le raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro "Articolo 29" nel suo parere 01/2016 in merito al progetto di decisione sull'adeguatezza dello scudo UE-USA per la privacy;

13.  invita la Commissione ad adempiere alla propria responsabilità, nel quadro dello scudo per la privacy, di sottoporre a rigorosi esami periodici il suo accertamento dell'adeguatezza e le relative giustificazioni giuridiche, in particolare alla luce dell'applicazione, tra due anni, del nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati;

14.  invita la Commissione a proseguire il dialogo con l'amministrazione degli Stati Uniti al fine di negoziare ulteriori miglioramenti dell'accordo sullo scudo per la privacy alla luce delle attuali carenze;

15.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al Congresso degli Stati Uniti.

(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(2) GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.
(3) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(4) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.
(5) https://www.congress.gov/114/plaws/publ23/PLAW-114publ23.pdf
(6) https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities
(7) Testi approvati, P7_TA(2014)0230.
(8) Testi approvati, P8_TA(2015)0388.


Un "new deal" per i consumatori di energia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 su un "new deal" per i consumatori di energia (2015/2323(INI))
P8_TA(2016)0234A8-0161/2016

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo "Un "new deal" per i consumatori di energia" (COM(2015)0339),

–  vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo "Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia" (COM(2015)0340),

–  vista la comunicazione della Commissione del 16 febbraio 2016 dal titolo "Una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento" (COM(2016)0051),

–  vista la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 dal titolo "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici" (COM(2015)0080),

–  vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 dal titolo "Un piano di investimenti per l'Europa" (COM(2014)0903),

–  vista la comunicazione della Commissione del 15 novembre 2012 dal titolo "Rendere efficace il mercato interno dell'energia" (COM(2012)0663),

–  vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" (COM(2011)0112),

–  vista la comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2011 dal titolo "Tabella di marcia per l'energia 2050" (COM(2011)0885),

–  visto il terzo pacchetto dell'energia,

–  vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE,

–  vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE,

–  vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia,

–  vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, sulla protezione dei dati personali,

–  vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali,

–  vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori,

–  vista la raccomandazione 2012/148/UE della Commissione, del 9 marzo 2012, sui preparativi per l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti,

–  vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008 sul tema "Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori di energia"(1),

–  vista la sua risoluzione del 10 settembre 2013 sul corretto funzionamento del mercato interno dell'energia(2),

–  vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulla tabella di marcia per l'energia 2050, un futuro con l'energia(3),

–  vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulle conseguenze locali e regionali dell'istituzione di reti intelligenti(4),

–  vista la sua risoluzione del 15 aprile 2014 sulla protezione dei consumatori - Protezione dei consumatori per quanto concerne l'erogazione di servizi(5),

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2015 sui progressi verso un'Unione europea dell'energia(6),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0161/2016),

1.  si compiace della comunicazione della Commissione dal titolo "Un "new deal" per i consumatori di energia";

2.  sottolinea che la presente relazione si concentra esclusivamente sui consumatori domestici di energia nel contesto della transizione energetica; mette in evidenza che i consumatori industriali dovrebbero essere soggetti a un quadro distinto;

3.  sottolinea che la transizione energetica in corso si sta traducendo in un allontanamento da un sistema energetico basato sulla tradizionale produzione centralizzata per procedere verso un sistema più decentralizzato, efficiente sotto il profilo energetico, flessibile e ampiamente basato sulle energie rinnovabili;

4.  richiama l'attenzione sui costi della transizione verso un nuovo assetto del mercato in alcuni Stati membri; invita la Commissione a prendere in debita considerazione questi costi in termini di accessibilità economica e di competitività;

5.  ricorda che l'obiettivo finale dovrebbe essere la realizzazione di un'economia che garantisca la piena applicazione del principio "energy efficiency first/first fuel" (l'efficienza energetica è il primo combustibile) e dando la priorità al risparmio energetico e alle misure relative alla domanda anziché a quelle relative all'offerta, al fine di conseguire i nostri obiettivi climatici in linea con lo scenario stabilito dall'accordo di Parigi, che limita l'innalzamento della temperatura a 1,5 °C, e di garantire la sicurezza energetica, la competitività e soprattutto la riduzione delle bollette per i consumatori;

6.  ritiene, in tale contesto, che gli interessi delle generazioni presenti e future di cittadini dovrebbero costituire il nucleo dell'Unione dell'energia, la quale dovrebbe:

   a) fornire ai cittadini un'energia stabile, accessibile economicamente, efficiente e sostenibile, nonché prodotti, servizi ed edifici di elevata qualità ed efficienti sotto il profilo energetico;
   b) conferire ai cittadini la facoltà di produrre, consumare, immagazzinare o scambiare la propria energia rinnovabile su base individuale o collettiva, di adottare misure di risparmio energetico e di divenire partecipanti attivi nel mercato dell'energia mediante la scelta dei consumatori, nonché consentire loro di prendere parte con sicurezza e fiducia alla gestione della domanda; ritiene, in questo contesto, che si debba trovare un accordo su un'interpretazione pratica comune della definizione di "prosumatori" a livello di Unione, attraverso un processo partecipativo guidato dalla Commissione;
   c) contribuire all'eliminazione della povertà energetica;
   d) proteggere i consumatori da pratiche abusive, non competitive e sleali messe in atto dagli attori del mercato e consentire loro di esercitare pienamente i propri diritti;
   e) creare condizioni favorevoli alla realizzazione di un mercato interno dell'energia efficiente e competitivo che offra ai consumatori la possibilità di scelta come pure un accesso chiaro e trasparente alle informazioni;

7.  ritiene che la graduale eliminazione dei prezzi regolamentati dell'energia per i consumatori dovrebbe tener conto del reale livello di concorrenza sul mercato nel contesto della strategia dell'Unione dell'energia, garantendo ai consumatori l'accesso a prezzi dell'energia sicuri;

8.  reputa che, in via di principio, la transizione energetica dovrebbe tradursi in un sistema energetico più efficiente, trasparente, sostenibile, competitivo, stabile, decentralizzato e inclusivo, che generi benefici per l'intera società, rafforzi la partecipazione dei cittadini come pure delle comunità e degli attori locali e regionali e conferisca loro la facoltà di assumere o condividere la titolarità della produzione, della distribuzione o dello stoccaggio dell'energia rinnovabile, proteggendo al contempo i più vulnerabili e garantendo che abbiano accesso ai vantaggi offerti dalle misure di efficienza energetica e dalle energie rinnovabili;

Verso un mercato dell'energia ben funzionante che generi benefici per i cittadini

9.  ritiene che, nonostante siano stati realizzati alcuni progressi, l'obiettivo del terzo pacchetto dell'energia di istituire un mercato al dettaglio dell'energia realmente competitivo, trasparente e a misura di consumatore non sia stato ancora conseguito appieno in tutti gli Stati membri dell'UE, come dimostrano il persistere di livelli elevati di concentrazione del mercato, il fatto che la diminuzione dei costi all'ingrosso non si traduca in una riduzione dei prezzi al dettaglio, l'esiguo numero di cambiamenti di fornitore e lo scarso grado di soddisfazione dei consumatori;

10.  reputa pertanto che la Commissione debba individuare o sviluppare ulteriori indicatori del buon funzionamento dei mercati energetici e del loro carattere a misura di consumatore; sottolinea che tali indicatori dovrebbero considerare, tra l'altro, l'impatto economico del cambiamento di fornitore di energia sui consumatori, gli ostacoli tecnici al cambiamento di fornitore o piano di fornitura e i livelli di consapevolezza dei consumatori;

11.  pone l'accento sull'importanza di mercati adeguatamente regolamentati, aperti, trasparenti e competitivi per mantenere bassi i prezzi, stimolare l'innovazione, migliorare il servizio al cliente ed eliminare le barriere ai nuovi modelli imprenditoriali innovativi in grado di offrire servizi economicamente vantaggiosi ai cittadini, conferendo loro maggiore potere decisionale e aiutandoli a evitare la povertà energetica;

12.  ricorda che il cliente ha possibilità di scelta limitate relativamente alle reti di distribuzione a causa della natura di monopoli naturali di queste ultime, il che significa che i clienti non possono cambiare il proprio gestore del sistema di distribuzione; sottolinea la necessità di un adeguato monitoraggio del mercato dei gestori delle reti di distribuzione che protegga i clienti da aumenti improvvisi delle bollette della distribuzione;

13.  ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano adottare le misure necessarie per garantire che i vantaggi di un maggiore livello di interconnessione delle reti nazionali non siano trasferiti ai gestori delle reti di distribuzione (GRD) ma siano direttamente trasformati in vantaggi per i consumatori finali; reputa inoltre che l'incremento del livello di interconnessione delle reti nazionali debba avere un effetto positivo sui prezzi dell'energia per i consumatori e che si debba pertanto evitare che i vantaggi siano trasferiti unicamente ai GRD;

14.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire rigorosamente la piena attuazione del terzo pacchetto dell'energia, di cui chiede la revisione attraverso un nuovo assetto del mercato dell'energia che tenga conto delle seguenti raccomandazioni in relazione ai consumatori domestici:

   a) raccomanda di aumentare la frequenza delle bollette energetiche e di migliorare la trasparenza e la chiarezza delle bollette e dei contratti per agevolarne l'interpretazione e favorire i confronti; insiste sulla necessità di utilizzare un linguaggio chiaro, evitando i termini tecnici; chiede alla Commissione di individuare requisiti minimi di informazione a tale riguardo, incluse migliori prassi; sottolinea che sia le spese fisse sia le imposte e le tasse devono essere chiaramente identificate come tali nelle bollette, per consentire al cliente di distinguerle facilmente dai costi variabili correlati al consumo; rammenta i requisiti esistenti che impongono ai fornitori di specificare, nelle bollette o in allegato alle stesse, il contributo di ciascuna fonte energetica al mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente in modo comprensibile e facilmente confrontabile, incluso un riferimento indicante dove è possibile reperire le informazioni relative all'impatto ambientale in termini di emissioni di CO2 e rifiuti radioattivi;
   b) raccomanda di istituire uno sportello unico che fornisca tutte le informazioni pertinenti per mettere i consumatori nelle condizioni di prendere decisioni informate;
   c) raccomanda che i gestori della rete di distribuzione, che hanno accesso allo storico dei consumi domestici, come pure i gestori di strumenti di comparazione indipendenti collaborino con i regolatori dell'energia per individuare il modo migliore per fornire proattivamente ai consumatori confronti tra le offerte, in modo da permettere a tutti i consumatori, inclusi quelli che non hanno accesso a Internet o non dispongono delle necessarie competenze in materia, di scoprire se possano risparmiare cambiando fornitore;
   d) raccomanda di elaborare orientamenti in materia di strumenti di comparazione dei prezzi per garantire che i consumatori possano accedere a strumenti di comparazione indipendenti, aggiornati e comprensibili; ritiene che gli Stati membri dovrebbero valutare lo sviluppo di regimi di accreditamento che includano tutti gli strumenti di comparazione dei prezzi, in linea con gli orientamenti del Consiglio dei regolatori europei dell'energia (CEER);
   e) raccomanda la creazione di nuove piattaforme che servano da strumenti di comparazione dei prezzi indipendenti per garantire maggiore chiarezza ai consumatori in merito alla fatturazione; raccomanda che tali piattaforme indipendenti forniscano ai consumatori, in modo comparabile, informazioni sulla quota percentuale delle fonti energetiche utilizzate nonché sulle varie tasse e imposte e sui vari supplementi contenuti nelle tariffe energetiche, al fine di consentire loro di cercare facilmente offerte più adatte in termini di prezzo, qualità e sostenibilità; suggerisce che questo ruolo può essere svolto da organismi esistenti, come i dipartimenti nazionali per l'energia, le autorità di regolamentazione o le organizzazioni dei consumatori; raccomanda lo sviluppo di almeno uno strumento di comparazione dei prezzi indipendente per Stato membro;
   f) raccomanda, nell'ottica di rafforzare la concorrenza tra i fornitori nella distribuzione al dettaglio, che gli Stati membri elaborino orientamenti, in consultazione con i gestori degli strumenti di comparazione dei prezzi e i gruppi di consumatori, per garantire che la definizione di tariffe diverse da parte dei fornitori consenta comparazioni semplici, evitando di creare confusione per i consumatori;
   g) raccomanda che i consumatori ricevano informazioni, nella bolletta energetica o in allegato alla stessa, in merito alla tariffa che in base ai loro modelli di consumo è più idonea e vantaggiosa per loro, e che abbiano la possibilità di sottoscrivere tale tariffa, qualora lo desiderino, nel modo più semplice possibile; osserva, alla luce dei ridotti tassi di cambiamento di fornitore registrati in numerosi Stati membri, che molte famiglie, segnatamente le più vulnerabili, non prendono attivamente parte al mercato dell'energia e rimangono soggette a tariffe inappropriate, dispendiose e ormai superate;
   h) raccomanda di individuare misure che permettano di garantire che i prezzi al dettaglio riflettano meglio i prezzi all'ingrosso, invertendo così la tendenza a includere nelle bollette energetiche una quota sempre maggiore di fattori fissi, in particolare tasse e imposte, e in alcuni casi oneri di rete; richiama l'attenzione sulla discrepanza tra i livelli di imposte e tasse applicati ai consumatori domestici e industriali;

15.  ritiene fermamente che tutti i siti web dei fornitori di energia e le fatture digitali debbano essere pienamente accessibili alle persone con disabilità e soddisfare i requisiti pertinenti della norma europea EN 301 549;

16.  insiste affinché le disposizioni relative al cambiamento di fornitore, in conformità al terzo pacchetto dell'energia, siano pienamente attuate dagli Stati membri, la legislazione nazionale garantisca ai consumatori il diritto di cambiare fornitore in modo rapido, semplice e gratuito e la loro facoltà di cambiare fornitore non sia ostacolata da costi di rescissione del contratto o penali; ribadisce l'importanza fondamentale di far rispettare tale diritto attraverso la vigilanza del mercato e sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e sostiene le raccomandazioni dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) sul cambiamento di fornitore intitolate "Bridge to 2025";

17.  reputa necessario promuovere programmi e campagne collettivi in materia di cambiamento di fornitore allo scopo di aiutare i consumatori a trovare offerte migliori, in termini sia di prezzo sia di qualità; sottolinea che tali programmi devono essere indipendenti, affidabili, trasparenti, completi e inclusivi, raggiungendo anche le persone meno attive sul mercato; osserva che le autorità locali, le autorità di regolamentazione, le associazioni dei consumatori e altre organizzazioni senza scopo di lucro si trovano in una posizione ottimale per svolgere tale ruolo, al fine di evitare qualsiasi pratica abusiva;

18.  insiste sulla necessità che le disposizioni delle direttive sulle pratiche commerciali sleali e sui diritti dei consumatori riguardanti la vendita a domicilio, le condizioni o pratiche sleali e le tecniche commerciali aggressive siano correttamente attuate e fatte rispettare dagli Stati membri al fine di proteggere i consumatori di energia, in particolare quelli più vulnerabili; rileva che i reclami riguardanti la vendita a domicilio sono aumentati in molti Stati membri;

19.  accoglie con favore l'intenzione della Commissione di prevedere l'inclusione di norme specifiche sull'energia nell'allegato al regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori(7);

Assicurare un sistema dell'energia inclusivo mettendo i cittadini nella condizione di svolgere un ruolo attivo nella transizione energetica, produrre la propria energia rinnovabile e diventare efficienti dal punto di vista energetico

20.  ritiene che, nel contesto di un sistema energetico ben funzionante, le autorità locali, le comunità, le cooperative, i nuclei familiari e i singoli individui debbano svolgere un ruolo chiave, contribuire in misura sostanziale alla transizione energetica ed essere incoraggiati a diventare produttori e fornitori di energia, se scelgono di farlo; evidenzia che, per tale ragione, è importante che l'Unione europea adotti una definizione operativa comune di "prosumatore";

21.  invita gli Stati membri a introdurre sistemi di misurazione del consumo netto al fine di sostenere l'autoproduzione e la produzione energetica in cooperativa;

22.  considera che un sensibile cambiamento di comportamento da parte dei cittadini sarà importante ai fini di una transizione energetica ottimale; considera altresì che gli incentivi e l'accesso a informazioni di qualità sono fondamentali a tal fine e chiede alla Commissione di affrontare questo aspetto nelle proposte a venire; reputa che l'istruzione, la formazione e le campagne di informazione rappresentino fattori importanti ai fini del cambiamento comportamentale;

23.  ritiene che l'accesso limitato ai capitali e al know-how finanziario, gli elevati costi di investimento iniziali e i lunghi termini di rimborso rappresentino degli ostacoli all'utilizzo delle misure relative all'autoproduzione e all'efficienza energetica; incoraggia nuovi modelli imprenditoriali, sistemi di acquisto collettivi e strumenti finanziari innovativi che incentivino l'autoproduzione, l'autoconsumo e le misure di efficienza energetica presso tutti i consumatori; propone che ciò diventi un importante obiettivo per la BEI, il FEIS, Orizzonte 2020 e i Fondi strutturali, di cui enti pubblici e attori del mercato dovrebbero fare pieno uso; ribadisce che i progetti dovrebbero essere finanziati sulla base di confronti costo/efficacia, tenendo presenti gli obiettivi e gli obblighi nazionali ed europei in materia di clima e di energia;

24.  chiede sistemi di retribuzione stabili, sufficienti ed efficaci sotto il profilo dei costi per offrire certezze agli investitori e aumentare il ricorso a progetti in materia di energia rinnovabile su piccola e media scala, riducendo nel contempo al minimo le distorsioni del mercato; chiede in questo contesto agli Stati membri di ricorrere pienamente alle esenzioni de minimis previste dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato 2014; ritiene che le tariffe di rete e altri oneri dovrebbero essere trasparenti e non discriminatori, e riflettere equamente l'impatto del consumatore sulla rete, evitando il doppio addebito e assicurando parallelamente finanziamenti sufficienti per la manutenzione e lo sviluppo delle reti di distribuzione; si rammarica dei cambiamenti retroattivi apportati ai meccanismi di sostegno per le energie rinnovabili, come pure dell'introduzione di imposte o di altri oneri iniqui e punitivi, che ostacolano il proseguimento dell'espansione dell'autoproduzione; sottolinea l'importanza di meccanismi di sostegno ben concepiti e adeguati alle esigenze future, per aumentare le certezze degli investitori e migliorare il rapporto costo/benefici, ed evitare detti cambiamenti in futuro; sottolinea la necessità di ricompensare i prosumatori che forniscono alla rete capacità di stoccaggio;

25.  raccomanda di ridurre al minimo possibile gli ostacoli amministrativi che si frappongono alla nuova capacità di autoproduzione, in particolare eliminando le restrizioni di accesso al mercato e alla rete; suggerisce di abbreviare e di semplificare le procedure di autorizzazione, ad esempio passando a un semplice obbligo di notifica, sempre nel rispetto di tutti i requisiti legali e garantendo che i GRD siano informati; suggerisce la possibilità di includere nella revisione della direttiva sulle energie rinnovabili disposizioni specifiche finalizzate alla rimozione degli ostacoli e alla promozione di sistemi comunitari/cooperativi in ambito energetico attraverso "sportelli unici" che si occupino dei permessi per i progetti e forniscano assistenza finanziaria e tecnica, e/o specifiche campagne di informazione a livello locale e comunitario, come pure garantendo ai prosumatori l'accesso a meccanismi alternativi per la risoluzione delle controversie;

26.  sottolinea la necessità di definire un quadro favorevole, stabile ed equo per i locatari e per coloro che vivono in condomini, onde consentire anche a tali categorie di beneficiare delle misure relative alla comproprietà, all'autoproduzione e all'efficienza energetica;

27.  invita la Commissione ad aumentare il proprio sostegno al Patto dei sindaci, all'iniziativa Città e comunità intelligenti e alle comunità 100 % FER, così da ampliare e sviluppare ulteriormente tali iniziative in quanto strumenti per promuovere le misure relative all'autoproduzione e all'efficienza energetica, combattere la povertà energetica, facilitare lo scambio di migliori prassi fra tutte le autorità locali, le regioni e gli Stati membri, e assicurare che tutte le autorità locali siano consapevoli del sostegno finanziario disponibile;

