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Procedura : 2012/0175(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0085/2014

Testi presentati :

A7-0085/2014

Discussioni :

PV 25/02/2014 - 14
CRE 25/02/2014 - 14

Votazioni :

PV 26/02/2014 - 9.8
CRE 26/02/2014 - 9.8
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2014)0155

Testi approvati
PDF 652kWORD 249k
Mercoledì 26 febbraio 2014 - Strasburgo
Intermediazione assicurativa ***I
P7_TA(2014)0155A7-0085/2014
Testo
 Testo consolidato

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 26 febbraio 2014, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa (rifusione) (COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))(1)
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO(2)
alla proposta della Commissione
---------------------------------------------------------

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

[Em. 1 salvo dove altrimenti indicato]

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0085/2014).
(2)Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.


DIRETTIVA 2014/…/UE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sull'intermediazione assicurativa

(rifusione)(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  È opportuno apportare modifiche alla direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(1). Viene pertanto proposta la rifusione di tale direttiva.

(2)  Poiché l'obiettivo principale e l'oggetto della presente direttiva consistono nell'armonizzare le disposizioni nazionali concernenti i settori menzionati, è opportuno che la proposta sia basata sull'articolo 53, paragrafo 1, e sull'articolo 62 del TFUE. La forma della direttiva è appropriata per consentire che le disposizioni di esecuzione nei settori contemplati dalla direttiva siano adeguate, ove necessario, alle specificità del mercato e dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro. La presente direttiva dovrebbe altresì mirare al coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di accesso alle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, ▌e si basa pertanto sull'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE. Inoltre, trattandosi di un settore che offre servizi in tutta l'Unione, la presente direttiva si basa altresì sull'articolo 62 del TFUE.

(3)  Gli intermediari assicurativi e riassicurativi svolgono un ruolo centrale nella distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi nell'Unione .

(4)  I prodotti assicurativi possono essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti, quali agenti, mediatori ed operatori di «bancassicurazione», imprese di assicurazione, agenzie di viaggio e autonoleggi. ▌

(4 bis)  Al fine di garantire che si applichi lo stesso livello di protezione e che il consumatore possa beneficiare di norme comparabili, è essenziale che la presente direttiva promuova condizioni omogenee e una concorrenza paritaria tra gli intermediari, siano essi collegati a un'impresa di assicurazione o meno. I consumatori trarrebbero vantaggio se l'intermediazione di prodotti assicurativi avvenisse attraverso canali e intermediari differenti nel quadro di diverse forme di cooperazione con le imprese di assicurazione purché tali canali e intermediari debbano applicare le stesse norme in materia di tutela dei consumatori. È importante che tali aspetti siano tenuti presente dagli Stati membri in sede di applicazione della presente direttiva.

(5)  L'applicazione della direttiva 2002/92/CE ha evidenziato che un certo numero di disposizioni richiede ulteriori precisazioni intese a facilitare l'esercizio dell'intermediazione assicurativa e riassicurativa e che per tutelare al meglio i consumatori è opportuno estendere il campo di applicazione di tale direttiva a tutte le vendite di prodotti assicurativi effettuate come attività professionale principale, indipendentemente dal fatto che siano effettuate da intermediari assicurativi o imprese di assicurazione. È opportuno che, per quanto riguarda le attività di vendita e post-vendita e i processi di trattamento dei sinistri, le imprese di assicurazione che vendono direttamente prodotti assicurativi siano incluse nel campo di applicazione della nuova direttiva analogamente agli agenti e ai mediatori d'assicurazione (broker).

(8)  Sussistono tuttora tra le normative nazionali notevoli differenze che ostacolano l'avvio e lo svolgimento delle attività d'intermediazione assicurativa e riassicurativa nel mercato interno. È necessario rafforzare ulteriormente il mercato interno e creare un autentico mercato interno europeo dei prodotti e servizi assicurativi vita e non vita.

(9)  Le attuali e recenti turbolenze finanziarie hanno evidenziato quanto sia importante garantire un'efficace tutela dei consumatori in tutti i settori finanziari. È pertanto opportuno rafforzare la fiducia dei consumatori e rendere più uniforme la regolamentazione concernente la distribuzione dei diversi prodotti assicurativi al fine di assicurare un livello adeguato di tutela dei consumatori in tutta l'Unione. È opportuno aumentare il livello di protezione dei consumatori rispetto alla direttiva 2002/92/CE per ridurre la necessità di applicare misure nazionali diverse. È importante prendere in considerazione la natura specifica dei contratti di assicurazione rispetto ai prodotti di investimento disciplinati dalla direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio [MiFID](2). La distribuzione dei contratti di assicurazione, compresi i cosiddetti prodotti di investimento assicurativi, dovrebbe pertanto essere regolamentata dalla presente direttiva e allineata alla direttiva 2014/.../UE [MiFID]. Occorre rafforzare le norme minime per quanto riguarda le regole di distribuzione e la creazione di condizioni paritarie applicabili a tutti i prodotti di investimento assicurativi preassemblati. È opportuno che le misure destinate a tutelare i consumatori siano più rigorose per i clienti "non professionali" che per i clienti "professionali".

(10)  La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire a terzi servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa dietro compenso, che può essere pecuniario o sotto forma di altro beneficio economico concordato e connesso alla prestazione fornita.

(11)  La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire informazioni su uno o più contratti di assicurazione o di riassicurazione in risposta a criteri selezionati dal cliente per il tramite di un sito Internet o altri mezzi, oppure nel fornire una classifica di prodotti assicurativi o riassicurativi oppure una riduzione sul prezzo di un contratto, quando l'acquirente è in grado di concludere direttamente un contratto assicurativo alla fine del processo. Occorre che la direttiva non si applichi ad attività di mera presentazione che consistono nel fornire dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari o imprese di assicurazione o di riassicurazione oppure informazioni su prodotti assicurativi o riassicurativi o su un intermediario assicurativo o riassicurativo o un'impresa di assicurazione o riassicurazione a potenziali assicurati.

(12)  La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai soggetti che svolgono un'altra attività professionale, quali ad esempio consulenti fiscali o contabili, che forniscono consulenze in materia di assicurazione a titolo accessorio nell'ambito di detta altra attività professionale, né ai soggetti che forniscono semplici informazioni di carattere generale sui prodotti assicurativi, sempre che l'obiettivo di questa attività non sia quello di assistere il consumatore nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto assicurativo o riassicurativo. Non dovrebbe applicarsi nemmeno alla gestione a titolo professionale dei sinistri per conto di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, né ad attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri.

(13)  La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai soggetti che esercitano l'intermediazione assicurativa a titolo accessorio, qualora sussistano determinate restrizioni relative alla polizza, in particolare per quanto riguarda le cognizioni necessarie per venderla, i rischi coperti e l'importo del premio.

(14)  La presente direttiva definisce il concetto di «intermediario assicurativo collegato» in modo da tenere conto delle caratteristiche di taluni mercati degli Stati membri e stabilire le condizioni che possono essere applicate a detti intermediari.

(15)  Gli intermediari assicurativi e riassicurativi che sono persone fisiche dovrebbero essere registrati presso l'autorità competente dello Stato membro in cui hanno la propria residenza; le persone giuridiche dovrebbero essere registrate presso l'autorità competente dello Stato membro in cui hanno la propria sede legale (oppure, se la legislazione nazionale non prevede una sede legale, la sede principale), a condizione che siano in possesso di rigorosi requisiti professionali attinenti alle capacità, all'onorabilità, alla copertura della responsabilità professionale e alla capacità finanziaria. Gli intermediari assicurativi già registrati negli Stati membri non sono tenuti a iscriversi nuovamente a norma della presente direttiva.

(16)  Gli intermediari assicurativi e riassicurativi dovrebbero poter esercitare i diritti garantiti dal TFUE relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi. Pertanto, la registrazione presso lo Stato membro d'origine o una dichiarazione indirizzata a quest'ultimo dovrebbe consentire agli intermediari assicurativi e riassicurativi di operare in altri Stati membri secondo i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, previo espletamento di un'adeguata procedura di notificazione tra le autorità competenti.

(18)  Al fine di migliorare la trasparenza e gli scambi transfrontalieri, è opportuno che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (AEAP), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio(3), elabori, pubblichi e aggiorni una banca dati unica elettronica in cui siano registrati tutti gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione che abbiano notificato l'intenzione di esercitare la libertà di stabilimento o di prestare servizi. A tal fine, è opportuno che gli Stati membri forniscano tempestivamente le informazioni rilevanti all'AEAP. È opportuno che in tale banca dati sia inserito un link che rimandi all'autorità competente di ciascuno Stato membro. Le autorità competenti dei singoli Stati membri dovrebbero riportare sul loro sito Internet un link che rinvii alla banca dati.

(19)  È opportuno che siano stabiliti chiaramente i rispettivi diritti e le rispettive responsabilità dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante in materia di vigilanza degli intermediari assicurativi e riassicurativi da essi registrati o che svolgono attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa nel loro territorio nell'esercizio dei diritti alla libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

(21)  Il fatto che gli intermediari assicurativi non possano operare liberamente nell'Unione ostacola il corretto funzionamento del mercato unico delle assicurazioni. La presente direttiva rappresenta un passo importante verso un maggiore livello di protezione dei consumatori e integrazione dei mercati nell'ambito del mercato interno.

(21 bis)  Un intermediario assicurativo o riassicurativo esercita un'attività di intermediazione assicurativa in regime di libera prestazione dei servizi se svolge l'intermediazione assicurativa o riassicurativa per un assicurato o potenziale assicurato che risiede o è stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine dell'intermediario e il rischio da assicurare è ubicato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine dell'intermediario. Un intermediario assicurativo o riassicurativo esercita un'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in regime di libero stabilimento se mantiene una presenza continua in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine.

(22)  È importante assicurare un elevato livello di professionalità e competenza tra gli intermediari assicurativi e riassicurativi e i dipendenti di assicuratori diretti che partecipano ad attività svolte prima, durante e dopo la vendita di polizze di assicurazione. Pertanto, è opportuno che le conoscenze professionali degli intermediari e dei dipendenti di assicuratori diretti ▌siano commisurate alla complessità di tali attività. È inoltre opportuno che sia garantita la formazione continua. Spetta agli Stati membri disciplinare forme, contenuti e obblighi di prova. Al riguardo è opportuno che le strutture per la formazione professionale settoriali o appartenenti ad associazioni siano certificate.

(22 bis)  Per i dipendenti di un intermediario che forniscono consulenza su prodotti di investimento assicurativi o vendono tali prodotti ai clienti al dettaglio, gli Stati membri dovrebbero garantire che possiedano un livello di conoscenze e competenze adeguato in relazione ai prodotti offerti. Ciò risulta particolarmente importante in ragione della maggiore complessità e della continua innovazione nella progettazione dei prodotti di investimento assicurativi. L'acquisto di un prodotto di investimento assicurativo implica un rischio, e gli investitori dovrebbero poter contare sulle informazioni e sulla qualità delle valutazioni fornite. È altresì necessario che i dipendenti abbiano tempo e risorse adeguati per poter fornire ai clienti tutte le informazioni pertinenti sui prodotti che forniscono.

(23)  Il coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai requisiti professionali ed alla registrazione dei soggetti che iniziano o svolgono l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa può concorrere sia alla piena realizzazione del mercato unico dei servizi finanziari, sia ad una maggiore tutela dei consumatori in questo settore.

(24)  Per promuovere gli scambi transfrontalieri, è opportuno che siano introdotti dei principi che disciplinino il mutuo riconoscimento delle cognizioni e delle capacità degli intermediari.

(25)  È opportuno che uno Stato membro ospitante accetti una qualifica nazionale pari o superiore al livello 3 del Quadro europeo delle qualifiche, istituito a norma della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente a riprova del fatto che un intermediario assicurativo o riassicurativo soddisfa i requisiti in materia di cognizioni e capacità cui è subordinata la registrazione prevista dalla presente direttiva. Il Quadro aiuta gli Stati membri, gli istituti di istruzione, i datori di lavoro e i singoli cittadini a confrontare le qualifiche dei diversi sistemi di istruzione e di formazione dell'Unione. Si tratta di uno strumento essenziale per lo sviluppo di un mercato del lavoro a livello unionale. Tale quadro non è destinato a sostituire i sistemi nazionali delle qualifiche, ma a integrare le azioni degli Stati membri facilitandone la cooperazione.

(26)  Nonostante gli attuali sistemi basati sul passaporto unico per assicuratori ed intermediari, il mercato europeo delle assicurazioni rimane molto frammentato. Al fine di favorire l'attività transfrontaliera e di migliorare la trasparenza per i consumatori, è opportuno che gli Stati garantiscano che siano pubblicate le norme di interesse generale applicabili nel loro territorio e che siano pubblicamente accessibili un registro unico elettronico e informazioni su tutte le norme di interesse generale relative all'intermediazione assicurativa e riassicurativa applicate nei singoli Stati membri.

(27)  La cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti costituiscono strumenti indispensabili per tutelare i consumatori e garantire lo svolgimento corretto dell'attività assicurativa e riassicurativa nel mercato unico.

