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Procedura : 2006/0008(COD)
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Ciclo del documento : A6-0229/2008

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A6-0229/2008

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PV 09/07/2008 - 3
CRE 09/07/2008 - 3

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PV 09/07/2008 - 5.12
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P6_TA(2008)0349

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Mercoledì 9 luglio 2008 - Strasburgo
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: allegato XI ***I
P6_TA(2008)0349A6-0229/2008
Risoluzione
 Testo consolidato
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI (COM(2006)0007 – C6-0029/2006 – 2006/0008(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0007),

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0376),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 308 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0029/2006),

–   visti gli articoli 42 e 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0229/2008),

1.   approva la proposta della Commissione COM(2006)0007 quale emendata;

2.   ritiene che la procedura 2007/0129(COD) sia decaduta in seguito all'inclusione nella procedura 2006/0008(COD) del contenuto della proposta della Commissione COM(2007)0376;

3.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati
P6_TC1-COD(2006)0008

(Testo rilevante ai fini dell'SEE e per la Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

vista la proposta della Commissione║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)  Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale(4) dispone che il contenuto degli allegati II, X e XI sia determinato prima della data della sua applicazione.

(2)  Gli allegati I, III, IV, VI, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 883/2004 dovrebbero essere adattati per tenere conto delle esigenze degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea successivamente all'adozione del regolamento nonché dei recenti sviluppi negli altri Stati membri.

(3)  L'articolo 56, paragrafo 1 e l'articolo 83 del regolamento (CE) n. 883/2004 ▌prevedono che le disposizioni particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri figurano nell'allegato XI. L'allegato XI mira a tenere conto delle particolarità dei diversi sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri al fine di agevolare l'applicazione delle norme di coordinamento.

(4)  Una serie di Stati membri hanno richiesto l'inserimento nell'allegato XI di voci relative all'applicazione della propria legislazione in materia di sicurezza sociale e hanno fornito alla Commissione spiegazioni pratiche e giuridiche riguardo alle loro legislazioni e ai loro sistemi.

(5)  Dato il bisogno di razionalizzazione e semplificazione nel nuovo regolamento, è necessario un approccio comune per assicurare che le voci relative a diversi Stati membri, ma affini nello spirito o riguardo all"obiettivo perseguito, siano in linea di principio trattate allo stesso modo.

(6)  Giacché l'obiettivo del regolamento (CE) n. 883/2004 è coordinare la legislazione in materia di sicurezza sociale, per la quale sono responsabili unicamente gli Stati membri, le voci non compatibili con lo scopo o gli obiettivi del regolamento, nonché le voci che mirano meramente a chiarire l'interpretazione della legislazione nazionale, non dovrebbero essere inserite in tale regolamento.

(7)  Alcune richieste degli Stati membri hanno sollevato temi che sono comuni a diversi Stati membri. È ║ opportuno affrontare questi temi a livello più generale, tramite un chiarimento nel dispositivo del regolamento (CE) n. 883/2004 o in un altro dei suoi allegati, che dovrebbe ║ essere modificato di conseguenza, o ancora tramite disposizioni nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 89 di tale regolamento, piuttosto che tramite l'inserimento di voci analoghe riferite a una serie di Stati membri nell'allegato XI.

(8)  È inoltre opportuno affrontare determinati temi specifici in ║ allegati diversi dall'allegato XI, conformemente al loro obiettivo e contenuto ║, al fine di assicurare che gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 siano coerenti internamente e tra di loro.

(9)  Al fine di agevolare l'uso del regolamento (CE) n. 883/2004 da parte dei cittadini quando essi si rivolgono per informazioni o rivendicazioni alle istituzioni degli Stati membri, se del caso i riferimenti alla legislazione degli Stati membri interessati dovrebbero essere formulati anche nella lingua originale, per scongiurare eventuali malintesi.

(10)  Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 883/2004.

(11)  Il regolamento (CE) n. 883/2004 dispone che il regolamento stesso si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione. È dunque necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è modificato come segue:

1.  Dopo il considerando 5 è inserito il seguente considerando:"

(5 bis)  "(5 bis) Alcune voci relative agli Stati membri che figurano nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono ora contemplate da talune disposizioni generali del regolamento (CE) n. 883/2004. L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004, intitolato "Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti", ad esempio prevede che, laddove la legislazione di uno Stato membro attribuisce taluni effetti giuridici a determinate situazioni, gli stessi effetti giuridici devono essere attribuiti a situazioni equivalenti verificatesi in un altro Stato membro. Sono pertanto diventate superflue alcune voci che figuravano all'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71.".

"

2.  Dopo il considerando 8 è inserito il seguente considerando:"

(8 bis)  "(8 bis) I familiari di un ex lavoratore frontaliero dovrebbero beneficiare, dopo il pensionamento di quest'ultimo, poter proseguire le cure mediche nel paese in cui l'assicurato era occupato."

"

3.  Dopo il considerando 17 è inserito il seguente considerando:"

(17 bis)  "(17 bis) Quando una legislazione diventa applicabile ad una persona in conformità del titolo II del regolamento, le condizioni di affiliazione e diritto alle prestazioni dovrebbero essere stabilite dalla legislazione dello Stato membro competente nel rispetto del diritto comunitario.".

"

4.  Dopo il considerando 18 è inserito il seguente considerando:"

(18 bis)  "(18 bis) Il principio dell'unità della legislazione applicabile è di grande importanza e dovrebbe essere rafforzato. Ciò non dovrebbe significare tuttavia che il semplice fatto di accordare una prestazione, ai sensi del presente regolamento, consistente nel versamento dei contributi assicurativi o della copertura assicurativa del beneficiario, renda applicabile alla persona in questione la legislazione dello Stato membro la cui istituzione ha accordato la prestazione*.

_________________

* Cause riunite C-502/01 e C-31/02, Gaumain-Cerri e Barth, Racc. 2004, I-6483.".

"

5.  All'articolo 1 è inserito il seguente punto:"

"v bis) "prestazioni in natura", le prestazioni in natura previste dalla legislazione di uno Stato membro che sono destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare direttamente o rimborsare i costi delle cure mediche e dei prodotti e servizi connessi con tali cure, incluse le prestazioni in natura a lungo termine.".

"

6.  All'articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

5.  "5. Il presente regolamento non si applica:

   a) a) all'assistenza sociale e medica;
   b) b) alle prestazioni per le quali lo Stato membro si assume la responsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo, quali quelle a favore delle vittime di guerra e di azioni militari o delle loro conseguenze, le vittime di reato, di omicidio o di atti terroristici, le vittime di danni causati da agenti dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni, o per le persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza, le vittime di danni causati da agenti dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni o per le persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza.".

"

   7. All'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente ║:"
4.  4 Nei casi in cui la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario risieda in tale Stato membro, o che abbia precedentemente svolto un'attività subordinata o autonoma, l'assimilazione della residenza in un altro Stato membro a norma dell'articolo 5, lettera b), si applicherà soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione sulla base di un'attività subordinata o autonoma.
5.  5 Nei casi in cui la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario abbia completato dei periodi assicurativi, tale diritto verrà garantito esclusivamente alle persone che abbiano precedentemente completato dei periodi nello Stato membro in questione in base allo stesso regime."

8.  All'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

2.  "2. I familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura nel corso della permanenza nello Stato membro competente. Tuttavia, fino a quando l'Allegato III è in vigore e qualora lo Stato membro competente figuri nell'allegato III, i familiari di lavoratori frontalieri che risiedono nello stesso Stato membro del lavoratore frontaliero hanno diritto a prestazioni in natura nello Stato membro competente esclusivamente alle condizioni stabilite dall'articolo 19, paragrafo 1.".

"

9.  All'articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

1.  "1. Un lavoratore frontaliero che va in pensione per invalidità o vecchiaia ha il diritto, in caso di malattia, di continuare a beneficiare di prestazioni in natura nell'ultimo Stato membro in cui ha esercitato un'attività subordinata o autonoma, nella misura in cui si tratta della prosecuzione di cure iniziate in detto Stato membro. I termini "prosecuzione di cure" significano prosecuzione degli accertamenti, della diagnosi e del trattamento di una malattia per l'intera durata.

Il primo comma si applica mutatis mutandis ai familiari del lavoratore frontaliero in pensione.".

"

10.  All'articolo 51, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

3.  "3. Se la legislazione o il regime specifico di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l'interessato sia assicurato al momento dell'avverarsi del rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se egli è stato in precedenza assicurato in forza della legislazione o un regime specifico di tale Stato membro e, al momento dell'avverarsi del rischio, risulta assicurato in forza della legislazione di un altro Stato membro per il medesimo rischio o, se ciò non fosse, se per il medesimo rischio una prestazione è dovuta ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tuttavia quest'ultima condizione è ritenuta soddisfatta nei casi di cui all'articolo 57.".

"

   11. All'articolo 52, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente ║:"
4.  4 Qualora dal calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), in uno Stato membro risulti sempre che la prestazione autonoma è pari o superiore alla prestazione proratizzata, calcolata in base al paragrafo 1, lettera b), l'istituzione competente può non procedere alla proratizzazione a condizione che:
   a) a) tale situazione sia definita all'allegato VIII, parte 1;
   b) b) non sia applicabile nessuna legislazione che contempli clausole anticumulo, quali quelle di cui agli articoli 54 e 55, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 2; e
   c) c) l'articolo 57 non sia applicabile in relazione a periodi maturati in forza della legislazione di un altro Stato membro nelle circostanze descritte in questo caso specifico
"

12.  All'articolo 52 è aggiunto il seguente paragrafo:"

4 bis.  "4 bis. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, la proratizzazione non si applica a regimi che prevedono prestazioni per le quali i periodi di tempo non sono rilevanti ai fini del calcolo, a condizione che tali regimi siano elencati nell'allegato VIII, parte 2. In tali casi l'interessato ha diritto alla prestazione calcolata secondo la legislazione dello Stato membro interessato.".

"

13.  All'articolo 56, paragrafo 1, lettera c), prima dei termini "secondo le procedure di cui all'allegato XI", sono inseriti i termini "se del caso".

14.  All'articolo 56, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo:"

1 bis.  "1 bis. Qualora il paragrafo 1, lettera c), non sia applicabile perché la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo della prestazione si basi su elementi diversi dai periodi di assicurazione o di residenza che non sono legati al tempo, l'istituzione competente prende in considerazione, per ciascun periodo di assicurazione o residenza maturato sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, l'importo del capitale accumulato, il capitale che si ritiene sia stato accumulato o qualsiasi altro elemento di calcolo ai sensi della legislazione applicabile diviso le corrispondenti unità di periodi nel regime pensionistico in questione.".

