Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2005/0254(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0273/2010

Testi presentati :

A7-0273/2010

Discussioni :

PV 20/10/2010 - 15
CRE 20/10/2010 - 15

Votazioni :

PV 21/10/2010 - 7.6
CRE 21/10/2010 - 7.6
Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2010)0383

Testi approvati
PDF 426kWORD 102k
Giovedì 21 ottobre 2010 - Strasburgo
Indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi ***I
P7_TA(2010)0383A7-0273/2010
Risoluzione
 Testo consolidato
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi (COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0661),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 2 e l'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale la proposta è stata presentata dalla Commissione (C7-0048/2010),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0273/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi
P7_TC1-COD(2005)0254

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(1),

considerando quanto segue:

(1)  L'Unione europea non dispone di norme armonizzate o prassi uniformi sul marchio di origine nell'Unione, eccezion fatta per taluni casi specifici nel settore agricolo.

(2)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prodotti industriali importati, ad esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quali vengono definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(2), e ad esclusione dei prodotti alimentari o derrate alimentari, quali vengono definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(3).

(3)  Numerose imprese dell'Unione utilizzano già oggi volontariamente il marchio di origine.

(4)  La mancanza di norme a livello dell'Unione e le differenze tra i sistemi in vigore negli Stati membri per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine su determinati prodotti hanno fatto sì che, in alcuni settori, la maggior parte dei prodotti importati da paesi terzi e distribuiti sul mercato dell'Unione risultino non riportare alcuna informazione, o informazioni ingannevoli, relativamente al paese di origine. Tali differenze stanno conducendo altresì ad una situazione in cui il traffico delle importazioni provenienti da paesi terzi sta convergendo verso determinati punti d'entrata nell'Unione che convengono maggiormente al paese esportatore.

(5)  Dai risultati della consultazione generale delle parti interessate (comprese imprese del settore, importatori, associazioni di consumatori, sindacati) da parte della Commissione sull'eventuale elaborazione di un regolamento dell'Unione in materia di marchio di origine emerge una percezione generalmente elevata da parte dei consumatori europei dell'importanza del marchio di origine per la loro informazione in relazione alla sicurezza e agli aspetti sociali e ambientali dei prodotti.

(6)  Un regolamento europeo del marchio di origine è avvertito dai cittadini europei come strettamente legato alla tutela della loro sicurezza e della loro salute.

(7)  Nell'agenda di Lisbona l'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di rafforzare l'economia dell'Unione, in particolare migliorando la competitività dell'industria dell'Unione nel contesto dell'economia mondiale, e la strategia «UE 2020» è impegnata ad avanzare sulla base di questa esigenza di miglioramento della competitività; per talune categorie di prodotti di consumo, la competitività può consistere nel fatto che la loro produzione nell'Unione europea è associata a una reputazione di qualità e di elevati standard produttivi.

(8)  Una disciplina europea del marchio di origine rafforzerebbe la competitività delle aziende dell'Unione e di tutta l'economia dell'Unione permettendo ai cittadini e ai consumatori di scegliere in modo consapevole.

(9)  La rilevanza economica del marchio di origine per la scelta dei consumatori e per il commercio è evidenziata nella pratica adottata dagli altri maggiori partner commerciali, i quali hanno sancito l'obbligo di apporre un marchio di origine. Gli esportatori della Comunità devono conformarsi a tale obbligo e sono tenuti a indicare l'origine sui prodotti che intendono esportare verso i mercati di questi partner commerciali.

(10)  Sono stati segnalati numerosi casi di incidenti relativi alla salute e alla sicurezza derivanti da prodotti importati nell'Unione europea da paesi terzi. Una chiara indicazione dell'origine fornirà ai cittadini dell'Unione maggiori informazioni e un maggiore controllo sulle loro scelte, mettendoli in tal modo al riparo dall'acquisto inconsapevole di prodotti potenzialmente di dubbia qualità.

(11)  È opportuno che le autorità doganali degli Stati membri effettuino le verifiche e i controlli alla frontiera sull'applicazione del presente Regolamento attraverso un'unica procedura armonizzata, in modo da evitare aggravi amministrativi e burocratici.

