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Procedura : 2007/2204(INI)
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Ciclo del documento : A6-0074/2008

Testi presentati :

A6-0074/2008

Discussioni :

PV 09/04/2008 - 22
CRE 09/04/2008 - 22

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PV 10/04/2008 - 11.2
CRE 10/04/2008 - 11.2
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P6_TA(2008)0122

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Giovedì 10 aprile 2008 - Bruxelles
Revisione interlocutoria del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente
P6_TA(2008)0122A6-0074/2008

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla revisione interlocutoria del sesto programma comunitario d'azione in materia di ambiente (2007/2204(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente(1),

–   vista la sua risoluzione del 14 novembre 2006 sulla strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino(2),

–   vista la sua posizione in prima lettura del 14 novembre 2006 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva sulla strategia per l'ambiente marino)(3),

–   vista la sua risoluzione del 25 aprile 2007 sulla strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali(4),

–   vista la sua risoluzione del 26 settembre 2006 sulla strategia tematica sull'ambiente urbano(5),

–   vista la sua risoluzione del 13 novembre 2007 sulla strategia tematica per la protezione del suolo(6),

–   vista la sua posizione del 14 novembre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE(7),

–   vista la sua risoluzione del 26 settembre 2006 sulla strategia tematica sull'inquinamento atmosferico(8),

–   vista la sua posizione del 26 settembre 2006 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa(9),

–   vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2007 su una strategia tematica per il riciclaggio dei rifiuti(10),

–   vista la sua posizione del 13 febbraio 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti(11),

–   vista la sua posizione del 23 ottobre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi(12),

–   vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2007 sulla strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi(13),

–   vista la sua posizione del 23 ottobre 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari(14),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0074/2008),

A.   considerando che l'Europa non è ancora sulla giusta via verso un effettivo sviluppo sostenibile,

B.   considerando che la Commissione riconosce che sono stati realizzati soltanto progressi limitati per quanto riguarda le questioni fondamentali dell'integrazione delle preoccupazioni ambientali negli altri settori politici e del miglioramento dell'attuazione della legislazione comunitaria;

C.   considerando che la Commissione segnala il fatto che l'ambiente subisce in realtà pressioni sempre più forti in taluni ambiti: le emissioni mondiali di gas ad effetto serra stanno crescendo, la perdita di biodiversità si sta accelerando, l'inquinamento continua ad avere un impatto considerevole sulla salute pubblica, la quantità di residui prodotti all'interno dell'Unione europea continua a crescere e la nostra impronta ecologica continua ad aumentare in modo costante; considerando che ciò solleva gravi questioni sugli effetti controproducenti per l'ambiente di altre politiche fondamentali dell'Unione europea,

D.   considerando che è improbabile che si possa conseguire lo sviluppo sostenibile fintantoché le preoccupazioni ambientali non siano pienamente integrate in tutti gli ambiti politici di importanza,

E.   considerando che un ambiente pulito e salutare è essenziale per il benessere umano e per buone condizioni sociali,

F.   considerando che politiche ambientali ben concepite possono contribuire anche ad altri obiettivi, come ad aumentare la competitività, a stimolare la crescita economica e a favorire la creazione di posti di lavoro e l'innovazione, promuovendo il progresso scientifico mediante lo sviluppo di nuove e sicure tecnologie,

1.   deplora il fatto che la revisione interlocutoria del sesto programma d'azione comunitario per l'ambiente (sesto PAA) sia in ritardo di quasi un anno e che, a differenza di quanto sostiene la Commissione nella sua valutazione a metà percorso, l'Unione europea abbia un ritardo generale nell'attuazione delle misure previste dal programma d'azione; rammenta che, a differenza del programma precedente, il sesto PAA è stato adottato nel quadro della procedura di codecisione, a norma dell'articolo 251 del trattato CE; chiede all'Unione europea di fare il possibile per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel sesto PAA, dal momento che il fallimento del programma pregiudicherebbe la credibilità dell'Unione, fra l'altro nei riguardi dell'opinione pubblica, preoccupata per la situazione ambientale;

