Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno (COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0644),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0373/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale (A6-0115/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l'offerta di servizi ambientali e habitat per le comunità locali.
(2)L'ambiente forestale è un patrimonio prezioso che va protetto, preservato e, ove possibile, ripristinato, con il fine ultimo di mantenere la biodiversità e le funzioni ecosistemiche, proteggere il clima e salvaguardare i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali e dipendenti dalla foresta.
(3)Le foreste sono una risorsa economica, la cui coltivazione genera benessere e occupazione. La coltivazione di foreste ha anche effetti positivi sul clima, poiché i prodotti forestali possono sostituire prodotti che consumano maggiore energia.
(4)È di grande importanza, segnatamente da un punto di vista climatico, che i subappaltatori che operano nel mercato comunitario commercializzino solo legname ottenuto legalmente, poiché tale legname garantisce che l'importante funzione delle foreste come pozzi di assorbimento di anidride carbonica non sia perturbata. Inoltre, l'uso di legname ottenuto legalmente come materiale da costruzione, in case di legno, ad esempio, contribuisce a catturare a lungo termine il biossido di carbonio.
(5)La silvicoltura contribuisce in larghissima misura allo sviluppo sociale ed economico nei paesi in via di sviluppo e costituisce la principale fonte di reddito in tali paesi per molte persone. È quindi importante non ostacolare questo sviluppo e questa fonte di reddito e concentrarsi su come promuovere uno sviluppo più sostenibile della silvicoltura in tali paesi.
(6) Dato l'aumento della domanda mondiale di legname e prodotti del legno, e le lacune istituzionali e di gestione nel settore forestale in un certo numero di paesi produttori di legname, il disboscamento illegale e il connesso commercio di legname ottenuto illegalmente sono divenuti motivo di crescentepreoccupazione.
(7)È evidente che le pressioni sulle risorse forestali naturali e la domanda di legname e prodotti del legno sono spesso troppo elevate e che la Comunità deve ridurre il suo impatto sugli ecosistemi forestali indipendentemente da dove se ne manifestino gli effetti.
(8) Il disboscamento illegale, congiuntamente alle carenze istituzionali e amministrative nel settore forestale di un numero significativo di paesi produttori di legname, è un problema diffuso che suscita notevoli preoccupazioni a livello internazionale.Il disboscamento illegale rappresenta una seria minaccia per le foreste, in quanto contribuisce al processo di deforestazione e al degrado forestale, responsabile di circa il 20% delle emissioni di CO2, influenza la desertificazione e il processo di formazione di steppe, aumentando l'erosione del suolo e aggravando i fenomeni meteorologici estremi e le inondazioni che ne conseguono, minaccia la biodiversità, danneggia gli habitat delle popolazioni indigene e rischia di compromettere la gestione e lo sviluppo sostenibili delle foreste. Esso presenta inoltre anche implicazioni di tipo sociale, politico ed economico, spesso compromettendo i progressi verso obiettivi di buon governo, e minaccia le comunità locali che dipendono dalla foresta e i diritti dei popoli indigeni.
(9)Scopo del presente regolamento è di far cessare il commercio nell'Unione europea di legname e prodotti del legno provenienti da attività di taglio illegale e di contribuire ad arrestare la deforestazione e il degrado delle foreste, le connesse emissioni di carbonio e la perdita globale di biodiversità, promuovendo al tempo stesso la crescita economica sostenibile, lo sviluppo umano sostenibile e il rispetto delle popolazioni indigene e locali. Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'assolvimento degli obblighi e degli impegni contenuti, tra l'altro, nella Convenzione sulla diversità biologica del 1992 (CDB); nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione del 1973 (CITES); negli accordi internazionali sui legni tropicali (ITTA) del 1983, 1994 e 2006; nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2002 (UNFCCC); nella Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione del 1994; la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992; nella Dichiarazione di Johannesburg e il Piano d'attuazione quali adottati dal Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 4 settembre 2002; nelle proposte d'azione del Gruppo intergovernativo ONU di esperti sulle foreste, approvate dalla Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite tenutasi nel 1997 (Ungass), e del Forum internazionale ONU sulle foreste; nella dichiarazione di principi della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED), giuridicamente non vincolante ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile di tutti i tipi di foreste, del 1992; nell'Agenda 21 quale adottata dall'UNCED nel giugno 1992; nella risoluzione dell'Ungass sul "Programma per l'ulteriore attuazione di Agenda 21", del 1997; nella Dichiarazione del Millennio, del 2000; nella Carta mondiale della natura, del 1982; nella Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, del 1972; nel Piano d'azione per l'ambiente umano, del 1972; nella risoluzione 4/2 del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste; nella Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, del 1979; nella convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), del 2003.
