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Procedura : 2008/0140(APP)
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Ciclo del documento : A6-0149/2009

Testi presentati :

A6-0149/2009

Discussioni :

PV 01/04/2009 - 14
CRE 01/04/2009 - 14

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PV 02/04/2009 - 9.16
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P6_TA(2009)0211

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Giovedì 2 aprile 2009 - Bruxelles
Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale *
P6_TA(2009)0211A6-0149/2009

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0426),

–   visto l'articolo 13, paragrafo 1, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0291/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0149/2009),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 2
(2)  Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla tutela contro la discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, di cui [tutti] gli Stati membri sono firmatari. In particolare, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità include nella sua definizione di discriminazione il rifiuto di soluzioni ragionevoli.
(2)  Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla tutela contro la discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dall'articolo 14 del protocollo opzionale n. 12 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, di cui [tutti] gli Stati membri sono firmatari. In particolare, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità include nella sua definizione di discriminazione il rifiuto di soluzioni ragionevoli.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)  Il principio di parità di trattamento e il divieto della discriminazione sono principi generali del diritto internazionale, europeo e nazionale cui l'Unione europea e gli Stati membri sono vincolati in tutti gli ambiti di loro competenza. La presente direttiva contribuisce al raggiungimento di questo obiettivo e a eliminare le forme di discriminazione incompatibili con esso.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)
(2 ter)  La presente direttiva è uno strumento con cui la Comunità adempie agli obblighi risultanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dovrebbe essere interpretata in tale contesto.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 2 quater (nuovo)
(2 quater)  Conformemente all'articolo 5 della dichiarazione politica concordata nel 2002 a Madrid, al termine della conferenza mondiale delle Nazioni Unite sull'invecchiamento, è stato deciso di ribadire l'impegno a non risparmiare gli sforzi per eliminare tutte le forme di discriminazione, compresa la discriminazione fondata sull'età, di riconoscere che ogni individuo, invecchiando, dovrebbe condurre una vita fatta di realizzazione personale, salute, sicurezza e attiva partecipazione alla vita economica, sociale, culturale e politica della propria società, di migliorare il riconoscimento della dignità degli anziani e di eliminare ogni forma di abbandono, di abuso e di violenza.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 2 quinquies (nuovo)
(2 quinquies)  La salute fisica e mentale ed il benessere sono al centro della qualità della vita delle persone e della società e costituiscono fattori essenziali per la realizzazione degli obiettivi della Strategia di Lisbona dell'Unione europea.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 3
(3)  La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi fondamentali sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 10 della Carta riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; l'articolo 21 vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale; e l'articolo 26 riconosce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia.
(3)  La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi fondamentali sanciti in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, tra cui l'articolo 9 sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e l'articolo 10 sulla libertà di espressione, nonché dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 10 della Carta riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; l'articolo 20 sancisce che tutte le persone sono uguali davanti alla legge; l'articolo 21 vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale; l'articolo 24 riconosce diritti specifici ai minori e l'articolo 26 riconosce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 4
(4)  L'anno europeo delle persone con disabilità 2003, l'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007 e l'anno europeo del dialogo interculturale 2008 hanno evidenziato la persistenza della discriminazione, ma anche i benefici della diversità.
(4)  L'anno europeo delle persone con disabilità 2003, l'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007 e l'anno europeo del dialogo interculturale 2008 hanno evidenziato la persistenza della discriminazione diretta e indiretta, multipla e per associazione, ma anche la necessità di promuovere i benefici della diversità.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)  La diversità della società europea rappresenta un elemento centrale dell'integrazione culturale, politica e sociale dell'Unione e deve essere rispettata.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)  La discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà. Essa può anche compromettere l'obiettivo di sviluppare l'Unione europea quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 8
(8)  La Comunità ha adottato tre strumenti giuridici in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1 del trattato CE per prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tali strumenti hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione. In particolare, la direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tuttavia nella sfera non lavorativa rimangono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello e le modalità di tutela contro la discriminazione.
(8)  La Comunità ha adottato un insieme di direttive in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1 del trattato CE per prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tali direttive hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione. La direttiva 2000/43/CE stabilisce un quadro contro le discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica all'interno e all'esterno del mercato del lavoro. La direttiva 2004/113/CE stabilisce un quadro per la parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. La direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro in relazione alla discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale ma non copre i settori che non rientrano in tale materia.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 9
(9)  Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di bene e servizi, inclusi gli alloggi. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità.