2.   constata che l'utilizzo di strategie tematiche, in qualità di nuovo strumento procedurale, ha accresciuto l'importanza dei processi prelegislativi e ha creato opportunità ulteriori per la partecipazione delle parti interessate e per un approccio più strategico nei confronti della politica legislativa comunitaria; deplora tuttavia il fatto che le strategie tematiche abbiano d'altronde allungato la durata del processo decisionale in materia di ambiente, ritardando la formulazione di proposte politiche concrete e l'adozione delle misure che ne derivano;

3.   ritiene che, in considerazione dell'importanza che riveste per l'industria e del fatto che, in generale, viene attuata dalle autorità locali, la politica ambientale dovrebbe essere tenuta presente nei lavori preparatori della legislazione e che l'opinione dell'industria, delle piccole imprese e delle autorità locali dovrebbe essere rappresentata e ascoltata negli organi consultivi;

4.   ritiene essenziale rafforzare la posizione del sesto PAA quale dimensione ambientale della strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile;

5.   ritiene che, nell'ambito dell'Unione europea, le competenze debbano essere chiaramente assegnate e definite, e sottolinea che la revisione intermedia della Commissione è confusa e presenta un'ambiguità interna per quanto riguarda le competenze della Commissione e degli Stati membri; evidenzia che sia i limiti delle competenze rispettive che le responsabilità specifiche di ogni parte devono essere chiaramente stabiliti e specificati, onde garantire che dette responsabilità continuino ad essere assolte;

6.   segnala che le strategie tematiche non sono utili se coincidono nel tempo con grandi dossier legislativi; esse sono utili prima della comparsa del relativo documento legislativo o su base indipendente;

7.   sottolinea l'interconnessione diretta fra lo stato dell'ambiente e la salute umana; invita la Commissione a realizzare, in vista della messa in atto della strategia volta ad integrare la salute in tutte le politiche ("Health in all policies"), studi che mettano in luce le relazioni di causa-effetto tra l'evoluzione della qualità dell'ambiente e l'evoluzione dello stato di salute delle persone;

Strategie tematiche

8.   ritiene che l'Unione europea abbia agito coerentemente per raggiungere gli obiettivi di diplomazia ambientale stabiliti nel sesto PAA; rammenta tuttavia che, per quanto riguarda gli obiettivi e le azioni prioritarie per arrestare il cambiamento climatico, non è stato possibile far fronte a tutti gli impegni; è particolarmente preoccupato a seguito dell'aumento delle emissioni dovute al traffico, nonché per la lentezza dell'effetto delle misure volte a migliorare l'efficienza energetica; chiede alla Commissione di presentare una comunicazione su obiettivi ambientali quantificati per un sistema di trasporto sostenibile; chiede che, conformemente al protocollo di Kyoto, entro il 2012 gli Stati membri raggiungano gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

9.   deplora il fatto che l'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 non sarà verosimilmente raggiunto e che le strategie proposte per proteggere l'ambiente marino e il suolo non daranno risultati concreti dal punto di vista ambientale entro il 2012; constata la necessità di uno sforzo maggiore per integrare meglio la politica per la protezione della biodiversità in altre aree politiche; richiama l'attenzione sulla necessità di un adeguato finanziamento di Natura 2000 ed altri obiettivi prioritari strettamente connessi;

10.   ritiene, per quanto riguarda le sostanze chimiche, che il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche(15), rappresenti un progresso ai fini della riduzione dei rischi causati alle persone e all'ambiente, ma che debba ancora dimostrare che lo farà realmente in modo significativo, e si rammarica che il regolamento non corrisponda pienamente agli obiettivi stabiliti nel sesto PAA; reputa deplorevole il fatto che la strategia tematica sull'uso sostenibile dei pesticidi sia notevolmente in ritardo e che le misure adottate per migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente urbano, nonché per diminuire il rumore, continuino a essere lungi dagli obiettivi del programma d'azione per l'ambiente; invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta di direttiva(16) riveduta sui limiti massimi nazionali delle emissioni; reputa necessario assicurare la piena applicazione della direttiva sul rumore ambientale(17);