(10)La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente(4), ha individuato come azioni prioritarie l'esame della possibilità di adottare provvedimenti operativi per prevenire e combattere il traffico di legname raccolto illegalmente e il proseguimento dell'attiva partecipazione della Comunità e degli Stati membri all'attuazione delle risoluzioni e degli accordi a livello mondiale e regionale sulle questioni concernenti le foreste.
(11) La comunicazione della Commissione del 21 maggio 2003 intitolata "L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d'azione nell'Unione europea" ha proposto un pacchetto di misure per sostenere l'impegno internazionale per affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio e per contribuire al più ampio obiettivo di una gestione sostenibile delle risorse forestali(5).
(12) Il Consiglio e il Parlamento europeo, riconoscendo la necessità che la Comunità contribuisca agli interventi in atto a livello mondiale per contrastare il fenomeno del disboscamento illegale e per sostenere il disboscamento legale sostenibile nel quadro dello sviluppo sostenibile, della gestione sostenibile delle foreste e della lotta contro la povertà, nonché dell'uguaglianza sociale e della sovranità nazionale, hanno accolto con favore tale comunicazione.
(13) In linea con l'obiettivo della comunicazione, ovvero assicurare che solo il legname e i prodotti del legno ottenuti legalmente in conformità della legislazione nazionale del paese produttore possano entrare nella Comunità, quest'ultima ha negoziato accordi volontari di partenariato (VPA) con paesi produttori di legname (paesi partner), che impongono alle parti l'obbligo di attuare un regime di licenze e di regolamentare il commercio del legname e dei prodotti del legno indicati nei VPA.
(14)La Comunità dovrebbe inoltre insistere, nel quadro dei colloqui bilaterali con i maggiori paesi consumatori di legname, quali Stati Uniti, Cina, Russia e Giappone, affinché si tengano discussioni sul problema del disboscamento illegale, si raggiunga una convergenza su obblighi adeguati e armonizzati per gli operatori sui rispettivi mercati del legname e si istituisca un sistema indipendente di allerta e registrazione dei disboscamenti illegali su scala globale, costituito ad esempio da Interpol e da un organismo ad hoc delle Nazioni Unite, che beneficerebbe delle ultime tecnologie di rilevamento satellitare.
(15)Gli operatori di paesi con foreste di importanza internazionale dal punto di vista ecologico dovrebbero avere una responsabilità particolare per uno sfruttamento sostenibile del legname.
(16) Data la notevole portata e urgenza del problema, è necessario sostenere attivamente le iniziative internazionali per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio, ridurre l'impatto della Comunità sugli ecosistemi forestali, integrare e rafforzare l'iniziativa VPA e migliorare le sinergie tra le politiche mirate alla riduzione della povertà, alla conservazione delle foreste e al raggiungimento di un livello elevato di protezione dell'ambiente, contrastando i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità.
(17)Sulla base del principio dell'azione preventiva, tutti i soggetti che intervengono nella filiera di approvvigionamento dovrebbero condividere la responsabilità di eliminare il rischio che vengano messi a disposizione sul mercato legname e prodotti del legno di provenienza illegale.
(18) È opportuno riconoscere gli sforzi compiuti dai paesi che hanno concluso VPA FLEGT con la Comunità e i principi sanciti da tali accordi, in particolare per quanto riguarda la definizione di legname di provenienza legale. È opportuno inoltre tenere presente che, nel quadro del sistema di licenze FLEGT, solo il legname e i prodotti del legno ottenuti in conformità della pertinente legislazione nazionale sono esportati verso la Comunità. A tal fine i prodotti elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 ║, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea(6) e originari dei paesi partner di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2173/2005 ║, dovrebbero essere considerati come ottenuti legalmente, purché conformi con tale regolamento e le eventuali disposizioni di esecuzione. I principi enunciati nei VPA, in particolare per quanto riguarda la definizione di "legname di provenienza legale", devono comprendere e garantire la gestione sostenibile delle foreste, il mantenimento della biodiversità, la protezione delle comunità che dipendono dalla foresta e delle popolazioni indigene e la salvaguardia dei diritti di dette comunità e popolazioni.
(19) È opportuno inoltre tenere conto del fatto che la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) richiede alle parti contraenti solo di rilasciare un permesso di esportazione CITES solo quando una delle specie presenti nell'elenco CITES è stata ottenuta in conformità, tra l'altro, della legislazione nazionale del paese di esportazione. A tal fine è opportuno che i prodotti del legno ottenuti dalle specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio(7), siano considerati come ottenuti legalmente se conformi con tale regolamento e le eventuali disposizioni di esecuzione.
