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Procedura : 2010/2540(RSP)
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Ciclo del documento : B7-0091/2010

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B7-0091/2010

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PV 09/02/2010 - 4
CRE 09/02/2010 - 4

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Martedì 9 febbraio 2010 - Strasburgo
Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione
P7_TA(2010)0009B7-0091/2010

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 febbraio 2010 sulla revisione dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione per la prossima legislatura

Il Parlamento europeo,

–   visti gli "Orientamenti politici per la prossima Commissione" presentati il 3 settembre 2009 dal presidente eletto della Commissione,

–   viste le dichiarazioni rese dal presidente eletto della Commissione dinanzi al Parlamento il 15 settembre 2009 e dinanzi alla Conferenza dei presidenti il 19 novembre 2009,

–   vista la sua decisione del 16 settembre 2009(1) che ha sancito l'elezione di José Manuel Durão Barroso a presidente della Commissione,

–   visto l'attuale accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione(2),

–   vista le attuali modalità di attuazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"(3) da parte della Commissione e del Parlamento,

–   viste l'esperienza maturata durante la scorsa legislatura e le nuove disposizioni del trattato di Lisbona, che è entrato in vigore il 1° dicembre 2009 e che instaura un nuovo equilibrio istituzionale, nonché l'intesa comune raggiunta il 27 gennaio 2010 tra il gruppo di lavoro del Parlamento europeo sulla revisione dell'accordo quadro e il presidente eletto della Commissione,

–   visti l'articolo 17 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli da 244 a 248 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–   visti gli articoli 106 e 107 del suo regolamento,

A.   considerando che il Parlamento europeo e la Commissione devono collaborare strettamente per far sì che il "metodo comunitario" sia utilizzato con successo ed efficacia e che alle due istituzioni spetta la particolare responsabilità di garantire che l'Unione sia più della somma delle sue parti,

1.   accoglie con favore la nuova proposta del presidente eletto della Commissione di istituire un "partenariato speciale tra il Parlamento europeo e la Commissione", come suggerito negli "orientamenti politici per la prossima Commissione", allo scopo di definire ed attuare il distinto interesse europeo e porre la prima pietra di un'Unione europea rinnovata nell'epoca post-Lisbona;

2.   chiede una revisione nei tempi più brevi dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione, che disciplina le relazioni bilaterali tra le due istituzioni, prendendo come punto di partenza gli impegni assunti dal presidente eletto della Commissione, José Manuel Barroso;

3.   chiede in particolare, alla luce di tali impegni, che i punti seguenti siano inseriti nell'accordo rivisto:

