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Procedura : 2007/0803(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0507/2007

Testi presentati :

A6-0507/2007

Discussioni :

PV 31/01/2008 - 5
CRE 31/01/2008 - 5

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PV 31/01/2008 - 8.5
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P6_TA(2008)0028

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Giovedì 31 gennaio 2008 - Bruxelles
Cooperazione tra le unità speciali d'intervento degli Stati membri *
P6_TA(2008)0028A6-0507/2007

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 sull'iniziativa della Repubblica d'Austria in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al miglioramento della cooperazione tra le unità speciali d'intervento degli Stati membri dell'Unione europea in situazioni di crisi (15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria (15437/2006),

–   visti gli articoli 30, 32 e 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

–   visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0058/2007),

–   visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0507/2007),

1.   approva l'iniziativa della Repubblica d'Austria quale emendata;

2.   invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica d'Austria;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo della Repubblica d'Austria.

Testo della Repubblica d'Austria   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 4
(4)  Nessun singolo Stato membro dispone di tutti i mezzi, di tutte le risorse e di tutte le competenze specifiche che si richiedono per affrontare efficacemente situazioni di crisi su vasta scala, di qualunque tipo esse siano, che esigono un intervento speciale. Riveste pertanto importanza cruciale che ogni Stato membro abbia la possibilità di chiedere l'assistenza di un altro Stato membro.
(4)  Nessun singolo Stato membro dispone di tutti i mezzi, di tutte le risorse e di tutte le competenze specifiche che si richiedono per affrontare efficacemente situazioni di crisi specifiche o su vasta scala, di qualunque tipo esse siano, che esigono un intervento speciale. Riveste pertanto importanza cruciale che ogni Stato membro abbia la possibilità di chiedere l'assistenza di un altro Stato membro.
Emendamento 2
Considerando 5
(5)  La presente decisione stabilisce alcune norme generali in materia di responsabilità, anche in materia di responsabilità penale, volte a definire un quadro giuridico nelle circostanze in cui gli Stati membri interessati decidano di chiedere e fornire assistenza. La disponibilità di tale quadro giuridico e di una dichiarazione che indichi le autorità competenti consentirà agli Stati membri di reagire rapidamente e risparmiare tempo al sopraggiungere di una situazione di crisi.
(5)  La decisione del Consiglio 2007/.../GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera ("la Decisione di Prüm") disciplina, segnatamente all'articolo 18, le forme di assistenza di polizia tra Stati membri in relazione ad assembramenti e analoghi eventi di rilievo, disastri nonché incidenti gravi. La presente decisione non include gli assembramenti, i disastri o gli incidenti gravi ai sensi dell'articolo 18 della Decisione di Prüm, ma integra le disposizioni della Decisione di Prüm che prevedono forme di assistenza di polizia tra Stati membri fornite mediante unità speciali di intervento in altre situazioni, ovvero situazioni di crisi provocate dall'uomo o situazioni di terrorismo che rappresentino una seria minaccia fisica diretta per persone, proprietà, infrastrutture o istituzioni, in particolare la cattura di ostaggi, i dirottamenti aerei ed eventi simili. A tal fine, è opportuno che ciascuno Stato membro segnali quali sono le autorità nazionali competenti alle quali gli altri Stati membri interessati possono chiedere assistenza o un intervento.
Emendamento 3
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  La disponibilità di questo quadro giuridico e di un compendio che indichi le autorità competenti consentirà agli Stati membri di reagire rapidamente e di risparmiare tempo al sopraggiungere di una tale situazione di crisi o di terrorismo. Inoltre, al fine di promuovere la capacità degli Stati membri di prevenire siffatte situazioni, in particolare gli incidenti terroristici, e di reagirvi, è essenziale che le unità speciali di intervento si incontrino su base regolare e organizzino sessioni congiunte di formazione, in modo da beneficiare delle reciproche esperienze.
Emendamento 4
Articolo 1
La presente decisione stabilisce le norme e le condizioni generali volte a consentire ad unità speciali d'intervento di uno Stato membro di fornire assistenza e/o operare sul territorio di un altro Stato membro (in seguito denominato lo "Stato membro richiedente") ove quest'ultimo ne abbia fatto richiesta ed esse abbiano deciso di accoglierla per far fronte a una situazione di crisi.
La presente decisione stabilisce le norme e le condizioni generali volte a consentire ad unità speciali d'intervento di uno Stato membro (in seguito denominato "lo Stato membro cui viene fatta la richiesta") di fornire assistenza e/o operare sul territorio di un altro Stato membro (in seguito denominato lo "Stato membro richiedente") ove quest'ultimo ne abbia fatto richiesta ed esse abbiano deciso di accoglierla per far fronte a una situazione di crisi. I dettagli pratici e le disposizioni di attuazione della presente decisione sono concordati direttamente tra lo Stato membro richiedente e lo Stato membro cui viene fatta la richiesta.
