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Procedura : 2012/2039(INL)
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Ciclo del documento : A7-0018/2013

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A7-0018/2013

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PV 14/03/2013 - 4
CRE 14/03/2013 - 4

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PV 14/03/2013 - 8.7
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P7_TA(2013)0094

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Giovedì 14 marzo 2013 - Strasburgo
Statuto della mutua europea
P7_TA(2013)0094A7-0018/2013
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti lo statuto della mutua europea (2012/2039(INL))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  viste la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio recante statuto della mutua europea (COM(1991)0273) e la proposta modificata (COM(1993)0252),

–  vista la comunicazione della Commissione del 27 settembre 2005 sull'esito dello screening delle proposte legislative pendenti dinnanzi al legislatore (COM(2005)0462),

–  vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 intitolata «L'Atto per il mercato unico – Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia – Insieme per una nuova crescita» (COM(2011)0206),

–  vista la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 intitolata «Iniziativa per l'imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale» (COM(2011)0682),

–  vista la propria risoluzione del 16 maggio 2006 sull'esito dello screening delle proposte legislative pendenti dinanzi al legislatore(1),

–  vista la propria risoluzione del 4 luglio 2006 sui recenti sviluppi e le prospettive in materia di diritto societario(2),

–  vista la propria risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale(3),

–  vista la propria risoluzione del 23 novembre 2010 sugli aspetti relativi al diritto civile, al diritto commerciale, al diritto di famiglia e al diritto internazionale privato del Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma(4),

–  vista la propria dichiarazione del 10 marzo 2011 sull'istituzione di statuti europei per le mutue, le associazioni e le fondazioni(5),

–  vista la propria risoluzione del 14 giugno 2012 sul futuro del diritto societario europeo(6),

–  vista la valutazione del valore aggiunto europeo sullo statuto della mutua europea, presentata dall'Unità valore aggiunto europeo alla commissione giuridica il 21 gennaio 2013(7),

–  visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0018/2013),

A.  considerando che nel marzo 2006 la Commissione ha ritirato il suo progetto di proposta di regolamento recante statuto della mutua europea;

B.  considerando che nel 2003 è stato adottato un regolamento relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)(8) e che l'8 febbraio 2012 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio sullo statuto della fondazione europea (FE);

C.  considerando che lo studio commissionato nel 2011 dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento ha illustrato con chiarezza le implicazioni sociali, politiche ed economiche di un intervento dell'Unione nel settore delle mutue;

D.  considerando che negli ultimi anni il Parlamento ha approvato varie risoluzioni che chiedevano l'adozione di un regolamento sullo statuto della mutua europea; considerando che è spiacevole che la Commissione, avendo ritirato nel 2006 la sua proposta di statuto della mutua europea, non abbia presentato nuove proposte per offrire alle mutue uno strumento giuridico idoneo a facilitare le loro attività transfrontaliere;

E.  considerando che la Commissione si è impegnata a riesaminare alcune delle precedenti proposte sullo statuto della mutua europea e a riconsiderare la necessità di un intervento legislativo in vista di una valutazione d'impatto globale; che il Parlamento guarda con favore allo studio commissionato in tale contesto dalla Commissione sulla situazione attuale e le prospettive delle mutue nell'Unione, il quale analizza le difficoltà che le mutue devono affrontare per l'assenza di un quadro giuridico in taluni Stati membri e per i problemi che la creazione di nuove mutue comporta a causa dei requisiti patrimoniali e della mancanza di soluzioni per l'istituzione di gruppi; che la Commissione dovrebbe proporre soluzioni adeguate per questi problemi, tra cui uno statuto, per un migliore riconoscimento del contributo che le mutue danno all'economia sociale;

F.  considerando che la Commissione ha giustamente riconosciuto la necessità di uno statuto ed è impegnata a creare una legislazione migliore per le organizzazioni dell’economia sociale (tra cui le mutue), sottolineando che le mutue devono poter operare a livello transfrontaliero contribuendo così allo sforzo europeo volto a «stimolare la crescita e rafforzare la fiducia» nello Spazio economico europeo(9);