Promuovere lo sviluppo della gestione della risposta alla domanda

28.  sottolinea che, per incentivare la risposta alla domanda, i prezzi dell'energia devono variare tra i periodi di consumo massimo e i periodi di consumo normale, ed è quindi favorevole allo sviluppo di una tariffazione dinamica sulla base di un esplicito consenso dell'interessato, soggetta a una valutazione completa dell'impatto su tutti i consumatori; evidenzia la necessità di impiegare tecnologie che forniscano segnali di prezzo corretti che premino il consumo flessibile, rendendo così i consumatori maggiormente reattivi; ritiene che le tariffe debbano essere trasparenti, confrontabili e spiegate in modo chiaro; raccomanda di analizzare ulteriormente il modo di definire e attuare sistemi tariffari progressivi e variabili, al fine di incentivare il risparmio energetico, l'autogenerazione, la gestione della domanda e l'efficienza energetica; ricorda alla Commissione che, all'atto della stesura delle future proposte legislative, si dovrebbe garantire che l'introduzione di una tariffazione dinamica fosse accompagnata da un miglioramento dell'informazione destinata ai consumatori;

29.  ritiene che i consumatori dovrebbero poter accedere in modo agevole e tempestivo ai dati relativi ai loro consumi e ai costi corrispondenti, onde essere in grado di prendere decisioni informate; constata che solo 16 Stati membri si sono impegnati a favore di una diffusione su larga scala dei contatori intelligenti entro il 2020; è del parere che, là dove vengono installati contatori intelligenti, gli Stati membri dovrebbero garantire un quadro giuridico solido che ponga fine alla fatturazione retroattiva ingiustificata nonché un'installazione efficace e accessibile in termini di costo per tutti i consumatori, in particolare quelli in condizioni di povertà energetica; insiste sul fatto che i benefici derivanti dai contatori intelligenti dovrebbero essere equamente ripartiti fra i gestori della rete e gli utenti;

30.  evidenzia che lo sviluppo di tecnologie intelligenti svolge un ruolo chiave nella transizione energetica e può aiutare i consumatori a ridurre i loro costi energetici e a migliorare l'efficienza energetica; chiede il rapido sviluppo delle TIC, segnatamente delle applicazioni mobili, delle piattaforme online e della fatturazione online; insiste tuttavia sulla necessità che questo sviluppo non trascuri i consumatori più vulnerabili o quelli che partecipano meno al mercato dell'energia, né comporti un aumento delle loro fatture se non hanno beneficiato direttamente dello sviluppo in questione; osserva che questi gruppi dovrebbero ricevere un'assistenza particolare e che qualsiasi effetto "lock-in" suscettibile di ostacolare la capacità dei consumatori di scegliere liberamente tra le tariffe e i fornitori dovrebbe essere evitato;

31.  sottolinea la necessità di facilitare lo sviluppo di reti e apparecchiature intelligenti che automatizzino la gestione della domanda energetica in risposta ai segnali di prezzo; osserva che le apparecchiature intelligenti devono assicurare elevati livelli di protezione dei dati ed essere interoperabili, concepite a favore dei consumatori finali e corredate di funzioni che potenziano il risparmio energetico e sostengono lo sviluppo di mercati per i servizi energetici e la gestione della domanda;

32.  evidenzia che i consumatori dovrebbero poter scegliere liberamente aggregatori e società di servizi energetici (ESCO) indipendenti dai fornitori;

33.  sottolinea che la raccolta, il trattamento e l'archiviazione dei dati dei cittadini relativi all'energia dovrebbero essere gestiti da soggetti che gestiscono l'accesso ai dati in modo non discriminatorio ed essere conformi al vigente quadro dell'UE in materia di privacy e di protezione dei dati, secondo cui i consumatori devono sempre conservare il controllo dei loro dati personali, che possono essere forniti a terzi solamente dietro loro esplicito consenso; ritiene inoltre che i cittadini dovrebbero poter esercitare il loro diritto di rettificare e sopprimere i loro dati personali;

Affrontare le cause della povertà energetica

34.  chiede un coordinamento rafforzato a livello dell'UE per combattere la povertà energetica attraverso la condivisione delle migliori prassi degli Stati membri e lo sviluppo di una definizione ampia, comune di povertà energetica, concentrandosi sull'idea che l'accesso all'energia a prezzi accessibili rappresenta un diritto sociale fondamentale;

35.  ribadisce che è fondamentale migliorare la disponibilità e la raccolta dei dati al fine di valutare la situazione e di prestare un'assistenza mirata ai cittadini, ai nuclei familiari e alle comunità in condizioni di povertà energetica nel modo più efficace possibile;

36.  sottolinea che è importante incoraggiare in questo settore tutte le sinergie – comprese quelle che possono svilupparsi tra le autorità locali e i gestori della rete di distribuzione, che sono in grado di fornire il maggior numero di informazioni sul livello di povertà energetica e di individuare le situazioni di rischio – nel completo rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati;

37.  ritiene che il quadro di governance dell'Unione dell'energia dovrebbe includere obiettivi e segnalazioni da parte degli Stati membri a proposito della povertà energetica, e che dovrebbe essere sviluppata una toolbox di buone pratiche;

38.  è del parere che le misure relative all'efficienza energetica siano fondamentali per qualsiasi strategia efficace in termini di costi volta a contrastare la povertà energetica e la vulnerabilità dei consumatori, e siano complementari alle politiche di sicurezza sociale; chiede interventi volti ad assicurare che la ristrutturazione degli edifici esistenti in base ai criteri dell'efficienza energetica interessi maggiormente i cittadini in condizioni di povertà energetica, nel quadro della revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva sull'efficienza energetica, segnatamente dell'articolo 7; propone di prendere in considerazione l'obiettivo di ridurre il numero delle abitazioni inefficienti dal punto di vista energetico entro il 2030, concentrandosi in particolare sui beni in affitto e sull'edilizia popolare; ritiene che gli edifici di proprietà e quelli occupati da enti pubblici dovrebbero dare l'esempio in tal senso;

39.  chiede che i fondi dell'UE per l'efficienza energetica e il sostegno all'autoproduzione siano in primo luogo destinati ai consumatori a basso reddito e in condizioni di povertà energetica, e affrontino la questione della frammentazione degli incentivi tra proprietari e locatari;

40.  ritiene che, pur nel rispetto delle diverse prassi in vigore negli Stati membri, tariffe sociali ben mirate siano essenziali per i cittadini a basso reddito e vulnerabili, e debbano pertanto essere promosse; ritiene che tariffe sociali di questo tipo dovrebbe essere pienamente trasparenti;

o
o   o

41.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 24.
(2) GU C 93 del 9.3.2016, pag. 8.
(3) GU C 36 del 29.1.2016, pag. 62.
(4) Testi approvati, P7_TA(2014)0065.
(5) Testi approvati, P7_TA(2014)0342.
(6) Testi approvati, P8_TA(2015)0444.
(7) Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).


Povertà: una prospettiva di genere
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere (2015/2228(INI))
P8_TA(2016)0235A8-0153/2016

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,

–  visti gli articoli 8, 9, 151, 153 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare le disposizioni relative ai diritti sociali e alla parità tra uomini e donne,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 1979,

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),

–  vista la strategia di crescita dell'UE, la strategia Europa 2020, e in particolare il suo obiettivo di ridurre il numero di europei che vivono al di sotto delle soglie di povertà nazionali del 25% entro il 2020, contribuendo così a far uscire dalla povertà oltre 20 milioni di persone, e la necessità di utilizzare appieno i regimi previdenziali e pensionistici degli Stati membri per garantire un adeguato sostegno al reddito,

–  visto il Pacchetto di investimenti sociali (PIS) della Commissione del 2013,

–  visti la GenderCoP (European Community of Practice on Gender Mainstreaming) del Fondo sociale europeo, e in particolare il gruppo di lavoro della GenderCoP su povertà e inclusione,

–  visto l'articolo 7 del regolamento recante disposizioni comuni per i fondi strutturali 2014-2020,

–  visto il Convegno annuale 2014 della Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale,

–  vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego,

–  vista la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES, e che abroga la direttiva 96/34/CE,

–  vista la tabella di marcia della Commissione dell'agosto 2015 su un nuovo inizio per affrontare le sfide dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata incontrate dalle famiglie che lavorano,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 3 dicembre 2015, dal titolo "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (l'impegno strategico per la parità di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  visti i risultati del sondaggio relativo a lesbiche, gay, bisessuali e transgender nell'UE, condotto dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e pubblicato il 17 maggio 2013,

–  viste le sue risoluzioni del 13 ottobre 2005 su donne e povertà nell'Unione europea(1) e del 3 febbraio 2009 sulla non discriminazione in base al sesso e la solidarietà tra le generazioni(2),

–  vista la sua posizione approvata in prima lettura il 20 ottobre 2010(3) in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva sul congedo di maternità,

–  vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sugli aspetti della povertà femminile nell'Unione europea(4),

–  vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne(5),

–  vista la sua risoluzione del 13 settembre 2011 sulla situazione delle donne che si avvicinano all'età pensionabile(6),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla situazione delle madri sole(7),

–  vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore(8),

–  vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla 57a sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze(9),

–  vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull'impatto della crisi economica sull'uguaglianza di genere e i diritti della donna(10),

–  vista la sua risoluzione del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013(11),

–  vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 su una strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015(12),

–  vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2015 sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego(13),

–  visto lo studio pubblicato nell'aprile 2014 e realizzato su richiesta della Commissione dal titolo "Single parents and employment in Europe" (famiglie monoparentali e occupazione in Europa),

–  visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali sul raggiungimento dell'obiettivo della lotta alla povertà, tenuto conto delle spese in aumento sostenute dalle famiglie, e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere ad essa allegato (A8-0040/2016),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0153/2016),

A.  considerando che, secondo i più recenti dati Eurostat, il numero delle donne che vivono in condizioni di povertà risulta essere stabilmente superiore a quello degli uomini, attestandosi attualmente a circa 64,6 milioni di donne contro i 57,6 milioni di uomini(14); che ciò indica che la povertà ha un impatto diverso sulle donne e sugli uomini; che nel 2014 il rischio di povertà nell'UE-28 ha colpito in modo particolare le donne, attestandosi al 46,6 % prima dei trasferimenti sociali e al 17,7 % dopo di essi; che i tassi di povertà femminile divergono sensibilmente tra gli Stati membri; che, indipendentemente dalle specificità dei gruppi a rischio, come le donne anziane, le donne single, le madri sole, le donne omosessuali, le donne bisessuali, le donne transessuali e le donne disabili, i tassi di povertà tra le donne migranti e le donne appartenenti a minoranze etniche sono gli stessi in tutta l'UE; che il 38,9 % della popolazione e il 48,6 % delle donne single nell'UE-28 non sono nelle condizioni di poter affrontare spese impreviste; che l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani denuncia che le donne rappresentano la maggioranza della popolazione più povera al mondo e che il numero di donne che vivono in condizioni di povertà rurale è aumentato del 50 % dal 1975, che le donne svolgono un terzo delle ore di lavoro nel mondo e assicurano la metà della produzione alimentare mondiale e che, ciononostante, percepiscono solo il 10 % del reddito mondiale e possiedono meno dell'1 % dei beni mondiali;

B.  considerando che l'uguaglianza di genere nel mercato del lavoro, conseguita aumentando il benessere sociale ed economico, giova non solo alle donne, ma anche all'economia e alla società nel suo insieme; che l'obiettivo di garantire l'uguaglianza tra uomini e donne risale al trattato di Roma del 1957;

C.  considerando che i governi si sono impegnati, nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, a garantire che tutti i bambini e le bambine portino a termine un ciclo completo di istruzione primaria; che, in occasione della giornata internazionale della donna del maggio 2015, il Parlamento ha organizzato l'evento dal titolo "L'emancipazione delle donne e delle ragazze attraverso l'educazione"; che l'istruzione, sia formale che informale, è essenziale per superare l'emarginazione e le varie forme di discriminazione, in quanto favorisce il dialogo, l'apertura e la comprensione tra le comunità, nonché l'emancipazione delle comunità emarginate;

D.  considerando che, in tempi di recessione economica, le persone già a rischio di povertà, che sono per la maggior parte donne, si trovano in una posizione vulnerabile nel mercato del lavoro e per quanto riguarda la sicurezza sociale, in particolare quando si tratta di persone appartenenti ai gruppi che subiscono molteplici discriminazioni; che il sondaggio dell'UE sulle persone LGBT evidenzia che le donne omosessuali, bisessuali e transessuali sono esposte a un eccessivo rischio di discriminazione fondata sul loro orientamento sessuale o sulla loro identità di genere nell'ambito dell'occupazione (19 %), dell'istruzione (19 %), dell'accesso agli alloggi (13 %), dell'assistenza sanitaria (10 %) e dell'accesso ai servizi sociali (8 %); che ciò comporta rischi sproporzionati per il loro benessere economico e sociale;

E.  considerando che le politiche di austerità richieste dalla Commissione e messe in atto dagli Stati membri, in aggiunta alla crisi economica degli ultimi anni, hanno aumentato le disuguaglianze e hanno colpito in modo particolare le donne, aggravando il loro stato di indigenza ed escludendole sempre più dal mercato del lavoro; che la rete dei servizi pubblici e delle infrastrutture che prestano assistenza a bambini, anziani e ammalati come pure la prestazione di servizi pubblici di questo tipo gratuiti e di elevata qualità sono state ridotte;

F.  considerando che le famiglie monoparentali sono esposte a un maggiore rischio di povertà ed esclusione sociale (49,8 % rispetto al 25,2 % dei nuclei familiari medi con figli a carico, sebbene vi siano grandi differenze tra gli Stati membri)(15); che, secondo Eurostat, nel 2014 le donne rappresentavano il 56,6 % delle famiglie monoparentali nell'Unione; che la povertà ha un forte impatto sullo sviluppo personale e sull'educazione dei figli e che i suoi effetti possono durare tutta la vita; che il divario educativo tra i bambini provenienti da contesti socio-economici diversi è aumentato (in 11 paesi l'offerta di servizi di educazione e cura della prima infanzia rivolta ai bambini di età compresa tra 0 e 3 anni non copre più del 15 % del fabbisogno); che esiste una forte probabilità di trasmissione della povertà su più generazioni; che l'assenza di un'istruzione di qualità è un fattore che aumenta in modo significativo il rischio di povertà e di esclusione sociale dei bambini e che vari fattori correlati alla vita familiare, quali la mancanza di stabilità, la violenza o condizioni abitative precarie, aumentano notevolmente il rischio di abbandono scolastico;

G.  considerando che le donne che vivono nelle zone rurali sono particolarmente colpite dalla povertà; che molte di esse non risultano far parte del mercato del lavoro e non sono registrate come disoccupate; che il tasso di disoccupazione femminile nelle zone rurali è estremamente elevato e che le donne che lavorano hanno un reddito molto basso; che le donne nelle zone rurali hanno un accesso limitato all'istruzione, alla diagnosi precoce del cancro e all'assistenza sanitaria in generale;

H.  considerando che l'esposizione al rischio di povertà comporta l'esclusione sociale e la mancata partecipazione alla vita sociale in termini di accesso all'istruzione, alla giustizia, all'apprendimento permanente, ai servizi di assistenza sanitaria di base, ad alloggi e a un'alimentazione dignitosi, all'acqua e all'energia, nonché in termini di accesso e partecipazione alla cultura e all'informazione, allo sport e ai trasporti pubblici; che investire in politiche di sostegno a favore delle donne migliora anche le condizioni di vita delle loro famiglie, in particolare dei loro figli;

I.  considerando che il divario retributivo di genere si attesta al 16,3 % e che le forme atipiche e precarie di contratti di lavoro interessano più le donne che gli uomini;

J.  considerando che molto spesso le donne che intendono avviare un'attività hanno difficoltà di accesso al credito perché gli intermediari finanziari tradizionali sono restii a concedere prestiti, in quanto considerano le donne imprenditrici più esposte al rischio e meno propense a una crescita aziendale e a investimenti remunerativi;

K.  considerando che le donne sono spesso impiegate come collaboratrici domestiche, in molti casi al di fuori del diritto del lavoro nazionale; che soprattutto le donne prive di documenti corrono il rischio di essere forzate a lavorare e di essere sfruttate in questo settore;

L.  considerando che le donne assumono più spesso degli uomini la responsabilità della cura di familiari anziani, malati o non autosufficienti e dei figli e interrompono la loro attività professionale più frequentemente, il che comporta una minore partecipazione al mercato del lavoro e lunghi periodi di inattività; che la creazione di servizi sociali e di infrastrutture di elevata qualità e a prezzi accessibili per l'educazione e la cura della prima infanzia e per la cura di altre persone a carico come gli anziani riduce il rischio di impoverimento; che pochi Stati membri hanno raggiunto o superato gli obiettivi di Barcellona, che devono essere considerati essenziali per raggiungere un'equa condivisione delle responsabilità di cura;

M.  considerando che, vista la dimensione intergenerazionale della povertà, è fondamentale affrontare la situazione delle donne e delle ragazze che sono esposte all'esclusione sociale e alla povertà per contrastare la femminilizzazione della povertà;

N.  considerando che nell'intera UE-27 il 34 % delle madri sole in età attiva è a rischio di povertà rispetto al 17 % delle altre famiglie in età attiva con figli;

O.  considerando che il divario pensionistico raggiunge in media il 39 % a causa degli squilibri creati dalle persistenti disuguaglianze tra uomini e donne in termini salariali e di accesso all'occupazione, della discriminazione e del divario retributivo tra uomini e donne nel mercato del lavoro; che il divario pensionistico costituisce un ostacolo all'indipendenza economica delle donne ed è uno dei motivi per i quali le donne in età avanzata si ritrovano al di sotto della soglia di povertà; che sono necessarie misure per garantire la parità di accesso a schemi pensionistici dignitosi per le donne; che il divario pensionistico è diminuito negli anni 2006-2012 nei paesi in cui è stata attuata la direttiva 2006/54/CE(16);

P.  considerando che l'aumento del rischio di povertà è strettamente legato ai tagli di bilancio riguardanti l'istruzione, i regimi di previdenza sociale e i servizi di assistenza; che le donne e i bambini sono stati più duramente colpiti dalla crisi e dalle misure di austerità adottate in numerosi paesi europei;

Q.  considerando che le donne rappresentano una forza fondamentale per lo sviluppo economico e sociale e che un'istruzione di qualità è una delle strategie più efficaci per avere successo nel mercato del lavoro e per spezzare il circolo della povertà; che l'ingente onere finanziario dell'istruzione non gratuita, visti i relativi costi diretti e indiretti, costituisce un importante ostacolo che impedisce alle persone che vivono in condizioni di povertà di acquisire maggiori qualifiche; che le ragazze ottengono migliori risultati scolastici rispetto ai ragazzi, ma spesso incontrano maggiori difficoltà oppure subiscono pressioni familiari o di altro tipo che impediscono loro di tradurre i successi scolastici nella realizzazione professionale;

R.  considerando che gli stereotipi ampiamente veicolati dalla società sono radicati nel patriarcato e relegano la donna a un ruolo subordinato nella società, contribuendo alla femminilizzazione della povertà; che tali stereotipi si sviluppano sin dall'infanzia e si riflettono nella scelta dei percorsi di istruzione e di formazione fino ad arrivare al mercato del lavoro; che le donne sono ancora troppo spesso confinate a funzioni "femminili", per le quali non sono ancora adeguatamente retribuite, e continuano ad essere sottorappresentate in settori come la matematica, le scienze, l'imprenditoria, l'informatica e l'ingegneria, come pure nelle posizioni di responsabilità; che tali stereotipi, assieme al fatto che i settori a predominanza maschile costituiscono la norma per la fissazione delle retribuzioni, causano una discriminazione basata sul genere;

S.  considerando che la strategia Europa 2020, volta a trasformare l'Unione in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva, comporta obiettivi ambiziosi, quali un tasso di occupazione del 75% e la riduzione di almeno 20 milioni del numero di persone colpite o minacciate dalla povertà e dall'esclusione sociale entro il 2020; considerando che i target di Europa 2020 prevedono una riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10 %;

T.  considerando che uno degli obiettivi della strategia Europa 2020 è di garantire che il 40% dei 30-34enni ricevano un'istruzione universitaria, rispetto all'attuale media del 37,9%; che la media delle donne ha superato il 42,3%, contro il 33,6% della media degli uomini;

