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Procedura : 2010/0032(COD)
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Ciclo del documento : A7-0210/2010

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A7-0210/2010

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PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

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Martedì 7 settembre 2010 - Strasburgo
Clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio UE-Corea ***I
P7_TA(2010)0301A7-0210/2010

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio UE-Corea (COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

La proposta è stata modificata nel modo seguente il 7 settembre 2010(1):

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)  Gli ostacoli al commercio nel mercato interno di un partner commerciale tendono a favorire le esportazioni da detto mercato esterno e se dirette verso l'Unione europea generano le condizioni per l'applicazione della clausola di salvaguardia.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  L'eventuale adozione di misure di salvaguardia è subordinata alla condizione che il prodotto in questione sia importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito al capo 3, articolo 3.1 dell'accordo.
(5)  L'eventuale adozione di misure di salvaguardia è subordinata alla condizione che il prodotto in questione sia importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti o l'attività economica in questione aumenti in misura tale e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori dell'Unione di prodotti o attività economiche simili o direttamente concorrenti, come stabilito al capo 3, articolo 3.1 dell'accordo.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  Un grave pregiudizio o una minaccia di grave pregiudizio ai produttori dell'Unione può anche essere causato dal mancato rispetto degli obblighi specifici di cui al capo 13 dell'accordo, in particolare per quanto riguarda le norme sociali e ambientali ivi sancite, con la conseguente necessità di imporre misure di salvaguardia.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter)  Il sussistere di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio ai produttori o a settori specifici dell'economia nell'Unione dipende altresì dall'osservanza o meno delle norme previste nell'accordo in materia di ostacoli non tariffari al commercio. In considerazione di tale eventualità, possono essere applicate misure di salvaguardia.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)  I compiti di dare un seguito all'accordo e di rivederlo nonché, qualora necessario, di imporre misure di salvaguardia dovrebbero essere eseguiti con la massima trasparenza possibile e con il coinvolgimento della società civile. A tal fine è necessario includere il gruppo consultivo nazionale (Domestic Advisory Group) e il Forum della società civile in tutte le fasi del processo.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter)  La Commissione dovrebbe presentare una relazione a cadenza annuale sull'applicazione e l'attuazione dell'accordo e sull'applicazione delle misure di salvaguardia. Qualora le misure di salvaguardia si rivelassero insufficienti, la Commissione dovrebbe presentare una proposta globale di misure di salvaguardia di più ampia portata, quali limiti ai quantitativi, alle quote, alle disposizioni di autorizzazione alle importazioni o altre misure correttive.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)  L'affidabilità delle statistiche su tutte le importazioni nell'Unione europea provenienti dalla Repubblica di Corea è pertanto fondamentale per determinare l'esistenza di una minaccia di grave pregiudizio all'intera industria dell'Unione o ai suoi differenti settori dal giorno di entrata in vigore dell'accordo.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)  Un attento monitoraggio e valutazioni regolari renderanno più agevoli e veloci l'apertura dei procedimenti e la fase di inchiesta. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare regolarmente le statistiche relative alle importazioni e alle esportazioni e valutare l'impatto dell'accordo su diversi settori a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)
(13 ter)  La Commissione, gli Stati membri e i produttori dell'Unione dovrebbero monitorare e valutare periodicamente le statistiche sulle importazioni e le esportazioni di tutte le linee di prodotto coperte dall'accordo dal giorno dell'entrata in vigore di quest'ultimo, affinché ogni grave pregiudizio o minaccia di grave pregiudizio ai produttori dell'Unione possa essere identificato tempestivamente.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 13 quater (nuovo)
(13 quater)  È necessario prevedere talune procedure relative all'applicazione dell'articolo 14 (Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi) del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo (in appresso «protocollo sulle norme di origine»), al fine di garantire l'effettivo funzionamento dei meccanismi ivi previsti e di assicurare un ampio scambio di informazioni con i soggetti interessati.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 13 quinquies e sexies (nuovi)
(13 quinquies)  Poiché non sarà possibile limitare la restituzione dei dazi doganali prima che siano trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, può essere necessario, sulla base del presente regolamento, imporre misure di salvaguardia in risposta a un grave pregiudizio o a una minaccia di grave pregiudizio ai produttori dell'Unione causato dalla restituzione dei dazi doganali o dall'esenzione da tali dazi. A decorrere dal giorno di entrata in vigore dell'accordo, la Commissione dovrebbe pertanto monitorare con particolare attenzione, specialmente in settori sensibili, il tasso di inclusione nei prodotti importati dalla Repubblica di Corea di componenti o materiali provenienti da paesi terzi, le variazioni di detto tasso e l'impatto sulla situazione di mercato che ne deriva.
