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Procedura : 2010/2268(INI)
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Ciclo del documento : A7-0368/2010

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A7-0368/2010

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PV 19/01/2011 - 13
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Giovedì 20 gennaio 2011 - Strasburgo
Accordo quadro UE-Libia
P7_TA(2011)0020A7-0368/2010

Raccomandazione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 destinata al Consiglio sui negoziati riguardanti l'accordo quadro UE-Libia (2010/2268(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Ana Gomes a nome del gruppo S&D sui negoziati in corso riguardanti l'accordo quadro UE-Libia (B7-0615/2010),

–  viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» del 15 ottobre 2007 sull'apertura di negoziati in vista di un accordo quadro tra l'UE e la Libia, nonché le conclusioni del Consiglio europeo del 18-19 giugno e del 29-30 ottobre 2009 sulle politiche correlate alla migrazione,

–  visto il memorandum d'intesa firmato congiuntamente dal Commissario Ferrero-Waldner e dal Segretario di Stato agli affari europei Al Obeidi il 23 luglio 2007,

–  visti i negoziati in corso fra l'UE e la Libia su un accordo quadro,

–  visto il piano d'azione per la lotta all'HIV a Bengasi, varato nel novembre 2004,

–  viste l'attuale cooperazione pratica in materia di migrazione UE-Libia e l'agenda sulla cooperazione in materia di migrazione firmata dalla Commissione e dalla Libia il 4 ottobre 2010,

–  vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,

–  visti la convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e il protocollo del 31 gennaio 1967 relativo allo status dei rifugiati,

–  visti diversi strumenti in materia di diritti dell'uomo sottoscritti dalla Libia, quali il patto internazionale sui diritti civili e politici (1970), il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1970), la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1968), la convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione della donna (1989), la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1989), la convenzione sui diritti del fanciullo (1993) e la convenzione internazionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (2004),

–  viste la risoluzione 62/149 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 2007, in cui si chiede una moratoria sul ricorso alla pena di morte, e la risoluzione 63/168 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 2008, in cui si sollecita l'applicazione della suddetta risoluzione 62/149 del 2007 dell'Assemblea generale,

–  vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e il suo protocollo che istituisce una Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, ratificati dalla Libia rispettivamente il 26 marzo 1987 e il 19 novembre 2003,

–  vista la convenzione dell'Unione africana, del settembre 1969, che disciplina gli aspetti specifici dei rifugiati in Africa, sottoscritta dalla Libia il 17 luglio 1981,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  viste le sue risoluzioni del 18 gennaio 2007 sulla condanna e l'incarcerazione da parte della Libia di cinque infermiere bulgare e di un medico palestinese(1) e del 17 giugno 2010 sulle esecuzioni in Libia(2),

–  visti l'articolo 121, paragrafo 3, e l'articolo 97 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0368/2010),

A.  considerando che, malgrado il persistere di un regime autoritario e le sistematiche violazioni delle convenzioni internazionali sui diritti e le libertà fondamentali, la Libia ha relazioni commerciali e politiche in espansione con gli Stati membri dell'UE e svolge il ruolo di partner dell'UE nel bacino del Mediterraneo e in Africa in una vasta gamma di settori aventi ripercussioni sulla sicurezza e la stabilità, in particolare la migrazione, la sanità pubblica, lo sviluppo, le relazioni economiche e commerciali, il cambiamento climatico, l'energia e il patrimonio culturale,

B.  considerando che vari Stati membri dell'UE hanno strette relazioni con la Libia, con le imprese e con le banche nazionali che sono strumentali per gli investimenti finanziari libici in Europa, considerando che il 30 agosto 2008 l'Italia ha firmato un accordo di amicizia con la Libia che disciplina le relazioni in diversi settori, tra cui la cooperazione in materia di gestione della migrazione e la compensazione finanziaria per la guerra e il dominio coloniale, e considerando che il 9 novembre 2010 il parlamento italiano ha invitato il governo a riesaminare tale trattato,

