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Procedura : 2010/2963(RSP)
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RC-B7-0073/2011

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P7_TA(2011)0041

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Giovedì 3 febbraio 2011 - Bruxelles
Crisi dei rifiuti in Campania
P7_TA(2011)0041RC-B7-0073/2011

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 sull'emergenza rifiuti in Campania

Il Parlamento europeo,

–  vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti(1), in particolare l'articolo 4,

–  vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi(2), in particolare l'articolo 2,

–  vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti(3), in particolare l'articolo 11 e l'allegato II,

–  visto il quadro riveduto della direttiva relativa ai rifiuti (2008/98/CE)(4), in particolare gli articoli 17 e 18,

–  vista la sua risoluzione del 19 novembre 2003 sulla relazione di seguito relativa alla direttiva del Consiglio 75/442/CEE (direttiva quadro sui rifiuti)(5),

–  vista la sua risoluzione del 16 settembre 1998 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'applicazione delle direttive sulla politica in materia di rifiuti(6),

–  visto il documento di lavoro sulla missione d'inchiesta della commissione per le petizioni in Campania (Italia) dal 28 al 30 aprile 2010(7),

–  vista la legge 123/2008 della Repubblica italiana, promulgata il 14 luglio 2008,

–  vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente(8),

–  vista la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-135/05 del 26 aprile 2007,

–  vista la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-297/08 del 4 marzo 2010,

–  visti gli articoli 191 e 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico all'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale(9), in particolare l'articolo 2,

–  vista la convenzione di Aarhus,

–  visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.  considerando che l'emergenza rifiuti in Campania rappresenta il capitolo più complesso di una storia di gestione problematica dei rifiuti in varie parti d'Italia, fra cui il Lazio, la Calabria e la Sicilia, che un'emergenza rifiuti è stata dichiarata negli anni «90 e che sono stati nominati commissari governativi dotati di poteri e fondi speciali,

B.  considerando che il decreto legge italiano n. 195 del 31 dicembre 2009 ha dichiarato ufficialmente chiuso lo stato d'emergenza e, da quella data in poi, delega alle autorità provinciali la responsabilità della gestione dei rifiuti,

C.  considerando che il 5 ottobre 2010 la commissione per le petizioni del Parlamento ha approvato un documento di lavoro su una missione d'inchiesta in Campania (Italia) dal 28 al 30 aprile 2010, effettuata in risposta a varie petizioni presentate sui problemi di gestione dei rifiuti nella regione,

D.  considerando che, dopo quella dell'estate 2007, una nuova crisi è scoppiata subito dopo l'adozione della relazione sulla missione da parte della commissione per le petizioni; che l'annuncio delle conseguenti misure eccezionali, quali l'apertura di nuove discariche, è stato seguito da proteste di massa,

E.  considerando che la soluzione iniziale che prevedeva la produzione di «ecoballe» e rifiuti organici non è stata effettuata correttamente, per cui non è stato possibile eliminarle; che, per mancanza di procedimenti di filtraggio o selezione dei rifiuti, secondo le stime sono stati prodotti oltre sette milioni di tonnellate di ecoballe di qualità inferiore agli standard,

F.  considerando che il primo inceneritore di Acerra è diventato operativo soltanto nel marzo 2010, che il suo funzionamento è stato ostacolato dalla mancanza di adeguate infrastrutture per la differenziazione e il trattamento dei rifiuti e che persistono preoccupazioni sull'eliminazione delle ceneri tossiche derivanti dall'incenerimento,

G.  considerando che i progressi compiuti nella riduzione dei rifiuti e nel riciclaggio dei rifiuti domestici sono stati minimi e che rifiuti domestici e di altro tipo continuano ad essere portati nelle discariche indiscriminatamente, talvolta a quanto sembra mescolati a vari tipi di rifiuti industriali,

H.  considerando che numerose discariche sono state dichiarate aree di interesse strategico per cui è stato impedito ai cittadini, ai sindaci e alle autorità locali, compresa la polizia, di verificare cosa vi venga effettivamente trasportato,

