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Procedura : 2012/0244(COD)
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Ciclo del documento : A7-0393/2012

Testi presentati :

A7-0393/2012

Discussioni :

PV 21/05/2013 - 11

Votazioni :

PV 22/05/2013 - 7.5
CRE 22/05/2013 - 7.5
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PV 12/09/2013 - 13.4
CRE 12/09/2013 - 13.4
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P7_TA(2013)0212
P7_TA(2013)0371

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Mercoledì 22 maggio 2013 - Strasburgo
Autorità bancaria europea e vigilanza prudenziale degli enti creditizi ***I
P7_TA(2013)0212A7-0393/2012
Testo
 Testo consolidato

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 22 maggio 2013, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. …/… che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD))(1)
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO(2)
alla proposta della Commissione

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Emendamento 2]

------------------------------------------------------

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0393/2012).
(2)* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.


REGOLAMENTO (UE) N. .../2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. …/… che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere della Banca centrale europea(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

Considerando quanto segue:

(1)  Il 29 giugno 2012 i capi di Stato e di governo della zona euro hanno invitato la Commissione a presentare proposte per un Meccanismo di vigilanza unico (SSM) con la partecipazione della Banca centrale europea (BCE). Nelle sue conclusioni del 29 giugno 2012 il Consiglio europeo ha invitato il presidente del Consiglio europeo a elaborare, in stretta collaborazione con il presidente della Commissione, il presidente dell’Eurogruppo e il presidente della BCE, una tabella di marcia specifica e circoscritta nel tempo per la realizzazione di un’autentica Unione economica e monetaria, che comprenda proposte concrete volte a preservare l’unità e l’integrità del mercato unico dei servizi finanziari. ▌

(2)  La previsione di un Meccanismo di vigilanza unico è il primo passo verso la creazione di un’Unione bancaria europea, fondata su un autentico Corpus unico di norme sui servizi finanziari e su un nuovo quadro normativo in materia di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie ▌.

(3)  Al fine di istituire il Meccanismo di vigilanza unico, il regolamento (UE) n. …/… del Consiglio [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6] attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi degli Stati membri la cui moneta è l’euro. Altri Stati membri possono cooperare strettamente con la BCE. ▌

(4)  L'attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE nel settore bancario per una parte degli Stati membri dell'Unione europea non deve in alcun modo ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari. L'Autorità bancaria europea (ABE) deve pertanto mantenere il suo ruolo e conservare tutte gli attuali compiti e prerogative istituzionali: continuare a sviluppare e contribuire all'applicazione coerente di un Corpus unico di norme valido per tutti gli Stati membri e rafforzare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione.

(4 bis)  È essenziale che l'unione bancaria preveda meccanismi di responsabilità democratica.

(4 ter)  Nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali e fatto salvo l'obiettivo di assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, occorre che l'ABE tenga pienamente conto della loro diversità, delle loro dimensioni e del loro modello di business come pure dei benefici sistemici della diversità del settore bancario europeo.

(4 quater)  Al fine di promuovere le migliori prassi di vigilanza nel mercato interno, è indispensabile che il Corpus unico di norme sia accompagnato da un Manuale di vigilanza europeo per gli istituti finanziari, predisposto dall'ABE in consultazione con le autorità competenti. Il Manuale dovrà identificare le migliori prassi adottate nel territorio dell'Unione in fatto di metodologie e processi di vigilanza in modo da assicurare aderenza a una serie di principi internazionali e unionali di base. Il Manuale non dovrà assumere la forma di atto legalmente vincolante e non dovrà limitare l'esercizio di un'attività di vigilanza oculata. Dovrà coprire tutte le materie che rientrano fra le competenze dell'ABE comprese, se e in quanto applicabili, la protezione dei consumatori e la lotta contro il riciclaggio di denaro. Dovrà indicare parametri e metodologie per la valutazione del rischio, identificare i segnali di pre-allarme e definire criteri per l'azione di vigilanza. Il Manuale dovrà essere utilizzato dalle autorità competenti. Il suo impiego dovrà essere considerato come importante elemento ai fini della valutazione della convergenza delle prassi di vigilanza e della verifica inter pares (peer review) di cui al presente regolamento.

