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Procedura : 2016/2624(RSP)
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Mercoledì 13 aprile 2016 - Strasburgo
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato
P8_TA(2016)0119B8-0439/2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (D044281/01 – 2016/2624(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (D044281/01),

–  visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE(1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),

–  visto l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(3),

–  vista la conclusione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulla revisione paritetica della valutazione del rischio dei pesticidi per quanto concerne la sostanza attiva glifosato(4),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3 del suo regolamento,

A.  considerando che, tra tutti gli erbicidi, il glifosato è attualmente il diserbante sistemico che registra il più elevato volume di produzione a livello globale; che negli ultimi 40 anni il suo impiego su scala mondiale ha conosciuto un notevole aumento, pari al 260 % (passando da 3 200 tonnellate nel 1974 a 825 000 tonnellate nel 2014)(5);

B.  considerando che il glifosato è un erbicida non selettivo che provoca la morte di tutta la vegetazione erbacea; che il glifosato agisce interferendo con la cosiddetta via dello shikimato, una via che è altresì presente in alghe, batteri e funghi; che, secondo quanto dimostrato, le esposizioni sub-letali di Escherichia coli e Salmonella enterica serovar Typhimurium ai formulati commerciali di glifosato producono un cambiamento a livello della risposta agli antibiotici;

C.  considerando che su scala mondiale il glifosato viene impiegato nel 76 % dei casi nel settore agricolo; che il glifosato è altresì ampiamente utilizzato nella silvicoltura, nel contesto urbano e nel giardinaggio;

D.  considerando che il glifosato e/o i suoi residui sono stati individuati nelle acque, nel suolo, negli alimenti, nelle bevande, nei prodotti non commestibili nonché nell'organismo umano (ad esempio urina e latte materno);

E.  considerando che, in generale, la popolazione è esposta alla sostanza soprattutto qualora viva in prossimità di zone ove la sostanza viene nebulizzata, qualora ne faccia un uso domestico o tramite la dieta; che l'esposizione al glifosato è in crescita a causa dell'aumento dei volumi complessivi di utilizzo della sostanza; che gli effetti del glifosato e dei suoi coformulanti più comuni sulla salute umana devono essere regolarmente monitorati;

F.  considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, una sostanza attiva può essere approvata soltanto se non è o non è stata classificata come cancerogena di categoria 1A o 1B, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008, a meno che l'esposizione degli esseri umani a tale sostanza attiva sia trascurabile ovvero vi sia una grave emergenza fitosanitaria che non può essere contenuta con altri mezzi disponibili;

G.  considerando che nel marzo 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato il glifosato come "probabilmente cancerogeno per l'uomo" (gruppo 2A) in base a "prove limitate" di effetti cancerogeni sull'uomo (derivanti da casi di esposizione reale ed effettiva), "prove sufficienti" di tumori negli animali da laboratorio (da studi sul glifosato "puro"), nonché "prove solide" di dati meccanicistici riguardanti la cancerogenicità (genotossicità e stress ossidativo) del glifosato "puro" e dei formulati contenenti glifosato;

H.  considerando che i criteri utilizzati dalla IARC per il gruppo 2A sono paragonabili a quelli della categoria 1B di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;

I.  considerando che, ciononostante, nel novembre 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha completato una valutazione paritetica del glifosato ed è giunta alla conclusione che è improbabile che il glifosato rappresenti una minaccia di cancro per l'uomo e che gli elementi di prova disponibili non ne giustificano la classificazione relativamente al suo potenziale cancerogeno in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008;

J.  considerando che il regolamento di esecuzione (UE) …/… della Commissione del XXX che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (in appresso "il progetto di regolamento di esecuzione") propone, in base ad una valutazione scientifica condotta dal BfR e dall'EFSA, di autorizzare il glifosato fino al 30 giugno 2031, vale a dire per il periodo massimo consentito e per qualsiasi tipo di utilizzo, prevedendo una restrizione per uno dei coformulanti nonché l'elaborazione, da parte degli Stati membri, di un elenco dei coformulanti che non possono essere inclusi nei prodotti fitosanitari, senza imporre condizioni giuridicamente vincolanti per il suo impiego, dietro mera presentazione di informazioni di conferma sulle proprietà di interferenza con il sistema endocrino;

K.  considerando che lo scopo dichiarato del regolamento (CE) n. 1107/2009 è di "assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle norme relative all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola";

