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Procedura : 2009/2534(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : B7-0155/2009

Testi presentati :

B7-0155/2009

Discussioni :

PV 24/11/2009 - 9
CRE 24/11/2009 - 9

Votazioni :

PV 25/11/2009 - 7.6
CRE 25/11/2009 - 7.6
Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2009)0090

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Mercoledì 25 novembre 2009 - Strasburgo
Programma pluriennale 2010-2014 in materia di libertà, sicurezza e giustizia (programma di Stoccolma)
P7_TA(2009)0090B7-0155/2009

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini" – Programma di Stoccolma

Il Parlamento europeo,

–   visti il trattato di Lisbona, in particolare le disposizioni relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("l'SLSG") e il suo nuovo quadro giuridico in materia di protezione dei diritti fondamentali e rafforzamento della cittadinanza dell'Unione, gli articoli 2, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea modificato dal trattato di Lisbona, il protocollo n. 8 al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), inserito dal trattato di Lisbona, sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la CEDU") nonché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"), che ha lo stesso valore giuridico dei trattati,

–   visti la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2009 dal titolo "Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini" (COM(2009)0262), che delinea le sue priorità nell'ambito dell'SLSG per il 2010-2014, unitamente alla sua valutazione del programma e del piano d'azione dell'Aia (COM(2009)0263) e l'associato quadro di valutazione dell'attuazione (SEC(2009)0765), nonché i contributi forniti dai parlamenti nazionali, dalla società civile e dalle agenzie e organi dell'Unione europea,

–   visto il progetto di documento della Presidenza del Consiglio del 16 ottobre 2009 intitolato "'The Stockholm Programme – An open and secure Europe serving the citizen" (Il programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio dei cittadini) (14449/09),

–   viste le decisioni congiunte della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari costituzionali conformemente all'articolo 51 del regolamento,

–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.   considerando che, fin dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'SLSG è stato un obiettivo fondamentale dell'Unione europea; considerando che è essenziale ritornare allo spirito originale del programma di Tampere che abbracciava aspetti del diritto penale e civile, attribuendo particolare attenzione allo stato di diritto e al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

B.   considerando che la globalizzazione non interessa solo il settore finanziario ma tocca anche, in misura sempre maggiore, l'SLSG; che ciò richiede un approccio politico più olistico, unito a misure intese ad affrontare le pressanti questioni della migrazione e dell'asilo, e presuppone in particolare un approfondimento degli scambi e della cooperazione tra tutti i soggetti implicati nelle politiche della giustizia e degli affari interni, dello sviluppo, del commercio internazionale e degli affari sociali,

C.   considerando che il trattato di Lisbona, recentemente approvato attraverso il voto parlamentare o un referendum popolare, riplasmerà le basi giuridiche, gli obiettivi, gli strumenti e i metodi decisionali delle politiche relative all'SLSG,

D.   considerando che i diritti e il ruolo istituzionale riconosciuti ai parlamenti nazionali per la prima volta dal trattato di Lisbona eserciteranno un impatto positivo sullo sviluppo e sul funzionamento dell'SLSG in particolare, non da ultimo poiché forniranno una migliore garanzia del rispetto del principio di sussidiarietà,

E.   considerando che in molti ambiti della politica della giustizia e degli affari interni non sono più sufficienti soluzioni nazionali e che occorre pertanto elaborare risposte europee alle sfide internazionali della migrazione, della sicurezza e della tecnologia, incluse le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

F.   considerando che l'abolizione dei controlli alle frontiere interne dell'Unione europea è una delle più grandi conquiste dell'integrazione europea,

G.   considerando che i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello di Unione, nel Parlamento europeo e che gli Stati membri sono rappresentati in seno al Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai rispettivi parlamenti nazionali; considerando pertanto che la necessaria parlamentarizzazione dell'Unione europea deve fondarsi, da un lato, sull'ampliamento delle competenze del Parlamento europeo per quanto riguarda l'intero processo decisionale dell'Unione e, dall'altro, su un maggiore controllo sui governi nazionali da parte dei rispettivi parlamenti,

H.   considerando che le misure comuni devono collocarsi all'interno dell'ambito di competenza della Comunità e che il ricorso a strategie europee può trovare applicazione solo nel caso in cui queste ultime promettono maggiori risultati rispetto alle azioni nazionali,

I.   considerando che vanno salvaguardati i diritti dei cittadini dell'Unione e i diritti di protezione, in particolare in materia di dati, così come occorre mantenere il controllo parlamentare sulla politica comune della giustizia e degli affari interni,

J.   considerando che la trasparenza del processo legislativo deve essere di massima importanza e che i parlamenti nazionali e i cittadini dovrebbero essere in grado di seguire e monitorare la definizione e l'attuazione delle politiche connesse all'SLSG,

K.   considerando che l'adesione dell'Unione alla CEDU, prevista dal trattato di Lisbona, non inciderà sulla protezione dei diritti fondamentali dell'Unione sulla base della Carta e della giurisprudenza della Corte di giustizia, e che costituirà un prezioso elemento di protezione aggiuntiva, tenendo comunque presente che dovrà essere stabilita una distinzione chiara delle competenze tra la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia,

L.   considerando che, al fine di contrastare la criminalità organizzata, le frodi e la corruzione in modo incisivo e tempestivo e di proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea, è necessario rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia, associare in modo più sistematico alle indagini Europol ed Eurojust, istituire una procura europea e ottenere risultati concreti e misurabili; considerando altresì che i cittadini dell'Unione vogliono che l'Unione europea svolga un ruolo maggiore nella lotta contro la corruzione,

M.   considerando che, nel settore della giustizia civile, le priorità per il prossimo quinquennio devono riflettere le esigenze espresse da singoli cittadini ed imprese,

N.   considerando che il riconoscimento reciproco, elemento centrale dell'SLGS, presuppone la fiducia reciproca nei sistemi giuridici degli altri Stati membri, e che detto valore può essere garantito solo attraverso la conoscenza e la comprensione reciproche, creando in questo modo una cultura giudiziaria europea,

O.   considerando che lo spazio giudiziario europeo deve fondarsi su una cultura giudiziaria europea presso i professionisti del settore, la magistratura e i pubblici ministeri che non si basi esclusivamente sul diritto dell'Unione, ma si sviluppi attraverso la conoscenza e la comprensione reciproche dei sistemi giudiziari nazionali, una riformulazione da cima a fondo dei corsi di studio universitari, scambi, visite di studio e una formazione comune con il sostegno attivo della rete europea di formazione giudiziaria e dell'Accademia di diritto europeo,

P.   considerando che la fiducia reciproca dipende anche da una valutazione continua, condotta sia a livello nazionale che a livello europeo, dell'efficacia e dei risultati dei vari sistemi nazionali; considerando che in tale contesto occorre altresì fare riferimento all'inestimabile lavoro svolto dalla Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa,

Q.   considerando che le reti europee nei vari settori del sistema giudiziario (la rete europea di formazione giudiziaria, la rete europea dei Consigli della magistratura, la rete dei Presidenti delle Corti supreme dell'Unione europea, la rete Eurojustice dei procuratori generali europei, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e le reti degli operatori della giustizia) devono svolgere un ruolo attivo nell'ulteriore sviluppo di una cultura giudiziaria europea, viste la sua risoluzione del 10 settembre 1991 sull'istituzione di un'Accademia di diritto europeo(1), la sua posizione del 24 settembre 2002 in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce una rete europea di formazione giudiziaria(2), la sua risoluzione del 9 luglio 2008 sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo(3) e la sua raccomandazione del 7 maggio 2009 destinata al Consiglio sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea(4),

R.   considerando che la criminalità informatica è significativamente aumentata negli ultimi anni, confrontando la giustizia a sfide più complesse con un conseguente onere sulla capacità dei tribunali; considerando altresì che, alla luce di tali sviluppi, è necessario valutare l'istituzione di una Corte europea per la criminalità informatica specializzata nelle questioni connesse a questo tipo di reati,

Verso l'SLSG in base al trattato di Lisbona

1.   rileva che il nuovo programma pluriennale in ambito SLSG sarà probabilmente adottato ed attuato in base al nuovo quadro giuridico definito dal trattato di Lisbona per cui deve già contenere tutte le innovazioni ivi previste, secondo le quali:

   la cooperazione Schengen, che contempla la libertà di circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea, è confermata quale nucleo dell'SLSG e l'area Schengen dovrebbe essere ulteriormente ampliata;
   la protezione e promozione dei diritti fondamentali di ogni persona e la creazione di un'Europa dei diritti, della giustizia, della solidarietà e della diversità costituiscono valori centrali indivisibili delle politiche europee, che figurano al primo posto dell'agenda europea e le istituzioni dell'Unione europea saranno chiamate a rispettare il principio dell'uguaglianza di tutte le persone;
   il processo decisionale sarà rafforzato tramite il ricorso alla procedura legislativa ordinaria, il tutto sotto il controllo giurisdizionale della Corte di giustizia;
   ulteriori misure di salvaguardia assicureranno il rigoroso rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nell'SLSG, garantendo che un certo numero di parlamenti nazionali possa lanciare una "procedura di allarme" nonché conferendo ad un singolo Stato membro il diritto di ricorrere ad un "freno di emergenza" qualora ritenga che il progetto di uno strumento giuridico nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale sia suscettibile di incidere su elementi essenziali del proprio ordinamento interno; il ricorso al "freno di emergenza" porterà di norma a una cooperazione rafforzata tra un nucleo centrale di Stati membri intenzionati a integrare le proprie politiche;

2.   osserva che l'azione dell'Unione europea acquisterà maggiore credibilità, dal momento che si baserà su un quadro giuridico nuovo o ridefinito, comprendente nuove disposizioni per la tutela dei diritti fondamentali, inclusi i diritti delle minoranze nazionali, nuove disposizioni intese a prevenire qualsiasi forma di diseguaglianza, in particolare tra uomini e donne (articolo 8 TFUE), o qualsiasi forma di discriminazione (articolo 10 TFUE), disposizioni intese a promuovere la trasparenza in tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione (articolo 15 TFUE), disposizioni sulla protezione dei dati di carattere personale da abusi da parte di organismi pubblici o privati (articolo 16 TFUE), sulla tutela diplomatica e consolare (articolo 23 TFUE), su politiche comuni in materia di asilo e immigrazione (articolo 77 e seguenti TFUE), sulla promozione dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi (articolo 79, paragrafo 4, TFUE) e sul miglioramento della buona amministrazione (articolo 298 TFUE);