(28)  Appaiono necessarie adeguate ed efficaci procedure di reclamo e ricorso stragiudiziale negli Stati membri per la risoluzione delle controversie tra intermediari assicurativi o imprese di assicurazione e consumatori, utilizzando, se del caso, le procedure già esistenti. È opportuno che siano disponibili procedure di reclamo e ricorso stragiudiziale efficaci per gestire le controversie inerenti ai diritti e agli obblighi ▌ai sensi della presente direttiva tra imprese di assicurazione o persone che vendono o offrono prodotti assicurativi e i clienti. In caso di risoluzione alternativa delle controversie, è opportuno che le disposizioni della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(4) siano vincolanti anche ai fini della presente direttiva. Al fine di rendere più efficaci le procedure di risoluzione stragiudiziale di controversie che riguardano reclami presentati da clienti, occorre che nella presente direttiva sia disposto che le imprese di assicurazione o le persone che vendono o offrono prodotti assicurativi siano tenute a partecipare a procedure di risoluzione di controversie le cui decisioni possono, su esplicita richiesta, essere vincolanti per l'intermediario e il cliente, intentate contro loro stesse da clienti e relative a diritti e obblighi istituiti a norma della presente direttiva. Tali procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie sarebbero finalizzate a una composizione più rapida e meno costosa delle controversie tra imprese di assicurazione o persone che vendono o offrono prodotti assicurativi e i clienti; le procedure ridurrebbero inoltre gli oneri che gravano sul sistema giudiziario. ▐

Fatto salvo il diritto dei consumatori di adire l'autorità giudiziaria, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli organismi di risoluzione stragiudiziale che si occupano delle controversie di cui alla presente direttiva cooperino per la risoluzione delle controversie transfrontaliere. È opportuno che gli Stati membri incoraggino gli organismi di risoluzione stragiudiziale che si occupano di tali controversie ad aderire alla rete per la risoluzione extragiudiziale delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari (FIN-NET).

(29)  La gamma sempre più ampia di attività che molti intermediari assicurativi e imprese di assicurazione esercitano simultaneamente ha aumentato le possibilità che vi siano conflitti di interesse tra queste diverse attività e gli interessi dei clienti. È pertanto necessario che gli Stati membri introducano norme volte a garantire che si tenga conto degli interessi dei clienti.

(30)  È opportuno che prima della vendita i consumatori dispongano di informazioni chiare sullo status delle persone che vendono il prodotto assicurativo. È auspicabile prendere in considerazione l'introduzione di un'informativa obbligatoria sullo status degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione europei. È opportuno che tali informazioni siano date al consumatore nella fase precontrattuale. L'obiettivo è di indicare la relazione tra l'impresa di assicurazione e l'intermediario, se del caso ▌.

(31)  Al fine di attenuare il conflitto di interesse tra il venditore e l'acquirente di un prodotto assicurativo, è necessario garantire una sufficiente informazione in merito al compenso dei distributori di prodotti assicurativi. ▌ È opportuno che l'intermediario e il dipendente dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione siano tenuti a informare il cliente, su richiesta e a titolo gratuito, della natura e dell'entità del loro compenso prima della vendita.

(32)  Al fine di fornire ai clienti informazioni paragonabili sui servizi di intermediazione assicurativa forniti, indipendentemente dal fatto che il cliente proceda all'acquisto tramite un intermediario o direttamente da un'impresa di assicurazione, e al fine di evitare la distorsione della concorrenza incoraggiando le imprese di assicurazione a vendere direttamente ai clienti anziché tramite intermediari per eludere gli obblighi di informativa, è opportuno che anche le imprese di assicurazione siano tenute a fornire ai clienti con cui hanno un rapporto d'affari diretto per la prestazione di servizi di intermediazione assicurativa informazioni circa il compenso che percepiscono per la vendita di prodotti assicurativi.

(32 bis)  Qualora non sia possibile accertare il costo di onorari e incentivi prima della fornitura della consulenza, la modalità di calcolo deve essere comunicata in modo completo, accurato e comprensibile nei documenti relativi ai servizi essenziali, mentre il costo complessivo aggregato e il suo impatto sul rendimento della consulenza sono comunicati al cliente non appena risulti materialmente possibile. Se la consulenza in materia di investimenti è fornita su base costante, l'informativa sul costo della consulenza, inclusi gli incentivi, deve essere fornita su base periodica almeno con cadenza annuale. Nella relazione periodica figurano tutti gli incentivi corrisposti o percepiti nel periodo precedente.

(32 ter)  Chiunque venda prodotti assicurativi di cui non è l'ideatore dovrebbe fornire all'investitore al dettaglio, in un documento distinto relativo ai servizi essenziali, informazioni dettagliate sui propri costi e servizi, conformemente alla presente direttiva e alla direttiva 2014/.../UE [MiFID], nonché altre informazioni pertinenti necessarie all'investitore al dettaglio per valutare l'adeguatezza del prodotto assicurativo alle proprie esigenze che non possono essere fornite dall'ideatore del prodotto di investimento.

(32 quater)  I consumatori trarrebbero vantaggio se la vendita di prodotti assicurativi avvenisse attraverso canali e intermediari differenti nel quadro di diverse forme di cooperazione con le imprese di assicurazione purché debbano applicare le stesse norme in materia di tutela dei consumatori e trasparenza.

(33)  Poiché la presente direttiva mira a migliorare la tutela dei consumatori, alcune delle disposizioni sono applicabili solo nelle relazioni tra imprese e consumatori ("business to consumer", "B2C"), in particolare quelle che disciplinano le norme di comportamento degli intermediari assicurativi e di altri venditori di prodotti assicurativi.

(34 bis)  Gli Stati membri dovrebbero esigere che le politiche retributive degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione in relazione ai propri dipendenti o rappresentanti non pregiudichino la capacità di agire nell'interesse dei clienti. Per i dipendenti che forniscono consulenza su prodotti di investimento assicurativi o che vendono tali prodotti ai clienti, gli Stati membri dovrebbero obbligare gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione a garantire che il compenso corrisposto ai dipendenti non pregiudichi la loro imparzialità nell'elaborare una raccomandazione adeguata, nell'effettuare una vendita appropriata ovvero nel presentare informazioni in modo equo, chiaro e non fuorviante. In tali situazioni, la remunerazione non dovrebbe dipendere esclusivamente dagli obiettivi di vendita o dagli utili procurati all'impresa da un determinato strumento finanziario.

(35)  Per il consumatore è importante sapere se l'intermediario con cui sta trattando fornisce consulenze su prodotti offerti da una vasta gamma di imprese di assicurazione ovvero su prodotti forniti da un numero limitato di siffatte imprese.

(36)  Visto che i consumatori dipendono sempre di più da raccomandazioni personali, è appropriato definire il concetto di consulenza. La qualità della consulenza è fondamentale e ogni consulenza dovrebbe corrispondere alle caratteristiche personali del consumatore. Prima di fornire una consulenza, è opportuno che l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione valuti le esigenze, le aspettative e la situazione finanziaria del cliente. Qualora dichiari di fornire consulenze su prodotti offerti da una vasta gamma di imprese di assicurazione, l'intermediario dovrebbe svolgere un'analisi imparziale e ▌ampia di un numero sufficientemente elevato di prodotti disponibili sul mercato. Tutti gli intermediari assicurativi e tutte le imprese di assicurazione dovrebbero inoltre indicare le ragioni su cui si fondano le scelte consigliate e raccomandare prodotti assicurativi adatti alle preferenze, alle esigenze, alla situazione finanziaria e alle condizioni personali del cliente.

(37)  Prima di concludere un contratto, compresi i casi di vendita senza consulenza, è opportuno che il cliente riceva le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo che gli consentano di prendere una decisione informata. È opportuno che l'intermediario assicurativo spieghi al cliente quali sono le caratteristiche principali del prodotto assicurativo che vende e pertanto i suoi dipendenti devono disporre delle risorse e del tempo necessari a tal fine.

(38)  È opportuno che siano stabilite regole uniformi al fine di facilitare la scelta del supporto su cui fornire al cliente le informazioni prescritte, consentendo, laddove appropriato, l'uso di comunicazioni per via elettronica, tenendo conto delle circostanze in cui avviene l'operazione. Tuttavia è opportuno che il cliente abbia la possibilità di ricevere le informazioni in formato cartaceo. Nell'interesse dell'accesso del consumatore alle informazioni, ▌tutte le informazioni precontrattuali dovrebbero essere accessibili a titolo gratuito.

(39)  Le esigenze informative appaiono minori nell'ipotesi in cui i consumatori richiedano l'assicurazione o la riassicurazione contro rischi commerciali o industriali o siano clienti professionali ▌.

(40)  La presente direttiva dovrebbe precisare gli obblighi minimi delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi in materia di informazioni da fornire ai consumatori. Al riguardo, è opportuno che uno Stato membro possa mantenere o adottare disposizioni più rigorose che possono essere imposte agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione che esercitano le loro attività di intermediazione assicurativa sul suo territorio, indipendentemente dalle disposizioni dello Stato membro d'origine, a condizione che dette disposizioni più rigorose siano conformi al diritto dell'Unione , compresa la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5). È opportuno che uno Stato membro che intende applicare e applica disposizioni che disciplinano gli intermediari assicurativi e la vendita di prodotti assicurativi in aggiunta a quelle stabilite nella presente direttiva garantisca che gli oneri amministrativi derivanti da tali disposizioni rimangano limitati.

(41)  Le pratiche di vendita abbinata rappresentano una strategia comune e ragionevole per i prestatori di servizi finanziari al dettaglio in tutta l'Unione. ▐

(41 bis)  Se un'assicurazione è proposta insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per lo stesso accordo o pacchetto, è soggetta alla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6). Tale direttiva prevede anche meccanismi di protezione per i consumatori che acquistano un'assicurazione che fa parte di un pacchetto. Gli Stati membri possono richiedere alle autorità nazionali competenti di adottare o mantenere misure supplementari per far fronte alle pratiche di vendita abbinata che nuocciono ai consumatori.

(42)  I contratti di assicurazione che comportano investimenti sono spesso prospettati ai clienti come possibile alternativa o in sostituzione di prodotti di investimento soggetti alla direttiva 2014/.../UE [MiFID]. Al fine di garantire una valida protezione degli investitori ed evitare il rischio di arbitraggio normativo è importante che i prodotti di investimento al dettaglio (prodotti assicurativi d'investimento così come definiti nel regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento) siano assoggettati alle medesime norme di comportamento, tra cui adeguata informazione, consulenza appropriata e restrizioni sugli incentivi nonché requisiti per la gestione dei conflitti di interesse e ulteriori restrizioni al compenso. È opportuno che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), e l'AEAP collaborino, elaborando orientamenti, per raggiungere la massima coerenza possibile delle norme di comportamento per i prodotti di investimento al dettaglio soggetti alla direttiva 2014/.../UE [MiFID] o alla presente direttiva. Le specificità dei prodotti assicurativi non vita dovrebbero tuttavia essere prese in considerazione da questi orientamenti. Inoltre, in linea con l'analogo principio di cui alla direttiva 2014/.../UE [MiFID], occorrerebbe considerare un regime analogo per le imprese di assicurazione quando si applichi la direttiva a livello nazionale e negli orientamenti del comitato misto. Per i prodotti di investimento assicurativi occorrerebbero rafforzate regole di comportamento che sostituiscano le regole contenute nella presente direttiva che sono applicabili ai contratti di assicurazione generale. Di conseguenza, occorre che le persone che svolgono attività di intermediazione assicurativa in relazione a prodotti di investimento assicurativi rispettino le norme ▌rafforzate applicabili a tali prodotti.

(42 bis)  Durante i suoi negoziati con il Consiglio, il Parlamento europeo si adopererà per assicurare l'allineamento della presente direttiva con la direttiva 2014/…/UE (MIFID II]. [Em. 5]

(42 ter)  La presente direttiva detta disposizioni relative all'assunzione e all'esercizio delle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa da parte di persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi. Le disposizioni di altri strumenti dell'Unione che si discostano dalle presenti norme o le integrano non dovrebbero applicarsi alle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.

(43)  Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva da parte delle imprese di assicurazione e delle persone che svolgono attività di intermediazione assicurativa e di garantire che siano soggette a un trattamento analogo in tutta l'Unione, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a prevedere sanzioni amministrative e altre misure effettive, proporzionate e dissuasive. Nella comunicazione della Commissione dell'8 dicembre 2010 intitolata "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari" è stato effettuato un riesame dei poteri sanzionatori attualmente in vigore e della loro applicazione pratica volto a promuovere la convergenza di sanzioni e altre misure. Pertanto, è opportuno che le sanzioni amministrative e le altre misure stabilite dagli Stati membri soddisfino alcuni requisiti essenziali in relazione al destinatario, ai criteri di cui tener conto in caso di applicazione di una sanzione o di un'altra misura, alla pubblicazione nonché ai poteri sanzionatori fondamentali▌.

(44)  In particolare, è opportuno che le autorità competenti siano autorizzate a imporre sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate da annullare i benefici attesi e da essere dissuasive anche per gli enti di maggiori dimensioni e per i loro dirigenti.

(45)  Al fine di assicurare l'applicazione uniforme delle sanzioni negli Stati membri, nel determinare il tipo di sanzione amministrativa o altra misura e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti ad assicurare che le autorità competenti prendano in considerazione tutte le circostanze del caso. Gli Stati membri non sono tuttavia tenuti a prevedere sanzioni amministrative laddove la normativa nazionale preveda sanzioni nell'ambito dell'ordinamento giuridico penale.

