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Procedura : 2007/2628(RSP)
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B6-0429/2007

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Giovedì 25 ottobre 2007 - Strasburgo
Trattato internazionale per l'interdizione di munizioni a grappolo
P6_TA(2007)0484B6-0429/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2007 su "Verso un trattato internazionale per la messa al bando delle munizioni a grappolo"

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sugli effetti nocivi di alcuni tipi di ordigni convenzionali (mine terrestri e munizioni a grappolo, munizioni all'uranio impoverito, bombe al fosforo, ordigni bellici inesplosi (ERW)) utilizzati sia da Stati che da attori non statali,

–   vista in particolare la sua risoluzione del 16 novembre 2006 sulla Convenzione sull'interdizione delle armi biologiche e tossiniche (BTWC), le munizioni a grappolo e le armi convenzionali(1), in cui ha chiesto all'Unione europea di sostenere l'iniziativa volta a definire una convenzione esauriente ed efficace che vieti a livello mondiale le munizioni a grappolo,

–   visto il Protocollo V sugli ordigni inesplosi, adottato il 28 novembre 2003 e annesso alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali (CCW), e accogliendo con favore la sua entrata in vigore il 12 novembre 2006,

–   vista la dichiarazione di Oslo adottata il 22 e 23 febbraio 2007 da un gruppo di Stati, da organizzazioni delle Nazioni Unite, dal Comitato internazionale della Croce rossa, dalla Coalizione contro le munizioni a grappolo e da altre organizzazioni umanitarie, che si sono impegnati a concludere, entro il 2008, uno strumento internazionale giuridicamente vincolante che proibirà l'uso, la produzione, il trasferimento e lo stoccaggio di munizioni a grappolo che provocano danni inaccettabili alla popolazione civile ("il processo di Oslo"),

–   visto il progetto di mandato negoziale della CCW sulle munizioni a grappolo, presentato dalla Germania a nome dell'Unione europea al gruppo di esperti governativi della CCW,

–   vista l'azione comune 2007/528/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2007, a sostegno della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza(2),

–   vista la nuova posizione delle Nazioni Unite sulle munizioni a grappolo espressa in occasione della riunione dei rappresentanti dell'ONU il 17 settembre 2007, in cui le Nazioni Unite hanno invitato i loro Stati membri ad affrontare immediatamente gli effetti devastanti delle munizioni a grappolo sul piano umanitario, dei diritti umani e dello sviluppo, adottando uno strumento di diritto umanitario internazionale giuridicamente vincolante che vieti l'uso, lo sviluppo, la produzione, il trasferimento e lo stoccaggio di munizioni a grappolo che provocano danni inaccettabili alla popolazione civile, che esiga la distruzione degli stock esistenti di tali munizioni e che preveda la bonifica, l'educazione al rischio e altre misure di riduzione dei rischi, l'assistenza alle vittime, l'assistenza e la cooperazione, nonché misure di rispetto e di trasparenza; in attesa dell'adozione di tale trattato, le Nazioni Unite hanno invitato gli Stati ad adottare misure a livello nazionale per congelare immediatamente l'uso e il trasferimento delle munizioni a grappolo,

–   vista la "Coalizione contro le munizioni a grappolo", formata da circa 200 organizzazioni non governative specializzate, che accoglie con favore,

–   visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che il termine "ordigni bellici inesplosi" (ERW) indica gli ordigni inesplosi che sono stati caricati, innescati, armati o altrimenti predisposti per essere utilizzati in conflitti armati, ma che sono rimasti inesplosi,

B.   considerando che il termine "munizioni a grappolo" indica sistemi d'armi che sono lanciati sia dall'aria che da terra;

C.   considerando che le munizioni a grappolo, anche i modelli più moderni, hanno un tasso di fallimento irresponsabilmente elevato, in quanto spesso non esplodono all'impatto con il suolo e costituiscono pertanto un pericolo per la popolazione anche molto tempo dopo la fine di un conflitto; considerando che molti tipi di munizioni a grappolo sono muniti di spolette sensibili in grado di attivarsi per effetto di un contatto fisico di intensità inferiore a quella richiesta per le mine antiuomo,

D.   considerando che le munizioni a grappolo sono quanto mai imprecise, sono spesso utilizzate in modo massiccio sia nelle zone rurali che in quelle urbane e, disperdendosi su una vasta area, producono grandi quantità di ERW,

E.   considerando che le munizioni a grappolo hanno effetti altamente indiscriminati e che i loro utilizzatori non sono in grado di distinguere tra personale militare e popolazione civile; considerando che è stato documentato che il 98 % delle vittime sono civili,

F.   considerando che le munizioni a grappolo hanno gravi conseguenze umanitarie per le comunità vulnerabili e per gli operatori umanitari e che il tasso delle vittime e dei feriti, in particolare tra i bambini che sono attratti dalle piccole dimensioni e dai colori di tali ordigni, è elevato,

G.   considerando che tutti i tipi di dispositivi anti-manipolazione hanno come obiettivo il personale addetto alle operazioni di sminamento,

H.   considerando che le munizioni a grappolo inesplose hanno gravi ripercussioni sullo sviluppo e sulla ricostruzione, in quanto la minaccia della presenza di ordigni inesplosi nega l'accesso alle vie di comunicazione, agli edifici e alle infrastrutture critiche, impedisce l'utilizzo dei terreni agricoli, compromette il commercio e le comunicazioni locali, pregiudica la sicurezza alimentare e può ostacolare l'arrivo degli aiuti umanitari,

