Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2012/2151(INL)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0339/2012

Testi presentati :

A7-0339/2012

Discussioni :

PV 20/11/2012 - 3
CRE 20/11/2012 - 3

Votazioni :

PV 20/11/2012 - 6.19
Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2012)0430

Testi approvati
PDF 301kWORD 147k
Martedì 20 novembre 2012 - Strasburgo
Verso un'autentica Unione economica e monetaria
P7_TA(2012)0430A7-0339/2012
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 recante raccomandazioni alla Commissione sulla relazione dei presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria» (2012/2151(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012,

–  vista la dichiarazione dei capi di Stato e di governo dell'area dell'euro del 29 giugno 2012,

–  vista la relazione, del 26 giugno 2012, dei presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria»,

–  visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per i bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0339/2012),

A.  considerando che dalla firma del trattato di Roma l'Unione europea ha fatto passi avanti significativi verso l'integrazione politica, economica, fiscale e monetaria;

B.  considerando che l'Unione economica e monetaria (UEM) non rappresenta uno scopo fine a se stesso ma lo strumento per raggiungere gli obiettivi dell'Unione e degli Stati membri, in particolare la crescita equilibrata e sostenibile e un elevato livello di occupazione; che l'inclusione sociale e la solidarietà costituiscono i pilastri del modello sociale europeo e dell'integrazione europea in generale e che non è possibile non tenerne conto nelle future riforme dell'Unione;

C.  considerando che in una società dell'informazione globalizzata diventa sempre più chiara la necessità di una maggiore integrazione europea basata sulla legittimità democratica, la responsabilità, la trasparenza e il supporto dei cittadini;

D.  considerando che una più stretta integrazione europea dovrebbe prevedere un maggiore coinvolgimento parlamentare sia a livello nazionale sia a livello dell'Unione;

E.  considerando che l'Unione si trova a un bivio e che occorre optare per una direzione chiara scegliendo tra unire le forze all'interno dell'Unione e costruire un futuro per un'Unione forte, guidata da valori e fondata sulla solidarietà in un mondo globalizzato o ripiegarsi su se stessa ed adattarsi supinamente alla globalizzazione;

F.  considerando che la crisi economica, finanziaria e bancaria e l'attuale congiuntura economica negativa hanno condotto a un elevato debito pubblico e privato a livello nazionale e a problemi finanziari pubblici in diversi Stati membri che, insieme agli eccessivi squilibri macroeconomici, hanno influenzato lo sviluppo socioeconomico dell'area dell'euro e dell'Unione nel suo complesso in modo rapido, diretto e negativo;

G.  considerando che tra il 2008 e la metà del 2012 il tasso di disoccupazione dell'Unione europea a 27 Stati è aumentato da circa il 7% al 10,4%, con un totale di 25 milioni di disoccupati, e che oltre un giovane su cinque è senza lavoro (22%), con una disoccupazione giovanile che supera il 50% in alcuni Stati membri;

H.  considerando che la creazione di posti di lavoro, la qualità dell'occupazione e la dignità del lavoro sono fondamentali per superare la crisi attuale;

I.  considerando che diversi Stati membri si trovano attualmente dinanzi a una situazione economica e finanziaria quanto mai difficile, aggravata da continue tensioni sui mercati delle obbligazioni sovrane, che si traducono in tassi debitori insostenibili per alcuni paesi e bassi o negativi per altri e, pertanto, in una notevole instabilità finanziaria ed economica;

J.  considerando che le divergenze di competitività unite a un basso potenziale di crescita e a un'elevata disoccupazione, con disavanzi elevati ed elevati livelli di debito pubblico e privato, non solo danneggiano alcuni Stati membri, ma rendono vulnerabile l'intera area dell'euro;

K.  considerando che gli eventi recenti hanno dimostrato chiaramente che l'area dell'euro non dispone di mezzi sufficienti per risolvere la crisi o per reagire in modo adeguato agli shock economici regionali e globali;

L.  considerando che il ruolo importante svolto dall'euro quale seconda valuta di riserva internazionale per importanza, sia all'interno dell'area dell'euro che a livello globale, richiede una risposta forte e un'azione coordinata a livello europeo per riportare stabilità e crescita nell'economia;

M.  considerando che nell'ultimo decennio l'euro ha arrecato numerosi benefici ai cittadini dell'Unione, quali la stabilità dei prezzi, la soppressione dei costi di conversione valutaria all'interno dell'area dell'euro, l'impossibilità di svalutazioni concorrenziali nominali, tassi di interesse meno elevati, lo stimolo all'integrazione dei mercati finanziari e una maggiore facilità dei movimenti transfrontalieri di capitale;

N.  considerando che la moneta unica non dovrebbe trasformarsi in un simbolo di divisione che minaccia l'intero progetto europeo, ma restare la valuta comune di un'Unione in grado di assumere decisioni di ampia portata per un futuro comune e prospero;

O.  considerando che il progresso verso una vera Unione economica e monetaria (UEM) dovrebbe rispettare la volontà degli Stati membri che si avvalgono della clausola di esclusione (opt-out) dall'introduzione dell'euro per mantenere le loro rispettive valute nazionali;

P.  considerando che l'adesione all'area dell'euro presuppone un livello elevato di interdipendenza economica e finanziaria tra gli Stati membri interessati e implica, di conseguenza, un coordinamento molto più stretto delle politiche finanziarie, fiscali, sociali ed economiche e il trasferimento di competenze dagli Stati membri all'Unione, associati a strumenti di vigilanza più rigorosi e a un'applicazione efficace; che, tuttavia, questa maggiore integrazione degli Stati membri che hanno come moneta l'euro, eventualmente completata da un gruppo di altri Stati membri che lo desiderano, deve essere sviluppata nel quadro di «due velocità, una sola Europa» al fine di evitare interventi a livello politico che porterebbero in ultimi analisi alla creazione di due Europe differenti;

Q.  considerando che l'ultima ricerca Eurobarometro indica che a causa della crisi persistente si è registrato un netto calo della fiducia nelle istituzioni politiche a livello sia nazionale sia dell'Unione, nonché un netto calo della percezione positiva dell'Unione da parte dei cittadini; che, tuttavia, l'Unione continua a essere per i cittadini l'attore più efficace per far fronte alla crisi economica;

R.  considerando l'opportunità che gli attori politici a livello unionale e nazionale spieghino continuamente ai loro cittadini i vantaggi dell'integrazione europea e le implicazioni e le sfide della moneta unica, inclusi i costi e i rischi legati allo smembramento dell'area dell'euro;

S.  considerando che 17 Stati membri hanno già adottato la moneta unica europea e che la maggior parte degli altri vi aderiranno non appena pronti;

T.  considerando che non si può dubitare del futuro dell'UEM in generale e dell'irreversibilità dell'appartenenza all'area dell'euro e alla moneta unica europea in particolare, giacché un'Unione forte è nell'interesse di tutti i cittadini;

U.  considerando che ripristinare la fiducia rappresenta il compito principale per convincere i cittadini e le imprese europee a iniziare a reinvestire nell'economia e per creare le condizioni che consentano alle istituzioni finanziarie di erogare nuovamente crediti all'economia reale su basi ampie ma sicure;

V.  considerando che rispondere alla crisi dell'euro è un problema complesso che richiede un impegno sostenuto e su più fronti, a tutti i livelli istituzionali e politici;

W.  considerando che le istituzioni dell'Unione e i capi di Stato e di governo degli Stati membri in generale e degli Stati membri dell'area dell'euro in particolare svolgono un ruolo importante nel creare un'unione di bilancio in modo tale che tutti i meccanismi di gestione della crisi dell'area dell'euro, come il meccanismo europeo di stabilità (ESM), siano integrati in un assetto istituzionale in cui il Parlamento sia pienamente coinvolto in quanto colegislatore; che l'attuale struttura intergovernativa denota una grave carenza di legittimità democratica; che la valuta comune potrà essere stabilizzata solo se gli Stati membri saranno disposti a trasferire le competenze in materia di politica fiscale al livello dell'Unione;

X.  considerando che il ripristino della fiducia richiede anche che i capi di Stato e di governo e i loro ministri difendano e spieghino nei rispettivi Stati membri le decisioni politiche concordate a livello dell'Unione; che l'imputare ingiustamente all'Unione, come è avvenuto in alcuni casi, determinate decisioni impopolari si risolve in diffusione di percezioni particolarmente pericolosa che rischia di sgretolare l'Unione dal basso, di minare la solidarietà e, infine, di danneggiare la credibilità degli stessi leader nazionali e potenzialmente dell'intero progetto europeo;

Y.  considerando che l'Unione è attualmente fragile dal punto di vista sociale; che diversi Stati membri sono impegnati in sforzi di riforma strutturale e in programmi di consolidamento estremamente gravosi; che l'unione politica è in ultima analisi la chiave per superare congiunture come queste, favorendo la solidarietà e portando avanti il progetto europeo;

Z.  considerando che al vertice del Consiglio europeo e dell'area dell'euro del 28 e 29 giugno 2012 è stata ribadita l'intenzione di adottare le misure necessarie per garantire un'Europa finanziariamente stabile, competitiva e prospera e accrescere conseguentemente il benessere dei cittadini;

AA.  considerando che il divario crescente tra i paesi centrali e periferici dell'Unione non dovrebbe diventare strutturale; che è necessario creare un quadro permanente che consenta agli Stati membri in difficoltà di contare sul sostegno solidale degli altri Stati membri; che gli Stati membri che fanno appello alla solidarietà dovrebbero essere obbligati ad assumersi la propria responsabilità nell'attuazione di tutti i loro impegni in materia di bilancio, delle raccomandazioni specifiche per paese e degli impegni assunti nel quadro del Semestre europeo, in particolare in relazione al patto di stabilità e crescita (PSC), al patto Euro Plus, a Europa 2020 e alla procedura per gli squilibri macroeconomici, tenendo conto delle specifiche situazioni nazionali; che garantire la stabilità finanziaria di ciascuno Stato membro è per gli Stati membri una questione di interesse reciproco; che l'articolo 121 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce che gli Stati membri considerano le loro politiche economiche questioni di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio;