C.  considerando che l'accordo quadro UE-Libia attualmente in fase negoziale contempla una vasta gamma di settori, che vanno dal rafforzamento del dialogo politico alla gestione della migrazione, allo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali, alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e al miglioramento della cooperazione in vari comparti, e considerando che si prevede che l'accordo quadro fornisca l'opportunità di intensificare il dialogo politico tra la Libia e l'UE,

D.  considerando che il rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto nonché l'opposizione alla pena di morte sono principi fondamentali dell'UE, e considerando che il Parlamento è energicamente impegnato a favore dell'abolizione universale della pena di morte e ha ripetutamente sollecitato la revoca della condanna a morte e la scarcerazione delle cinque infermiere bulgare e del medico palestinese che sono stati imprigionati in Libia per diversi anni, oltre a condannare le esecuzioni di cittadini libici e di altri paesi che hanno avuto luogo in Libia,

E.  considerando che la Libia ha ratificato la convenzione dell'Unione africana che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa, in cui si sottolinea, all'articolo 8, che «la presente Convenzione costituirà per l'Africa il complemento regionale efficace della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 sullo status dei rifugiati» e che «gli Stati membri collaboreranno con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati», considerando tuttavia che la Libia non ha ratificato la Convenzione ONU sui rifugiati del 1951, che è l'unica convenzione internazionale contenente una definizione globale del termine «rifugiato», corredata di misure di protezione vincolanti e da un meccanismo specifico di monitoraggio da parte dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati,

F.  considerando che esistono prove concrete del fatto che in Libia è diffusa la pratica della discriminazione nei confronti dei lavoratori migranti sulla base della loro origine nazionale o etnica e in particolare della persecuzione razziale dei lavoratori migranti africani, e considerando che il Parlamento europeo è profondamente preoccupato per le notizie di violenze sessuali contro le donne,

G.  considerando che l'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede che nessuno possa essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti,

H.  considerando che il 13 maggio 2010 la Libia è stata eletta al Consiglio ONU per i diritti dell'uomo e ha ratificato diversi strumenti in materia di diritti umani e che, di conseguenza, la Libia è soggetta a specifici obblighi di diritto internazionale in materia di rispetto dei diritti dell'uomo, ma che finora non ha adottato misure concrete volte a migliorare la situazione dei diritti umani nel paese né ha avviato un'autentica cooperazione con gli organi dei trattati e delle procedure speciali dell'ONU, considerando che i diritti umani sono indivisibili eppure i libici e gli stranieri in Libia, nonostante godano di alcuni benefici economici e sociali dovuti alla distribuzione del reddito nazionale da parte dello Stato, non godono della maggior parte dei diritti civili e politici – tra cui la libertà di espressione, di riunione e di associazione, il diritto a un processo equo, i diritti del lavoro, i diritti delle donne e il diritto di libere elezioni – e considerando che spesso si verificano casi di detenzione arbitraria, tortura, scomparse involontarie e discriminazioni, in particolare nei confronti dei migranti,

I.  considerando che l'esercizio del potere di Stato in Libia non è ancorato allo Stato di diritto o all'obbligo di rendiconto democratico e ha portato a comportamenti arbitrari e imprevedibili nei confronti di persone e interessi stranieri, come si è verificato di recente nel caso di uomini d'affari svizzeri e di alcuni stranieri giustiziati per reati comuni, la cui identità non è stata comunicata,