11.   esorta la Commissione e gli Stati membri, tenuto presente che la qualità dell'aria negli ambienti interni incide sulla salute, ad appoggiare i lavori dell'Organizzazione mondiale della sanità in materia di qualità dell'aria interna e invita la Commissione a presentare quanto prima misure legislative concrete sulla qualità dell'aria interna;

12.   constata che, per quanto riguarda gli obiettivi specifici per la protezione delle acque, stabiliti nel sesto PAA, non esistono forti disparità; invita nondimeno la Commissione ad assicurare la piena applicazione della direttiva quadro(18) sulle acque e a valutare nuovamente l'integrazione in altre politiche degli impegni comunitari in materia di protezione delle acque; esorta inoltre la Commissione a pubblicare quanto prima una proposta di direttiva sulla riduzione del carico di azoto in agricoltura nonché nei detergenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sui detergenti(19);

13.   rileva che è necessaria una nuova politica dell'acqua, incentrata sul risparmio e sulla gestione sostenibile delle risorse idriche;

14.   deplora il fatto che le strategie tematiche sulle risorse naturali e sui rifiuti abbiano svilito gli obiettivi del sesto PAA; deplora altresì il fatto che, a livello comunitario, non siano stati formulati obiettivi concreti volti a disgiungere la crescita economica dal consumo di risorse passando a modelli sostenibili di produzione e di consumo; concorda sulla necessità di azioni ulteriori per i rifiuti biologici, che ne sostengano l'allontanamento dalle discariche, e applichino le migliori opzioni di trattamento, come quelle basate sull'attenuazione del cambiamento climatico; incoraggia inoltre gli aiuti a forme ecologiche di gestione dei rifiuti nonché a misure volte ad inasprire le sanzioni previste per l'interramento dei rifiuti che inquinano l'ambiente;

15.   invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure atte ad assicurare un utilizzo razionale ed efficiente delle risorse naturali che non metta a repentaglio la biodiversità;

Attuazione e applicazione della normativa in vigore

16.   rammenta che la piena e corretta attuazione della normativa vigente costituisce una priorità principale e ritiene che una normativa vincolante sia fondamentale per far fronte alle sfide ambientali; invita la Commissione a rafforzare le sue attività come guardiana del trattato; chiede anche, pertanto, che l'autorità comunitaria preposta al bilancio fornisca alla Commissione tutte le risorse finanziarie e umane adeguate per garantire che i controlli sull'attuazione e l'esecuzione della normativa in vigore siano effettuati con la massima efficacia in tutti gli Stati membri;

17.   sottolinea la necessità di un'attuazione efficace e precisa della legislazione comunitaria in materia di ambiente e raccomanda di adottare speciali misure di sostegno a beneficio delle regioni che si trovano in difficoltà nell'attuazione di tale aspetto dell''acquis" comunitario; incoraggia le autorità degli Stati membri ad elaborare strategie di recepimento, al fine di definire chiaramente il ruolo e le responsabilità delle autorità nazionali, regionali e locali nella trasposizione e nell'attuazione corretta della legislazione comunitaria in materia di ambiente;

18.   è tuttavia preoccupato a seguito delle proposte formulate da taluni ambienti di ridurre e indebolire le norme comuni o addirittura sostituirle con accordi volontari o con altre misure non vincolanti; ribadisce pertanto che una regolamentazione migliore dovrebbe concentrarsi su norme e standard chiari e trasparenti basati su una legislazione legata a obiettivi concordati e su una loro migliore applicazione;

19.   si compiace delle proposte della Commissione volte a rafforzare l'applicazione, a livello nazionale, della legislazione ambientale mediante un accesso migliorato alla giustizia e un uso armonizzato del diritto sanzionatorio; constata che gli aspetti preventivi del diritto sanzionatorio contribuiscono a una migliore applicazione della normativa e quindi alla protezione dell'ambiente;

