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Procedura : 2007/0267(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0344/2008

Testi presentati :

A6-0344/2008

Discussioni :

PV 24/09/2008 - 18
CRE 24/09/2008 - 18

Votazioni :

PV 25/09/2008 - 7.2
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P6_TA(2008)0457

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Giovedì 25 settembre 2008 - Bruxelles
IVA per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari *
P6_TA(2008)0457A6-0344/2008

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari (COM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 2007/0267(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0747),

–   visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0473/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0344/2008),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 1
(1)  Il settore dei servizi finanziari contribuisce in modo considerevole alla crescita, alla competitività e alla creazione di posti di lavoro, ma in un mercato interno può assolvere il suo ruolo soltanto in condizioni di concorrenza neutrali. Occorre fornire un quadro che assicuri certezza giuridica per quanto riguarda il trattamento in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) dei prodotti finanziari e della loro commercializzazione e gestione.
(1)  Il settore dei servizi finanziari contribuisce in modo considerevole alla crescita, alla competitività e alla creazione di posti di lavoro, ma in un mercato interno può assolvere il suo ruolo soltanto in condizioni di concorrenza neutrali. Occorre fornire un quadro che assicuri tali condizioni neutrali per quanto riguarda il trattamento in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) dei prodotti finanziari e della loro commercializzazione e gestione.
Emendamento 2
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2
(2)  Le norme vigenti in materia di esenzioni dall'IVA per i servizi finanziari e assicurativi contenute nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto sono superate e hanno dato luogo ad un'interpretazione e applicazione non uniforme di tali esenzioni. La complessità delle norme e la diversità delle prassi amministrative creano incertezza giuridica per gli operatori economici e per le autorità fiscali. Tale incertezza ha dato luogo ad una serie considerevole di controversie e accresciuto gli oneri amministrativi. È pertanto necessario precisare quali servizi assicurativi e finanziari siano esenti in modo da accrescere la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e per le amministrazioni.
(2)  Le norme vigenti in materia di esenzioni dall'IVA per i servizi finanziari e assicurativi contenute nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto sono superate e hanno dato luogo ad un'interpretazione e applicazione non uniforme di tali esenzioni. La complessità delle norme e la diversità delle prassi amministrative creano incertezza giuridica per gli operatori economici e per le autorità fiscali e non assicurano condizioni di parità nell'Unione europea. Tale incertezza ha dato luogo ad una serie considerevole di controversie e accresciuto gli oneri amministrativi. È pertanto necessario precisare quali servizi assicurativi e finanziari siano esenti in modo da accrescere la certezza giuridica, creare condizioni di parità nell'Unione europea e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e per le amministrazioni.
Emendamento 3
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5
(5)  I servizi assicurativi e i servizi finanziari richiedono forme di intermediazione analoghe. È pertanto opportuno prevedere lo stesso trattamento per l'intermediazione relativa ai servizi assicurativi e per l'intermediazione relativa ai servizi finanziari.
(5)  I servizi assicurativi e i servizi finanziari richiedono forme di intermediazione analoghe. È pertanto opportuno prevedere lo stesso trattamento per l'intermediazione relativa ai servizi assicurativi e per l'intermediazione relativa ai servizi finanziari, compresa l'intermediazione ad opera di un agente che non ha alcun rapporto contrattuale o altro contatto diretto con una delle parti di un'operazione assicurativa o finanziaria alla cui conclusione egli ha contribuito. In tale caso l'esenzione fiscale copre in modo uniforme tutte le attività tipiche di un agente di servizi assicurativi o finanziari, incluse tutte le attività preparatorie e successive alla conclusione di un contratto.
Emendamento 4
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  È opportuno che le attività che costituiscono gestione di fondi d'investimento continuino a rientrare nell'esenzione se svolte da operatori economici terzi.
Emendamento 5
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7
(7)  I prestatori di servizi assicurativi e finanziari sono sempre più in grado di attribuire con precisione l'IVA da loro assolta a monte alle loro operazioni imponibili. Se forniscono servizi sulla base di compensi, essi possono determinare facilmente la base imponibile di tali servizi. È pertanto opportuno estendere a tali operatori la possibilità di optare per la tassazione.