(20) Tenendo conto della complessità del fenomeno del disboscamento illegale, per quanto riguarda i fattori soggiacenti e le conseguenze, è opportuno intervenire sul comportamento degli operatori e ridurre i fattori che incentivano comportamenti illegali. Il rafforzamento dei requisiti e degli obblighi e il potenziamento degli strumenti giuridici atti a perseguire gli operatori per il possesso e la vendita illegali di legname e di prodotti del legno o per la commercializzazione o messa a disposizione di tale legname e prodotti del legno sul mercato comunitario sono tra le soluzioni più efficaci per dissuadere gli operatori dall'intrattenere rapporti commerciali con fornitori illegali.
(21) In assenza di una definizione accettata a livello internazionale, per definire il concetto di disboscamento illegale è opportuno prendere come base primaria la legislazione del paese di produzione. L'applicazione di criteri di legalità deve comportare un'ulteriore considerazione delle norme internazionali, comprese, tra l'altro, quelle dell'Organizzazione africana per il legno, dell'Organizzazione internazionale per il legno tropicale, del Processo di Montreal su criteri e indicatori per la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste temperate e boreali e del Processo paneuropeo per le foreste su criteri e indicatori per la gestione sostenibile delle foreste. Tale applicazione di criteri di legalità deve contribuire all'attuazione di impegni, principi e raccomandazioni internazionali, tra cui quelli riguardanti la mitigazione del cambiamento climatico, la riduzione della biodiversità, l'alleviamento della povertà, la riduzione della desertificazione e la tutela e promozione dei diritti dei popoli indigeni e delle comunità locali e dipendenti dalla foresta. Il paese produttore di legname deve fornire un inventario della totalità delle operazioni di disboscamento legale, compresi i dettagli delle specie arboree e la produzione massima di legname.
(22) Molti prodotti del legno sono soggetti a numerosi processi prima e dopo la loro prima commercializzazione sul mercato. Per evitare di imporre oneri amministrativi non necessari, è opportuno che solo gli operatori che commercializzano per la prima volta legname e prodotti del legno sul mercato e non tutti gli operatori attivi nella catena di distribuzione siano soggetti all'obbligo di istituire un sistema completo di misure e procedure (il sistema della dovuta diligenza) per ridurre al minimo il rischio di commercializzare legname e prodotti del legno di provenienza illegale. Tutti gli operatori nella catena di approvvigionamento dovrebbero, tuttavia, sottostare al divieto generale di mettere a disposizione sul mercato legname o prodotti del legno provenienti da fonti illegali e devono esercitare dovuta cautela a tal fine.
(23)Tutti gli operatori (commercianti e produttori) delle catene di approvvigionamento del legno e dei prodotti del legno sul mercato comunitario devono indicare chiaramente sui prodotti offerti la fonte o il fornitore da cui proviene il legname.
▌
(24) È opportuno che gli operatori che commercializzano per la prima volta legname e prodotti del legno sul mercato comunitario esercitino la dovuta diligenza ║ attraverso un sistema della dovuta diligenza che consenta loro di minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato comunitario legname e prodotti del legno di provenienza illegale.
(25) È opportuno che il sistema della dovuta diligenza permetta di accedere alle fonti e ai fornitori di legname e prodotti del legno commercializzati sul mercato comunitario e alle informazioni relative alla conformità con la legislazione applicabile.
(26)Nell'applicare il presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri devono prestare speciale attenzione alla particolare vulnerabilità e alla limitatezza delle risorse delle piccole e medie imprese (PMI). È estremamente importante che le PMI non vengano gravate da norme complicate che ne ostacolano lo sviluppo. La Commissione dovrebbe, quindi, per quanto possibile e sulla base dei meccanismi e dei principi fissati nel prossimo Small Business Act, elaborare sistemi semplificati per quanto riguarda gli obblighi delle PMI ai sensi del presente regolamento, senza metterne a repentaglio l'oggetto e lo scopo, e offrire alle PMI alternative valide per operare in linea con la normativa comunitaria.
(27) ▌ Per facilitare l'attuazione del presente regolamento e contribuire allo sviluppo di buone pratiche è opportuno riconoscere gli organismi che hanno elaborato norme adeguate ed efficaci per la realizzazione di sistemi di dovuta diligenza. L'elenco degli organismi riconosciuti sarà reso pubblico. ▌
(28)Allo stesso scopo l'Unione europea dovrebbe incoraggiare le suddette organizzazioni a cooperare con le organizzazioni ambientaliste e per i diritti umani al fine di supportare i sistemi di dovuta diligenza e il loro monitoraggio.
(29) È opportuno che le autorità competenti verifichino il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento e che effettuino al tal fine controlli ufficiali, fra cui i controlli doganali, e richiedano agli operatori di adottare misure correttive laddove necessario.
(30) È opportuno che le autorità competenti tengano un registro dei controlli e rendano pubblico un sommario degli stessi, conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale(8).