G.  considerando che è perciò auspicabile che questo statuto europeo sia ambizioso e innovativo, al fine di proteggere i lavoratori e le loro famiglie quando si spostano all'interno dell'Unione;

H.  considerando che le mutue sono gruppi volontari di persone fisiche o giuridiche il cui scopo è rispondere alle esigenze dei soci piuttosto che ottenere una remunerazione dell'investimento; considerando che esse operano secondo i principi dell'adesione volontaria e aperta e della solidarietà tra i soci e sono gestite secondo principi democratici (come il principio di un voto per socio per le mutue costituite di persone fisiche), contribuendo così a una gestione responsabile e sostenibile;

I.  considerando che, data la loro diversità, le società mutue presentano in Europa un quadro molto vario per quanto riguarda i servizi che forniscono o le dimensioni, le finalità o l'impatto geografico;

J.  considerando che in Europa esistono due tipi principali di mutue, ovvero le società «mutualistiche» (o di «previdenza sanitaria») e le società di «mutua assicurazione»; considerando che le società «mutualistiche» offrono una copertura previdenziale supplementare o complementare rispetto ai regimi di protezione sociale previsti dalla legge oppure integrata in essi; che le società di «mutua assicurazione» possono coprire tutti i tipi di rischio immobiliare e di rischio vita, e che in alcuni Stati membri le mutue possono fornire servizi anche in altri campi, come gli alloggi o il credito;

K.  considerando che, malgrado la loro diversità, le mutue organizzano servizi e prestazioni nell'interesse dei loro soci su base solidaristica e mediante finanziamenti collettivi; che esse si danno un'organizzazione democratica e utilizzano il surplus delle loro attività a beneficio dei soci;

L.  considerando che l'Unione, con l'obiettivo di garantire pari condizioni di concorrenza e di contribuire al proprio sviluppo economico, dovrebbe fornire alle mutue – che sono una forma di organizzazione riconosciuta nella maggior parte degli Stati membri – strumenti giuridici adeguati atti ad agevolare lo sviluppo delle loro attività transfrontaliere e a consentire loro di godere dei benefici del mercato interno;

M.  considerando che le mutue svolgono un ruolo importante nell’economia dell’Unione, fornendo assistenza sanitaria, servizi sociali e servizi assicurativi a costi accessibili a oltre 160 milioni di cittadini europei; che esse rappresentano oltre 180 miliardi di euro in premi assicurativi e danno lavoro a oltre 350.000 persone nell’Unione;

N.  considerando che le mutue facilitano l'accesso all'assistenza e l'inclusione sociale e partecipano pienamente alla prestazione di servizi d'interesse generale nell'Unione;

O.  considerando che nel 2010 circa 12,3 milioni di cittadini europei, pari al 2,5% della popolazione attiva dell’Unione, lavoravano in uno Stato membro diverso dal proprio;

P.  considerando che in alcuni Stati membri alle casse di assicurazione sanitaria istituite per legge è fatto divieto di operare come imprese del settore privato;

Q.  considerando che le mutue rappresentano il 25% del mercato assicurativo e il 70% del numero complessivo delle imprese del settore; che le mutue non possono continuare a essere ignorate dal mercato unico(10) e dovrebbero essere dotate di uno statuto europeo per essere in condizioni di parità con altre forme d'impresa nell'Unione; considerando che la diversità delle forme d'imprenditorialità è un valore che dovrebbe essere pienamente riconosciuto e incoraggiato;