   a) la garanzia che la Commissione applichi il principio fondamentale della parità di trattamento tra il Parlamento e il Consiglio, segnatamente per quanto concerne l'accesso alle riunioni e la messa a disposizione dei contributi o di altre informazioni, in particolare in materia legislativa o di bilancio;
  b) l'attuazione del partenariato speciale tra il Parlamento e la Commissione mediante le seguenti disposizioni:
   il presidente della Commissione intrattiene un dialogo regolare con il presidente del Parlamento europeo sulle grandi questioni orizzontali e sulle proposte legislative di rilievo; tale dialogo dovrà altresì comprendere inviti al presidente del Parlamento a partecipare a riunioni del Collegio dei commissari;
   il presidente della Commissione, o un vicepresidente, deve essere invitato a partecipare alle riunioni della Conferenza dei presidenti e alla Conferenza dei presidenti di commissione allorché sono discusse questioni specifiche inerenti alla programmazione dei lavori in plenaria o legate ai settori legislativo e di bilancio;
   dovranno tenersi annualmente riunioni tra la Conferenza dei presidenti e la Conferenza dei presidenti di commissione e il Collegio dei commissari per discutere di questioni di rilievo, tra cui la preparazione e l'attuazione del programma di lavoro della Commissione;
   nell'ambito dei suoi lavori relativi alla preparazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea, compresa la legislazione non vincolante, la Commissione fornisce un'informazione e una documentazione complete sulle sue riunioni con gli esperti nazionali; essa potrà anche invitare esperti del Parlamento a partecipare a tali riunioni;
   c) l'impegno, da parte della Commissione, a riferire sul seguito concreto dato a qualsiasi richiesta di iniziativa legislativa entro tre mesi dall'adozione di una relazione d'iniziativa legislativa a norma dell'articolo 225 del TFUE; la Commissione presenta una proposta legislativa entro un anno o inserisce la proposta nel suo programma di lavoro dell'anno seguente. Qualora non presenti una proposta, la Commissione fornisce al Parlamento europeo una motivazione dettagliata;
   d) l'impegno alla stretta cooperazione tra il Parlamento e la Commissione, fin dalle prime fasi, in relazione a qualsiasi richiesta di iniziativa legislativa derivante da iniziative dei cittadini;
  e) l'impegno da parte del Parlamento e della Commissione ad accordarsi sulle modifiche essenziali in preparazione dei futuri negoziati con il Consiglio su un adeguamento dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" alle nuove disposizioni del trattato di Lisbona e, tra l'altro, sulla modifica delle modalità pratiche di applicazione dell'attuale accordo, in particolare per quanto concerne i seguenti punti:
   le valutazioni d'impatto sono svolte sotto la responsabilità della Commissione, sulla base di una procedura trasparente che garantisca una valutazione indipendente; le valutazioni d'impatto sono pubblicate a tempo debito, tenendo conto di un certo numero di scenari diversi, tra cui l'opzione di mantenimento dello status quo, e sono in linea di massima presentate alla commissione parlamentare competente durante la fase di consultazione con i parlamenti nazionali prevista dal trattato di Lisbona;
   nei settori in cui il Parlamento partecipa abitualmente al processo legislativo, si fa ricorso a norme non vincolanti, ove opportuno e in casi debitamente giustificati, previa consultazione del Parlamento;
   al fine di promuovere la semplificazione della normativa dell'Unione, il ricorso alla rifusione come procedura standard è garantito, laddove possibile e pertinente, ovvero si procede a una codificazione dell'atto legislativo entro sei mesi dall'adozione definitiva;
   al fine di garantire un migliore controllo del recepimento e dell'applicazione della normativa dell'Unione, la Commissione e il Parlamento si sforzano di inserire tabelle di corrispondenza obbligatorie e termini ultimi vincolanti per il recepimento, che, nel caso delle direttive, non dovrebbero di norma essere superiori ai due anni;
   la Commissione mette a disposizione del Parlamento informazioni sintetiche su tutte le procedure d'infrazione dalla lettera d'intimazione, comprese, su richiesta del Parlamento, le questioni oggetto della procedura d'infrazione, caso per caso e nel rispetto delle norme sulla riservatezza;
  f) l'accettazione delle seguenti richieste per migliorare l'obbligo di rendiconto dell'esecutivo:
   la Commissione chiede il parere del Parlamento ogniqualvolta presenti una revisione del codice di condotta per i Commissari;
   il Parlamento chiede il parere della Commissione ogniqualvolta presenti una revisione del suo regolamento per quanto concerne le relazioni con la Commissione;
   qualora il Parlamento chieda al presidente della Commissione di ritirare la fiducia a un singolo membro della Commissione, il presidente prende seriamente in considerazione la possibilità di chiedere le dimissioni di tale membro, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 6, del TUE; il presidente chiede le dimissioni di tale membro oppure, nel corso della tornata successiva, illustra al Parlamento il motivo del suo rifiuto di farlo;
   qualora il presidente della Commissione intenda modificare la ripartizione dei portafogli in seno alla Commissione nel corso del suo mandato, a norma dell'articolo 248 del TFUE, ne informa a tempo debito il Parlamento per consentire la consultazione parlamentare in ordine a tali modifiche. La decisione del presidente di modificare la ripartizione dei portafogli può avere effetto immediato;
   qualora un commissario debba essere sostituito, il presidente della Commissione prende seriamente in considerazione l'esito della consultazione con il Parlamento prima di dare il proprio assenso alla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 246 del TFUE;
   la Commissione appoggia il Parlamento nei prossimi negoziati relativi al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) al fine di garantire la piena responsabilità di tale servizio, compresa una procedura trasparente per la nomina dei rappresentanti speciali e degli ambasciatori;
   la Commissione appoggia il Parlamento nei prossimi negoziati relativi al SEAE al fine di mantenere e rafforzare "l'approccio comunitario" nella politica di sviluppo, compresa la programmazione degli strumenti di aiuto allo sviluppo, in particolare il Fondo europeo di sviluppo, i quali dovranno restare di competenza della Commissione e in relazione ai quali essa dovrà rendere pienamente conto al Parlamento;
   allo scopo di riformare l'attuale tempo delle interrogazioni, è introdotta un'ora delle interrogazioni con i Commissari, compreso il vicepresidente per le relazioni esterne/alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza, sul modello dell'attuale ora delle interrogazioni con il presidente della Commissione;
   g) le persone designate alla carica di direttore esecutivo delle agenzie di regolamentazione devono presentarsi ad audizioni dinanzi alle commissioni parlamentari;
   h) l'impegno da parte della Commissione ad associare più strettamente il Parlamento comunicandogli immediatamente informazioni complete durante tutte le fasi dei negoziati sugli accordi internazionali (compresa la definizione delle direttive di negoziato), in particolare in materia commerciale e relativamente ad altri negoziati che prevedono la procedura di approvazione, in modo da dare piena attuazione all'articolo 218 del TFUE, pur nel rispetto del ruolo di ciascuna istituzione e in piena conformità delle nuove procedure e norme a salvaguardia della necessaria riservatezza;
   i) in occasione delle conferenze internazionali, la Commissione, in considerazione dell'estensione dei poteri del Parlamento prevista dal trattato di Lisbona e per garantire una circolazione efficace delle informazioni, facilita, su richiesta del Parlamento, la concessione dello status di osservatore al presidente della delegazione del Parlamento nelle pertinenti riunioni e, a tale scopo, garantisce l'accesso delle delegazioni del Parlamento alle strutture dell'Unione europea;
  j) l'impegno a migliorare le attuali disposizioni in materia di programmazione attraverso una serie di misure, tra cui:
   in linea di principio, la presentazione di determinate iniziative prioritarie della Commissione innanzitutto in plenaria e solo successivamente al pubblico;
   l'impegno da parte della Commissione ad avviare rapidamente, in conformità dell'articolo 17 del TFUE, "il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali";
   riunioni annuali tra il Collegio dei commissari e la Conferenza dei presidenti e la Conferenza dei presidenti di commissione prima dell'adozione del programma di lavoro della Commissione, comprese le proposte imminenti riguardanti la semplificazione, le principali iniziative in materia di normative non vincolanti e i ritiri, al fine di preparare le discussioni e ricercare un'intesa comune tra la Commissione e il Parlamento;
   il principio secondo cui la Commissione deve motivare la mancata presentazione di singole proposte nel suo programma di lavoro o i casi in cui se ne discosta;

4.   chiede al Parlamento e alla Commissione di procedere a un riesame del funzionamento del futuro accordo quadro entro la fine del 2011;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla nuova Commissione.

(1) Processo verbale di tale data, P7_PV(2009)09-16, punto 7.1.
(2) GU C 117 E del 18.5.2006, pag. 123.
(3) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

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