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Procedura : 2010/2103(INI)
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Ciclo del documento : A7-0310/2010

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A7-0310/2010

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PV 24/11/2010 - 20
CRE 24/11/2010 - 20

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PV 25/11/2010 - 8.13
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P7_TA(2010)0445

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Giovedì 25 novembre 2010 - Strasburgo
Politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici
P7_TA(2010)0445A7-0310/2010

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici (2010/2103(INI))

Il Parlamento europeo,

–  viste le relazioni dei tre gruppi di lavoro del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) pubblicate nel 2007(1),

–  visto il pacchetto sul cambiamento climatico adottato dal Consiglio europeo il 17 dicembre 2008,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 29 e 30 ottobre 2009 relative ai negoziati sul clima,

–  visti il vertice dell'ONU sul clima svoltosi a Copenaghen (Danimarca) dal 7 al 18 dicembre 2009 e l'accordo di Copenaghen che ne è risultato,

–  viste le precedenti risoluzioni del Parlamento sul cambiamento climatico, in particolare la risoluzione del 10 febbraio 2010 sull'esito della Conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici (COP15)(2) e quella del 29 novembre 2007 sul commercio e il cambiamento climatico(3),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 26 maggio 2010, sull'analisi delle ipotesi di intervento per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiore al 20% e la valutazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (COM(2010)0265),

–  viste le comunicazioni della Commissione, del 19 giugno 2010, relative alla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi(4),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 4 novembre 2008, sull'iniziativa «materie prime» – rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa (COM(2008)0699),

–  visto il rapporto dell'Organizzazione mondiale del commercio e del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente sul commercio e il cambiamento climatico, presentato il 26 giugno 2008,

–  vista la dichiarazione finale dei capi di Stato e di governo rilasciata a margine del vertice del G20 tenutosi a Pittsburgh il 24 e 25 settembre 2009,

–  vista la valutazione internazionale delle scienze e tecnologie agricole per lo sviluppo, pubblicata nel 2008(5),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo (A7-0310/2010),

A.  considerando che la temperatura della terra è già aumentata nel secolo scorso e continuerà ad aumentare, che le ripercussioni economiche, sociali ed ecologiche del riscaldamento climatico assumono proporzioni inquietanti e che è indispensabile limitare tale riscaldamento a meno di 2°C,

B.  considerando che l'accordo raggiunto al vertice dell'ONU sul clima a Copenaghen nel dicembre 2009 è insufficiente e che l'Unione europea non è riuscita a svolgervi un ruolo di primo piano,

C.  considerando che l'accordo raggiunto al vertice dell'ONU sul clima a Copenaghen nel dicembre 2009 è insufficiente e deludente,

D.  considerando che il vertice di Cancun, che offre un'opportunità unica di dialogo sostanziale, dovrebbe adottare strumenti giuridicamente vincolanti e procedure di verifica molto più rigorose e dovrebbe rappresentare una tappa fondamentale verso un accordo operativo globale e giuridicamente vincolante che contribuisca a limitare il riscaldamento del pianeta ben al di sotto dei 2°C,

E.  considerando che la lotta ai cambiamenti climatici è un fattore di competitività, dato che le priorità europee in materia sono i risparmi energetici e le energie rinnovabili, che permettono di migliorare la sicurezza energetica nell'Unione e posseggono notevoli potenzialità in termini di sviluppo industriale, innovazione, assetto territoriale e creazione di posti di lavoro,

F.  considerando che l'energia agevolata e l'emissione di CO2 senza restrizioni in alcuni paesi creano un vantaggio comparativo,

G.  considerando che, di conseguenza, le regole commerciali sono decisive nella lotta contro i cambiamenti climatici e che l'Unione, in quanto prima potenza commerciale mondiale, può influenzarle sensibilmente,

1.  si compiace dell'ambizione del Consiglio europeo di ridurre le emissioni europee di gas a effetto serra entro il 2050 dell'80-95% rispetto al 1990, ambizione necessaria perché l'Unione riprenda la leadership delle iniziative internazionali sul clima, dato che altri paesi si sono notevolmente impegnati nell'economia verde, in particolare attraverso i loro piani di rilancio economico; appoggia fortemente l'obiettivo di ridurre le emissioni europee del 30% entro il 2020, obiettivo che dovrebbe stimolare altri paesi ad assumere impegni più ambiziosi;