R.  considerando che le mutue svolgono o dovrebbero svolgere un ruolo importante nelle economie degli Stati membri, dal momento che contribuiscono all'obiettivo strategico dell'Unione – confermato dalle tendenze demografiche – di assicurare una crescita inclusiva che garantisca a tutti l'accesso alle risorse di base e ai diritti e ai servizi sociali, nonché a un'assistenza sanitaria e di lungo periodo adeguata, sulla base della solidarietà, dell'accessibilità dei costi , della non discriminazione e della non esclusione, con la garanzia che il bisogno di maggiore assistenza proprio degli anziani non li porti alla povertà e alla dipendenza economica;

S.  considerando che le mutue sono particolarmente attive nell'ambito della sanità, dell'assistenza di lungo periodo, delle pensioni e dei servizi sociali anche per far fronte alle esigenze di una popolazione che invecchia; che il coinvolgimento delle mutue quali attori di primo piano è essenziale per la sostenibilità futura della protezione sociale, dato che l'invecchiamento della popolazione crea attualmente grandi problemi in Europa, mettendo particolarmente alla prova gli equilibri di bilancio nazionali e rischiando di mettere sotto pressione la spesa pubblica destinata alla protezione sociale; e che le mutue, se possono svolgere un ruolo importante proponendo regimi pensionistici socialmente responsabili nel settore privato, non possono però sostituire un forte primo pilastro del sistema pensionistico;

T.  considerando che il settore privato è chiamato a contribuire all'individuazione di soluzioni alle sfide della riforma dei sistemi di welfare e dell'economia sociale dell'Unione; che, più specificamente, le mutue hanno un ruolo naturale da svolgere come soggetti coinvolti nella realizzazione di questo obiettivo;

U.  considerando che le mutue, con i loro valori fondamentali di solidarietà, governance democratica e assenza di azionisti, operano per il bene dei loro soci e quindi, per loro stessa natura, in maniera socialmente responsabile;

V.  considerando che i valori delle mutue corrispondono ai principi fondamentali del modello sociale europeo; che, oltre ad essere basate su valori di solidarietà, le mutue sono operatori importanti nell'economia sociale di mercato dell'Unione e meriterebbero maggiore riconoscimento, in particolare attraverso l'istituzione di uno statuto europeo;

W.  considerando che l'aumento della spesa per l'assistenza sanitaria e le pensioni potrebbe avere conseguenze gravi per la perennità e la copertura degli attuali sistemi di protezione sociale; che le mutue promuovono valori fondamentali dello Stato sociale come la solidarietà, la non discriminazione, la parità di accesso e l'alta qualità dei servizi sociali nel settore privato; che il rafforzamento del contributo delle mutue all'economia sociale di mercato europea non dovrebbe aver luogo a spese dell'azione degli Stati membri in materia di protezione sociale; che comunque la protezione sociale volontaria non deve sostituire la sicurezza sociale prevista per legge; che dovrebbe essere rispettata la diversità dei sistemi di protezione sociale, alcuni dei quali sono sostenuti interamente dallo Stato, altri dalle mutue e altri ancora in modo condiviso tra Stato e mutue; che lo statuto della mutua europea è essenziale, ma non deve servire a sopperire alle carenze degli Stati membri in materia di protezione sociale;

X.  considerando auspicabile che aderire a una mutua sia reso più facile per tutti i lavoratori, in particolare per quelli delle piccole imprese, e che essi siano incoraggiati a farlo;

Y.  considerando auspicabile che in tal caso l'adesione di un lavoratore a un regime mutualistico sia incoraggiata mediante esenzioni dagli oneri sociali o sgravi fiscali;

Z.  considerando che le mutue, alla luce dei difficili problemi che i governi si trovano ad affrontare in materia di protezione sociale, potrebbero contribuire a fornire una rete di sicurezza a costi accettabili per i soggetti a rischio; che le mutue offrono opportunità supplementari a costi accessibili per i cittadini dell'Unione;

AA.  considerando che talune mutue hanno una fortissima componente di volontariato e che tale etica volontaristica dev'essere preservata e favorita;

AB.  considerando che in alcuni Stati membri, oltre ai servizi di assicurazione, le mutue offrono ai soci servizi di credito a basso interesse o a interesse zero;

