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Procedura : 2008/0062(COD)
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Ciclo del documento : A6-0371/2008

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A6-0371/2008

Discussioni :

PV 16/12/2008 - 19
CRE 16/12/2008 - 19

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PV 17/12/2008 - 5.8
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P6_TA(2008)0616

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Mercoledì 17 dicembre 2008 - Strasburgo
Applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale ***I
P6_TA(2008)0616A6-0371/2008
Risoluzione
 Testo consolidato
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale (COM(2008)0151 – C6-0149/2008 – 2008/0062(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0151),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0149/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0371/2008),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale
P6_TC1-COD(2008)0062

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

visto il parere del garante europeo della protezione dei dati(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1)  L'Unione europea attua una politica tesa a migliorare la sicurezza stradale con l'obiettivo di ridurre il numero delle vittime, dei feriti e dei danni materiali. Uno strumento importante per conseguire questo obiettivo è l'applicazione coerente delle sanzioni per le infrazioni che notoriamente compromettono la sicurezza stradale.

(2)  Tuttavia, vista la mancanza di meccanismi adeguati, avviene spesso che le sanzioni pecuniarie previste per determinati tipi di infrazioni stradali non vengano concretamente applicate quando le infrazioni sono commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa.

(3)  Per migliorare la sicurezza stradale nell'Unione europea e assicurare pari condizioni di trattamento a trasgressori residenti e non residenti, occorre che le sanzioni siano applicate indipendentemente dallo Stato membro di immatricolazione del veicolo con cui l'infrazione è commessa. A tal fine è necessario istituire un sistema di scambio transfrontaliero di informazioni.

(4)  Questo sistema risulta particolarmente utile per le infrazioni al codice della strada registrate da dispositivi automatici di rilevamento, nelle quali l'identità del trasgressore non può essere stabilita immediatamente, come in caso di eccesso di velocità o transito con semaforo rosso. Il sistema è utile anche ai fini del procedimento contro le infrazioni per le quali può essere necessario verificare i dati di immatricolazione del veicolo, per esempio in caso di guida in stato di ebbrezza.

(5)  Questo sistema deve disciplinare le infrazioni al codice della strada che risultano particolarmente gravi per la sicurezza stradale e le infrazioni considerate come infrazioni al codice della strada dalla legislazione di tutti gli Stati membri. È pertanto opportuno prendere in considerazione l'eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza, il mancato uso della cintura di sicurezza e il transito con semaforo rosso. La Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi nell'Unione europea in relazione ad altre infrazioni al codice della strada che implicano gravi conseguenze per la sicurezza stradale. Dopo aver presentato una relazione sull'attuazione della presente direttiva a due anni dall'entrata in vigore della stessa, la Commissione dovrebbe proporre, ove opportuno, una revisione della direttiva quanto alla possibilità di includere nel suo ambito di applicazione altre eventuali categorie di infrazioni al codice della strada.

(6)  Al fine di garantire un sufficiente livello di sicurezza stradale e di assicurare che le sanzioni pecuniarie applicabili siano proporzionate, la Commissione dovrebbe avviare discussioni con gli Stati membri sull'introduzione di sanzioni pecuniarie fisse armonizzate per le infrazioni al codice della strada e incoraggiare altresì lo scambio di buone prassi tra Stati membri.

(7)  Per garantire l'efficacia del sistema, l'applicazione transfrontaliera della normativa deve riguardare le fasi comprese fra il rilevamento dell'infrazione e l'invio della notifica di infrazione, elaborata sulla base di un modello standard, al titolare del certificato di immatricolazione del veicolo. Quando una decisione definitiva sia stata presa, si può applicare la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie(5). Qualora tale decisione quadro non possa essere applicata, ad esempio per il fatto che le decisioni sanzionatorie non rientrano nell'ambito del diritto penale, l'efficacia delle sanzioni dovrebbe comunque essere garantita da altre misure di applicazione delle sanzioni. È necessario introdurre una norma minima per le notifiche di infrazione, compresi i moduli di risposta, nonché mediante procedure di notifica più compatibili, al fine di rendere più affidabile ed efficace l'applicazione transfrontaliera.

(8)  Inoltre, lo scambio transfrontaliero di informazioni deve essere eseguito in tempi rapidi per via elettronica. A tal fine è auspicabile istituire reti telematiche comunitarie sicure che consentano che lo scambio di informazioni avvenga in condizioni di sicurezza e garantiscano la riservatezza dei dati trasmessi.