2.  chiede la conclusione di un accordo internazionale vincolante per la protezione del clima e sostiene fermamente l'obiettivo di una riduzione del 30% delle emissioni di CO2 nell'Unione europea entro il 2020, nonché l'obiettivo a lungo termine dell'UE di una riduzione delle emissioni di CO2 e di altri gas serra dell'85% almeno entro il 2050;

3.  sottolinea che i paesi industrializzati devono assumere un ruolo guida nella riduzione delle emissioni di CO2; ritiene che la definizione di norme, l'etichettatura e la certificazione siano strumenti con un enorme potenziale per ridurre il consumo energetico e, quindi, affrontare il cambiamento climatico; ritiene che il meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) non sia riuscito a rispondere alle esigenze dei paesi più vulnerabili;

4.  è favorevole a un rafforzamento della promozione delle energie rinnovabili e all'idea che i governi degli Stati membri seguano una politica coerente e fissino un quadro giuridico vincolante che consenta l'adozione, nel lungo termine, di un programma graduale di aiuto che contribuisca all'apertura del mercato e alla creazione di infrastrutture minime, un elemento essenziale in un momento di crisi e di incertezza commerciale;

5.  rammenta che la politica commerciale comune è uno strumento al servizio degli obiettivi globali dell'Unione europea, che, a norma dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica commerciale comune dell'Unione europea è attuata «nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione» e che, a titolo dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, essa deve in particolare contribuire «allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite»;

6.  sottolinea che le politiche commerciali dell'Unione europea, a livello bilaterale o multilaterale, sono uno strumento e non un fine in sé stesso, devono essere coerenti con i suoi obiettivi di lotta contro i cambiamenti climatici e anticipare la conclusione di un accordo ambizioso sul clima;

7.  ritiene che le regole dell'OMC debbano essere interpretate ed evolvere in modo da sostenere gli impegni presi negli accordi multilaterali sull'ambiente (MEA); chiede alla Commissione di adoperarsi per il raggiungimento di un consenso in sede di OMC in merito al conferimento ai segretariati dei MEA dello status di osservatori in tutte le riunioni dell'OMC concernenti il loro campo di competenza nonché un di ruolo di consulenza nelle procedure di risoluzione dei contenziosi in materia ambientale; sottolinea che dovrebbero essere definite nuove norme internazionali per eliminare il vantaggio comparativo prodotto da emissioni di CO2 poco costose;

8.  deplora che in nessuno degli accordi dell'OMC figuri attualmente un riferimento diretto al cambiamento climatico, alla sicurezza alimentare e agli obiettivi di sviluppo del Millennio; disapprova lo sviluppo della biopirateria diretta alle sementi resistenti al cambiamento climatico; reputa necessario modificare le norme dell'OMC per garantire la coerenza e la consistenza con gli impegni assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto e degli accordi multilaterali sull'ambiente; sollecita una riforma dell'OMC che consenta di distinguere i prodotti in base ai metodi di produzione e di lavorazione;

9.  sottolinea, visti il preambolo dell'accordo dell'OMC e l'articolo XX, lettere b), d) e g) del GATT, che il commercio internazionale non deve tradursi nell'ipersfruttamento delle risorse naturali e invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il principio della preferenza collettiva nell'ambito dell'OMC, in particolare per quanto riguarda i prodotti sostenibili, rispettosi del clima ed etici;

10.  invita la Commissione e i membri dell'OMC a intervenire affinché quest'ultimo prenda posizione riconoscendo l'importanza e le conseguenze del cambiamento climatico e incoraggia l'OMC a far sì che le sue disposizioni non compromettano bensì promuovano gli sforzi globali volti a combattere il cambiamento climatico, a ridurlo e ad adattarvisi;

11.  si rammarica che i membri dell'OMC non abbiano ancora trovato il modo di integrare questo trattato nel sistema delle istituzioni e delle regole ONU nel settore della protezione ambientale, ad inclusione del cambiamento climatico, nonché nei settori della giustizia sociale e del rispetto di tutti i diritti umani; insiste che gli obblighi e gli obiettivi nel quadro dei MEA, quale la convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, e di altre istituzioni dell'ONU (FAO, ILO, IMO) devono avere la precedenza su un'interpretazione stretta delle regole commerciali;