(46)  Per rafforzare l'effetto dissuasivo delle sanzioni sul grande pubblico e per informare su violazioni delle regole che potrebbero compromettere la tutela dei clienti, è opportuno che le sanzioni e le misure imposte siano pubblicate, ad eccezione di determinate circostanze ben definite. Al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, è opportuno che le sanzioni e le altre misure imposte siano pubblicate in forma anonima qualora la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

(47)  Per individuare potenziali violazioni, è opportuno che le autorità competenti siano dotate dei necessari poteri di indagine e si dotino di meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione di violazioni potenziali o effettive che offrano adeguata protezione a chi denuncia tali violazioni. La presente direttiva non implica tuttavia che gli Stati membri debbano attribuire alle autorità amministrative il potere di svolgere indagini penali.

(48)  È opportuno che la presente direttiva faccia riferimento sia alle sanzioni amministrative che alle altre misure, indipendentemente dalla loro qualificazione come sanzione o altra misura ai sensi del diritto nazionale.

(49)  Occorre che la presente direttiva non pregiudichi disposizioni di legge degli Stati membri in materia di reati.

(49 bis)  Le segnalazioni di eventuali irregolarità portano nuove informazioni all'attenzione delle autorità competenti che se ne servono per individuare e sanzionare i casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. Tuttavia, tali segnalazioni possono trovare un deterrente nel timore di ritorsioni o nella mancanza di procedure adeguate per la denuncia delle violazioni. La presente direttiva dovrebbe pertanto garantire la sussistenza di modalità adeguate per incoraggiare le segnalazioni alle autorità competenti di possibili violazioni della presente direttiva, tutelando chi segnala gli abusi da ritorsioni. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i regimi per le denunce di irregolarità implementati dagli stessi includano meccanismi volti a fornire una protezione adeguata del soggetto segnalato, in particolare relativamente al diritto alla protezione dei suoi dati personali e alle procedure atte a garantire il diritto del soggetto segnalato di difendersi ed essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione che lo riguarda, nonché il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice contro una decisione che lo riguarda.

(50)  Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla presente direttiva, è opportuno che il potere di adottare gli atti a norma dell'articolo 290 del trattato sia delegato alla Commissione per ▌la gestione dei conflitti di interesse, le norme di comportamento per quanto riguarda i prodotti di investimento assicurativi al dettaglio preassemblati nonché le procedure e i moduli per la presentazione di informazioni in relazione alle sanzioni. È particolarmente importante che la Commissione proceda ad adeguate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(51)  È opportuno che le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari garantiscano un'armonizzazione coerente e una tutela adeguata dei consumatori in tutta l'Unione. Essendo l'AEAP un organismo con una competenza altamente specializzata, ma con capacità limitate, si potrebbe affidargli unicamente l'incarico di elaborare progetti di norme ▌che non richiedano necessariamente scelte politiche e di presentarli alla Commissione e al Parlamento.

(52)  Conformemente agli articoli 290 e 291 del TFUE e agli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 [...], dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati, come previsto nella presente direttiva, riguardo ▌alla gestione di conflitti di interesse, agli obblighi di comportamento da rispettare in relazione ai prodotti di investimento assicurativi al dettaglio preassemblati nonché alle norme tecniche di attuazione e riguardo alle procedure e ai moduli per la trasmissione di informazioni relative alle sanzioni. È opportuno che i progetti di tali atti delegati e tali norme tecniche di attuazione siano elaborati dall'AEAP.

(53)  Occorre che il trattamento dei dati personali svolto dall'AEAP nel quadro della presente direttiva, sotto la supervisione del garante europeo della protezione dei dati, sia disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [...](8) e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio [...](9).

(54)  La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contenuti nel trattato.

(55)  Conformemente alla Dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi(10), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(55 bis)  Le autorità di vigilanza degli Stati membri dovrebbero disporre di tutti i mezzi necessari per assicurare l'esercizio ordinato delle attività degli intermediari di assicurazione e delle imprese di riassicurazione in tutta l'Unione, siano esse svolte in conformità al regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi. Per garantire l'efficacia della vigilanza, tutti i provvedimenti adottati dalle autorità di vigilanza dovrebbero essere proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, indipendentemente dall'importanza che l'impresa in questione riveste per la stabilità finanziaria complessiva del mercato.

(55 ter)  La presente direttiva non dovrebbe essere troppo onerosa per le imprese di assicurazione di piccole e medie dimensioni. Uno degli strumenti per conseguire tale obiettivo è la corretta applicazione del principio di proporzionalità. Tale principio dovrebbe valere sia per i requisiti imposti alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, sia per l'esercizio dei poteri di vigilanza.

(56)  È opportuno che la presente direttiva sia riesaminata tre anni dopo la data di entrata in vigore, al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato e delle evoluzioni in altri settori del diritto dell'Unione nonché delle esperienze acquisite dagli Stati membri nell'applicazione del diritto dell'UE, in particolare per quanto riguarda i prodotti assoggettati alla direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(11).

(57)  La direttiva 2002/92/CE dovrebbe di conseguenza essere abrogata.

(58)  È opportuno che l'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che rappresentano modifiche sostanziali della direttiva 2002/92/CE. L'obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate discende dalla direttiva 2002/92/CE.

(59)  La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno della direttiva 2002/92/CE.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1.  La presente direttiva detta disposizioni relative all'assunzione e all'esercizio delle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa ▌ da parte di persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi.

2.  La presente direttiva non si applica a soggetti che prestano servizi di intermediazione per contratti assicurativi ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)  il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla garanzia assicurativa fornita;

b)  non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita;

c)  il contratto di assicurazione non copre i rischi di responsabilità civile;

d)  l'attività professionale principale del proponente il contratto non consiste nell'intermediazione assicurativa;

e)  l'assicurazione è complementare rispetto alla merce fornita dal prestatore purché tale assicurazione copra i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento delle merci fornite dal prestatore;

f)  l'importo del premio annuale per il contratto di assicurazione, se ripartito proporzionalmente su base annua, non eccede 600 EUR.

3.  La presente direttiva non si applica ai servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori dell'Unione .

La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro in materia di attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa esercitata da imprese di assicurazione e di riassicurazione o da intermediari assicurativi e riassicurativi stabiliti in un paese terzo, che operano sul suo territorio in base al principio della libera prestazione di servizi, purché sia garantita la parità di trattamento per tutti i soggetti che esercitino o siano autorizzati ad esercitare attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa nel mercato in questione.

La presente direttiva non disciplina le attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa esercitate in paesi terzi.

Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dai propri intermediari assicurativi che intendono stabilirsi o esercitare attività di intermediazione assicurativa in un paese terzo.

3 bis.  La presente direttiva garantisce che si applichi lo stesso livello di protezione e che il consumatore possa beneficiare di norme comparabili. Essa promuove condizioni omogenee e una concorrenza paritaria tra intermediari, siano essi collegati a un'impresa di assicurazione o meno. I consumatori traggono vantaggio se l'intermediazione di prodotti assicurativi avviene attraverso diversi canali e intermediari con diverse forme di cooperazione con le imprese di assicurazione purché tali canali e intermediari debbano applicare norme analoghe in materia di tutela dei consumatori. Gli Stati membri tengono conto di questo fatto nell'attuazione della presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

1.  Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)  "impresa di assicurazione": un'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(12);

2)  "impresa di riassicurazione": un'impresa di riassicurazione quale definita all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE;

3)  "intermediazione assicurativa": le attività consistenti nel fornire consulenza, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti, oppure collaborare alla loro gestione ed esecuzione. Tali attività consistenti nel fornire consulenza, proporre o concludere contratti di assicurazione sono considerate come intermediazione assicurativa anche se sono svolte dal dipendente di un'impresa di assicurazione a contatto diretto con il cliente senza il coinvolgimento di un intermediario assicurativo.

L'informazione su uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri che il cliente sceglie tramite un sito Internet o altri supporti, nonché la messa a disposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto di prezzo e prodotto, o lo sconto sul premio quando al termine del processo il cliente sia in grado di concludere direttamente un contratto di assicurazione utilizzando un sito Internet o altri supporti sono considerati come intermediazione assicurativa;

Nessuna delle seguenti attività si considera come intermediazione assicurativa ai fini della presente direttiva:

a)  le attività consistenti nel fornire informazioni a un cliente a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale , se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative per assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione;

b)  la mera fornitura di dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari assicurativi o a imprese di assicurazione oppure la trasmissione di informazioni su prodotti assicurativi o su un intermediario assicurativo o su un'impresa di assicurazione a potenziali assicurati;

4)  "prodotto di investimento assicurativo": un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato, ad eccezione di:

a)  prodotti assicurativi non vita quali elencati nell'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita);

b)  contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;

c)  prodotti pensionistici che ai sensi della legge nazionale sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;

d)  regimi pensionistici professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;

e)  singoli prodotti pensionistici per i quali la legislazione nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;

5)  "intermediario riassicurativo": una persona fisica o giuridica, che non sia un'impresa di assicurazione o un suo dipendente, che inizi o svolga a titolo oneroso l'attività di intermediazione riassicurativa;

6)  "intermediazione riassicurativa": le attività consistenti nel fornire consulenza, proporre contratti di assicurazione e di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di ▌contratti di assicurazione o riassicurazione, ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, anche se sono svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo.

Nessuna delle seguenti attività si considera come intermediazione riassicurativa ai fini della presente direttiva:

a)  le attività di informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale sempre che l'obiettivo di questa attività non sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di riassicurazione;

a bis)  la gestione dei sinistri per un'impresa di riassicurazione a titolo professionale, nonché la liquidazione dei sinistri e la consulenza in materia di sinistri;

b)  la mera fornitura di dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari riassicurativi o a imprese di riassicurazione oppure la trasmissione di informazioni su prodotti riassicurativi o su un intermediario riassicurativo o su un'impresa di riassicurazione a potenziali assicurati;

7)  "intermediario riassicurativo": qualsiasi persona fisica o giuridica, che non sia un'impresa di riassicurazione o un suo dipendente, che inizi o svolga a titolo oneroso l'attività di intermediazione riassicurativa;

8)  "intermediario assicurativo collegato": qualsiasi soggetto che eserciti un'attività di intermediazione assicurativa in nome e per conto di un'impresa di assicurazione o di un intermediario assicurativo o, quando i prodotti assicurativi non sono in concorrenza tra loro, di più imprese di assicurazione o intermediari assicurativi, che tuttavia non riceva né i premi né le somme destinate al cliente e che agisca sotto la piena responsabilità di tali imprese di assicurazione o di tali intermediari assicurativi, a condizione che gli intermediari assicurativi sotto la cui responsabilità il soggetto agisce non agiscano a loro volta sotto la responsabilità di un'altra impresa di assicurazione o di un altro intermediario assicurativo;

Si considera inoltre come intermediario assicurativo collegato, che agisce sotto la responsabilità di una o più imprese di assicurazione, per i prodotti che le riguardano rispettivamente, qualsiasi soggetto che eserciti un'attività di intermediazione assicurativa a complemento di un'attività professionale principale, allorché l'assicurazione integri i beni o i servizi forniti nel quadro di tale occupazione professionale principale;

9)  "consulenza": la prestazione di raccomandazioni personali a un cliente, su sua richiesta o su iniziativa dell'impresa di assicurazione o dell'intermediario assicurativo;

10)  "commissione condizionata": un compenso sotto forma di commissione fondata sul raggiungimento di obiettivi o soglie precedentemente concordati relativi al volume d'affari realizzato dall'intermediario per l'assicuratore;

11)  "grandi rischi": i grandi rischi quali definiti all'articolo 13, paragrafo 27, della direttiva 2009/138/CE;

12)  "Stato membro d'origine":

a)  se l'intermediario è una persona fisica, lo Stato membro nel quale risiede;

b)  se l'intermediario è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del proprio diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;

13)  "Stato membro ospitante": lo Stato membro in cui un intermediario assicurativo o riassicurativo ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o presta servizi e che non è il suo Stato membro d'origine ;

14)  "supporto durevole": un supporto durevole così come definito all'articolo 2, lettera m), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(13);

16)  "stretti legami": la situazione di cui all'articolo 13, punto 7, della direttiva 2009/138/CE;

17)  "principale sede di attività": il luogo a partire dal quale è gestita l'attività principale;

18)  "compenso": qualsiasi commissione, onorario, spesa o altro pagamento, inclusi altri benefici economici o compensi in natura di qualsiasi tipo e qualsiasi altro incentivo, offerti o forniti in relazione ad attività di intermediazione assicurativa;

19)   "pratica di vendita vincolata": l'offerta o la vendita di un prodotto assicurativo in un pacchetto con altri prodotti o servizi accessori distinti, in cui il prodotto assicurativo non viene messo a disposizione del consumatore separatamente;

20)  "pratica di vendita aggregata": l'offerta o la vendita di un prodotto assicurativo in un pacchetto con altri prodotti o servizi accessori distinti, in cui il prodotto assicurativo viene messo a disposizione del consumatore anche separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni rispetto all'offerta aggregata ai servizi secondari;

20 bis)  "prodotto": un contratto di assicurazione che copre uno o più rischi;

20 ter)  "al dettaglio": non professionale.