(4 quinquies)  Le richieste di informazione dell'ABE devono essere debitamente giustificate e motivate. Eventuali obiezioni circa la conformità di una data richiesta di informazioni dell'ABE con le disposizioni del presente regolamento devono essere sollevate secondo le procedure previste. Le obiezioni non devono costituire per il destinatario della richiesta un valido motivo per non fornire le informazioni richieste. E' la Corte di giustizia dell'Unione europea che deve avere la competenza per decidere, in base alle procedure prescritte dal Trattato, se una data richiesta di informazioni dell'ABE è conforme alle disposizioni del presente regolamento.

(4 sexies)  La facoltà dell'ABE di richiedere informazioni agli istituti finanziari soggetti alle disposizioni del presente regolamento si applica alle informazioni cui l'istituto finanziario ha accesso legale, compresi i dati informativi detenuti da persone remunerate dall'istituto per lo svolgimento delle relative attività, gli audit realizzati per l'istituto da società di revisione esterne, copie di documenti, libri e registri contabili.

(4 septies)  Occorre garantire il mercato unico e la coesione dell'Unione. A tale riguardo, occorre esaminare con attenzione questioni come le modalità di voto e la governance in seno all'ABE e garantire la parità di trattamento sia degli Stati membri partecipanti al Meccanismo di vigilanza unico che degli altri Stati membri.

(4 octies)  Considerato che l'ABE, alle cui attività partecipano tutti gli Stati membri con pari diritti, è stata istituita con l'obiettivo di sviluppare e contribuire all'applicazione coerente del Corpus unico di norme nonché per garantire la coerenza delle prassi di vigilanza in seno all'Unione, e stante l'istituzione del Meccanismo di vigilanza unico con un ruolo di primo piano per la BCE, occorre dotare l'ABE di strumenti adeguati che le consentano di svolgere efficacemente i compiti conferitile per quanto riguarda l'integrità del mercato unico.

(5)  Considerati i compiti di vigilanza attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. …/… [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6], l'ABE deve poter assolvere i suoi compiti █ nei confronti della BCE allo stesso modo che nei confronti di altre autorità di competenti. In particolare, i vigenti meccanismi di risoluzione delle controversie e di intervento in situazioni di emergenza devono, per restare efficaci, essere opportunamente adattati. ▌

(5 bis)  Per essere in grado di svolgere i suoi compiti di facilitazione e di coordinamento in situazioni di emergenza, l’ABE deve essere pienamente informata dei relativi sviluppi ed essere invitata dalle competenti autorità di vigilanza a partecipare in qualità di osservatore a tutte le riunioni in materia. Ciò comporta il diritto a parlare o a sottoporre ogni altro contributo.

(6)  Per assicurare che gli interessi di tutti gli Stati membri siano adeguatamente presi in considerazione e permettere il corretto funzionamento dell’ABE, al fine di mantenere e rafforzare il mercato interno dei servizi finanziari, occorre adeguare le modalità di voto del consiglio delle autorità di vigilanza ▌.

(7)  Occorre che le decisioni in materia di violazione del diritto dell’Unione e di risoluzione delle controversie siano esaminate da un gruppo di esperti indipendente composto dai membri votanti del consiglio delle autorità di vigilanza che non hanno conflitti d'interesse e nominati dallo stesso consiglio. Le proposte di decisione presentate dal gruppo di esperti al consiglio delle autorità di vigilanza devono essere ▌adottate ▌a maggioranza semplice ▌dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza rappresentanti gli Stati membri partecipanti all'SSM e a maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri non partecipanti all'SSM.

(7 bis)  Le decisioni concernenti l'intervento in situazioni di emergenza devono essere adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza semplice, che deve comprendere la maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri partecipanti all'SSM e la maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri non partecipanti all'SSM.

(7 ter)  Le decisioni concernenti gli atti di cui agli articoli 10-16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e le misure e decisioni adottate in base all’articolo 9, paragrafo 5, terzo comma e al capo VI di tale regolamento devono essere adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza qualificata, che deve comprendere la maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri partecipanti all'SSM e la maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri non partecipanti all'SSM.

(8)  ▌Occorre che l’ABE elabori per il gruppo di esperti un regolamento interno che ne garantisca l’indipendenza e l’obiettività.

(9)  Occorre che la composizione del consiglio di amministrazione sia equilibrata e assicuri che gli Stati membri non partecipanti all'SSM siano adeguatamente rappresentati.

