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Procedura : 2000/2114(COS)
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Ciclo del documento : A5-0334/2000

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A5-0334/2000

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P5_TA(2000)0580

Testi approvati
Giovedì 14 dicembre 2000 - Strasburgo
Tassazione dei carburanti per aeromobili
P5_TA(2000)0580A5-0334/2000

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni concernente la tassazione dei carburanti per aeromobili (COM(2000) 110 - C5-0207/2000 - 2000/2114(COS) )

Il Parlamento europeo,

-  vista la comunicazione della Commissione (COM(2000) 110 - C5-0207/2000 ),

-  vista la comunicazione della Commissione "Trasporti aerei e ambiente: Raccogliere la sfida di uno sviluppo sostenibile” (COM(1999) 640 ),

-  viste la proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l'imposizione dei prodotti energetici (COM(1997) 30 )(1) e il proprio parere del 9 febbraio 1999 al riguardo(2) ,

-  viste la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo a norma dell'articolo 8, paragrafo 6 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio sulla situazione relativa alle esenzioni o riduzioni basate su specifiche considerazioni politiche, di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE sull'esenzione obbligatoria concernente gli oli minerali utilizzati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e le esenzioni o riduzioni possibili per la navigazione su vie navigabili interne, eccettuata la navigazione privata da diporto, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b) della medesima direttiva (COM(1996) 549 ), nonché il proprio parere del 13 giugno 1997 al riguardo(3) ,

-  visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0334/2000 ),

A.  considerando che il traffico aereo è destinato ad aumentare in modo significativo nei prossimi anni,

B.  considerando che è necessario individuare quanto più rapidamente possibile misure adeguate per limitare l'impatto negativo di questo aumento sull'ambiente,

C.  considerando che tali misure devono promuovere la protezione ambientale rispettando al contempo la concorrenza leale e il corretto funzionamento del mercato interno,

D.  considerando che attualmente, a causa dei vincoli giuridici esistenti, l'imposizione fiscale del carburante per aeromobili potrebbe essere introdotta solo per i voli intracomunitari operati da vettori comunitari, il che produrrebbe comunque effetti positivi sull'ambiente e comporterebbe una diminuzione netta delle emissioni di CO2,

E.  considerando che se si consente all'industria dei trasporti aerei di espandersi senza restrizioni, la maggior parte delle riduzioni delle emissioni di gas ad effetto serra, che si auspica vengano conseguite da altre industrie nei prossimi anni nell'ambito del Protocollo di Kyoto, sarebbe vanificata dall'incremento delle emissioni di CO2 da parte del settore aeronautico,

F.  considerando che i trasporti aerei godono di un trattamento preferenziale, ad esempio per quanto riguarda le accise o l'IVA, rispetto ad altri modi di trasporto e che, per assicurare la coerenza del sistema fiscale e per motivi di ordine ambientale, è necessario porre termine a questa discriminazione positiva,

1.  accoglie con favore la comunicazione della Commissione e lo studio che ne è alla base, che considera un valido contributo per affrontare i problemi ambientali collegati ai trasporti aerei;

2.  ritiene comunque che la Commissione avrebbe dovuto dedicare una parte più importante della propria comunicazione all'analisi delle conseguenze ambientali di una tassazione del carburante per aeromobili;

3.  esprime la sua preoccupazione per la crescente quota delle emissioni globali di gas ad effetto serra attribuibile alla navigazione aerea; annette la massima importanza all'adozione di misure di riduzione delle emissioni del settore aereo;

4.  sottolinea che in tale contesto l'uso di strumenti economici è decisivo per promuovere lo sviluppo di uno spazio aereo più pulito sia negli Stati membri dell'UE che nei paesi candidati all'adesione e in tutto il mondo; ravvisa in ciò un metodo più efficace della legislazione tradizionale;

5.  ritiene che l'attuale situazione in cui il carburante per aeromobili è esente da imposta su scala mondiale rappresenti una disparità di trattamento rispetto ad altri modi di trasporto e non sia pertanto in linea con l'obiettivo della parità di opportunità fra tutti i modi di trasporto;

6.  prende atto della conclusione della Commissione secondo cui, essenzialmente per motivi economici, non sarebbe immediatamente fattibile per la Comunità nel suo insieme introdurre una tassa sul carburante per aeromobili che interessi esclusivamente i voli intracomunitari operati da vettori comunitari;

