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Procedura : 2008/2182(INI)
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Ciclo del documento : A6-0003/2009

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A6-0003/2009

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CRE 10/03/2009 - 8.10
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Martedì 10 marzo 2009 - Strasburgo
Parità di trattamento e di accesso tra uomini e donne nelle arti dello spettacolo
P6_TA(2009)0091A6-0003/2009

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sulla parità di trattamento e di accesso tra uomini e donne nelle arti dello spettacolo (2008/2182(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso all'occupazione, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro(1),

–   vista la direttiva 97/80/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso(2),

–   vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   viste le sue risoluzioni del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti(3) e del 3 settembre 2008 sulla parità tra le donne e gli uomini - 2008(4),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0003/2009),

A.   considerando che le disparità, in termini di opportunità e prospettive professionali, tra le donne e gli uomini sono fortemente presenti e persistenti nelle arti dello spettacolo,

B.   considerando che occorre analizzare seriamente i meccanismi che producono tali disparità,

C.   considerando che il principio di parità tra entrambi i sessi deve applicarsi a tutti gli operatori del settore delle arti dello spettacolo, in tutte le discipline, in tutti i tipi di struttura (produzione, diffusione e insegnamento) e in tutti i settori di attività (artistico, tecnico, amministrativo),

D.   considerando che gli uomini e le donne non esercitano nelle medesime proporzioni i vari mestieri delle arti dello spettacolo e che a questa prima forma di disparità si aggiungono quelle delle condizioni di lavoro e di occupazione nonché del reddito,

E.   considerando che le disparità di accesso alle funzioni decisionali, ai mezzi di produzione e alle reti di diffusione vengono constatate in vario grado in tutte le discipline delle arti dello spettacolo,

F.   considerando che l'obiettivo egalitario nei mestieri delle arti dello spettacolo presuppone il passaggio attraverso l'instaurazione sistematica della parità,

G.   considerando che il talento non spiega da solo la qualità artistica di una realizzazione o il successo di un percorso professionale e che una migliore considerazione della rappresentanza tra uomini e donne nei mestieri delle arti dello spettacolo potrà ridinamizzare l'intero settore,

H.   considerando quindi che occorre modificare le attuali situazioni di segregazione che persistono nelle arti dello spettacolo non solo attraverso l'ammodernamento e la democratizzazione del settore, ma anche attraverso la fissazione di obiettivi egalitari realistici che promuovano la giustizia sociale,

I.   considerando che le disparità constatate lasciano inutilizzate competenze e talenti e sono pregiudizievoli per la dinamica artistica, l'evoluzione e lo sviluppo economico di questo settore d'attività,

J.   considerando che pregiudizi persistenti determinano troppo spesso comportamenti discriminatori nei confronti delle donne nel processo di selezione e di nomina nonché nei rapporti di lavoro, e che le donne, malgrado un elevato livello di preparazione, la disponibilità ad apprendere e una migliore rete di contatti, spesso hanno un reddito inferiore agli uomini,

K.   considerando che gli ostacoli alla parità tra entrambi i sessi sono in questo settore di attività particolarmente tenaci e giustificano l'introduzione di un approccio specifico per ridurre le disparità constatate, anche alla luce dell'effetto leva che un simile provvedimento può avere sulla società in generale,

L.   considerando che la protezione sociale degli artisti è particolarmente lacunosa, sia per gli uomini sia per le donne, e che da ciò consegue, soprattutto per le donne, una situazione reddituale più sfavorevole,

1.   sottolinea l'entità e la persistenza delle disparità tra entrambi i sessi nelle arti dello spettacolo e l'impatto che le modalità di organizzazione non egalitaria del settore possono avere sull'intera società, tenuto conto della particolare natura di queste attività;

2.   insiste sull'assoluta necessità di promuovere e incoraggiare l'accesso delle donne a tutte le professioni artistiche in cui sono minoritarie;

3.   ricorda che la percentuale di donne che lavorano nel mondo dell'arte e in quello della cultura ufficiale è estremamente esigua e che le donne sono sottorappresentate nei posti di responsabilità di istituzioni culturali, accademie e università;