(13 sexies)  La Commissione dovrebbe pertanto monitorare regolarmente le statistiche della Corea e di terzi e redigere un elenco della gamma di prodotti potenzialmente interessati dalla restituzione dei dazi doganali a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 13 septies (nuovo)
(13 septies)  Se un'inchiesta della Commissione conclude che il danno arrecato all'industria dell'Unione è il risultato dell'accordo di libero scambio UE-Corea, ai fini del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione1 («regolamento FEG»), si stabilisce quanto segue:
a) le «trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento FEG comprendono un incremento delle importazioni coreane in Europa o il mancato aumento delle esportazioni dell'Unione europea verso la Corea;
b) gli esuberi nell'industria automobilistica:
– hanno «un notevole impatto negativo sull'economia regionale o locale» e «un'incidenza molto grave sull'occupazione e sull'economia locale» secondo la formulazione rispettiva degli articoli 1, paragrafo 1 e 2, lettera c), del regolamento FEG; nonché
– configurano «circostanze eccezionali» ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento FEG.
______________
1 GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 13 octies (nuovo)
(13 octies)  Al fine di prevenire un grave pregiudizio o una minaccia di grave pregiudizio ai produttori dell'Unione o ai settori della sua economia, la Commissione dovrebbe monitorare con attenzione le capacità di produzione di quei paesi terzi in cui sono prodotti i componenti e i materiali inclusi nei prodotti coperti dall'accordo, così come il rispetto in detti paesi delle norme dell'OIL e delle Nazioni Unite relative alle condizioni sociali e lavorative e alle norme ambientali.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 13 nonies, decies e undecies (nuovi)
(13 nonies)  Al capo 11, l'articolo 11.1.2 stabilisce il requisito che le parti mantengano in vigore nei rispettivi territori un'ampia legislazione in materia di concorrenza che permetta di contrastare in modo efficace gli accordi restrittivi, le prassi concertate e gli abusi di posizione dominante di una o più imprese.
(13 decies)  Al capo 11, l'articolo 11.6.2, stabilisce l'obbligo per le parti di cooperare in relazione alle rispettive politiche di applicazione e nell'applicazione delle rispettive norme in materia di concorrenza, in particolare mediante la cooperazione in materia d'applicazione, la notifica, la consultazione e lo scambio di informazioni non riservate sulla base dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea relativo alla cooperazione in materia di pratiche anticoncorrenziali firmato il 23 maggio 2009 («accordo di cooperazione»).
(13 undecies)  L'accordo di cooperazione mira a contribuire all'applicazione efficace delle norme di ciascuna delle parti in materia di concorrenza, promuovendo la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti in materia di concorrenza delle parti.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,
(14)  L'applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo prevede che le condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive, per l'imposizione di misure di salvaguardia e per la conclusione di inchieste o procedimenti senza adozione di misure siano adottate dalla Commissione. In conformità dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante regolamenti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione del nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, fatta eccezione per la procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
(14 bis)  È opportuno che il presente regolamento si estenda ai soli beni prodotti nell'Unione europea e nella Repubblica di Corea. Non dovrebbe al contrario coprire i prodotti, le parti o i componenti la cui produzione è data in appalto a zone di produzione quali Kaesong. Prima che l'ambito di applicazione del presente regolamento possa essere esteso per includervi i prodotti dati in appalto a zone di produzione esterne, esso dovrebbe essere modificato in conformità della procedura legislativa ordinaria. Qualsiasi estensione dell'ambito di applicazione del regolamento dovrebbe prevedere la garanzia che gli obblighi di cui al capo 13 dell'accordo siano rispettati anche nelle zone di produzione esterne.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera a
a) «industria dell'Unione», tutti i produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti nel territorio dell'Unione o i produttori dell'Unione la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti costituisce una quota rilevante della produzione totale dell'Unione di questi prodotti;
a) «industria dell'Unione», tutti i produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti nel territorio dell'Unione o i produttori dell'Unione la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti costituisce una quota rilevante della produzione totale dell'Unione di questi prodotti. Nel caso in cui il prodotto simile o direttamente concorrente sia soltanto uno dei vari prodotti fabbricati dai produttori che costituiscono l'industria dell'Unione, per detta industria si intendono le operazioni specifiche che rientrano nella produzione del prodotto simile o direttamente concorrente;