(9)  Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione diretta e indiretta, multipla e per associazione, fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale o il genere in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di beni e servizi, quali gli alloggi, i trasporti, le associazioni e la salute. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone aventi una particolare religione o convinzione personale, disabilità, età o un particolare orientamento sessuale, o aventi una combinazione di queste particolari caratteristiche, e per le persone ad esse legate.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)  Ai fini della presente direttiva, per beni si dovrebbero intendere quelli disciplinati dalle disposizioni del trattato CE riguardanti la libera circolazione delle merci. Per servizi si dovrebbero intendere quelli disciplinati dall'articolo 50 del trattato CE.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)
(9 ter)  Le persone con disabilità sono spesso oggetto di discriminazione in quanto impossibilitate ad accedere a mezzi di trasporto pubblico, edifici nonché comunicazioni e informazioni. Gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari a garantire tale accesso, al fine di dare applicazione al principio della parità di trattamento.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 11
(11)  La presente direttiva non pregiudica le competenze degli Stati membri nei settori dell'istruzione, della sicurezza sociale e della sanità, né il ruolo essenziale e l'ampio margine di discrezione degli Stati membri nel fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale.
(11)  La presente direttiva non pregiudica l'esercizio, da parte degli Stati membri, delle loro competenze nei settori dell'istruzione e della protezione sociale, incluse la sicurezza sociale e la sanità, né il ruolo essenziale e l'ampio margine di discrezionalità degli Stati membri nel fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale.
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 12
(12)  Con discriminazione s'intende ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, le molestie, l'imposizione di pratiche di discriminazione e il rifiuto di soluzioni ragionevoli.
(12)  Con discriminazione s'intende ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, la multidiscriminazione, le molestie, l'imposizione di pratiche di discriminazione e il rifiuto di soluzioni ragionevoli.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)  Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, ambientali o attitudinali, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base paritaria rispetto agli altri.
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)
(12 ter)  Visti gli oneri eccessivi che gravano sulle microimprese, è opportuno che esse godano di una tutela specifica, analoga a quella prevista nel "Civil Rights Act" statunitense.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 12 quater (nuovo)
(12 quater)  Per discriminazione si intende anche il rifiuto delle cure mediche unicamente a causa dell'età.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 12 quinquies (nuovo)
(12 quinquies)  La discriminazione fondata sulla disabilità comprende la discriminazione di cui è oggetto una persona accompagnata o assistita da un cane guida riconosciuto o da un cane da assistenza addestrato conformemente alle norme della Federazione internazionale dei cani guida o della Assistance Dogs International (l'associazione internazionale cani da assistenza).
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 12 sexies (nuovo)
(12 sexies)  L'accesso effettivo e non discriminatorio può essere assicurato con diversi strumenti, anche ricorrendo al "design per tutti" e agevolando l'uso, da parte delle persone con disabilità, di dispositivi di assistenza, tra cui ausili per la mobilità e l'accesso, ad esempio cani guida riconosciuti o cani addestrati per altre forme di assistenza.
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 12 septies (nuovo)
(12 septies)  Per quanto riguarda l'articolo 4, per modifica sostanziale s'intende una modifica dei beni o servizi o della natura dell'attività commerciale, della professione o dell'attività imprenditoriale di entità tale da far sì che il fornitore di beni o servizi si trovi a fornire di fatto beni o servizi di tipo completamente diverso.
Emendamenti 10 e 23
Proposta di direttiva
Considerando 13
(13)  Nell'attuazione del principio di parità di trattamento a prescindere dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto perché le donne sono spesso vittime di multidiscriminazione.
(13)   La presente direttiva prende in considerazione anche la multidiscriminazione. Poiché la discriminazione può fondarsi su due o più tra i motivi elencati agli articoli 12 e 13 del Trattato CE, nell'attuazione del principio di parità di trattamento la Comunità dovrebbe mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 13 del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze legate al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla disabilità, all'orientamento sessuale, alla religione o alle convinzioni personali o all'età, oppure a una combinazione di detti motivi, nonché a promuovere la parità, a prescindere dalla combinazione delle caratteristiche relative ai fattori di cui sopra che una persona possa presentare. Occorre prevedere procedure giuridiche efficaci per affrontare le situazioni di multidiscriminazione. In particolare, le procedure giuridiche nazionali dovrebbero permettere a una persona di segnalare in un'unica denuncia tutti gli aspetti della multidiscriminazione.