4.   riconosce l'esigenza di avviare passi specifici in questo settore di attività per spiegare meccanismi e comportamenti che producono tali disparità;

5.   ricorda che solo la parità trasforma i comportamenti in quanto apporta una complementarità di opinioni, di sensibilità, di metodi e di interessi;

6.   insiste sulla necessità di promuovere l'accesso delle donne a tutte le professioni artistiche e a tutti i mestieri dello spettacolo in cui sono minoritarie e incoraggia gli Stati membri a rimuovere ogni ostacolo all'accesso delle donne alla testa delle istituzioni culturali, delle accademie e delle università;

7.   sottolinea che la discriminazione nei confronti delle donne penalizza lo sviluppo del settore culturale privandolo di talenti e competenze e fa notare che i talenti, per essere riconosciuti, devono essere portati all'attenzione del pubblico;

8.   chiede l'introduzione di misure volte a migliorare la presenza delle donne nella direzione delle istituzioni, soprattutto promuovendo la parità in seno alle imprese, agli organismi culturali e alle organizzazioni professionali;

9.   invita gli operatori del settore culturale a migliorare la presenza delle creatrici e delle loro opere nelle programmazioni, nelle raccolte, nelle edizioni o nelle consultazioni;

10.   nota che i progressi compiuti in materia di parità tra entrambi i sessi consentiranno di instaurare progressivamente la parità nei gruppi di lavoro, nelle programmazioni e nelle riunioni professionali che spesso oggi funzionano secondo un sistema di separazione dei sessi poco compatibile con le esigenze della nostra società;

11.   sottolinea l'importanza di garantire, ogni volta che sia possibile, l'anonimato delle candidature e insiste sulla necessità di mantenere l'uso delle audizioni dietro un paravento per l'assunzione dei componenti le orchestre, sistema attraverso il quale le donne hanno potuto entrare a farne parte;

12.   invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere sin da ora una prima tappa realistica nella lotta contro la disparità nelle arti dello spettacolo, che consiste nell'assicurare la presenza di almeno un terzo di persone del sesso minoritario in tutti i rami del settore;

13.   incoraggia gli Stati membri:

   a) a riflettere assieme alle loro istituzioni culturali sul modo di individuare meglio i meccanismi che producono disparità sì da evitare il più possibile qualsiasi discriminazione legata al sesso;
   b) a rimuovere ogni ostacolo all'accesso delle donne alla testa delle istituzioni e delle organizzazioni culturali più rinomate;
   c) a instaurare in questo settore nuove modalità di organizzazione del lavoro, di delega delle responsabilità e di gestione del tempo che tengano conto dei vincoli della vita personale delle donne e degli uomini;
   d) a prendere coscienza del fatto che, in questo settore in cui gli orari atipici, un'elevata mobilità e la vulnerabilità legata al posto di lavoro sono la norma e rendono le donne maggiormente fragili, occorre trovare soluzioni collettive per assicurare la custodia dei bambini (apertura di asili nido nelle imprese culturali con orari adeguati alle ore di prova e di spettacolo);

14.   ricorda alle istituzioni culturali l'esigenza assoluta di tradurre nei fatti il concetto democratico secondo cui a lavoro uguale tra uomo e donna deve corrispondere un salario anch'esso identico, che, in campo artistico come in altri settori, non sempre è applicato;

15.   incoraggia infine gli Stati membri a effettuare, nel settore delle arti dello spettacolo, analisi comparative delle situazioni esistenti nei vari Stati membri dell'Unione, in modo da facilitare la concezione e l'attuazione di politiche comuni, compilare statistiche e rendere i progressi compiuti raffrontabili e misurabili;

16.   invita gli Stati membri a migliorare la condizione sociale di coloro che lavorano nel mondo della cultura e dell'arte, tenendo conto delle varie tipologie contrattuali e garantendo una migliore protezione sociale;

17.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15.
(2) GU L 14 del 20.1.1998, pag. 6.
(3) GU C 125 E del 22.5.2008, pag. 223.
(4) Testi approvati, P6_TA(2008)0399.

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