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Procedura : 2010/2899(RSP)
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Giovedì 11 novembre 2010 - Bruxelles
Strategia esterna dell'UE relativamente ai dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR)
P7_TA(2010)0397B7-0604/2010

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2010 sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi, e sulle raccomandazioni della Commissione al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati tra l'Unione europea e l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 16 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il suo articolo 8, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare i suoi articoli 6, 8 e 13,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 21 settembre 2010, sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi (COM(2010)0492),

–  vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e l'Australia per il trasferimento e l'utilizzo dei dati PNR al fine di prevenire e combattere il terrorismo e la criminalità transnazionale,

–  vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti per il trasferimento e l'utilizzo dei dati PNR al fine di prevenire e combattere il terrorismo e la criminalità transnazionale,

–  vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e il Canada per il trasferimento e l'utilizzo dei dati PNR al fine di prevenire e combattere il terrorismo e la criminalità transnazionale,

–  vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sulla protezione dei dati personali trasferiti e trattati al fine di prevenire, individuare, indagare e reprimere i reati, compreso il terrorismo, nel quadro della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulle questioni relative ai dati PNR UE-USA, in particolare le risoluzioni del 5 maggio 2010 sull'avvio dei negoziati per la conclusione di accordi sui dati del codice di prenotazione (PNR) con gli Stati Uniti, l'Australia e il Canada(1), del 13 marzo 2003 sulla trasmissione dei dati personali da parte delle compagnie aeree in occasione di voli transatlantici(2), del 9 ottobre 2003 sul trasferimento dei dati da parte delle compagnie aeree in caso di voli transatlantici: stato dei negoziati con gli Stati Uniti(3), del 31 marzo 2004 sul progetto di decisione della Commissione che prende atto del livello di protezione adeguato dei dati a carattere personale contenuti nelle pratiche passeggeri (PNR - Passenger Name Records) trasferite all'Ufficio delle dogane e della protezione di frontiera degli Stati Uniti(4), la sua raccomandazione al Consiglio del 7 settembre 2006 sui negoziati in vista di un accordo con gli Stati Uniti d'America sull'impiego dei dati di identificazione delle pratiche passeggeri (PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e la criminalità transnazionale, compresa la criminalità organizzata(5), la risoluzione del 14 febbraio 2007 su SWIFT, l'accordo PNR e il dialogo transatlantico su tali questioni(6) e la risoluzione del 12 luglio 2007 sull'accordo PNR con gli Stati Uniti d'America(7),

–  vista la richiesta di approvare la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS)(8) e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana(9),

–  visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione della Commissione sull'approccio globale al trasferimento dei dati PNR verso paesi terzi,

–  visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il trattato di Lisbona, che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, è entrato in vigore il 1° dicembre 2009,

B.  considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è diventata vincolante con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009,

C.  considerando che la Commissione, il 26 maggio 2010, ha presentato al Consiglio una raccomandazione intesa ad autorizzare l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sulla protezione dei dati personali trasferiti e trattati al fine di prevenire, individuare, indagare e reprimere i reati, compreso il terrorismo, nel quadro della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale,

D.  considerando che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento è chiamato ad approvare gli accordi tra l'Unione europea e, rispettivamente, gli Stati Uniti e l'Australia sul trasferimento dei dati PNR, ai fini della conclusione di tali accordi,

E.  considerando che il Parlamento ha deciso, il 5 maggio 2010, di rinviare la votazione sulla richiesta di approvazione degli accordi con gli Stati Uniti e l'Australia,

F.  considerando che la comunicazione della Commissione sull'approccio globale al trasferimento dei dati PNR verso paesi terzi e le raccomandazioni della Commissione al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati tra l'Unione europea e l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti riflettono elementi importanti contenuti nelle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo sulla questione,

G.  considerando che l'accordo tra l'Unione europea e il Canada sul trasferimento dei dati PNR non è più valido a causa della scadenza della decisione sull'adeguatezza della protezione del settembre 2009 e che, successivamente a tale data, il trasferimento dei dati PNR avviene sulla base di impegni unilaterali da parte del Canada nei confronti degli Stati membri,

H.  considerando che altri paesi terzi stanno chiedendo fin d'ora il trasferimento dei dati PNR o hanno annunciato l'intenzione di farlo nel prossimo futuro,

I.  considerando che, nell'attuale era digitale, la protezione dei dati, il diritto all'autodeterminazione informativa, i diritti personali e il diritto alla privacy sono diventati valori che svolgono un ruolo sempre maggiore e devono pertanto essere tutelati con particolare attenzione,

J.  considerando che, in un mondo in cui la mobilità è fondamentale, una maggiore sicurezza e maggiori sforzi per lottare contro la criminalità e il terrorismo devono andare di pari passo con uno scambio di dati più efficace, mirato e più rapido all'interno dell'Europa e a livello globale,

