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RC-B6-0292/2007

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Giovedì 12 luglio 2007 - Strasburgo
Violazione dei diritti umani in Transnistria (Repubblica Moldavia)
P6_TA(2007)0358RC-B6-0292/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sulla Repubblica di Moldova

Il Parlamento europeo,

–   viste le precedenti risoluzioni sulla situazione in Repubblica di Moldova e in Transnistria in particolare(1),

–   visto l'Accordo di partenariato e cooperazione tra la Repubblica di Moldova e l'UE, entrato in vigore il 1° luglio del 1998,

–   visto il piano di azione per la Repubblica di Moldova adottato alla riunione del 22 febbraio 2005 dal settimo Consiglio di cooperazione UE-Repubblica di Moldova,

–   vista la risoluzione interlocutoria adottata dal Comitato ministeriale del Consiglio d'Europa il 1° marzo 2006 a proposito della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'8 luglio 2004 nella causa di Ilascu e altri contro la Moldova e la Federazione russa,

–   viste le dichiarazioni dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) in occasione del vertice di Istanbul del 1999 e del Consiglio ministeriale OSCE a Porto nel 2002,

–   vista le Convenzioni di Ginevra, del 12 agosto 1949, sulla protezione delle vittime di guerra,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che la guerra del 1992 nella regione di Transnistria della Repubblica di Moldova ha portato alla creazione di un regime separatista, illegittimo e autoritario in tale regione; la situazione del congelamento del conflitto si perpetua e le violazioni dei diritti umani continuano ad essere serie e diffuse,

B.   considerando che non si è trovata una soluzione definitiva al conflitto in Transnistria nonostante le decisioni internazionali sopra menzionate, il che conduce ad un continuo deterioramento del rispetto dei diritti umani nella regione,

C.   considerando l'ultimissimo esempio di violazioni dei diritti umani in Transnistria costituito dal caso di Tudor Popa e Andrei Ivantoc che sono stati sottoposti a trattamento degradante e non sono potuti tornare nelle loro case,

D.   considerando che l'arresto e la detenzione con l'accusa di terrorismo di tutti i membri del cosiddetto gruppo Ilascu ha rappresentato un atto illecito del regime separatista di Transnistria e ha violato le norme internazionali sui principi di processo equo, dello stato diritto e del rispetto dei diritti dei prigionieri e della prevenzione della tortura e del trattamento inumano,

E.   considerando che la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'8 luglio 2004 nella causa di Ilascu ed altri contro la Repubblica di Moldova e la Federazione russa non è stata eseguita ed è stata completamente ignorata dal regime separatista di Transnistria,

F.   ricordando che le serie violazioni dei diritti umani in Transnistria continuano, in particolare portando al diniego dei diritti dei rumeni con la chiusura delle scuole di lingua rumena e la profanazione del cimitero rumeno in Transnistria, nonché alla violazione delle libertà e dei diritti politici di tutta la popolazione che vive nell'area e a una grande diffusione del crimine organizzato e della tratta di esseri umani,

G.   considerando che le decisioni del Vertice OSCE di Istanbul del 1999 e del Consiglio ministeriale OSCE di Porto del 2002 non sono ancora attuate,

H.   considerando che l'UE ha preso misure importanti per rafforzare il proprio impegno con la Repubblica di Moldova e ricercare una soluzione nel conflitto di Transnistria, aprendo una delegazione permanente della Commissione europea a Chisinau, nominando un rappresentante speciale dell'UE per la Repubblica di Moldova, con il mandato di contribuire ad una soluzione durevole del conflitto in Transnistria, e istituendo una missione UE per l'assistenza alla frontiera tra Repubblica di Moldova e Ucraina,