(31) Tenendo conto della dimensione internazionale del disboscamento illegale e del connesso commercio di legno ottenuto illegalmente, è opportuno che le autorità pubbliche collaborino tra di loro, con le organizzazioni ambientaliste e per i diritti umani e con le autorità amministrative di paesi terzi e/o con la Commissione.
(32) È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni delle disposizioni del presente regolamento siano punite in modo efficace, proporzionato e dissuasivo.
(33) Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(9).
(34) In particolare è opportuno che la Commissione sia autorizzata a adottare modalità di applicazione del sistema di dovuta diligenza e principalmente dei criteri per valutare il rischio che il legname e i prodotti del legno immessi sul mercato siano di provenienza illegale, a definire criteri per il riconoscimento dei sistemi di dovuta diligenza messi a punto dagli organismi di controllo e ad adeguare gli elenchi del legname e dei prodotti del legno cui si applica il presente regolamento, qualora le caratteristiche tecniche, gli usi finali o i processi di produzione richiedano tali adeguamenti. È opportuno che tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo con nuovi elementi non essenziali, siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
▌
(35)Lo sviluppo nel campo della silvicoltura sostenibile è un processo continuo, ragion per cui è opportuno che il presente regolamento sia valutato, aggiornato e modificato con periodicità regolare sulla scorta dei risultati delle nuove ricerche. La Commissione dovrebbe pertanto analizzare regolarmente i più recenti dati di ricerca e sviluppo disponibili e presentare le conclusioni delle sue analisi e le proposte di modifica in una relazione al Parlamento europeo.
(36)Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti forestali, è necessario che la Commissione analizzi sistematicamente l'impatto del presente regolamento. Si dovrà tener conto in particolare delle implicazioni del regolamento per le PMI che operano nel mercato comunitario. La Commissione dovrebbe pertanto con periodicità regolare effettuare uno studio e un'analisi dell'impatto del regolamento sul mercato interno, con specifico riguardo alle PMI, e sulla gestione forestale sostenibile. La Commissione dovrebbe in seguito presentare al Parlamento europeo una relazione contenente la sua analisi, le sue conclusioni e le proposte di intervento.
(37) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'integrazione e il rafforzamento del quadro esistente e il sostegno alle iniziative per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, in ragione della loro portata, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e obiettivo
Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano o mettono a disposizione sul mercato legname e prodotti del legno.
Gli operatori provvedono affinché siano messi a disposizione sul mercato solo legname e prodotti del legno di provenienza legale.
Gli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno utilizzano un sistema di dovuta diligenza.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
"legname e prodotti del legno": il legname e i prodotti del legno riportati in allegato, senza eccezioni;
b)
"messa a disposizione sul mercato": la fornitura di legname e prodotti del legno sul mercato comunitario per la distribuzione o l'uso nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
c)
"commercializzazione": la prima messa a disposizione di legname e prodotti del legno sul mercato comunitario; la successiva trasformazione o distribuzione di legname non costituisce "commercializzazione";
d)
"operatore": una persona fisica o giuridica che commercializza o mette a disposizione sul mercato legname o prodotti del legno;
e)
"di provenienza legale": ottenuto conformemente alla legislazione applicabile nel paese di produzione;
f)
"rischio": una funzione della probabilità che legname o prodotti del legno di provenienza illegale siano oggetto di importazione, esportazione o commercio nel territorio della Comunità, e della gravità di tale evento;
g)
"gestione del rischio": l'identificazione sistematica dei rischi e l'applicazione di una serie di misure e procedure ▌ per minimizzare il rischio di commercializzare legname e prodotti del legno di provenienza illegale;
h)
"legislazione applicabile": la legislazione nazionale, regionale o internazionale, in particolare quella concernente la conservazione della diversità biologica, la gestione delle foreste, i diritti di utilizzo delle risorse e la riduzione al minimo degli impatti ambientali negativi; essa deve tener conto anche dei diritti di proprietà, dei diritti delle popolazioni indigene, della legislazione del lavoro e della legislazione sociale, delle imposte, dei dazi doganali su importazioni ed esportazioni e delle percentuali sugli utili o dei diritti connessi con la produzione, il trasporto e la distribuzione;
i)
"gestione sostenibile delle foreste": la gestione e l'utilizzazione delle foreste e dei terreni boscosi, in un modo e a un'intensità tali da mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la capacità di svolgere, attualmente e in futuro, le funzioni ecologiche, economiche e sociali pertinenti, a livello locale, nazionale e mondiale, senza causare pregiudizio ad altri ecosistemi;
j)
"paese di produzione": il paese in cui è stato prodotto il legname o il legno contenuto in prodotti del legno;
k)
"organismo di controllo": una persona giuridica o un'associazione ▌ che presuppone l'adesione degli operatori, dotata della capacità giuridica e della competenza adeguata per controllare e garantire che gli operatori che hanno ottenuto la pertinente certificazione applicano i sistemi di dovuta diligenza, e giuridicamente indipendente rispetto agli operatori cui rilascia la certificazione;
l)
"tracciabilità": la possibilità di rintracciare e seguire il percorso del legname o dei prodotti del legno attraverso tutte le fasi della produzione, lavorazione e distribuzione.