AC.  considerando che il valore aggiunto delle società mutue rispetto ai loro concorrenti commerciali sarà ancora più forte a livello di Unione, tenendo conto del loro peso economico e dell'effetto positivo del fatto di poter operare in tutta l'Unione;

AD.  considerando che l'economia sociale – e in particolare le mutue – unendo redditività e solidarietà svolge un ruolo essenziale nell'economia dell'Unione, creando posti di lavoro di qualità e occupazione locale, rafforzando la coesione sociale, economica e regionale, generando capitale sociale e promuovendo la cittadinanza attiva, un benessere sociale basato sulla solidarietà e un tipo di economia che rispetta i valori democratici, mette al primo posto l'essere umano e supporta lo sviluppo sostenibile e l'innovazione sociale, ambientale e tecnologica;

AE.  considerando che le mutue hanno un ruolo da svolgere in queste sfide accanto al settore privato e che a tal fine devono poter competere in condizioni di parità con altre forme d'impresa nell'Unione; che gli statuti europei già esistenti, come quello della Società cooperativa europea (SCE) o della Società europea (SE), non sono adatti per le mutue a causa delle differenze nei loro modelli di governance;

AF.  considerando che questa lacuna della legislazione dell'Unione è deplorevole, visto che le mutue non sono specificatamente menzionate nei trattati e che il rispetto dei loro modelli d'impresa non è contemplato da alcuna disposizione del diritto derivato, il quale fa riferimento solo alle imprese pubbliche e private, recando in tal modo pregiudizio allo status delle mutue, al loro sviluppo e alla creazione di gruppi transfrontalieri;

AG.  considerando che lo statuto europeo della mutua è essenziale per conseguire una migliore integrazione nel mercato unico, per accrescere la consapevolezza delle qualità specifiche delle mutue e per consentire loro di contribuire maggiormente alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di crescita e occupazione; considerando che uno statuto europeo faciliterebbe altresì la mobilità dei cittadini europei, in quanto consentirebbe alle mutue di fornire servizi in vari Stati membri e di creare così maggiore continuità e coerenza nel mercato unico;

AH.  considerando che lo statuto europeo della mutua offrirebbe un modo per promuovere il modello mutualistico in tutta l'Unione allargata, in particolare nei nuovi Stati membri, in alcuni dei quali tale modello non è contemplato dall'ordinamento giuridico; che un regolamento europeo, che sarebbe naturalmente applicabile in tutta l'Unione, avrebbe il duplice vantaggio di offrire a tali paesi uno statuto europeo di riferimento e di contribuire allo status e al profilo pubblico di questo tipo d'impresa;

AI.  considerando che lo statuto potrebbe offrire alle mutue l'opportunità di creare economie di scala, per mantenere la competitività nel futuro, e migliorerebbe il riconoscimento del valore delle mutue nel quadro dell'elaborazione delle politiche dell'Unione;

AJ.  considerando che le mutue sono organizzazioni solide e sostenibili che hanno resistito bene alla crisi finanziaria in tutte le economie e hanno contribuito a un mercato più resistente e diversificato, in particolare nel settore delle assicurazioni e della protezione sociale; che le mutue sono particolarmente attive nel campo dell'invecchiamento della popolazione e dei bisogni sociali, che il coinvolgimento delle mutue nel settore delle pensioni fornisce opportunità supplementari ai cittadini dell'Unione e che le mutue hanno un ruolo da svolgere nella salvaguardia del modello sociale europeo;

AK.  considerando che le mutue non hanno azioni ma sono possedute in comproprietà, e che i loro utili sono reinvestiti invece di essere distribuiti ai soci; che ciò le ha aiutate a resistere alla crisi meglio di altre entità del settore privato;

AL.  considerando che uno statuto europeo sarebbe uno strumento volontario supplementare rispetto alle vigenti norme nazionali applicabili alle mutue, e pertanto non toccherebbe gli statuti già esistenti, ma costituirebbe piuttosto un «28° regime» che renderebbe più facile alle mutue impegnarsi in attività transfrontaliere;