(7)  I prestatori di servizi assicurativi e finanziari sono sempre più in grado di attribuire con precisione l'IVA da loro assolta a monte alle loro operazioni imponibili. Se forniscono servizi sulla base di compensi, essi possono determinare facilmente la base imponibile di tali servizi. È pertanto opportuno estendere a tali operatori la possibilità di optare per la tassazione, evitando eventuali problemi di doppia imposizione attraverso il coordinamento di tale tassazione con le imposte nazionali sui servizi assicurativi e finanziari.
Emendamento 6
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)  Il Consiglio, nell'adottare misure in virtù della direttiva 2006/112/CE a disciplina del diritto di optare per l'imposizione, dovrebbe assicurare l'applicazione uniforme delle norme in questione. In attesa dell'adozione di tali norme da parte del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire le modalità di esercizio del diritto di opzione. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i progetti delle relative misure sei mesi prima della loro adozione. Durante tale periodo la Commissione dovrebbe valutare i progetti di misure e formulare una raccomandazione.
Emendamento 7
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 135 – paragrafo 1 – lettera a
(a) assicurazione e riassicurazione;
(a) assicurazione, compresa la riassicurazione;
Emendamento 8
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 135 – paragrafo 1 – lettera d
(d) cambio di valuta e fornitura di contanti;
(d) cambio di valuta, fornitura di contanti e operazioni su crediti a pronti;
Emendamento 9
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 135 – paragrafo 1 – lettera e
(e) cessione di titoli;
(e) operazioni relative a titoli;
Emendamento 10
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 135 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)
g bis) tutti i tipi di prodotti derivati;
Emendamento 11
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 135 – paragrafo 1 bis
1 bis.  L'esenzione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), si applica alla fornitura di qualsiasi elemento costitutivo di un servizio assicurativo o finanziario qualora tale elemento formi un insieme distinto e presenti il carattere specifico ed essenziale del servizio esente in questione.
1 bis.  L'esenzione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), si applica alla fornitura di qualsiasi elemento costitutivo di un servizio assicurativo o finanziario qualora tale elemento formi un insieme distinto e presenti il carattere specifico ed essenziale del servizio esente in questione.
Emendamento 12
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 135 bis – punto 1
(1) "assicurazione e riassicurazione", un impegno in virtù del quale una persona è tenuta, dietro pagamento, a fornire ad un'altra, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno;
(1) "assicurazione", un impegno in virtù del quale una o più persone sono tenute, dietro pagamento, a fornire ad un'altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno;
Emendamento 13
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 135 bis – punto 8 – alinea
(8) "cessione di titoli", cessione di strumenti negoziabili diversi da quelli rappresentativi di diritti relativi a beni o di diritti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, che rappresentino un valore finanziario e riflettano uno o più delle seguenti situazioni:
(8) "operazioni relative a titoli", la vendita di strumenti negoziabili diversi da quelli rappresentativi di diritti relativi a beni o di diritti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, che rappresentino un valore finanziario e riflettano uno o più delle seguenti situazioni:
Emendamento 14
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 135 bis – punto 8 – lettera c
(c) la proprietà di quote di organismi di investimento collettivo in titoli di cui alle lettere a) o b) o in altri strumenti finanziari esenti di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a d), o in altri organismi di investimento collettivo;
(c) la proprietà di quote di fondi di investimento, definiti al punto 10, o di organismi di investimento collettivo in altri organismi di investimento collettivo;
Emendamento 15
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 135 bis – punto 8 – lettera c bis (nuova)
c bis) la titolarità di derivati finanziari, di credito e su merci, che siano regolati in contanti, e le relative opzioni;
Emendamento 16
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 135 bis – punto 9
(9) "intermediazione in operazioni assicurative e finanziarie", la prestazione di servizi resi ad una parte contrattuale, e da questa remunerati, come distinta attività di mediazione in relazione alle operazioni assicurative o finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), da parte di terzi intermediari;
(9) "intermediazione in operazioni assicurative e finanziarie", la prestazione di servizi resi come distinta attività diretta o indiretta di mediazione in relazione alle operazioni assicurative o finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), da parte di terzi intermediari, purché nessuno degli intermediari sia una controparte di tali operazioni assicurative o finanziarie;
Emendamento 17
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 135 bis – punto 10
(10) "fondi di investimento", organismi di investimento collettivo negli strumenti finanziari esenti di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), e in beni immobili;
