Indice 
Testi approvati
Giovedì 3 maggio 2018 - Bruxelles
Protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Uzbekistan (adesione della Croazia) ***
 Accordo quadro UE-Corea (adesione della Croazia) ***
 Sottoporre a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva ADB-CHMINACA *
 Sottoporre a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva CUMYL-4CN-BINACA *
 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2017/010 BE/Caterpillar
 Relazione annuale 2016 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode
 Barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4)
 Relazione annuale sul controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti per il 2016
 Elezioni presidenziali in Venezuela
 Politica di coesione e obiettivo tematico "Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete"
 La protezione dei minori migranti
 Divieto globale per porre fine alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici
 Situazione attuale e prospettive future per i settori ovino e caprino nell'UE
 Pluralismo e libertà dei media nell'Unione europea

Protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Uzbekistan (adesione della Croazia) ***
PDF 233kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (09021/2017 – C8-0243/2017 – 2017/0083(NLE))
P8_TA(2018)0191A8-0104/2018

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (09021/2017),

–  visto il progetto di protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (09079/2017),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, degli articoli 207 e 209 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0243/2017),

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0104/2018),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica dell'Uzbekistan.


Accordo quadro UE-Corea (adesione della Croazia) ***
PDF 231kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))
P8_TA(2018)0192A8-0120/2018

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (07817/2016),

–  visto il progetto di protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (07730/2016),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 207 e 212, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0218/2017),

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0120/2018),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Corea.


Sottoporre a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva ADB-CHMINACA *
PDF 233kWORD 48k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA) (05387/2018 – C8-0028/2018 – 2017/0340(NLE))
P8_TA(2018)0193A8-0133/2018

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto del Consiglio (05387/2018),

–  visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0028/2018),

–  vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

–  visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0133/2018),

1.  approva il progetto del Consiglio;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.


Sottoporre a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva CUMYL-4CN-BINACA *
PDF 236kWORD 48k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiammide (CUMYL-4CN-BINACA) (05392/2018 – C8-0025/2018 – 2017/0344(NLE))
P8_TA(2018)0194A8-0134/2018

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto del Consiglio (05392/2018),

–  visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0025/2018),

–  vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

–  visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0134/2018),

1.  approva il progetto del Consiglio;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.


Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2017/010 BE/Caterpillar
PDF 258kWORD 53k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2017/010 BE/Caterpillar (COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))
P8_TA(2018)0195A8-0148/2018

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

–  visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) (regolamento FEG),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,

–  visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

–  vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0148/2018),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile;

C.  considerando che il Belgio ha presentato la domanda EGF/2017/010 BE/Caterpillar per un contributo finanziario a valere sul FEG in seguito a 2 287 collocamenti in esubero effettuati nel settore economico classificato nella divisione 28 della NACE Revisione 2 (Fabbricazione di macchinari e apparecchiature) nella regione di livello NUTS 2 dell'Hainaut (BE32) in Belgio;

D.  considerando che la domanda è stata presentata in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero dai fornitori e dai produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;

1.  conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento FEG sono soddisfatte e che il Belgio ha diritto a un contributo finanziario pari a 4 621 616 EUR a norma di tale regolamento, importo che rappresenta il 60 % dei costi totali di 7 702 694 EUR;

2.  constata che le autorità belghe hanno presentato la domanda il 18 dicembre 2017 e che, dopo la fornitura di ulteriori informazioni da parte del Belgio, la Commissione ha completato la propria valutazione il 23 marzo 2018 e l'ha comunicata al Parlamento il giorno stesso;

3.  ricorda che si tratta della seconda domanda presentata dal Belgio per ottenere un contributo finanziario a titolo del FEG in relazione ai collocamenti in esubero presso Caterpillar, dopo la domanda EGF/2014/011 BE/Caterpillar presentata nel luglio 2014 che è stata oggetto di una decisione positiva(4); osserva che non vi sono sovrapposizioni tra i lavoratori che hanno fruito di sostegno tramite quel caso e quelli compresi nell'attuale domanda;

4.  constata che il Belgio sostiene che gli esuberi sono legati alle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, alla concorrenza mondiale nei settori dei macchinari per l'estrazione e l'edilizia e alla conseguente perdita di quote del mercato dei macchinari subita da Caterpillar; rileva che gli esuberi sono legati al piano globale di ristrutturazione e di taglio dei costi annunciato da Caterpillar nel settembre 2015;

5.  esprime preoccupazione per il fatto che, grazie a una normativa ambientale meno rigorosa e a costi del lavoro più contenuti, le imprese che operano in paesi terzi possono essere più competitive di quelle che operano nell'Unione;

6.  è consapevole del calo della produzione del settore minerario in Europa e del forte calo delle esportazioni dell'UE-28 in tale settore dal 2014, dell'aumento del prezzo dell'acciaio europeo e degli elevati costi di produzione dei macchinari che ne derivano, in particolare rispetto alla Cina; si rammarica, tuttavia, che il gruppo Caterpillar abbia deciso di trasferire i volumi prodotti presso lo stabilimento di Gosselies in altre unità di produzione in Francia (Grenoble) e in altri stabilimenti al di fuori dell'Europa, incluse la Cina e la Corea del Sud; rileva che ciò ha portato all'improvvisa chiusura del sito di Gosselies e al collocamento in esubero di 2 300 lavoratori, causando un dramma sociale e umano per migliaia di famiglie, sebbene il sito di Gosselies fosse stato redditizio, in particolare a seguito degli investimenti realizzati negli anni precedenti;

7.  deplora che i lavoratori del sito di Gosselies siano stati informati della chiusura del sito con un semplice comunicato; deplora altresì che questa decisione brutale sia stata presa senza consultare le autorità locali e regionali; deplora inoltre la totale mancanza di informazione e di rispetto per i lavoratori e i rappresentanti dei sindacati, i quali non hanno ricevuto alcuna informazione prima della chiusura dell'impianto; insiste, pertanto, sull'importanza di rafforzare l'informazione e la consultazione dei lavoratori nell'Unione;

8.  insiste sulla necessità di attenuare le conseguenze socioeconomiche per la regione di Charleroi e di compiere sforzi sostenuti per la sua ripresa economica, in particolare con il sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei;

9.  ricorda che si prevede che gli esuberi presso Caterpillar avranno ripercussioni negative significative sull'economia locale; sottolinea l'impatto di tale decisione su molti lavoratori presso i fornitori e i produttori a valle;

10.  constata che la domanda riguarda 2 287 lavoratori collocati in esubero presso Caterpillar ed i suoi cinque fornitori, la maggior parte dei quali sono nella fascia di età compresa tra i 30 e i 54 anni; sottolinea che oltre l'11 % dei lavoratori collocati in esubero ha un'età compresa tra i 55 e i 64 anni e possiede competenze specifiche del settore manifatturiero; sottolinea che a Charleroi le persone in cerca di lavoro sono per lo più scarsamente qualificate (il 50,6 % non possiede un diploma di istruzione secondaria superiore) e per il 40% sono disoccupati di lungo periodo (da oltre 24 mesi); deplora che, a seguito di questi esuberi, nella regione dell'Hainaut il tasso di disoccupazione dovrebbe aumentare del 6,1 % secondo i servizi pubblici per l'impiego della Vallonia (FOREM); riconosce, in considerazione di tale dato, l'importanza delle misure attive del mercato del lavoro cofinanziate dal FEG al fine di migliorare le opportunità di reinserimento professionale di tali gruppi;

11.  accoglie con favore il fatto che verranno forniti servizi personalizzati cofinanziati dal FEG a un numero massimo di 300 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET) di età inferiore ai 30 anni;

12.  osserva che il Belgio prevede cinque tipi di azioni destinate ai lavoratori collocati in esubero e ai NEET ai quali la domanda in esame fa riferimento: i) assistenza individuale nella ricerca di lavoro, gestione dei casi e servizi di informazioni generali, ii) formazione e riqualificazione, iii) promozione dell'imprenditorialità, iv) contributo alla creazione di imprese, v) indennità; sottolinea che si deve garantire che il sostegno finanziario sia efficace e mirato;

13.  accoglie con favore la decisione di fornire corsi di formazione che sono stati concepiti per abbinare l'offerta di formazione alle priorità di sviluppo di Charleroi indicate nel piano CATCH 16(5);

14.  esprime soddisfazione per il fatto che le misure di sostegno al reddito rappresenteranno il 13,68 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati, ben al di sotto del massimale del 35 % stabilito nel regolamento FEG, e che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di ricerca di un'occupazione o di formazione;

15.  accoglie con favore il fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con un gruppo di lavoro formato dai servizi pubblici per l'impiego della Vallonia, dal fondo di investimento SOGEPA, dai rappresentanti dei sindacati e da altre parti sociali; invita le autorità belghe e vallone a partecipare attivamente a questo processo;

16.  ricorda la sua risoluzione del 5 ottobre 2016 sulla necessità di una politica europea di reindustrializzazione alla luce dei recenti casi di Caterpillar e Alstom, approvata a larga maggioranza, in cui si chiede che l'Europa definisca una vera e propria politica industriale, basata in particolare sulla ricerca e lo sviluppo e sull'innovazione, ma sottolinea anche l'importanza di proteggere l'industria dell'Unione da pratiche commerciali sleali nei paesi terzi;

17.  rileva che le autorità belghe hanno assicurato che le azioni proposte non riceveranno un sostegno finanziario da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione, che sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento e che le azioni proposte saranno complementari alle azioni finanziate dai fondi strutturali;

18.  ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che costituiscono un obbligo per l'impresa interessata a norma del diritto nazionale o di accordi collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

19.  sottolinea che al 15 marzo 2018, solamente 591 dei lavoratori licenziati avevano trovato un impiego; insiste, pertanto, sulla necessità di svolgere un'analisi al termine del periodo di intervento del FEG, intesa a valutare l'opportunità di fornire ulteriori aiuti per il reinserimento; si rammarica che la precedente decisione sulla mobilitazione del FEG riguardante questa impresa (EGF/2014/011) abbia portato al reimpiego di una percentuale relativamente bassa di beneficiari; auspica che la proposta in esame tenga conto di questa esperienza;

20.  ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

21.  invita la Commissione a esortare le autorità nazionali affinché forniscano maggiori dettagli, nelle future proposte, sui settori che hanno prospettive di crescita, e quindi di creare occupazione, e raccolgano dati comprovati sull'impatto dei finanziamenti a titolo del FEG, compresi la qualità dei posti di lavoro e il tasso di reinserimento raggiunto grazie al FEG;

22.  ribadisce il suo appello alla Commissione affinché garantisca l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG;

23.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

24.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

25.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2017/010 BE/Caterpillar

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2018/847.)

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4) Decisione (UE) 2015/471 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2014/011 BE/Caterpillar, presentata dal Belgio) (GU L 76 del 20.3.2015, pag. 58).
(5) Piano CATCH, Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, settembre 2017, http://www.catch-charleroi.be/.


Relazione annuale 2016 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode
PDF 369kWORD 64k
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulla relazione annuale 2016 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode (2017/2216(INI))
P8_TA(2018)0196A8-0135/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

–  visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

–  viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

–  visti la relazione della Commissione del 20 luglio 2017 dal titolo "Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2016" (COM(2017)0383) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (SWD(2017)0266, SWD(2017)0267, SWD(2017)0268, SWD(2017)0269 e SWD(2017)0270),

–  viste la relazione 2016 dell'OLAF e la relazione 2016 sull'attività del comitato di vigilanza dell'OLAF,

–  vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2016, corredata delle risposte delle istituzioni(1),

–  visti il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio(2), come pure la revisione intermedia della Commissione del 2 ottobre 2017 relativa a tale regolamento (COM(2017)0589 e SWD(2017)0332),

–  vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale(3) ("direttiva PIF"),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4),

–  visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità(5),

–  viste la relazione 2015 sul divario dell'IVA richiesta dalla Commissione e la comunicazione della Commissione del 7 aprile 2016 su un piano d'azione sull'IVA (COM(2016)0148),

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-105/14 – Taricco e altri(6),

–  vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sul ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE(7),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0135/2018),

A.  considerando che gli Stati membri e la Commissione hanno una responsabilità condivisa per quanto riguarda l'esecuzione di circa il 74 % del bilancio dell'Unione per l'esercizio 2016; che gli Stati membri sono i principali responsabili della riscossione delle risorse proprie, in particolare sotto forma di IVA e dazi doganali;

B.  considerando che una buona gestione della spesa pubblica e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere elementi fondamentali della politica dell'Unione, al fine di aumentare la fiducia dei cittadini garantendo che il loro denaro venga utilizzato in modo corretto ed efficace;

C.  considerando che il conseguimento di risultati positivi mediante processi di semplificazione comporta una valutazione periodica di contributi, realizzazioni, esiti/risultati e impatti tramite controlli di rendimento;

D.  considerando che è necessario affrontare adeguatamente la diversità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri per contrastare le irregolarità e combattere le frodi; che la Commissione dovrebbe pertanto intensificare gli sforzi volti a garantire che la lotta contro la frode venga attuata efficacemente e produca risultati più concreti e più soddisfacenti;

E.  considerando che l'articolo 325, paragrafo 2, TFUE stabilisce che "gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari";

F.  considerando che la fluttuazione nel numero delle irregolarità può essere correlata all'andamento dei cicli di programmazione pluriennale (con livelli più elevati di individuazione alla fine dei cicli a causa della chiusura dei programmi), nonché a un ritardo nella notifica da parte di alcuni Stati membri, che tendono a segnalare la maggior parte delle irregolarità dei programmi pluriennali precedenti nello stesso momento;

G.  considerando che l'IVA rappresenta una fonte di entrate significativa e in crescita per gli Stati membri, con un gettito di quasi 1 035,3 miliardi di EUR nel 2015, e che ha contribuito alle risorse proprie dell'UE con un importo di 18,3 miliardi di EUR, pari al 13,9 % delle entrate totali dell'UE nel 2015;

H.  considerando che i sistemi di IVA, in particolare così come applicati alle operazioni transfrontaliere, sono vulnerabili alle frodi e alle strategie di evasione fiscale, e che la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente, detta comunemente "frode carosello", è stata responsabile da sola del mancato gettito IVA di circa 50 miliardi di EUR nel 2015;

I.  considerando che la corruzione interessa tutti gli Stati membri, in particolare sotto forma di criminalità organizzata, e non solo grava sull'economia dell'UE, ma pregiudica anche la democrazia e lo Stato di diritto in tutta l'Europa; che, tuttavia, non si conoscono le cifre esatte del fenomeno poiché la Commissione ha deciso di non pubblicare i dati corrispondenti nella relazione sulla politica anticorruzione dell'UE;

J.  considerando che per frode si intende un comportamento doloso che costituisce un illecito penale mentre per irregolarità si intende il mancato rispetto di una norma;

K.  considerando che il divario dell'IVA ammontava approssimativamente a 151,5 miliardi di EUR nel 2015, variando da meno del 3,5 % a oltre il 37,2 % a seconda del paese interessato;

L.  considerando che, fino alla creazione della Procura europea (EPPO) e alla riforma di Eurojust, l'OLAF resta l'unico organismo europeo specializzato nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione; che, anche dopo la creazione dell'EPPO, in diversi Stati membri l'OLAF continuerà a essere l'unico organismo preposto alla tutela degli interessi finanziari dell'UE;

Individuazione e notifica delle irregolarità

1.  rileva con soddisfazione che le irregolarità fraudolente e non fraudolente segnalate in totale nel 2016 (19 080 casi) sono diminuite del 15 % rispetto al 2015 (22 349 casi) e che il loro valore si è ridotto dell'8 % (da 3,21 miliardi di EUR nel 2015 a 2,97 miliardi di EUR nel 2016);

2.  prende atto della leggera diminuzione del 3,5 % del numero di irregolarità segnalate come fraudolente, che conferma la tendenza al ribasso iniziata nel 2014; si augura che la riduzione delle somme interessate, che sono passate da 637,6 milioni di EUR nel 2015 a 391 milioni di EUR nel 2016, sia indicativa di una reale diminuzione delle frodi e non di carenze nella loro individuazione;

3.  ricorda che non tutte le irregolarità sono fraudolente e che occorre operare una chiara distinzione con gli errori commessi;

4.  ritiene che la collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito dell'individuazione delle frodi non sia abbastanza efficace; auspica a tal fine l'attuazione di una serie di misure finalizzate a garantire una cooperazione più forte, efficace ed efficiente;

5.  si rammarica che non tutti gli Stati membri abbiano adottato strategie nazionali antifrode; invita la Commissione a impegnarsi attivamente per aiutare gli Stati membri a mettere a punto strategie nazionali antifrode, soprattutto dal momento che essi gestiscono circa il 74 % del bilancio dell'UE;

6.  invita nuovamente la Commissione a creare un sistema uniforme di raccolta di dati comparabili sui casi di irregolarità e di frode negli Stati membri, al fine di uniformare il processo di segnalazione e di garantire la qualità e la comparabilità dei dati forniti;

7.  esprime preoccupazione per il persistente divario tra gli Stati membri in materia di segnalazioni effettuate che può comportare un'errata percezione dell'efficacia dei controlli; invita la Commissione a continuare ad adoperarsi per sostenere gli Stati membri nell'incrementare il livello e la qualità dei controlli e a condividere le migliori pratiche nella lotta alla frode;

Direttiva PIF e regolamento EPPO(8)

8.  accoglie con favore l'adozione della direttiva PIF, che stabilisce norme minime riguardo alla definizione di illeciti penali e sanzioni nell'ambito della frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, in cui rientrano le frodi transfrontaliere in materia di IVA con danni complessivi pari ad almeno 10 milioni di EUR; ricorda, tuttavia, che tale soglia sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione entro il 6 luglio 2022; valuta positivamente il fatto che la frode in materia di IVA rientri nell'ambito di applicazione della direttiva PIF e reputa che ciò sia particolarmente importante per intensificare la lotta contro le frodi transfrontaliere in materia di IVA; ritiene che la direttiva rappresenti un primo passo verso l'armonizzazione del diritto penale europeo; osserva che la direttiva fornisce una definizione di corruzione e definisce i tipi di comportamento fraudolento da configurare come reato;

9.  valuta positivamente la decisione di 20 Stati membri di procedere all'istituzione dell'EPPO nel quadro di una cooperazione rafforzata; sollecita un'efficace cooperazione tra l'OLAF e l'EPPO, basata sulla complementarità, lo scambio efficiente di informazioni e il sostegno dell'OLAF alle attività dell'EPPO, e chiede che siano evitate doppie strutture, conflitti di competenze e lacune giuridiche per mancanza di competenze; si rammarica tuttavia per il fatto che non tutti gli Stati membri dell'Unione hanno deciso di aderire a questa iniziativa e pone l'accento sull'importanza di mantenere tassi di efficacia equivalenti in tutti gli Stati membri per quanto concerne l'individuazione delle frodi; invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri tuttora restii affinché prendano parte all'EPPO;

10.  invita gli Stati membri partecipanti e la Commissione ad avviare i lavori preparatori per lanciare quanto prima l'EPPO a e ad associare strettamente il Parlamento europeo alle procedure, in particolare per quanto riguarda la nomina del procuratore capo; invita la Commissione a designare quanto prima il direttore amministrativo ad interim dell'EPPO, in linea con l'articolo 20 del regolamento che istituisce la Procura europea; insiste sulla necessità di destinare all'EPPO risorse e personale sufficienti anche prima del suo avvio ufficiale; ribadisce che l'EPPO deve essere indipendente;

11.  chiede una cooperazione efficace tra gli Stati membri, l'EPPO, l'OLAF ed Eurojust; ricorda i negoziati in corso sul regolamento Eurojust; sottolinea che le rispettive competenze di Eurojust, dell'OLAF e dell'EPPO devono essere definite in modo chiaro; sottolinea che, affinché la lotta contro la frode a livello dell'UE sia realmente efficace, l'EPPO, Eurojust e l'OLAF dovranno collaborare armoniosamente, in termini sia politici che operativi, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni di compiti; ribadisce al riguardo che le modalità operative tra i tre organismi dovrebbero essere elaborate e adottate quanto prima a norma degli articoli da 99 a 101 del regolamento EPPO; insiste sul fatto che l'EPPO dovrebbe avere il potere di risolvere i conflitti di competenza nei casi pertinenti all'esecuzione dei suoi compiti;

Entrate – risorse proprie

12.  esprime preoccupazione per le perdite dovute al divario dell'IVA e alle frodi nei confronti dell'IVA dell'UE, pari a 159,5 miliardi di EUR nel 2015;

13.  accoglie con favore l'adozione di misure a breve termine volte a far fronte alle perdite nella riscossione dell'IVA menzionate nel piano d'azione della Commissione dal titolo "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA", pubblicato il 7 aprile 2016; sottolinea che i problemi connessi alle frodi transfrontaliere in materia di IVA richiedono misure decise, coordinate e rapide; esorta la Commissione ad accelerare le procedure relative alla presentazione delle sue proposte in merito a un sistema dell'IVA definitivo come previsto dal piano d'azione, al fine di evitare una perdita di gettito fiscale nell'UE e negli Stati membri;

14.  si rammarica del fatto che, sebbene il numero totale di casi fraudolenti e non fraudolenti legati alle risorse proprie tradizionali sia passato da 5 514 nel 2015 a 4 647 nel 2016, l'importo complessivo corrispondente sia aumentato da 445 milioni di EUR a 537 milioni di EUR e sia del 13 % superiore rispetto alla media registrata negli anni 2012-2016;

15.  osserva con forte preoccupazione che il contrabbando di tabacco verso l'UE si è intensificato negli ultimi anni e che, secondo le stime, rappresenta una perdita annua di 10 miliardi di EUR in termini di entrate pubbliche dei bilanci dell'UE e degli Stati membri ed è allo stesso tempo una fonte significativa di criminalità organizzata, ivi compreso il terrorismo; ritiene necessario che gli Stati membri intensifichino i loro sforzi volti a contrastare queste attività illegali, anche attraverso un rafforzamento delle procedure di cooperazione e scambio di informazioni a livello di Stati membri;

16.  prende atto dei risultati di 12 operazioni doganali congiunte condotte dall'OLAF e dagli Stati membri in collaborazione con vari servizi di paesi terzi e con l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), che hanno segnatamente portato al sequestro di 11 milioni di sigarette, 287 000 sigari, 250 tonnellate di altri prodotti del tabacco, 8 tonnellate di cannabis e 400 kg di cocaina;

17.  rileva che i controlli doganali svolti al momento dello sdoganamento delle merci e le ispezioni effettuate dai servizi antifrode sono stati i metodi più efficaci per individuare le frodi ai danni delle entrate del bilancio dell'UE;

18.  esprime preoccupazione per quanto riguarda i controlli doganali e la riscossione dei relativi dazi, che costituiscono una risorsa propria del bilancio dell'Unione; ricorda che incombe alle autorità doganali degli Stati membri effettuare i controlli per appurare se gli importatori rispettino la normativa su tariffe e importazioni;

19.  si rammarica delle disparità nei controlli doganali attuati nell'Unione e dell'elevato ammontare di frodi che colpiscono il sistema di raccolta delle risorse proprie; invita la Commissione a rinforzare la politica comune di controlli doganali, prevedendone una reale armonizzazione al fine di migliorare la raccolta delle risorse proprie tradizionali e garantire la sicurezza dell'UE e la tutela dei suoi interessi economici, adoperandosi in particolare per combattere il commercio di prodotti illeciti e contraffatti;

20.  deplora che tra il 2013 e il 2016 alcune importazioni di capi d'abbigliamento e calzature provenienti dalla Cina siano state sottostimate al loro ingresso in vari paesi europei, segnatamente nel Regno Unito;

21.  sottolinea che l'OLAF ha raccomandato alla Commissione di recuperare dal governo del Regno Unito 1 987 miliardi di EUR, somma che normalmente avrebbe dovuto essere versata al bilancio dell'UE;

22.  deplora che la Commissione non sia in grado di calcolare l'importo totale dei recuperi ottenuti grazie alle raccomandazioni dell'OLAF in materia; esorta la Commissione a riferire su base annua in merito all'importo delle risorse proprie dell'Unione recuperate a seguito delle raccomandazioni dell'OLAF, a introdurre un sistema che consenta di calcolare gli importi totali recuperati, a comunicare gli importi che devono ancora essere recuperati e a pubblicare nelle relazioni annuali dell'OLAF informazioni sulla cooperazione a livello di raccomandazioni e gli importi effettivamente recuperati;

23.  ritiene opportuno che la Commissione fornisca annualmente dati sul divario IVA e su quello doganale tra le entrate previste e quelle effettivamente riscosse;

Spese

24.  deplora che le irregolarità non fraudolente riguardanti le spese dirette siano aumentate del 16 % rispetto all'anno precedente, contrariamente a tutti gli altri settori del bilancio, in cui è stata registrata una diminuzione a tale riguardo;

25.  si rammarica del fatto che per il quarto anno le irregolarità segnalate come fraudolente nell'ambito della gestione diretta siano aumentate sia in termini numerici (da 16 casi nel 2015 a 49 casi nel 2016) sia in termini di valore (da 0,78 milioni di EUR nel 2015 a 6,25 milioni di EUR nel 2016); chiede alla Commissione di presentare, entro la fine del 2018, un piano concreto per ridurre le frodi in tale ambito;

26.  rileva che le irregolarità fraudolente e non fraudolente segnalate nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono ancora il doppio rispetto al 2012, nonostante siano diminuite da 3 250 casi nel 2015 a 2 676 casi nel 2016, ma desidera sottolineare che gli importi in questione nel 2016 rappresentano un aumento pari a solo l'8 % rispetto al 2012; rileva altresì che, sebbene tra il 2015 e il 2016 il numero totale delle irregolarità fraudolente e non fraudolente nell'ambito di tale Fondo sia diminuito del 16 %, il numero di irregolarità fraudolente è aumentato del 17 %; accoglie tuttavia con favore il fatto che gli importi finanziari interessati dalle irregolarità fraudolente siano diminuiti di oltre il 50 %; constata altresì che nel corso degli ultimi cinque anni le irregolarità fraudolente nell'ambito del FEASR hanno riguardato circa lo 0,5 % dei pagamenti;

27.  constata che le 8 497 irregolarità fraudolente e non fraudolente legate alla politica di coesione e alla pesca nel 2016 rappresentano una diminuzione del 22 % rispetto al 2015, ma sono ancora il 25 % superiori rispetto alla media degli ultimi cinque anni; rileva inoltre che gli importi finanziari inficiati da irregolarità sono inferiori del 5 % rispetto al 2015; osserva che, per il periodo di programmazione 2007-2013, lo 0,42 % degli stanziamenti d'impegno è stato oggetto di frode e il 2,08 % di irregolarità non fraudolente;

28.  osserva con soddisfazione che gli importi finanziari legati alle irregolarità segnalate come fraudolente nell'ambito della politica di coesione e della politica della pesca sono diminuiti quasi del 50 %, passando da 469 milioni di EUR nel 2015 a 235 milioni di EUR nel 2016;

29.  rileva con costernazione che gli importi finanziari legati a irregolarità nell'ambito del Fondo di coesione nel periodo di programmazione 2007-2013 continuano ad aumentare (da 277 milioni di EUR nel 2015 a 480 milioni di EUR nel 2016), contrariamente a quanto avviene per altri Fondi (FESR, FSE ed EFF), per i quali si registra una tendenza alla stabilizzazione o addirittura alla diminuzione;

30.  esprime sconcerto per il fatto che, per quasi un terzo delle irregolarità segnalate come fraudolente nel 2016 nell'ambito della politica di coesione, non siano fornite informazioni sul settore prioritario interessato, in quanto tale mancanza di informazioni falsa il confronto con gli anni precedenti; invita la Commissione e gli Stati membri a porre rimedio a tale situazione;

31.  esprime preoccupazione per quanto riguarda i controlli relativi agli strumenti finanziari gestiti da intermediari e per le debolezze dimostrate nel controllo delle sedi legali dei beneficiari; ribadisce la necessità di subordinare l'erogazione dei prestiti diretti e indiretti alla pubblicazione di dati fiscali e contabili paese per paese e alla divulgazione dei dati sulla proprietà effettiva da parte dei soggetti beneficiari e degli intermediari finanziari coinvolti nelle operazioni di finanziamento;

32.  si attende che la semplificazione delle norme amministrative invocata nelle disposizioni comuni relative al periodo 2014-2020 consenta di ridurre il numero di irregolarità non fraudolente, di identificare i casi fraudolenti e di rendere i fondi dell'UE maggiormente accessibili ai beneficiari;

33.  constata che il numero delle irregolarità segnalate nell'ambito dell'assistenza preadesione continua a diminuire in ragione della progressiva eliminazione dei programmi di preadesione; rileva nondimeno che la Turchia resta il paese interessato dal maggior numero di irregolarità (sia fraudolente che non fraudolente), con oltre il 50 % dei casi segnalati;

34.  attende con interesse i risultati ottenuti dal sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) applicato dalla Commissione dal 1° gennaio 2016;

35.  ritiene opportuna una più stretta collaborazione tra gli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni; ricorda come in molti Stati membri manchi una legislazione specifica contro la criminalità organizzata, coinvolta sempre più in attività transfrontaliere e in settori che coinvolgono gli interessi finanziari dell'Unione, quali il contrabbando e la falsificazione di moneta; ritiene fondamentale che gli Stati membri utilizzino mezzi efficaci per contrastare la crescente internazionalizzazione delle frodi e invita la Commissione a prevedere standard comuni per il sostegno alla lotta a tali frodi;

Appalti pubblici

36.  ricorda che nell'ultimo periodo di programmazione gli appalti pubblici sono stati una delle principali fonti di errore; rileva che il livello di irregolarità imputabili all'inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici continua a essere elevato; invita nuovamente la Commissione a creare una banca dati sulle irregolarità quale base per effettuare un'analisi significativa e completa della frequenza, della gravità e delle cause degli errori riguardanti gli appalti pubblici; sollecita le autorità competenti degli Stati membri a sviluppare e ad analizzare le proprie banche dati sulle irregolarità, comprese quelle registrate nel campo degli appalti pubblici, e a collaborare con la Commissione per fornire tali dati in una forma e in un momento che faciliti il lavoro della Commissione; invita la Commissione a monitorare e valutare quanto prima il recepimento nel diritto nazionale delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici;

37.  sollecita nuovamente la Commissione e gli Stati membri a rispettare le disposizioni che definiscono le condizionalità ex ante nella politica di coesione, in particolare nel settore degli appalti pubblici; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi nei settori evidenziati nella relazione annuale della Commissione, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, i reati finanziari, i conflitti d'interesse, la corruzione, la denuncia di irregolarità e la definizione di frode;

Problemi individuati e misure necessarie

Migliori controlli

38.  esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure più decise per contrastare le irregolarità fraudolente; ritiene che le irregolarità non fraudolente debbano essere eliminate ricorrendo a misure amministrative, in particolare introducendo requisiti più trasparenti e semplici;

39.  sottolinea come un sistema di scambio d'informazioni tra le autorità competenti permetterebbe un controllo incrociato delle registrazioni contabili concernenti le transazioni tra due o più Stati membri al fine di evitare frodi transnazionali nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento, assicurando in tal modo un approccio orizzontale e completo alla protezione degli interessi finanziari degli Stati membri; reitera la sua richiesta alla Commissione di presentare una proposta legislativa in materia di mutua assistenza amministrativa nei settori di spesa dei fondi europei che non prevedono finora tale pratica;

40.  sostiene il programma Hercule III, che costituisce un buon esempio dell'approccio dell'"uso ottimale di ogni euro"; sottolinea l'importanza di questo programma e il suo contributo nel rafforzare la capacità delle autorità doganali di contrastare la criminalità organizzata transfrontaliera e prevenire l'ingresso di prodotti contraffatti e merci di contrabbando negli Stati membri;

41.  accoglie positivamente la valutazione intermedia indipendente del programma Hercule III, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio l'11 gennaio 2018;

42.  esprime preoccupazione per l'aumento delle frodi relative all'IVA, in particolare le cosiddette "frodi carosello"; prende atto della proposta della Commissione di direttiva del Consiglio che consentirebbe l'applicazione di un meccanismo generalizzato di inversione contabile (GRCM) da parte degli Stati membri a determinate condizioni rigorose; prende nota della proposta della Commissione relativa a un pacchetto di semplificazione dell'IVA e alla riduzione dei costi di conformità per le PMI, volta a creare un ambiente favorevole alla crescita delle PMI e al commercio transfrontaliero; invita la Commissione a fornire una soluzione globale, a lungo termine e a livello UE al problema delle frodi in materia di IVA; sollecita tutti gli Stati membri a partecipare a tutti gli ambiti di attività di Eurofisc in modo da agevolare lo scambio di informazioni e coordinare le politiche per contribuire a combattere questo tipo di frode, che è pregiudizievole per il bilancio dell'Unione e i bilanci nazionali;

43.  invita la Commissione a presentare una relazione pubblica annuale sull'utilizzo dei fondi UE e sui trasferimenti di denaro della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a strutture offshore, che comprenda il numero e la natura dei progetti bloccati, l'illustrazione dei motivi che giustificano il blocco dei progetti e le azioni di follow-up intraprese per garantire che nessun fondo UE contribuisca direttamente o indirettamente a danneggiare gli interessi finanziari dell'UE;

44.  ricorda come la piena trasparenza della rendicontazione delle spese sia fondamentale soprattutto per quanto riguarda le opere infrastrutturali finanziate direttamente tramite fondi europei o tramite strumenti finanziari; invita la Commissione a garantire che i cittadini europei abbiano pieno accesso alle informazioni riguardo ai progetti cofinanziati;

Prevenzione

45.  ritiene che le attività di prevenzione siano molto importanti per ridurre il livello di frodi nell'impiego dei fondi dell'UE;