12.  invita la Commissione, dato che sono trascorsi oltre 15 anni dall'adozione, il 15 aprile 1994 a Marrakech, della decisione ministeriale dell'OMC sul commercio e l'ambiente, a presentare al massimo entro la metà del 2011 al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti in quale misura il comitato dell'OMC per il commercio e l'ambiente abbia adempiuto al proprio mandato quale fissato in quella decisione e illustri le sue conclusioni su quanto ancora deve essere fatto, soprattutto nel contesto del dialogo globale sulla mitigazione del cambiamento climatico e sull'adattamento a quest'ultimo nonché nel quadro dell'OMC;

13.  invita la Commissione e gli Stati membri a insistere, nel quadro dei negoziati dell'OMC e degli accordi commerciali bilaterali, affinché la liberalizzazione degli scambi, in particolare di materie prime naturali, non pregiudichi una gestione sostenibile delle risorse e affinché gli obiettivi di protezione del clima e delle specie diventino parte integrante degli accordi; invita a tal fine la Commissione a sollecitare l'organizzazione di una riunione comune dei ministri del commercio e dell'ambiente dell'OMC prima della conferenza delle parti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC COP) che si terrà a Johannesburg nel 2011; ricorda che l'UNFCCC costituisce la sede per giungere ad un accordo internazionale su come affrontare il cambiamento climatico;

14.  ritiene quanto mai urgente avviare un dibattito pubblico sulla creazione di un'Organizzazione mondiale dell'ambiente;

Rafforzare l'interazione positiva tra commercio e protezione del clima

15.  riconosce il ruolo positivo che possono svolgere gli scambi commerciali nella diffusione dei beni e servizi che contribuiscono alla protezione del clima; ritiene che la protezione del clima e la liberalizzazione degli scambi possano rafforzarsi reciprocamente, facilitando gli scambi di beni e servizi ambientali, ma che occorra in via preliminare compilare un elenco di tali beni e servizi secondo rigorosi criteri ambientali e in collaborazione con gli Stati membri dell'OMC;

16.  riconosce che il commercio è uno strumento importante per il trasferimento di tecnologie verso i paesi in via di sviluppo; sottolinea la necessità di ridurre gli ostacoli al «commercio verde» abolendo, ad esempio, i dazi sui «beni ecologici» a livello di OMC;

17.  esorta l'Unione europea a dare il buon esempio riducendo gli ostacoli, quali dazi e imposte, per il commercio delle tecnologie «verdi» e dei prodotti rispettosi dell'ambiente e del clima, e promuovendo i cosiddetti beni e servizi ambientali anche sulla base dei piani d'azione di Bali e del Fondo verde per il clima di Copenaghen;

18.  sottolinea l'importanza dell'innovazione nelle tecnologie verdi e riconosce il ruolo che possono svolgere gli scambi commerciali nei trasferimenti di tali tecnologie tra i vari paesi;

19.  invita l'UE ad assumere un ruolo guida nell'individuazione dei maggiori ostacoli alla diffusione delle tecnologie nei paesi in via di sviluppo per affrontare i cambiamenti climatici;

20.  riconosce che lo stimolo all'innovazione può promanare da vari sistemi di ricompensa e che tali sistemi non favoriscono nello stesso modo i trasferimenti di tecnologie; osserva inoltre che, per quanto riguarda i sistemi relativi ai diritti di proprietà intellettuale per il trasferimento di tecnologie, le preoccupazioni in merito alla tutela di tali diritti a causa di istituzioni politiche deboli e dell'assenza dello Stato di diritto devono essere risolte; chiede pertanto alla Commissione di studiare tutti i sistemi di ricompensa dell'innovazione, tenendo conto del rischio di esclusione di taluni paesi, e di integrare i risultati di tale lavoro nella sua diplomazia climatica;

21.  si preoccupa dell'effetto distorsivo operato dalle sovvenzioni alle energie fossili sugli scambi mondiali, del loro impatto sul clima e del loro costo per le finanze pubbliche; accoglie favorevolmente l'impegno del G20 a favore dell'eliminazione progressiva di tali sovvenzioni;

