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Procedura : 2006/2195(REG)
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Ciclo del documento : A6-0368/2007

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A6-0368/2007

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Votazioni :

PV 13/11/2007 - 5.9
CRE 13/11/2007 - 5.9

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P6_TA(2007)0500

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Martedì 13 novembre 2007 - Strasburgo
Modifica al regolamento del Parlamento europeo alla luce della Statuto dei deputati
P6_TA(2007)0500A6-0368/2007

Decisione del Parlamento europeo del 13 novembre 2007 sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo alla luce dello Statuto dei deputati (2006/2195(REG))

Il Parlamento europeo,

–   vista la lettera del suo Presidente, del 29 giugno 2006, e l'annuncio in seduta plenaria del 7 settembre 2006,

–   visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione giuridica (A6-0368/2007),

1.   decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.   decide che tali modifiche entreranno in vigore il primo giorno della sua legislatura che inizia nel 2009;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Testo in vigore   Emendamenti
Emendamento 1
Articolo 8
Rimborso delle spese e pagamento delle indennità
Esecuzione dello Statuto dei deputati
L'Ufficio di presidenza disciplina il rimborso delle spese e il pagamento delle indennità dei deputati.
Salvo disposizione contraria, le norme di esecuzione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo sono emanate dall'Ufficio di presidenza.
Emendamento 2
Articolo 39, paragrafo 1
1.  Il Parlamento può chiedere alla Commissione di presentargli, per l'adozione di nuovi atti o la modifica di atti esistenti, ogni adeguata proposta ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del trattato CE approvando una risoluzione sulla base di una relazione di iniziativa della commissione competente. La risoluzione deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. Il Parlamento può nel contempo stabilire un termine per la presentazione di tale proposta.
1.  Il Parlamento può chiedere alla Commissione di presentargli, per l'adozione di nuovi atti o la modifica di atti esistenti, ogni adeguata proposta ai sensi dell'articolo 192 del trattato CE approvando una risoluzione sulla base di una relazione di iniziativa della commissione competente, elaborata a norma dell'articolo 45. La risoluzione deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. Il Parlamento può nel contempo stabilire un termine per la presentazione di tale proposta.
Emendamento 3
Articolo 39, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Ogni deputato può presentare una proposta di atto comunitario nel quadro del diritto di iniziativa del Parlamento a norma dell'articolo 192 del trattato CE.
Emendamento 4
Articolo 39, paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.  La proposta va presentata al Presidente che la trasmette per esame alla commissione competente. La proposta è tradotta in precedenza nelle lingue ufficiali che il presidente della commissione competente ritiene necessarie ai fini di un esame sommario. Entro tre mesi dalla presentazione, la commissione decide in merito al seguito da dare alla proposta dopo aver udito il suo autore.
Qualora la commissione decida di presentare la proposta al Parlamento secondo la procedura di cui all'articolo 45, l'autore della proposta viene indicato nel titolo della relazione con il suo nome.
Emendamento 5
Articolo 39, paragrafo 2
2.  Prima di avviare la procedura ai sensi dell'articolo 45, la commissione competente accerta che nessuna proposta del genere sia in fase di preparazione in quanto
soppresso
a) essa non figura nel programma legislativo annuale; oppure
b) i preparativi di tale proposta non sono iniziati o sono indebitamente ritardati; oppure
c) la Commissione non ha risposto positivamente a precedenti richieste avanzate dalla commissione competente ovvero contenute in risoluzioni approvate dal Parlamento a maggioranza dei voti espressi.
Emendamento 6
Articolo 45, paragrafo 1
1.  Qualora una commissione intenda elaborare una relazione su un argomento di sua competenza e presentare al riguardo una proposta di risoluzione al Parlamento, senza che a essa sia stata deferita una consultazione o una richiesta di parere a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, deve chiedere l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti. Ogni eventuale rifiuto a tale richiesta deve essere motivato.
1.  Qualora una commissione intenda elaborare una relazione su un argomento di sua competenza e presentare al riguardo una proposta di risoluzione al Parlamento, senza che a essa sia stata deferita una consultazione o una richiesta di parere a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, deve chiedere l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti. Ogni eventuale rifiuto a tale richiesta deve essere motivato. Se la relazione ha per oggetto una proposta presentata da un deputato a norma dell'articolo 39, paragrafo 1 bis, l'autorizzazione può essere rifiutata solo qualora non risultino soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5 dello Statuto dei deputati e all'articolo 192 del trattato CE.
Emendamento 7
Articolo 150, paragrafo 6, comma 1
6.  Se il Parlamento non decide altrimenti, gli emendamenti possono essere posti in votazione solo quando siano stampati e distribuiti in tutte le lingue ufficiali. Tale decisione non può essere presa quando vi sia opposizione da parte di almeno quaranta deputati.
6.  Se il Parlamento non decide altrimenti, gli emendamenti possono essere posti in votazione solo quando siano stampati e distribuiti in tutte le lingue ufficiali. Tale decisione non può essere presa quando vi sia opposizione da parte di almeno quaranta deputati. Il Parlamento evita di prendere decisioni suscettibili di tradursi in una discriminazione inaccettabile per i deputati che utilizzano una determinata lingua.
Emendamento 8
Allegato I, articolo 2, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)
a bis) qualsiasi indennità percepita per lo svolgimento di un mandato in un altro parlamento,
Emendamento 9
Allegato I, articolo 4
In attesa che uno statuto del deputato al Parlamento europeo sostituisca le diverse norme nazionali, i deputati sono soggetti, in materia di dichiarazione patrimoniale, agli obblighi loro fatti dalla legislazione dello Stato membro nel quale sono stati eletti.
I deputati sono soggetti, in materia di dichiarazione patrimoniale, agli obblighi loro fatti dalla legislazione dello Stato membro nel quale sono stati eletti.
Emendamento 10
Allegato VII, sezione C bis (nuova)
C bis)  Conflitti di interessi personali
Col consenso dell'Ufficio di presidenza, mediante decisione motivata, può essere rifiutato a un deputato l'accesso a un documento del Parlamento ove l'Ufficio di presidenza, sentito l'interessato, giunga alla convinzione che tale accesso nuocerebbe in modo inaccettabile agli interessi istituzionali del Parlamento o all'interesse pubblico e che la richiesta del deputato è motivata da ragioni private e personali. Entro un mese dalla notificazione della decisione il deputato può presentare contro di essa un ricorso scritto e motivato. La decisione in merito a tale ricorso è adottata dal Parlamento, senza discussione, durante la tornata successiva alla presentazione del ricorso.
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