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Procedura : 2008/0220(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0214/2009

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A6-0214/2009

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PV 22/04/2009 - 6.10
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P6_TA(2009)0226

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Mercoledì 22 aprile 2009 - Strasburgo
Livello minimo degli stock di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi *
P6_TA(2009)0226A6-0214/2009

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0775),

–   visto l'articolo 100 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0511/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0214/2009),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
(1)  L'approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi da parte della Comunità continua a rivestire un'importanza notevole, soprattutto per quanto riguarda il settore dei trasporti e l'industria chimica.
(1)  L'approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi da parte della Comunità continua a rivestire un'importanza notevole, soprattutto per quanto riguarda il settore dei trasporti e l'industria chimica ed energetica. L'interruzione dell'approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi o l'inadeguatezza delle scorte potrebbero causare gravi perdite finanziarie alle imprese e paralizzare altri settori dell'economia come pure la vita quotidiana dei cittadini dell'Unione.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)  Il petrolio greggio resta una delle fonti più importanti di energia primaria e continuerà ad esserlo nei decenni a venire. Allo stesso tempo, sarà sempre più complesso per gli Stati membri garantire un approvvigionamento costante di petrolio greggio a prezzi ragionevoli.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2
(2)  La concentrazione crescente della produzione, il calo delle riserve petrolifere come pure l'aumento del consumo di prodotti petroliferi a livello mondiale contribuiscono ad aumentare i rischi di difficoltà di approvvigionamento.
(2)  La concentrazione crescente della produzione, il calo delle riserve petrolifere come pure il costante aumento del consumo di prodotti petroliferi a livello mondiale contribuiscono ad aumentare sensibilmente i rischi di difficoltà di approvvigionamento.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)  Parallelamente alle misure volte a creare un clima favorevole agli investimenti finalizzati alla prospezione e allo sfruttamento delle riserve petrolifere all'interno e all'esterno dell'Unione europea, essenziale per garantire l'approvvigionamento petrolifero a lungo termine, la costituzione di riserve petrolifere è un mezzo comprovato per compensare le interruzioni dell'approvvigionamento a breve termine.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)
(2 ter)  Il livello di dipendenza degli Stati membri dalle importazioni di petrolio per coprire il proprio fabbisogno energetico è estremamente elevato.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)  L'Unione europea è un attore globale e la sua politica intesa ad accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dovrebbe dunque formare parte integrante degli obiettivi strategici delle sue relazioni con i paesi candidati e i paesi vicini.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter)  È opportuno che la Commissione provveda affinché gli otto Stati membri che non sono membri dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE)1 siano coinvolti in condizioni di parità nelle decisioni e nelle misure adottate dall'Unione europea in consultazione con l'AIE.
1 Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Romania e Slovenia.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  È opportuno che la Commissione rappresenti e difenda adeguatamente gli interessi degli Stati membri che non sono membri dell'AIE.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 7
(7)  Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 2007 segnalano la crescente importanza dell'attuazione da parte della Comunità di una politica energetica integrata, che combini l'azione a livello europeo con quella a livello degli Stati membri. È pertanto essenziale armonizzare i meccanismi di stoccaggio messi in atto dai diversi Stati membri.
(7)  Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 2007 segnalano la crescente importanza dell'attuazione da parte della Comunità di una politica energetica integrata, che combini l'azione a livello europeo con quella a livello degli Stati membri. È pertanto essenziale garantire la compatibilità tra i vari meccanismi di stoccaggio messi in atto dai diversi Stati membri.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)  Le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008 pongono l'accento sulla volontà dell'Unione di creare meccanismi di solidarietà tra gli Stati membri per i casi di interruzione dell'approvvigionamento energetico e suggeriscono di porre in essere tutti gli strumenti necessari a tale fine. L'esistenza di un sistema efficace e coordinato a livello comunitario per la detenzione di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi è un altro tassello importante per dare attuazione pratica al principio della solidarietà energetica.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 8
(8)  La disponibilità di scorte petrolifere e la capacità di garantire la fornitura di energia costituiscono elementi essenziali della sicurezza pubblica degli Stati membri e della Comunità. L'esistenza di organismi o servizi centrali di stoccaggio nella Comunità contribuisce al raggiungimento di questi obiettivi. Per permettere ai diversi Stati membri interessati una migliore utilizzazione della loro legislazione nazionale allo scopo di definire lo statuto dei rispettivi organismi centrali di stoccaggio, contenendo nel contempo gli oneri a carico dei consumatori finali dovuti alle attività di stoccaggio, è sufficiente,in un contesto in cui le riserve petrolifere possono essere detenute in qualsiasi luogo della Comunità e da parte di qualsiasi organismo o servizio centrale all'uopo previsto, escludere scopi di lucro.
