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RC-B6-0462/2007

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CRE 15/11/2007 - 5.6

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Giovedì 15 novembre 2007 - Strasburgo
Applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
P6_TA(2007)0534RC-B6-0462/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2007 sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 2, 6, 13 e 29 del Trattato sull'Unione europea,

–   visti gli articoli 61, 62 e 64 del Trattato che istituisce la Comunità europea,

–   visti gli articoli 6, 19 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta dei diritti fondamentali"),

–   vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri(1),

–   vista la Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la tutela delle minoranze nazionali,

–   viste le sue risoluzioni sulla libera circolazione delle persone, la lotta contro le discriminazioni e, segnatamente, la sua risoluzione del 28 aprile 2005 sulla situazione dei Rom nell'Unione europea(2),

–   visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che la libera circolazione delle persone è una libertà fondamentale e inalienabile, riconosciuta ai cittadini dell'Unione dai trattati nonché dalla Carta dei diritti fondamentali, e che essa costituisce uno dei pilastri della cittadinanza europea,

B.   considerando che, per tale ragione, la direttiva 2004/38/CE relativa alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, pur prevedendo che uno Stato membro possa allontanare un cittadino dell'Unione, inquadra tale possibilità entro limiti ben precisi onde garantire le libertà fondamentali,

C.   considerando che la sicurezza e la libertà sono diritti fondamentali, e che l'Unione ha come obiettivo garantire ai suoi cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

D.   considerando che la criminalità organizzata e la tratta degli esseri umani costituiscono sfide di portata transnazionale e che la libera circolazione nello spazio europeo è altresì basata su un rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia a livello europeo nelle attività di indagine e di perseguimento giudiziario, con il sostegno di Eurojust e Europol,

E.   considerando che il rispetto delle leggi di ogni Stato membro è una condizione essenziale per la coesistenza e l'inclusione sociale nell'Unione, che ogni individuo ha l'obbligo di rispettare il diritto dell'Unione e le leggi in vigore nello Stato membro in cui si trova, che la responsabilità penale è sempre personale, che i cittadini dell'Unione, oltre ad avvalersi dei diritti e delle libertà loro conferite dal trattato, devono espletare le formalità connesse all'esercizio di tali diritti, con particolare riguardo alle normative europee e alla legislazione dello Stato ospitante,

F.   considerando che tutte le legislazioni nazionali sono tenute a rispettare i principi e le disposizioni definiti dalla direttiva 2004/38/CE,

G.   considerando che la lotta contro qualsiasi forma di razzismo e xenofobia nonché contro qualsiasi forma di discriminazione fa parte dei principi fondamentali sui quali è fondata l'Unione,

H.   considerando che, in conformità del principio che vieta la discriminazione fondata sulla nazionalità, ogni cittadino dell'Unione e i suoi familiari che soggiornano liberamente e legalmente in uno Stato membro devono godere in tale Stato della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali,

I.   considerando che i Rom sono ancora oggetto di discriminazioni e di abusi nel territorio dell'Unione e che l'integrazione, l'inserimento sociale e la protezione di tale minoranza sono, purtroppo, obiettivi ancora da conseguire,

J.   considerando l'aggressione brutale e l'omicidio di una donna a Roma, di cui è accusato un cittadino rumeno,

K.   considerando l'aggressione razzista subita da cittadini rumeni, che ha fatto seguito a tale episodio,

L.   considerando che ci si aspetta dalle personalità pubbliche che si astengano dal rilasciare dichiarazioni che rischiano di essere intese come un incoraggiamento alla stigmatizzazione di determinati gruppi della popolazione,

M.   considerando l'iniziativa congiunta del Primo ministro rumeno e del Presidente del Consiglio italiano nonché la lettera congiunta sul tema della minoranza Rom che hanno inviato al Presidente della Commissione,

1.   esprime il proprio dolore per l'assassinio della signora Giovanna Reggiani, avvenuto a Roma il 31 ottobre scorso 2007, e presenta sentite condoglianze ai suoi familiari"

2.   ribadisce il valore della libertà di circolazione delle persone quale principio fondamentale dell'Unione, parte costitutiva della cittadinanza europea ed elemento fondamentale del mercato interno;

3.   riafferma l'obiettivo di fare dell'Unione e delle collettività uno spazio in cui ogni persona possa vivere vedendosi garantito un elevato livello di sicurezza, libertà e giustizia;

4.   ricorda che la direttiva 2004/38/CE inquadra la possibilità di allontanare un cittadino dell'Unione entro limiti molto precisi e che prevede, in particolare:

   – all'articolo 27, che gli Stati membri possano limitare la libertà di circolazione e di soggiorno solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica e che tali motivi non possano essere invocati per fini economici; che i provvedimenti siano proporzionati e fondati esclusivamente sul comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati e in alcun caso su ragioni di prevenzione generale;
   – all'articolo 28, la necessità di compiere una valutazione prima di adottare qualsiasi provvedimento di allontanamento, per tenere conto della situazione personale dell'interessato, segnatamente la durata del suo soggiorno, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare ed economica, la sua integrazione nello Stato membro ospitante;
   – all'articolo 30, che ogni decisione di allontanamento sia notificata per iscritto all'interessato e secondo modalità che consentano di comprenderne il contenuto, che l'interessato sia informato in modo circostanziato e completo sui motivi che giustificano l'adozione del provvedimento nei suoi confronti, riportando l'indicazione dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa dinnanzi a cui opporre ricorso e, se del caso, l'indicazione del termine impartito per lasciare il territorio, che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data di notificazione;
   – all'articolo 31, che l'interessato può accedere ai mezzi di impugnazione giurisdizionali ed amministrativi al fine di presentare ricorso contro il provvedimento di allontanamento nello Stato membro ospitante e che esso ha il diritto di richiedere un'ordinanza provvisoria di sospensione dell'esecuzione di detto provvedimento, richiesta che deve essere soddisfatta, salvo casi precisi di eccezione;
   – all'articolo 36, che le sanzioni previste dagli Stati membri siano effettive e proporzionate;
   – al considerando 16 e all'articolo 14, la possibilità di allontanamento se il cittadino diventa un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale ma afferma, al contempo, che è necessario un esame approfondito del caso individuale e che, in nessun caso, quest'unica condizione possa giustificare l'allontanamento automatico;

5.   ribadisce che qualsiasi legislazione nazionale deve rispettare rigorosamente tali limiti e garanzie, compreso l'accesso a un ricorso alle vie legali contro l'allontanamento e all'esercizio dei diritti della difesa e che qualsiasi eccezione definita dalla direttiva 2004/38/CE deve essere interpretata in modo restrittivo; ricorda che le espulsioni collettive sono proibite dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

6.   si compiace della visita effettuata dal Primo ministro rumeno in Italia e della dichiarazione congiunta di Romano Prodi e Călin Popescu-Tăriceanu; manifesta il proprio appoggio all'appello del Presidente del Consiglio e del Primo ministro per l'impegno dell'Unione a favore dell'integrazione sociale delle popolazioni meno avvantaggiate e della cooperazione fra gli Stati membri in termini di gestione dei movimenti della loro popolazione, in particolare mediante programmi di sviluppo e di aiuto sociale inclusi nei Fondi strutturali;

7.   invita la Commissione a presentare senza ritardi una valutazione esauriente dell'attuazione e del corretto recepimento, da parte degli Stati membri, della direttiva 2004/38/CE nonché a presentare proposte, a norma dell'articolo 39 di tale direttiva;

8.   fatte salve le competenze della Commissione, incarica la propria commissione parlamentare competente di effettuare entro il 1° giugno 2008, in collaborazione con i parlamenti nazionali, una valutazione dei problemi di recepimento di tale direttiva in modo da mettere in evidenza le migliori prassi nonché le misure che potrebbero portare a discriminazioni tra i cittadini europei;

9.   invita gli Stati membri a superare qualsiasi esitazione e a procedere più rapidamente al rafforzamento degli strumenti di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale a livello dell'Unione per garantire una lotta efficace contro la criminalità organizzata e la tratta degli esseri umani, fenomeni di dimensione transnazionale, garantendo, al contempo, un quadro uniforme di garanzie procedurali;

10.   respinge il principio della responsabilità collettiva e ribadisce con forza la necessità di lottare contro qualsiasi forma di razzismo e xenofobia e qualsiasi forma di discriminazione e stigmatizzazione basate sulla nazionalità e sull'origine etnica, come previsto dalla Carta dei diritti fondamentali;

11.   ricorda alla Commissione che è urgente presentare una proposta di direttiva orizzontale contro tutte le discriminazioni menzionate all'articolo 13 Trattato CE, prevista nel programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008;

12.   ritiene che la protezione dei diritti dei Rom e la loro integrazione costituiscano una sfida per l'Unione nel suo complesso e invita la Commissione ad agire senza indugio elaborando una strategia globale per l'inclusione sociale dei Rom, facendo ricorso, segnatamente, alle linee di bilancio disponibili nonché ai Fondi strutturali per sostenere le autorità nazionali, regionali e locali nei loro sforzi atti a garantire l'inclusione sociale dei Rom;

13.   propone l'istituzione di una rete di organizzazioni che si occupino dell'integrazione sociale dei Rom nonché la promozione di strumenti volti ad aumentare la consapevolezza in materia di diritti e doveri dei Rom, ivi compreso lo scambio di migliori prassi; considera, a questo proposito, molto importante una collaborazione intensa e strutturata con il Consiglio d'Europa;

14.   ritiene che le recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa italiana da Franco Frattini, Vicepresidente della Commissione, in occasione dei gravi episodi verificatisi a Roma, siano contrarie allo spirito e alla lettera della direttiva 2004/38/CE, direttiva che gli si chiede di rispettare pienamente;

15.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(2) GU C 45 E del 23.2.2006, pag. 129.

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