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Procedura : 2015/3014(RSP)
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Ciclo del documento : B8-0165/2016

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B8-0165/2016

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PV 04/02/2016 - 5
CRE 04/02/2016 - 5

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PV 04/02/2016 - 8.7
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P8_TA(2016)0049

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Giovedì 4 febbraio 2016 - Strasburgo
Condizione di insularità
P8_TA(2016)0049B8-0165/2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sulla condizione di insularità (2015/3014(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 174 e 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006,

–  visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,

–  visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio,

–  vista la Sesta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale (COM(2014)0473),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dal titolo "Problemi specifici delle isole" (1229/2011),

–  vista l'interrogazione alla Commissione sulla condizione di insularità (O-000013/2016 – B8-0106/2016),

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che le isole, classificate come regioni NUTS-2 e NUTS-3, presentano caratteristiche specifiche comuni di natura permanente che le distinguono nettamente dalle regioni situate sulla terraferma;

B.  considerando che l'articolo 174 TFUE riconosce gli svantaggi naturali e geografici permanenti specifici della condizione di insularità;

C.  considerando che la riduzione delle disparità regionali di ordine economico, sociale e ambientale e uno sviluppo armonico policentrico costituiscono gli obiettivi principali della politica di coesione e sono strettamente connessi al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;

D.  considerando che la crisi economica ha avuto drammatiche ripercussioni sui bilanci nazionali e regionali di molti Stati membri, limitando la disponibilità di finanziamenti in molti settori e determinando un crollo degli investimenti pubblici dell'ordine del 20%; che gli effetti della crisi, come segnalato anche nella Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, hanno inciso pesantemente sulle possibilità sviluppo di molte regioni svantaggiate, tra cui le isole; che la crisi economica ha invertito la tendenza a lungo termine alla convergenza del PIL e dei tassi di disoccupazione all'interno dell'UE, determinando un aumento della povertà e dell'esclusione sociale e impedendo il raggiungimento dell'obiettivo a lungo termine dell'Unione della coesione economica e territoriale;

E.  considerando che le isole dell'Unione sono anche regioni periferiche situate, in alcuni casi, alle frontiere esterne dell'UE e sono particolarmente vulnerabili rispetto ai problemi che l'Europa si trova attualmente ad affrontare, come la globalizzazione, l'evoluzione demografica, il cambiamento climatico, l'approvvigionamento energetico e, soprattutto nel caso delle regioni meridionali, l'esposizione ai crescenti flussi migratori;

F.  considerando che le isole europee contribuiscono alla diversità dell'Unione sotto il profilo sia ambientale (habitat specifici e specie endemiche) che culturale (patrimonio architettonico, siti, paesaggi, caratteristiche agricole e non agricole, identità geografica);

G.  considerando che le isole europee possono contribuire a rafforzare lo sviluppo sostenibile dell'Unione, date le loro grandi potenzialità in termini di produzione di energia a partire da fonti rinnovabili, derivanti dalla loro particolare esposizione alle correnti eoliche, al moto degli oceani e al sole;

H.  considerando che l'accessibilità delle regioni e i collegamenti all'interno delle isole sono fattori fondamentali per accrescere l'attrattività delle regioni insulari per i lavoratori qualificati e le imprese; che occorre attrarre investimenti, creare nuovi posti di lavoro e ridurre i costi del trasporto marittimo e aereo di persone e merci conformemente al principio della continuità territoriale, adoperandosi nel contempo per ridurre le emissioni e l'inquinamento generati da questi modi di trasporto;

I.  considerando che agricoltura, allevamento e pesca rappresentano elementi importanti delle economie insulari locali e garantiscono l'approvvigionamento di una parte significativa del comparto agroindustriale, e che tali settori risentono della scarsa accessibilità, in particolare nel caso delle PMI, dello scarso livello di differenziazione delle produzione e delle condizioni climatiche;

J.  considerando che, per la maggior parte delle isole, il turismo intensivo è un importante elemento dell'economia locale, ma tende normalmente a essere concentrato solo in determinati periodi dell'anno e a non essere adeguatamente pianificato nei periodi fuori stagione, e che ciò può comportare dei rischi per lo sviluppo ecologicamente sostenibile delle regioni insulari;

1.  incoraggia la Commissione a fornire una definizione chiara del tipo di svantaggi geografici, naturali e demografici permanenti che le regioni insulari possono presentare con riferimento all'articolo 174 TFUE;

2.  invita la Commissione a illustrare come intende dare attuazione al disposto dell'articolo 174 TFUE relativamente agli svantaggi permanenti delle regioni insulari che ostacolano il loro sviluppo e impediscono loro di conseguire la coesione economica, sociale e territoriale;

3.  riconosce l'importanza di predisporre misure di sostegno per contrastare il significativo trend di spopolamento delle regioni insulari; ricorda che le difficoltà nel far fronte a determinati svantaggi sono maggiori per le isole in proporzione alle loro dimensioni e alla distanza dalle coste del continente europeo;

4.  chiede che la Commissione avvii uno studio/un'analisi approfondita sui costi supplementari che la condizione di insularità determina a livello dei sistemi di trasporto di persone e merci e dell'approvvigionamento energetico nonché in termini di accesso al mercato, in particolare per le PMI;