(8)  La disponibilità di scorte petrolifere e la capacità di garantire la fornitura di energia costituiscono elementi essenziali della sicurezza pubblica degli Stati membri e della Comunità. L'esistenza di organismi o servizi centrali di stoccaggio nella Comunità potrebbe contribuire al raggiungimento di questi obiettivi in modo efficiente in termini di costi. In un contesto in cui le riserve petrolifere possono essere detenute in qualsiasi luogo della Comunità e da qualsiasi organismo o servizio centrale all'uopo previsto, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare al meglio la loro legislazione nazionale allo scopo di definire lo statuto dei rispettivi organismi centrali di stoccaggio e le condizioni alle quali essi delegano lo stoccaggio ad altri Stati membri o ad altre entità di stoccaggio, contenendo nel contempo gli oneri a carico dei consumatori finali dovuti alle attività di stoccaggio.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)  Per ridurre l'onere finanziario per gli utilizzatori finali, gli Stati membri dovrebbero prevedere una maggiore cooperazione tra gli organismi centrali di stoccaggio nonché l'istituzione di organismi di stoccaggio regionali.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 9
(9)  Dati gli obiettivi della legislazione comunitaria in materia di scorte petrolifere e le eventuali preoccupazioni concernenti la sicurezza di alcuni Stati membri, nonché l'auspicio di aumentare il rigore e la trasparenza dei meccanismi di solidarietà tra gli Stati membri, è necessario limitare al territorio nazionale il campo d'azione degli organismi centrali che operano senza intermediari.
soppresso
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 12
(12)  Dati il fabbisogno connesso con l'attuazione di politiche di emergenza, il ravvicinamento dei meccanismi nazionali di stoccaggio e la necessità di garantire una migliore visibilità, soprattutto in caso di crisi, sui livelli delle scorte, è necessario che gli Stati membri e la Comunità dispongano dei mezzi per rafforzare i controlli sulle scorte.
(12)  Date le esigenze connesse con l'attuazione di politiche di emergenza, la garanzia di compatibilità tra i meccanismi nazionali di stoccaggio e la necessità di garantire una migliore visibilità, soprattutto in caso di crisi, sui livelli delle scorte, è necessario che gli Stati membri dispongano dei mezzi per rafforzare i controlli sulle scorte.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)  Ferma restando l'opportunità che gli Stati membri dispongano della flessibilità necessaria per scegliere le modalità di stoccaggio più idonee alle loro caratteristiche geografiche e organizzative, occorre stabilire tutti i meccanismi del caso affinché sia possibile fornire in ogni momento alla Commissione dati precisi e affidabili sui livelli delle scorte.
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)
(12 ter)  Occorre rafforzare il ruolo svolto dagli Stati membri quanto alla detenzione e alla gestione di scorte obbligatorie di petrolio per le situazioni di emergenza.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 14
(14)  Al fine di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento nella Comunità, le scorte acquisite in proprietà dagli Stati membri o dagli organismi centrali, dette "scorte specifiche", costituite a seguito di decisioni adottate dagli Stati membri, dovrebbero corrispondere alle effettive necessità nei casi di emergenza. È inoltre necessario che queste scorte godano di uno statuto giuridico proprio che ne garantisca la disponibilità assoluta in caso di emergenza. In tale prospettiva è opportuno che gli Stati membri interessati adottino le misure occorrenti per tutelare in maniera incondizionata le scorte in questione da qualsiasi misura di esecuzione forzata.