"

15.  All'articolo 57 è aggiunto il seguente paragrafo:"

3 bis.  "3 bis. Il presente articolo non si applica ai regimi di cui all'allegato VIII, parte 2.".

"

16.  All'articolo 62 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

3.  "3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i disoccupati di cui all'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), l'istituzione del luogo di residenza tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, ai sensi del regolamento di applicazione.".

"

17.  Dopo l'articolo 68 è inserito il seguente articolo:"

"Articolo 68 bis

Erogazione delle prestazioni

Nel caso in cui le prestazioni familiari non siano utilizzate dalla persona a cui dovrebbero essere erogate per il mantenimento dei familiari, l'istituzione competente adempie ai suoi obblighi legali erogando dette prestazioni alla persona fisica o giuridica che provvede di fatto al mantenimento dei familiari su richiesta e per il tramite dell'istituzione del loro Stato membro di residenza o dell'istituzione o organismo designato a tal fine dall'autorità competente del loro Stato membro di residenza.".

"

18.  All'articolo 87 dopo il paragrafo 10 è inserito il seguente paragrafo:"

10 bis.  "10 bis. L'Allegato III è abrogato 5 anni dopo la data di attuazione del presente regolamento."

"

19.  Gli allegati sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ║ giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dall'entrata in vigore del regolamento di applicazione di cui all'articolo 89 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ║,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

(1) GU C 161 del 13.7.2007, pag. 61.
(2) GU C ...
(3) Posizione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008.
(4) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. Versione rettificata nella GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 sono così modificati:

1.  L'allegato I, parte I è modificato come segue:

   a) Dopo la voce sotto la rubrica "A. BELGIO", è inserita la voce seguente:"
A bis.  "A bis. BULGARIA
Assegni alimentari versati dallo Stato ai sensi dell'articolo 92 del codice della famiglia";"
   b) b) dopo la voce "C. GERMANIA", sono inserite le voci seguenti: "
C bis.  "C bis. ESTONIA
Assegni alimentari ai sensi della legge sugli aiuti per il mantenimento del 21 febbraio 2007
C ter.  SPAGNA
Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi del regio decreto n. 1618/2007 del 7 dicembre 2007";"
   c) Dopo la voce sotto la rubrica "D. FRANCIA", sono inserite le voci seguenti:"
D bis.  "D bis. LITUANIA
Assegni dal Fondo per gli alimenti dei minori ai sensi della legge sul fondo per gli alimenti dei minori
D ter.  LUSSEMBURGO
Anticipi e recupero degli assegni alimentari ai sensi della legge del 26 luglio 1980";"
   d) Dopo la voce sotto la rubrica "I. AUSTRIA", è inserita la voce seguente:"
E bis.  "E bis. POLONIA
Prestazioni dal Fondo per gli assegni alimentari ai sensi della legge sull'assistenza alle persone beneficiarie di assegni alimentari";"
   e) Dopo la voce sotto la rubrica "F. PORTOGALLO", sono inserite le voci seguenti:"
F bis.  "F bis. SLOVENIA
Sostituzione degli assegni alimentari ai sensi della legge relativa al Fondo pubblico di garanzia e di alimenti della Repubblica di Slovenia del 25 luglio 2006.
F ter.  SLOVACCHIA
Assegno alimentare di sostituzione ai sensi della legge n. 452/2004 Coll. relativa all'assegno alimentare di sostituzione e successive modifiche.""

2.  L'allegato I, parte II è così modificato:

   a) Dopo la voce sotto la rubrica "A. BELGIO", sono inserite le voci seguenti:"
A bis.  "A bis. BULGARIA
Assegno forfettario di maternità ai sensi della legge sugli assegni familiari per i figli.
A ter.  REPUBBLICA CECA
Assegno di nascita
A quater.  ESTONIA
Assegno di nascita
Assegno di adozione";"
   b) b) la rubrica "B. SPAGNA" è sostituita dalla seguente:"
B.  "B. SPAGNA
Assegno di natalità una tantum e di adozione";"
   c) c) sotto la rubrica "C. FRANCIA", sono aggiunti i termini seguenti:"
", salvo quando sono pagati a una persona che rimane soggetta alla legislazione francese in virtù dell'articolo 12 o dell'articolo 16";"
   d) d) dopo la voce sotto la rubrica "C. FRANCIA", sono inserite le voci seguenti:"
C bis.  "C bis. LETTONIA
Assegno di nascita
Assegno di adozione
C ter.  LITUANIA
Assegno forfetario per figlio";"

e)  e) dopo la voce sotto la rubrica "D. LUSSEMBURGO", sono inserite le voci seguenti:"

D bis.  "D bis. UNGHERIA

Assegno di maternità

D ter.  POLONIA

Assegno unico di nascita ai sensi della legge sulle prestazioni familiari

D quater.  ROMANIA

Assegno di nascita

Corredi per neonati

D quinquies.  SLOVENIA

Assegno di nascita

D sexies.  SLOVACCHIA

Assegno di nascita

Integrazione dell'assegno di nascita".

"

3.  L'allegato II è sostituito dal seguente:"

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI DI CONVENZIONI MANTENUTE IN VIGORE E, SE DEL CASO, LIMITATE ALLE PERSONE CUI SI APPLICANO

[Articolo 8, paragrafo 1]

Osservazioni generali

Le disposizioni delle convenzioni bilaterali che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o che restano in vigore tra gli Stati membri non sono elencate nell'allegato. Tali disposizioni comprendono gli obblighi tra gli Stati membri derivanti dalle convenzioni che, ad esempio, contengono disposizioni relative al cumulo dei periodi di assicurazione maturati in un paese terzo.

Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili

a)  BELGIO – GERMANIA

Articoli 3 e 4 del protocollo finale, del 7 dicembre 1957, della convenzione generale di pari data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati in talune regioni frontaliere prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale).

b)  BELGIO – LUSSEMBURGO

Convenzione del 24 marzo 1994 sulla sicurezza sociale per i lavoratori frontalieri (relativa ai rimborsi forfetari complementari).

c)  BULGARIA – GERMANIA

Articolo 28, paragrafo 1, lettera b) della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 dicembre 1997 (mantenimento delle convenzioni concluse tra la Bulgaria e l'ex Repubblica democratica tedesca per le persone beneficiarie di una pensione prima del 1996).

d)  BULGARIA – AUSTRIA

Articolo 38, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 aprile 2005 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

e)  BULGARIA – SLOVENIA

Articolo 32, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 18 dicembre 1957 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 31 dicembre 1957).

f)  REPUBBLICA CECA – GERMANIA

Articolo 39, paragrafo 1, lettere b) e c) dell'accordo sulla sicurezza sociale del 27 luglio 2001 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica di Cecoslovacchia e l'ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996; calcolo dei periodi di assicurazione maturati in uno degli Stati contraenti per le persone che già beneficiavano di una pensione per tali periodi al 1° settembre 2002 dall'altro Stato contraente, pur risiedendo nel territorio di tale altro Stato contraente).

g)  REPUBBLICA CECA – CIPRO

Articolo 32, paragrafo 4, della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 gennaio 1999 (che stabilisce la competenza per il calcolo dei periodi di attività completati nel quadro della relativa convenzione del 1976); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

h)  REPUBBLICA CECA – LUSSEMBURGO

Articolo 52, paragrafo 8, della convenzione del 17 novembre 2000 (calcolo dei periodi d'assicurazione pensionistica per i rifugiati politici).

i)  REPUBBLICA CECA – AUSTRIA

Articolo 32, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 luglio 1999 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

j)  REPUBBLICA CECA – SLOVACCHIA

Articoli 12, 20 e 33 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 ottobre 1992 (l'articolo 12 stabilisce la competenza per l'assegnazione di prestazioni ai superstiti; l'articolo 20 stabilisce la competenza per il calcolo dei periodi di assicurazione maturati fino al giorno della dissoluzione della Repubblica federale cecoslovacca; l'articolo 33 stabilisce la competenza per il pagamento delle pensioni concesse fino al giorno della dissoluzione della Repubblica federale cecoslovacca).

k)  DANIMARCA – FINLANDIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

l)  DANIMARCA – SVEZIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

m)  GERMANIA – SPAGNA

Articolo 45, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 dicembre 1973 (rappresentanza tramite autorità diplomatiche e consolari).

n)  GERMANIA - FRANCIA

i)  Accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra il 1° luglio 1940 e il 30 giugno 1950);

ii)   titolo I della clausola addizionale n. 2 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima dell'8 maggio 1945);

iii)   punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale (disposizioni amministrative);

iv)   titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale nella Saar).

o)  GERMANIA - LUSSEMBURGO

Articoli dal 4 al 7 della convenzione dell'11 luglio 1959 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra settembre 1940 e giugno 1946).

p)  GERMANIA – UNGHERIA

Articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 maggio 1998 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e l'Ungheria per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).

q)  GERMANIA – PAESI BASSI

Articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi tra il 13 maggio 1940 e il 1° settembre 1945).

r)  GERMANIA – AUSTRIA

i)  L'articolo 1, paragrafo 5 e l'articolo 8 della convenzione sull'assicurazione contro la disoccupazione del 19 luglio 1978 e l'articolo 10 del protocollo finale di detta convenzione (concessione di indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri da parte del precedente Stato di occupazione) continueranno ad applicarsi alle persone che abbiano esercitato un'attività come lavoratore frontaliero al 1° gennaio 2005 o prima di tale data e siano diventati disoccupati prima del 1° gennaio 2011;

ii)  Articolo 14, paragrafo 2, lettere g), h), i) e j), della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 ottobre 1995, concernente la ripartizione delle competenze tra i due paesi per i casi di assicurazione pregressa e i periodi di assicurazione acquisiti (determinazione delle competenze tra i due paesi per i casi di assicurazione pregressa e i periodi di assicurazione acquisiti ); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

s)  GERMANIA – POLONIA

i)  Convenzione del 9 ottobre 1975 sulle prestazioni di vecchiaia e in caso di infortunio sul lavoro, alle condizioni e nell'ambito definiti dall'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 dicembre 1990 (mantenimento dello status giuridico, ai sensi della convenzione del 1975, delle persone che avevano fissato la propria residenza sul territorio della Germania o della Polonia prima del 1° gennaio 1991 e che vi risiedono tuttora);

ii)  Articolo 27, paragrafo 5, e articolo 28, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 dicembre 1990 (mantenimento di un diritto a una pensione versata ai sensi della convenzione del 1957 conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e la Polonia; calcolo dei periodi assicurativi maturati dai dipendenti polacchi ai sensi della convenzione del 1988 conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e la Polonia).