(12)  Onde garantire che sia efficace e imponga solo oneri amministrativi minimi, assicurando nel contempo la massima flessibilità alle imprese dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe essere conforme alla normativa vigente a livello internazionale in materia di indicazione di origine.

(13)  È necessario che l'Unione europea consegua la parità di condizioni con tali partner commerciali grazie all'introduzione di una legislazione equivalente, che servirà inoltre da deterrente contro le indicazioni di origine false o ingannevoli di talune merci importate.

(14)  In base alla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno(4), il consumatore può attribuire un valore commerciale alle informazioni sull'origine geografica di un prodotto. Conformemente a questa direttiva, ci si può trovare in presenza di una pratica commerciale sleale allorché informazioni false o ingannevoli circa l'origine geografica inducano il consumatore ad acquistare un prodotto che non avrebbe altrimenti acquistato. La direttiva non rende tuttavia obbligatorio fornire informazioni sull'origine geografica delle merci, né definisce il concetto di «origine».

(15)  L'indicazione del paese di origine consentirebbe ai consumatori di rapportare i prodotti alle norme sociali, ambientali e di sicurezza generalmente associate al paese di origine.

(16)  L'elaborazione di una definizione comune di origine ai fini dell'apposizione del marchio, l'istituzione di norme in materia di marchio di origine e di norme comuni in materia di controlli determinerebbero quindi condizioni di parità, agevolerebbero la scelta dei consumatori nei settori interessati e contribuirebbero a ridurre il numero di indicazioni di origine ingannevoli.

(17)  L'introduzione di un marchio di origine può contribuire a trasformare le rigide norme dell'Unione in un vantaggio per l'industria comunitaria, in particolare per le piccole e medie imprese, che spesso profondono sforzi reali nella qualità dei loro prodotti e che garantiscono oltretutto la sopravvivenza di posti di lavoro e metodi di produzione tradizionali e artigianali, ma che sono anche fortemente esposte alla concorrenza mondiale, la quale non dispone di regole per operare una distinzione tra i metodi di produzione. Non solo, ma servirà a impedire che la reputazione dell'industria dell'Unione venga intaccata da indicazioni di origine inesatte. Una maggiore trasparenza e migliori garanzie d'informazione ai consumatori circa l'origine delle merci rappresenteranno, quindi, un contributo al conseguimento degli obiettivi dell'agenda di Lisbona e di quelli della strategia UE 2020.

(18)  L'articolo IX dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 stabilisce che i membri dell'OMC possono adottare e applicare leggi e regolamenti relativi ai marchi di origine sulle importazioni, segnatamente allo scopo di proteggere i consumatori contro le indicazioni fraudolente o ingannevoli.

(19)  La disciplina del marchio di origine costituisce altresì una valida difesa contro la contraffazione e la concorrenza sleale, corroborando l'efficacia del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti(5) (regolamento «anti-contraffazione») e conferendo alla produzione dell'Unione un ulteriore e rilevante strumento di tutela e valorizzazione.

(20)  In virtù degli accordi tra la Comunità europea e ▌ la Turchia e le Parti contraenti dell'accordo SEE, è necessario escludere i prodotti originari di detti paesi dal campo di applicazione del presente regolamento.

(21)  Le norme di origine non preferenziale in vigore nell'Unione sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(6), e le relative disposizioni di applicazione sono fissate dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(7). Ai fini del presente regolamento è preferibile ricorrere a queste norme di origine per determinare l'origine delle merci importate: l'impiego di un concetto già familiare tanto per gli operatori commerciali come per le amministrazioni dovrebbe facilitarne l'introduzione e l'applicazione. Le norme di origine non preferenziale dovrebbero applicarsi per tutti gli obiettivi di politica commerciale non preferenziale. Sarebbe opportuno evitare i doppioni per quanto riguarda sia le dichiarazioni sia la documentazione.

(22)  Al fine di limitare l'onere per l'industria, il commercio e l'amministrazione, si dovrebbe rendere obbligatorio il marchio di origine per i settori nei quali la Commissione ritenga, sulla base di una consultazione preliminare, che vi sia un valore aggiunto. Si dovrebbero prendere disposizioni ▌ per esentare taluni prodotti specifici per motivi tecnici o ▌ nel caso in cui il marchio di origine non sia altrimenti necessario ai fini del presente regolamento. L'esenzione potrebbe applicarsi, in particolare, qualora l'apposizione del marchio di origine danneggi le merci interessate, o nel caso di determinate materie prime.