(14)  Al fine di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento nella Comunità, conformemente alla presente direttiva le scorte disponibili dovrebbero essere sufficienti per soddisfare la domanda almeno per il periodo specificato. È inoltre necessario che queste scorte godano di uno statuto giuridico proprio che ne garantisca la disponibilità assoluta in caso di emergenza. In tale prospettiva è opportuno che gli Stati membri interessati adottino le misure occorrenti per tutelare in maniera incondizionata le scorte in questione da qualsiasi misura di esecuzione forzata.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 15
(15)  In questa fase è opportuno che siano i singoli Stati membri interessati a fissare, in modo indipendente e su base volontaria, i volumi che gli organismi centrali o gli Stati membri dovrebbero acquisire.
(15)  In questa fase è opportuno che siano i singoli Stati membri interessati a fissare in anticipo, in modo indipendente e su base volontaria, i volumi che gli organismi centrali o gli Stati membri dovrebbero acquisire.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 18
(18)  La frequenza di aggiornamento degli inventari delle scorte e i termini entro i quali devono essere messi a disposizione, stabiliti dalla direttiva 2006/67/CE, appaiono sfasati rispetto ai diversi sistemi di gestione delle scorte petrolifere utilizzati in altre parti del mondo. In una risoluzione sulle ripercussioni a livello macroeconomico dell'aumento dei prezzi dell'energia, il Parlamento europeo si è dichiarato a favore di un aumento della frequenza delle informazioni.
(18)  La frequenza di aggiornamento degli inventari delle scorte e i termini entro i quali devono essere messi a disposizione, stabiliti dalla direttiva 2006/67/CE, appaiono sfasati rispetto ai diversi sistemi di gestione delle scorte petrolifere utilizzati in altre parti del mondo. In una risoluzione sulle ripercussioni a livello macroeconomico dell'aumento dei prezzi dell'energia, il Parlamento europeo si è dichiarato a favore di un aumento della frequenza delle informazioni. Nel contempo è necessario garantire che i dati siano accurati e non richiedano rettifiche settimanali o mensili, come spesso ancora succede nell'Unione europea.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 21
(21)  Tali obiettivi impongono inoltre di estendere a scorte diverse da quelle di sicurezza e specifiche l'obbligo di compilazione e comunicazione delle rilevazioni statistiche, prevedendo la trasmissione di tali rilevazioni con cadenza settimanale.
(21)  Tali obiettivi impongono inoltre di estendere a scorte diverse da quelle di sicurezza e specifiche l'obbligo di compilazione e comunicazione delle rilevazioni statistiche, prevedendo la trasmissione di tali rilevazioni con cadenza mensile. Tenendo conto dei risultati dello studio di fattibilità da realizzare sull'efficacia della presentazione di rilevazioni settimanali sulle scorte commerciali di petrolio, è opportuno che la Commissione sia autorizzata a richiedere agli Stati membri di presentare tali rilevazioni con cadenza settimanale, a condizione che si possa garantire che successivamente saranno necessari soltanto adeguamenti minimi e che ciò offre chiari vantaggi sotto il profilo della trasparenza del mercato.
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 23
(23)  È possibile che nei resoconti trasmessi alla Commissione si registrino sfasature o errori. Le persone impiegate dai servizi della Commissione o che agiscono su mandato degli stessi dovrebbero dunque poter verificare la consistenza delle scorte e la veridicità dei documenti di cui si avvalgono gli Stati membri.
(23)  È possibile che nei resoconti trasmessi alla Commissione si registrino sfasature o errori. Nel caso di sospetti ragionevoli, le persone impiegate dai servizi della Commissione o che agiscono su mandato degli stessi dovrebbero dunque, congiuntamente con le autorità di controllo abilitate degli Stati membri, poter verificare la consistenza delle scorte e la veridicità dei documenti di cui si avvalgono gli Stati membri.
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 25
(25)  La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, mentre la tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è prevista dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Tali atti legislativi impongono, in particolare, che il trattamento dei dati personali sia giustificato da un obiettivo legittimo e che i dati a carattere personale raccolti in modo accidentale siano immediatamente cancellati.
(25)  La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, mentre la tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è prevista dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero fare salve le disposizioni della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n 45/2001.
