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Procedura : 2005/2528(RSP)
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Ciclo del documento : B6-0216/2005

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B6-0216/2005

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PV 14/04/2005 - 4

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PV 14/04/2005 - 10.8

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P6_TA(2005)0135

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Giovedì 14 aprile 2005 - Strasburgo
Protezione della diversità dei contenuti culturali e delle espressioni artistiche
P6_TA(2005)0135B6-0216/2005

Risoluzione del Parlamento europeo sull'elaborazione di una Convenzione relativa alla protezione della diversità dei contenuti culturali e delle espressioni artistiche

Il Parlamento europeo,

–   vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2004 sul mantenimento e sulla promozione della diversità culturale: il ruolo delle regioni europee e delle organizzazioni internazionali quali l'UNESCO e il Consiglio d'Europa(1),

–   vista la comunicazione della Commissione "Verso uno strumento internazionale sulla diversità culturale" (COM(2003)0520),

–   vista la sua risoluzione del 12 marzo 2003 sull'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) in ambito OMC e la diversità culturale(2),

–   vista la Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale del 2 novembre 2001,

–   visti l'articolo 149, paragrafo 1, e l'articolo 151 del trattato CE,

–   visti il preambolo e l'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   visti l'articolo I-3, paragrafo 3, quarto comma, del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, in cui si afferma che l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo, e l'articolo III-315, paragrafo 4, terzo comma, in cui si stabilisce che il Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione,

–   vista la decisione della Conferenza generale dell'UNESCO del 17 ottobre 2003 di dare avvio ai lavori relativi all'elaborazione di un progetto di Convenzione sulla diversità culturale per la prossima sessione della Conferenza generale nel 2005,

–   visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che tra il dicembre 2003 e il maggio 2004 hanno avuto luogo riunioni di esperti indipendenti, intese ad elaborare un primo progetto preliminare di Convenzione,

B.   considerando che, a partire dal settembre 2004, si è svolta una serie di riunioni intergovernative volte a finalizzare il progetto preliminare di Convenzione e la relativa relazione,

C.   considerando che la Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale, adottata nel novembre 2001, è stata accolta come un passo avanti verso la cooperazione internazionale, ma ha dimostrato di essere una risposta inadeguata alle minacce che incombono sulla diversità culturale in un mondo in fase di globalizzazione,

D.   considerando che il progetto di Convenzione dell'UNESCO ha come obiettivo di provvedere alla diversità dei contenuti culturali e delle espressioni artistiche e di proteggerla; considerando altresì che esso è inteso ad agevolare lo sviluppo e l'adozione di politiche culturali e di misure appropriate volte a proteggere e a promuovere la diversità delle espressioni culturali, nonché ad incoraggiare scambi culturali più ampi a livello internazionale,

E.   considerando che l'obiettivo della Convenzione è attinente a questioni culturali – un settore in cui, alla luce dell'articolo 151 del trattato, la Comunità non ha poteri di armonizzazione – e le misure con cui tale obiettivo viene perseguito possono includere disposizioni che hanno un'incidenza sull"acquis comunitario; che, in altri termini, il progetto di Convenzione dell'UNESCO è un accordo misto, comprendente un certo numero di disposizioni che rientrano nell'ambito delle competenze comunitarie,

F.   considerando che il 16 novembre 2004 il Consiglio ha pertanto accettato che la Commissione fosse autorizzata a negoziare, a nome della Comunità, le parti del progetto di testo dell'UNESCO che rientrano fra le competenze comunitarie,

G.   considerando che gli Stati membri hanno l'obbligo di cooperare strettamente con la Comunità per garantire l'unità nella negoziazione e nella conclusione di qualsiasi testo di accordo,

H.   considerando che l'articolo 300 del trattato stabilisce le regole di procedura per quanto attiene agli accordi della Comunità e prevede che il Parlamento europeo sia consultato sulla proposta di concludere un accordo di questo tipo,

I.   considerando che, per quanto riguarda gli accordi misti, è importante che vi sia una stretta cooperazione tra gli Stati membri e tutte le istituzioni comunitarie,

1.   ricorda che la Convenzione deve essere uno strumento di cooperazione internazionale a favore dello sviluppo culturale, ritiene che il progetto di Convenzione rappresenti un serio tentativo di raccogliere le sfide che la globalizzazione e la politica commerciale internazionale pongono alla diversità culturale e accoglie favorevolmente il processo inteso ad istituire uno strumento normativo vincolante per la protezione della diversità culturale;

2.   ritiene che gli Stati membri debbano compiere ogni sforzo per coordinare le loro posizioni, sia tra di loro che con la Comunità;

3.   esprime la propria preoccupazione quanto al fatto che la mancanza di unità possa indebolire la posizione della Comunità e la sua credibilità nei negoziati, e sottolinea l'importanza che riveste l'unità dell'Unione europea nonché la necessità per il Parlamento europeo di essere pienamente coinvolto nella definizione di un mandato chiaro e nella presa in considerazione delle opinioni espresse dalla società civile;