I.   considerando i negoziati sulla Transnistria, regione della Repubblica di Moldova, in atto dal 1992 con il cosiddetto formato "5+2", cui hanno partecipato la Repubblica di Moldova, la regione Transnistria di Repubblica di Moldova, la Federazione russa, l'Ucraina e la OSCE; considerando che l'UE e gli Stati Uniti d'America sono diventati osservatori dal 2005; considerando che nell'aprile 2006 i negoziati sono stati interrotti,

J.   prendendo in considerazione le aspirazioni europee della Repubblica di Moldova e il fatto che la situazione in Transnistria si situa nelle immediate vicinanze dell'UE; riconoscendo l'integrità territoriale della Repubblica di Moldova e invitando tutte le parti a cooperare alla riunificazione dello stato, quale priorità politica,

1.   deplora con forza il mancato rispetto dei diritti umani e della dignità umana in Transnistria, come evidenziato dal processo e dalla detenzione del gruppo Ilascu, il diniego delle libertà delle popolazioni che vivono nell'area, ignorando il diritto di accesso all'informazione e all'istruzione, che porta a una diffusa tratta di esseri umani e al crimine organizzato;

2.   si compiace per la liberazione di Andrei Ivantoc e di Tudor Popa, ma deplora il fatto che il loro rilascio da parte del regime separatista di Tiraspol sia stato attribuito allo scadere del loro termine di detenzione, e non all'esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; condanna il fatto che il sig. Andrei Ivantoc è stato sottoposto a violenza e a violazione della dignità umana al momento del rilascio, come testimonia un filmato preso da testimoni dell'accaduto;

3.   condanna la continua repressione e il maltrattamento e l'intimidazione di rappresentanti dei media indipendenti, delle ONG e della società civile da parte del regime separatista di Transnistria;

4.   chiede che le persone non subiscano più privazione di libertà a causa della loro attività politica; a tal riguardo condanna l'arresto il 2 giugno 2007 e il trattamento successivo del sig. Valentin Besleag, candidato sindaco a Corjova in elezioni locali legittime;

5.   chiede la rapida e definitiva soluzione del congelamento del conflitto in Transnistria, che garantirà la democrazia e il rispetto dei diritti umani sull'intero territorio della Repubblica di Moldova, in accordo con i principi internazionali;

6.   sottolinea il fermo impegno dell'UE in favore dell'integrità territoriale della Repubblica di Moldova; sottolinea che il regime illegittimo di Tiraspol non ha l'autorità per impedire ai cittadini della Repubblica di Moldova di entrare sul territorio della riva sinistra del fiume Nistru e non ha l'autorità per prendere decisioni in merito a "persona non grata";

7.   invita Commissione e Consiglio a prevedere un maggiore impegno globale nel processo e a negoziare e risolvere il conflitto di cui sopra; nota il successo della missione di confine congiunta UE con l'Ucraina con base a Odessa e invita il governo dell'Ucraina a proseguire nel sostegno a tale missione;

8.   invita ad un più forte impegno dell'UE nella soluzione del conflitto nelle sue immediate vicinanze, e che si ritagli un ruolo più prossimo a quello di partner negoziale;

9.   ricorda a tutte le parti che il regime separatista di Transnistria permette il crimine organizzato, compreso il traffico delle armi, degli esseri umani, il contrabbando e attività di riciclaggio di denaro; fa notare che ciò costituisce un rischio notevole per la stabilità della regione;

10.   invita alla immediata e completa attuazione delle conclusioni del Vertice OSCE di Istanbul del 1999 e del Consiglio ministeriale di Porto del 2002 e della sentenza dell'8 luglio 2004 della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Ilascu e altri contro la Repubblica di Moldova e la Federazione russa; invita l'UE a sollevare la questione del ritiro delle truppe russe dalla Transnistria, nell'ambito delle relazioni UE-Russia;

11.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento della Repubblica di Moldova, al governo e parlamento della Russia e al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

(1) Si vedano, ad esempio, le risoluzioni del Parlamento del 23 ottobre 2006, P6_TA(2006)0455 e del 16 marzo 2006 (GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 414).

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