t)  GERMANIA – ROMANIA

Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 aprile 2005 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e la Romania per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).

u)  GERMANIA – SLOVENIA

Articolo 42 della convezione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1997 (regolamento dei diritti acquisiti prima del 1° gennaio 1956 nel quadro del regime di sicurezza sociale dell'altro Stato contraente); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

v)  GERMANIA – SLOVACCHIA

Articolo 29, paragrafo 1, secondo e terzo comma, dell'accordo del 12 settembre 2002 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Cecoslovacchia e l'ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996; calcolo dei periodi di assicurazione maturati in uno degli Stati contraenti per le persone che già beneficiavano di una pensione per tali periodi al 1° dicembre 2003 dall'altro Stato contraente, pur risiedendo nel territorio dell'altro Stato contraente).

w)  GERMANIA – REGNO UNITO

i)  Articolo 7, paragrafi 5 e 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai dipendenti civili delle forze armate);

ii)  ii) articolo 5, paragrafi 5 e 6 della convenzione sull'assicurazione contro la disoccupazione del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai dipendenti civili delle forze armate).

x)  IRLANDA – REGNO UNITO

Articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 2004 (trasferimento e il calcolo di taluni crediti maturati per invalidità).

y)  SPAGNA – PORTOGALLO

Articolo 22 della convenzione generale dell'11 giugno 1969 (esportazione delle indennità di disoccupazione). Questa voce sarà valida per due anni dalla data di attuazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

z)  ITALIA – SLOVENIA

i)  Accordo sul regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazione sociale, con riferimento al punto 7 dell'allegato XIV del trattato di pace (concluso con scambio di note il 5 febbraio 1959) (calcolo dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

ii)  Articolo 45, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 luglio 1997 relativa all'ex zona B del Territorio libero di Trieste (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 5 ottobre 1956); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

aa)  LUSSEMBURGO – PORTOGALLO

Accordo del 10 marzo 1997 (sul riconoscimento delle decisioni adottate dalle istituzioni in una parte contraente, relative allo stato di invalidità dei richiedenti pensione alle istituzioni nell'altra parte contraente)

ab)  LUSSEMBURGO – SLOVACCHIA

Articolo 50, paragrafo 5, della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 maggio 2002 (calcolo dei periodi d'assicurazione pensionistica per i rifugiati politici).

ac)  UNGHERIA – AUSTRIA

Articolo 36, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 31 marzo 1999 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

ad)  UNGHERIA – SLOVENIA

Articolo 31 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 ottobre 1957 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 29 maggio 1956); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

ae)  UNGHERIA – SLOVACCHIA

Articolo 34, paragrafo 1, della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 gennaio 1959 (l'articolo 34, paragrafo 1, della convenzione stabilisce che i periodi di assicurazione maturati prima del giorno della firma della convenzione corrispondono ai periodi di assicurazione dello Stato contraente sul cui territorio l'avente diritto aveva la sua residenza); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

af)  AUSTRIA – POLONIA

Articolo 33, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 settembre 1998 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

ag)  AUSTRIA – ROMANIA

Articolo 37, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 ottobre 2005 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

ah)  AUSTRIA – SLOVENIA

Articolo 37 della convenzione sulla sicurezza sociale del 10 marzo 1997 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 1° gennaio 1956); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

ai)  AUSTRIA – SLOVACCHIA

Articolo 34, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 2001 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

aj)  PORTOGALLO – REGNO UNITO

Articolo 2, paragrafo 1, del protocollo relativo al trattamento medico del 15 novembre 1978.

ak)  FINLANDIA – SVEZIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003, (copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

"

4.  L'allegato III è così modificato:

   a) dopo la voce "DANIMARCA", è inserita la voce "ESTONIA" ;
   b) dopo la voce "IRLANDA", sono inserite le voci seguenti:"
"LITUANIA
UNGHERIA"."

5.  L'allegato IV è così modificato:

   a) Dopo la voce "BELGIO", sono aggiunte le voci seguenti:"
"BULGARIA
REPUBBLICA CECA";"
   b) dopo la voce "FRANCIA" è aggiunta la voce "CIPRO";
   c) dopo la voce "LUSSEMBURGO" sono aggiunte le voci seguenti:"
"UNGHERIA""
  

"PAESI BASSI";

   d) dopo la voce "AUSTRIA", sono aggiunte le voci seguenti:"
"POLONIA
SLOVENIA"."

6.  L'allegato VI è così modificato:

   a) sono inserite le voci seguenti:"
-  "-A. REPUBBLICA CECA
Pensione di invalidità completa assegnata alle persone la cui invalidità totale è sopravvenuta prima dell'età di diciotto anni e che non erano assicurate per il periodo necessario (articolo 42 della legge n. 155/1995 sull'assicurazione pensione).
-A bis.  ESTONIA
i)  Pensioni di invalidità assegnate prima del 1° aprile 2000 ai sensi della legge sugli assegni di Stato e che sono mantenute ai sensi della legge sull'assicurazione pensione nazionale.
ii)  Pensioni nazionali di invalidità assegnate ai sensi della legge sull'assicurazione pensione nazionale.
iii)  Pensioni di invalidità assegnate ai sensi della legge sul servizio nelle forze armate, della legge sui servizi di polizia, della legge sulla procura, della legge sullo statuto dei magistrati, della legge sui salari, le pensioni e altre prestazioni sociali dei membri del Riigikogu e della legge sulle indennità ufficiali del Presidente della repubblica.";"
   b) L'ordine delle rubriche "A. GRECIA" e "B. IRLANDA" è invertito e diventa "A. IRLANDA" e "B. GRECIA";
   c) la voce dopo la rubrica "A. IRLANDA" è sostituita dalla seguente:"
"Parte II, capitolo 17, della legge codificata del 2005 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali del 2005.";"
   d) Dopo la voce sotto la rubrica "B. GRECIA", è inserita la voce seguente:"
B bis.  "B bis. LETTONIA
Pensioni di invalidità (terzo gruppo) ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2 della legge del 1° gennaio 1996 sulle pensioni di Stato.";"
   e) le voci alla rubrica "C. FINLANDIA" sono modificate come segue:"
"Pensioni nazionali ai minorati dalla nascita o dall'infanzia (legge nazionale sulle pensioni 568/2007).
Pensioni di invalidità stabilite ai sensi delle norme transitorie e concesse prima del 1° gennaio 1994 (legge sull'applicazione della legge nazionale sulle pensioni, 569/2007)."."

7.  L'allegato VII è così modificato:

   a) nelle tabelle intitolate "BELGIO" e "FRANCIA", le righe relative al Lussemburgo sono soppresse;
   b) la tabella intitolata "LUSSEMBURGO" è soppressa.

8.  L'allegato VIII è sostituito dal seguente:"

ALLEGATO VIII

CASI IN CUI NON SI PROCEDE ALLA PRORATIZZAZIONE O IN CUI ESSA NON SI APPLICA

[Articolo 52, paragrafi 4 e 5]

Parte 1: Casi in cui non si procede alla proratizzazione a titolo dell'articolo 52, paragrafo 4

A.  DANIMARCA

Tutte le domande di pensione previste dalla legge sulle pensioni sociali, ad eccezione delle pensioni di cui all'allegato IX.

B.  B IRLANDA

Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione di vecchiaia (contributiva), di pensione di reversibilità (contributiva).

C.  CIPRO

Tutte le domande di pensione di vecchiaia, di pensione di invalidità, di pensione di reversibilità.

D.  LETTONIA

a)  Tutte le domande di pensione di invalidità (legge sulle pensioni di Stato del 1ºgennaio 1996).

b)  Tutte le domande di pensione di invalidità (legge sulle pensioni di stato del 1ºgennaio 1996. Legge sulle pensioni finanziate dallo Stato del 1º luglio 2001).

E.  LITUANIA

Tutte le domande di pensione di reversibilità a titolo di previdenza sociale statale, calcolate in funzione dell'importo di base della pensione di reversibilità (legge sulle pensioni della previdenza sociale statale).

F.  PAESI BASSI

Nel caso di un titolare di pensione in base alla legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia.

G.  AUSTRIA

a)  Tutte le domande di prestazioni a titolo della legge federale del 9 settembre 1955 sulla sicurezza sociale, della legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti del commercio, della legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale degli agricoltori indipendenti e della legge federale del 30 novembre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti delle libere professioni;

b)  Tutte le domande di pensione di invalidità basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni del 18 novembre 2004;

c)  Tutte le domande di pensione di reversibilità basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni del 18 novembre 2004, se non deve essere applicato nessun aumento delle prestazioni in considerazione di mesi di affiliazione supplementari a titolo dell'articolo 7, paragrafo 2, della legge generale sulle pensioni.

d)  Tutte le domande di pensioni di invalidità e pensioni di reversibilità degli Landesärztekammern (ordini regionali dei medici) , fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari, o pensione di base);

e)  Tutte le domande di assistenza per invalidità professionale permanente e assistenza ai superstiti fornita dal fondo pensioni del Österrichische Tierärztekammer (ordine austriaco dei chirurghi veterinari);

f)  Tutte le domande di prestazioni derivanti da pensioni di invalidità professionale, pensioni di vedova e pensioni di orfani conformemente agli statuti degli organismi di previdenza dei Rechtsanwaltkammern, (ordini degli avvocati), parte A.

H.  POLONIA

Tutte le domande di pensione di invalidità, di pensione di vecchiaia nell'ambito del regime a prestazione definita e di pensione di reversibilità.

I.  PORTOGALLO

Le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, tranne per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro sono pari o superiori a 21 anni civili, i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni e il calcolo è effettuato a norma dell'articolo 11 del decreto legge n. 35/2002, del 19 febbraio 2002.

J.  SLOVACCHIA

a)  Tutte le domande di pensione di reversibilità (pensione di vedova, pensione di vedovo e pensione di orfano), calcolate sulla base della legislazione in vigore anteriormente al 1° gennaio 2004 il cui importo deriva da una pensione precedentemente versata al defunto.

b)  Tutte le domande di pensioni calcolate i sensi della legge n. 461/2003 Coll. sulla sicurezza sociale, come modificata.