(9)  Visto che i dati relativi all'identificazione di un trasgressore sono personali, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(6). Il trasgressore dovrebbe essere debitamente informato, al momento della notifica dell'infrazione, in merito ai suoi diritti in materia di accesso, rettifica e cancellazione dei dati e al periodo massimo previsto dalla legge per la conservazione dei dati.

(10)  I dati raccolti ai sensi della presente direttiva, il cui stoccaggio ha comunque carattere temporaneo, non dovrebbero in alcun caso essere utilizzati a fini che non siano quelli del perseguimento delle infrazioni alla sicurezza stradale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che il trattamento dei dati personali e la gestione della rete telematica comunitaria consentano di evitare che i dati raccolti siano utilizzati per scopi diversi da quelli propri della sicurezza stradale.

(11)  In materia di controlli stradali, gli Stati membri dovrebbero armonizzare i rispettivi metodi per far sì che le loro prassi siano comparabili a livello di Unione europea. Si dovrebbero pertanto mettere a punto in ciascuno Stato membro norme minime applicabili alle prassi di controllo.

(12)  Anche le apparecchiature tecniche per i controlli di sicurezza stradale dovrebbero essere armonizzate in futuro per assicurare la convergenza delle misure di controllo tra gli Stati membri. Una siffatta armonizzazione tecnica dovrebbe essere proposta dalla Commissione in occasione della revisione di cui all'articolo 14.

(13)  La Commissione e gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per informare e sensibilizzare i cittadini dell'Unione europea circa l'attuazione della presente direttiva. Un'idonea informazione sulle conseguenze del mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale potrà così avere un effetto deterrente sulla commissione di infrazioni stradali.

(14)  La Commissione dovrebbe concentrarsi in futuro sulla necessità di agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa relativa alle infrazioni stradali, in particolare quelle connesse a incidenti stradali gravi.

(15)  Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).

(16)  In particolare, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare misure riguardanti l'adeguamento dell'allegato. Visto che tali misure hanno portata generale e intendono modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(17)  Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire agevolare l'applicazione transfrontaliera delle sanzioni per determinate infrazioni al codice della strada, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  La presente direttiva istituisce un sistema per agevolare l'applicazione transfrontaliera delle sanzioni per le seguenti infrazioni al codice della strada:

   a) eccesso di velocità;
   b) guida in stato di ebbrezza;
   c) mancato uso della cintura di sicurezza;
   d) transito con semaforo rosso.

2.  La presente direttiva si applica soltanto se la sanzione da applicare per l'infrazione in questione è o comprende una sanzione pecuniaria.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

   a) "titolare": il titolare del certificato di immatricolazione del veicolo in questione, compresi i motocicli;

b)  "Stato dell'infrazione": lo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa;

c)  "Stato di residenza": lo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo con cui l'infrazione è stata commessa;

   d) "autorità competente": un punto di contatto unico in ciascuno Stato membro incaricato di agevolare l'attuazione della presente direttiva;
   e) "autorità centrale": l'autorità incaricata di garantire la protezione dei dati in ciascuno Stato membro;
   f) "decisione amministrativa definitiva": una decisione definitiva che infligga una sanzione pecuniaria, diversa da una decisione secondo la definizione dell'articolo 1 della decisione quadro 2005/214/GAI;
   g) "eccesso di velocità": il superamento dei limiti di velocità in vigore nello Stato dell'infrazione per il tipo di strada o il tipo di veicolo in questione;
   h) "guida in stato di ebbrezza": la guida con un tasso di alcolemia nel sangue superiore al livello massimo in vigore nello Stato dell'infrazione;
   i) "mancato uso della cintura di sicurezza": il mancato rispetto della prescrizione di indossare la cintura di sicurezza o un dispositivo di ritenuta per bambini nei casi stabiliti a norma della direttiva 91/671/CEE del Consiglio(8) o della legislazione dello Stato dell'infrazione;
   j) "mancato arresto davanti a un semaforo rosso": l'infrazione costituita dal transito con semaforo rosso, come definita nella legislazione dello Stato dell'infrazione.

