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Procedura : 2008/2634(RSP)
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Ciclo del documento : B6-0450/2008

Testi presentati :

B6-0450/2008

Discussioni :

PV 24/09/2008 - 20
CRE 24/09/2008 - 20

Votazioni :

PV 25/09/2008 - 7.8
CRE 25/09/2008 - 7.8
PV 09/10/2008 - 7.7
CRE 09/10/2008 - 7.7
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P6_TA(2008)0469

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Giovedì 9 ottobre 2008 - Bruxelles
"IASCF": Revisione dello statuto - Responsabilità pubblica e composizione dell'IASB - Proposte di modifica"
P6_TA(2008)0469B6-0450/2008

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 su "IASCF: Revisione dello statuto – Responsabilità pubblica e composizione dello IASB, proposte di modifica"

Il Parlamento europeo,

–   viste le conclusioni del Consiglio dell'8 luglio 2008, in particolare per quanto riguarda la governance dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB),

–   visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali(1),

–   vista la sua risoluzione del 24 aprile 2008 sui principi internazionali di informativa finanziaria e governance internazionale dell'Organismo di normalizzazione contabile(2),

–   visti il regolamento della Commissione (CE) 1358/2007 del 21 novembre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 8(3) che concerne l'informazione su alcuni segmenti operativi, e la relativa risoluzione del Parlamento del 14 novembre 2007(4),

–   vista la sua risoluzione del 14 novembre 2007 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda i principi contabili in base ai quali sono redatte le informazioni storiche contenute nei prospetti e sul progetto di decisione della Commissione sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di informazioni preparate conformemente a principi contabili riconosciuti internazionalmente(5),

–   vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2006 sui principi contabili utilizzati dagli emittenti di paesi terzi e la loro equivalenza in IFRS come menzionato nella proposta di misure di attuazione della direttiva sui prospetti e della direttiva sulla trasparenza(6), che definiscono le condizioni in base alle quali l'Unione europea ha accettato il processo di convergenza e di equivalenza tra i principi IFRS, adottati dall'Unione europea, e i Generally Accepted Accounting Principles (GAAPs) degli Stati Uniti,

–   vista la relazione della fondazione del comitato internazionale per i principi contabili (IASCF) dal titolo "Revisione dello statuto - Responsabilità pubblica e composizione dell'IASB - proposte di modifica", del luglio 2008,

–   visto la Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7),

–   visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che gli emittenti dell'Unione europea sono tenuti ad applicare principi contabili internazionali nel preparare i loro bilanci consolidati,

1.   rileva che la IASCF ha proposto di istituire un gruppo di monitoraggio; ritiene che tale gruppo di monitoraggio dovrebbe essere abilitato a raccomandare candidati per la funzione di fiduciari ed essere responsabile dell'approvazione della selezione dei fiduciari in seguito a un processo di nomina concordato;

2.   chiede al gruppo di monitoraggio di partecipare alla definizione dell'agenda dello IASB in modo da assicurare la trasparenza e la responsabilità; riconosce che il successivo processo di definizione dei principi contabili dovrebbe rimanere esente da indebite ingerenze e svolgersi in piena consultazione con tutte le parti interessate, compresi gli investitori;

3.   esprime dubbi circa l'auspicabilità di istituire il gruppo di monitoraggio in questa fase, prima dell'avvio della seconda fase del processo di consultazione concernente la revisione del governo dello IASB e senza alcuna chiara visione d'insieme del rapporto da stabilire tra il gruppo di monitoraggio e la IASCF nella costituzione di quest'ultima;

4.   rileva che il gruppo di monitoraggio dovrebbe riflettere l'equilibrio delle aree monetarie più importanti a livello mondiale, la diversità culturale nonché gli interessi delle economie sviluppate ed emergenti e delle istituzioni internazionali soggette a obblighi di responsabilità dinanzi alle autorità pubbliche; rileva inoltre che il gruppo di monitoraggio dovrebbe promuovere attivamente la trasparenza dell'informativa finanziaria e lo sviluppo e l'efficace funzionamento dei mercati dei capitali, garantire che venga evitata la prociclicità, assicurare la stabilità del mercato e prevenire rischi sistemici; ritiene che il Comitato di Basilea sulla supervisione bancaria dovrebbe essere inserito anche nel gruppo di vigilanza; rileva con approvazione la proposta secondo cui il gruppo all'inizio dovrebbe comprendere:

   - il membro responsabile della Commissione,
   - il presidente della commissione per i mercati emergenti dell'Organizzazione internazionale per le commissioni titoli (IOSCO),
   - il presidente del comitato tecnico della IOSCO (o il vicepresidente o il presidente designato della commissione titoli nei casi in cui uno dei seguenti ricopra anche la carica di presidente del comitato tecnico della IOSCO: il presidente di un'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare dell'Unione europea, il commissario dell'Agenzia dei servizi finanziari del Giappone o il presidente della Commissione della borsa valori statunitense (SEC),
   - il commissario dell'Agenzia dei servizi finanziari del Giappone,
   - il presidente della Commissione della borsa valori statunitense, e
   - il presidente del Comitato di Basilea sulla supervisione bancaria;

5.   deplora che il Parlamento europeo non sia stato consultato sull'istituzione di un gruppo consultivo internazionale in materia contabile;

6.   ritiene che in seno al gruppo di monitoraggio dovrebbero essere rappresentate anche le autorità di regolamentazione del mercato finanziario dell'Unione europea; sottolinea che nel gruppo di monitoraggio nessuna organizzazione dovrebbe essere rappresentata da più di un delegato;

7.   evidenzia la complessità dell'assetto istituzionale del gruppo di monitoraggio; insiste sulla necessità che il gruppo di monitoraggio possa avvalersi di meccanismi efficaci di cooperazione così da assicurare la propria operatività e far fronte alle principali responsabilità che gli competono; insiste in tale contesto sul fatto che i membri del gruppo di monitoraggio abbiano competenze sufficienti per garantire che possano essere tenuti responsabili politicamente;

8.   teme che alcuni dei membri proposti per il gruppo di monitoraggio non impongano agli emittenti nazionali l'applicazione degli IFRS; ritiene che i componenti del gruppo di monitoraggio dovrebbero divenire membri effettivi soltanto previo impegno ad introdurre gli IFRS come norma a livello nazionale; sottolinea che nessun paese dovrebbe essere rappresentato nel gruppo di monitoraggio da più di un delegato;

9.   rileva che la IASCF propone di aumentare di due il numero dei membri dello IASB portandolo a un totale di 16; trova accettabile tale aumento in quanto può apportare maggiore equilibrio allo IASB, specialmente se la proposta della IASCF viene modificata per assicurare il pari trattamento delle aree monetarie più importanti a livello mondiale;

10.   chiede che tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione venga concluso il Memorandum d'intesa in modo da definire le condizioni di associazione dei legislatori con il lavoro del gruppo di monitoraggio qualora tale gruppo venga istituito in questa fase;

11.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea e al Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) Testi approvati, P6_TA(2008)0183.
(3) GU L 304 del 22.11.2007, pag. 9.
(4) Testi approvati, P6_TA(2007)0526.
(5) Testi approvati, P6_TA(2007)0527.
(6) GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 116.
(7) GU L 184 de 17.7.1999, pag. 23.

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