I.  considerando che l'aspetto più importante della gestione della crisi dei rifiuti è la pratica di derogare a regolamenti e controlli, compresa ad esempio la concessione di deroghe alle valutazioni di impatto ambientale e alla normativa sugli appalti pubblici; che ai commissari è stata conferita l'autorità di decidere l'ubicazione di impianti, discariche e inceneritori nonché le società alle quali affidare i contratti, senza adeguata consultazione o informazione delle autorità locali e degli abitanti circa le decisioni assunte; che il sistema che prevede la gestione dei rifiuti da parte di commissari straordinari è stato oggetto di pesanti critiche e ha dato corso a inchieste giudiziarie, ed è attualmente considerato da gran parte della popolazione come parte del problema, per l'insita mancanza di trasparenza e di vigilanza istituzionale, anziché la soluzione,

J.  considerando che, secondo la convenzione di Aarhus, i cittadini hanno il diritto di essere informati della situazione esistente sul proprio territorio e che è compito delle autorità fornire informazioni e motivare i cittadini a sviluppare un atteggiamento e forme di comportamento responsabili; che, conformemente alla direttiva 2003/35/CE, gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla preparazione e alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi che devono essere elaborati,

K.  considerando che i cittadini che hanno protestato contro questa situazione o che hanno cercato di proporre approcci alternativi non hanno ricevuto idonea attenzione; che le autorità politiche nazionali hanno posto i siti dei rifiuti e l'inceneritore di Acerra sotto lo stretto controllo delle forze armate; che, recentemente, sono stati operati alcuni arresti nel corso di manifestazioni pubbliche al riguardo, il che dimostra che la relazione tra i cittadini e le autorità è stata danneggiata e che sta crescendo lo scontento dei cittadini,

L.  considerando che nel 2007 la Commissione ha deciso di sospendere, sino a quando non sia abolita la struttura commissariale, 135 milioni di euro di contributi per il periodo finanziario 2006-2013, a favore di progetti di gestione dei rifiuti, e un ulteriore importo pari a 10,5 milioni di euro per il periodo finanziario 2000-2006,

M.  considerando che in gran parte delle città i progressi compiuti nella riduzione dei rifiuti e nel riciclaggio dei rifiuti domestici sono stati minimi; che, come è degno di nota, notevoli progressi sono stati compiuti in alcune città nella differenziazione e nella raccolta dei rifiuti domestici anche se l'attuale ciclo dei rifiuti si basa ancora ampiamente sulle discariche e sull'incenerimento, in contrasto con gli orientamenti della nuova direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE); che si sta esaminando un piano di gestione dei rifiuti che rispetti i principi della legislazione dell'UE in materia di rifiuti per quanto riguarda la gerarchia del trattamento e la sicurezza d'impiego delle discariche o dell'incenerimento,

N.  considerando che non vengono effettuati controlli sulla qualità dei rifiuti domestici e lo scarico di rifiuti pericolosi in discariche illegali e il fatto che non siano tenuti nel debito conto fattori ideologici e idrologici al momento di decidere l'ubicazione delle discariche in siti quali Chiaiano ha portato a un elevato rischio di contaminazione del suolo e delle falde freatiche circostanti; che ciò viola gli articoli 17 e 18 della direttiva quadro sui rifiuti e la direttiva sulle discariche,

O.  considerando che la Corte di giustizia nella sua sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05 ha dichiarato che, omettendo di adottare tutte le misure necessarie per garantire, in particolare, che i rifiuti siano raccolti o smaltiti senza mettere in pericolo la salute umana e senza utilizzare procedure o metodi che possano danneggiare l'ambiente e, in secondo luogo, omettendo di vietare l'abbandono, lo scarico o lo smaltimento incontrollato di rifiuti la Repubblica italiana ha omesso di adempiere ai suoi obblighi nei confronti del diritto comunitario; che, nella sua recente sentenza del 4 marzo 2010 nella causa C-297/08, la Corte di giustizia ha dichiarato che, omettendo di adottare tutte le misure necessarie per la regione Campania, la Repubblica italiana ha omesso di adempiere ai suoi obblighi ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE,

P.  considerando che la Commissione non ha ricevuto la versione definitiva del piano di gestione dei rifiuti per la regione Campania nel rispetto della sentenza della Corte; che il Parlamento, ha comunque preso atto di una bozza di piano di gestione dei rifiuti presentato oltre la scadenza del 31 dicembre 2010,