3.   sottolinea l'importanza di ampliare senza restrizioni la competenza della Corte di giustizia, sia affinché quest'ultima possa adottare decisioni pregiudiziali su qualsiasi questione derivante dall'SLSG sia affinché sia consentito alla Commissione di avviare procedure d'infrazione in questo settore(5);

4.   richiama l'attenzione sul fatto che l'accesso alla giustizia di cittadini e imprese all'interno dell'SLSG europeo è reso più complicato e meno trasparente dall'esistenza di deroghe nazionali ("opt out") che andrebbero pertanto evitate, nella misura del possibile, nell'interesse dell'equità, della coerenza e della semplicità;

5.   si compiace dell'introduzione ad opera del trattato di Lisbona della procedura di codecisione quale procedura legislativa ordinaria nei settori dell'SLSG in cui non era finora applicata, il che garantisce il controllo parlamentare sui diversi aspetti e le varie misure della politica europea della giustizia e degli affari interni; ritiene che la partecipazione del Parlamento europeo alla ratifica degli accordi internazionali sia solo il complemento necessario dei poteri e delle responsabilità che gli saranno riconosciuti sul piano interno, soprattutto in settori contemplati dall'attuale terzo pilastro;

6.   ritiene che il principio di solidarietà tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Unione, assuma un significato particolare nell'SLSG e debba trasformarsi in solidarietà attiva e obbligatoria soprattutto quando si tratta di controllo alle frontiere, immigrazione, protezione civile e clausola di solidarietà;

7.   sottolinea che l'Unione europea ha le sue radici nel principio di libertà; rimarca che la sicurezza, a sostegno di tale libertà, deve essere perseguita nel rispetto dello stato di diritto e subordinata a diritti fondamentali vincolanti; osserva che l'equilibrio tra sicurezza e libertà deve collocarsi in questa prospettiva;

Un programma pluriennale più coerente, trasparente e democratico

8.   ritiene che il programma di Stoccolma dovrebbe in particolare:

   affrontare i problemi della migrazione in modo solidale;
   trovare un miglior equilibrio tra la sicurezza dei cittadini (ad esempio per quanto attiene alla protezione delle frontiere esterne e ai procedimenti giudiziari contro la criminalità transfrontaliera) e la tutela dei loro diritti individuali;
   garantire ai cittadini un accesso equo alla giustizia; nonché
   risolvere i problemi pratici che i cittadini incontrano nell'Unione europea relativamente alle questioni soggette a ordinamenti giuridici diversi;

9.   ritiene che, nell'attuazione di questo programma, un obiettivo prioritario debba essere quello di garantire, in uno spirito di leale cooperazione, che i cittadini beneficino di un livello equivalente di protezione dei loro diritti fondamentali ovunque si trovino, qualora siano confrontati al potere pubblico esercitato dall'Unione, comprese le agenzie e gli altri organi, e dagli Stati membri, e che nessuno debba subire svantaggi nell'esercizio delle libertà fondamentali conferite ai cittadini dell'Unione in conformità con la tradizione dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto condivisa dagli Stati membri;

Cooperazione interparlamentare

10.   rileva che, nel nuovo quadro giuridico ed istituzionale creato dal trattato di Lisbona, è possibile mettere a punto ulteriori azioni nell'ambito dell'SLSG soltanto associando debitamente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nonché la società civile in modo opportuno, al fine di creare un dibattito aperto e costante;

11.   chiede un processo legislativo più trasparente a livello dell'Unione europea e nazionale, e accoglie con favore il ricorso alla procedura legislativa ordinaria che consentirà la più ampia applicazione del diritto di accesso ai documenti e alle informazioni nel quadro dell'iter decisionale, soprattutto nei casi in cui una proposta potrebbe incidere sui diritti del singolo e del cittadino, a prescindere dal fatto che l'iniziativa sia presentata dalla Commissione o da un gruppo di Stati membri;

12.   annuncia il suo impegno a seguire da vicino gli sviluppi della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nell'interesse della trasparenza del processo legislativo a livello internazionale, in cui la Commissione ha acquisito la competenza comunitaria lasciando al Parlamento solamente il diritto di esprimere un parere conforme, come è evidenziato in particolare dagli sviluppi connessi con la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato; si impegna a sponsorizzare la creazione di un Forum parlamentare aperto ai deputati europei e ai deputati dei parlamenti nazionali interessati, al fine di fornire un mezzo per informare i parlamentari degli sviluppi in seno alla Conferenza, dei suoi lavori e dei suoi risultati e consentire la discussione delle varie problematiche in un forum pubblico;

13.   accoglie con favore la creazione tramite il trattato di Lisbona di un quadro per la valutazione delle politiche dell'SLSG e chiede l'istituzione di un sistema concreto di monitoraggio e di valutazione, in particolare nel settore della giustizia, che si concentri sulla qualità, l'efficienza e l'equità degli strumenti giuridici esistenti, dell'amministrazione della giustizia e della protezione dei diritti fondamentali, associando strettamente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali; conseguentemente,

   rileva che all'interno dell'SLSG vigono attualmente diversi sistemi di valutazione che devono essere consolidati in un unico quadro coerente in cui siano inclusi tutti gli aspetti dalle valutazioni ex ante fino alla valutazione dell'attuazione della legislazione,
   ritiene che le valutazioni svolte da organi diversi dell'Unione europea dovrebbero essere coordinate in modo migliore,
   chiede che la creazione del sistema di valutazione dia al Parlamento e ai parlamenti nazionali accesso alle informazioni attinenti alle politiche (articolo 70 TFUE) e alle attività del comitato di sicurezza interna (articolo 71 TFUE), come pure di Europol (articolo 88 TFUE) ed Eurojust (articolo 85 TFUE), congiuntamente all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex), all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA) e al sistema Schengen; ritiene in tale ambito che il Parlamento debba ottenere il diritto ad emettere un parere vincolante sulla nomina dei direttori delle agenzie (essendo il Parlamento anche autorità di bilancio),
   ritiene inoltre che, per strutturare in ambito dell'SLSG la cooperazione del Parlamento europeo con i parlamenti nazionali, sia opportuno creare un forum di rappresentanti permanenti a livello politico (due per assemblea più due sostituti) che si riuniscano due volte l'anno e condividano uno spazio di lavoro comune dove ricevere in tempo reale tutte le informazioni, comprese quelle soggette a restrizioni, riguardanti l'SLSG; ritiene infine che ai rappresentanti dei parlamenti nazionali debba essere consentita la partecipazione ai lavori del Parlamento europeo a livello di commissione nonché in occasione del dibattito annuale sui progressi dell'SLSG;

14.   ritiene che occorra dare priorità all'esigenza di ridurre l'ampio divario tra le norme e le politiche approvate a livello europeo e la loro applicazione a livello nazionale;

15.   chiede che una valutazione periodica dei risultati conseguiti nell'ambito del programma pluriennale sia soggetta a discussione annuale in seno al Parlamento europeo, che dovrebbe prevedere la partecipazione della società civile e concentrarsi sulla protezione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nonché basarsi sulle relazioni del Consiglio, della Commissione, del Garante europeo della protezione dei dati nonché dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, come pure sulle valutazioni e gli studi di esperti indipendenti, sui contributi delle organizzazioni della società civile e sulle risoluzioni del Parlamento;

Un'Europa dei diritti

16.   ritiene che la tutela e la promozione efficaci dei diritti fondamentali costituiscano la base della democrazia in Europa e i presupposti per il consolidamento dell'SLSG; è pertanto fermamente convinto che al Consiglio e alla Commissione spetti di proporre attivamente misure volte a promuovere i diritti fondamentali;

17.   ricorda altresì che l'Unione è in procinto di aderire alla CEDU e che, di conseguenza, i negoziati in vista dell'adesione dell'Unione alla CEDU dovrebbero iniziare immediatamente;

18.   invita la Commissione a sviluppare ulteriormente l'accordo interistituzionale alla luce del trattato di Lisbona e delle conseguenze del legame tra la CEDU, la Corte europea dei diritti dell'uomo e le istituzioni dell'Unione europea;

19.   esige una proposta chiara e completa sui diritti che devono essere garantiti ai convenuti per assicurare che essi beneficino di un processo equo e respinge l'approccio incrementale attualmente seguito;

20.   ricorda che, con il trattato di Lisbona, la Carta diventerà vincolante allo stesso titolo dei trattati ed interamente applicabile a tutte le misure adottate nel settore dell'SLSG e che il suo rispetto sarà controllato dalla Corte di giustizia; deplora tuttavia l'introduzione del protocollo che limita gli effetti della Carta sul diritto interno di due Stati membri e ribadisce la sua preoccupazione per la diseguaglianza tra le persone che ne può derivare;

21.   chiede che si proceda ad una revisione approfondita e imparziale della necessità, proporzionalità ed efficacia delle misure vigenti in materia di libertà e giustizia, ivi compreso il loro impatto sulla protezione e la promozione dei valori e dei principi dell'Unione europea e dei diritti fondamentali dei cittadini; chiede che sia svolta una valutazione d'impatto in ordine ai diritti fondamentali e ai valori dell'Unione europea per ogni nuova politica, proposta legislativa e programma, valutazione che dovrebbe chiaramente stabilire quali sono i diritti fondamentali che potrebbero essere interessati e quali sono le misure previste per salvaguardarli in conformità con i principi di proporzionalità e necessità; ritiene che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dovrebbe essere consultata durante tutto il ciclo politico delle proposte legislative che hanno implicazioni sui diritti fondamentali e i diritti dell'uomo e invita la Commissione a presentare un risposta ufficiale a ogni relazione dell'Agenzia per i diritti fondamentali che includa un elenco delle azioni proposte per ovviare alle questioni sollevate da quest'ultima;

22.   chiede che la promozione dei valori dell'Unione europea, compresa l'integrazione della dimensione dei diritti dell'uomo, sia incorporata in modo permanente tra gli obiettivi fondamentali degli accordi dell'Unione europea con i paesi terzi e dell'intera dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare alla luce dei nuovi strumenti previsti a tale scopo dal trattato di Lisbona; riconosce l'importanza di una politica dei diritti dell'uomo interna adeguata e coerente, al fine di poter acquisire e mantenere la necessaria credibilità esterna;

23.   ritiene che la pena di morte sia una pena crudele, disumana e degradante ed esorta l'Unione e i suoi Stati membri ad adoperarsi tenacemente per la sua abolizione in tutti i paesi del mondo;