46.  valuta positivamente le attività di prevenzione svolte dalla Commissione e dall'OLAF e chiede di potenziare l'attuazione del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) e del sistema d'informazione antifrode (AFIS) nonché di mettere a punto strategie nazionali antifrode;

47.  invita la Commissione a continuare a semplificare il regolamento finanziario e tutte le altre norme amministrative; chiede alla Commissione di valutare con molta attenzione la chiarezza e il valore aggiunto degli orientamenti finanziari dei programmi operativi degli Stati membri;

48.  invita la Commissione a elaborare un quadro per la digitalizzazione di tutti i processi di attuazione delle politiche UE (inviti a presentare proposte, presentazione delle domande, valutazione, attuazione, pagamenti), quadro che dovrà essere applicato da tutti gli Stati membri;

49.  reputa che la trasparenza sia un importante strumento per la lotta contro la frode; invita la Commissione a elaborare un quadro che dovrà essere applicato dagli Stati membri per rendere pubbliche tutte le fasi dell'attuazione dei progetti finanziati con fondi europei, compresi i pagamenti;

Informatori

50.  sottolinea l'importante ruolo degli informatori nella prevenzione, individuazione e segnalazione delle frodi e la necessità di proteggerli; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un livello minimo di protezione per gli informatori nell'Unione;

51.  ricorda la proprie risoluzioni del 14 febbraio 2017 e del 24 ottobre 2017(9) relative alla protezione degli informatori ed esorta gli Stati membri e la Commissione ad attuare tempestivamente le raccomandazioni ivi contenute;

52.  ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare con urgenza una proposta legislativa orizzontale sulla tutela degli informatori al fine di prevenire e combattere efficacemente la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione;

53.  prende atto della consultazione pubblica aperta condotta dalla Commissione tra marzo e maggio 2017 con l'obiettivo di raccogliere opinioni sulla protezione degli informatori a livello nazionale e dell'UE; attende l'iniziativa della Commissione concernente il rafforzamento della protezione degli informatori nell'UE, prevista per i prossimi mesi; ricorda la propria risoluzione del 14 febbraio 2017 sul ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE,

54.  esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure volte a tutelare la riservatezza delle fonti d'informazione al fine di prevenire eventuali azioni discriminatorie o minacce;

Lotta contro la corruzione

55.  deplora che la Commissione non reputi più necessaria la pubblicazione della relazione sulla lotta alla corruzione, il che impedisce di valutare la portata della corruzione; ricorda la sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale(10), in cui il Parlamento ha osservato che la Commissione proseguirà il proprio monitoraggio anticorruzione nel quadro del semestre europeo; ritiene che la lotta alla corruzione potrebbe essere offuscata da altre questioni economiche e finanziarie in tale processo; chiede alla Commissione di dare il buon esempio, di riprendere la pubblicazione della relazione e di impegnarsi con una strategia di lotta alla corruzione più credibile e completa; sottolinea che la lotta contro la corruzione è una questione di cooperazione giudiziaria e di polizia, un ambito strategico in cui il Parlamento è colegislatore e ha pieni poteri di controllo;

56.  sottolinea che la corruzione rappresenta un'enorme sfida per l'UE e gli Stati membri e che, in assenza di misure efficaci per contrastarla, essa pregiudica i risultati economici dell'Unione, lo Stato di diritto, la credibilità delle istituzioni democratiche e la fiducia nelle stesse all'interno dell'UE; ricorda la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(11), in cui ha specificamente chiesto l'elaborazione di una relazione annuale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (relazione europea DSD) con raccomandazioni specifiche per paese che dedichino particolare attenzione al fenomeno della corruzione;

57.  deplora che la nuova direttiva sugli appalti pubblici non abbia finora portato a un rilevante miglioramento nella percezione del livello di corruzione all'interno dell'UE e invita la Commissione a prevedere strumenti efficaci per migliorare la trasparenza delle procedure di appalto e subappalto;

58.  invita gli Stati membri a recepire integralmente la direttiva UE antiriciclaggio, inclusa l'introduzione di un registro pubblico della titolarità effettiva di società e trust;

59.  ribadisce l'invito rivolto alla Commissione affinché sviluppi un sistema di indicatori rigorosi e criteri uniformi di facile applicazione in base ai requisiti fissati nel programma di Stoccolma per misurare il livello di corruzione negli Stati membri e valutare le loro politiche anticorruzione; invita la Commissione a elaborare un indice della corruzione per classificare gli Stati membri; ritiene che l'indice della corruzione possa fornire una solida base su cui la Commissione potrebbe fondare il meccanismo di controllo per paese al momento di controllare la spesa relativa alle risorse dell'UE;

60.  ribadisce che la prevenzione dovrebbe comportare un'opera di costante formazione e supporto del personale responsabile della gestione e del controllo dei fondi in seno alle autorità competenti, come pure lo scambio di informazioni e migliori prassi tra Stati membri; evidenzia il ruolo decisivo delle autorità locali e regionali e delle parti interessate nel contrastare la frode;

61.  rammenta che la Commissione non ha accesso alle informazioni scambiate tra gli Stati membri per prevenire e combattere le frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente, dette comunemente "frodi carosello"; ritiene che la Commissione dovrebbe avere accesso a Eurofisc, al fine di controllare e valutare meglio nonché di migliorare lo scambio di dati tra gli Stati membri; invita tutti gli Stati membri a partecipare a Eurofisc in tutti i suoi ambiti di attività per agevolare e accelerare lo scambio di informazioni con le autorità giudiziarie e le autorità preposte all'applicazione della legge, quali Europol e l'OLAF, come raccomandato dalla Corte dei conti; chiede agli Stati membri e al Consiglio di consentire alla Commissione di accedere a tali dati onde promuovere la cooperazione, rafforzare l'affidabilità dei dati e lottare contro la criminalità transfrontaliera;

Giornalismo investigativo

62.  ritiene che il giornalismo investigativo svolga un ruolo fondamentale nella promozione del necessario livello di trasparenza nell'UE e negli Stati membri e che vada incoraggiato e sostenuto con mezzi giuridici sia negli Stati membri sia nell'Unione;

Tabacco

63.  rammenta la decisione della Commissione di non rinnovare l'accordo con PMI, scaduto il 9 luglio 2016; ricorda che il 9 marzo 2016(12) il Parlamento aveva chiesto alla Commissione di non rinnovare, prorogare o rinegoziare l'accordo con PMI dopo la sua data di scadenza; ritiene che gli altri tre accordi (BAT, JTI, ITL) debbano cessare di avere efficacia a decorrere dal 20 maggio 2019; invita la Commissione a presentare entro la fine del 2018 una relazione riguardante la fattibilità di porre fine ai restanti tre accordi;

64.  esorta la Commissione ad attuare, a livello dell'UE, tutte le misure necessarie per tracciare e rintracciare i prodotti del tabacco di PMI e a intraprendere azioni legali in caso di confische illegali dei prodotti di tale fabbricante fino a quando tutte le disposizioni della direttiva sui prodotti del tabacco non saranno pienamente applicabili, di modo che non vi sia alcun vuoto normativo tra la scadenza dell'accordo con PMI e l'entrata in vigore della direttiva sui prodotti del tabacco e del protocollo della Convenzione quadro per la lotta al tabagismo (FCTC);

65.  plaude al sostegno della Commissione a una ratifica tempestiva del protocollo dell'OMS sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco, il quale rappresenta il primo strumento giuridico multilaterale che affronta in modo complessivo e a livello globale il problema del contrabbando di sigarette;

66.  ricorda che sinora 32 parti, tra cui solo otto Stati membri e l'Unione nel suo complesso, hanno ratificato il protocollo dell'OMS sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco; esorta la Norvegia e i dieci Stati membri (Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovenia e Svezia) che hanno firmato ma non ancora ratificato il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco a provvedere in tal senso;

67.  auspica di ricevere quanto prima la relazione finale della Commissione sullo stato dei lavori relativi alla sua comunicazione del 2013 dal titolo "Intensificare la lotta contro il contrabbando di sigarette e altre forme di commercio illecito dei prodotti del tabacco – Una strategia globale dell'UE" (COM(2013)0324), prevista per il 2018;

68.  valuta positivamente il fatto che il laboratorio dell'Unione incaricato del controllo del tabacco presso il centro comune di ricerca di Geel (Belgio), diventato operativo nell'aprile 2016, consenta ormai di determinare il profilo chimico e le caratteristiche distintive del tabacco confiscato e pertanto di verificarne l'autenticità;

Indagini e ruolo dell'OLAF

69.  rileva che finora le raccomandazioni dell'OLAF in materia di azione giudiziaria sono state applicate dagli Stati membri solo in misura limitata; ritiene che questa situazione sia intollerabile e invita la Commissione ad assicurare la piena attuazione delle raccomandazioni dell'OLAF negli Stati membri;

70.  deplora che, nonostante numerose raccomandazioni e indagini dell'OLAF, il tasso dell'azione penale sia solo del 30 % negli Stati membri, le autorità giudiziarie di alcuni Stati membri attribuiscano scarsa priorità alle raccomandazioni dell'OLAF relative all'utilizzo scorretto dei fondi dell'UE e nemmeno l'OLAF stesso dia un seguito adeguato alle proprie raccomandazioni; invita la Commissione a stabilire norme relative al seguito da dare alle raccomandazioni dell'OLAF;

71.  deplora che il 50 % circa dei casi dell'OLAF vengano archiviati dalle autorità giudiziarie nazionali; sollecita gli Stati membri, la Commissione e l'OLAF a stabilire condizioni per l'ammissibilità delle prove fornite dall'OLAF; chiede all'OLAF di migliorare la qualità delle sue relazioni finali onde accrescerne l'utilità per le autorità nazionali;

72.  invita l'OLAF ad applicare un approccio più realistico alle sue raccomandazioni in materia di recuperi nonché a riferire in merito agli importi effettivamente recuperati;

73.  ricorda che il regolamento OLAF attribuisce un ruolo importante al direttore generale nelle procedure di ricorso relative alle indagini; rammenta che la partecipazione diretta del direttore generale alle indagini dell'OLAF compromette il suo ruolo e quindi il regolamento;

74.  invita la Commissione, in sede di revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, a ricercare il giusto equilibrio tra le competenze dell'EPPO e dell'OLAF, a rafforzare le garanzie procedurali, a precisare e a rafforzare i poteri investigativi dell'OLAF, a stabilire un certo livello di trasparenza per le raccomandazioni e relazioni dell'OLAF nonché a chiarire le norme in materia di accesso ai dati e cooperazione tra l'OLAF e il suo comitato di vigilanza;

o
o   o

75.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e al comitato di vigilanza dell'OLAF.

(1) GU C 322 del 28.9.2017, pag. 1.
(2) GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.
(3) GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29.
(4) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(5) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(6) Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 settembre 2015, Taricco e altri, C-105/14, ECLI:EU:C:2015:555.
(7) Testi approvati, P8_TA(2017)0022.
(8) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(9) Testi approvati, P8_TA(2017)0402.
(10) Testi approvati, P8_TA(2017)0491.
(11) Testi approvati, P8_TA(2016)0409.
(12) Risoluzione del 9 marzo 2016 sull'accordo sul tabacco (accordo con PMI) (GU C 50 del 9.2.2018, pag. 35).


Barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D055630–01 – 2018/2651(RSP))
P8_TA(2018)0197B8-0220/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D055630-01),

–  visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,

–  visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 19 marzo 2018 senza esprimere parere,

–  visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),

–  visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 26 ottobre 2017 e pubblicato il 16 novembre 2017(3),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati(4),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che il 12 novembre 2004 la KWS SAAT AG e la Monsanto Europe SA hanno presentato alle autorità competenti del Regno Unito una domanda a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 riguardante l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi prodotti a partire dalla barbabietola da zucchero H7-1 ("barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1");

B.  considerando che la decisione 2007/692/CE(5) della Commissione ha autorizzato l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi prodotti a partire dalla barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1; che, prima di tale decisione della Commissione, il 5 dicembre 2006 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato il 14 dicembre 2006(6) ("parere dell'EFSA del 2006");

C.  considerando che il 20 ottobre 2016 la KWS SAAT SE e la Monsanto Europe S.A./N.V. hanno presentato congiuntamente una domanda di rinnovo dell'autorizzazione concessa conformemente alla decisione 2007/692/CE;

D.  considerando che il 26 ottobre 2017 l'EFSA ha espresso parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato il 16 novembre 2017(7) ("parere dell'EFSA del 2017");

E.  considerando che l'ambito di applicazione della domanda di rinnovo riguarda gli alimenti e i mangimi prodotti a partire dalla barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 o gli alimenti contenenti ingredienti prodotti a partire da tale barbabietola, ai fini dell'importazione e della trasformazione(8); che tali prodotti comprendono, ad esempio, lo zucchero, lo sciroppo, la polpa essiccata e la melassa, che sono tutti derivati dalla radice della barbabietola da zucchero; che la polpa e la melassa sono utilizzate, tra l'altro, nei mangimi animali(9);

F.  considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame al momento di elaborare la sua decisione;

G.  considerando che durante il trimestre di consultazione gli Stati membri hanno presentato diverse osservazioni critiche, sia per quanto riguarda il parere dell'EFSA del 2006(10) che il parere dell'EFSA del 2017(11); che gli Stati membri criticano, tra l'altro, il fatto che non sia stato effettuato nessun test con porzioni di radici che spesso sono mescolate a melassa e utilizzate come mangimi sotto forma di pellet, che lo studio di tre settimane sulle prestazioni dei mangimi sugli ovini non può essere considerato rappresentativo, in quanto non è chiaro se i parametri tossicologici siano stati oggetto di valutazione, che non è stata addotta alcuna prova scientifica a sostegno dell'affermazione secondo cui "l'esposizione umana alla proteina sarà trascurabile", che, per quanto riguarda il potenziale allergenico, non sono state condotte prove sperimentali direttamente con l'organismo geneticamente modificato (OGM), che gli studi condotti con una proteina isolata non costituiscono una prova affidabile di innocuità, e che l'analisi composizionale non fornisce i dati relativi al fosforo e al magnesio raccomandati dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

H.  considerando che la barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 esprime la proteina CP4 EPSPS, la quale conferisce tolleranza al glifosato; che, di conseguenza, è prevedibile che la barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 sarà esposta a dosi maggiori e ripetute di glifosato, le quali non solo porteranno a una maggiore quantità di residui del raccolto, ma possono anche influenzare la composizione delle piante e le loro caratteristiche agronomiche;

I.  considerando che, sebbene siano le foglie delle piante ad essere irrorate con glifosato, quest'ultimo si può accumulare nelle radici a causa della traslocazione all'interno della pianta o mediante l'assorbimento attraverso il suolo; che l'assorbimento del glifosato attraverso le radici è stato dimostrato in diverse specie coltivate, tra cui la barbabietola; che tale via di esposizione è significativa, in quanto le radici sono le principali fonti di assorbimento del glifosato nei ruscellamenti(12);

J.  considerando che le informazioni sui livelli di residui di erbicidi e dei loro metaboliti, nonché sulla loro distribuzione all'interno dell'intera pianta, sono essenziali per una valutazione approfondita dei rischi che comportano le piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi; che, secondo il gruppo di esperti dell'EFSA sugli OGM, i residui di glifosato non rientrano nel suo ambito di competenza; che l'EFSA non ha valutato i residui di glifosato nella barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 né qualsiasi eventuale modifica della sua composizione e delle caratteristiche agronomiche conseguente all'esposizione al glifosato;

K.  considerando che in generale, secondo il gruppo di esperti dell'EFSA sui pesticidi, non è possibile trarre conclusioni in merito alla sicurezza dei residui dell'irrorazione di colture geneticamente modificate con formulazioni di glifosato(13); che gli additivi e le loro miscele utilizzati nelle formulazioni commerciali per l'irrorazione con glifosato possono evidenziare una tossicità maggiore di quella del semplice principio attivo(14); che l'Unione ha già tolto dal mercato un additivo chiamato ammina di sego polietossilata a causa di timori sulla tossicità; che, tuttavia, additivi e miscele problematici possono ancora essere autorizzati nei paesi in cui è coltivata la barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (Stati Uniti, Canada e Giappone);

L.  considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha constatato l'improbabilità che il glifosato sia cancerogeno e nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha stabilito che la sua classificazione non era giustificata; che, al contrario, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo; che il Parlamento ha istituito una commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dell'Unione per i pesticidi, il che contribuirà a stabilire se le pertinenti norme scientifiche internazionali sono state rispettate dall'EFSA e dall'ECHA e se vi è stata un'indebita influenza dell'industria sulle conclusioni delle agenzie dell'Unione in merito alla cancerogenicità del glifosato;

M.  considerando che attualmente gli Stati membri non sono obbligati dalla Commissione a valutare i residui di glifosato sulle barbabietole da zucchero al fine di garantire la conformità con i livelli massimi di residui nell'ambito del programma coordinato di controllo pluriennale per il 2018, il 2019 e il 2020, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione(15); che, analogamente, i residui di glifosato sulle barbabietole da zucchero non saranno valutati dagli Stati membri per garantire l'osservanza dei livelli massimi di residui a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 della Commissione(16); che non è noto pertanto se i residui di glifosato sulle barbabietole da zucchero geneticamente modificata H7-1 importate rispettano i limiti massimi di residui dell'Unione;

N.  considerando che l'EFSA ha concluso che tutti gli utilizzi rappresentativi del glifosato per le colture convenzionali (ovvero colture non geneticamente modificate), tranne uno, costituiscono un "rischio per i vertebrati terrestri selvatici non bersaglio", individuando altresì un elevato rischio a lungo termine per i mammiferi relativamente ad alcuni dei principali impieghi sulle colture convenzionali(17); che l'ECHA ha classificato il glifosato come tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; che gli impatti negativi dell'utilizzo del glifosato sulla biodiversità e l'ambiente sono ampiamente documentati; che, ad esempio, uno studio statunitense del 2017 rileva una correlazione negativa tra l'uso del glifosato e l'abbondanza di farfalle monarca adulte, in particolare nell'ambito delle attività agricole intense(18);

O.  considerando che una nuova autorizzazione di immissione in commercio per la barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 continuerà ad alimentare la domanda per la sua coltivazione nei paesi terzi; che, come indicato sopra, dosi più alte e ripetute di erbicida sono utilizzate sulle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi (rispetto alle piante non geneticamente modificate), in quanto sono state deliberatamente concepite per tale scopo;

P.  considerando che l'Unione è parte della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, in base alla quale le parti devono garantire che le attività svolte nelle loro giurisdizioni o sotto il loro controllo non danneggino l'ambiente di altri Stati o zone situate al di fuori dei limiti della loro giurisdizione(19); che la decisione di rinnovare o meno l'autorizzazione nei confronti della barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 rientra all'interno della giurisdizione dell'Unione;

Q.  considerando che lo sviluppo di colture geneticamente modificate resistenti a diversi erbicidi selettivi è dovuto principalmente alla rapida evoluzione della resistenza delle piante infestanti al glifosato in paesi che hanno fatto massiccio ricorso a colture geneticamente modificate; che nel 2015 esistevano a livello globale almeno 29 specie di piante infestanti resistenti al glifosato(20);

R.  considerando che il 19 marzo 2018 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato decidendo di non formulare un parere;

S.  considerando che la Commissione ha deplorato più volte, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, il fatto di aver adottato decisioni di autorizzazione senza il sostegno del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, che costituisce decisamente un'eccezione per la procedura in generale, sia diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che tale prassi è stata deplorata anche dal Presidente Juncker in quanto non democratica(21);

T.  considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura(22) la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova;

U.  considerando che, come indicato al considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione dovrebbe, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione predominante che possa emergere nel comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione, specialmente se l'atto riguarda questioni sensibili quali la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e l'ambiente;

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(23), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.  invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura rivelatasi inadeguata;

5.  invita, in particolare, la Commissione a tenere fede ai suoi impegni assunti nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica sospendendo tutte le importazioni di piante geneticamente modificate che sono resistenti al glifosato;

6.  invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi senza una valutazione completa dei residui di irrorazione degli erbicidi complementari e dei loro formulati commerciali applicati nei paesi di coltivazione;

7.  invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata a essere coltivata nell'Unione o all'importazione per alimenti e mangimi;

8.  ribadisce il suo impegno a portare avanti i lavori concernenti la proposta della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011 per garantire altresì che, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non emetta alcun parere in merito alle autorizzazioni degli OGM, sia a fini di coltivazione che per la produzione di alimenti e mangimi, la Commissione ritiri la proposta; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi alla stessa proposta della Commissione;

9.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5065
(4)–––––––––––––––––––––– – Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110).Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 71).Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 19).Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 17).Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 15).Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 111).Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 108).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8_TA(2016)0388).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8_TA(2016)0389).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (Testi approvati, P8_TA(2016)0386).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (Testi approvati, P8_TA(2016)0387).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Testi approvati, P8_TA(2016)0390).Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0123).Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0215).Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2017)0214).Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0341).Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0377).Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0378).Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0396).Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0397).Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0398).Risoluzione del 1° marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0051).Risoluzione del 1° marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente modificati che combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0052).
(5) Decisione 2007/692/CE della Commissione del 24 ottobre 2007 che, in forza del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, autorizza l'immissione in commercio di alimenti e mangimi prodotti a partire dalla barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 69).
(6) http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/431
(7) http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5065
(8) Parere dell'EFSA del 2017, pag. 3: http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5065
(9) Parere dell'EFSA del 2006, pag. 1 e pag. 7: http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/431
(10) Allegato G – Osservazioni degli Stati membri: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-164
(11) Allegato E – Osservazioni degli Stati membri: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2017-00026
(12) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/
(13) Conclusioni dell'EFSA sull'esame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario. EFSA journal 2015, 13 (11): 4302: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(14) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(15) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione, del 6 aprile 2017, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2018, il 2019 e il 2020, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 94 del 7.4.2017, pag. 12).
(16) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 della Commissione, del 9 aprile 2018, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 92 del 10.4.2018, pag. 6).
(17) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302
(18) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719
(19) Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, articolo 3: https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
(20) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/
(21) Ad esempio, nel discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014) o nel discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).
(22) GU C 355 del 20.10.2017, pag. 165.
(23) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.


Relazione annuale sul controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti per il 2016
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Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulla relazione annuale sul controllo delle attività finanziarie della BEI per il 2016 (2017/2190(INI))
P8_TA(2018)0198A8-0139/2018

Il Parlamento europeo,

–  vista la relazione di attività 2016 della Banca europea per gli investimenti (BEI),

–  viste la relazione finanziaria 2016 e la relazione statistica 2016 della BEI,

–  viste la relazione sulla sostenibilità 2016, la relazione sulla valutazione delle operazioni della BEI all'interno dell'Unione europea nel 2016 in base al metodo dei tre pilastri e la relazione sui risultati delle operazioni della BEI nel 2016 al di fuori dell'Unione,

–  viste le relazioni annuali del Comitato di verifica per l'esercizio 2016,

–  vista la relazione 2016 del gruppo BEI sull'attività antifrode,

–  viste la relazione sull'attuazione della politica di trasparenza della BEI nel 2016 e la relazione 2016 sul governo societario,

–  vista la relazione d'attività 2016 dell'Ufficio del responsabile del controllo di conformità della BEI,

–  visti i piani operativi del gruppo BEI per il 2015-2017 e il 2016-2018,

–  visti gli articoli 3 e 9 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti gli articoli 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 e 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nonché i protocolli n. 5, sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, e n. 28, sulla coesione economica, sociale e territoriale, di tale trattato,

–  visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

–  visto il regolamento della Banca europea per gli investimenti,

–  viste le sue risoluzioni dell'11 marzo 2014 sulla BEI – relazione annuale 2012(1), del 30 aprile 2015 sulla BEI – relazione annuale 2013(2), del 28 aprile 2016 sulla BEI – relazione annuale 2014(3), e del 27 aprile 2017 relativa alla relazione annuale sul controllo delle attività finanziarie della BEI per il 2015(4),

–  viste la decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011(5) sul mandato esterno della BEI nel periodo 2007-2013, e la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione(6),

–  vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 su "Un piano di investimenti per l'Europa" (COM(2014)0903),

–  visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici(7),

–  vista la comunicazione della Commissione del 22 luglio 2015 dal titolo "Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione – il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per l'Europa" (COM(2015)0361),

–  vista la comunicazione della Commissione del 1° giugno 2016 dal titolo "L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi" (COM(2016)0359),

–  visti la comunicazione della Commissione e i documenti di lavoro che la accompagnano, del 14 settembre 2016, sulla proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (COM(2016)0597, SWD(2016)0297 e SWD(2016)0298),

–  vista la valutazione da parte della BEI del funzionamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), del settembre 2016,

–  visto il parere n. 2/2016 della Corte dei conti europea concernente la proposta di regolamento sulla proroga e il potenziamento del FEIS,

–  vista la relazione speciale n. 19/2016 della Corte dei conti europea dal titolo "L'esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti finanziari: insegnamenti utili del periodo di programmazione 2007-2013",

–  visto l'audit ad hoc dell'applicazione del regolamento (UE) 2015/1017 ("regolamento FEIS") realizzato da Ernst & Young e datato 8 novembre 2016,

–  vista la relazione della Commissione datata 16 giugno 2017 sulla gestione del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici nel 2016 (COM(2017)0326 e SWD(2017)0235),

–  visto l'accordo tripartito del settembre 2016 tra la Commissione europea, la Corte dei conti europea e la Banca europea per gli investimenti,

–  vista la lettera in data 22 luglio 2016 del Mediatore europeo al Presidente della Banca europea per gli investimenti,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per il commercio internazionale (A8-0139/2018),

A.  considerando che la BEI è la Banca dell'Unione europea, quale definita agli articoli 308 e 309 TFUE, ed è la più grande banca multilaterale e il più grande finanziatore pubblico al mondo operante sui mercati internazionali dei capitali;

B.  considerando che a norma del trattato la BEI è tenuta a contribuire all'integrazione dell'Unione europea, alla coesione economica e sociale e allo sviluppo regionale tramite strumenti di investimento ad hoc quali prestiti, titoli azionari, garanzie, strumenti di condivisione del rischio e servizi di consulenza;

C.  considerando che le sfide legate alla sostenibilità sono in aumento, in particolare nel contesto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che la BEI deve tradurre in risultati concreti;

D.  considerando che la BEI svolge un ruolo fondamentale nell'attuazione di un numero sempre maggiore di strumenti finanziari che fanno leva sui fondi di bilancio dell'UE;

E.  considerando che gli investimenti nell'innovazione e nelle competenze sono fondamentali per sviluppare l'economia della conoscenza in Europa e conseguire gli obiettivi di Europa 2020;

F.  considerando che, a norma dell'articolo 309 TFUE, il compito essenziale della BEI consiste nel contribuire allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno mediante il finanziamento di progetti a favore delle regioni meno sviluppate e di progetti che non possono essere interamente finanziati dai singoli Stati membri;

G.  considerando che l'esistenza di infrastrutture moderne e sostenibili svolge un ruolo essenziale nel contrastare il cambiamento climatico e collegare i mercati nazionali e le economie europee; che tutti gli investimenti predisposti dalla BEI in materia dovrebbero garantire che l'Unione disponga di quelle infrastrutture sostenibili, efficienti, rispettose dell'ambiente e ben integrate di cui ha bisogno per creare una "SMART Europe" e promuovere una crescita a lungo termine veramente sostenibile e inclusiva;

H.  considerando che la BEI è una banca di riferimento intesa a promuovere la crescita delle start-up e delle imprese innovative;

I.  considerando che i prestiti BEI a favore dell'azione per il clima dovrebbero sostenere la transizione verso un'economia senza emissioni di CO2, rispettosa dell'ambiente e resiliente ai cambiamenti climatici, in particolare attraverso progetti volti a promuovere l'uso efficiente delle risorse naturali, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica;

J.  considerando che il piano di investimenti per l'Europa si articola su tre pilastri: mobilitare fondi da destinare agli investimenti; garantire che gli investimenti arrivino all'economia reale; migliorare il contesto degli investimenti nell'Unione;

K.  considerando che gli investimenti della BEI non dovrebbero essere solo operazioni finanziabili, ma dovrebbero soddisfare anche criteri di sostenibilità e norme di governance, conformemente al disposto del trattato, in base al quale la BEI opera nell'interesse dell'Unione senza perseguire scopi di lucro;

L.  considerando che la politica di trasparenza sviluppata in seno alla BEI è messa alla prova dalla sua duplice natura di organismo pubblico – in quanto banca dell'Unione europea – e di banca commerciale che gestisce e detiene informazioni sui propri clienti;

M.  considerando che la BEI dovrebbe mantenere il suo rating tripla A, che è un punto di forza essenziale del suo modello commerciale di raccolta fondi ed erogazione di prestiti a tassi interessanti nonché di gestione di portafogli di attività solidi;

N.  considerando che la BEI, data la sua natura, deve a volte operare con imprese private che perseguono scopi di lucro, ma che il suo compito primario è essere al servizio degli interessi dei cittadini dell'Unione europea, prima che di quelli di qualsiasi azienda, impresa o società privata;

Promuovere attività finanziariamente sostenibili per un solido impatto a lungo termine degli investimenti della BEI

1.  prende atto dell'importo dei finanziamenti totali del gruppo BEI nel 2016, pari a 83,8 miliardi di EUR, con la mobilitazione, nello stesso anno, di investimenti totali per 280 milioni di EUR;

2.  prende atto della serie di relazioni annuali della BEI per il 2016, nelle quali essa presenta le varie attività d'investimento e il loro atteso impatto; rinnova la richiesta che la BEI presenti una relazione annuale di attività più completa, dettagliata e armonizzata e migliori in modo significativo la presentazione delle informazioni, includendovi una ripartizione dettagliata e attendibile degli investimenti approvati, firmati ed erogati per l'anno in questione e l'indicazione delle fonti di finanziamento impegnate (risorse proprie, FEIS, programmi UE gestiti a livello centrale, ecc.), nonché informazioni relative ai beneficiari (Stati membri, settore pubblico o privato, intermediari o beneficiari diretti) e ai settori sostenuti, così come i risultati delle valutazioni ex post;

3.  invita la BEI a proseguire gli sforzi in tale direzione fornendo ai decisori politici informazioni complete ed esaustive sugli effetti economici, sociali e ambientali conseguiti concretamente, sul valore aggiunto delle sue operazioni negli Stati membri e al di fuori dell'UE e sui risultati ottenuti, sotto forma di relazioni elaborate, rispettivamente, in base al metodo di valutazione dei tre pilastri (3PA) e al quadro di misurazione dei risultati (REM); sottolinea l'importanza di realizzare, per ciascun progetto, una valutazione indipendente ex ante ed ex post; invita la BEI a presentare esempi dettagliati di valore aggiunto transnazionale nelle sue relazioni sull'impatto degli investimenti, nonché a fornire gli indicatori chiave relativamente ai successi settoriali e intersettoriali; invita la BEI a trasmettere i risultati di tali valutazioni ex post al Parlamento europeo;

4.  ricorda che le attività che beneficiano del sostegno della BEI devono essere conformi a quello che è il compito fondamentale della Banca in conformità del TFUE, ai principi alla base degli obiettivi politici dell'Unione quali enunciati nella strategia Europa 2020 e all'accordo COP21; sottolinea pertanto che la missione della BEI è rivitalizzare l'economia europea al fine di promuovere la creazione di posti di lavoro di qualità e sostenere una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile nell'Unione nonché quella maggiore coesione necessaria per invertire la tendenza all'aumento delle disuguaglianze, sia all'interno degli Stati membri che tra Stati membri; auspica, a tal fine, una collaborazione sempre più stretta tra BEI, Commissione e Stati membri, onde migliorare la programmazione e la definizione degli obiettivi, con conseguente riorganizzazione delle priorità di finanziamento;

5.  sottolinea che, dati il loro impatto e la loro rilevanza per le economie sia locali che nazionali, gli investimenti nelle PMI, nelle start-up, nella ricerca, nell'innovazione, nell'economia digitale e nell'efficienza energetica sono il fattore più importante per trainare la ripresa economica nell'Unione e promuovere la creazione di posti di lavoro di qualità;

6.  richiama l'attenzione sulla ripetuta necessità che la BEI contribuisca a ridurre la persistente carenza di investimenti sulla base di solidi criteri economici; sottolinea che la valutazione dei progetti finanziati dovrebbe tenere conto anche delle esternalità sociali, economiche e ambientali (sia positive che negative), in particolare per quanto riguarda gli effetti sulle comunità locali, per stabilire se tali progetti forniscano un reale valore aggiunto ai cittadini dell'Unione;

7.  ritiene che l'approvazione dei progetti di investimento dovrebbe essere basata su un'analisi solida e indipendente che valuti la sostenibilità finanziaria e i rischi associati ai progetti, al fine di evitare il rischio di socializzazione delle perdite e privatizzazione dei profitti quando si utilizzano risorse pubbliche; sottolinea che la concessione di sovvenzioni pubbliche dovrebbe essere prevista solo per l'esecuzione di missioni di interesse generale e là dove il mercato non è in grado di produrre i risultati richiesti dalle politiche pubbliche;

8.  ibadisce la sua preoccupazione in merito alla definizione di una strategia equilibrata, corredata di una distribuzione geografica dinamica, equa e trasparente dei progetti e degli investimenti tra gli Stati membri, tenendo conto della particolare attenzione che va riservata ai paesi e alle regioni in ritardo di sviluppo; osserva che il 70 % dei prestiti totali erogati dalla BEI nel 2016 (46,8 miliardi di EUR) si concentra in un piccolo numero di paesi che presentano i mercati finanziari più sviluppati, il che dimostra che non tutti gli Stati membri e non tutte le regioni sono in grado di recuperare i ritardi e beneficiare allo stesso modo delle possibilità di investimento;