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 29
(29)  Poiché per le scorte specifiche non è previsto un livello minimo obbligatorio uniforme a livello comunitario e visto il numero di nuovi meccanismi introdotti dalla presente direttiva, l'applicazione della stessa dovrebbe essere oggetto di una valutazione relativamente rapida dopo la sua entrata in vigore.
(29)  Poiché per le scorte specifiche non è previsto un livello minimo obbligatorio uniforme a livello comunitario, e visto il numero di nuovi meccanismi introdotti dalla presente direttiva, l'applicazione della stessa dovrebbe essere oggetto di una valutazione al più tardi entro tre anni dalla sua entrata in vigore, tenendo conto dello studio in corso sui costi e benefici delle misure intese ad accrescere la trasparenza del mercato petrolifero, in particolare mediante la trasmissione di dati settimanali sulle scorte commerciali di petrolio.
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera e
e) "decisione internazionale effettiva di messa in circolazione delle scorte": qualsiasi decisione in vigore adottata dal consiglio di direzione dell'Agenzia internazionale per l'energia intesa a garantire la messa in circolazione delle scorte di petrolio o di prodotti petroliferi di uno Stato membro;
e) "decisione internazionale effettiva di messa in circolazione delle scorte": qualsiasi decisione in vigore adottata dal consiglio di direzione dell'AIE intesa a garantire la messa in circolazione delle scorte di petrolio o di prodotti petroliferi di un paese membro dell'AIE;
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera l bis (nuova)
l bis) "situazione d'emergenza": una situazione in cui si verifica un'interruzione grave dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4
4.  Le modalità e i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio di cui al presente articolo possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
4.  Le modalità e i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio di cui al presente articolo possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, previa consultazione degli esperti e delle parti interessate.
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3
3.  Le modalità e i metodi di calcolo del livello delle scorte di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
3.  Le modalità e i metodi di calcolo del livello delle scorte di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, previa consultazione degli esperti e delle parti interessate.
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1
1.  Gli Stati membri garantiscono in permanenza l'accessibilità fisica e la disponibilità delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, ai sensi dell'articolo 9, che si trovano sul loro territorio nazionale e stabiliscono le modalità di identificazione, di contabilità e di controllo di dette scorte in modo da consentire in qualsiasi momento una verifica delle stesse. Per le scorte di sicurezza e le scorte specifiche che fanno parte di quelle detenute da operatori economici, o che sono mescolate con tali scorte, deve essere tenuta una contabilità separata.
1.  Gli Stati membri garantiscono in permanenza l'accessibilità fisica e la disponibilità delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, ai sensi dell'articolo 9, che si trovano sul loro territorio nazionale e stabiliscono le modalità di identificazione, di contabilità e di controllo di dette scorte in modo da consentire in qualsiasi momento una verifica delle stesse. Tali modalità sono stabilite con il previo accordo della Commissione. Per le scorte di sicurezza e le scorte specifiche che fanno parte di quelle detenute da operatori economici, o che sono mescolate con tali scorte, deve essere tenuta una contabilità separata.
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1
1.  Gli Stati membri elaborano e aggiornano in permanenza un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza da essi detenute, che non costituiscono scorte specifiche ai sensi dell'articolo 9. In particolare l'inventario deve contenere tutte le informazioni atte a localizzare con precisione le scorte di cui trattasi, a determinarne la consistenza, il proprietario e l'esatta natura facendo riferimento alle categorie di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.  del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alle statistiche dell'energia.
1.  Gli Stati membri elaborano e aggiornano in permanenza un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza da essi detenute, che non costituiscono scorte specifiche ai sensi dell'articolo 9. In particolare l'inventario deve contenere informazioni concernenti il deposito, la raffineria o il centro di stoccaggio in cui si trovano le scorte di cui trattasi e la consistenza, il proprietario e l'esatta natura facendo riferimento alle categorie di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia1.
__________________________
1 GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2
Nei trenta giorni successivi all'anno civile al quale si riferiscono i resoconti, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione copia dell'inventario delle scorte esistenti l'ultimo giorno di ciascun anno civile.