(9 bis)  Occorre che le nomine dei membri degli organi e dei comitati interni dell'ABE assicurino un equilibrio geografico tra gli Stati membri.

(10)  Per assicurare il corretto funzionamento dell’ABE e l’adeguata rappresentanza di tutti gli Stati membri, occorre che le modalità di voto, la composizione del consiglio di amministrazione e la composizione del gruppo di esperti indipendente siano monitorati e sottoposti a revisione dopo un periodo di tempo adeguato tenendo conto delle esperienze acquisite e degli sviluppi ulteriori.

(10 bis)  Nessuno Stato membro o gruppo di Stati membri deve essere discriminato, direttamente o indirettamente, quale sede di servizi finanziari.

(10 ter)  L'ABE deve essere dotata delle risorse finanziarie e umane necessarie per assolvere in modo adeguato eventuali compiti aggiuntivi assegnatile a norma del presente regolamento. A tal fine, la procedura di cui agli articoli 63 e 64 del regolamento (UE) n. 1093/2010 relativamente all'elaborazione, esecuzione e controllo del bilancio dell'Autorità deve tenere debitamente conto di tali compiti. L'ABE deve assicurare il soddisfacimento degli standard più elevati di efficienza.

(11)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia assicurare in tutti gli Stati membri una regolamentazione e vigilanza prudenziale altamente efficace e uniforme ▌, garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento del mercato interno e mantenere la stabilità del sistema finanziario, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In conformità del principio di proporzionalità enunciato allo stesso articolo, il presente regolamento non va oltre quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è modificato come segue:

  -1. l'articolo 1 è così modificato:
   a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione delle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2002/87/CE, del regolamento (CE) n. 1781/2006, della direttiva 94/19/CE e delle pertinenti sezioni delle direttive 2005/60/CE, 2002/65/CE, 2007/64/CE e 2009/110/CE nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle competenti autorità di vigilanza, nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati sui predetti atti e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità. L'Autorità agisce anche in base al regolamento del Consiglio … [che attribuisce compiti specifici alla BCE]."
   b) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
A tali fini, l'Autorità contribuisce all'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui al paragrafo 2, favorisce la convergenza in materia di vigilanza, fornisce pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ed effettua analisi economiche dei mercati per promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell’Autorità."
   c) al paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:"
Nell'esercizio delle sue funzioni l'Autorità agisce in modo indipendente, obiettivo e non discriminatorio, nell'interesse di tutta l'Unione."
   -1 bis. all’articolo 2, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:"
   f) le autorità competenti o le autorità di vigilanza specificate negli atti dell'Unione indicati all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento - compresa, per i compiti attribuitile dal regolamento (UE) n. .../... del Consiglio [che attribuisce compiti specifici alla BCE] la Banca centrale europea - del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.
"
   -1 ter. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:"
Articolo 3
Responsabilità delle Autorità
Le Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d), rispondono al Parlamento europeo e al Consiglio. La BCE risponde al Parlamento europeo e al Consiglio per l'esercizio dei poteri di vigilanza assegnatile dal regolamento [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6 TFUE] secondo le disposizioni del regolamento stesso."
   1. all'articolo 4, paragrafo 2, la lettera i) è sostituita dalla seguente:"
* GU L … del …, pag. ….
   i) le autorità competenti definite nelle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE - compresa la BCE per i compiti attribuitile dal regolamento (UE) n. …/… del Consiglio* [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE] - e nella direttiva 2007/64/CE e a cui si fa riferimento nella direttiva 2009/110/CE.
"
  1 bis. l'articolo 8 è così modificato:
   a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
  “1. L’Autorità svolge i seguenti compiti:
   a) contribuisce all’elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, in particolare fornendo pareri alle istituzioni dell’Unione e predisponendo linee guida, raccomandazioni e progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e altre decisioni, basati sugli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
   a bis) elabora e aggiorna, tenendo fra l'altro conto dell'evoluzione delle prassi e dei modelli di business degli istituti finanziari, un Manuale europeo sulla vigilanza degli istituti finanziari, valido per tutta l'Unione. Il Manuale espone le migliori prassi in vigore in materia di metodologie e processi di vigilanza;
   b) contribuisce all’applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, in particolare contribuendo a una cultura comune della vigilanza, assicurando l’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, impedendo l’arbitraggio regolamentare, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sugli istituti finanziari, garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo provvedimenti, anche in situazioni di emergenza;
   c) facilita la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti;
   d) coopera strettamente con il CERS, in particolare fornendogli le informazioni necessarie per l’assolvimento dei suoi compiti e assicurando un follow-up adeguato alle sue segnalazioni e raccomandazioni;
   e) organizza e conduce peer review delle autorità competenti, anche emanando linee guida e raccomandazioni e individuando le migliori prassi, ai fini di una maggiore uniformità dei risultati della vigilanza;
   f) sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza, inclusi all'occorrenza i trend del credito, in particolare, del credito alle famiglie e alle PMI;
   g) svolge analisi economiche dei mercati per coadiuvare l’Autorità nell’espletamento dei propri compiti;
   h) promuove la tutela di depositanti e investitori;
   i) conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 21-26, promuove il funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza; la sorveglianza, valutazione e misurazione del rischio sistemico; lo sviluppo e il coordinamento dei piani di ripresa e di risoluzione delle crisi bancarie, fornendo un livello elevato di protezione ai depositanti e agli investitori in tutto il territorio dell'Unione, sviluppando metodi per il fallimento ordinato degli istituti finanziari e valutando l'esigenza di idonei strumenti di finanziamento, al fine di promuovere la cooperazione fra le autorità competenti per la gestione delle crisi degli istituti transfrontalieri che pongono potenziali rischi sistemici;
   j) esegue ogni altro compito specifico stabilito dal presente regolamento o da altri atti legislativi;
   k) pubblica e aggiorna regolarmente sul suo sito web le informazioni relative al suo settore di attività, in particolare - nell'ambito della sua sfera di competenza - sugli istituti finanziari registrati, in modo da rendere le informazioni facilmente accessibili al pubblico;
  1 bis. Nell'assolvimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento l'Autorità
   a) fa uso di tutti i poteri di cui dispone e,
   b) fatto salvo l'obiettivo di assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, tiene pienamente conto delle loro diverse tipologie, dimensioni e modelli di business.
"
   b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:"
Nello svolgimento dei compiti ex paragrafo 1 e nell'esercizio dei poteri di cui al presente paragrafo 1, l'Autorità tiene debitamente conto dei principi del “legiferare meglio” nonché dei risultati dell'analisi dei costi e benefici prodotti con l'adeguamento alle disposizioni del presente regolamento."
  1 ter. l'articolo 9 è così modificato:
   a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.  L'Autorità istituisce, come parte integrante dell'Autorità stessa, un comitato sull'innovazione finanziaria, che riunisce tutte le competenti autorità di vigilanza […] al fine di pervenire a un approccio coordinato alla regolamentazione e alla vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire all'Autorità un contributo consulenziale da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione."
   b) al paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:"
L’Autorità può inoltre valutare la necessità di vietare o limitare determinati tipi di attività finanziaria e, se tale necessità sussiste, informarne la Commissione e le autorità competenti per facilitare l’adozione del provvedimento di divieto o di limitazione."
  2. l'articolo 18 è così modificato:
   a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "
“1.  In caso di sviluppi negativi che possano gravemente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari nonché la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell’Unione, l’Autorità facilita attivamente e, ove ritenuto necessario, coordina le misure adottate dalle competenti autorità di vigilanza.
Per essere in grado di svolgere tale compito di facilitazione e di coordinamento, l’Autorità è pienamente informata di tutti i relativi sviluppi ed è invitata dalle competenti autorità di vigilanza a partecipare in qualità di osservatore a tutte le riunioni in materia."
   b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.  Se il Consiglio ha adottato una decisione ex paragrafo 2 e se l'eccezionalità delle circostanze rende necessaria un'azione coordinata delle autorità nazionali competenti per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità di tutto o parte del sistema finanziario dell'Unione, l’Autorità può, per affrontare tali sviluppi, adottare decisioni individuali per chiedere formalmente alle autorità competenti di prendere le necessarie misure conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2 assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi prescritti da detti atti legislativi."
   3. All’articolo 19, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente ▌:"
1.  Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 17, se un’autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o con l'azione o inazione di un'altra autorità competente nei casi specificati negli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, l’Autorità può, su richiesta di una o più autorità competenti interessate, prestare loro assistenza per trovare un accordo secondo la procedura di cui ai paragrafi 2-4 del presente articolo."
  