9.  esprime il suo sostegno ai quattro obiettivi di politica pubblica della BEI e ai due obiettivi orizzontali che interessano trasversalmente tali obiettivi – ossia la coesione economica e sociale e l'azione per il clima – e coprono molteplici ambiti, dalla lotta agli squilibri regionali agli aiuti alle regioni più deboli al fine di accrescere la loro attrattività e sviluppare un ambiente favorevole a una crescita sostenibile e inclusiva; invita, tuttavia, nuovamente la BEI a tornare a fare della coesione economica, sociale e territoriale uno degli obiettivi principali della politica pubblica;

10.  invita la BEI a tenere conto, nel caso dei progetti infrastrutturali su vasta scala, di tutti i rischi suscettibili di avere un impatto sull'ambiente e a finanziare in via prioritaria quei progetti che hanno dimostrato di avere un reale valore aggiunto per l'ambiente, l'economia o la popolazione locale; sottolinea l'importanza di un rigoroso monitoraggio dei possibili rischi di corruzione e di frode e chiede alla BEI di congelare qualsiasi prestito a progetti se così richiesto nel quadro di un'indagine ufficiale dell'OLAF o delle autorità nazionali;

11.  si rammarica del fatto che molti Stati membri non abbiano la capacità di applicare strumenti finanziari, attuare partenariati pubblico-privato e realizzare sinergie tra i diversi tipi di finanziamento, il che si ripercuote negativamente sulla progressione generale degli investimenti;

12.  sottolinea la necessità di ottimizzare l'uso dei fondi e delle sovvenzioni dell'Unione, a complemento dell'approccio della BEI consistente nel fornire assistenza tecnica e consulenza finanziaria agli Stati membri in modo facilmente accessibile, combinando l'attività di prestito (prestiti per progetti, prestiti gestiti da intermediari, microfinanza, capitale di rischio, investimento azionario e fondi d'investimento), finanziamenti misti (finanziamenti diretti sostenuti da ulteriori fonti di investimento, ad esempio garanzie, obbligazioni per il finanziamento di progetti) e consulenza (finanziaria e tecnica); invita pertanto la BEI, in collaborazione con la Commissione, a fornire maggiore assistenza tecnica, nel campo dei servizi di consulenza e di analisi, della gestione di progetto e dello sviluppo di capacità, agli Stati membri che ricevono una quota modesta dei finanziamenti BEI; ricorda che gli strumenti finanziari come le obbligazioni per il finanziamento di progetti dovrebbero essere oggetto di una seria valutazione in relazione al loro impatto finanziario, sociale e ambientale, per evitare che l'intero onere del rischio sia trasferito sui cittadini;

13.  riconosce che possono esistere differenze tra la valutazione bancaria della fattibilità dei progetti e la valutazione settoriale tradizionale utilizzata per i fondi strutturali; ritiene, inoltre, che l'efficacia degli interventi dovrebbe essere valutata sulla base del potenziale e della sostenibilità degli strumenti finanziari, tenendo conto anche dei risultati quantificabili che potrebbero essere ottenuti;

14.  invita la BEI a prestare attenzione all'efficacia dei costi nella gestione delle sue attività operative, monitorando attentamente i costi e gli oneri amministrativi e riferendo in proposito, dato l'elevato numero di mandati che essa gestisce; ritiene essenziale che le attività siano portate avanti con costi proporzionati; invita la BEI a includere nella sua relazione informazioni esaustive sulla struttura delle commissioni e dei costi di gestione (diretti, indiretti e cumulativi) in funzione della natura dei mandati gestiti, della dimensione dei progetti e degli strumenti finanziari utilizzati (ad esempio prestiti, garanzie o capitale);

15.  ritiene che il rating tripla A costituisca una risorsa essenziale per l'attuazione della strategia di investimento della BEI e delle sue priorità di prestito a lungo termine; ricorda, tuttavia, che, per contribuire allo sviluppo economico dell'Unione europea, gli strumenti e gli interventi della BEI, in particolare quelli basati su trasferimenti del rischio, non possono essere privi di rischi;

16.  rileva che il Regno Unito ha sottoscritto il 16,1 % del capitale della BEI, pari a 3,5 miliardi di EUR del capitale versato e a 35,7 miliardi di EUR del capitale richiamabile della Banca; invita la direzione della BEI a identificare gli effetti della Brexit sulla BEI e a informarne rapidamente il Parlamento, al fine di preservare la capacità della BEI di conseguire i suoi obiettivi politici;

17.  invita la BEI, in considerazione del fatto che la sfida più immediata per quest'ultima è rappresentata dalla decisione del Regno Unito di invocare l'articolo 50 e riconoscendo che le modalità esatte del recesso non possono essere anticipate, a fornire al Parlamento una ripartizione dettagliata dei progetti e del loro grado di realizzazione a fine 2017, corredata di una valutazione preliminare dei possibili rischi associati;

Perfezionare il monitoraggio del valore aggiunto e dell'addizionalità nell'ambito della gestione finanziaria della BEI

18.  rileva che nel 2016 il portafoglio di prestiti, garanzie e investimenti della BEI ha mobilitato 280 miliardi di EUR di investimenti totali; osserva che 67,7 miliardi di EUR di investimenti riguardavano finanziamenti approvati nel quadro del FEIS nel 2016, principalmente destinati alle piccole imprese (31 %), al settore dell'energia (22 %) e a ricerca, sviluppo e innovazione (22 %); si rammarica, cionondimeno, che un'ampia quota di investimenti nell'ambito del portafoglio del FEIS sia stata destinata a progetti relativi ai combustibili fossili; ribadisce la necessità di un'analisi e di una valutazione approfondite dell'impatto ambientale di ciascun progetto;

19.  ritiene che sia di importanza fondamentale moltiplicare l'impatto e garantire l'addizionalità; prende atto della modellizzazione e dell'impatto stimato delle attività della BEI, che entro il 2030 dovrebbero contribuire a una crescita addizionale del PIL dell'ordine dell'1,1 % e alla creazione di altri 1,4 milioni di posti di lavoro; ricorda che le PMI costituiscono la spina dorsale dell'economia europea e i motori dell'occupazione e della crescita sostenibile e accoglie con favore il fatto che 385 000 di queste imprese beneficeranno di finanziamenti erogati dal FEI; invita la BEI a riferire periodicamente sugli effetti leva aggiornati; è tuttavia consapevole del fatto che l'effetto leva varia da un settore all'altro e che un progetto con un minor effetto leva non implica necessariamente un basso valore aggiunto;

20.  sottolinea che l'attività della BEI nell'attuale periodo di flebile ripresa deve essere attentamente orientata verso progetti di alta qualità, che garantiscano maggiore addizionalità rispetto ad altri strumenti esistenti dell'Unione e alle principali operazioni della BEI; auspica a tal fine una più stretta collaborazione tra BEI, Commissione e Stati membri, ai fini di una maggiore flessibilità del mercato e del miglioramento delle infrastrutture digitali e di trasporto, la cui carenza è spesso percepita come un ostacolo agli investimenti;

21.  ritiene che per ciascun progetto coperto dovrebbero essere fornite informazioni qualitative pertinenti sulla gestione, sulla base di indicatori di monitoraggio o addizionalità e dell'esposizione al rischio, per consentire una corretta valutazione del valore aggiunto del progetto, del suo ruolo potenziale come motore di efficacia o del contributo apportato all'economia dell'Unione;

22.  invita la BEI a fornire informazioni precise, nel caso dell'effetto moltiplicatore sulle risorse pubbliche esercitato dall'Unione, sulla leva minima e media ottenuta a vantaggio di beneficiari o progetti, indicando l'entità dei finanziamenti privati attratti; chiede che siano chiaramente identificate la parte corrispondente alla mobilitazione di fondi pubblici e al capitale privato; ritiene che vi sia il rischio che l'effetto moltiplicatore sia sopravvalutato e che gli obiettivi e i risultati definiti siano semplici proiezioni, non confermate da statistiche concrete, accurate, chiare e aggiornate;

I risultati conseguiti dal FEIS fino ad oggi

23.  osserva che a fine 2016 il FEIS avrebbe dovuto mobilitare investimenti totali ammissibili per 163,9 miliardi di EUR; rileva tuttavia anche che, secondo il piano operativo del gruppo BEI per il 2018, il volume effettivo degli investimenti mobilitati nel 2016 nell'ambito dello sportello "infrastrutture e innovazione" e dello sportello "PMI" non superava gli 85,5 miliardi di EUR, che insieme ai 37 miliardi di EUR del 2015 danno un totale di 122,5 miliardi di EUR di investimenti mobilitati dal FEIS;

24.  dubita che l'obiettivo, incrementato a 500 miliardi di EUR, possa essere raggiunto nel quadro dell'attuazione del FEIS 2.0 e invita la BEI a dimostrare il valore aggiunto del FEIS quale strumento finanziario atto a stimolare gli investimenti privati;

25.  ricorda che il principio alla base del FEIS, che a differenza degli altri attuali strumenti di finanziamento della BEI è sostenuto dal bilancio dell'Unione, è quello di fornire addizionalità identificando settori realmente addizionali e innovativi, orientati al futuro, e progetti con un profilo di rischio più elevato, nonché nuove controparti nel settore privato;

26.  osserva che la complementarità tra i diversi pilastri del piano di investimenti per l'Europa (IPE) è ancora agli inizi; riconosce che, anche se il gruppo BEI ha un'influenza considerevole sul PECI nell'ambito del pilastro 2, esso esercita un'influenza molto limitata sul resto di tale pilastro (garantire che i finanziamenti per gli investimenti raggiungano l'economia reale) e sul pilastro 3 (migliorare il contesto degli investimenti - riforma normativa);

27.  sottolinea l'importanza dei criteri di addizionalità, che implicano che si sostengano operazioni che sono ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se volte a far fronte a fallimenti del mercato chiaramente individuati o a situazioni di investimento subottimali e che non avrebbero potuto essere realizzate nella stessa misura o nello stesso arco di tempo senza il FEIS; chiede che il gruppo BEI si avvalga appieno delle sua capacità di assunzione del rischio per selezionare imprese innovative che abbiano al tempo stesso il potenziale per apportare un reale valore aggiunto, ad esempio sotto forma di posti di lavoro stabili e di qualità;

28.  ricorda che la valutazione dell'addizionalità di tutti i progetti sostenuti dal FEIS deve essere debitamente documentata; deplora che nell'ambito del FEIS 1.0 i quadri di valutazione delle operazioni approvate non siano pubblicati; ricorda che questa mancata pubblicazione crea problemi di responsabilità e trasparenza; sottolinea l'importanza della trasparenza riguardo al quadro di indicatori del FEIS, anche in considerazione della necessità che il comitato per gli investimenti del FEIS sia chiamato a rendere conto del suo operato, e osserva pertanto con soddisfazione che il quadro di indicatori sarà reso pubblico nell'ambito del FEIS 2.0; evidenzia, inoltre, la necessità di una definizione più chiara del principio di addizionalità in relazione alle attività più rischiose rispetto alle operazioni standard della BEI, al fine di garantire maggiore coerenza e trasparenza nella selezione dei progetti;

29.  invita la BEI a fornire informazioni qualitative complete e pertinenti sulla gestione in merito all'attuazione degli obiettivi dichiarati del FEIS, che ne mostrino l'addizionalità e l'impatto effettivi rispetto ai parametri di riferimento;

30.  invita la Banca a fare chiarezza sui progetti FEIS che includono potenzialmente impianti infrastrutturali ad alto impatto ambientale e dubbia addizionalità, come bioraffinerie, acciaierie, impianti di rigassificazione e stoccaggio di gas e autostrade; invita la Banca a tenere seriamente conto, secondo le sue procedure di due diligence, di quanto segnalato da autorità locali, comunità interessate e gruppi della società civile; raccomanda alla BEI, con riferimento al principio di precauzione, di congelare e, se del caso, revocare i finanziamenti in presenza di prove scientifiche o seri rischi di violazioni ambientali e danni per la società o le comunità locali;

31.  insiste, in un'ottica di responsabilizzazione, sulla realizzazione di investimenti orientati ai risultati, che dovranno essere periodicamente valutati dal comitato per gli investimenti mediante il quadro di indicatori, onde identificare progetti davvero mirati in termini di impatto macroeconomico effettivo o di promozione di una crescita sostenibile e della creazione di posti di lavoro; chiede un quadro globale obiettivo dell'addizionalità e del valore aggiunto di detti progetti, nonché della coerenza degli stessi con le politiche dell'Unione o altre operazioni classiche della BEI;

32.  deplora il fatto che solo il 20 % dei finanziamenti del FEIS abbiano sostenuto progetti volti a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, mentre il portafoglio standard della BEI ha raggiunto la soglia del 25 %; invita la BEI a garantire il rispetto, in tutte le circostanze, delle sue norme più rigorose, al fine di proteggere l'ambiente e di ottemperare ai criteri della COP21;

33.  esprime preoccupazione per il fatto che, a fine 2016, gli investimenti FEIS nelle infrastrutture sociali (capitale umano, cultura e salute) sono risultati pari solo al 4 % (meno di 900 milioni di EUR) e che tale settore è quello che riceve il minor sostegno dal FEIS, sia globalmente, sia all'interno di ciascuno dei due sportelli — infrastrutture e innovazione e PMI; sottolinea che è chiaramente e urgentemente necessario aumentare in misura significativa la percentuale e il volume di tali investimenti;

34.  si rammarica che i servizi di supporto esistenti non siano presenti a livello locale in tutti gli Stati membri per far fronte alle carenze in termini di capacità; ritiene che occorra fornire agli attori locali e regionali chiarimenti adeguati e orientamenti strategici, in particolare in merito al posizionamento del FEIS e alla sua possibile combinazione con altri fondi dell'Unione o della BEI; osserva che la cooperazione tra il FEIS e altre fonti di finanziamento dell'UE (COSME, Orizzonte 2020) dovrebbe essere migliorata per offrire maggiori sinergie; sottolinea che il FEIS non dovrebbe essere semplicemente considerato un'ulteriore fonte di finanziamento aggiuntiva e che si dovrebbe prestare la dovuta attenzione onde evitare sovrapposizioni a livello degli obiettivi o dei finanziamenti;

35.  prende atto dell'aumento del volume delle attività speciali della BEI derivante dal primo anno e mezzo di applicazione del FEIS; ritiene che le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS debbano fornire addizionalità rispetto agli altri strumenti finanziari della BEI, del FEI o dell'Unione;

36.  sollecita un miglioramento della trasparenza della procedura di selezione delle operazioni e la divulgazione, attraverso il quadro di indicatori, di tutte le informazioni operative concernenti le operazioni sottoscritte, nonché la rendicontazione delle operazioni;

37.  chiede una razionalizzazione delle modalità di governance in modo da definire meglio le responsabilità rispettive della Commissione e della BEI, garantire l'indipendenza e prevenire conflitti di interesse a livello dei vari soggetti che partecipano al processo decisionale, in particolare nel caso dei membri del comitato per gli investimenti del FEIS;

38.  accoglie favorevolmente il rafforzamento dell'obbligo di rendiconto nei confronti del Parlamento europeo nel quadro del FEIS 2.0 (anche attraverso relazioni periodiche e la presenza di un rappresentante del Parlamento in seno al comitato direttivo del FEIS), come pure la maggiore trasparenza del quadro di indicatori del FEIS; si attende pertanto che le valutazioni dei progetti sulla base del quadro di indicatori siano pubblicate, a norma del regolamento FEIS 2.0, al fine di assicurare che i fondi del bilancio dell'Unione siano utilizzati come garanzia unicamente per progetti la cui natura giustifichi tale sostegno pubblico aggiuntivo; si rammarica, tuttavia, che la proposta di estensione del FEIS non sia stata accompagnata né da una valutazione d'impatto, come previsto dagli orientamenti per legiferare meglio, né da una valutazione ex ante a norma degli articoli 30 e 140 del regolamento finanziario per i programmi di spesa e gli strumenti finanziari;

39.  suggerisce che le relazioni annuali indichino in che modo la BEI ha integrato le raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nelle sue risoluzioni, trattandosi di una prassi di rendicontazione che dovrebbe essere formalizzata;

Determinare i fattori di cambiamento e creazione di valore nell'attuazione degli obiettivi di politica pubblica dell'Unione

40.  prende atto della relazione sulle operazioni della BEI all'interno dell'UE nel 2016, in cui sono indicati i finanziamenti forniti in quattro settori fondamentali della politica pubblica, vale a dire innovazione e competenze (19,6 % delle sottoscrizioni della BEI nel 2016, per un importo di 13,1 miliardi di EUR), finanziamento alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione (31,7 %, ossia 21,3 miliardi di EUR), infrastrutture (27,1 %, ossia 18,1 miliardi di EUR) e ambiente (21,6 %, ossia 14,5 miliardi di EUR);

41.  si rammarica che la relazione non fornisca informazioni strutturate sulle operazioni della BEI all'interno dell'UE nel 2016 in relazione a una delle politiche trasversali della Banca, ossia la coesione economica e sociale; esprime preoccupazione per il fatto che, per il secondo anno consecutivo, nel 2016 la BEI non abbia raggiunto il livello previsto del 30 % di investimenti per la coesione (26,8 % nel 2016 e 25,2% nel 2015, in seno all'Unione);

42.  evidenzia la necessità di inserire nelle relazioni annuali della BEI un'analisi più dettagliata dei fabbisogni d'investimento per settore di attività nell'Unione, onde consentire l'individuazione di eventuali settori in cui gli investimenti risultano carenti rispetto a quanto necessario per il conseguimento delle priorità dell'Unione; ritiene che la BEI dovrebbe valutare la capacità dei propri strumenti d'investimento di porre rimedio a tali carenze;

43.  è del parere che l'attività di prestito della BEI potrebbe essere essere aumentata attraverso un'assegnazione più efficiente e strategica delle risorse, convogliandole verso progetti di investimento produttivi e sostenibili con un provato valore aggiunto e che garantiscono migliori sinergie con i fondi pubblici, al fine di promuovere gli investimenti pubblici e stimolare la domanda interna; sottolinea che tale aumento dovrebbe essere accompagnato da una corrispondente diversificazione della gamma di prodotti della BEI, incluso un utilizzo più efficiente e trasparente dei partenariati pubblico-privato – pur mantenendo l'equilibrio tra i vantaggi per il pubblico e i privati – e da altre soluzioni innovative, onde rispondere meglio alle esigenze dell'economia reale;

44.  richiama l'attenzione sui numerosi inviti rivolti alla BEI affinché catalizzi e faciliti la diffusione delle migliori pratiche in tutti gli Stati membri, in particolare attraverso le banche nazionali di promozione, le piattaforme di investimento e gli istituti pertinenti, che costituiscono uno strumento importante per una risposta coordinata dell'UE al basso livello di investimenti;

45.  deplora che gli investimenti sociali corrispondano a meno del 6 % del portafoglio annuale della BEI; sottolinea che la coesione sociale è un obiettivo prioritario orizzontale chiave per la BEI e insiste sul fatto che la Banca dovrebbe tener conto della necessità di ridurre le disuguaglianze e le disparità all'interno dell'Unione europea e di investire nel settore sociale e su una scala geografica più ampia;

Sostegno alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione

46.  riconosce che la tendenza a sviluppare un maggior numero di strumenti finanziari a sostegno delle PMI, rispetto alle sovvenzioni tradizionali, rappresenta una sfida politica e un cambiamento in termini di monitoraggio delle operazioni, gestione dei fondi e livello o velocità di erogazione dei finanziamenti alle PMI; evidenzia che le PMI e le imprese a media capitalizzazione svolgono un ruolo fondamentale nell'economia europea, generando posti di lavoro e ricchezza e promuovendo l'innovazione; sottolinea che le PMI rappresentano oltre il 90 % delle imprese dell'UE e impiegano i due terzi della popolazione attiva e che, di conseguenza, il sostegno all'accesso ai finanziamenti per le PMI e le imprese a media capitalizzazione deve rimanere una priorità fondamentale per la BEI; ricorda che la BEI dovrebbe essere una delle istituzioni che contribuiscono a ridurre la carenza di finanziamenti cui sono confrontate le PMI;

47.  osserva che il sostegno della BEI alle PMI ha rappresentato circa il 33,6 % dei suoi finanziamenti nel 2016 attraverso il Fondo europeo per gli investimenti, con cui sono stati mobilitati 36,2 miliardi di EUR di investimenti tramite intermediari finanziari, con l'obiettivo di sostenere 3,8 milioni di posti di lavoro;

48.  prende atto dell'ampliamento della gamma di prodotti InnovFin a seguito dell'istituzione di due nuovi strumenti di finanziamento, incentrati su progetti di dimostrazione nei settori delle energie rinnovabili e delle malattie infettive; accoglie con favore la nuova operazione da 140 milioni di EUR relativa a una piattaforma di prestito tra pari, che mette in contatto gli investitori e le PMI alla ricerca di finanziamenti;

49.  invita la BEI a collaborare più strettamente con i propri intermediari finanziari negli Stati membri per diffondere le informazioni pertinenti presso i beneficiari potenziali, al fine di creare un contesto favorevole all'imprenditoria che consenta alle PMI di accedere più facilmente ai finanziamenti; sottolinea l'importanza del ruolo della BEI nel favorire i partenariati e nel rafforzare gli strumenti di sostegno per il finanziamento delle attività delle microimprese, delle piccole e medie imprese e delle start-up innovative; invita altresì la BEI a cooperare più strettamente con le istituzioni pubbliche regionali, onde ottimizzare le possibilità di finanziamento per le PMI;

50.  sottolinea che la BEI deve continuare a sviluppare la sua cultura del rischio al fine di migliorare la sua efficacia e la complementarità tra i suoi interventi e le varie politiche dell'Unione, in particolare nelle regioni economicamente svantaggiate o nelle quali manchi stabilità, in linea con l'obiettivo ricorrente, perseguito ormai da tempo, di facilitare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, ma senza compromettere i principi della sana gestione;

51.  sottolinea la necessità di adattare i programmi di investimento ai progetti su piccola scala, al fine di garantire la partecipazione delle PMI; ritiene che la BEI dovrebbe contribuire a colmare le eventuali carenze di finanziamento per le microimprese ricorrendo maggiormente a strumenti e prodotti finanziari come le soluzioni e le garanzie di microfinanza;

52.  sottolinea che l'accesso ai finanziamenti e l'internazionalizzazione sono ostacoli importanti cui sono confrontate le PMI; sottolinea che le PMI costituiscono la struttura portante dell'economia europea; ritiene che la BEI, pur procedendo nella direzione giusta, debba adoperarsi maggiormente per garantire alle PMI un accesso più semplice e più efficace ai finanziamenti, affinché esse possano integrarsi nelle catene del valore globali; ritiene che la BEI debba sostenere le imprese dell'UE che vogliono fare affari all'estero, anche tramite il meccanismo di finanziamento commerciale;

Innovazione e competenze

53.  sottolinea che gli investimenti nell'innovazione e nelle competenze sono fondamentali per lo sviluppo dell'economia della conoscenza in Europa e il conseguimento degli obiettivi di Europa 2020, compreso quello di destinare il 3 % del PIL a ricerca e sviluppo; auspica in particolare che la BEI, in collaborazione con Commissione e Stati membri, finanzi progetti che nel breve-medio periodo possono garantire di colmare il deficit di manodopera qualificata, che rappresenta un forte ostacolo agli investimenti;

54.  osserva che nel 2016 i prestiti totali a favore di progetti innovativi ammontavano a 13,5 miliardi di EUR, di cui 12,2 miliardi di EUR relativi a prime sottoscrizioni, mentre i costi d'investimento totali dei progetti corrispondenti a nuove operazioni sono stati pari a 50,2 miliardi di EUR;

55.  esorta la BEI a garantire il suo sostegno alle imprese innovative per lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti, processi e servizi, dal momento che tali imprese incontrano difficoltà nell'ottenere un sostegno finanziario da parte delle banche commerciali; pone l'accento sul ruolo della BEI nel contribuire a completare la rete digitale europea (ad esempio la banda larga veloce) e a creare un mercato unico digitale, inclusi servizi digitali; incoraggia la BEI a mettere a punto incentivi volti a promuovere gli investimenti pubblici e privati destinati alla ricerca e allo sviluppo nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle scienze della vita, dell'alimentazione, dell'agricoltura sostenibile, della silvicoltura e delle tecnologie a basse emissioni di carbonio;

56.  accoglie con favore la revisione del programma di prestiti all'economia della conoscenza nel settore dell'istruzione, che ha portato ad estendere i finanziamenti al di là delle iniziative destinate ai giovani, includendovi la formazione professionale e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutte le fasce di età;

Investimenti nelle infrastrutture

57.  ritiene che per l'Unione dovrebbe essere prioritaria l'attuazione di progetti che presentano un reale valore aggiunto europeo; è convinto che un'economia innovativa ed efficace necessiti di un'infrastruttura e di sistemi di trasporto avanzati, ecocompatibili e di elevata qualità, e che tutto ciò dovrebbe rientrare fra le priorità dell'Unione, con un'attenzione particolare per soluzioni infrastrutturali e di trasporto multimodali e innovative nelle zone scarsamente popolate;

58.  invita la BEI ad accordare maggiore attenzione alla realizzazione di progetti infrastrutturali, soprattutto nelle regioni più deboli, al fine di evitare un rallentamento del processo di convergenza economica; auspica a tal fine una riflessione a livello di Unione europea sul finanziamento pubblico di misure, anche di carattere provvisorio, che consentano un vero e proprio rilancio degli investimenti pubblici in infrastrutture;

59.  evidenzia la necessità di prestare maggiore attenzione, nella politica europea per gli investimenti, alle tematiche orizzontali, in particolare per quanto riguarda i mezzi e i servizi di trasporto sostenibili del futuro, che richiederanno lo sviluppo simultaneo e coerente delle reti di telecomunicazioni e delle energie alternative; sottolinea, pertanto, il ruolo fondamentale della BEI nel fornire i finanziamenti a lungo termine necessari per la realizzazione di questi tipi di progetti in condizioni concorrenziali;

60.  prende atto dell'attività di finanziamento della BEI nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, per un totale di 18,1 miliardi di EUR nel 2016, e ricorda l'importanza di fornire ai cittadini dell'UE un reale valore aggiunto sul piano economico, ambientale e sociale, come pure di eseguire dettagliate valutazioni ex ante dei progetti selezionati e valutazioni ex post dei risultati conseguiti;

61.  invita la BEI, con riferimento alle operazioni all'interno dell'Unione europea relative alle infrastrutture, a investire risorse nettamente maggiori per offrire una consulenza globale alle autorità locali e ai comuni più piccoli in una fase più precoce relativamente all'identificazione e valutazione preliminare dei progetti;

62.  esprime preoccupazione per il prestito del valore di 1,5 miliardi di EUR concesso dalla BEI al progetto di gasdotto transadriatico che non rispetta, in misura diversa nei paesi di transito (Albania, Grecia e Italia), le norme ambientali e sociali minime degli Equator Principles; si rammarica che la BERS abbia già stanziato finanziamenti per 500 milioni di EUR e ritiene che il progetto non sia idoneo per un investimento da parte della BEI, né dovrebbe essere preso in considerazione a fini di finanziamento da qualsiasi banca che aspiri a investimenti responsabili sul piano sociale e ambientale;

Ambiente e azione per il clima

63.  prende atto dell'impegno della BEI di destinare almeno il 25 % del portafoglio prestiti a una crescita a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici; osserva che nel 2016 il valore totale delle operazioni legate all'ambiente è risultato pari a 14,4 miliardi di EUR, dei quali 4,9 miliardi di EUR sono stati destinati a operazioni relative ai trasporti sostenibili, 5,0 miliardi di EUR a operazioni relative alla tutela dell'ambiente e all'efficienza nell'impiego delle risorse naturali e 4,6 miliardi di EUR a operazioni nel settore dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica; constata altresì che le sottoscrizioni per l'obiettivo trasversale "azione a favore del clima" sono ammontate a 17,5 miliardi di EUR;

64.  sottolinea l'importanza degli obiettivi fissati dalla COP 21 in materia di trasporti al fine di contrastare i cambiamenti climatici; esprime preoccupazione per il fatto che i trasporti rappresentano quasi un quarto delle emissioni di gas a effetto serra in Europa nonché la principale causa di inquinamento atmosferico nei centri urbani, e che le emissioni in tale settore restano superiori ai livelli del 1990; rileva che, nel periodo 2014-2016, la BEI ha finanziato negli Stati membri progetti relativi alle energie fossili per un totale di 5,3 miliardi di EUR, segnatamente due progetti petroliferi, un progetto concernente il carbone e 27 progetti relativi al gas, in aggiunta ai 976 milioni di EUR tramite la garanzia esterna destinati a sei progetti in paesi terzi, di cui uno relativo al carbone e cinque al gas fossile; sottolinea che i finanziamenti dovrebbero favorire il passaggio dal trasporto su strada a modi di trasporto più sostenibili;

65.  sottolinea che è importante che i progetti che dovrebbero essere finanziati o cofinanziati dalla BEI siano compatibili con gli obiettivi nazionali in materia di clima legati all'attuazione della COP 21;

66.  invita la BEI a promuovere il finanziamento di progetti in linea con la sua strategia per il clima e con l'accordo di Parigi, eliminando gradualmente il suo sostegno ai combustibili fossili, per divenire uno strumento chiave dell'UE nello sforzo congiunto globale volto a far fronte ai cambiamenti climatici e a contribuire allo sviluppo sostenibile e al conseguimento di un sistema energetico più competitivo, sicuro e sostenibile, in linea con la strategia energetica per il 2030; invita, a tal fine, la BEI ad astenersi dal finanziare progetti che comportano tecnologie altamente inquinanti e obsolete, in particolare nell'ambito della sua attività di facilitazione degli investimenti nel settore dell'energia; invita altresì la BEI ad aumentare i prestiti concessi a progetti di infrastrutture pubbliche volti a mitigare le conseguenze dei cambiamenti climatici (ad esempio, le inondazioni) e a progetti in materia di energie rinnovabili su piccola scala;

67.  invita la BEI a rafforzare ulteriormente il suo sostegno al settore delle energie rinnovabili, in particolare ai progetti su piccola scala e decentrati;

Rispondere alle sfide mondiali

68.  ricorda che il 10 % delle attività di prestito complessive della BEI è dedicato ad operazioni effettuate al di fuori dell'Unione e rileva che l'importo complessivo stanziato dalla BEI a favore dei promotori di progetti all'esterno dell'Unione europea sia aumentato rispetto al 2015; sottolinea, pertanto, quanto sia importante che la BEI presenti relazioni annuali sulle sue operazioni al di fuori dell'Unione per quanto concerne la conformità ai principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione, e che la Banca svolga il ruolo che le compete nel quadro del rinnovato impegno dell'Unione relativamente alla coerenza delle politiche per lo sviluppo e coerentemente con le altre politiche dell'UE, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e l'Accordo di Parigi, sostenendo l'istruzione e la creazione di posti di lavoro dignitosi, assicurando il pieno rispetto dei diritti umani, dei diritti del lavoro e dei diritti ambientali, nonché promuovendo la parità di genere; sottolinea che la BEI dovrebbe tenere adeguatamente conto della strategia commerciale dell'Unione, compresi gli accordi commerciali attuali e futuri, nel sostenere le imprese dell'UE all'estero;

69.  invita la BEI a elaborare una metodologia, in collaborazione con il SEAE e la DG DEVCO della Commissione, per misurare quale sia l'impatto delle sue operazioni di prestito al di fuori dell'UE sulla cooperazione allo sviluppo dell'Unione nel suo complesso, soprattutto in relazione all'Agenda 2030 e alle conseguenze sui diritti umani;

70.  prende atto delle iniziative della BEI volte a rafforzare la resilienza economica dei paesi di origine della migrazione, e in particolare dei suoi sforzi tesi a generare un potente effetto moltiplicatore per quanto riguarda la politica esterna dell'Unione in Africa;

71.  ritiene che la BEI debba rafforzare la sua capacità di assunzione e garanzia dei rischi, soprattutto per quanto concerne i progetti finalizzati allo sviluppo e al rafforzamento del settore privato e i progetti che rientrano nell'iniziativa per la resilienza economica;

72.  ribadisce la necessità che la Corte dei conti rafforzi le proprie valutazioni delle operazioni della BEI sostenute dal bilancio dell'Unione ed eserciti un maggiore controllo sulle operazioni nell'ambito del mandato per i prestiti esterni della BEI;

73.  sottolinea che le operazioni esterne della BEI dovrebbero fungere da sostegno nei settori di intervento di grande importanza per l'Unione europea;

74.  prende atto del fatto che la BEI sta aumentando la capacità della dotazione di finanza d'impatto per i paesi ACP e la sta trasformandolo in un fondo di rotazione, dotato di 300 milioni di EUR per intervenire direttamente sulle problematiche della migrazione sostenendo iniziative del settore privato; rileva che la BEI metterà altresì a disposizione 500 milioni di EUR nel quadro del Fondo investimenti ACP per progetti del settore pubblico incentrati sulla migrazione; sottolinea che è importante non utilizzare i fondi della BEI per fini di sicurezza o controllo delle frontiere; ritiene piuttosto che l'accento andrebbe posto sullo sviluppo sostenibile dei paesi terzi; ribadisce l'importanza di effettuare approfonditi controlli di dovuta diligenza in materia di diritti umani per quanto riguarda i progetti attuati; invita la BEI a tenere conto, in sede di attuazione dei suoi progetti, di eventuali violazioni dei diritti umani e a porre conseguentemente fine a eventuali prestiti; raccomanda che la BEI rispetti le pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani entro la fine del 2018 per integrare la dovuta diligenza in materia di diritti umani a tutti i livelli del ciclo progettuale; chiede l'elaborazione di orientamenti pratici per la valutazione degli aspetti relativi a tutti i diritti umani fondamentali e i gruppi interessati, da utilizzare nel corso della valutazione ex-ante e del monitoraggio continuo progetto per progetto; richiede una valutazione da parte della Commissione che sottolinei i rischi di violazioni dei diritti umani nell'ambito della garanzia dell'UE;