K.  SVEZIA

Tutte le domande di pensione di garanzia sotto forma di pensioni di vecchiaia (legge 1998:702) e pensione di vecchiaia in forma di pensione complementare (legge 1998:674).

L.  REGNO UNITO

Tutte le domande di pensione di anzianità, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali:

  a) a) durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo,
   i) i) l'interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro, e
   ii) ii) uno (o più di uno) degli esercizi fiscali di cui al punto (i) non è considerato come un anno di qualifica a norma della legislazione del Regno Unito;
   b) b) i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento mediante l'applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro.

Tutte le richieste di pensione complementare ai sensi dell'articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits Act, 1992, e dell'articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits Act (Irlanda del Nord), 1992.

Parte 2: casi in cui si applica l'articolo 52, paragrafo 5:

A.  FRANCIA

Regimi di base o integrativi in base ai quali le prestazioni di vecchiaia sono calcolate sulla base dei punti accumulati.

B.  LETTONIA

Pensioni di vecchiaia (legge sulle pensioni di stato del 1º gennaio 1996 e legge sulle pensioni finanziate dallo Stato del 1º luglio 2001).

C.  UNGHERIA

Prestazioni di pensioni fondate sull'affiliazione a fondi di pensione privati.

D.  AUSTRIA

a)  Pensioni di vecchiaia basate su un sistema di calcolo delle pensioni conforme alla legge generale sulle pensioni del 18 novembre 2004;

b)  Indennità obbligatorie in virtù dell'articolo 41 della legge federale del 28 dicembre 2001, BGBl I n. 154 Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich (cassa degli stipendi dei farmacisti austriaci);

c)  Le pensioni di vecchiaia e le pensioni anticipate delle Landesärztekammern (ordini regionali dei medici), fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari o pensione di base) e tutte le prestazioni pensionistiche degli stessi organismi, fondate su un servizio complementare (pensione complementare o individuale);

d)  L'assistenza alla vecchiaia del fondo pensioni Tierärztekammer (ordine austriaco dei chirurghi veterinari);

e)  Prestazioni a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parti A e B, fatta eccezione per le domande di prestazioni derivanti da pensioni di invalidità, pensioni di vedova e pensioni di orfani a titolo degli statuti degli organismi di previdenza di tale ordine, parte A.

f)  Prestazioni degli organismi di previdenza dell'ordine federale degli architetti e dei consulenti tecnici, conformemente al Ziviltechnikerkammergesetz del 1993 (legge sull'ordine dei consulenti tecnici civili) e agli statuti degli organismi di previdenza, fatta eccezione per le prestazioni basate sull'invalidità professionale e per gli assegni di reversibilità risultanti da queste ultime prestazioni.

g)  Benefici ai sensi dello statuto dell'ente previdenziale dell'ordine federale dei contabili e dei consulenti fiscali nel quadro della legge austriaca sui contabili e i consulenti fiscali.

E.  POLONIA

Le pensioni di vecchiaia in virtù del regime a contribuzione definita.

F.  SLOVENIA

Pensione risultante da un'assicurazione pensione complementare obbligatoria.

G.  SLOVACCHIA

Risparmio per pensione di vecchiaia obbligatorio.

H.  SVEZIA

Pensione basata sul reddito e pensione a premio (legge 1998:674).

I.  REGNO UNITO

Prestazioni proporzionali di vecchiaia versate conformemente agli articoli 36 e 37 del National Insurance Act del 1965 e agli articoli 35 e 36 del National Insurance Act (Irlanda del Nord) del 1966.

J.  BULGARIA

Pensioni di vecchiaia dell'assicurazione pensione complementare obbligatoria, ai sensi della parte II, titolo II, del codice dell'assicurazione sociale.

K.  ESTONIA

Regime per pensione di vecchiaia tramite accantonamento obbligatorio.

"

9.  L'allegato IX è così modificato:

a)  La parte I è così modificata:

   i) dopo la voce sotto la rubrica "F. IRLANDA", è inserita la seguente voce:"
F bis.  "F bis. LETTONIA
Pensioni di invalidità (terzo gruppo) ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2 della legge del 1° gennaio 1996 sulle pensioni di Stato.";"
   ii) sotto la rubrica "G. PAESI BASSI", è aggiunto il seguente testo:"
"La legge del 10 novembre 2005 relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità di lavoro";"
   iii) la voce sotto la rubrica "H. FINLANDIA" è sostituita dalla seguente:"
"Pensioni nazionali ai minorati dalla nascita o dall'infanzia (legge nazionale sulle pensioni 568/2007).
Pensioni nazionali e pensioni per i coniugi definite ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse prima del 1° gennaio 1994 (legge sull'applicazione della legge nazionale sulle pensioni, 569/2007).
L'importo supplementare della pensione per i minori al momento del calcolo delle prestazioni autonome in base alla legge nazionale sulle pensioni (legge nazionale sulle pensioni 568/2007)";"
   iv) La voce sotto la rubrica "I. SVEZIA" è sostituita dalla seguente:"
"L'indennità di malattia e l'indennità di attività correlate al reddito (legge 1962:381).
La pensione garantita e l'indennità garantita che hanno sostituito le pensioni statali complete previste dalla legislazione sulla pensione statale applicata prima del 1° gennaio 1993 e la pensione statale completa assegnata ai sensi delle disposizioni di legge transitorie applicabili da questa data.""

b)  La parte II è così modificata:

   i) dopo la voce sotto la rubrica "C. ITALIA", sono inserite le voci seguenti:"
C bis.  "C bis. LETTONIA
La pensione spettante ai superstiti calcolata sulla base di periodi di assicurazione supposti (articolo 23, paragrafo 8 della legge del 1° gennaio 1996 sulle pensioni di Stato).
C ter.  LITUANIA
a)  Le pensioni di inabilità al lavoro dell'assicurazione sociale dello Stato, versate ai sensi della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato;
b)  b) le pensioni del regime di assicurazione sociale dello Stato versate ai superstiti e agli orfani, calcolate sulla base della pensione per inabilità al lavoro di cui fruiva il defunto in applicazione della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato.";"
   ii) Dopo la voce sotto la rubrica "D. LUSSEMBURGO", è inserita la seguente voce:"
D bis.  "D bis. SLOVACCHIA
a)  Le pensioni di invalidità e le pensioni spettanti ai superstiti che ne derivano;
b)  b) la pensione di invalidità di una persona diventata invalida quando era nella situazione di figlio a carico e che è sempre considerata come avente maturato il periodo di assicurazione richiesto (articolo 70, paragrafo 2, articolo 72, paragrafo 3 e articolo 73, paragrafi 3 e 4, della legge n. 461/2003 sull'assicurazione sociale, modificata).";"

c)  Nella parte III la voce "La convenzione nordica, del 15 giugno 1992, sulla sicurezza sociale" è sostituita dalla seguente:"

"La convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003.".

"

10.  L'allegato X è sostituito dal seguente:"

ALLEGATO X

PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO A CARATTERE NON CONTRIBUTIVO

[Articolo 70, paragrafo 2, lettera c)]

A.  BELGIO

a)  Assegno sostitutivo dei redditi (legge del 27 febbraio 1987);

b)  b) il reddito garantito agli anziani (legge del 22° marzo 2001).

B.  BULGARIA

Pensione sociale di vecchiaia (articolo 89 del Codice della sicurezza sociale).

C.  REPUBBLICA CECA

Assegno sociale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale).

D.  DANIMARCA

Spese di alloggio ai pensionati (legge sull'aiuto individuale codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995).

E.  GERMANIA

Reddito minimo di sussistenza per persone anziane e per persone con una capacità limitata di sopperire ai loro bisogni (capitolo 4 del libro XII del codice sociale).

Prestazioni assicurative di base per persone in cerca di lavoro, destinate a garantire il loro sostentamento, a meno che, in riferimento a tali prestazioni, non siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità ad un supplemento temporaneo susseguente alla ricezione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 24, paragrafo 1 del libro II del codice sociale).

F.  ESTONIA

a)  Assegno per adulti con disabilità (legge del 27 gennaio 1999 relativa alle prestazioni sociali per le persone con disabilità);

b)  b) indennità di disoccupazione (legge del 29 settembre 2005 sui servizi e il sostegno al mercato del lavoro).

G.  IRLANDA

a)  Assegno di disoccupazione (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 2);

b)  b) pensione statale (non contributiva) (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 4);

c)  c) pensione al coniuge superstite (non contributiva) (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, terza parte, capitolo 6);

d)  d) assegno d'invalidità (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 10);

e)  e) assegno di mobilità (legge del 1970 sulla salute, articolo 61);

f)  f) pensione a favore dei ciechi (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, terza parte, capitolo 5).

H.  GRECIA

Prestazioni speciali per le persone anziane (legge n. 1296/82).

I.  SPAGNA

a)  Garanzia di reddito minimo (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982);

b)  b) prestazioni in denaro di assistenza agli anziani e agli invalidi incapaci di lavorare (regio decreto n. 2620/81 del 24 luglio 1981);

c)  c) le seguenti prestazioni pensionistiche:

i)  i) le pensioni d'invalidità e di collocamento a riposo, di tipo non contributivo, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 38 del testo riveduto della legge generale sulla sicurezza sociale approvato con regio decreto legislativo n. 1/1994 del 20 giugno 1994 e

ii)  ii) le prestazioni che integrano le pensioni di cui al punto i), di cui alle norme delle Comunità autonome, qualora dette integrazioni garantiscono un reddito minimo di sussistenza in considerazione della situazione economica e sociale delle Comunità autonome in questione;

d)  d) assegni di mobilità e di compensazione delle spese di trasporto (legge n. 13/1982 del 7 aprile 1982).

J.  FRANCIA

a)  Assegni supplementari del:

   i) Fondo speciale invalidità e
   ii) Fondo di solidarietà vecchiaia
  

in base ai diritti acquisiti (legge del 30 giugno 1956, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale);

b)  b) assegno per adulti disabili (legge del 30 giugno 1975, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale);

c)  c) assegno speciale (legge del 10 luglio 1952, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale) in base ai diritti acquisiti;

d)  d) assegno di vecchiaia di solidarietà (ordinanza del 24 giugno 2004, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale) al 1° gennaio 2006.