   3 bis. dopo l’articolo 20 è inserito il seguente articolo:"
Articolo 20 bis
Convergenza del pilastro 2
L'Autorità promuove nell'ambito dei suoi poteri la convergenza del processo di revisione e valutazione prudenziale (“Pilastro 2”) in conformità con la direttiva .../... EU [CRD4], onde pervenire a solide norme di vigilanza nell'Unione."
  3 ter. l'articolo 21 è così modificato:
   a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.  L’Autorità favorisce nell'ambito dei suoi poteri il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2006/48/CE e promuove l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione fra tutti i collegi. Al fine di pervenire all'uniformazione delle migliori prassi di vigilanza, l'Autorità promuove piani di vigilanza comuni e indagini congiunte prevedendo per il suo personale la possibilità di partecipare alle attività dei collegi, comprese le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti."
   b) al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:"
2.  L'Autorità assume un ruolo guida nell'assicurare un funzionamento coerente dei collegi delle autorità di vigilanza per gli istituti transfrontalieri di tutta l'Unione, tenendo conto del rischio sistemico posto dagli istituti finanziari di cui all'articolo 23, e convoca all'occorrenza una riunione di collegio."
   3 quater. All'articolo 22, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo:"
1 bis.  Almeno una volta l'anno l'Autorità esamina l'opportunità di condurre a livello unionale valutazioni della resilienza degli istituti finanziari a norma dell'articolo 32 e informa il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio dei risultati del suo esame. Se vengono effettuate valutazioni, l'Autorità, qualora lo giudichi pertinente o opportuno, ne divulga i risultati per ognuno degli istituti finanziari partecipanti."
   3 quinquies. all’articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
“1.  L'Autorità contribuisce e partecipa attivamente allo sviluppo e al coordinamento di piani efficaci, coerenti e aggiornati di risanamento e risoluzione delle crisi per gli istituti finanziari. Inoltre, se previsto dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità presta assistenza all'elaborazione di procedure di emergenza e di misure preventive per ridurre al minimo l’impatto sistemico di eventuali fallimenti."
   3 sexies. all'articolo 27, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:"
2.  L'Autorità fornisce una propria valutazione dell'esigenza di un sistema di meccanismi di finanziamento coerenti, solidi e credibili, dotati di idonei strumenti di finanziamento legati a un piano di gestione coordinata delle crisi."
   3 septies. all’articolo 29, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:"
Per costruire una cultura comune della vigilanza, l'Autorità elabora e aggiorna, tenendo fra l'altro conto dell'evoluzione delle prassi e dei modelli di business degli istituti finanziari, un Manuale europeo sulla vigilanza degli istituti finanziari, valido per tutta l'Unione. Il Manuale europeo di vigilanza espone le migliori prassi in fatto di metodologie e processi di vigilanza."
   3 octies. all’articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.  Sulla base di una peer review, l’Autorità può formulare linee guida e raccomandazioni a norma dell’articolo 16. Come previsto dal paragrafo 3 di tale articolo, le autorità competenti si adoperano per attenersi a tali linee guida e raccomandazioni. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione o di esecuzione ex articoli 10-15, l’Autorità tiene conto dei risultati della peer review e di ogni altra informazione acquisita nell'esercizio del proprio ufficio, al fine di assicurare la convergenza verso standard e prassi della massima qualità.
3 bis.  Ogni volta che la peer review e ogni altra informazione acquisita nell'esercizio del proprio ufficio mostri la necessità di un'iniziativa legislativa per garantire l'ulteriore armonizzazione delle definizioni e delle regole prudenziali, l'Autorità trasmette un apposito parere alla Commissione."
   3 nonies. All'articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:"