Emendamento 6
Articolo 2, punto 2
2) "situazione di crisi": qualsiasi situazione provocata dall'uomo in uno Stato membro che rappresenti una seria minaccia fisica diretta per persone o istituzioni in detto Stato membro, in particolare la cattura di ostaggi, i dirottamenti aerei ed eventi simili.
2) "situazione di crisi": qualsiasi situazione provocata dall'uomo in uno Stato membro che dia ragionevoli motivi per credere che sia stato, sia o sarà commesso un atto criminale che rappresenti una seria minaccia fisica diretta per persone, proprietà, infrastrutture o istituzioni in detto Stato membro, in particolare le situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo1.
____________________
1 GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.
Emendamento 7
Articolo 2, punto 2 bis) (nuovo)
2 bis) "autorità competente": l'autorità nazionale che può presentare richieste e accordare autorizzazioni per quanto concerne lo spiegamento di unità speciali di intervento.
Emendamento 8
Articolo 3, paragrafo 1
1.  Uno Stato membro può chiedere l'assistenza di un'unità speciale d'intervento di un altro Stato membro per far fronte a una situazione di crisi. Uno Stato membro può accogliere o respingere tale richiesta o proporre un tipo di assistenza diverso.
1.  Attraverso una richiesta presentata per il tramite delle autorità competenti, che illustra il carattere dell'assistenza richiesta nonché le relative esigenze operative, uno Stato membro può chiedere l'assistenza di un'unità speciale d'intervento di un altro Stato membro per far fronte a una situazione di crisi. L'autorità competente dello Stato membro cui viene fatta la richiesta può accogliere o respingere tale richiesta o proporre un tipo di assistenza diverso.
Emendamento 9
Articolo 4
Norme generali in materia di responsabilità
Responsabilità civile e penale
1.  Ove, in applicazione della presente decisione, funzionari di uno Stato membro operino sul territorio di un altro Stato membro, quest'ultimo è responsabile dei danni da essi causati nel corso delle loro operazioni.
Qualora funzionari di uno Stato membro operino nell'ambito del territorio di un altro Stato membro e/o siano utilizzate attrezzature ai sensi della presente decisione, si applicano le disposizioni in materia di responsabilità civile e penale di cui agli articoli 21 e 22 della Decisione di Prüm.
2.  In deroga al paragrafo 1, ove i danni siano il risultato di azioni che sono contrarie a direttive impartite dallo Stato membro richiedente o che vanno al di là dei poteri assegnati ai funzionari interessati in virtù della loro legislazione nazionale, si applicano le seguenti norme:
a) uno Stato membro sul cui territorio sono stati causati i danni risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari;
b) uno Stato membro i cui funzionari hanno causato danni a terzi sul territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest'ultimo le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto;
c) fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e ad eccezione di quanto disposto alla lettera b), ciascuno Stato membro rinuncia, nelle circostanze di cui al presente paragrafo, a chiedere a un altro Stato membro il rimborso dei danni da esso subiti.
Emendamento 10
Articolo 5
Articolo 5
soppresso
Responsabilità penale
Nel corso delle operazioni di cui all'articolo 3, i funzionari che operano sul territorio di un altro Stato membro sono assimilati ai funzionari di quest'ultimo per quanto riguarda i reati di cui siano vittime o che essi commettano.
Emendamento 11
Articolo 6
Gli Stati membri provvedono a che le rispettive autorità competenti tengano riunioni e organizzino formazioni ed esercitazioni comuni, ove necessario, al fine di scambiare le loro esperienze, le loro competenze specifiche e le informazioni generali, pratiche e tecniche sulla fornitura di assistenza in situazioni di crisi.
Tutti gli Stati membri partecipanti provvedono a che le loro unità speciali di intervento tengano riunioni e organizzino periodicamente corsi di formazione ed esercitazioni comuni, al fine di scambiare le loro esperienze, le loro competenze specifiche e le informazioni generali, pratiche e tecniche sulla fornitura di assistenza in situazioni di crisi. Tali riunioni, corsi di formazione ed esercitazioni possono essere finanziate nell'ambito di determinati programmi finanziari dell'Unione ed ottenere fondi dal bilancio generale dell'Unione europea. In tale contesto lo Stato membro che detiene la Presidenza dell'Unione europea si adopera per garantire che tali riunioni, corsi di formazione ed esercitazioni abbiano luogo.
Emendamento 12
Articolo 7
Ciascuno Stato membro sostiene i costi ad esso incombenti, salvo se altrimenti concordato tra gli Stati membri interessati.
Lo Stato membro richiedente si fa carico dei costi operativi sostenuti dalle unità speciali di intervento dello Stato membro cui viene fatta la richiesta in relazione all'applicazione dell'articolo 3, compresi i costi di trasporto e soggiorno, salvo se altrimenti concordato tra gli Stati membri interessati.
Emendamento 13
Articolo 8, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  Nessuna disposizione della presente decisione è interpretata nel senso di consentire che queste norme che regolano la cooperazione fra i servizi di polizia degli Stati membri si applichino alle relazioni con i rispettivi servizi di paesi terzi, eludendo le norme vigenti dei sistemi giuridici nazionali applicabili alla cooperazione internazionale di polizia.
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