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera c
c) «minaccia di grave pregiudizio», l'imminenza evidente di un grave pregiudizio; l'esistenza di una minaccia di grave pregiudizio è accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità;
c) «minaccia di grave pregiudizio», l'imminenza evidente di un grave pregiudizio; l'esistenza di una minaccia di grave pregiudizio è accertata sulla base di fatti verificabili e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità; previsioni, stime e analisi effettuate alla luce dei fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, sono tenute in considerazione unitamente ad altri elementi per determinare l'esistenza di una minaccia di grave pregiudizio;
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera e bis (nuova)
e bis) «parti interessate», i soggetti sui quali incidono le importazioni del prodotto in questione;
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera e ter (nuova)
e ter) «prodotti», i beni prodotti nell'Unione europea e nella Repubblica di Corea. Ne sono esclusi i beni o i componenti la cui produzione è data in appalto a zone di produzione esterne. Prima che l'ambito di applicazione del regolamento possa essere esteso per includervi i prodotti dati in appalto a zone di produzione esterne, esso è modificato in conformità della procedura legislativa ordinaria;
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera e quater (nuova)
e quater) «condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare», condizioni che comprendono fattori quali la capacità di produzione, i tassi di utilizzazione, le pratiche valutarie e le condizioni di lavoro in un paese terzo per quanto riguarda la produzione di componenti o materiali incorporati nel prodotto interessato;
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera e quinquies (nuova)
e quinquies) «regione/regioni», uno o più Stati membri dell'Unione europea.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1
1.  Una misura di salvaguardia può essere applicata in conformità delle disposizioni del presente regolamento se un prodotto originario della Corea, per effetto della riduzione o dell'eliminazione dei dazi doganali sul prodotto in questione, è importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione interna, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione produttrice di prodotti simili o direttamente concorrenti.
1.  Una misura di salvaguardia può essere applicata in conformità delle disposizioni del presente regolamento se un prodotto, o un'attività economica, originario della Corea, per effetto della riduzione o dell'eliminazione dei dazi doganali sul prodotto o l'attività in questione, è importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione interna, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione produttrice di prodotti o attività simili o direttamente concorrenti.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Ove risulti, principalmente in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, che in una o più regioni dell'Unione sussistono le condizioni previste per l'adozione di misure a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione, dopo aver esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare in via eccezionale l'applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate alla regione/alle regioni in questione, qualora ritenga che tali misure, applicate a questo livello, siano più appropriate di misure applicate a livello dell'Unione.
Le misure devono avere carattere temporaneo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno. Esse sono adottate a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafi 2 bis e 2 ter (nuovi)
2 bis.  Affinché le misure di salvaguardia siano utilizzate efficacemente, la Commissione (Eurostat) presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale di controllo concernente le statistiche aggiornate sulle importazioni dalla Corea che a seguito dell'accordo hanno un impatto su settori sensibili nell'Unione europea.
2 ter.  Qualora l'industria europea segnali alla Commissione una minaccia concreta di pregiudizio, la Commissione può valutare di estendere il monitoraggio ad altri settori colpiti (parti interessate).
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis
Controllo
La Commissione segue l'evoluzione delle statistiche relative alle importazioni ed esportazioni di prodotti coreani e coopera e provvede inoltre a regolari scambi di informazioni con gli Stati membri e con le industrie dell'Unione. La Commissione provvede a che gli Stati membri forniscano diligentemente dati statistici adeguati e qualitativamente validi.
La Commissione segue attentamente le statistiche e le previsioni della Corea e di terzi relative alla gamma di prodotti potenzialmente interessati dalla restituzione dei dazi doganali a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
1.  Un'inchiesta è aperta su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione se esistono, per la Commissione, elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.