AB.  considerando che il completamento del mercato interno è della massima importanza per un ritorno alla crescita; che la Commissione, in quanto custode dei trattati, deve incrementare i suoi sforzi per imporre l'attuazione e il rispetto della vigente normativa sul mercato interno; che per un corretto funzionamento del mercato interno è necessario che le norme di integrazione del mercato siano maggiormente basate su regolamenti anziché su direttive;

AC.  considerando che non possono sussistere dubbi quanto al fatto che l'integrazione europea è un processo irreversibile e progressivo;

La via da seguire: la relazione dei quattro presidenti

AD.  considerando che, da un punto di vista democratico e tenuto conto delle disposizioni del trattato di Lisbona, è inaccettabile che il Presidente del Parlamento europeo, che è composto da deputati eletti in rappresentanza di oltre 502 milioni di cittadini europei, non sia stato coinvolto nella stesura della succitata relazione dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria»;

AE.  considerando che è giunto il momento che i leader politici dell'Unione e nell'Unione diano prova di determinazione, creatività, coraggio, determinazione e leadership al fine di rimuovere le restanti carenze che continuano a ostacolare il regolare funzionamento dell'UEM; considerando che il metodo intergovernativo ha raggiunto i suoi limiti e mal si adatta al processo decisionale democratico ed efficiente che il XXI secolo richiede; che è necessario fare un balzo in avanti verso un'Europa autenticamente federale;

AF.  considerando che la relazione dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria» indica senza ambiguità la via da seguire e cerca di rompere il ciclo di sfiducia ricorrendo a misure strutturali; che la relazione dovrebbe prestare attenzione anche alla dimensione sociale;

AG.  considerando che il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 ha chiesto al suo presidente di sviluppare una precisa tabella di marcia con tempi certi per la realizzazione di un'autentica UEM; che lo sviluppo di una visione globale a lungo termine tramite una tabella di marcia è un segnale importante che può contribuire a ristabilire la fiducia e a farla crescere man mano che la tabella di marcia verrà progressivamente realizzata;

AH.  considerando che i progressi graduali compiuti nell'implementazione della tabella di marcia a lungo termine non forniscono alcuna soluzione immediata alla crisi e non dovrebbero ritardare le necessarie misure a breve termine;

AI.  considerando che non si può escludere la necessità di nuove modifiche del trattato per incrementare la legittimità democratica di una UEM pienamente operativa; che sarebbe opportuno che la Commissione elencasse le iniziative legislative in corso che non devono essere ritardate dagli sviluppi istituzionali di lungo periodo;

AJ.  considerando che la realizzazione di un'autentica UEM all'interno dell'Unione richiederà a medio termine una modifica del trattato;

AK.  considerando che il pieno uso delle procedure e della flessibilità dei trattati in vigore per migliorare rapidamente la governance dell'UEM nel contesto della definizione di un autentico spazio politico europeo è una condizione indispensabile per costruire il consenso democratico necessario al successo di una futura completa riforma dei trattati;

AL.  considerando che il Parlamento europeo ha la facoltà di sottoporre al Consiglio proposte di modifica dei trattati - che dovranno poi essere esaminate da una Convenzione - per completare il quadro di un'autentica UEM accrescendo le competenze dell'Unione, soprattutto nel campo della politica economica, e rafforzando le risorse proprie e la capacità di bilancio dell'Unione, il ruolo e la responsabilità democratica della Commissione e le prerogative del Parlamento;

AM.  considerando che è opportuno e realistico concludere che una tale Convenzione non debba aver luogo prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo e che i preparativi per tale Convenzione debbano iniziare prima di tali elezioni;

AN.  considerando che le misure proposte nell'ambito dei trattati in vigore e le future modifiche a questi ultimi non dovrebbero escludere le clausole di opt-in per gli Stati membri e dovrebbero garantire l'integrità dell'Unione;

AO.  considerando che le future modifiche del trattato non dovrebbero ostacolare la rapida attuazione di quanto può essere già realizzato in virtù dei trattati esistenti; considerando che gli attuali trattati lasciano ampio margine a progressi concreti verso una UEM basata su un quadro di politiche finanziarie, di bilancio ed economiche rafforzato e più integrato e su una più solida legittimità e responsabilità democratica;

AP.  considerando che finora il potenziale del trattato di Lisbona in materia di politiche occupazionali e sociali non è stato sfruttato, innanzitutto per quanto riguarda:

   l'articolo 9 TFUE, in base al quale nel definire e attuare le politiche e le attività dell'Unione occorre tenere conto della promozione di un elevato livello di occupazione e della garanzia di un'adeguata protezione sociale;
   l'articolo 151 TFUE, che stabilisce che «l'Unione e gli Stati membri (…) hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro armonizzazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione»;
   l'articolo 153, paragrafo 1, TFUE in generale e la sua lettera h) in particolare, relativa alla «integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro»;

AQ.  considerando che l'articolo 48, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE) prevede una procedura specifica per adottare secondo la procedura legislativa ordinaria un atto per il quale il TFUE richiede una procedura legislativa speciale; considerando che l'articolo 333 TFUE contiene altresì disposizioni che permettono di fare ricorso alla procedura legislativa ordinaria nel quadro di una cooperazione rafforzata;

AR.  considerando che l'ambizioso obiettivo dovrebbe essere che tutti gli Stati membri compiano insieme passi avanti sulla via di una maggiore integrazione europea; che possono rivelarsi necessarie decisioni applicabili soltanto all'area dell'euro, ove imposto o giustificato dalla sua specificità, con la possibilità per altri Stati membri di opt-in eque e ragionevoli sulla base di diritti e obblighi equilibrati;

AS.  considerando che una strategia comune europea per i giovani è essenziale per contrastare la disoccupazione giovanile e scongiurare il rischio di perdere in Europa un'intera generazione;

Unione bancaria

AT.  considerando che finora le misure volte a stabilizzare il sistema finanziario sono state insufficienti a ristabilire pienamente la fiducia; che la Banca centrale europea (BCE), con una serie di misure eccezionali di assistenza temporanea sia per gli Stati membri sia per le banche, ha svolto un ruolo fondamentale in queste operazioni di salvataggio senza perdere di vista il suo obiettivo principale, ossia garantire la stabilità dei prezzi;

AU.  considerando che l'indipendenza operativa che il trattato garantisce alla BCE nel campo della politica monetaria resta la chiave di volta della credibilità dell'UEM e della moneta unica;

AV.  considerando che la situazione precaria in cui versa il settore bancario in vari Stati membri e nell'Unione nel suo complesso minaccia l'economia reale e le finanze pubbliche e che il costo della gestione della crisi bancaria si ripercuote pesantemente sui contribuenti e sullo sviluppo dell'economia reale, con effetti di freno sulla crescita; che gli attuali meccanismi e strutture sono insufficienti per evitare effetti diffusivi negativi;

AW.  considerando che gli Stati membri soffrono di un evidente asimmetria tra le banche che operano su scala europea e le passività potenziali a carico dei rispettivi Stati sovrani; che nel corso dell'attuale crisi è diventato palese che il legame tra banche ed emittenti sovrani è più forte e pericoloso all'interno di un'unione monetaria in cui il tasso di cambio interno è fisso e non esiste alcun meccanismo a livello dell'Unione per alleviare i costi della ristrutturazione bancaria;

AX.  considerando che l'interruzione del circolo vizioso tra emittenti sovrani, banche ed economia reale è fondamentale per il corretto funzionamento dell'UEM;

AY.  considerando che la crisi ha creato una dispersione dei tassi di interesse nonché causato una frammentazione di fatto del mercato unico per i servizi finanziari;

AZ.  considerando che il Parlamento ha reiteratamente e coerentemente sostenuto che sussiste l'urgente necessità di misure aggiuntive e di ampia portata per risolvere la crisi del settore bancario; che è opportuno effettuare una distinzione tra misure a breve termine volte a stabilizzare una situazione di crisi bancaria acuta e misure a medio e lungo termine - fra cui l'impegno del G20 all'attuazione piena, coerente e tempestiva delle norme concordate a livello internazionale in materia di capitale bancario, liquidità e leva finanziaria - finalizzate alla realizzazione di un'unione bancaria europea pienamente operativa;

BA.  considerando che tutte le misure adottate nell'ambito dell'unione bancaria non dovrebbero ostacolare il continuo corretto funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari e la libera circolazione dei capitali;

BB.  considerando che gli istituti finanziari e i loro rappresentanti dovrebbero agire in modo responsabile e conformemente a elevati standard morali, al servizio dell'economia reale;

BC.  considerando che l'Unione necessita di un meccanismo di vigilanza unico europeo per gli istituti bancari; che, per garantire la necessaria fiducia nei mercati finanziari e la stabilità nell'ambito di un mercato unico dei servizi finanziari, è imprescindibile un quadro europeo che disciplini un sistema valido ed efficiente di garanzia dei depositi e di fallimento ordinato (resolution) degli istituti bancari;

BD.  considerando che tutte le misure volte a realizzare un'unione bancaria dovrebbero essere accompagnate da un miglioramento della trasparenza e della responsabilità delle istituzioni che la attuano;

BE.  considerando che occorre esaminare la questione se sia necessario imporre la separazione legale di determinate attività finanziarie ad alto rischio dalle banche che svolgono attività di deposito all'interno del gruppo bancario, in linea con la relazione Liikanen;

BF.  considerando che tutte le autorità di vigilanza dovrebbero rilevare e risolvere tempestivamente i problemi al fine di evitare l'insorgenza delle crisi e preservare la stabilità e la resistenza finanziaria;

BG.  considerando che oggi la maggior parte dei poteri di vigilanza bancaria nell'Unione sono nelle mani delle autorità di vigilanza nazionali, mentre l'autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea - EBA), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010(1), ha un ruolo di coordinamento; che l'attuale sistema di vigilanza nazionale si è rivelato troppo frammentato per far fronte alle sfide attuali;

