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Procedura : 2008/2682(RSP)
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Testi presentati :

RC-B6-0619/2008

Discussioni :

PV 03/12/2008 - 17
CRE 03/12/2008 - 17

Votazioni :

PV 04/12/2008 - 7.9
CRE 04/12/2008 - 7.9

Testi approvati :

P6_TA(2008)0580

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Giovedì 4 dicembre 2008 - Bruxelles
Esportazione di armi (Codice di condotta)
P6_TA(2008)0580RC-B6-0619/2008

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sul Codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che nel giugno 2008 è ricorso il decimo anniversario del Codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi,

B.   considerando che più di tre anni fa, il 30 giugno 2005, il COARM (gruppo di lavoro del Consiglio sulle armi convenzionali) ha concordato a livello tecnico il testo di una posizione comune che è il risultato di un accurato processo di revisione del Codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi, al fine di trasformarlo in un efficace strumento di controllo delle esportazioni di armi dal territorio dell'Unione europea e da parte di aziende dell'Unione,

C.   considerando che l'adozione di tale posizione comune renderà il Codice uno strumento di controllo delle esportazioni di armi giuridicamente vincolante per tutti gli Stati membri dell'Unione europea,

D.   considerando che, nonostante le varie richieste del Parlamento di procedere in tal senso, dal 2005 il Consiglio non è riuscito ad adottare tale posizione comune a livello politico, lasciando la questione irrisolta,

E.   considerando che la questione ha acquisito un nuovo carattere d'urgenza, a seguito di una serie di sviluppi:

   varie iniziative volte ad armonizzare le politiche nazionali di approvvigionamento di armi, nonché il trasferimento e il commercio intracomunitario di armi,
   rinnovato interesse a controllare l'impatto del commercio illecito di armi, in particolare dopo l'entrata in vigore delle norme dell'Unione europea in materia di sicurezza aerea e l'impatto che queste ultime hanno avuto sulle attività degli operatori di trasporto aereo di merci, sospettati di essere coinvolti in destabilizzanti trasferimenti di armi,

1.   ribadisce fermamente le proprie critiche all'attuale stallo politico quanto alla mancata adozione di tale posizione comune alla luce del decimo anniversario del Codice;

2.   chiede che la Presidenza francese e altrimenti le prossime Presidenze risolvano il problema garantendo che la posizione comune sia adottata senza ulteriori indugi;

3.   ribadisce che il contributo dell'Unione europea a un trattato sul commercio di armi internazionalmente vincolante acquisterà notevole credibilità non appena diverrà giuridicamente vincolante il regime comunitario di controllo delle esportazioni di armi;

4.   ribadisce che, parallelamente all'adozione della posizione comune, dovrebbero essere adottate, tra l'altro, le seguenti misure:

   a) prevenzione di trasferimenti irresponsabili di armi mediante una rigorosa applicazione dei criteri del Codice sia alle aziende che alle forze armate nazionali;
   b) prevenzione del traffico illegale di armi per via aerea e navale; miglioramento e applicazione dei controlli sull'intermediazione, invitando tutti gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a integrare nelle proprie legislazioni nazionali lo spirito e la lettera della posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio del 23 giugno 2003 sul controllo dell'intermediazione di armi(1);
   c) rapide indagini sulle recenti asserzioni di violazioni di embargo sulle armi;
   d) prevenzione della vendita a intermediari privati delle armi raccolte durante operazioni PESD (politica europea di sicurezza e difesa) e RSS (riforma del settore della sicurezza) e altre iniziative dell'Unione europea, nonché del loro successivo trasferimento ad altre regioni teatro di violenti conflitti o tensioni;
   e) miglioramento della trasparenza e della qualità dei dati trasmessi dagli Stati membri dell'Unione europea nel contesto della relazione annuale sul Codice di condotta;

5.   è convinto che l'adozione della posizione comune sul Codice di condotta sulle esportazioni di armi sia di vitale importanza per la corretta attuazione della direttiva di prossima adozione sui trasferimenti intracomunitari di beni connessi alla difesa e per un controllo efficace delle esportazioni di armi;

6.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 79.

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