1.  Un'inchiesta è aperta su richiesta di uno Stato membro, del Parlamento europeo, del gruppo consultivo nazionale e di persone giuridiche o di associazioni prive di personalità giuridica che agiscono per conto dell'industria dell'Unione e ne rappresentano almeno il 25% o su iniziativa della Commissione se esistono, per la Commissione, elementi di prova iuris tantum sufficienti, determinati sulla base dei fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, per giustificare l'apertura di un'inchiesta.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  La richiesta di aprire un'inchiesta include la prova che esistono le condizioni per l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Essa contiene in linea generale le seguenti informazioni: il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute in fattori quali il livello delle vendite, la produzione, la produttività, l'utilizzo della capacità, i profitti e le perdite, l'occupazione.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.  Nell'applicazione del paragrafo 1 e per un periodo di cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, la Commissione presta particolare attenzione ai prodotti finiti le cui importazioni dalla Repubblica di Corea nell'Unione europea registrano un incremento riconducibile a un incremento dell'incorporazione, in detti prodotti finiti, di parti o componenti importate nella Repubblica di Corea da paesi terzi con i quali l'Unione europea non ha concluso un accordo di libero scambio e che sono coperte dalle disposizioni del sistema di restituzioni dei dazi o di esenzione dai dazi.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2
2.  Se l'andamento delle importazioni dalla Repubblica di Corea sembra rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia, gli Stati membri ne informano la Commissione, fornendo gli elementi di prova disponibili, determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 4. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri entro tre giorni lavorativi.
2.  Se l'andamento delle importazioni dalla Repubblica di Corea sembra rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia, gli Stati membri o l'industria dell'Unione ne informano la Commissione, fornendo gli elementi di prova disponibili, determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 5. La Commissione, entro tre giorni lavorativi, trasferisce tali informazioni sulla piattaforma online di cui all'articolo 9 (la «piattaforma online») e invia notifica dell'avvenuto trasferimento a tutti gli Stati membri, all'industria dell'Unione e al Parlamento europeo.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3
3.  Una consultazione con gli Stati membri ha luogo entro gli otto giorni lavorativi seguenti la trasmissione da parte della Commissione agli Stati membri delle informazioni previste al paragrafo 2, nell'ambito del comitato di cui all'articolo 10 secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1. Se, avvenuta la consultazione, risultano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il procedimento è aperto entro un mese dal ricevimento dell'informazione trasmessa da uno Stato membro.
3.  Una consultazione con gli Stati membri ha luogo entro gli otto giorni lavorativi seguenti la trasmissione da parte della Commissione delle informazioni previste al paragrafo 2, nell'ambito del comitato di cui all'articolo 10 secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1. Se, avvenuta la consultazione, risultano elementi di prova sufficienti, determinati sulla base dei fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione pubblica un avviso sulla piattaforma online e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il procedimento è aperto entro un mese dalla presentazione della richiesta da parte di uno Stato membro, del Parlamento europeo o dell'industria dell'Unione.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  Gli elementi di prova raccolti nel quadro dell'avvio dei procedimenti in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, del protocollo sulle norme di origine allegato all'accordo (restituzione dei dazi o esenzione dai dazi) possono essere utilizzati anche per inchieste finalizzate all'applicazione di misure di salvaguardia, se sono soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
1.  Aperto il procedimento, la Commissione inizia l'inchiesta.
1.  Aperto il procedimento, la Commissione inizia l'inchiesta. Il periodo dell'inchiesta, quale fissato all'articolo 4, paragrafo 3, decorre dalla data in cui la decisione di aprire l'inchiesta è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
2.  La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni, nel qual caso gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare qualsiasi richiesta di tale tipo. Se queste informazioni presentano un interesse generale o se sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non abbiano carattere riservato. Se le informazioni sono riservate, la Commissione comunica un riassunto non riservato.
2.  La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni, nel qual caso gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare qualsiasi richiesta di tale tipo. Se queste informazioni presentano un interesse generale o se sono richieste da uno Stato membro, dal Parlamento europeo o dall'industria dell'Unione, la Commissione le trasferisce sulla piattaforma online, a condizione che non abbiano carattere riservato. Se le informazioni sono riservate, la Commissione trasferisce un riassunto non riservato.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3
3.  Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro i sei mesi seguenti la sua apertura. In circostanze eccezionali, debitamente motivate dalla Commissione, tale termine può essere prorogato di tre mesi.