BH.  considerando che è indispensabile un meccanismo europeo di vigilanza efficace e di elevata qualità per assicurare che i problemi siano identificati e affrontati risolutamente, garantire parità di condizioni tra tutti gli istituti finanziari, ripristinare la fiducia transfrontaliera ed evitare la frammentazione del mercato interno;

BI.  considerando che tra il sistema di vigilanza europeo e le autorità nazionali di controllo debba essere concordata una chiara divisione delle responsabilità operative, in funzione delle dimensioni e dei modelli commerciali delle banche e dei compiti di vigilanza nonché in applicazione dei principi di proporzionalità e sussidiarietà;

BJ.  considerando che la vigilanza europea degli istituti bancari all'interno dell'UEM nonché il rafforzamento del ruolo dell'EBA nella preservazione del mercato interno sono priorità assolute per combattere la crisi; considerando peraltro che, ai fini della stabilità del mercato finanziario interno, occorre assicurare che gli Stati membri la cui valuta è diversa dall'euro che decidono di accedere al meccanismo di vigilanza unico mediante una cooperazione stretta, dovrebbero accedere a una forma di partecipazione che garantisca un rapporto simmetrico tra obblighi accettati e impatto sul processo decisionale;

BK.  considerando che il meccanismo di vigilanza unico dovrà fin dal suo avvio coprire gli istituti finanziari che necessitano del sostegno diretto dell'Unione e gli istituti finanziari europei di importanza sistemica;

BL.  considerando che l'indipendenza del meccanismo di vigilanza unico europeo dall'influenza politica e industriale non lo dispensa dallo spiegare, giustificare e rispondere al Parlamento, periodicamente e ogniqualvolta la situazione lo richieda, delle azioni e decisioni assunte nell'ambito della vigilanza europea, considerato l'impatto che gli interventi di vigilanza possono avere sulle finanze pubbliche, sulle banche, sui lavoratori e sulla clientela; che una vera responsabilità democratica richiede anche l'approvazione parlamentare del presidente del consiglio di vigilanza del meccanismo di vigilanza unico, da selezionare con procedura aperta; l'obbligo della presidenza di riferire e di comparire dinanzi al Parlamento; il diritto del Parlamento di presentare interrogazioni scritte od orali, e il diritto di inchiesta del Parlamento secondo il disposto del TFUE;

BM.  considerando che in futuro l'ESM potrà, a determinate condizioni, finanziare direttamente le banche in difficoltà; che, per questi motivi, rendere operativo il meccanismo di vigilanza unico costituisce il compito principale e più urgente nella realizzazione dell'unione bancaria;

BN.  considerando che il corpus unico di norme (Single Rule Book) in corso di elaborazione da parte dell'EBA dovrebbe garantire la totale armonizzazione delle regole e la loro applicazione uniforme in tutta l'Unione; che il completamento del corpus unico sulla vigilanza bancaria e l'ulteriore armonizzazione e miglioramento dei requisiti prudenziali è necessario per l'efficace funzionamento del meccanismo di vigilanza unico in quanto l'autorità di vigilanza europea non può operare con norme prudenziali nazionali divergenti;

BO.  considerando che, dopo la creazione del meccanismo di vigilanza unico, le regole di voto in seno all'EBA dovrebbero essere oculatamente adattate al fine di facilitare la cooperazione costruttiva tra Stati membri appartenenti e non appartenenti all'area dell'euro e di permettere la piena considerazione degli interessi di tutti gli Stati membri;

BP.  considerando che le procedure legislative in corso relative al meccanismo di vigilanza unico vanno completate senza ritardi;

BQ.  considerando che al fine di attuare la nuova architettura finanziaria è essenziale sbloccare urgentemente i negoziati tra Parlamento e Consiglio sulle direttive relative ai sistemi di garanzia dei depositi e al sistema di indennizzo degli investitori, attualmente sospesi nonostante la loro cruciale importanza ai fini dell'introduzione di meccanismi comuni per il fallimento ordinato degli istituti bancari e per le garanzie dei depositi dei clienti;

BR.  considerando che un quadro normativo europeo unico di garanzia dei depositi richiede requisiti uniformi, comuni e rigorosi per tutti i sistemi di garanzia dei depositi dell'Unione, allo scopo di ottenere lo stesso livello di protezione e assicurare lo stesso grado di stabilità dei sistemi di garanzia dei depositi nonché garantire parità di condizioni competitive; considerando che solo in tal modo è possibile instaurare le necessarie condizioni di flessibilità per tenere sufficientemente conto delle specifiche situazioni nazionali nel settore finanziario;

BS.  considerando che un fondo europeo unico di garanzia dei depositi caratterizzato da regimi di garanzia operativi e supportato da un adeguato livello di risorse finanziarie, tale dunque da rafforzare la credibilità e da infondere fiducia agli investitori, potrebbe costituire l'obiettivo a lungo termine una volta divenuti operativi un efficace sistema di fallimento ordinato e un altrettanto efficace meccanismo di vigilanza;

BT.  considerando che la pianificazione preventiva, la rapidità, la tempestività degli interventi, la due diligence, l'accesso a informazioni di qualità e la credibilità sono condizioni fondamentali per gestire le crisi bancarie;

BU.  considerando l'opportunità di istituire un regime unico europeo per il risanamento e il fallimento ordinato - idealmente in parallelo all'entrata in vigore del meccanismo di vigilanza unico - al fine di ripristinare la redditività delle banche in difficoltà e procedere al fallimento ordinato degli istituti finanziari non solvibili;

BV.  considerando che nel breve termine l'adozione dell'attuale proposta quadro della Commissione sulla gestione delle crisi bancarie ha la massima priorità;

BW.  considerando che l'obiettivo generale di un sistema di fallimento ordinato e di un quadro di risanamento efficaci è quello di ridurre al minimo il ricorso potenziale alle risorse dei contribuenti per il risanamento e il fallimento ordinato degli istituti bancari;

BX.  considerando che al fine di tutelare i risparmi privati è necessario mantenere una separazione funzionale garantendo un'efficace articolazione dei fondi europei di garanzia dei depositi e dei fondi di risanamento e il fallimento ordinato;

BY.  considerando che i meccanismi di fallimento ordinato e i meccanismi di garanzia dei depositi, dovrebbero avere, soprattutto ex ante, una struttura finanziaria solida fondata sui contributi dell'industria finanziaria, che preveda per i vari istituti finanziari un contributo congruo rispetto al rischio da essi rispettivamente rappresentato, mentre i fondi pubblici europei rappresentano una risorsa di ultima istanza, da utilizzare in misura quanto più possibile ridotta;

Unione di bilancio

BZ.  considerando che la relazione «Verso un'autentica Unione economica e monetaria» segna un importante passo in avanti dal momento che riconosce che il corretto funzionamento dell'UEM richiede non solo una rapida e risoluta attuazione delle misure già concordate nell'ambito del quadro rafforzato di governance economica (in particolare, il patto di stabilità e crescita e il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance), ma anche un passo significativo verso l'unione di bilancio;

CA.  considerando che la solidità delle finanze pubbliche, l'equilibrio dei bilanci nell'arco del ciclo economico e prospettive di crescita sostenibile a medio termine nonché livelli adeguati di investimento pubblico sono altrettante condizioni essenziali per la stabilità economica e finanziaria a lungo termine, per lo stato sociale e per il pagamento dei costi della prevista evoluzione demografica;

CB.  considerando che il corretto funzionamento dell'UEM richiede una totale e rapida attuazione delle misure già concordate nell'ambito del quadro rafforzato di governance economica (quale la versione rafforzata del patto di stabilità e crescita e il semestre europeo, integrati da politiche volte a stimolare la crescita; considerando che entro al massimo cinque anni dalla data di entrata in vigore del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance e sulla base della valutazione dell'esperienza acquisita con la sua implementazione, dovrebbero essere intrapresi i passi necessari, in conformità del TUE e del TFUE, per incorporare la sostanza del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nel quadro normativo dell'Unione;

CC.  considerando che il patto per la crescita e l'occupazione richiede il perseguimento di un consolidamento di bilancio favorevole alla crescita e invita a prestare particolare attenzione agli investimenti nei settori orientati al futuro; che la Commissione dovrebbe presentare proposte per identificare gli investimenti cui dare priorità nell'ambito dell'Unione e dei quadri di bilancio nazionali;

CD.  considerando che la crisi ha reso chiara la necessità di un salto qualitativo verso un'unione di bilancio più solida e democratica dotata di maggiori risorse proprie dell'Unione e di meccanismi più efficaci per correggere traiettorie di bilancio insostenibili, ridimensionare i livelli di debito e definire i limiti massimi superiori dell'equilibrio di bilancio degli Stati membri;

CE.  considerando che l'avvento di una «autentica UEM» ha bisogno del sostegno e dell'accettazione dei cittadini dell'Unione europea e che, pertanto, occorre sottolineare la necessità di coinvolgere i responsabili decisionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile a tutti i livelli politici;

CF.  considerando che i meccanismi aggiuntivi atti a garantire che tutti gli Stati membri rispettino gli impegni assunti nell'ambito delle rispettive procedure di bilancio dovrebbero rafforzare, anziché indebolire, l'attuale quadro di governance economica; che l'indipendenza del Commissario europeo per gli affari economici e monetari deve essere rafforzata e accompagnata da solidi meccanismi di responsabilità nei confronti del Parlamento e del Consiglio; che occorre istituire un tesoro europeo, guidato da un ministro europeo delle finanze, responsabile individualmente nei confronti del Parlamento europeo;

CG.  considerando la clausola di flessibilità (articolo 352 TFUE) può essere utilizzata per creare un Ufficio del tesoro europeo guidato da un ministro europeo delle finanze, che costituisce un elemento fondamentale di un'autentica UEM;