U.  considerando che l'obiettivo di lotta alla povertà fissato dalla strategia Europa 2020, che figura tra i cinque obiettivi misurabili, esige un nuovo impulso politico significativo; che tali obiettivi non possono essere conseguiti se la politica di lotta alla povertà non include una forte dimensione di genere, con l'adozione di politiche nazionali intese a tutelare le donne, in particolare, dal rischio di povertà;

V.  considerando che la povertà e l'esclusione sociale nonché la dipendenza economica delle donne possono essere fattori aggravanti per le vittime della violenza contro le donne, e viceversa, dal momento che la violenza ha ripercussioni sulla salute delle donne e spesso causa la perdita del posto di lavoro e dell'alloggio, nonché l'esclusione sociale e la povertà; che ciò comporta una vulnerabilità sproporzionata nei confronti della tratta di esseri umani e dello sfruttamento sessuale; che, inoltre, molte donne che subiscono questa forma di violenza continuano a vivere con il loro aggressore perché dipendono economicamente da quest'ultimo;

W.  considerando che la parità di genere è uno strumento per lottare contro la povertà delle donne, in quanto ha un impatto positivo sulla produttività e sulla crescita economica e aumenta la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, generando numerosi benefici sociali ed economici;

Povertà ed equilibrio tra vita professionale e vita privata

1.  sottolinea il ruolo cruciale dei servizi pubblici di alta qualità nel quadro della lotta alla povertà, in particolare la povertà femminile, poiché le donne dipendono maggiormente da tali servizi;

2.  sottolinea che gli uomini devono essere incentivati a promuovere la parità di genere in tutti i settori e a tutti i livelli del mercato del lavoro e devono impegnarsi in tal senso;

3.  ritiene che gli Stati membri dovrebbero considerare prioritaria la conciliazione tra vita privata e vita professionale introducendo modalità di lavoro a misura di famiglia, ad esempio orari lavorativi adattabili e la possibilità di avvalersi del telelavoro; osserva che la mancanza di servizi di assistenza di elevata qualità e a prezzi accessibili destinati ai bambini, alle persone a carico e agli anziani, nello specifico asili nido, asili e strutture di assistenza a lungo termine, contribuisce all'esclusione sociale nonché al divario occupazionale, retributivo e pensionistico di genere; sottolinea che la parità di accesso all'istruzione gratuita e di elevata qualità e a servizi di assistenza a prezzi accessibili per la prima infanzia, così come all'istruzione formale, informale e non formale e a servizi di sostegno alle famiglie è fondamentale per incentivare le donne a entrare e a rimanere nel mercato del lavoro, per garantire pari opportunità e per spezzare il ciclo della povertà, aiutando in tal modo le donne ad acquisire l'autonomia e le qualifiche necessarie a ottenere un impiego;

4.  deplora le politiche di austerità che, unitamente alla crisi economica, contribuiscono ad aumentare il tasso di povertà, in particolare tra le donne;

5.  invita gli Stati membri e la Commissione a sviluppare e utilizzare gli strumenti politici e finanziari disponibili, fra cui il pacchetto di investimenti sociali, al fine di conseguire gli obiettivi di Barcellona; chiede, in tale contesto, che il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) vengano ottimizzati affinché sia data priorità, nell'utilizzo degli investimenti sociali e del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), alla creazione di infrastrutture pubbliche e private di accoglienza e assistenza di bambini e di altre persone a carico; propone che la Commissione assegni risorse ad hoc, attraverso un meccanismo di cofinanziamento, per promuovere misure di incentivazione in aree specifiche che presentano una carenza di strutture di educazione e cura della prima infanzia e dove il tasso di occupazione delle donne è estremamente basso;

6.  chiede agli Stati membri di attuare politiche che tutelino, valorizzino e promuovano servizi pubblici gratuiti e di alta qualità, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della sicurezza sociale e della giustizia; sottolinea che per i servizi pubblici è fondamentale poter disporre delle risorse finanziarie e umane necessarie al conseguimento dei loro obiettivi;

7.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare i necessari provvedimenti per promuovere la conciliazione tra vita professionale e vita privata, al fine di consentire alle donne, in particolare quelle più esposte al rischio di povertà, di proseguire la loro carriera a tempo pieno o, se lo preferiscono, di avere accesso al lavoro a tempo parziale e ad altre forme di lavoro con orari flessibili;

8.  invita la Commissione, in stretto coordinamento con gli Stati membri, ad avviare un'iniziativa legislativa completa per soddisfare le esigenze delle madri e dei padri rispetto ai vari tipi di congedo, ad esempio il congedo di maternità, il congedo di paternità, il congedo parentale e il congedo per i prestatori di assistenza, soprattutto per aiutare gli uomini a svolgere un ruolo paterno attivo, consentendo una più equa distribuzione delle responsabilità familiari e rendendo quindi possibile la pari partecipazione delle donne al mercato del lavoro, fattore che a sua volta rafforza la loro indipendenza economica; è consapevole del fatto che alcuni Stati membri hanno già approvato leggi in materia che vanno oltre quanto disposto dal diritto dell'Unione; invita gli Stati membri a prevedere una legislazione finalizzata a proteggere o a rafforzare i diritti di maternità e paternità e i diritti genitoriali; sottolinea che nel 2010 solo il 2,7 % di quanti si sono avvalsi del loro diritto al congedo parentale erano uomini, il che mette in evidenza la necessità di misure concrete onde garantire che venga concesso il diritto al congedo parentale ;

9.  ribadisce il proprio disappunto per il ritiro della direttiva sul congedo di maternità dopo anni di sforzi volti a sbloccare la situazione di stallo e garantire quindi una migliore protezione dei cittadini europei; invita la Commissione a presentare una nuova proposta, compreso il diritto inderogabile al congedo di paternità retribuito; ritiene che sia necessario adottare misure specifiche in tutti gli Stati membri per una migliore conciliazione della vita professionale e della vita privata delle donne; esorta la Commissione a includere nel semestre europeo sia una più forte dimensione sociale sia obiettivi di uguaglianza di genere sul luogo di lavoro;

10.  accoglie con favore la proposta di introdurre congedi per i prestatori di assistenza, come previsto dalla tabella di marcia della Commissione su un nuovo inizio per affrontare le sfide dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata incontrate dalle famiglie che lavorano;

Povertà e lavoro

11.  invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare politiche che promuovano l'occupazione delle donne e l'integrazione nel mercato del lavoro di categorie di donne socialmente emarginate, alla luce degli obiettivi della strategia Europa 2020, nonché a rafforzare e migliorare l'istruzione e a intensificare gli investimenti in campagne formative e informative, garantendo il carattere preminente delle qualifiche nella successiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro e ponendo l'accento sull'apprendimento permanente, che permette alle donne di acquisire le competenze necessarie ad accedere a impieghi di elevata qualità e di riqualificarsi in un mercato del lavoro in costante evoluzione; invita a promuovere maggiormente le materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche presso le ragazze al fine di contrastare tempestivamente gli stereotipi esistenti nel settore dell'istruzione e combattere il divario a lungo termine in campo occupazionale e retributivo; chiede lo sviluppo di servizi pubblici di assistenza accessibili e di elevata qualità, orari lavorativi adattabili ma non precari a beneficio sia delle donne che degli uomini e misure per combattere la segregazione occupazionale e settoriale tra uomini e donne, anche nel mondo imprenditoriale e nei posti di responsabilità;

12.  sottolinea che l'accesso al credito, alla consulenza e ai servizi finanziari è fondamentale per rendere autonome e responsabili le donne esposte all'esclusione sociale nell'imprenditoria e per incrementare la loro presenza nel settore; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure efficaci affinché le donne che desiderano avviare una propria attività o progetti di investimento possano accedere più facilmente ai finanziamenti, a promuovere l'imprenditoria femminile in quanto contribuisce allo sviluppo economico e sociale globale, ad agevolare l'accesso al credito, anche mediante strumenti di microcredito, in particolare per le donne vulnerabili esposte a molteplici discriminazioni, e a sviluppare ed estendere programmi di lavoro autonomo secondo modalità non precarie; sottolinea l'importanza che rivestono in tale contesto la condivisione e la promozione delle migliori pratiche, il tutoraggio, i modelli femminili e altre forme di sostegno alle donne disoccupate;

13.  evidenzia l'importanza fondamentale di: rivedere le politiche macroeconomiche, sociali e del mercato del lavoro, allineandole alle politiche in materia di parità di genere con l'obiettivo di garantire la giustizia economica e sociale per le donne; ripensare i criteri utilizzati per determinare il tasso di povertà e sviluppare strategie intese a promuovere un'equa suddivisione della ricchezza;

14.  osserva che i posti di lavoro occupati dalle donne sono più frequentemente caratterizzati da precarietà, scarsa retribuzione e contratti di lavoro atipici; rileva che un altro aspetto della precarietà del lavoro è l'entità del lavoro a tempo parziale non volontario, che contribuisce ad accrescere il rischio di povertà e che è aumentato dal 16,7 % al 19,6 % dell'occupazione totale; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per combattere il lavoro non dichiarato e quello precario, come pure l'abuso dei contratti atipici, tra cui i contratti a zero ore in alcuni Stati membri; mette in evidenza l'elevato tasso di lavoro femminile non dichiarato, che incide negativamente sul reddito nonché sulla copertura e sulla tutela previdenziali delle donne e si ripercuote sfavorevolmente sul PIL dell'UE; esorta gli Stati membri a valutare la possibilità di attuare le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) destinate a ridurre la portata del lavoro precario(17), tra cui figurano, ad esempio, l'analisi e la limitazione dei casi in cui poter utilizzare contratti precari così come la riduzione della durata massima dei contratti precari successivi, al termine della quale i lavoratori dovrebbero avere la possibilità di ottenere un contratto a tempo indeterminato;

15.  invita gli Stati membri a vigilare sui diritti delle donne lavoratrici, che svolgono sempre più spesso lavori a basso costo e sono vittime di discriminazioni;

16.  evidenzia che esistono nuove categorie di donne in povertà, costituite da giovani libere professioniste, e condannano pertanto una vasta fetta di giovani laureate a una vita lavorativa precaria e a un reddito che raramente riesce a superare la soglia di povertà (nuovi poveri);

17.  rinnova il suo appello alla Commissione affinché proceda alla revisione della legislazione esistente per colmare il divario retributivo e ridurre il divario pensionistico tra uomini e donne; rileva che le misure volte ad aumentare la trasparenza salariale sono indispensabili per colmare il divario retributivo di genere e invita gli Stati membri ad attuare la raccomandazione della Commissione del 7 marzo 2014 sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza, anche mediante l'inversione dell'onere della prova nel contesto della lotta alla discriminazione di genere sul luogo di lavoro;

18.  invita la Commissione a condurre uno studio sul modo in cui le procedure correlate al riconoscimento ufficiale di un cambiamento di sesso, o l'assenza di tali procedure, influenzano la situazione delle persone transgender nel mercato del lavoro, in particolare in termini di accesso all'occupazione, di livello di retribuzione, di evoluzione professionale e di pensioni;

19.  osserva con preoccupazione che le donne ricevono spesso pensioni appena al di sopra del livello minimo di sussistenza a causa di vari fattori quali l'interruzione o la cessazione dell'attività professionale per dedicarsi alla famiglia, la prevalenza di contratti a tempo parziale nel corso dell'intera vita lavorativa, o per aver lavorato nell'azienda del coniuge, principalmente nei settori del commercio e dell'agricoltura, senza percepire un salario né essere affiliate a un sistema previdenziale;

20.  si compiace che la Commissione ritenga che "la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore" sia una delle principali aree di azione della sua nuova strategia per la parità di genere; invita la Commissione ad adottare una comunicazione per una "Nuova strategia per la parità di genere e i diritti delle donne dopo il 2015", in modo che gli obiettivi e le politiche inclusi possano essere effettivamente realizzati;

21.  chiede agli Stati membri di garantire che chiunque abbia sospeso temporaneamente la propria attività professionale per dedicarsi all'educazione dei figli o prestare assistenza a persone anziane possa essere reinserito nel mercato del lavoro e reintegrato nella medesima posizione con lo stesso inquadramento;

22.  invita la Commissione a realizzare una valutazione d'impatto sui regimi di reddito minimo nell'UE e a esaminare ulteriori provvedimenti che tengano conto della situazione economica e sociale di ciascuno Stato membro nonché una valutazione per stabilire se tali regimi consentano alle famiglie di soddisfare le esigenze personali primarie; esorta nuovamente gli Stati membri a introdurre una pensione minima nazionale che non può essere inferiore alla soglia di rischio di povertà;

23.  constata che le donne in pensione costituiscono il gruppo maggiormente vulnerabile e che in molti casi esse vivono in povertà o sono a rischio di povertà; invita gli Stati membri a considerare la riduzione del divario pensionistico di genere come un obiettivo economico; invita gli Stati membri a riformare i regimi pensionistici allo scopo di garantire costantemente pensioni adeguate per tutti e di colmare in tal modo il divario pensionistico; ritiene che tra gli strumenti per combattere il divario pensionistico figurino sia l'adeguamento dei regimi pensionistici per garantire la parità di genere sia l'adattamento dell'istruzione, della pianificazione della carriera, dei sistemi di congedo parentale e di altri servizi di sostegno alla genitorialità; invita gli Stati membri a valutare la possibilità di ripartizione dei diritti a pensione in caso di divorzio e separazione legale, in linea con il principio di sussidiarietà; osserva che i regimi pensionistici di vecchiaia professionali sono gestiti sempre più frequentemente secondo principi assicurativi e che ciò potrebbe generare numerose lacune in termini di protezione sociale(18); sottolinea che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiaramente stabilito che i regimi pensionistici professionali devono essere considerati una forma di retribuzione e che pertanto anch'essi sono soggetti al principio della parità di trattamento;

Povertà: raccomandazioni generali

24.  osserva che, rispetto alle popolazioni più agiate, le persone che vivono in povertà devono spesso pagare un costo unitario superiore per gli stessi beni e servizi che sono indispensabili alla loro sopravvivenza economica e sociale, soprattutto per quanto riguarda le telecomunicazioni, l'energia e l'acqua; invita gli Stati membri a lavorare a stretto contatto con i fornitori e gli operatori per sviluppare meccanismi di aiuto e di tariffazione sociale a favore delle persone più indigenti, in particolare per quanto riguarda la fornitura di acqua ed energia, al fine di eliminare la povertà energetica delle famiglie;

25.  ribadisce il ruolo dell'istruzione nella lotta contro gli stereotipi di genere, nell'assunzione di autonomia e responsabilità da parte di donne e ragazze nella società, nell'economia, nella cultura e nella politica nonché nelle carriere scientifiche, così come nell'interruzione del ciclo della povertà tramite l'inclusione delle donne nei settori in cui esse sono sottorappresentate, come la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e l'imprenditoria, e invita la Commissione a includere obiettivi di formazione professionale per le donne nelle raccomandazioni specifiche per paese; pone l'accento sul ruolo dell'istruzione non formale; invita gli Stati membri a far sì che gli investimenti nell'istruzione di donne e ragazze volti a valorizzarne il potenziale diventino parte integrante dell'economia e dei piani di risanamento; incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi per assistere le ragazze nel passaggio dall'istruzione formale al mercato del lavoro; sottolinea la necessità che tutti gli istituti d'istruzione insegnino i valori democratici onde promuovere la tolleranza, la cittadinanza attiva, la responsabilità sociale e il rispetto per le differenze di genere, per le minoranze e per i gruppi etnici e religiosi; sottolinea l'importanza dell'educazione motoria e sportiva per superare pregiudizi e stereotipi, così come le sue potenzialità per contribuire a riportare sulla retta via i giovani socialmente vulnerabili;

26.  teme che le donne con figli vengano discriminate sul posto di lavoro in quanto madri, e non perché le loro prestazioni lavorative siano inferiori a quelle dei loro colleghi; esorta gli Stati membri a promuovere attivamente un'immagine positiva delle madri in quanto lavoratrici e a contrastare il fenomeno dell'"handicap della maternità" che è stato identificato da vari studi;

27.  invita la Commissione e gli Stati membri a far sì che i Fondi strutturali e di investimento, in particolare il FSE e il FEIS, siano impiegati per migliorare l'istruzione e la formazione, al fine di facilitare l'accesso al mercato del lavoro e combattere la disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale delle donne; sottolinea che la quota del 20 % del FSE destinata alle misure di inclusione sociale e ai progetti di innovazione sociale potrebbe essere utilizzata in modo più attivo per sostenere iniziative quali piccoli progetti su scala locale che consentano alle donne in situazione di povertà ed esclusione sociale di rendersi autonome; esorta gli Stati membri a organizzare un numero maggiore di campagne informative sulle opportunità di partecipazione a progetti finanziati dall'UE;

28.  chiede meccanismi di finanziamento che incoraggino il conseguimento di una rappresentanza equilibrata in settori in cui si registra uno squilibrio di genere e sottolinea la necessità di dati disaggregati per genere, al fine di comprendere meglio la situazione relativa alle ragazze, ai ragazzi, agli uomini e alle donne, e poter così fornire risposte più efficaci agli squilibri; chiede alla Commissione di presentare dati disaggregati per genere ed età della partecipazione ai programmi di mobilità europea a fini educativi, come Erasmus+, Europa Creativa ed Europa per i cittadini;

29.  ricorda in particolare il diritto dei minori migranti e rifugiati, bambini e bambine, di accedere all'istruzione, poiché ciò costituisce una delle priorità delle società europee; sottolinea pertanto che è opportuno adottare misure urgenti nel campo dell'istruzione dei migranti, sia a livello di Unione europea che a livello nazionale, alla luce della persistente crisi migratoria; pone l'accento sul fatto che l'istruzione è fondamentale per l'integrazione e l'occupabilità e che l'eventuale incapacità dei sistemi di istruzione nazionali di rispondere a tale sfida potrebbe causare un'ulteriore segregazione culturale e aggravare le divisioni sociali; evidenzia che l'accesso all'istruzione, sia nei campi profughi che nelle città di arrivo, con standard di qualità, mediazione linguistica e assistenza psicologica, non deve essere ostacolato da questioni burocratico-amministrative legate al riconoscimento dello status di rifugiato;

30.  sottolinea il contributo delle associazioni di volontariato e del terzo settore in questo ambito ed esorta gli Stati membri a supportarne le attività; ricorda l'elevato livello di coinvolgimento delle donne nel settore del volontariato in ambito educativo e in altre attività, come pure nel sostenere e rafforzare le opportunità educative, ad esempio a favore dei bambini rifugiati e disagiati;

31.  evidenzia che gli effetti della povertà e dell'esclusione sociale sui bambini possono durare tutta la vita e causare la trasmissione intergenerazionale della povertà; sottolinea che in tutti gli Stati membri il rischio di povertà e di esclusione sociale tra i bambini è fortemente correlato al livello di istruzione dei loro genitori, in particolare a quello delle madri, alla situazione dei genitori sul mercato del lavoro, alla loro situazione sociale nonché agli strumenti di sostegno alle famiglie forniti dagli Stati membri; raccomanda agli Stati membri di garantire a tutti i giovani l’accesso all’istruzione pubblica, gratuita e di qualità, per tutte le età, inclusa la prima infanzia; sottolinea il ruolo dell'orientamento pedagogico dei bambini al fine di aiutarli a realizzare appieno le proprie potenzialità; insiste sulla necessità di sostenere con programmi mirati il proseguimento degli studi delle madri adolescenti, il cui abbandono scolastico precoce costituisce un primo passo verso la povertà; sottolinea la necessità di stabilire una serie completa di misure di lotta contro la povertà infantile e per la promozione del benessere dei minori basate su tre pilastri, vale a dire: l'accesso ad adeguate risorse e la conciliazione tra vita privata e vita professionale; l'accesso a servizi di buona qualità; la partecipazione dei bambini alle decisioni che li riguardano e ad attività culturali, ricreative e sportive; ribadisce che è necessario garantire un facile accesso alle informazioni, su base paritaria, soprattutto per quanto riguarda la previdenza sociale, l'istruzione degli adulti, l'assistenza sanitaria e il sostegno economico disponibile;