20.   chiede inoltre che le politiche ambientali comunitarie vengano definite e riviste in modo che si concentrino maggiormente sulla fissazione dell'obiettivo, anziché sulla descrizione dei mezzi, consentendo così agli Stati membri e agli agricoltori di individuare gli strumenti più efficaci ed efficienti per conseguire gli obiettivi voluti;

Natura, biodiversità e cambiamento climatico

21.   ritiene che la Commissione dovrebbe assicurare la piena attuazione delle direttive "Uccelli" e "Habitat"; raccomanda, tenendo presente il principio di sussidiarietà, una fiscalità volta a incoraggiare le migliori prassi che agisca come fattore dissuasivo delle attività inquinanti;

22.   richiama nondimeno l'attenzione della Commissione sul fatto che la comminazione di sanzioni penali non basta in nessun caso a prevenire comportamenti illegali e, nel contempo, inquinanti; sottolinea pertanto l'importanza di pene susseguenti ai sensi del codice penale, in particolare per la discarica illecita di rifiuti pericolosi nel territorio di altri paesi;

Incentivi ambientali e riforma degli aiuti dannosi per l'ambiente

23.   plaude al Libro verde della Commissione sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale; ritiene sia necessario ricorrere maggiormente a strumenti basati sul mercato che tengano conto dell'impatto ambientale di tutti i processi produttivi e distributivi nonché dei modelli di consumo;

24.   ritiene che il sistema comunitario di scambio di quote di emissioni (ETS) non sia finora sfociato in riduzioni delle emissioni di CO2 a motivo delle assegnazioni eccessivamente generose delle quote di emissioni; rileva che l'Unione europea si è impegnata a ridurre, entro il 2020, le proprie emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990; insiste che il sistema ETS per il periodo successivo al 2012 dovrebbe comprendere un limite massimo sufficientemente rigoroso, la messa all'asta completa ed un limite quantitativo e qualitativo per l'utilizzazione delle riduzioni certificate delle emissioni (CER) e delle unità di riduzione delle emissioni (ERU);

25.   constata ciononostante che il ruolo della tassazione ecologica permane modesto e non tende ad aumentare; invita la Commissione e gli Stati membri ad effettuare sforzi maggiori per una riforma della tassazione ecologica che comprenda una graduale ridistribuzione degli oneri fiscali da tasse con effetto negativo (ad esempio, sul lavoro) a tasse con effetto positivo dal punto di vista del benessere (ad esempio, tasse su attività che pregiudicano l'ambiente, come l'utilizzo di risorse o l'inquinamento); rileva che, nonostante il settore della fiscalità richieda il voto all'unanimità, i trattati consentono la cooperazione rafforzata e richiama l'attenzione sull'esistenza del metodo aperto di coordinamento;

26.   prende atto dell'impulso dato alla soppressione di aiuti dannosi per l'ambiente; considera inaccettabile, tuttavia, il fatto che nel futuro imminente non siano previste misure concrete per una riforma degli aiuti dannosi per l'ambiente e invita, pertanto, la Commissione a presentare proposte concrete entro la fine del 2008 per sopprimere gradualmente tutti gli aiuti dannosi per l'ambiente nei prossimi cinque anni;

Integrazione della politica ambientale, cooperazione internazionale e incentivi all'innovazione

27.   esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere un'integrazione maggiore e più coerente della politica ambientale in tutte le politiche comunitarie, nel momento in cui vengono definite; al fine di mettere in atto la strategia, proclamata nell'Unione europea, volta ad integrare la salute in tutte le politiche ("Health in all policies"), chiede l'integrazione degli aspetti relativi alla protezione dell'ambiente e della salute in tutte le politiche comunitarie, estendendole anche alle regioni e alle città; deplora sia la mancanza di integrazione di questi aspetti in vari quadri giuridici in materia di ambiente e di elaborazione di nuova normativa, sia la mancanza della loro integrazione nella legislazione con obiettivi primari diversi da quelli della protezione dell'ambiente;