AM.  considerando che la Commissione dovrebbe tener conto delle caratteristiche specifiche delle mutue in modo da garantire parità di condizioni di concorrenza, allo scopo di evitare discriminazioni supplementari e di assicurare che ogni nuova norma legislativa sia proporzionata, oltre a garantire un mercato equo, competitivo e sostenibile;

AN.  considerando che la richiesta di diversificazione nel settore delle assicurazioni è in crescita, rafforzando il ruolo che le mutue possono svolgere, rispetto ai loro concorrenti che si basano sulla partecipazione azionaria, nel rendere l'insieme del settore più competitivo, meno esposto a rischi e meglio capace di reagire alle mutevoli circostanze finanziarie ed economiche;

AO.  considerando che le mutue sono soggette a una forte e crescente concorrenza, in particolare nel settore delle assicurazioni, e che alcune di esse stanno andando verso la demutualizzazione e la finanziarizzazione;

AP.  considerando che in almeno sei Stati membri dell'Unione e dello Spazio economico europeo non esiste la possibilità giuridica di creare un'organizzazione di tipo mutualistico; che ciò crea distorsioni del mercato; che uno statuto europeo potrebbe rimediare a questa situazione e indurre la creazione di mutue in tali Stati membri;

AQ.  considerando che le mutue non dispongono degli strumenti giuridici necessari a facilitare il loro sviluppo e le loro attività transfrontaliere in seno al mercato interno; che, essendo disponibili statuti europei per altre forme societarie, le mutue sono ancora in una situazione di svantaggio; che, in assenza di uno statuto europeo, le mutue sono spesso costrette ad avvalersi, per le loro attività transfrontaliere, di strumenti giuridici inadeguati, il che porta alla loro demutualizzazione;

AR.  considerando che le normative nazionali in materia di mutue variano considerevolmente in seno all'Unione e che lo statuto europeo potrebbe consentire la creazione di mutue transnazionali, rafforzando in tal modo il modello europeo di protezione sociale;

AS.  considerando che le mutue stesse dovrebbero diffondere l'idea della mutualità come loro valore centrale e convincere i futuri soci che la mutua è un'alternativa economicamente conveniente e sostenibile ai fornitori commerciali di servizi;

AT.  considerando che si deve evitare che le mutue, per restare competitive, prendano iniziative che fanno di loro delle fotocopie dei loro concorrenti commerciali, ad esempio introducendo una selezione dei rischi o criteri più severi per l'adesione, o anche emettendo azioni per aumentare i propri margini di solvibilità;

AU.  considerando che le mutue, specialmente quelle di medie dimensioni, potrebbero essere costrette a entrare a far parte di organizzazioni più grandi, ivi comprese società per azioni (mediante demutualizzazione), aumentando così la distanza tra l'organizzazione in questione e i suoi assicurati;

AV.  considerando che la mancanza di uno statuto continua a impedire la cooperazione e la fusione transfrontaliere delle mutue;

1.  alla luce dei risultati del recente studio sulla situazione delle mutue nell'Unione, e tenendo presente la chiara preferenza espressa a più riprese dal Parlamento europeo per uno statuto della mutua europea, chiede alla Commissione di presentargli in tempi brevi, seguendo le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato, sulla base dell'articolo 352 o, eventualmente, dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una o più proposte atte a consentire alle mutue di operare su scala europea e transfrontaliera;

2.  constata che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà;

3.  ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta dovrebbero essere coperte mediante adeguati stanziamenti di bilancio;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

(1) GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 140.
(2) GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 114.
(3) GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 16.
(4) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 19.
(5) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 187.
(6) Testi approvati, P7_TA(2012)0259.
(7) http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=83593
(8) Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).
(9) Comunicazione della Commissione, del 13 aprile 2011, dal titolo: «L'Atto per il mercato unico - Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia - »Insieme per una nuova crescita«» (COM(2011)0206).
(10) Cfr. COM(2011)0206, già citato.


