Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2013/2997(DEA)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : B7-0185/2014

Testi presentati :

B7-0185/2014

Discussioni :

Votazioni :

PV 12/03/2014 - 8.11
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2014)0218

Testi approvati
PDF 200kWORD 41k
Mercoledì 12 marzo 2014 - Strasburgo
Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati"
P7_TA(2014)0218B7-0185/2014

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sul regolamento delegato della Commissione del 12 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto concerne la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati" (C(2013)08887 – 2013/2997(DEA))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2013)08887),

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, lettera t), l'articolo 18, paragrafi 3 e 5, e l'articolo 51, paragrafo 5,

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari, presentata dalla Commissione (COM(2013)0894),

–  visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari(2),

–  visti gli elenchi dell'Unione istituiti dal regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari(3) e dal regolamento (UE) n. 1130/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti(4),

–  visto il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma per una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento e del Consiglio relativo agli additivi alimentari(5),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 87 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

A.  considerando che l'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ("regolamento FIC") stabilisce che tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati devono essere chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti per garantire che i consumatori siano informati; che pertanto il regolamento FIC riporta una definizione di "nanomateriali ingegnerizzati";

B.  considerando che l'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento FIC conferisce alla Commissione il potere di adeguare e adattare la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati" ivi contenuta al progresso tecnico e scientifico o alle definizioni concordate a livello internazionale, mediante atti delegati, ai fini del conseguimento degli obiettivi di detto regolamento;

C.  considerando che la raccomandazione della Commissione 2011/696/UE stabilisce una definizione generale di nanomateriali;

D.  considerando che i regolamenti (UE) n. 1129/2011 e (UE) n. 1130/2011 della Commissione hanno istituito elenchi esaustivi dell'Unione contenenti gli additivi alimentari il cui uso era autorizzato prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1333/2008, in seguito alla revisione della loro conformità alle disposizioni ivi contenute;

E.  considerando che il regolamento delegato della Commissione esclude dalla nuova definizione di "nanomateriale ingegnerizzato" tutti gli additivi alimentari inclusi negli elenchi dell'Unione e suggerisce invece che la necessità di requisiti specifici di etichettatura in materia di nanotecnologia per tali additivi dovrebbe essere affrontata nel contesto del programma per una nuova valutazione di cui al regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione modificando, se necessario, le condizioni d'impiego dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e le specifiche di tali additivi alimentari fissate nel regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione(6);

F.  considerando che attualmente sono proprio gli additivi alimentari che possono essere presenti negli alimenti sotto forma di nanomateriali;

G.  considerando che tale esenzione generale annulla i requisiti di etichettatura per tutti gli additivi alimentari che sono nanomateriali ingegnerizzati; che ciò priva l'atto legislativo del suo principale "effetto utile" ed è in contrasto con l'obiettivo fondamentale della direttiva ossia il conseguimento di un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori fornendo ai consumatori finali una base sulla quale operare scelte informate;

H.  considerando che la Commissione motiva l'esenzione generale per tutti gli additivi alimentari esistenti con l'affermazione secondo la quale "l'indicazione di tali additivi alimentari nell'elenco degli ingredienti seguita dalla dicitura "nano" fra parentesi può tuttavia confondere i consumatori, dato che può indurli a credere che gli additivi siano nuovi mentre in realtà sono stati utilizzati in tale forma nei prodotti alimentari per decenni";

I.  considerando che detta motivazione è errata e non pertinente poiché il regolamento FIC non introduce una distinzione tra nanomateriali esistenti e nanomateriali nuovi, ma prevede esplicitamente l'etichettatura di tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati;

J.  considerando che l'intenzione dichiarata dalla Commissione di affrontare la necessità di requisiti specifici di etichettatura in materia di nanotecnologia per gli additivi alimentari negli elenchi dell'Unione nel contesto del programma per una nuova valutazione è inadeguata poiché confonde le questioni di sicurezza con i requisiti generali di etichettatura volti a informare i consumatori; che ciò indica altresì che la Commissione mette in discussione la necessità stessa di requisiti specifici di nano-etichettatura violando così le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento FIC; che un additivo alimentare o è un nanomateriale o non lo è, e che tali requisiti di etichettatura devono essere applicati a tutti gli additivi alimentari autorizzati che sono nanomateriali, indipendentemente dalle condizioni d'impiego o da altre specifiche;

K.  considerando inoltre che è inaccettabile fare riferimento a un programma isolato per una nuova valutazione, che esisteva già quando il legislatore ha deciso di introdurre requisiti espliciti di etichettatura nel regolamento FIC, nel tentativo di annullare tali requisiti di etichettatura tre anni dopo;

1.  solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;

2.  ritiene che il regolamento delegato della Commissione non sia conforme allo scopo e al contenuto del regolamento (UE) n. 1169/2011 e che superi i poteri delegati conferiti alla Commissione a norma di quest'ultimo;

3.  chiede alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto della posizione del Parlamento;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(3) GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.
(4) GU L 295 del 12.11.2011, pag. 178.
(5) GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19.
(6) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.).

Note legali - Informativa sulla privacy