32.  sottolinea che il mancato riconoscimento delle famiglie LGBTI da parte di molti Stati membri si traduce in redditi più bassi e a un costo della vita più elevato per le persone LGBTI, aumentando quindi il rischio di povertà e di esclusione sociale; ritiene che la parità di trattamento sia uno strumento essenziale per combattere la povertà derivante dall'emarginazione e discriminazione delle minoranze sessuali e di genere; invita a questo proposito il Consiglio ad adottare la proposta di direttiva del 2008 recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente da religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale; chiede inoltre che ogni futura rifusione delle direttive sulla parità di genere includa esplicitamente il divieto di discriminazione sulla base dell'identità di genere; è tuttora preoccupato per la scarsa consapevolezza dell'esistenza di organismi e organizzazioni che offrono assistenza alle vittime di discriminazione; invita, a tale riguardo, la Commissione a monitorare strettamente l'efficacia degli organismi e delle procedure nazionali di denuncia;

33.  chiede che la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego sia pienamente attuata e sia sottoposta a revisione con il requisito per le aziende di elaborare misure o piani sulla parità di genere che comprendano azioni sulla desegregazione e lo sviluppo di sistemi retributivi e misure a sostegno della carriera delle donne;

34.  ribadisce l'importanza dell'educazione finanziaria ed economica in giovane età, in quanto ha dimostrato di migliorare il modo in cui verranno prese decisioni di carattere economico nelle fasi successive della vita, comprese le decisioni in tema di gestione delle spese e dei redditi; raccomanda lo scambio di migliori pratiche e la promozione di programmi educativi rivolti alle donne e alle ragazze appartenenti a gruppi vulnerabili e a comunità emarginate esposte a povertà ed esclusione sociale;

35.  rileva che l'assenza del reddito di un partner può contribuire sostanzialmente alla povertà e all'esclusione sociale delle donne; rileva la situazione spesso precaria delle vedove e delle divorziate nonché delle madri sole alle quali il magistrato ha assegnato i figli, per le quali è necessario definire un adeguato assegno alimentare; constata che il mancato versamento degli alimenti può far precipitare nella povertà le madri sole; sottolinea che il fatto che le donne divorziate tendono a essere vittime di discriminazioni e della povertà dimostra come le donne non siano ancora pienamente indipendenti sul piano economico, il che evidenzia quindi la necessità di adottare ulteriori misure nel settore del mercato del lavoro e di colmare il divario retributivo di genere;

36.  sottolinea che la raccolta di dati relativi alle spese e ai redditi dei nuclei familiari deve essere integrata da dati individualizzati, al fine di contabilizzare le disuguaglianze di genere all'interno delle famiglie;

37.  insiste sul fatto che la politica macroeconomica deve essere compatibile con la politica di equità sociale; ribadisce che le istituzioni finanziarie come la BCE e le banche centrali nazionali devono tener conto delle ripercussioni sociali nella modellizzazione e nelle decisioni inerenti alle politiche monetarie macroeconomiche o ai servizi finanziari;

38.  ribadisce il proprio appoggio all'iniziativa volta a definire un bilancio orientativo di riferimento, e invita la Commissione a redigerlo includendovi considerazioni legate alla dimensione di genere, senza dimenticare le diseguaglianze di genere che esistono all'interno dei nuclei familiari;

39.  ribadisce la necessità di effettuare ricerche sulla condizione delle donne senza fissa dimora e le relative cause e motivazioni, poiché i dati attuali non forniscono un'immagine adeguata del fenomeno; osserva che, fra gli elementi specifici al genere che dovrebbero essere presi in considerazione, figurano la dipendenza economica basata sul genere, la temporaneità dell'alloggio e la rinuncia a servirsi dei servizi sociali;

40.  evidenzia che la violenza contro le donne continua ad essere un problema significativo nell'UE che incide sulle vittime e che è necessario coinvolgere i responsabili nelle misure per combattere la violenza contro le donne, indipendentemente dall'età, dall'istruzione, dal livello di reddito o dalla posizione sociale, e che l'impatto sui rischi di emarginazione, sulla povertà e sull'esclusione sociale è in costante aumento; fa presente che l'indipendenza economica delle donne svolge un ruolo centrale nella loro capacità di sottrarsi a situazioni di violenza basate sul genere adottando misure proattive; invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali ad assicurarsi che i regimi di protezione sociale garantiscano i diritti sociali delle donne vittime di violenza in qualsiasi forma, sia essa violenza domestica, traffico o prostituzione, e ad adottare misure destinate a favorirne il reinserimento nel mercato del lavoro, anche mediante strumenti quali il FSE; sottolinea la necessità di aumentare la disponibilità di informazioni sui servizi legali per le vittime di violenza;

41.  sottolinea la necessità di combattere con determinazione la violenza domestica, in particolare nei confronti delle donne; rileva che l'indipendenza economica delle donne svolge un ruolo determinante per la loro vita e per la loro capacità di sottrarsi a situazioni di violenza domestica e che le donne che hanno esaurito i congedi retribuiti rischiano di perdere il lavoro e l'indipendenza economica; rileva che la recente introduzione di congedi in caso di violenza domestica in Australia e negli Stati Uniti ha dato a numerosi lavoratori la possibilità di mantenere il posto affrontando nel contempo le conseguenze della violenza domestica, ad esempio tramite permessi per assentarsi in caso di visite mediche, udienze in tribunale e altri procedimenti da seguire in tali situazioni; invita la Commissione e gli Stati membri ad analizzare la fattibilità e l'eventuale esito dell'introduzione di un sistema di congedo speciale retribuito destinato alle vittime di violenza domestica e a chi vi sopravvive, qualora la mancanza di un congedo retribuito impedisca alle vittime di essere in grado di salvaguardare il proprio posto di lavoro, rispettando comunque la privacy; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a mettere in atto misure supplementari volte a sensibilizzare la popolazione in merito al problema della violenza domestica nonché a fornire aiuto alle vittime di tale violenza, a promuovere una conoscenza più approfondita e la difesa più efficace dei loro diritti e a tutelare la loro indipendenza economica;

42.  ribadisce il suo invito all'Unione europea e a tutti i suoi Stati membri a firmare e ratificare la convenzione di Istanbul e chiede un'iniziativa urgente volta a stabilire una direttiva europea sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne; invita ancora una volta la Commissione a presentare una strategia europea contro la violenza di genere e a istituire un Anno europeo di lotta contro la violenza di genere;

43.  ritiene che occorra intervenire in modo proattivo per superare la violenza contro le donne, concentrando l'attenzione sulle norme che esaltano la violenza; sottolinea che gli stereotipi e le strutture che costituiscono le fondamenta della violenza maschile contro le donne devono essere combattuti con misure proattive, attraverso campagne e una formazione permanente sul problema delle culture maschiliste a livello nazionale;

44.  ricorda che le nuove tecnologie devono essere considerate come uno strumento fondamentale per la creazione di nuovi posti di lavoro e come una occasione per far uscire le donne dalla povertà;

45.  incoraggia la collaborazione degli Stati membri con le autorità regionali e locali per contribuire al miglioramento della qualità della vita delle donne nelle zone rurali, al fine di ridurre il rischio di povertà, istituendo nel contempo programmi di formazione di qualità volti a emancipare le donne nelle aree rurali e garantendo condizioni occupazionali di qualità e redditi decorosi a questa categoria; incoraggia gli Stati membri a predisporre infrastrutture comunali, sociali e pubbliche di qualità nelle zone rurali, al fine di migliorare le condizioni generali di vita nelle campagne;

46.  ritiene che vari aspetti della povertà, in particolare delle donne, siano tuttora sottovalutati, in particolare il mancato accesso delle donne alla cultura e alla partecipazione sociale, per cui invita gli Stati membri a fornire il sostegno necessario per garantire a tutte le donne di godere della cultura, dello sport e del tempo libero, prestando particolare attenzione alle donne in situazioni di povertà, alle donne con disabilità e alle donne migranti; ritiene che gli attuali indicatori di grave deprivazione materiale escludano i fattori di accesso alla cultura e all'integrazione sociale e forniscano quindi un quadro incompleto della povertà; chiede che siano elaborati altri indicatori per valutare l'esclusione in termini di partecipazione sociale, culturale e politica, e in particolare la sua influenza sul circolo vizioso della povertà come pure il suo impatto intergenerazionale;

47.  constata che le donne disabili sono spesso discriminate sia nell'ambiente familiare che in quello educativo, che le loro possibilità occupazionali sono ridotte e i benefici sociali che ricevono non sono sufficienti per evitare il rischio di cadere nella povertà; sottolinea, a questo proposito, che gli Stati membri e le autorità regionali e locali dovrebbero concedere alle donne con disabilità l'assistenza specializzata di cui hanno bisogno per esercitare i loro diritti, e dovrebbero proporre azioni volte a favorirne l'integrazione nel mercato del lavoro mediante iniziative complementari di sostegno, in particolare in materia di istruzione e formazione;

48.  chiede un intervento più ambizioso per combattere la povertà energetica, che colpisce in misura sproporzionata le donne sole e i nuclei familiari monoparentali o con donne capofamiglia; esorta la Commissione e gli Stati membri a elaborare una definizione di povertà energetica che tenga conto degli aspetti di genere del fenomeno e a includerla nella futura rifusione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia; sottolinea l'importante ruolo delle iniziative energetiche a livello di comunità, come le cooperative, per rafforzare la posizione dei consumatori vulnerabili, in particolare delle donne soggette alla povertà, all'esclusione e all'emarginazione sociale;

49.  ribadisce il suo invito alla Commissione affinché si adoperi per istituire un Comitato europeo di garanzia per i minori, che garantisca ad ogni bambino europeo a rischio di povertà l'accesso all'assistenza medica gratuita, all'istruzione gratuita, a strutture per l'infanzia gratuite, a un alloggio decoroso e a un'alimentazione adeguata; sottolinea che tale politica deve affrontare la situazione delle donne e delle ragazze, in particolare nelle comunità emarginate e vulnerabili; rileva che l'iniziativa "Garanzia per i giovani" deve includere una prospettiva di genere;

50.  incoraggia gli Stati membri e la Commissione a raccogliere nuove statistiche disaggregate per genere e a introdurre nuovi indicatori in materia di donne e povertà, quale strumento per monitorare l'impatto delle più ampie politiche sociali, economiche e occupazionali sulle donne e la povertà, al fine di sviluppare scambi di buone pratiche in materia di strumenti legislativi e di bilancio destinati alla lotta contro la povertà, prestando soprattutto attenzione ai gruppi particolarmente a rischio di povertà, indipendentemente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere;

51.  evidenzia il ruolo delle imprese sociali nell'emancipazione e nell'inclusione delle donne soggette a povertà, esclusione sociale e molteplici forme di discriminazione;

52.  invita la Commissione e gli Stati membri a istituire processi di partecipazione degli attori interessati che promuovano e facilitino la partecipazione diretta delle persone esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale, in particolare le donne e le ragazze, all'elaborazione delle politiche in materia di inserimento sociale a tutti i livelli;

53.  invita la Commissione e gli Stati membri a integrare la dimensione di genere nel bilancio come strumento volto a garantire che le decisioni in materia di bilancio tengano conto della dimensione di genere e affrontino le differenze in termini di impatto;

54.  invita gli Stati membri, nel quadro della lotta alla povertà, a collaborare con le ONG che operano con successo nelle zone colpite da povertà estrema e che dispongono di competenze preziose nelle comunità locali; invita gli Stati membri a sostenere un'efficace cooperazione a livello locale;

55.  invita gli Stati membri e la Commissione a coinvolgere le parti sociali (sindacati e datori di lavoro) e la società civile, compresi gli organismi per l'uguaglianza di genere, nella realizzazione della parità di genere, allo scopo di promuovere la parità di trattamento; sottolinea che il dialogo sociale deve includere il monitoraggio e la promozione delle pratiche in materia di parità di genere sul posto di lavoro, comprese modalità di lavoro flessibili volte ad agevolare la conciliazione tra vita professionale e vita privata; sottolinea l'importanza dei contratti collettivi nella lotta alla discriminazione e nella promozione della parità di genere sul lavoro, nonché di altri strumenti quali i codici di condotta, la ricerca o gli scambi di esperienze e buone pratiche nel campo della parità di genere;

o
o   o

56.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 130.
(2) GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 31.
(3) GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 162.
(4) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 77.
(5) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26.
(6) GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 9.
(7) GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 60.
(8) GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 75.
(9) GU C 24 del 22.1.2016, pag. 8.
(10) GU C 36 del 29.1.2016, pag. 6.
(11) Testi approvati, P8_TA(2015)0050.
(12) Testi approvati, P8_TA(2015)0218.
(13) Testi approvati, P8_TA(2015)0351.
(14) http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_50&language=en
(15) Save the Children, "Child Poverty and Social Exclusion in Europe" (Povertà infantile ed esclusione sociale in Europa), Bruxelles, 2014, pag. 14.
(16) http:\\www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/547546/EPRS_STU(2015)547546_EN.pdf, pag.11.
(17) Organizzazione internazionale del lavoro, Policies and regulations to combat precarious employment (Politiche e disposizioni volte a contrastare il lavoro precario), 2011.
(18) http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf


Barriere non tariffarie nel mercato unico
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sugli ostacoli non tariffari nel mercato unico (2015/2346(INI))
P8_TA(2016)0236A8-0160/2016

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 28 ottobre 2015, intitolata "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese" (COM(2015)0550),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 28 ottobre 2015, intitolato "A Single Market Strategy for Europe - Analysis and Evidence" (Una strategia per il mercato unico per l'Europa – Analisi e prove) (SWD(2015)0202),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 28 ottobre 2015, intitolato "Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States" (Relazione sull'integrazione del mercato unico e la competitività nell'UE e nei suoi Stati membri) (SWD(2015)0203),

–  visto lo studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo del settembre 2014 intitolato "The Cost of Non-Europe in the Single Market" (Il costo della non Europa nel mercato unico),

–  vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sul mercato interno dei servizi: situazione attuale e prossime tappe(1),

–  vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sul Piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio a vantaggio di tutte le parti interessate(2),

–  vista l'edizione di ottobre 2015 del quadro di valutazione del mercato unico online,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0160/2016),

A.  considerando che il mercato unico europeo apporta un contributo significativo alle economie europee;

B.  considerando che, in base alle stime, il completamento del mercato unico per la libera circolazione di beni, servizi, appalti pubblici, economia digitale e corpus legislativo in materia di consumatori comporterebbe vantaggi economici compresi tra 651 miliardi e 1 100 miliardi di EUR all'anno, il che equivale a una percentuale compresa tra il 5 e l'8,63% del PIL dell'UE;

C.  considerando che, a oltre 20 anni di distanza dall'avvio del mercato unico, ostacoli non tariffari ingiustificati continuano a creare difficoltà agli scambi e alla libera circolazione di beni e servizi tra gli Stati membri; che tali ostacoli non tariffari possono essere dettati da ragioni protezionistiche e possono essere accompagnati da sfide burocratiche spesso sproporzionate rispetto all'obiettivo che intendono raggiungere;

D.  considerando che, in base alle stime, il mercato unico dei servizi rappresenta circa il 70% dell'economia europea, sebbene sia responsabile soltanto del 20% degli scambi all'interno dell'UE;

E.  considerando che il 25% delle professioni regolamentate è regolamentato solo in uno Stato membro;

F.  considerando, secondo le stime, i potenziali guadagni derivanti da un mercato unico digitale funzionante sarebbero pari a circa 415 miliardi di EUR all'anno, mentre la crescita del PIL sarebbe pari a circa lo 0,4% entro il 2020, e che esistono numerose lacune nella legislazione dell'UE che ne impediscono il corretto funzionamento;

G.  considerando che solo il 2% delle nuove PMI, microimprese e start-up ha intrapreso un'espansione oltre confine mediante gli investimenti diretti esteri;

H.  considerando che per i consumatori le lacune nel mercato unico, compresa un'attuazione del diritto dell'Unione incompleta o in contrasto con gli obiettivi del mercato unico, comportano in molti casi una scelta non ottimale di prodotti e beni e servizi più costosi;

I.  considerando che per le imprese i costi si manifestano con catene di approvvigionamento più costose, che a loro volta vedono aumentare il costo dei loro prodotti, o con un accesso più limitato ai servizi per le imprese, il che danneggia la loro competitività; che l'innovazione è incoraggiata da un mercato competitivo;

J.  considerando che la complessità del vigente regime IVA può essere altresì considerata un ostacolo non tariffario;

K.  considerando che gli accordi fiscali anticoncorrenziali tra gli Stati membri e le grandi società multinazionali possono essere considerati ostacoli non tariffari ingiustificati;

L.  considerando che le aziende e i singoli individui incontrano notevoli difficoltà nelle attività transfrontaliere all'interno del mercato unico a causa dell'indisponibilità e della scarsa qualità delle informazioni, dei servizi di assistenza e delle procedure online, con conseguenti oneri amministrativi elevati e costi di conformità considerevoli;

M.  considerando che il monitoraggio degli ostacoli e dei costi avviene in modo frammentato e non sistematico e senza che vi sia una quantificazione e un'individuazione chiara degli stessi, per cui risulta difficile attribuire priorità alle azioni politiche;

I. Contesto e obiettivi strategici

1.  è consapevole del fatto che, nonostante l'eliminazione degli ostacoli tariffari il 1° luglio 1968, la libera circolazione di beni e servizi ha continuato a essere frenata da ostacoli non tariffari, come le norme tecniche nazionali ingiustificate e i requisiti normativi e non normativi ingiustificati applicati ai prodotti, ai prestatori di servizi e ai termini di fornitura dei servizi, o la burocrazia; sottolinea che, per rafforzare il mercato unico, sono necessari interventi urgenti a livello dell'Unione e degli Stati membri onde cercare una soluzione agli ostacoli non tariffari;

2.  riconosce che un ostacolo non tariffario è un intervento normativo sproporzionato o discriminatorio che dà origine a un onere o un costo che deve essere sostenuto da un'impresa che intende entrare in un mercato e che non è invece sostenuto dalle imprese già presenti nel mercato, oppure è un costo a carico delle imprese non nazionali che non è sostenuto dalle imprese nazionali, fatti salvi il diritto di regolamentazione degli Stati membri e il perseguimento degli obiettivi di politica pubblica, come la tutela dell'ambiente e dei diritti dei consumatori o dei lavoratori;

3.  riconosce che la governance a più livelli può generare differenze a livello nazionale; è convinto che l'esigenza di avere misure che siano proporzionate e perseguano obiettivi legittimi di politica pubblica dovrebbe essere correttamente compresa a tutti i livelli del processo decisionale normativo; ritiene che la coerenza e l'uniformità della prassi politica e normativa possano contribuire in modo significativo a ridurre gli ostacoli non tariffari;

4.  è del parere che, laddove tali ostacoli non tariffari possano essere giustificati come proporzionati, le informazioni sui diversi requisiti regolamentari nazionali dovrebbero essere facilmente accessibili e le relative informazioni sulla notifica e il completamento delle procedure dovrebbero essere il più possibile fruibili per gli utenti; ritiene che l'applicazione dell'attuale sistema, costruito intorno a un insieme eterogeneo di punti di contatto, come i punti di contatto per i prodotti e gli sportelli unici, sia eccessivamente complessa e non sia avvenuta in modo uniforme in tutti gli Stati membri; ricorda l'importanza di consolidare e ottimizzare gli attuali strumenti del mercato unico per le PMI al fine di semplificare la loro espansione transfrontaliera; esorta la Commissione e gli Stati membri a porre maggiore enfasi sulla semplificazione e sul miglioramento di tali sistemi, in particolare sulla necessità di apportare miglioramenti rapidi agli sportelli unici, e invita la Commissione a riferire al Parlamento in merito ai progressi compiuti e alle prossime misure entro la fine del 2016; evidenzia che, con una maggiore apertura e accessibilità per quanto concerne i requisiti regolamentari, lo Stato membro in questione può attirare un maggior numero di investimenti esteri;

5.  accoglie con favore l'iniziativa dello sportello digitale unico, annunciata nella comunicazione della Commissione sul mercato unico digitale, che rappresenta un positivo passo in avanti; esorta la Commissione a creare, per le aziende e per i consumatori, un unico punto d'accesso a tutte le informazioni e a tutti i servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi legati al mercato unico, nonché alle procedure nazionali e dell'UE necessarie per effettuare operazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione;

