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Procedura : 2007/2531(RSP)
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Ciclo del documento : B6-0119/2007

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B6-0119/2007

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PV 13/03/2007 - 19
CRE 13/03/2007 - 19

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PV 15/03/2007 - 5.3
CRE 15/03/2007 - 5.3
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P6_TA(2007)0074

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Giovedì 15 marzo 2007 - Strasburgo
Caccia all'avifauna e uccellagione praticate in primavera a Malta
P6_TA(2007)0074B6-0119/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2007 concernente la caccia all'avifauna e l'uccellagione praticate in primavera a Malta

Il Parlamento europeo,

–   viste le petizioni n. 794/2004, n. 334/2005 e n. 886/2005,

–   vista la relazione della commissione per le petizioni a seguito della sua missione di inchiesta a Malta nel periodo tre il 9 e il 12 maggio 2006,

–   vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici(1) (la "direttiva sugli uccelli"),

–   vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(2) (la "direttiva sugli habitat"),

–   visti gli articoli 10, 226, e 242 del trattato CE,

–   vista l'interrogazione orale B6-0015/2007,

–   visto l'articolo 108, paragrafo 5 del suo regolamento,

A.   considerando che il Parlamento europeo ha ricevuto numerose petizioni contro le pratiche di caccia e uccellagione primaverili di specie migratorie a Malta, tra cui una petizione da parte della Società reale belga per la protezione degli uccelli, firmata da 300.000 persone in Europa, più di 4.000 dei quali di Malta; considerando che 115.000 persone in Europa, in particolare provenienti dal Regno Unito, hanno presentato petizioni al governo maltese nel febbraio 2007 per protestare contro la caccia praticata in primavera,

B.   considerando che la commissione per le petizioni ha esaminato le asserzioni contenute nelle petizioni e ha inviato una delegazione a Malta, a norma dell'articolo 192, paragrafo 3, del suo regolamento, per accertare i fatti in loco,

C.   considerando che la relazione elaborata a seguito della missione di inchiesta ha concluso che, benché le autorità responsabili maltesi abbiano compiuto certi sforzi per rendere la legislazione nazionale e la sua applicazione conformi al diritto comunitario, la sostenibilità e la sopravvivenza di popolazioni di numerose specie avicole migratorie continuano ad essere gravemente minacciate a causa della caccia e dell'uccellagione illegali e indiscriminate di cui sono oggetto tali specie quanto attraversano Malta durante la migrazione primaverile,

D.   considerando che la relazione sulla missione di inchiesta solleva altresì preoccupazioni circa l'ottemperanza di Malta alla direttiva sugli uccelli e alla direttiva sugli habitat e circa la caccia illegale e l'uccellagione di specie protette, in particolare dei rapaci,

E.   considerando che la caccia e l'uccellagione praticate in primavera sono difese dai cacciatori maltesi in quanto parte della loro tradizione culturale; considerando tuttavia che lo spazio di riposo disponibile per gli uccelli migratori è diminuito considerevolmente negli ultimi anni a causa dello sviluppo urbano e considerando anche che nuovi metodi e nuove armi hanno reso la caccia più efficace, danneggiando in tal modo le popolazioni di uccelli migratori e provocando a livello locale l'estinzione di specie come il falco pellegrino e il barbagianni,

F.   considerando che i sondaggi di opinione sembrano evidenziare che un'ampia maggioranza della società maltese è contraria alle attuali pratiche venatorie,

G.   considerando che il governo di Malta ha deciso di aprire una stagione venatoria primaverile per la tortora e la quaglia, entrambe specie in regresso, dal 10 aprile al 20 maggio 2007, nonché una stagione per l'uccellagione dal 26 marzo al 20 maggio 2007,

H.   considerando che Malta è uno dei principali punti di sosta per gli uccelli in migrazione tra l'Europa e l'Africa; considerando che uno studio recente ha fornito la prova che gli uccelli, tra cui molte specie rare o minacciate di estinzione, sono oggetto di caccia in 35 paesi, in maggioranza europei, e di uccellagione in 19 paesi,

I.   considerando che la Commissione sta esaminando se la trasposizione da parte di Malta della direttiva sugli uccelli, sia conforme alle prescrizioni della direttiva e se la legislazione sia applicata correttamente e ha avviato una procedura di infrazione contro Malta per la mancata osservanza completa dell'articolo 9 della direttiva,

J.   considerando che la Commissione ha raccomandato al governo maltese di non autorizzare la caccia primaverile quest'anno, aggiungendo che se la raccomandazione verrà disattesa procederà ad esaminare in un ricorso congiunto le autorizzazioni relative all'attività venatoria primaverile degli anni 2004, 2005 e 2006, nonché ad inviare a Malta un parere motivato in proposito,

K.   considerando che l'obbligo degli Stati membri di cooperare pienamente con la Commissione quando essa agisce nel quadro dei poteri conferitile dall'articolo 226 del trattato CE deriva dal principio di leale collaborazione sancito dall'articolo 10 del trattato CE,

1.   prende atto della relazione sulla missione di inchiesta effettuata dal 9 al 12 maggio 2006 dalla commissione per le petizioni, durante la quale i fatti sono stati accertati in loco, e appoggia le raccomandazioni ivi contenute;

2.   condivide le preoccupazioni espresse nella relazione sulla missione di inchiesta, in particolare per quanto riguarda l'autorizzazione all'attività venatoria primaverile all'avifauna migratoria in sosta nonché la caccia illegale e l'uccellagione di specie protette, anche in zone protette dalla legislazione comunitaria;

3.   condanna tutti i tipi di caccia illegale in tutti gli Stati membri;

4.   invita il governo maltese e la Commissione europea a pubblicare integralmente le loro posizioni tecniche in merito;

5.   accoglie con favore la decisione della Commissione di esaminare la conformità della legislazione maltese e della sua applicazione con la direttiva sugli uccelli e sollecita vivamente la Commissione a raddoppiare i suoi sforzi volti a persuadere le autorità maltesi a conformarsi pienamente alla legislazione comunitaria;

6.   chiede al governo maltese di conformarsi integralmente alla direttiva dell'UE sugli uccelli selvatici, alla legislazione comunitaria in materia e ai termini del trattato di adesione che ha sottoscritto;

7.   accoglie con favore la decisione del governo maltese di affrontare i casi di violazione, tra l'altro aumentando le ammende fino a un massimo di 14.000 euro nonché prevedendo pene detentive fino a due anni e la revoca permanente della licenza di caccia in caso di recidiva;

8.   accoglie altresì con favore la decisione del governo maltese di vietare l'uccellagione di fringillidi e la caccia agli uccelli in mare durante la primavera;

9.   ribadisce il principio di leale collaborazione sancito dall'articolo 10 del trattato CE, a norma del quale gli Stati membri hanno accettato di collaborare pienamente con le istituzioni;

10.   rileva che il principio di leale collaborazione è di particolare importanza quando la Commissione agisce in qualità di custode dei trattati ed esamina l'osservanza del diritto comunitario da parte degli Stati membri a norma dell'articolo 226 del trattato CE;

11.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Governo e al Parlamento di Malta.

(1) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
(2) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

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