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Procedura : 2007/2131(INI)
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Ciclo del documento : A6-0301/2007

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A6-0301/2007

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PV 25/10/2007 - 2
CRE 25/10/2007 - 2

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PV 25/10/2007 - 7.16
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P6_TA(2007)0487

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Giovedì 25 ottobre 2007 - Strasburgo
Attività del Mediatore europeo nel 2006
P6_TA(2007)0487A6-0301/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2007 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2006 (2007/2131(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2006,

–   visti gli articoli 195, 230 e 232 del trattato CE,

–   visto l'articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore(1),

–   vista la sua risoluzione del 6 settembre 2001 sulla modifica dell'articolo 3 dello statuto del Mediatore(2),

–   visto l'accordo quadro in materia di cooperazione concluso fra il Parlamento europeo ed il Mediatore il 15 marzo 2006, in vigore dal 1° aprile 2006,

–   vista la comunicazione della Commissione del 5 ottobre 2005 sulla facoltà di adottare e trasmettere comunicazioni al Mediatore europeo e di autorizzare funzionari delle pubbliche amministrazioni a comparire di fronte al Mediatore europeo (SEC(2005)1227),

–   vista la lettera dell'11 luglio 2006 del Mediatore europeo al Presidente del Parlamento europeo, volta a promuovere la procedura di revisione dello statuto,

–   visto l'articolo 195, paragrafo 2, seconda e terza frase, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le petizioni (A6-0301/2007),

A.   considerando che la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2006 è stata ufficialmente trasmessa al Presidente del Parlamento europeo il 12 marzo 2007 e che il Mediatore europeo, sig. Nikiforos Diamandouros, ha presentato la propria relazione alla commissione per le petizioni il 2 maggio 2007 a Bruxelles,

B.   considerando che, ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, "ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione",

C.   considerando che, ai sensi dell'articolo 195, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali, "ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali",

D.   considerando che è essenziale, nel contesto della crescente democrazia partecipativa in Europa e di una migliore informazione sull'Unione europea ai suoi cittadini, che i cittadini ricevano dalle istituzioni e dagli organi europei risposte rapide e concrete alle loro domande, reclami e petizioni e che è essenziale che tali istituzioni e organismi dispongano delle necessarie risorse di bilancio e umane al fine di garantire che i cittadini ricevano effettivamente tali risposte rapide e concrete,

E.  E considerando che, nonostante sia trascorsa una legislatura dall'adozione della risoluzione del 6 settembre 2001, con la quale il Parlamento ha approvato il codice europeo di buona condotta amministrativa del Mediatore europeo, e che la successiva legislatura sia già giunta a metà, le altre principali istituzioni dell'Unione non hanno ancora aderito al pressante invito di conformare le loro prassi alle disposizioni del medesimo codice,

F.   considerando che nel 2006, pur essendosi stabilizzato il numero delle denunce al livello già elevato del 2004, oltre i tre quarti di esse continuano ad esulare dalla sfera di competenza del Mediatore ed il motivo principale dipende dal fatto che non sono rivolte contro un'istituzione od un organo comunitario,

G.   considerando che dalle indagini concluse risulta che in 95 casi (ovvero il 26% delle fattispecie esaminate) non ha potuto essere accertato alcun caso di cattiva amministrazione,

H.   considerando che le attività del Mediatore e della commissione delle petizioni devono rimanere distinte ed in linea generale comportare, per evitare conflitti di prerogative, rinvii reciproci delle rispettive pratiche con effetto definitivo,

I.   considerando che nel 2006 si è assistito da un lato ad un calo significativo dei casi di cattiva amministrazione risolti con composizione amichevole, dall'altro ad un altrettanto sensibile aumento delle indagini conclusesi con un'osservazione critica, nonché a un minore impatto positivo sulle istituzioni degli stessi progetti di raccomandazione,

J.   considerando che né le osservazioni critiche contenute nelle decisioni che chiudono i casi irrimediabili di cattiva amministrazione né le raccomandazioni e le eventuali relazioni speciali hanno efficacia vincolante, in quanto i poteri del Mediatore sono volti non tanto a rimuovere direttamente gli atti di cattiva amministrazione, bensì a stimolare l'autoregolamentazione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea.

