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Procedura : 2006/2137(INI)
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Ciclo del documento : A6-0272/2006

Testi presentati :

A6-0272/2006

Discussioni :

PV 11/10/2006 - 20
CRE 11/10/2006 - 20

Votazioni :

PV 12/10/2006 - 7.26
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Testi approvati :

P6_TA(2006)0418

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Giovedì 12 ottobre 2006 - Bruxelles
Seguito alla relazione sulla concorrenza nei servizi professionali
P6_TA(2006)0418A6-0272/2006

Risoluzione del Parlamento europeo sul seguito alla relazione sulla concorrenza nei servizi professionali (2006/2137(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione "Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali" (COM(2004)0083),

–   vista la comunicazione della Commissione "I servizi professionali - Proseguire la riforma - Seguito alla relazione sulla concorrenza nei servizi professionali" (COM(2005)0405),

–   visti gli articoli 6, 43, 45, 49 e 81 del trattato CE,

–   vista la sua risoluzione del 18 gennaio 1994 sulla situazione e sull'organizzazione della professione notarile nei dodici Stati membri della Comunità(1),

–   vista la sua risoluzione del 5 aprile 2001 sulle tabelle degli onorari e le tariffe obbligatorie per talune libere professioni, in particolare per gli avvocati, e sulla particolarità del ruolo e della posizione delle libere professioni nella società moderna (2),

–   vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2003 sulle regolamentazioni di mercato e le norme di concorrenza per le libere professioni(3),

–   vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulle professioni legali e l'interesse generale nel funzionamento dei sistemi giuridici(4),

–   vista la direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati(5),

–   vista la direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica(6),

–   vista la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie(7),

–   vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali(8),

–   vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nel settore del diritto della concorrenza e della libera prestazione dei servizi nella Comunità, con particolare riguardo alle disposizioni nazionali sugli onorari minimi,

–   vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno(9),

–   vista la relazione dello "Institut für höhere Studien" (IHS, 'Istituto di studi avanzati' di Vienna), elaborata per conto della Commissione, "Economic Impact of Regulation in the field of Liberal Professions in Different Member States", del gennaio 2003,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0272/2006),

A.   considerando che il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha adottato un programma di riforme con l'obiettivo di fare dell'Unione europea, entro il 2010, l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, nel rispetto dell'ambiente (Strategia di Lisbona),

B.   considerando che la relazione del gruppo ad alto livello del novembre 2004, presieduta da Wim Kok, "Far fronte alla sfida - la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione" sottolineava l'importanza di liberalizzare i mercati e sopprimere la regolamentazione non necessaria per promuovere una maggiore concorrenza,

C.   considerando che nella valutazione intermedia della strategia di Lisbona il Consiglio europeo ha constatato la necessità di rilanciare la strategia stessa rivolgendo una particolare attenzione alla crescita e all'occupazione, e ha invitato gli Stati membri a presentare programmi nazionali di riforma per sostenere la crescita e l'occupazione,

D.   considerando che i servizi, principale motore della crescita nell'UE, hanno un ruolo importante da svolgere nel miglioramento della competitività dell'economia europea,

E.   considerando che gli sforzi di riforma devono includere i servizi professionali in quanto settore chiave dell'economia europea,

F.   considerando che, in virtù del principio di sussidiarietà, spetta agli Stati membri decidere se disciplinare le professioni in modo diretto mediante norme nazionali oppure consentire l'autoregolamentazione da parte degli organismi professionali,

G.   considerando che da alcuni anni la Commissione ha avviato con gli Stati membri e le associazioni professionali un dialogo sull'eliminazione degli ostacoli alla concorrenza, che ha avuto come risultato l'adozione di misure di liberalizzazione e nuove iniziative di riforma,

H.   considerando che, secondo il principio di sussidiarietà, agli Stati membri e alle associazioni nazionali di categoria dei prestatori di servizi professionali spetta un ruolo di primo piano nella prosecuzione degli sforzi di riforma,

I.   considerando che nel processo di riforma occorre coinvolgere in maniera equilibrata gli organismi professionali, altri enti professionali, le organizzazioni dei consumatori e degli utenti e tutti i soggetti interessati,

J.   considerando che regolamentazioni specifiche sono giustificate dalle "asimmetrie dell'informazione" tra clienti e prestatori di servizi professionali, dal fatto che taluni servizi professionali sono considerati produttori di "beni pubblici" e dal fatto che la prestazione di servizi professionali può comportare delle "esternalità",

K.   considerando che l'inventario dei servizi professionali commissionato nel 2002/2003 dalla Commissione non rispecchia più lo stato attuale della regolamentazione nei singoli Stati membri e rende pertanto più difficile la valutazione degli sforzi di riforma,

L.   considerando che la Commissione non ha affrontato la questione degli effetti - in termini di nuovi posti di lavoro e di crescita supplementare - di una riforma sistematica volta a rafforzare la concorrenza nel settore dei servizi professionali,

M.   considerando che obiettivi e parametri di riferimento chiari e scientificamente fondati contribuiranno a convincere tutti i soggetti interessati dal processo di riforma della necessità di uno sforzo riformatore,

N.   considerando che la priorità fondamentale della riforma dovrebbe essere quella di assicurare un più ampio e agevole accesso dei consumatori, garantendo nel contempo la qualità e il contenimento del costo di questi servizi,