22.  auspica che l'Unione europea assuma la leadership internazionale in materia e chiede alla Commissione di proporre rapidamente un calendario per la progressiva eliminazione di tali sovvenzioni nell'Unione europea, rimanendo inteso che un siffatto processo dovrà comprendere l'attuazione di misure di accompagnamento sociale e industriale; ricorda altresì la richiesta del Parlamento europeo alla Commissione e agli Stati membri di informare il Parlamento europeo circa i prestiti concessi dalle agenzie di credito all'esportazione e dalla Banca europea per gli investimenti a favore di progetti che comportano un impatto negativo sul clima;

23.  si oppone al sovvenzionamento dei combustibili fossili e chiede di rafforzare la promozione delle energie ecologiche e rinnovabili nonché di individuare e sviluppare fonti energetiche decentrate, in particolare nei paesi in via di sviluppo; ricorda, in questo contesto, l'accordo del G20 per eliminare gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili e invita la Commissione a presentare proposte relative a una strategia europea per la sua attuazione con un calendario chiaro e meccanismi di compensazione, ove opportuni;

Rendere più giusti i prezzi nel commercio internazionale ed evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

24.  rileva che la liberalizzazione degli scambi può ritorcersi contro la protezione del clima se taluni paesi ricavano dall'inazione in materia climatica un vantaggio competitivo; suggerisce pertanto una riforma delle regole antidumping dell'OMC per includervi la questione del giusto prezzo ambientale conformemente alle norme mondiali di protezione del clima;

25.  deplora che, sovvenzionando i prezzi dell'energia e non applicando alcuna restrizione o quota all'emissione di CO2, alcuni paesi possano avere un vantaggio comparativo; osserva che, di fronte all'emissione senza restrizioni e quindi relativamente poco costosa di CO2, questi paesi non hanno alcun interesse ad aderire agli accordi multilaterali in materia di cambiamenti climatici;

26.  rileva tuttavia che i negoziati climatici si fondano sul principio di «responsabilità comune ma differenziata» e che la debolezza delle politiche climatiche nei paesi in via di sviluppo si spiega generalmente con la loro minore capacità finanziaria o tecnologica e non con obiettivi di dumping ambientale;

27.  chiede in tale contesto che il dibattito europeo sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio industriali collegato al sistema comunitario di scambio di quote di emissione (ETS) e sui mezzi per rimediarvi sia affrontato con cautela;

28.  sottolinea che, secondo l'ultima comunicazione della Commissione del 26 maggio 2010 (COM(2010)0265) sull'argomento, pochi settori industriali sono veramente sensibili alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e ritiene che la loro identificazione richieda un'accurata analisi settoriale; invita la Commissione ad adottare rapidamente un siffatto approccio anziché una serie di criteri quantitativi identici per tutti i settori industriali;

29.  sottolinea che non esiste una soluzione unica per i settori industriali sensibili alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e che la natura del prodotto o la struttura del mercato sono criteri fondamentali per scegliere tra gli strumenti disponibili (attribuzione gratuita di quote, aiuti di Stato o misure di adeguamento alle frontiere);

30.  ritiene che un accordo multilaterale sul clima costituirebbe lo strumento migliore per internalizzare le esternalità ambientali negative correlate alla CO2, ma è del parere che tale accordo rischi di non essere raggiunto nel prossimo futuro; reputa pertanto che l'Unione europea debba continuare a esplorare le possibilità di mettere a punto, per i settori industriali realmente esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, idonei strumenti ambientali complementari alla vendita all'asta delle quote di CO2 del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione, in particolare un «meccanismo d'inclusione del carbonio» che, nel rispetto delle norme dell'OMC, consentirebbe di combattere i rischi di trasferimento delle emissioni di CO2 verso i paesi terzi;

31.  afferma in maniera inequivocabile che gli aggiustamenti fiscali alle frontiere non devono funzionare come uno strumento protezionista ma come un modo per ridurre le emissioni;