K.   considerando che la presentazione di una relazione speciale al Parlamento europeo resta l'ultima possibilità d'intervento quando un'istituzione rifiuta di ottemperare alle raccomandazioni del Mediatore,

L.   considerando che, dopo l'entrata in vigore del trattato di Nizza, il Parlamento gode dello stesso diritto degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del trattato CE o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione ovvero per sviamento di potere,

M.   considerando che nel 2006 il Mediatore, nel presentare al Parlamento due relazioni speciali(3), a seguito del rigetto del relativo progetto di raccomandazione da parte del Consiglio e della Commissione, ha fatto un uso ponderato dei suoi poteri,

N.  N considerando che il nuovo approccio del Mediatore nei confronti della Commissione, consistente nel promuovere una cultura di servizio come parte integrante delle prassi di buona amministrazione ed indispensabile rimedio per trasformare un atto od un comportamento da viziato in corretto, deve essere attuato in modo capillare su basi consensuali,

O.   considerando che le osservazioni critiche espresse dal Mediatore europeo in merito a 41 casi di cattiva amministrazione contenuti nella relazione 2006 (osservazioni critiche, progetti di raccomandazione e relazioni speciali) possono servire come base per evitare in futuro di ripetere errori e irregolarità, attraverso l'adozione e l'attuazione delle opportune misure da parte delle istituzioni e di altri organismi dell'Unione europea,

P.   considerando che la cooperazione volontaria, istituita dal Mediatore in seno alla rete europea dei mediatori funziona da oltre dieci anni come un sistema flessibile per lo scambio d'informazioni e di migliori prassi, nonché come mezzo per indirizzare i denuncianti ai Mediatori o ad altri organismi analoghi che sono meglio in grado di aiutarli,

Q.   considerando che il ruolo del Mediatore di tutore del cittadino europeo si è evoluto dopo oltre un decennio di attività dalla sua entrata in funzione, grazie alla sua autonomia ed al controllo sulla trasparenza del suo operato, democraticamente svolto dal Parlamento,

R.   considerando che il Mediatore ha dichiarato che è disposto ad avvalersi del potere di svolgere un'indagine di propria iniziativa quando cittadini di paesi terzi residenti al di fuori dell'Unione europea presentano una denuncia al Mediatore che, per il resto, rientra nel suo mandato,

S.   considerando che il 30 novembre 2006 il Mediatore e il Garante europeo della protezione dei dati hanno firmato un protocollo d'intesa concernente la cooperazione e le modalità di esercizio dei rispettivi poteri,

T.   considerando che fra i principi cardini dell'integrazione europea vi è quello dell'eguaglianza democratica di tutti i cittadini europei, senza discriminazioni nazionali o linguistiche, e che numerose sono ancora le denunce da parte di cittadini, associazioni od imprese che non hanno ottenuto le informazioni richieste nella propria lingua in sede di procedura comunitaria d'appalto o di concorso,

U.   considerando che il Mediatore ha reiterato nel luglio 2006 la sua domanda per ottenere la revisione del suo statuto e che una delle sue richieste, concernente la modifica dell'articolo 3 dello statuto, è già stata approvata dal Parlamento europeo sulla base della sua succitata risoluzione del 6 settembre 2001,

1.   approva la relazione annuale per il 2006 presentata dal Mediatore europeo, ne apprezza la presentazione nel modello consolidato di valutazione sintetica delle attività svolte e di analisi tematica delle decisioni e dei problemi sottesi alle varie fasi del procedimento; invita tuttavia il Mediatore ad adottare accorgimenti tecnici che facilitino la lettura dei diversi capitoli, quali prospetti per le statistiche e riassunti per la parte analitica;

2.   chiede che a tutte le istituzioni e gli organismi europei siano destinate le necessarie risorse di bilancio e umane al fine di garantire che i cittadini ricevano risposte rapide e concrete alle loro indagini, denunce e petizioni;

3.   ritiene che il Mediatore abbia continuato ad esercitare i propri poteri in modo equilibrato e dinamico, per quanto riguarda sia l'esame ed il trattamento delle denunce, nonché lo svolgimento e la conclusione delle indagini, sia il mantenimento di rapporti costruttivi con le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea e la sensibilizzazione dei cittadini a far valere i loro diritti di fronte a tali istituzioni e organismi;

4.   esorta il Mediatore europeo a proseguire i propri sforzi e promuovere le proprie attività con efficacia e flessibilità in modo da essere, agli occhi dei cittadini, il custode della sana amministrazione nelle istituzioni comunitarie;

5.   sottolinea che l'obiettivo fondamentale dell'intervento del Mediatore è quello di ricercare una composizione amichevole fra il ricorrente e l'istituzione, prevenendo una controversia davanti al giudice;

