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Procedura : 2010/0323(NLE)
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Ciclo del documento : A7-0427/2011

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A7-0427/2011

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PV 14/12/2011 - 18
CRE 14/12/2011 - 18

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PV 15/12/2011 - 9.8
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P7_TA(2011)0586

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Giovedì 15 dicembre 2011 - Strasburgo
Accordo di partenariato e cooperazione CE-Uzbekistan e commercio bilaterale di tessili
P7_TA(2011)0586A7-0427/2011

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, che modifica l'accordo per estendere le disposizioni dello stesso al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili (16384/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (16384/2010),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v) e dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0097/2011),

–  viste le sue precedenti risoluzioni del 15 novembre 2007(1), del 26 ottobre 2006(2), del 27 ottobre 2005(3) e del 9 giugno 2005(4) sull'Uzbekistan, del 12 marzo 1999 sull'accordo di partenariato e cooperazione CE/Uzbekistan (APC)(5), dell'8 giugno 2011 sulla dimensione esterna della politica sociale, la promozione delle norme sociali e del lavoro e la responsabilità sociale delle imprese europee(6), e del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali(7),

–  visto l'accordo fra la Comunità economica europea e l'Uzbekistan sul commercio di prodotti tessili(8) e la decisione del Consiglio 2000/804/CE, del 4 dicembre 2000, relativa alla conclusione di accordi sul commercio di prodotti tessili con taluni paesi terzi (fra cui l'Uzbekistan)(9),

–  visto l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra(10), in particolare l'articolo 16 il quale dispone che «il presente titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata, la cui disciplina è contenuta in un accordo a parte siglato il 4 dicembre 1995 e applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 1996»,

–  viste le conclusioni del Consiglio sull'Uzbekistan, come quelle del 25 ottobre 2010(11), del 27 ottobre 2009(12), del 16 dicembre 2008(13), del 27 ottobre 2008(14), del 13 ottobre 2008(15), del 29 aprile 2008(16), in cui è stata espressa preoccupazione circa i diritti umani, la democratizzazione e lo Stato di diritto in Uzbekistan,

–  viste le osservazioni conclusive del Comitato per i diritti umani dell'ONU (2005(17) e 2010(18)), le osservazioni conclusive del Comitato per i diritti economici, sociali e culturali dell'ONU (2006)(19), le osservazioni conclusive del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (2010)(20), le osservazioni conclusive del Comitato per i diritti del fanciullo dell'ONU (2006)(21), la relazione del gruppo di lavoro sul riesame universale periodico relativo all'Uzbekistan (2009)(22) e la relazione della commissione sull'applicazione delle norme della conferenza dell'OIL (2010(23)), la relazione del comitato di esperti dell'OIL sull'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni relative alla convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile (2010(24) e 2011(25)) e la relazione del comitato di esperti dell'OIL sull'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni relative alla convenzione sull'abolizione del lavoro forzato (2010(26) e 2011(27)), che esprimono tutte preoccupazione per il continuo ricorso al lavoro minorile in Uzbekistan,

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti: contributo dell'Unione alla realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso nel mondo» (COM(2006)0249),

–  visti la comunicazione della Commissione dal titolo «Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell'UE» (COM(2008)0055) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla lotta contro il lavoro minorile (SEC(2010)0037),

–  viste le conclusioni del Consiglio sul lavoro minorile del 14 giugno 2010, in cui «invita la Commissione a studiare le peggiori forme di lavoro minorile e la tratta di minori e a riferire al riguardo prima della fine del 2011, tenendo conto dell'esperienza internazionale e dei pareri delle competenti organizzazioni internazionali»(28),

–  viste le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in particolare la convenzione relativa all'età minima per l'ammissione al lavoro del 1973 (n. 138)(29) e quella concernente il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e le azioni immediate in vista della loro eliminazione del 1999 (n. 182)(30), ratificate dall'Uzbekistan rispettivamente nel 2009 e nel 2008 e che sono state seguite in tale paese dall'adozione di un piano d'azione nazionale,

–  visti l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011(31) (regolamento SPG) nonché l'articolo 19 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (COM(2011)0241),

–  visti gli appelli lanciati da varie organizzazioni non governative(32) e sindacati(33) affinché siano svolte indagini in merito alle preferenze SPG in Uzbekistan,