1.  rivolge al Consiglio, nel contesto dei negoziati in corso riguardanti l'accordo quadro UE-Libia, le seguenti raccomandazioni:

   a) prende atto della recente decisione del Consiglio di consentire finalmente a un numero limitato di deputati al PE di leggere il mandato conferito alla Commissione relativo ai negoziati su un accordo quadro tra l'UE e la Libia; deplora tuttavia il ritardo con cui tale decisione è stata adottata e chiede che al Parlamento europeo sia concesso di accedere ai mandati relativi a tutti gli accordi internazionali in via di negoziazione, in conformità dell'articolo 218, paragrafo 10 TFUE, il quale stabilisce che il Parlamento sia immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura;
   b) si compiace dell'apertura dei negoziati tra l'UE e la Libia in quanto si tratta di un passo avanti verso lo sviluppo di nuove relazioni per l'UE nella regione del Mediterraneo e in Africa; ritiene che la cooperazione con la Libia sia utile per affrontare questioni come la sicurezza e la stabilità, la migrazione, la sanità pubblica, lo sviluppo, il commercio, il cambiamento climatico, l'energia e la cultura;
   c) esorta il Consiglio e la Commissione a raccomandare energicamente alla Libia di ratificare e applicare la convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 e il relativo protocollo del 1967, compresa la piena cooperazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) al fine di garantire l'adeguata protezione e i diritti dei migranti, e di adottare una legislazione in materia di asilo che riconosca di conseguenza lo status e i diritti dei rifugiati, in particolare il divieto di espulsione collettiva e il principio di non respingimento;
   d) ricorda al Consiglio e alla Commissione il loro obbligo di garantire che la politica esterna dell'UE rispetti pienamente la Carta dei diritti fondamentali, segnatamente l'articolo 19, il quale vieta le espulsioni collettive e riconosce il principio di non respingimento;
   e) esorta il Consiglio e la Commissione a chiedere alle autorità libiche di firmare un memorandum d'intesa che conceda all'UNHCR di essere legittimamente presente nel paese, con il mandato di svolgere tutte le sue attività in materia di accesso e di protezione;
   f) esorta il Consiglio e la Commissione a garantire che un accordo di riammissione con la Libia potrà essere previsto soltanto per gli immigrati illegali, ad esclusione pertanto di coloro che si dichiarano richiedenti asilo, rifugiati o persone bisognose di protezione, e ribadisce che il principio di non respingimento si applica a chiunque rischi di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti inumani;
   g) invita inoltre il Consiglio ad offrire un programma di reinsediamento ai rifugiati riconosciuti come tali e individuati in Libia dall'UNHCR, conformemente all'agenda sulla cooperazione in materia di migrazione firmata il 4 ottobre 2010;
   h) invita il Consiglio e la Commissione a potenziare il loro sostegno alle attività dell'UNHCR, incoraggiando nel contempo le autorità libiche a rispettare le norme umanitarie internazionali nei confronti dei migranti non documentati presenti nel paese e in particolare a concedere all'UNHCR l'accesso sistematico ai centri di detenzione;
   i) invita il Consiglio e la Commissione a proporre un'assistenza alla Libia, con la partecipazione di UNHCR, IOM, ICMPD e di altre agenzie specializzate, al fine di affrontare il problema della tratta di esseri umani nella regione, con particolare attenzione alla protezione delle donne e dei bambini, compresi aiuti volti a favorire l'integrazione degli immigrati legali e a migliorare le condizioni per i migranti che si trovano illegalmente nel paese; si compiace al riguardo dell'accordo relativo all'agenda sulla cooperazione in materia di migrazione sottoscritto dai Commissari Mälmstrom e Füle e dalle autorità libiche nell'ottobre 2010;
   j) esorta la Commissione a comunicare al Parlamento tutte le informazioni dettagliare relative agli strumenti finanziari esterni utilizzati per l'accordo di partenariato UE-Libia;