(23)  Si dovrebbero adottare disposizioni affinché sia possibile scambiare le informazioni sull'origine dei prodotti raccolte e/o verificate nel corso dei controlli da parte delle autorità competenti, ivi compreso lo scambio con le autorità e le altre persone o organizzazioni alle quali gli Stati membri contemplano la possibilità di conferire un ruolo di effettiva applicazione della normativa, ai sensi della direttiva 2005/29/CE. Occorre tenere in debito conto le esigenze di protezione dei dati personali, di tutela del segreto commerciale e industriale nonché del segreto professionale e amministrativo.

(24)  A norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione del nuovo regolamento, restano di applicazione le disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(8), ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile.

(25)  La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE, al fine di decidere in quali casi è ammissibile che il marchio venga apposto sull'imballaggio invece che sulle merci stesse o in quali casi non è possibile o non è necessario apporre il marchio sulle merci per motivi tecnici, nonché al fine di stabilire altre norme che potrebbe essere necessario applicare qualora le merci non risultino conformi al presente regolamento o di aggiornare l'allegato dello stesso in caso di modifica della valutazione in merito alla necessità o meno del marchio di origine per un settore specifico.

(26)  Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate all'uso personale sono escluse dall'applicazione del presente regolamento, entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale e purché non vi siano indicazioni che tali merci fanno parte di un traffico commerciale. Sarebbe necessario prevedere che anche gli altri casi contemplati dal regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (versione codificata)(9) possano essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento mediante le relative misure di esecuzione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.  Il presente regolamento si applica ai prodotti di consumo finale, ad esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quali vengono definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000, e dei prodotti alimentari o derrate alimentari, quali vengono definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.  I prodotti di consumo finale su cui è obbligatorio apporre il marchio sono quelli destinati ai consumatori finali, elencati nell'allegato del presente regolamento e importati da paesi terzi, ad eccezione dei prodotti originari del territorio dell'Unione europea, della ▌ Turchia e delle Parti contraenti dell'accordo SEE.

È possibile esentare taluni prodotti di consumo finale dall'obbligo del marchio di origine qualora, per motivi tecnici ▌ , risulti impossibile apporre su di essi detto marchio.

Il presente regolamento si applica unicamente ai prodotti destinati ai consumatori finali. L'ambito di applicazione del presente regolamento può essere esteso dalla Commissione previa approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

In caso di materie tessili e loro manufatti (capitoli dal 50 al 63), calzature, ghette ed oggetti simili (capitolo 64), agli indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria, pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali (codici NC 4303/4304), lavori di cuoio o di pelle, oggetti di selleria e finimenti, oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili, lavori di budella (codici NC 4104 41 / 4104 49 / 4105 30 / 4106 22 / 4106 32 / 4106 40 / 4106 92 / da 4107 a 4114 / 4302 13 / ex 4302 19 (35, 80)), per «prodotto di consumo finale» s'intende il prodotto finito e/o il prodotto semilavorato che deve essere sottoposto ad ulteriori fasi di lavorazione nell'Unione prima di essere commercializzato.

3.  I termini «origine» e «originario» si riferiscono all'origine non preferenziale delle merci ai sensi degli articoli 22-26 del codice doganale comunitario.

4.  Per «immissione sul mercato» s'intende la messa a disposizione sul mercato comunitario di un prodotto destinato ad un'utilizzazione finale in vista della sua distribuzione e/o della sua utilizzazione a titolo oneroso o gratuito.

5.  Per «autorità competenti» s'intende qualsiasi autorità incaricata del controllo delle merci al momento della loro importazione o al momento della loro immissione sul mercato.

6.  Il presente regolamento non si applica alle merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale e purché non vi siano indicazioni sostanziali che tali merci fanno parte di un traffico commerciale.