–  visto il programma indicativo DCI per l'Asia centrale 2011-2013(34),

–  visto l'articolo 81, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visti la relazione interlocutoria della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0427/2011),

A.  considerando che i tessili sono esclusi dall'APC essendo stati oggetto di un accordo bilaterale scaduto nel 2005 e che tale situazione crea incertezza giuridica fra gli esportatori dell'Unione, dato che l'Uzbekistan, non essendo membro dell'OMC, è libero di aumentare i dazi all'importazione mentre l'Unione accorda il trattamento della nazione più favorita (per i dazi) a ogni paese nel mondo;

B.  considerando che il Protocollo mira a includere i tessili nell'APC, il che comporterà per entrambe le parti la concessione reciproca dello status di NPF e implicherà, conseguentemente, la fine dell'incertezza giuridica per gli esportatori tessili dell'Unione;

C.  considerando che l'Unione ha precedentemente rettificato tale situazione di incertezza giuridica per gli esportatori tessili dell'Unione apportando modifiche agli APC con vari paesi (ad esempio Azerbaigian nel 2007 e Kazakistan nel 2008);

D.  considerando che l'articolo 2 dell'APC con l'Uzbekistan recita che «il rispetto della democrazia, i principi del diritto internazionale e i diritti dell'uomo definiti, in particolare, nella Carta delle Nazioni Unite, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi dell'economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza CSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed estera delle parti e costituiscono elementi fondamentali del partenariato e del presente accordo»;

E.  considerando che il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha affermato che «resta profondamente preoccupato per la situazione globale in materia di diritti umani, di democratizzazione e di Stato di diritto in Uzbekistan»;

F.  considerando che il governo dell'Uzbekistan è in procinto di compiere passi importanti volti a conseguire la democrazia;

G.  considerando che il governo dell'Uzbekistan agisce in contrasto con l'esito della riunione ministeriale Unione europea - Asia centrale, tenutasi a Tashkent il 7 aprile 2011, in cui «le parti hanno ribadito che lo sviluppo di una forte società civile costituisce parte integrante dello sviluppo della democrazia»;

H.  considerando che l'Uzbekistan ha ereditato e mantenuto sostanzialmente inalterato un sistema agricolo gestito dallo Stato, mentre altri paesi della stessa regione, come il Kazakistan e in misura minore il Tagikistan, stanno modernizzando la propria agricoltura e affrontando molti dei problemi connessi(35); che un'autentica riforma agraria seguita da una meccanizzazione permetterebbe di limitare notevolmente l'incidenza del lavoro minorile forzato e gli sprechi d'acqua, incrementando la redditività delle imprese agricole;

I.  considerando che gli agricoltori uzbechi, nonostante siano ufficialmente liberi operatori, affittano i loro terreni e acquistano i fertilizzanti dal governo e sono tenuti al rispetto di quote imposte da quest'ultimo; che il governo acquista il loro cotone a un prezzo fisso e realizza forti utili vendendolo ai prezzi, notevolmente superiori, del mercato mondiale;

J.  considerando che nella dichiarazione dell'Unione resa all'OIL nel giugno 2011 la Presidenza del Consiglio ha ricordato le ben documentate denunce e il vasto consenso fra gli organi delle Nazioni Unite, l'UNICEF, le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori e le ONG sul fatto che, malgrado gli impegni formali del governo uzbeko volti a eradicare il lavoro minorile forzato, in pratica, ogni anno un numero stimato fra 0,5 e 1,5 milioni di bambini in età scolare è ancora costretto a raccogliere cotone in condizioni di rischio fino a tre mesi l'anno;

K.  considerando che durante il periodo del raccolto autunnale le scuole restano chiuse, con conseguenze negative per l'istruzione;

L.  considerando che i minori, i loro insegnanti e genitori sono punibili in caso di disobbedienza;

M.  considerando che il governo uzbeko ha affermato che, per tradizione, i figli maggiori danno il loro contributo all'impresa familiare e che le accuse secondo cui il lavoro forzato è molto diffuso nel settore agricolo sono destituite di fondamento(36);

N.  considerando che osservatori internazionali indipendenti hanno raccolto prove da cui risulta che il lavoro forzato, e in particolare il lavoro minorile forzato, costituisce una pratica sistematica e organizzata, che comporta pressioni sugli insegnanti e sulle famiglie con la partecipazione della polizia e delle forze di sicurezza;