Nei quarantacinque giorni successivi all'anno civile al quale si riferiscono i resoconti, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione copia dell'inventario delle scorte esistenti l'ultimo giorno di ciascun anno civile.
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)
La Commissione garantisce il carattere riservato dei singoli dati contenuti nei registri.
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)
Qualora tali obblighi siano delegati tramite un accordo allo Stato membro sul cui territorio si trovano dette scorte o all'organismo centrale di stoccaggio istituito da tale Stato membro, l'accordo contiene disposizioni che stabiliscono:
a) la responsabilità dello Stato membro o dell'organismo centrale di stoccaggio di garantire in qualsiasi momento informazioni accurate sul livello delle scorte;
b) il termine entro il quale lo Stato membro deve consegnare le scorte di sicurezza acquisite, costituite, detenute o gestite nel suo territorio allo Stato membro che ha delegato tali compiti;
c) sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, da applicare qualora lo Stato membro o l'organismo centrale di stoccaggio non rispettino le condizioni fissate nell'accordo.
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera b
b) pubblicare con almeno sei mesi di anticipo le condizioni alle quali offrono detti servizi agli operatori economici.
b) pubblicare con almeno tre mesi di anticipo le condizioni alle quali offrono detti servizi agli operatori economici.
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
b) a uno o più degli altri organismi centrali di stoccaggio in grado di provvedere al mantenimento delle scorte, o
b) a uno o più degli altri organismi centrali di stoccaggio in grado di provvedere al mantenimento delle scorte, a condizione che sia concluso un accordo tra lo Stato membro interessato e gli Stati membri che deterranno le scorte, o
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1
1.  Gli Stati membri possono impegnarsi irrevocabilmente a mantenere un livello minimo di scorte petrolifere – da determinarsi sulla base dei giorni di consumo – nel rispetto del presente articolo (di seguito "scorte specifiche").
1.  Gli Stati membri possono impegnarsi a mantenere un livello minimo di scorte petrolifere – da determinarsi sulla base dei giorni di consumo – nel rispetto del presente articolo (di seguito "scorte specifiche").
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – alinea
3.  Le scorte specifiche concernono esclusivamente le categorie di prodotti di seguito elencate, quali definite nell'allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n.  del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alle statistiche dell'energia;
3.  Le scorte specifiche possono concernere esclusivamente le categorie di prodotti conformi alla normativa comunitaria, in particolare per quanto concerne le caratteristiche dei carburanti e la protezione dell'ambiente, di seguito elencate, quali definite nell'allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008:
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 1
5.  Gli Stati membri che hanno deciso di mantenere scorte specifiche trasmettono alla Commissione un avviso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in cui è indicato il livello delle scorte specifiche che si impegnano irrevocabilmente a mantenere per ciascuna categoria in modo permanente. Il livello minimo obbligatorio così notificato è unico e si applica in modo identico a tutte le categorie di scorte specifiche utilizzate da uno Stato membro.
5.  Gli Stati membri che hanno deciso di mantenere scorte specifiche trasmettono alla Commissione un avviso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in cui è indicato il livello delle scorte specifiche che si impegnano a mantenere per ciascuna categoria in modo permanente e il periodo durante il quale si assume tale impegno. Il livello minimo obbligatorio così notificato è unico e si applica in modo identico a tutte le categorie di scorte specifiche utilizzate da uno Stato membro.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1
1.  Gli Stati membri compilano, e aggiornano in permanenza, un inventario dettagliato di tutte le scorte specifiche detenute sul loro territorio nazionale, nel quale sono riportate in particolare tutte le informazioni che consentono di localizzare con precisione le scorte in questione.
1.  Gli Stati membri compilano, e aggiornano in permanenza su base mensile, un inventario dettagliato di tutte le scorte specifiche detenute sul loro territorio nazionale, nel quale sono riportate in particolare tutte le informazioni concernenti il deposito, la raffineria o il centro di stoccaggio in cui si trovano le scorte in questione.