24.   chiede che la dimensione esterna delle politiche dell'SLSG rispetti, tuteli e promuova i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che la cooperazione internazionale sia basata su questi valori, che la tortura non sia tollerata, che le consegne straordinarie vengano definitivamente abbandonate e che tali pratiche siano oggetto di opportune indagini in modo da evitare che si ripetano in futuro;

Combattere la discriminazione e promuovere l'integrazione

25.   chiede che sia intrapresa un'azione volta a informare in modo esauriente cittadini e residenti dell'Unione europea dei loro diritti fondamentali, azione che includa campagne di sensibilizzazione rivolte sia al pubblico in generale che alle categorie vulnerabili, iniziative educative informali e l'introduzione della non discriminazione e della parità di genere nei piani di studio ufficiali, nonché a sensibilizzare le istituzioni dell'Unione europea e degli Stati membri attive nell'SLSG sull'importanza basilare dei diritti fondamentali e a individuare strumenti di ricorso, a livello nazionale o europeo, qualora tali diritti siano violati;

26.   sottolinea che occorre contrastare il crescente fenomeno dell'intolleranza all'interno dell'Unione europea non solo dando piena attuazione alla decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale(6), ma anche adottando ulteriori misure legislative a livello europeo per quanto riguarda i reati generati dall'odio;

27.   ritiene che la diversità arricchisca l'Unione e che quest'ultima debba essere un ambiente sicuro in cui siano rispettate le differenze e le sensibilità nazionali e siano tutelati i gruppi più vulnerabili, come ad esempio i Rom; insiste pertanto sulla necessità che tra le priorità del programma di Stoccolma rientrino l'impegno attivo per una maggiore sensibilizzazione alla normativa antidiscriminazione e l'uguaglianza di genere, la lotta alla povertà, alla discriminazione basata sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'età, sulla disabilità, sull'affiliazione o credo religiosi, sul colore, sull'ascendenza, sull'origine nazionale o etnica, al razzismo, all'antisemitismo, alla xenofobia e all'omofobia, nonché la tutela dei minori e delle minoranze; ritiene che occorra perseguire con determinazione e applicare appieno gli strumenti esistenti e le misure di contrasto alla violenza contro le donne; invita la Presidenza spagnola e le successive Presidenze a promuovere, durante il loro mandato, l'ordine europeo di protezione onde garantire che le vittime di tali reati godano dello stesso livello di protezione in tutti gli Stati membri;

28.   ricorda che, dal punto di vista di un comune cittadino, una delle maggiori minacce per la sicurezza interna è l'emarginazione sociale; sottolinea che la disoccupazione e altri problemi legati al reddito, come ad esempio l'eccessivo indebitamento, aggravati dalla crisi finanziaria globale, contribuiscono ad aumentare il rischio di emarginazione, e che le minoranze etniche sono decisamente vulnerabili giacché debbono anche affrontare i rischi legati alla discriminazione e ai crimini razzisti;

29.   chiede che l'Agenzia per i diritti fondamentali raccolga e compili statistiche affidabili e comparabili su tutte le cause di discriminazione, tra cui quella nei confronti delle minoranze nazionali, e che tali cause diverse siano trattate in modo uguale, includendo anche dati comparativi sulla violenza contro le donne nell'Unione europea, e pubblicate in formato facilmente comprensibile e condivide l'opinione della troika di Presidenze del Consiglio (spagnola, belga e ungherese), secondo cui dovrà essere avviata al più presto un'eventuale verifica del mandato di tale Agenzia, che offrirà l'occasione di approfondire la cooperazione con il Consiglio d'Europa e consentirà di valutare una possibile estensione del mandato dell'Agenzia per i diritti fondamentali, che attualmente consiste nel monitorare la situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea;

30.   ribadisce la necessità che l'Unione europea e gli Stati membri coordinino gli sforzi mirati a una piena integrazione sociale dei gruppi vulnerabili, in particolare dei Rom, incentivandone l'inserimento nel sistema scolastico e nel mercato del lavoro e adoperandosi per prevenire la violenza di cui possono essere vittime;

31.   sottolinea che, benché i responsabili della legislazione e del processo decisionale dell'Unione europea abbiano adottato un ampio corpus di norme per contrastare le molteplici discriminazioni che subiscono le donne provenienti da minoranze, in particolare le donne Rom, non è dato riscontrare alcun progresso significativo; invita pertanto gli Stati membri a riesaminare l'attuazione di tutte le politiche relative al fenomeno delle discriminazioni molteplici;

32.   ritiene essenziale che l'Unione europea si adoperi per l'adozione di una direttiva e di un piano d'azione europeo sulla violenza contro le donne che assicurino la prevenzione della violenza, la protezione delle vittime e il perseguimento degli autori dei reati; stima necessario che l'Unione europea istituisca meccanismi volti a garantire che la dimensione di genere e l'analisi della tratta di esseri umani rientrino in tutte le politiche volte a prevenire e a combattere tale tratta;

Maggiori diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione

33.   sottolinea che, con l'introduzione dell'iniziativa dei cittadini nel trattato di Lisbona, i cittadini avranno un ruolo diretto nell'esercizio del potere di sovranità dell'Unione, poiché saranno per la prima volta direttamente coinvolti nell'avvio di proposte legislative comunitarie; insiste affinché questo nuovo strumento sia applicato in modo da incoraggiare realmente i cittadini ad avvalersene e invita la Commissione a tenere nel debito conto tutte le iniziative che soddisfano i criteri giuridici;

34.   plaude alle disposizioni del trattato di Lisbona concernenti l'iniziativa dei cittadini e sollecita la Commissione a tenere nella dovuta considerazione il ruolo del Parlamento e l'attuale diritto di petizione in sede di presentazione di una proposta sulle modalità pratiche della sua attuazione;

35.   intende presentare una nuova proposta relativa a una profonda riforma della legge che disciplina le elezioni al Parlamento europeo; ribadisce la propria posizione secondo cui, per incoraggiare i cittadini dell'Unione a partecipare alle elezioni europee nel loro luogo di residenza, il Consiglio, con modalità che è già stato chiamato a stabilire, dovrebbe agire al fine di facilitare il diritto di voto attivo e passivo;

36.   invita gli Stati membri ad attuare pienamente i diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione, in modo che i cittadini comunitari possano esercitare il loro diritto alla libera circolazione insieme ai loro familiari, consentendo loro in tal modo di viaggiare, lavorare, studiare, andare in pensione, partecipare alla vita politica e democratica ed avere una vita familiare senza restrizioni in qualsiasi parte dell'Unione, accertandosi nel contempo che essi conservino il diritto a tutti i benefici sociali a prescindere dal luogo in cui vivono; ritiene che gli Stati membri debbano garantire che i cittadini dell'Unione possano esercitare facilmente il loro diritto di voto alle elezioni comunali;

37.   invita gli Stati membri, fatte salve le legislazioni nazionali in materia di diritto di famiglia, a garantire la libera circolazione dei cittadini dell'Unione e delle loro famiglie, comprese le unioni registrate e i matrimoni, in conformità degli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri(7), nonché ad evitare ogni forma di discriminazione per qualsivoglia motivo, compreso l'orientamento sessuale;

38.   invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare in che modo si possa facilitare la libera circolazione dei cittadini dell'Unione, aiutando coloro che intendono avvalersi di tale diritto a integrarsi e a partecipare nel paese ospitante, nel quale hanno scelto di migrare nell'esercizio del loro diritto alla libera circolazione nell'Unione europea;

39.   ritiene che l'esercizio di tali libertà debba essere garantito al di là delle frontiere nazionali e che i cittadini dell'Unione debbano essere in grado di esercitare pienamente i loro diritti specifici anche al di fuori dell'Unione; sottolinea pertanto l'importanza di rafforzare il coordinamento e la cooperazione della protezione consolare;

40.   invita gli Stati membri ad applicare in modo equo e coerente il loro obbligo di garantire una protezione consolare e diplomatica per i cittadini dell'Unione, mediante l'attuazione di un accordo sull'assistenza consolare minima offerta ai cittadini dell'Unione al di fuori del suo territorio;

41.   invita il Consiglio e la Commissione a privilegiare il miglioramento della trasparenza e dell'accesso ai documenti, dato che si tratta di elementi essenziali per conseguire un'Unione orientata al cittadino;

42.   plaude al riferimento contenuto nel programma di Stoccolma alla partecipazione alla vita democratica dell'Unione europea; esorta il Consiglio a includere nel programma di Stoccolma una sezione specifica sulle opportune misure necessarie a favorire la partecipazione delle donne alle campagne elettorali e alla vita politica in generale, onde colmare il deficit democratico tuttora esistente dovuto a una limitata presenza femminile alle elezioni comunali, nazionali ed europee;

Migrazione

43.   sottolinea che qualsiasi approccio globale all'immigrazione deve tenere conto dei "fattori di spinta" che inducono in primo luogo le persone ad abbandonare il proprio paese e necessita di piani chiari di sviluppo e di investimento nei paesi di origine e di transito, in particolare facilitando i trasferimenti di denaro dei migranti verso i loro paesi di origine o istituendo politiche commerciali e agricole che promuovano le opportunità economiche, nonché sviluppando la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali;

44.   sottolinea la necessità di un costante sviluppo di programmi regionali di protezione ambiziosi e dotati di finanziamenti sufficienti in stretta collaborazione con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e con i paesi terzi interessati;

45.   chiede fermamente che le politiche comunitarie in materia di integrazione, immigrazione ed asilo siano fondate sul pieno rispetto dei diritti fondamentali e della CEDU, in modo da garantire l'effettiva tutela dei diritti umani dei cittadini dei paesi terzi nonché il pieno rispetto del principio di non respingimento; sottolinea che le politiche in materia di immigrazione e asilo dovrebbero altresì affrontare le esigenze dei gruppi più vulnerabili, quali i rifugiati e i richiedenti asilo, in particolare i minori e i minori non accompagnati; chiede che venga definito un quadro giuridico coerente e completo per agevolare l'immigrazione legale;

46.   esorta a elaborare una politica di immigrazione più solida e strettamente connessa con le altre politiche comunitarie, in particolare con la politica ambientale, in modo tale da definire l'immigrazione regolare quale alternativa all'immigrazione irregolare e da massimizzare l'effetto positivo sia per gli Stati membri sia per il benessere degli immigrati stessi;