28.   ritiene che, per ottenere risultati concreti per l'integrazione di considerazioni di carattere ambientale in altri settori economici, sia necessario mettere a punto obiettivi e scadenzari settoriali vincolanti; sottolinea al contempo la responsabilità che incombe agli attori economici dei vari comparti industriali in ordine al conseguimento di risultati di lungo termine per quanto riguarda la politica climatica ed energetica;

29.   sottolinea la connessione fondamentale tra una politica ambientale efficace e il miglioramento della qualità della vita e, a tale riguardo, evidenzia l'importanza della dimensione regionale nell'attuazione del sesto PAA, specialmente in azioni concernenti la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico; evidenzia l'importanza di campagne intese a migliorare la consapevolezza pubblica sugli obiettivi del sesto PAA e sul suo processo di attuazione;

30.   sottolinea la necessità di tenere conto del programma Natura 2000 nei piani di sviluppo regionale, onde poter conciliare il principio di protezione della biodiversità europea con lo sviluppo e il miglioramento della qualità di vita; ritiene a tale proposito che sia necessario intraprendere una vasta campagna di informazione e di promozione delle buone pratiche, al fine di indicare il modo di conciliare questi due obiettivi in apparenza contraddittori;

31.   sottolinea la necessità di reti di attori regionali e locali meglio coordinate al fine di diffondere e utilizzare le migliori pratiche nelle regioni meno sviluppate; sostiene la promozione di una cooperazione ambientale transfrontaliera fra gli Stati membri come anche con regioni e paesi vicini all'Unione europea, quali le regioni del Mar Nero e del Mar Baltico nonché del Mediterraneo, segnatamente al fine di prevenire l'inquinamento transfrontaliero;

32.   è preoccupato per le conclusioni di vari studi indipendenti(20)(21)(22)(23), che indicano che le DG della Commissione non rispettano pienamente gli orientamenti della Commissione in materia di valutazioni d'impatto, che la valutazione e la quantificazione dell'impatto economico siano state privilegiate a detrimento della valutazione dell'impatto ambientale, sociale ed internazionale, che i costi della legislazione siano maggiormente analizzati rispetto ai suoi benefici, e che le considerazioni a breve termine prevalgano sulle considerazioni a lungo termine; ritiene che tale squilibrio nelle valutazioni d'impatto sia controproducente per quanto riguarda la stessa politica ambientale e la sua integrazione nelle altre politiche dell'UE; invita la Commissione ad adottare misure per porre rimedio a tali lacune persistenti;

33.   elogia la Commissione per il suo fermo impegno a rafforzare la dimensione internazionale della politica ambientale; ritiene sia necessario garantire l'integrazione della politica ambientale in tutte le azioni esterne dell'Unione europea e migliorare la governance internazionale in materia di ambiente; incoraggia la Commissione egli Stati membri a continuare a promuovere politiche e requisiti ambientali ambiziosi, ad esempio promuovendo il trasferimento di tecnologia e lo scambio di buone prassi con i paesi in via di sviluppo;

34.   sottolinea che la "diplomazia del clima" deve essere promossa con maggiore intensità e coerenza nelle relazioni commerciali dell'Unione europea con gli Stati che non sono vincolati da accordi multilaterali di protezione dell'ambiente, ad esempio gli Stati Uniti, la Cina e l'India, Stati che non applicano, per motivi diversi, il Protocollo di Kyoto; invita altresì la Commissione ad assistere i paesi in via di sviluppo nella messa a punto di tecnologie sostenibili ed efficaci mediante ogni meccanismo disponibile;

35.   raccomanda di aggiungere la clausola di sostenibilità al WTO, fissando principi di politica ambientale – quali il principio di precauzione e il principio "chi inquina paga" – in base ai quali poter valutare le misure commerciali, al fine di garantire che le norme commerciali non mettano a repentaglio la tutela ambientale e che la normativa ambientale non sia utilizzata come pretesto per forme di protezionismo;