K.  ITALIA

a)  Pensioni sociali ai cittadini sprovvisti di reddito (legge n. 153 del 30 aprile 1969);

b)  b) pensioni, assegni e indennità ai mutilati ed invalidi civili (legge n. 118 del 30 marzo 1974, legge n. 18 dell'11 febbraio 1980 e legge n. 508 del 23 novembre 1988).

c)  c) pensioni e assegni per i sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

d)  d) pensioni e assegni per i ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

e)  e) integrazione della pensione minima (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);

f)  f) integrazione dell'assegno di invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);

g)  g) assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995);

h)  h) maggiorazione sociale (articolo 1, commi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche).

L.  CIPRO

a)  Pensione sociale (legge sulla pensione sociale 25 (I)/95 del 1995, modificata);

b)  b) assegno per disabili motori gravi (decisioni del Consiglio dei ministri n. 38210 del 16 ottobre 1992, n. 41370 del 1° agosto 1994, n. 46183 dell'11 giugno 1997 e n. 53675 del 16 maggio 2001);

c)  c) assegno speciale per i ciechi (legge sugli assegni speciali 77 (I)/96) del 1996, modificata).

M.  LETTONIA

a)  Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 1° gennaio 2003);

b)  b) indennità per spese di trasporto per le persone disabili a mobilità ridotta (legge sulle prestazioni sociali statali del 1° gennaio 2003).

N.  LITUANIA

a)  Pensione sociale (articolo 5 della legge sulle prestazioni sociali statali del 2005);

b)  b) indennità di assistenza (articolo 15 della legge del 2005 sulle indennità sociali statali);

c)  c) indennità speciale di trasporto per le persone disabili con problemi di mobilità (articolo 7 della legge sulle indennità di trasporto del 2000).

O.  LUSSEMBURGO

Reddito per persone con disabilità grave (articolo 1, paragrafo 2 della legge del 12 settembre 2003), ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori disabili e occupate nel mercato del lavoro normale o in un laboratorio protetto.

P.  UNGHERIA

a)  Pensione di invalidità (decreto n. 83/1987 (XII 27) del Consiglio dei ministri sulle pensioni di invalidità);

b)  b) assegno di vecchiaia di carattere non contributivo (legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e le prestazioni sociali);

c)  c) indennità di trasporto (decreto del governo n. 164/1995 (XII 27) sulle indennità di trasporto per persone gravemente disabili).

Q.  MALTA

a)   Assegno supplementare (articolo 73 della legge sulla sicurezza sociale del 1987, cap. 318);

b)  b) pensione di vecchiaia (legge sulla sicurezza sociale del 1987, cap. 318).

R.  PAESI BASSI

a)  Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) (Legge sull'assistenza ai giovani disabili) del 24 aprile 1997 ;

b)  Toeslagenwet (TW) (Legge sulle prestazioni complementari) del 6 novembre 1986.

S.  AUSTRIA

Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale generale, legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per le persone occupate nei settori dell'industria e del commercio e legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli agricoltori).

T.  POLONIA

Pensione sociale (legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale).

U.  PORTOGALLO

a)  Pensione sociale di vecchiaia e invalidità (non contributiva) (decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980);

b)  b) pensione non contributiva spettante al coniuge superstite (decreto regolamentare n. 52/81 dell'11 novembre 1981);

c)  c) supplemento di solidarietà per gli anziani (decreto legge n. 232/2005 del 29 dicembre 2005, modificato dal decreto legge n. 236/2006 dell'11 dicembre 2006).

V.  SLOVENIA

a)  Pensione statale (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l'assicurazione invalidità);

b)  b) integrazione del reddito per i pensionati (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l'assicurazione invalidità);

c)  c) assegno di sussistenza (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l'assicurazione invalidità).

W.  SLOVACCHIA

a)  Adeguamento delle pensioni che costituiscono l'unica fonte di reddito, concesso anteriormente al 1° gennaio 2004;

b)  b) pensione sociale accordata prima del 1° gennaio 2004.

X.  FINLANDIA

a)  Indennità di alloggio per pensionati (legge sull'indennità di alloggio per pensionati, 571/2007);

b)  b) sostegno del mercato del lavoro (legge sull'indennità di disoccupazione 1290/2002);

c)  c) assistenza speciale a favore degli immigrati (legge sull'assistenza speciale a favore degli immigrati, 1192/2002).

Y.  SVEZIA

a)  Supplemento abitativo per i pensionati (legge 2001: 761);

b)  b) assegno di sussistenza alle persone anziane (legge 2001: 853).

Z.  REGNO UNITO

a)  Credito di pensione statale (legge del 2002 sul credito di pensione statale e legge del 2002 (Irlanda del Nord) sul credito di pensione statale);

b)  b) assegni per persone in cerca di impiego basati sul reddito (legge del 1995 sulle persone in cerca di impiego e legge del 1995 (Irlanda del nord) sulle persone in cerca di impiego);

c)  c) complemento di reddito (legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale);

d)  d) componente mobilità dell'assegno di sussistenza per disabili (legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale).

"

11.  L'allegato XI è sostituito dal seguente:"

ALLEGATO XI

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DEGLI STATI MEMBRI

[Articolo 51, paragrafo 3, articolo 56, paragrafo 1 e articolo 83]

A.  BELGIO

Nulla

B.  BULGARIA

L'articolo 33, paragrafo 1, della legge bulgara relativa all'assicurazione malattia si applica a tutte le persone per le quali lo Stato membro competente è la Bulgaria ai sensi del titolo III, capitolo 1, del presente regolamento.

C.  REPUBBLICA CECA

Nulla

D.  DANIMARCA

1.  a) Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della lov om social pension (legge sulle pensioni sociali), i periodi d'attività subordinata o autonoma prestati nel quadro della legislazione danese da un lavoratore frontaliero o prestati in Danimarca da un lavoratore recatosi in tale paese per svolgere un lavoro a carattere stagionale sono considerati come periodi di residenza trascorsi in Danimarca dal coniuge sopravvissuto, a condizione che, durante tali periodi, il coniuge sopravvissuto sia stato unito al lavoratore in questione tramite legame matrimoniale, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e a condizione che nel corso di tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato membro.

Ai fini del presente paragrafo, un "lavoro di natura stagionale" è un lavoro che ricorre automaticamente ogni anno sulla base del succedersi delle stagioni.

b)  Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della lov om social pension (legge sulle pensioni sociali), i periodi d'attività subordinata o autonoma prestati nel quadro della legislazione danese precedentemente al 1° gennaio 1984 da una persona cui non è applicabile il punto 2, lettera a) sono considerati come periodi di residenza trascorsi in Danimarca dal coniuge sopravvissuto, a condizione che, durante tali periodi, il coniuge sopravvissuto sia stato unito al lavoratore in questione tramite legame matrimoniale, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e a condizione che nel corso di tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato membro.

c)  I periodi da prendere in considerazione in virtù delle lettere a) e b) non saranno tuttavia considerati qualora essi coincidano con i periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all'interessato in virtù della legislazione sull'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro o qualora essi coincidano con i periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione in virtù di tale legislazione. Tuttavia tali periodi saranno presi in considerazione se l'importo annuo della suddetta pensione è inferiore alla metà dell'importo base della pensione sociale.

2.  a) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, le persone che non hanno esercitato un'attività subordinata in uno o più Stati membri hanno diritto a una pensione sociale danese solo qualora risiedano in Danimarca da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti d'età previsti dalla legislazione danese. Fatto salvo l'articolo 4, l'articolo 7 non è applicabile a una pensione sociale danese cui abbiano acquisito diritto tali persone.

b)  Le disposizioni di cui sopra non sono applicabili al diritto alla pensione sociale danese dei familiari di una persona che esercita o ha esercitato un'attività subordinata Danimarca, né agli studenti o ai loro familiari.

3.  La prestazione provvisoria versata ai disoccupati che sono stati ammessi a beneficiare del ledighedsydelse (regime "posto di lavoro flessibile") ║ (legge n° 455 del 10 giugno 1997) è regolamentata dalle disposizioni del titolo III, capitolo 6, dal presente regolamento. Per quanto riguarda i disoccupati che si recano in un altro Stato membro, le disposizioni degli articoli 64 e 65 si applicano quando lo Stato membro interessato dispone di regimi d'occupazione simili per la stessa categoria di persone.

4.  Se il beneficiario di una pensione sociale danese, eventualmente anticipata ha diritto ad una pensione per i superstiti di un altro Stato membro, dette pensioni sono considerate, per l'applicazione della legislazione danese, come prestazioni della stessa natura ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1 ║, purché tuttavia la persona i cui periodi di assicurazione o di residenza servono di base per il calcolo della pensione di superstite abbia a sua volta maturato il diritto a una pensione sociale danese.

E.  GERMANIA

1.  Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l'articolo 5, paragrafo 4, punto 1, del Sozialgesetzbuch VI (SGB VI) (volume VI del codice di sicurezza sociale) ║, la persona che percepisce una pensione di anzianità integrale in virtù della legislazione di un altro Stato membro può chiedere di essere affiliata all'assicurazione obbligatoria nel quadro del regime tedesco di assicurazione pensione.

2.  Fermi restando l'articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del SGB VI, una persona che è affiliata all'assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro o percepisce una pensione di vecchiaia in base alla legislazione di un altro Stato membro può affiliarsi al regime di assicurazione volontaria in Germania.

3.  Ai fini della concessione di prestazioni in contanti a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del SGB V, dell'articolo 47, paragrafo 1, del SGB VII e dell'articolo 200, paragrafo 2, della Reichsversicherungsordnung (legge sull'assicurazione sociale) agli assicurati residenti in un altro Stato membro, i regimi tedeschi di assicurazione calcolano la retribuzione netta, utilizzata per stabilire l'importo delle prestazioni, come se l'assicurato fosse residente in Germania, a meno che quest'ultimo non chieda che detto importo sia stabilito sulla base della retribuzione netta effettivamente percepita.

4.  I cittadini di altri Stati membri il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova al di fuori della Germania e che soddisfano le condizioni generali del regime tedesco di assicurazione pensione possono versare contributi volontari a tale regime solo se in passato sono stati affiliati al medesimo a titolo volontario o obbligatorio; ciò vale anche per gli apolidi e i rifugiati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova in un altro Stato membro.

5.  La pauschale Anrechnungszeit (periodo contributivo forfetario) ai sensi dell'articolo 253 del SGB VI ║ è determinato esclusivamente in funzione dei periodi contributivi in Germania.