47.   insiste sulla necessità di consolidare l'approccio globale dell'Unione europea all'immigrazione in modo tale da offrire la possibilità di nuove modalità di dialogo politico e di cooperazione con i paesi terzi, al fine di migliorare i flussi migratorie prevenire tragedie umanitarie;

48.   pone l'accento sulla necessità di istituire una stretta correlazione fra la politica in materia di migrazione e la politica di sviluppo nonché sull'esigenza di intensificare il dialogo con i paesi d'origine e di transito, in particolare per prevenire il problema dell'immigrazione irregolare; sottolinea a questo proposito che un'azione efficace e comune di contrasto dell'immigrazione irregolare offre agli Stati membri presupposti migliori per regolamentare l'immigrazione regolare;

Asilo

49.   chiede che venga ulteriormente sviluppato il sistema europeo comune di asilo per costruire una "Europa dell'asilo", come previsto dal Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo; ritiene che una procedura comune dovrebbe garantire una maggiore coerenza e una migliore qualità del processo decisionale in materia di asilo tra gli Stati membri, al fine di colmare il divario di protezione in Europa;

50.   esorta il Consiglio e gli Stati membri a rispettare la definizione giuridica di rifugiato enunciata nella Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati;

51.   ritiene che, considerando che la solidarietà deve rimanere al centro di una politica comune in materia di immigrazione e di asilo, essa debba anche includere la solidarietà con gli Stati membri che ottemperano ai loro obblighi internazionali concernenti la protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo e debba pertanto garantire che nessuno Stato membro venga meno a tali obblighi;

52.   ricorda che l'asilo è un diritto che va garantito a tutti coloro che fuggono da conflitti e situazioni di violenza; condanna il respingimento e le espulsioni collettive verso paesi dove i diritti dell'uomo non vengono rispettati o paesi che non hanno firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati;

53.   incoraggia i negoziati sulle proposte legislative in corso e future su gli strumenti europei in materia di asilo, al fine di definire norme migliori e colmare le lacune presenti nell'attuale quadro giuridico;

54.   esorta inoltre alla solidarietà tra gli Stati membri, da un lato, e tra i richiedenti asilo e gli altri rifugiati, dall'altro;

55.   invita gli Stati membri ad attivarsi e a dimostrare di essere pienamente impegnati a favore dei meccanismi di solidarietà, quali il progetto pilota per la ridistribuzione interna dei beneficiari di protezione internazionale previsto dalla Commissione, come pure di altre iniziative che portano alla creazione di un'effettiva solidarietà a lungo termine tra gli Stati membri, nonché a promuovere programmi di protezione regionale; ritiene, a tale proposito, che occorra introdurre un sistema trasparente per la valutazione delle rispettive capacità di accoglienza degli Stati membri e che vada chiarito al riguardo il ruolo dell'UESA; chiede, su tale base, l'avvio di un dibattito aperto sulle opzioni possibili per la messa a punto di un meccanismo obbligatorio inteso a garantire un'effettiva solidarietà, in particolare mediante la ridistribuzione interna;

56.   chiede a questo proposito la sollecita formalizzazione del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità di cui all'articolo 80 del TFUE, che dovrebbe comportare un sistema di "solidarietà obbligatoria e irrevocabile" unitamente ad una maggiore cooperazione con i paesi terzi, in particolare con i paesi limitrofi, inteso a contribuire allo sviluppo dei loro sistemi di asilo e di protezione secondo modalità che rispettino i diritti fondamentali e le norme di tutela internazionali, fissino aspettative realistiche e non pregiudichino o tentino di sostituire l'accesso alla protezione nell'Unione europea;

57.   reputa necessario adottare un approccio basato sul partenariato con i paesi d'origine e di transito onde garantire che essi svolgano un ruolo attivo nel contribuire alla gestione dei flussi migratori, prevenire l'immigrazione irregolare informando i potenziali migranti dei rischi connessi e organizzare campagne informative efficaci sulle possibilità di entrare e/o lavorare legalmente negli Stati membri dell'Unione europea;

58.   sottolinea che tutti gli accordi con i paesi d'origine e di transito, come la Turchia e la Libia, dovrebbero includere capitoli sulla cooperazione in materia di immigrazione, tenendo debitamente conto della situazione degli Stati membri più esposti ai flussi migratori, ponendo l'accento sulla lotta all'immigrazione irregolare e alla tratta di esseri umani e agevolando il lavoro di Frontex;

59.   chiede che si prosegua la cooperazione sul rafforzamento delle misure intese a garantire un rimpatrio efficace e rapido degli immigrati irregolari e che non necessitano protezione, privilegiando i rimpatri volontari;

60.   chiede l'adozione di misure intese a rimuovere gli ostacoli all'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare da parte di cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente negli Stati membri;

61.   sottolinea l'importanza di garantire ai migranti l'accesso alla giustizia, all'alloggio, all'istruzione e all'assistenza sanitaria, tra l'altro in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;

62.   invita la Commissione a presentare proposte concrete per contrastare in modo efficace il ricorso abusivo all'asilo;

63.   sottolinea la necessità di promuovere la migrazione circolare, pur rammentando che un tale approccio non deve equivalere al dumping salariale e sociale, né deve ignorare la necessità di misure a favore dell'integrazione;

Frontiere e visti

64.   chiede l'adozione di un programma completo che stabilisca gli obiettivi e l'architettura generale della strategia integrata dell'Unione in materia di gestione delle frontiere, affinché sia davvero messa in atto una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, in conformità dell'articolo 67, paragrafo 2, del TFUE;

65.   chiede che venga sviluppato un approccio strategico nel settore della politica dei visti, al fine di preservare la coerenza delle azioni, dei regolamenti interni e degli impegni esterni, in particolare il rispetto del principio della parità di trattamento degli Stati membri da parte dei paesi terzi;

66.   invita la Commissione a trarre le dovute conclusioni dall'attuazione dei vigenti accordi in materia di visti e di riammissione e dagli attuali accordi bilaterali sul traffico frontaliero locale tra l'Unione europea e i suoi vicini orientali, oltre che dal processo di liberalizzazione dei visti nei Balcani occidentali, per elaborare una serie di criteri e parametri ben definiti, caso per caso, che consentano di valutare e migliorare gli accordi esistenti in materia di facilitazione dei visti e puntare all'obiettivo di un'area senza visti di viaggio e a rafforzare il livello dei contatti interpersonali;

67.   esorta la Commissione a rivedere la sua strategia, al fine di applicare in modo più efficace il principio della reciprocità dei visti con i paesi terzi e di garantire in questo modo la parità di trattamento di tutti i cittadini dell'Unione a tale riguardo, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, tra cui le sanzioni, e collegando tale questione ai negoziati in corso con i paesi terzi interessati;

68.   ritiene che Frontex, in quanto strumento essenziale nell'ambito della strategia globale dell'Unione sull'immigrazione, debba rispettare pienamente i diritti umani dei migranti; chiede un maggiore controllo parlamentare delle sue attività e sostiene la revisione del suo mandato – tra cui un chiaro quadro per le operazioni di rimpatrio che rispetti le norme internazionali in materia dei diritti dell'uomo e l'istituzione di uffici regionali e specializzati – al fine di rafforzarne il ruolo; Frontex;

69.   ricorda l'assoluta necessità che Frontex possa contare sulla disponibilità delle risorse messe a disposizione dagli Stati membri sia per il coordinamento da parte sua delle singole operazioni congiunte che per le sue missioni permanenti;

70.   invita tutti gli Stati membri interessati a risolvere i potenziali problemi pratici e/o giuridici connessi all'impiego delle risorse dei rispettivi Stati membri coinvolti in operazioni congiunte;

71.   ricorda l'assoluta necessità che il sistema d'informazione Schengen II (SIS II) e il sistema d'informazione sui visti (VIS) possano iniziare a funzionare il prima possibile; ritiene che il SIS II comporterà notevoli miglioramenti e nuove funzionalità, come l'introduzione dei dati biometrici e l'interconnessione delle segnalazioni, che contribuiranno a un migliore controllo delle frontiere esterne nonché a una maggiore sicurezza;

72.   insiste sull'opportunità di non varare nuovi strumenti di gestione delle frontiere o nuovi sistemi di stoccaggio dati su vasta scala fintantoché non saranno pienamente operativi, sicuri ed affidabili gli strumenti esistenti e chiede una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di nuovi strumenti relativi a questioni quali ingresso/uscita, il programma per viaggiatori registrati, il Passenger Name Record e il sistema dell'autorizzazione di viaggio preventiva;

Tutela dei minori

73.   sottolinea l'importanza del trattato di Lisbona, che conferisce valore giuridicamente vincolante alla Carta, il cui articolo 24 disciplina specificamente i diritti del bambino e stabilisce fra l'altro che "in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente";

74.   ritiene essenziale che tutte le misure dell'Unione europea in questo settore rispettino e promuovano i diritti dei bambini, come stabilito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e riconosciuto nella Carta, e chiede un maggiore intervento dell'Unione in materia di tutela dei minori in tutto l'SLSG;

75.   invita gli Stati membri a rispettare e applicare i diritti del bambino quali sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

76.   esorta l'Unione europea ad affrontare con maggiore incisività gli abusi sui minori, quali la violenza, la discriminazione, l'emarginazione sociale e il razzismo, il lavoro minorile, la prostituzione e la tratta di esseri umani, e a promuovere uno sforzo coordinato per proteggere i minori e difenderne i diritti, adottando la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo quale guida per l'azione dell'Unione europea e quale fondamento per modificare la legislazione vigente;

77.   ritiene che vi sia un'urgente necessità di affrontare la questione della protezione dei bambini non accompagnati e separati dalle famiglie, alla luce dei particolari rischi cui sono esposti;

78.   sottolinea l'importanza di tenere in considerazione i diritti dei bambini e di riservare un'attenzione speciale ai bambini che si trovano in situazioni particolarmente vulnerabili nel contesto della politica di immigrazione; ritiene che in questo ambito occorra definire una strategia europea ambiziosa;

