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Procedura : 2016/2540(RSP)
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RC-B8-0251/2016

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P8_TA(2016)0065

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Giovedì 25 febbraio 2016 - Bruxelles
Introduzione di sistemi compatibili per la registrazione degli animali da compagnia negli Stati membri
P8_TA(2016)0065RC-B8-0251/2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sull'introduzione di sistemi compatibili per la registrazione degli animali da compagnia negli Stati membri (2016/2540(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  vista la dichiarazione della Commissione, del 4 febbraio 2016, sull'introduzione di sistemi compatibili per la registrazione degli animali da compagnia negli Stati membri,

–  visto l'articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo al funzionamento della politica agricola comune,

–  visto l'articolo 114 TFUE, relativo all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno,

–  visto l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE, relativo a misure nei settori veterinario e fitosanitario,

–  visto l'articolo 169 TFUE, relativo alle misure di protezione dei consumatori,

–  visto l'articolo 13 TFUE, che prevede che l'Unione e gli Stati membri, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, tengano pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti,

–  visti il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013,

–  vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti alle norme sanitarie stabilite nella legislazione comunitaria specifica di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE,

–  vista la sua posizione del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento relativo alla sanità animale(1),

–  viste le conclusioni della 3050a sessione del Consiglio "Agricoltura e Pesca" del 29 novembre 2010 relativamente al benessere di cani e gatti,

–  visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 Dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio,

–  visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n.865/2006 della Commissione,

–  vista la sua risoluzione del 19 maggio 2015 su un'assistenza sanitaria più sicura in Europa: migliorare la sicurezza del paziente e combattere la resistenza antimicrobica(2),

–  viste le conclusioni dello studio del Think tank strategico multisettoriale, interprofessionale e interdisciplinare sulle zoonosi degli animali da compagnia (CALLISTO),

–  visti i primi risultati dello studio UE sul benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali condotto in dodici Stati membri, conformemente alla dichiarazione della Commissione allegata al regolamento (UE) n. 576/2013,

–  visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che la Commissione ha finanziato uno studio sul benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali;

B.  considerando che organizzazioni non governative, organismi di contrasto, autorità competenti e veterinari hanno dimostrato un incremento del traffico illegale degli animali da compagnia, che comporta diffuse violazioni del regime di trasporto di tali animali, l'elusione dei controlli e la falsificazione dei documenti;

C.  considerando che, secondo le organizzazioni non governative, gli organismi di contrasto e le autorità competenti, il commercio illegale di animali da compagnia (ivi compresi gli animali selvatici ed esotici) è collegato alla criminalità organizzata e a forme gravi di criminalità;

D.  considerando che, nonostante i recenti progressi, permangono profonde preoccupazioni quanto alle informazioni fornite nei passaporti per animali da compagnia, in particolare in ordine alla possibilità di comprovare l'esattezza dell'età indicata per un determinato animale;

E.  considerando che gli animali da compagnia oggetto di commercio illegale sono spesso allevati in cattive condizioni, hanno avuto una scarsa socializzazione e sono maggiormente esposti al rischio di malattie; che il 70 % delle nuove malattie insorte negli esseri umani negli ultimi decenni sono di origine animale e che gli animali comunemente tenuti come animali da compagnia sono portatori di numerose zoonosi, compresa la rabbia;

F.  considerando che la maggioranza degli Stati membri ha già introdotto prescrizioni di qualche tipo per la registrazione e/o l'identificazione degli animali da compagnia; che la maggior parte di tali banche dati non sono ancora compatibili e che la tracciabilità degli animali da compagnia è limitata in caso di movimenti all'interno dell'Unione;

G.  considerando che prescrizioni compatibili in materia di identificazione e registrazione degli animali da compagnia rappresenterebbero un notevole passo avanti per la protezione del benessere degli animali e della salute pubblica e animale e assicurerebbero un'efficace tracciabilità degli animali da compagnia all'interno dell'Unione;

H.  considerando che alcuni Stati membri (ad esempio i Paesi Bassi e il Belgio) dispongono già di elenchi positivi per il possesso e/o la vendita di animali da compagnia;