Articolo 3
Obblighi degli operatori
1. Gli operatori assicurano di commercializzare o mettere a disposizione sul mercato soltanto legname e prodotti del legno di provenienza legale.
2. Gli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno mettono a punto un sistema di dovuta diligenza contenente gli elementi di cui all'articolo 4 ║ o utilizzano un sistema di dovuta diligenza elaborato da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.
La supervisione legislativa nazionale in vigore e qualsiasi catena volontaria di meccanismi di custodia rispondenti ai requisiti del presente regolamento possono fungere da base per il sistema di dovuta diligenza.
3.Lungo l'intera catena di approvvigionamento gli operatori che mettono a disposizione sul mercato legname e prodotti del legno sono in grado di:
i)
identificare l'operatore che ha fornito il legname e i prodotti del legno e l'operatore al quale il legname e i prodotti del legno sono stati forniti;
ii)
fornire su richiesta informazioni concernenti il nome della specie, il paese o i paesi di produzione e, ove possibile, la concessione d'origine;
iii)
controllare, ove necessario, che l'operatore che ha commercializzato il legname e i prodotti del legno abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente regolamento.
4. I prodotti del legno elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005, originari dei paesi partner di cui all'allegato I di detto regolamento e conformi al predetto regolamento e alle sue modalità di esecuzione, ai fini del presente regolamento si considerano ottenuti legalmente.
5. I prodotti del legno ottenuti dalle specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e conformi con tale regolamento e le sue disposizioni di esecuzione, ai fini del presente regolamento si considerano ottenuti legalmente.
Articolo 4
Sistemi della dovuta diligenza
1. Il sistema della dovuta diligenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2:
a)
assicura che sul mercato siano commercializzati solo legname e prodotti del legno di provenienza legale, mediante il ricorso da parte dell'organismo di controllo di un sistema di tracciabilità e di verifica di terzi;
b)
comprende misure per accertare:
i)
il paese d'origine, la foresta d'origine e, ove possibile, la concessione di taglio;
ii)
il nome della specie, compresa la denominazione scientifica;
iii)
il valore;
iv)
il volume e/o il peso;
v)
la legalità della raccolta del legname o del legno contenuto nei prodotti derivati;
vi)
il nominativo e l'indirizzo dell'operatore che ha fornito il legname e i prodotti del legno;
vii)
la persona fisica o giuridica responsabile della raccolta del legname;
viii)
l'operatore al quale sono stati forniti il legname e i prodotti del legno.
c)
prevede una procedura di gestione del rischio che consiste nei seguenti elementi:
i)
identificazione sistematica dei rischi, tra l'altro mediante la raccolta di dati e informazioni e il ricorso a fonti internazionali, comunitarie o nazionali;
ii)
applicazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi;
iii)
fissazione di procedure da espletare regolarmente per verificare l'efficace funzionamento delle misure di cui ai punti i) e ii) e per il loro riesame ove necessario;
iv)
elaborazione di documenti per dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui ai punti da i) e iii);
d)
stabilisce i controlli da effettuare per garantire un'applicazione efficace del sistema della dovuta diligenza.
2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo al fine di garantire un'interpretazione uniforme delle norme e un'effettiva osservanza da parte degli operatori. La Commissione stabilisce, in particolare, i criteri per valutare se sussista il rischio che siano commercializzati legname e prodotti del legno prodotti illegalmente. Nel far ciò, la Commissione tiene segnatamente conto della particolare posizione e capacità delle PMI e, per quanto possibile, offre a dette imprese alternative adattate e semplificate ai sistemi di notifica e controllo in modo che tali sistemi non risultino troppo gravosi.
Sulla base di fattori correlati al tipo di prodotto, alla fonte o alla complessità della catena di approvvigionamento, talune categorie di legname e di prodotti del legno o di fornitori sono considerate "ad alto rischio" e richiedono da parte degli operatori obblighi supplementari di dovuta diligenza.
Gli obblighi supplementari di dovuta diligenza possono tra l'altro includere:
–
la richiesta di documenti, dati e informazioni aggiuntivi;
–
la richiesta di verifiche effettuate da terzi.