3.  L'inchiesta è conclusa entro i 200 giorni seguenti la sua apertura.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5
5.  Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute in fattori quali livello delle vendite, produzione, produttività, utilizzo della capacità, profitti e perdite, occupazione.
5.  Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute in fattori quali livello delle vendite, produzione, produttività, utilizzo della capacità, profitti e perdite, occupazione. Tale elenco non è esaustivo e la Commissione può prendere in considerazione anche altri fattori per determinare il pregiudizio, quali le azioni, i prezzi, i rendimenti dei capitali investiti, i flussi di liquidità e altri fattori che arrecano o possono aver arrecato grave pregiudizio, o che ne costituiscono una minaccia. Se il contenuto di paesi terzi rappresenta in genere una parte significativa del costo di produzione del prodotto in questione, la Commissione dovrebbe valutare altresì la capacità di produzione, i tassi di utilizzazione, le pratiche valutarie e le condizioni di lavoro nei paesi terzi interessati, nella misura in cui tali fattori abbiano un'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  Inoltre, nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta il rispetto, da parte della Repubblica di Corea, delle norme sociali e ambientali di cui al capo 13 dell'accordo e le relative eventuali ripercussioni sulla formazione dei prezzi o sui vantaggi concorrenziali sleali che potrebbero determinare l'insorgere di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio per i produttori o per specifici settori economici dell'Unione europea.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 ter (nuovo)
5 ter.  Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta anche l'osservanza delle disposizioni dell'accordo relative agli ostacoli non tariffari agli scambi e il conseguente eventuale insorgere di un grave pregiudizio per i produttori o per determinati settori economici dell'Unione europea.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6
6.  La parti interessate che si sono manifestate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), e i rappresentanti della Repubblica di Corea possono esaminare, previa domanda scritta, tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell'inchiesta, eccetto i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dei suoi Stati membri, purché esse siano pertinenti per la presentazione del loro fascicolo, non siano riservate ai sensi dell'articolo 9 e siano usate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta. Le parti interessate manifestatesi possono comunicare alla Commissione le loro osservazioni circa le suddette informazioni, che possono essere prese in considerazione se sono suffragate da elementi di prova sufficienti.
6.  La parti interessate che si sono manifestate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), e i rappresentanti della Repubblica di Corea possono esaminare, previa domanda scritta, tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell'inchiesta, eccetto i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dei suoi Stati membri, purché esse siano pertinenti per la presentazione del loro fascicolo, non siano riservate ai sensi dell'articolo 9 e siano usate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta. Le parti interessate manifestatesi possono comunicare alla Commissione le loro osservazioni circa le suddette informazioni, che sono prese in considerazione se sono suffragate da elementi di prova sufficienti.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7
7.  La Commissione può sentire le parti interessate. Queste sono sentite quando lo abbiano chiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dimostrando che possono effettivamente essere interessate dal risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari per sentirle oralmente.
7.  La Commissione sente le parti interessate. Queste sono sentite quando lo abbiano chiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dimostrando che possono effettivamente essere interessate dal risultato dell'inchiesta e che esistono motivi per sentirle oralmente.
La Commissione sente le parti interessate in ulteriori occasioni qualora esistano motivi particolari per sentirle nuovamente.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Misure di vigilanza
1.  Quando l'andamento delle importazioni di un prodotto originario della Repubblica di Corea è tale da poter condurre a una delle situazioni di cui all'articolo 2, le importazioni di tale prodotto possono essere sottoposte a una sorveglianza preventiva dell'Unione.
2.  La decisione di imporre la vigilanza è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1.
3.  La durata delle misure di vigilanza è limitata. Salvo disposizioni contrarie, esse cessano di essere valide alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.
4.  Se necessario, le misure di vigilanza possono essere ristrette al territorio di una o più regioni dell'Unione.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
1.  In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficile da riparare, si applicano misure di salvaguardia in via provvisoria sulla base di una determinazione preliminare dell'esistenza di una prova certa che le importazioni di una merce originaria della Repubblica di Corea sono aumentate per effetto della riduzione o dell'eliminazione di un dazio doganale in forza dell'accordo, e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna. Le misure provvisorie sono prese secondo la procedura di cui all«articolo 11.1.