36.   invita il Consiglio e la Commissione a utilizzare i negoziati commerciali bilaterali e regionali per gestire gli impegni commerciali che hanno benefici ambientali diretti; ritiene necessario che l'Unione europea intensifichi, unitamente agli Stati membri, il dialogo con le economie emergenti onde convertire le discussioni in settori di interesse comune, quali il cambiamento climatico, la gestione dei rifiuti e il disboscamento illegale, nella messa in atto di programmi congiunti; appoggia la proposta della Commissione di prevedere in tutti gli accordi commerciali un forum per lo sviluppo sostenibile, aperto alla partecipazione della società civile e con una forte componente relativa al clima, e chiede che ciò si applichi ai negoziati in corso;

37.   invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere un utilizzo più pragmatico e orizzontale dell'innovazione e delle nuove tecnologie in tutte le politiche comunitarie, affinché quegli elementi svolgano un ruolo centrale per una più efficace conservazione dell'ambiente; sottolinea la necessità di adottare, a livello comunitario e senza indugio, un approccio del tipo "top runner", uno strumento più ambizioso per migliorare continuamente i modelli di produzione e di consumo, onde assicurare che in futuro tutti i prodotti del mercato comunitario saranno concepiti, prodotti e utilizzati conformemente a criteri di sostenibilità;

38.   ricorda che l'investimento in tecnologie innovative favorevoli all'ambiente, nonché nella progettazione ecocompatibile, nell'efficienza degli usi finali dell'energia e nel rendimento energetico nell'edilizia è molto efficace nel lungo periodo, nonostante la possibilità di costi elevati a breve termine, e sottolinea la necessità per le regioni di incoraggiare le imprese a trarre pienamente vantaggio da tali investimenti;

39.   esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare una normativa in materia di appalti pubblici che sia effettivamente "verde" e promuova l'innovazione e modelli di consumo e di produzione sostenibili;

40.   invita la Commissione ad assistere le autorità nazionali, regionali e locali nella partecipazione a gare di appalto congiunte, fornendo un quadro chiaro che faciliti la definizione di obiettivi misurabili e di criteri di qualità;

41.   invita la Commissione ad intensificare gli sforzi in vista del raggiungimento dell'obiettivo del 20% per le fonti energetiche rinnovabili e del 10% per il consumo di biocarburanti, tenendo presente che le colture energetiche non devono mettere a rischio l'approvvigionamento alimentare europeo ed extraeuropeo; sottolinea che il meccanismo della sostenibilità, che è in fase di sviluppo, dovrebbe applicare ai biocarburanti i criteri di sostenibilità più rigorosi;

42.   sottolinea che nell'Unione europea l'agricoltura è sempre più orientata alla produzione di cibi sicuri e di qualità a tutela della salute dei cittadini dell'unione;

43.   incoraggia gli Stati membri e le loro autorità regionali e locali ad utilizzare al meglio le nuove opportunità di investimento fornite dai Fondi strutturali e dai nuovi programmi europei di vicinato e a garantire che i programmi operativi e i progetti a titolo dei fondi strutturali contribuiscano a una migliore attuazione della legislazione comunitaria in materia di ambiente nonché all'obiettivo di lungo termine di uno sviluppo sostenibile a livello dell'Unione europea, in linea con le altre priorità tematiche;

44.   ritiene che, sia indispensabile migliorare l'applicazione del principio di sostituzione, che tiene conto della disponibilità, dell'accessibilità, dei benefici e dei costi dei prodotti di sostituzione; sottolinea la necessità di tener conto anche dei processi di progettazione e uso che consentono di utilizzare prodotti che non presentano rischi per la salute umana e l'ambiente ovvero presentano un rischio minore;

Principi dell'iniziativa "Legiferare meglio" applicati alla politica ambientale

45.   segnala che, se il miglioramento della legislazione costituisce davvero un obiettivo, si dovrebbe procedere a una revisione dei doppioni nella legislazione che generano un onere burocratico e pregiudicano la competitività;