Qualora alle merci importate possa essere concessa la franchigia dai dazi all'importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1186/2009 e non vi siano indicazioni sostanziali che tali merci fanno parte di un traffico commerciale, le merci in questione sono anch'esse escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

7.  Il presente regolamento deve essere conforme alla normativa vigente a livello internazionale in materia di indicazione di origine, onde garantire una regolamentazione efficace caratterizzata da oneri amministrativi minimi e un maggior grado di flessibilità per le imprese dell'Unione.

Articolo 2

L'importazione o l'immissione di merci sul mercato è subordinata all'apposizione del marchio di origine alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 3

1.  Le merci riportano il marchio con l'indicazione del loro paese di origine. Qualora le merci siano confezionate, il marchio è apposto anche separatamente sull'imballaggio.

La Commissione può adottare, mediante atti delegati, misure ▌ per decidere i casi in cui è accettato che il marchio venga apposto sull'imballaggio invece che sulle merci stesse. Ciò dovrebbe essere accettato, in particolare, nel caso in cui le merci pervengono di norma al consumatore o all'utilizzatore finale confezionate nel loro imballaggio usuale. Dette misure e le eventuali revisioni sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 7.

2.  L'origine delle merci è indicata dalla dicitura «Fabbricato in» accompagnata dal nome del paese di origine. Il marchio può essere redatto e apposto in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea, in modo tale da risultare facilmente comprensibile per i clienti finali dello Stato membro in cui le merci devono essere commercializzate, oppure in lingua inglese utilizzando la dicitura «Made in» e il nome inglese del paese di origine.

3.  Il marchio di origine è apposto in caratteri chiari, leggibili e indelebili, è visibile in condizioni normali di manipolazione, risulta nettamente distinto da altre informazioni ed è presentato in modo tale da non ingannare o da non poter creare un'impressione errata riguardo all'origine del prodotto.

La marcatura non può essere effettuata utilizzando caratteri differenti da quelli dell'alfabeto latino per i prodotti commercializzati in paesi dove la lingua è scritta usando tale alfabeto.

4.  Le merci riportano il marchio richiesto all'atto dell'importazione. Fatte salve le misure adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, il marchio non può essere rimosso o manomesso fino a quando i beni non siano stati venduti al consumatore o all'utilizzatore finale.

Articolo 4

1.  La Commissione può adottare misure di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, segnatamente al fine di:

   stabilire con precisione forma e modalità del marchio di origine;
   stilare un elenco di termini in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea che esprimano con chiarezza il concetto che le merci sono originarie del paese indicato nel marchio;
   decidere in quali casi abbreviazioni di uso comune indichino inequivocabilmente il paese di origine e possano essere utilizzate ai fini del presente regolamento.

2.  La Commissione può adottare, mediante atti delegati, misure volte a:

   decidere in quali casi non è possibile o non è necessario apporre il marchio sulle merci per motivi tecnici o economici;
   stabilire altre norme che potrebbe essere necessario applicare qualora le merci non risultino conformi alle disposizioni del presente regolamento;
   aggiornare l'allegato del presente regolamento in caso di modifica della valutazione in merito alla necessità o meno del marchio di origine per uno specifico settore.

Dette misure e le eventuali revisioni sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 7.

Articolo 5

1.  Le merci non sono conformi alle disposizioni del presente regolamento se:

   non riportano il marchio di origine;
   il marchio di origine non corrisponde all'origine delle merci in questione;
   il marchio di origine è stato modificato o rimosso, o è stato altrimenti manomesso, tranne nei casi in cui si è reso necessario modificarlo o rettificarlo ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.

2.  La Commissione può adottare ulteriori misure di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, in merito alle dichiarazioni e ai documenti giustificativi che possono essere accettati per dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

  3 La Commissione propone livelli minimi comuni per le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.

4.  Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento, sulla base dei livelli minimi comuni proposti dalla Commissione, e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione al più tardi entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche successive. La Commissione deve garantire quanto meno un livello minimo di armonizzazione tra i sistemi sanzionatori nei diversi Stati membri, in modo da evitare che le differenze tra questi ultimi spingano gli esportatori di paesi terzi a preferire alcuni punti di entrata nell'Unione rispetto ad altri.