7.  condivide l'interpretazione data dalla Commissione ai risultati dello studio, ovvero che una tassa specifica nella Comunità avrebbe effetti positivi sull'ambiente e comporterebbe riduzioni nette delle emissioni di CO2;

8.  ritiene che in materia di riduzione dei gas ad effetto serra nessuna misura, per quanto esigua, possa ritenersi insignificante, specialmente quando si tratta di un settore in forte espansione, il che spiega il motivo per cui nella comunicazione della Commissione si afferma che il Consiglio dovrebbe giungere ad un accordo in merito ad accise comuni sul carburante per aeromobili all'interno dell'Unione;

9.  accoglie con favore la raccomandazione della Commissione di concedere agli Stati membri la facoltà di tassare il carburante per aeromobili sui voli nazionali o, mediante accordi bilaterali, su quelli intracomunitari, il che è compatibile con i risultati dello studio; sottolinea che i proventi derivanti da una tale misura consentirebbero agli Stati membri di ridurre altre imposte, segnatamente quelle sul lavoro, come raccomandato all'articolo 1 della proposta della Commissione per la tassazione dei prodotti energetici;

10.  rileva che un'accisa sul carburante per aeromobili è perfettamente in linea con il principio delle ecotasse;

11.  sottolinea che le misure prese in questo settore non devono indebitamente pregiudicare la competitività dei vettori aerei europei rispetto a quelli di paesi terzi;

12.  chiede che vengano prese misure immediate per ridurre l'impatto ambientale dei trasporti aerei e per creare condizioni più eque, assoggettando i trasporti aerei allo stesso obiettivo di riduzione del 5% delle emissioni di gas ad effetto serra cui devono conformarsi gli altri settori nell'ambito del trattato di Kyoto; insiste affinchè sia introdotta una tassa ambientale sui voli in partenza e in arrivo negli aeroporti dell'UE;

13.  sottolinea la necessità di ridurre al minimo gli effetti socioeconomici negativi di un'accisa sul carburante per aeromobili; invita pertanto il Consiglio a preparare una rinegoziazione degli accordi bilaterali sul trattamento del carburante per aeromobili e ad esaminare le modalità per assoggettare ad un siffatto regime fiscale i trasporti, sia all'interno dell'Unione che da e verso paesi terzi; esorta inoltre il Consiglio ad adoperarsi al massimo per assicurare che in occasione della 33a Assemblea generale dell'ICAO nel 2001 si giunga a un compromesso sulla tassazione del carburante per aeromobili;

14.  invita la Presidenza del Consiglio e la Commissione a tenerlo pienamente informato sui lavori della 33a Assemblea generale; invita la Presidenza e la Commissione a comunicare prima di tale Assemblea quale sarà la posizione dell'UE e, dopo la sua conclusione, a riferirgli in merito allo svolgimento e ai risultati di detta Assemblea, in particolare per quanto riguarda le accise sul carburante per aeromobili;

15.  invita la Commissione a presentare una comunicazione concernente proposte per misure interne a livello UE qualora l'anno prossimo, nel corso della 33a Assemblea, non dovessero essere prese misure soddisfacenti;

16.  esorta la Commissione a sollecitare una rinegoziazione della Convenzione di Chicago del 1944 e degli Accordi bilaterali per i servizi aerei (ASA), che stabiliscono l'esenzione dalle imposte sul carburante fornito sul territorio delle parti contraenti;

17.  ritiene che per ridurre le emissioni di CO2 prodotte dal trasporto aereo si dovrebbero prendere urgentemente in considerazione anche altre misure - ad esempio, programmi di negoziazioni delle emissioni, accordi volontari nell'ambito dell'industria del trasporto aereo, programmi di ricerca e sviluppo per il miglioramento tecnologico dei motori e del carburante, prelievi ambientali differenziati, stipula di contratti ambientali e migliore gestione del traffico aereo - nell'ambito delle quali siano previsti chiari obiettivi e procedure di monitoraggio, con relative sanzioni volte a garantire una concorrenza leale nel mercato interno;

18.  chiede alla Commissione di effettuare uno studio che analizzi queste soluzioni alternative;

19.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 139 del 6.5.1997, pag. 14.
(2) GU C 150 del 28.5.1999, pag. 82.
(3) GU C 200 del 30.6.1997, pag. 249.

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