I.   considerando che i paesi colpiti dalle munizioni a grappolo sono fra i più poveri del mondo e che in tali paesi le principali vittime sono spesso tra le persone più povere,

J.   considerando che vi sono prove dello stoccaggio di munizioni a grappolo in oltre quindici Stati membri e della produzione di questo tipo di armi in almeno dieci Stati membri dell'Unione europea,

K.   considerando che in Belgio, il 26 aprile 2007 è stata adottata la "legge Mahoux" che vieta il finanziamento, la fabbricazione, l'uso e la detenzione di munizioni a grappolo,

1.   ribadisce la necessità di rafforzare il diritto umanitario internazionale applicabile alle munizioni a grappolo e di adottare rapidamente a livello internazionale una messa al bando globale dell'uso, della produzione, del trasferimento e dello stoccaggio di munizioni a grappolo, e sostiene pertanto con forza il processo di Oslo;

2.   chiede una moratoria immediata sull'uso, gli investimenti, lo stoccaggio, la produzione, il trasferimento o l'esportazione di munizioni a grappolo, comprese le munizioni e le submunizioni a grappolo lanciate da missili, razzi e proiettili d'artiglieria, fino a quando non sarà negoziato un trattato internazionale vincolante che vieti la produzione, lo stoccaggio, l'esportazione e l'uso di tali armi;

3.   invita tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad adottare misure nazionali che vietino completamente l'uso, la produzione, l'esportazione e lo stoccaggio di munizioni a grappolo;

4.   invita tutti gli Stati che hanno utilizzato munizioni a grappolo e armi simili in grado di produrre ordigni inesplosi ad assumersi la responsabilità della successiva bonifica, in particolare registrando accuratamente le zone in cui tali munizioni sono state utilizzate al fine di favorire le operazioni di rimozione post-belliche; ritiene che tali registri debbano servire a segnalare chiaramente le zone pericolose alle popolazioni locali e agli operatori umanitari, in linea con il V Protocollo sugli ERW;

5.   insiste sulla necessità che le truppe degli Stati membri dell'Unione europea si astengano, in ogni circostanza o condizione, dal ricorso a qualunque tipo di munizioni a grappolo, fino a quando non sarà negoziato un accordo internazionale che disciplini, limiti o vieti l'uso di tali ordigni;

6.   sottolinea la responsabilità che incombe a uno Stato di provvedere alle necessarie segnalazioni di pericolo sul territorio che controlla, di adottare misure atte a proteggere la popolazione civile, ad esempio mediante azioni educative, e di fornire informazioni specifiche su come assistere le vittime degli ordigni bellici;

7.   invita tutti gli Stati membri dell'Unione europea che hanno utilizzato munizioni a grappolo a fornire assistenza alle popolazioni colpite;

8.   invita la Commissione a rafforzare urgentemente l'assistenza finanziaria a favore delle popolazioni e delle persone colpite da munizioni a grappolo inesplose, ricorrendo a tutti gli strumenti disponibili;

9.   esorta tutti gli Stati che non sono parti del V Protocollo sugli ERW a sottoscrivere e a ratificare tale protocollo e, nel periodo di transizione, ad aderire allo spirito delle sue disposizioni;

10.   accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Presidenza del Consiglio e dagli Stati membri dell'Unione europea per definire un mandato per negoziare un nuovo protocollo alla CCW, che affronti tutti i problemi umanitari connessi all'uso delle munizioni a grappolo, e si rammarica del fatto che finora non sono stati realizzati progressi concreti;

11.   chiede al Consiglio di adottare una posizione comune che impegni tutti gli Stati membri dell'Unione europea a esercitare pressione per ottenere un mandato negoziale forte in seno alla CCW e a sostenere attivamente il processo di Oslo;

12.   sottolinea che affinché uno strumento internazionale possa essere efficace, esso deve includere come minimo le seguenti disposizioni:

   a) il divieto dell'uso, della produzione, del finanziamento, del trasferimento e dello stoccaggio di munizioni a grappolo;
   b) il divieto di prestare assistenza per la produzione, il trasferimento o la creazione di stock di munizioni a grappolo;
   c) l'obbligo di distruggere gli stock di munizioni a grappolo entro un determinato periodo di tempo che deve essere il più breve possibile;
   d) l'obbligo di delimitare, recintare e bonificare le aree contaminate prima possibile, ma non oltre un termine determinato, nonché di creare e mantenere una reale capacità di intraprendere tali azioni; l'obbligo di prestare assistenza per quanto concerne la delimitazione, la recinzione e l'installazione di altre indicazioni di pericolo, l'educazione al rischio e la bonifica; gli utilizzatori delle munizioni a grappolo dovrebbero avere obblighi particolari in relazione a tale assistenza, inclusa la fornitura di informazioni tempestive e dettagliate sull'uso;
   e) l'obbligo di prestare assistenza alle vittime, ad esempio per quanto concerne la raccolta dei dati, la prestazione di assistenza medica di urgenza e continua, la riabilitazione fisica, il sostegno psicologico e l'inclusione sociale, l'inclusione economica e/o la reintegrazione, l'assistenza legale, nonché leggi e politiche in materia di disabilità;

13.   raccomanda che il Parlamento europeo sia rappresentato alle prossime conferenze nel quadro del processo di Oslo;

14.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, al Segretario generale delle Nazioni Unite e alla Coalizione contro le munizioni a grappolo.

(1) GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 327.
(2) GU L 194 del 26.7.2007, pag. 11.

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