CH.  considerando che l'articolo 136 TFUE consente di adottare, secondo la procedura legislativa di cui agli articoli 121 e 126 TFUE, misure specifiche per rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio degli Stati membri la cui moneta è l'euro; che tali norme prevedono l'eventuale delega di poteri alla Commissione per l'adozione di atti non legislativi di applicazione generale a integrazione o modifica di determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo; che il TFUE prevede la possibilità di conferire al Parlamento e al Consiglio la facoltà di revocare la delega alla Commissione;

CI.  considerando che, in conformità con i principi generali dell'ordinamento giuridico dell'Unione, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha il potere di garantire che nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati sia rispettato il diritto dell'Unione, salvo nei casi in cui ciò sia esplicitamente escluso;

CJ.  considerando che i negoziati a livello di trilogo sul cosiddetto «two-pack» dovrebbero condurre a breve a risultati politici concreti;

CK.  considerando che il Pato di stabilità e crescita è concepito come uno strumento di stabilizzazione ciclico che, consentendo agli Stati membri di registrare un deficit fino al 3%, permette di contrastare e assorbire gli shock economici in uno Stato membro; che tale politica anticiclica può funzionare solo se gli Stati membri raggiungono un surplus finanziario nei periodi favorevoli; che i meccanismi di assistenza finanziaria come l'ESM sono interventi di ultima istanza;

CL.  considerando che gli Stati membri dell'UEM firmatari del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance devono comunicare i propri piani di emissione di debito pubblico alla Commissione e al Consiglio, consentendo il coordinamento tempestivo dell'emissione di debito a livello dell'Unione;

CM.  considerando che, in virtù dei trattati in vigore, gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono conferire maggiori finanziamenti al bilancio dell'Unione nel quadro della procedura sulle risorse proprie, introducendo imposte o prelievi specifici secondo una procedura di cooperazione rafforzata; che ciò va fatto dando specifica preferenza al collegamento con il quadro di bilancio dell'Unione europea già esistente e senza pregiudicare le funzioni tradizionali del bilancio dell'Unione di finanziamento delle politiche comuni; che tale maggiore capacità di bilancio dovrebbe sostenere la crescita e la coesione sociale affrontando gli squilibri, le divergenze strutturali e le emergenze finanziarie che sono direttamente connesse all'Unione monetaria;

CN.  considerando che l'emissione comune di debito può rappresentare nel lungo periodo, previo soddisfacimento di rigorose condizioni, una possibile via complementare all'UEM; considerando che l'emissione comune di debito nell'area dell'euro con responsabilità solidale potrebbe richiedere modifiche dei trattati;

CO.  considerando che si sta stabilendo, come condizione necessaria all'emissione comune di debito, un quadro di bilancio sostenibile finalizzato al rafforzamento della governance economica, della disciplina di bilancio e dell'osservanza del patto di stabilità e crescita, unitamente a strumenti di controllo volti a prevenire il rischio morale;

CP.  considerando che un'unione di bilancio più solida e integrata dovrebbe includere la confluenza graduale del debito in un fondo di riscatto (redemption fund);

CQ.  considerando che l'introduzione non credibile di strumenti per l'emissione comune di debito può portare a conseguenze incontrollabili e alla perdita di fiducia a lungo termine nella capacità dell'area dell'euro di intervenire in modo incisivo;

CR.  considerando che la crisi del debito ha indotto l'Unione, e in particolare la zona euro, a istituire in Europa nuovi strumenti di solidarietà finanziaria: il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF), il meccanismo europeo di stabilità (ESM) e altri progetti relativi alla tabella di marcia per la realizzazione di un'autentica UEM; che, in termini quantitativi, l'impatto finanziario di tali strumenti è molto superiore al bilancio dell'Unione e che viene attualmente proposta l'idea innovativa di un bilancio centrale per la zona euro finanziato dai suoi membri, quale garanzia ultima di questa nuova solidarietà finanziaria;

CS.  considerando che la moltiplicazione degli strumenti di solidarietà rende arduo valutare il contributo effettivo di ogni Stato membro alla solidarietà europea, il quale è nettamente superiore ai contributi finanziari di ciascuno di essi al bilancio dell'Unione; considerando inoltre che l'eterogeneità degli strumenti esistenti, in termini di basi legali, di modalità di intervento e di Stati membri coinvolti, potrebbe rendere questo apparato complesso da gestire per i leader europei, difficoltoso da comprendere per i cittadini europei e difficilmente assoggettabile al controllo parlamentare;

CT.  considerando che l'ESM potrebbe essere integrato nel quadro giuridico dell'Unione attraverso la clausola di flessibilità (articolo 352 TFUE) in combinato disposto con l'articolo 136 TFUE riveduto;

CU.  considerando che, in virtù dei trattati in vigore, le definizioni per l'applicazione della «clausola di non salvataggio» possono essere precisate dal Consiglio su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento (articolo 125, paragrafo 2, TFUE);

CV.  considerando che alla troika vanno applicati standard elevati di responsabilità democratica a livello dell'Unione;

CW.  considerando che le attività della Commissione nel contesto dell'unione economica e fiscale dovrebbero basarsi su un corretto dialogo sociale e rispettare appieno l'autonomia delle parti sociali;

CX.  considerando la necessità di salvaguardare l'indipendenza del Sistema statistico europeo (SSE) a livello sia nazionale che dell'Unione al fine di preservare la credibilità delle statistiche europee e il loro essenziale ruolo di supporto a una vera unione di bilancio (mediante standard qualitativamente elevati e un approccio di tipo sistemico per lo sviluppo, la produzione e la verifica dell'accuratezza delle statistiche del settore finanziario pubblico);

CY.  considerando che i principi di contabilità pubblica dovrebbero applicarsi uniformemente in tutti gli Stati membri ed essere sottoposti a meccanismi di audit interni ed esterni; che ciò rappresenta un essenziale complemento all'estensione dei poteri della Commissione e all'accentuazione del ruolo di coordinamento della Corte dei conti europea e delle corti dei conti nazionali nella verifica della qualità delle fonti nazionali utilizzate per determinare le cifre del debito e del deficit;

Unione economica

CZ.  considerando che è stato finora sottolineato soprattutto l'aspetto monetario dell'UEM mentre sussiste la necessità e l'urgenza di creare una reale unione economica, nella quale la strategia Europa 2020 rappresenti il quadro vincolante per la definizione e attuazione delle politiche economiche;

DA.  considerando che patto Euro Plus, la Strategia Europa 2020 e i Patti per la crescita e l'occupazione dovrebbero essere incorporati nella legislazione dell'Unione e spianare la strada all'introduzione di un codice di convergenza per le economie degli Stati membri;

DB.  considerando che il semestre europeo, come descritto nella parte preventiva del patto di stabilità e crescita, offre un idoneo quadro per coordinare le politiche economiche e di bilancio attuate a livello nazionale conformemente alle raccomandazioni specifiche per paese adottate dal Consiglio;

DC.  considerando che l'articolo 9 TFUE esorta alla promozione di un elevato livello di occupazione, alla garanzia di un'adeguata protezione sociale, alla lotta contro l'esclusione sociale e a un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana;.

DD.  considerando che il consolidamento fiscale, la riduzione degli squilibri macroeconomici eccessivi, le riforme strutturali e gli investimenti sono necessari per uscire dalla crisi e per garantire una crescita qualitativa e sostenibile e posti di lavoro in una società guidata dalla conoscenza che rispecchi la realtà dell'appartenenza all'UEM in un'economia sociale di mercato; considerando che le riforme strutturali portano risultati solo nel lungo termine;

DE.  considerando che il patto per la crescita e l'occupazione, adottato al vertice europeo del 28 e 29 giugno 2012, può apportare un contributo decisivo alla crescita, all'occupazione e al miglioramento delle capacità concorrenziali europee; che l'Unione e gli Stati membri devono assumersi le proprie responsabilità e agire rapidamente per completare il mercato interno e sbloccarne il potenziale; che lo spostamento del focus rappresentato dall'adozione del patto di crescita è da accogliere favorevolmente nonostante il fatto che il ricorso ai fondi strutturali per le misure a favore della crescita consista solo una riallocazione delle risorse esistenti, senza la previsione di nuove risorse finanziarie;

DF.  considerando che gli Stati membri devono realizzare senza indugio le riforme concordate con i loro programmi di riforma nazionali e che spetta ai parlamenti nazionali effettuare un controllo tempestivo e informato delle azioni dei loro governi in tal senso;

DG.  considerando che il pieno funzionamento del mercato interno è ostacolato dalle barriere ancora esistenti in alcuni Stati membri; considerando che per beneficiare appieno del potenziale di crescita economico dell'Unione è necessario completare il mercato interno in particolare in settori quali i servizi, l'energia, le telecomunicazioni, la normalizzazione, la semplificazione delle norme per gli appalti pubblici, le industrie di rete, il commercio elettronico e il regime del diritto d'autore;

DH.  considerando che senza un maggiore coordinamento nel settore fiscale l'approfondimento dell'integrazione economica e fiscale risulterà compromessa; che la regola dell'unanimità nel settore fiscale ostacola i progressi nel settore, per cui lo strumento della cooperazione rafforzata dovrebbe essere usato con maggiore frequenza; che si può far riferimento al riguardo alla posizione del Parlamento sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) e sull'imposta sulle transazioni finanziarie (FTT); che nel settore fiscale è evidentemente necessaria la convergenza tra le strutture dei sistemi tributari e delle basi imponibili; che il pregiudizio arrecato dalla concorrenza fiscale tra gli Stati membri è evidentemente in contrasto con la logica del mercato interno e necessita di una soluzione;

