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Procedura : 2014/2586(RSP)
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B7-0194/2014

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PV 27/02/2014 - 6
CRE 27/02/2014 - 6

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Giovedì 27 febbraio 2014 - Strasburgo
Il futuro della politica dell'UE in materia di visti
P7_TA(2014)0177B7-0194/2014

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sul futuro della politica UE in materia di visti (2014/2586(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 77,

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Attuazione e sviluppo della politica comune in materia di visti per stimolare la crescita nell'UE" (COM(2012)0649),

–  vista la relazione della Commissione sul funzionamento della cooperazione locale Schengen nei primi due anni di applicazione del codice dei visti (COM(2012)0648),

–  vista la settima relazione della Commissione sul mantenimento dell'obbligo del visto da parte di alcuni paesi terzi in violazione del principio di reciprocità (COM(2012)0681),

–  viste le recenti revisioni(1) del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo(2),

–  visti i recenti accordi di facilitazione del rilascio dei visti con la Georgia(3), l'Ucraina(4), la Moldova(5), Capo Verde(6), l'Armenia(7) e l'Azerbaigian(8),

–  vista l'interrogazione alla Commissione sul futuro della politica UE in materia di visti (O‑000028/2014 – B7‑0108/2014),

–  visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la politica comune dei visti costituisce un necessario corollario all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne nell'ambito dell'area Schengen;

B.  considerando che i principali elementi della politica comune dei visti sono: gli elenchi comuni dei paesi i cui cittadini sono soggetti ad obbligo di visto e dei paesi i cui cittadini ne sono esenti, quali allegati al regolamento (CE) n. 539/2001, le norme comuni sul rilascio dei visti contenute nel codice dei visti, il formato uniforme dei visti, lo scambio di informazioni attraverso il sistema d'informazione visti, e una serie di accordi internazionali con paesi terzi in materia di esenzione e facilitazione dei visti;

C.  considerando che il trattato di Lisbona prevede l'utilizzo della procedura legislativa ordinaria per tutti gli aspetti della politica comune dei visti e l'approvazione del Parlamento per tutti gli accordi internazionali al riguardo;

D.  considerando che è importante avviare la riflessione e la discussione interistituzionale sul futuro della politica comune dei visti dell'UE, in particolare per quanto riguarda i passi verso un'ulteriore armonizzazione delle procedure dei visti, comprese le norme comuni sul rilascio dei visti;

Politica generale in materia di visti e revisione del codice dei visti

1.  si compiace dei progressi compiuti nel settore dell'acquis in materia di visti, ma chiede altresì alla Commissione e agli Stati membri di migliorare l'applicazione dell'attuale acquis in materia di visti; chiede in particolare una maggiore cooperazione locale Schengen, al fine di migliorare l'attuazione del codice dei visti a breve termine;

2.  ritiene che in futuro occorra compiere dei passi verso un'ulteriore armonizzazione delle procedure in materia di visti, prevedendo altresì norme autenticamente comuni sul rilascio dei visti;

3.  ritiene che in vari paesi terzi l'attuale copertura consolare non sia chiaramente soddisfacente;

4.  ritiene che i centri comuni per la presentazione delle domande di visto si siano rivelati un utile strumento che potrebbe in futuro diventare la regola;

5.  deplora che la Commissione non abbia presentato uno studio sulla possibilità di istituire un "meccanismo comune europeo di rilascio dei visti di breve durata", esaminando altresì "in quale misura una valutazione dei visti soggettivi possa utilmente integrare la presunzione di rischio associata con la cittadinanza dei richiedenti", come fu invitata a fare nel programma di Stoccolma (punto 5.2);

6.  ritiene che occorra agevolare ulteriormente i viaggi in buona fede e i viaggiatori frequenti, in particolare grazie a un ricorso più frequente ai visti multipli di più lunga durata;

7.  invita gli Stati membri a far ricorso alle attuali disposizioni del codice dei visti e del codice delle frontiere Schengen, consentendo il rilascio di visti umanitari, e ad agevolare la fornitura di rifugio temporaneo per i difensori dei diritti dell'uomo a rischio in paesi terzi;

8.  resta in attesa della prevista proposta di revisione del codice dei visti, ma deplora che la sua adozione sia stata ripetutamente rinviata dalla Commissione;

9.  deplora che la valutazione globale del codice dei visti non sia stata ancora presentata dalla Commissione; deplora l'intenzione della Commissione di presentare tale valutazione unitamente alla proposta di revisione del codice dei visti; ritiene che sarebbe più opportuno se la Commissione presentasse prima di tutto la relazione di valutazione, consentendo quindi alle istituzioni di tenere una discussione sulla sua base;

Facilitazione del rilascio dei visti

10.  chiede la conclusione di ulteriori accordi di facilitazione del rilascio dei visti, se opportuno, nonché il monitoraggio e il miglioramento di quelli già esistenti;