Articolo 3

Orientamenti in materia di sicurezza stradale nell'Unione europea

1.  Ai fini di una politica di sicurezza stradale volta a raggiungere un elevato livello di protezione per tutti gli utenti della strada nell'Unione europea e tenendo conto delle diverse situazioni all'interno di quest'ultima, gli Stati membri si adoperano, fatte salve politiche e legislazioni più restrittive, per introdurre una serie minima di orientamenti in materia di sicurezza stradale nell'ambito della presente direttiva. Ai fini della realizzazione di tale obiettivo la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 13, adotta orientamenti in materia di sicurezza stradale nell'Unione europea, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3. Tali orientamenti rispettano i principi di base esposti nel presente articolo.

2.  In materia di velocità, l'uso di apparecchiature automatiche di controllo su autostrade, strade secondarie e strade urbane è incoraggiata in particolare sui tratti di rete stradale in cui il numero degli incidenti causati da eccesso di velocità è superiore alla media.

Le raccomandazioni adottate nell'ambito di orientamenti mirano a far sì che il numero dei controlli di velocità mediante apparecchiature automatiche aumenti del 30% negli Stati membri in cui il numero delle vittime di incidenti stradali è superiore alla media dell'Unione europea e la riduzione del loro numero a partire dal 2001 è inferiore alla media dell'Unione europea. È garantita un'adeguata copertura geografica del territorio di ciascuno Stato membro.

3.  In materia di guida in stato di ebbrezza, gli Stati membri assicurano in via prioritaria controlli su base aleatoria nelle zone e nelle fasce orarie in cui il mancato rispetto delle prescrizioni è frequente e il rischio di incidente aumenta.

Gli Stati membri provvedono a che almeno il 30% dei conducenti possa essere esaminato ogni anno.

4.  In materia di uso della cintura di sicurezza, operazioni intensive di controllo sono effettuate per almeno sei settimane l'anno dagli Stati membri in cui il tasso d'utilizzo della cintura di sicurezza è inferiore al 70% degli utenti della strada, in particolare nelle zone e nelle fasce orarie in cui il mancato rispetto delle prescrizioni è frequente.

5.  In materia di transito con semaforo rosso, si privilegia l'uso di apparecchiature automatiche di controllo agli incroci dove è frequente il mancato rispetto delle norme e si registra un numero di incidenti superiore alla media degli incidenti connessi al transito con semaforo rosso.

6.  Gli orientamenti raccomandano uno scambio di buone prassi tra gli Stati membri e invitano in particolare gli Stati più avanzati in materia di controlli automatici a fornire un assistenza tecnica agli Stati membri che lo richiedano.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L'APPLICAZIONE TRANSFRONTALIERA DELLA NORMATIVA

Articolo 4

Procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri

1.  Quando un'infrazione è stata commessa in uno Stato membro con un veicolo immatricolato in un altro Stato membro e il caso non è perseguito e chiuso immediatamente da un'autorità competente per sanzionare l'infrazione nello Stato dell'infrazione, l'autorità competente nello Stato in questione trasmette il numero di immatricolazione del veicolo e le informazioni riguardanti il luogo e la data dell'infrazione all'autorità competente negli altri Stati membri o nello Stato di residenza, se quest'ultimo può essere identificato, nelle stesse circostanze e con le stesse modalità con cui sanzionerebbe la stessa infrazione se quest'ultima fosse commessa da un veicolo immatricolato sul proprio territorio.

2.  L'autorità competente nello Stato di residenza trasmette immediatamente le informazioni seguenti esclusivamente all'autorità competente nello Stato dell'infrazione:

   a) la marca e il modello del veicolo provvisto del numero di immatricolazione in questione;
   b) se il titolare del certificato di immatricolazione del veicolo in questione è una persona fisica, il nome, l'indirizzo, la data e il luogo di nascita;
   c) se il titolare del certificato di immatricolazione del veicolo in questione è una persona giuridica, la denominazione e l'indirizzo.

3.  Lo scambio di informazioni, per quanto concerne il trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, avviene nel rispetto della direttiva 95/46/CE. Le autorità competenti degli altri Stati membri non conservano le informazioni trasmesse dallo Stato di infrazione; tali informazioni servono esclusivamente ai fini della presente direttiva e, a conclusione della procedura, tutti i dati devono essere cancellati in maniera verificabile.