6.  ritiene che per eliminare gli ostacoli non tariffari sia necessaria una collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri al fine di migliorare il funzionamento di SOLVIT, soprattutto nelle aree geografiche o nei settori economici in cui le aziende non ricorrono spesso a tale strumento e dove non tutti i casi presentati sono esaminati dall'autorità competente;

7.  sottolinea che per molte imprese, in particolare le PMI, che sono alla ricerca di opportunità commerciali in un altro Stato membro, tale espansione sarà comunque, dal loro punto di vista, una forma di "commercio internazionale"; evidenzia che le PMI, le start-up e le aziende innovative, in particolare quelle dell'economia collaborativa, dovrebbe avere la possibilità di crescere tramite gli scambi transfrontalieri;

8.  ritiene che uno dei compiti dell'Unione e di ogni singolo Stato membro dovrebbe essere l'abolizione definitiva degli ostacoli non tariffari, laddove essi non possano essere giustificati o non siano in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il quale afferma che l'Europa si basa su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva;

9.  ribadisce che la strategia per il mercato unico digitale e la strategia per il mercato unico in Europa comprendono iniziative che dovrebbero essere attuate in modo rapido e ambizioso, al fine di ridurre gli ostacoli non tariffari al mercato unico; sottolinea l'importanza che tali iniziative si basino sui principi di una migliore regolamentazione e sugli strumenti più efficienti, quali l'armonizzazione e il riconoscimento reciproco;

II. Ostacoli non tariffari trasversali

10.  è del parere che le differenze nei tempi di recepimento e nella corretta attuazione a livello nazionale delle direttive esistenti creino incertezza giuridica per le imprese e condizioni di concorrenza differenti nel mercato interno;

11.  ritiene che, laddove la Commissione abbia abrogato normative superflue dell'UE, gli Stati membri dovrebbero intervenire rapidamente per abrogare le corrispondenti disposizioni nazionali;

12.  ritiene che la prolungata mancanza di conformità con il diritto dell'Unione da parte degli Stati membri vada a scapito del mercato unico e dei consumatori dell'UE; è altresì del parere che la lentezza del processo di recepimento faccia sì che alcuni Stati membri traggano vantaggio dall'indebita proroga del termine di conformità; chiede una maggiore promozione della cultura della conformità, di concerto con la Commissione e gli Stati membri, come previsto nella strategia per il mercato unico; sottolinea la necessità di affrontare tempestivamente la questione della non conformità da parte degli Stati membri;

13.  richiama l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sul cosiddetto "gold-plating", ossia la tendenza di alcuni governi nazionali ad aggiungere, in fase di attuazione del diritto dell'UE, norme ulteriori alle direttive recepite;

14.  richiama l'attenzione sul fatto che l'intensità e il numero dei controlli recentemente imposti ai prestatori di servizi stranieri sono in aumento; invita gli Stati membri ad assicurarsi che tali controlli siano proporzionati, giustificati e non discriminatori;

15.  evidenzia che l'applicazione incoerente da parte degli Stati membri di norme esistenti correttamente recepite provoca gli stessi danni del recepimento tardivo; ritiene che la conformità e l'applicazione diventano più complesse quando a definizioni utilizzate comunemente, quali "tracciabilità" e "immissione sul mercato", sono attribuiti significati diversi in differenti testi legislativi;

16.  è convinto che un'applicazione diseguale delle stesse norme nei vari Stati membri possa creare nuovi ostacoli non tariffari ingiustificati; invita la Commissione a compiere ogni sforzo per ridurre al minimo le divergenze in una fase quanto più precoce possibile;

17.  ritiene che la Commissione dovrebbe fare maggiormente ricorso a orientamenti in materia di attuazione delle direttive, in quanto possono rappresentare un utile strumento per garantire un maggiore grado di uniformità nell'attuazione;

18.  constata il persistere di differenze a livello nazionale nella regolamentazione dei mercati dei prodotti, contro le quali le imprese che operano a livello transfrontaliero si trovano ancora a dover lottare in termini sia di livello di restrizioni sia di differenze tra gli Stati membri; ritiene che ciò costringa inutilmente le imprese ad adattare i loro prodotti e servizi affinché rispettino molteplici norme o test ripetuti, limitando così il commercio all'interno dell'UE, riducendo la crescita e ostacolando la creazione di posti di lavoro;

19.  è del parere che, poiché le economie di scala si riducono a causa dell'esigenza di gestire diverse linee di prodotti, l'onere ricada in molti modi, siano essi giuridici, finanziari o di altra natura, in maniera sproporzionata sulle PMI e sulle microimprese;

20.  richiama l'attenzione sui bassi livelli di appalti pubblici transfrontalieri esistenti, visto che meno del 20% di tutti gli appalti pubblici dell'Unione è pubblicizzato su piattaforme paneuropee e solo il 3,5% dei contratti è aggiudicato a imprese di altri Stati membri; sottolinea le difficoltà riscontrate, soprattutto dalle PMI, nella partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici transfrontalieri; evidenzia in questo contesto l'importanza delle nuove direttive dell'UE sugli appalti pubblici e sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che gli Stati membri dovevano recepire entro aprile 2016; invita gli Stati membri ad attuare pienamente tale normativa, comprese procedure di appalto pubblico completamente elettroniche;

21.  evidenzia che il costo della conformità agli obblighi in materia di IVA rappresenta uno dei maggiori ostacoli non tariffari; chiede la presentazione di proposte concrete per una semplificazione dell'IVA;

22.  riconosce che i diversi regimi IVA nell'Unione potrebbero essere percepiti come un ostacolo non tariffario; sottolinea che il mini sportello unico IVA (VAT MOSS) è uno strumento utile per favorire il superamento di tale ostacolo e sostenere in particolare le PMI nelle loro attività transfrontaliere; riconosce che permangono ancora talune problematiche minori riguardo al VAT MOSS; invita la Commissione ad agevolare ulteriormente il pagamento degli obblighi in materia di IVA da parte delle imprese di tutta l'UE;

23.  è del parere che molte prassi amministrative nazionali facciano sorgere anch'esse ostacoli non tariffari ingiustificati, compresi gli obblighi per la formalizzazione dei documenti da parte di organismi o uffici nazionali; esorta gli Stati membri ad adottare soluzioni di e-governance, anche prediligendo l'interoperabilità e le firme digitali, onde modernizzare le loro pubbliche amministrazioni, seguendo gli esempi, tra l'altro, di Estonia e Danimarca, attraverso l'offerta a cittadini e imprese di servizi digitali più numerosi e accessibili, nonché agevolare la cooperazione transfrontaliera e l'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni, senza incidere negativamente sulla protezione dei dati personali; è convinto che l'e-governance sia uno strumento importante per le imprese, ma che ciò non dovrebbe escludere modalità alternative di accesso alle informazioni o penalizzare i cittadini che non sono in grado di accedere ai servizi digitali;

24.  invita la Commissione ad adottare un approccio incisivo per quanto concerne l'applicazione pratica, garantendo che le regole del mercato unico siano adeguatamente applicate e attuate dagli Stati membri; ritiene, a tale riguardo, che sia opportuno coordinare meglio il processo di attuazione delle direttive recepite, ad esempio per mezzo di seminari sul recepimento organizzati dalla Commissione e scambi di migliori pratiche, al fine di ridurre al minimo le differenze tra gli Stati membri in una fase precoce;

III. Ostacoli non tariffari settoriali

Mercato unico dei beni

25.  sottolinea l'importanza del principio del riconoscimento reciproco per garantire l'accesso al mercato unico a beni che non sono armonizzati a livello dell'Unione e nei casi in cui negli Stati membri vigono norme nazionali sui prodotti molto spesso diverse ma con il medesimo obiettivo di fondo;

26.  mette in evidenza che molte imprese non sono a conoscenza del riconoscimento reciproco e ritengono di dover rispettare gli obblighi nazionali dello Stato membro di destinazione quando operano nel mercato unico;

27.  invita la Commissione ad agire per migliorare l'applicazione del riconoscimento reciproco; attende, in tale contesto, i piani della Commissione per una maggiore sensibilizzazione e per la revisione del regolamento sul riconoscimento reciproco; ritiene che l'armonizzazione rappresenti anch'essa uno strumento efficace per garantire a beni e servizi parità di accesso al mercato unico;

Mercato unico dei servizi

28.  richiama l'attenzione sui problemi per i prestatori di servizi, in particolare nei settori dei servizi alle imprese, dei trasporti e dell'edilizia, derivanti da molteplici e diversi obblighi ingiustificati o sproporzionati in materia di autorizzazione, registrazione, notifica preventiva o stabilimento de facto; sottolinea che ciò potrebbe provocare la discriminazione dei prestatori di servizi stranieri, il che sarebbe contrario al principio della libera circolazione dei servizi; chiede, in tale contesto, che siano sviluppati maggiormente l'amministrazione elettronica e i sistemi di registrazione elettronica, al fine di semplificare il processo per i prestatori di servizi;

29.  sottolinea che a ostacolare il mercato unico sono soprattutto la mancata attuazione della direttiva sui servizi e le divergenze nella sua applicazione;

30.  sottolinea la necessità di un quadro normativo chiaro e uniforme che consenta lo sviluppo dei servizi in un mercato che tuteli i lavoratori e i consumatori e garantisca che gli operatori esistenti e quelli nuovi del mercato unico dell'UE non incontrino ostacoli normativi privi di senso, a prescindere dal tipo di attività che essi svolgono;

31.  richiama, inoltre, l'attenzione sulle restrizioni ingiustificate e sproporzionate presenti in alcuni Stati membri riguardo alla forma giuridica dei prestatori di servizi e al loro assetto proprietario o di gestione, oltre che sulle restrizioni relative all'esercizio congiunto della professione; sottolinea che alcune di queste restrizioni possono rappresentare ostacoli sproporzionati o ingiustificati alla prestazione transfrontaliera di servizi; evidenzia la necessità di garantire una valutazione uniforme della proporzionalità delle restrizioni e degli obblighi normativi applicabili ai servizi;

32.  sottolinea che l'obbligo di notifica contenuto nella direttiva sui servizi avrebbe potuto ridurre o eliminare efficacemente gli ostacoli non tariffari ingiustificati, ma è stato trascurato dagli Stati membri e dalla Commissione; accoglie pertanto con favore la rinnovata attenzione nei confronti della procedura di notifica della strategia per il mercato unico, dato che attraverso il coinvolgimento precoce è possibile rivedere le misure nazionali per risolvere i problemi prima che si manifestino; ritiene altresì opportuno che gli Stati membri siano tenuti a fornire motivazioni più dettagliate in fase di introduzione di nuove misure normative; pone l'accento sull'esperienza positiva maturata in relazione alla procedura di notifica per i prodotti e raccomanda di seguirne l'esempio per migliorare la procedura per i servizi;

33.  rileva che i servizi pubblici godono di una speciale protezione rispetto alle norme del mercato interno in virtù dei compiti d'interesse generale da essi assolti, e che quindi le norme fissate dalle autorità pubbliche per il loro corretto funzionamento non costituiscono ostacoli non tariffari; sottolinea, a tale proposito, che i servizi sociali e i servizi sanitari non sono soggetti alla direttiva sui servizi;

34.  sottolinea che i prestatori di servizi edili devono spesso far fronte a taluni obblighi inerenti alla loro organizzazione nel proprio paese di stabilimento, anche per quanto riguarda i regimi di certificazione organizzativa, che rendono eccessivamente complesso offrire i loro servizi oltre frontiera, scoraggiando dunque la libera circolazione dei servizi e dei professionisti del settore;

35.  invita la Commissione ad affrontare tali ostacoli, anche attraverso un migliore riconoscimento reciproco e, se opportuno, azioni legislative, laddove ciò risulti utile; sottolinea che le azioni future, quali il proposto passaporto per i servizi, non dovrebbero comportare ulteriori oneri amministrativi, bensì far fronte agli ostacoli non tariffari;

36.  invita la Commissione ad affrontare la questione degli oneri connessi alla frammentazione del settore bancario in Europa, che rende difficoltosa per i non residenti, soprattutto le PMI, l'apertura di un conto bancario in un altro Stato membro;

37.  osserva che talune normative degli Stati membri sull'accesso e l'esercizio delle professioni regolamentate possono essere sproporzionate e creare dunque ostacoli normativi non necessari che impediscono l'accesso ad alcune professioni regolamentate nonché la mobilità dei prestatori di servizi operanti in tali settori; riconosce, tuttavia, l'importanza di assicurare una concorrenza leale e una formazione di qualità, nonché di sostenere sistemi di qualificazione efficaci;

38.  conviene con la Commissione nel ritenere che i sistemi di istruzione duale debbano essere raccomandati quali esempi di prassi di eccellenza nell'Unione europea;

39.  si compiace dell'esercizio di valutazione reciproca svoltosi negli ultimi due anni; ritiene che processi di revisione inter pares ben definiti, che incoraggiano un dibattito aperto tra Stati membri possano essere efficaci nel promuovere il cambiamento; incoraggia gli Stati membri e la Commissione a diffondere tale pratica, in particolare in altri ambiti di regolamentazione del mercato unico;

40.  invita la Commissione a occuparsi, nel contesto del semestre europeo, delle priorità di riforma degli Stati membri nel settore dei servizi professionali, nonché delle raccomandazioni specifiche per paese sulla deregolamentazione di talune professioni negli Stati membri;

Mercato unico del settore del commercio al dettaglio

41.  ricorda la valutazione inter pares sullo stabilimento di punti vendita al dettaglio condotta dalla Commissione nel 2014-2015, che ha dimostrato che i dettaglianti si trovano spesso a far fronte a condizioni e procedure sproporzionate e inappropriate in materia di stabilimento ed esercizio dell'attività nel mercato unico;

42.  invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare il processo di sfruttamento del potenziale per il completamento del mercato unico digitale e l'attuazione dell'agenda digitale dell'Unione europea;

43.  osserva che alcuni Stati membri stanno introducendo norme che discriminano l'attività economica nei settori del commercio al dettaglio e all'ingrosso in base alla superficie dell'esercizio, alle dimensioni dell'impresa o all'origine del capitale, il che è in contrasto con l'idea del mercato unico e con i principi della libera concorrenza e limita lo sviluppo del mercato del lavoro;

44.  osserva che le normative che impongono restrizioni sull'esercizio delle attività al dettaglio e all'ingrosso e risultano sproporzionate e contrarie all'ordinamento dell'UE possono creare ostacoli significativi all'ingresso, portando all'apertura di un numero inferiore di punti vendita, ostacolando la concorrenza e provocando un aumento dei prezzi per i consumatori; sottolinea, a tale proposito, che talune misure, compresi oneri e spese di ispezione, possono fungere da ostacoli non tariffari se non sono giustificati da obiettivi di politica pubblica; ritiene che tutte le restrizioni operative imposte alle attività al dettaglio o all'ingrosso non dovrebbero limitare indebitamente o in modo sproporzionato tali attività né condurre, di fatto, a una discriminazione tra operatori di mercato;

45.  invita la Commissione a definire le migliori pratiche per lo stabilimento nel settore del commercio al dettaglio onde garantire la libera circolazione di prodotti e servizi, nel rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà;

46.  invita la Commissione ad analizzare le restrizioni operative al commercio all'ingrosso e al dettaglio nel mercato unico, avanzando proposte di riforma laddove necessario, e a riferire in merito a tale analisi nella primavera del 2017;

47.  sottolinea che una consegna pacchi accessibile, conveniente, efficiente e di alta qualità è un presupposto essenziale per un commercio elettronico transfrontaliero fiorente, in particolare a vantaggio delle PMI e dei consumatori;

IV. Conclusioni

48.  invita la Commissione a presentare nel 2016 un quadro completo degli ostacoli non tariffari nel mercato unico e un'analisi dei mezzi per affrontarli, operando una chiara distinzione tra un ostacolo non tariffario e regolamentazioni tese ad attuare un obiettivo legittimo di politica pubblica di uno Stato membro in maniera proporzionata e includendo in tale quadro una proposta ambiziosa volta a eliminare quanto prima siffatti ostacoli non tariffari, al fine di sfruttare il potenziale ancora inespresso del mercato unico;

49.  invita la Commissione ad avviare tempestivamente una riflessione sulla politica e l'azione legislativa dell'Unione nei settori emergenti, coinvolgendo ampiamente i portatori d'interesse, in particolare le PMI e le organizzazioni della società civile;

50.  invita la Commissione a garantire innanzitutto che gli Stati membri rispettino le norme esistenti relative al mercato unico, anziché emanare nuovi atti normativi aggiuntivi su materie già disciplinate dalla regolamentazione vigente;

51.  invita la Commissione ad approfondire il proprio lavoro sull'applicazione e sui principi su cui si basa il mercato unico; ritiene che l'intervento precoce nell'ambito delle misure nazionali o delle procedure di attuazione che costituiscono ostacoli non tariffari ingiustificati possa essere efficace e permetta di conseguire risultati più rapidi rispetto alle procedure di infrazione; sottolinea tuttavia che, in casi gravi o persistenti di mancata o scorretta applicazione del diritto dell'Unione, la Commissione deve avvalersi di tutte le misure disponibili, anche prediligendo le procedure di infrazione, per garantire la piena attuazione della legislazione dell'UE sul mercato interno;

52.  deplora che il Parlamento abbia ancora un accesso limitato a informazioni rilevanti relative alle procedure di pre-infrazione e infrazione e chiede una maggiore trasparenza in tal senso, con il dovuto rispetto delle norme di riservatezza;

53.  invita gli Stati membri a considerare il mercato unico come un'iniziativa congiunta, che richiede una gestione coordinata e collettiva e rappresenta un presupposto per rendere competitiva l'economia dell'Unione; ritiene che siano i consumatori a subire le conseguenze ultime degli ostacoli non tariffari ingiustificati, dato che non possono rivolgersi a nuovi operatori sul mercato nazionale, devono sostenere costi più elevati, beneficiano di una qualità inferiore e hanno limitate possibilità di scelta; è del parere che gli Stati membri dovrebbero dedicare più tempo ad affrontare le problematiche orizzontali relative al mercato unico e a identificare gli ambiti che necessitano di un intervento prioritario da parte di uno o più Stati membri, al fine di mantenere e far progredire il mercato unico;

o
o   o

54.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio europeo, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1) GU C 93 del 9.3.2016, pag. 84.
(2) Testi approvati, P7_TA(2013)0580.