75.  richiama l'attenzione sull'efficacia del Fondo investimenti istituito nel 2003 nel quadro degli accordi di Cotonou e chiede che uno strumento di questo tipo sia mantenuto anche dopo la rinegoziazione degli accordi tra l'Unione europea e i suoi partner ACP nel 2020;

76.  invita la BEI, per quanto riguarda il suo nuovo mandato per i prestiti esterni, a garantire che la nuova priorità in materia di migrazione, aggiuntasi a quelle già esistenti, relative a clima, PMI e infrastruttura socioeconomica, garantisca un effettivo valore aggiunto e addizionalità; sottolinea pertanto la necessità di attuare in modo adeguato la nuova iniziativa sulla resilienza economica, sostenendo progetti diversi da quelli precedentemente finanziati;

77.  valuta positivamente il ruolo della BEI nello sviluppo del settore privato locale e il suo sostegno al microfinanziamento e riconosce che le sue attività offrono nuove opportunità economiche e commerciali; sottolinea la necessità di un opportuno ed efficiente adeguamento delle attività della BEI alle attuali sfide internazionali; invita ad ampliare il mandato per i prestiti esterni della BEI, al fine di accrescerne il ruolo nel conseguimento dello sviluppo sostenibile e di fornire una risposta strategica alle cause profonde della migrazione, nonché per far sì che svolga un ruolo più attivo nella nuova strategia per il settore privato; invita la BEI, al riguardo, a partecipare maggiormente ai progetti relativi alle infrastrutture, ai trasporti e alla digitalizzazione necessari per promuovere le rotte commerciali locali e regionali e a favorire l'internazionalizzazione delle PMI, contribuendo così attivamente all'attuazione dell'accordo OMC sull'agevolazione degli scambi; ribadisce che la BEI deve allineare le sue attività agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

78.  osserva che nel 2016 la BEI ha approvato tre nuovi strumenti di microfinanza, uno per i Caraibi, uno per il Pacifico e due per l'Africa, per un totale di 110 milioni di EUR, e uno per il vicinato meridionale, per 75 milioni di EUR; ricorda che attraverso gli strumenti di microfinanza e l'assistenza tecnica la BEI ha erogato 300 milioni di EUR a oltre 1,5 milioni di beneficiari; invita la BEI a includere nella sua prossima relazione gli effetti leva prodotti da tali strumenti unitamente ai fondi assegnati mediante gli strumenti finanziari dell'azione esterna;

79.  prende atto del fatto che, nel 2016, metà delle operazioni di prestito complessive della BEI nell'ambito del mandato per i prestiti esterni è andata a beneficio di intermediari finanziari locali, con l'obiettivo di promuovere il microcredito; invita la BEI a effettuare una valutazione di genere dei prestiti concessi a loro volta dagli intermediari finanziari, poiché i microcrediti sono perlopiù destinati alle imprenditrici;

80.  rileva che la BEI intende creare una controllata all'interno del gruppo BEI che dovrebbe divenire la banca di sviluppo dell'Unione europea; invita la BEI e la Commissione a portare avanti i preparativi nel modo più trasparente e inclusivo, prevedendo anche un processo di consultazione pubblica;

81.  osserva che, grazie ai suoi strumenti di prestito, la BEI può rappresentare una leva importante per la nuova diplomazia economica dell'UE; sottolinea, a tal proposito, che la BEI deve tener conto di considerazioni di diplomazia economica nelle sue operazioni;

82.  appoggia l'intensificazione dei partenariati tra la BEI e le agenzie di sviluppo degli Stati membri nonché i progetti condotti congiuntamente dalla BEI e da altre banche multilaterali di sviluppo (BMS), in particolare quando tali progetti sono finalizzati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030;

83.  osserva che negli ultimi anni sono risultate carenti le operazioni di sostegno agli investimenti esteri diretti (IED) in l'Asia; sottolinea che gli investitori dell'UE, e in particolare le PMI, dovrebbe essere maggiormente presenti sui mercati della Cina, dell'India e dei paesi dell'ASEAN e dovrebbero beneficiare di condizioni di parità; invita la BEI a fornire finanziamenti diretti alle imprese dell'UE a sostegno degli investimenti esteri, anche tramite il mandato per i prestiti esterni;

Rafforzare le norme della BEI in materia di governo societario, pratiche commerciali, trasparenza e responsabilità

84.  ritiene che il legame tra l'analisi dell'impatto e delle prestazioni, da un lato, e una maggiore responsabilità e visibilità, dall'altro, dovrebbe essere rafforzato, sulla base di un processo di garanzia vincolante per tutte le parti interessate (intermediari finanziari, promotori e beneficiari finali, con verifiche approfondite dell'integrità e della conoscenza dei clienti ("Know your customer")); invita la BEI a divulgare informazioni sui sottoprogetti ad alto rischio e a condividere con altre banche multilaterali di sviluppo le conclusioni tratte, in particolare quelle derivanti dallo scambio di informazioni sui risultati dei controlli di dovuta diligenza in merito a questioni societarie o fiscali o delle verifiche "Know your customer";

85.  riconosce l'importanza di un'operazione di sensibilizzazione degli attori locali e regionali sulle possibilità di finanziamento e assistenza tecnica disponibili in tutta l'UE; riconosce inoltre che è fondamentale che i vari portatori d'interesse siano adeguatamente a conoscenza della partecipazione della BEI al finanziamento dei progetti per far sì che i cittadini, a livello locale, siano consapevoli del loro diritto di presentare ricorsi e denunce presso l'ufficio responsabile del meccanismo per il trattamento delle denunce e presso il Mediatore europeo; osserva che nel 2016 sono state registrate 89 denunce, di cui 84 considerate ricevibili, contro le 56 ricevute nel 2015;

86.  esprime preoccupazione per la proposta revisione della politica relativa al meccanismo per il trattamento delle denunce della BEI e invita la Banca a garantire, in particolare, che il responsabile di tale meccanismo registri debitamente tutte le denunce e confermi a quanti le hanno presentate il ricevimento della loro denuncia prima che sia adottata una decisione sulla ricevibilità; che il responsabile di tale meccanismo sia indipendente dalle altre parti della struttura di governance della Banca e sia in grado di adottare tutte le decisioni relative all'ammissibilità delle denunce senza dover consultare i servizi del gruppo BEI, anche per quanto concerne le decisioni in merito alla loro ammissibilità in vista di un'indagine/verifica della conformità o di una mediazione, anche senza l'accordo dei servizi della BEI, dell'Ispettore generale o del comitato di gestione; che siano seguiti gli esempi forniti dal Mediatore europeo per definire i casi di cattiva amministrazione, di modo che essi comprendano la mancanza o carenza di amministrazione, che può consistere in irregolarità amministrative, ingiustizia, discriminazione, abuso di potere, mancanza di risposta, rifiuto di fornire informazioni e ritardi ingiustificati; che la procedura sia il più trasparente possibile, che nell'ambito del meccanismo le informazioni su procedure, operazioni e casi siano fornire in modo proattivo e che le procedure di assunzione del responsabile del meccanismo per il trattamento delle denunce e dei suoi collaboratori siano rese più trasparenti;

87.  richiama l'attenzione sui timori espressi durante le consultazioni pubbliche riguardo ad alcune proposte di revisione dell'ufficio responsabile del meccanismo per il trattamento delle denunce della BEI, vale a dire l'esclusione dal meccanismo dei casi connessi agli appalti pubblici nonché delle questioni relative alla legalità della politica della BEI, e la limitazione dell'indipendenza di tale ufficio conseguente alla previsione dell'obbligo di consultare altri servizi prima di valutare se una denuncia sia ricevibile e alla riduzione della capacità dell'ufficio di formulare raccomandazioni; incoraggia vivamente il comitato direttivo a tener conto di tali timori;

88.  sottolinea l'importanza che il Mediatore europeo eserciti un controllo pubblico sulla BEI;

89.  accoglie con favore la pubblicazione dei verbali del consiglio di amministrazione della BEI e raccomanda a quest'ultima di valutare anche la pubblicazione delle informazioni di carattere non confidenziale relative alle riunioni del comitato di gestione; ribadisce la sua richiesta concernente la pubblicazione sistematica, a livello dei progetti, delle relazioni di fine lavori per le attività della BEI al di fuori dell'Europa, come pure delle relazioni elaborate in base al metodo 3PA e al quadro REM per i progetti della BEI; ritiene che la prassi consistente nel pubblicare il quadro di indicatori, come previsto per il FEIS 2.0, dovrebbe essere applicata a tutti i progetti attuati dalla BEI; sottolinea che tale pubblicazione costituirebbe un importante passo avanti verso la trasparenza delle operazioni della BEI;

90.  è profondamente preoccupato dal fatto che il management della Banca non abbia sinora dato risposta alle richieste specifiche di cui ai paragrafi 75 e 76 della risoluzione del Parlamento del 27 aprile 2017 sul controllo delle attività finanziarie della BEI per il 2015; insiste altresì sulla necessità di prevedere norme più severe sui conflitti d'interesse e criteri chiari, rigorosi e trasparenti per evitare qualsiasi forma di corruzione; ribadisce che la BEI deve rivedere il proprio codice di condotta al fine di garantire che i suoi vicepresidenti non siano responsabili di operazioni nei rispettivi Stati membri d'origine, dato che ciò mette a rischio l'indipendenza dell'istituzione; esprime profonda preoccupazione per le carenze individuate negli attuali meccanismi della BEI volti a prevenire possibili conflitti di interesse in seno ai suoi organi direttivi; esorta la BEI, a questo proposito, a tener conto delle raccomandazioni del Mediatore e a rivedere quanto prima il proprio codice di condotta per meglio prevenire i conflitti di interesse in seno ai suoi organi direttivi così come potenziali problemi di "porte girevoli"; invita la BEI ad aderire all'accordo interistituzionale sul Registro per la trasparenza dell'Unione europea, non appena i negoziati tra Commissione, Parlamento e Consiglio saranno stati conclusi;

91.  evidenzia che la lotta contro tutte le forme di pratiche fiscali dannose dovrebbe continuare a essere un'importante priorità della BEI; invita la BEI ad applicare rapidamente la legislazione e le norme pertinenti dell'UE in materia di elusione fiscale, paradisi fiscali e altri aspetti connessi nonché a esigere, a sua volta, dai propri clienti il rispetto di tali regole; esprime preoccupazione per la mancata comunicazione, da parte della BEI, di informazioni sulla titolarità effettiva finale, soprattutto quando il finanziamento si basa su fondi di private equity; esorta la BEI ad adottare misure proattive e ad attuare maggiori misure di dovuta diligenza qualora risulti che determinati progetti della banca presentano legami con giurisdizioni che suscitano preoccupazione a livello fiscale;

92.  insiste sulla necessità che la BEI stili un elenco pubblico dettagliato di criteri per la selezione degli intermediari finanziari, per rafforzare l'impegno dell'Unione nel contrasto degli abusi fiscali e prevenire in modo più efficace i rischi di corruzione e di infiltrazioni della criminalità organizzata e del terrorismo; sottolinea la necessità di migliorare i criteri di valutazione dei progetti onde garantire che i fondi dell'UE non siano investiti mediante enti di paesi terzi che non rispettano le norme fiscali internazionali;

93.  sottolinea che le norme in materia di trasparenza e di buona governance fiscale dovrebbero essere rafforzate, in particolare per quanto concerne le disposizioni sull'elusione fiscale; prende atto dell'adozione, alla fine del 2017, dell'elenco UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative; invita la BEI, a tale riguardo, a migliorare la sua politica sulle giurisdizioni non trasparenti e non cooperative nell'ambio del riesame attualmente in corso, elaborando una strategia più ampia in materia di tassazione responsabile; invita la BEI a dimostrare la fattibilità di norme più rigorose in materia di trasparenza fiscale adottando una politica che vada al di là dei requisiti legali minimi, assumendo un ruolo guida nel campo dell'equità fiscale; ribadisce, in particolare, la necessità di subordinare l'erogazione di prestiti diretti e indiretti alla pubblicazione di dati fiscali e contabili paese per paese e alla divulgazione dei dati sulla titolarità effettiva concernenti i soggetti beneficiari e gli intermediari finanziari coinvolti nelle operazioni di finanziamento, senza possibilità di deroga;

94.  prende atto con soddisfazione dell'importanza attribuita dalla BEI alla sua politica di tolleranza zero nei confronti della frode, della corruzione e della collusione; invita la BEI ad adottare tutte le misure del caso, ivi compresa la sospensione dei pagamenti e dell'erogazione dei prestiti, a tutela degli interessi finanziari della BEI e dell'Unione europea, ogniqualvolta le indagini dell'OLAF o indagini penali lo richiedano; chiede inoltre alla BEI di adeguare di conseguenza le proprie norme interne; sottolinea la necessità di divulgare informazioni sul sistema di appalti e subappalti onde evitare qualsiasi rischio di frode e corruzione; sottolinea che il sito web della BEI dovrebbe contenere una sezione dedicata e visibile in cui siano elencati pubblicamente i soggetti interdetti, al fine di assicurare un effetto dissuasivo; pone l'accento sull'importanza che la BEI partecipi a reti di interdizione reciproca con altri prestatori multilaterali; invita la BEI ad armonizzare la sua politica di interdizione con quella di altri prestatori multilaterali, come la Banca mondiale, nei cui elenchi figurano oltre 800 persone fisiche e imprese "interdette", benché il suo volume di finanziamento sia circa la metà di quello della BEI;

95.  auspica che la BEI, in linea con la comunicazione della Commissione del 2016, continui ad attuare e migliorare la strategia esterna per una tassazione effettiva, garantendo il rispetto delle norme internazionali in materia di trasparenza fiscale e incoraggiando la rendicontazione internazionale paese per paese; invita la BEI a garantire un'elevata qualità delle informazioni sui beneficiari finali e a prevenire efficacemente transazioni con intermediari finanziari aventi precedenti negativi in termini di trasparenza, frode, corruzione, criminalità organizzata, riciclaggio di denaro e un bilancio negativo sul piano sociale e ambientale;

96.  si rammarica che lo scandalo "dieselgate" abbia sollevato alcuni interrogativi in merito all'ottenimento di prestiti BEI da parte di Volkswagen attraverso mezzi fraudolenti e ingannevoli; invita la BEI a seguire le raccomandazioni dell'OLAF relative all'adozione di provvedimenti concreti nell'attuazione della sua politica antifrode; sottolinea la segretezza con cui la BEI ha gestito il caso e la sollecita a rendere pubblica la relazione dell'OLAF sul prestito concesso a Volkswagen e a pubblicarne come minimo una valida sintesi;

97.  segnala che le lunghe indagini per corruzione relative allo scandalo del sistema del MOSE si sono concluse il 14 settembre 2017 con una sentenza del tribunale di Venezia che condanna a 4 anni di reclusione e alla confisca di 9 575 000 EUR due personalità di spicco direttamente coinvolte nello scandalo; si rammarica che tra il 2011 e il 2013 la BEI abbia erogato tre prestiti, per un valore di 1,2 miliardi di EUR, per la realizzazione del progetto MOSE, di cui l'ultimo concesso dopo l'apertura di indagini per corruzione da parte delle autorità nazionali; invita la BEI a garantire che la sua politica di tolleranza zero nei confronti delle frodi sia applicata con il massimo rigore possibile e a ritirare ogni finanziamento al progetto MOSE, nonché ai progetti ad esso connessi attraverso il sistema di società e beneficiari coinvolti nella realizzazione di progetti nella regione Veneto, in particolare con riferimento al tronco autostradale A4 noto come Passante di Mestre, su cui sono tuttora in corso indagini per frode fiscale, corruzione e infiltrazione della criminalità organizzata, e alla terza corsia dell'autostrada A4 nel tratto Venezia-Trieste; esorta la BEI a condurre adeguate indagini interne relativamente alla selezione dei beneficiari nonché all'erogazione e gestione dei suoi fondi, e a pubblicarne i risultati;

98.  accoglie con favore il riesame periodico del quadro e delle migliori prassi del settore bancario in seno al gruppo BEI, al fine di individuare carenze di conformità; ritiene che i mandati della BEI e del FEI richiedano un sistema completo e regolare di valutazione del rischio e di controllo a livello del gruppo BEI, il che rende essenziali, ai fini della responsabilità generale della BEI, il perfezionamento dei processi operativi centrali e la condivisione delle informazioni relative alla gestione dei mandati;

99.  accoglie con favore le proposte del Comitato di etica e di conformità della BEI in materia di governo societario e trasparenza, come l'introduzione di aspetti di ordine etico nel suo ambito di competenze, oltre ai meccanismi volti a meglio prevenire i conflitti di interesse in seno agli organi direttivi e i potenziali casi di "porte girevoli", all'introduzione di una procedura di sospensione per i membri del comitato di gestione e alla creazione di un comitato consultivo che potrà formulare pareri prima della nomina ufficiale dei membri del comitato direttivo;

100.  sottolinea l'importanza di rafforzare gli obblighi di integrità successivi alla cessazione del rapporto di lavoro e di predisporre sanzioni concrete per i potenziali casi di "porte girevoli" tra gli alti dirigenti della BEI e il settore privato; ritiene pertanto che il "periodo di incompatibilità" durante il quale gli ex membri del consiglio di amministrazione non possono fare attività di lobbying presso gli organi direttivi o il personale della BEI dovrebbe essere di almeno 12 mesi;

101.  accoglie con favore l'avvio del riesame della politica della BEI in materia di informatori, nonché gli aggiornamenti relativi all'attuazione del quadro in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo fin dalla sua adozione da parte della BEI, nel 2014, in stretta relazione con i requisiti "Know your customer" per i portafogli in corso e le nuove attività commerciali;

Seguito dato alle raccomandazioni del Parlamento

102.  ribadisce l'invito rivolto alla BEI affinché riferisca in merito alla situazione attuale e al grado di realizzazione delle raccomandazioni precedentemente formulate dal Parlamento nelle sue risoluzioni annuali, in particolare per quanto riguarda l'impatto delle sue attività di prestito;

o
o   o

103.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca europea per gli investimenti e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 378 del 9.11.2017, pag. 2.
(2) GU C 346 del 21.9.2016, pag. 77.
(3) GU C 66 del 21.2.2018, pag. 6.
(4) Testi approvati, P8_TA(2017)0138.
(5) GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1.
(6) GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1.
(7) GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.


Elezioni presidenziali in Venezuela
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Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulle elezioni in Venezuela (2018/2695(RSP))
P8_TA(2018)0199RC-B8-0225/2018

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue numerose risoluzioni sul Venezuela, in particolare quella del 27 febbraio 2014, sulla situazione in Venezuela(1), quella del 18 dicembre 2014, sulla persecuzione dell'opposizione democratica in Venezuela(2), e quelle del 12 marzo 2015(3), 8 giugno 2016(4), 27 aprile 2017(5) e 8 febbraio 2018(6), sulla situazione in Venezuela,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

–  visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale,

–  viste le dichiarazioni del Gruppo di Lima del 23 gennaio 2018 e del 14 febbraio 2018,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 13 novembre 2017 e del 22 gennaio 2018,

–  vista la dichiarazione in data 26 gennaio 2018 del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sui recenti sviluppi in Venezuela,

–  visto quanto dichiarato l'8 febbraio 2018 dal procuratore della Corte penale internazionale, Fatou Bensouda,

–  vista la dichiarazione in data 19 aprile 2018 del VP/AR sulla situazione in Venezuela,

–  vista la dichiarazione in data 20 aprile 2018 dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA) sull'aggravarsi della situazione umanitaria in Venezuela,

–  vista la dichiarazione in data 23 aprile 2018 del suo gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale,

–  visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che le elezioni presidenziali anticipate indette dall'Assemblea nazionale costituente, non riconosciuta a livello internazionale, e avallate dal Consiglio elettorale nazionale (CNE) si dovrebbero ora tenere il 20 maggio 2018; che il CNE ha deciso di limitare ai partiti che presentano candidati per le elezioni presidenziali la partecipazione alle elezioni locali e regionali che si terranno contestualmente;

B.  considerando che il 25 gennaio 2018 la Corte suprema del Venezuela ha deciso di escludere la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), una coalizione di partiti di opposizione, dalle elezioni presidenziali, il che costituisce una grave violazione del principio di equità delle elezioni, in quanto impedisce ai candidati dell'opposizione di presentarsi liberamente e in condizioni di parità alle elezioni;

C.  considerando che non esistono le condizioni per elezioni credibili, trasparenti e inclusive, come dimostrato durante i colloqui di Santo Domingo, nel corso dei quali il governo venezuelano e l'opposizione non sono riusciti a raggiungere un accordo; che gli organismi democratici internazionali, compresa l'Unione europea, hanno declinato l'invito a monitorare tale processo elettorale illegittimo;

D.  considerando che il 13 novembre 2017 il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di imporre al Venezuela un embargo sulle armi e su altro materiale collegato che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna; che il 22 gennaio 2018 il Consiglio dell'Unione europea ha deciso, all'unanimità, di imporre sanzioni nei confronti di sette cittadini venezuelani che ricoprono cariche ufficiali, applicando misure restrittive quali il divieto di viaggio e il congelamento dei beni, in risposta al mancato rispetto dei principi democratici;

E.  considerando che i recenti sviluppi in Venezuela stanno causando un'ulteriore polarizzazione e il deterioramento della situazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto; che il paese sta attraversando una crisi politica, sociale, economica e umanitaria senza precedenti che sta costando molte vite umane;

1.  respinge con fermezza la decisione dell'Assemblea nazionale costituente, non riconosciuta a livello internazionale, di tenere elezioni presidenziali anticipate, con l'avallo del Consiglio elettorale nazionale, attualmente previste per il 20 maggio 2018; chiede la loro immediata sospensione, in attesa che siano soddisfatte le condizioni necessarie per elezioni credibili, trasparenti e inclusive;

2.  ribadisce che l'Unione europea riconoscerà soltanto elezioni basate su un calendario elettorale realistico, concordato nel quadro del dialogo nazionale con tutti gli attori pertinenti e tutti i partiti politici, e che rispettino condizioni di partecipazione eque, giuste e trasparenti, comprese la revoca dei divieti nei confronti degli oppositori politici, la liberazione dei prigionieri politici, la composizione equilibrata di un Consiglio elettorale nazionale imparziale e l'esistenza di garanzie sufficienti, tra cui il monitoraggio da parte di osservatori internazionali indipendenti;

3.  chiede che siano indette immediatamente elezioni che rispettino tutte le norme internazionali e siano pienamente conformi ai criteri dell'OSA; sottolinea che il governo legittimo che emergerà da tali elezioni dovrà affrontare con urgenza l'attuale crisi economica e sociale in Venezuela e adoperarsi per la riconciliazione nazionale del paese;

4.  invita sia il governo che l'opposizione ad adottare senza indugio un piano di stabilizzazione macroeconomica insieme alle istituzioni finanziarie internazionali per affrontare le numerose sfide cui il paese si trova dinanzi, quali la crisi umanitaria causata dall'iperinflazione e la carenza di beni di base e medicinali; ribadisce il suo invito al governo venezuelano ad autorizzare l'ingresso di aiuti umanitari nel paese;

5.  ricorda che, nelle circostanze attuali, il Parlamento europeo non può riconoscere le elezioni risultanti da tale processo illegittimo; invita a tale riguardo l'Unione europea, l'OSA e il Gruppo di Lima ad agire in modo unito e coordinato;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo e all'Assemblea nazionale della Repubblica bolivariana del Venezuela, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana e al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani.

(1) GU C 285 del 29.8.2017, pag. 145.
(2) GU C 294 del 12.8.2016, pag. 21.
(3) GU C 316 del 30.8.2016, pag. 190.
(4) GU C 86 del 6.3.2018, pag. 101.
(5) Testi approvati, P8_TA(2017)0200.
(6) Testi approvati, P8_TA(2018)0041.


Politica di coesione e obiettivo tematico "Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete"
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Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sull'attuazione della politica di coesione e l'obiettivo tematico "Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete" - articolo 9, paragrafo 7, del regolamento sulle disposizioni comuni (2017/2285(INI))
P8_TA(2018)0200A8-0136/2018

Il Parlamento europeo,

–  visti la politica di coesione e l'obiettivo tematico "Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete" di cui all'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulle disposizioni comuni(1),

–  visto il regolamento sulle disposizioni comuni, in particolare l'articolo 37, sugli strumenti finanziari sostenuti dai fondi SIE,

–  visto l'articolo 5, punto 7, del regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, riguardante la necessità di promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete(2),

–  visto l'articolo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1300/2013 relativo al Fondo di coesione, riguardante la necessità di promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete(3),

–  visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE(4),

–  visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010(5),

–  vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta"(6),

–  vista la sua risoluzione del 13 marzo 2018 sulle regioni in ritardo di sviluppo nell'Unione europea(7),

–  vista la sua risoluzione del 6 luglio 2017 sulla promozione della coesione e dello sviluppo nelle regioni ultraperiferiche dell'UE: applicazione dell'articolo 349 TFUE(8),

–  vista la sua risoluzione del 18 maggio 2017 sul giusto mix di finanziamenti per le regioni d'Europa: equilibrare strumenti finanziari e sovvenzioni nella politica di coesione dell'UE(9),

–  vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sulla messa in atto del Libro bianco 2011 sui trasporti: bilancio e via da seguire per una mobilità sostenibile(10),

–  vista la sua risoluzione del 22 aprile 2009 sul Libro verde sul futuro della politica nel campo delle reti transeuropee dei trasporti(11),

–  vista la settima relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, del 9 ottobre 2017, dal titolo "La mia regione, la mia Europa, il nostro futuro" (COM(2017)0583),

–  vista la comunicazione della Commissione del 6 febbraio 2018 dal titolo "Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali" (COM(2018)0065),

–  vista la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017, dal titolo "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE" (COM(2017)0623),

–  vista la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2017 dal titolo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE" (COM(2017)0534),

–  vista la comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2013 intitolata "Insieme verso una mobilità urbana competitiva ed efficace sul piano delle risorse" (COM(2013)0913),

–  vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" (COM(2011)0112),

–  visto il libro bianco della Commissione del 28 marzo 2011 intitolato "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" (COM(2011)0144),

–  visto il Libro verde della Commissione del 4 febbraio 2009 dal titolo "TEN-T: riesame della politica - Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti" (COM(2009)0044),

–  vista la relazione di sintesi della Commissione, dell'agosto 2016, dal titolo "Work Package: Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (FC)" [Pacchetto di lavoro 1: Valutazione ex post dei programmi della politica di coesione 2007-2013, in particolare del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione (FC)],

–  vista la relazione di sintesi della Commissione, del giugno 2016, dal titolo "Regional development trends in the EU – Work Package: Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (FC)" [Pacchetto di lavoro 1: Valutazione ex post dei programmi della politica di coesione 2007-2013, in particolare del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione (FC)],

–  vista la relazione finale ella Commissione, del maggio 2016, dal titolo "Work Package 5: Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (FC)" [Pacchetto di lavoro 5: Valutazione ex post dei programmi della politica di coesione 2007-2013, in particolare del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione (FC)],

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 10 aprile 2017 dal titolo "Competitiveness in low-income and low-growth regions: The lagging regions report" (Competitività nelle regioni a basso reddito e a bassa crescita: relazione sulle regioni in ritardo di sviluppo) (SWD(2017)0132),

–  visto il documento di lavoro della Commissione del 4 maggio 2010, dal titolo "Consultazione sulla futura politica in materia di rete transeuropea di trasporto" (COM(2010)0212),

–  vista la relazione dell'Agenzia europea per l'ambiente dal titolo "Approximated European Union greenhouse gas inventory: Proxy GHG emission estimates for 2016" (Inventario approssimativo dei gas a effetto serra dell'Unione europea: calcoli sulle emissioni di gas a effetto serra per il 2016),

–  visto lo studio dal titolo "The world is changing, transport, too" (Il mondo sta cambiando, i trasporti anche), commissionato dalla Direzione generale per le politiche interne – Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione, marzo 2016,

–  visto lo studio dal titolo "The future of the EU's transport infrastructure" (Il futuro delle infrastrutture di trasporto dell'UE), commissionato dalla Direzione generale per le politiche interne – Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione, gennaio 2010,

–  vista la pubblicazione statistica di Eurostat del 2016, dal titolo "Energy, transport and environment indicators - 2016 edition" (Indicatori in materia di energia, trasporti e ambiente - edizione 2016),

–  visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0136/2018),

A.  considerando che, con l'obiettivo di aumentare l'efficacia dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) e di sostenere gli sforzi delle regioni nell'attuazione della strategia Europa 2020, la concentrazione tematica ha deliberatamente fatto convergere gli investimenti mirati nell'ambito dell'obiettivo tematico 7 verso il miglioramento della qualità delle infrastrutture di trasporto, compreso l'uso efficiente delle infrastrutture esistenti;

B.  considerando che il Fondo di coesione e il FESR forniscono sostegno per lo sviluppo sia della rete TEN-T che delle infrastrutture di trasporto locale e regionale non situate lungo la TEN-T, in particolare negli Stati membri meno sviluppati e nelle regioni in cui sono ancora necessari notevoli sforzi per realizzare i collegamenti mancanti, eliminare le strozzature e ammodernare il materiale rotabile;

C.  considerando che il settore dei trasporti e le infrastrutture relative a tale settore sono centrali ed essenziali per lo sviluppo di qualsiasi paese, così come per il benessere delle popolazioni degli Stati membri, motivo per cui il settore dei trasporti resta un settore di investimento cruciale per contribuire alla crescita, alla competitività e allo sviluppo attraverso il rafforzamento del potenziale economico di tutte le regioni dell'UE, favorendo in tal modo la coesione socio-economica, sostenendo il mercato interno e facilitando così la coesione, l'integrazione e l'inclusione socio-economica, contrastando gli squilibri tra regioni, facilitando l'accesso ai servizi e alla formazione nelle regioni più remote attualmente a rischio di spopolamento e rafforzando le reti per l'avvio e lo sviluppo delle imprese;

D.  considerando che nel periodo 2007-2013, 81 miliardi di euro, pari a quasi un terzo (31 %) dei fondi SIE, sono stati investiti nelle infrastrutture di trasporto; che il maggiore impatto positivo degli investimenti nelle infrastrutture di trasporto dell'UE è evidente, in particolare, nell'Europa centrale orientale, cui è stato destinato il 69 % dei finanziamenti complessivi per il settore dei trasporti;

E.  considerando che il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 è caratterizzato da un aumento dei bilanci dei fondi SIE e del meccanismo per collegare l'Europa (MCE); che, nonostante gli effetti negativi della recente crisi economica e finanziaria e il ritardo nell'attuazione del periodo di programmazione, non vi sono state ripercussioni di rilievo sugli investimenti nei trasporti; che gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto dell'UE rappresentano una delle politiche con il maggiore valore aggiunto europeo in virtù delle ricadute che interessano, tra l'altro, il mercato unico e che rendono di fatto tutti gli Stati membri beneficiari netti degli investimenti;

F.  considerando che i successi dei progetti stradali, ferroviari e portuali sostenuti dal bilancio dell'UE contribuiscono all'economia, alla crescita, all'industria, alle esportazioni, al turismo, al commercio, alla creazione di posti di lavoro, alla ripresa delle regioni e all'inversione della tendenza allo spopolamento; che vi sono esempi di valore aggiunto dell'UE quali l'ammodernamento della tratta ferroviaria E30/C-E 30 Kraków – Rzeszów in Polonia, la linea ferroviaria Sofia-Plovdiv in Bulgaria, il tunnel ferroviario cittadino a Lipsia (moduli 5 e 6) in Germania, l'ammodernamento del tratto da Votice a Benešov u Prahy nella Repubblica ceca, la ricostruzione dello svincolo di Ülemiste, a Tallin (Estonia), il riassetto della strada nazionale DN6 Alexandria – Craiova in Romania, il treno ad alta velocità Madrid-Valencia-Murcia in Spagna, il completamento dell'autostrada Trakia da Sofia al porto di Burgas, nel Mar Nero, la linea 4 della metropolitana di Budapest in Ungheria, le linee della metropolitana di Sofia in Bulgaria e molti altri;

G.  considerando che la TEN-T e le infrastrutture di trasporto quali strade, ferrovie ad alta velocità, vie navigabili e trasporto aereo rappresentano una priorità per l'UE e che, qualora gli investimenti europei divenissero carenti, maggiori investimenti esteri diretti potrebbero colmare le lacune trasferendo al contempo i profitti, le imposte e le opportunità di lavoro al di fuori dell'UE, e aumentando probabilmente la dipendenza e l'instabilità macroeconomica delle regioni; che tale processo comprometterebbe la presenza regionale dell'Unione e le sue politiche a lungo termine, con conseguenti frammentazioni e divergenze;

H.  considerando che lo sviluppo dei corridoi della rete centrale comprende diverse parti integranti quali un'infrastruttura per i combustibili alternativi (apparecchiature di ricarica) e sistemi di trasporto intelligenti e innovativi e svolge un ruolo essenziale per consentire la decarbonizzazione del sistema dei trasporti nel suo complesso;

I.  considerando che reti energetiche, digitali e di trasporto intelligenti, a prova di futuro, sostenibili e pienamente interconnesse rappresentano una condizione necessaria per il completamento e il corretto funzionamento del mercato unico europeo e per collegare l'Europa al mercato globale; che esse sono autentiche arterie vitali per la crescita della produttività economica, la coesione territoriale e il benessere dei cittadini in Europa;

J.  considerando che un approccio più integrato agli investimenti nelle infrastrutture di trasporto consentirà di eliminare le strozzature, migliorare la connettività multimodale e aumentare gli investimenti a favore dei trasferimenti dal trasporto stradale al trasporto ferroviario nonché dei veicoli rispettosi dell'ambiente, ad esempio quelli elettrici, e delle reti ferroviarie e navigabili; che ciò condurrà a una diversificazione energetica nel settore dei trasporti e a reti di trasporto più ecologiche, contribuendo in tal modo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, a migliorare la qualità dell'aria e a incoraggiare ulteriori misure di lotta ai cambiamenti climatici;