DI.  considerando che è importante che il risanamento dell'economia si accompagni a una politica del mercato del lavoro che stimoli la ricerca di impieghi e lo spirito imprenditoriale, riduca la disoccupazione strutturale, soprattutto dei giovani, delle persone anziane e delle donne, salvaguardando al tempo stesso il modello sociale europeo e rispettando pienamente il ruolo delle parti sociali e il diritto a negoziare e concludere accordi collettivi e a intraprendere azioni collettive ai sensi del diritto dell'Unione e delle leggi e prassi nazionali; che in tal senso l'integrazione dei mercati del lavoro degli Stati membri dovrebbe essere incoraggiata rafforzando la mobilità transfrontaliera dei lavoratori;

DJ.  considerando che per alcune questioni fondamentali di politica economica particolarmente importanti per la crescita e l'occupazione occorre far ricorso a un coordinamento vincolante a livello dell'Unione;

DK.  considerando che finanze pubbliche stabili e sostenibili significano non solo uso economico delle scarse risorse pubbliche, ma anche tassazione equa, progressività fiscale, riscossione delle imposte ben organizzata, lotta più efficace a tutte le forme di frode ed evasione fiscale, cooperazione e armonizzazione finalizzate a limitare la concorrenza fiscale dqannosa, e un sistema tributario ben concepito che promuova lo sviluppo di imprese e la creazione di posti di lavoro;

DL.  considerando che gli Stati membri dovrebbero essere ritenuti responsabili dell'attuazione della strategia Europa 2020;

DM.   considerando che a metà percorso la strategia Europa 2020 dovrà essere oggetto di un riesame di medio termine nell'ambito del quale sarebbe scorretto non puntare il dito contro coloro che non rispettano gli obiettivi e che valuterà se gli obiettivi vadano affinati o adeguati e come si possa esercitare ulteriore pressione sugli Stati membri affinché conseguano gli obiettivi previsti;

DN.  considerando che la disponibilità di statistiche europee di alta qualità svolge un ruolo essenziale al cuore della nuova governance europea, trattandosi, in particolare, di una precondizione al corretto funzionamento dei suoi principali processi di vigilanza e di imposizione delle regole, come il Semestre europeo, la procedura per gli squilibri macroeconomici e la Strategia Europa 2020;

DO.  considerando che occorre proseguire gli sforzi per modernizzare i metodi di produzione delle statistiche europee per garantirne gli elevati standard qualitativi, l'efficacia rispetto ai costi e l'adeguatezza delle risorse nonché per facilitarne l'opportuna divulgazione e l'accesso per le autorità pubbliche, gli attori economici e i cittadini;

Dalla legittimità e responsabilità democratica all'unione politica

DP.  considerando che l'Unione deve la propria legittimità ai propri valori democratici, agli obiettivi che persegue e alle proprie competenze, strumenti e istituzioni;

DQ.  considerando che tale legittimità ha una duplice origine, essendo tratta dai cittadini rappresentati dal Parlamento europeo e dagli Stati membri rappresentati dal Consiglio;

DR.  considerando che, a causa della crisi in atto e di certe contromisure adottate per fronteggiare alla crisi, si è intensificato il dibattito sulla necessità di accentuare il carattere democratico del processo decisionale all'interno dell'UEM;

DS.  considerando che i leader politici e i rappresentanti delle istituzioni, delle agenzie e di altri organi unionali dovrebbero rispondere politicamente dinanzi al Parlamento, riferendo regolarmente e presentando annualmente il proprio lavoro e le proprie previsioni dinanzi alle sue commissioni competenti;

DT.  considerando che negli ultimi anni il Consiglio europeo ha cercato una via d'uscita dalla crisi, formulando numerose proposte in relazione alle quali i trattati non sempre assegnano una chiara competenza all'Unione;

DU.  considerando che la decisione del Consiglio europeo - pur inevitabile in certi casi - della via intergovernativa, che non associa il Parlamento europeo in qualità di importante attore nella ricerca di una via d'uscita dalla crisi, deve essere deplorata;

DV.  considerando che per le proposte che rientrano nella competenza dell'Unione dovrebbero essere adottate decisioni nel quadro della procedura legislativa ordinaria, con la piena partecipazione del Parlamento;

DW.  considerando che i poteri esecutivi della Commissione nell'approccio regolamentato al quadro di governance economica, come previsto in particolare dal patto di stabilità e crescita e dal meccanismo di vigilanza macroeconomica rafforzati, dovrebbero essere oggetto di un controllo democratico ex post da parte del Parlamento europeo e di un obbligo di rendere conto a quest'ultimo;

DX.  considerando che gli strumenti intergovernativi che sono stati creati dall'inizio della crisi nel dicembre 2009 dovrebbero essere comunitarizzati;

DY.  considerando la necessità di rafforzare il controllo democratico, la partecipazione e la codecisione in relazione alla politica economica, monetaria e sociale, la tassazione, il quadro finanziario pluriennale e le risorse proprie; che a tale scopo dovrebbero essere attivate le clausole «passerella» esistenti;

DZ.  considerando che non è accettabile che il Presidente del Parlamento europeo non possa essere presente per l'intera durata delle riunioni del Consiglio europeo e del vertice dell'area dell'euro; che sarebbe opportuno trovare urgentemente una soluzione per questa assenza di legittimità democratica attraverso un accordo politico tra le due istituzioni;

EA.  considerando che è urgente affrontare l'attuale deficit democratico dell'UEM e collegare rigorosamente ogni ulteriore passo verso l'Unione bancaria, l'Unione di bilancio e l'Unione economica a una maggiore legittimità e responsabilità democratica a livello dell'Unione;

EB.  considerando che, in caso di trasferimento o di creazione di nuove competenze a livello dell'Unione o in caso di creazione di nuove istituzioni dell'Unione, è opportuno garantire parallelamente legittimità, controllo democratico del Parlamento e responsabilità di fronte a quest'ultimo;

EC.  considerando che nessun accordo intergovernativo tra Stati membri dovrebbe creare strutture parallele a quelle dell'Unione; che tutti gli accordi che istituiscono regimi internazionali o sovranazionali dovrebbero essere soggetti al pieno controllo democratico da parte del Parlamento;

ED.  considerando che la produzione, verifica e pubblicazione di statistiche europee di alta qualità a cura di un autentico SSE rappresenterebbe un contributo decisivo per la piena trasparenza e un efficace rendicontabilità pubblica nella concezione, gestione, implementazione ed esecuzione delle politiche dell'Unione a livello sia unionale che nazionale;

EE.  considerando che occorre rafforzare la collaborazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sulla base del protocollo n. 1 del TUE e del TFUE sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, onde migliorare lo scambio di opinioni e la qualità dell'attività parlamentare nel campo della governance dell'UEM a livello tanto unionale che nazionale; che tale collaborazione non dovrebbe essere considerata come la creazione di un nuovo organo parlamentare misto, che sarebbe tanto inefficace quanto illegittimo da un punto di vista democratico e costituzionale;

1.  ritiene necessario inserire la governance dell'UEM nel quadro istituzionale dell'Unione in quanto rappresenta un presupposto per rendere efficace la sua azione e per colmare l'attuale divario politico tra la politica nazionale e le politiche europee;

2.   invita tutte le istituzioni a procedere rapidamente massimizzando le possibilità offerte dai trattati esistenti e dai relativi elementi di flessibilità, e nel contempo a prepararsi alle necessarie modifiche dei trattati al fine di garantire certezza del diritto e legittimità democratica; ribadisce che l'opzione di un nuovo accordo intergovernativo deve essere esclusa;

3.  sottolinea che sia le misure proposte in virtù dei trattati in vigore sia le future modifiche agli stessi non devono escludere le clausole di opt-in e devono garantire l'integrità dell'Unione;

4.  invita il Consiglio - che ha conferito apposito mandato agli autori della summenzionata relazione «Verso un'autentica Unione economica e monetaria», a cooptare immediatamente il Presidente del Parlamento europeo come coautore della proposta con pari diritti, al fine di rafforzarne la legittimità democratica;

5.  si compiace del fatto che la Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo, pur con un coinvolgimento finora solo informale, abbia richiesto alla commissione competente del Parlamento di esaminare le proposte nel merito insieme ai tre rappresentanti (sherpa) attualmente impegnati a negoziare con il Presidente permanente del Consiglio europeo per conto del Parlamento;

6.  conferma che farà pieno uso della sua prerogativa di sottoporre al Consiglio proposte intese a modificare i trattati - che dovranno successivamente essere esaminate da una Convenzione - al fine di completare il quadro giuridico di un'autentica UEM accrescendo le competenze dell'Unione, in particolare nel campo della politica economica, e rafforzando le risorse proprie e la capacità di bilancio dell'Unione, il ruolo e la responsabilità democratica della Commissione e le prerogative del Parlamento europeo;

7.  invita i parlamenti nazionali a impegnarsi nel processo di elaborazione dei piani nazionali di bilancio e di riforma prima che vengano presentati all'Unione; intende proporre alla Convenzione di aggiungere esplicitamente questa competenza alle funzioni di cui godono i parlamenti nazionali in virtù delle disposizioni dell'articolo 12 TUE;

8.  invita il presidente del Consiglio, in accordo con il Parlamento, a completare e ad approvare senza indugio, nel quadro della procedura legislativa ordinaria prevista dal trattato di Lisbona, i progetti legislativi pendenti che sono bloccati dal Consiglio, in particolare quelli riguardanti la CRD IV (adeguatezza patrimoniale delle banche) e i sistemi nazionali di garanzia dei depositi;

9.  ritiene che un notevole miglioramento della legittimità e della responsabilità democratica unionale della governance dell'UEM, da conseguire attraverso il rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo, sia un'assoluta necessità e un requisito indispensabile per qualsiasi passo avanti verso l'Unione bancaria, l'Unione di bilancio e l'Unione economica;