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)
(14 bis)  Possono essere autorizzate disparità di trattamento a motivo dell'età e della disabilità se esse sono oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e se i mezzi impiegati per il conseguimento di detta finalità sono appropriati e necessari. Tali disparità di trattamento possono comprendere, ad esempio, condizioni particolari relative all'età per l'accesso a beni o servizi quali le bevande alcoliche, le armi o le patenti di guida. La promozione dell'integrazione economica, culturale e sociale dei giovani, degli anziani o delle persone con disabilità può anch'essa essere considerata un obiettivo legittimo. Di conseguenza, le misure relative all'età e alla disabilità che fissano condizioni più favorevoli di quelle applicabili agli altri, come l'accesso gratuito o a tariffa ridotta ai trasporti pubblici, ai musei o alle strutture sportive, sono ritenute compatibili con il principio di non discriminazione.
Emendamento 83
Proposta di direttiva
Considerando 15
(15)  I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi non sono considerati discriminatori se è dimostrato che tali fattori sono determinanti per la valutazione del rischio.
(15)  I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi non sono considerati discriminatori se è dimostrato che sono fattori determinanti per la valutazione del rischio e se il fornitore del servizio può dimostrare, sulla base di principi attuariali o dati statistici o medici, l'esistenza di rischi significativamente più elevati. Tali dati devono essere precisi, recenti e pertinenti ed essere forniti su richiesta. I fattori attuariali e di rischio devono riflettere i cambiamenti positivi in termini di aspettativa di vita e di invecchiamento attivo, nonché la maggiore mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità. Per dati medici si intendono esclusivamente fatti medici oggettivi e verificati e le conoscenze mediche indiscutibili che rispettano le norme di raccolta dei dati medici.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis)  L'aggiudicazione degli appalti negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del trattato, e in particolare dei principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché dei principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza. I requisiti giuridici relativi al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi sono stabiliti dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi1; di conseguenza, l'aggiudicazione degli appalti negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del trattato CE, e in particolare del principio di parità di trattamento indipendentemente dal sesso, dalla razza o dall'origine etnica, dalla disabilità, dall'orientamento sessuale, dalla religione o dalle convinzioni personali o dall'età, nonché al principio di non discriminazione. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore a una certa soglia sono state elaborate disposizioni di coordinamento a livello comunitario delle procedure nazionali di aggiudicazione, in modo da assicurare l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Gli Stati membri dovrebbero interpretare tali disposizioni di coordinamento conformemente al principio della parità di trattamento indipendentemente dal sesso, dalla razza o dall'origine etnica, dalla disabilità, dall'orientamento sessuale, dalla religione o dalle convinzioni personali o dall'età, e alle altre disposizioni del trattato.
_____________
1 GU L 134, del 30.4.2004, pag. 114.
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 16
(16)  Ogni persona gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una transazione. La presente direttiva non è applicabile alle operazioni economiche tra individui per i quali tali operazioni non costituiscono un'attività commerciale o professionale.
(16)  Ogni persona gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una transazione. Riguardo all'accesso a beni e servizi e alla fornitura degli stessi, è importante rispettare la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in tale ambito. La presente direttiva non si applica pertanto alle transazioni economiche tra soggetti privati che agiscono a titolo privato qualora tali transazioni non costituiscano un'attività professionale o commerciale tra le parti contraenti.
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 17
(17)  Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione e di associazione. La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia, inclusi i diritti di riproduzione. Inoltre non pregiudica la laicità dello Stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione.
(17)  Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la libertà di religione, la libertà di associazione, la libertà di espressione e la libertà di stampa. La presente direttiva non pregiudica la laicità dello Stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione. La presente direttiva non modifica la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, anche nel settore del diritto coniugale e di famiglia e in materia di legislazione sanitaria.
Emendamento 85
Proposta di direttiva
Considerando 18
(18)  Gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione. La comunicazione della Commissione "Competenze per il 21° secolo: Un'agenda per la cooperazione europea nell'ambito della scuola" evidenzia la necessità di dedicare un'attenzione particolare ai bambini svantaggiati e a quelli con esigenze educative specifiche. In particolare il diritto nazionale può prevedere differenze nell'accesso ad istituiti scolastici basati su una religione o convinzioni personali. Gli Stati membri possono consentire o proibire di indossare o esibire simboli religiosi nelle scuole.