(10) "fondi di investimento", strumenti di investimento costituiti al solo scopo di raccogliere attivi dagli investitori e investirli in un insieme diversificato di attività, compresi fondi pensione e strumenti utilizzati per attuare ed eseguire piani pensionistici collettivi;
Emendamento 18
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 135 bis – punto 11
(11) "gestione di fondi di investimento", attività volte a realizzare gli obiettivi di investimento del fondo di investimento interessato."
(11) "gestione di fondi di investimento", attività volte a realizzare gli obiettivi di investimento del fondo di investimento interessato; rientrano nella definizione almeno la gestione e allocazione strategiche e tattiche delle attività, compresi i servizi di consulenza, nonché la gestione valutaria e del rischio.
Emendamento 19
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 137 – paragrafo 1 – lettera a
(3)  All'articolo 137, paragrafo 1, la lettera a) è soppressa.
soppresso
Emendamento 20
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 137 bis - paragrafo 1
1.  A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli Stati membri accordano ai soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione dei servizi di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g).
1.  A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli Stati membri accordano ai soggetti passivi, caso per caso, il diritto di optare per l'imposizione di uno dei servizi di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g bis), prestato ad un altro soggetto passivo stabilito sul territorio nazionale o altrove nella Comunità.
Emendamento 21
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 137 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Entro il ...* la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del diritto d'opzione di cui al paragrafo 1. Ove opportuno, la Commissione presenta una proposta legislativa concernente le modalità d'esercizio di tale diritto d'opzione e le eventuali altre modifiche della presente direttiva a questo riguardo.
______________
* Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
Emendamento 22
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 137 bis – paragrafo 2
2.  Il Consiglio adotta le misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 397. Fintantoché il Consiglio non ha adottato tali misure gli Stati membri possono stabilire le modalità di esercizio del diritto di opzione previsto al paragrafo 1.
2.  Il Consiglio adotta le misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 397. Fintantoché il Consiglio non ha adottato tali misure gli Stati membri possono mantenere le vigenti modalità di esercizio del diritto di opzione previsto al paragrafo 1.
Emendamento 23
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 137 ter – punto 1
(1) il gruppo stesso e tutti i suoi membri sono stabiliti o residenti nella Comunità;
(1) il gruppo stesso è stabilito nella Comunità;
Emendamento 24
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 137 ter – punto 3
(3) i membri del gruppo prestano servizi che sono esenti a norma dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g), o altri servizi in relazione ai quali non sono soggetti passivi;
(3) i membri del gruppo prestano servizi che sono esenti a norma dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g bis), o altri servizi in relazione ai quali non sono soggetti passivi;
Emendamento 25
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 137 ter – punto 4
(4) le prestazioni sono effettuate dal gruppo soltanto nei confronti dei suoi membri e sono necessarie per consentire a questi ultimi di prestare servizi che sono esenti a norma dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g);
(4) le prestazioni effettuate dal gruppo sono necessarie per consentire ai membri di prestare servizi che sono esenti a norma dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g bis);
Emendamento 26
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 137 ter – punto 5
(5) il gruppo chiede ai suoi membri soltanto l'esatto rimborso della loro quota delle spese comuni, esclusi eventuali adeguamenti a livello di prezzi di trasferimento effettuati ai fini dell'imposizione diretta.
(5) il gruppo chiede ai suoi membri soltanto l'esatto rimborso della loro quota delle spese comuni; gli adeguamenti a livello di prezzi di trasferimento effettuati ai fini dell'imposizione diretta non pregiudicano l'esenzione del gruppo dall'imposta sulla cifra d'affari.
Emendamento 27
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 169 – lettera c
(4 bis)  All'articolo 169, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) sue operazioni esenti conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g bis), quando il destinatario è stabilito fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati fuori della Comunità."
Emendamento 28
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1
1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, assicurando che i consumatori finali traggano beneficio dalla ristrutturazione dell'attuale regime IVA. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
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