Strategia per il mercato unico
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla strategia per il mercato unico (2015/2354(INI))
P8_TA(2016)0237A8-0171/2016

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(1),

–  vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2015 intitolata "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese" (COM(2015)0550),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 28 ottobre 2015 intitolato "A Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence" (Una strategia per il mercato unico per l'Europa - Analisi e prove) (SWD(2015)0202),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 28 ottobre 2015 intitolato "Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States" (Relazione sull'integrazione del mercato unico e la competitività nell'UE e nei suoi Stati membri) (SWD(2015)0203),

–  vista la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 intitolata "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" (COM(2015)0192),

–  vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 intitolata "L'Atto per il mercato unico Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia  Insieme per una nuova crescita" (COM(2011)0206),

–  vista la comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2012 intitolata "L'Atto per il mercato unico II  Insieme per una nuova crescita" (COM(2012)0573),

–  vista la relazione del 9 maggio 2010 di Mario Monti al Presidente della Commissione europea intitolata "Una nuova strategia per il mercato unico al servizio dell'economia e della società europea",

–  vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2015(2),

–  vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sul piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio a vantaggio di tutte le parti interessate(3),

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul tema "Verso un atto sul mercato unico digitale"(4),

–  vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa(5),

–  visto lo studio del settembre 2014 intitolato "The Cost of Non-Europe in the Single Market" (Il costo della non Europa nel mercato unico), richiesto dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

–  visto lo studio del settembre 2015 intitolato "A strategy for completing the Single Market: "the trillion euro bonus"" (Una strategia per completare il mercato unico: il "bonus da mille miliardi di euro"), richiesto dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

–  visto lo studio del 20 novembre 2015 intitolato "Ex-post evaluation of Late Payment Directive" (Valutazione ex post della direttiva sui ritardi di pagamento), richiesto dalla Commissione,

–  visto lo studio del novembre 2014 dal titolo "The EU furniture market situation and a possible furniture products initiative" (Situazione del mercato del mobile nell'UE e possibile iniziativa a favore dei prodotti del settore del mobile), richiesto dalla Commissione,

–  vista l'edizione di ottobre 2015 del quadro di valutazione del mercato unico online,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0171/2016),

A.  considerando che il mercato unico è stato e continua a essere l'elemento portante dell'integrazione europea e il motore della crescita e dell'occupazione sostenibili, in quanto facilita gli scambi in tutta l'UE e assicura nel contempo un'economia sociale di mercato altamente competitiva sulla scorta dell'articolo 3, paragrafo 3, TUE;

B.  considerando che l'approfondimento del mercato interno europeo rimane una sfida economica centrale, in particolare nel contesto dello sviluppo delle nuove tecnologie, dove un mercato con una massa critica è necessario per favorire l'emergere di soggetti innovativi e competitivi sulla scena mondiale;

C.  considerando che negli ultimi anni il mercato unico ha registrato numerosi sviluppi positivi, ma potrebbe conseguire maggiori risultati in quasi tutti i settori – che si tratti di stimolare un mercato guidato dal settore digitale, di incoraggiare l'avvio di nuove imprese, di integrare le catene di approvvigionamento globali, di migliorare la mobilità e i diritti sociali dei lavoratori, di gestire nuovi modelli d'impresa e di garantire l'agevolazione dei mercati, il riconoscimento reciproco, la normalizzazione e la concessione di licenze ai professionisti – se venissero eliminati gli ostacoli ingiustificati di natura fisica, giuridica e tecnica;

D.  considerando che, secondo le ricerche condotte dal Parlamento stesso, il completamento del mercato unico condurrebbe a un guadagno previsto di mille miliardi di euro (pari a un potenziale miglioramento in termini di efficienza di 615 miliardi di euro all'anno); che la frammentazione del mercato unico costituisce uno dei principali ostacoli a una maggiore crescita economica strutturale;

E.  considerando che è necessario un approccio strategico ai fini dell'ulteriore integrazione del mercato unico e che le sfide da affrontare richiedono una risposta di carattere sia politico sia tecnico, in particolare nel caso di barriere non tariffarie ingiustificate nell'ambito del mercato unico;

F.  considerando che l'UE dovrebbe costruire un vero mercato unico e gestirlo quale risorsa comune di tutti i cittadini, i lavoratori, gli operatori economici e gli Stati membri e che il mercato unico conseguirà appieno il suo potenziale soltanto se godrà del pieno sostegno di tutti gli Stati membri in cooperazione tra loro;

G.  considerando che le norme e le azioni a livello dell'Unione dovrebbero essere inserite all'interno di una visione strategica omogenea ed essere quindi coerenti tra loro e prive di contraddizioni; che gli Stati membri devono astenersi dall'adottare misure discriminatorie, quali normative commerciali e fiscali che interessano solo alcuni settori o modelli commerciali e falsano la concorrenza, rendendo difficile lo stabilimento di imprese in un determinato Stato membro, il che costituisce una chiara violazione dei principi del mercato interno;

H.  considerando che il mercato unico non deve essere visto separatamente rispetto ad altri settori strategici orizzontali, in particolare il mercato unico digitale, la sanità, la protezione sociale e dei consumatori, il diritto del lavoro e la mobilità dei cittadini, l'ambiente, lo sviluppo sostenibile, l'energia, i trasporti e le politiche esterne;

I.  considerando che il completamento del mercato unico nel settore dei prodotti e dei servizi e l'eliminazione delle barriere sono una priorità assoluta che richiede un approccio rapido da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE;

J.  considerando che le barriere nel mercato unico portano a una scelta più limitata e a prodotti e servizi più costosi per i consumatori;

K.  considerando che le imprese dell'economia sociale a livello europeo godono di scarso riconoscimento e che la maggior parte di esse non è riconosciuta da un quadro giuridico a livello europeo, ma solo a livello nazionale in alcuni Stati membri, con diverse forme giuridiche; che l'assenza di un quadro giuridico dell'UE mina la capacità di tali imprese di operare a livello transfrontaliero nell'ambito del mercato interno;

L.  considerando che la contraffazione rappresenta una seria minaccia per la sanità e la sicurezza pubblica e che il valore complessivo del traffico di beni contraffatti è considerevolmente aumentato negli ultimi anni, aggravando l'effetto distruttivo della contraffazione sull'innovazione, sull'occupazione e sull'immagine del marchio delle imprese europee;

M.  considerando che la creazione di un mercato unico dei capitali contribuirebbe a una maggiore condivisione dei rischi a livello transfrontaliero e a mercati più liquidi;

N.  considerando che la relazione di sintesi della Commissione sulla consultazione sul blocco geografico (geoblocco) rivela un forte sostegno da parte dei consumatori in favore delle misure legislative contro il geoblocco;

O.  considerando che le conseguenze economiche della crisi finanziaria si fanno ancora sentire e che in diversi Stati membri il PIL rimane al di sotto dei livelli del 2008;

P.  considerando che il mercato unico è caratterizzato dal persistere di elevati tassi di disoccupazione; che a seguito della crisi finanziaria il numero dei disoccupati è aumentato di oltre sei milioni; che alla fine del 2015 vi erano più di 22 milioni di persone nell'Unione senza lavoro;

Obiettivi politici

1.  sostiene gli obiettivi generali della strategia della Commissione sul mercato unico dei beni e dei servizi – "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese" – e valuta positivamente i provvedimenti adottati nei principali settori con l'intento di sfruttare al massimo il potenziale del mercato unico a beneficio dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese, in particolare le start-up, in modo da aumentare il numero di posti di lavoro sostenibili e far crescere le PMI; incoraggia la Commissione a mettere a punto politiche trasversali finalizzate alla realizzazione di un mercato unico maggiormente equo e competitivo, in conformità del titolo II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) concernente le disposizioni di applicazione generale;

2.  osserva che la creazione di un mercato interno nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali è un obiettivo fondamentale dell'Unione;

3.  si compiace che la strategia punti a integrare gli sforzi compiuti in altri ambiti; ritiene che, migliorando le iniziative già avviate, la strategia abbia buone potenzialità per contribuire a garantire la prosperità economica, stimolare la creazione di posti di lavoro sostenibili e la crescita, migliorare il benessere degli europei grazie a misure concrete, rendere l'Unione europea attraente agli occhi degli investitori nonché sviluppare la competitività globale delle imprese europee; sottolinea tuttavia che, nell'attuazione di tale strategia, occorre evitare incoerenze e sovrapposizioni tra le diverse iniziative; evidenzia che le proposte dovrebbero basarsi su prove fondate ed essere conformi ai principi di una migliore regolamentazione;

4.  sottolinea l'urgente necessità di rimuovere gli ostacoli ingiustificati al completamento del mercato unico, al fine di conseguire risultati tangibili e tempestivi a livello di competitività, crescita sostenibile, ricerca, innovazione, creazione di posti di lavoro, possibilità di scelta per i consumatori e nuovi modelli d'impresa; ritiene che, per conseguire questi obiettivi, dovremmo ambire a una maggiore armonizzazione della legislazione, ove necessario e opportuno, preservando nel contempo il livello più alto possibile di protezione dei consumatori, nonché adottare provvedimenti adeguati per contrastare gli ostacoli ingiustificati instaurati dagli Stati membri;

5.  è del parere che la revisione intermedia della strategia UE 2020 debba stabilire obiettivi ambiziosi per realizzare entro il 2020 un'economia sociale di mercato altamente competitiva e una crescita sostenibile; sottolinea che il mercato unico dovrebbe svolgere un ruolo centrale nel conseguire predetto obiettivo;

6.  invita la Commissione e gli Stati membri a essere innovativi nell'attuazione della normativa sul mercato unico; sottolinea il grande potenziale dei settori ad alta intensità di manodopera, come la vendita al dettaglio e il settore ricettivo, ai fini della creazione di posti di lavoro, dell'integrazione e della lotta alla disoccupazione giovanile;

7.  ritiene che la relazione Monti del 2010 dal titolo "Una nuova strategia per il mercato unico" debba essere attuata integralmente e tenuta pienamente in considerazione nell'ambito dei lavori sulla strategia per il mercato unico;

8.  sottolinea che la strategia per il mercato unico non deve trascurare il potenziale del settore industriale per quanto riguarda la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro di qualità in Europa;

9.  ritiene che la domanda interna – in particolare il rafforzamento del potere d'acquisto, l'adozione di misure innovative e gli investimenti nell'economia verde – sia essenziale per cogliere tutte le potenzialità del mercato unico e promuovere una crescita sostenibile;

Un mercato unico moderno e più innovativo

10.  si compiace che la strategia sia incentrata su aspetti volti ad aiutare le imprese, in particolare le PMI, le microimprese e le start-up, a espandere le proprie attività, a crescere e a rimanere sul mercato unico, agevolandole così nell'innovazione e nella creazione di posti di lavoro; evidenzia che tutte le iniziative a favore delle PMI e delle start-up esigono l'adozione di provvedimenti immediati e andrebbero considerate prioritarie, ma ricorda che tali iniziative non dovrebbero fornire alle imprese disoneste la possibilità di eludere le regole esistenti, abbassare il livello delle norme in materia di tutela dei lavoratori e dei consumatori o aumentare il rischio di frodi societarie, attività criminali e ricorso a società di comodo;

11.  ritiene che la strategia possa offrire nuove opportunità alle PMI, le quali costituiscono la spina dorsale delle economie europee, alle micro imprese e alle start-up innovative; ritiene che lo sviluppo del giusto contesto imprenditoriale, migliorando i quadri di capitale di rischio privato per le PMI, agevolando l'accesso ai finanziamenti, elaborando una solida legislazione nonché applicando pienamente il principio "Pensare anzitutto in piccolo" in tutto il mercato unico, sia fondamentale e possa sostenere la crescita e la creazione di posti di lavoro;

12.  ritiene che la riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di adeguamento alla normativa gravanti sulle imprese, in particolare sulle PMI, e l'abrogazione delle norme superflue, pur garantendo elevati livelli di tutela dei consumatori, dei lavoratori, della salute e dell'ambiente, rappresentino un fattore chiave per conseguire gli obiettivi della strategia;

13.  ritiene che sia necessario prendere in esame una serie di eventuali criteri e indicatori obiettivi onde elaborare una definizione di start-up, PMI e imprese dell'economia sociale "innovative", che possa fungere da punto di riferimento per adottare le misure corrispondenti; invita la Commissione a proporre siffatti criteri e indicatori;

14.  sottolinea la necessità di promuovere le imprese dell'economia sociale nell'ambito delle politiche del mercato interno, tenendo presente che esistono circa due milioni di imprese di questo tipo nell'Unione, che rappresentano circa il 10-12 % di tutte le imprese europee; sottolinea inoltre che l'economia sociale è in rapida crescita, fornisce prodotti e servizi di qualità e crea posti di lavoro di elevata qualità;

15.  invita la Commissione a chiedere alla piattaforma REFIT di affrontare la questione degli ostacoli all'innovazione e di presentare proposte, oltre alla proposta per la creazione di un consiglio europeo per l'innovazione, su come ridurli o rimuoverli; sottolinea che tale processo non deve portare a un abbassamento del livello delle norme in materia di lavoro, protezione dei consumatori e ambiente; ritiene che, per garantire una migliore regolamentazione, la legislazione vigente dovrebbe essere riveduta e, se del caso, semplificata al fine di renderla più idonea allo scopo previsto, mentre tutta la nuova legislazione dovrebbe essere adeguata alle esigenze future e digitale per definizione, nonché seguire il principio "Pensare anzitutto in piccolo";

16.  constata che una buona regolamentazione può arrecare beneficio alle imprese e ai lavoratori nonché contribuire a promuovere la crescita economica e la creazione di occupazione di qualità nel mercato unico; prende atto dell'agenda "Legiferare meglio" della Commissione, che prevede un maggiore coinvolgimento delle parti interessate, attraverso ad esempio la Piattaforma REFIT, e valutazioni d'impatto più incisive; sottolinea la necessità di valutare non solo gli effetti a breve termine ma anche l'efficacia a lungo termine della legislazione, così come le conseguenze del mancato intervento legislativo; ritiene che una legislazione di qualità, più efficace e semplice permetterà di ridurre gli oneri amministrativi e stimolare la crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro pur garantendo elevati livelli di tutela dei consumatori, dei lavoratori, della salute e dell'ambiente;

17.  ritiene che l'ulteriore sviluppo del mercato unico presupponga l'eliminazione degli ostacoli al commercio tra Stati membri; appoggia la dichiarazione europea sulla competitività del febbraio 2016, in particolare l'impegno ad adoperarsi per la semplificazione normativa e la riduzione degli oneri, a fare di più per diminuire l'onere complessivo della regolamentazione UE gravante in particolare sulle PMI e sulle microimprese, e a stabilire, ove possibile, obiettivi di riduzione degli oneri in settori specifici; raccomanda l'immediato avvio dell'attività di definizione di tali obiettivi di riduzione degli oneri;

18.  ritiene che, al fine di raggiungere gli obiettivi del mercato unico e generare crescita e occupazione, l'UE debba rafforzare la competitività, sulla falsariga di quanto indicato nella dichiarazione del Consiglio europeo in materia di competitività;

19.  si compiace che la Commissione sia determinata ad affrontare la mancanza di coordinamento fiscale all'interno dell'Unione, in particolare le difficoltà incontrate dalle PMI a causa della complessità delle diverse normative nazionali sull'IVA; offre il suo pieno sostegno alla Commissione per quanto concerne la riforma dell'IVA; sollecita la Commissione a valutare le modalità di modifica delle nuove norme sul luogo di prestazione ai fini dell'IVA sui servizi digitali, in modo da tener conto delle esigenze specifiche delle piccole e micro imprese; invita la Commissione a valutare la fattibilità di un coordinamento aggiuntivo e, in particolare, la possibilità di un approccio semplificato in materia di IVA (per i beni rientranti nella stessa categoria) nel settore del commercio elettronico;

20.  sostiene gli sforzi della Commissione intesi a garantire equità fiscale nell'Unione e a contrastare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva e di elusione fiscale; invita la Commissione a concentrarsi sull'obiettivo di introdurre un obbligo di rendicontazione paese per paese per le società transnazionali;

21.  richiama l'attenzione sulle difficoltà cui devono far fronte le imprese, e in particolare le PMI e le start-up, per ottenere finanziamenti; sottolinea che differenze a livello di fattori esterni, come ad esempio la facilità di accesso al credito, i regimi di imposizione fiscale e le normative che disciplinano il lavoro, fanno sì che le PMI si trovino svantaggiate rispetto ad altre imprese; invita la Commissione a mantenere il prezioso sostegno fornito a tali imprese grazie al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e a programmi quali Orizzonte 2020 e COSME o ai fondi SIE, nonché a cercare modalità per agevolare ulteriormente l'accesso a predetti o ad altri programmi e strumenti, soprattutto per le microimprese, ad esempio riducendo a sei mesi i termini per la presentazione delle domande, semplificando ulteriormente le relative procedure e accrescendo la visibilità dei finanziamenti europei; valuta positivamente l'intenzione della Commissione di utilizzare i fondi del programma COSME per finanziare campagne di informazione rivolte alle giovani PMI innovative; invita tutte le autorità regionali e locali responsabili del sostegno alle imprese, in particolare quelle che partecipano alla rete Enterprise Europe, a prendere parte a tali campagne; ritiene che la semplificazione sia un elemento chiave per garantire l'accesso ai finanziamenti da parte delle PMI e delle start-up; invita la Commissione a garantire che il crowdfunding possa essere effettuato senza problemi a livello transfrontaliero;

22.  invita la Commissione a valutare il rafforzamento della rete dei rappresentanti delle PMI per mezzo di una serie di azioni che, senza creare ulteriori oneri burocratici, mirino a diffondere la conoscenza e la visibilità di questo strumento tra le PMI e a potenziare gli scambi tra ciascun rappresentante nazionale delle PMI e i rappresentanti delle PMI corrispondenti, garantendo altresì che il Parlamento sia informato con cadenza annuale in merito alle attività della rete;

23.  sottolinea che, nonostante il Parlamento europeo abbia approvato nel febbraio 2011 la direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ogni anno, migliaia di PMI e start-up falliscono in tutta Europa nell'attesa che le loro fatture siano pagate, anche da parte delle amministrazioni pubbliche nazionali; invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente per agevolare l'attuazione e il rispetto della direttiva sui ritardi di pagamento; invita altresì gli Stati membri a prendere in considerazione, in caso di attuazione insoddisfacente della direttiva, forme di compensazioni adeguate per le imprese che vantano crediti nei confronti di una pubblica amministrazione affinché esse non siano costrette a fallire per tale ragione;

24.  valuta positivamente l'iniziativa legislativa sull'insolvenza delle imprese, ivi incluse le procedure di ristrutturazione precoce e l'offerta di "seconde opportunità", che provvederà a che gli Stati membri creino un contesto normativo che accetti l'evenienza di fallimenti occasionali e che sia in grado di incoraggiare l'innovazione, ma evidenzia che i costi e le conseguenze del fallimento di un'impresa non si ripercuotono solo sul proprietario e gli azionisti della società, bensì anche sui creditori, sui dipendenti e sui contribuenti; invita la Commissione a garantire che l'iniziativa in parola porterà a un allineamento delle procedure di insolvenza in tutta l'UE e a una riduzione della durata e dei costi di tali procedure;

25.  deplora che la Commissione non abbia messo sufficientemente in evidenza il ruolo specifico della produzione manifatturiera tradizionale delle imprese di artigianato e delle PMI in quanto importante contributo alla competitività e alla stabilità economica in Europa; esorta la Commissione a sfruttare appieno le potenzialità della digitalizzazione e dell'innovazione nei settori manifatturieri, in particolare per i micro e i piccoli costruttori, per le start-up e per le regioni meno industrializzate, al fine di contribuire a ridurre le disparità regionali e rilanciare le economie locali; ritiene che debba essere proposta una politica rafforzata in materia di imprese di artigianato e PMI quale priorità fondamentale di tutte le istituzioni europee e degli Stati membri per gli anni a venire;

26.  accoglie positivamente lo sportello digitale unico della Commissione, che dovrebbe basarsi sugli attuali sportelli unici istituiti a norma della direttiva sui servizi e collegare questi ultimi ad altre reti analoghe per il mercato unico; invita la Commissione a esaminare tutte le possibilità che consentano di avvalersi al meglio dello sportello digitale unico al fine di aiutare le nuove imprese europee a crescere in tutta Europa e acquisire una dimensione più internazionale, fornendo informazioni chiare e accurate in diverse lingue su tutte le procedure e formalità necessarie per svolgere attività nel loro paese o in un altro paese dell'UE; esorta la Commissione a creare, per le aziende e per i consumatori, un unico punto d'accesso a tutte le informazioni e a tutti i servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi legati al mercato unico, nonché alle procedure nazionali e dell'UE necessarie per operare a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione; sollecita la Commissione a garantire la tempestiva attuazione dei predetti elementi;

27.  osserva che le imprese, in particolare le PMI, non sono a conoscenza delle norme applicabili negli altri Stati membri oppure hanno difficoltà a reperire e comprendere le informazioni relative alle norme e procedure applicabili alla propria attività imprenditoriale; invita la Commissione a collegare tutti i vari portali, punti di accesso e siti web d'informazione in un unico portale che offrirà alle PMI e alle nuove imprese informazioni di facile consultazione affinché possano decidere con cognizione di causa e risparmiare tempo e denaro;

28.  invita la Commissione a sviluppare gli sportelli unici trasformandoli da portale di regolamentazione in un sistema di veri e propri portali online per le imprese che promuova lo scambio periodico di informazioni tra i rappresentanti delle imprese e aiuti le imprese nazionali e i cittadini a competere in altri Stati membri dell'UE;

29.  ricorda l'importanza di consolidare e razionalizzare gli attuali strumenti del mercato unico per le PMI, al fine di semplificare la loro espansione oltre confine; esorta la Commissione e gli Stati membri a porre maggiormente l'accento sulla razionalizzazione e sul miglioramento degli sportelli "prodotti" e degli sportelli unici;

30.  ricorda l'urgente necessità di fornire ai consumatori un livello equivalente di tutela online e offline; sottolinea la necessità che tutti gli operatori economici che operano online e offline nel mercato unico prendano tutte le misure appropriate e ragionevoli per lottare contro la contraffazione, in modo da garantire la protezione dei consumatori e la sicurezza dei prodotti;