1.  In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficile da riparare, si applicano misure di salvaguardia in via provvisoria sulla base di una determinazione preliminare, alla luce dei fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, dell'esistenza di una prova sufficiente che le importazioni di una merce originaria della Repubblica di Corea sono aumentate per effetto della riduzione o dell'eliminazione di un dazio doganale in forza dell'accordo, e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna. Le misure provvisorie sono adottate secondo la procedura di cui all«articolo 11, paragrafo 1.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
2.  Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione si pronuncia entro i cinque giorni lavorativi seguenti il ricevimento della richiesta.
2.  Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro, dal Parlamento europeo o dall'industria dell'Unione e sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione si pronuncia entro i cinque giorni lavorativi seguenti il ricevimento della richiesta. Il periodo dell'inchiesta, quale fissato all'articolo 4, paragrafo 3, decorre dalla data in cui è adottata la decisione di applicare misure di salvaguardia provvisorie.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  Le misure di cui al presente articolo si applicano a ogni prodotto immesso in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l'Unione, sempre che non sia possibile mutarne la destinazione.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 6
Se misure di salvaguardia bilaterali sono ritenute inutili, l'inchiesta e il procedimento sono chiusi secondo la procedura di cui all«articolo 11.2.
1.  Se le misure di salvaguardia bilaterali non soddisfano i requisiti previsti dal presente regolamento, l'inchiesta e il procedimento sono chiusi secondo la procedura di cui all«articolo 11, paragrafo 1.
2.  Fatto salvo il paragrafo 1, qualora il Parlamento europeo sollevi un'obiezione al progetto di decisione di non imporre misure di salvaguardia bilaterali, sulla base del fatto che tale decisione sarebbe contraria all'intenzione del legislatore, la Commissione riesamina il progetto di decisione. Tenuto conto dei motivi dell'obiezione e nel rispetto dei termini del procedimento in corso, la Commissione può sottoporre al comitato un nuovo progetto di decisione o presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente al trattato. La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato del seguito che intende dare, esponendone i motivi.
3.  La Commissione pubblica una relazione contenente le constatazioni e le conclusioni ragionate cui è pervenuta in merito a tutti gli aspetti di fatto e di diritto pertinenti, ferma restando la tutela delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 9.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 7
Quando risulta dall'accertamento definitivo dei fatti che sussistono le circostanze di cui all«articolo 2.1, viene presa la decisione di adottare misure di salvaguardia bilaterali definitive secondo la procedura di cui all»articolo 11.2.
Quando risulta dall'accertamento definitivo dei fatti che sussistono le circostanze di cui all«articolo 2, paragrafo 1, viene presa la decisione di adottare misure di salvaguardia bilaterali definitive secondo la procedura di cui all»articolo 11, paragrafo 1.
La Commissione pubblica, ferma restando la tutela delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 9, una relazione in cui figura una sintesi dei dati oggettivi e delle considerazioni pertinenti alla decisione.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Le misure di salvaguardia restano in vigore, in attesa dell'esito del riesame, durante la fase di proroga.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  La Commissione provvede affinché tutte le informazioni e le statistiche necessarie ai fini dell'inchiesta siano disponibili, chiare, trasparenti e verificabili. La Commissione si impegna, non appena sussistano i necessari presupposti tecnici, a creare e gestire un portale online protetto da password attraverso il quale diffondere tutte le pertinenti informazioni non riservate ai termini del presente articolo. Gli Stati membri, le industrie dell'Unione iscritte al registro, il gruppo consultivo nazionale e il Parlamento europeo devono, su richiesta, poter avere accesso a tale piattaforma online. Le informazioni comprendono i dati statistici pertinenti al fine di determinare se gli elementi di prova soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, nonché ogni ulteriore informazione pertinente all'inchiesta.
Le informazioni ricevute mediante detta piattaforma online sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste. Le informazioni di carattere riservato o le informazioni fornite in via riservata in applicazione del presente regolamento non sono divulgate, salvo espressa autorizzazione della parte che le ha fornite.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 10
La Commissione è coadiuvata dal comitato di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio.