10.  ritiene che, in virtù dei trattati in vigore, il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio degli Stati membri la cui moneta è l'euro potrebbero diventare vincolanti ed essere assoggettati al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla mera base dell'articolo 136 TFUE in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6, ma che, sotto il profilo costituzionale, tale misura dovrebbe essere presa in considerazione soltanto se rafforza in maniera significativa il ruolo del Parlamento per quanto concerne l'applicazione dettagliata degli articoli 121, paragrafo 3, e 121, paragrafo 4, TFUE, e per completare e attuare la procedura di sorveglianza multilaterale con l'ausilio di atti delegati sulla base dell'articolo 290 TFUE; rammenta che, stando ai trattati, nel definire e attuare le politiche e le attività dell'Unione, occorre tenere conto della promozione di un alto livello di occupazione e della garanzia di una protezione sociale adeguata, introducendo, sulla base di strategie già esistenti, una nuova serie di linee guida per gli Stati membri, compresi parametri di riferimento sociali ed economici con norme minime da applicare ai pilastri principali delle loro economie;

11.  È del parere che un'autentica UEM non possa limitarsi a un sistema di regole ma richieda una maggiore capacità di bilancio sulla base di specifiche risorse proprie (tra cui un'imposta sulle transazioni finanziarie - FTT), che dovrebbe, nel quadro del bilancio dell'Unione, sostenere la crescita e la coesione sociale affrontando gli squilibri, le divergenze strutturali e le emergenze finanziarie che sono direttamente connesse all'Unione monetaria, senza compromettere le sue funzioni tradizionali di finanziamento delle politiche comuni;

12.  È del parere che, in virtù dei trattati in vigore, l'articolo 136 TFUE consenta al Consiglio, su raccomandazione della Commissione e con il voto dei soli Stati membri la cui moneta è l'euro, di adottare orientamenti vincolanti in materia di politica economica per i paesi della zona euro nel quadro del semestre europeo; sottolinea che un meccanismo di incentivi rafforzerebbe la natura vincolante del coordinamento delle politiche economiche; chiede che un accordo interistituzionale associ il Parlamento all'elaborazione e approvazione dell'analisi annuale della crescita e delle linee guida in materia di politica economica e occupazionale;

13.  sottolinea, pur ribadendo la sua intenzione di intensificare la cooperazione con i parlamenti nazionali secondo il protocollo n. 1, che una tale cooperazione non deve essere considerata come la creazione di un nuovo organo parlamentare misto, il quale sarebbe tanto inefficace quanto illegittimo da un punto di vista democratico e costituzionale; evidenzia la piena legittimità del Parlamento quale organo parlamentare a livello unionale in vista di una governance rafforzata e democratica dell'UEM;

14.  chiede alla Commissione di presentare quanto prima al Parlamento, previa consultazione di tutte le parti interessate e con il Parlamento in qualità di colegislatore, proposte di atti secondo le raccomandazioni particolareggiate in allegato;

15.  conferma che le raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione;

16.  invita la Commissione, in aggiunta alle misure che possono e devono essere adottate rapidamente in virtù dei trattati esistenti, a elencare gli sviluppi istituzionali che possano rivelarsi necessari al fine di creare un'architettura UEM più forte, basata sulla necessità di un quadro finanziario integrato, di un quadro di bilancio integrato e di un quadro integrato di politica economica fondato sul rafforzamento del ruolo del Parlamento;

17.  ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta debbano essere coperte da adeguati stanziamenti di bilancio;

18.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate contenute in allegato alla Commissione, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al presidente dell'Eurogruppo nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.


ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

1.  Un quadro finanziario integrato

Raccomandazione 1.1: un meccanismo di vigilanza unico

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

Occorre adottare quanto prima le attuali proposte della Commissione sul meccanismo di vigilanza unico europeo, al fine di garantire la reale applicazione delle norme prudenziali, il controllo dei rischi e la prevenzione delle crisi per quanto concerne gli istituti di credito nell'intera Unione.

È opportuno che la base giuridica, la forma e il contenuto della proposta prevedano la possibilità di una piena partecipazione di tutti gli Stati membri al meccanismo di vigilanza unico europeo, assicurando il pieno coinvolgimento nel processo decisionale degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, in modo tale da garantire una relazione simmetrica tra gli obblighi accettati e l'impatto sul processo decisionale.

La partecipazione degli Stati membri dell'area dell'euro al meccanismo di vigilanza unico europeo dovrebbe essere obbligatoria.

La proposta dovrebbe essere sottoposta a un controllo democratico approfondito da parte del Parlamento europeo entro i limiti stabiliti dai trattati.

La base giuridica dovrebbe coinvolgere il Parlamento europeo in qualità di colegislatore qualora il ruolo di codecisione del Parlamento europeo non potesse essere garantito nel quadro di un «pacchetto di misure di vigilanza». A norma dell'articolo 263 TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti della Banca centrale europea, che non siano raccomandazioni o pareri, destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

La proposta dovrebbe assicurare che tutti i compiti dell'Autorità bancaria europea (ABE), di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010, continuino a essere svolti al livello dell'Unione e che le proposte siano conformi al buon funzionamento delle autorità europee di vigilanza, come previsto nel regolamento (UE) n. 1093/2010.

Il meccanismo di vigilanza unico deve rendere conto al Parlamento europeo e al Consiglio delle azioni e decisioni adottate nell'ambito della vigilanza europea e dovrebbe riferire alla commissione competente del Parlamento europeo. La responsabilità democratica richiede, tra l'altro, l'approvazione da parte del Parlamento del presidente del consiglio di vigilanza del meccanismo di vigilanza unico selezionato a seguito di una procedura aperta, l'obbligo del presidente di riferire e di essere ascoltato dal Parlamento europeo, il diritto del Parlamento europeo di presentare interrogazioni scritte od orali e il diritto d'inchiesta del Parlamento europeo a norma del TFUE.

Il meccanismo di vigilanza unico europeo dovrebbe essere indipendente dall'interesse politico nazionale e assicurare che gli interessi dell'Unione prevalgano sugli interessi nazionali tramite un mandato dell'Unione e una governance adeguata.

I processi decisionali all'interno del meccanismo di vigilanza unico dovrebbero essere specificati nella proposta legislativa pertinente nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

L'autorità di vigilanza europea dovrebbe avere la competenza e la responsabilità di:

   sorvegliare gli istituti di credito dei paesi facenti parte del sistema, mantenendo però una chiara divisione delle responsabilità operative tra le autorità di vigilanza europee e nazionali in funzione delle dimensioni e dei modelli di business delle banche e della natura dei compiti di vigilanza;
   agire in modo coerente con la necessità di preservare l'unità, l'integrità e la competitività internazionale del mercato interno al fine di garantire, ad esempio, l'assenza di ostacoli alla concorrenza tra gli Stati membri;
   tenere debitamente conto dell'impatto delle sue attività sulla concorrenza e l'innovazione nel mercato interno, sull'integrità dell'Unione nel suo complesso, sulla competitività globale dell'Unione, sull'inclusione finanziaria, sulla protezione dei consumatori e sulla strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione;
   proteggere la stabilità e la capacità di resistenza di tutte le parti del sistema finanziario degli Stati membri partecipanti, la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari e la tutela dei depositanti, degli investitori e dei contribuenti, tenendo conto della diversità dei mercati e delle strutture istituzionali;
   evitare arbitraggi normativi e garantire parità di condizioni;
   rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza e, se del caso, rappresentare l'Unione nelle istituzioni finanziarie internazionali;
   in caso di inerzia delle autorità nazionali competenti, adottare le misure necessarie per ristrutturare, salvare o liquidare gli istituti finanziari in dissesto o il cui fallimento creerebbe preoccupazioni sotto il profilo dell'interesse pubblico.

Occorre destinare risorse sufficienti, comprese risorse umane, agli organismi responsabili della vigilanza a livello sovranazionale al fine di garantire che dispongano delle capacità operative necessarie per lo svolgimento della loro missione.

Raccomandazione 1.2: garanzia dei depositi

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

Il Parlamento europeo invita la Commissione a fare tutto il necessario affinché sia portata a termine quanto prima la procedura legislativa relativa alla rifusione della direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi, sulla base della posizione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012.

In considerazione dell'obiettivo a lungo termine di creare un quadro unico europeo di garanzia dei depositi, occorre applicare requisiti uniformi e rigorosi a tutti i sistemi di garanzia dei depositi dell'Unione, allo scopo di ottenere lo stesso livello di protezione globale, di assicurare lo stesso grado di stabilità dei suddetti sistemi e di garantire parità di condizioni in termini. Solo in tal modo è possibile creare i presupposti per applicare la necessaria flessibilità, onde tenere adeguatamente conto delle specifiche situazioni nazionali nel settore finanziario.

Le opzioni per la creazione di un fondo europeo unico di garanzia dei depositi, caratterizzato da sistemi di garanzia dei depositi funzionanti, provvisti di una dotazione finanziaria adeguata e pertanto atti a e rafforzare la credibilità e la fiducia dei depositanti, dovrebbero essere esaminate una volta che saranno operativi un meccanismo di risoluzione e un meccanismo unico di sorveglianza efficaci.

Al fine di tutelare i risparmi privati è necessario mantenere una separazione funzionale, garantendo al contempo un'efficace articolazione dei fondi di garanzia dei depositi e dei fondi di risanamento e di risoluzione.

I meccanismi di garanzia dei depositi, come pure i sistemi di risanamento e di risoluzione, dovrebbero avere una struttura finanziaria forte, costituita essenzialmente ex ante e basata sui contributi dell'industria finanziaria, in cui la contribuzione di un determinato istituto finanziario dovrebbe rispecchiare il rischio relativo a tale istituto e i fondi pubblici dovrebbero fungere soltanto da risorsa di emergenza ridotta al minimo possibile.

Raccomandazione 1.3: risanamento e risoluzione

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

L'attuale proposta di direttiva che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento dovrebbe essere adottata quanto prima al fine di istituire un sistema europeo per l'applicazione delle misure di risoluzione e aprire la strada, a medio termine, alla creazione di un sistema unico europeo di risanamento e risoluzione. È opportuno tener conto del fatto che determinati settori bancari dispongono già di meccanismi di protezione integrale e di strumenti di risanamento e di risoluzione che vanno riconosciuti, sostenuti e integrati nell'atto legislativo.