2.  Al fine di garantire che si applichi lo stesso livello di protezione e che il consumatore possa beneficiare di norme comparabili, è essenziale che la presente direttiva promuova condizioni omogenee e una concorrenza paritaria tra intermediari, siano essi collegati a un'impresa di assicurazione o meno. Nell'attuazione della presente direttiva gli Stati membri tengono conto dell'importanza di promuovere condizioni omogenee e una concorrenza paritaria.

CAPO II

REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE

Articolo 3

Registrazione

1.  Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere registrati presso un'autorità competente di cui all'articolo 10, paragrafo 2, nello Stato membro d'origine. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione registrate negli Stati membri conformemente alle disposizioni della direttiva 73/239/CEE del Consiglio(14), della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(15) e della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(16) nonché i loro dipendenti non sono tenuti a registrarsi nuovamente a norma della presente direttiva.

Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri possono prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione o altri organismi possano collaborare con le autorità competenti nella registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché nell'applicazione a tali intermediari dei requisiti di cui all'articolo 8. In particolare, nel caso degli intermediari assicurativi collegati, essi possono essere registrati da un'impresa di assicurazione, un'associazione di imprese di assicurazione o da un intermediario assicurativo o riassicurativo sotto il controllo di un'autorità competente.

Gli Stati membri possono prevedere che, se un intermediario assicurativo o riassicurativo agisce sotto la responsabilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un intermediario assicurativo o riassicurativo, l'intermediario assicurativo non è tenuto a fornire all'autorità competente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 7, lettere a) e b) e l'entità assicurativa responsabile assicura che l'intermediario assicurativo rispetti le condizioni in materia di registrazione e altre disposizioni previste dalla presente direttiva. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la persona o l'entità che si assume la responsabilità per l'intermediario registri tale intermediario.

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il requisito di cui al primo e al secondo comma a tutte le persone fisiche che lavorano per un'impresa di assicurazione o riassicurazione o per un intermediario assicurativo o riassicurativo registrato ed esercitano un'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Gli Stati membri garantiscono la registrazione delle persone giuridiche ed indicano inoltre nel registro il nome delle persone fisiche, in seno alla dirigenza, che sono responsabili delle attività di intermediazione.

2.  Gli Stati membri possono istituire più registri per gli intermediari assicurativi e riassicurativi, purché siano stabiliti criteri in base ai quali gli intermediari devono essere iscritti.

Gli Stati membri istituiscono un sistema di registrazione online costituito da un unico modulo di registrazione disponibile su un sito Internet, che dovrebbe essere facilmente accessibile agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione, e fanno in modo che tale modulo possa essere integralmente compilato direttamente online.

3.  Gli Stati membri provvedono a creare uno sportello unico, che consenta di accedere agevolmente e velocemente all'informazione proveniente da tali diversi registri istituiti elettronicamente e aggiornati costantemente. Lo sportello consente anche di identificare le autorità competenti di ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1, primo comma. Inoltre, tale registro indica il paese o i paesi in cui l'intermediario opera in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi.

4.  L'AEAP stabilisce, pubblica sul suo sito Internet e tiene aggiornato un registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che abbiano notificato l'intenzione di svolgere attività transfrontaliere conformemente al capo IV. A tal fine, gli Stati membri forniscono tempestivamente le informazioni rilevanti all'AEAP. Tale registro è provvisto di un link che rimanda all'autorità competente di ciascuno Stato membro. Tale registro contiene i link a ciascuno dei siti Internet delle autorità competenti degli Stati membri ed è a sua volta accessibile tramite tali siti. L'AEAP ha diritto di accedere ai dati ivi memorizzati. L'AEAP e le autorità competenti hanno diritto di modificare i dati memorizzati. Gli interessati i cui dati personali sono memorizzati e possono essere scambiati hanno diritto all'accesso e a un'adeguata informazione.

L'AEAP stabilisce un sito Internet con link verso ogni singolo sportello istituito dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.

Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione degli intermediari assicurativi, compresi gli intermediari assicurativi collegati, e riassicurativi sia subordinata al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 8.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli intermediari assicurativi, compresi gli intermediari assicurativi collegati, e riassicurativi che non sono più in possesso di tali requisiti siano cancellati immediatamente dal registro. La validità della registrazione è soggetta a regolare revisione da parte dell'autorità competente. Ove necessario, lo Stato membro di origine informa lo Stato membro ospitante di tale cancellazione.

5.  Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti registrino gli intermediari assicurativi e riassicurativi solo dopo essersi accertate che possiedono i requisiti professionali di cui all'articolo 8 o affinché un altro intermediario o un'altra impresa si assuma la responsabilità di garantire che l'intermediario soddisfa tali requisiti conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, comma 3.

5 bis.  Gli intermediari assicurativi e riassicurativi registrati sono ammessi ad avviare e a svolgere l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa nell'Unione in regime di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Un intermediario assicurativo opera in regime di libera prestazione di servizi qualora intenda fornire ad un assicurato, che è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'intermediario assicurativo, un contratto di assicurazione relativo ad un rischio situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stabilito l'intermediario assicurativo.

Le autorità competenti possono rilasciare all'intermediario assicurativo e riassicurativo un documento tale da consentire agli interessati di verificare, consultando uno dei registri di cui al paragrafo 2, la sua regolare registrazione.

Detto documento contiene, almeno, le informazioni di cui all'articolo 16, lettera a), punti i) e iii), e lettera b), punti i) e iii), e, nel caso di una persona giuridica, il nome o i nomi della o delle persone fisiche di cui al paragrafo 1, quarto comma, del presente articolo.

Lo Stato membro richiede che il documento sia riconsegnato all'autorità competente che lo ha rilasciato qualora l'intermediario assicurativo o riassicurativo non sia più registrato.

6.  Gli Stati membri provvedono affinché le richieste di iscrizione al registro degli intermediari siano trattate entro due mesi dalla presentazione di una richiesta completa e il richiedente sia informato senza indugio della decisione.

Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti mettano in atto adeguate misure che consentano loro di verificare che gli intermediari assicurativi e riassicurativi continuino ad essere costantemente in possesso dei requisiti per la registrazione di cui alla presente direttiva.

7.  Gli Stati membri fanno sì che le autorità competenti nazionali chiedano agli intermediari assicurativi e riassicurativi come condizione per la registrazione prove diverse da quelle richieste per gli intermediari collegati e gli intermediari qualora un'altra entità assicurativa si assuma la responsabilità di garantire che l'intermediario rispetti tali requisiti conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, comma 3.

a)  di informare le rispettive autorità competenti sui nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10% nell'intermediario e l'importo di dette partecipazioni;

b)  di informare le rispettive autorità competenti sui nominativi delle persone che hanno stretti legami con l'intermediario assicurativo o riassicurativo;

c)  di dimostrare in maniera soddisfacente che le partecipazioni o gli stretti legami non impediscono l'esercizio efficace delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità competenti.

Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti richiedano agli intermediari assicurativi e riassicurativi ai quali si applica l'articolo 3, paragrafo 7, di informarle in caso di modifiche delle informazioni fornite a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, lettere a) e b).

8.  Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti non concedano la registrazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'intermediario assicurativo o riassicurativo ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti all'applicazione di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

8 bis.   Gli Stati membri possono prevedere che i soggetti che esercitavano un'attività di intermediazione anteriormente al 1o gennaio 2014, erano iscritti in un registro ed erano in possesso di una formazione e di un livello di esperienza analoghi a quelli richiesti dalla presente direttiva siano iscritti automaticamente nell'istituendo registro, previo soddisfacimento dei requisiti stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4.

CAPO III

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE SEMPLIFICATA –DICHIARAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Articolo 4

Procedura di dichiarazione per la prestazione di intermediazione assicurativa a titolo accessorio; gestione professionale dei sinistri o servizi di accertamento del danno

1.  I requisiti di registrazione di cui all'articolo 3 non si applicano a un intermediario assicurativo che esercita l'intermediazione assicurativa a titolo accessorio, a condizione che tali attività soddisfino le seguenti condizioni:

a)  l'attività professionale principale dell'intermediario assicurativo non consiste nell'intermediazione assicurativa;

b)  l'intermediario assicurativo si limita a fungere da intermediario per determinati prodotti assicurativi complementari a un altro prodotto o servizio e li specifica chiaramente nella dichiarazione;

c)  i prodotti assicurativi in oggetto non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il prodotto o il servizio che l'intermediario fornisce come sua attività professionale principale.

c bis)  l'intermediario opera sotto la responsabilità di un intermediario registrato.

3.  Tutti gli intermediari assicurativi soggetti alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro d'origine una dichiarazione con cui informano queste ultime della propria identità, del proprio indirizzo e delle attività professionali svolte.

4.  Gli intermediari soggetti alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono soggetti alle disposizioni dei capi I, III, IV, V, VIII, IX nonché degli articoli 15 e 16 della presente direttiva.

4 bis.  Gli Stati membri possono applicare i requisiti per la registrazione di cui all'articolo 3 agli intermediari assicurativi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, qualora lo ritengano necessario nell'interesse della protezione dei consumatori.

CAPO IV

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E LIBERTÀ DI STABILIMENTO

Articolo 5

Esercizio della libera prestazione dei servizi

1.  Qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo che intenda esercitare per la prima volta la propria attività in regime di libera prestazione di servizi sul territorio di un altro Stato membro trasmette le informazioni seguenti alle autorità competenti dello Stato membro d'origine:

a)  il nome, l'indirizzo e l'eventuale numero di registrazione dell'intermediario;

b)  lo Stato membro o gli Stati membri nei quali intende operare;

c)  la categoria di intermediario cui appartengono e, se del caso, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresentano;

d)  i pertinenti rami assicurativi, se del caso;

e)  un'attestazione sulle cognizioni e capacità professionali.

2.  Nel mese seguente la ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro d'origine le trasmette all'autorità competente dello Stato membro ospitante, che notifica la ricezione senza indugio. Lo Stato membro d'origine informa l'intermediario assicurativo o riassicurativo per iscritto che lo Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni e che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può avviare la sua attività nello Stato membro ospitante.

Quando riceve le informazioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro ospitante riconosce l'esperienza anteriore in materia di attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa dimostrata da una prova della registrazione o della dichiarazione nello Stato membro d'origine come attestazione delle necessarie cognizioni e capacità.

3.  L'avvenuta registrazione o dichiarazione è dimostrata da una prova della registrazione emessa o della dichiarazione ricevuta dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine del richiedente e che il richiedente allega alla richiesta presentata allo Stato membro ospitante.

4.  In caso di modifiche relative a uno qualsiasi dei particolari comunicati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, l'intermediario assicurativo o riassicurativo notifica per iscritto tali modifiche all'autorità competente dello Stato membro d'origine almeno un mese prima della loro attuazione. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tali modifiche non appena possibile e non oltre un mese dalla data in cui ha ricevuto l'informazione.

4 bis.  Un intermediario assicurativo o riassicurativo registrato esercita un'attività di intermediazione assicurativa in regime di libera prestazione dei servizi se:

a)  esercita un'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa con, o per conto di, un titolare di polizza che risiede o è stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine dell'intermediario;

b)  il rischio da assicurare è ubicato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine dell'intermediario;

c)  rispetta i paragrafi 1 e 4.

Articolo 6

Esercizio della libertà di stabilimento

1.  Gli Stati membri prescrivono che gli intermediari assicurativi e riassicurativi che desiderano esercitare la libertà di stabilimento costituendo una succursale nel territorio di un altro Stato membro lo notifichino preventivamente all'autorità competente del loro Stato membro d'origine e le forniscano le informazioni seguenti:

a)  il nome, l'indirizzo e il numero registrazione, se del caso, dell'intermediario;

b)  lo Stato membro nel cui territorio intendono stabilire una succursale o una presenza permanente;

c)  la categoria di intermediario cui appartengono e, se del caso, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresentano;

d)  i pertinenti rami assicurativi, se del caso;

e)  un programma operativo indicante le attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa da svolgere e la struttura organizzativa della stabile organizzazione, indicando anche l'identità degli agenti, se l'intermediario intende avvalersene;

f)  l'indirizzo nello Stato membro ospitante presso il quale possono essere richiesti documenti;

g)  il nome di tutte le persone responsabili della gestione della stabile organizzazione o della presenza permanente.

1 bis.  Un intermediario assicurativo opera in regime di libero stabilimento se esercita la propria attività in uno Stato membro ospitante per un periodo indeterminato attraverso una presenza permanente in tale Stato membro.

2.  Salvo nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro d'origine abbia motivo di ritenere che la struttura organizzativa o la situazione finanziaria dell'intermediario assicurativo o riassicurativo sia inadeguata, tenendo conto delle attività di intermediazione previste, nel mese seguente la ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1 l'autorità le trasmette all'autorità competente dello Stato membro ospitante, che notifica la ricezione senza indugio. Lo Stato membro d'origine informa l'intermediario assicurativo o riassicurativo per iscritto che lo Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni e che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può avviare la sua attività nello Stato membro ospitante.

3.  Quando l'autorità competente dello Stato membro d'origine rifiuta di comunicare le informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante, essa indica, entro un mese a decorrere dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, le ragioni del suo rifiuto all'intermediario assicurativo o riassicurativo.

4.  In caso di modifica di uno qualunque dei dati comunicati conformemente al paragrafo 1, l'intermediario assicurativo o riassicurativo informa per iscritto l'autorità competente del suo Stato membro d'origine almeno un mese prima di attuare la modifica prevista. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tali modifiche non appena possibile e non oltre un mese dalla data in cui ha ricevuto l'informazione.

