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Procedura : 2004/2121(INI)
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Ciclo del documento : A6-0051/2004

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A6-0051/2004

Discussioni :

PV 14/12/2004 - 16

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PV 15/12/2004 - 4.5

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P6_TA(2004)0100

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Mercoledì 15 dicembre 2004 - Strasburgo
Procedura unica del regime d'asilo europeo
P6_TA(2004)0100A6-0051/2004

Risoluzione del Parlamento europeo sulla procedura d'asilo e la protezione nelle regioni d'origine (2004/2121(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all'ingresso gestito nell'Unione europea delle persone bisognose di protezione internazionale e al rafforzamento della capacità di protezione nelle regioni di origine – "Migliorare l'accesso a soluzioni durature" (COM(2004)0410),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Un regime europeo comune in materia d'asilo più efficace: la procedura unica come prossima tappa (COM(2004)0503),

–   vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, in particolare l'articolo 14,

–   visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e i suoi protocolli addizionali,

–   vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(1), proclamata solennemente il 7 dicembre 2000, in particolare gli articoli 1, 18 e 19,

–   visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, adottato dalla Convenzione europea il 13 giugno e il 10 luglio 2003, presentato al Presidente del Consiglio europeo a Roma il 18 luglio 2003, e approvato dalla Conferenza intergovernativa, riunita a livello di Capi di Stato e di governo, durante il Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004, in particolare gli articoli II-61, II-78, II-79 e III-266,

–   vista la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, del 28 luglio 1951, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967,

–   vista la versione consolidata del trattato sull'Unione europea(2), in particolare l'articolo 2, quarto trattino, e l'articolo 6,

–   vista la versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea(3), in particolare l'articolo 63,

–   visto il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia(4), in particolare i punti 8, 32, 33, 34, 36 e 37,

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare quelle che figurano ai punti 13, 14 e 15,

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001, in particolare quelle che figurano ai punti 39 e 40,

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002, in particolare quelle che figurano ai punti 26, 27, 28, 29, 33 e 34,

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, in particolare quelle che figurano ai punti 24, 25, 26 e 27,

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Verso una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto d'asilo" (COM(2000)0755),

–   vista l'Agenda o programma per la protezione, approvata dal comitato esecutivo dell'ACNUR e accolta con soddisfazione dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2002, dopo le consultazioni mondiali sulla protezione internazionale,

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla politica comune in materia di asilo e all'Agenda per la protezione (COM(2003)0152),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo-Verso regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti" (COM(2003)0315),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A6‐0051/2004),

A.   considerando che il Consiglio europeo di Salonicco, al punto 26 delle sue conclusioni, ha invitato la Commissione "ad esplorare tutti i parametri che consentono di garantire alle persone bisognose di protezione internazionale un ingresso nell'UE caratterizzato da maggior ordine e controllo e ad esaminare le modalità e i mezzi diretti a potenziare la capacità di protezione delle regioni d'origine, nella prospettiva di presentare al Consiglio, anteriormente al giugno 2004, una relazione generale in cui si suggeriscono le misure da adottare, comprese le ripercussioni giuridiche",

B.   considerando che le due comunicazioni della Commissione, oggetto della presente risoluzione, vanno esaminate congiuntamente poiché, pur avendo motivazioni diverse, costituiscono la risposta della Commissione ai punti 26 e 27, rispettivamente, delle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco e affrontano le premesse e gli obiettivi fondamentali di un possibile nuovo approccio a regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti, esplorando nuove vie per attuare l'approccio graduale definito a Tampere,

C.   considerando che la Convenzione di Ginevra e l'obbligo internazionale di accogliere chiunque chieda asilo alla frontiera devono restare la regola,

D.   considerando che esiste la necessità di concludere accordi tra l'Unione europea e i paesi terzi al fine di migliorare l'accesso a soluzioni durature per i rifugiati o le persone bisognose di protezione o asilo politico, sulla base del principio della responsabilità condivisa,