Q.  considerando che, nella sua risoluzione del 16 settembre 1998 relativa all'applicazione delle direttive sulla politica in materia di rifiuti, il Parlamento ha già chiesto l'avvio sistematico di procedure di infrazione contro gli Stati membri che omettano di osservare tutte le disposizioni di queste direttive e di redigere un elenco trimestrale delle cause contro gli Stati membri inadempienti intentate dinanzi alla Corte di giustizia, compreso un elenco delle cause già decise dalla Corte e un elenco delle sanzioni da essa imposte; che, nella sua risoluzione del 19 novembre 2003 sulla relazione di seguito sulla direttiva quadro sui rifiuti, ha chiesto un controllo approfondito e coerente e il coordinamento dell'attuazione della legislazione sui rifiuti in vigore,

1.  chiede che venga individuata con urgenza una soluzione sostenibile rispondente ai criteri dell'Unione europea, ossia che venga attuato un piano per la gestione dei rifiuti nell'ambito del quale, in conformità della direttiva 2008/98/CE, il rispetto della gerarchia del ciclo dei rifiuti costituisca il fondamento centrale; chiede alla Commissione di tenerlo informato in merito agli sviluppi, compresa l'attuazione di un piano di gestione dei rifiuti, e il rispetto della sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2010 e delle regole UE;

2.  ricorda che il rispetto della normativa dell'UE in materia di rifiuti in Campania richiede un impegno molto energico per ridurre il volume dei rifiuti e spostare l'ago della bilancia verso la prevenzione, la riduzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, attraverso la predisposizione di adeguate infrastrutture, e osserva che occorre porre maggiormente l'accento sul recupero dei rifiuti organici, soprattutto in questa regione a vocazione prevalentemente agricola; raccomanda che i dati siano verificati e che sia istituito un sistema per lo scambio delle migliori pratiche;

3.  ritiene che le misure straordinarie applicate per lunghi periodi dalle autorità italiane, tra cui la nomina di commissari speciali o la designazione dei siti dei rifiuti quali aree «di interesse strategico» sotto il controllo dell'esercito, siano state controproducenti e teme che l'opacità instauratasi nella gestione dei rifiuti da parte delle autorità pubbliche abbia favorito una maggiore presenza di gruppi di criminalità organizzata, anziché ridurla, sia nella gestione ufficiale dei rifiuti a livello regionale che nello smaltimento illegale dei rifiuti industriali; chiede pertanto alle diverse autorità responsabili di assicurare un livello di trasparenza molto maggiore;

4.  sottolinea l'importanza di ricostruire un clima di fiducia attraverso un dialogo strutturato tra i cittadini e le varie autorità nonché tra i diversi livelli di governo; deplora le accuse di ordine penale rivolte dalla autorità contro alcuni cittadini che stavano dimostrando pacificamente contro l'apertura di nuove discariche e la violenza usata dalle forze dell'ordine contro i dimostranti; è convinto che solo coinvolgendo attivamente i cittadini nell'intero processo si possa trovare col tempo una soluzione durevole ai problemi che la regione deve affrontare in materia di rifiuti;

5.  ribadisce che la Commissione sta attualmente bloccando i fondi strutturali UE destinati alla Campania, fondi che saranno sbloccati non appena il piano per la gestione dei rifiuti sarà effettivamente conforme alle norme UE;

6.  richiama l'attenzione sui sette milioni di tonnellate di ecoballe il cui contenuto è all'esame, ammassate nei siti di stoccaggio, specialmente a Taverna del Re, e sottolinea l'importanza di dare la priorità alla loro rimozione e al loro smaltimento, una volta che ne sia stato opportunamente accertato l'esatto contenuto; insiste sul fatto che lo smaltimento delle ecoballe deve avvenire utilizzando opportune forme di trattamento e affrontato nel quadro del piano per la gestione dei rifiuti, stabilendo chiaramente i siti in cui deve avvenire ogni trattamento e basandosi sulle prassi previste dalla legge;