Articolo 7

Ripartizione delle competenze tra Stato membro d'origine e Stato membro ospitante

1.  Se la principale sede di attività di un intermediario assicurativo è in un altro Stato membro, l'autorità competente di tale altro Stato membro può concordare con l'autorità competente dello Stato membro d'origine di agire come se fosse l'autorità competente dello Stato membro d'origine in relazione agli obblighi stabiliti ai capi VI, VII e VIII della presente direttiva. In caso di tale accordo, l'autorità competente dello Stato membro d'origine informa senza indugio l'intermediario assicurativo e l'AEAP.

2.  Spetta all'autorità competente dello Stato membro ospitante assumersi la responsabilità di garantire che i servizi prestati dalla stabile organizzazione nel suo territorio ottemperino agli obblighi stabiliti ai capi VI e VII e nelle misure adottate in applicazione di tali disposizioni.

L'autorità competente dello Stato membro ospitante ha il diritto di esaminare le disposizioni riguardanti la stabile organizzazione e di chiedere di apportarvi le modifiche strettamente necessarie per consentire all'autorità competente di far rispettare gli obblighi previsti ai capi VI e VII e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda i servizi o le attività prestate dalla stabile organizzazione nel suo territorio.

3.  Quando lo Stato membro ospitante ha motivo per concludere che un intermediario assicurativo o riassicurativo operante nel suo territorio in regime di libera prestazione dei servizi o attraverso una stabile organizzazione non ottemperi agli obblighi di cui alla presente direttiva, ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine, che prende le misure appropriate. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, l'intermediario assicurativo o riassicurativo persiste nell'agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi dei consumatori dello Stato membro ospitante o il buon funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, l'intermediario assicurativo o riassicurativo è soggetto alle seguenti misure:

a)  l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure adeguate necessarie per proteggere i consumatori e il corretto funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, anche impedendo agli intermediari assicurativi e riassicurativi in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio; l'autorità competente dello Stato membro ospitante informa senza indugio la Commissione in merito a tali misure;

b)  l'autorità competente dello Stato membro ospitante può inoltre rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010; in tal caso, l'AEAP può agire in conformità con i poteri conferitile da tale articolo in caso di disaccordo tra autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d'origine.

4.  Le autorità competenti dello Stato membro ospitante, ove accertino che un intermediario assicurativo o riassicurativo che ha una stabile organizzazione nel loro territorio non ottempera alle disposizioni legislative o regolamentari adottate da detto Stato in attuazione di disposizioni della presente direttiva implicanti la competenza delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, esigono che l'intermediario assicurativo o riassicurativo ponga termine a tale situazione.

Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'intermediario assicurativo o riassicurativo persiste nell'agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi dei consumatori dello Stato membro ospitante o il buon funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, l'intermediario assicurativo o riassicurativo è soggetto alle seguenti misure:

a)  l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure adeguate necessarie per proteggere i consumatori e il corretto funzionamento dei mercati, anche impedendo agli intermediari assicurativi e riassicurativi in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio; l'autorità competente dello Stato membro ospitante informa senza indugio la Commissione in merito a tali misure;

b)  l'autorità competente dello Stato membro ospitante può inoltre rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010; in tal caso, l'AEAP può agire in conformità con i poteri conferitile da tale articolo in caso di disaccordo tra autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d'origine.

CAPO V

ALTRI REQUISITI ORGANIZZATIVI

Articolo 8

Requisiti professionali e organizzativi

1.  Gli intermediari assicurativi e riassicurativi ▌ nonché i membri del personale delle imprese di assicurazione che svolgono attività di intermediazione assicurativa, devono possedere adeguate cognizioni e capacità, determinate dagli Stati membri d'origine degli intermediari o delle imprese, per svolgere adeguatamente le proprie funzioni ed ottemperare ai propri obblighi in maniera adeguata ▌.

Gli Stati membri provvedono affinché ▌i membri del personale degli intermediari assicurativi e riassicurativi e delle imprese di assicurazione, che svolgono attività di intermediazione assicurativa quale attività professionale principale, aggiornino periodicamente le loro cognizioni e capacità in modo appropriato rispetto alle funzioni che svolgono e al mercato pertinente.

Al fine di garantire il rispetto di tali disposizioni, si prevede uno sviluppo professionale continuo e una formazione sufficiente e adeguata per il personale pari ad almeno 200 ore su un periodo di cinque anni, oppure un numero proporzionato di ore qualora non si tratti della loro attività principale. Gli Stati membri rendono inoltre pubblici i criteri adottati affinché il personale sia in regola con i requisiti di competenza per esso previsti. Tali criteri comprendono un elenco delle qualifiche riconosciute dagli Stati membri.

A tal fine, gli Stati membri dispongono di meccanismi volti a controllare, valutare e certificare le cognizioni e le competenze attraverso organi indipendenti.

Gli Stati membri modulano le condizioni imposte in materia di cognizioni e capacità in base all'attività particolare di intermediazione assicurativa o riassicurativa e ai prodotti oggetto di intermediazione, più particolarmente se l'intermediario esercita un'attività professionale principale diversa dall'intermediazione assicurativa. Gli Stati membri possono prevedere che, nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, e per i membri del personale delle imprese di assicurazione che svolgono attività di intermediazione assicurativa, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo verifichi se le cognizioni e le capacità degli intermediari interessati sono conformi ai requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo e, eventualmente, impartisca a tali intermediari una formazione corrispondente ai requisiti relativi ai prodotti proposti dagli intermediari in questione.

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo a tutte le persone fisiche che lavorano per un'impresa di assicurazione o per un intermediario assicurativo o riassicurativo che esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa. Gli Stati membri provvedono affinché la dirigenza di tali imprese comprenda una proporzione ragionevole di persone responsabili dell'intermediazione in materia di prodotti assicurativi e riassicurativi e affinché ogni altra persona che partecipi direttamente all'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa abbia dato prova delle cognizioni e delle capacità necessarie per l'assolvimento dei propri compiti.

2.  Gli intermediari assicurativi e riassicurativi e i membri del personale delle imprese di assicurazione che svolgono attività di intermediazione assicurativa devono possedere il requisito dell'onorabilità. Coloro che sono interessati direttamente dalla commercializzazione o vendita dei prodotti devono possedere almeno un certificato penale immacolato o analogo requisito nazionale in riferimento a gravi illeciti penali connessi con reati contro il patrimonio o altri reati in relazione ad attività finanziarie ▌.

Gli Stati membri possono consentire, in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, che l'impresa di assicurazione verifichi l'onorabilità degli intermediari assicurativi.

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo a tutte le persone fisiche che lavorano per un'impresa di assicurazione o per un intermediario assicurativo o riassicurativo ed esercitano l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa. Essi provvedono affinché la dirigenza di tali imprese nonché i dipendenti che partecipano direttamente all'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa siano in possesso di tale requisito.

3.  Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere in possesso di un'assicurazione per la responsabilità professionale valida in tutto il territorio dell'Unione o di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell'esercizio della loro professione per un importo di almeno 1 250 000 EUR per ciascun sinistro e di 1 850 000 EUR all'anno globalmente per tutti i sinistri, salvo che tale assicurazione o analoga garanzia sia già fornita dall'impresa di assicurazione, dall'impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale essi agiscono o sono autorizzati ad agire, ovvero tale impresa abbia assunto la piena responsabilità per i loro atti.

4  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per tutelare i consumatori contro l'incapacità dell'intermediario assicurativo di trasferire i premi all'impresa di assicurazione o di trasferire all'assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristorno di premio.

Tali misure assumono una o più delle forme seguenti:

a)  disposizioni di legge o contrattuali secondo cui gli importi corrisposti dal cliente all'intermediario si considerano versati all'impresa di assicurazione o riassicurazione, mentre gli importi corrisposti da quest'ultima all'intermediario non si considerano versati all'assicurato finché questi non li riceva effettivamente;

b)  norme secondo cui gli intermediari assicurativi devono possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4% della somma dei premi annuali incassati e comunque non inferiore a 18 750 EUR;

c)  norme secondo cui le somme del cliente devono essere trasferite attraverso conti dei clienti rigorosamente separati e non utilizzabili, in caso di fallimento, per il soddisfacimento di altri creditori;

d)  l'istituzione di un fondo di garanzia.

5.  L'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa presuppone il possesso permanente dei requisiti professionali di cui al presente articolo.

6.  Gli Stati membri possono rendere più rigorosi i requisiti di cui al presente articolo o aggiungerne altri per gli intermediari assicurativi o riassicurativi registrati nel loro territorio.

7.  L'AEAP riesamina periodicamente gli importi di cui ai paragrafi 3 e 4 per tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo, quale pubblicato da Eurostat. La prima revisione ha luogo cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e le revisioni successive sono effettuate con cadenza quinquennale.

L'AEAP elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che adeguano l'importo di base in euro di cui ai paragrafi 3 e 4 in funzione della variazione percentuale dell'indice summenzionato nel periodo tra l'entrata in vigore della presente direttiva e la data della prima revisione o tra la data dell'ultima revisione e la data della nuova revisione, arrontondandolo all'euro superiore.

L'AEAP trasmette tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e le revisioni successive sono effettuate con cadenza quinquennale.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

8.  Gli Stati membri specificano:

a)  il concetto di adeguate cognizioni e capacità dell'intermediario e dei membri del personale delle imprese di assicurazione nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa con i suoi clienti, di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b)  i criteri appropriati per determinare, in particolare, il livello delle qualifiche professionali, le esperienze e le competenze necessarie per svolgere l'attività di intermediazione assicurativa;

c)  le misure che si possono ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi e ai membri del personale delle imprese di assicurazione per aggiornare le loro cognizioni e capacità attraverso lo sviluppo professionale continuo al fine di mantenere un livello di rendimento adeguato.

8 bis.  Qualora uno Stato membro registri un intermediario assicurativo che ha ottenuto esperienze o qualifiche professionali in un altro Stato membro, tiene conto delle qualifiche e delle esperienze in conformità della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(17) e del livello delle qualifiche quale definito nel Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente istituito a norma della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio(18).

Articolo 9

Pubblicazione delle norme di interesse generale

1.  Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le loro autorità competenti pubblichino adeguatamente le disposizioni giuridiche nazionali di tutela dell'interesse generale applicabili allo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa sul loro territorio.

2.  Uno Stato membro che intende applicare e applica disposizioni che disciplinano gli intermediari assicurativi e la vendita di prodotti assicurativi in aggiunta a quelle stabilite nella presente direttiva garantisce che gli oneri amministrativi derivanti da tali disposizioni siano proporzionati ai fini della tutela dei consumatori. Lo Stato membro continua a monitorare tali disposizioni per verificare che rimangano tali.

3.  L'AEAP presenta un documento informativo standardizzato per le norme di interesse generale che va compilato dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro. Tale documento include i link verso i siti Internet dell'autorità competente nei quali sono pubblicate le informazioni sulle norme di interesse generale. Le autorità nazionali competenti aggiornano periodicamente tali informazioni e l'AEAP le rende pubblicamente accessibili sul suo sito Internet in lingua inglese, francese e tedesca, suddividendo le norme di interesse generale in diverse categorie a seconda dei rispettivi ambiti del diritto.

4.  Gli Stati membri istituiscono un punto di contatto unico competente per fornire informazioni sulle norme di interesse generale nel rispettivo territorio. Tale punto di contatto dovrebbe essere l'autorità competente interessata.

5.  Prima del ... [tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva], l'AEAP elabora una relazione in cui esamina le norme di interesse generale pubblicate dagli Stati membri conformemente a quanto disposto nel presente articolo, nel contesto del buon funzionamento della presente direttiva e del mercato interno, e ne informa la Commissione.

Articolo 10

Autorità competenti

1.  Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva. Essi ne informano la Commissione indicando qualsiasi eventuale ripartizione di tali funzioni.

2.  Le autorità di cui al paragrafo 1 possono essere pubbliche autorità, enti riconosciuti dal diritto nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dalla legislazione nazionale. Esse non comprendono le imprese di assicurazione o riassicurazione o le associazioni che annoverano direttamente o indirettamente fra i loro membri imprese di assicurazione o di riassicurazione o intermediari assicurativi o riassicurativi.

3.  Le autorità competenti devono disporre dei poteri necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Qualora nel suo territorio esistano più autorità competenti, lo Stato membro provvede a far sì che queste operino in stretta collaborazione per garantire l'effettivo espletamento delle rispettive funzioni.

Articolo 11

Scambio di informazioni tra Stati membri

1.  Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

2.  Le autorità competenti si scambiano informazioni riguardo agli intermediari assicurativi e riassicurativi a cui siano state irrogate le sanzioni di cui al capo VIII , informazioni che possono condurre alla cancellazione dal registro di tali intermediari. Inoltre, le competenti autorità possono scambiarsi ogni informazione pertinente su richiesta di una di esse.

3.  Le persone competenti a ricevere o comunicare le informazioni di cui alla presente direttiva sono tenute al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 92/49/CEE del Consiglio(19) e dell'articolo 15 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio(20).

Articolo 12

Mezzi di ricorso

Gli Stati membri provvedono ad istituire procedure che consentano ai consumatori e ad altri interessati, in particolare le associazioni di consumatori, di presentare ricorso contro gli intermediari assicurativi o riassicurativi e le imprese di assicurazione o riassicurazione. In ogni caso, ai ricorsi viene data risposta.