Il legname e i prodotti del legno provenienti dall'elenco di seguito riportato, sono considerati ad "alto rischio" dagli operatori ai sensi del presente regolamento:
–
zone di conflitto o paesi/regioni coperti da un divieto del Consiglio di sicurezza dell'ONU di esportare legname,
–
paesi riguardo ai quali si dispone di informazioni coerenti e affidabili concernenti considerevoli inadempienze in materia di gestione forestale, un basso livello di applicazione della legislazione forestale o un livello elevato di corruzione,
–
paesi riguardo ai quali le statistiche dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) mostrano una diminuzione delle aree boschive,
–
forniture per le quali clienti o parti esterne hanno messo a disposizione informazioni su potenziali irregolarità corroborate da prove affidabili e non smentite da indagini.
La Commissione mette a disposizione un registro delle fonti o dei fornitori di legname e prodotti del legno ad alto rischio.
Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
Le pertinenti parti interessate sono consultate prima dell'adozione di ulteriori misure di applicazione.
3.Ai singoli Stati membri non viene impedito, riguardo all'accesso al mercato del legname e dei prodotti del legno, di stabilire requisiti più rigorosi per la produzione e l'origine del legname rispetto a quelli contemplati nel presente regolamento per quanto concerne la sostenibilità, la protezione dell'ambiente, la conservazione della biodiversità e dell'ecosistema, la protezione degli habitat delle comunità locali, la protezione delle comunità dipendenti dalle foreste, la protezione e i diritti delle popolazioni indigene e i diritti umani.
Articolo 5
Etichettatura
Gli Stati membri provvedono a che entro ...(10) tutto il legname e i prodotti del legno commercializzati e messi a disposizione sul mercato siano etichettati riportando, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
Articolo 6
Riconoscimento degli organismi di controllo
1. La Commissione, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, riconosce quale organismo di controllo un ente privato o pubblico che abbia istituito un sistema di dovuta diligenza contenente gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
2.Gli enti pubblici che richiedono il riconoscimento di cui al paragrafo 1 ottemperano ai seguenti requisiti:
a)
sono dotati di personalità giuridica;
b)
sono disciplinati dal diritto pubblico;
c)
sono stati istituiti per espletare funzioni particolari riguardanti il settore forestale;
d)
sono finanziati per la maggior parte da autorità statali, regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;
e)
obbligano gli operatori cui rilasciano la pertinente certificazione ad applicare il proprio sistema di dovuta diligenza;
f)
si avvalgono di un meccanismo di controllo per assicurare che gli operatori da essi certificati per l'uso del proprio sistema di dovuta diligenza utilizzino effettivamente tale sistema;
g)
adottano le opportune misure disciplinari nei confronti degli operatori certificati che non rispettino il loro sistema della dovuta diligenza; le misure disciplinari includono la trasmissione della questione alla competente autorità nazionale;
h)
non hanno alcun conflitto di interessi con le autorità competenti.
3.Gli enti privati che chiedono il riconoscimento di cui al paragrafo 1 ottemperano ai seguenti requisiti:
a)
sono dotati di personalità giuridica;
b)
sono disciplinati dal diritto privato;
c)
sono dotati di adeguata competenza;
d)
sono giuridicamente indipendenti dagli operatori da essi certificati;
e)
gli operatori da essi certificati sono tenuti a osservare gli articoli di associazione dell'ente per utilizzarne il proprio sistema di dovuta diligenza;
f)
si avvalgono di un meccanismo di controllo per assicurare che gli operatori da essi certificati per l'uso del proprio sistema di dovuta diligenza utilizzino effettivamente tale sistema;
g)
prendono le appropriate misure disciplinari nei confronti di qualsiasi operatore certificato che non osservi il loro sistema di dovuta diligenza; le misure disciplinari includono la trasmissione della questione alla competente autorità nazionale.
4. Unitamente alla domanda di riconoscimento, l'organismo di controllo trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
il proprio statuto;
b)
i nominativi delle persone autorizzate a operare in suo nome;
c)
la documentazione atta a dimostrare le sue competenze specifiche;
d)
una descrizione dettagliata del proprio sistema di dovuta diligenza.
5. Conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, la Commissione decide in merito al riconoscimento di un organismo di controllo entro tre mesi dalla presentazione della domanda di riconoscimento da parte di tale organismo o di una raccomandazione da parte dell'autorità competente di uno Stato membro ai fini del riconoscimento dell'organismo in questione.
La decisione di concedere il riconoscimento a un organismo di controllo deve essere comunicata dalla Commissione all'autorità competente dello Stato membro che ha giurisdizione su quell'organismo, unitamente a una copia della richiesta, entro 15 giorni dalla data della decisione.
Le autorità competenti dello Stato membro eseguono i controlli, incluse verifiche sul campo, con cadenza regolare, o in base a indicazioni comprovate di terzi, per assicurarsi che gli organismi di controllo rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1. Le relazioni concernenti i controlli sono rese pubbliche.
Se a seguito dei suddetti controlli le autorità competenti accertano che gli organismi di controllo non osservano i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 o 1 e 3, ne informano immediatamente la Commissione, cui trasmettono tutte le relative prove al riguardo.