31.  sottolinea che l'economia collaborativa è in rapida crescita e, seppure stia cambiando il modo di fornire servizi e beni e di usufruire degli stessi, essa può guidare l'innovazione e ha le potenzialità per apportare ulteriori benefici e opportunità per le imprese e i consumatori nel mercato unico; mette in evidenza i vantaggi e le sfide sul piano economico, sociale e ambientale dell'economia collaborativa; invita la Commissione a coordinare gli sforzi degli Stati membri nella ricerca di soluzioni legislative a breve o a lungo termine rispetto all'economia collaborativa; invita la Commissione e gli Stati membri a presentare proposte per prevenire gli abusi in materia di occupazione e fiscalità nell'economia collaborativa;

32.  accoglie con favore l'iniziativa annunciata dalla Commissione sull'economia collaborativa, nonché la sua intenzione di analizzare le imprese create in tale ambito e di chiarire, mediante orientamenti, l'interazione tra le attuali disposizioni della normativa UE relativa all'applicazione e al funzionamento dei modelli d'impresa dell'economia collaborativa; ritiene che un intervento normativo in questo campo debba essere caratterizzato da una flessibilità tale da permettere di adeguare e applicare rapidamente le norme in un settore in rapida evoluzione, che necessita di adeguamenti veloci ed efficaci; sottolinea che le attuali norme sulla protezione dei consumatori devono essere applicate e fatte rispettare anche nell'economia digitale; chiede alla Commissione di garantire le migliori condizioni possibili affinché l'economia collaborativa si sviluppi e acquisti dinamismo;

33.  sottolinea che le nuove funzionalità di sicurezza offerte dall'economica collaborativa, quali la sicurezza dei pagamenti, la geolocalizzazione e l'assicurazione, rafforzano la posizione dei consumatori e chiede pertanto di valutare se le misure correttive ex-post possano essere più efficaci delle regolamentazioni ex-ante; invita la Commissione a promuovere ulteriormente la cooperazione tra i settori pubblico e privato per affrontare le barriere esistenti nell'economia collaborativa, in particolare il maggiore ricorso all'identità digitale per consolidare la fiducia dei consumatori nelle transazioni online, lo sviluppo di soluzioni digitali per il pagamento delle imposte, la messa a punto di sistemi assicurativi transfrontalieri e l'ammodernamento della legislazione sul lavoro;

34.  ritiene che, nel contesto dell'economia collaborativa, si dovrebbe incoraggiare lo sviluppo di nuovi modelli d'impresa, servizi innovativi e l'uso temporaneo di attività, basandosi però, ove possibile, su norme simili per servizi simili, al fine di tutelare l'elevata qualità dei servizi, indipendentemente dalle loro modalità di accesso e fornitura, e di garantire condizioni paritarie e la sicurezza dei consumatori, evitando nel contempo una frammentazione che ostacolerebbe lo sviluppo di nuovi modelli d'impresa; è fermamente convinto che in relazione all'economia collaborativa si possa adottare soltanto un approccio incentrato sul mercato unico, in quanto la frammentazione dello stesso dovuta alle norme locali o nazionali impedisce alle imprese europee dell'economia collaborativa di espandersi a livello europeo;

35.  richiama l'attenzione sull'importante ruolo delle norme tecniche dell'UE per l'innovazione e il progresso nel mercato unico; ritiene che occorra elaborare tempestivamente norme europee rigorose in materia di qualità, interoperabilità e sicurezza a sostegno della politica industriale dell'UE e promuoverle anche a livello internazionale; invita la Commissione a sostenere e a rafforzare le norme europee, come già previsto dal regolamento (UE) n. 1025/2012, e a rendere il quadro della normalizzazione più efficace e adeguato al suo scopo, anche avvalendosi delle opportunità offerte dai negoziati commerciali internazionali; sottolinea che le norme dovrebbero essere definite sulla base del mercato, in modo aperto, inclusivo e competitivo, affinché siano facilmente applicabili per le PMI, per evitare il rischio di catene del valore chiuse, evitando tuttavia ritardi nella loro pubblicazione;

36.  sottolinea l'importante ruolo svolto dal sistema di normalizzazione nella libera circolazione dei prodotti e, in maniera crescente, dei servizi; osserva che l'applicazione volontaria delle norme ha contribuito tra lo 0,3 e l'1% del PIL in Europa e ha effetti positivi sulla produttività del lavoro;

37.  ricorda che la maggior parte delle norme è elaborata in risposta a una necessità individuata dall'industria, seguendo un approccio dal basso verso l'alto al fine di garantire la pertinenza delle norme per il mercato; sostiene l'impegno contenuto nella strategia sul mercato unico di garantire che l'Europa resti all'avanguardia nell'elaborazione di norme a livello mondiale; incoraggia una normalizzazione che sia compatibile con un approccio internazionale, tramite lo sviluppo di norme internazionali globali o il riconoscimento di norme internazionali equivalenti, se del caso; prende atto dell'intenzione di definire un quadro e priorità per le attività di normalizzazione nell'ambito di un'iniziativa congiunta in materia di normalizzazione; invita la Commissione a garantire che l'iniziativa congiunta si basi su un approccio dal basso verso l'alto e sulle necessità individuate dall'industria e, di conseguenza, accordi la priorità e produca solo le norme che rispondono alle necessità individuate e che dimostrano di essere pertinenti per il mercato, e non porti all'elaborazione di norme inutili o requisiti incoerenti rispetto ad altre norme correlate in corso di definizione;

38.  prende atto che la proposta di iniziativa congiunta sulla normalizzazione europea si baserà sulla revisione indipendente del sistema europeo di normalizzazione, e sostiene il suo obiettivo affinché la comunità europea di normalizzazione elabori azioni volte a migliorare il sistema nel suo insieme, comprese raccomandazioni concernenti l'inclusione e il sostegno alla competitività delle imprese europee;

39.  invita la Commissione, nel quadro del suo impegno con gli organismi europei di normalizzazione, a sostenere tali organismi e le loro controparti nazionali nei loro sforzi volti a migliorare la partecipazione delle PMI al processo di definizione delle norme e alla loro adozione; incoraggia inoltre la Commissione a collaborare strettamente con gli organismi europei e nazionali di normalizzazione e con altri organismi per migliorare la trasparenza del processo di definizione delle norme, in applicazione degli impegni contenuti nel programma di lavoro per la normalizzazione europea per il 2016 e nel regolamento di riferimento;

40.  ritiene che le iniziative congiunte dovrebbero concentrarsi sul costante miglioramento dei metodi di lavoro, in particolare istituendo procedure per la revisione della composizione dei comitati tecnici e misure volte a promuovere l'apertura e l'inclusività, che consentano a un'ampia gamma di parti interessate di contribuire alle discussioni in seno ai comitati tecnici;

41.  ritiene che un meccanismo di ricorso più trasparente e accessibile creerebbe un clima di fiducia e migliorerebbe i processi di definizione delle norme; ritiene che, qualora la Commissione richieda una norma a seguito dell'adozione di un atto legislativo dell'Unione europea, la commissione competente del Parlamento potrebbe contribuire al controllo pubblico e al dibattito quale parte di tale processo, prima di formulare un'obiezione formale, se del caso; sottolinea che, nel determinare le richieste di normalizzazione da affidare agli organismi di normalizzazione, occorre tenere conto dei principi di proporzionalità e di un approccio basato sui rischi;

42.  ritiene che una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle norme proposte sotto forma di progetto, prima dell'approvazione finale, possa accrescere la responsabilità e la trasparenza e garantire un processo più solido, in linea con le migliori pratiche della comunità europea di normalizzazione;

43.  invita la Commissione a riferire al Parlamento entro la fine del 2016 in merito all'attuazione dell'iniziativa congiunta sulla normalizzazione europea e ai progressi realizzati in collaborazione con la comunità europea di normalizzazione in relazione alle raccomandazioni contenute nel programma di lavoro annuale dell'Unione per il 2016;

44.  invita la Commissione a garantire, in quanto responsabile per la concorrenza nel mercato interno dell'UE, in collaborazione con le autorità nazionali di vigilanza, condizioni di parità tra i concorrenti sul mercato;

45.  valuta positivamente le recenti iniziative volte a migliorare l'efficienza e la trasparenza degli appalti pubblici mediante un uso migliore dei dati sugli appalti e un maggiore ricorso alla valutazione volontaria degli appalti nell'ambito di alcuni progetti infrastrutturali di grandi dimensioni; invita gli Stati membri a cooperare con la Commissione al fine di attuare tali iniziative;

46.  auspica che la Commissione europea continui il percorso di riforma del sistema degli appalti pubblici avviato con le direttive del 2014, continuando nella direzione di una sempre maggiore qualificazione della domanda nel settore degli appalti, volta a premiare l'innovazione tecnologica e l'efficienza energetica;

47.  rileva che il nuovo regime degli appalti pubblici adottato nel 2014 è meno farraginoso e contiene disposizioni più flessibili volte a rispondere in maniera più adeguata ad altre politiche del settore pubblico, nonché a peculiarità nazionali o imprenditoriali locali; sottolinea che si registrano tuttora notevoli inefficienze negli appalti pubblici dei diversi Stati membri che limitano l'espansione transfrontaliera e la crescita sui mercati nazionali;

48.  accoglie con favore, in linea di principio, le iniziative annunciate dalla Commissione per incrementare la trasparenza, l'efficienza e la responsabilità negli appalti pubblici; sottolinea tuttavia che l'attuazione e l'applicazione delle nuove direttive dell'UE dovrebbero avere la precedenza rispetto all'introduzione di nuovi strumenti quali il registro dei contratti; evidenzia, a tale proposito, che eventuali strumenti di analisi dei dati non devono introdurre nuovi o ulteriori obblighi di segnalazione; rammenta che, per i grandi progetti infrastrutturali, il meccanismo di valutazione ex ante dovrebbe essere puramente volontario;

49.  sottolinea che occorre un sistema di appalti pubblici interamente elettronico; mette in luce la necessità di un'attuazione rapida e completa della direttiva sugli appalti pubblici nel suo complesso; mette in rilievo l'importanza di un maggiore ricorso agli appalti elettronici per aprire i mercati alle PMI;

50.  sottolinea l'importanza del brevetto unitario; sostiene l'intenzione della Commissione di eliminare le incertezze sulle modalità della coesistenza tra il brevetto unitario e i brevetti nazionali e i certificati protettivi complementari (SPC), nonché sull'eventuale creazione di un SPC unitario, tenendo conto nel contempo della salute pubblica e degli interessi dei pazienti;

51.  esorta la Commissione a introdurre e attuare entro il 2019 un esonero dal SPC per promuovere la competitività dell'industria europea dei medicinali generici e biosimilari in un contesto globale, nonché a mantenere e creare nuovi posti di lavoro e maggiore crescita nell'UE, senza pregiudicare l'esclusiva di mercato concessa in virtù del regime del SPC in mercati protetti; ritiene che tali disposizioni potrebbero avere un impatto positivo sull'accesso a medicinali di alta qualità nei paesi in via di sviluppo e meno sviluppati e contribuire a evitare l'esternalizzazione della produzione;

52.  invita ad adottare misure che agevolino l'accesso al sistema brevettuale in Europa da parte di tutte le microimprese, le PMI e le start-up che intendono utilizzare il brevetto europeo con effetto unitario nell'innovazione dei propri prodotti e processi, anche mediante una riduzione delle tasse di deposito e di rinnovo e agevolazioni per la traduzione; rimarca l'importanza sia dei brevetti essenziali (SEP) che dei sistemi di licenza aperti, e riconosce che questi ultimi sono talvolta più adatti a sostenere l'innovazione; sottolinea l'importanza degli accordi di licenza di brevetto, entro i limiti del diritto UE in materia di concorrenza, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, al fine di preservare gli incentivi in materia di R&S e normalizzazione, favorire l'innovazione e garantire condizioni eque per le concessioni di licenze;

53.  invita la Commissione a presentare senza indugio una proposta legislativa per introdurre un sistema europeo unico di protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti non agricoli nell'UE, come già richiesto dal Parlamento, con l'obiettivo di creare un sistema unico europeo, ponendo così fine a una situazione inadeguata ed estremamente frammentata in Europa offrendo molteplici effetti positivi ai cittadini, ai consumatori, ai produttori e all'insieme del tessuto economico e sociale europeo; sottolinea che tale strumento offrirebbe la possibilità di rendere esplicito il valore aggiunto di numerose produzioni locali, con evidenti benefici per i produttori, per il territorio e per la consapevolezza del consumatore;

54.  segnala che, nella maggior parte degli Stati membri dell'UE, il potenziale insito nei partenariati pubblico-privato non è ancora pienamente sfruttato; chiede l'armonizzazione delle disposizioni quadro degli Stati membri sui partenariati pubblico-privato, la diffusione delle prassi di eccellenza e la promozione di tale modello;

55.  invita gli Stati membri a istituire strutture di consulenza e assistenza ai lavoratori transfrontalieri per quanto riguarda le conseguenze economiche e sociali delle attività lavorative in un altro Stato membro;

56.  rileva che l'approfondimento del mercato unico e del mercato unico digitale può portare a nuove opportunità e sfide e sollevare questioni relative alle competenze, alle nuove forme di occupazione, alle strutture finanziarie, alla protezione sociale, così come alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro; osserva che predetti aspetti dovranno essere tenuti presenti e apportare benefici sia alle imprese, che ai lavoratori e ai consumatori;

57.  si rammarica che la strategia non presti particolare attenzione agli squilibri tra la domanda e l’offerta di competenze, che continuano a rappresentare un ostacolo alla crescita nel mercato unico; osserva con preoccupazione che tra il 40 e il 47% della popolazione dell'Unione non dispone di sufficienti competenze digitali e che la domanda di personale qualificato nel settore digitale cresce ogni anno del 4%, mentre la spesa pubblica in materia di istruzione ha registrato una diminuzione del 3,2% rispetto al 2010, mettendo così a repentaglio la competitività dell'Unione europea a medio termine e l'occupabilità della sua forza lavoro; incoraggia gli Stati membri a investire nell'istruzione e nelle competenze digitali;

58.  prende atto degli obiettivi del pacchetto per la mobilità del lavoro volti a contribuire a un mercato unico più profondo e più equo; sottolinea tuttavia l'importanza di garantire che le misure contenute in questo pacchetto siano proporzionate e tengano conto delle conseguenze dei grandi flussi di mobilità verso talune regioni;

59.  mette in rilievo il sostegno della Commissione in favore dei sistemi di formazione duali i quali, oltre a facilitare lo sviluppo personale, possono contribuire ad avvicinare maggiormente le competenze e le qualifiche dei lavoratori europei alle reali esigenze del mercato del lavoro; sottolinea l'importanza di garantire che la strategia non pregiudichi in alcun modo i sistemi di istruzione duali, pur assicurando la qualità dei tirocini e, nello specifico, la tutela dell'occupazione; mette in rilievo l'importante ruolo delle parti sociali nello sviluppo dei sistemi di istruzione duali; ritiene che, sebbene un sistema di istruzione duale vigente in uno Stato membro non possa essere semplicemente copiato da un altro Stato membro, sia necessario concentrarsi, a livello europeo, sulla forte correlazione tra l'istruzione duale e l'occupazione giovanile;

60.  sostiene le misure atte a colmare le lacune esistenti nella legislazione antidiscriminazione dell'UE nel settore dell'occupazione, soprattutto per quanto riguarda le persone con disabilità; sostiene inoltre l'attuazione senza indugio della direttiva 2000/78/CE del Consiglio sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro;

61.  accoglie con favore la creazione di una piattaforma di lotta contro il lavoro sommerso e incoraggia nello specifico gli Stati membri e le parti sociali ad utilizzarla appieno al fine di contrastare più efficacemente il lavoro sommerso e il falso lavoro autonomo;

62.  insiste sul fatto che, al fine di sfruttare l'opportunità offerta dalla digitalizzazione dei posti di lavoro, occorre mettere a punto accordi sicuri sulla flessibilità dell'orario di lavoro, creare condizioni di lavoro stabili, garantire la protezione sociale nonché agevolare il "lavoro agile" onde migliorare l'equilibrio tra vita professionale e privata; sottolinea l'importanza, in tale contesto, di dotare le zone rurali di infrastrutture digitali affinché possano beneficiare delle numerose opportunità offerte dall'agenda digitale, come ad esempio il telelavoro;

63.  sottolinea l'importanza di parti sociali forti e indipendenti e di un efficace dialogo sociale; pone l'accento sulla necessità di coinvolgere, ove opportuno, le parti sociali nei dibattiti sulle possibili riforme nazionali delle professioni regolamentate;

64.  sottolinea l'importanza di avviare un dialogo sociale sulle opportunità e i cambiamenti introdotti dal mercato unico sul fronte dell'occupazione;

Un mercato unico più approfondito

65.  invita la Commissione a rafforzare la propria attività in materia di applicazione della normativa; segnala che numerose misure già adottate non sono tuttavia ancora adeguatamente rispettate, il che pregiudica la parità di condizioni nel mercato unico; evidenzia altresì che, sulla base dei dati forniti dalla Commissione, a metà del 2015 i procedimenti d'infrazione aperti nel settore del mercato unico erano circa 1 090; invita la Commissione, al fine di migliorare il recepimento, l'applicazione e il rispetto della legislazione sul mercato unico, ad adoperarsi affinché il coordinamento amministrativo, la cooperazione e l'applicazione della normativa siano prioritari a tutti i livelli (a livello di UE, a livello transfrontaliero e a livello delle autorità nazionali, regionali e locali), adottando azioni di esecuzione ben mirate sulla base di criteri trasparenti e obiettivi per garantire la soluzione dei casi economicamente più significativi di ostacoli ingiustificati o sproporzionati; ritiene che, per quanto riguarda le misure nazionali o l'attuazione, l'intervento precoce possa risultare più efficace e consentire di ottenere risultati migliori rispetto alle procedure di infrazione; sottolinea ciò nondimeno che, ove le misure di intervento precoce non producano risultati, la Commissione deve avvalersi di tutte le misure disponibili, incluse le procedure di infrazione, per garantire la piena attuazione della legislazione sul mercato interno;

66.  valuta positivamente l'intenzione espressa nella strategia di creare una cultura della conformità con le norme e di confermare la tolleranza zero nei confronti delle violazioni della regolamentazione sul mercato unico; invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare se non sia opportuno allineare le competenze della Commissione nel quadro della procedura di infrazione a quelle di cui essa dispone nel quadro della politica di concorrenza;

67.  invita la Commissione a sostenere ulteriormente gli Stati membri nello sviluppo di una forte cultura della conformità con le norme e della loro applicazione, anche promuovendo e ampliando il sistema di informazione del mercato interno (IMI), elaborando piani di attuazione per nuove normative di rilievo, organizzando con gli Stati membri dialoghi in materia di conformità con le norme e attività di formazione per il personale delle amministrazioni pubbliche responsabile dell'applicazione, nonché favorendo un coordinamento più efficace tra i regolatori nazionali; invita gli Stati membri a impegnarsi a fondo per attuare e far rispettare la legislazione dell'UE, nonché ad applicare il principio del riconoscimento reciproco; sottolinea che data la frammentazione del mercato unico, che limita l'attività economica e le possibilità di scelta per i consumatori, è essenziale garantire un'applicazione corretta e una regolamentazione migliore in tutti i settori commerciali e per quanto riguarda sia la legislazione vigente sia quella futura;

68.  invita la Commissione e gli Stati membri ad analizzare le restrizioni inutili nel mercato unico che non sono giustificate da esigenze imperative connesse a un interesse generale, presentando, se del caso, proposte su come superare tali sfide e riferendo in merito nel 2017;

69.  chiede agli Stati membri di recepire le norme sul mercato interno in modo coerente e compatibile e di attuare pienamente e correttamente le norme e la legislazione sul mercato interno; sottolinea che i requisiti sui test e le registrazioni supplementari, il mancato riconoscimento dei certificati e delle norme, i vincoli territoriali alla fornitura e misure analoghe generano costi aggiuntivi per consumatori e dettaglianti, privando quindi i cittadini europei del pieno beneficio del mercato unico; esorta altresì la Commissione, al fine di perseguire una migliore governance, ad adottare una politica adeguata nei confronti degli Stati membri che non applicano correttamente le norme del mercato interno, ove necessario avviando procedure di infrazione e accelerando tali procedure con l'utilizzo di una corsia preferenziale;