E.   considerando che situazioni prolungate di rifugiato e il protrarsi del trattamento delle domande d'asilo potrebbero compromettere la sicurezza personale dei rifugiati che ne hanno realmente bisogno, soprattutto in situazioni di crisi, e costringerli a ricorrere a mezzi di viaggio illegali,

1.   sollecita l'Unione europea e gli Stati membri a garantire di entrare a coloro che necessitano di protezione nell'Unione europea in sicurezza e di vedere esaminate in modo adeguato le loro richieste garantendo la rigorosa osservanza degli standard internazionali in materia di diritti umani e di diritto dei rifugiati e in particolare il principio del "non respingimento" (ossia gli Stati devono consentire ai bona fide richiedenti l'asilo l'ingresso sul territorio);

2.   deplora che i progressi nell'adozione del programma legislativo per la prima fase di un regime europeo comune in materia di asilo, definito nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, siano avvenuti con ritardo e con un'armonizzazione basata sul minimo comun denominatore tra gli Stati membri, e che il Consiglio non sia riuscito fino al 29 aprile 2004 a raggiungere un accordo politico sulla proposta modificata di direttiva recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato(5);

3.   ringrazia la Commissione per la presentazione della comunicazione COM(2004)0410 in cui propone, ad integrazione dell'attuale regime comune europeo in materia di asilo, da una parte, misure volte a consentire un ingresso ordinato e meglio organizzato nell'Unione europea delle persone bisognose di protezione internazionale e, dall'altra, misure volte a rafforzare la capacità di protezione nelle regioni di origine;

4.   chiede che l'Unione europea disponga di proprie fonti d'informazione in materia di flussi migratori, poiché un approccio adeguato in materia di regimi di asilo richiede una conoscenza esatta delle loro caratteristiche e dimensioni nei diversi Stati membri; a tal fine, ritiene necessario il rafforzamento dell'Osservatorio europeo delle migrazioni quale strumento per la centralizzazione delle statistiche sull'asilo nell'Unione europea;

5.   ritiene che resti ancora molto da fare perché l'Unione europea divenga uno spazio d'asilo unico e i cittadini abbiano fiducia in un sistema che operi in modo equo, efficiente e tempestivo, sia nell'assicurare protezione a coloro che ne hanno bisogno, sia nell'occuparsi delle persone che non hanno i requisiti necessari per ottenere tale protezione;

6.   reputa che l'attuazione, ancora parziale, della prima fase del regime europeo comune in materia d'asilo presenti gravi carenze strutturali che minacciano la tradizione umanitaria europea e che, pertanto, per migliorare la gestione dell'asilo nel contesto di un'Europa allargata, si debbano realizzare, mediante un'applicazione graduale, i seguenti obiettivi, complementari e non sostituitivi rispetto al regime europeo comune in materia d'asilo previsto a Tampere:

   a) migliorare la qualità delle decisioni in materia di asilo nell'Unione europea,
   b) svolgere un ruolo chiave nel garantire la formazione di capacità e aiutare i paesi a concedere un'efficace protezione ai richiedenti asilo e ai rifugiati, utilizzando quale criterio di riferimento le norme internazionali in materia di diritti dell'uomo;
   c) trattare le domande di protezione al livello più prossimo possibile alle necessità e regolare l'accesso sicuro all'Unione europea mediante l'arrivo in modo ordinato e organizzato di alcune delle persone bisognose di protezione internazionale,
   d) rispettare il principio di solidarietà e garantire l'equa ripartizione delle responsabilità,
   e) definire un approccio integrato finalizzato all'introduzione di un processo decisionale tempestivo ed efficiente in materia d'asilo e di procedure di rimpatrio eseguibili;

7.   sottolinea la necessità di una collaborazione tra i paesi terzi e l'Unione europea per assicurare una politica globale ed equilibrata dell'Unione europea in materia di asilo e migrazione; ritiene che il partenariato con i paesi terzi possa essere attuato con gli strumenti esistenti, come la politica europea di vicinato e i relativi futuri piani d'azione dei singoli paesi, concepiti in modo flessibile e calibrato alle situazioni, oltre ad altri programmi comunitari, quali gli aiuti alle popolazioni sradicate in Asia e America latina(6) e i programmi MEDA(7), CARDS(8), FES(9) ed Aeneas(10);