4.   insiste sul fatto che la Commissione non dovrebbe solo fornire al Consiglio aggiornamenti sui negoziati in seno all'UNESCO, ma anche assicurare che il Parlamento europeo sia tenuto pienamente informato;

5.   è del parere che la Convenzione UNESCO proposta debba sottolineare in modo molto chiaro il diritto degli Stati parte di sviluppare, mantenere e attuare politiche e leggi intese a promuovere e a proteggere la diversità culturale e il pluralismo dei mezzi di informazione; ritiene essenziale che i diritti della Convenzione vengano rafforzati e ci si opponga a qualsiasi tentativo di diluire o di indebolire tali diritti attraverso la Convenzione;

6.   è del parere che la Convenzione debba riconoscere il ruolo molto importante svolto dai servizi pubblici, segnatamente da quello di radiodiffusione, per quanto attiene alla salvaguardia, al sostegno e allo sviluppo della diversità e dell'identità culturali, nonché dell'accesso di tutti i cittadini a contenuti e conoscenze di qualità;

7.   sottolinea che i servizi e i prodotti culturali, anche se hanno la duplice natura di beni economici e di beni culturali, non possono essere assimilati a semplici merci;

8.   sottolinea parimenti che l'accesso a un'offerta diversificata di contenuti culturali nazionali e provenienti da tutte le regioni del mondo rappresenta un diritto fondamentale;

9.   insiste sul fatto che, nel corso del processo di negoziazione e di conclusione della Convenzione in questione, l'Unione europea e i suoi Stati membri non dovrebbero fare nulla che sia suscettibile di compromettere la diversità culturale o di indebolire la capacità dei governi di sostenere la diversità e l'identità culturali;

10.   invita la Conferenza generale dell'UNESCO e le parti del negoziato a garantire che la Convenzione riguardi tutte le forme di espressione culturale;

11.   invita tutte le parti del negoziato a fare quanto necessario per completare il progetto, in modo da consentire il suo accoglimento alla prossima Conferenza generale dell'UNESCO, prevista per l'ottobre 2005 a Parigi;

12.   ritiene che il pluralismo dei mezzi di informazione debba essere un principio fondamentale della Convenzione;

13.   insiste affinché la Convenzione garantisca la trasparenza, il principio di proporzionalità e i principi democratici;

14.   insiste affinché la Convenzione sia basata sui principi dei diritti umani individuali, come previsto negli strumenti internazionali, incluso il diritto alla libertà di informazione e opinione e alla proprietà intellettuale;

15.   ritiene che la questione delle relazioni tra il diritto commerciale internazionale e la futura Convenzione dell'UNESCO sia una questione centrale che va opportunamente affrontata in modo tale da accordare alla protezione della diversità culturale quanto meno la stessa priorità attribuita ad altre politiche, e in nessun caso un'importanza inferiore ad esse;

16.   è dell'avviso che la Convenzione debba prevedere un meccanismo semplice, unico e vincolante per la soluzione delle controversie al fine di sviluppare, nell'ambito di diritto internazionale, una giurisprudenza della diversità culturale;

17.   ritiene che la definizione di industrie culturali contenuta nella Convenzione dovrebbe includere non solo la produzione, ma anche la creazione, la pubblicazione, la promozione, la distribuzione, l'esposizione, la messa a disposizione, la vendita, la raccolta, il deposito e la conservazione dei beni e dei servizi culturali;

18.   ritiene che la Convenzione dovrebbe riconoscere l'importanza degli aiuti finanziari pubblici, sia diretti che indiretti, e che gli Stati parte possano stabilire la natura, l'importo e i beneficiari di detti aiuti;

19.   ritiene che gli Stati dovrebbero conservare il diritto di organizzare, finanziare e definire il mandato delle istituzioni di servizio pubblico destinate a salvaguardare la diversità culturale e il pluralismo dei mezzi di informazione, in particolare quello del servizio pubblico di radiodiffusione, allo scopo di garantire che abbia un interesse sociale e democratico per le rispettive società, e che tale principio deve valere anche nell'era della conoscenza digitale;

20.   ritiene quindi che la Convenzione debba proteggere il diritto degli Stati parte di estendere le loro politiche culturali ai contenuti dei nuovi media e ai nuovi modi di distribuzione, e che il principio della neutralità tecnologica vada esplicitamente menzionato nella Convenzione;

21.   accoglie con favore la proposta di istituire un Osservatorio per la diversità culturale in seno all'UNESCO, che deve funzionare in collaborazione con le organizzazioni professionali;

22.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, ai governi dei paesi in via di adesione, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo, al Consiglio d'Europa e all'UNESCO.

(1) GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 322.
(2) GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 289.

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