Articolo 5

Uso di una rete telematica

1.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che lo scambio di informazioni di cui all'articolo 4 sia effettuato per via telematica. A tal fine, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per instaurare una rete telematica comunitaria basata su regole comuni entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

2.  La Commissione adotta le regole comuni riguardanti l'attuazione del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

Le regole comuni comprendono in particolare disposizioni riguardanti i punti seguenti:

   a) il formato dei dati scambiati;
   b) le procedure tecniche per lo scambio elettronico dei dati fra Stati membri, garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati trasmessi;
   c) le norme di sicurezza e di protezione dei dati personali onde evitare l'utilizzazione dei dati per fini diversi da quelli cui erano destinati.

Articolo 6

Notifica delle infrazioni

1.  Dopo il ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, l'autorità nello Stato dell'infrazione competente per sanzionare le infrazioni disciplinate dalla presente direttiva trasmette una notifica di infrazione al titolare. La notifica è redatta sulla base del modello di cui all'allegato.

2.  La notifica di infrazione comprende, quanto meno, l'oggetto della notifica, il nominativo dell'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il nominativo dell'autorità competente per l'attuazione della presente direttiva e una descrizione dei dettagli pertinenti dell'infrazione di cui trattasi. Essa precisa l'importo della sanzione pecuniaria, le procedure di pagamento più semplici, il termine ultimo di pagamento, le possibilità di contestare le motivazioni della notifica di infrazione e le possibilità di ricorrere contro una decisione che impone una sanzione pecuniaria, nonché la procedura da seguire in caso di controversia o ricorso.

3.  Le sanzioni pecuniarie irrogate a norma della presente direttiva sono non discriminatorie in base alla nazionalità e sono applicate in conformità della legge in vigore nello Stato dell'infrazione.

4.  La notifica di infrazione informa il titolare circa l'obbligo di compilare il modulo di risposta entro un determinato termine qualora il titolare non intenda pagare la sanzione pecuniaria. Essa informa inoltre il titolare che un eventuale rifiuto di pagare la sanzione sarà comunicato all'autorità competente dello Stato di residenza per esecuzione della decisione.

5.  La notifica di infrazione informa il titolare che i suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della direttiva 95/46/CE e gli indica quali sono i suoi diritti in materia di accesso, rettifica e cancellazione di cui all'articolo 11 della presente direttiva.

6.  Qualora non fosse alla guida del veicolo nel momento in cui è stata commessa l'infrazione, il titolare è tenuto a comunicare gli estremi del conducente in conformità della normativa dello Stato di residenza. Nei casi in cui esista un accordo fra due o più Stati membri che affronta le problematiche connesse all'applicazione del presente articolo, quest'ultimo non è applicabile.

7.  La notifica di infrazione è trasmessa al titolare nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato di residenza, secondo quanto specificato dallo Stato in questione.

8.  La Commissione può adattare il modello di notifica per tenere conto degli sviluppi tecnici. Tali provvedimenti, destinati a modificare elementi tecnici non essenziali della presente direttiva, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

9.  Ai fini della presente direttiva, non è applicata alcuna sanzione pecuniaria per le infrazioni commesse prima della data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 7

Seguito dato alle infrazioni stradali

1.  Nel caso in cui la sanzione pecuniaria non sia stata pagata e siano state esperite tutte le procedure da seguire in caso di controversia o ricorso, si applica la decisione quadro 2005/214/GAI per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 1 di detta decisione quadro.

2.  Nei casi di mancato pagamento di cui al paragrafo 1, ma riguardanti sanzioni pecuniarie che non rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta decisione quadro, l'autorità competente dello Stato dell'infrazione trasmette la decisione definitiva all'autorità competente dello Stato di residenza per l'esecuzione della sanzione pecuniaria.

Articolo 8

Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie

1.  L'autorità competente dello Stato di residenza riconosce senza ulteriori formalità una decisione amministrativa definitiva che impone una sanzione pecuniaria, trasmessale conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, e adotta senza indugio tutte le misure necessarie per la sua esecuzione, salvo che decida di invocare uno dei seguenti motivi di non riconoscimento o non esecuzione:

   a) il diritto dello Stato di residenza prevede un'immunità che rende impossibile l'esecuzione della decisione;
   b) l'interessato non è stato informato del suo diritto di presentare ricorso e del termine per presentare il ricorso stesso.

2.  L'esecuzione della decisione che impone una sanzione pecuniaria da parte dell'autorità competente dello Stato di residenza è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza alla stessa stregua di una sanzione pecuniaria nello Stato di residenza.