(18)  Gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione. Essi dovrebbero garantire una protezione efficace contro la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La comunicazione della Commissione "Competenze per il 21° secolo: Un'agenda per la cooperazione europea nell'ambito della scuola" evidenzia la necessità di dedicare un'attenzione particolare ai bambini svantaggiati e a quelli con esigenze educative specifiche. Gli Stati membri possono consentire, solo sulla base di giustificazioni oggettive, differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate sulla religione o convinzioni personali, allorché s'intenda esigere che gli individui agiscano in buona fede e con lealtà rispetto all'ethos dell'organizzazione, purché ciò non giustifichi discriminazioni su nessun'altra base e purché vi siano altri istituti scolastici geograficamente accessibili che costituiscono un'alternativa ragionevole, al fine di evitare una discriminazione indiretta. Gli Stati membri garantiscono che ciò non comporti la negazione del diritto all'istruzione.
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 19
(19)  L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. Le misure che consentono alle persone con disabilità di accedere effettivamente e senza discriminazione ai settori disciplinati dalla presente direttiva sono fondamentali per garantire la completa parità nella prassi. Inoltre in alcuni casi possono essere necessarie soluzioni ragionevoli individuali per garantire tale accesso. In nessun caso sono richieste misure che comporterebbero un onere sproporzionato. Nella valutazione della proporzionalità dell'onere si deve tenere conto di una serie di fattori, tra cui la dimensione, le risorse e la natura dell'organizzazione. Il principio di soluzioni ragionevoli e onere sproporzionato è sancito dalla direttiva 2000/78/CE e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
(19)  L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali.
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis)  Le misure che consentono alle persone con disabilità di accedere in modo effettivo e non discriminatorio ai settori disciplinati dalla presente direttiva sono fondamentali per garantire la completa parità nella pratica. Inoltre in alcuni casi possono essere necessarie misure individuali di soluzione ragionevole per garantire tale accesso. In nessun caso sono richieste misure che comporterebbero un onere finanziario sproporzionato. Nel valutare la natura sproporzionata dell'onere finanziario si deve esaminare se la misura in questione sia impraticabile o insicura e non possa essere resa praticabile e sicura attraverso una ragionevole modifica di norme, politiche o prassi esistenti o la rimozione delle barriere architettoniche, comunicative o al trasporto, o ancora attraverso la fornitura di sussidi o servizi ausiliari. Dette soluzioni ragionevoli non comporterebbero necessariamente significativi cambiamenti strutturali agli edifici la cui struttura è specificamente protetta dalla legislazione nazionale in ragione del loro valore storico, culturale o architettonico. I principi delle soluzioni ragionevoli e dell'onere finanziario sproporzionato sono sanciti dalla direttiva 2000/78/CE e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 21
(21)  Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale. Tali misure possono consentire la creazione di organizzazioni con l'obiettivo principale di promuovere le esigenze di persone appartenenti gruppi speciali fondati sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale.
(21)  Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati dalle persone per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, o aventi una combinazione di caratteristiche relative a questi fattori specifici, e alle persone ad esse legate. Tale divieto può essere accompagnato da misure finalizzate alla promozione della parità di trattamento e delle pari opportunità che tengano conto della dimensione di genere, e da azioni positive con l'obiettivo di rispondere a bisogni specifici di persone o categorie di persone che, per le loro caratteristiche, abbiano bisogno di strutture, servizi e assistenza non necessarie ad altre persone. Tali misure sono accompagante dalla creazione di organizzazioni indipendenti con l'obiettivo principale di promuovere le esigenze di persone appartenenti gruppi speciali fondati sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale.
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Considerando 25
(25)  Un'attuazione efficace del principio di parità di trattamento richiede un'adeguata protezione giuridica contro le ritorsioni.
(25)  Un'attuazione efficace del principio di parità di trattamento richiede un'adeguata protezione giuridica contro le ritorsioni. Una protezione giudiziaria efficace dei diritti individuali deve essere accompagnata dalla promozione attiva della non discriminazione e delle pari opportunità.
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Considerando 26
(26)  Nella sua risoluzione sul seguito dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007 il Consiglio ha auspicato la completa associazione della società civile, incluse le organizzazioni rappresentanti le persone a rischio di discriminazione, le parti sociali e gli interessati all'elaborazione di politiche e programmi volti a prevenire la discriminazione e promuovere la parità di trattamento e le pari opportunità, sia a livello europeo che a livello nazionale.
