Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014 (2012/2829(RSP))
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 10 e 17 del trattato sull'Unione europea,
– visti gli articoli 10 e 11 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, come modificata(1),
– vista la dichiarazione della Commissione del 22 novembre 2012 sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014,
– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, dai deputati al Parlamento europeo;
B. considerando che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione;
C. considerando che il Presidente della Commissione europea è eletto dal Parlamento su proposta del Consiglio europeo, che, deliberando a maggioranza qualificata, deve tenere conto dell'esito delle elezioni del Parlamento e deve aver effettuato le consultazioni appropriate prima di procedere alla designazione;
D. considerando che la Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo;
E. considerando che il nuovo Parlamento necessita di tempo sufficiente per organizzarsi anticipatamente rispetto all'elezione del Presidente della Commissione;
F. considerando che, per far sì che la nuova Commissione sia pronta a insediarsi il 1° novembre 2014, l'elezione del Presidente della Commissione dovrebbe avere luogo nel corso della tornata costitutiva del Parlamento di luglio 2014;
G. considerando che il Parlamento vota la propria approvazione alla nomina dell'intero Collegio dei Commissari dopo aver sentito i candidati proposti dal Consiglio, di comune accordo con il Presidente eletto, in base ai suggerimenti formulati dagli Stati membri;
1. esorta i partiti politici europei a nominare candidati alla presidenza della Commissione e si aspetta che tali candidati svolgano un ruolo guida nell'ambito della campagna elettorale parlamentare, in particolare presentando personalmente il loro programma in tutti gli Stati membri dell'Unione; sottolinea l'importanza di rafforzare la legittimità politica sia del Parlamento che della Commissione instaurando un collegamento più diretto tra le rispettive elezioni e la scelta dei votanti;
2. chiede che quanti membri possibile della prossima Commissione siano scelti fra i deputati al Parlamento europeo, per riflettere l'equilibrio tra i due organi del potere legislativo;
3. invita il futuro Presidente della Commissione a garantire l'equilibrio di genere in seno alla Commissione europea; raccomanda che ciascuno Stato membro proponga una candidatura femminile e una candidatura maschile per il prossimo Collegio dei Commissari;
4. ritiene, in considerazione delle nuove disposizioni relative all'elezione della Commissione europea introdotte dal trattato di Lisbona e dei cambiamenti nelle relazioni tra Parlamento e Commissione che ne deriveranno a partire dalle elezioni del 2014, che ai fini della stabilità delle procedure legislative dell'Unione e del buon funzionamento del suo esecutivo sarà estremamente importante che esistano maggioranze affidabili in seno al Parlamento; invita pertanto gli Stati membri a fissare nella loro legge elettorale, in conformità dell'articolo 3 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, soglie minime, appropriate e proporzionate, per la ripartizione dei seggi, in modo tale da rispecchiare fedelmente le scelte dei cittadini, quali espresse nelle elezioni, pur salvaguardando efficacemente il buon funzionamento del Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultare il Parlamento in merito alla possibilità di tenere le elezioni nel periodo dal 15 al 18 maggio ovvero dal 22 al 25 maggio 2014;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.
Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1) come modificata dalla decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE del Consiglio (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15) e dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).