5.  Qualora le merci non risultino conformi alle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per imporre al proprietario delle merci in questione, o a qualsiasi altra persona responsabile delle medesime, l'apposizione a proprie spese del marchio sulle merci in conformità con il presente regolamento. Gli Stati membri notificano tali misure alla Commissione al più tardi entro ...(10)e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche successive.

6.  Se necessario per un'efficace applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono scambiare le informazioni ottenute nel corso dei controlli svolti sull'osservanza del presente regolamento, segnatamente con le autorità e le altre persone o organizzazioni abilitate dagli Stati membri a norma dell'articolo 11 della direttiva 2005/29/CE.

Articolo 6

1.  La Commissione è assistita da un comitato del marchio di origine, di seguito denominato «il comitato». Tale comitato è composto da rappresentanti degli Stati membri e delle imprese e associazioni del settore.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento.

2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 8 e 9.

Articolo 8

Revoca della delega

1.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare in qualsiasi momento la delega di potere di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2.

2.  L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere si adopera a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3.  La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9

Opposizione agli atti delegati

1.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.

2.  Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.  Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli articoli 2, 3 e 5 si applicano dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. In conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione può prorogare tale periodo del lasso di tempo necessario agli operatori per dare attuazione pratica agli obblighi in materia di marchio di origine stabiliti dalle misure di esecuzione; tale proroga non è in ogni caso inferiore a sei mesi.

Entro ...(11), la Commissione procede a uno studio sugli effetti del presente regolamento.

Il presente regolamento cessa di produrre i suoi effetti il ...(12)*. Un anno prima del periodo di scadenza, il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base di una proposta presentata dalla Commissione, decideranno se prorogarlo o modificarlo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010.
(2) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
(3) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(4) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
(5) GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.
(6) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(7) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(9) GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.
(10)* Nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(11)* Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(12)** Cinque anni dopo la sua entrata in vigore.


ALLEGATO

I prodotti cui si applica il presente regolamento sono identificati dai rispettivi codici NC.

Codice NC

Designazione delle merci

4011 92 00

Pneumatici di gomma nuovi, dei tipi utilizzati per i veicoli e congegni agricoli e forestali (esclusi quelli a ramponi, a spina di pesce o simili)

4013 90 00

Camere d'aria, di gomma (esclusi quelli del tipo utilizzato per autoveicoli da turismo, inclusi: autoveicoli tipo «break» e auto da corsa, autobus, autocarri e biciclette)

4104 41 / 4104 49 / 4105 30 / 4106 22 / 4106 32 / 4106 40 / 4106 92 / da 4107 a 4114 / 4302 13 / ex 4302 19 (35, 80)

Cuoi in crosta e cuoi finiti

4008 21 / 4008 11 / 4005 99 / 4204 / 4302 30 (25, 31)

8308 10(00) / 8308 90(00) /

9401 90 / 9403 90

Tacchi, suole, nastri/cinghie, parti, sintetici, altri

4201 / 4202 / 4203 / 4204/ 4205 / 4206

Oggetti di selleria e finimenti, oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili, lavori di budella

4303 / 4304

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria, pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali

Capitoli dal 50 al 63

Materie tessili e loro manufatti

6401 / 6402 / 6403 / 6404 / 6405 / 6406

Calzature, ghette ed oggetti simili

6904 / 6905 /6907 / 6908 / 6911 / 6912 / 6913 / 6914 90 100

Prodotti ceramici

7013 21 11 / 7013 21 19 / 7013 21 91 /

7013 21 99 /

7013 /22 10 /7013 31 10 / 7013 31 90 /

7013 91 10 / 7013 91 90

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018, di cristallo al piombo, fabbricati a mano

7113/7114/7115/7116

Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

7318

Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio

8201 / 8202 / 8203 / 8205 / 8207 / 8208/ 8209/ 8211 / 8212 / 8213 / 8214 / 8215

Utensili e utensileria

8302 20 00

Rotelle con montatura di metalli comuni

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

9307

Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi

Capo 94

Mobili, mobili medico-chirurgici, oggetti letterecci e simili, apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose ed oggetti simili, costruzioni prefabbricate

9603

Scope e spazzole, ▌ scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

Note legali - Informativa sulla privacy