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia dell'inventario entro otto giorni dalla presentazione di una richiesta in tal senso da parte dei servizi della Commissione, effettuata entro un termine di dieci anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia dell'inventario entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione di una richiesta in tal senso da parte dei servizi della Commissione, effettuata entro un termine di tre anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)
Tutti gli accordi stipulati tra uno Stato membro e un organismo centrale di stoccaggio contengono disposizioni che stabiliscono:
a) la responsabilità dello Stato membro o dell'organismo centrale di stoccaggio di garantire in qualsiasi momento informazioni accurate sul livello delle scorte;
b) il termine entro il quale lo Stato membro deve consegnare le scorte di sicurezza acquisite, costituite, detenute o gestite nel suo territorio allo Stato membro che ha delegato tali compiti;
c) sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, da applicare qualora lo Stato membro o l'organismo centrale di stoccaggio non rispettino le condizioni fissate nell'accordo.
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 15
1.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione rilevazioni statistiche settimanali relative al livello delle scorte commerciali detenute sul loro territorio nazionale, avendo cura di proteggere il carattere sensibile dei dati ed evitando di menzionare i nominativi dei proprietari delle scorte in questione.
1.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione rilevazioni statistiche mensili relative al livello delle scorte commerciali detenute sul loro territorio nazionale, avendo cura di proteggere il carattere sensibile dei dati ed evitando di menzionare i nominativi dei proprietari delle scorte in questione.
2.  Sulla base delle rilevazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione pubblica una rilevazione statistica settimanale relativa alle scorte commerciali nella Comunità utilizzando livelli aggregati.
2.  Sulla base delle rilevazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione pubblica una rilevazione statistica mensile relativa alle scorte commerciali nella Comunità utilizzando livelli aggregati.
3.  La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2.
3.  La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2.
3 bis.  Alla luce della sua valutazione di cui all'articolo 23, la Commissione può imporre agli Stati membri di trasmettere rilevazioni statistiche settimanali, anziché mensili, relative alle scorte commerciali di petrolio, qualora un esame approfondito della fattibilità e dell'efficacia delle rilevazioni statistiche settimanali dimostri che esse offrono chiari vantaggi a livello di trasparenza del mercato e che di norma non sono necessarie significative correzioni dei dati raccolti ai fini delle rilevazioni statistiche.
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1
1.  I servizi della Commissione possono decidere in qualsiasi momento di effettuare controlli delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche negli Stati membri. Per la preparazione di tali controlli i servizi della Commissione possono richiedere la consulenza del gruppo di coordinamento.
1.  In caso di sospetti ragionevoli, i servizi della Commissione possono decidere in qualsiasi momento di effettuare controlli delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche negli Stati membri. Per la preparazione di tali controlli i servizi della Commissione possono richiedere la consulenza del gruppo di coordinamento.
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2
2.  Gli obiettivi delle azioni di controllo di cui al paragrafo 1 non contemplano la raccolta di dati personali. I dati personali trovati nel corso dei controlli non sono raccolti e neppure presi in considerazione, inoltre in caso di raccolta accidentale sono immediatamente distrutti.
2.  Gli obiettivi delle azioni di controllo di cui al paragrafo 1 non contemplano il trattamento di dati personali. I dati personali trovati nel corso dei controlli non sono raccolti e neppure presi in considerazione, inoltre in caso di raccolta accidentale sono immediatamente distrutti.
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4
4.  Gli Stati membri provvedono affinché, nel corso delle azioni di controllo di cui al paragrafo 1, le persone responsabili del mantenimento e della gestione delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche sul loro territorio collaborino con le persone impiegate o incaricate dai servizi della Commissione.
4.  Gli Stati membri provvedono affinché, nel corso delle azioni di controllo di cui al paragrafo 1, le persone responsabili del mantenimento e della gestione delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche sul loro territorio collaborino con i funzionari o gli agenti incaricati dei servizi della Commissione.
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 7
7.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la conservazione dei dati, delle registrazioni, delle rilevazioni e dei documenti relativi alle scorte di sicurezza e alle scorte specifiche per una durata di almeno 10 anni.
7.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la conservazione dei dati, delle registrazioni, delle rilevazioni e dei documenti relativi alle scorte di sicurezza e alle scorte specifiche per una durata di almeno tre anni.