Articolo 13

Risoluzione stragiudiziale delle controversie

1.  Conformemente alla direttiva .../.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio(21) e al regolamento .../.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio(22), gli Stati membri garantiscono che siano istituite procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte tra gli intermediari assicurativi e i consumatori e tra le imprese di assicurazione e i consumatori che siano adeguate, efficaci, imparziali e indipendenti, avvalendosi eventualmente di organi già esistenti. Gli Stati membri garantiscono inoltre che tutte le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi partecipino alle procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controverse ove la procedura comporta decisioni che possono essere vincolanti per l'intermediario o l'impresa assicurativa e, qualora opportuno, il cliente.

2.  Gli Stati membri garantiscono che tali organi cooperino ai fini della risoluzione delle controversie transfrontaliere.

2 bis.  Gli Stati membri garantiscono che gli intermediari assicurativi stabiliti nel loro territorio informino i consumatori in merito alla denominazione, all'indirizzo e all'indirizzo del sito web degli organismi di risoluzione alternativa dai quali sono coperti e che sono competenti a trattare eventuali controversie che insorgono tra intermediari assicurativi e consumatori.

2 ter.  Gli intermediari assicurativi all'interno dell'Unione che eseguono vendite online e vendite online transfrontaliere informano i consumatori in merito alla piattaforma per la risoluzione alternativa delle controversie (piattaforma ADR), se del caso, e comunicano il proprio indirizzo e-mail. Tali informazioni sono facilmente, direttamente, visibilmente e permanentemente accessibili sui siti web degli intermediari assicurativi e, se l'offerta è fatta mediante posta elettronica o altri messaggi testuali trasmessi tramite mezzi elettronici, in tali messaggi. Le informazioni includono un link elettronico alla homepage della piattaforma ADR. Gli intermediari assicurativi informano altresì i consumatori in merito alla piattaforma ADR quando un consumatore presenta un reclamo all'intermediario assicurativo, ad un sistema di trattamento dei reclami dei consumatori gestito dall'intermediario assicurativo o ad un mediatore di impresa.

2 quater.  Qualora un cliente avvii una procedura di risoluzione alternativa delle controversie, prevista dalla normativa nazionale, contro un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione nell'ambito di una controversia riguardante i diritti e gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione sono tenuti a partecipare a detta procedura.

2 quinquies.  Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le autorità competenti cooperano tra di loro e con gli enti responsabili delle procedure di reclamo e ricorso extragiudiziale di cui al presente articolo e nella misura in cui ciò sia consentito dagli atti legislativi dell'UE in vigore.

Articolo 14

Restrizioni sul ricorso ad intermediari

Gli Stati membri provvedono affinché, quando si ricorre ai servizi degli intermediari assicurativi o riassicurativi con sede nell'Unione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi si avvalgano unicamente dei servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa prestati da intermediari assicurativi o riassicurativi iscritti negli appositi registri, dai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o dai soggetti che hanno adempito la procedura di dichiarazione di cui all'articolo 4.

CAPO VI

OBBLIGHI D'INFORMAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 15

Principi generali

1.  Gli Stati membri prescrivono che, nello svolgere un'intermediazione assicurativa con o per i clienti, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione agiscano sempre in modo onesto, imparziale, affidabile, professionale e con onore per servire al meglio gli interessi dei clienti.

2.  Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dagli intermediari assicurativi o dalle imprese di assicurazione a clienti o potenziali clienti sono imparziali, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni di marketing sono sempre chiaramente identificabili come tali.

Articolo 16

Informazioni generali fornite dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione

Gli Stati membri stabiliscono norme che garantiscano che

a)  prima della conclusione di qualsiasi contratto di assicurazione, o nell'eventualità di una modifica importante dei dati dell'intermediario contenuti nelle informazioni ai clienti dopo la conclusione di un contratto assicurativo, l'intermediario assicurativo, compreso l'intermediario collegato, fornisca le seguenti informazioni ai clienti:

i)  la sua identità, il suo indirizzo e il suo status di intermediario assicurativo;

ii)  se fornisce un qualsiasi tipo di consulenza sui prodotti assicurativi venduti;

iii)  le procedure di cui all'articolo 12, che consentono ai consumatori e agli altri interessati di presentare ricorso contro gli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché le procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale di cui all'articolo 13;

iv)  il registro in cui egli è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato nonché

v)  se l'intermediario rappresenta il cliente o se agisce per e per conto di un'impresa di assicurazione;

b)  prima della conclusione di qualsiasi contratto di assicurazione, l'impresa di assicurazione fornisce le seguenti informazioni ai clienti:

i)  la sua identità, il suo indirizzo e il suo status di impresa di assicurazione;

ii)  se fornisce un qualsiasi tipo di consulenza sui prodotti assicurativi venduti;

iii)  le procedure di cui all'articolo 12, che consentono ai consumatori e agli altri interessati di presentare ricorso contro le imprese di assicurazione e le procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale di cui all'articolo 13.

Articolo 17

Conflitti di interesse e trasparenza

1.  Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto di assicurazione, l'intermediario assicurativo ▐ fornisce al consumatore quanto meno le seguenti informazioni:

a)  se sia detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;

b)  se una determinata impresa di assicurazione, o l'impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, sia detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo;

c)  riguardo al contratto proposto,

i)  se egli fornisca consulenze in base a un'analisi imparziale e personale; o

ii)  se sia tenuto, in virtù di un obbligo contrattuale, a esercitare l'attività di intermediazione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione. In tal caso, egli comunica la denominazione di tali imprese; o

iii)  se non sia vincolato ad alcun obbligo contrattuale di esercitare attività di intermediazione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione e non fornisca consulenze in base a un'analisi imparziale e personale. In tal caso, egli comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari;

e)  se in relazione al contratto di assicurazione, opera:

i)  sulla base di un onorario, ossia il compenso corrisposto direttamente dal cliente; o

ii)  sulla base di una commissione di qualsiasi natura, ossia il compenso incluso nel premio assicurativo; o

iii)  sulla base di una combinazione tra i) e ii);

e bis)  se in relazione al contratto di assicurazione, la fonte del compenso è:

i)  l'assicurato;

ii)  l'impresa di assicurazione;

iii)  un altro intermediario assicurativo;

iv)  una combinazione tra i punti i), ii) e iii).

Informazioni supplementari possono essere richieste dagli Stati membri in conformità dell'articolo 17 bis.

2.  Il consumatore ha il diritto di richiedere informazioni supplementari dettagliate come indicato al paragrafo 1, lettera e bis).

3.  L'impresa di assicurazione, quando vende l'assicurazione direttamente ai clienti, informa ▐ il cliente ▐ dell'eventuale compenso variabile percepito dai propri dipendenti per la distribuzione e la gestione del prodotto assicurativo in oggetto.

5 bis.  In caso di conflitto di interessi e al fine di stimolare un'equa concorrenza, il consumatore riceve informazioni sugli elementi qualitativi pertinenti per quanto riguarda i concetti di cui al paragrafo 1, lettera e bis), e al paragrafo 3 del presente articol e alle stesse condizioni. In conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'AEAP elabora, entro il 31 dicembre 2015,e aggiorna periodicamente orientamenti volti a garantire un'applicazione coerente del presente articolo.

Articolo 17 bis

Diffusione delle informazioni

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere obblighi di comunicazione supplementari per gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione per quanto riguarda l'entità del compenso, dell'onorario, delle commissioni o dei vantaggi non monetari in relazione alla prestazione di intermediazione, purché lo Stato membro garantisca parità di condizioni tra tutti i canali di distribuzione, non distorca la concorrenza e ottemperi al diritto dell'Unione, e purché sia rispettata la proporzionalità tra gli oneri amministrativi risultanti e la tutela dei consumatori perseguita.

Articolo 18

Consulenza e norme per le vendite ▐

1.  Qualora sia fornita consulenza previamente alla conclusione di qualsiasi contratto, l'intermediario assicurativo, incluso l'intermediario collegato, o l'impresa di assicurazione specifica, basandosi sulle informazioni fornite dal consumatore,

a)  ▐ le richieste e le esigenze di tale consumatore e

b)  ▐ le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza ▐ fornita al cliente su uno specifico prodotto assicurativo.

2.  Tali precisazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) si articolano secondo la complessità del prodotto assicurativo proposto e il livello di rischio finanziario per il cliente, indipendentemente dal canale di vendita scelto.

3.  Quando l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce consulenza sulla base di un'analisi imparziale, egli deve fondare tali consulenze su un'analisi imparziale di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personale nel migliore interesse del consumatore, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo più idoneo a soddisfare le esigenze del consumatore.

4.  Previamente alla conclusione di un contratto, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una consulenza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al cliente le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata, tenendo conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente. Le informazioni sono fornite in un documento informativo standardizzato mediante un documento contenente le informazioni sul prodotto utilizzando un linguaggio semplice. Il documento contiene almeno le seguenti informazioni:

a)  le informazioni sul tipo di assicurazione;

b)  una descrizione dei rischi assicurati e dei rischi esclusi;

c)  le modalità e la durata di pagamento dei premi;

d)  le esclusioni;

e)  gli obblighi all'inizio del contratto;

f)  gli obblighi nel corso della durata del contratto;

g)  gli obblighi in caso di sinistro;

h)  le condizioni del contratto inclusa la data di inizio e di fine del contratto;

i)  le modalità di scioglimento del contratto.

4 bis.   Il paragrafo 4 non si applica:

a)  ai prodotti di investimento di cui all'articolo 4 del regolamento .../.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio(23); o

b)  alla vendita di prodotti di investimento assicurativi di cui al Capo VII della presente direttiva.

Articolo 19

Esenzioni dall'obbligo di informativa e clausola di flessibilità

1.  Le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 non devono essere fornite dagli intermediari assicurativi o dalle imprese di assicurazione che operano nel settore dell'assicurazione dei grandi rischi, dagli intermediari riassicurativi o dalle imprese di riassicurazione, oppure in relazione ai clienti professionali di cui all'allegato I.

2.  Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più rigorose per quanto riguarda le esigenze in materia di informazione di cui agli articoli 16, 17 e 18, se tali disposizioni sono conformi al diritto dell'Unione. Gli Stati membri comunicano all'AEAP e alla Commissione tali disposizioni nazionali.

2 bis.  Gli Stati membri che mantengono o adottano disposizioni più rigorose per quanto riguarda gli intermediari assicurativi garantiscono che tali disposizioni rispettino i principi di parità e che l'onere amministrativo che ne deriva sia proporzionato rispetto ai benefici in termini di protezione dei consumatori.

3.  Al fine di realizzare un livello elevato di trasparenza con ogni mezzo idoneo, l'AEAP provvede affinché le informazioni relative alle disposizioni nazionali che le sono comunicate siano trasmesse anche ai consumatori, agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione.

Articolo 20

Modalità dell'informazione

1.  Qualsiasi informazione da fornire a norma degli articoli 16, 17 e 18 deve essere comunicata ai clienti:

a)  su supporto cartaceo ;

b)  in un modo chiaro e preciso che sia comprensibile per il consumatore e

c)  in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è situato il rischio o dello Stato membro dell'impegno oppure in un'altra lingua concordata dalle parti. L'informazione è fornita a titolo gratuito.

2.  In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'informazione di cui agli articoli 16,17 e 18 può essere fornita al cliente tramite uno dei seguenti supporti:

a)  mediante un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4; o

b)  tramite un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5.

3.  Tuttavia, se le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, il cliente su sua richiesta ne ottiene gratuitamente una copia in formato cartaceo.

4.  Le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 possono essere fornite tramite un supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)  l'utilizzo di un supporto durevole è appropriato nel quadro di un'operazione commerciale tra l'intermediario o l'impresa di assicurazione e il cliente; e

b)  il cliente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e il supporto durevole, ha scelto quest'ultimo.

5.  Le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 possono essere fornite tramite un sito Internet se è previsto un accesso personalizzato per il cliente e laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)  la fornitura delle informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 tramite un sito Internet è appropriata nel quadro di un'operazione commerciale tra l'intermediario o l'impresa di assicurazione e il cliente;

b)  il cliente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 tramite un sito Internet;

c)  il cliente è stato informato per via elettronica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18;

d)  è garantito che le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 rimangano accessibili sul sito Internet per il tempo ragionevolmente necessario al cliente per consultarle.

6.  Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata nel quadro di un'operazione commerciale tra l'intermediario o l'impresa di assicurazione e il cliente, laddove sia provato che il cliente ha regolarmente accesso ad Internet. La fornitura, da parte del cliente, di un indirizzo di posta elettronica ai fini dell'operazione commerciale in oggetto è considerata una prova in tal senso.

7.  In caso di vendita per telefono, l'informazione preliminare fornita al consumatore deve essere conforme alle norme dell'Unione applicabili alla vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Inoltre, quando il cliente ha scelto di ottenere le informazioni tramite un supporto non cartaceo in conformità del paragrafo 4, l'informazione è fornita al consumatore a norma del paragrafo 1 o 2 subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.

Articolo 21 bis

Pratiche di vendita vincolata e aggregata

1.  Quando l'assicurazione è proposta assieme a un altro servizio o prodotto secondario come parte di un pacchetto o dello stesso accordo o pacchetto, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione propone al cliente e lo informa della possibilità di acquistare i diversi componenti del pacchetto congiuntamente o separatamente, e fornisce informazioni separate sul premio o sui prezzi di ciascun componente. Questo non impedisce l'intermediazione di prodotti assicurativi con diversi livelli di copertura assicurativa né di polizze assicurative multirischio.