11.  chiede la sistematica valutazione degli attuali accordi di facilitazione del rilascio dei visti, al fine di valutare se essi conseguano l'obiettivo previsto;

Regolamento (CE) n. 539/2001

12.  accoglie con favore i recenti aggiornamenti degli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini sono o meno soggetti ad obbligo di visto, contenuti nel regolamento (CE) n. 539/2001, e in particolare le esenzioni aggiuntive dall'obbligo di visto; ricorda l'importanza dei viaggi senza visto per i paesi terzi e in particolare le loro società civili, ma anche nell'interesse dell'UE stessa;

13.  ritiene, in tale contesto, che un accordo sull'esenzione dei visti tra l'UE e l'Ucraina sia un modo per rispondere alle sollecitazioni della società civile ucraina e degli studenti che hanno dimostrato nei giorni scorsi; evidenzia che tale accordo incrementerebbe gli scambi e i contatti interpersonali tra le società civili, favorendo in tal modo la comprensione reciproca, e andrebbe a beneficio degli scambi economici; invita la Commissione a presentare una proposta per inserire l'Ucraina nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini non sono soggetti all'obbligo di visto; invita inoltre gli Stati membri ad applicare pienamente l'attuale accordo di facilitazione del rilascio dei visti, al fine di agevolare l'accesso all'UE, soprattutto per studenti e scienziati;

14.  accoglie con favore l'aggiornamento dei criteri di esenzione dei visti onde includere considerazioni in materia di diritti fondamentali, ma anche vantaggi economici in particolare in termini di turismo e scambi esteri, e la loro inclusione in un articolo del regolamento;

15.  sottolinea che l'ulteriore liberalizzazione dei visti richiede più conoscenze sull'applicazione delle attuali esenzioni in materia di visti anche attraverso il sistema elettronico per l'autorizzazione al viaggio UE (ESTA dell'UE); invita il Consiglio e la Commissione a garantire che il Parlamento sia più pienamente informato in merito alla situazione dei paesi terzi all'esame, in modo da garantire un idoneo controllo democratico;

16.  invita la Commissione a riflettere sul modo in cui in futuro potrà essere garantito il parallelismo delle modifiche degli allegati al regolamento e degli accordi bilaterali di esenzione dai visti, qualora ritenute necessarie, in modo da evitare il rischio che una modifica degli allegati non sia immediatamente seguita dal necessario accordo di esenzione dai visti;

17.  prende atto dell'accordo sul meccanismo di sospensione; si attende che gli Stati membri facciano scattare questo meccanismo in buona fede e solo in ultima istanza in una situazione di emergenza, quando sia necessaria una risposta urgente per risolvere difficoltà cui sia esposta l'Unione nel suo insieme, e qualora siano soddisfatti i criteri pertinenti;

18.  ritiene che la piena reciprocità in materia di visti sia un obiettivo che l'Unione dovrebbe perseguire in modo proattivo nelle sue relazioni con i paesi terzi, contribuendo quindi a migliorare la credibilità e la coerenza della politica esterna dell'Unione a livello internazionale;

19.  chiede una discussione sul legame tra l'ulteriore liberalizzazione dei visti e le sollecitazioni provenienti da taluni Stati membri a rafforzare le misure di sicurezza e a inasprire i controlli frontalieri per i viaggiatori non soggetti all'obbligo di visto;

Sistema d'informazione visti (VIS)

20.  chiede alla eu-LISA di presentare la prevista relazione di valutazione VIS al più presto possibile;

Partecipazione del Parlamento europeo

21.  invita il Consiglio e la Commissione a migliorare il flusso di informazioni verso il Parlamento per quanto riguarda i negoziati degli accordi internazionali nel settore dei visti, in conformità con l'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE e l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea;

22.  annuncia l'intenzione di istituire un gruppo di contatto sulla politica dei visti in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni; invita la Presidenza del Consiglio e gli Stati membri, unitamente alla Commissione, a partecipare alle riunioni di tale gruppo di contatto;

o
o   o

23.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Regolamento (UE) n. 1091/2010, GU L 329 del 14.12.2010, pag. 1; regolamento (UE) n. 1211/2010, GU L 339 del 22.12.2010, pag. 6; regolamento (UE) n. 1289/2013, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 74; COM(2012)0650; COM (2013) 0853.
(2) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.
(3) Decisione 2011/117/UE del Consiglio, GU L 52 del 25.2.2011, pag. 33.
(4) Decisione 2013/297/UE del Consiglio, GU L 168 del 20.6.2013, pag. 10.
(5) Decisione 2013/296/UE del Consiglio, GU L 168 del 20.6.2013, pag. 1.
(6) Decisione 2013/521/UE del Consiglio, GU L 282 del 24.10.2013, pag. 1.
(7) Decisione 2013/628/UE del Consiglio, GU L 289 del 31.10.2013, pag. 1.
(8) COM(2013)0742.

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