6.   condivide l'interpretazione estensiva del termine "cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari", da intendersi riferito non solo all'attività amministrativa illegittima od alla violazione di una norma o un principio giuridico vincolante ma anche, ad esempio, ai casi di amministrazione inerte, negligente o poco trasparente o di violazione di altri principi di buona amministrazione;

7.   incoraggia il Mediatore a continuare a promuovere una vera cultura di servizio come parte integrante delle buone pratiche amministrative, al fine di introdurre nella pubblica amministrazione dell'Unione europea una predisposizione all'apertura ed al dialogo col cittadino-utente, al riconoscimento degli errori, all'espressione di scuse e alla ricerca di soluzioni soddisfacenti per il ricorrente;

8.   ritiene insufficiente che alcune delle altre istituzioni od organi comunitari, in primis la Commissione ed il Consiglio, abbiano adottato separati codici di buona condotta amministrativa, in particolare la Commissione, per le relazioni con il pubblico del suo personale, in data 13 settembre 2000, ed il Consiglio, per le relazioni professionali con il pubblico del suo personale, in data 25 giugno 2001;

9.  9 ribadisce che il "codice europeo di buona condotta amministrativa" proposto dal Mediatore europeo ed approvato dal Parlamento europeo il 6 settembre 2001 si riferisce al personale di tutte le istituzioni ed organi comunitari ed è stato correttamente aggiornato e divulgato sul sito web del Mediatore, a differenza degli altri codici;

10.   sottolinea che la sua efficacia erga omnes è stata spiegata dall'Ombudsman al Presidente del Parlamento con lettera dell'11 marzo 2002, pure pubblicata sul sito del Mediatore; ritiene quindi che ogni altro codice vigente in un ambito circoscritto non può sostituirsi né derogare a quello "europeo";

11.   esorta tutte le istituzioni a cooperare costruttivamente col Mediatore in tutte le fasi del procedimento, ad aderire alle composizioni amichevoli, a dar seguito alle osservazioni critiche, ad applicare i progetti di raccomandazione;

12.   incoraggia il Mediatore a stilare annualmente un elenco delle migliori prassi amministrative e una lista di quelle difformi dalle proprie decisioni, nonché a presentare uno studio sull'esito delle osservazioni critiche;

13.   esorta tutti i destinatari di osservazioni critiche a rispettarle tenendone conto per orientare il loro operato futuro, in modo da evitare casi d'incoerenza fra le dichiarazioni ufficiali e gli atti amministrativi o le omissioni;

14.   richiama per l'insieme delle istituzioni ed organi comunitari gli obblighi derivanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(4), che deve essere effettiva per renderne credibile anche la proposta di revisione in corso di esame, nonché quelli derivanti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(5);

15.   rinnova l'invito alla Commissione a far uso corretto dei poteri discrezionali di avvio di una procedura per infrazione ex articolo 226 del trattato CE o per proporre penalità a norma dell'articolo 228 del trattato CE, evitando scrupolosamente ritardi od ingiustificabili inerzie, incompatibili con i poteri della Commissione di sorveglianza sull'applicazione del diritto comunitario;

16.   ritiene che, se un'istituzione rifiuta di recepire una raccomandazione contenuta in una relazione speciale del Mediatore sebbene il Parlamento abbia approvato tale raccomandazione, quest'ultimo possa legittimamente avvalersi della sua facoltà di adire la Corte di giustizia in ordine all'atto o all'omissione oggetto della raccomandazione del Mediatore;

17.   invita fermamente tutte le istituzioni ed organismi comunitari nonché le rappresentanze permanenti degli Stati membri a cooperare per la trasparenza ed il rispetto delle regole di buona amministrazione esemplificate in questa relazione, senza scaricare le responsabilità su centri di potere, come la Presidenza del Consiglio od il Consiglio Superiore delle scuole europee, difficilmente controllabili dal Mediatore;

18.   richiama l'Ufficio europeo di selezione del personale al rispetto effettivo ed integrale delle regole e prassi consolidate in materia di apertura e trasparenza delle procedure concorsuali, in particolare per quanto riguarda l'accesso dei candidati alle informazioni che li riguardano sulle prove corrette, ad eliminare le discriminazioni linguistiche e a non scaricare le sue responsabilità sulle decisioni della commissione esaminatrice;