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafi 3 e 4
3.  Quando è in vigore una decisione internazionale effettiva di messa in circolazione delle scorte, gli Stati membri interessati possono utilizzare le loro scorte di sicurezza e quelle specifiche per far fronte agli obblighi internazionali che incombono loro in virtù di tale decisione. In questo caso gli Stati membri informano immediatamente la Commissione che può convocare il gruppo di coordinamento o consultare i membri dello stesso per posta elettronica, in particolare allo scopo di valutare gli effetti della messa in circolazione.
3.  La Commissione opera in stretta cooperazione con le organizzazioni internazionali abilitate a decidere la messa in circolazione delle scorte e rafforza il coordinamento multilaterale e bilaterale in proposito a livello mondiale. Quando è in vigore una decisione internazionale effettiva di messa in circolazione delle scorte, gli Stati membri interessati possono utilizzare le loro scorte di sicurezza e quelle specifiche per far fronte agli obblighi internazionali che incombono loro in virtù di tale decisione. In questo caso gli Stati membri informano immediatamente la Commissione che può convocare il gruppo di coordinamento o consultare i membri dello stesso per posta elettronica, in particolare allo scopo di valutare gli effetti della messa in circolazione.
4.  Qualora la Comunità o uno Stato membro incontrino difficoltà di approvvigionamento di petrolio e prodotti petroliferi, la Commissione convoca con la massima sollecitudine il gruppo di coordinamento, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Il gruppo di coordinamento esamina la situazione e la Commissione stabilisce se vi sia un'interruzione grave dell'approvvigionamento.
4.  Qualora la Comunità o uno Stato membro incontrino difficoltà di approvvigionamento di petrolio e prodotti petroliferi, la Commissione convoca con la massima sollecitudine il gruppo di coordinamento, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Entro 24 ore dalla richiesta di convocazione, ogni Stato membro fa in modo di poter essere rappresentato di persona o con mezzi elettronici alle riunioni del gruppo di coordinamento. Il gruppo di coordinamento esamina la situazione sulla base dell'impegno a rispettare il principio della solidarietà tra gli Stati membri e di una valutazione obiettiva dell'impatto economico e sociale ela Commissione stabilisce se vi sia un'interruzione grave dell'approvvigionamento basandosi sulla valutazione del gruppo di coordinamento.
Se constata un'interruzione grave dell'approvvigionamento, la Commissione può autorizzare la messa in circolazione totale o parziale dei quantitativi all'uopo proposti dagli Stati membri interessati.
Se constata un'interruzione grave dell'approvvigionamento, la Commissione può autorizzare la messa in circolazione totale o parziale dei quantitativi all'uopo proposti dagli Stati membri interessati.
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 23
Nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione procede a una valutazione della sua applicazione, esaminando in particolare l'opportunità di imporre a tutti gli Stati membri un livello minimo obbligatorio di scorte specifiche.
Al più tardi nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione procede a una valutazione della sua applicazione, esaminando in particolare:
a) se i dati sulle scorte sono precisi e se sono trasmessi entro i termini stabiliti;
b) se i livelli delle scorte commerciali di petrolio debbano essere comunicati a cadenza settimanale o mensile;
c)se sia opportuno imporre a tutti gli Stati membri un livello minimo obbligatorio di scorte specifiche.
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1
1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 20XX. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 20XX, ad eccezione degli Stati membri ai quali si applica un periodo transitorio per la costituzione di scorte di petrolio o di prodotti petroliferi in virtù del trattato di adesione all'Unione europea, nel qual caso il termine di attuazione è la data in cui termina il periodo transitorio. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 11
Ai fini del calcolo delle loro scorte, gli Stati membri riducono del 10% i quantitativi delle scorte calcolate secondo il metodo in precedenza indicato. Tale riduzione si applica a tutti i quantitativi di cui si tiene conto per un determinato calcolo.
Ai fini del calcolo delle loro scorte, gli Stati membri riducono del 5% i quantitativi delle scorte calcolate secondo il metodo in precedenza indicato. Tale riduzione si applica a tutti i quantitativi di cui si tiene conto per un determinato calcolo.
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