ALLEGATO

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Raccomandazioni riguardo allo statuto della mutua europea

Raccomandazione 1 (concernente gli obiettivi dello statuto della mutua europea)

Il Parlamento europeo ritiene che la diversità delle imprese dovrebbe essere chiaramente sancita nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e propone di includere le mutue nell'articolo 54 di tale trattato.

Il Parlamento europeo ritiene che occorra una combinazione di strategie e misure per instaurare parità di condizioni di concorrenza per le mutue, ivi compreso uno Statuto europeo, dando loro in pari misura la possibilità di aggiungere una dimensione europea alla loro organizzazione e alle loro attività e fornendo loro strumenti giuridici adeguati per facilitare le loro attività transfrontaliere e transnazionali. A tale riguardo, le mutue potrebbero operare in tutta l'Unione secondo la loro specifica governance.

Il Parlamento europeo ritiene che lo statuto della mutua europea creerà un sistema volontario, sotto forma di uno strumento opzionale che consentirà alle mutue di operare in diversi Stati membri e di essere introdotte anche in paesi in cui oggi le mutue non esistono, e pertanto chiede fermamente che la mutua europea sia considerata una forma giuridica europea di natura specificamente unionale.

Il Parlamento europeo ricorda al tempo stesso che ogni iniziativa legislativa lascerà immutate le diverse legislazioni nazionali vigenti e non potrà essere considerata come mirante a ravvicinare le leggi degli Stati membri applicabili alle mutue.

Il Parlamento europeo afferma che le finalità essenziali di un regolamento sullo statuto della mutua europea saranno le seguenti:

   rimuovere tutti gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra mutue, tenendo conto nel contempo delle loro specificità, che sono profondamente radicate nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, e consentire alle mutue di operare liberamente nel mercato unico europeo, rafforzando in questo modo i principi del mercato unico stesso;
   consentire la costituzione di una mutua europea da parte di persone fisiche residenti in Stati membri diversi o di persone giuridiche costituite in base alla legislazione di Stati membri diversi;
   rendere possibile la costituzione di una mutua europea per fusione transfrontaliera di due o più mutue esistenti, data la non applicabilità alle mutue della direttiva sulle fusioni transfrontaliere(1);
   consentire la creazione di una mutua europea per conversione o trasformazione di una mutua nazionale nella nuova forma senza il suo preventivo scioglimento, se la società in questione ha la sede legale e la sede principale nel medesimo Stato membro;
   permettere la creazione di un gruppo mutualistico europeo e consentire alle mutue di godere dei vantaggi derivanti da un gruppo europeo di mutue, in particolare nel contesto della direttiva solvibilità II(2) per le mutue che offrono assicurazioni;

Raccomandazione 2 (concernente gli elementi dello statuto della mutua europea)

Il Parlamento europeo invita la Commissione a tener conto del fatto che la messa a disposizione di un siffatto regolamento facoltativo nella legislazione degli Stati membri dovrebbe comprendere le caratteristiche e i principi della governance delle mutue.

Il Parlamento europeo ricorda che una proposta di statuto della mutua europea deve tener conto delle particolari norme di funzionamento delle mutue, che sono diverse da quelle di altri operatori economici:

   le mutue forniscono una vasta gamma di servizi assicurativi, servizi di credito e altri servizi, nell'interesse dei loro soci, su base solidaristica e mediante finanziamento collettivo;
   in cambio di ciò, i soci versano un contributo o un equivalente, il cui ammontare può essere variabile;
   i soci non possono esercitare alcun diritto individuale sui beni della mutua.