8.   è convinto che uno degli strumenti per garantire alle persone bisognose di protezione internazionale un ingresso più ordinato e meglio gestito nell'Unione europea possa consistere in un regime di reinsediamento su scala comunitaria, basato sul rispetto della volontà del singolo e sulla libera partecipazione degli Stati membri al regime, che consisterebbe il trasferimento di queste persone da un primo paese d'accoglienza in uno Stato membro nel quale godano delle garanzie di protezione e abbiano prospettive d'integrazione e autonomia, contando sul coinvolgimento dell'ACNUR nella selezione e trasmissione di casi specifici; chiede, pertanto, all'Unione europea di elaborare uno strumento giuridico adeguato che garantisca la pronta applicazione di questo regime;

9.   respinge l'esternalizzazione della procedura di esame delle domande, che consiste nel trasferire in un paese terzo le persone che chiedono lo status di rifugiati, non da ultimo perché rende più difficile per i richiedenti lo status di rifugiato di essere adeguatamente rappresentati e sottrae tale procedura al controllo democratico;

10.   ritiene che un meccanismo di reinsediamento permetterebbe di offrire un rapido accesso alla protezione, evitando così che i rifugiati siano vittime delle reti di immigrazione illegale e della tratta di esseri umani o debbano attendere talvolta diversi anni prima che il loro status venga riconosciuto;

11.   ritiene che il programma di reinsediamento sia uno strumento idoneo a rispondere alle esigenze specifiche di protezione dei rifugiati la cui vita, libertà, sicurezza e salute e i cui diritti fondamentali siano in pericolo nel paese in cui si sono rifugiati;

12.   ritiene che nei programmi di reinsediamento si debba dedicare particolare attenzione ai soggetti considerati più vulnerabili in questa situazione e bisognosi di aiuto, ad esempio le vittime di stupri e di molestie sessuali, le donne in gravidanza, i minori non accompagnati, i disabili, gli attivisti dei diritti dell'uomo o i perseguitati politici; ritiene che occorrano flessibilità e specificità nell'esame delle singole situazioni e che un approccio siffatto rappresenterebbe un vero valore aggiunto a livello dell'Unione europea;

13.   ritiene che i centri di accoglienza, per le persone che vogliono emigrare, situati nel paese di transito finale non debbano essere presi in considerazione nella ricerca di soluzioni durevoli nelle regioni di origine, né nell'offerta di rifugio alle persone bisognose di protezione internazionale; ritiene, infatti, che tali centri, anche se possono apparire come una soluzione a breve termine per talune pressioni migratorie, sollevino molte questioni circa la capacità di soddisfare gli obblighi internazionali in materia di diritti dell'uomo, non da ultimo per la situazione deplorevole dei regimi di molti di questi paesi di transito in termini di diritti dell'uomo;

14.   confida nel fatto che tali programmi di reinsediamento, se opportunamente gestiti e dotati di risorse adeguate e convenientemente pubblicizzati dagli Stati membri e dall'Unione europea, possano contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei rifugiati e dei motivi per cui essi cercano protezione nei paesi che li ricevono e delle altre persone bisognose di protezione internazionale, e ad aumentare l'efficacia dell'Unione europea nella lotta contro il traffico di esseri umani;

15.   reputa che un'attiva opera di sensibilizzazione in questo senso sia essenziale per combattere tutte le forme di discriminazione, il razzismo e la xenofobia nell'Unione europea;

16.   invita l'Unione europea a dimostrare in modo visibile e coerente la propria disponibilità ad aiutare i paesi terzi nelle regioni d'origine a potenziare le loro capacità di protezione, conformemente all'iniziativa "Convention Plus" dell'ACNUR e ad altre raccomandazioni e ad escludere la possibilità di finanziare campi di accoglienza o altri centri che limitano la libertà personale dei richiedenti asilo;

