Risoluzione del Parlamento europeo sul Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici (2004/2202(INI))
Il Parlamento europeo,
– visti la comunicazione della Commissione dal titolo "Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici" (COM(2004)0415),
– viste le conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001,
– viste le conclusioni della Conferenza europea sullo sviluppo rurale svoltasi a Salisburgo il 12-14 novembre 2003,
– visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari(1),
– vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2003 sulla coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche(2),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0039/2005),
A. considerando che l'agricoltura biologica è diventata nell'Unione europea un settore e un modo di produzione in forte crescita a causa dell'aumento costante della domanda da parte dei consumatori e dell'offerta dei produttori,
B. considerando che questo modo di produzione contribuisce in maniera significativa alla multifunzionalità dell'agricoltura europea in quanto assicura una produzione sana e di qualità garantendo nel contempo una riduzione dell'inquinamento ambientale, una conservazione e una utilizzazione sostenibile della biodiversità, una tutela dei paesaggi coltivati nonché il mantenimento ovvero la creazione di occupazione,
C. considerando che, nell'UE a 15, la superficie agricola destinata all'agricoltura biologica è aumentata dallo 0,1 al 3,3% tra il 1985 e il 2002 e che gli alimenti biologici rappresentano una cifra d'affari valutata a 11 miliardi di euro a livello europeo e a 23 miliardi di euro a livello mondiale,
D. considerando che, prima del 1992 - data a partire dalla quale l'Unione europea ha apportato il suo sostegno all'agricoltura biologica nel quadro della politica agro-ambientale -, l'agricoltura biologica si era sviluppata unicamente su iniziativa degli agricoltori e con il sostegno dei cittadini interessati,
E. considerando che il regolamento (CEE) n. 2092/91 si fonda sulla promozione e i criteri di controllo della produzione e della commercializzazione che erano già stati elaborati in precedenza dalle associazioni competenti di agricoltori biologici,
F. considerando che, in virtù dell'ultima riforma della PAC, il sostegno all'agricoltura biologica dipende dal volume globale delle risorse del secondo pilastro della PAC nonché dalla parte che sarà obbligatoriamente riservata a questo modo di utilizzazione,
G. considerando le particolari caratteristiche della produzione biologica, non solo per quanto riguarda i requisiti ambientali ad essa necessari, ma anche per quanto riguarda:
a)
l'evidente necessità di commercializzare i prodotti attraverso canali di distribuzione brevi,
b)
i prezzi, ancora elevati, dei prodotti finali,
c)
l'adeguamento alla normativa ambientale e sanitaria cui devono attenersi anche i piccoli agricoltori e le PMI di trasformazione,
d)
l'estensione della produzione biologica ad altri settori specifici, come l'allevamento o la viticoltura,
tutti aspetti che richiedono un trattamento speciale a livello normativo e finanziario, diverso da quello delle produzioni tradizionali;
H. considerando che esiste una notevole disparità tra i modi in cui gli Stati membri sostengono lo sviluppo dell'agricoltura biologica e che tale disparità deve essere ridotta nel quadro di un programma d'azione europeo volto a promuovere l'agricoltura biologica,
I. considerando che la possibile contaminazione da parte di organismi geneticamente modificati (OGM) riveste un'importanza particolare per l'agricoltura biologica, segnatamente per quanto riguarda le misure da adottare al fine di disciplinare la coesistenza tra colture transgeniche e colture biologiche,
Sviluppo del mercato degli alimenti biologici e messa a punto delle norme (azioni 1-3)
1. si compiace del fatto che la Commissione riconosce come l'agricoltura biologica svolga un ruolo importante negli obiettivi della nuova PAC, definiti dall'accordo di Lussemburgo concluso dal Consiglio dei ministri nel giugno 2003; prende atto che essa non ritiene necessario prevedere risorse umane o finanziarie nel quadro del bilancio dell'Unione europea; accoglie favorevolmente l'approccio basato sulla domanda scelto dalla Commissione per promuovere l'agricoltura biologica;
2. ritiene che:
a)