K.  considerando che i trasporti sono un'importante colonna della politica dell'UE in materia di energia e clima, e che senza un contributo significativo del settore dei trasporti non sarà possibile conseguire gli obiettivi dell'UE relativi a una quota minima di rinnovabili e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

1.  sottolinea come, nel prossimo periodo di programmazione, l'MCE), il Fondo di coesione e il FESR debbano restare le fonti di investimento essenziali dell'UE nelle infrastrutture di trasporto nel quadro dell'obiettivo tematico di "promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete"; propone che, in virtù dell'elevato valore aggiunto europeo e delle ampie ricadute prodotte, tali fonti di finanziamento continuino ad essere disponibili e a fornire una copertura equilibrata per tutti gli Stati membri e le regioni dell'UE, in modo da contribuire all'attuazione della politica di coesione dell'UE;

2.  osserva che la logica d'intervento alla base degli investimenti nelle infrastrutture di trasporto dell'UE deve continuare ad essere una combinazione equilibrata di fonti di finanziamento gestite a livello centrale e mediante gestione concorrente, al fine di soddisfare le esigenze strategiche e il fabbisogno finanziario; ricorda che l'MCE mira a trattare in modo centralizzato i principali corridoi TEN-T, prioritari a livello dell'UE, compresi gli aspetti riguardanti la sicurezza, l'innovazione tecnologica e l'ambiente; osserva altresì che il FESR e il Fondo di coesione sono caratterizzati da una forte dimensione regionale che risponde alle esigenze locali (aree urbane e periurbane) e alle specificità regionali; segnala che essi sostengono la connettività alla TEN-T e la mobilità mediante nodi secondari e terziari e terminali multimodali (rete TEN-T globale); sottolinea, a tale proposito, che le relative dotazioni di bilancio per le tre fonti di finanziamento devono essere incrementate in modo equilibrato, onde evitare una distribuzione asimmetrica degli investimenti tra i vari livelli; invita la Commissione a fornire procedure semplificate, tempestive e flessibili per la trasferibilità delle risorse tra le regioni, i programmi operativi e gli assi di programma nel quadro del fondi SIE, così da affrontare in maniera adeguata la mutevole realtà economica e la domanda regionale;

3.  ritiene che il ruolo di ulteriori fonti come il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e gli strumenti finanziari debba essere definito al fine di assicurarne la complementarietà con il FESR e il Fondo di coesione nonché l'addizionalità rispetto ai prestiti della BEI; osserva che l'invito a presentare proposte di finanziamento misto, settore trasporti, nell'ambito dell'MCE 2017, è stato pensato anche per rafforzare tali sinergie ma che è altresì necessario uno scambio di migliori prassi tra gli Stati membri, oltre a un'ulteriore sostegno alle capacità; sottolinea in tal senso che il FEIS dovrebbe rappresentare una piattaforma per i partenariati pubblico-privato (PPP) assicurando la corrispondenza tra gli strumenti finanziari e gli investimenti privati e i finanziamenti nazionali/regionali a livello di progetto; sottolinea che i progetti infrastrutturali finanziariamente sostenibili dovrebbero essere supportati principalmente mediante prestiti, garanzie e finanziamenti misti dell'UE, oltre ai finanziamenti a titolo del FESR, del Fondo di coesione o dell'MCE; ritiene tuttavia che le sovvenzioni debbano restare la principale fonte finanziaria di investimenti nel finanziamento delle reti di trasporto pubblico sostenibili;

4.  osserva che lo sviluppo infrastrutturale richiede una quantificazione obiettiva ex ante della domanda e delle necessità future, prima di definire il bilancio e le modalità di assegnazione; sottolinea che, nel quadro di tali obiettivi fondamentali relativi all'infrastruttura di rete, i criteri di ammissibilità del FESR e del Fondo di coesione dovrebbero poter tener conto della richiesta esistente al livello territoriale opportuno; constata altresì che i modelli di reti di trasporto transeuropee, regionali e locali possono rivelarsi efficaci nel far emergere gli ambiti in cui gli investimenti fornirebbero il maggior valore aggiunto europeo;

5.  invita la Commissione, con l'obiettivo di promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete, a elaborare un elenco dei criteri di ammissibilità che meglio esprima le necessità locali e regionali in materia di infrastrutture di trasporto, quale ausilio per determinare le dotazioni complessive, gli investimenti necessari e le priorità da stabilire; rileva l'importanza di basarsi sui dati del quadro di valutazione dei trasporti europei, che sono di elevata qualità, affidabili, aggiornati, strutturati e disponibili; osserva inoltre che in tale elenco possono figurare elementi quali la connettività multimodale, le specificità locali e regionali, la disponibilità di modi di trasporto alternativi, la sicurezza stradale e ferroviaria e l'impatto ambientale;

6.  osserva la necessità di investimenti maggiormente integrati nelle infrastrutture di trasporto di base delle regioni meno sviluppate nonché delle regioni di montagna, remote, spopolate o ultraperiferiche, caratterizzate da una scarsa accessibilità, incentrando più intensivamente in tal senso gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto a titolo del FESR, dell'MCE e del Fondo di coesione laddove un'analisi costi-benefici adeguata dimostri il valore aggiunto europeo; osserva altresì la necessità di potenziare il lavoro sulla connettività multimodale; evidenzia che il miglioramento dell'accessibilità in queste regioni è un prerequisito per lo sviluppo economico; chiede alla Commissione e agli Stati membri che, avvalendosi di consultazioni pubbliche prima dell'attuazione dei progetti, incoraggino una partecipazione più attiva del settore pubblico nelle soluzioni di trasporto a livello nazionale, regionale ma anche locale/urbano e rurale, così da mettere a punto investimenti ottimali a favore dei trasporti;

7.  osserva che le innovazioni sostenibili nel settore dei trasporti richiedono sinergie e addizionalità tra i tre strumenti principali, ossia i fondi SIE, l'MCE e il programma Orizzonte 2020, nonché il suo successore;

8.  invita a rafforzare il sostegno del FESR a favore della cooperazione territoriale europea attraverso ulteriori risorse, con particolare attenzione agli investimenti chiave nelle infrastrutture di trasporto sostenibili (quali ad esempio vie navigabili transfrontaliere, porti, ponti, ferrovie, interconnessione dei modi di trasporto e dei terminali); ritiene che occorra incentrare gli sforzi sulla connettività nelle regioni transfrontaliere, compresi i confini esterni dell'UE, nonché sull'assistenza consultiva e sullo sviluppo delle capacità a livello di progetto; invita a eliminare gli ostacoli onde favorire gli investimenti, in particolare gli investimenti transfrontalieri (nelle vie navigabili e nei trasporti ferroviari e stradali) e l'accesso ai mercati esterni;

9.  invita a colmare i divari nelle infrastrutture di trasporto con i Balcani occidentali in relazione ai progetti di trasporto integrato, puntando a intensificare gli investimenti a favore della connettività e a eliminare le strozzature nei trasporti, specialmente alla luce della comunicazione della Commissione sulla prospettiva europea per i Balcani occidentali; rammenta, in tal contesto, l'importanza della cooperazione territoriale europea e delle strategie macroregionali per i progetti di trasporto integrato, osservando al contempo la necessità di migliorare il coordinamento dei piani e dei progetti di trasporto nell'ottica di colmare i divari esistenti, ad esempio con i Balcani occidentali; ricorda, in tal senso, che i porti marittimi e le vie navigabili sono molto spesso entità transfrontaliere e che quindi dovrebbero beneficiare dello stesso tasso di cofinanziamento riconosciuto ai progetti che riguardano le infrastrutture ferroviarie e stradali transfrontaliere;

10.  sottolinea la necessità di integrare la tutela del clima nella politica di coesione in relazione all'obiettivo dei trasporti sostenibili, al fine di conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di riduzione delle emissioni di CO2; esorta la Commissione a chiedere agli Stati membri di integrare nel processo decisionale e della pianificazione dei progetti finanziabili la legislazione in materia ambientale dell'UE, in particolare la direttiva Natura 2000 e le direttive sulla valutazione ambientale strategica e sulla valutazione dell'impatto ambientale, la normativa sulla qualità dell'aria, la direttiva quadro sulle acque e le direttive Habitat e Uccelli, nonché il meccanismo di relazioni sui trasporti e l'ambiente (TERM) dell'Agenzia europea dell'ambiente;

11.  sottolinea che occorrerebbe sostenere maggiormente la promozione di una gestione del traffico intelligente, anche attraverso la digitalizzazione, avvalendosi in modo più efficiente delle infrastrutture esistenti e reindirizzando il traffico fuori dalle ore di punta;

12.  invita ad adottare una politica europea comune dei trasporti adeguata e ambiziosa, fondata su un quadro di finanziamento integrato e coordinato con gli strumenti dell'UE nel settore dei trasporti; ritiene che la concentrazione tematica debba essere mantenuta per favorire la semplificazione e le sinergie tra le diverse fonti di finanziamento a livello di progetto; propone la creazione di un insieme unico di regole per tutte le fonti di finanziamento relative a tutti gli obiettivi tematici; ritiene necessario ottimizzare, uniformare e accelerare le procedure di conformità relative agli appalti pubblici e agli aiuti di Stato;

13.  invita la Commissione e gli Stati membri a portare avanti il cofinanziamento dei progetti nel prossimo periodo di programmazione, conformemente al principio che prevede l'obbligo di utilizzo pena la perdita definitiva;

14.  accoglie con favore il lavoro svolto dalla Assistenza congiunta per la preparazione di progetti a favore delle regioni europee (JASPERS), dal Centro europeo di consulenza sui PPP (EPEC) e dal polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH); auspica, tuttavia, che le operazioni relative alle infrastrutture di trasporto del gruppo BEI in seno all'UE dedichino risorse molto più significative all'attività consultiva globale per le autorità a livello locale, regionale e nazionale in una fase iniziale dell'identificazione e valutazione preliminare dei progetti che presentano un valore aggiunto europeo;

15.  invita la Commissione, nel quadro del nuovo regolamento o dei nuovi regolamenti per la politica di coesione dopo il 2020, a proporre una maggiore assegnazione dei fondi disponibili alle città affinché possano presentare offerte congiunte relative a infrastrutture o tecnologie che concorrerebbero alla decarbonizzazione del trasporto urbano e alla riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dai veicoli stradali;

16.  sostiene l'assegnazione di risorse adeguate alla ricerca, ai programmi e ai progetti che promuovono la sicurezza stradale in Europa, in linea con la dichiarazione di La Valletta sulla sicurezza stradale;

17.  sottolinea la necessità di garantire che siano rese disponibili risorse per sostenere la mobilità urbana sostenibile, lo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti e progetti per i ciclisti e i pedoni nonché per migliorare l'accessibilità dei trasporti per le persone con disabilità;

18.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Comitato europeo delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo e ai governi e ai parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.
(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281.
(4) GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.
(5) GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.
(6) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.
(7) Testi approvati, P8_TA(2018)0067.
(8) Testi approvati, P8_TA(2017)0316.
(9) Testi approvati, P8_TA(2017)0222.
(10) GU C 316 del 22.9.2017, pag. 155.
(11) GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 35.


La protezione dei minori migranti
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Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulla protezione dei minori migranti (2018/2666(RSP))
P8_TA(2018)0201B8-0218/2018

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione del 12 aprile 2017 dal titolo "La protezione dei minori migranti" (COM(2017)0211),

–  viste le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2017 sulla protezione dei minori migranti,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

–  vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 settembre 2016 dal titolo "Dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti"(1),

–  visto il paragrafo 44 dell'Osservazione generale n. 21 (2017) del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo per quanto concerne i minori di strada, del 21 giugno 2017(2),

–  visti gli orientamenti dell'UE del 6 marzo 2017 in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino: "Non lasciare indietro nessun bambino",

–  vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sul 25° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia(3),

–  vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione(4),

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica(5),

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 aprile 2018 nella causa C-550/16, A e S contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie(6),

–  vista l'interrogazione alla Commissione sulla protezione dei minori migranti (O-000031/2018 – B8-0016/2018),

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che, secondo una stima dell'UNICEF, in Europa vivono 5,4 milioni di minori migranti(7); che, in base agli ultimi dati dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), nel 2017 sono arrivati in Grecia, Italia, Spagna e Bulgaria 32 039 minori; che nel 46 % dei casi si trattava di minori non accompagnati o separati dalla famiglia, mentre il restante 54 % era rappresentato da minori accompagnati dai genitori o da altri prestatori di assistenza; che al 1° settembre 2016 si segnalavano 821 minori trattenuti in nove Stati membri; che la maggior parte degli Stati membri non fornisce né raccoglie sistematicamente dati sui minori trattenuti in un contesto di migrazione(8);

B.  considerando che, un anno dopo la pubblicazione della comunicazione della Commissione sulla protezione dei minori migranti del 12 aprile 2017, gli Stati membri si trovano ancora a dover affrontare sfide nell'attuazione delle sue raccomandazioni;

C.  considerando che la mancanza di informazioni affidabili e le lunghe procedure di ricongiungimento familiare e di nomina di tutori, unitamente alla paura di essere trattenuti, rinviati nel paese di origine o trasferiti, inducono i minori a darsi alla fuga, cosa che li espone al traffico di esseri umani, alla violenza e allo sfruttamento;

D.  considerando che la mancanza di servizi e di attività di protezione per i minori nei siti di accoglienza ha un impatto pregiudizievole sulla loro salute mentale;

E.  considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo prevedono che "l'interesse superiore del minore" sia il criterio primario in tutte le azioni che interessano i minori;

F.  considerando che, secondo una recente ricerca comparativa(9), gli Stati membri stanno integrando i minori richiedenti asilo nelle scuole a ritmi diversi, e in alcuni casi più di tre mesi dopo la presentazione della domanda di asilo, e che i minori di età più avanzata incontrano particolari problemi;

G.  considerando che, secondo le relazioni 2016 della banca dati in materia di asilo, l'accesso alle procedure di asilo è spesso problematica e può dare luogo a ulteriori significativi ritardi(10);

H.  considerando che alcuni Stati membri incontrano ancora delle difficoltà nell'accertamento dell'età e nella protezione dei minori che non chiedono asilo;

I.  considerando che una recente relazione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) sugli arrivi di migranti sfruttati a scopo sessuale stima che l'80 % delle ragazze che provengono dalla Nigeria lungo la rotta del Mediterraneo centrale – il cui numero è aumentato vertiginosamente passando da 1 454 nel 2014 a 11 009 nel 2016 – sono vittime potenziali del traffico di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale; che gli Stati membri incontrano delle difficoltà nell'identificare e nel sostenere le ragazze che sono vittime del traffico di esseri umani e di sfruttamento a scopo sessuale;

J.  considerando che l'apolidia infantile pone importanti sfide in termini di diritti umani e ritarda così la determinazione dello status dei minori nell'Unione europea, privandoli dell'accesso ai servizi e ai diritti di base;

1.  sottolinea il fatto che tutti i minori, indipendentemente dal loro status di migranti o rifugiati, devono innanzitutto poter godere di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

2.  è fermamente convinto che la Commissione dovrebbe aiutare gli Stati membri ad adottare e ad attuare correttamente un approccio olistico basato sui diritti in tutte le politiche riferite ai minori;

3.  sottolinea l'importanza di elaborare un piano individuale basato sulle necessità e altre vulnerabilità specifiche a ciascun minore, tenendo conto del fatto che la qualità di vita e il benessere dei minori richiedono anche un'integrazione precoce, un sistema di sostegno comunitario e il fatto di avere l'opportunità di realizzare appieno il proprio potenziale; è del parere che un approccio di questo tipo si sia dimostrato efficace anche per prevenire la scomparsa dei minori;

4.  invita gli Stati membri a dare attuazione al principio dell'interesse superiore del minore in tutte le decisioni che lo riguardano, indipendentemente dal suo status;

5.  ricorda che tutte le necessarie informazioni sui diritti dei minori e le procedure e le opportunità di protezione dovrebbero essere messe a disposizione di questi ultimi in un modo adatto a loro e sensibile alle specificità di genere, nonché in una lingua che essi comprendono; invita l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ad assistere gli Stati membri nella produzione di un materiale di accoglienza adeguato per l'informazione dei minori;

6.  esorta gli Stati membri ad accelerare le procedure per la nomina di tutori o di tutori temporanei per i minori non accompagnati al loro arrivo;

7.  sollecita gli Stati membri ad assicurare che tutti i minori possano entrare in contatto, al loro arrivo, con persone incaricate della protezione dei minori, anche nei punti di crisi e nelle strutture di accoglienza nonché ai punti di ingresso frontalieri;

8.  invita gli Stati membri a garantire che tutti i minori, e in particolare quelli non accompagnati, abbiano accesso a un alloggio dignitoso e all'assistenza sanitaria, nonché ad assicurare il pieno accesso a un'istruzione formale e inclusiva alle stesse condizioni dei minori dei paesi UE ospitanti, comprese misure preparatorie quali corsi di lingua, onde garantire l'integrazione dei minori nelle società di accoglienza per tutta la durata della loro presenza nel territorio dello Stato membro;

9.  ricorda che i minori non accompagnati dovrebbero essere ospitati in strutture distinte da quelle che ospitano gli adulti, così da evitare qualsiasi rischio di violenza o abuso sessuale;

10.  chiede che sia data priorità alla ricollocazione dei restanti minori non accompagnati dalla Grecia e dall'Italia che sono ammessi a beneficiare delle decisioni UE sulla ricollocazione; chiede che si predispongano strutture per continuare a ricollocare minori dagli Stati membri di arrivo, quando ciò rappresenta il loro interesse superiore;

11.  riconosce il ruolo essenziale svolto dalle autorità locali e regionali che, nonostante le risorse limitate, sono in prima linea nell'accoglienza e nell'integrazione dei minori migranti; invita gli Stati membri a sviluppare capacità e ad assegnare risorse adeguate all'accoglienza dei minori migranti, segnatamente quelli non accompagnati;

12.  invita gli Stati membri a prevedere finanziamenti adeguati e continuativi, a sostenere le autorità locali e regionali e a garantire l'accesso ai fondi europei, ad esempio il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF);

13.  esorta gli Stati membri a portare avanti senza ulteriori indugi tutte le procedure di ricongiungimento familiare ancora pendenti;

14.  sottolinea che i minori non devono essere trattenuti per motivi connessi alla migrazione e invita gli Stati membri a trovare una sistemazione per tutti i minori e tutte le famiglie con figli minori in strutture comunitarie non detentive durante la fase di esame del loro status di migranti;

15.  è del parere che la Commissione dovrebbe avviare procedure di infrazione contro gli Stati membri qualora si verifichino casi di trattenimento prolungato e sistematico di minori migranti e delle loro famiglie, onde garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei minori;

16.  sottolinea che è necessario che gli Stati membri investano urgentemente nel supporto e nella riabilitazione psicologici e psichiatrici, con lo scopo di far fronte ai problemi di salute mentale dei minori;

17.  evidenzia l'importanza di istituire un solido sistema di identificazione e di registrazione basato sull'interesse superiore del minore, al fine di garantire che i minori entrino e rimangano nei sistemi di protezione nazionale, con un approccio incentrato sul minore durante tutta la procedura, nel pieno rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; sottolinea che gli Stati membri non fanno ricorso a mezzi coercitivi per raccogliere i dati biometrici dei minori;

18.  invita gli Stati membri a condividere le migliori prassi per quanto riguarda le procedure di accertamento dell'età al fine di stabilire standard elevati per detto processo in tutta l'Unione europea; sottolinea che gli esami medici sui minori dovrebbero essere effettuati in modo non intrusivo e rispettoso della loro dignità;

19.  invita altresì gli Stati membri a intensificare gli sforzi e la cooperazione transfrontaliera tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge e della protezione dei minori, per ritrovare e proteggere i minori scomparsi assicurando nel contempo che il loro interesse superiore sia sempre considerato preminente;

20.  si rammarica del perdurante e diffuso fenomeno dell'apolidia infantile; invita l'UE e i suoi Stati membri ad assicurare che l'apolidia infantile sia adeguatamente affrontata nel diritto nazionale, nel pieno rispetto dell'articolo 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

21.  riconosce i progressi compiuti dagli Stati membri e dalla Commissione in relazione alla rete europea per la tutela e invita gli Stati membri a sostenere detta rete;

22.  sottolinea che tutte le persone che si occupano di minori non devono avere precedenti penali accertati, segnatamente per reati che coinvolgano minori; invita gli Stati membri a prevedere una formazione adeguata e continua in relazione ai diritti e alle necessità dei minori non accompagnati, comprese le norme di salvaguardia dei minori eventualmente applicabili;

23.  invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi, ivi compresa la cooperazione transfrontaliera, per identificare i minori vittime del traffico di esseri umani, di abusi e di ogni altra forma di sfruttamento, nonché per garantire a tutti i minori pari accesso ai servizi di assistenza alle vittime; riconosce che un problema particolare è rappresentato dallo sfruttamento delle ragazze a fini di prostituzione;

24.  sottolinea che la creazione di nuove rotte sicure e legali consentirebbe all'Unione e agli Stati membri di soddisfare meglio le esigenze in materia di protezione, segnatamente in relazione ai minori, e di smantellare il modello di attività dei trafficanti;

25.  riconosce il contributo umanitario che numerose ONG nazionali ed europee, comprese quelle che si impegnano in operazioni di ricerca e salvataggio, forniscono in vista del raggiungimento dell'interesse superiore dei minori;

26.  invita gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente e con urgenza per affrontare insieme le varie forme di criminalità organizzata, tra cui il traffico di minori, combattere l'impunità e assicurare che gli autori di siffatti reati, siano essi cittadini dell'UE o meno, vengano rapidamente perseguiti;

27.  ritiene che i diritti dei minori migranti debbano avere la priorità nel periodo di programmazione di bilancio successivo al 2020, nello spirito della comunicazione della Commissione del 2017 sulla protezione dei minori migranti, degli Obiettivi di sviluppo sostenibile e del kit di strumenti della Commissione sull'uso dei fondi dell'UE per l'integrazione delle persone provenienti da un contesto migratorio;

28.  invita gli Stati membri a migliorare la cooperazione transfrontaliera, la condivisione delle informazioni e il coordinamento dei diversi servizi in seno agli Stati membri, onde colmare le lacune e assicurare che i sistemi di protezione dei minori siano adeguati e non frammentati;

29.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

(1) Risoluzione delle Nazioni Unite A/RES/71/1, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1
(2) https://www.streetchildrenresources.org/resources/general-comment-no-21-2017-on-children-in-street-situations/
(3) GU C 289 del 9.8.2016, pag. 57.
(4) GU C 58 del 15.2.2018, pag. 9.
(5) Testi approvati, P8_TA(2017)0329.
(6) ECLI:EU:C:2018:248.
(7) https://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_and_migrant_children.pdf
(8) http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-migrant-detention
(9) "#Backtoschool", del Global Progressive Forum, del Gruppo politiche migratorie e della Rete politica europea SIRIUS, www.globalprogressiveforum.org/backtoschool
(10) Relazioni 2016 dell'AIDA dal titolo "Wrong counts and closing doors: the reception of refugees and asylum seekers in Europe" e "Admissibility, responsibility and safety in European asylum procedures".


Divieto globale per porre fine alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici
PDF 174kWORD 54k
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 su un divieto globale per porre fine alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici (2017/2922(RSP))
P8_TA(2018)0202B8-0217/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici(1) ("regolamento sui cosmetici"),

–  visto l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la comunicazione della Commissione, dell'11 marzo 2013, sul divieto della sperimentazione animale e di immissione sul mercato e sullo stato dei metodi alternativi nel settore dei prodotti cosmetici (COM(2013)0135),

–  vista la relazione della Commissione, del 19 settembre 2016, sulla messa a punto, sulla convalida e sulla legalizzazione di metodi alternativi alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici (COM(2016)0599),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 3 giugno 2015, sull'iniziativa dei cittadini europei "Stop Vivisection" (C(2015)3773),

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 21 settembre 2016, nella causa C-592/14(2),

–  visto il numero speciale di Eurobarometro n. 442 sull'atteggiamento degli europei nei confronti del benessere animale,

–  visto lo studio del gennaio 2017, commissionato dalla commissione per le petizioni, dal titolo "Animal Welfare in the European Union" (benessere degli animali nell'Unione europea),

–  vista l'interrogazione al Consiglio su un divieto globale per porre fine alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici (O-000040/2018 – B8-0017/2018),

–  vista l'interrogazione alla Commissione su un divieto globale per porre fine alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici (O-000041/2018 – B8-0018/2018),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il regolamento sui cosmetici stabilisce le condizioni per la commercializzazione dei prodotti e degli ingredienti cosmetici nell'UE e mira a creare un mercato interno dei prodotti cosmetici garantendo un livello elevato di protezione della salute umana;

B.  considerando che l'articolo 13 TFUE stabilisce che nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, in particolare per quanto riguarda il mercato interno, si tiene pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti;

C.  considerando che i prodotti cosmetici sono parte integrante della vita quotidiana dei cittadini dell'UE e comprendono una vasta gamma di prodotti, ad esempio i trucchi, i deodoranti, i prodotti per il bagno e per la doccia, i prodotti solari, quelli per la cura dei capelli, della pelle, delle unghie, della barba, e i prodotti per l'igiene orale;

D.  considerando che l'Unione si è impegnata a promuovere il benessere degli animali, proteggendo nel contempo la salute umana e l'ambiente;

E.  considerando che, al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici, l'articolo 10 del regolamento sui cosmetici richiede che ciascun prodotto sia sottoposto a una valutazione della sicurezza e che sia elaborata una relazione sulla sicurezza;

F.  considerando che l'articolo 11 di tale regolamento sui cosmetici richiede il mantenimento di una documentazione informativa per ogni prodotto immesso sul mercato, che contenga i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico o dei suoi ingredienti;

G.  considerando che la sperimentazione animale per i prodotti cosmetici finiti e per gli ingredienti cosmetici è vietata nell'UE rispettivamente dal settembre 2004 e dal marzo 2009 ("divieto di sperimentazione");

H.  considerando che la commercializzazione di prodotti cosmetici finiti e di ingredienti cosmetici testati su animali è vietata nell'UE dal marzo 2009, fatta eccezione per la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica; che per tali effetti specifici e complessi sulla salute il divieto di commercializzazione è applicabile dal marzo 2013, a prescindere dalla disponibilità di metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali ("divieto di commercializzazione");

I.  considerando che la maggior parte degli ingredienti presenti nei prodotti cosmetici è utilizzata anche per molti altri prodotti industriali e di consumo, quali i prodotti farmaceutici, i detergenti e altre sostanze chimiche, nonché gli alimenti; che tali ingredienti possono essere stati oggetto di una sperimentazione animale nell'ambito del contesto normativo pertinente, ad esempio il regolamento REACH(3), nei casi in cui non vi erano alternative;

J.  considerando che, secondo l'indagine Eurobarometro n. 442 del marzo 2016, l'89 % dei cittadini dell'Unione concorda nel ritenere che l'UE dovrebbe fare di più per promuovere una maggiore consapevolezza dell'importanza del benessere degli animali a livello internazionale, e il 90 % dei cittadini dell'Unione concorda nel ritenere che è importante fissare norme elevate di benessere degli animali che siano riconosciute in tutto il mondo;

K.  considerando che il Parlamento riceve numerose petizioni dei cittadini che esercitano il diritto sancito agli articoli 24 e 227 TFUE e all'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, invocando la fine della sperimentazione sugli animali in Europa e nel mondo, nonché la formulazione di norme internazionali sul benessere animale;

L.  considerando che vi è una richiesta pubblica di adozione di un nuovo quadro legislativo volto a eliminare progressivamente la sperimentazione animale;

M.  considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza del 21 settembre 2016 nella causa C-592/14, ha confermato che l'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti cosmetici contenenti ingredienti testati su animali al di fuori dell'UE, al fine di commercializzare tali prodotti in paesi terzi, può essere vietata se i risultati di tale sperimentazione sono utilizzati per dimostrare la sicurezza dei prodotti in questione ai fini della loro immissione sul mercato dell'UE;

N.  considerando che talune lacune consentono che prodotti cosmetici testati su animali al di fuori dell'UE siano immessi sul mercato dell'UE e che tali prodotti siano testati nuovamente nell'UE mediante metodi alternativi alla sperimentazione animale, il che è in contrasto con lo spirito della legislazione dell'UE;

O.  considerando che l'UE è un attore di primo piano nel quadro delle Nazioni Unite; che le istituzioni europee e gli Stati membri devono continuare a impegnarsi a favore di un ordine globale basato sul diritto internazionale e sulla cooperazione multilaterale;

P.  considerando che l'Unione dovrebbe impegnarsi maggiormente per integrare la promozione di elevati standard di benessere animale nell'ambito delle sue relazioni esterne;

Insegnamenti tratti dallo storico divieto nell'UE di effettuare sperimentazioni sugli animali nel settore dei cosmetici

1.  constata che l'Europa dispone di un fiorente e innovativo settore dei cosmetici, che fornisce circa due milioni di posti di lavoro, e costituisce il più grande mercato al mondo per i prodotti cosmetici; sottolinea che il divieto nell'UE di effettuare sperimentazioni sugli animali non ha compromesso lo sviluppo del settore;

2.  osserva che in Europa il grado di conformità con i divieti di sperimentazione e di commercializzazione in vigore è molto elevato; sottolinea tuttavia che la mancanza di dati affidabili e completi nella documentazione informativa sul prodotto per quanto riguarda i prodotti cosmetici importati nell'UE da paesi terzi in cui gli esperimenti sugli animali sono ancora obbligatori rimane un grave problema che deve essere affrontato in via prioritaria;

3.  ritiene che lo storico divieto dell'UE sulla sperimentazione animale nel settore dei prodotti cosmetici abbia inviato un forte segnale a livello mondiale sul valore che l'UE conferisce alla protezione degli animali e abbia dimostrato con successo che l'eliminazione progressiva della sperimentazione animale nel settore dei prodotti cosmetici è possibile;

4.  ricorda che è stata fatta una scelta politica in Europa per applicare il divieto a prescindere dalla totale disponibilità di metodi alternativi alla sperimentazione animale; ritiene che tale esempio dimostri che l'assenza di alternative alla sperimentazione animale per alcuni parametri non costituisca un'argomentazione contro l'imposizione di un divieto globale sulla sperimentazione animale nel settore dei prodotti cosmetici;

5.  ribadisce che la sperimentazione animale non può più essere giustificata per quanto concerne i cosmetici e chiede alle autorità pubbliche europee e nazionali di sostenere l'opposizione del pubblico rispetto a tali test nel settore dei cosmetici e di appoggiare lo sviluppo di metodi di sperimentazione innovativi e umani;

6.  chiede alle autorità di regolamentazione e alle imprese di istituire un sistema di monitoraggio aperto a regolari verifiche indipendenti per garantire che i fornitori dell'industria rispettino un divieto totale;

Impatto del divieto sullo sviluppo di metodi alternativi

7.  ricorda che il divieto di effettuare sperimentazioni animali ha portato a maggiori sforzi di ricerca finalizzati a sviluppare metodi di sperimentazione alternativi, con effetti che vanno ben oltre il settore dei cosmetici; osserva che sono stati compiuti progressi significativi anche per quanto riguarda la convalida e l'accettazione a livello normativo di metodi alternativi;

8.  invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a rendere disponibili finanziamenti sufficienti a medio e a lungo termine per lo sviluppo, la convalida e l'introduzione in tempi rapidi di metodi di sperimentazione alternativi per la sostituzione completa della sperimentazione animale per quanto riguarda i parametri tossicologici chiave, quali la cancerogenicità, la tossicità riproduttiva e la tossicità a dose ripetuta(4);

9.  sottolinea la necessità di un costante sforzo di formazione e istruzione per garantire un'adeguata conoscenza delle alternative e dei processi nei laboratori e tra le autorità competenti;

10.  sottolinea che gli istituti universitari devono svolgere un ruolo importante in termini di promozione dei metodi alternativi alla sperimentazione animale nelle discipline scientifiche e di divulgazione di nuove conoscenze e pratiche, che sono disponibili ma non sempre ampiamente utilizzate;

11.  sottolinea la necessità di lavorare nel quadro delle strutture internazionali per accelerare la convalida e l'accettazione di metodi alternativi e fornire ai paesi terzi, laddove gli scienziati potrebbero non essere a conoscenza di metodi alternativi e qualora le strutture di sperimentazione non dispongano dell'infrastruttura necessaria, il trasferimento di conoscenze e il sostegno finanziario;

12.  sottolinea che l'UE ha promosso la collaborazione internazionale in materia di metodi alternativi nell'ambito del partenariato europeo sui metodi alternativi alla sperimentazione animale (European Partnership on Alternative Approaches to Animal Testing – EPAA), ed è coinvolta in una serie di altri pertinenti processi internazionali, quali la cooperazione internazionale per la regolamentazione dei cosmetici (ICCR) e la cooperazione internazionale relativa ai metodi alternativi alla sperimentazione animale (ICATM); osserva che tale cooperazione è fondamentale;

Situazione internazionale

13.  sottolinea che Guatemala, Islanda, India, Israele, Nuova Zelanda, Norvegia, Serbia, Svizzera e Turchia hanno imposto un divieto sulla sperimentazione animale nel settore dei prodotti cosmetici; rileva che altri paesi, come la Corea del Sud e l'Australia, hanno compiuto progressi significativi verso il divieto in questione;

14.  osserva che, nonostante alcuni considerevoli progressi legislativi in tutto il mondo, circa l'80 % dei paesi continua a consentire la sperimentazione animale nonché la commercializzazione di prodotti testati sugli animali;

Istituzione di un divieto globale per porre fine alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici

15.  sollecita l'introduzione a livello mondiale, sulla base del modello del regolamento sui cosmetici, di un divieto sulla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici e di un divieto sul commercio internazionale di ingredienti e prodotti cosmetici sperimentati sugli animali, che entrino in vigore prima del 2023;

16.  invita le istituzioni dell'UE a garantire condizioni di parità per tutti i prodotti immessi sul mercato dell'UE e a garantire che nessuno di essi sia stato sperimentato su animali in un paese terzo;

17.  invita i presidenti delle istituzioni dell'UE a promuovere, sostenere e agevolare l'introduzione di un divieto globale sulla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici nell'ambito di riunioni con i loro omologhi, in particolare con il Segretario generale delle Nazioni Unite;

18.  invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a utilizzare le loro reti diplomatiche e ad agire con determinazione in ogni possibile ambito negoziale, sia bilaterale sia multilaterale, per costituire un'ampia e robusta coalizione a sostegno del divieto globale sulla sperimentazione animale nel settore dei prodotti cosmetici;

19.  invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a facilitare, promuovere e sostenere la conclusione di una Convenzione internazionale contro la sperimentazione animale per i cosmetici, nel quadro delle Nazioni Unite; chiede alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di iscrivere il divieto mondiale sulla sperimentazione animale per prodotti cosmetici all'ordine del giorno della prossima riunione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

20.  invita la Commissione a impegnarsi in modo proattivo con tutte le parti interessate, a partire dai promotori della campagna globale per porre fine alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici, le organizzazioni non governative e i rappresentanti della società civile, al fine di promuovere eventi collaterali in occasione della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite, che favoriscano il dialogo sui vantaggi e i meriti di una Convenzione internazionale contro la sperimentazione animale per i prodotti cosmetici;

21.  invita la Commissione e il Consiglio a garantire che il divieto nell'UE sulla sperimentazione animale per i prodotti cosmetici non sia indebolito da negoziati commerciali in corso, né dalle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio; invita la Commissione ad escludere i cosmetici testati sugli animali dall'ambito di applicazione di eventuali accordi di libero scambio, già in vigore o attualmente in fase di negoziato;

o
o   o

22.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al presidente del Consiglio europeo, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite.