O.   considerando che sussistono importanti differenze riguardo al livello di apertura al mercato raggiunto dalle differenti categorie professionali,

P.   considerando che la direttiva 2005/36/CE fissa le regole con cui gli Stati membri ospitanti subordinano l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio nel loro territorio al possesso di determinate qualifiche professionali,

1.   plaude al dialogo fra la Commissione, gli Stati membri e le associazioni di categoria dei prestatori di servizi professionali, finalizzato ad eliminare gli ostacoli alla concorrenza che non sono giustificati o che nuocciano all'interesse generale e le regole che sono contrarie agli interessi dei consumatori e in ultima istanza degli stessi prestatori;

2.   invita tutti i partecipanti al processo di riforma a proseguire in modo costruttivo;

3.   riconosce il diritto di emanare regolamentazioni legate a peculiarità tradizionali, geografiche e demografiche; sottolinea in tale contesto che si deve optare per le regole che limitano il meno possibile la concorrenza, ferma restando la necessità di portare avanti il processo di riforma di contenuto nell'ambito del vigente sistema per contribuire al conseguimento degli obiettivi di Lisbona;

4.   incoraggia gli Stati membri a valutare in modo costruttivo le esperienze concrete di altri Stati membri nel processo di riforma dei servizi professionali, per trarne il massimo profitto possibile per i propri sforzi di riforma;

5.   considera che l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime e il divieto di contrattare compensi legati al risultato raggiunto potrebbero essere di ostacolo alla qualità del servizio per i cittadini e alla concorrenza; invita gli Stati membri a superare, questi vincoli con misure meno restrittive e più adeguate al rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità attivando meccanismi di consultazione con tutti le parti interessate;

6.   invita la Commissione a garantire il rispetto effettivo, nel settore delle libere professioni, delle norme del trattato in materia di tutela della concorrenza e di mercato interno;

7.   ritiene che l'autoregolamentazione o la regolamentazione efficiente e trasparente dei prestatori di servizi professionali, in grado di valutare in anticipo le conseguenze degli interventi, di controllarne l'impatto e, se necessario, di modularle, sia un mezzo idoneo a soddisfare le esigenze della strategia di Lisbona; ritiene che gli Stati membri debbano avere la responsabilità di controllare la portata dell'autoregolamentazione nazionale per impedire che essa danneggi gli interessi dei consumatori o il perseguimento dell'interesse generale;

8.   invita gli Stati membri a garantire accesso e mobilità nell'ambito dei servizi professionali e ad agevolare il passaggio dalla formazione universitaria e post-universitaria alle professioni;

9.   considera che, per il rafforzamento delle imprese di medie e piccole dimensioni e per una maggiore capacità d'innovazione e competitività dei servizi professionali, sia necessario eliminare le restrizioni alle possibilità di collaborazione e favorire l'avviamento dei prestatori di servizi interprofessionali;

10.   ritiene importante rafforzare gli standard etici e la protezione dei consumatori nell'ambito dei servizi professionali; sostiene l'adozione di codici di condotta da parte dei prestatori di servizi professionali, da elaborare con la partecipazione di tutti i soggetti interessati;

11.   sottolinea l'idea che si può rinunciare in larga misura alle regolamentazioni speciali nel campo della pubblicità e che in futuro esse andranno limitate a casi eccezionali debitamente giustificati; pone inoltre in rilievo che la permanenza di regolamentazioni speciali nel campo della pubblicità dev'essere limitata a casi eccezionali debitamente giustificati e che la riduzione della regolamentazione deve puntare a consentire ai professionisti di informare gli utenti sui servizi da essi offerti, attraverso la pubblicità, e a fornire ai consumatori informazioni sulle loro qualifiche e specializzazioni professionali e sulla natura e il costo dei servizi offerti;

12.   invita la Commissione a spiegare quali effetti in termini di nuovi posti di lavoro e di crescita aggiuntiva sia lecito attendersi da una riforma sistematica del settore che porti al rafforzamento della concorrenza;

13.   sollecita la Commissione ad approfondire l'analisi delle differenze che sussistono, in termini di apertura al mercato, tra le diverse tipologie di categorie professionali in ciascuno Stato membro, nonché dell'impatto che ci si attende dalla completa eliminazione degli inutili ostacoli alla concorrenza, compresa una valutazione degli impatti attesi su settori professionali dotati di risorse limitate o circoscritti a determinate regioni;

14.   incoraggia la Commissione ad ampliare la portata della sua analisi per quanto riguarda la suddivisione della tutela regolamentare per categorie di consumatori, svolgendo indagini più accurate riguardo al settore delle piccole e medie imprese, e tenendo presente e analizzando meglio il fatto che la domanda di servizi professionali da parte del settore pubblico non è omogenea, bensì proviene da molteplici piccole unità che operano in modo indipendente le une dalle altre e con intensità diversa;

15.   fa notare che la suddivisione della tutela normativa a seconda delle diverse categorie di consumatori trascura la circostanza che le regolamentazioni devono la loro legittimazione al fatto che nella prestazione di servizi professionali possono verificarsi "esternalità" e che taluni servizi professionali possono essere considerati "beni pubblici";

16.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 44 del 14.2.1994, pag. 36.
(2) GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 364.
(3) GU C 91 E del 15.4.2004, pag. 126.
(4) Testi approvati, P6_TA(2006)0108.
(5) GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17.
(6) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36.
(7) GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41.
(8) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(9) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

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