le misure volte a sostenere le azioni di informazione e di promozione siano utili se tengono conto delle esperienze delle organizzazioni professionali del settore e della legislazione e dei programmi degli Stati membri; ai fini della gestione razionale della produzione nonché della commercializzazione dei prodotti e degli alimenti biologici, un ruolo particolare deve essere svolto dai consorzi di produttori e dalle cooperative, che possono anche contribuire all'ottenimento di una produzione di qualità nonché alla trasformazione e alla commercializzazione, attraverso una distribuzione diretta o catene commerciali, garantendo così un valore aggiunto per gli stessi produttori;
b)
la Commissione dovrebbe basare le proprie azioni di promozione su analisi del mercato e delle conseguenze per i prodotti biologici del processo di concentrazione del commercio, con un'attenzione particolare alla grande distribuzione;
c)
le azioni di informazione dei consumatori, in particolare dei bambini e dei giovani, dovrebbero essere intensificate e combinate con programmi di aggiornamento sul valore ambientale e alimentare dei prodotti biologici; le azioni di promozione dovrebbero concentrarsi sulle mense pubbliche, con un'attenzione particolare alle mense degli istituti scolastici; la promozione di detti prodotti dovrebbe essere rafforzata nel quadro dei corrispondenti programmi comunitari, nell'Unione europea e al di fuori di essa;
d) in ogni iniziativa di promozione contenuta nell'azione 1, la Commissione dovrebbe specificare e promuovere allo stesso modo i vantaggi ambientali dell'agricoltura biologica ed i vantaggi di questo tipo di prodotti per la salute umana;
e)
i piccoli produttori e le PMI attive nel settore alimentare dovrebbero profittare in via prioritaria di tali azioni, tanto più se partecipano ad iniziative regionali multipartenariali;
f)
lo sviluppo di un mercato interno dei prodotti biologici, alimentari e non, dovrebbe portare alla standardizzazione dei relativi metodi di produzione, tenendo naturalmente conto delle specificità e dei metodi di produzione regionali tradizionali, rendere uniformi i controlli come anche il funzionamento degli organismi nazionali di certificazione dei prodotti biologici e contribuire alla rimozione degli ostacoli al commercio e ad un'informazione più completa dei consumatori europei; il logo comunitario dovrebbe essere completato da un'informazione relativa all'origine locale e regionale dei prodotti;
3. si compiace dell'intenzione della Commissione di armonizzare ulteriormente le norme europee relative ai prodotti e alla produzione biologici, permettendo in tal modo un adeguato funzionamento del mercato interno, ponendo fine alle distorsioni della concorrenza e garantendo un commercio completamente libero dei prodotti biologici in tutta l'Unione europea; ritiene che gli standard nazionali più elevati di taluni Stati membri non debbano impedire ai prodotti biologici provenienti da altri Stati membri di essere commercializzati liberamente come prodotti biologici certificati in tali Stati membri;
4. riconosce il ruolo non trascurabile svolto da Internet come strumento per la diffusione e la promozione dell'agricoltura biologica e ritiene estremamente importante che l'informazione circoli tra gli interessati; propone per questo motivo che venga effettuato un serio sforzo in materia di trasferimento della tecnologia già disponibile; sollecita, inoltre, la Commissione a definire anche azioni di formazione con l'appoggio comunitario (andando oltre quanto previsto nell'azione 6 destinata agli Stati membri) per quegli agricoltori e produttori che desiderino optare per la trasformazione delle proprie aziende tradizionali in aziende biologiche;
5. ritiene che occorra armonizzare meglio i capitolati d'oneri, segnatamente nel settore della produzione animale;
6. ritiene che la Commissione debba includere, nella sua proposta relativa all'elaborazione di piani d'azione a livello nazionale, regionale o locale negli Stati membri, la promozione della produzione di sementi per l'agricoltura biologica e la promozione dei vivai destinati alla produzione di piante adatte all'agricoltura biologica;
7. ricorda che, nel quadro della procedura di bilancio 2005, il Parlamento ha inserito espressamente il Piano d'azione nella linea di bilancio relativa alle azioni di promozione (05 08 05 01) e ritiene che un aumento di tale linea potrebbe essere previsto per il 2006 in seguito ad un'analisi delle esigenze degli Stati membri;
8. ritiene che il Piano d'azione debba comprendere una raccomandazione secondo la quale l'assistenza ai paesi in via di sviluppo e il commercio equo dovrebbero promuovere la produzione e il commercio di prodotti biologici, affinché il Piano d'azione acquisisca anche una dimensione globale;