Favorire la differenziazione dei prodotti a seconda del loro impatto sul clima

32.  è del parere che l'Unione europea, in quanto principale blocco commerciale internazionale, possa stabilire delle norme a livello mondiale, e sostiene lo sviluppo e la diffusione di sistemi di certificazione ed etichettatura che tengano conto di criteri sociali ed ecologici; ricorda il proficuo lavoro svolto dalle ONG internazionali nello sviluppo e nella promozione di tali etichettature e certificazioni e appoggia esplicitamente un loro più ampio utilizzo;

33.  ricorda che il quadro dell'OMC permette di adottare misure di qualificazione del commercio ove si rivelino necessarie, proporzionate e non discriminatorie nei confronti dei paesi in cui le condizioni di produzione sono identiche; rileva tuttavia che urgono chiarimenti perché tali misure possano applicarsi sulla base dei criteri climatici relativi al PMP dei prodotti in questione;

34.  chiede alla Commissione di adoperarsi per il rilancio delle discussioni in seno all'OMC sui PMP e la possibilità di differenziare prodotti simili in funzione della loro impronta carbonio, della loro impronta energetica o di norme tecnologiche; ritiene che una siffatta iniziativa possa essere accettata dai membri dell'OMC ove sia corredata di misure atte a facilitare il trasferimento di tecnologie;

35.  auspica tuttavia che l'attuale mancanza di chiarezza sui PMP in seno all'OMC non porti all'immobilismo l'Unione, la quale dovrebbe al contrario sfruttare tali margini di manovra;

36.  sottolinea che occorre impegnarsi per garantire che gli effetti ambientali negativi dovuti al commercio si ripercuotano sui prezzi e che sia applicato il principio «chi inquina paga»; insiste perché vengano sincronizzati i sistemi di etichettatura e di informazione in materia di norme ambientali;

37.  si compiace, pertanto, che l'Unione europea abbia introdotto criteri di sostenibilità per gli agrocarburanti prodotti nell'Unione ed importati; chiede alla Commissione europea di studiare l'estensione di tale approccio alla biomassa e ai prodotti agricoli; chiede che si tenga conto dei cambiamenti indiretti della destinazione d'uso dei terreni connessi con gli agrocarburanti e si attende che, conformemente all'impegno assunto con il Parlamento europeo, la Commissione presenti una proposta prima della fine del 2010;

38.  si impegna a favore dell'elaborazione di norme e criteri di sostenibilità rigorosi e vincolanti per la produzione dei biocombustibili e della biomassa, che tengano conto dell'emissione di gas nocivi per il clima e di piccole particelle causata dal cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni (ILUC) nonché dell'intero ciclo produttivo; sottolinea che la garanzia dell'approvvigionamento alimentare della popolazione deve essere prioritaria rispetto alla produzione di biocombustibili e che la sostenibilità della politica e delle pratiche in materia di uso dei terreni deve essere urgentemente affrontata con un approccio più olistico;

39.  reputa essenziale che vi siano rigide norme di sostenibilità per il commercio internazionale dei biocarburanti, visto il loro impatto ambientale e sociale contraddittorio;

40.  accoglie con favore l'accordo europeo sul legname illegale e si attende sviluppi positivi verso accordi volontari di partenariato;

La liberalizzazione degli scambi non deve rimettere in causa le ambiziose politiche climatiche

41.  si preoccupa della volontà della Commissione di favorire, negli accordi commerciali, la liberalizzazione del commercio di legname e, in particolare, l'abolizione delle restrizioni all'esportazione, malgrado il grave rischio di deforestazione e le ripercussioni negative sul clima, la biodiversità, lo sviluppo e le popolazioni locali;

42.  sottolinea in particolare l'esigenza di coerenza tra gli obiettivi in materia di clima e biodiversità e le condizioni del commercio per garantire, ad esempio, che gli sforzi per affrontare la deforestazione siano efficaci;

43.  è del parere che i nuovi accordi internazionali in materia di protezione climatica debbano contenere garanzie precise quanto alla riduzione dell'impatto ambientale negativo del commercio internazionale del legname e porre fine alla deforestazione, la cui entità è motivo di preoccupazione;

Pieno inserimento del trasporto nell'ambito problematico delle questioni commerciali e climatiche