2.  Quando esiste la possibilità che i rischi derivanti da un accordo o pacchetto proposto a un cliente siano diversi dai rischi associati ai componenti acquistati separatamente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione forniscono, su richiesta del cliente, una descrizione adeguata dei diversi componenti dell'accordo o del pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i rischi.

3.  L'AEAP, in cooperazione con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l'AESFEM, attraverso il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, elabora entro ... [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva ] e aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata, indicando in particolare le situazioni in cui le pratiche di vendita abbinata non sono conformi all'articolo 15, paragrafo 1.

4.  Gli Stati membri provvedono affinché, quando un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione fornisce consulenza, garantisca che il pacchetto globale di prodotti assicurativi soddisfi le richieste e le esigenze del cliente.

5.  Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più rigorose o intervenire in casi specifici per vietare la vendita di un'assicurazione assieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per lo stesso accordo o pacchetto, quando possono dimostrare che tali pratiche sono dannose per i consumatori.

CAPO VII

requisiti SUPPLEMENTARI per la tutela dei consumatori in relazione ai prodotti di investimento assicurativi

Articolo 22

Ambito d'applicazione

Il presente capo stabilisce ▌ requisiti supplementari rispetto a quelli di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 per le attività di intermediazione assicurativa esercitate in relazione alla vendita di prodotti di investimento assicurativi da parte di:

a)  un intermediario assicurativo;

b)  un'impresa di assicurazione.

Articolo 23

Conflitti di interesse

1.  Gli Stati membri prescrivono che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione adottino ogni misura appropriata per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli intermediari assicurativi collegati o le persone direttamente o indirettamente con loro collegate e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque attività di intermediazione assicurativa.

2.  Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione in conformità degli articoli 15, 16, e 17 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi dei clienti ▐, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale o delle fonti di tali conflitti di interesse, a seconda del caso.

2 bis.  Le informazioni di cui al paragrafo 2:

a)  sono fornite su un supporto durevole; e

b)  sono sufficientemente dettagliate, considerando le caratteristiche dei clienti, per consentire a questi ultimi di prendere una decisione informata sulle attività di intermediazione assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto d'interesse.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di ▐:

a)  definire le misure e le disposizioni ▐ che si possono ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi o alle imprese di assicurazione per rilevare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse quando esercitano attività di intermediazione assicurativa;

b)  stabilire opportuni criteri per determinare i tipi di conflitto di interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi dei clienti o potenziali clienti degli intermediari assicurativi o delle imprese di assicurazione.

Articolo 24

Principi di carattere generale e informazione del cliente

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, nell'esercizio di attività di intermediazione assicurativa con o per conto di clienti, un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione agisca in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei propri clienti, e che rispetti in particolare i principi di cui al presente articolo e all’articolo 25.

2.  Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione a clienti o potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali.

3.  Ai clienti o potenziali clienti vengono fornite informazioni appropriate:

a)  sull'intermediario assicurativo o sull'impresa di assicurazione e i relativi servizi: in caso di prestazione di consulenza le informazioni specificano se la consulenza è fornita su base indipendente e se è basata su un'analisi del mercato ampia o più ristretta e indicano se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà al cliente la valutazione continua dell'idoneità dei prodotti di investimento assicurativi consigliati ai clienti;

b)  sui prodotti di investimento assicurativi e sulle strategie di investimento proposte: ciò dovrebbe comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento. ▐

(b bis)  su tutti i costi e gli oneri connessi all'intermediazione assicurativa o servizi secondari, i quali devono includere il costo della consulenza ove pertinente, il costo dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e le modalità con le quali il cliente può pagarlo, compresi i pagamenti tramite terzi. [Em. 8]

3 bis.  Le informazioni sui costi e oneri - compresi quelli connessi al servizio d'intermediazione e al prodotto assicurativo - non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, devono essere presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento dell'investimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.

Le informazioni di cui al primo comma e al paragrafo 6 bis devono essere fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura e il rischio del servizio di investimento e del tipo specifico di prodotto di investimento assicurativo che sono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione di tali informazioni in formato standardizzato. [Em. 9]

4.  Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 devono essere fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura dello specifico prodotto di investimento assicurativo che viene loro proposto nonché i rischi ad esso connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni possono essere fornite in formato standardizzato in conformità dell'articolo 18, paragrafo 4.

5.  Gli Stati membri dispongono che, quando l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa il cliente che la consulenza in materia assicurativa è fornita su base indipendente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione comunica al cliente la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto di assicurazione:

a)   la gamma di prodotti assicurativi su cui si baserà la raccomandazione e, in particolare, se tale gamma si limita ai prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'intermediario che rappresenta il cliente.

5 bis.  Gli Stati membri possono inoltre vietare o limitare ulteriormente l'offerta o l'accettazione da parte di terzi di onorari, commissioni o benefici non monetari per la fornitura di consulenza in materia di investimenti, compreso eventualmente l'obbligo di restituire ai clienti tali onorari, commissioni o benefici non monetari o di detrarli dagli onorari pagati dal cliente.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere l'obbligo per l'intermediario, quando informa il cliente che la consulenza è fornita di modo indipendente, di valutare un numero sufficientemente ampio di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che siano sufficientemente diversificati con riguardo alla loro tipologia e ai loro emittenti o fornitori per garantire che gli obiettivi del cliente siano debitamente soddisfatti e che non si limitino ai prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'intermediario assicurativo ▐ .

5 ter.  Un intermediario assicurativo deve mantenere e applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse di cui all'articolo 23 incidano negativamente sugli interessi dei propri clienti.

Le imprese assicurative che realizzano strumenti finanziari da offrire in vendita alla clientela devono adottare, esercitare e verificare un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo o per ogni modifica significativa ai prodotti assicurativi esistenti, prima di commercializzarli o distribuirli alla clientela.

Il processo di approvazione del prodotto deve precisare, per ciascun prodotto, il target di clientela finale individuato all'interno della categoria di clienti interessata e garantire che tutti i rischi specificamente attinenti a tale target siano stati analizzati e che la prevista strategia di distribuzione sia coerente con il target stesso.

L'impresa di investimento deve inoltre riesaminare regolarmente gli strumenti finanziari da essa offerti o commercializzati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato target, onde almeno valutare se il prodotto rimanga coerente con le esigenze del target e se la prevista strategia distributiva continui ad essere quella appropriata. [Em. 11]

6.  L'AEAP elabora entro ... [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] e aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata, indicando in particolare, le situazioni in cui le pratiche di vendita abbinata non sono conformi agli obblighi di cui all'articolo 15.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 per specificare i principi che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono rispettare quando esercitano attività di intermediazione assicurativa per i loro clienti. Tali atti delegati prendono in considerazione:

a)  la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell'oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni e

b)  la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di prodotti di investimento assicurativi.

Articolo 25

Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza e comunicazione ai clienti

1.  Quando effettua una consulenza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ottiene le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto ▐, nonché in merito alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento, in modo tale da consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di raccomandare al cliente o al potenziale cliente le attività di intermediazione assicurativa o i prodotti di investimento assicurativi adatti al cliente o al potenziale cliente.

2.  Gli Stati membri si assicurano che, quando svolgono attività di intermediazione assicurativa diverse da quelle di cui al paragrafo 1, ▐ gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione chiedano al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto di investimento assicurativo proposto o chiesto, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di determinare se l'attività di intermediazione assicurativa o il prodotto di investimento assicurativo in questione è adatto al cliente.

Qualora l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ritenga, sulla base delle informazioni ottenute a norma del comma precedente, che il prodotto di investimento assicurativo ▐ non sia adatto al cliente o potenziale cliente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione avverte quest'ultimo di tale situazione. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Qualora i clienti o potenziali clienti non forniscano le informazioni di cui al primo comma oppure forniscano informazioni insufficienti circa le loro conoscenze ed esperienze, l'intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione li avverte che non è in grado di determinare se il servizio o il prodotto di investimento assicurativo sia adatto a loro. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

2 bis.  Gli Stati membri autorizzano gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione, quando svolgono attività di intermediazione assicurativa che consistono unicamente nell'esecuzione degli ordini dei clienti, a prestare tali attività ai loro clienti senza essere tenuti a ottenere le informazioni o a determinare quanto stabilito al paragrafo 2, laddove siano rispettate le seguenti condizioni:

a)  le attività si riferiscono a uno dei seguenti prodotti di investimento assicurativi:

i)  i contratti che comportano solamente un'esposizione degli investimenti a strumenti finanziari considerati non complessi ai sensi della direttiva .../.../UE [MiFID] e che non incorporano uno struttura che rende difficoltoso per il cliente capire il rischio assunto; o

ii)  altri investimenti assicurativi non complessi ai fini del presente paragrafo;

b)  l'attività di intermediazione assicurativa è eseguita su iniziativa del cliente o del potenziale cliente;

c)  il cliente o il potenziale cliente è stato chiaramente informato, utilizzando un formato standardizzato o meno, che per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa in questione l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione non è tenuto(a) a valutare l'idoneità o l'adeguatezza del prodotto di investimento assicurativo o dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata o proposta e che il cliente o il potenziale cliente non beneficia della corrispondente protezione delle pertinenti norme di comportamento;

d)  l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione adempie ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 23.

3.  L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione predispone una registrazione che comprende il documento o i documenti ▐ concordati tra l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione e il cliente, in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché le altre condizioni alle quali l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione eserciterà attività di intermediazione assicurativa per il cliente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere incorporati mediante un riferimento ad altri documenti o testi giuridici.

4.  L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione forniscono ai clienti adeguate relazioni sulle attività di intermediazione assicurativa esercitate. Tali relazioni includono comunicazioni periodiche ai clienti, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti di investimento assicurativi in questione e della natura dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e delle attività esercitate per conto dei clienti. ▐

Quando presta consulenza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al cliente, prima di concordare assieme il prodotto di investimento assicurativo, un rendiconto sull'idoneità su un supporto durevole, specificando la consulenza prestata e in che modo essa risponde alle preferenze, agli obiettivi e ad altre caratteristiche del cliente.

Se l'accordo è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna della valutazione dell'idoneità, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione può fornire il rendiconto scritto sull'idoneità su un supporto durevole direttamente dopo che il cliente è vincolato da un accordo.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 per specificare i principi che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono rispettare quando svolgono attività di intermediazione assicurativa per i loro clienti. Tali atti delegati prendono in considerazione:

a)  la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell'oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni;

b)  la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di strumenti finanziari e depositi bancari di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva .../.../UE [MiFID];

b bis)  la natura del cliente o del potenziale cliente al dettaglio o professionale.

5 bis.  L'AEAP elabora entro ... [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] e aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione dei prodotti di investimento assicurativi che incorporano uno struttura che rende difficoltoso per il cliente capire il rischio assunto in conformità del paragrafo 3, lettera a).

CAPO VIII

SANZIONI E ALTRE MISURE

Articolo 26

Sanzioni amministrative e altre misure

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le loro ▐ sanzioni amministrative e le altre misure siano effettive, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri si assicurano che, in caso di violazione degli obblighi che incombono alle imprese di assicurazione e riassicurazione o agli intermediari assicurativi e riassicurativi, possano essere adottate sanzioni amministrative e altre misure ▐ nei confronti dei membri del loro organo di gestione oltre che di tutte le altre persone fisiche o giuridiche che, ai sensi della legislazione nazionale, sono responsabili della violazione.

3.  Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nell'esercizio dei loro poteri sanzionatori, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni o le altre misure producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri, garantendo che siano rispettate le condizioni per una legittima elaborazione dei dati in conformità della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001. Le autorità competenti possono richiedere documenti o altre informazioni mediante una decisione formale, che indichi la base giuridica per la richiesta di informazioni, il termine da rispettare e il diritto del ricevente di chiedere un riesame giudiziario della decisione.

Articolo 27

Pubblicazione delle sanzioni

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblichino ogni sanzione o altra misura applicata per violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva▐ , fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili, solamente qualora la sanzione o l'altra misura sia definitiva e non sia oggetto di un ricorso o di un riesame giudiziario. Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima.