6.  Nei casi in cui la legislazione tedesca sulle pensioni, in vigore al 31 dicembre 1991, è applicabile al nuovo calcolo di una pensione, ai fini dell'accredito degli Ersatzzeiten tedeschi (periodi di sostituzione) si applica solo la legislazione tedesca.

7.  La legislazione tedesca sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali che danno diritto a compensazione a norma della legge che disciplina le pensioni straniere, nonché sulle prestazioni per periodi di assicurazione che possono essere accreditati in virtù della legge che disciplina le pensioni straniere nei territori indicati nel paragrafo 1, secondo e terzo comma, della Bundesvertriebenengesetz (legge sugli sfollati e rifugiati) continua ad applicarsi nel quadro del presente regolamento nonostante le disposizioni del paragrafo 2 della Fremdrentengesetz (legge che disciplina le pensioni straniere).

8.  Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto 1 del presente regolamento, nei regimi pensionistici delle libere professioni, l'istituzione competente prende come base, rispetto a ciascun anno di assicurazione maturato a norma della legislazione di un altro Stato membro, la media dei diritti a pensione annuali maturati durante il periodo di affiliazione alle istituzioni competenti tramite il pagamento dei contributi.

F.  ESTONIA

Ai fini del calcolo delle prestazioni parentali, i periodi di occupazione compiuti in uno Stato membro diverso dall'Estonia sono considerati come basati sull'importo medio degli oneri sociali pagati per i periodi di occupazione in Estonia ai quali vengono sommati. Se, durante l'anno di riferimento, la persona interessata è stata occupata solo in altri Stati membri, il calcolo della prestazione si basa sull'importo medio degli oneri sociali pagati in Estonia nel periodo intercorso tra l'anno di riferimento ed il congedo di maternità.

G.  GRECIA

1.  La legge n. 1469/84 concernente l'affiliazione volontaria al regime di assicurazione pensioni per i cittadini greci e i cittadini stranieri di origine greca si applica ai cittadini di altri Stati membri, agli apolidi e ai rifugiati se la persona interessata, a prescindere dal luogo di residenza o di dimora, è stata in passato affiliata, a titolo obbligatorio o volontario, al regime di assicurazione pensioni greco.

2.  Fermi restando l'articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l'articolo 34 della legge n. 1140/81, la persona che percepisce una pensione per infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione di un altro Stato membro può chiedere di essere affiliata all'assicurazione obbligatoria a titolo della legislazione applicata dal regime di assicurazione per l'agricoltura, nella misura in cui esercita un'attività che rientra nel campo di applicazione di tale legislazione.

H.  SPAGNA

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i) del presente regolamento, gli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l'età dell'ammissione volontaria o obbligatoria alla pensione, prevista dall'articolo 31, punto 4, del testo consolidato della ║ Ley de clases pasivas del Estado (legge relativa ai pensionati statali), sono conteggiati come anni effettivamente prestati al servizio dello Stato solo se, al momento del verificarsi dell'evento per il quale è dovuta la pensione d'invalidità o di morte, il beneficiario era soggetto al regime speciale spagnolo dei funzionari in Spagna o esercitava un'attività che gli garantiva un trattamento assimilato a titolo di tale regime oppure se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione, il beneficiario esercitava un'attività che, se esercitata in Spagna, avrebbe comportato l'affiliazione obbligatoria al regime speciale dello Stato per i dipendenti pubblici, le forze armate o per l'amministrazione giudiziaria.

2.  a) Ai sensi norma dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulla base dei contributi effettivi dell'assicurato durante gli anni che precedono immediatamente il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola. Quando, per il calcolo dell'importo di base della pensione, occorre conteggiare dei periodi d'assicurazione e/o di residenza soggetti alla legislazione di altri Stati membri, per tali periodi verrà utilizzata la base contributiva riferita alla Spagna più vicina nel tempo ai periodi di riferimento, tenendo conto dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al dettaglio.

b)  L'importo della pensione ottenuto verrà aumentato dell'importo degli aumenti e delle rivalutazione calcolati per ciascun anno ulteriore, per le pensioni della stessa natura.

3.  I periodi compiuti in altri Stati membri che devono essere conteggiati nel regime per i funzionari pubblici, le forze armate e l'amministrazione giudiziaria sono assimilati, ai fini dell'applicazione dell'articolo 56 del presente regolamento, ai periodi più vicini nel tempo compiuti in qualità di funzionario in Spagna.

4.  Gli importi supplementari basati sull'età di cui alla seconda disposizione provvisoria della legge generale sulla sicurezza sociale si applicano a tutti i beneficiari del presente regolamento che hanno contribuito a proprio nome sotto la legislazione spagnola anteriormente al 1° gennaio 1967; ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, non è possibile assimilare periodi di assicurazione accreditati in un altro Stato membro anteriormente alla data suddetta ai contributi versati in Spagna unicamente ai questi fini. La data corrispondente al 1° gennaio 1967 è, nel caso del regime speciale per i marittimi, il 1° agosto 1970 e in quello del regime speciale di sicurezza sociale per il settore carboniero, il 1° aprile 1969.

I.  FRANCIA

1.  I cittadini di altri Stati membri il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova al di fuori della Francia e che soddisfano le condizioni generali del regime francese di assicurazione pensione possono versare contributi volontari a tale regime solo se in passato sono stati affiliati al medesimo a titolo volontario o obbligatorio; ciò vale anche per gli apolidi e i rifugiati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova in un altro Stato membro.

2.  Per le persone che percepiscono prestazioni in natura in Francia ai sensi degli articoli 17, 24 o 26 del presente regolamento, le quali risiedono nei dipartimenti francesi del Haut-Rhin, del Bas-Rhin o della Mosella, le prestazioni in natura fornite per conto dell'istituzione di un altro Stato membro responsabile dell'assunzione dei loro costi, comprendono sia le prestazioni fornite dal regime generale d'assicurazione malattia che quelle fornite dal regime locale complementare obbligatorio d'assicurazione malattia della regione Alsazia-Mosella.

3.  La legislazione francese applicabile ad una persona che esercita o che ha esercitato in precedenza un'attività subordinata o autonoma ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 5 del presente regolamento contempla sia il regime di base d'assicurazione vecchiaia che il regime di pensione complementare ai quali l'interessato è stato soggetto.

J.  IRLANDA

1.  Fatti salvi l'articolo 21, paragrafo 2 e l'articolo 62 del presente regolamento, ai fini del calcolo del reddito settimanale di riferimento utile di un assicurato in vista della concessione della prestazione di malattia o di disoccupazione a titolo della legislazione irlandese, è conteggiato al lavoratore assicurato un importo equivalente al salario settimanale medio dei lavoratori subordinati durante l'anno di riferimento in questione, per ogni settimana di attività d'occupazione svolta in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di un altro Stato membro, durante detto anno di riferimento.

2.  Nei casi in cui si applica l'articolo 46 del preente regolamento, se l'interessato si trova in una situazione d'incapacità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 118, paragrafo 1, lettera a), del Social Welfare Consolidation Act (legge consolidata relativa alla previdenza sociale) ║ del 2005, l'Irlanda conteggia tutti i periodi durante i quali l'interessato sarebbe stato considerato, riguardo all'invalidità successiva all'incapacità al lavoro, incapace di lavorare ai sensi della legislazione irlandese.

K.  ITALIA

Nessuna║

L.  CIPRO

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni degli articoli 6,51 e 61, per qualsiasi periodo intervenuto il 6 ottobre 1980, o dopo tale data, a norma della legislazione cipriota una settimana di assicurazione è calcolata dividendo i redditi complessivi assicurabili relativi al periodo in questione per l'importo settimanale dei redditi assicurabili di base applicabili nell'anno contributivo in questione, a patto che il numero di settimane così calcolato non superi il numero di settimane solari nel periodo preso in considerazione.

M.  LETTONIA

Nessuna║

N.  LITUANIA

Nessuna║

O.  LUSSEMBURGO

Nessuna║

P.  UNGHERIA

Nessuna║

Q.  MALTA

Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici:

a)  Ai fini dell'applicazione esclusivamente degli articoli 49 e 60 del presente regolamento, le persone occupate nel quadro della legge sulle forze armate (capitolo 220 della Costituzione di Malta), della legge sulla polizia (capitolo 164 della Costituzione di Malta) e della legge sulle carceri (capitolo 260 della Costituzione di Malta) beneficiano di un trattamento uguale a quello dei funzionari;

b)  b) le pensioni dovute ai sensi delle leggi di cui sopra e dell'ordinanza sulle pensioni (capitolo 93 della Costituzione di Malta) sono considerate, esclusivamente ai fini dell'articolo 1, lettera e) del presente regolamento, "regimi speciali per funzionari

"

R.  PAESI BASSI

1.  Assicurazione malattia

a)  Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell'applicazione dei capitoli 1 e 2 del titolo III del presente regolamento, si intende:

   i) persona che, ai sensi dell'articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), è obbligata ad assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, e
   ii) se non già inclusa nel caso di cui al punto i), i familiari del personale militare attivo che vivono in un altro Stato membro e la persona residente in un altro Stato membro che, ai sensi del presente regolamento, ha diritto all'assistenza sanitaria nello Stato di residenza, con i costi di tale assistenza a carico dei Paesi Bassi.

b)  La persona di cui al punto 1, lettera a) punto i), conformemente alle disposizioni del Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) deve assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, mentre la persona di cui alla lettera a), punto ii), deve iscriversi presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia).

c)  Le disposizioni della Zorgverzekeringswet ║ e della Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese eccezionali di malattia ▌) riguardanti l'obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a) e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono prelevati dalla persona da cui discende il diritto all'assistenza sanitaria, fatta eccezione per i familiari del personale militare che vivono in un altro Stato membro, ai quali saranno prelevati direttamente.

d)  Le disposizioni della Zorgverzekeringswet ║ in merito alla stipulazione tardiva di un'assicurazione si applicano mutatis mutandis nel caso di iscrizione tardiva presso il College voor zorgverzekeringen ║ con riguardo alle persone di cui al punto 1, lettera a), punto ii).

e)  I beneficiari di prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi che risiedono o dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di residenza o del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet ║, nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene wet bijzondere ziektekosten (legge generale sulle spese eccezionali di malattia ▌).