46.   ritiene che l'approccio filosofico applicato al processo di revisione sia privo di ragionamento critico e non comporti un'analisi delle ragioni e dei motivi dei ritardi; è convinto che soltanto attraverso l'analisi e la riflessione sulle cause di tali ritardi si possano adottare misure adeguate per il futuro;

47.   sottolinea che se effettivamente esiste l'auspicio di migliorare la metodologia legislativa e di produrre norme attuabili che siano facili da applicare per le autorità competenti, le imprese e i cittadini, è imperativo ampliare la nostra interazione fra istituzioni e organi comunitari e la società civile per dare una risposta alle loro domande e tener presenti le decisioni e le opinioni delle regioni, dei municipi, delle industrie interessate e delle associazione afferenti; sottolinea altresì che si devono tenere presenti i costi a breve termine della trasformazione degli strumenti esistenti;

Spianare la via al cambiamento dei comportamenti

48.   segnala che sono necessari nuovi strumenti per misurare il benessere, basati su valori reali per servizi ecologici; ritiene che, non essendo da solo in grado di riflettere tutti gli aspetti e le necessità di una società moderna, il PIL non sia più uno strumento adeguato per misurare il benessere e lo sviluppo; incoraggia l'Unione europea a mettere a punto e ad usare politicamente un nuovo indicatore che integri l'impatto negativo esercitato dal progresso economico sull'ambiente e sulla salute e contribuisca allo sforzo di disaccoppiare la crescita economica dalle pressioni esercitate sull'ambiente; ritiene che tale nuovo indicatore debba promuovere lo sviluppo di una società integrata e imprimere slancio a una migliore integrazione delle considerazioni di carattere ambientale in altre politiche;

49.   invita la Commissione a trattare la protezione della salute umana come una questione di primaria importanza tra le priorità della protezione dell'ambiente;

50.   ritiene che l'Unione europea debba svolgere un ruolo guida nello sviluppo di opzioni politiche che spianino la via a un radicale cambiamento dei comportamenti nei modelli di consumo e di produzione;

51.   sottolinea che è importante aiutare i consumatori ad avere un comportamento più consapevole, cosa che, oltre al quadro legislativo nazionale, potrebbe avere un effetto positivo sulla misura e il livello di accettazione della protezione dell'ambiente da parte degli attori del mercato;

52.   ritiene che fornire un'informazione adeguata ai cittadini debba essere considerata una priorità; sostiene fermamente lo sviluppo di un sistema di etichettatura chiaro ed esaustivo, dato che esso contribuirebbe grandemente ad aiutare i consumatori a "fare la giusta scelta";

53.   insiste che sia effettuata una valutazione globale dei risultati del sesto PAA prima che venga finalizzata la proposta del settimo PAA;

54.   ritiene che la revisione finale del sesto PAA dovrebbe essere realizzata da un organismo esterno, indipendente dalla Commissione;

o
o   o

55.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(2) GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 131.
(3) GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 86.
(4) GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 660.
(5) GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 182.
(6) Testi approvati, P6_TA(2007)0504.
(7) Testi approvati, P6_TA(2007)0509.
(8) GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 176.
(9) GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 102.
(10) GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 168.
(11) GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 136.
(12) Testi approvati, P6_TA(2007)0444.
(13) Testi approvati, P6_TA(2007)0467.
(14) Testi approvati, P6_TA(2007)0445.
(15) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1).
(16) Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).
(17) GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.
(18) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/32/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 60).
(19) GU L 104 dell'8.4. 2004, pag. 1.
(20) Impact Assessment of European Commission Policies: Achievements and Prospects, European Environment and Sustainable Development Advisory Councils, April 2006.
(21)Getting Proportions Right - How far should EU impact assessments go?, Institut for Miljøvurdering, April 2006.
(22) For Better or for Worse? The EU's "Better Regulation" Agenda and the Environment, Institute for European Environmental Policy, November 2005.
(23) Sustainable Development in the European Commission's integrated impact assessments for 2003, Institute for European Environmental Policy, April 2004.

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