44.  deplora che l'attuale sistema degli scambi produca una divisione globale del lavoro e della produzione basata su un'incidenza molto elevata del trasporto, che non sostiene i propri costi ambientali; auspica che il costo climatico del trasporto internazionale sia internalizzato nel suo prezzo, mediante l'introduzione di tasse o sistemi di scambio di quote a pagamento; si compiace della prossima inclusione dell'aviazione nel SCSQE e attende dalla Commissione un'iniziativa simile per il trasporto marittimo entro il 2011, che entri in vigore nel 2013, ove si rivelasse impossibile attuare un meccanismo mondiale entro quella data; deplora che il combustibile usato per il trasporto internazionale di merci non sia soggetto a nessuna imposta; caldeggia la tassazione di tale combustibile e di tali merci, in particolare i prodotti trasportati per via aerea; auspica peraltro che la Commissione assuma l'iniziativa di rimettere in causa gli aiuti concessi alle modalità di trasporto più inquinanti, quali l'esonero dalle tasse sull'energia da cherosene;

45.  osserva che le emissioni di CO2 causate dal commercio internazionale possono essere notevolmente ridottechiede che i costi ambientali e di trasporto siano integrati nei prezzi dei prodotti (internalizzazione dei costi esterni), in particolare includendo nel sistema europeo di scambio delle emissioni (ETS) i trasporti marittimi, che rappresentano il 90% dei trasporti utilizzati nel commercio internazionale;

46.  invita la Commissione e gli Stati membri a fare tutto il possibile per giungere a un accordo giuridicamente vincolante sulla riduzione delle emissioni derivanti dai traffici marittimi nel contesto dell'Organizzazione marittima internazionale;

47.  ritiene importante che gli impegni internazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra si applichino anche al trasporto aereo e marittimo internazionale;

48.  sottolinea che l'aumento delle emissioni di CO2 legate ai trasporti e al commercio internazionale compromette l'efficacia della strategia dell'Unione europea in materia di cambiamento climatico; ritiene che ciò costituisca un valido argomento a favore del passaggio da una strategia di sviluppo basata sulle esportazioni a uno sviluppo endogeno fondato sul consumo e sulla produzione diversificati e locali nei paesi in via di sviluppo; ricorda che tale strategia avrebbe ricadute positive sull'occupazione sia nell'Unione europea che nei paesi in via di sviluppo;

49.  ritiene che, fintantoché il costo climatico non figurerà nel prezzo del trasporto, si dovrebbe incoraggiare la promozione della produzione sostenibile locale, in particolare mediante una migliore informazione dei consumatori;

Potenziamento degli strumenti che garantiscono la coerenza tra commercio e clima

50.  chiede che sia realizzato un bilancio di tutte le politiche commerciali al fine di garantire la coerenza tra la politica commerciale e quella climatica dell'Unione europea, che tali politiche siano eventualmente modificate per migliorare il bilancio in questione e che, in caso di bilancio negativo per il clima, siano adottate obbligatoriamente misure compensative, ad esempio cooperazione politica, tecnologica e finanziaria;

51.  esorta l'Unione europea ad utilizzare le disposizioni globali in materia di ambiente nell'ambito degli accordi commerciali bilaterali e regionali come strumento di sviluppo, ponendo l'accento sulla necessità di un'adeguata applicazione delle clausole ambientali e dei meccanismi di cooperazione allo scopo di promuovere il trasferimento delle tecnologie, l'assistenza tecnica e lo sviluppo di capacità;

52.  invita la Commissione a inserire sistematicamente clausole ambientali negli accordi commerciali conclusi con i paesi terzi, con particolare riguardo alla riduzione delle emissioni di CO2 e al trasferimento di tecnologie a basse emissioni;

53.  si compiace dell'introduzione della dimensione del cambiamento climatico nelle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità (VIS) degli accordi commerciali; prende atto, tuttavia, del fatto che in taluni casi, come quello dell'Accordo euro mediterraneo sul libero scambio, la VIS dimostra che l'accordo avrà impatti climatici negativi di cui non si è tenuto conto prima della sua conclusione; ritiene che gli accordi commerciali non debbano in nessun modo pregiudicare gli accordi ambientali multilaterali (MEA);

54.  reputa che nella riforma del SPG debbano essere introdotti criteri ambientali;

55.  ritiene che, nelle sue strategie negoziali in materia di politica commerciale e ambientale, la Commissione debba attenersi a un quadro armonizzato in modo da non suscitare nei partner motivi di preoccupazione per le barriere commerciali, garantendo nel contempo la conformità con gli obiettivi vincolanti per la lotta ai cambiamenti climatici;