O.  considerando che finora il governo dell'Uzbekistan ha negato l'accesso alle missioni di monitoraggio indipendenti volte ad accertare i fatti e fornire informazioni per quanto concerne la durata del periodo del raccolto autunnale, le condizioni di salute sul luogo di lavoro degli studenti, la loro età nonché, eventualmente, il rischio di punizioni in caso di disobbedienza;

P.  considerando che secondo la Commissione le esportazioni dell'Unione di prodotti tessili e abbigliamento in Uzbekistan rappresentano lo 0,05% delle esportazioni dell'Unione in questo settore;

Q.  considerando che l'Unione è uno dei maggiori importatori di cotone dall'Uzbekistan, avendo assorbito secondo le stime negli ultimi dieci anni dal 6(37) al 23%(38) del cotone esportato da questo paese;

R.  considerando che, tenuto conto dei principi e degli obiettivi della sua azione esterna, l'Unione, essendo uno dei maggiori partner commerciali e un grande importatore di cotone dall'Uzbekistan, ha la responsabilità morale di esercitare la propria influenza per far cessare il ricorso al lavoro minorile forzato nel paese; che pertanto il protocollo non può essere trattato come accordo meramente tecnico fin quando la preoccupazione espressa in materia di diritti umani, come il lavoro forzato dei minori, riguarderà proprio la raccolta del cotone;

S.  considerando che un commercio internazionale equo e aperto esige una concorrenza a parità di condizioni e che i fattori economici che determinano i prezzi dei prodotti esportati verso l'Unione non devono essere distorti da pratiche contrarie ai principi fondamentali dei diritti umani e dei minori;

T.  considerando che molti rivenditori al dettaglio di prodotti tessili, anche europei, hanno deciso di non acquistare più cotone dall'Uzbekistan e intendono comunicare a tutti i loro fornitori questo impegno(39);

U.  considerando che nelle sue conclusioni sul lavoro minorile del 14 giugno 2010 il Consiglio ha dichiarato di essere pienamente consapevole del ruolo e delle responsabilità dell'Unione nella lotta per la messa al bando del lavoro minorile forzato;

V.  considerando che il Presidente della Commissione Barroso ha sollecitato il Presidente uzbeko Islam Karimov ad autorizzare una missione di monitoraggio dell'OIL nel paese per esaminare la questione delle eventuali pratiche residue di lavoro minorile forzato(40);

W.  considerando che l'assistenza dell'Unione all'Uzbekistan nel quadro della strategia UE per l'Asia centrale ha finora rivolto scarsa attenzione alla riforma agricola;

X.  considerando che la Commissione insiste inoltre fermamente affinché l'OIL sia l'unico organismo abilitato a effettuare missioni di monitoraggio nel quadro delle inchieste per un'eventuale revoca temporanea delle preferenze SPG e accogliendo con favore la proposta della Commissione di abbandonare tale requisito nel quadro della revisione del regolamento SPG;

Y.  considerando che nel XXI secolo l'acqua costituisce una risorsa importante, la cui conservazione deve perciò essere una priorità; che la produzione di cotone in Uzbekistan ha provocato una grave riduzione del volume del lago d'Aral tra il 1990 e il 2008, a causa delle norme ambientali inadeguate e dell'inefficiente infrastruttura d'irrigazione;

1.  chiede al Consiglio e alla Commissione di tenere conto delle seguenti raccomandazioni:

   i) condannare energicamente il ricorso al lavoro minorile forzato in Uzbekistan;
   ii) sostenere con vigore l'invito rivolto dall'OIL al governo uzbeko perché accetti una missione di osservazione tripartita ad alto livello che abbia piena libertà di movimento e accesso tempestivo a tutti i luoghi e a tutti i soggetti pertinenti, anche nelle piantagioni di cotone, al fine di valutare l'attuazione della Convenzione dell'OIL;
   iii) sottolineare l'importanza del monitoraggio, da parte di osservatori internazionali, dell'evoluzione della situazione del lavoro forzato in Uzbekistan, così come in altri paesi della regione;
   iv) esortare il Presidente uzbeko Islam Karimov ad autorizzare una missione di monitoraggio dell'OIL nel paese per affrontare la questione della pratica del lavoro minorile forzato;
   v) sollecitare il governo dell'Uzbekistan ad autorizzare una missione di monitoraggio dell'OIL e ad accertare che il processo di eradicazione della pratica del lavoro forzato e del lavoro minorile forzato a livello nazionale, di viloyat e locale sia effettivamente in corso;
   vi) ricordare alle autorità dell'Uzbekistan che, sebbene i principi dei diritti umani siano inseriti nel testo della Costituzione della Repubblica dell'Uzbekistan e sebbene l'Uzbekistan abbia firmato e ratificato la maggior parte delle convenzioni delle Nazioni Unite riguardanti i diritti umani, i diritti civili e politici e i diritti dei bambini, questo insieme formale di atti giuridici non è ancora stato applicato in modo efficace;
   vii) contribuire, con un dialogo politico e programmi di assistenza, all'attuazione di riforme orientate al mercato nel settore agricolo uzbeko; proporre il sostegno dell'Unione in vista della transizione, a termine, verso la privatizzazione e la liberalizzazione del settore, in linea con le evoluzioni osservate nei paesi vicini dell'Uzbekistan;
   viii) assicurare che la cessazione della pratica del lavoro minorile forzato nella produzione del cotone diventi per la delegazione dell'Unione a Tashkent una priorità nell'ambito della strategia dell'Unione per i diritti umani; insistere sulla necessità che tale obiettivo si rifletta nelle politiche, nell'attività di monitoraggio e di rendicontazione, nella dotazione di personale e nell'assistenza finanziaria;
   ix) chiedere che la Commissione studi, e se opportuno presenti al Parlamento europeo, una proposta legislativa riguardante un efficace dispositivo di tracciabilità dei beni prodotti facendo ricorso al lavoro minorile forzato;
   x) sostenere l'invito rivolto dal Parlamento europeo ai grossisti e dettaglianti di cotone affinché si astengano dall'acquistare dall'Uzbekistan cotone prodotto ricorrendo al lavoro minorile forzato e comunichino ai consumatori e a tutti i loro fornitori tale impegno;
   xi) invitare la Commissione, qualora gli organismi di monitoraggio dell'OIL accertino l'esistenza di violazioni gravi e sistematiche degli obblighi dell'Uzbekistan, a considerare l'avvio di un'inchiesta in vista di una revoca temporanea delle preferenze SPG se tutti gli altri requisiti sono soddisfatti; sottolineare che così facendo la Commissione si limita ad applicare le norme vigenti dell'Unione in materia di SPG ed evidenziare l'importanza di mostrare coerenza nell'applicazione di tali norme;
   xii) sottolineare l'importanza delle relazioni tra l'Unione e l'Uzbekistan, che si basano sull'APC e sui suoi principi democratici e riguardanti i diritti umani; ribadire l'impegno dell'Unione a promuovere e approfondire le relazioni bilaterali, che comprendono il commercio così come tutti i campi connessi con i principi democratici, il rispetto dei diritti umani e fondamentali e lo Stato di diritto;
   xiii) contribuire attivamente al miglioramento della situazione sociale, economica e dei diritti umani della popolazione dell'Uzbekistan, promuovendo un approccio dal basso e sostenendo le organizzazioni della società civile e i media nella prospettiva di giungere a un processo sostenibile di democratizzazione;
   xiv) trasmettere regolarmente al Parlamento europeo importanti informazioni sulla situazione in Uzbekistan, in particolare per quanto riguarda l'eradicazione del lavoro minorile forzato;

2.  conclude che il Parlamento europeo considererà la concessione dell'approvazione solo quando gli osservatori dell'OIL avranno ottenuto dalle autorità dell'Uzbekistan l'autorizzazione a svolgere uno stretto e libero monitoraggio e avranno confermato l'avvenuta attuazione di riforme concrete con risultati sostanziali, che si traducono in un'effettiva graduale eliminazione della pratica del lavoro forzato e del lavoro minorile forzato a livello nazionale, di viloyat e locale;

3.  incarica il suo Presidente di richiedere ulteriori discussioni con la Commissione e il Consiglio;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al governo e al parlamento dell'Uzbekistan.