   k) esorta il Consiglio a incoraggiare la Libia ad aderire a una moratoria sulla pena di morte, in conformità delle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottate il 18 dicembre 2007 e il 18 dicembre 2008, in vista dell'abolizione della pena capitale, nonché a pubblicare statistiche su tutte le persone giustiziate in Libia dal 2008 e a divulgare l'identità delle persone interessate così come le accuse in base alle quali sono state condannate; invita l'Alto Rappresentante/Vicepresidente della Commissione a dimostrare la priorità politica che l'UE attribuisce all'abolizione della pena di morte sollevando sistematicamente la questione presso le autorità libiche;
   l) invita il Consiglio a insistere sull'inclusione nell'accordo quadro di una clausola relativa al Tribunale penale internazionale, inducendo la Libia a prendere in considerazione la possibilità di ratificare lo Statuto di Roma;
   m) invita il Consiglio a proporre alla Libia di cooperare su programmi volti a rafforzare le sinergie regionali in materia di sviluppo sostenibile e di questioni ambientali quali il cambiamento climatico, la scarsità delle risorse idriche e la desertificazione;
   n) invita il Consiglio e la Commissione a incoraggiare, nel corso dei negoziati sull'accordo quadro, la partecipazione della Libia al partenariato euromediterraneo come pure alle attività e ai progetti principali dell'Unione concernenti il Mediterraneo;
   o) invita la Commissione a rispettare pienamente l'obbligo che le incombe ai sensi dell'articolo 218 TFEU informando debitamente il Parlamento su quali siano gli obiettivi dell'UE in materia di «cooperazione nucleare» con la Libia nell'ambito del capitolo «Energia» dei negoziati sull'accordo quadro, comprese tutte le implicazioni sul piano politico e della sicurezza;
   p) si compiace con le autorità e gli operatori del settore sanitario libico per il notevole miglioramento delle capacità mediche e scientifiche al fine di combattere il virus HIV-AIDS che si è conseguito grazie al piano d'azione di Bengasi, attuato congiuntamente dall'UE e dalla Libia, e appoggia la richiesta di estendere tale cooperazione ad altre malattie infettive e ad altri centri medici in Libia; invita gli Stati membri ad offrire un'assistenza medica specializzata ai pazienti libici, in particolare agevolandone il trattamento temporaneo presso istituzioni specializzate in Europa;
   q) ritiene che l'accordo quadro debba comprendere un'assistenza per la creazione di capacità istituzionali al fine di rafforzare la società civile, sostenere la modernizzazione, favorire le riforme democratiche e l'indipendenza dei media e del sistema giudiziario nonché incoraggiare altri sforzi volti ad aprire spazi per le attività commerciali, il mondo accademico, le ONG e altri soggetti interessati in Libia;
   r) invita il Consiglio e la Commissione a garantire che i programmi destinati al commercio siano incentrati sulla concessione di un sostegno reale alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, al fine di ottimizzare il loro potenziale di esportazione;
   s) chiede al Consiglio e alla Commissione di incoraggiare la Libia a rispettare pienamente gli impegni assunti al momento di accedere all'UNHRC ed esorta pertanto la Libia a rivolgere inviti permanenti alle persone nominate nel quadro delle procedure speciali dell'ONU – quali il relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, il relatore speciale sulla tortura, il relatore speciale sulla libertà di espressione e il relatore speciale sulle forme attuali di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza, così come il gruppo di lavoro sulle scomparse forzate e involontarie e il gruppo di lavoro sulle detenzioni arbitrarie – come richiesto nella recente revisione periodica universale sulla Libia; sollecita, nello stesso spirito, la concessione di un accesso senza restrizioni al paese per consentire un controllo indipendente della situazione generale dei diritti umani;
   t) invita il Consiglio a garantire che i visti Schengen per i cittadini libici siano rilasciati senza inutili ritardi, ad esaminare altre procedure di agevolazione e a persuadere le autorità libiche a facilitare la concessione di visti per i cittadini europei che risiedono o svolgono attività professionali in Libia;
   u) raccomanda l'istituzione di una delegazione dell'UE a Tripoli il più presto possibile;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri dell'Unione europea.

(1) GU C 244 E del 18.10.2007, pag. 208.
(2) Testi approvati, P7_TA(2010)0246.

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