(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
(2) ECLI:EU:C:2016:703.
(3) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(4) Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (SCCS), "Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety Evaluation" (Note orientative per la sperimentazione degli ingredienti cosmetici e la loro valutazione della sicurezza), nona revisione, SCCS/1564/15.


Situazione attuale e prospettive future per i settori ovino e caprino nell'UE
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Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulla situazione attuale e le prospettive future per i settori ovino e caprino nell'UE (2017/2117(INI))
P8_TA(2018)0203A8-0064/2018

Il Parlamento europeo,

–  viste le raccomandazioni del Forum europeo sulle carni ovine, tenutosi nel 2015 e nel 2016 su iniziativa della Commissione,

–  visto lo studio sul futuro dei settori ovino e caprino in Europa, commissionato dal Dipartimento B del Parlamento su richiesta della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

–  vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008 sul futuro del settore ovicaprino in Europa(1),

–  viste le conclusioni dello studio realizzato dalla Commissione nel 2011 per valutare le misure della PAC nei settori ovino e caprino,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 19 giugno 2017 sul piano d'azione dell'UE per la natura, i cittadini e l'economia,

–  vista la sua risoluzione del 15 novembre 2017 su un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia(2),

–  vista la comunicazione della Commissione del 29 giugno 2017 dal titolo "Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica" (COM(2017)0339),

–  visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano,

–  viste le conclusioni del difensore civico olandese contenute nella sua relazione del 2012 sull'approccio adottato dal governo in merito alla febbre Q(3) e nella sua inchiesta del 2017 sugli insegnamenti che il governo olandese ha tratto da quest'epidemia(4),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0064/2018),

A.  considerando che i settori ovino e caprino sono caratterizzati da una scarsa redditività in gran parte dell'Unione e le entrate che registrano sono tra le più basse dell'Unione, soprattutto a causa degli ingenti costi operativi e normativi, talvolta superiori ai prezzi di vendita, nonché dei gravosi oneri amministrativi, e che ciò si traduce sempre più frequentemente nell'abbandono di tali produzioni;

B.  considerando che gli squilibri nella catena alimentare accentuano la vulnerabilità di tali settori e che finora la Commissione non ha intrapreso l'azione normativa necessaria chiesta dal Parlamento a tal proposito;

C.  considerando l'impossibilità di avviare e mantenere produzioni ovine e caprine senza la garanzia di redditi stabili per gli allevatori;

D.  considerando che l'allevamento di ovini e caprini in Europa è caratterizzato da stagionalità, a differenza di altre regioni del mondo, che possono garantire il ciclo completo di allevamento e produzione durante tutto l'anno; che la marcata stagionalità del settore può creare incertezza economica per gli allevatori e i produttori;

E.  considerando che entrambi i settori hanno il potenziale di creare e salvaguardare l'occupazione in zone svantaggiate, quali le regioni remote e di montagna;

F.  considerando che le filiere ovine e caprine offrono notevoli potenzialità in termini di sviluppo e occupazione in molte zone fragili rurali e periurbane, soprattutto attraverso la vendita della carne e dei prodotti lattiero-caseari di qualità, che possono essere distribuiti attraverso filiere corte e di prossimità;

G.  considerando che gli allevatori di ovini faticano a trovare manodopera qualificata e talvolta persino non qualificata;

H.  considerando che l'allevamento di ovini e caprini fa parte del patrimonio culturale di molti Stati membri e fornisce prodotti tradizionali di alta qualità;

I.  considerando che i settori ovino e caprino devono garantire le norme più elevate al mondo in materia di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e rispetto dell'ambiente;

J.  considerando che le specie ovina e caprina svolgono un ruolo importante per la sostenibilità ambientale, in particolare quelle che praticano il pascolo, che sono presenti nel 70 % delle zone con svantaggi naturali, comprese regioni isolate e poco accessibili, e contribuiscono al mantenimento del paesaggio e della biodiversità (tra cui le specie autoctone locali) e alla lotta contro l'erosione, l'accumulo indesiderato di biomassa, i danni agli argini e alle dighe, le valanghe e gli incendi boschivi e nelle zone arbustive;

K.  considerando che l'allevamento ovino e caprino apporta un contribuito socioeconomico importante alle zone rurali dell'Europa sostenendo l'agricoltura e l'occupazione in zone svantaggiate e fornendo prodotti tradizionali di alta qualità;

L.  considerando che occorre migliorare il ricambio generazionale per garantire la sopravvivenza di questa tipologia di allevamento e contribuire a frenare il rapido spopolamento di molte regioni rurali in cui scarseggiano i servizi di base e di sostegno alle famiglie, con conseguenze in particolare per le donne, che svolgono un lavoro importante, spesso invisibile, nel settore;

M.  considerando che questi settori offrono un contesto favorevole e buone opportunità per i giovani che intendono intraprendere attività agricole in strutture a misura d'uomo, con un basso livello di capitalizzazione, un'organizzazione collettiva ben sviluppata, mutua assistenza e cooperative che consentono l'uso collettivo delle attrezzature, oppure che intendono costituire società;

N.  considerando che l'età media degli allevatori di ovini e caprini è in aumento e manca un trasferimento di conoscenze tra le generazioni, il che ostacola il corretto funzionamento dei due settori e li rende vulnerabili a una mancanza di competenze e conoscenze in futuro; che gli allevatori e i produttori di prodotti trasformati di qualità quali i formaggi artigianali spesso non dispongono delle competenze di commercializzazione e di vendita necessarie per rendere attraenti i prodotti che immettono sul mercato;

O.  considerando che la maggioranza degli ovini e dei caprini nell'UE è allevata in maniera estensiva, ad esempio nei pascoli; che in alcuni Stati membri i settori si basano su un allevamento di tipo intensivo per caprini e ovini;

P.  considerando che questi settori contribuiscono alla conservazione di zone dall'elevato valore ecologico o dall'elevato valore naturalistico, come i pascoli, le superfici a pascolo magro, i pascoli arborati e altre superfici silvopastorali o dehesa, nonché terreni meno fertili, e che esercitano anche una cruciale funzione di ripulitura del sottobosco;

Q.  considerando che prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/2393(5) la definizione di pascolo permanente non contemplava adeguatamente i pascoli mediterranei con specie legnose perenni, come i terreni delle dehesa e altri ecosistemi associati all'agroforestazione, riducendo così la superficie ammissibile agli aiuti diretti e penalizzando gli allevatori di queste zone;

R.  considerando che la pastorizia è un'attività tradizionale di allevamento estensivo, praticata in particolare nelle regioni di montagna, che consente lo sviluppo di territori difficilmente accessibili o meccanizzabili e dal basso valore agronomico, che possono così mantenere un'attività economica;

S.  considerando che la transumanza fa parte delle pratiche agricole in alcuni Stati membri;

T.  considerando che l'attuale politica agricola comune (PAC) prevede il sostegno di diverse razze autoctone di ovini e caprini;

U.  considerando che tali razze sono ben adattate all'ambiente locale e svolgono un importante ruolo nel mantenimento della biodiversità e dell'equilibrio naturale nei loro habitat;

V.  considerando che le razze autoctone si adattano molto meglio alle condizioni e alle caratteristiche del territorio;

W.  considerando che dagli anni Ottanta sono scomparsi oltre 25 milioni di ovini e che negli ultimi 17 anni la produzione è calata di oltre il 20 per cento;

X.  considerando che il consumo di carni ovine e caprine è diminuito notevolmente negli ultimi anni e al momento, nel caso degli ovini, si attesta a 2 chili a persona a fronte dei 3,5 chili consumati nel 2001, e che la tendenza al ribasso è stata evidenziata nuovamente nel 2017, soprattutto tra i giovani;

Y.  considerando che il mercato della carne caprina in Europa è singolare, con una produzione concentrata principalmente in Grecia, Spagna e Francia e un consumo particolarmente significativo in Portogallo, Italia e Grecia;

Z.  considerando che produzione di carne caprina da capretti o animali adulti da riforma è stagionale e rappresenta un sottoprodotto del latte, controllato da pochi operatori, il cui prezzo di vendita non è remunerativo per gli allevatori;

AA.  considerando che la scarsa presenza della carne caprina nei punti vendita comporta una perdita di visibilità del prodotto e quindi un minor consumo da parte dei consumatori;

AB.  considerando che ai settori ovino e caprino è attribuibile il 3 % della produzione europea di latte e il 9 % della produzione europea di formaggio e che, insieme, impiegano 1,5 milioni di lavoratori nell'UE;

AC.  considerando che negli ultimi anni il consumo di latte e formaggio di capra è aumentato notevolmente in diversi Stati membri;

AD.  considerando che la produzione ovina nell'Unione lascia scoperto circa il 13 % della domanda e che le importazioni provenienti dai paesi terzi, in primis la Nuova Zelanda, incidono sulla competitività della produzione europea nei periodi più delicati dell'anno (Pasqua e Natale), ma anche nel resto dell'anno, dal momento che la Nuova Zelanda e l'Australia sono i principali esportatori di carne ovina;

AE.  considerando che, negli ultimi anni, la Nuova Zelanda ha incrementato le esportazioni di carni fresche o refrigerate, riducendo quelle tradizionali di carni congelate, e che ciò comporta ripercussioni maggiori sul mercato delle carni fresche dell'Unione e si traduce in una diminuzione dei prezzi pagati ai produttori europei; che occorre tenere conto di tale aspetto negli imminenti negoziati su un accordo di libero scambio con la Nuova Zelanda;

AF.  considerando che, in molti casi, i produttori europei non competono in condizioni di parità con le importazioni provenienti da paesi terzi, che spesso devono rispettare norme di qualità, prescrizioni regolamentari e norme ambientali meno rigorose;

AG.  considerando che, in ragione della loro sensibilità, i settori ovino e caprino dovrebbero essere tutelati nell'ambito dei negoziati in corso sugli accordi di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda e l'Australia, oppure esclusi in toto da tali accordi commerciali;

AH.  considerando che alcune regioni del vicinato dell'UE manifestano interesse per i prodotti ovini e caprini provenienti dall'Unione, il che costituisce un'opportunità per i produttori dell'UE, che purtroppo non è stata pienamente sfruttata;

AI.  considerando che la Brexit potrebbe dar luogo a cambiamenti significativi negli scambi intracomunitari di carni ovine, dal momento che proprio il Regno Unito è il primo produttore e la principale porta di ingresso delle importazioni dai paesi terzi;

AJ.  considerando che il Regno Unito importa circa la metà del proprio contingente di carne ovina dalla Nuova Zelanda e circa due terzi dall'Australia e che l'UE non può dissociarsi da un giorno all'altro dai suoi impegni internazionali, fatto che accentua l'incertezza dovuta alla Brexit;

AK.  considerando che la lana di pecora e di capra rappresenta una risorsa sostenibile, rinnovabile e biodegradabile per il settore tessile;

AL.  considerando che la lana non è riconosciuta quale prodotto agricolo a norma dell'allegato I TFUE, ma è classificata solo come sottoprodotto di origine animale ai sensi del regolamento (UE) n. 142/2011;

AM.  considerando che tale assenza di riconoscimento pone gli allevatori di ovini in condizione di svantaggio rispetto ad altri allevatori, poiché la lana è soggetta a prescrizioni più rigorose durante il trasporto rispetto a prodotti agricoli riconosciuti e gli interventi sul mercato attraverso un'organizzazione comune del mercato non sono possibili per la lana;

AN.  considerando che le produzioni ovine e caprine sono di per sé principalmente estensive e quindi a stretto contatto con la fauna selvatica, le cui condizioni sanitarie non possono essere garantite;

AO.  considerando che, conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001, il piano per lo scrapie ha portato a una riduzione del 100 % negli scambi del bestiame di allevamento e che per le specie autoctone di piccole dimensioni la genotipizzazione dello scrapie ha portato a una riduzione fino al 50 % dei riproduttori maschi;

AP.  considerando che i casi recenti hanno dimostrato che l'insorgere di una malattia in uno Stato membro può rappresentare una minaccia per l'intero mercato agricolo europeo, tenendo conto delle diverse epidemie che hanno colpito l'Unione europea, alcune con conseguenze per la salute umana, come nel caso della più ampia epidemia mai registrata di febbre Q, diffusasi negli allevamenti caprini tra il 2007 e il 2011;

AQ.  considerando che la vaccinazione di ovini e caprini protegge le greggi degli Stati membri dalle malattie transfrontaliere, limita il rischio di ulteriore contagio tra gli Stati membri e contribuisce a mitigare gli effetti della resistenza antimicrobica;

AR.  considerando che secondo il piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica, l'immunizzazione attraverso la vaccinazione è un intervento di sanità pubblica efficace sotto il profilo dei costi ai fini della lotta alla resistenza antimicrobica, nonostante l'uso degli antibiotici sia meno dispendioso nel breve termine, e che il piano prevede, inoltre, incentivi per aumentare la diffusione della diagnostica, delle alternative agli antimicrobici e dei vaccini;

AS.  considerando che il sistema di identificazione elettronica di ovini e caprini garantisce in maniera efficiente la tracciabilità degli animali, ma gli errori involontari nella lettura dei marchi auricolari o la perdita degli stessi possono dar luogo a sanzioni talvolta sproporzionate;

AT.  che gli allevatori hanno difficoltà anche ad applicare le attuali norme di identificazione nel caso dei capretti;

AU.  considerando che la protezione accordata a determinate specie animali, in particolare di grandi carnivori, in virtù della direttiva Habitat (92/43/CEE), insieme al deterioramento degli habitat naturali, alla riduzione in termini quantitativi e qualitativi delle prede naturali, allo spopolamento delle zone rurali nonché alla carenza di investimenti in favore di misure preventive da parte degli Stati membri hanno contribuito a un significativo aumento degli attacchi da parte di specie predatrici a danno delle greggi di ovini e caprini in tutte le regioni, aggravando la situazione già precaria di alcune aziende agricole e mettendo in pericolo le attività agricole e pastorali tradizionali in molte zone;

AV.  considerando che i predatori e i grandi carnivori hanno conseguito un buono stato di conservazione in alcune regioni dell'Unione europea;

AW.  considerando che si dovrebbe valutare l'introduzione della possibilità di modificare lo status di protezione delle specie in determinate regioni non appena raggiunto l'auspicato stato di conservazione;

AX.  considerando che gli allevatori di ovini e caprini devono far fronte a molta burocrazia e oneri amministrativi derivanti non solo dalla PAC ma anche da altre normative dell'UE come, ad esempio, quella relativa al trattamento di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

AY.  considerando che il mercato delle carni ovine e caprine risente di una profonda frammentazione e di una mancanza di trasparenza nella trasmissione dei prezzi di mercato;

AZ.  considerando che in alcuni Stati membri vi sono pochissimi macelli, il che ostacola lo sviluppo di questi settori al loro interno;

BA.  considerando che la ristrutturazione del settore della macellazione, l'adeguamento alle norme sanitarie e il calo degli abbattimenti dovuto alla contrazione delle attività di allevamento hanno comportato in molte regioni la scomparsa degli strumenti economici necessari per valorizzare e sostenere le filiere di prossimità;

BB.  considerando che la ristrutturazione dell'industria della macellazione e le misure applicate a seguito della crisi della "mucca pazza" e del pacchetto igienico-sanitario, insieme ad altri fattori, hanno determinato in molti Stati membri la scomparsa di diversi strumenti necessari per la sopravvivenza della vendita diretta e di prossimità, nonché un aumento dei costi di macellazione;

BC.  considerando che gli impianti di mungitura e i macelli mobili, o le misure volte a rendere disponibili tali strutture in loco, sono importanti e necessari per favorire la produttività dell'allevamento di ovini e caprini;

BD.  considerando che i prodotti di carne ovina e caprina spesso non presentano la varietà del prodotto finale disponibile per altri tipi di carne, il che li rende meno attraenti e, di conseguenza, meno richiesti dai consumatori;

BE.  considerando che è necessario migliorare il valore aggiunto delle produzioni di carne e introdurre nuove formule più adeguate alle abitudini di consumo dei giovani;

BF.  considerando che, oltre a offrire una vasta gamma di prodotti di carne, lattiero-caseari e di lana ai consumatori di tutta l'UE, l'allevamento di ovini e caprini ha un ruolo essenziale in molte comunità, celebrato ad esempio nella tradizione dei "Kukeri" in Bulgaria e della "danza della capra" in Romania;

BG.  considerando che esiste un mercato in crescita, in molti Stati membri, per i prodotti agricoli di prossimità e biologici, che risponde alla domanda di trasparenza e di qualità dei consumatori;

BH.  considerando che, conformemente al regolamento (UE) n. 1151/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 665/2014, gli Stati membri possono utilizzare l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" per conferire migliore visibilità ai prodotti dell'allevamento di ovini e caprini originari delle regioni di montagna;

BI.  considerando che i regimi di qualità dell'UE, in particolare l'etichettatura IGP (indicazione geografica protetta) e DOP (denominazione di origine protetta ), offrono strumenti per conferire maggiore visibilità ai prodotti dell'allevamento di ovini e caprini, migliorandone così le possibilità di affermazione sul mercato;

BJ.  considerando che alcuni Stati membri non dispongono di politiche strutturali per lo sviluppo di uno dei due settori o di entrambi i settori, e che ciò ostacola il loro sviluppo;

BK.  considerando che tali politiche potrebbero prevedere raccomandazioni per diverse fasi quali l'allevamento (selezione delle razze, produzione di montoni ecc.) e l'affermazione sul mercato;

Miglior sostegno

1.  appoggia le raccomandazioni pubblicate nel 2016 dal forum europeo sulle carni ovine, organizzato su iniziativa della Commissione, in particolare quanto alla necessità di istituire un'indennità ambientale per compensare il ruolo svolto dai settori ovino e caprino, specialmente ove basati sul pascolo estensivo, nella fornitura di beni pubblici in termini di: miglioramento dei terreni e tutela della biodiversità, degli ecosistemi, di zone dall'elevato valore ambientale e della qualità dell'acqua; prevenzione dei cambiamenti climatici nonché di inondazioni, valanghe, incendi boschivi e della conseguente erosione; mantenimento dello spazio rurale e occupazione; sottolinea che tali raccomandazioni dovrebbero applicarsi anche alle carni caprine e alle produzioni lattiero-casearie di entrambi i settori;

2.  invita la Commissione e gli Stati membri a considerare l'offerta di incentivi agli allevatori che praticano la transumanza;

3.  è favorevole a mantenere o, se opportuno, rafforzare il sostegno accoppiato facoltativo per i settori della produzione ovina e caprina e le altre rispettive misure destinate a entrambi i settori, con sovvenzioni differenziate per le greggi da pascolo, nell'ambito della prossima riforma della PAC, allo scopo di frenare l'abbandono di tali produzioni nell'Unione europea, tenendo conto dell'elevata dipendenza di gran parte dei settori ovino e caprino dai pagamenti diretti;

4.  sottolinea che, nel quadro dell'accordo raggiunto nell'ambito dei negoziati sul regolamento (UE) 2017/2393, il regime di sostegno accoppiato facoltativo è stato semplificato e chiarito eliminando i riferimenti ai limiti quantitativi e al mantenimento della produzione, e prevedendo che gli Stati membri possano riesaminare annualmente taluni criteri di ammissibilità e la dotazione finanziaria complessiva;

5.  invita tutti gli Stati membri a estendere i pagamenti agroambientali alle superfici utilizzate per il pascolo di ovini e caprini e a sostenere gli agricoltori che garantiscono un maggiore benessere degli animali;

6.  plaude all'accordo raggiunto nel quadro dei negoziati sul regolamento (UE) 2017/2393 per quanto concerne il riconoscimento delle specificità dei pascoli mediterranei, quali le dehesa, al fine di stabilire disposizioni più eque quanto ai terreni ammissibili ai pagamenti diretti e di porre rimedio alla discriminazione intrinseca nei confronti di pascoli magri e sistemi silvopastorali;

7.  sottolinea l'importanza di tale tipo di pascoli per la prevenzione degli incendi ma osserva che questi miglioramenti sono ancora facoltativi per gli Stati membri;

8.  ritiene necessario evitare la discriminazione di altri ecosistemi agroforestali da pascolo in tal senso, e invita a rimuovere, per gli allevatori di ovini e caprini, la soglia del 50 % di superficie prativa nelle zone boschive necessario per l'attivazione del pagamento diretto per ettaro;

9.  è favorevole all'autorizzazione di regimi adeguati di pascolo nelle zone di interesse ecologico, compresi i pascoli aridi e di scarsa qualità che si trovano in alcune zone svantaggiate;

10.  sottolinea che il pascolo non dovrebbe essere autorizzato ove esista un rischio di danneggiare zone naturali sensibili; evidenzia in tale contesto la grande importanza dei ruminanti nello sfruttamento delle fibre grezze;

11.  ritiene necessario offrire un maggior sostegno ai giovani agricoltori e a chi intraprende l'attività agricola, sia attraverso gli aiuti diretti sia a titolo della politica di sviluppo rurale, coerentemente alle politiche nazionali, nell'ottica di incentivare la creazione e il rilevamento degli allevamenti ovini e caprini, dal momento che l'elevata età media degli allevatori, ancora più marcata rispetto ad altre professioni agricole in ragione della scarsa redditività, è una delle sfide chiave per la sopravvivenza delle aree rurali e il mantenimento della sicurezza alimentare nell'Unione;

12.  esorta la Commissione e gli Stati membri a tenere conto dei problemi specifici sollevati dalle organizzazioni di donne occupate in questi settori, mediante misure volte, tra l'altro, a migliorare la loro visibilità, a promuovere la titolarità e contitolarità nonché a introdurre i necessari servizi di sostegno alle famiglie;

13.  invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare programmi specifici che consentano alle donne di trovare il loro posto in questi particolari settori, in quanto ciò potrebbe contribuire profondamente al necessario ricambio generazionale nei settori e a mantenere l'allevamento ovicaprino a livello di impresa familiare;

14.  invita la Commissione e gli Stati membri a vigilare maggiormente sulla diversità delle risorse genetiche nei settori ovino e caprino considerata la loro importanza per la produttività (fertilità, prolificità ecc.), la qualità dei prodotti e l'adattamento degli animali al loro habitat;

15.  accoglie con favore le attuali linee di aiuti per la promozione delle razze autoctone e della qualità differenziata, come la certificazione della produzione biologica;

16.  sottolinea che, in tal contesto, la conservazione delle razze locali e rustiche deve essere tenuta in considerazione nei programmi di selezione animale;

17.  sottolinea l'importanza delle razze ovine e caprine autoctone per il pascolo nelle zone alpine, impraticabili per altre razze;

18.  invita la Commissione ad adottare misure intese a sostenere maggiormente il mantenimento di tali razze di ovini e caprini;

19.  esorta a incrementare il sostegno fornito alle organizzazioni di produttori nei settori ovino e caprino;

20.  prende in considerazione lo sviluppo di sovvenzioni nei settori, che è di fondamentale importanza nell'ambito degli sforzi volti ad aumentare l'efficienza e la competitività della produzione, migliorare la qualità dei prodotti e aumentare l'autosufficienza dell'approvvigionamento di carni ovine dell'UE, tutte finalità coerenti con gli obiettivi di sviluppo dell'efficienza e di miglioramento della qualità dell'UE;

Promozione e innovazione

21.  invita la Commissione a incrementare il sostegno destinato alla ricerca sui metodi e le tecnologie di produzione innovativi allo scopo di rafforzare la competitività dei settori ovino e caprino e di promuovere i prodotti di carne, lattiero-caseari e di lana nel mercato interno, insistendo non solo sui prodotti tradizionali come il formaggio, ma anche sui tagli di carne più innovativi al fine di offrire prodotti che rispondano alle aspettative dei consumatori e alla domanda del mercato; invita altresì la Commissione a incoraggiare un consumo più regolare mediante campagne informative sulle modalità di preparazione e di cottura adatte ai nuovi consumatori, anche nei paesi vicini emergenti e nei mercati orientali, evidenziando i benefici nutrizionali e per la salute delle carni ovine e caprine;

22.  ritiene necessario contrastare l'idea che l'agnello è difficile da cucinare nonché l'attuale tendenza ad evitare le carni rosse;

23.  sottolinea che per aumentare la produzione nell'UE è essenziale profondere sforzi per aumentare il consumo di carni ovine e caprine;

24.  elogia la Commissione per la sua intenzione di dedicare una linea di bilancio specifica alle carni e ai prodotti lattiero-caseari ovini e caprini nell'ambito delle prossime campagne di promozione cofinanziate dall'Unione;

25.  evidenzia la necessità di garantire adeguati finanziamenti alle campagne di promozione intese ad aumentare il consumo di prodotti ovini e caprini in tutta l'UE;

26.  invita a includere tra i prodotti beneficiari la lana e le pelli;

27.  invita la Commissione a coordinare campagne di promozione per l'etichettatura IGP e DOP dei prodotti ovini e caprini, al fine di aumentare la loro attrattiva; chiede di procedere a uno studio approfondito degli sbocchi di mercato per la lana onde garantire ai produttori un maggiore rendimento economico;

28.  incoraggia altri Stati membri ad attuare l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" prevista dalla normativa dell'UE vigente, che costituisce uno strumento per conferire migliore visibilità ai prodotti e garantire ai consumatori una scelta più informata;

29.  evidenzia la necessità di introdurre etichette di garanzia per la carne di agnello e capretto, sia per i singoli produttori sia per le associazioni di produttori quali possibili beneficiari di aiuti alla qualità differenziata; sottolinea che tali etichette devono essere approvate dall'autorità locale competente in conformità delle disposizioni e delle norme pertinenti che ne disciplinano l'uso;

30.  chiede un sostegno a favore di eventi promozionali a livello dell'Unione dedicati ai settori ovino e caprino, quali festival e eventi annuali analoghi, in quanto strumenti di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui benefici che tali settori apportano all'UE, all'ambiente e ai cittadini;

31.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere lo sfruttamento delle elevate potenzialità delle pratiche tradizionali di allevamento di ovini e caprini attraverso l'agriturismo;

Buone pratiche

32.  invita la Commissione a creare le condizioni per lo sviluppo di un settore del latte ovino e caprino, consentendo la massima creazione di valore aggiunto per le aziende agricole, mediante politiche di qualità che favoriscano la produzione lattiero-casearia in loco e una distribuzione principalmente attraverso filiere corte o di prossimità; rileva, in tale contesto, l'importanza di una migliore applicazione da parte della Commissione delle norme in materia di igiene in tutti gli Stati membri, grazie in particolare al "manuale europeo per le buone prassi igieniche nella produzione di formaggi artigianali e prodotti lattiero-caseari" redatto dalla rete europea dei produttori di formaggi di azienda agricola e artigianali (FACE) in collaborazione con la Commissione;

33.  invita la Commissione a istituire una piattaforma online incentrata sui settori ovino e caprino con l'obiettivo principale di procedere allo scambio delle buone prassi e dei dati pertinenti provenienti dagli Stati membri;

34.  esorta la Commissione a elaborare orientamenti per le buone prassi di commercializzazione dei prodotti dei settori ovino e caprino, che possano quindi essere condivisi tra gli Stati membri e con le organizzazioni professionali;

35.  invita la Commissione e gli Stati membri a prestare maggiore attenzione al settore della produzione e della lavorazione della lana fornendo forme di sostegno per l'attuazione di programmi per lo scambio di informazioni e di buone pratiche tra gli attori della filiera della lavorazione della lana;

36.  esorta la Commissione a esaminare la possibilità di introdurre deroghe per la lana nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011 sul trattamento dei sottoprodotti di origine animale, non trattandosi di un prodotto destinato al consumo umano;

Migliorare i mercati

37.  invita la Commissione a presentare proposte sulla trasparenza dei prezzi nei settori in modo da fornire informazioni sui prezzi dei prodotti ai consumatori e ai produttori;

38.  invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in esame un'eventuale armonizzazione delle carcasse affinché riflettano i costi reali, senza compromettere la biodiversità garantita dalle razze locali, nonché la creazione di un osservatorio europeo che si occupi di monitorare i prezzi e i costi di produzione delle carni ovine e caprine; sottolinea l'importanza di monitorare i margini in tutta la catena alimentare, ivi compresi i prezzi all'ingrosso;

39.  avverte che la staticità o la diminuzione della domanda e l'aumento della produzione possono determinare una riduzione dei prezzi per i produttori;

40.  ricorda che i produttori di latte di pecora o di capra, riuniti in un'organizzazione di produttori, beneficiano, a norma dell'articolo 149 del regolamento (UE) n. 1308/2013, della possibilità di condurre trattative contrattuali congiunte entro il limite del 33 % della produzione nazionale e del 3,5 % di quella europea; sottolinea che tali soglie sono state stabilite principalmente per la produzione del latte crudo vaccino e sono pertanto restrittive e non adatte alle produzioni dei piccoli ruminanti, soprattutto quando gli allevatori intendono riunirsi in associazioni di organizzazioni di produttori locali o di organizzazioni di produttori multiacquirente, o quando devono confrontarsi con un grande gruppo industriale;

41.  chiede l'elaborazione di indicatori precisi che consentano di monitorare più attentamente la produzione, il consumo e il commercio di carne caprina, distinguendo tra animali adulti e capretti;

42.  ritiene necessario migliorare il potere negoziale e di mercato dei produttori nella catena alimentare, estendendo le norme sulle relazioni contrattuali per i settori ovino e caprino, nonché per i prodotti a base di carne e a base di latte, istituendo organizzazioni di produttori e interprofessionali analoghe a quelle esistenti in altri settori agricoli, in conformità dell'accordo raggiunto nel quadro del regolamento (UE) 2017/2393, in modo da migliorare la competitività e l'attuale scarsa produttività di tali settori;

43.  chiede che le etichettature di qualità PDO e PGI per la carne ovina siano assimilate a quelle previste per il prosciutto, a norma dell'articolo 172 del regolamento (UE) n. 1308/2013, come misura di regolazione dell'offerta per incrementare le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda;

44.  osserva che le organizzazioni dei produttori di latte di pecora o di capra o le loro associazioni possono sottrarsi ai massimali vincolanti di cui all'articolo 149 del regolamento (UE) n. 1308/2013 laddove esercitino un'attività economica comune (promozione, controllo di qualità, imballaggio, etichettatura o trasformazione), a norma dell'articolo 152, quale modificato dal regolamento (UE) 2017/2393;

45.  invita gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a fornire sostegno finanziario al settore dei prodotti lattiero-caseari ovini e caprini mediante il pacchetto latte;

46.  ritiene che si debba impedire che i prodotti ovini e caprini siano venduti al di sotto dei prezzi alla produzione;

47.  invita la Commissione a esaminare, in collaborazione con gli Stati membri, la filiera delle carni ovine e caprine (ad esempio distinguendo tra carne di animali adulti e carne di capretto) al fine di garantire che gli allevatori ricevano una remunerazione equa dal mercato;

48.  evidenzia in tale contesto l'importanza della commercializzazione diretta dei prodotti ovini e caprini;

49.  invita la Commissione a promuovere condizioni favorevoli alla vendita diretta da parte dei produttori e delle organizzazioni di produttori al fine di limitare gli aumenti artificiosi dei prezzi;

50.  sostiene lo sviluppo delle filiere ovine di prossimità, che costituiscono uno strumento per migliorare i redditi degli allevamenti ovini e favorire l'incontro tra domanda e offerta, e invita gli Stati membri e la Commissione a prestare particolare attenzione alle loro politiche pubbliche sui macelli locali, indispensabili per lo sviluppo di dette filiere di prossimità;

51.  rammenta che, ai sensi dell'articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013, i produttori possono stabilire misure per la regolazione dell'offerta di formaggio, anche di latte di pecora o di capra, che beneficia di una DOP o di un'IGP;

52.  si compiace che tali strumenti siano stati prorogati oltre il 2020 nel quadro dell'accordo raggiunto sui negoziati del regolamento (UE) 2017/2393;