(1) GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 478.
(2) GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 466.
(3) GU C 272 E del 9.11.2006, pag. 456.
(4) GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 422.
(5) GU C 175 E del 21.6.1999, pag. 432.
(6) Testi approvati, P7_TA(2011)0260.
(7) Testi approvati, P7_TA(2010)0434.
(8) GU L 123 del 17.5.1994, pag. 745.
(9) GU L 326 del 22.12.2000, pag. 63.
(10) GU L 229 del 31.8.1999, pag. 3.
(11) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117329.pdf
(12) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/gena/110783.pdf
(13) http://ec.europa.eu/sport/information-center/doc/timeline/european_council_12-12-2008_conclusions_en.pdf
(14) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/gena/110783.pdf
(15) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/103295.pdf
(16) http://www.eu2008.si/si/News_and_Documents/Council_Conclusions/April/0428_GAERC4.pdf
(17) Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani, abbreviazione della convenzione: CCPR; Osservazioni conclusive del Comitato per i diritti umani: Uzbekistan. 26/04/2005. (CCPR/CO/83/UZB. (Osservazioni conclusive/Commenti)), http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.83.UZB.En?Opendocument
(18) Nazioni Unite, Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, Distr. Generale, CCPR/C/UZB/CO/3/UZB 25 marzo 2010, Osservazioni conclusive del Comitato per i diritti umani, Uzbekistan, (www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/co/Uzbekistan98_AUV.doc)
(19) http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/E.C.12.UZB.CO.1.En?Opendocument
(20)Nazioni unite, Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, CEDAW/C/UZB/CO/4, Distr. Generale 5 febbraio 2010, Osservazioni conclusive del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, Uzbekistan, (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-UZB-CO-4.pdf)
(21)Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani, Comitato per i diritti del fanciullo, Osservazioni conclusive: Uzbekistan. 02/06/2006. (CRC/C/UZB/CO/2.), (http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.UZB.CO.2.En?Opendocument)
(22) http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/UZ/A_HRC_10_82_Add1_Uzbekistan_E.pdf
(23)Organizzazione internazionale del lavoro, Relazione 2010 della commissione sull'applicazione delle norme della conferenza, 99ª sessione, Ginevra, 2010, (http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/conference-committee-on-the-application-of-standards/lang--en/index.htm)
(24)Conferenza internazionale del lavoro, 99ª sessione, 2010, Relazione del comitato di esperti sull'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni, (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_123424.pdf)
(25)Conferenza internazionale del lavoro, 100ª sessione, 2011, Relazione del Comitato di esperti sull'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni (CIL. 100/III/1A), (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_151556.pdf)
(26)http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_123424.pdf
(27)http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_151556.pdf
(28)Consiglio dell'Unione europea, Conclusioni del Consiglio sul lavoro minorile, 3023ª sessione del Consiglio Affari esteri, Lussemburgo, 14 giugno 2010, (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/IT/foraff/115180.pdf)
(29)Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, Convenzione concernente l'età minima per l'ammissione al lavoro (Nota: data di entrata in vigore: 19.6.1976). Convenzione:C138, Ginevra del 26.6.1973, (http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138)
(30)Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, Convenzione C182 concernente le peggiori forme di lavoro minorile, 1999, Ginevra 17.6.1999, (http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182).
(31) GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.
(32) Business Social Compliance Initiative, C.W.F Children Worldwide Fashion, Anti-Slavery International, Uzbek-German Forum for Human Rights e Ethical Trading Initiative.
(33) Confederazione sindacale internazionale (ITUC) e Confederazione europea dei sindacati (ETUC).
(34)Commissione europea, Direzione generale Relazioni esterne, Direzione Europa orientale, Caucaso meridionale, Repubbliche dell'Asia centrale – Programma indicativo DCI 2011-2013, pag. 54, (http://www.eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_ca_mtr_en.pdf)
(35) What has changed? School of Oriental and African Studies, Università di Londra, novembre 2010, (http://www.soas.ac.uk/cccac/centres-publications/file64329.pdf)
(36) 2011 OIL Relazione del comitato di esperti sull'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni, pag. 429, (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_151556.pdf)
(37) Fonte: Commissione europea, DG Commercio
(38) http://unctad.org/infocomm/anglais/cotton/market.htm
(39)International Labor Rights Forum, http://www.laborrights.org/stop-child-forced-labor/cotton-campaign/company-response-to-forced-child-labor-in-uzbek-cotton
(40) Dichiarazione del Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso in seguito al suo incontro con il Presidente dell'Uzbekistan Islam Karimov, (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/40&type=HTML)

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