1.  rammenta la sua determinazione nel combattere il terrorismo e la criminalità organizzata transnazionale e, allo stesso tempo, la sua ferma convinzione della necessità di proteggere le libertà civili e i diritti fondamentali, inclusi i diritti alla privacy, all'autodeterminazione informativa e alla protezione dei dati; ribadisce che i principi di necessità e di proporzionalità, sanciti dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sono fondamentali per condurre con efficacia la lotta al terrorismo;

2.  accoglie con favore la comunicazione della Commissione sull'approccio globale al trasferimento dei dati PNR verso paesi terzi;

3.  plaude alla raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti per il trasferimento e l'utilizzo dei dati PNR al fine di prevenire e combattere il terrorismo e la criminalità transnazionale; accoglie con favore la decisione del Consiglio di avviare tutti i negoziati contemporaneamente, pur prendendo atto del fatto che la durata dei negoziati potrebbe variare;

4.  sottolinea l'importanza dello spirito di cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia nella lotta al terrorismo globale e sollecita l'Unione europea e gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia a continuare a cooperare per contrastare la minaccia terroristica;

5.  invita a ricordare che l'obiettivo degli accordi è di garantire che il trasferimento dei dati sia in linea con le norme europee in materia di protezione dei dati; sottolinea pertanto che la base giuridica deve includere l'articolo 16 TFUE;

6.  rileva che la proporzionalità resta un principio essenziale delle politiche di protezione dei dati e che qualsiasi accordo o misura politica deve superare anche la prova della proporzionalità giuridica, per dimostrare che intende conseguire obiettivi dei trattati e non supera quanto necessario per raggiungere detti obiettivi; ribadisce il suo invito alla Commissione a fornire prove valide che dimostrino che la raccolta, l'archiviazione e il trattamento dei dati PNR è necessario per ogni obiettivo dichiarato; reitera altresì il suo invito alla Commissione ad esaminare alternative meno invasive;

7.  ribadisce la sua posizione secondo cui i dati PNR non devono in alcun caso essere utilizzati a scopo di estrazione dei dati o di «profiling» (studio dei profili); reitera, a tale riguardo, la sua richiesta alla Commissione di chiarire le differenze tra i concetti di «valutazione del rischio» e «studio dei profili» nel contesto dei dati PNR;

8.  sottolinea la necessità di essere pienamente informato su tutti gli sviluppi pertinenti relativi ai dati PNR, al fine di poter valutare l'approvazione degli accordi in corso di negoziazione; invita pertanto la Commissione e il Consiglio a chiarire pienamente lo stato attuale degli accordi bilaterali e dei protocolli di intesa tra gli Stati membri e gli Stati Uniti relativi allo scambio di dati a carattere giudiziario e la partecipazione al programma USA di esenzione dal visto nonché al programma sul «sistema di sicurezza unico»;

9.  sottolinea che i protocolli di intesa bilaterali tra gli Stati membri e gli Stati Uniti, insieme ai negoziati tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, sono contrari al principio di cooperazione leale tra le istituzioni dell'Unione europea; invita il Consiglio a fornire ulteriori informazioni e maggiore chiarezza giuridica sulla situazione concernente la base giuridica e la competenza dei protocolli di intesa bilaterali tra gli Stati membri e gli Stati Uniti in materia di scambio di informazioni relative ai dati PNR;

10.  accoglie con favore e sostiene con forza la raccomandazione rivolta dalla Commissione al Consiglio affinché autorizzi l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sulla protezione dei dati personali trasferiti e trattati al fine di prevenire, individuare, indagare e reprimere i reati, compreso il terrorismo, nel quadro della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, sostiene l'approccio della Commissione inteso ad applicare tale accordo quadro a tutti gli accordi esistenti e futuri dell'Unione europea o degli Stati membri con gli Stati Uniti in materia di trasferimento e trattamento dei dati personali al fine di prevenire, individuare, indagare e reprimere i reati, compreso il terrorismo, nel quadro della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale;

11.  evidenzia che i severi obiettivi stabiliti nella raccomandazione della Commissione al Consiglio, affinché esso autorizzi l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sulla protezione dei dati personali trasferiti e trattati al fine di prevenire, individuare, indagare e reprimere i reati, compreso il terrorismo, nel quadro della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, sono essenziali per qualsiasi accordo di condivisione dei dati con gli Stati Uniti, così come per un rapido avvio dei negoziati sui diritti applicabili in materia di protezione dei dati, in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con la direttiva 95/46/CE;

12.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Garante europeo della protezione dei dati, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo del Canada, al governo dell'Australia, al Congresso e al governo degli Stati Uniti.

(1) GU C 281 E del 15.3.2011, pag. 70.
(2) GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 381.
(3) GU C 81 E del 31.3.2004, pag. 105.
(4) GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 665.
(5) GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 250.
(6) GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 349.
(7) GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 564.
(8) Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) (Accordo PNR del 2007) (COM(2009)0702).
(9) Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record ‐ PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana (COM(2009)0701).

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