“L’Autorità promuove risposte coordinate dell’Unione, in particolare:

   a) facilitando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti;
   b) determinando l'ambito e, ove opportuno, verificando l’affidabilità delle informazioni che devono essere messe a disposizione di tutte le autorità competenti interessate;
   c) fatto salvo l’articolo 19, svolgendo una mediazione non vincolante su richiesta delle autorità competenti o di propria iniziativa;
   d) informando senza indugio il CERS, il Consiglio e la Commissione di ogni potenziale situazione di emergenza;
   e) adottando tutte le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di coordinare le iniziative adottate dalle competenti autorità;
   f) centralizzando le informazioni ricevute a norma degli articoli 21 e 35 dalle autorità competenti in conseguenza degli obblighi regolamentari di informativa a carico degli istituti. L'Autorità condivide tali informazioni con le altre autorità competenti interessate;
"
  3 decies. l'articolo 32 è così modificato:
   a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  In cooperazione con il CERS, l’Autorità avvia e coordina le valutazioni su scala unionale sulla resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo elabora:
   a) metodologie comuni per valutare l'effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un istituto;
   b) strategie comuni di comunicazione dei risultati delle valutazioni sulla resilienza degli istituti finanziari;
   c) metodologie comuni per valutare gli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione su un istituto, e
   d) metodologie comuni di valutazione degli attivi, per quanto giudicato necessario ai fini degli stress test.
"
   b) dopo il paragrafo 3 sono inseriti i seguenti paragrafi:"
3 bis.  Per condurre le valutazioni unionali della resilienza degli istituti finanziari descritte nel presente articolo, l'Autorità può, nel rispetto delle disposizioni e condizioni di cui all'articolo 35, richiedere informazioni direttamente agli istituti. L'Autorità può anche prescrivere alle autorità competenti lo svolgimento di accertamenti specifici e può chiedere loro di condurre ispezioni in loco, eventualmente con la propria partecipazione diretta secondo le disposizioni e condizioni di cui all'articolo 21, per assicurare comparabilità e affidabilità di metodi, prassi e risultati.
3 ter.  L'Autorità può prescrivere alle autorità competenti di sottoporre gli istituti finanziari a un audit esterno indipendente delle informazioni di cui al paragrafo 3 bis."
   4. L'articolo 35 ▌ è sostituito dal seguente:"
Articolo 35
Raccolta di informazioni
   1. Su richiesta dell’Autorità, le autorità competenti forniscono all’Autorità, in formati predeterminati, tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, a condizione che tali autorità abbiano accesso legale alle informazioni in questione ▌. Le informazioni devono essere accurate, coerenti, complete e tempestive.
   2. L'Autorità può anche chiedere che le informazioni le siano fornite con periodicità regolare, in formati predeterminati e su modelli comparabili omologati dall'Autorità. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando modelli di reportistica comuni.
   3. Su richiesta debitamente motivata di un'autorità competente, l'Autorità fornisce qualsiasi informazione necessaria per consentire all'autorità competente di adempiere le sue funzioni, nel rispetto dell'obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e all'articolo 70.
   4. Prima di richiedere informazioni in base al presente articolo, per evitare la duplicazione degli obblighi di informativa, l’Autorità si avvale delle pertinenti statistiche eventualmente prodotte e divulgate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.
   5. In mancanza di informazioni o quando le autorità competenti non forniscono le informazioni tempestivamente, l’Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata ad altre autorità di vigilanza, al ministero responsabile delle finanze ove questo disponga di informazioni prudenziali, alla banca centrale nazionale o all’istituto statistico dello Stato membro interessato.
  6. In mancanza di informazioni complete o accurate o qualora queste non siano state messe tempestivamente a disposizione come previsto ai paragrafi 1 e 5, l'Autorità ha facoltà di presentare una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente a:
   a) gli istituti finanziari interessati;
   b) le società di partecipazione e/o le succursali dell'istituto finanziario interessato;
   c) le entità operative non regolamentate all'interno di un gruppo o conglomerato finanziario, che abbiano una certa rilevanza per le attività finanziarie degli istituti finanziari interessati.