7.  osserva che occorre esaminare con urgenza lo scarico abusivo e a cielo aperto di rifiuti misti e non identificati nei pressi del sito di Ferrandelle e chiede che vengano eseguiti rigorosi controlli di gestione; ricorda alle autorità competenti che, per rispettare appieno la direttiva IED/IPPC (direttiva 2010/75/UE), esse devono predisporre rigorosi controlli sulla manipolazione di specifici tipi di rifiuti industriali, a prescindere dalla loro origine; evidenzia inoltre che devono essere approntati siti all'uopo designati che siano conformi alle disposizioni delle direttive UE applicabili, assicurando in tal modo la realizzazione di infrastrutture adeguate per i rifiuti industriali, speciali e tossici; domanda una spiegazione per il mancato utilizzo del sito destinato ad accogliere i rifiuti organici e chiede che ne venga disposta l'entrata in funzione, a condizione che la struttura soddisfi i criteri stabiliti dalla direttiva sulla gestione dei rifiuti; sollecita un monitoraggio delle discariche gestite privatamente senza idonea autorizzazione e un'idonea azione per garantire il rispetto delle regole UE;

8.  deplora la precedente decisione di aprire discariche in aree protette all'interno del parco nazionale del Vesuvio, come a Terzigno; si oppone fermamente a qualsiasi progetto di ampliamento di queste discariche e accoglie positivamente la decisione di non aprire una seconda discarica a Terzigno (Cava Vitiello);

9.  prende atto del fatto che la Commissione ha dichiarato che la localizzazione di discariche in siti della rete Natura 2000 non costituisce di per sé violazione del diritto dell'Unione e rileva inoltre che, nel rispetto del diritto dell'Unione, sono state selezionate o sono già utilizzate discariche situate in parchi naturali, in siti della rete Natura 2000 e in siti appartenenti al patrimonio dell'UNESCO; si domanda se ciò comporti rischi per l'ambiente o la salute; ritiene che situare discariche in zone culturali o protette sia inconciliabile con la normativa ambientale; chiede che la Commissione modifichi la normativa UE sui rifiuti in modo da vietare categoricamente la presenza di discariche in siti della rete Natura 2000; propone che la Commissione chieda alla Corte di giustizia di emanare un'ingiunzione in caso di ampliamento delle discariche esistenti in aree naturali protette o dell'apertura di nuove discariche in siti della rete Natura 2000;

10.  esorta il governo italiano ad agire in questo settore conformemente al diritto UE, in particolare a osservare le due ultime sentenze della Corte di giustizia europea, a rispettare i termini di osservanza che ne derivano, fissati dalla Commissione, rettificando tutte le già ricordate violazioni del diritto UE, in linea con l'obbligo di prendere le misure necessarie a garantire il rispetto a tutti i livelli dell'acquis comunitario UE;

11.  invita la Commissione a fare il tutto il possibile, nell'ambito delle sue competenze, per monitorare gli sforzi compiuti dalla autorità italiane competenti per garantire che i rifiuti siano adeguatamente raccolti, differenziati e trattati, ad esempio mediante ispezioni sistematiche, ed esorta le autorità regionali a presentare un piano credibile di gestione dei rifiuti; chiede alla Commissione di invitare la delegazione del Parlamento europeo a partecipare alle ispezioni;

12.  sottolinea che la pianificazione e attuazione del ciclo dei rifiuti è di competenza delle autorità italiane; ritiene che l'onere di bonificare i siti campani che sono stati contaminati dall'inquinamento proveniente da varie forme di rifiuti non debba essere sostenuto dai contribuenti, ma dai responsabili dell'inquinamento conformemente al principio «chi inquina paga»;

13.  rileva che l'Italia non ha notificato la trasposizione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente entro la scadenza del 26 dicembre 2010, ma si aspetta che l'Italia osservi pienamente la direttiva e applichi di conseguenza le sanzioni ai reati in materia di rifiuti elencati nella direttiva, anche a persone giuridiche, qualora esistano le condizioni;

14.  invita la Commissione a monitorare gli sviluppi e a fare uso dei poteri che le sono conferiti, ivi incluso proponendo un nuovo ricorso volto alla condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie (ai sensi dell'articolo 260 TFUE), in maniera da garantire che le autorità campane ottemperino senza indugio alla relativa sentenza della Corte di giustizia, in linea con la decisione emessa dalla Corte di giustizia con la sentenza del 12 luglio 2005 nella causa C-304/02, Commissione/Francia, raccolta 2005, pagina I-06263, in particolare facendo sì che le discariche esistenti rispettino la legislazione dell'Unione;

15.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al governo e al parlamento italiani.

(1) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.
(2) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.
(3) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
(4) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
(5) GU C 87 E del 7.4.2004, pag. 400.
(6) GU C 313 del 12.10.1998, pag. 99.
(7) PETI_DT(2010)442870.
(8) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.
(9) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

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