79.   esorta gli Stati membri a garantire che le politiche dell'Unione europea in materia di asilo, migrazione e tratta di esseri umani in questo ambito contemplino i bambini migranti innanzitutto e principalmente come bambini, al fine di garantire che essi possano beneficiare dei loro diritti in quanto tali, senza discriminazioni, in particolare del diritto al ricongiungimento familiare; insiste pertanto sulla necessità che un eventuale piano d'azione dell'Unione europea in materia di bambini non accompagnati provenienti da paesi terzi garantisca che:

   a) a tutti i bambini non accompagnati siano garantite una tutela e un'assistenza particolari durante il loro soggiorno nell'Unione europea;
   b) l'Unione europea identifichi le azioni atte ad aiutare gli Stati membri a individuare una soluzione sicura, concreta e duratura per ciascun bambino, nell'interesse superiore di quest'ultimo;
   c) qualora il rimpatrio in un paese terzo sia nell'interesse superiore del bambino, sia posto in essere un processo di rimpatrio e reintegrazione adeguato, in collaborazione con il paese di rimpatrio; nonché
   d) l'Unione europea cooperi con i paesi terzi al fine di evitare la migrazione a rischio e fornire opportunità ai bambini dei paesi interessati;

80.   chiede che sia prestata un'attenzione particolare ai minori, siano essi accompagnati o meno, onde garantire che non siano in alcun caso posti in stato di trattenimento;

81.   sottolinea che i bambini originari di paesi terzi possono essere particolarmente esposti alle situazioni di sfruttamento del lavoro, soprattutto nei paesi in cui, a causa della loro situazione di irregolarità, non godono di assistenza e protezione adeguate; insiste sulla necessità che le politiche dell'Unione europea in materia di lavoro, asilo, immigrazione e tratta di esseri umani riconoscano e affrontino queste realtà;

Protezione dei dati e sicurezza

82.   prende atto della crescente importanza di internet e rileva che la natura universale e aperta di internet richiede norme generali per la protezione dei dati, la sicurezza e la libertà di espressione; invita il Consiglio e la Commissione a prendere l'iniziativa di istituire una piattaforma globale per redigere tali norme; considera estremamente importante limitare, definire e regolamentare in maniera rigorosa i casi in cui una società di internet privata può essere sollecitata a divulgare dati alle autorità governative, e garantire che l'uso di questi dati da parte delle autorità governative sia soggetto alle più severe norme sulla protezione dei dati;

83.   insiste sulla garanzia che la dimensione relativa ai diritti fondamentali della protezione dei dati e il diritto alla riservatezza siano rispettati in tutte le politiche dell'Unione;

84.   sottolinea la necessità di integrare la tutela dei dati personali e della vita privata, in considerazione dello sviluppo delle tecnologie e della creazione di sistemi d'informazione su larga scala;

85.   ritiene che un approccio di "privacy by design" debba essere un elemento essenziale di qualsiasi iniziativa che rischi di compromettere la sicurezza delle informazioni personali relative ai singoli nonché la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti di coloro che detengono tali informazioni personali;

86.   ricorda che il principio di disponibilità rischia di permettere lo scambio di dati personali che non siano raccolti in modo legittimo e rispettoso della legalità e che lo stesso deve essere ancorato a regole comuni; esprime riserve in merito alla facilitazione di attività operative che non includano una definizione e norme comuni europee in merito alle indagini coperte da segreto, alla sorveglianza dei cittadini, e così via;

87.   ritiene che, prima che sia prevista un'azione dell'Unione europea in tale settore, occorra stabilire criteri chiari per valutare la proporzionalità e la necessità di limitazioni ai diritti fondamentali; ritiene altresì che l'adozione di una decisione debba sempre essere preceduta da un attento esame delle conseguenze di quanto proposto;

88.   esprime preoccupazione per la pratica sempre più diffusa della definizione di profili attraverso l'uso di tecniche di estrazione di dati (data mining) e la raccolta generalizzata di dati relativi a cittadini innocenti per finalità di prevenzione e di polizia; ricorda l'importanza del fatto che le azioni coercitive devono essere basate sul rispetto dei diritti dell'uomo, dal principio della presunzione di innocenza fino al diritto alla protezione dei dati e della vita privata;

89.   plaude alla proposta relativa a norme internazionali in materia di protezione dei dati; sottolinea che gli accordi con i paesi terzi in materia di protezione dei dati dovrebbero essere realizzati in modo pienamente trasparente e con il controllo democratico del Parlamento e che la presenza nel paese terzo di norme in materia di protezione dei dati a livello europeo costituisce un requisito minimo affinché lo scambio di dati possa aver luogo;

90.   accoglie con favore la proposta relativa a un regime completo in materia di protezione dei dati nell'Unione europea e con i paesi terzi; chiede che si proceda a una valutazione approfondita di tutta la pertinente normativa (concernente la lotta contro il terrorismo, la cooperazione giudiziaria e di polizia, l'immigrazione, gli accordi transatlantici, ecc.) in materia di protezione dei dati personali e della vita privata;

91.   plaude all'enfasi data all'importanza della tecnologia nel programma di Stoccolma nel quadro di una protezione efficace dei dati personali e della vita privata;

92.   esorta l'Unione europea a mostrare la sua determinazione nel tenere conto in tutte le sue politiche delle particolari esigenze delle persone vulnerabili;

93.   sottolinea la necessità di limiti più chiari e rigorosi in materia di scambio di informazioni tra Stati membri e di uso di registri comuni dell'Unione europea; ritiene che, in caso contrario, l'accumulo di registri di notevoli dimensioni a livello di Unione europea potrebbe risultare in una minaccia all'integrità personale, in una diminuzione dell'efficacia dei registri e in un aumento del rischio di fughe di notizie e corruzione;

94.   invita gli Stati membri a rafforzare la fiducia reciproca e la fiducia nella capacità di ciascuno di essi di potenziare la sicurezza; ritiene che la fiducia reciproca dipenda altresì da una valutazione costante, rigorosa ed efficiente dell'efficacia e dei risultati delle azioni dei vari Stati membri;

Giustizia civile e commerciale per le famiglie, i cittadini e le imprese
Maggiore accesso alla giustizia civile per i cittadini e le imprese

95.   ritiene che le priorità nel settore della giustizia civile debbano concentrarsi innanzitutto sul rispetto delle esigenze espresse da singoli cittadini e imprese, semplificando costantemente la macchina della giustizia e creando procedure più semplici, più chiare e più accessibili al fine di garantire la corretta applicazione dei diritti fondamentali e della tutela dei consumatori; a tal fine, pur elogiando la decisione della Commissione di presentare una proposta su testamenti e successioni e un Libro verde in materia di regime patrimoniale fra coniugi in connessione con separazione e divorzio, chiede:

   ulteriori sforzi per promuovere la risoluzione alternativa delle controversie, volti in particolare a migliorare l'accesso alla giustizia per i consumatori; l'introduzione di meccanismi di risarcimento collettivi a livello comunitario in modo da concedere ai cittadini e alle imprese un più ampio accesso alla giustizia, pur rilevando che ciò non deve comportare un'inutile frammentazione del diritto procedurale nazionale;
   proposte per un sistema europeo semplice e autonomo per il sequestro dei conti bancari e il temporaneo congelamento dei depositi bancari, l'abolizione dei requisiti per l'autenticazione di documenti, disposizioni volte a colmare le lacune lasciate nel regolamento Roma II(8) per quanto riguarda i diritti della personalità e la diffamazione, una soluzione definitiva al problema degli accordi bilaterali in materia di giurisdizione e riconoscimento e applicazione delle sentenze, se necessario mediante un protocollo al prossimo trattato di adesione che si stipulerà; l'esame dell'elaborazione di una proposta relativa a uno strumento internazionale tale da consentire un controllo esauriente di tutte le sentenze provenienti da paesi terzi prima che possano essere riconosciute e applicate in uno Stato membro; disposizioni volte a colmare le lacune evidenziate dalla Corte di giustizia nel settore del diritto societario, una proposta sulla protezione degli adulti vulnerabili e una proposta di regolamento, da adottare se necessario ricorrendo a una cooperazione rafforzata, sul diritto applicabile in materia matrimoniale e di responsabilità parentale, sulla base dell'interesse superiore del bambino e della non discriminazione tra le parti;
   un accurato esame di una forma di misura comunitaria provvisoria che si affianchi a quelle che possono essere decise dai tribunali nazionali, per quanto riguarda i diversi approcci giuridici nazionali alla riserva di proprietà e altri analoghi meccanismi, al riconoscimento delle adozioni internazionali e all'intera questione del reciproco riconoscimento dei documenti nazionali di stato civile;
   un codice comunitario dei conflitti che riunisca in un unico strumento tutte le normative adottate dal legislatore comunitario in tale settore entro il 2013 per contrassegnare il 45° anniversario della Convenzione di Bruxelles, la cui conclusione è stata una pietra miliare nell'ambito del diritto internazionale privato;
   lo studio dell'applicazione pratica dell'enorme quantità di leggi innovative adottate finora nel settore della procedura civile europea, al fine di semplificarla ove possibile e codificarla in un unico strumento che riunisca l'intera legislazione comunitaria adottata in questo settore;

96.   insiste sul fatto che l'abolizione dell'exequatur nel contesto del regolamento Bruxelles I(9) non dovrebbe essere affrettata e dovrebbe essere accompagnata da garanzie adeguate;

97.   esaminerebbe con interesse proposte per l'elaborazione di un 28° regime opzionale per le questioni di diritto civile aventi aspetti transfrontalieri in settori concernenti il diritto di famiglia, delle persone e dei beni;

98.   sottolinea la necessità di promuovere ulteriormente la presenza internazionale dell'Unione europea in ambito giuridico mediante soluzioni globali e strumenti multilaterali; reputa che una stretta cooperazione con organizzazioni internazionali, quali la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato e il Consiglio d'Europa rivesta un'importanza particolare; reputa inoltre che l'Unione europea debba incoraggiare e sostenere l'accesso dei paesi terzi, in particolare i paesi vicini dell'Unione europea, agli accordi giuridici internazionali e che tale aspetto sia di fondamentale importanza nel settore del diritto di famiglia e della protezione dei bambini;

Sfruttare appieno i benefici del mercato unico attraverso il diritto contrattuale comunitario

99.   esorta la Commissione ad accelerare la sua attività in materia di diritto contrattuale comunitario sulla base del progetto accademico di quadro comune di riferimento (PQCR), nonché di altre opere accademiche nel campo del diritto contrattuale comunitario, e ad associare pienamente il Parlamento nel processo aperto e democratico che dovrà portare all'adozione di un quadro politico comune di riferimento (QCR); evidenzia che il QCR dovrebbe sfociare in uno strumento facoltativo e direttamente applicabile che consenta alle parti di un contratto, fra l'altro società e consumatori, di scegliere liberamente il diritto contrattuale comunitario che disciplina la loro transazione;