Articolo 28

Violazioni

1.  Il presente articolo si applica:

a)  agli intermediari assicurativi o riassicurativi che non sono registrati in uno Stato membro e non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, o dell'articolo 4;

b)  alle persone che esercitano attività assicurative a titolo accessorio senza aver presentato una dichiarazione di cui all'articolo 4 o che hanno presentato una dichiarazione di questo tipo, ma per le quali i requisiti di cui all'articolo 4 non sono soddisfatti;

c)  alle imprese di assicurazione o di riassicurazione o agli intermediari assicurativi o riassicurativi che si avvalgono dei servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa di persone che non sono né registrate in uno Stato membro, né contemplate dall'articolo 1, paragrafo 2, e che non hanno presentato una dichiarazione di cui all'articolo 4;

d)  agli intermediari assicurativi o riassicurativi che hanno ottenuto una registrazione mediante false dichiarazioni o altri mezzi irregolari, in violazione dell'articolo 3;

e)  agli intermediari assicurativi o riassicurativi o alle imprese di assicurazione che non rispettano le disposizioni dell'articolo 8;

f)  alle imprese di assicurazione o agli intermediari assicurativi o riassicurativi che non soddisfano i requisiti in materia di norme di comportamento conformemente ai capi VI e VII.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni e le altre misure amministrative che possono essere applicate comprendano almeno quanto segue:

a)  una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica e la natura della violazione;

b)  un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

c)  nel caso di un intermediario assicurativo o riassicurativo, la revoca della registrazione a norma dell'articolo 3;

d)  l'interdizione temporanea, per tutti i membri dell'organo di gestione di intermediari assicurativi o riassicurativi o di imprese di assicurazione e riassicurazione ▐ considerati responsabili, dall'esercizio di funzioni in seno a intermediari assicurativi o riassicurativi o imprese di assicurazione o riassicurazione;

e)  nel caso di una persona giuridica, sanzioni pecuniarie amministrative fino al 10% del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente; se la persona giuridica è una impresa figlia di un'impresa madre, il fatturato annuo complessivo è il fatturato annuo complessivo risultante nei conti consolidati dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente;

f)  nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri non aventi l'euro come moneta ufficiale, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Se è possibile determinare il beneficio derivante dalla violazione, gli Stati membri si assicurano che il livello massimo non sia inferiore al doppio dell'importo di tale beneficio.

Articolo 29

Applicazione efficace delle sanzioni

1.  Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione o altra misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

a)  la gravità e la durata della violazione;

b)  il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;

c)  la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile;

d)  l'entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;

e)  le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

f)  il livello di collaborazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile e

g)  precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

3.  La presente direttiva lascia impregiudicato il potere degli Stati membri ospitanti di adottare misure idonee a prevenire o a reprimere i comportamenti tenuti nel loro territorio contrari alle disposizioni legislative o regolamentari da essi adottate per motivi di interesse generale. Ciò implica la possibilità di impedire agli intermediari assicurativi o riassicurativi in questione di avviare nuove attività nel loro territorio.

Articolo 30

Segnalazione di violazioni

1.  Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione alle stesse di violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.

2.  Detti meccanismi includono almeno:

a)  le procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni e per il relativo seguito;

b)  la protezione adeguata, incluso se del caso l'anonimato, di coloro che denunciano avvenute violazioni ▐ e

c)  la protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente ai principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE.

L'identità delle persone che segnalano le violazioni e delle persone che sono sospettate di essere responsabili della violazione è tutelata in tutte le fasi della procedura, a meno che le leggi nazionali non esigano che essa venga comunicata in relazione a inchieste o azioni legali successive.

Articolo 31

Invio di informazioni all'AEAP in relazione alle sanzioni

1.  Gli Stati membri inviano all'AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le misure o le sanzioni amministrative adottate o comminate in conformità dell'articolo 26.

Le autorità competenti inviano all'AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le misure o le sanzioni amministrative adottate o comminate in conformità dell'articolo 26.

2.  Se l'autorità competente ha reso pubbliche una misura o una sanzione amministrativa, lo comunica contestualmente all'AEAP.

3.  L'AEAP elabora progetti di norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l'invio delle informazioni di cui al presente articolo.

L'AEAP presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro… [6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Protezione dei dati

1.  Ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati di carattere personale effettuato nel loro territorio.

2.  Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati di carattere personale effettuato dall'AEAP conformemente alla presente direttiva.

Articolo 33

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 34 con riguardo alle disposizioni degli articoli ▐ 23, 24 e 25.

Articolo 34

Esercizio della delega

1.  Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli ▐ 23, 24 e 25 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

3.  La delega di poteri di cui agli articoli ▐ 23, 24 e 25 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione di revoca decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli▐ 23, 24 e 25 entra in vigore solo se non ha sollevato l'obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Detto termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 34 bis

Ulteriori disposizioni concernenti i progetti di norme tecniche di regolamentazione

1.  In deroga al termine stabilito per la presentazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione, la Commissione presenta i suoi progetti a intervalli di 12, 18 e 24 mesi.

2.  La Commissione non adotta norme tecniche di regolamentazione se il termine per l'esame da parte del Parlamento europeo è ridotto a meno di due mesi, proroga inclusa, a causa della sospensione delle attività parlamentari.

3.  Le autorità europee di vigilanza possono consultare il Parlamento europeo durante le fasi dell'elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione, segnatamente se vi sono preoccupazioni riguardo all'ambito d'applicazione della presente direttiva.

4.  Qualora la commissione competente del Parlamento europeo abbia respinto le norme tecniche di regolamentazione e manchino meno di due settimane alla prossima tornata, il Parlamento europeo può prorogare il termine per l'esame fino alla tornata successiva.

5.  In caso di reiezione delle norme tecniche di regolamentazione e qualora le problematiche identificate siano di portata limitata, la Commissione può adottare un calendario accelerato per la presentazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione riveduti.

6.  La Commissione garantisce che tutte le questioni che il Parlamento europeo ha sollevato formalmente per il tramite della presidenza della commissione competente ricevano prontamente risposta prima dell'adozione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione.

Articolo 35

Riesame e valutazione

1.  Entro … [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione procede al ▐ riesame dell'applicazione pratica delle norme stabilite nella presente direttiva, tenendo debitamente conto degli sviluppi nel mercato dei prodotti di investimento al dettaglio e delle esperienze acquisite nell'applicazione pratica della presente direttiva nonché del regolamento .../.../UE [sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento (regolamento PRIP)] e della direttiva .../.../UE [MiFID II] ▐ Tale riesame dovrebbe inoltre prevedere un'analisi specifica dell'impatto dell'articolo 17, paragrafo 2, tenendo conto della situazione della concorrenza, sul mercato dei servizi di intermediazione per contratti che non rientrano nei rami specificati all'allegato I della direttiva 2002/83/CE nonché dell'impatto degli obblighi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, sugli intermediari assicurativi che sono piccole e medie imprese.

2.  Previa consultazione del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, la Commissione trasmette le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  La Commissione esamina se le autorità competenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, godano di sufficienti poteri e dispongano di risorse adeguate per espletare le loro funzioni.

Articolo 36

Attuazione

1.  Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro …[18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. ▐ Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Qualora i documenti a corredo della notifica delle misure di attuazione forniti dagli Stati membri non siano sufficienti per valutare pienamente la conformità delle misure di attuazione con determinate disposizioni della presente direttiva, la Commissione può esigere, su richiesta dell'AEAP e ai fini dell'espletamento dei suoi compiti in conformità del regolamento (UE) n. 1094/2010 o di propria iniziativa, che gli Stati membri forniscano informazioni più dettagliate sul recepimento e sull'attuazione delle misure corrispondenti.

1 bis.   Gli Stati membri applicano le misure di cui al paragrafo 1 a partire dal… [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, s'intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono determinate dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 37

Abrogazione

La direttiva 2002/92/CE è abrogata con effetto dal [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto nazionale di detta direttiva.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 38

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 39

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

ALLEGATO I

CLIENTI PROFESSIONALI

Un cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni e valutare correttamente i rischi che assume. Dovrebbero essere considerati clienti professionali per tutti i servizi e le attività in ambito assicurativo e i prodotti assicurativi ai fini della presente direttiva:

1.  le imprese di assicurazione e di riassicurazione;

1 bis.  gli intermediari assicurativi e gli intermediari riassicurativi;

2.  le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:

–  totale di bilancio: 20 000 000 EUR

–  fatturato netto: 40 000 000 EUR

–  fondi propri: 2 000 000 EUR;

3.  i governi nazionali ▐.

ALLEGATO II

DOCUMENTI ESPLICATIVI

Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

Per quanto riguarda la presente direttiva, la Commissione ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata per i seguenti motivi.

Complessità della direttiva e del settore disciplinato

Il settore assicurativo e della distribuzione di prodotti assicurativi è particolarmente complesso e può risultare molto tecnico per professionisti che non sono specializzati in questo campo. In assenza di documenti esplicativi ben strutturati il compito di vigilare sul recepimento richiederebbe un investimento di tempo sproporzionato. L’attuale proposta costituisce una revisione, dove il testo delle direttive sulla intermediazione finanziaria (IMD) è stato oggetto di rifusione. Sebbene molte delle disposizioni non siano state modificate sostanzialmente, sono state introdotte diverse nuove disposizioni e diverse altre sono state riviste o abrogate. La struttura, la forma e la presentazione dei testi è completamente nuova. Questa nuova struttura si è resa necessaria per poter dare un ordine più chiaro e più logico alle disposizioni giuridiche, ma ne conseguirà la necessità di un approccio strutturato in sede di vigilanza sul recepimento.

Alcune disposizioni della direttiva proposta possono potenzialmente avere un impatto su diversi settori dell'ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri, come ad esempio il diritto societario, commerciale o tributario o altre aree legislative. Le disposizioni possono inoltre avere ripercussioni sul diritto derivato nazionale, incluse le leggi e le norme generali di comportamento per intermediari finanziari o assicurativi. L'interrelazione degli elementi trattati con tutti questi settori limitrofi potrebbe implicare, a seconda del sistema applicato negli Stati membri, che alcune disposizioni siano attuate per mezzo di norme nuove o già in vigore in tali ambiti, per cui è necessario disporre di una visione globale.

Coerenza e interrelazione con altre iniziative

L'attuale proposta è presentata ai fini dell'adozione, nell'ambito di un pacchetto legislativo per le vendite al dettaglio ai consumatori (Consumer Retail Package), insieme alla proposta PRIP sulle informazioni relative ai prodotti di investimento, (regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento e che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/65/CE) e a UCITS V. L'iniziativa PRIP è volta a garantire un approccio orizzontale coerente alle informazioni sui prodotti tenendo conto anche dei prodotti di investimento e dei prodotti assicurativi con elementi di investimento (i cosiddetti investimenti assicurativi). Le disposizioni sulle pratiche di vendita saranno incluse nelle revisioni dell'IMD e della MiFID (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari). La proposta è inoltre coerente e complementare rispetto ad altri atti normativi e altre politiche dell'UE, in particolare in tema di tutela dei consumatori, protezione degli investitori e vigilanza prudenziale, come Solvibilità II (direttiva 2009/138/CE), MiFID II (la rifusione della MiFID) e la summenzionata iniziativa PRIP.

La nuova IMD continuerebbe a presentare le caratteristiche di uno strumento giuridico di "armonizzazione minima". Ciò significa che gli Stati membri potranno decidere di andare oltre, se necessario ai fini della tutela dei consumatori. Tuttavia, le norme minime contenute nell'IMD aumenteranno in misura significativa. ▐ Inoltre, la direttiva prevede una clausola di revisione e, al fine di poter raccogliere tutte le informazioni rilevanti sul funzionamento di tali norme, la Commissione dovrà essere in grado, fin dall'inizio, di monitorarne l'attuazione.

Capo sull'investimento assicurativo: Il testo della proposta contiene un capo che introduce ulteriori requisiti per la tutela dei consumatori in relazione ai prodotti di investimento assicurativi.

Vi è una forte volontà politica di realizzare questo tipo di disposizioni, ma al contempo in questo nuovo ambito l'esperienza è ancora molto limitata. Pertanto è molto importante che la Commissione ottenga i documenti che riportano le modalità con cui gli Stati membri hanno recepito tali disposizioni.

Tuttavia, è opportuno tenere conto delle specificità dei prodotti assicurativi non vita negli orientamenti di secondo livello. In linea con il principio analogo di cui all'articolo 3 della MiFID II, si dovrebbe considerare un regime simile per le assicurazioni durante l'attuazione della direttiva a livello nazionale e negli orientamenti del comitato congiunto. Le persone che svolgono attività di intermediazione assicurativa in relazione a prodotti di investimento assicurativi dovrebbero rispettare le norme di comportamento applicabili a tutti i contratti di assicurazione nonché le regole rafforzate cui sono soggetti i prodotti di investimento assicurativi. Chiunque svolga attività di intermediazione in prodotti di investimento assicurativi deve essere registrato come intermediario assicurativo.

Onere amministrativo aggiuntivo contenuto derivante dalla richiesta di documenti esplicativi agli Stati membri: Come già menzionato, il testo attuale è in vigore dal 2002 (quando è stata adottata la direttiva originaria). Pertanto per gli Stati membri non sarà oneroso notificare le relative disposizioni di attuazione, visto che di norma hanno notificato gran parte di esse già molto tempo fa. L'onere amministrativo aggiuntivo stimato in relazione alla richiesta di fornire documenti esplicativi agli Stati membri sulle nuove parti della direttiva è proporzionato e necessario affinché la Commissione possa svolgere il proprio compito di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione.

Sulla base di quanto esposto, la Commissione ritiene che la richiesta di fornire documenti esplicativi in relazione alla direttiva proposta sia proporzionata e che non vada oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di svolgere in maniera efficiente il compito di vigilare su un'accurata attuazione della normativa.

(1) Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).
(2) Direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che abroga la direttiva 2004/39/CE (GU L ...).
(3) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(4) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
(5) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(6) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
(7) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), che modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(8)Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(9)Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(10) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(11) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
(12) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(13) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(14) Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3).
(15) Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).
(16) Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).
(17) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
(18) Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1).
(19) Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1).
(20) Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1).
(21) Direttiva .../.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L … del …, pag. …).
(22) Regolamento .../.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU ... del ..., pag. ...).
(23) Regolamento .../.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento (GU…).

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