La Commissione è coadiuvata dal comitato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009, del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)
Articolo 10 bis
Relazione
1.  La Commissione pubblica una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione dell'accordo. La relazione comprende informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del monitoraggio dell'attuazione dell'accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.
2.  Una speciale sezione della relazione è dedicata al rispetto degli obblighi ex capo 13 dell'accordo e alle attività del gruppo consultivo nazionale e del Forum della società civile.
3.  La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con la Corea. Essa si sofferma in particolare sui risultati del monitoraggio relativo alla restituzione dei dazi doganali.
4.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono, entro un mese, invitare la Commissione a una riunione ad hoc della commissione competente del Parlamento o del Consiglio per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione dell'accordo.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
soppresso
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3
3.  Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
soppresso
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Relazioni
1.  La Commissione pubblica una relazione annuale sull'applicazione e il funzionamento della clausola di salvaguardia. Tale relazione comprende una sintesi dei seguenti elementi: richieste di aprire procedimenti, inchieste e relative risultanze, conclusione di inchieste e procedimenti senza adozione di misure, imposizione di misure di salvaguardia provvisorie o definitive e motivazione di ogni decisione presa in merito ai punti sopra esposti, accompagnata da un sommario delle informazioni e dei fatti pertinenti.
2.  La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con la Corea. Essa si sofferma in particolare sui risultati del monitoraggio relativo alla restituzione dei dazi doganali.
3.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono convocare la Commissione entro un mese per una riunione ad hoc della commissione competente del Parlamento o del Consiglio intesa a presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione della clausola di salvaguardia, alla restituzione dei dazi doganali o all'accordo in generale.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 11 ter (nuovo)
Articolo 11 ter
Procedura per l'applicazione dell'articolo 14 del protocollo sulle norme di origine
1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 (Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi) del protocollo sulle norme di origine, la Commissione procede a un attento monitoraggio dell'evoluzione delle pertinenti statistiche relative alle importazioni ed esportazioni per quanto riguarda sia il valore, sia, se del caso, le quantità e condivide sistematicamente questi dati con il Parlamento europeo, il Consiglio e le industrie dell'Unione interessate, ai quali riferisce inoltre con regolarità le risultanze ottenute. Il monitoraggio ha inizio al momento dell'adozione delle misure provvisorie e i dati sono condivisi a cadenza bimestrale.
Oltre alle linee tariffarie previste all'articolo 14.1 del protocollo sulle norme di origine, la Commissione elabora, in collaborazione con l'industria dell'Unione, un elenco di linee tariffarie di rilevanza chiave, non specificatamente attinenti al comparto automobilistico, ma importanti per l'industria automobilistica e altri settori connessi. È effettuato un monitoraggio specifico, secondo quanto stabilito all'articolo 14.1 dell'accordo.
2.  Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione procede immediatamente a valutare se sussistono le condizioni di applicazione dell'articolo 14 del protocollo sulle norme di origine e riferisce sulle risultanze entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. A seguito di consultazioni in seno al comitato speciale di cui all'articolo 207, paragrafo 3, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione richiede consultazioni con la Corea in qualsiasi momento si verifichino le condizioni di cui all'articolo 14 del protocollo sulle norme di origine. La Commissione ritiene che tali condizioni sussistano, fra l'altro, al raggiungimento delle soglie di cui al paragrafo 3.
3.  Una differenza di 10 punti percentuali è considerata «notevole» ai fini dell'applicazione del paragrafo 2.1, lettera a), dell'articolo 14 del protocollo sulle norme di origine, in sede di valutazione dell'incremento del tasso delle importazioni di pezzi di ricambio o componenti in Corea a fronte dell'incremento del tasso di esportazioni di prodotti finiti dalla Corea all'Unione europea. Un aumento del 10 % è considerato «notevole» ai fini dell'applicazione del paragrafo 2.1, lettera b), dell'articolo 14 del protocollo sulle norme di origine, in sede di valutazione dell'incremento delle esportazioni dalla Corea all'Unione europea di prodotti finiti in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna. Anche gli incrementi che non eccedono i valori soglia sopra indicati possono essere considerati «notevoli», previo esame caso per caso.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7-0210/2010).

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