Aiuto pubblico a favore dell'agricoltura biologica (azioni 4-6)
9. ritiene essenziale che le azioni e gli aiuti previsti nel quadro del regolamento sullo sviluppo rurale siano più chiaramente definiti per quanto riguarda la produzione biologica al fine di promuovere questo modo di produzione in tutti gli Stati membri; reputa al riguardo che sia il caso di seguire con attenzione la dinamica dell'applicazione del nuovo programma FEASR per lo sviluppo rurale negli Stati membri;
10. insiste sulla necessità di promuovere l'aiuto pubblico all'agricoltura biologica e alle industrie collegate con la produzione biologica, promuovendo la creazione di sistemi di qualità;
11. ritiene opportuno controllare che un'introduzione privilegiata dell'agricoltura biologica, in particolare nelle zone sensibili, non provochi uno squilibrio dell'offerta di prodotti biologici; è del parere che, per questo motivo, le conversioni all'agricoltura biologica dovrebbero essere sostenute in funzione degli sbocchi individuati;
12. ritiene che le norme igieniche e sanitarie applicabili alle PMI di trasformazione, in particolare nel settore lattiero e in quello delle carni, debbano essere precisate nel quadro del regime derogatorio previsto per gli stabilimenti di trasformazione;
13. ritiene che il Piano d'azione dovrebbe indicare chiaramente l'apporto dell'agricoltura biologica in settori come: direttiva Nitrati(3), direttiva Habitat(4), politica nel settore idrico, promozione della biodiversità nonché il suo apporto in materia di occupazione;
14. ritiene che la Commissione dovrebbe dedicare un'attenzione particolare alla situazione dell'agricoltura biologica nei nuovi Stati membri, segnatamente per quanto riguarda l'occupazione e l'economia rurale;
Ricerca (azione 7)
15. propone che, nel programma quadro di ricerca europeo, il modo di produzione dell'agricoltura biologica e la coesistenza di prodotti biologici, colture convenzionali e organismi geneticamente modificati siano riconosciuti come prioritari, analogamente alla valutazione dell'impatto delle tecnologie che presentano rischi per questa produzione, includendo una ricerca ad orientamento ecologico in materia di selezione, e ciò sia per le specie coltivate che per gli animali di allevamento;
16. deplora che il Piano d'azione presentato non contenga alcuna azione concreta di promozione della ricerca che vada oltre la dichiarazione generica di "potenziare la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica"; invita a tale riguardo la Commissione ad approfondire la definizione di tali strumenti:
a)
promuovendo l'elaborazione di studi, analisi e statistiche specifici sui vari aspetti dell'agricoltura biologica,
b)
approfondendo gli studi relativi alla produzione di alimenti per l'allevamento biologico,
c)
integrando le nuove tecnologie per lo sviluppo dell'agricoltura biologica,
d)
raccogliendo e pubblicando, in ambito europeo, gli studi e le ricerche effettuati, nei vari Stati membri, in relazione all'agricoltura biologica, ecc.,
chiede che tale ricerca prenda in considerazione l'approccio sistemico (approccio globale o olistico), che è quello dell'agricoltura biologica, in particolare includendo azioni di ricerca in loco;
Norme e controlli (azioni 8-21)
17. si compiace dell'applicazione di norme più avanzate in materia di benessere degli animali, ma sottolinea che essa andrebbe affiancata da un sostegno agli investimenti, in quanto spesso può rendere necessari costosi lavori di trasformazione o di costruzione di nuovi impianti d'allevamento; ritiene che, parallelamente, debbano essere privilegiate le soluzioni meno costose (per esempio, filtro per la paglia, bacino tampone di sedimentazione, ecc.);
18. appoggia quanto proposto dalla Commissione a titolo dell'azione 9, con la quale si intende garantire l'integrità dell'agricoltura biologica rafforzando le norme e rispettando le scadenze previste per i periodi transitori, ma chiede che vengano studiati i casi speciali che si registrano, ad esempio, nel settore dell'allevamento e rispetto ai quali la mancata proroga delle date per l'introduzione di animali che non fanno parte dell'allevamento biologico ostacolerebbe la ricostituzione e la conservazione di talune razze autoctone già minacciate di sparizione in taluni Stati membri;
19. deplora che la Commissione non abbia ancora proposto, riguardo agli scambi di varietà locali tradizionali o di varietà che non figurano più nel registro, una soluzione che offra libertà di azione agli agricoltori e che permetta di rispettare le esigenze sanitarie per quanto attiene alle sementi e i criteri di purezza varietale e di tasso di germinazione, in conformità della legislazione esistente;