100.   ribadisce che la Commissione dovrebbe rendere disponibile nel maggior numero possibile di lingue pertinenti il PQCR, unitamente ad altre opere scientifiche, al fine di garantirne l'accessibilità per tutte le parti interessate, e che tale progetto dovrebbe già servire quale strumento giuridico non vincolante per i legislatori comunitari e nazionali; insiste affinché le disposizioni pertinenti del PQCR siano prese in considerazione sin d'ora, in maniera sistematica e approfondita, in tutte le future proposte della Commissione nonché nelle valutazioni d'impatto concernenti il diritto contrattuale;

101.   incoraggia la Commissione a portare avanti la sua recente idea di proporre contratti tipo che potranno essere utilizzati volontariamente in settori specifici sulla base del QCR;

Migliorare la legislazione nel settore della giustizia

102.   sottolinea la necessità di una legislazione comunitaria nel settore della cooperazione giudiziaria della massima qualità possibile e fondata su valutazioni d'impatto condotte correttamente, al fine di dotare i cittadini e le imprese di strumenti efficaci; deplora che in passato non siano state condotte in tale settore vere e proprie valutazioni d'impatto; nota al riguardo un certo miglioramento e si impegna per il periodo a venire a sottoporre a vaglio critico una valutazione d'impatto della Commissione;

103.   è fermamente persuaso del fatto che, onde garantire un livello minimo di controllo indipendente in sede di elaborazione delle valutazioni d'impatto, sarebbe opportuno istituire un comitato di esperti indipendente incaricato di monitorare, mediante controlli a campione, la qualità dei pareri formulati dal Comitato per la valutazione d'impatto, così come si dovrebbe consentire ai rappresentanti delle parti interessate di collaborare alla loro realizzazione;

104.   ritiene che la cooperazione giudiziaria sia la chiave per conseguire un ravvicinamento delle procedure non soltanto civili ma anche penali dei vari Stati membri; ritiene pertanto che si debba promuovere il ravvicinamento dei diritti procedurali dei cittadini dei vari Stati membri in materia tanto civile quanto penale;

Creare una cultura giudiziaria europea

105.   chiede che venga creata una cultura giudiziaria europea che abbracci tutti gli aspetti del diritto; a tal fine, evidenzia che:

   la rete dei Presidenti delle Corti Supreme, la rete europea dei Consigli della magistratura, l'Associazione dei Consigli di Stato e delle giurisdizioni amministrative supreme e la rete di Eurojustice delle procure generali europee, dei funzionari giudiziari e degli operatori della giustizia hanno moltissimo da offrire coordinando e promuovendo la formazione professionale per la magistratura e la reciproca comprensione dei sistemi giuridici di altri Stati membri, nonché agevolando la risoluzione delle controversie e dei problemi transfrontalieri, per cui la loro attività deve essere facilitata e ottenere sufficienti finanziamenti; ritiene che ciò debba portare a un piano adeguatamente finanziato per la formazione della magistratura europea elaborato in collegamento con le citate reti giudiziarie, evitando inutili duplicazioni di programmi e strutture e avendo quale obiettivo l'istituzione di un'Accademia giudiziaria europea che riunisca la Rete europea di formazione della magistratura e l'Accademia di diritto europeo;
   sono necessarie politiche attive volte a favorire la conoscenza e la comprensione reciproche del diritto straniero, conseguendo in tal modo una maggiore certezza del diritto e favorendo la reciproca fiducia che è essenziale per il riconoscimento reciproco; ritiene che tali politiche debbano prevedere scambi di esperienze, scambi, visite di informazione e corsi per gli operatori della giustizia e la magistratura, come pure il coordinamento dei sistemi nazionali di formazione giuridica esistenti nell'Unione europea e l'istituzione di corsi atti a familiarizzare gli operatori e i giudici con il diritto nazionale;

106.   invita pertanto la Commissione a promuovere la creazione da parte delle università, degli istituti specializzati di istruzione superiore e dei competenti ordini professionali di un sistema comune di punti/crediti di formazione per i magistrati e i professionisti del diritto; invita inoltre la Commissione ad istituire nell'Unione una rete di organismi di formazione giuridica abilitati ad impartire corsi di familiarizzazione al diritto nazionale, comparato e comunitario per gli operatori e i magistrati su base permanente e continua;

E-Justice: uno strumento per i cittadini, gli operatori e la magistratura

107.   chiede un maggiore sforzo per promuovere e sviluppare la e-Justice a livello comunitario, per favorire l'accesso della giustizia per i cittadini e le imprese e ritiene che:

   gli Stati membri che cooperano su progetti bilaterali dovrebbero garantire che la loro attività sia concepita in modo da essere trasferibile a livello comunitario al fine di evitare doppioni inutili;
   l'attuale corpus di diritto comunitario nel settore del diritto civile, in particolare il diritto procedurale, dovrebbe essere reso più compatibile con l'utilizzo della tecnologia dell'informazione, soprattutto per quanto riguarda l'ordine di pagamento europeo e il procedimento per le controversie di modesta entità, il regolamento sulle prove in materia civile(10) e la risoluzione alternativa delle controversie, intervenendo nei settori degli atti elettronici e della trasparenza del patrimonio dei debitori; l'obiettivo dovrebbe essere la messa a punto di procedure civili più semplici, meno costose e più rapide nelle controversie transfrontaliere;
   occorra sviluppare ulteriormente strumenti elettronici come il Sistema europeo d'informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) e il Sistema d'informazione Schengen (SIS);

108.   ritiene che e-Justice debba semplificare l'accesso dei cittadini all'assistenza legale, abbreviare i procedimenti e migliorare l'efficienza dell'iter giudiziario e chiede pertanto che il futuro portale multilingue e-Justice preveda l'accesso alle banche dati giuridiche, ricorsi elettronici giudiziali e stragiudiziali, sistemi intelligenti in grado di assistere il cittadino nella risoluzione di problemi legali, registri ed elenchi completi di professionisti del diritto e guide di facile consultazione sugli ordinamenti giuridici di ogni Stato membro;

109.   ritiene che il portale debba altresì essere concepito come uno strumento per i magistrati, il personale giudiziario, i funzionari dei ministeri nazionali della giustizia e gli avvocati, i quali dovrebbero tutti essere abilitati a un accesso securizzato alla sezione del portale di loro competenza; ritiene che in questa sua funzione il portale debba consentire la comunicazione sicura, la videoconferenza e lo scambio di documenti tra i tribunali e le parti in causa (dematerializzazione dei procedimenti), permettere la verifica delle firme elettroniche, prevedere adeguati sistemi di verifica e offrire la possibilità di scambiarsi informazioni;

110.   invita la Commissione a fare in modo che tutta la futura legislazione in materia civile sia concepita per essere utilizzata in applicazioni on-line che richiedano l'inserimento di quantità minime di testo libero; chiede iniziative che garantiscano, ove necessario, l'assistenza on-line in tutte le lingue ufficiali e la disponibilità di servizi on-line di traduzione elettronica; analogamente, ove siano previste la notifica e la comunicazione degli atti, è opportuno fare in modo che la notifica dei documenti e le comunicazioni possano essere effettuate mediante posta elettronica e che anche le firme possano essere trasmesse elettronicamente e che, qualora sia necessaria una testimonianza orale, venga incoraggiato il ricorso alla videoconferenza; ritiene inoltre che tutte le future proposte debbano includere una dichiarazione motivata della Commissione in cui si certifica l'avvenuto controllo della facilità di accesso all'e-Justice;

111.   chiede che ECRIS riservi uno spazio importante ai precedenti in materia di violenza di genere;

Priorità nel settore della giustizia penale

112.   chiede la costruzione di uno spazio della giustizia penale dell'Unione europea basato sul rispetto dei diritti fondamentali, sul principio del riconoscimento reciproco e sull'esigenza di mantenere la coerenza degli ordinamenti nazionali di diritto penale, da sviluppare attraverso:

   un ambizioso strumento giuridico sulle garanzie procedurali nei procedimenti penali, basato sulla presunzione di innocenza, che dia pieno effetto ai diritti della difesa,
   un solido quadro giuridico che garantisca il principio fondamentale del ne bis in idem e che faciliti il trasferimento dei procedimenti penali tra uno Stato membro e l'altro e la risoluzione dei conflitti di giurisdizione, entro un solido quadro di garanzie e di diritti della difesa, e garantisca un reale accesso a tali diritti e ai meccanismi di ricorso,
   un quadro giuridico completo che offra alle vittime di reato – in particolare alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani e della violenza di genere – la più ampia protezione possibile, compreso un risarcimento adeguato, a livello degli Stati membri,
   un quadro giuridico comune che fornisca la più ampia protezione ai testimoni di giustizia,
   norme minime relative alle condizioni delle carceri e dei detenuti e una serie di diritti comuni per i detenuti nell'Unione europea, incluse norme adeguate in materia di risarcimento dei danni per le persone ingiustamente arrestate o condannate, rafforzate dalla conclusione di accordi fra l'Unione europea e i paesi terzi sul rimpatrio dei loro cittadini che hanno subito condanne, dalla piena applicazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea(11), nonché dalla messa a disposizione da parte dell'Unione europea di sufficienti risorse finanziarie per la costruzione, nel quadro dei piani di sicurezza regionale, di nuove strutture detentive negli Stati membri che accusano un sovraffollamento delle carceri e per l'attuazione di programmi di reinsediamento sociale,
   l'adozione di uno strumento legislativo europeo per la confisca dei profitti e dei beni delle organizzazioni criminali internazionali e per il loro riutilizzo a fini sociali,
   uno strumento giuridico globale sull'ammissibilità della prova nei procedimenti penali,
   misure intese a garantire l'assistenza legale con sufficienti stanziamenti di bilancio,
   misure per combattere la violenza, in particolare quella nei confronti di donne e bambini;

113.   sottolinea che le attività nel settore dell'immigrazione irregolare devono tenere conto degli sforzi per combattere la tratta di esseri umani e non devono in alcun modo penalizzare le vittime particolarmente vulnerabili dei reati, soprattutto le donne e i bambini, né mettere a repentaglio i loro diritti;