6. In conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, la Commissione revoca il riconoscimento di un organismo di controllo se ha accertato che quest'ultimo non rispetta più i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 o 1 e 3.
7. Le autorità competenti comunicano alla Commissione entro due mesi la decisione di raccomandare la concessione, il rifiuto o la revoca del riconoscimento di qualunque organismo di controllo.
8. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo.
Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 7
Elenco degli organismi di controllo
La Commissione pubblica l'elenco degli organismi di controllo riconosciuti ▌ nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, e sul proprio sito web e lo aggiorna periodicamente.
Articolo 8
Misure di controllo e verifica
1. Le autorità competenti effettuano i controlli per verificare che gli operatori rispettino i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3 e all'articolo 4, paragrafo 1.
2.I controlli sono effettuati secondo un piano annuale e/o sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, o ogniqualvolta l'autorità competente dello Stato membro sia in possesso di informazioni che mettono in dubbio l'osservanza da parte dell'operatore dei requisiti dei sistemi della dovuta diligenza di cui al presente regolamento.
3.I controlli possono includere, tra l'altro:
a)
l'esame dei sistemi tecnici e gestionali e delle procedure di dovuta diligenza e di valutazione dei rischi di cui si avvalgono gli operatori;
b)
l'esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento dei sistemi e delle procedure;
c)
controlli a campione, incluse verifiche sul campo.
4.Le autorità competenti dispongono di un sistema di tracciabilità affidabile per seguire i percorsi dei prodotti del legno soggetti a commercio internazionale nonché di sistemi di controllo pubblici per valutare la prestazione degli operatori nel conformarsi ai loro obblighi e per aiutarli a individuare i fornitori di legname e di prodotti derivati ad alto rischio.
5. Gli operatori garantiscono l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione o registri.
6. Se, in esito ai controlli di cui al paragrafo 1, si presume che l'operatore abbia violato gli obblighi di cui all'articolo 3, le autorità competenti possono, a norma della propria legislazione nazionale, avviare un'indagine completa della violazione e, conformemente al diritto nazionale e a seconda della gravità della violazione, adottare misure immediate che possono tra l'altro comprendere:
a)
la cessazione immediata delle attività commerciali; nonché
b)
il sequestro del legname e dei prodotti del legno.
7.Qualsiasi misura immediata adottata dalle autorità competenti è di natura tale da impedire la continuazione della violazione in questione e da consentire alle autorità competenti di completare le proprie indagini.
8.Qualora le autorità competenti trovino che sul piano tecnico e gestionale i sistemi e le procedure di dovuta diligenza e di valutazione del rischio non siano sufficienti, esse impongono all'operatore di adottare misure correttive.
Articolo 9
Registrazione dei controlli
1. Le autorità competenti tengono registri dei controlli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dove indicano in particolare la natura e i risultati dei controlli e le eventuali misure correttive che devono essere adottate. I registri dei controlli effettuati devono essere mantenuti per un minimo di 10 anni.
2. I registri di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici su Internet come stabilito dalla direttiva 2003/4/CE.
Articolo 10
Cooperazione
1. Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità amministrative di paesi terzi e con la Commissione per garantire il rispetto del presente regolamento.
2. Le autorità competenti si scambiano informazioni sui risultati dei controlli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione.
Articolo 11
Autorità competenti
1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l'applicazione del presente regolamento. Tali autorità sono dotate di poteri sufficienti per attuare il presente regolamento monitorandone l'applicazione, indagando sulle presunte violazioni in cooperazione con i servizi doganali e segnalando le violazioni alle autorità giudiziarie in tempo utile.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti entro il 31 dicembre .... Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti delle autorità competenti.
2. La Commissione pubblica su Internet l'elenco delle autorità competenti. L'elenco è tenuto aggiornato.
Articolo 12
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato sul commercio del legname, di seguito il "comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3.Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 13
Sviluppo dei requisiti di sostenibilità
Entro ...(11), la Commissione presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio concernente una norma comunitaria per tutto il legname e i prodotti del legno provenienti da foreste naturali al fine di conseguire i più elevati requisiti di sostenibilità.
Articolo 14
Gruppo consultivo
1.È istituito un gruppo consultivo composto da rappresentanti delle parti interessate, comprendente, tra l'altro, rappresentanti della filiera foresta-legno, dei proprietari di foreste, di organizzazioni non governative e di associazioni di consumatori, e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2.I rappresentanti di Stati membri possono partecipare alle riunioni, di propria iniziativa o su invito del gruppo consultivo.
3.Il gruppo consultivo stabilisce un proprio regolamento che viene pubblicato sul sito web della Commissione.