20. ritiene che, per garantire l'affidabilità dei prodotti biologici, la Commissione debba verificare che gli Stati membri si attengano ai propri obblighi di sorveglianza mediante organismi di controllo privati e nazionali e, ove necessario, sanzionino le infrazioni; ritiene, inoltre, che la Commissione debba elaborare una relazione annuale sui rapporti presentati dagli Stati membri ed informare il Parlamento;
21. invita la Commissione ad approfondire il quinto aspetto dell'azione 10, specificando in che modo intende realizzare l'adeguato obiettivo di migliorare la normativa ambientale per quanto riguarda l'agricoltura biologica;
22. approva la costituzione, proposta a titolo dell'azione 11, di un gruppo di esperti indipendenti chiamato a formulare pareri tecnici, a condizione che le persone interessate, cioé gli agricoltori, le imprese di trasformazione e i consumatori vi siano debitamente associati;
23. ritiene che nel Piano d'azione la questione degli OGM non possa essere affrontata ricorrendo esclusivamente allo strumento del livello delle soglie, e che la Commissione dovrebbe indicare cosa intende fare in materia di coesistenza tra colture transgeniche e colture biologiche; ritiene comunque che debba essere chiaro che, in caso di contaminazione anche accidentale, la responsabilità finanziaria spetta esclusivamente alle persone che commercializzano illegalmente OGM e non a tutto il settore agricolo; insiste perché, in materia di OGM, le stesse norme siano applicabili sia ai prodotti comunitari che a quelli importati;
24. si domanda se sia pertinente l'azione 17 intesa a trasferire ad un'organizzazione internazionale indipendente il sistema di accreditamento degli organismi di controllo, e chiede che questa tappa importante, che garantisce agli occhi dei cittadini europei la legittimità della produzione europea di agricoltura biologica, sia sempre sotto il controllo della Commissione e degli Stati membri;
25. propone che le sentenze relative a frodi concernenti la qualità biologica di un prodotto o di una produzione siano disponibili in tutta l'Unione europea allo scopo di impedire ciò che è già accaduto in passato, vale a dire che una persona condannata per frode trovi un nuovo organismo certificatore e recuperi la certificazione, o che passi da uno Stato membro ad un altro per riprendere il suo commercio fraudolento, o anche che gli operatori della filiera ignorino il suo passato di frodatore;
26. insiste sul fatto che la definizione di agricoltura biologica deve riferirsi non solo al modo di produzione, ma anche ad un insieme di pratiche agricole che assicurano il rispetto dell'ambiente e della biodiversità, e che permettono la produzione di generi alimentari sani e di qualità; ritiene che sia importante far prevalere questa definizione di agricoltura biologica nelle varie sedi internazionali onde proteggere le specificità di tale filiera nel quadro degli scambi commerciali internazionali;
27. si rammarica che la Commissione non presenti misure finanziarie concrete relative all'organizzazione delle filiere e chiede che sia fornito un sostegno, segnatamente finanziario, nel quadro della strutturazione della produzione, della trasformazione e dell'immissione sul mercato;
28. insiste con la Commissione sul fatto che l'agricoltura biologica europea ha bisogno di un deciso sostegno per la commercializzazione e la distribuzione dei suoi prodotti; invita la Commissione a presentare proposte più concrete in materia, tenendo conto del fatto che:
a)
è necessario affrontare l'attuale problema dei prezzi elevati dei prodotti biologici,
b)
è necessario promuovere la concentrazione dell'offerta su una produzione biologica,
c)
il raggruppamento in associazioni e la creazione di organizzazioni di produttori biologici possono svolgere un ruolo fondamentale per facilitare la commercializzazione attraverso circuiti comuni,
d)
l'articolazione di un ampio mercato, che favorisce lunghi circuiti di commercializzazione e, di conseguenza, costi ambientali supplementari (di trasformazione, di conservazione e di trasporto), non costituisce il sistema più adeguato, viste le caratteristiche inerenti alla produzione biologica; per tale motivo, sarebbe opportuno promuovere circuiti più brevi di commercializzazione che, senza dubbio, determinerebbero una migliore distribuzione, prezzi più abbordabili e una tracciabilità e un controllo più facili degli alimenti;
o o o
29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).