70.  osserva che, ai fini di un'attuazione più omogenea della legislazione vigente relativa al mercato unico, sono urgentemente necessarie un'applicazione coerente e uniforme delle norme unionali e il loro adeguato rispetto, abbinati a un monitoraggio e una valutazione sistematici sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi, di parametri di riferimento e della condivisione delle migliori prassi; ricorda pertanto che le norme europee sul funzionamento del mercato unico devono essere recepite e applicate pienamente e scrupolosamente in tutti gli Stati membri;

71.  invita la Commissione a intensificare gli sforzi per individuare in una fase molto precoce eventuali violazioni del diritto dell'UE da parte degli Stati membri e ad assumere una ferma posizione contro eventuali misure legislative, adottate dai parlamenti nazionali o all'esame di questi ultimi, che potrebbero aumentare la frammentazione del mercato unico;

72.  sottolinea che l'impegno e la disponibilità degli Stati membri ad attuare e applicare correttamente la legislazione dell'UE sono essenziali ai fini del successo del mercato unico; invita gli Stati membri a eliminare gli ostacoli ingiustificati o sproporzionati al mercato unico e ad astenersi dall'adottare misure protezionistiche e discriminatorie per promuovere l'occupazione, la crescita e la competitività;

73.  osserva che gli Stati membri svolgono un ruolo cruciale per la buona governance e il corretto funzionamento del mercato unico e devono pertanto esercitarne congiuntamente, in maniera proattiva, la titolarità e la gestione, imprimendo un nuovo slancio politico attraverso relazioni consolidate sullo stato di salute del mercato unico, discussioni tematiche periodiche in occasione delle riunioni del Consiglio "Concorrenza", riunioni annuali specifiche del Consiglio europeo, nonché inserendo il mercato unico fra i pilastri della governance nel quadro del semestre europeo;

74.  ribadisce che l'UE potrebbe definire un proprio insieme di indicatori indipendenti, scientificamente fondati, sul livello di integrazione del mercato unico, da pubblicare nel quadro della strategia di crescita annuale, e chiede l'adozione di un documento strategico dei "presidenti" delle istituzioni dell'UE, una "relazione dei cinque presidenti", per tracciare la strada verso un vero mercato unico;

75.  sottolinea la necessità che la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo rafforzi i suoi collegamenti con i parlamenti nazionali per coordinare e trattare questioni collegate al recepimento e all'attuazione della normativa sul mercato unico;

76.  sottolinea che la rete SOLVIT deve essere rafforzata, nella fattispecie ampliando l'interazione tra i casi trattati nell'ambito di SOLVIT, CHAP, EU Pilot e l'Enterprise Europe Network (EEN) per razionalizzare il quadro più generale delle procedure di reclamo dell'UE, e che occorre accrescere a livello dei cittadini e delle PMI la conoscenza di tale rete e del suo ruolo nella risoluzione dei problemi di interpretazione relativi al mercato unico; ritiene che, nel valutare come identificare le priorità per le misure finalizzate al rispetto delle norme, la Commissione dovrebbe tener conto dei dati relativi alle questioni sollevate nella rete SOLVIT; invita la Commissione a intensificare gli sforzi volti ad aiutare gli Stati membri a risolvere i casi più problematici; invita gli Stati membri a equipaggiare opportunamente e posizionare adeguatamente i propri centri SOLVIT nazionali affinché questi ultimi possano assolvere il proprio ruolo;

77.  sottolinea che la trasparenza delle disposizioni nazionali è uno strumento essenziale per consentire gli scambi transfrontalieri nel mercato unico e permette di identificare gli ostacoli non tariffari; incoraggia gli Stati membri a rendere più facilmente disponibile online la propria normativa, in più lingue, al fine di incrementare gli scambi commerciali, il che tornerà a vantaggio di tutti;

78.  rileva l'importanza di promuovere la mobilità attraverso la formazione, i tirocini, le competenze e l'occupabilità tramite programmi come Erasmus+ ed EURES, che offrono a milioni di lavoratori europei l'opportunità di acquisire esperienze utili;

79.  deplora che molti Stati membri non applichino correttamente il principio del riconoscimento reciproco; attende a questo proposito la proposta della Commissione, nel quadro del rafforzamento del mercato unico delle merci, in quanto essa migliorerà il reciproco riconoscimento mediante azioni di sensibilizzazione e migliorerà l'attuazione e il rispetto di tale principio con la revisione del regolamento sul reciproco riconoscimento, anche allo scopo di migliorare gli strumenti di composizione delle controversie connesse all'attuazione o all'applicazione inadeguate del principio del riconoscimento reciproco; sottolinea che, se tale principio fosse applicato correttamente dalle autorità competenti di tutta l'UE, le imprese potrebbero concentrarsi esclusivamente sull'attività economica, dando impulso alla crescita dell'UE, anziché dover lottare per superare i vari ostacoli derivanti dal mancato rispetto del riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri;

80.  ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe essere più proattiva nell'individuare i settori ad alto potenziale per quanto riguarda il commercio transfrontaliero e la digitalizzazione ai quali potrebbe applicarsi il principio del riconoscimento reciproco;

81.  invita la Commissione a chiarire i meccanismi di funzionamento degli strumenti di informazione del mercato proposti e la loro base giuridica;

82.  rinnova il proprio appello per una rapida adozione, da parte del Consiglio, del pacchetto relativo alla sicurezza dei prodotti e alla vigilanza del mercato e invita la Commissione ad assumere pienamente il proprio ruolo nel contribuire a trovare una soluzione in materia; sottolinea l'importanza di fornire informazioni pertinenti sui prodotti destinati alla vendita al dettaglio, in particolare l'indicazione del paese di origine, fondamentale per tutelare i consumatori e rafforzare la lotta alla contraffazione;

83.  invita la Commissione e gli Stati membri a inasprire le sanzioni in materia di contraffazione e a garantire la piena applicazione della legislazione dell'Unione in tale ambito;

84.  evidenzia che le differenze normative tra i vari Stati membri in relazione agli obblighi di etichettatura o di qualità creano inutili ostacoli alle attività dei fornitori di beni e alla protezione dei consumatori; sottolinea il valore aggiunto delle etichettature ecologiche; invita la Commissione a determinare quali etichette sono indispensabili e quali no per fornire ai consumatori informazioni essenziali, e a valutare la possibilità di istituire un sistema obbligatorio informazioni essenziali sui prodotti artigianali ed industriali, come considerato ad esempio per il settore del mobile a livello dell'UE al fine di fornire ai consumatori informazioni rilevanti e a garantire una pari qualità dei prodotti nei diversi Stati membri; ritiene che un'iniziativa di questo tipo risulterebbe vantaggiosa per i consumatori, le industrie e gli operatori commerciali, in quanto garantirebbe trasparenza, un adeguato riconoscimento dei prodotti europei e norme armonizzate per gli operatori nel mercato unico;

85.  sottolinea, per quanto concerne il mercato unico di servizi, l'evidente necessità di migliorare la prestazione transfrontaliera di servizi, facendo però attenzione a non incoraggiare il dumping sociale; esorta gli Stati membri a garantire un'attuazione adeguata e più efficace della direttiva sui servizi, evitando nel contempo una sovraregolamentazione; accoglie con favore la proposta della Commissione di migliorare la procedura di notifica nell'ambito della direttiva sui servizi, vista l'inefficienza e l'opacità di quella in vigore; ritiene che la notifica dovrebbe avvenire in una fase precedente del processo legislativo in modo da permettere un riscontro tempestivo dei soggetti interessati e degli Stati membri e ridurre al minimo i ritardi nell'adozione della nuova legislazione; concorda sulla scelta di estendere la procedura di notifica prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 a tutti i settori che non rientrano nel suo ambito di applicazione; respinge qualsiasi proposta intesa ad estendere l'ambito di applicazione della direttiva sui servizi; invita la Commissione ad affrontare la questione degli oneri connessi alla frammentazione del settore bancario in Europa, che rende difficile per i non residenti, soprattutto per le PMI, l'apertura di un conto bancario in un altro Stato membro;

86.  invita la Commissione a porsi come obiettivo una forma semplificata e armonizzata della procedura per la prestazione transfrontaliera di servizi, in modo da integrare più efficacemente le PMI nel mercato interno;

87.  sottolinea che gli obblighi in materia di proporzionalità della regolamentazione sono chiaramente definiti dall'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva sui servizi e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea; ricorda che il fatto che uno Stato membro emani norme meno severe di un altro non significa che queste ultime siano sproporzionate e perciò incompatibili con il diritto dell'Unione; ribadisce che le norme che pregiudicano, ostacolano o rendono meno attraenti i servizi transfrontalieri sono compatibili con i requisiti del mercato interno soltanto se giustificate da motivi imperativi di interesse pubblico, se realmente idonee a tal fine e se non compromettono la libera prestazione dei servizi più di quanto necessario al conseguimento della finalità di interesse pubblico che perseguono;

88.  evidenzia la necessità di garantire una valutazione uniforme della proporzionalità delle restrizioni e degli obblighi normativi applicabili ai servizi; prende atto della proposta della Commissione di introdurre un passaporto per i servizi per agevolare, in settori economici chiave quali i servizi alle imprese, lo sviluppo e la mobilità delle imprese nell'intero mercato unico; ritiene che tale iniziativa debba mirare a semplificare le procedure amministrative per i prestatori di servizi che intendono operare a livello transfrontaliero e per le autorità, e ad affrontare gli ostacoli di natura normativa che scoraggiano l'ingresso di tali imprese nel mercato in un altro Stato membro; chiede che un eventuale passaporto per i servizi si inserisca tra i diversi strumenti orizzontali volti a coadiuvare la legislazione del mercato interno, come ad esempio il sistema di informazione del mercato interno (IMI) o gli sportelli unici, che sono stati introdotti dalla direttiva sui servizi quale interfaccia amministrativa unica per la gestione di tutte le necessarie procedure amministrative relative ai servizi transfrontalieri; evidenzia la necessità che l'introduzione di un passaporto per i servizi non si traduca nell'indebolimento o nell'annullamento della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riguardo ai motivi imperativi di interesse generale che possono legittimare l'emanazione di norme che limitano la prestazione transfrontaliera di servizi; sottolinea, tuttavia, che un passaporto per i servizi risulterebbe superfluo se la direttiva sui servizi fosse attuata e applicata correttamente; sottolinea che ciò non deve essere accompagnato dall'introduzione del principio del paese di origine;

89.  si compiace che venga posto un forte accento sul ruolo dei servizi nel mercato unico e sull'obiettivo di assicurare che professionisti e imprese di servizi, in particolare i dettaglianti, non siano relegati nel loro mercato nazionale; sottolinea che l'ulteriore allargamento del regime di passaporti per professionisti e servizi sarà fondamentale per evitare l'inutile burocrazia tra Stati membri che ostacola il lavoro e gli scambi transfrontalieri dei cittadini;

90.  ribadisce l'importanza di eliminare le barriere (comprese le barriere linguistiche, amministrative e quelle relative alla mancanza di informazioni) che limitano il potenziale imprenditoriale del commercio transfrontaliero online e minano la fiducia dei consumatori nel mercato unico; pone in evidenza l'importanza di eliminare le restrizioni operative all'esercizio delle attività al dettaglio, come la regolamentazione degli orari di apertura dei negozi, le imposte selettive e specifiche sulle vendite al dettaglio e la richiesta sproporzionata di informazioni alle imprese;

91.  riconosce la competenza delle autorità locali in materia di pianificazione urbana; evidenzia tuttavia che la pianificazione urbana non deve essere utilizzata come pretesto per eludere il diritto di libero stabilimento; ricorda, a tal proposito, l'importanza di un'adeguata attuazione della direttiva sui servizi; esorta gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli alla libertà di circolazione e ad aprire i propri mercati, al fine di stimolare la competitività e promuovere la varietà dei negozi, il che è indispensabile se si vuole che le aree commerciali, soprattutto nei centri urbani e cittadini, continuino ad attrarre clienti;

92.  sottolinea che il settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio è il maggior comparto economico in Europa; ritiene che la riduzione degli inutili ostacoli normativi, amministrativi e pratici incontrati dal commercio al dettaglio costituisca una priorità;

93.  invita la Commissione e gli Stati membri ad attribuire la massima priorità politica al settore del commercio al dettaglio in quanto pilastro del mercato unico, compreso il mercato unico digitale, e a eliminare gli ostacoli di carattere normativo, amministrativo e pratico che intralciano l'avvio, lo sviluppo e la continuità delle imprese e che rendono difficile per i dettaglianti trarre pienamente vantaggio dal mercato interno; ritiene che la legislazione in materia di commercio al dettaglio debba basarsi su dati concreti, tenendo conto delle esigenze del settore;

94.  invita la Commissione e gli Stati membri ad analizzare le inutili restrizioni allo stabilimento nel settore al dettaglio del mercato unico che non sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale, a presentare, ove necessario, proposte su come superare tali problemi, e a riferire in merito nella primavera del 2017;

95.  ritiene, per quanto riguarda il settore dei servizi professionali, che approcci diversi alla regolamentazione non costituiscano di per sé un ostacolo al consolidamento del mercato interno; sottolinea che le norme in materia di accesso ed esercizio delle professioni possono risultare necessarie per la tutela dell'interesse pubblico e dei consumatori e che la loro valutazione ha senso solo nel contesto nazionale;

96.  concorda con la Commissione sul fatto che la normativa in materia di accesso ed esercizio delle professioni regolamentate in molti Stati membri sia sproporzionata rispetto alle esigenze e crei ostacoli che limitano l'accesso a tali professioni;

97.  ritiene che la prestazione transfrontaliera di servizi a titolo temporaneo, compresi quelli professionali, andrebbe considerata un elemento chiave per il mercato interno, dal momento che crea posti di lavoro e fornisce ai cittadini dell'Unione europea prodotti e servizi di alta qualità; ritiene pertanto che gli orientamenti periodici rappresentino uno strumento utile per gli Stati membri, in quanto tengono conto dei diversi contesti economici, geografici e sociali degli Stati membri;

98.  accoglie con favore la rinnovata attenzione, all'interno della recente strategia del mercato unico, nei confronti delle professioni regolamentate e dei liberi professionisti in Europa, che rappresentano un importante fattore di crescita e occupazione nel mercato unico; invita la Commissione a proporre misure concrete che attuino le raccomandazioni del gruppo di lavoro della Commissione europea "Linee d'azione a favore delle libere professioni";

99.  accoglie con favore la proposta legislativa della Commissione intesa a contrastare gli ostacoli normativi che limitano l'accesso a talune professioni, in quanto si tratta di un importante passo avanti verso l'apertura del mercato unico e la promozione dell'occupazione;

100.  appoggia l'iniziativa della Commissione di riesaminare le professioni regolamentate ma ricorda che un eventuale esercizio di questo tipo dovrebbe mantenere elevati standard qualitativi in termini di occupazione e servizi, buone qualifiche e sicurezza dei consumatori;

101.  ritiene che, in mancanza di servizi professionali e alle imprese che siano competitivi in tutta l'UE, le imprese possano avere difficoltà a restare competitive e a mantenere o creare posti di lavoro;

102.  evidenzia che l'inefficienza dei servizi di consegna, soprattutto per quanto concerne la consegna finale al destinatario, costituisce un importante ostacolo alla vendita transfrontaliera all'interno dell'UE; sottolinea che servizi di consegna accessibili, convenienti, efficienti e di alta qualità sono una condizione essenziale per un mercato unico fiorente; invita la Commissione a presentare un piano d'azione globale in materia di consegna dei pacchi e a definire gli obiettivi da realizzare su tale mercato entro la fine del 2020; invita la Commissione a porre maggiormente l'accento sull'eliminazione degli ostacoli che gli operatori incontrano nella consegna transfrontaliera;

103.  invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri al fine di semplificare e accelerare le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali, anche agevolando e incoraggiando l'introduzione di quadri comuni di formazione nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la formazione e l'istruzione nel settore delle TIC e delle materie STEM al fine di dotare sia la forza lavoro attuale che quella futura delle pertinenti competenze informatiche;

104.  si compiace che la strategia faccia riferimento all'elevato livello di disoccupazione nell'UE ma si rammarica che non illustri le azioni e le misure specifiche che potrebbero aiutare le persone a trovare un lavoro, come ad esempio il miglioramento dei livelli di istruzione e formazione, il conseguimento degli obiettivi di apprendimento permanente e il contrasto agli squilibri tra domanda e offerta di competenze e qualifiche dei lavoratori e dei professionisti; ritiene evidente che il mercato unico stia cambiando rapidamente a causa della digitalizzazione dei vari settori e che i nuovi posti di lavoro richiederanno competenze e qualifiche diverse;

105.  deplora che la Commissione non abbia adottato misure specifiche nel quadro della strategia per il mercato unico onde rispondere alle esigenze delle persone e dei consumatori con disabilità, degli anziani e delle persone che vivono nelle zone rurali e isolate;

106.  ritiene che il principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo, auspicato dal Presidente della Commissione Juncker, sia uno strumento importante per contrastare le distorsioni del mercato;

Un mercato unico più equo

107.  evidenzia che un autentico mercato unico dovrebbe garantire ai cittadini, ai consumatori e alle imprese protezione e benefici reali, in termini di migliore qualità, maggiore varietà, prezzi ragionevoli e sicurezza dei beni e dei servizi; sottolinea che la discriminazione ingiustificata a danno dei destinatari dei servizi (consumatori e imprenditori) basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza e che non si fonda su criteri obiettivi e verificabili, sia in contesti online sia in altri contesti, è inaccettabile nel mercato unico; reputa tuttavia impraticabile l'obbligo per le imprese di vendere in tutta l'UE;

108.  invita la Commissione a portare avanti con determinazione una proposta legislativa volta a contrastare i geoblocchi ingiustificati e altre forme immotivate di discriminazione da parte degli operatori di mercato; invita la Commissione a elaborare criteri efficaci per valutare la natura ingiustificata dei geoblocchi; sottolinea che un'eventuale proposta di questo tipo deve rispettare il principio fondamentale della libertà di iniziativa commerciale; evidenzia altresì che la proposta della Commissione dovrebbe tenere conto del principio di proporzionalità, in particolare per le piccole e medie imprese; osserva che gli operatori di mercato devono talvolta procedere a una selezione del mercato onde poter operare alle condizioni di mercato stabilite;

109.  concorda sul fatto che, quando acquistano beni o servizi nel mercato unico, i consumatori necessitano di informazioni trasparenti e di un insieme di diritti moderni e solidi per tutelare i propri interessi; è del parere che l'eventuale revisione, fusione o codificazione delle direttive in materia di diritto dei consumatori dovrebbe prevedere un livello estremamente elevato di tutela dei consumatori e di diritti azionabili, riconoscendo le buone pratiche esistenti nella normativa nazionale;

110.  invita la Commissione ad analizzare le attuali incertezze giuridiche riguardanti i consumatori e, se necessario, a porvi rimedio con chiarimenti e integrazioni al quadro giuridico dei diritti dei consumatori; ribadisce il suo impegno a favore del principio di un'armonizzazione flessibile per tutte le proposte legislative dell'UE riguardanti i consumatori e osserva che la piena armonizzazione viene applicata solo quando consente di stabilire un livello estremamente elevato di tutela dei consumatori e offre chiari vantaggi per questi ultimi;

111.  sottolinea che le imprese dell'economia sociale rappresentano una varietà di modelli aziendali che sono fondamentali per un mercato unico altamente competitivo e più equo; invita la Commissione a integrare l'economia sociale nelle politiche del mercato unico e a elaborare un piano d'azione europeo per le imprese dell'economia sociale, al fine di liberare tutto il potenziale di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

Conclusioni

112.  invita la Commissione a presentare in tempi brevi ai legislatori le proposte e le iniziative legislative previste, tenendo conto dei punti di cui sopra, dopo aver svolto adeguate consultazioni con i soggetti interessati e aver effettuato le opportune valutazioni di impatto, onde garantirne la tempestiva approvazione;

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113.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio europeo nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.
(2) Testi approvati, P8_TA(2015)0069.
(3) Testi approvati, P7_TA(2013)0580.
(4) Testi approvati, P8_TA(2016)0009.
(5) Testi approvati, P7_TA(2014)0012.

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