(26)  Nella sua risoluzione sul seguito dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007 il Consiglio ha auspicato la completa associazione della società civile, incluse le organizzazioni rappresentanti le persone a rischio di discriminazione, le parti sociali e gli interessati all'elaborazione di politiche e programmi volti a prevenire la discriminazione e promuovere la parità di trattamento e le pari opportunità, sia a livello europeo che a livello nazionale. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le disposizioni previste dalla presente direttiva e quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza del pubblico e delle persone interessate - attraverso campagne di informazione e di stampa finalizzate anche alla rimozione degli stereotipi - con mezzi opportuni, adeguati ed accessibili (come la lingua dei segni o le pagine web specifiche per gli ipovedenti).
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)
(31 bis)  Nell'interpretare il significato dei motivi di discriminazione, le autorità giurisdizionali dovrebbero tener conto degli strumenti internazionali ed europei in materia di diritti dell'uomo, ivi comprese le raccomandazioni e la giurisprudenza dei loro organi di supervisione, quale la Corte europea dei diritti dell'uomo.
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1
La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione.
1.  La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione, compresa la multidiscriminazione, per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione.
2.  Sussiste multidiscriminazione quando la discriminazione è fondata:
a) su ogni combinazione dei motivi relativi a: religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, o
b) su uno o più dei motivi di cui al paragrafo 1, e anche su uno o più dei motivi seguenti:
i) sesso (nella misura in cui il caso denunciato rientra nell'ambito di applicazione materiale della direttiva 2004/113/CE nonché della presente direttiva),
ii) origine razziale o etnica (nella misura in cui il caso denunciato rientra nell'ambito di applicazione materiale della direttiva 2000/43/CE nonché della presente direttiva),
iii) nazionalità (nella misura in cui il caso denunciato rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 del trattato CE).
3.  Nella presente direttiva la multidiscriminazione e i motivi multipli di discriminazione sono interpretati di conseguenza.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2
2.  Ai fini del paragrafo 1:
2.  Ai fini del paragrafo 1:
(a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
(a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno o più motivi di cui all'articolo 1, una persona, o persone che sono o si suppone siano legate ad essa, è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
(b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutro può mettere persone di una determinata religione o convinzione, con una disabilità, di età o di orientamento sessuale in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
(b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutro può mettere persone di una determinata religione o convinzione, con una disabilità, di età o di orientamento sessuale, o persone che sono o si suppone siano ad esse legate, in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3
3.  Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
3.   Ferma restando la libertà di espressione, le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle normative nazionali e alle prassi degli Stati membri.
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4
4.  L'istruzione di discriminare persone per uno dei motivi di cui all'articolo 1, è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1.
4.  L'istruzione o la richiesta, basata su una relazione gerarchica, di discriminare persone per uno dei motivi di cui all'articolo 1 è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1.
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  Le discriminazioni fondate su supposizioni riguardo alla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale di una persona, o dovute al fatto che essa frequenta persone di una determinata religione o aventi determinate convinzioni personali, o una disabilità, un'età o un orientamento sessuale determinati, sono da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1.
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5
5.  Il rifiuto di una soluzione ragionevole in un caso particolare, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva, nei confronti di persone con disabilità è considerato discriminazione ai sensi del paragrafo 1.
5.  Il rifiuto di una soluzione ragionevole in un caso particolare, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva, nei confronti di persone con disabilità o di persone legate a una persona con disabilità, laddove detta soluzione sia necessaria per consentire a tali persone di fornire un'assistenza personale ad una persona con disabilità, è considerato discriminazione ai sensi del paragrafo 1.
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 6
6.   Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove nell'ambito del diritto nazionale esse siano giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. In particolare, la presente direttiva non preclude la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, all'istruzione o a taluni beni o servizi.
6.   La presente direttiva non preclude le disparità di trattamento in ragione dell'età laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati, proporzionati, necessari ed efficaci.
Emendamenti 87 e 44
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 7
7.  Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari gli Stati membri possono consentire differenze proporzionate di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali o statistici pertinenti e accurati.
7.  Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta di servizi assicurativi, bancari e di altri servizi finanziari le differenze proporzionate di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a principi attuariali pertinenti, a dati statistici accurati pertinenti o a conoscenze mediche, non considerate discriminatorie a fini della presente direttiva. Tali dati dovrebbero essere precisi, recenti e pertinenti e essere disponibili su richiesta in modo accessibile. I fattori attuariali e di rischio dovrebbero riflettere i cambiamenti positivi in termini di aspettativa di vita e di invecchiamento attivo, nonché la maggiore mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità. Il fornitore del servizio deve poter dimostrare in modo obiettivo l'esistenza di rischi significativamente più elevati e garantire che le differenze di trattamento siano obiettivamente e ragionevolmente giustificate da un fine legittimo e che i mezzi per raggiungere tale fine siano proporzionati, necessari ed efficaci.