f)  Ai fini degli articoli da 23 a 30, sono equiparate alle pensioni corrisposte in forza della legislazione olandese le seguenti prestazioni (oltre alle pensioni di cui al titolo III, capitoli 4 e 5):

   le pensioni corrisposte in virtù della Algemene burgerlijke pensioenwet del 6 gennaio 1966 (legge sul regime pensionistico dei dipendenti pubblici e dei loro superstiti) ║;
   le pensioni corrisposte in virtù della Algemene militaire pensioenwet del 6 ottobre 1966 legge sul regime pensionistico del personale militare e dei loro superstiti) ║;
   le prestazioni in caso di inabilità al lavoro erogate in virtù della Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen del 7 giugno 1972 (legge sulle prestazioni relative all'incapacità lavorativa del personale militare) ║;
   le pensioni corrisposte in virtù della legge del 15 febbraio 1967 sul regime pensionistico dei dipendenti delle ferrovie olandesi (NV Nederlandse Spoorwegen) e dei loro superstiti (Spoorwegpensioenwet) (legge sulle pensioni dei ferrovieri);
   le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle ferrovie olandesi (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen);
   le prestazioni erogate ai pensionati prima che raggiungano l'età pensionabile di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di assicurare un reddito agli ex lavoratori nella vecchiaia o le prestazioni previste in caso di uscita anticipata dal mercato del lavoro nell'ambito di disposizioni stabilite dallo Stato, ovvero in forza di una convenzione collettiva di lavoro, per le persone di 55 anni o più ▌;
   le prestazioni erogate al personale militare e ai dipendenti pubblici in virtù di un regime applicabile in caso di licenziamento per esubero di personale, licenziamento funzionale per motivi di età e pensionamento anticipato;

g)  Ai fini dei capitoli 1 e 2 del titolo III del presente regolamento il rimborso previsto dal regime olandese in caso di utilizzo limitato dei servizi sanitari è considerato una prestazione di malattia in denaro.

2.  Applicazione della Algemene Ouderdomswet (AOW) (legge dei Paesi Bassi sull'assicurazione generale per le pensioni di anzianità) ║

a)  La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell' ║AOW non è applicabile agli anni civili precedenti al 1° gennaio 1957 durante i quali un titolare che non soddisfi le condizioni che gli permettono di ottenere l'assimilazione di detti anni ai periodi d'assicurazione:

   ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno d'età, o
   pur risiedendo sul territorio di un altro Stato membro, ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro ivi avente sede, o
   ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d'assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale olandese.

In deroga all'articolo 7 dell'AOW, può ottenere il diritto alla pensione anche chiunque abbia risieduto o lavorato nei Paesi Bassi in base alle condizioni di cui sopra solo prima del 1° gennaio 1957.

(b)  La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti alla data del 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, una persona sposata o che è stata sposata non era assicurata ai sensi della legislazione summenzionata, pur risiedendo sul territorio di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, se tali anni civili coincidono con periodi d'assicurazione compiuti dal suo coniuge sotto tale legislazione o con degli anni civili da conteggiare ai sensi del punto 2 lettera a), a condizione che il matrimonio fosse sussistente durante tali periodi.

In deroga all'articolo 7 dell'AOW, questa persona è considerata come avendo diritto ad una pensione.

c)  La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti al 1° gennaio 1957 durante i quali un coniuge di un titolare che non soddisfi le condizioni che gli permettono di ottenere l'assimilazione di tali anni ai periodi di assicurazione:

   ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno d'età, o
   pur risiedendo sul territorio di un altro Stato membro, ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro ivi avente sede, o
   ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d'assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale olandese.

d)  La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti alla data del 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il coniuge di un titolare residente in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi non era assicurata ai sensi della legislazione summenzionata, se tali anni civili coincidono con periodi d'assicurazione compiuti dal titolare sotto tale legislazione o con degli anni civili da conteggiare ai sensi del punto 2 lettera a), a condizione che il matrimonio fosse sussistente durante tali periodi.

e)  Il punto 2, lettere a), b), c) e d) non si applica ai periodi che coincidono con:

   periodi che possono essere conteggiati per il calcolo dei diritti a pensione ai sensi della legislazione relativa alle pensioni di anzianità di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, o
   periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione di anzianità ai sensi di tale legislazione.

I periodi d'assicurazione volontaria compiuti sotto il sistema di un altro Stato membro non sono esaminati ai fini dell'applicazione della presente disposizione;

f)  Il punto 2, lettere a), b), c) e d) è applicabile solo se la persona interessata ha risieduto in uno o più Stati membri per un periodo di sei anni successivo al raggiungimento del 59° anno d'età e solo se tale persona è residente in uno di tali Stati membri.

g)  In deroga alle disposizioni del capitolo IV dell'AOW, qualunque persona che risieda in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime d'assicurazione obbligatoria ai sensi di tale legge, è autorizzato ad assicurarsi ai sensi di tale legge per i periodi durante i quali il coniuge è soggetto all'assicurazione obbligatoria.

Tale autorizzazione non decade quando l'assicurazione obbligatoria del coniuge termina in seguito al suo decesso e quando il superstite percepisce entrate solo a titolo della Algemene nabestaandenewet (legge sull'assicurazione generale ai superstiti) ║.

In ogni caso l'autorizzazione relativa all'assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il 65° anno d'età.

Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo d'assicurazione volontaria ai sensi dell'AOW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue a un periodo d'assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo d'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'AOW, considerando il reddito da conteggiare come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.

h)  L'autorizzazione contemplata al punto 2, lettera g) non è accordata a nessuna persona assicurata in base alla legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni o prestazioni di superstite.

i)  Chiunque desideri assicurarsi volontariamente conformemente al punto 2, lettera g) ne deve fare richiesta alla Sociale Verzekeringsbank (banca per le assicurazioni sociali) ║ entro un anno dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di partecipazione.

j)  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1), lettera b), sono considerati come periodi di assicurazione solo i periodi di assicurazione in base all'AOW compiuti dopo il compimento del quindicesimo anno di età.

3.  Applicazione della Algemene nabestaandenwet (ANW) (legge per l'assicurazione generale ai superstiti) ║

a)  Qualora il coniuge sopravvissuto abbia diritto ad una pensione di superstite a titolo dell'ANW conformemente all'articolo 51, paragrafo 3, tale pensione è calcolata ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento.

Ai fini dell'applicazione di queste disposizioni, anche i periodi d'assicurazione compiuti prima del 1° ottobre 1959 sono considerati come periodi d'assicurazione compiuti sotto la legislazione olandese, a condizione che per questi periodi, l'assicurato, dopo il compimento del quindicesimo anno d'età:

   ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno d'età, o
   pur risiedendo sul territorio di un altro Stato membro, ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro ivi avente sede, o
   ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d'assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale olandese.

b)  Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione, ai sensi della lettera a), che coincidono con periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni o rendite per i superstiti.

c)  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1), lettera b), sono considerati come periodi di assicurazione solo i periodi di assicurazione in base alla legislazione olandese compiuti dopo il compimento del quindicesimo anno di età.

d)  In deroga all'articolo 63 a, paragrafo 1, dell"ANW, qualunque persona che risieda in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime d'assicurazione obbligatoria ai sensi di tale legge, è autorizzato ad assicurarsi ai sensi di tale legge, a condizione che tale assicurazione fosse già valida al ...(1), ma unicamente per i periodi durante i quali il coniuge dipende dall'assicurazione obbligatoria. Tale autorizzazione decade quando termina l'assicurazione obbligatoria del coniuge a titolo dell'ANW, a meno che l'assicurazione obbligatoria del coniuge termini in seguito al suo decesso e che il superstite riceva solo una pensione a titolo dell'ANW.

In ogni caso l'autorizzazione relativa all'assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il 65° anno d'età.

Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo d'assicurazione volontaria ai sensi dell'ANW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue a un periodo d'assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo d'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'ANW, considerando il reddito da conteggiare come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.

4.  Applicazione della legislazione olandese per l'assicurazione generale sull'inabilità al lavoro

a)  Se, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3 del presente regolamento, l'interessato ha diritto a una pensione d'invalidità olandese, l'importo di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) per il calcolo di questa prestazione è fissato:

  i) i) se, prima del verificarsi dell'inabilità al lavoro, tale persona ha esercitato da ultimo un'attività subordinata ai sensi dell'articolo 1, lettera a) conformemente:
   alle disposizioni della Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) (legge relativa all'assicurazione invalidità), se l'inabilità al lavoro si è verificata anteriormente al 1° gennaio 2004, o
   alle disposizioni della Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (legge sul lavoro e reddito relativo alla capacità lavorativa), se l'inabilità al lavoro si è verificata a decorrere dal 1° gennaio 2004;
   ii) se, prima del verificarsi dell'inabilità al lavoro, tale persona ha esercitato da ultimo un'attività autonoma ai sensi dell'articolo 1, lettera b), conformemente alle disposizioni della Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) (legge relativa all'assicurazione invalidità per i lavoratori autonomi) se l'inabilità al lavoro si è verificata anteriormente al 1° agosto 2004.

b)  Ai fini del calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla WAO, alla WIA o alla WAZ, le istituzioni olandesi tengono conto:

   dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi equiparati compiuti nei Paesi Bassi anteriormente al 1° luglio 1967;
   dei periodi di assicurazione completati nel quadro della WAO;
   dei periodi di assicurazione completati dalla persona interessata dopo il compimento del quindicesimo anno di età, nel quadro della Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) (legge generale sull'inabilità al lavoro), nella misura in cui non coincidono con i periodi di assicurazione completati nel quadro della WAO;
   periodi di assicurazione completati nel quadro della WAZ.
   periodi di assicurazione maturati nel quadro della WIA.
  

S.  AUSTRIA

1.  Al fine di acquisire periodi nell'assicurazione pensionistica, la frequenza di una scuola o di un istituto d'istruzione analogo di un altro Stato membro è considerata equivalente alla frequenza di una scuola o di istituto d'istruzione ai sensi degli articoli 227 paragrafo 1 (1) e 228 paragrafo 1 (3) dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge generale sulla sicurezza sociale), dell'articolo 116 paragrafo 7 del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni per i lavori del commercio) e dell'articolo 107 paragrafo 7 del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori) quando l'interessato è stato per un certo periodo soggetto alla legislazione austriaca poiché esercitava un'attività in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, e i contributi speciali di cui all'articolo 227 paragrafo 3 dell'ASVG, all'articolo 116 paragrafo 9 del GSVG e all'articolo 107 paragrafo 9 del BSGV per il riscatto di tali periodi d'istruzione vengono pagati.