114.   sottolinea che una donna su quattro in Europa ha subito o subisce violenza maschile; invita pertanto la Commissione a consolidare la base giuridica in seno all'attuale struttura dell'Unione europea per garantire che tutte le forme di violenza contro le donne siano coperte da una definizione ampia e basata sul genere della violenza contro le donne; chiede che siano presentati, fondandosi su tale base giuridica, una direttiva e un piano d'azione europeo sulla violenza contro le donne che assicurino la prevenzione della violenza, la protezione delle vittime e il perseguimento degli autori dei reati; invita gli Stati membri a tenere debito conto della situazione specifica delle donne immigrate, in particolare delle ragazze che sono ben integrate nell'Unione europea (spesso aventi la doppia cittadinanza) e che, nei rapporti familiari o intimi, sono vittime di rapimenti, reclusione illegale, violenze fisiche e abusi psicologici per motivi religiosi, culturali o tradizionali, e a garantire che siano adottati meccanismi efficaci di accesso all'assistenza e alla protezione;

115.   insiste affinché la questione del genere sia tenuta presente in tutte le fasi dell'elaborazione della politica intesa a combattere la tratta di esseri umani;

Una strategia coerente di sicurezza a più livelli – un'Europa che protegge i propri cittadini (combattere la criminalità rispettando i diritti dei cittadini)

116.   critica l'assenza di un piano generale esaustivo che definisca gli obiettivi e l'architettura globali della strategia dell'Unione europea in materia di sicurezza e di gestione delle frontiere nonché la mancanza di dettagli che dimostrino come tutti i programmi e i meccanismi correlati (già attivi, in fase di preparazione o in fase di definizione) dovrebbero funzionare di concerto e le modalità con cui il rapporto tra detti programmi possa essere ottimizzato; sottolinea che, nell'analizzare l'architettura della strategia dell'Unione europea in materia di sicurezza e di gestione delle frontiere, la Commissione dovrebbe innanzi tutto valutare l'efficacia delle normative esistenti, al fine di creare sinergie ottimali fra di esse;

117.   esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire che la futura azione dell'Unione europea in questo settore rispetti pienamente l'importanza basilare dei diritti e delle libertà fondamentali e consegua il giusto equilibrio tra sicurezza e libertà e che tale obiettivo sia adeguatamente controllato e razionalizzato; crede fermamente nella supremazia dello stato di diritto, in un controllo giurisdizionale efficace e nel principio di responsabilità;

118.   si impegna, nell'ambito del nuovo quadro istituzionale definito dal trattato di Lisbona, a lavorare con la Commissione e il Consiglio concentrandosi sulla promozione della libertà dei cittadini dell'Unione europea, sviluppando nel contempo il quadro giuridico dell'Unione europea in materia penale; considera in effetti imperativo che la protezione dei cittadini dal terrorismo e dalla criminalità organizzata debba essere sostenuta mediante strumenti legislativi e operativi efficaci, tenendo conto della dimensione globale di tali fenomeni, e inquadrata in una legislazione chiara che offra ai cittadini dell'Unione la piena tutela dei loro diritti, incluso il diritto di contestare norme sproporzionate o ambigue e l'applicazione impropria delle norme;

119.   ritiene che gli Stati membri debbano valutare fino a che punto sia possibile conseguire la creazione di un quadro giuridico dell'Unione europea in materia penale;

120.   invita l'Unione europea a riconoscere la dignità, il coraggio e la sofferenza delle vittime indirette del terrorismo e sottolinea che dovrebbe essere una priorità difendere e promuovere i diritti delle vittime del terrorismo nonché provvedere al loro conseguente risarcimento economico; riconosce l'estrema vulnerabilità delle donne come vittime indirette del terrorismo;

121.   chiede che venga adottato un quadro giuridico completo che offra alle vittime una protezione e un risarcimento adeguati, segnatamente attraverso l'approvazione di un progetto di decisione quadro che modifichi gli strumenti esistenti per la protezione delle vittime; ritiene di fondamentale importanza sviluppare un approccio comune che preveda una risposta coerente e rafforzata alle esigenze e ai diritti di tutte le vittime, garantendo che esse siano trattate in quanto tali e non come criminali;

122.   accoglie con favore il sostegno alle vittime della criminalità, comprese le donne oggetto di violenza e molestie sessuali, come questione prioritaria per la Presidenza svedese; esorta il Consiglio ad includere nel programma di Stoccolma una strategia europea globale volta ad eliminare la violenza contro le donne, che comporti misure di prevenzione (quali la sensibilizzazione sulla violenza maschile contro le donne), politiche per la protezione delle vittime, compresa una sezione specifica sui diritti delle vittime della criminalità, e a rafforzare il sostegno alle vittime della criminalità, in particolare alle ragazze, che sono sempre più spesso vittime di gravi crimini, introducendo inoltre misure concrete per perseguire gli autori dei reati; chiede alla Presidenza spagnola di dare piena applicazione, durante il suo mandato, al piano d'azione stabilito nel programma di Stoccolma e di informare a cadenza mensile il Parlamento sui progressi realizzati;

123.   ritiene che l'obiettivo di un'Europa sicura sia legittimo e riconosce l'importanza di sviluppare e rafforzare costantemente la politica comune dell'Unione europea nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata, l'immigrazione irregolare, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale;

124.   sollecita l'elaborazione di una strategia globale transeuropea per la lotta contro la criminalità organizzata che combini azioni e risorse a disposizione degli Stati membri, delle istituzioni europee, degli organismi specializzati dell'Unione europea e delle reti per lo scambio di informazioni; rileva a tale proposito che la criminalità economica organizzata, come il contrabbando di tabacco, determina perdite di gettito che peggiorano la già grave situazione delle finanze pubbliche di molti Stati membri dell'Unione europea e sollecita l'adozione urgente di misure efficaci di prevenzione;

125.   ritiene che un ulteriore intervento contro la criminalità organizzata e il terrorismo debba orientarsi maggiormente verso la protezione dei diritti fondamentali e fornire un'adeguata protezione dei testimoni, incentivi per coloro i quali cooperano al fine di smantellare le reti terroristiche e politiche di prevenzione e di integrazione a favore soprattutto di persone appartenenti a categorie ad alto rischio; reputa in ogni caso necessario dare priorità alle misure etiche, economiche e sociali di prevenzione, risarcimento e riparazione a favore delle vittime del terrorismo;

126.   ritiene particolarmente importante che l'Unione europea intraprenda un serio sforzo per combattere la tratta di esseri umani, problema in costante crescita; che tale tratta sia combattuta sia all'esterno che all'interno dell'Unione europea e che venga effettuata un'analisi in base al genere per tutte le misure proposte; ritiene che l'Unione europea e gli Stati membri debbano in particolare affrontare la questione della domanda di servizi forniti dalle vittime della tratta di esseri umani, mediante l'introduzione di sanzioni, misure educative e campagne di sensibilizzazione; ritiene che, poiché in termini assoluti la tratta di esseri umani a fini sessuali costituisce la quota maggiore di questo fenomeno criminale (il 79% stando ai dati delle Nazioni Unite), la relazione tra la domanda d'acquisto di tali servizi e la tratta di esseri umani debba essere chiarita e riconosciuta; e che, se si riuscirà a contenere la domanda di servizi sessuali, la tratta di esseri umani verrà ridotta;

127.   chiede misure a favore della trasparenza e dell'integrità e una più decisa lotta contro la corruzione, sulla base di un piano articolato per obiettivi e di una valutazione periodica degli interventi anti-corruzione adottati dagli Stati membri; sollecita in particolare l'applicazione concreta degli strumenti sviluppati dalla stessa Unione europea con specifico riguardo alla corruzione transfrontaliera e lo sviluppo di una politica organica anti-corruzione con un monitoraggio periodico della sua attuazione effettiva;

128.   chiede il sostegno attivo della società civile nell'azione di monitoraggio dell'integrità e di lotta alla corruzione e l'impegno dei cittadini contro tale fenomeno, non soltanto mediante l'apertura di consultazioni e l'istituzione di canali di comunicazione diretti, ma anche destinando risorse e programmi affinché i cittadini possano utilizzare agevolmente gli spazi messi a loro disposizione;

129.   sottolinea l'aumento dei furti di identità e sollecita la creazione di una strategia di vasta portata dell'Unione europea per la lotta contro la criminalità informatica in questo settore, da sviluppare in collaborazione con i fornitori di servizi internet e le organizzazioni degli utenti, nonché la creazione di uno sportello per l'offerta di assistenza dell'Unione europea alle vittime di furto e di usurpazione di identità;

130.   chiede che si faccia chiarezza sulle regole di giurisdizione e sul quadro giuridico applicabili al ciberspazio, onde favorire le indagini transfrontaliere e gli accordi di cooperazione fra le autorità di polizia e gli operatori, soprattutto ai fini della lotta contro la pornografia minorile su internet;

131.   chiede politiche più efficaci e orientate ai risultati che permettano di estendere l'attuazione della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, associando alle indagini in modo più sistematico Europol e Eurojust, specie nei casi di criminalità organizzata, frode, corruzione e altri reati gravi che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini e gli interessi finanziari dell'Unione europea;

132.   chiede la pubblicazione annuale di una relazione completa sulla criminalità nell'Unione europea, che consolidi le relazioni concernenti settori specifici come l'analisi della minaccia della criminalità organizzata e la relazione annuale Eurojust, e sottolinea l'esigenza di un approccio interdisciplinare e di una strategia globale per la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e la criminalità transfrontaliera quali la tratta di esseri umani e la criminalità informatica;

133.   invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare strettamente per uno scambio delle migliori prassi ed esperienze nel campo della lotta alla radicalizzazione; ritiene in proposito che le autorità locali e regionali si trovino in una posizione privilegiata per condividere le migliori prassi nella lotta alla radicalizzazione e polarizzazione e chiede pertanto che esse vengano associate nella elaborazione di strategie anti-terrorismo;

134.   chiede che venga incoraggiata la cooperazione di polizia fra gli Stati membri attraverso iniziative atte a rafforzare la reciproca conoscenza e fiducia, l'addestramento comune, la cooperazione nell'ambito di squadre di polizia miste e un programma di scambi di allievi in cooperazione con l'Accademia europea di polizia;

135.   invita la Commissione e il Consiglio europeo a porre urgentemente rimedio alla situazione creatasi a seguito delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause sulle liste nere, in particolare la causa Kadi(12) e, nel far ciò, a rispettare pienamente i diritti fondamentali degli interessati, fra cui il diritto a un processo equo e il diritto di riparazione;

136.   chiede il rafforzamento di ECRIS al fine di impedire la commissione di reati in più Stati membri, con specifico riguardo ai reati contro i minori;