53.  ritiene che sia necessario promuovere la concentrazione dell'offerta degli allevatori in imprese come le cooperative affinché aumentino il loro potere negoziale nella catena alimentare, apportino valore alla produzione degli allevatori membri e realizzino azioni che comportino la riduzione di costi o altre azioni difficilmente realizzabili a livello individuale, come l'innovazione o la consulenza sull'allevamento;

54.  incoraggia le autorità degli Stati membri in cui le organizzazioni professionali dei settori ovino e caprino hanno dimostrato il proprio interesse a elaborare strategie a medio e lungo termine per lo sviluppo di detti settori, avanzando suggerimenti su come migliorare la selezione delle specie e l'affermazione dei prodotti sul mercato;

55.  invita la Commissione e gli Stati membri a predisporre programmi che incoraggino i produttori a riunirsi in consorzi di produzione e commercializzazione, a praticare la commercializzazione diretta nonché a produrre ed etichettare speciali qualità di carni e prodotti lattiero-caseari ovini e caprini (ad esempio produzioni biologiche o specialità regionali);

56.  invita la Commissione ad agevolare i requisiti amministrativi per l'apertura di piccoli caseifici negli allevamenti ovini e caprini, consentendo in tal modo agli allevatori di incrementare il valore aggiunto della loro azienda;

57.  esorta la Commissione a considerare ulteriori strumenti e mezzi che possano aiutare i settori ad affrontare eventuali crisi, rispondere alle sfide globali e garantire il loro sviluppo sostenibile;

58.  ritiene che sia necessario disporre di strumenti di prevenzione e di gestione delle crisi nei settori ovino e caprino che consentano di limitare la volatilità dei prezzi e che garantiscano una giusta remunerazione ai produttori nonché un contesto favorevole agli investimenti e al rilevamento delle aziende da parte dei giovani;

59.  sottolinea che la qualità delle carni ovine e caprine dipende in larga misura dall'alimentazione degli animali e che le condizioni di concorrenza nei settori ovino e caprino nell'UE variano sensibilmente da regione a regione;

60.  invita le autorità nazionali a garantire che i produttori abbiano accesso ai mercati e che siano creati punti vendita specializzati;

Brexit e accordi commerciali

61.  chiede alla Commissione di analizzare le prospettive del mercato della carne ovina in seguito alla Brexit e di fare tutto il possibile per evitare gravi perturbazioni del mercato, in particolare istituendo una rete di sicurezza più efficiente per i prezzi e i mercati in modo da tutelare il settore dall'impatto della Brexit;

62.  esorta la Commissione a rimanere prudente nel quadro dei negoziati per il nuovo accordo di libero scambio (ALS) con la Nuova Zelanda e l'Australia, in attesa della valutazione dell'impatto della Brexit sui settori ovino e caprino, in particolare per quanto concerne il futuro, da un lato, del contingente di 287 000 tonnellate equivalenti di carcasse di ovini accordato dall'UE alla Nuova Zelanda, raggiunto in media al 75 % e consumato attualmente per circa il 48 % dal Regno Unito e, dall'altro, del contingente di 19 200 tonnellate equivalenti di carcasse di ovini accordato dall'UE all'Australia, raggiunto in media quasi al 100 % e consumato attualmente per quasi il 75 % dal Regno Unito;

63.  ritiene che i nuovi ALS dovrebbero prevedere una ripartizione del contingente accordato alla Nuova Zelanda e all'Australia per le sue esportazioni di carne di agnello verso l'Unione in categorie differenti per le carni fresche o refrigerate e quelle congelate; ricorda che, mentre nell'UE l'agnello è molto spesso commercializzato all'età di 6 o 9 mesi, in Nuova Zelanda ciò avviene spesso all'età di 12 mesi; sottolinea che l'accesso preferenziale al mercato non dovrebbe superare i contingenti tariffari esistenti;

64.  ricorda che il Parlamento ha identificato le carni ovine come un punto particolarmente sensibile nell'ambito dei negoziati sugli ALS con la Nuova Zelanda e, nella sua risoluzione del 26 ottobre 2017 recante la sua raccomandazione al Consiglio sulla proposta di mandato a negoziare per i negoziati commerciali con la Nuova Zelanda(6), si è espresso favorevole alla potenziale esclusione dei settori più sensibili;

65.  ribadisce che tutti gli ALS devono rispettare appieno le rigorose norme dell'UE in materia di benessere degli animali, ambiente e sicurezza alimentare; osserva che i contingenti tariffari esistenti per la Nuova Zelanda incidono sulla produzione di carne ovina dell'UE;

66.  esprime forte preoccupazione quanto alla lettera che gli Stati Uniti e sei altri grandi esportatori agricoli (Argentina, Brasile, Canada, Nuova Zelanda, Thailandia e Uruguay) hanno inviato ai rappresentanti del Regno Unito e dell'UE presso l'Organizzazione mondiale del commercio il 26 settembre 2017 in merito alle discussioni interne su un'eventuale ridistribuzione dei contingenti tariffari per l'importazione tra il Regno Unito e gli altri Stati membri dell'UE;

67.  evidenzia che è importante che, in seguito al suo recesso dall'Unione, il Regno Unito mantenga la parte dei contingenti tariffari che le spetta attualmente e che venga raggiunto un accordo in virtù del quale né il mercato del Regno Unito né quello dell'UE presentino un eccesso di carni ovine importate, in modo da evitare effetti negativi per i produttori del Regno Unito e dell'UE;

68.  è consapevole che il settore britannico della carne ovina dipende fortemente dal mercato dell'Unione, ma ritiene che la situazione presenti al tempo stesso sfide e opportunità;

69.  ritiene che il recesso del Regno Unito dall'UE dovrebbe rappresentare un'opportunità per sviluppare ulteriormente i settori ovino e caprino europei, al fine di ridurre la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di carni ovine e caprine dalla Nuova Zelanda;

70.  deplora che gli oltre 1 400 prodotti agricoli europei protetti da indicazione geografica non beneficino automaticamente di una protezione equivalente nei mercati dei paesi terzi contemplati dagli accordi commerciali internazionali negoziati dall'UE;

71.  chiede che, nell'ambito della conclusione di altri accordi commerciali con paesi terzi, si tenga conto della situazione precaria degli allevatori di ovini e caprini, in particolare includendoli nei settori sensibili o escludendoli direttamente dai negoziati, in modo da evitare disposizioni che possano in qualche modo compromettere il modello di produzione europeo o danneggiare l'economia locale o regionale;

72.  evidenzia che i costi e le norme di produzione dei principali paesi esportatori di carni ovine e caprine sono significativamente inferiori a quelli esistenti in Europa;

73.  sottolinea che tali settori dovrebbero beneficiare di un trattamento adeguato, ad esempio mediante l'introduzione di contingenti tariffari o di periodi transitori adatti, tenendo in debita considerazione l'effetto cumulativo degli accordi commerciali sull'agricoltura, o perfino escludendoli dall'ambito dei negoziati;

74.  pone l'accento, in tale contesto, sui gravi problemi legati alle preoccupazioni concernenti il benessere degli animali durante i lunghi viaggi di trasporto da o verso paesi lontani e le relative conseguenze per l'ambiente;

75.  invita la Commissione a introdurre un sistema di regolamentazione obbligatorio delle etichette a livello dell'UE per i prodotti a base di carne ovina, possibilmente introducendo un logo comune dell'Unione, in modo da consentire ai consumatori di distinguere tra i prodotti dell'UE e quelli provenienti da paesi terzi; suggerisce che tali etichette potrebbero essere certificate ricorrendo a una serie di criteri, tra cui un sistema di qualità per gli allevatori e l'indicazione del paese d'origine, così da garantire che i consumatori siano pienamente informati circa il luogo di origine del prodotto acquistato;

76.  ritiene che tale sistema debba essere concepito in modo da evitare di compromettere i sistemi di etichettatura promozionale esistenti a livello di Stato membro e di regione;

77.  invita la Commissione a fornire assistenza all'apertura di mercati di esportazione per le carni e frattaglie ovine dell'UE nei paesi dove attualmente si applicano limitazioni ingiustificate;

78.  invita la Commissione a considerare la possibilità di aumentare le esportazioni verso l'Africa settentrionale, un mercato in crescita nel quale la qualità e la sicurezza alimentari garantite dall'Unione sono particolarmente apprezzate;

79.  invita la Commissione a elaborare relazioni sui possibili mercati destinatari per i prodotti lattiero-caseari e a base di carne ovini e caprini dell'UE;

80.  invita la Commissione a promuovere la qualità dei prodotti esportati dall'UE, in particolare mediante la tracciabilità e norme sanitarie rigorose, che garantiscano carni ovine e caprine di qualità superiore a quelle esportate dalla Nuova Zelanda e dall'Australia; osserva che sarebbe opportuno porre in risalto la particolare attenzione che l'UE dedica alla qualità al fine di incoraggiare il consumo di carni ovine e caprine europee;

Sistema elettronico di identificazione

81.  esorta gli Stati membri e la Commissione a valutare la possibilità di armonizzare i livelli di tolleranza quando si tratta di imporre sanzioni agli allevatori per errori involontari nell'applicazione dell'etichettatura degli ovini e del sistema di identificazione elettronica, purché ciò non comporti in alcun modo l'accettazione di un margine di errore più elevato rispetto a quanto previsto per la cura preventiva degli animali e a condizione che sia in linea con l'approccio "One Health";

82.  riconosce l'importanza di migliorare la cura preventiva degli animali nell'UE e di adottare un approccio univoco in materia;

83.  evidenzia che gli Stati membri dovrebbero attuare la legislazione senza alcuna eccezione;

84.  sottolinea che la percentuale di perdite dei marchi auricolari è superiore per gli ovini che pascolano in maniera estensiva in zone soggette a vincoli naturali rispetto all'allevamento di altro bestiame in pianura e chiede alla Commissione di riconoscere questo aspetto;

85.  esorta gli Stati membri e la Commissione a considerare la possibilità di concepire un sistema di identificazione semplificato per allevamenti estensivi e di piccole dimensioni, destinati ai canali locali, senza pregiudicare l'efficace tracciabilità della produzione, nonché a introdurre disposizioni più flessibili e orientate alla crescita per quanto riguarda l'utilizzo dei marchi auricolari elettronici;

86.  osserva che i sistemi di identificazione dovrebbero essere concepiti in modo tale da ridurre al minimo la burocrazia; sottolinea che i produttori a basso reddito necessiteranno di assistenza finanziaria per attuare i costosi sistemi di identificazione elettronica obbligatori;

Aspetti sanitari

87.  osserva che le epidemie animali hanno conseguenze disastrose per il benessere degli animali, degli allevatori e dei residenti;

88.  evidenzia che la salute umana e animale deve sempre costituire una priorità;

89.  ritiene che sia necessario adoperarsi maggiormente per prevenire che si verifichino epidemie animali a livello transfrontaliero e ridurre l'impatto della resistenza agli antibiotici, e che occorra promuovere le vaccinazioni al fine di contrastare la diffusione di infezioni negli ovini e nei caprini;

90.  invita la Commissione a incentivare e sostenere gli allevatori di ovini e caprini in grado di dimostrare di avere raggiunto un elevato livello di vaccinazione dei propri animali, in linea con il piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica, poiché altrimenti gli allevatori avrebbero scarsi incentivi di mercato ad agire in tal senso;

91.  invita la Commissione a migliorare la sua capacità di reazione alle epidemie animali, come la febbre catarrale degli ovini, mediante una nuova strategia dell'UE in materia di salute animale, il finanziamento della ricerca, l'indennizzo delle perdite, gli anticipi sui pagamenti, ecc.;

92.  invita la Commissione a definire un piano d'azione per prevenire la mortalità e la morbilità tra i capretti maschi riconoscendo il valore intrinseco dell'animale e conferendo priorità al benessere dei capretti e delle capre;

93.  invita la Commissione a promuovere l'uso di vaccini ad elevata precisione immunologica come prima misura nella lotta contro possibili epidemie nei settori;

94.  sottolinea la necessità di migliorare la disponibilità di prodotti medicinali e veterinari per i settori ovino e caprino a livello dell'Unione mediante aiuti alla ricerca farmaceutica e la semplificazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio;

95.  invita la Commissione e gli Stati membri a riesaminare il livello di controllo delle condizioni sanitarie della fauna selvatica, soprattutto nei territori occupati da greggi in allevamento estensivo;

Predatori

96.  rammenta che la proliferazione dei predatori è il risultato, tra l'altro, dell'attuale legislazione dell'Unione volta a preservare le specie animali selvatiche autoctone;

97.  è favorevole a una revisione dei pertinenti allegati della direttiva Habitat al fine di controllare e gestire la diffusione dei predatori in determinate zone di pascolo;

98.  invita la Commissione a tenere conto della flessibilità prevista dalla direttiva nell'affrontare tali questioni, in modo da non pregiudicare lo sviluppo sostenibile delle zone rurali;

99.  sottolinea la necessità di un approccio oggettivo e basato su dati scientifici che prenda in considerazione nelle proposte esaminate il comportamento degli animali, le relazioni predatore-preda, la quantificazione accurata e specifica per regione del rischio di predazione da parte delle specie elencate nella direttiva Habitat, l'ibridazione, la dinamica dell'area di distribuzione e altre questioni ecologiche;

100.  evidenzia che gli attacchi nei confronti delle greggi da parte di lupi e di ibridi cane-lupo si moltiplicano, nonostante il crescente impiego di mezzi sempre più onerosi per gli allevatori e le comunità;

101.  osserva che le misure di protezione consigliate e attuate per proteggere le greggi si rivelano oggi limitate dinanzi al notevole aumento delle perdite di animali;

102.  rileva che tale inefficacia sta compromettendo il futuro di forme di allevamento virtuose per l'ambiente, come la pastorizia, in quanto alcuni allevatori hanno iniziato a tenere gli animali al chiuso, tendenza che nel tempo porterà non solo all'abbandono di immense superfici estensive con il conseguente rischio di incendi e valanghe, ma riorienterà anche gli allevamenti verso forme di agricoltura più intensive;

103.  invita la Commissione e gli Stati membri, nonché le autorità locali e regionali, in consultazione con gli allevatori e altri soggetti interessati, a valutare misure di sviluppo rurale per proteggere le greggi, indennizzare adeguatamente le perdite causate dagli attacchi dei grandi predatori, inclusi i predatori non protetti ai sensi della direttiva Habitat, e adattare gli aiuti forniti al fine di ripopolare le greggi;

104.  reputa necessario adottare misure per rivedere lo status di protezione dei predatori nel quadro della convenzione di Berna;

105.  esorta gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni della succitata convenzione al fine di impedire la proliferazione degli ibridi cane-lupo che minacciano la conservazione della specie Canis lupus e che molto spesso sono responsabili degli attacchi ai danni delle greggi di ovini e caprini;

106.  prende atto del successo parziale dei programmi intesi a reintrodurre le specie di cani da pastore quale strumento per dissuadere i lupi o quantomeno gli ibridi;

107.  propone che venga designato un "difensore dei lupi" per mediare tra i diversi interessi nonché nell'ambito delle dispute in merito allo status di protezione e alla necessità di risarcire le perdite derivanti dagli attacchi dei lupi, seguendo l'efficace modello del "difensore dagli orsi" attuato in alcuni Stati membri;

108.  invita la Commissione a tenere in considerazione le raccomandazioni contenute nella risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 su un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia;

109.  invita la Commissione e gli Stati membri – al fine di migliorare la situazione occupazionale nei settori – a elaborare programmi volti a ottimizzare l'addestramento dei cani da guardia e da pastore e a insegnare agli allevatori ad utilizzarli correttamente presso le loro aziende e, a tal fine, invita a migliorare con urgenza la cooperazione e lo scambio transfrontalieri di idee e di approcci vincenti tra le amministrazioni, gli allevatori e gli ambientalisti per quanto concerne i grandi predatori;

110.  chiede l'istituzione di zone di pascolo protette in cui si possano controllare i grandi predatori, in modo tale che il ritorno di questi ultimi non pregiudichi il benessere degli animali (transumanza, stalle aperte, ecc.) o le attività agricole e pastorizie tradizionali (alpeggio);

Macelli

111.  segnala la sempre maggiore diffusione dei processi di concentrazione nei macelli, che si riflette in un maggiore controllo da parte delle imprese di trasformazione della carne lungo l'intera catena di produzione della carne, dagli animali vivi fino alle carni fresche confezionate, e che ciò si traduce non solo in maggiori distanze di trasporto per gli animali vivi, ma anche in costi più elevati e in una minore redditività per i produttori;

112.  invita la Commissione a individuare misure di sostegno per l'istituzione di punti di macellazione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione;

113.  invita la Commissione e gli Stati membri a compiere sforzi intesi a sviluppare reti locali che esercitino un effetto di leva al fine di aumentare la redditività, facilitando la creazione di macelli di prossimità e itineranti, indispensabili per strutturare tali settori;

Formazione

114.  invita gli Stati membri a istituire programmi di formazione rivolti ai rappresentanti dei settori su come valorizzare i loro prodotti, affinché questi ultimi possano competere con altri prodotti lattiero-caseari e a base di carne;

115.  ritiene che sia fondamentale che, negli Stati membri con maggiore presenza di questo tipo di allevamento, siano create scuole di pastori incentrate sulla transumanza, al fine di fornire un'alternativa lavorativa all'attività di allevamento che favorisca il ricambio generazionale e, contemporaneamente, consenta di promuovere la dignità e il riconoscimento sociale di una professione tradizionale come il pascolo;

116.  reputa necessario facilitare non solo l'innovazione (pratiche agricole, nuovi prodotti, ecc.), ma anche la consulenza e la formazione iniziale e permanente nei settori ovino e caprino;

Altri punti

117.  invita la Commissione ad attuare e applicare la legislazione dell'UE pertinente, in particolare il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto;

118.  ritiene che sia necessario adempiere alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha stabilito che la protezione del benessere degli animali non cessa alle frontiere esterne dell'UE e che i trasportatori di animali esportati al di fuori dell'Unione devono pertanto rispettare le norme europee in materia di benessere degli animali anche al di fuori del territorio dell'UE;

119.  richiama l'attenzione sulla penuria d'acqua in diverse regioni dedite all'allevamento ovino e caprino, in particolare quelle mediterranee, situazione che è destinata ad aggravarsi a causa del riscaldamento climatico;

120.  sottolinea pertanto la necessità di garantire una migliore gestione delle risorse idriche mediante strutture adeguate, tenendo conto della distribuzione delle piogge nel corso dell'anno e della sostenibilità;

o
o   o

121.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 41.
(2) Testi approvati, P8_TA(2017)0441.
(3) https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2012/100
(4) https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2017030-onderzoek-naar-de-lessen-die-de-overheid-uit-de-qkoorts-epidemie-heeft
(5) Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).
(6) Testi approvati, P8_TA(2017)0420.


Pluralismo e libertà dei media nell'Unione europea
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Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 2018 sul pluralismo e la libertà dei media nell'Unione europea (2017/2209(INI))
P8_TA(2018)0204A8-0144/2018

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 e 49 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 9, 10 e 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDH) e la Carta sociale europea,

–  vista la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (ICERD), adottata e aperta alla firma e alla ratifica dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 2106 del 21 dicembre 1965,

–  visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(1),

–  visto il protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri,

–  vista la Carta europea per la libertà di stampa,

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,

–  visti le dichiarazioni, le raccomandazioni e le risoluzioni del Comitato dei ministri e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nonché i pareri e l'elenco di criteri per la valutazione dello Stato di diritto adottati dalla Commissione di Venezia,

–  visto lo studio del Consiglio d'Europa dal titolo "Journalists under pressure – Unwarranted interference, fear and self-censorship in Europe" (Pressioni contro i giornalisti – Ingerenze indebite, paura e autocensura in Europa),

–  visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali,

–  vista l'osservazione generale n. 34 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite,

–  visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani,

–  viste le pertinenti risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite come pure le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione,

–  visto il piano d'azione delle Nazioni Unite sulla sicurezza dei giornalisti e la questione dell'impunità,

–  visto il lavoro svolto dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sulla libertà dei media, in particolare dal suo rappresentante per la libertà dei media,

–  visto il lavoro svolto dalla piattaforma del Consiglio d'Europa per promuovere la tutela del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti,

–  vista la dichiarazione congiunta sulla libertà di espressione e su "fake news", disinformazione e propaganda, resa il 3 marzo 2017 dal relatore speciale per la promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione delle Nazioni Unite, dal rappresentante per la libertà dei media dell'OSCE, dal relatore speciale per la libertà di espressione dell'Organizzazione degli Stati americani e dal relatore speciale per la libertà di espressione e l'accesso alle informazioni della Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

–  visti i dati dell'indice sulla libertà di stampa nel mondo, pubblicato da Reporters Without Borders, e quelli dell'Osservatorio del pluralismo dei media del Centro per il pluralismo e la libertà dei media dell'Istituto universitario europeo,

–  visto il documento strategico dal titolo "Defining Defamation: Principles on Freedom of Expression and Protection of Reputation" (Definire la diffamazione: principi relativi alla libertà di espressione e alla tutela della reputazione), pubblicato da ARTICLE 19,

–  vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulla Carta dell'UE: stabilire norme per la libertà dei mezzi d'informazione in tutta l'UE(2),

–  viste la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni(3), come pure la sua risoluzione del 29 ottobre 2015 sul seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla sorveglianza elettronica di massa dei cittadini dell'Unione(4),

–  vista la sua risoluzione del 16 marzo 2017 sulla e-democrazia nell'Unione europea: potenziale e sfide(5),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(6),

–  viste la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sul ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE(7) e la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sulle misure legittime per proteggere gli informatori che agiscono nell'interesse pubblico, quando divulgano informazioni riservate di imprese e organismi pubblici(8),

–  viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relative alla libertà e al pluralismo dei media nell'ambiente digitale(9),

–  visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline e gli orientamenti della Commissione sul sostegno dell'UE alla libertà e all'integrità dei mezzi di comunicazione nei paesi candidati all'adesione per il periodo 2014-2020,

–  visti il convegno annuale 2016 sui diritti fondamentali organizzato dalla Commissione, dal titolo "Pluralismo dei media e democrazia", e i relativi contributi pubblicati dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,

–  visto il gruppo di esperti ad alto livello per la lotta alle notizie false e alla disinformazione online, nominato dalla Commissione per fornire consulenza in merito alla portata del fenomeno delle notizie false e alla definizione dei ruoli e delle responsabilità delle parti interessate,

–  visto il parere n. 5/2016 del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sulla revisione della direttiva e-privacy (2002/58/CE),

–  vista la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio(10),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo sulla sicurezza e la difesa del 22 giugno 2017,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione giuridica (A8-0144/2018),

A.  considerando che i diritti alla libertà di espressione e alla libertà di opinione sono diritti umani fondamentali e rappresentano una condizione indispensabile per il pieno sviluppo della persona e per la sua partecipazione attiva alla società democratica, per la realizzazione dei principi di trasparenza e responsabilità e per il rispetto di altri diritti umani e libertà fondamentali;

B.  considerando che il pluralismo è inscindibile dalla libertà, dalla democrazia e dallo Stato di diritto;

C.  considerando che il diritto di informare e il diritto di essere informati rientrano tra i principali valori democratici di base su cui si fonda l'Unione europea;

D.  considerando che non si può sottovalutare l'importanza di media pluralistici, indipendenti e attendibili in quanto garanti e custodi della democrazia e dello Stato di diritto;

E.  considerando che la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media sono elementi essenziali del diritto alla libertà di espressione; che i media svolgono un ruolo cruciale in una società democratica, in quanto fungono da organi di controllo pubblico e contribuiscono nel contempo all'informazione e alla responsabilizzazione dei cittadini ampliando la loro comprensione dell'attuale panorama politico e sociale e favorendo la loro partecipazione consapevole alla vita democratica; che occorre estendere la portata di tale ruolo per includere anche il giornalismo online e partecipativo come pure le attività di blogger, utenti di Internet, attivisti dei social media e difensori dei diritti umani, in modo da rispecchiare una realtà dei media oggi radicalmente mutata, tutelando nel contempo il diritto alla vita privata; che la neutralità della rete è un principio essenziale per un'Internet aperta;

F.  considerando che le notizie false, il bullismo online e la pubblicazione di immagini intime per vendetta ("revenge porn") costituiscono preoccupazioni crescenti per le nostre società, soprattutto tra i giovani;

G.  considerando che la diffusione di notizie false e della disinformazione attraverso i social media e i siti di ricerca ha fortemente compromesso la credibilità dei media tradizionali e ne ha ostacolato la capacità di fungere da organi di controllo;

H.  considerando che le autorità pubbliche hanno non solo il dovere di astenersi dall'imporre restrizioni alla libertà di espressione, ma anche l'obbligo positivo di adottare un quadro giuridico e normativo atto a promuovere la libertà, l'indipendenza e il pluralismo dei media;

I.  considerando che, in conformità degli articoli 2 e 4 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e dell'articolo 30 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la libertà di espressione non deve mai essere invocata per difendere comportamenti che violano la Convenzione e la Dichiarazione, quali l'incitamento all'odio o la propaganda d'odio, che si ispirano a idee o a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una determinata origine etnica o che tentano di giustificare o promuovere qualsiasi forma di odio e discriminazione razziale;

J.  considerando che le autorità pubbliche hanno il dovere di proteggere l'indipendenza e l'imparzialità dei media pubblici, che nella fattispecie sono al servizio delle società democratiche e non degli interessi dei governi al potere;

K.  considerando che le autorità devono altresì garantire che i media rispettino le disposizioni legislative e regolamentari in vigore;

L.  considerando che i recenti sviluppi politici in diversi Stati membri, dove il nazionalismo e il populismo si stanno intensificando, si sono tradotti in un aumento delle pressioni e delle minacce nei confronti dei giornalisti, a dimostrazione del fatto che l'Unione europea deve garantire, promuovere e difendere la libertà e il pluralismo dei media;

M.  considerando che, secondo il Consiglio d'Europa, gli abusi e i reati commessi da attori statali e non statali nei confronti dei giornalisti hanno un grave effetto dissuasivo sulla libertà di espressione; che il rischio e la frequenza delle ingerenze indebite rafforzano il sentimento di paura provato da giornalisti, giornalisti partecipativi, blogger e altri attori dei mezzi di informazione, il che può comportare un elevato grado di autocensura pregiudicando nel contempo il diritto dei cittadini all'informazione e alla partecipazione;

N.  considerando che, nel settembre 2016, il relatore speciale delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione ha ricordato che i governi hanno la responsabilità non solo di rispettare il giornalismo ma anche di garantire che i giornalisti e le loro fonti siano protetti attraverso una legislazione forte, azioni giudiziarie nei confronti degli autori di reati e ampia sicurezza ove necessario;

O.  considerando che i giornalisti e gli altri operatori dei media continuano a essere vittime di violenza, minacce, vessazioni o stigmatizzazione pubblica nell'Unione europea principalmente a causa dell'attività investigativa da essi svolta per tutelare l'interesse pubblico dall'abuso di potere, dalla corruzione, dalle violazioni dei diritti umani o dalle attività criminali;

P.  considerando che garantire la sicurezza dei giornalisti e degli altri operatori dei media rappresenta un prerequisito per assicurare che possano svolgere appieno il loro ruolo ed esercitare la loro capacità di informare adeguatamente i cittadini e di partecipare efficacemente al dibattito pubblico;

Q.  considerando che, secondo la piattaforma del Consiglio d'Europa per la tutela del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti, oltre la metà dei casi di abusi nei confronti dei professionisti dei media è commessa da attori statali;

R.  considerando che il giornalismo investigativo dovrebbe essere promosso come forma di impegno civico e come espressione di virtù civica ed essere sostenuto attraverso attività di comunicazione, apprendimento, istruzione e formazione;

S.  considerando che la radicale evoluzione del sistema mediatico, la rapida crescita della dimensione online del pluralismo dei media e il ruolo sempre maggiore svolto da motori di ricerca e piattaforme dei social media in quanto fonti di notizie rappresentano allo stesso tempo una sfida e un'opportunità per quanto concerne la promozione della libertà di espressione, la democratizzazione della produzione di notizie attraverso la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico e la trasformazione di un crescente numero di utenti da fruitori a produttori di informazioni; che la concentrazione del potere a livello di conglomerati di media, operatori di piattaforme e intermediari di servizi Internet come pure il controllo dei media da parte di soggetti economici e attori politici rischiano tuttavia di incidere negativamente sul pluralismo del dibattito pubblico e sull'accesso alle informazioni e di ripercuotersi sulla libertà, l'integrità, la qualità e l'indipendenza editoriale del giornalismo e dei media radiotelevisivi; che, a livello europeo, sono necessarie condizioni di parità al fine di garantire che i motori di ricerca, le piattaforme dei social media e altri giganti del settore dell'alta tecnologia rispettino le norme del mercato unico digitale dell'UE, ad esempio in materia di e-privacy e concorrenza;

T.  considerando che, per poter chiamare adeguatamente le autorità a rispondere delle loro azioni, i giornalisti devono avere un accesso diretto, immediato e senza ostacoli alle informazioni delle amministrazioni pubbliche;

U.  considerando che le informazioni ottenute sia tramite il diritto d'inchiesta sia attraverso gli informatori sono tra loro complementari ed entrambe essenziali per consentire ai giornalisti di svolgere la propria missione di interesse pubblico;

V.  considerando che i giornalisti necessitano di piena tutela giuridica per poter utilizzare e diffondere tali informazioni di interesse pubblico nell'ambito del loro lavoro;

W.  considerando che il diritto di chiedere e ricevere informazioni dalle amministrazioni pubbliche rimane frammentario e incompleto nell'Unione europea;

X.  considerando che il settore dei media svolge un ruolo chiave in qualsiasi società democratica; che gli effetti della crisi economica, associati alla crescita simultanea delle piattaforme dei social media e di altri giganti del settore dell'alta tecnologia e ad entrate pubblicitarie altamente selettive, hanno aumentato drasticamente la precarietà delle condizioni di lavoro e l'insicurezza sociale degli attori dei media, inclusi i giornalisti indipendenti, il che ha comportato un drammatico abbassamento delle norme professionali, sociali e di qualità nel settore giornalistico, con possibili ripercussioni sull'indipendenza editoriale;

Y.  considerando che l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo del Consiglio d'Europa ha denunciato la nascita del duopolio digitale di Google e Facebook, che rappresentano fino all'85 % della crescita dell'intero mercato della pubblicità digitale nel 2016, il che mette in pericolo il futuro delle società di media tradizionali finanziate dalla pubblicità, quali i canali televisivi commerciali, i giornali e le riviste, che hanno un pubblico molto più limitato;

Z.  considerando che, nel contesto della politica di allargamento, la Commissione ha il dovere di esigere il pieno rispetto dei criteri di Copenaghen, inclusa la libertà di espressione e dei media, e l'UE dovrebbe pertanto fungere da esempio garantendo le più elevate norme in questo ambito; che, dopo essere diventati membri dell'Unione europea, gli Stati sono tenuti a osservare costantemente e inequivocabilmente gli obblighi in materia di diritti umani sanciti dai trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e che il rispetto della libertà di espressione e dei media negli Stati membri dovrebbe essere soggetto a controllo regolare; che l'UE può essere credibile sulla scena globale solo se la libertà della stampa e dei media è salvaguardata e rispettata al suo interno;

AA.  considerando che dalle ricerche emergono costantemente dati indicanti che le donne sono in minoranza nei settori dei media, in particolare nei ruoli creativi, e sono gravemente sottorappresentate nelle posizioni più elevate e ai livelli decisionali; che gli studi sulla partecipazione delle donne al giornalismo indicano che, sebbene vi sia un equilibrio di genere relativamente buono tra i nuovi giornalisti, la distribuzione delle responsabilità decisionali è caratterizzata da un'importante disparità di genere;

AB.  considerando che le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del TUE che garantiscono il rispetto di tali principi sono attuate mediante azioni positive volte a promuovere la libertà e il pluralismo dei media come pure la qualità, l'accesso e la disponibilità delle informazioni (libertà positiva), ma prevedono anche la mancanza di intervento da parte delle autorità pubbliche al fine di evitare aggressioni dannose (libertà negativa);

AC.  considerando che la sorveglianza illegittima e arbitraria, in particolare se realizzata su larga scala, è incompatibile con i diritti umani e le libertà fondamentali, tra cui la libertà di espressione (ivi comprese la libertà di stampa e la tutela della riservatezza delle fonti giornalistiche) e il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati; che Internet e i social media contribuiscono a diffondere i discorsi di incitamento all'odio e a promuovere la radicalizzazione che porta all'estremismo violento attraverso la distribuzione di contenuti illeciti, specialmente a scapito dei giovani; che la lotta contro tali fenomeni richiede una stretta e coordinata collaborazione tra tutti gli attori pertinenti a tutti i livelli di governance (locale, regionale e nazionale), coinvolgendo altresì la società civile e il settore privato; che norme e attività efficaci nel settore della sicurezza e della lotta al terrorismo, così come misure volte a contrastare e a prevenire l'incitamento all'odio e l'estremismo violento, dovrebbero essere sempre subordinate al rispetto degli obblighi in materia di diritti fondamentali onde evitare che sorgano conflitti con la tutela della libertà di espressione;

AD.  considerando che, come sottolineato dal Consiglio d'Europa, la denuncia di irregolarità costituisce un aspetto fondamentale della libertà di espressione e svolge un ruolo essenziale ai fini dell'individuazione e della segnalazione di irregolarità e atti illeciti nonché in un'ottica di rafforzamento della responsabilità democratica e della trasparenza; che la denuncia di irregolarità rappresenta una fonte fondamentale di informazioni nella lotta contro la criminalità organizzata, nell'indagine, nell'individuazione e nella denuncia dei casi di corruzione nel settore pubblico e privato nonché nell'individuazione dei sistemi di elusione fiscale creati da imprese private; che per garantire l'efficacia di tale ruolo è fondamentale assicurare l'adeguata protezione degli informatori a livello UE, nazionale e internazionale come pure la promozione di una cultura che riconosca l'importante ruolo degli informatori all'interno della società;