I destinatari della richiesta trasmettono prontamente e senza indebiti ritardi all'Autorità informazioni chiare, precise e complete.
L'Autorità informa le autorità competenti interessate delle richieste a norma del presente paragrafo e del paragrafo 5.
Le autorità competenti assistono l'Autorità, su richiesta di quest'ultima, nella raccolta delle informazioni.
   7. L’Autorità può utilizzare informazioni riservate ottenute ai sensi del presente articolo unicamente ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento.
   8. Se i destinatari di una richiesta ex paragrafo 6 non forniscono prontamente informazioni accurate e complete, l'Autorità informa se del caso la BCE e segnala la cosa alle competenti autorità degli Stati membri interessati che, nel rispetto delle disposizioni nazionali di legge, cooperano con l'Autorità per garantire il pieno accesso alle informazioni e a ogni documento, libro o registro contabile cui il destinatario abbia accesso legale per verificare le informazioni in questione.
"
  4 bis. l'articolo 36 è così modificato:
   a) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:"
Se non dà seguito a una raccomandazione, l’Autorità comunica le sue ragioni al CERS e al Consiglio. Il CERS informa il Parlamento europeo a norma dell'articolo 19, paragrafo 5 del regolamento CERS."
   b) al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:"
L’autorità competente tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza nell’informare il Consiglio e il CERS ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1092/2010. Le informazioni così fornite dall'autorità competente al Consiglio e al CERS sono trasmesse anche alla Commissione."
  4 ter. l'articolo 37 è così modificato:
   a) all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
Il Gruppo delle parti interessate nel settore bancario si riunisce di propria iniziativa ogni volta che ne ravvisa la necessità, e comunque almeno quattro volte all’anno."
   b) al paragrafo 4, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:"
4.  L’Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie nel rispetto del segreto professionale di cui all’articolo 70 e assicura un adeguato supporto di segreteria al Gruppo delle parti interessate. Ai membri del Gruppo che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro è garantito un compenso adeguato, dal quale sono però esclusi i rappresentanti dell'industria. Il compenso corrisponde almeno alle tariffe di rimborso per i funzionari di cui all'Allegato V, sezione 2 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Il Gruppo delle parti interessate può istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del Gruppo è di due anni e mezzo, al termine dei quali si apre una nuova procedura di selezione."
  4 quater. l'articolo 40 è così modificato:
   a) al paragrafo 1, il testo della lettera d è sostituito dal seguente:"
   d) un rappresentante nominato dal consiglio di vigilanza della Banca centrale europea, senza diritto di voto;
"
   b) dopo il paragrafo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:"
  “4 bis. Nelle discussioni non relative a singoli istituti finanziari (articolo 44, paragrafo 4) il rappresentante della BCE può essere accompagnato da un secondo rappresentante in possesso di competenze sulle funzioni delle banche centrali."
  5. l'articolo 41 è così modificato:
   a) dopo il paragrafo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:"
1 bis.  Ai fini dell'articolo 17, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente, composto dal presidente del consiglio delle autorità di vigilanza e da altri sei membri che non siano rappresentanti dell'autorità competente presunta autrice della violazione del diritto dell'Unione e che non abbiano alcun interesse nella questione né legami diretti con l'autorità competente interessata.
Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un solo voto.
Le decisioni del gruppo si considerano adottate se almeno quattro suoi membri votano a favore."
   b) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:"
2.  Ai fini dell'articolo 19 ▌, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente, composto dal presidente del consiglio delle autorità di vigilanza e da altri sei membri che non siano rappresentanti ▌delle autorità competenti coinvolte nella controversia e non abbiano alcun interesse nel conflitto né legami diretti con le autorità competenti interessate.
Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un solo voto.
Le decisioni del gruppo si considerano adottate se almeno quattro suoi membri votano a favore.
3.  Il gruppo di esperti propone una decisione ex articolo 17 o 19 affinché venga adottata in via definitiva dal consiglio delle autorità di vigilanza ▌.
4.  Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno del gruppo di esperti di cui ai paragrafi 1 bis e 2."
   6. all’articolo 42 è aggiunto il comma seguente:"
Il primo e il secondo comma lasciano impregiudicati i compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. …/… [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE]."
  7. l'articolo 44 è così modificato:
   a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.  Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei membri. Ogni membro dispone di un solo voto.
Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 e per le misure e decisioni adottate in base all’articolo 9, paragrafo 5, terzo comma, e al capo VI e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei membri, quale definita all’articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, che comprende almeno la maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri partecipanti, in conformità del regolamento (UE) n. …/… [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6 del TFUE] e la maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri non partecipanti.
Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi degli articoli 17 e 19, le decisioni proposte dal gruppo di esperti ▌sono adottate ▌a maggioranza semplice dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza rappresentanti gli Stati membri partecipanti, ai sensi del regolamento (UE) n. …/… [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6 del TFUE] e a maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri non partecipanti.
In deroga al terzo comma, dalla data in cui il numero di Stati membri che non sono Stati membri partecipanti ai sensi del regolamento (UE) n. …/… [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6 del TFUE] è pari o inferiore a quattro, le decisioni proposte dal gruppo di esperti ▌sono adottate ▌a maggioranza semplice dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza, con il voto di almeno un membro rappresentante di detti Stati membri.
Ogni membro dispone di un solo voto.
Il consiglio delle autorità di vigilanza si adopera per raggiungere il consenso sulla composizione del gruppo di esperti di cui all’articolo 41, paragrafo 2. In mancanza di consenso, le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri. Ogni membro dispone di un solo voto.
Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 3 e 4, e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri partecipanti, in conformità del regolamento (UE) n. …/… [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6 del TFUE] e a maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri non partecipanti."
   b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "
“4.  I membri non votanti e gli osservatori, ad eccezione del presidente, del direttore esecutivo e del rappresentante BCE nominato dal consiglio di vigilanza, non partecipano alle discussioni del consiglio di vigilanza riguardanti singoli istituti finanziari, salvo se diversamente disposto all'articolo 75, paragrafo 3 o negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2."
   c) è aggiunto il paragrafo seguente:"
4 bis.  Il presidente dell'Autorità ha facoltà di indire una votazione in qualsiasi momento. Fatta salva tale prerogativa, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità cerca di pervenire a decisioni condivise, lasciando peraltro impregiudicata l'efficacia delle procedure decisionali dell'Autorità."
   8. All’articolo 45, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:"
Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Tale mandato può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata e proporzionata e riflette l’insieme dell’Unione. Il consiglio di amministrazione comprende almeno due rappresentanti degli Stati membri non partecipanti ai sensi del regolamento [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6 del TFUE] e che non hanno instaurato una stretta cooperazione con la BCE ai sensi dello stesso regolamento. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione."
   8 bis. dopo l’articolo 49 è inserito il seguente articolo:"
Articolo 49 bis
Spese
Il presidente rende pubbliche le riunioni tenute e l'ospitalità ricevuta. Le spese sono rese di pubblico dominio secondo quanto disposto dallo Statuto dei funzionari delle Comunità europee."
   8 ter. dopo l’articolo 52 è inserito il seguente articolo:"
Articolo 52 bis
Spese
Il direttore esecutivo rende pubbliche le riunioni tenute e l'ospitalità ricevuta. Le spese sono rese di pubblico dominio secondo quanto disposto dallo Statuto dei funzionari delle Comunità europee."
   8 quater. all'articolo 63 è soppresso il paragrafo 7.
   8 quinquies. l'articolo 81, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:"
3.  Riguardo alla questione della vigilanza diretta di istituzioni o strutture di importanza paneuropea, la Commissione, avuto riguardo agli sviluppi del mercato, alla stabilità del mercato interno e alla coesione dell'Unione, elabora ogni anno una relazione sull'opportunità di affidare all'Autorità ulteriori competenze di vigilanza in questo settore."
   8 sexies. dopo l’articolo 81 è inserito il seguente articolo:"
“Articolo 81 bis
Revisione delle disposizioni di voto
A decorrere dalla data alla quale gli Stati membri che non sono Stati membri partecipanti raggiungono il numero di quattro, la Commissione riesamina e riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sul funzionamento delle disposizioni di voto descritte agli articoli 41 e 44 tenendo conto delle esperienze acquisite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento."

Articolo 2

Fatto salvo l’articolo 81 del regolamento (UE) n. 1093/2010, entro il 1° gennaio 2016 la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione ai seguenti aspetti:

   b) la composizione del consiglio di amministrazione;
   c) la composizione del gruppo di esperti indipendente che prepara le decisioni ai fini degli articoli 17 e 19.

La relazione tiene conto in particolare delle variazioni del numero degli Stati membri la cui moneta è l’euro o le cui autorità competenti hanno instaurato una stretta cooperazione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. …/2013 [...] ed esamina se alla luce degli sviluppi si rendano necessari ulteriori adeguamenti delle disposizioni per assicurare che l’ABE adotti le sue decisioni nell’interesse della preservazione e del rafforzamento del mercato interno dei servizi finanziari.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Il presidente

Per il Consiglio

(1) GU C 11 del 15.1.2013, pag. 34.
(2) GU C 30 dell'1.2.2013, pag. 6.

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