L'obiettivo generale di un'efficace sistema di risoluzione e di risanamento deve essere quello di minimizzare il potenziale utilizzo delle risorse dei contribuenti necessarie per il risanamento e la risoluzione delle crisi degli istituti bancari.

Al fine di tutelare i risparmi privati è necessario mantenere una separazione funzionale, garantendo al contempo un'efficace articolazione dei fondi di garanzia dei depositi e dei fondi di risanamento e di risoluzione.

I meccanismi di risanamento e di risoluzione, come pure i meccanismi di garanzia dei depositi, dovrebbero avere una struttura finanziaria forte, costituita essenzialmente ex ante e basata sui contributi dell'industria finanziaria, in cui la contribuzione di un determinato istituto finanziario dovrebbe rispecchiare il rischio relativo a tale istituto e i fondi pubblici dovrebbero fungere soltanto da risorsa di emergenza ridotta al minimo possibile.

La proposta dovrebbe altresì essere in linea con altri aspetti della risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sulla gestione transfrontaliera delle crisi nel settore bancario, quali l'armonizzazione delle normative in materia di insolvenza, le valutazioni comuni dei rischi, strumenti unici e una «scala d'intervento».

Raccomandazione 1.4: elementi aggiuntivi di un'unione bancaria

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

   l'obbligo, laddove necessario, della separazione giuridica, in seno al gruppo bancario, di determinate attività finanziarie particolarmente rischiose dalle banche dedite alla raccolta di depositi, in linea con la relazione Liikanen;
   la creazione di un quadro regolatorio coerente (basato sul principio «same risk, same rule») che assicuri che i soggetti non bancari che svolgono attività di tipo bancario e intrattengono rapporti con gli istituti di credito non sfuggano al controllo delle autorità di regolamentazione;
   l'esecuzione di stress test credibili e regolari sulla salute finanziaria delle banche, che favoriscano la tempestiva identificazione dei problemi e un'efficace modulazione degli interventi;
   un codice unico di vigilanza prudenziale per tutte le banche e un quadro macroprudenziale unico che prevenga l'ulteriore frammentazione finanziaria.

2.  Un quadro fiscale integrato

Raccomandazione 2.1: il pacchetto «two-pack»

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

La Commissione dovrebbe essere tenuta ad attuare efficacemente i compromessi che saranno raggiunti nel quadro dei negoziati sul pacchetto «two-pack» con il Parlamento europeo e il Consiglio nei seguenti ambiti:

   istituzione di un calendario di bilancio comune;
   riforma dei quadri di bilancio nazionali;
   valutazione dei piani di bilancio, ivi compresa una valutazione qualitativa delle spese e degli investimenti pubblici correlati agli obiettivi della strategia Europa 2020;
   messa a punto di programmi di partenariato economici;
   monitoraggio più rigoroso applicato agli Stati membri la cui moneta è l'euro e che sono soggetti a una procedura per disavanzo eccessivo;
   monitoraggio più rigoroso applicato agli Stati membri la cui moneta è l'euro e che rischiano di non rispettare gli obblighi nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi;
   relazioni sull'emissione di debito;
   presentazione di un'iniziativa che specifichi un insieme di programmi necessari per mobilitare ulteriori investimenti a lungo termine pari a circa l'1% del PIL per il potenziamento della crescita sostenibile e l'integrazione delle riforme strutturali necessarie.

Raccomandazione 2.2: la comunitarizzazione del patto di bilancio

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

Sulla base della valutazione dell'esperienza acquisita con la sua attuazione, e a norma del TUE e del TFUE, il patto di bilancio dovrebbe essere recepito quanto prima nel diritto derivato dell'Unione.

Raccomandazione 2.3: la fiscalità

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

All'interno di un'unione economica, fiscale e di bilancio sempre più stretta occorre impegnarsi maggiormente per armonizzare i sistemi fiscali e per contrastare la concorrenza fiscale dannosa tra gli Stati membri, che è chiaramente contraria alla logica di un mercato interno. In primo luogo, nel caso in cui siano state esaurite tutte le possibilità di discussione e compromesso, nel settore fiscale è opportuno fare ricorso con maggiore frequenza a una cooperazione rafforzata (ad esempio per quanto concerne la creazione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società o di un'imposta sulle transazioni finanziarie) in quanto quadri armonizzati per i regimi fiscali rafforzeranno l'integrazione della politica di bilancio.

Raccomandazione 2.4: un bilancio centrale europeo finanziato da risorse proprie

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

In fase di elaborazione delle opzioni strategiche, la Commissione e il Consiglio dovrebbero essere tenuti a prendere in considerazione le posizioni del Parlamento europeo sul quadro finanziario pluriennale e le risorse proprie. Il Parlamento europeo ha più volte espresso l'urgente necessità di una riforma del sistema delle risorse proprie e di un ritorno allo spirito e alla lettera del TFUE, precisando che il bilancio dell'Unione deve essere finanziato unicamente dalle risorse proprie.

È necessario affrontare urgentemente la situazione che vede in contrasto fra loro le esigenze di finanziamento del bilancio dell'Unione e il necessario risanamento dei bilanci degli Stati membri. È giunto quindi il momento di impegnarsi per un progressivo ritorno a una situazione in cui il bilancio dell'Unione è finanziato da risorse proprie effettive, riducendo pertanto la pressione sui bilanci nazionali. Si ricorda inoltre che, nelle sue risoluzioni del 29 marzo 2007, dell'8 giugno 2011, del 13 giugno 2012 e del 23 ottobre 2012, il Parlamento europeo ha spiegato cosa intenda per un sistema basato su risorse proprie effettive e come si possa renderlo compatibile a breve termine con il necessario consolidamento fiscale a livello nazionale.

Ai fini di un maggiore coordinamento in materia di bilancio all'interno dell'Unione è necessario disporre di dati consolidati sui conti pubblici dell'Unione, degli Stati membri e degli enti locali e regionali, in linea con gli obiettivi dell'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto inserire la raccolta di tali dati consolidati nelle prossime proposte legislative.

Raccomandazione 2.5: graduale confluenza del debito in un fondo di riscatto (redemption fund)

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

Il debito eccessivo dovrebbe confluire gradualmente in un fondo di riscatto, sulla base della proposta formulata dal Consiglio tedesco degli esperti economici che prevede la creazione temporanea di un fondo alimentato dal debito eccedente il 60%, degli Stati membri che soddisfano determinati criteri, che sarebbe rimborsato su un periodo di circa 25 anni; il fondo così creato contribuirà, assieme all'attivazione di tutti i meccanismi esistenti, a mantenere il debito totale degli Stati membri al di sotto del 60% in futuro.

Raccomandazione 2.6: la lotta all'evasione fiscale

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

La libera circolazione dei capitali non può diventare un modo per eludere le tasse, in particolare per gli Stati membri la cui moneta è l'euro e che stanno affrontando o potrebbero dover affrontare grandi difficoltà in termini di stabilità finanziaria nell'area dell'euro. È pertanto auspicabile che la Commissione concluda, in linea con la sua importante iniziativa del 27 giugno 2012 di rafforzare la lotta contro la frode e l'evasione fiscale e una pianificazione fiscale aggressiva, accordi su scala internazionale e presenti proposte volte a migliorare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità fiscali.

Occorre istituire un'imposta sulle transazioni finanziarie nell'ambito della cooperazione rafforzata a norma degli articoli da 326 a 333 TFUE.

Raccomandazione 2.7: garanzia del controllo democratico del MES

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

Il MES dovrebbe evolversi verso una gestione basata sul metodo comunitario e rendere conto al Parlamento europeo. Le principali decisioni, quali la concessione dell'assistenza finanziaria a uno Stato membro e la conclusione di memorandum, dovrebbero essere soggette a un controllo adeguato da parte del Parlamento europeo.

È opportuno che la troika nominata per garantire l'attuazione dei memorandum sia ascoltata dal Parlamento europeo prima di assumere le proprie funzioni; essa dovrebbe inoltre riferire su base regolare al Parlamento europeo ed essere sottoposta al suo controllo democratico.

Raccomandazione 2.8: garanzia della responsabilità e della legittimità democratica del coordinamento fiscale

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

Ogni meccanismo creato di recente per il coordinamento della politica fiscale dovrebbe essere accompagnato da sufficienti disposizioni volte a garantire la responsabilità e la legittimità democratica.

3.  Un quadro integrato di politica economica

Raccomandazione 3.1: miglior coordinamento ex-ante della politica economica e miglioramento del semestre europeo

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

La Commissione dovrebbe assicurare che i compromessi che saranno raggiunti nel quadro dei negoziati sul pacchetto «two-pack» con il Parlamento europeo e il Consiglio siano attuati globalmente.

È opportuno prendere scrupolosamente in esame strumenti dell'Unione per la protezione sociale europea e norme sociali minime, come ad esempio la garanzia europea per i giovani, anche per combattere la disoccupazione giovanile.

La Commissione dovrebbe immediatamente presentare proposte conformemente alla procedura legislativa ordinaria per tradurre in legislazione derivata gli impegni assunti dai capi di Stato e di governo il 28 giugno 2012 per un «patto per la crescita e l'occupazione». In particolare, il quadro di coordinamento economico dovrebbe tenere debitamente conto dell'impegno dello Stato membro a «portare avanti un risanamento di bilancio differenziato e favorevole alla crescita rispettando il patto di stabilità e crescita e tenendo conto delle specificità dei singoli paesi» e a promuovere «investimenti nei settori orientati al futuro aventi un nesso diretto con il potenziale di crescita dell'economia».

La Commissione dovrebbe fornire un chiarimento in merito allo stato dell'analisi annuale della crescita. Il semestre europeo dovrebbe coinvolgere il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali.

Ai fini di un maggiore coordinamento in materia di bilancio all'interno dell'Unione è necessario disporre di dati consolidati sui conti pubblici dell'Unione, degli Stati membri e degli enti locali e regionali, in linea con gli obiettivi dell'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto inserire la raccolta di tali dati consolidati nelle prossime proposte legislative.