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 8
8.  La presente direttiva lascia impregiudicate le misure generali previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui.
8.  La presente direttiva lascia impregiudicate le misure generali previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie e proporzionate rispetto alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui.
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 8 bis (nuovo)
8 bis.  La presente direttiva riconosce che il diritto alla riservatezza è un mezzo per combattere le discriminazioni di cui al presente articolo.
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – primo comma – lettera d
(d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi.
(d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi e i trasporti.
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – primo comma – lettera d bis (nuova)
(d bis) all'affiliazione e all'attività in associazioni nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2
La lettera d) si applica agli individui solo se esercitano una propria attività commerciale o professionale.
La lettera d) non si applica alle transazioni tra soggetti privati per i quali tali operazioni non costituiscono un'attività commerciale o professionale
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2
2.  La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia e diritti di riproduzione.
2.  La presente direttiva non modifica la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri.
Emendamenti 89 e 51
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3
3.  La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale. Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione.
3.  La presente direttiva non si applica ai contenuti dell'insegnamento, alle attività e all'organizzazione dei sistemi d'istruzione nazionali; gli Stati membri garantiscono tuttavia il diritto all'istruzione delle persone con disabilità, senza discriminazioni e sulla base delle pari opportunità. Gli Stati membri provvedono a che, nel determinare il tipo appropriato di istruzione o di formazione, siano rispettate le opinioni delle persone con disabilità. Gli Stati membri possono consentire, solo sulla base di giustificazioni oggettive, differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione allorché s'intenda esigere, sulla base di giustificazioni oggettive, che gli individui agiscano in buona fede e con lealtà rispetto all'ethos dell'organizzazione, purché ciò non giustifichi discriminazioni su nessun'altra base e purché vi siano altri istituti scolastici geograficamente accessibili che costituiscono un'alternativa ragionevole, al fine di evitare una discriminazione indiretta. Gli Stati membri garantiscono che ciò non comporti la negazione del diritto all'istruzione.
Emendamenti 95 e 52
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4
4.  La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che garantisce la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardanti lo status e le attività delle organizzazioni fondate su una religione o convinzione. Inoltre, lascia impregiudicata la legislazione nazionale a favore della parità dei sessi.
4.  La presente direttiva non si applica alle normative nazionali che garantiscono la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardanti lo status, le attività e la struttura giuridica delle chiese e altre organizzazioni fondate su una religione o convinzione ove ciò esuli dalle competenze dell'Unione europea. Nei casi in cui le attività delle chiese o di altre organizzazioni fondate su una religione o convinzione rientrino nella sfera di competenza dell'Unione europea, esse sono coperte dalle disposizioni dell'Unione contro la discriminazione. Inoltre, lascia impregiudicata la legislazione nazionale che garantisce la parità tra uomini e donne.
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5
5.  La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.
5.  La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati. Le discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale che sono presentate come differenze di trattamento basate sulla nazionalità sono trattate come discriminazione ai sensi dell'articolo 1.
Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  I settori della pubblicità e dei media sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea
1.  Per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità:
1.  Per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità, in base al quale la disabilità deve essere intesa alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e persone con patologie croniche:
Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a
a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi e i trasporti. Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere la modifica sostanziale della protezione sociale, delle prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o dei beni o servizi in questione o la messa a disposizione di beni o servizi alternativi;
a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi, le telecomunicazioni e le comunicazioni elettroniche, l'informazione, che comprenda informazioni fornite in formati accessibili, i servizi finanziari, le attività culturali e per il tempo libero, gli edifici aperti al pubblico, i mezzi di trasporto nonché altri spazi e strutture pubblici. Se le discriminazioni sono il risultato di prassi, politiche o procedure, si adottano misure tali da assicurare che cessi tale effetto.