1.  pone l'accento sull'importante ruolo degli animali da compagnia nella vita di milioni di persone e famiglie in tutta l'UE e ribadisce che i proprietari dovrebbero poter viaggiare nell'Unione con i propri animali in modo sicuro e controllato;

2.  si compiace dei miglioramenti al regime di trasporto degli animali da compagnia introdotti dal regolamento (UE) n. 576/2013, tra cui le caratteristiche supplementari di sicurezza contenute nel passaporto degli animali e gli ulteriori miglioramenti che seguiranno una volta adottata dai colegislatori la legislazione sulla sanità animale;

3.  prende atto con preoccupazione delle prove fornite da organizzazioni non governative, organismi di contrasto, autorità competenti e veterinari, le quali indicano chiaramente il crescente abuso del regime di trasporto degli animali da compagnia, sfruttato per fini commerciali;

4.  rileva che l'assenza di vaccinazioni, di opportuni trattamenti antivirali e di cure sanitarie e veterinarie tra gli animali da compagnia oggetto di commercio illegale spesso determina la necessità di somministrare loro antibiotici; sottolinea che tale pratica aumenta il rischio di resistenza antimicrobica;

5.  rileva con preoccupazione il crescente commercio, legale e illegale, di animali selvatici tenuti normalmente come animali da compagnia; osserva che il fatto di tenere animali selvatici come animali da compagnia compromette in maniera significativa il benessere dei singoli animali e mette a repentaglio la sicurezza e la salute umana; rileva che tale commercio ha gravi effetti sulla conservazione delle specie catturate in natura a fini commerciali; invita la Commissione ad adottare misure risolute ed efficaci per contrastare il commercio illegale di animali da compagnia, inclusi gli animali selvatici tenuti come animali da compagnia;

6.  riconosce che, sebbene molti Stati membri siano dotati di sistemi obbligatori per l'identificazione e la registrazione degli animali da compagnia, esistono differenze per quanto riguarda il tipo di informazioni registrate, gli animali soggetti a obbligo di identificazione e registrazione e il livello amministrativo al quale tali informazioni sono detenute;

7.  osserva che l'introduzione di sistemi compatibili relativamente alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione per i cani (Canis lupus familiaris) e i gatti (Felis silvestris catus) ridurrebbe le possibilità di falsificazione dei documenti e di commercio illegale, migliorando in tal modo il benessere degli animali, tutelando la salute pubblica e la salute animale e assicurando un'efficace tracciabilità all'interno dell'Unione;

8.  invita la Commissione, al momento dell'entrata in vigore del regolamento relativo alle malattie animali trasmissibili ("normativa in materia di sanità animale"), ad adottare senza indugio un atto delegato per definire, conformemente agli articoli 109 e 118 di tale regolamento, le norme concernenti sistemi dettagliati e compatibili relativamente ai mezzi e ai metodi di identificazione e registrazione di cani (Canis lupus familiaris) e gatti (Felis silvestris catus); sottolinea che i dati personali dei venditori e dei proprietari di animali da compagnia devono essere rispettati conformemente alle pertinenti norme giuridiche dell'Unione in materia di protezione dei dati personali;

9.  invita la Commissione, al momento dell'entrata in vigore del regolamento relativo alle malattie animali trasmissibili, a considerare l'adozione di atti delegati per definire, conformemente agli articoli 109 e 118 di tale regolamento, le norme concernenti sistemi dettagliati e compatibili relativamente ai mezzi e ai metodi di identificazione e registrazione degli animali da compagnia di cui all'allegato I del regolamento medesimo;

10.  esorta la Commissione a pubblicare senza indugio le conclusioni dello studio sul benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali;

11.  è dell'avviso che l'introduzione di sistemi compatibili per l'identificazione e la registrazione degli animali da compagnia nell'UE comporterà benefici che vanno al di là del semplice contrasto del commercio illegale; ritiene che tali benefici includano la tracciabilità dei focolai di malattia, la lotta al maltrattamento degli animali e la risposta ad altre preoccupazioni in materia di benessere animale;

12.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P7_TA(2014)0381.
(2) Testi approvati, P8_TA(2015)0197.

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