AE.  considerando che, nell'ambito della lotta alla corruzione e alla cattiva amministrazione nell'UE, il giornalismo investigativo dovrebbe ricevere particolare considerazione e sostegno finanziario in quanto strumento a servizio del bene pubblico;

AF.  considerando che, secondo quanto constatato dall'Osservatorio del pluralismo dei media, la proprietà dei media continua a essere altamente concentrata e ciò costituisce un rischio significativo per la diversità delle informazioni e dei punti di vista rappresentati nei contenuti mediatici;

AG.  considerando che la copertura mediatica degli affari europei e delle attività delle istituzioni e agenzie dell'UE dovrebbe essere soggetta ai criteri del pluralismo e della libertà dei media alla stessa stregua della copertura delle notizie nazionali e dovrebbe avere un supporto multilingue in modo da raggiungere il maggior numero possibile di cittadini dell'UE;

1.  invita gli Stati membri ad adottare misure appropriate, tra l'altro garantendo un adeguato finanziamento pubblico, per salvaguardare e promuovere il pluralismo, l'indipendenza e la libertà del panorama mediatico a servizio della società democratica, incluse l'indipendenza e la sostenibilità dei media di servizio pubblico, dei media associativi e dei media partecipativi, che rappresentano elementi fondamentali di un contesto favorevole in grado di garantire il diritto fondamentale alla libertà di espressione e di informazione;

2.  sottolinea la responsabilità condivisa di legislatori, giornalisti, editori e intermediari di Internet, ma anche dei cittadini in quanto consumatori di informazioni;

3.  invita le istituzioni dell'UE a garantire la piena attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in tutte le loro decisioni, azioni e politiche al fine di assicurare il pieno rispetto del pluralismo e della libertà dei media contro l'indebita influenza delle autorità pubbliche nazionali; chiede alla Commissione, a tale riguardo, di introdurre una valutazione dell'impatto sui diritti umani delle sue proposte legislative e a presentare una proposta volta a istituire un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, in linea con la risoluzione del Parlamento del 25 ottobre 2016 sullo stesso tema;

4.  sottolinea la necessità di disporre di meccanismi di monitoraggio indipendenti per valutare la situazione della libertà e del pluralismo dei media nell'UE, che consentano di promuovere e proteggere i diritti e le libertà sanciti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 10 CEDU e di reagire prontamente alle possibili minacce contro tali diritti e libertà nonché alle violazioni degli stessi; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere appieno e a rafforzare gli strumenti già sviluppati al riguardo, quali l'Osservatorio del pluralismo dei media e la piattaforma del Consiglio d'Europa per la tutela del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti;

5.  sollecita la Commissione, in qualità di custode dei trattati, a trattare i tentativi dei governi degli Stati membri di inficiare la libertà e il pluralismo dei media per quello che sono, ossia un abuso di potere grave e sistemico e un attacco ai valori fondamentali dell'Unione europea sanciti dall'articolo 2 TUE, in considerazione del fatto che i diritti alla libertà di espressione e alla libertà di opinione sono diritti umani fondamentali e che la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media svolgono un ruolo fondamentale in una società democratica, anche nella loro funzione di controllo del potere del governo e dello Stato;

6.  invita gli Stati membri a condurre un riesame indipendente delle leggi e pratiche nazionali pertinenti al fine di proteggere la libertà di espressione come pure la libertà e il pluralismo dei media;

7.  esprime profonda preoccupazione per gli abusi, i reati e gli attacchi mortali che vengono tuttora commessi contro giornalisti e operatori dei media negli Stati membri a causa delle attività da essi svolte; esorta gli Stati membri a compiere ogni sforzo possibile per prevenire tali violenze, garantire l'assunzione di responsabilità ed evitare l'impunità, nonché per assicurare che le vittime e le loro famiglie abbiano accesso agli opportuni mezzi di ricorso; invita gli Stati membri a istituire, in collaborazione con le organizzazioni giornalistiche, un organismo di regolamentazione indipendente e imparziale incaricato di monitorare, documentare e denunciare le violenze e le minacce nei confronti dei giornalisti e di provvedere alla protezione e alla sicurezza dei giornalisti a livello nazionale; invita altresì gli Stati membri a dare piena attuazione alla raccomandazione CM/Rec(2016)4 del Consiglio d'Europa sulla tutela del giornalismo e la sicurezza di giornalisti e altri operatori dei media;

8.  esprime preoccupazione per il deterioramento delle condizioni di lavoro dei giornalisti e per la quantità di violenze psicologiche che si trovano ad affrontare; invita pertanto gli Stati membri a istituire, in stretta cooperazione con le organizzazioni giornalistiche, piani d'azione nazionali al fine di migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti e garantire che non siano vittime di violenza psicologica;

9.  esprime preoccupazione per la situazione della libertà dei media a Malta in seguito all'assassinio, nell'ottobre 2017, della giornalista anti-corruzione Daphne Caruana Galizia, che era stata altresì vittima di vessazioni, tra cui provvedimenti cautelari che hanno comportato il congelamento dei suoi conti bancari, e di minacce da parte di società multinazionali;

10.  condanna con forza l'omicidio del giornalista investigativo slovacco Ján Kuciak e della sua compagna Martina Kušnírová;

11.  plaude alla decisione di intitolare la sala stampa del Parlamento europeo alla giornalista assassinata Daphne Caruana Galizia; ribadisce a tale riguardo l'invito a intitolarle un premio annuale del Parlamento europeo per il giornalismo investigativo;

12.  invita la Conferenza dei presidenti a presentare una proposta su come il Parlamento potrebbe rendere omaggio al lavoro di Ján Kuciak, nonché a prendere in considerazione la possibilità di intitolargli il tirocinio per giornalisti del Parlamento;

13.  sollecita gli Stati membri a sostenere appieno l'iniziativa lanciata da Reporters Without Borders per l'istituzione di un rappresentante speciale per la sicurezza dei giornalisti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite;

14.  invita gli Stati membri a creare e mantenere, tanto a livello normativo quanto nella pratica, un contesto sicuro per i giornalisti e gli altri operatori dei media, inclusi i giornalisti stranieri che svolgono la propria attività giornalistica negli Stati membri, in modo da consentire loro di svolgere il proprio lavoro in piena indipendenza e senza ingerenze indebite, quali minacce di violenze, vessazioni, pressioni finanziarie, economiche e politiche, pressioni per spingerli a rivelare fonti e materiali riservati e sorveglianza mirata; sottolinea che gli Stati membri devono assicurare efficaci mezzi di ricorso giuridico contro le suddette pratiche ai giornalisti la cui libertà di esercitare la propria professione è stata minacciata, al fine di evitare l'autocensura; evidenzia che, nel considerare misure atte a garantire la sicurezza dei giornalisti, è importante adottare un approccio attento alla dimensione di genere;

15.  pone l'accento sull'importanza di assicurare ai giornalisti e agli operatori dei media condizioni di lavoro adeguate, nel pieno rispetto degli obblighi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dalla Carta sociale europea, al fine di evitare indebite pressioni interne ed esterne, situazioni di dipendenza, vulnerabilità e instabilità e, dunque, il rischio di autocensura; sottolinea che il mercato da solo non è in grado di garantire e promuovere l'indipendenza del giornalismo; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a elaborare e favorire nuovi modelli economici socialmente sostenibili, che consentano di finanziare e sostenere un giornalismo indipendente e di qualità, nonché a garantire la corretta informazione dei cittadini; chiede agli Stati membri di rafforzare il sostegno finanziario ai fornitori di servizio pubblico e al giornalismo investigativo, astenendosi dal prendere parte alle decisioni editoriali;

16.  condanna i tentativi dei governi di mettere a tacere i media critici e di distruggere la libertà e il pluralismo dei media, anche attraverso metodi più sofisticati che generalmente non generano una segnalazione nella piattaforma del Consiglio d'Europa per la tutela del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti, ad esempio l'acquisto da parte di membri del governo e loro amici di mezzi d'informazione commerciali e l'appropriazione dei media di servizio pubblico per servire interessi di parte;

17.  pone l'accento sulla necessità di sostenere e ampliare la portata delle attività del Centro europeo per la libertà di stampa e dei media, in particolare il sostegno giuridico offerto ai giornalisti vittime di minacce;

18.  sottolinea che i professionisti dei media spesso lavorano in condizioni precarie in termini di contratti, retribuzioni e garanzie sociali, il che compromette la loro capacità di svolgere adeguatamente la propria attività e di conseguenza pregiudica la libertà dei media;

19.  riconosce che la libertà di espressione può essere soggetta a restrizioni (che devono tuttavia essere stabilite dalla legge, perseguire un obiettivo legittimo e costituire una misura necessaria in una società democratica), tra l'altro nell'ottica di tutelare la reputazione e i diritti altrui; esprime tuttavia preoccupazione per le conseguenze negative e dissuasive che le leggi penali in materia di diffamazione potrebbero avere sul diritto alla libertà di espressione, sulla libertà della stampa e sul dibattito pubblico; invita gli Stati membri ad evitare qualsiasi uso improprio delle leggi penali in materia di diffamazione trovando il giusto equilibrio tra il diritto alla libertà di espressione e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, inclusa la reputazione, garantendo nel contempo il diritto a un ricorso effettivo ed evitando pene e sanzioni sproporzionate ed eccessivamente severe, in linea con i criteri stabiliti dalla CEDH;

20.  invita la Commissione europea a proporre una direttiva anti-SLAPP (Strategic lawsuit against public participation – azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica), che proteggerà i media indipendenti da azioni legali vessatorie volte a metterli a tacere o a intimidirli nell'UE;

21.  ritiene che la partecipazione ai processi democratici si basi, innanzitutto, sull'accesso reale e non discriminatorio alle informazioni e alla conoscenza; invita l'UE e gli Stati membri a elaborare politiche adeguate per realizzare l'accesso universale a Internet e a riconoscere quest'ultimo (inclusa la neutralità della rete) come un diritto fondamentale;

22.  deplora la decisione adottata dalla Federal Communications Commission (Commissione federale per le comunicazioni) statunitense di abrogare le norme del 2015 sulla neutralità della rete e sottolinea le conseguenze negative che la decisione potrebbe avere, in un mondo digitale interconnesso a livello globale, sul diritto di accedere alle informazioni senza discriminazioni; invita l'UE e gli Stati membri a proseguire sulla via del rafforzamento del principio della neutralità della rete rafforzando e sviluppando ulteriormente gli orientamenti dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) sull'attuazione delle norme europee in materia di neutralità della rete da parte dei regolatori nazionali;

23.  sottolinea che media indipendenti e pluralistici svolgono un ruolo importante nel dibattito politico e per il diritto al pluralismo delle informazioni sia durante i mandati elettorali che nei periodi intermedi; pone l'accento sulla necessità di garantire pienamente la libertà di espressione a tutti gli attori politici, conformemente alle disposizioni della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, e di basare la loro presenza nelle emittenti pubbliche su criteri giornalistici e professionali e non sul loro grado di rappresentatività istituzionale o sulle loro idee politiche;

24.  invita gli Stati membri e la Commissione a non adottare misure non necessarie volte a limitare arbitrariamente l'accesso a Internet e l'esercizio dei diritti umani di base o a controllare le comunicazioni pubbliche, quali l'adozione di norme repressive sulla creazione e la gestione di organi di informazione e/o siti web, l'imposizione arbitraria dello stato di emergenza, il controllo tecnico delle tecnologie digitali (ad esempio blocco, filtraggio, interferenza e chiusura degli spazi digitali) o la privatizzazione di fatto delle misure di controllo esercitando pressioni sugli intermediari affinché prendano provvedimenti per limitare o eliminare contenuti Internet; invita altresì l'UE e gli Stati membri a evitare che tali misure siano adottate da operatori privati;

25.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena trasparenza da parte delle imprese private e dei governi nell'utilizzo di algoritmi, intelligenza artificiale e processi decisionali automatizzati, che non dovrebbero essere implementati e sviluppati in modo da determinare, o con l'intento di conseguire, il blocco, il filtraggio e la rimozione arbitrari di contenuti di Internet, nonché a garantire che qualsiasi politica e strategia digitale dell'UE sia elaborata secondo un approccio basato sui diritti umani, prevedendo mezzi di tutela e garanzia adeguati e nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

26.  ribadisce che il bullismo online, la pubblicazione di immagini intime per vendetta ("revenge porn") e il materiale contenente abusi sessuali su minori costituiscono una preoccupazione crescente nelle nostre società e possono avere effetti estremamente gravi, specialmente sui giovani e sui bambini, e sottolinea che gli interessi e i diritti dei minori devono essere pienamente rispettati nel contesto dei mezzi di comunicazione di massa; incoraggia tutti gli Stati membri a elaborare una legislazione lungimirante per contrastare tali fenomeni, che comprenda disposizioni per il rilevamento, la segnalazione e la rimozione dai media sociali contenuti palesemente dannosi per la dignità umana; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per elaborare controargomentazioni efficaci e a fornire orientamenti chiari che assicurino certezza giuridica e prevedibilità per gli utenti, i fornitori dei servizi e il settore di Internet nel suo complesso, garantendo al contempo la possibilità di un ricorso giurisdizionale conformemente alla legislazione nazionale, al fine di reagire all'uso improprio dei social media a fini terroristici; sottolinea, tuttavia, che qualsiasi misura tesa a limitare o rimuovere contenuti Internet dovrebbe essere adottata solo in circostanze specifiche, esplicite e legittime e nel quadro di un rigoroso controllo giurisdizionale, in linea con le norme internazionali, la giurisprudenza della CEDH e l'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

27.  prende atto del codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online, promosso dalla Commissione; sottolinea l'ampio margine di discrezionalità lasciato alle imprese private per determinare che cosa costituisca un "illecito" e chiede che tale margine venga limitato per evitare i rischi di censura e di restrizioni arbitrarie della libertà di espressione;

28.  ribadisce che l'anonimato e la cifratura sono strumenti fondamentali per l'esercizio delle libertà e dei diritti democratici, la promozione della fiducia nell'infrastruttura e nelle comunicazioni digitali e la protezione della riservatezza delle fonti giornalistiche; riconosce che la crittografia e l'anonimato garantiscono la privacy e la sicurezza necessarie per l'esercizio del diritto alla libertà di opinione e di espressione nell'era digitale e ricorda che il libero accesso alle informazioni implica necessariamente la salvaguardia delle informazioni personali che i cittadini lasciano in rete quando operano online; rileva che la crittografia e l'anonimato possono anche dare adito ad abusi e atti illeciti e rendere difficile la prevenzione delle attività criminali e lo svolgimento di indagini, come evidenziato da funzionari delle autorità di contrasto e antiterrorismo; ricorda che le restrizioni alla crittografia e all'anonimato devono essere limitate conformemente ai principi di legalità, necessità e proporzionalità; invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad appoggiare e attuare pienamente le raccomandazioni contenute nella relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite del 22 maggio 2015 sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, che affrontano il tema dell'utilizzo della crittografia e dell'anonimato nelle comunicazioni digitali;

29.  incoraggia l'elaborazione di codici etici per i giornalisti come pure per le persone coinvolte nella gestione dei mezzi d'informazione al fine di assicurare la piena indipendenza dei giornalisti e dei media;

30.  sottolinea che le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie si trovano ad affrontare numerosi ostacoli quando investigano e perseguono i reati online, anche a causa delle discrepanze tra le legislazioni degli Stati membri;

31.  osserva che, nell'ecosistema mediatico digitale in evoluzione, sono comparsi nuovi intermediari in grado di influenzare e controllare le informazioni e le idee in rete assumendo funzioni e poteri di filtraggio; sottolinea che devono esistere in rete sufficienti canali, servizi e fonti indipendenti e autonomi in grado di garantire al pubblico una pluralità di opinioni e idee democratiche su questioni d'interesse generale; invita gli Stati membri a sviluppare politiche e misure nazionali nuove o già esistenti in materia;

32.  riconosce che il nuovo ambiente digitale ha esacerbato il problema della diffusione della disinformazione, vale a dire delle cosiddette "fake news" o notizie false; ricorda tuttavia che tale fenomeno non è nuovo e non è limitato alla sfera online; sottolinea l'importanza di garantire il diritto a un'informazione di qualità migliorando l'accesso dei cittadini a informazioni affidabili ed evitando la propagazione della disinformazione online e offline; ricorda che l'uso del termine "fake news" non dovrebbe mai essere finalizzato a minare la fiducia del pubblico nei mezzi di comunicazione di massa né a screditare e criminalizzare le voci critiche; manifesta preoccupazione per la potenziale minaccia che può derivare dal concetto di "fake news" per la libertà di parola e di espressione e per l'indipendenza dei mezzi di informazione, sottolineando nel contempo gli effetti negativi che la diffusione di notizie false potrebbe avere sul dibattito politico e sulla partecipazione informata dei cittadini alla società democratica; sottolinea l'importanza di assicurare meccanismi efficaci di autoregolamentazione basati sui principi dell'accuratezza e della trasparenza, che prevedano obblighi e strumenti adeguati in relazione alla verifica delle fonti, e l'importanza del controllo dei fatti da parte di organizzazioni terze certificate e imparziali al fine di assicurare l'obiettività delle informazioni e la protezione delle stesse;

33.  incoraggia le società dei social media e le piattaforme online a sviluppare strumenti per consentire agli utenti di comunicare e segnalare le potenziali "fake news" al fine di facilitare una rapida rettifica e di permettere la revisione da parte di organizzazioni terze imparziali e certificate per il controllo dei fatti, incaricate di fornire definizioni precise delle "fake news" e della disinformazione allo scopo di ridurre il margine di discrezionalità lasciato agli attori del settore privato, e a continuare a mostrare e indicare come "notizie false" le informazioni che si rivelano tali, per stimolare il dibattito pubblico e prevenire il riemergere della stessa disinformazione in una forma diversa;

34.  accoglie con favore la decisione della Commissione di istituire un gruppo di alto livello di esperti per la lotta alle notizie false e alla disinformazione online composto da rappresentanti della società civile, piattaforme di social media, organizzazioni di mezzi di informazione, giornalisti e accademici al fine di analizzare queste minacce emergenti e proporre misure operative da adottare a livello sia europeo che nazionale;

35.  sottolinea la responsabilità degli attori online nell'evitare la diffusione di informazioni non verificate o non veritiere con l'unico scopo di aumentare il traffico online attraverso l'utilizzo, ad esempio, del cosiddetto clickbait;

36.  riconosce che il ruolo e gli investimenti degli editori nel giornalismo investigativo, professionale e indipendente sono essenziali per contrastare la proliferazione delle notizie false e sottolinea la necessità di assicurare la sostenibilità dei contenuti editoriali pluralistici; incoraggia sia la Commissione che gli Stati membri a investire risorse finanziarie adeguate nell'alfabetizzazione mediatica e digitale e nello sviluppo di strategie di comunicazione, insieme a organizzazioni internazionali e della società civile, allo scopo di dare ai cittadini e agli utenti online gli strumenti per riconoscere le fonti di informazione dubbie ed esserne a conoscenza, nonché di individuare e denunciare i contenuti volutamente falsi e la propaganda; incoraggia inoltre, a tal fine, gli Stati membri a integrare l'alfabetizzazione mediatica e informatica nei sistemi di istruzione nazionali; invita la Commissione a prendere in considerazione le migliori pratiche a livello nazionale per garantire la qualità del giornalismo e l'affidabilità delle informazioni pubblicate;

37.  ribadisce il diritto di ciascun individuo di decidere in merito al destino dei suoi dati personali, in particolare il diritto esclusivo di controllare l'uso e la divulgazione delle informazioni personali e il diritto all'oblio, definito come la possibilità di ottenere la rimozione immediata dai social media e dai siti di ricerca di contenuti che potrebbero pregiudicare la sua dignità;

38.  riconosce che Internet e, più in generale, lo sviluppo dell'ambiente digitale hanno ampliato la portata di diversi diritti umani come evidenziato, ad esempio, dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 maggio 2014 nella causa C-131/12 Google Spain SL e Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González(11); invita, a tal riguardo, le istituzioni dell'UE ad avviare un processo partecipativo finalizzato a elaborare una Carta europea dei diritti in Internet, tenendo conto delle migliori pratiche sviluppate dagli Stati membri (in particolare la dichiarazione italiana dei diritti in Internet) da utilizzare come punto di riferimento, unitamente ai pertinenti strumenti europei e internazionali sui diritti umani, per regolamentare la sfera digitale;

39.  sottolinea il ruolo chiave degli informatori nel salvaguardare l'interesse pubblico e nel promuovere una cultura della responsabilità pubblica e dell'integrità nelle istituzioni pubbliche e private; rinnova l'invito rivolto alla Commissione e agli Stati membri affinché adottino e attuino un quadro adeguato, evoluto e completo per una normativa comune europea in materia di protezione degli informatori, sostenendo appieno le raccomandazioni del Consiglio d'Europa e le risoluzioni del Parlamento del 14 febbraio e del 24 ottobre 2017; ritiene necessario garantire che i meccanismi di segnalazione siano accessibili e sicuri e che le denunce degli informatori e dei giornalisti investigativi siano oggetto di indagini svolte in maniera professionale;

40.  sottolinea che la tutela giuridica degli informatori, nel momento in cui divulgano informazioni al pubblico, si fonda in particolare sul diritto del pubblico a ricevere tali informazioni; sottolinea che nessuno dovrebbe perdere il diritto alla protezione per il solo motivo di aver commesso un eventuale errore di valutazione dei fatti o perché la minaccia percepita per l'interesse generale non si è concretizzata, a condizione che, al momento della segnalazione, abbia avuto motivi ragionevoli di credere nella sua veridicità; ricorda che le persone che forniscono deliberatamente informazioni errate o fuorvianti alle autorità competenti non dovrebbero essere considerate informatori e pertanto non dovrebbero beneficiare dei meccanismi di protezione; sottolinea, inoltre, che ogni persona lesa, direttamente o indirettamente, per mezzo della segnalazione o comunicazione di informazioni inesatte o fuorvianti, dovrebbe godere del diritto ad un ricorso efficace;

41.  esorta sia la Commissione che gli Stati membri ad adottare misure volte a tutelare la riservatezza delle fonti d'informazione al fine di prevenire eventuali azioni discriminatorie o minacce;

42.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i giornalisti dispongano degli strumenti adeguati per chiedere e ricevere informazioni dall'UE e dalle autorità della pubblica amministrazione degli Stati membri, in base al regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti, senza essere oggetto di decisioni arbitrarie che negano tale diritto di accesso; osserva che le informazioni ottenute in virtù del diritto d'inchiesta da giornalisti o cittadini, comprese quelle ottenute tramite informatori, sono complementari ed essenziali per consentire ai giornalisti di adempiere la loro missione d'interesse pubblico; ribadisce che l'accesso alle fonti e agli eventi pubblici dovrebbe dipendere da criteri obiettivi, non discriminatori e trasparenti;

43.  sottolinea che la libertà di stampa richiede l'indipendenza dal potere politico ed economico, il che implica parità di trattamento indipendentemente dall'orientamento editoriale; ribadisce l'importanza di preservare un giornalismo che benefici di meccanismi che impediscono la concentrazione di gruppi singoli, monopolistici o quasi monopolistici, garantendo la libera concorrenza e la diversità editoriale; sollecita gli Stati membri ad adottare e attuare una regolamentazione della proprietà dei media per evitare la concentrazione orizzontale della proprietà nel settore dei media e la proprietà indiretta e incrociata dei media e per garantire la trasparenza, la divulgazione e la facilità d'accesso per i cittadini alle informazioni sulla proprietà dei media, sulle fonti di finanziamento e sulla gestione; sottolinea l'importanza di applicare restrizioni adeguate alla proprietà dei media nei confronti delle persone che ricoprono cariche pubbliche e di assicurare un controllo indipendente e meccanismi di conformità efficaci onde prevenire i conflitti di interessi e la pratica delle "porte girevoli"; ritiene fondamentale che vi siano autorità nazionali indipendenti e imparziali che garantiscano la supervisione efficace del settore dei media audiovisivi;

44.  esorta gli Stati membri a sviluppare le proprie capacità strategiche e a impegnarsi con le comunità locali dell'UE e del vicinato dell'UE al fine di promuovere un ambiente mediatico pluralistico e di comunicare le politiche dell'UE in modo coerente ed efficace;

45.  invita gli Stati membri a sostenere pienamente e ad appoggiare la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sul pluralismo dei media e sulla trasparenza della proprietà nel settore dei media, adottata il 7 marzo 2018;

46.  ricorda il ruolo importante esercitato dalle emittenti pubbliche nel preservare il pluralismo dei media, come evidenziato nel protocollo n. 29 allegato ai trattati; invita gli Stati membri a fornire loro gli strumenti finanziari e tecnici adeguati di cui hanno bisogno per svolgere la propria funzione sociale e servire l'interesse pubblico; invita a tal fine gli Stati membri a garantire la loro indipendenza editoriale tutelandole, attraverso quadri normativi chiaramente definiti, da qualsiasi forma di interferenza e influenza governativa, politica e commerciale, garantendo nel contempo la piena autonomia e indipendenza gestionale a tutti gli organi ed enti pubblici che esercitano i propri poteri nei settori della radiodiffusione e delle telecomunicazioni;

47.  esorta gli Stati membri ad allineare la loro politica di rilascio di licenze alle emittenti nazionali con il principio del rispetto del pluralismo dei media; ritiene che i contributi richiesti e la severità degli obblighi relativi all'emissione delle licenze dovrebbero essere soggetti a controllo e non dovrebbero mettere a repentaglio la libertà dei media;

48.  chiede alla Commissione di verificare se gli Stati membri concedono le licenze di radiodiffusione in base a criteri obiettivi, trasparenti, imparziali e proporzionati;

49.  suggerisce che, per tutelare efficacemente la libertà e il pluralismo dei media, la partecipazione agli appalti pubblici di società il cui proprietario finale possiede anche un'azienda nel settore dei media dovrebbe essere proibita o almeno resa del tutto trasparente; propone che gli Stati membri siano tenuti a riferire periodicamente su tutti i finanziamenti pubblici erogati alle imprese del settore dei media e che tutti i finanziamenti pubblici erogati ai titolari di media siano regolarmente controllati; sottolinea che i proprietari dei media non dovrebbero essere stati condannati o giudicati colpevoli per alcun reato;

50.  sottolinea che qualsiasi finanziamento pubblico alle organizzazioni dei media dovrebbe essere erogato sulla base di criteri non discriminatori, obiettivi e trasparenti, che dovrebbero essere comunicati in anticipo a tutti i media;

51.  ricorda che gli Stati membri dovrebbero trovare misure per sostenere i mezzi di informazione, assicurando ad esempio la neutralità dell'IVA, come raccomandato nella risoluzione del Parlamento europeo del 13 ottobre 2011 sul futuro dell'IVA(12), e appoggiando le iniziative relative ai mezzi di informazione;

52.  invita la Commissione a stanziare finanziamenti permanenti e adeguati nel bilancio dell'UE finalizzati a sostenere l'Osservatorio del pluralismo dei media del Centro per il pluralismo e la libertà dei media e a istituire un meccanismo annuale di valutazione dei rischi per il pluralismo dei media negli Stati membri; sottolinea che lo stesso meccanismo dovrebbe essere applicato per valutare il pluralismo dei media nei paesi candidati e che i risultati dell'Osservatorio del pluralismo dei media dovrebbero incidere concretamente sull'avanzamento del processo negoziale;

53.  invita la Commissione a monitorare e raccogliere informazioni e statistiche sulla libertà e il pluralismo dei media in tutti gli Stati membri e ad analizzare attentamente i casi di violazione dei diritti fondamentali dei giornalisti nel rispetto del principio di sussidiarietà;

54.  sottolinea la necessità di intensificare la condivisione delle migliori pratiche tra le autorità di regolamentazione audiovisiva degli Stati membri;

55.  invita la Commissione a tenere conto delle raccomandazioni contenute nella risoluzione del Parlamento del 25 ottobre 2016 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali; in tal senso, invita la Commissione a includere i risultati e le raccomandazioni dell'Osservatorio del pluralismo dei media sui rischi per il pluralismo e la libertà dei media nell'UE in fase di elaborazione della relazione annuale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (relazione europea DSD);

56.  incoraggia gli Stati membri a incrementare gli sforzi volti a rafforzare l'alfabetizzazione mediatica e a promuovere iniziative educative e di formazione per tutti i cittadini attraverso l'istruzione formale, non formale e informale, in una prospettiva di apprendimento permanente, anche prestando particolare attenzione alla preparazione e al sostegno iniziali e continui degli insegnanti nonché incoraggiando il dialogo e la cooperazione tra il settore dell'istruzione e della formazione e tutti i soggetti interessati pertinenti, compresi i professionisti dei mezzi d'informazione, la società civile e le organizzazioni giovanili; riafferma la necessità di strumenti innovativi adeguati all'età per promuovere la responsabilizzazione e la sicurezza online come elementi obbligatori del curriculum scolastico e di colmare il divario digitale, sia attraverso progetti specifici di alfabetizzazione tecnologica, sia tramite adeguati investimenti nelle infrastrutture, al fine di garantire l'accesso universale all'informazione;

57.  sottolinea che lo sviluppo di un senso di valutazione e analisi critica rispetto all'uso e alla creazione dei contenuti mediatici è essenziale per far sì che i cittadini comprendano le questioni di attualità e possano contribuire alla vita pubblica, così come è essenziale la loro conoscenza del potenziale di trasformazione e delle minacce relative a un ambiente mediatico sempre più complesso e interconnesso; sottolinea che l'alfabetizzazione mediatica è uno strumento democratico essenziale che responsabilizza i cittadini; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare misure specifiche al fine di promuovere e sostenere i progetti di alfabetizzazione mediatica, come il progetto pilota sull'alfabetizzazione mediatica per tutti, e a sviluppare una politica globale in materia destinata ai cittadini di tutte le fasce di età e per tutti i tipi di media, come parte integrante della politica dell'Unione europea in materia di istruzione, sostenuta da opportunità pertinenti di finanziamento dell'UE, quali i fondi SIE e Orizzonte 2020;

58.  osserva con preoccupazione che, come emerso dall'Osservatorio del pluralismo dei media per il 2016, l'accesso ai media da parte delle minoranze, delle comunità locali e regionali, delle donne e delle persone con disabilità è a rischio; sottolinea che, in un panorama dei media aperto, libero e pluralistico, i mezzi di comunicazione inclusivi sono essenziali e che tutti i cittadini hanno il diritto di accesso a informazioni indipendenti nella loro lingua materna, che si tratti di una lingua nazionale o di una lingua minoritaria; sottolinea la necessità di garantire una formazione adeguata e opportunità di riqualificazione ai giornalisti europei, in particolare a quelli che lavorano utilizzando lingue minoritarie e meno parlate; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare e a sostenere la ricerca, i progetti e le politiche che migliorano l'accesso ai mezzi di informazione, come pure le iniziative pertinenti destinate a gruppi minoritari vulnerabili (quali il progetto pilota sulle opportunità di tirocinio per i mezzi di comunicazione nelle lingue minoritarie), e di garantire possibilità di partecipazione e di espressione a tutti i cittadini;

59.  incoraggia il settore dei media a tutelare la parità di genere nelle rispettive politiche e prassi, attraverso meccanismi di coregolamentazione, codici di condotta interni e altre misure volontarie;

60.  esorta la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi in campagne sociali, programmi educativi e attività di formazione e di sensibilizzazione più mirate (anche rivolte ai responsabili delle decisioni nel settore dei media) al fine di promuovere valori e pratiche egualitari attraverso il finanziamento e la promozione, a livello sia nazionale che europeo, allo scopo di affrontare efficacemente la disuguaglianza di genere nel settore dei media;

61.  raccomanda alla Commissione di sviluppare una strategia settoriale per i media europei, basata sull'innovazione e la sostenibilità; ritiene che tale strategia dovrebbe rafforzare la collaborazione transfrontaliera e le coproduzioni tra operatori dei media nell'UE, al fine di metterne in evidenza la diversità e di promuovere il dialogo interculturale, rafforzare la cooperazione con le singole redazioni e i servizi audiovisivi di tutte le istituzioni europee, in particolare con quelli del Parlamento, e al fine di promuovere la copertura mediatica e la visibilità degli affari dell'UE;

62.  sottolinea l'importanza di sviluppare ulteriori modelli per l'istituzione di una piattaforma di diffusione radiotelevisiva pubblica europea che promuova, a livello di UE, il dibattito politico basato su elementi concreti, sul dissenso e sul rispetto, contribuisca alla pluralità delle opinioni nel nuovo contesto mediatico convergente e favorisca la visibilità dell'UE nelle sue relazioni esterne;

63.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di tutelare la libertà dei mezzi d'informazione e la libertà di espressione nell'arte contemporanea, promuovendo la creazione di opere d'arte volte a esprimere preoccupazioni sociali, a incoraggiare il dibattito critico e a ispirare l'espressione di una contronarrativa;

64.  sottolinea che è necessario abolire il geo-blocco per i contenuti dei mezzi di informazione, consentendo ai cittadini dell'UE di accedere allo streaming online, a richiesta e in replica dei canali televisivi degli altri Stati membri;

65.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

(1) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(2) GU C 55 del 12.2.2016, pag. 33.
(3) GU C 378 del 9.11.2017, pag. 104.
(4) GU C 355 del 20.10.2017, pag. 51.
(5) Testi approvati, P8_TA(2017)0095.
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0409.
(7) Testi approvati, P8_TA(2017)0022.
(8) Testi approvati, P8_TA(2017)0402.
(9) GU C 32 del 4.2.2014, pag. 6.
(10) GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.
(11) ECLI:EU:C:2014:317.
(12) GU C 94 E del 3.4.2013, pag. 5.

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