Il Parlamento europeo ritiene che lo statuto dovrà stabilire condizioni precise e chiare per la creazione di una vera e propria nuova categoria di mutue europee, e considera essenziale, a questo proposito, tenere presenti i precedenti modelli di statuto di entità europee, per i quali la notevole flessibilità concessa agli Stati membri e la mancanza di valore aggiunto hanno fatto sì che non si riuscissero a creare le condizioni per il successo dell'utilizzazione di tale strumento europeo.

Il Parlamento europeo invita la Commissione a introdurre nella proposta di regolamento, basata sull'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le principali caratteristiche delle mutue in quanto società di persone, e cioè il principio di non discriminazione per quanto riguarda la selezione dei rischi e l'orientamento democratico dei soci, al fine di migliorare le condizioni sociali delle comunità locali e della società in generale in uno spirito di mutualità.

Il Parlamento europeo sottolinea l'importanza del principio di solidarietà nelle mutue, dove i clienti sono anche soci e pertanto condividono gli stessi interessi; ricorda il principio della proprietà comune del capitale e della sua indivisibilità; sottolinea l'importanza del principio di distribuzione disinteressata in caso di liquidazione, ossia il principio secondo il quale le attività dovrebbero essere distribuite ad altre mutue o a un organismo avente per scopo il sostegno e la promozione delle mutue.

Raccomandazione 3 (concernente la portata e l'ambito d'applicazione dello statuto della mutua europea)

Il Parlamento europeo mette in evidenza i seguenti aspetti riguardanti la portata e l'ambito d'applicazione del futuro regolamento sullo statuto europeo:

   il regolamento non dovrebbe incidere sui regimi di sicurezza sociale obbligatori e/o previsti dalla legge gestiti dalle mutue in taluni Stati membri, né sulla libertà degli Stati membri di decidere se, e in quali condizioni, affidare a mutue la gestione di tali regimi;
   in considerazione della natura specificamente unionale della mutua europea, il sistema di gestione adottato con lo statuto dovrebbe far salve le legislazioni degli Stati membri e non dovrebbe condizionare le scelte da fare per altri testi dell'Unione in materia di diritto societario;
   il regolamento non dovrebbe interessare altri settori del diritto, quali le norme sulla partecipazione dei lavoratori al processo decisionale, il diritto del lavoro, il diritto tributario, il diritto della concorrenza, il diritto della proprietà intellettuale o industriale o le norme in materia di insolvenza e sospensione dei pagamenti;
   poiché il quadro in cui le mutue operano differisce da uno Stato membro all'altro, il regolamento dovrebbe garantire alle mutue europee la possibilità di definire liberamente il proprio oggetto e di fornire ai soci un ampio spettro di servizi, tra cui l'assicurazione sociale e sanitaria e la concessione di crediti.

Raccomandazione 4 (concernente la governance delle mutue europee)

La mutua europea dovrebbe essere gestita in modo democratico e finanziata collettivamente per il bene dei soci. Lo statuto dovrebbe stabilire che i soci sono collettivamente proprietari dell'organizzazione mutualistica.

Lo statuto della mutua europea dovrebbe stabilire norme di governance e di gestione che prevedano un'assemblea generale (che potrà assumere la forma di riunione di tutti i soci o di riunione dei delegati dei soci), un organo di vigilanza e un organo di direzione o amministrativo, secondo la forma adottata con lo statuto.

All'assemblea generale, ciascun socio (persona fisica o giuridica) o delegato dovrebbe disporre in linea di principio di un ugual numero di voti.

Il membro o i membri dell'organo di direzione dovrebbero essere nominati e revocati dall'organo di vigilanza. Tuttavia, uno Stato membro potrà stabilire o consentire che lo statuto preveda la nomina del membro o dei membri dell'organo di direzione da parte dell'assemblea generale.

Nessuno dovrebbe poter esercitare simultaneamente la funzione di membro dell'organo di direzione e quella di membro dell'organo di vigilanza.

È opportuno monitorare attentamente l'effetto della direttiva solvibilità II sul governo societario delle organizzazioni mutualistiche.

(1) Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1).
(2) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

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