17.   ritiene che le risorse supplementari necessarie per migliorare il sostegno nelle regioni di origine debbano essere costituite da finanziamenti aggiuntivi, assegnati e coordinati a titolo delle attuali linee di bilancio, e non da una redistribuzione della dotazione esistente per l'aiuto e lo sviluppo; ritiene che si debba tener conto di ciò nelle deliberazioni sulle prospettive finanziarie; ritiene che saranno inoltre necessari finanziamenti aggiuntivi e coordinati all'ACNUR, dato il ruolo che tale organismo sarà chiamato a svolgere in tale procedura;

18.   invita l'Unione europea a garantire che siano messi a disposizione gli stanziamenti di bilancio necessari, oltre a quelli già previsti come aiuto allo sviluppo dei paesi terzi, per potenziare la capacità finanziaria ed istituzionale di protezione dei rifugiati nei paesi in via di sviluppo sempreché tali stanziamenti non siano utilizzati per creare centri di accoglienza o qualsiasi altro centro che limiti la libertà personale dei richiedenti asilo;

19.   considera necessario che le agenzie coinvolte abbiano responsabilità e obblighi di rendiconto chiaramente definiti;

20.   ritiene che una incisiva politica estera e di sicurezza comune che impegni prioritariamente l'Unione europea nella prevenzione dei conflitti e nella soluzione di quelli di lunga durata sia essenziale per aiutare coloro che cercano protezione; per questo accoglie con favore le proposte della Commissione relative a programmi di protezione regionale dell'Unione europea, e chiede di essere coinvolto nel loro sviluppo nonché nella necessaria valutazione e nel controllo della loro attuazione;

21.   ritiene che tali programmi di protezione debbano includere clausole di salvaguardia contro il ritorno anticipato di rifugiati sulla base del concetto del paese terzo sicuro;

22.   invita l'Unione europea, ai fini della trattazione dei casi di persone bisognose di protezione immediata e urgente, ad analizzare i problemi esistenti per le procedure di ingresso protetto (PIP), laddove gli Stati membri abbiano riferito di abusi, e ad esplorare ulteriormente la possibilità di uno strumento giuridico che definisca e stabilisca gli elementi di un sistema di PIP, il quale consisterebbe nel permettere a un cittadino di un paese terzo di presentare una domanda d'asilo, o la richiesta di un'altra forma di protezione internazionale, a uno Stato membro potenzialmente ospitante pur rimanendo fuori del territorio di quest'ultimo, e di ottenere un'autorizzazione all'ingresso, provvisoria o definitiva;

23.   sottolinea che il potenziamento della capacità di protezione nelle regioni d'origine e l'istituzione delle PIP consentono di garantire un ingresso nell'Unione europea ordinato e prevedibile, e ritiene che il diritto vigente di presentare domanda d'asilo a seguito dell'arrivo spontaneo in uno Stato membro debba essere mantenuto;

24.   sottolinea quanto sia importante che l'Unione europea condivida con i paesi terzi, e in particolare con i paesi di primo asilo, la responsabilità della gestione dei rifugiati e pone l'accento sull'esigenza di una coollaborazione più efficace per rafforzare la capacità di protezione dei paesi che accolgono rifugiati, in modo che possano diventare stabili fornitori di un'efficace protezione;

25.   ritiene che l'Unione europea dovrebbe essere meglio preparata a fornire assistenza urgente ai paesi confinanti con Stati in crisi, per aiutarli ad affrontare, conformemente agli standard internazionali, le improvvise e massicce migrazioni determinate da situazioni di crisi;

26.   riconosce l'utilità di sostenere i paesi che ricevono la maggioranza delle persone in cerca di rifugio e considera importante che le condizioni offerte in tali paesi corrispondano, almeno, a quelle indicate dalla Commissione al punto 45, lettere da a) ad e), della comunicazione COM(2004) 0410;