2.  Per il calcolo della prestazione prorata di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni supplementari e delle prestazioni supplementari del regime per i minatori, previste dalla legislazione austriaca. In questi casi le prestazioni prorata calcolate al netto di tali contributi verranno sommate, se del caso, all'importo pieno degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni supplementari e alle prestazioni supplementari del regime per i minatori.

3.  Se, conformemente all'articolo 6, sono stati compiuti dei periodi assimilati ai sensi del regime d'assicurazione pensione austriaco, ma tali periodi non possono costituire una base di calcolo ai sensi degli articoli 238 e 239 dell'║ ASVG (legge generale sulla sicurezza sociale), degli articoli 122 e 123 del ║ GSVG (legge sulla sicurezza sociale degli autonomi) e degli articoli 113 e 114 del ║ BSVG (legge sulla sicurezza sociale degli agricoltori), si utilizza la base di calcolo per i periodi di custodia dei figli conformemente all'articolo 239 dell'ASVG, all'articolo 123 del GSVG e all'articolo 114 del BSVG.

T.  POLONIA

Nessuna║

U.  PORTOGALLO

Nessuna║

V.  ROMANIA

Nessuna

W.  SLOVENIA

Nessuna║

X.  SLOVACCHIA

Nessuna║

Y.  FINLANDIA

1.  Ai fini della determinazione dei diritti e del calcolo dell'importo della pensione nazionale finlandese ai sensi degli articoli 52 a 54, le pensioni acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro vengono conteggiate secondo le stesse modalità delle pensioni acquisite a titolo della legislazione finlandese.

2.  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) punto i) per il calcolo dei redditi corrispondenti al periodo fittizio ai sensi della legislazione finlandese relativa alle pensioni fondate sul reddito, quando una persona dispone di periodi d'assicurazione a titolo di un'attività esercitata come lavoratore subordinato o autonomo in un altro Stato membro per una parte del periodo di riferimento previsto dalla legislazione finlandese, i redditi corrispondenti al periodo fittizio sono equivalenti alla somma dei redditi ottenuti durante la parte del periodo di riferimento trascorso in Finlandia, divisa per il numero di mesi del periodo di riferimento durante i quali sono stati trascorsi periodi d'assicurazione in Finlandia.

Z.  SVEZIA

1.  Se a un familiare non dipendente viene versata una prestazione parentale conformemente alle disposizioni dell'articolo 67, essa è pari all'importo di base o al livello più basso.

2.  Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo parentale conformemente al capo IV, paragrafo 6 della Lag (1962:381) om allmän försäkrings (legge sulle assicurazioni nazionali), per le persone che possono beneficiare di un'indennità per congedo parentale basata sul lavoro si applica quanto segue:

Per un genitore per il quale il reddito che dà diritto a una prestazione di malattia è calcolato sulla base di un reddito da un'attività lucrativa svolta in Svezia, il requisito di essere stato assicurato per la prestazione di malattia al di sopra del livello minimo per almeno 240 giorni consecutivi precedenti la nascita del figlio è soddisfatto se, durante il periodo in questione, il genitore aveva percepito un reddito da un'attività lucrativa in un altro Stato membro corrispondente all'assicurazione superiore al livello minimo.

3.  Le disposizioni del presente regolamento relative al cumulo dei periodi d'assicurazione o dei periodi di residenza non si applicano alle disposizioni transitorie della legislazione svedese riguardante il diritto alla pensione garantita per le persone nate nel 1937 o precedentemente che sono state residenti in Svezia durante un periodo determinato prima di richiedere la pensione (legge 2000:798).

4.  Ai fini del calcolo del reddito fittizio per la determinazione dell'indennità di malattia correlata al reddito e dell'indennità per la perdita di attività correlata al reddito conformemente al capitolo 8 della Lag (1962:381) om allmän försäkrings (legge sulle assicurazioni nazionali) si applicano le seguenti disposizioni.

   a) se l'assicurato, durante il periodo di riferimento, è stato altresì soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati membri in conseguenza di un'attività in qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo, il reddito nello Stato membro o negli Stati membri in questione è considerato equivalente al reddito lordo medio dell'assicurato in Svezia durante la parte del periodo di riferimento in questo paese, calcolato dividendo i redditi percepiti in Svezia per il numero di anni in cui sono stati riscossi;
   b) se le prestazioni sono calcolate a norma dell'articolo 46 del regolamento e la persona non è assicurata in Svezia, il periodo di riferimento è determinato conformemente al capitolo 8, paragrafi 2 e 8, della legge sopra citata come se la persona in questione fosse assicurata in Svezia. Se la persona in questione non ha percepito redditi che danno diritto a una pensione durante tale periodo ai sensi della legge sulla pensione di vecchiaia basata sul reddito (1998:674), si considera che il periodo di riferimento abbia inizio dal primo momento in cui l'assicurato ha percepito un reddito da un'attività lucrativa in Svezia.

5.  a) Ai fini del calcolo dei crediti convenzionali per la pensione ai superstiti basata sul reddito (legge 2000:461), se non è soddisfatto il requisito, previsto dalla legislazione svedese per il diritto alla pensione, di almeno tre dei cinque anni civili immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento), occorre altresì tener conto dei periodi di assicurazione compiuti in altri Stati membri come se fossero stati compiuti in Svezia. I periodi di assicurazione in altri Stati membri sono considerati come basati sulla media dei diritti in Svezia. Se può essere fatto valere soltanto un anno di diritti in Svezia, ogni periodo di assicurazione in un altro Stato membro è considerato come costituente lo stesso importo.

b)  Ai fini del calcolo dei crediti di pensione fittizi per le pensioni di vedovanza in relazione a un decesso intervenuto il 1° gennaio 2003 o dopo tale data, se non è soddisfatto il requisito previsto dalla legislazione svedese per i crediti di pensione con riguardo ad almeno due dei quattro anni immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento) e i periodi di assicurazione sono stati compiuti in un altro Stato membro durante il periodo di riferimento, tali anni sono considerati come basati sugli stessi crediti di pensione dell'anno svedese.

REGNO UNITO

1.  Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona possa pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se:

   a) i contributi dell'ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali, ovvero se
   b) le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall'ex coniuge,
  

purché in entrambi i casi il coniuge o l'ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati membri, si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo 5 del presente regolamento per determinare i suoi diritti alla pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento nel suddetto capitolo 5 "periodi di assicurazione" è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione compiuto da:

  i) un coniuge o ex coniuge in cui la richiesta sia presentata da:
   una donna coniugata o
   una persona il cui matrimonio sia cessato per cause diverse dalla morte del coniuge,
  ii) un ex coniuge, in cui la richiesta sia presentata da:
   un vedovo che immediatamente prima dell'età pensionabile non beneficiava di una prestazione di superstite; o
   una vedova che immediatamente prima dell'età pensionabile non beneficiava di una prestazione di madre vedova, prestazione di superstite o pensione di reversibilità o che ha unicamente diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) ║ e per questo motivo "pensione di vedova connessa con l'età" significa una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità con la sezione 39(4) del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale).

2.  Per l'applicazione dell'articolo 6 del presente regolamento alle disposizioni che regolamentano il diritto al sussidio (attendance allowance), al sussidio per custodia di invalido ed al sussidio di sussistenza in caso di incapacità, viene preso in considerazione un periodo di occupazione, di attività non subordinata o di residenza svolta in un territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative ai periodi richiesti di presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione.

3.  Ai fini dell'articolo 7 del presente regolamento, in caso di prestazioni d'invalidità, di anzianità o di superstite in contanti, di pensioni per infortuni sul lavoro o malattia professionale e di indennità di morte, qualsiasi beneficiario ai sensi della legislazione del Regno Unito, che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro è considerato, durante tale soggiorno, come residente nel territorio di detto altro Stato membro.

4.  Nei casi in cui si applica l'articolo 46 e quando l'interessato si trova in una situazione d'incapacità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, il Regno Unito, ai sensi dell'articolo 30A, paragrafo 5, della legge sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale (Social Security contributions and Benefits Act) del 1992, tiene conto di tutti i periodi durante i quali l'interessato ha percepito per questa incapacità al lavoro, ai sensi della legislazione dell'altro Stato membro:

   a) a) prestazioni di malattia in contanti, un salario o una retribuzione,
   b) b) prestazioni analoghe a quelle di cui al titolo III, capitoli 4 e 5, concesse per l'invalidità seguita a detta incapacità al lavoro,
  

come se si trattasse di periodi di prestazioni d'incapacità di breve periodo versate a norma dell'articolo 30A, paragrafi da 1 a 4, del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale) ║.

5.  Per l'applicazione dell'articolo 46 si tiene conto esclusivamente dei periodi durante i quali l'interessato era incapace di lavorare ai sensi della legislazione del Regno Unito.

6.  a) ai fini del calcolo dei fattori di reddito in previsione della determinazione del diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, per ogni settimana d'occupazione in qualità di lavoratore subordinato in base alla legislazione di un altro Stato membro, iniziato nel corso dell'anno fiscale di riferimento ai sensi della legislazione del Regno Unito, si considera che l'interessato abbia versato contributi come lavoratore dipendente o abbia percepito redditi che hanno dato luogo al pagamento di contributi, sulla base di redditi equivalenti a due terzi del limite più elevato dei redditi relativi all'anno fiscale.

b)  b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii):

   i) i) qualora, per ogni anno d'imposta sul reddito a decorrere dal 6 aprile 1975 o successivamente a questa data, un lavoratore subordinato abbia compiuto periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza esclusivamente in uno Stato membro che non sia il Regno Unito, e l'applicazione del punto 6, lettera a), abbia preso in considerazione quell'anno ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento, l'interessato è reputato come assicurato per 52 settimane in quell'anno nell'altro Stato membro;
   ii) ii) qualora ogni anno d'imposta sul reddito a decorrere dal 6 aprile 1975 o successivamente a questa data non sia preso in considerazione ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti in quell'anno.

c)  Per la conversione di un coefficiente salariale in periodi di assicurazione, il coefficiente salariale ottenuto durante l'anno di imposta sul reddito in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di retribuzione inferiore fissato per tale anno di imposta. Il quoziente ottenuto è espresso con un numero intero, tralasciando di indicare i numeri decimali. Il numero cosi ottenuto è considerato rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate sotto la legislazione del Regno Unito durante tale anno, restando inteso che tale numero non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno, l'interessato sarà stato assoggettato a detta legislazione.".

(1)* GU: inserire la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità di applicazione delregolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

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