137.   invita in particolare la Commissione ad avviare quanto prima dibattiti e consultazioni con le parti interessate, compresa la società civile, su tutti gli aspetti connessi all'istituzione della Procura pubblica europea per la lotta contro i reati che pregiudicano gli interessi finanziari dell'Unione, così come previsto dall'articolo 86 TFUE;

138.   sottolinea la necessità di sviluppare una strategia di sicurezza europea di vasta portata, basata sui piani di sicurezza degli Stati membri, su un più forte principio di solidarietà e su una valutazione oggettiva del valore aggiunto delle agenzie dell'Unione europea, delle reti e dello scambio di informazioni; intende seguire da vicino, insieme ai parlamenti nazionali, tutte le attività espletate dal Consiglio nell'ambito della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna dell'Unione europea;

139.   esorta il Consiglio e la Commissione a sviluppare strategie in materia di sicurezza che tengano conto degli aspetti interni ed esterni della criminalità organizzata e del terrorismo; insiste sulla necessità per l'Unione europea di adottare un approccio maggiormente integrato alla politica europea di sicurezza e di difesa e alla giustizia e agli affari interni;

140.   invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a valutare e rivedere le leggi e le politiche internazionali, comunitarie e nazionali in vigore in materia di stupefacenti e a promuovere politiche di riduzione del danno, prevenzione e recupero, segnatamente in vista delle conferenze organizzate a livello delle Nazioni Unite su tali temi;

Organismi e agenzie di tipo operativo e strumenti tecnici

141.   annette grande importanza al rafforzamento di Eurojust e Europol e si impegna a partecipare pienamente insieme ai parlamenti nazionali alla definizione, valutazione e controllo della loro attività, al precipuo fine di esplorare la possibilità di compiere progressi sulla via dell'istituzione di una Procura pubblica europea;

142.   afferma che gli sforzi per combattere la criminalità economica e finanziaria dovrebbero essere mantenuti e, anzi, rafforzati; in questo contesto, dichiara che è particolarmente importante proteggere l'euro, in quanto simbolo dell'Unione; afferma che la lotta contro la contraffazione e il consolidamento e potenziamento del programma Pericles dovrebbero essere tra i principali obiettivi dell'Unione europea;

143.   chiede la revisione della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale(13), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(14), e dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(15);

144.   chiede una cooperazione più stretta e più approfondita tra amministrazioni nazionali, agenzie europee e squadre operative comuni attraverso le reti specializzate (come il SIS II, il VIS, il sistema di informazione doganale, Eurodac - un sistema per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della Convenzione di Dublino - e le reti giudiziarie) e una specifica cooperazione tra servizi di intelligence e di polizia a livello nazionale ed europeo nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata; ritiene necessario assicurare una più efficace cooperazione europea di polizia fra tutti i paesi terzi e gli Stati membri dell'Unione europea, con opportune garanzie di un adeguato livello di protezione dei dati personali;

145.   deplora la mancanza di progressi nell'attuazione del SIS II e del VIS ed esorta la Commissione e gli Stati membri ad assicurarsi che tutte le misure preparatorie al loro livello rispettivo siano rafforzate al fine di evitare ulteriori ritardi;

146.   sottolinea la necessità di sviluppare una gestione efficiente, sostenibile e sicura dei sistemi europei di tecnologia informatica su larga scala come SIS II, VIS ed Eurodac, atta a garantire che tutte le regolamentazioni applicabili a tali sistemi per quanto attiene a finalità, diritti di accesso e misure di sicurezza e protezione dei dati trovino incondizionata attuazione; pone l'accento, in questo contesto, sull'imprescindibilità di una regolamentazione esaustiva e uniforme in materia di protezione dei dati personali nell'Unione europea;

147.   ricorda che in taluni settori la creazione di agenzie – come ad esempio l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Eurojust, Europol, Frontex e l'UESA – si è rivelata estremamente utile ai fini dell'istituzione di un SLSG; ritiene che, dal momento che Schengen rappresenta il nucleo dell'SLSG, sia fondamentale ed essenziale creare un'agenzia europea per la gestione dei sistemi di informazione sostanziale in tale campo, segnatamente SIS II, VIS e EURODAC, poiché questa è la soluzione più affidabile;

148.   deplora il fatto che il trattato di Lisbona entrerà in vigore senza che Consiglio e Commissione abbiano adeguatamente preparato le misure necessarie per un "nuovo inizio" relativamente all'SLSG; osserva che, contrariamente a quanto è stato fatto nell'ambito della politica europea di sicurezza e di difesa, in particolare per il Servizio per l'azione esterna, non sono stati effettuati lavori preparatori al fine di dare attuazione alla base giuridica sulla trasparenza (articolo 15 TFUE), la protezione dei dati (articolo 16 TFUE) e la non discriminazione (articolo 12 TFUE); osserva altresì che tale situazione potrebbe sfociare in un lungo periodo di incertezza giuridica che si ripercuoterà in modo particolare sull'SLSG; invita la Commissione, alla luce di tutto ciò e con riferimento all'articolo 265 del TFUE, a presentare entro il 1° settembre 2010, secondo la procedura legislativa ordinaria, i documenti elencati in appresso:

   una proposta legislativa quadro che descriva a grandi linee la partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali alla valutazione delle politiche attinenti all'SLSG e delle agenzie coinvolte a livello europeo (inclusi le autorità Schengen, Europol, Eurojust, Frontex e l'UESA);
   un mandato riveduto per l'Agenzia per i diritti fondamentali che comprenda anche la cooperazione giudiziaria e di polizia in ambito penale;
   una proposta legislativa che dia attuazione all'articolo 16 del TFUE e all'articolo 39 del TUE, in particolare per quanto attiene alla protezione dei dati quando sono in gioco questioni di sicurezza, e che ampli nel contempo il campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001, per quanto riguarda la protezione dei dati personali da parte delle istituzioni dell'Unione europea;
   un quadro giuridico riveduto per Europol ed Eurojust, onde allinearle al nuovo quadro giuridico dell'Unione europea;

Questioni urgenti

149.   chiede alla Commissione di proporre immediatamente, a fini di coerenza, un testo unico che riunisca le 1 200 misure diverse approvate nell'ambito dell'SLSG dal 1993, tenendo conto delle missioni e dei ruoli nuovi dell'Unione nonché del nuovo quadro giuridico offerto dal trattato di Lisbona, a partire da settori considerati prioritari d'intesa con il Parlamento europeo; rammenta alla Commissione che il Parlamento ne valuterà gli impegni in occasione delle prossime audizioni dei Commissari; invita dunque la Commissione a comunicare chiaramente, caso per caso, quali proposte intende codificare o rifondere e si riserva il diritto di avvalersi pienamente dei suoi poteri di modifica della legislazione; ritiene che il nuovo quadro giuridico dell'SLSG dovrebbe avere la precedenza rispetto ad esigenze di continuità o di consolidamento di atti legislativi concepiti all'interno di un quadro costituzionale considerevolmente diverso;

150.   sottolinea che, soprattutto per le proposte legislative connesse all'SLSG, sin dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il processo decisionale dovrebbe essere trasparente e conforme alle norme riguardanti:

   il periodo di otto settimane durante il quale i parlamenti nazionali possono verificare il rispetto del principio di sussidiarietà,
   le deroghe specifiche in materia di opt-in/opt-out accordate a taluni Stati membri (Regno Unito, Irlanda e Danimarca),
   e le nuove competenze delegate (articolo 209 TFUE) e le misure di esecuzione previste all'articolo 291 TFUE, per le quali attualmente manca una base giuridica;
  

ritiene che, nei casi in cui una procedura legislativa sia stata avviata in base alle disposizioni del trattato di Nizza prevedendo una semplice consultazione del Parlamento, com'è il caso per molte questioni concernenti l'SLSG, e il Parlamento abbia già emesso un parere, la procedura legislativa dovrebbe essere avviata nuovamente in base al trattato di Lisbona in prima lettura, al fine di dare al Parlamento la possibilità di esprimere la propria opinione nella consapevolezza delle sue prerogative;

151.   sottolinea che, contrariamente a quanto affermato nel progetto di programma di Stoccolma della Presidenza, quando sono in gioco i diritti fondamentali la politica estera dell'Unione europea dovrebbe conformarsi al quadro giuridico interno dell'Unione, e non viceversa; chiede di essere immediatamente informato in merito ai negoziati in programma o in corso su accordi internazionali che interessano l'SLSG, in particolare se basati sugli articoli 24 e 38 dell'attuale trattato UE; ritiene che occorra attribuire una priorità particolare alla formulazione, prima del prossimo vertice UE-USA, di una strategia comune coerente per le future relazioni con gli Stati Uniti con riferimento all'SLSG, in particolare per quanto concerne la conclusione dei seguenti accordi ancora in corso di definizione:

   l'ex "binario comunitario" dell'accordo sul sistema elettronico di autorizzazione di viaggio (ESTA) e il regime di esenzione dall'obbligo di visto;
   l'accordo UE-USA sul codice di prenotazione (PNR);
   l'accordo UE-USA sull'accesso ai dati finanziari (SWIFT), facendo debito riferimento agli accordi tra le due parti in materia di assistenza giuridica reciproca ed estradizione;
   il quadro UE-USA sulla protezione dei dati scambiati a fini di sicurezza;

152.   invita la Commissione a semplificare e a rendere maggiormente accessibili i programmi finanziari istituiti per sostenere la creazione dell'SLSG; rileva in tale contesto la necessità di solidarietà finanziaria nella preparazione delle nuove prospettive finanziarie;

153.   si riserva il diritto di ritornare su specifiche proposte quando sarà consultato sul programma di azione legislativa;

154.   chiede una valutazione e revisione a medio termine del programma di Stoccolma per gli inizi del 2012;

o
o   o

155.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 267 del 14.10.1991, pag. 33.
(2) GU C 273 E del 14.11.2003, pag. 99.
(3) Testi approvati, P6_TA(2008)0352.
(4) Testi approvati, P6_TA(2009)0386.
(5) In base all'articolo 10 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie e all'articolo 276 del TFUE.
(6) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.
(7) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(8) Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).
(9) Regolamento (CE) n. 44/2001, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).
(10) Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).
(11) GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27.
(12) Cause congiunte C-402/05 P e C-415/05P, Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio e Commissione, [2008] Racc. I-6351.
(13) GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.
(14) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(15) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

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