5.  ritiene che per le isole dovrebbe esistere una definizione/categorizzazione adeguata che tenga conto non solo delle loro differenze e peculiarità, ma anche della loro situazione specifica; invita la Commissione a istituire una categoria omogenea, composta da tutti i territori insulari, basandosi sull'articolo 174 TFUE, che riconosce la condizione di insularità; invita altresì la Commissione a tener conto di altri indicatori statistici, oltre al PIL, in grado di riflettere la vulnerabilità economica e sociale conseguente agli svantaggi naturali permanenti;

6.  ricorda che, conformemente alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, a talune isole europee sono stati accordati regimi fiscali speciali per controbilanciare i loro svantaggi naturali e demografici permanenti; sottolinea l'importanza che tali regimi fiscali speciali rivestono per le comunità e le economie locali e chiede che vengano mantenuti, in particolare negli Stati membri interessati da programmi di aggiustamento economico;

7.  ricorda, nella fattispecie, la necessità di migliorare i collegamenti attraverso le rotte marittime, un migliore accesso ai porti e migliori servizi di trasporto aereo; ritiene che si dovrebbe porre un accento particolare sui nodi di trasporto, sui trasporti intermodali e sulla mobilità sostenibile; sottolinea inoltre la necessità di sostenere lo sviluppo territoriale equilibrato delle regioni insulari attraverso la promozione dell'innovazione e della competitività in tali regioni, che sono situate a grande distanza dai principali centri amministrativi ed economici e che non beneficiano di un agevole accesso ai trasporti, nonché attraverso il rafforzamento della produzione locale per il mercato locale;

8.  sottolinea che la capacità digitale è uno strumento essenziale per controbilanciare gli svantaggi delle regioni insulari sul piano dei collegamenti; evidenzia che è necessario investire nelle infrastrutture per garantire sulle isole l'accesso alla banda larga e assicurare tali territori partecipino pienamente al mercato unico digitale;

9.  ricorda che molte isole del Mediterraneo registrano l'arrivo di un numero elevatissimo di migranti e devono gestire tale situazione; sottolinea la necessità di un approccio globale da parte dell'UE, che comprenda un sostegno dell'Unione e uno sforzo comune di tutti gli Stati membri;

10.  sottolinea l'importanza di garantire un'offerta educativa a tutti i livelli, se necessario anche ricorrendo maggiormente ai sistemi di istruzione a distanza; ricorda che le isole devono anche far fronte anche al pesante impatto del cambiamento climatico, che ha ripercussioni particolarmente gravi, tra cui l'aumento dei rischi naturali;

11.  richiama l'attenzione sul fatto che, sebbene soggette a svantaggi, le isole dispongono anche di un potenziale territoriale che dovrebbe essere utilizzato quale opportunità di sviluppo, crescita e occupazione; sottolinea l'importanza di politiche in materia di bassa tassazione e riduzione della burocrazia come incentivi chiave per attrarre investimenti; cita, in questo contesto, lo sviluppo di un turismo sostenibile che si affianchi al turismo stagionale, concentrandosi sulla promozione del patrimonio culturale e di attività economiche artigianali caratteristiche; sottolinea altresì le enormi potenzialità dell'energia oceanica, eolica e solare e la possibilità per le isole di divenire importanti fonti di energie alternative, di conseguire per quanto possibile l'autonomia energetica e di garantire in primo luogo ai loro abitanti un approvvigionamento energetico a costi più contenuti;

12.  evidenzia, a questo proposito, l'importanza di sfruttare tutte le possibili sinergie tra i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) e gli altri strumenti dell'Unione, al fine controbilanciare gli svantaggi delle isole e migliorare la loro situazione in termini di crescita economica, creazione di posti di lavoro e sviluppo sostenibile;

13.  invita la Commissione a istituire un "Quadro strategico dell'Unione per le isole", al fine di collegare gli strumenti suscettibili di produrre un impatto significativo sul territorio;

14.  invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a svolgere un ruolo importante nelle strategie di sviluppo delle isole sulla base di un approccio verticale che coinvolga tutti i livelli di governo, conformemente al principio di sussidiarietà, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle isole dell'Unione europea;

15.  suggerisce che la Commissione istituisca uno "sportello isole" collegato alla Direzione generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commissione e costituito da un piccolo gruppo di funzionari incaricati di coordinare e analizzare le tematiche connesse alle regioni insulari;

16.  invita la Commissione a presentare una comunicazione contenente una "Agenda per le regioni insulari dell'UE" e, successivamente, un Libro bianco che monitori lo sviluppo delle regioni insulari, sulla base delle migliori prassi e con la partecipazione delle autorità locali, regionali e nazionali e di altri attori pertinenti, ivi inclusi le parti economiche e sociali e i rappresentanti della società civile;

17.  esorta la Commissione a proporre un Anno europeo delle regioni insulari e montane;

18.  invita la Commissione a tenere presente la situazione specifica delle regioni insulari in sede di preparazione della proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale;

19.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Comitato delle regioni e agli Stati membri.

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