27.   considera che questo sostegno nelle regioni di origine debba essere un'azione complementare rispetto a una procedura comune in materia d'asilo nell'Unione europea basata su elevati standard e stabilita nel pieno riconoscimento dei nostri obblighi internazionali ed afferma, pertanto, che tale sostegno non può essere un surrogato di una procedura siffatta nell'Unione europea;

28.   ritiene che l'investimento in soluzioni durature richiederà un considerevole coordinamento fra le varie direzioni ed agenzie della Commissione, in particolare quelle competenti per lo sviluppo, la giustizia e gli affari interni, il commercio e le relazioni esterne; ritiene che la Commissione debba comunicare al Parlamento, quanto prima, le sue proposte riguardo a tale collaborazione e riferire regolarmente al medesimo in merito all'andamento della collaborazione stessa;

29.   si compiace della presentazione da parte della Commissione della comunicazione COM(2004)0503, il cui intento è di sviluppare la procedura destinata a colmare le lacune in fatto di protezione e a consentire l'efficace realizzazione della prima fase della politica comune in materia d'asilo;

30.   apprezza la proposta volta a migliorare la procedura di valutazione in modo da includervi tutte le informazioni pertinenti, ma sottolinea che ciò deve comprendere l'utilizzazione di informazioni complete sul paese provenienti da una varietà di fonti, una formazione di qualità elevata per coloro che decidono sulle domande e la piena rappresentanza legale dei richiedenti, informazioni a questi ultimi in una lingua loro comprensibile, e il diritto di presentare ricorso nel paese;

31.   propone, al fine di migliorare le future decisioni in materia di asilo, di istituire sistemi per verificare l'esito del rimpatrio nel paese d'origine delle persone la cui domanda è stata giudicata infondata, al fine di valutare se le decisioni prese erano corrette;

32.   sottolinea l'esigenza di elaborare approcci armonizzati, piani d'azione generali e accordi speciali capaci di formulare e garantire risposte efficaci alla protezione dei rifugiati e/o per raggiungere soluzioni durature nei paesi di provenienza, strategie che tengano conto delle migliori pratiche nella gestione degli atti amministrativi e che consentano lo scambio di informazioni sui paesi di origine e di provenienza;

33.   appoggia la proposta di una procedura unica in materia di protezione internazionale, essendo persuaso che una procedura unica, gestita da un'unica autorità competente, comporti un risparmio di risorse, ma soprattutto un guadagno in termini di tempo ed efficacia, e assicuri maggiori garanzie alle persone che chiedono la protezione, dal momento che l'autorità unica valuterebbe le necessità di protezione internazionale del richiedente o per riconoscergli lo status di rifugiato, o per concedergli la protezione sussidiaria, ovvero, se del caso, per respingere la domanda;

34.   chiede altresì che l'Unione europea adotti una procedura accelerata per la concessione dell'asilo, di una durata non superiore a sei mesi; il che consentirà di snellire il trattamento delle domande infondate di asilo e di poter così trattare con maggiore rapidità ed efficacia le domande che veramente soddisfano i requisiti per la concessione dell'asilo;

35.   chiede che, nei casi in cui sia opportuno il rifiuto di ogni forma di protezione internazionale per la mancanza delle condizioni necessarie, la decisione negativa sia debitamente motivata e comunicata mediante un atto scritto e registrato redatto in una lingua comprensibile al richiedente;

36.   chiede alla Commissione e al Consiglio di cambiare radicalmente la politica di ritorno e di riammissione che apre la strada ai voli charter europei per rimandare immigranti nei loro paesi d'origine;

37.   è convinto che una procedura unica non sia contraria allo status dei rifugiati previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1951, se l'esame della richiesta viene effettuato dalla stessa autorità secondo un ordine predeterminato: la domanda dev'essere dapprima esaminata sulla base dei motivi di protezione stabiliti dalla Convenzione di Ginevra e successivamente, se questi non sono applicabili, si procede a stabilire se sussistano i motivi che giustificano la concessione della protezione sussidiaria;