3.  L'autorità competente dello Stato dell'infrazione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di residenza in merito a qualsiasi decisione o misura che osti all'esecuzione della decisione. L'autorità competente dello Stato di residenza pone fine all'esecuzione della decisione non appena è informata dall'autorità competente dello Stato dell'infrazione di detta decisione o misura.

Articolo 9

Informazioni trasmesse dallo Stato di residenza

L'autorità competente dello Stato di residenza informa senza indugio, con qualsiasi mezzo che registri per iscritto, l'autorità competente dello Stato dell'infrazione di quanto segue:

   a) la trasmissione della decisione all'autorità competente;
   b) qualsiasi decisione di non eseguire una decisione, corredata dei motivi che la giustificano;
   c) l'esecuzione della decisione, non appena sia avvenuta.

Articolo 10

Autorità centrali

1.  Ciascuno Stato membro nomina un'autorità centrale incaricata di fornire assistenza per l'applicazione della presente direttiva.

2.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva ciascuno Stato membro comunica alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità centrali nominate in forza del presente articolo.

3.  La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 2 agli altri Stati membri.

Articolo 11

Diritti di accesso, rettifica e cancellazione

1.  Fatti salvi i diritti delle persone interessate conferiti dalla legislazione nazionale a norma dell'articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46/CE, qualsiasi persona interessata ha il diritto di ottenere comunicazione dei dati personali registrati nello Stato di residenza che sono stati trasmessi allo Stato membro richiedente.

2.  Fatta salva l'osservanza dei requisiti procedurali previsti per le opposizioni e i ricorsi giurisdizionali degli Stati membri interessati, qualsiasi persona interessata ha il diritto di ottenere rapidamente la rettifica di dati personali inesatti o la cancellazione di dati registrati indebitamente.

3.  Le persone interessate possono esercitare i diritti di cui al paragrafo 2 presso l'autorità centrale del paese di residenza.

Articolo 12

Informazione destinata ai conducenti nell'Unione europea

1.  Gli Stati membri adottano le misure opportune per fornire le informazioni necessarie agli utenti della strada in merito alle misure di attuazione della presente direttiva. Tali informazioni possono essere fornite, tra l'altro, per il tramite di enti addetti alla sicurezza stradale, organizzazioni non governative operanti nel settore della sicurezza stradale o di club automobilistici.

Gli Stati membri garantiscono che le norme in materia di limiti di velocità siano affisse sotto forma di segnaletica verticale a tutte le loro frontiere autostradali.

2.  La Commissione mette a disposizione sul proprio sito web una sintesi delle norme vigenti negli Stati membri che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva.

CAPO III

PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 13

Comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato per l'applicazione della normativa in materia di sicurezza stradale.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 14

Revisione e relazione

1.  Entro ...(9) la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sull´ attuazione della presente direttiva da parte degli Stati membri e sulla sua efficacia ai fini del conseguimento dell'obiettivo di ridurre il numero dei morti sulle strade dell'Unione europea.

2.  Sulla base di tale relazione, la Commissione valuta le possibilità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva ad altre infrazioni stradali.

3.  Nella relazione la Commissione presenta proposte volte ad armonizzare gli strumenti di controllo sulla base di criteri comunitari e le procedure di controllo in materia di sicurezza stradale.

4.  Nella relazione la Commissione valuta inoltre l'attuazione volontaria, da parte degli Stati membri, degli orientamenti in materia di sicurezza stradale nell'Unione europea di cui all'articolo 3 ed esamina l'opportunità di rendere obbligatorie le raccomandazioni contenute in detti orientamenti. Se del caso, la Commissione può presentare una proposta di modifica della presente direttiva.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Recepimento

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva almeno dodici mesi dopo l'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C...
(2) GU C…
(3) GU C 310 del 5.12.2008, pag. 9.
(4) Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008.
(5) GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.
(6) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ║
(8) Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26). ║
(9)* Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.


ALLEGATO

MODULO per la notifica dell'infrazione

di cui all'articolo 6

[COPERTINA]

[Nome, indirizzo e numero di telefono del mittente] [Nome e indirizzo del destinatario]

NOTIFICA

di un'infrazione al codice della strada commessa in .......... [nome dello Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa]

[il testo summenzionato deve essere riportato sulla copertina in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea]

Pagina 2

Il [data ...... ] un'infrazione al codice della strada commessa con il veicolo con numero di immatricolazione .............., marca .........., modello ............, è stata rilevata da ................ [nome dell'organismo responsabile].