56.  reputa che la «diplomazia del clima» debba essere perseguita con maggior vigore e coerenza nelle relazioni commerciali dell'UE con gli Stati che non sono vincolati da accordi multilaterali in materia di protezione ambientale;

La coerenza dell'Unione europea in materia di commercio e di clima dal punto di vista dei paesi in via di sviluppo

57.  riconosce che la coerenza delle politiche commerciali e climatiche europee possa essere utilizzata o percepita dai paesi partner quale sotterfugio per ridurre le importazioni e aumentare le esportazioni dell'Unione;

58.  insiste pertanto sull'importanza di negoziare con tali paesi tutte le misure che l'Unione potrebbe adottare, in particolare l'aggiustamento alle frontiere, e sulla necessità, per l'Unione, di mantenere i suoi impegni in materia di aiuto climatico nei confronti dei paesi in via di sviluppo;

59.  esprime pertanto preoccupazione per il fatto che i finanziamenti «precoci», promessi dai paesi europei in occasione del vertice climatico di Copenaghen, provengono in parte da impegni presi nel quadro dell'aiuto pubblico allo sviluppo e sono forniti sotto forma di prestiti, contrariamente alle richieste del Parlamento; chiede che la Commissione elabori una relazione su tali finanziamenti che permetta di giudicare la corrispondenza tra la realtà, gli impegni presi e le richieste del Parlamento; chiede altresì un migliore coordinamento dei finanziamenti quanto al loro utilizzo tematico e geografico;

60.  ricorda l'impegno assunto dai paesi industrializzati, tra cui gli Stati membri dell'Unione europea, di riflettere su finanziamenti innovativi per lottare contro i cambiamenti climatici;

61.  è convinto che la lotta al cambiamento climatico debba basarsi sul principio di solidarietà tra i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo, possibilmente in più stretta cooperazione con l'ONU, l'OMC e le altre istituzioni di Bretton Woods; chiede pertanto che sia elaborata, insieme ai paesi in via di sviluppo, ai paesi emergenti e a quelli industrializzati, una strategia complessiva per lo scambio di quote di emissione e la tassazione dell'energia e delle emissioni di gas serra, allo scopo, da un lato, di evitare il trasferimento delle imprese (rilocalizzazione delle emissioni di carbonio) e, dall'altro, di generare risorse finanziarie per combattere il cambiamento climatico, ridurne le conseguenze e adattarvisi;

62.  sottolinea che il crescente trasferimento di tecnologia verso i paesi in via di sviluppo, come mezzo per affrontare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, è una componente critica del regime climatico post-2012; deplora il fatto che solo una piccola percentuale dell'aiuto pubblico allo sviluppo sia destinata al trasferimento di tecnologia; esorta gli Stati membri a fornire ulteriore assistenza tecnica e finanziaria per consentire ai paesi in via di sviluppo di far fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici, di conformarsi alle norme in materia di clima e di includere valutazioni preliminari dell'impatto delle norme, dell'etichettatura e della certificazione sullo sviluppo;

o
o   o

63.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione, ai parlamenti nazionali nonché alla Segreteria esecutiva della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (CCNUCC) e alla 16a Conferenza delle parti (COP 16).

(1) Climate Change 2007: Synthesis Report, a cura di Rajendra K. Pachauri e Andy Reisinger, Ginevra 2007, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf, e le relazioni dei gruppi di lavoro: The Physical Science Basis, contributo del gruppo di lavoro I, a cura di S. Solomon, D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. Averyt, M. Tignor e H.L. Miller, Jr.; Impacts, Adaptation and Vulnerability, contributo del gruppo di lavoro II, a cura di M. Parry, O. Canziani, J. Palutikof, P. van der Linden and C. Hanson; Mitigation of Climate Change, contributo del gruppo di lavoro III, a cura di B. Metz, O. Davidson, P. Bosch, R. Dave e L. Meyer.
(2) Testi approvati, P7_TA(2010)0019.
(3) GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 193.
(4) GU C 160 del 19.6.2010, pag. 1 e pag. 8.
(5) http://www.agassessment.org/

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