38.   manifesta la sua profonda preoccupazione per la grave situazione che inevitabilmente si produrrà in futuro se, da un lato, gli Stati membri dovranno applicare la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta(11), il cui campo di applicazione copre le due ipotesi di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria), mentre, dall'altro lato, il campo d'applicazione della futura direttiva recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato è limitato all'esame delle richieste di protezione internazionale fondate sui motivi elencati nella Convenzione di Ginevra del 1951 e nel Protocollo del 1967, restando quindi fuori dal suo ambito i casi di richiesta di protezione sussidiaria;

39.   invita l'Unione europea a provvedere nei modi opportuni affinché il campo d'applicazione della direttiva recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato sia esteso anche alle ipotesi di protezione sussidiaria, affinché tutte le persone abbiano le stesse garanzie procedurali in tutti gli Stati membri durante l'esame delle loro richieste di protezione internazionale ed abbiano le stesse possibilità di difendersi e di esercitare il proprio diritto di presentare ricorso contro le decisioni da loro giudicate illegittime, e tali ricorsi abbiano un effetto sospensivo della decisione;

40.   è convinto che, se la direttiva recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato non estenderà il proprio campo d'applicazione alle ipotesi che giustificano le domande di protezione sussidiaria, resterà aperta un'ingiustificabile lacuna normativa in materia di protezione, le cui conseguenze sarebbero aggravate dalla circostanza che gli Stati membri, quando concedono la protezione internazionale, lo fanno basandosi sui motivi di protezione sussidiaria più che su quelli che giustificano l'applicazione della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato;

41.   chiede che il Consiglio indichi con urgenza quando il Parlamento sarà nuovamente consultato sulla direttiva recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e in merito a un eventuale elenco minimo comune di paesi d'origine sicuri;

42.   afferma che, dopo la fase preparatoria, l'Unione europea dovrà procedere quanto prima all'adozione delle misure legislative necessarie per varare tutto il pacchetto legislativo previsto dal trattato di Amsterdam e dal Consiglio europeo di Tampere, in modo da attuare la prima fase di un regime europeo comune in materia di asilo, al fine di garantire l'applicazione equa ed efficace di una procedura unica di protezione internazionale in tutti gli Stati membri;

43.   non vede l'opportunità di un trasferimento della responsabilità delle decisioni sulle domande d'asilo dagli Stati membri a un'autorità centrale dell'Unione europea o a centri dell'Unione europea di trattamento delle domande d'asilo, in considerazione delle difficoltà giuridiche, pratiche e politiche che ne deriverebbero;

44.   ritiene che l'integrazione sia parte fondamentale di qualsiasi regime efficace in materia di asilo e dei programmi di reinsediamento a livello dell'Unione europea; ritiene altresì che l'integrazione sia un processo bilaterale, che interessa sia il richiedente asilo e/o il rifugiato sia la società ospitante;

45.   ritiene che un'efficace politica europea in materia di asilo debba essere basata su un'analisi comune dei fenomeni migratori e che in tale contesto siano importanti la raccolta, lo scambio e l'uso di informazioni e dati aggiornati sui principali flussi migratori;

46.   accoglie con favore l'istituzione di un Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 e sottolinea l'urgente necessità che gli Stati membri mantengano adeguati regimi di asilo e strutture di accoglienza in attesa dell'introduzione di una procedura d'asilo comune;

47.   ritiene che l'Unione europea debba fare di più per favorire condizioni che consentano ai richiedenti l'asilo e ai rifugiati un rimpatrio su base volontaria che sia sicuro, dignitoso e sostenibile;

48.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 364 del 18.12.2000.
(2) GU C 325 del 24.12.2002, pag. 5.
(3) GU C 325 del 24.12.2002, pag. 33.
(4) GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.
(5)1 GU C 291 E del 26.11.2002, pag. 143.
(6) GU L 287 del 31.10.2001, pag. 3.
(7) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1.
(8) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.
(9) GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 1.
(10) GU L 80 del 18.3.2004, pag. 1.
(11) GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

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