Lei è registrato come titolare del certificato di immatricolazione del veicolo summenzionato.

Gli estremi dell'infrazione sono descritti alla pagina 3.

L'importo della sanzione pecuniaria applicabile a questa infrazione è di .........€ / valuta nazionale.

La scadenza per il pagamento è fissata al .......................

Se Lei non intende pagare la sanzione pecuniaria, è comunque obbligata/obbligato a compilare il modulo di risposta allegato (pagina 4) e inviarlo all'indirizzo indicato. Tale modulo di risposta può essere trasmesso dalla [autorità competente dello Stato dell'infrazione] alla [autorità competente dello Stato di residenza] per l'esecuzione della decisione sanzionatoria.

INFORMAZIONI

Il presente caso sarà esaminato dall'autorità competente nello Stato dell'infrazione.

Se non viene avviato un procedimento, il destinatario sarà informato entro sessanta giorni dal ricevimento del modulo di risposta.

Se viene avviato un procedimento, si applica la procedura seguente:

[da completare a cura dello Stato dell'infrazione: indicare quale procedura sarà seguita, fornendo informazioni sulla possibilità di ricorso contro la decisione di avviare un procedimento e sulla relativa procedura. Le informazioni devono comprendere in ogni caso seguenti elementi: il nome e l'indirizzo dell'autorità incaricata di avviare un procedimento; il termine per il pagamento; il nome e l'indirizzo dell'organismo al quale presentare ricorso; i termini per la presentazione del ricorso].

___________________________________________________________________________

Pagina 3

Estremi dell'infrazione

a)  Dati riguardanti il veicolo con cui l'infrazione è stata commessa:

Numero di immatricolazione:

Stato di immatricolazione:

Marca e modello:

b)  Dati riguardanti l'infrazione

Luogo, data e ora:

Natura e qualificazione dell'infrazione:

eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza, mancato uso della cintura di sicurezza o di dispositivo di ritenuta per bambini, transito con semaforo rosso(1)

Descrizione dettagliata dell'infrazione:

Estremi delle vigenti disposizioni di legge:

Descrizione o riferimento alla prova dell'infrazione:

c)  Dati riguardanti il dispositivo utilizzato per rilevare l'infrazione(2):

Tipo di dispositivo per il rilevamento dell'eccesso di velocità, della guida in stato di ebbrezza, del transito con semaforo rosso o del mancato uso della cintura di sicurezza1:

Specifica del dispositivo:

Numero identificativo del dispositivo:

Data di validità dell'ultima calibratura:

d)  Risultato dell'utilizzo del dispositivo:

[l'esempio riguarda l'eccesso di velocità; saranno aggiunte altre infrazioni:]

Velocità massima:

Velocità misurata:

Velocità misurata corretta per tenere conto del margine di errore:

Pagina 4

Modulo di risposta

(si prega di compilare il modulo in stampatello e di contrassegnare l'opzione pertinente)

A.  Identità del conducente:

Era alla guida del veicolo nel momento in cui è stata commessa l'infrazione?

(Sì/no)

In caso di risposta affermativa, si prega di completare i punti seguenti:

   - Cognome e nome:
   - Luogo e data di nascita:
   - Patente n.:... rilasciata il (data):... a (luogo):
   - Indirizzo:

Se non era alla guida del veicolo nel momento in cui è stata commessa l'infrazione, è in grado di indicare l'identità del conducente?

(Sì/no)

In caso di risposta affermativa, si prega di completare i punti seguenti con riferimento al conducente:

   - Cognome e nome:
   - Luogo e data di nascita:
   - Patente n.: ... rilasciata il (data): ... a (luogo): …
   - Indirizzo:

B.  Elenco delle domande:

(1)  Il veicolo, marca ..., numero di immatricolazione ..., è immatricolato a Suo nome?

sì/no

In caso di risposta negativa, il titolare del certificato di immatricolazione è:

(cognome, nome, indirizzo)

(2)  Riconosce di aver commesso l'infrazione rilevata?

sì/no

(3)  In caso di risposta negativa, e qualora si rifiuti di rivelare l'identità del conducente, si prega di illustrarne i motivi:

Si prega di inviare il modulo compilato entro sessanta giorni dalla data della presente notifica all'autorità seguente:

all'indirizzo seguente:

(1) Cancellare le voci non pertinenti.
(2) Non pertinente se non sono stati utilizzati dispositivi.

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