Dopo aver considerato le diverse fasi del semestre europeo, secondo quanto disposto nel patto di stabilità e crescita rafforzato e nel meccanismo di vigilanza macroeconomica, è opportuno valutare la necessità di ulteriori atti normativi, tenendo conto degli aspetti seguenti:

   lo sviluppo e il rafforzamento del mercato interno e la promozione dei legami commerciali internazionali sono elementi cruciali per stimolare la crescita economica sostenibile, aumentare la competitività e risolvere gli squilibri macroeconomici. Pertanto, la Commissione dovrebbe essere tenuta a considerare, nella sua analisi annuale della crescita, le misure che gli Stati membri devono ancora adottare per completare il mercato interno;
   i programmi nazionali di riforma (PNR) e i programmi nazionali di stabilità (PNS) dovrebbero essere strettamente correlati. Un adeguato monitoraggio dovrebbe garantire la coerenza dei PNR e dei PNS;
   il semestre europeo dovrebbe consentire lo sviluppo di maggiori sinergie tra i bilanci dell'Unione e degli Stati membri nell'ottica del conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; in questo contesto, il semestre europeo dovrebbe essere sviluppato anche per includere indicatori in grado di misurare l'impiego efficiente delle risorse;
   è opportuno rafforzare il coinvolgimento degli enti nonché dei partner locali e regionali nella pianificazione e attuazione dei programmi pertinenti al fine di incrementare il senso di responsabilità nei confronti degli obiettivi della strategia a tutti i livelli e garantire una maggiore consapevolezza sul campo in merito agli obiettivi e ai risultati di quest'ultima;
   la Commissione dovrebbe adottare l'analisi annuale della crescita e il meccanismo di allerta entro il 1° dicembre di ciascun anno, dedicando un capitolo specifico all'area dell'euro. Essa dovrebbe comunicare integralmente le sue ipotesi e metodologie macroeconomiche di base;
   la Commissione dovrebbe valutare con chiarezza, nell'analisi annuale della crescita, i principali problemi economici e fiscali dell'Unione e dei singoli Stati membri, proporre misure prioritarie per risolvere questi problemi, individuare le iniziative adottate dall'Unione e dagli Stati membri a sostegno di una maggiore competitività e degli investimenti a lungo termine, eliminare gli ostacoli alla crescita sostenibile, conseguire gli obiettivi stabiliti dai trattati e dall'attuale strategia Europa 2020, attuare le sette iniziative faro e ridurre gli squilibri macroeconomici;
   gli Stati membri e le loro regioni dovrebbero, in particolare, coinvolgere più da vicino i parlamenti nazionali e regionali, le parti sociali, le autorità pubbliche e la società civile nell'elaborazione dei programmi nazionali di riforma, di sviluppo e di coesione e consultarli regolarmente;
   la Commissione dovrebbe individuare chiaramente, nella sua analisi annuale della crescita, le potenziali ricadute transfrontaliere delle principali misure di politica economica attuate a livello di Unione e degli Stati membri;
   i commissari incaricati del semestre europeo dovrebbero venire a discutere con le commissioni competenti del Parlamento l'analisi annuale della crescita, non appena sarà stata adottata dalla Commissione;
   il Consiglio dovrebbe illustrare nel mese di luglio alla commissione competente del Parlamento europeo eventuali modifiche sostanziali apportate alle raccomandazioni specifiche per paese proposte dalla Commissione. La Commissione dovrebbe partecipare a tale audizione per esprimere il proprio parere sulla situazione;
   gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni quanto più possibile dettagliate sulle misure e gli strumenti previsti nei programmi nazionali di riforma onde conseguire gli obiettivi fissati a livello nazionale, inclusi i termini di attuazione, gli effetti attesi, le potenziali ricadute, i rischi in caso di attuazione con esito negativo, i costi e, se del caso, l'utilizzo dei Fondi strutturali dell'Unione;
   i meccanismi di incentivi rafforzerebbero la natura vincolante del coordinamento delle politiche economiche.

Raccomandazione 3.2: un patto sociale per l'Europa

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

Secondo i trattati, in sede di definizione e attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione occorre tenere conto della promozione di un elevato livello di occupazione e della garanzia di un'adeguata protezione sociale.

Le norme specifiche per la vigilanza vincolante della disciplina di bilancio nell'area dell'euro possono e devono integrare i parametri di riferimento fiscali e macroeconomici con quelli concernenti l'occupazione e gli aspetti sociali, al fine di garantire la corretta attuazione della suddetta disposizione mediante adeguate disposizioni finanziarie dell'Unione.

È opportuno istituire un patto sociale per l'Europa al fine di promuovere:

   l'occupazione giovanile, con l'inclusione di iniziative come la garanzia europea per i giovani;
   finanziamenti adeguati ed elevata qualità dei servizi pubblici;
   salari dignitosi;
   l'accesso all'edilizia popolare a prezzi accessibili;
   una base minima di protezione sociale per garantire l'accesso universale ai servizi sanitari di base, indipendentemente dal reddito;
   l'applicazione di un protocollo sociale per proteggere i diritti sociali e del lavoro fondamentali;
   norme europee per la gestione della ristrutturazione in modo sociale e responsabile;
   una nuova strategia in materia di salute e sicurezza che comprenda le malattie legate allo stress;
   parità di retribuzioni e di diritti per un lavoro di pari valore per tutti.

4.  Rafforzamento della legittimità e della responsabilità democratica

Raccomandazione 4.1: il dialogo economico

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

La Commissione dovrebbe essere tenuta ad attuare in maniera completa i compromessi che saranno raggiunti nel quadro dei negoziati sul pacchetto «two-pack» con il Parlamento europeo e il Consiglio.

Raccomandazione 4.2: i meccanismi finanziari di protezione europei

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

Le attività svolte dall'EFSF/MES e da ogni altra futura struttura analoga dovrebbero essere sottoposte al regolare controllo e vigilanza democratici del Parlamento europeo, e la Corte dei conti così come l'OLAF dovrebbero essere coinvolti in dette azioni di controllo e vigilanza. Il MES dovrebbe essere comunitarizzato.

Raccomandazione 4.3: rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e della cooperazione interparlamentare nel quadro del semestre europeo

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

–  Il Presidente del Parlamento europeo illustra al Consiglio europeo di primavera la posizione del Parlamento sull'analisi annuale della crescita. È opportuno negoziare un accordo interistituzionale al fine di associare il Parlamento europeo all'elaborazione e approvazione dell'analisi annuale della crescita e degli orientamenti per le politiche economiche e l'occupazione.

–  La Commissione e il Consiglio dovrebbero essere presenti durante le riunioni interparlamentari tra i rappresentanti dei parlamenti nazionali e i rappresentanti del Parlamento europeo organizzate nei momenti chiave del semestre (vale a dire dopo la pubblicazione dell'analisi annuale della crescita e dopo la pubblicazione delle raccomandazioni specifiche per paese), consentendo in particolare ai parlamenti nazionali di tenere conto di una prospettiva europea in fase di discussione dei bilanci nazionali.

Raccomandazione 4.4: maggiore trasparenza, legittimità e responsabilità

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

–  Al fine di rafforzare la trasparenza, è opportuno che l'Ecofin e l'Eurogruppo siano tenuti a trasmettere al Parlamento europeo i documenti interni fondamentali, gli ordini del giorno e il materiale di riferimento prima delle loro riunioni. Inoltre, il presidente dell'Eurogruppo dovrebbe presentarsi periodicamente dinanzi al Parlamento europeo, ad esempio mediante audizioni da organizzare sotto l'egida della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo.

   È necessaria la piena partecipazione del Parlamento europeo alla successiva elaborazione della relazione dei quattro presidenti, conformemente al metodo comunitario. Il Parlamento può essere coinvolto a livello di gruppo di lavoro (lavoro preparatorio) o a livello presidenziale (processo decisionale).
   Sarebbe opportuno invitare il Presidente del Parlamento europeo a partecipare alle riunioni del Consiglio europeo e ai vertici dell'area dell'euro.
   In caso di trasferimento o di creazione di nuove competenze a livello dell'Unione o in caso di creazione di nuove istituzioni dell'Unione, dovrebbe essere garantito un corrispondente controllo democratico da parte del Parlamento europeo e un obbligo di rendere conto a quest'ultimo.
   Il Parlamento europeo dovrebbe tenere un'audizione e approvare la nomina del presidente del MES. Il presidente dovrebbe riferire su base regolare al Parlamento europeo.
   È opportuno che il Parlamento europeo ascolti il/i rappresentante/i della Commissione nella troika prima che assumano le loro funzioni; questi ultimi dovrebbero inoltre riferire su base regolare al Parlamento europeo.
   Il rafforzamento del ruolo del commissario per gli affari economici e monetari o la creazione di un ufficio del tesoro europeo deve essere collegato a strumenti adeguati di responsabilità e legittimità democratica, che prevedano procedure di approvazione e controllo da parte del Parlamento europeo.
   Solo il rispetto del metodo comunitario, del diritto dell'Unione e delle sue istituzioni può garantire il rispetto della responsabilità e della legittimità democratica nell'Unione europea; a norma dei trattati, l'unione economica e monetaria (UEM) può essere istituita solo dall'Unione.
   La moneta dell'Unione è l'euro e il suo parlamento è il Parlamento europeo; la futura architettura dell'UEM deve riconoscere che il Parlamento europeo è la sede della responsabilità a livello europeo.
   Il processo mediante il quale viene elaborato un programma per il futuro dell'UEM deve coinvolgere appieno il Parlamento europeo, conformemente al metodo comunitario.

Tutte le decisioni relative al rafforzamento dell'UEM devono essere adottate sulla base del trattato sull'Unione europea; ogni deviazione dal metodo comunitario e un accresciuto ricorso agli accordi intergovernativi dividerebbe e indebolirebbe l'Unione europea, ivi compresa l'area dell'euro.

Note legali - Informativa sulla privacy