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b
b) fatto salvo l'obbligo di garantire l'accesso effettivo e non discriminatorio, all'occorrenza vanno messe a disposizione, anche in casi particolari, soluzioni ragionevoli a condizione che esse non costituiscano un onere sproporzionato.
b)   Ai fini del presente paragrafo, l'accesso effettivo e non discriminatorio comporta l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere nonché la prevenzione di nuovi ostacoli e barriere tali da impedire l'accesso delle persone con disabilità a beni, servizi e strutture disponibili al pubblico, a prescindere dalla natura dell'ostacolo, della barriera o della disabilità. Fatte salve le disposizioni della presente direttiva e le misure specifiche adottate per eliminare gli ostacoli o le barriere, ove possibile l'accesso effettivo e non discriminatorio delle persone con disabilità è fornito agli stessi termini e alle stesse condizioni previsti per le persone senza disabilità e l'uso di dispositivi ausiliari da parte delle persone con disabilità è agevolato, compresi eventuali ausili per la mobilità e l'accesso, come ad esempio cani guida riconosciuti o addestrati ad altre forme di assistenza. Qualora, malgrado ogni sforzo, non sia possibile trovare soluzioni ragionevoli per garantire un accesso effettivo e non discriminatorio agli stessi termini e alle stesse condizioni, nonché in conformità delle disposizioni della presente direttiva, è messa a disposizione un'alternativa appropriata per garantire detto accesso. Ai fini della presente disposizione, per "soluzione ragionevole" si intendono le misure alternative necessarie in un caso determinato per consentire alla persona con disabilità di avere accesso ai diritti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva definito dall'articolo 3, paragrafo 1., goderne o esercitarli, su una base di parità con gli altri.
Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
2.  Per valutare se le misure necessarie per ottemperare al paragrafo 1 costituiscano un onere sproporzionato si deve tenere conto, in particolare, della dimensione, delle risorse dell'organizzazione, della sua natura, del costo previsto, del ciclo di vita dei beni e servizi, nonché dei possibili benefici del migliore accesso per le persone con disabilità. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica di parità di trattamento dello Stato membro.
2.   Le misure per assicurare l'accesso effettivo e non discriminatorio non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere modifiche sostanziali. Per valutare se la misura in questione costituisca un onere sproporzionato si deve esaminare se la misura in questione sia impraticabile o insicura e non possa essere resa praticabile e sicura attraverso una ragionevole modifica di norme, politiche o prassi esistenti o la rimozione delle barriere architettoniche, comunicative o al trasporto, o ancora attraverso la fornitura di sussidi o servizi ausiliari. Per modifica sostanziale si intende una modifica dei beni e servizi o della natura dell'esercizio, della professione o dell'attività di entità tale da far sì che il bene o servizio effettivamente fornito sia completamente diverso. Dette soluzioni ragionevoli non comportano necessariamente significativi cambiamenti strutturali agli edifici la cui struttura è specificamente protetta dalla legislazione nazionale in ragione del loro valore storico, culturale o architettonico. Tale soluzione non è considerata sproporzionata quando l'onere è compensato in modo sufficiente da misure dello Stato membro interessato. Il principio di soluzioni ragionevoli e onere sproporzionato deve essere interpretato alla luce della direttiva 2000/78/CE e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3
3.  La presente direttiva non pregiudica le disposizioni della normativa comunitaria o delle regole nazionali relative all'accessibilità di particolari beni o servizi.
3.  La presente direttiva non pregiudica le disposizioni della normativa comunitaria o delle regole nazionali relative all'accessibilità di particolari beni o servizi. Tuttavia, ogniqualvolta sia possibile, le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri adottano misure per incoraggiare i fornitori di beni e servizi, in particolare di prodotti finiti, a progettare soluzioni accessibili, per esempio tramite appalti pubblici. I prodotti e i servizi accessibili sono quelli progettati in modo tale da poter essere utilizzati da tutti gli utenti.
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 5
Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.
Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale, o di consentirne l'adozione da parte del settore pubblico, privato o del volontariato.
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto presumibilmente affetto da discriminazione, a procedimenti giudiziari e/o amministrativi, compresi, ove lo ritengono opportuno, i procedimenti di conciliazione finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
1.  Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere effettivamente, anche dopo la cessazione del rapporto presumibilmente affetto da discriminazione, a procedimenti giudiziari e/o amministrativi, compresi, ove lo ritengono opportuno, i procedimenti di conciliazione finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Gli Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico interno le misure necessarie a garantire che il danno subito dalla persona lesa a causa di una discriminazione ai sensi della presente direttiva sia realmente ed effettivamente indennizzato o risarcito secondo modalità da essi fissate, in modo dissuasivo e proporzionato rispetto al danno subito.
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2
2.  Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di imporre un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.
2.  Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di imporre un regime più favorevole alla parte attrice.
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis
Promozione dell'uguaglianza
Gli Stati membri promuovono attivamente l'uguaglianza fra le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzione personale, disabilità, età o orientamento sessuale nel formulare ed attuare disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, politiche e attività nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 10
Gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate con i mezzi opportuni e a livello di tutto il territorio nazionale.
Gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate con i mezzi opportuni, compreso Internet, e a livello di tutto il territorio nazionale.
Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento gli Stati membri organizzano campagne di informazione e di sensibilizzazione ad hoc nonché attività di formazione.
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 11
Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sui motivi oggetto della presente direttiva.
Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative; tali consultazioni vertono anche sul monitoraggio dell'attuazione della direttiva.
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE.
1.  Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi, operanti autonomamente e adeguatamente finanziati, per la promozione della parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo o gli organismi abbiano competenza nei settori disciplinati dalla presente direttiva e negli ambiti dell'occupazione e dell'impiego ai sensi della direttiva 2000/78/CE. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti tutelati da altri atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE.
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – trattino -1 (nuovo)
– la facilitazione delle procedure amministrative o giudiziarie in materia di discriminazione quando la vittima è residente in uno Stato membro diverso da quello del convenuto, prendendo contatto con l'organizzazione o le organizzazioni equivalenti nello Stato membro del convenuto;
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – trattino -1 bis (nuovo)
– se del caso, garantire l'accesso da parte della persona che si ritiene lesa al patrocinio a spese dello Stato in conformità della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie1;
_____________
1 GU L 26, del 31.1.2003, pag. 41.
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – trattino 2
– lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione,
il controllo e lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, nonché sull'attuazione della legislazione contro la discriminazione,
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – trattino 3 bis (nuovo)
– la cooperazione e lo scambio di informazioni con l'Agenzia per i diritti fondamentali e con gli altri organismi dell'Unione europea corrispondenti.
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Gli Stati membri dotano tali organismi di risorse sufficienti a svolgere i propri compiti in maniera efficace e accessibile.
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 13 – lettera a
(a) l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio di parità di trattamento;
(a) l'immediata abrogazione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio di parità di trattamento;
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 14
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni possono prevedere un risarcimento dei danni, non possono essere limitate dalla previa fissazione di una soglia massima e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni possono prevedere un risarcimento dei danni, non possono essere limitate dalla previa fissazione di una soglia massima, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e portare alla cessazione della condotta discriminatoria e alla rimozione dei suoi effetti.
Emendamenti 59 e 77
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2
2.  Al fine di tenere conto di condizioni particolari, gli Stati membri all'occorrenza possono stabilire che l'obbligo di fornire un accesso effettivo di cui all'articolo 4 deve essere attuato entro il … [e al più tardi] quatto [anni dopo l'adozione].
2.  Al fine di ottemperare all'obbligo di fornire accesso effettivo e non discriminatorio alle infrastrutture, politiche o procedure esistenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono, ove necessario, disporre di un periodo supplementare di dieci anni dal termine di recepimento per ottemperare a tale obbligo.
Gli Stati membri che intendono utilizzare questo periodo supplementare informano la Commissione entro la data di cui al paragrafo 1, motivando la loro decisione.
Gli Stati membri che intendano fare ricorso a tale periodo supplementare presentano alla Commissione un piano per l'adempimento progressivo delle prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), includendovi gli obiettivi, gli strumenti e un calendario. Ogni Stato membro che decide di fare ricorso al periodo supplementare riferisce ogni sei mesi alla Commissione sulle misure prese per fornire l'accesso effettivo e non discriminatorio e sui progressi compiuti nell'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). La Commissione riferisce ogni sei mesi al Consiglio.
Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1
1.  Entro il … e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri e gli organismi nazionali di parità trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.
1.  Entro il … e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Entro … anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, deve entrare in vigore un quadro giuridico comunitario in materia di non discriminazione sotto forma di una direttiva unica che consolidi e sostituisca tutte le direttive esistenti basate sull'articolo 13 del trattato CE, compresa la presente direttiva. La nuova direttiva deve prevedere un pari livello di protezione per ogni motivo di discriminazione.
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2
2.  La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti, nonché dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.
2.  La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti, nonché dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Essa include un esame delle prassi correnti degli Stati membri in relazione all'articolo 2, paragrafo 7, per quanto riguarda la considerazione data all'età o alla disabilità quale fattore nel calcolo dei premi e delle prestazioni. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. La relazione contiene anche informazioni circa la multidiscriminazione, non solo per quanto riguarda la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, l'orientamento sessuale, l'età e le disabilità, ma anche la discriminazione fondata sul genere, la razza e l'origine etnica. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.
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