4.La Commissione fornisce il supporto tecnico e logistico necessario al gruppo consultivo e provvede alle attività di segreteria delle sue riunioni.
5.Il gruppo consultivo esamina e formula pareri su questioni relative all'applicazione del presente regolamento sollevate dal presidente di propria iniziativa oppure su richiesta dei membri del gruppo consultivo o del comitato.
6.La Commissione trasmette i pareri del gruppo consultivo al comitato.
Articolo 15
Modifiche
La Commissione può accrescere l'elenco del legname e dei prodotti del legno di cui all'allegato, tenendo conto delle caratteristiche tecniche, degli usi finali e dei processi di produzione.
Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 16
Sanzioni
Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste possono essere penali o amministrative, devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e, se del caso, fra l'altro includono:
a)
sanzioni pecuniarie commisurate:
–
al grado del danno ambientale;
–
al valore dei prodotti del legno interessati dalla violazione;
–
alle perdite fiscali e al danno economico causati dalla violazione;
b)
il sequestro del legname e dei prodotti derivati;
c)
il divieto temporaneo di commercializzazione del legname e dei prodotti del legno.
In caso di procedimenti giudiziari pendenti, gli operatori sospendono l'approvvigionamento di legname e dei prodotti del legno provenienti dalle zone in questione.
Le sanzioni pecuniarie rappresentano almeno cinque volte il valore dei prodotti del legno ottenuti commettendo una violazione grave. Nel caso di una violazione grave ripetuta in un periodo di cinque anni, le sanzioni pecuniarie aumentano progressivamente fino ad un valore pari ad almeno otto volte quello dei prodotti derivati del legno ottenuti commettendo una violazione grave.
Salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria in materia di fondi pubblici, gli Stati membri non erogano aiuti pubblici a titolo di regimi nazionali o comunitari ad operatori riconosciuti colpevoli di gravi violazioni alle disposizioni del presente regolamento, prima che siano state adottate misure correttive e siano state applicate sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano tali disposizioni in materia di sanzioni alla Commissione entro 31 dicembre ... e le notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.
Articolo 17
Relazioni
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione per la prima volta entro ...(12)e successivamente ogni due anni, una relazione sull'applicazione del presente regolamento nel corso del biennio precedente.
2. Sulla base di tali relazioni la Commissione redige a sua volta una relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.
3.In sede di elaborazione della relazione di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto dei progressi registrati per quanto concerne la conclusione e la messa in atto di FLEGT VPA adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005. La Commissione valuta la necessità di riesaminare il presente regolamento alla luce dell'esperienza ricavata dal funzionamento dei FLEGT VPA e della loro efficacia nell'affrontare il problema del legname illegale.
Articolo 18
Modifica della direttiva 2008/99/CE
La direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente(13) è modificata nel modo seguente, con effetto a partire dal ...(14):
1. all'articolo 3 è aggiunta la seguente lettera:"
i bis) la messa a disposizione sul mercato di legname o prodotti del legno di provenienza illegale.
"
2. all'allegato A, è aggiunto il seguente trattino:
–Regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno.
Articolo 19
Riesame
Entro ...(15)*, e in seguito ogni cinque anni, la Commissione effettua un riesame del funzionamento del presente regolamento per quanto riguarda il suo oggetto e il suo obiettivo, e trasmette al Parlamento europeo le proprie conclusioni e, sulla base di queste, proposte di modifica.
Il riesame si concentra su:
–
un'analisi dettagliata ed esaustiva della ricerca e sviluppo nel settore della silvicoltura sostenibile;
–
l'impatto del presente regolamento sul mercato interno, in particolare per quanto riguarda la situazione della concorrenza e la capacità di nuovi operatori di stabilirsi nel mercato;
–
la situazione delle PMI sul mercato e l'impatto del presente regolamento sulle loro attività.
Articolo 20
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
* ║ GU: un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
ALLEGATO
Legname e prodotti del legno quali classificati nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87(1) del Consiglio e ai quali si applica il presente regolamento
1. I prodotti elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 cui si applica il sistema di licenze FLEGT;
2. Pasta di legno e carta dei capitoli 47, 48 e 49 della nomenclatura combinata (NC), con l'eccezione di prodotti a base di bambù e riciclati (avanzi e cascami);
3. Mobili in legno dei codici NC 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30;
4. Edifici prefabbricati del codice NC 9406 00 20;
5. Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili del codice NC 4401;
6. Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa del codice NC 4418;
7. Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici del codice NC 4410;
8. Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici del codice NC 4411;
9. Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati del codice NC 4413 00 00;
10. Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili del codice NC 4414 00;
11. Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno bare del codice NC 4415;
12. Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio del codice NC 4416 00 00.
13.Altri prodotti del legno inclusi nelle categorie NC 94 e 95, compresi giocattoli di legno e accessori sportivi.
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).