19.   si compiace vivamente del fatto che il Mediatore europeo abbia manifestato l'intenzione di occuparsi delle operazioni di concessione di prestiti da parte della Banca europea degli investimenti (BEI) al di fuori dell'Unione europea, avvalendosi della sua prerogativa di svolgere indagini di propria iniziativa e rileva che il Mediatore dovrà valutare e garantire la capacità interna di trattare le denunce in questione;

20.   invita il Mediatore a considerare la conclusione di un protocollo d'intesa con la BEI sulle modalità di cooperazione tra le istituzioni in ordine all'esercizio delle competenze del Mediatore di indagare sulle denunce concernenti casi di cattiva amministrazione nelle attività della BEI e ritiene che la BEI sarebbe il soggetto più indicato per informare attivamente i cittadini interessati da progetti finanziati dalla banca della possibilità di presentare denunce al Mediatore, anche quando si tratta di cittadini di paesi terzi, residenti al di fuori dell'Unione europea;

21.   si compiace del fatto che il Mediatore possa condurre indagini sul comportamento di organismi che operano nell'ambito del terzo pilastro dell'Unione europea;

22.   prende atto del fatto che il Mediatore ha presentato le due summenzionate relazioni speciali, di cui una ha già prodotto il suo effetto utile e l'altra sarà esaminata in sede parlamentare; al riguardo, sostiene le conclusioni dell'Ombudsman nei confronti del Consiglio circa l'esigenza di applicare norme coerenti ai regimi linguistici utilizzati dalle Presidenze del Consiglio e di chiarire lo status della Presidenza quale parte del Consiglio in quanto istituzione;

23.   sarebbe favorevole ad un rafforzamento delle procedure parlamentari interne per garantire, in futuro, un esame più rapido della relazione annuale del Mediatore da parte della sua commissione per le petizioni;

24.   esorta il Mediatore a presentare al Parlamento le richieste che ritiene opportune per migliorare lo scambio d'informazioni fra i rispettivi servizi ed a rafforzare la cooperazione, nel quadro stabilito dall'articolo 1 dell'accordo quadro sulla cooperazione del 15 marzo 2006, con particolare riguardo al settore della comunicazione, dell'informazione tecnologica e della traduzione;

25.   si compiace per il mantenimento di relazioni costruttive con la sua commissione per le petizioni, per quanto riguarda sia la partecipazione del Mediatore alle riunioni della commissione che il rispetto delle relative competenze e prerogative; invita quindi il Mediatore a presentare tempestivamente alla commissione delle petizioni la sua posizione sulle indagini più importanti, avviate d'ufficio, per realizzare utili sinergie;

26.   ribadisce il suo parere favorevole, già espresso nel 2001, sulla richiesta di modifica dello statuto del Mediatore in materia di accesso ai documenti ed audizione di testimoni, accogliendo il principio che gli ulteriori adeguamenti richiesti servono a chiarire i poteri del Mediatore, di fronte alle crescenti esigenze nell'esercizio delle sue funzioni ed al fatto che in pratica le principali istituzioni europee ne hanno già accettato la maggior parte;

27.   sottolinea che tali modifiche non dovrebbero incidere sull'origine e la natura del ruolo del Mediatore di tutore del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione dell'Unione europea;

28.   riconosce l'utilità della rete europea dei mediatori sotto il profilo della sussidiarietà nei rimedi stragiudiziali;

29.   incoraggia nell'ambito della rete europea dei mediatori la consultazione reciproca tra il Mediatore e la commissione delle petizioni per risolvere questioni già trattate come oggetto di petizioni;

30.   si compiace della crescente partecipazione dei mezzi di comunicazione nel pubblicizzare il lavoro del Mediatore e plaude alla strategia di comunicazione del Mediatore attuata tramite i diversi canali d'informazione e sensibilizzazione del cittadino in quanto esse, contribuendo a stabilire molteplici forme di dialogo per il ravvicinamento dei cittadini alle istituzioni ed agli organismi dell'Unione europea, dovrebbero a medio termine ampliare la conoscenza della sfera dei diritti dei cittadini e delle competenze comunitarie, nonché la comprensione della sfera di competenza del Mediatore europeo;

31.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai loro mediatori o agli organi competenti analoghi.

(1) GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 2002/262/CE, CECA, Euratom (GU L 92 del 9.4.2002, pag. 13).
(2) GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 336.
(3) Relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito del progetto di raccomandazione al Consiglio dell'Unione europea nella denuncia 1487/2005/GG e relazione speciale del Parlamento europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea nella denuncia 289/2005/(WP)GG.
(4) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(5) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

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