L.  considerando che nel testo del regolamento (CE) n. 1107/2009 si afferma che le relative disposizioni "si fondano sul principio di precauzione al fine di garantire che le sostanze attive o i prodotti immessi sul mercato non abbiano effetti nocivi per la salute umana o animale o l'ambiente"; che il testo afferma inoltre che "in particolare, non si impedisce agli Stati membri di applicare il principio di precauzione quando sul piano scientifico vi siano incertezze quanto ai rischi che i prodotti fitosanitari che devono essere autorizzati nel loro territorio comportano per la salute umana e animale o l'ambiente";

M.  considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, eventuali decisioni in merito all'approvazione/non approvazione/approvazione subordinata a condizioni di una sostanza attiva si basano sulla relazione di esame della Commissione e su "altri fattori che è legittimo prendere in considerazione con riferimento alla materia trattata e, ove opportuno, del principio di precauzione stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002";

N.  considerando, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, qualora, "in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio";

O.  considerando che le condizioni per poter ricorrere al principio di precauzione quale definito nel regolamento (CE) n. 178/2002 sono chiaramente soddisfatte alla luce della controversia in corso circa le proprietà cancerogene del glifosato;

P.  considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva è per un periodo non superiore a quindici anni; che, ai fini della sicurezza, il periodo di approvazione dovrebbe essere proporzionato ai possibili rischi intrinsechi all'uso di tali sostanze, tenendo conto, in sede di adozione di qualsiasi decisione in merito al rinnovo dell'approvazione, dell'esperienza maturata attraverso l'effettivo utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze interessate, nonché di qualsiasi sviluppo in campo scientifico e tecnologico;

Q.  considerando che, nella sua decisione relativa al caso 12/2013/MDC, del 18 febbraio 2016, sulle pratiche della Commissione europea in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (pesticidi), il Mediatore europeo ha invitato la Commissione a rivedere il suo approccio alla definizione e all'attuazione di misure di mitigazione (condizioni e restrizioni), al fine di includere ulteriori requisiti volti a garantire che la Commissione non si sottragga alla propria responsabilità di assicurare un'efficace protezione della salute umana e animale e dell'ambiente conferendo agli Stati membri una discrezione pressoché assoluta per quanto riguarda la definizione di misure di mitigazione per sostanze potenzialmente pericolose, dato che le formulazioni standard sono molto vaghe ed è possibile persino mettere in dubbio che esse esigano misure di mitigazione;

R.  considerando che il progetto di regolamento di esecuzione non contiene tuttavia alcuna misura di mitigazione del rischio che sia giuridicamente vincolante, nonostante in quasi tutti gli usi del glifosato sia stato rilevato un elevato rischio a lungo termine per i vertebrati terresti non bersaglio, compresi mammiferi e uccelli; che l'uso del glifosato quale erbicida non selettivo provoca la morte non solo delle piante indesiderate, bensì di tutte le piante, nonché di alghe, batteri e funghi, generando quindi un impatto inaccettabile sulla biodiversità e sull'ecosistema; che, in quanto tale, il glifosato non è conforme all'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), punto iii), del regolamento (CE) n. 1107/2009;

S.  considerando che diversi Stati membri hanno già adottato misure precauzionali per proteggere la salute pubblica e l'ambiente; che, per conseguire il medesimo livello di protezione in tutti gli Stati membri, occorre stabilire a livello dell'Unione condizioni chiare e giuridicamente vincolanti in merito all'uso di una sostanza attiva nel caso in cui questa venga approvata;

T.  considerando che l'EFSA, su richiesta della Commissione, ha tenuto in considerazione nella propria valutazione la relazione pubblicata dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), che ha classificato il glifosato quale sostanza probabilmente cancerogena per gli esseri umani; che la valutazione dell'EFSA si è basata su un ampio insieme di prove, compresi una serie di studi non analizzati dalla IARC, e che, secondo l'EFSA, ciò costituisce una delle ragioni per cui sono state raggiunte conclusioni differenti;

U.  considerando che il capo unità pesticidi dell'EFSA, responsabile della valutazione, ha definito taluni studi non analizzati dalla IARC come "fondamentali" e "cruciali"; che finora l'EFSA ha rifiutato di rendere pubblici tali studi, in quanto i richiedenti sostengono che la loro divulgazione lederebbe i loro interessi commerciali; che la mancata pubblicazione degli studi rende impossibile un controllo scientifico indipendente; che l'EFSA non ha fornito prove verificabili a dimostrazione del fatto che la divulgazione degli studi potrebbe nuocere all'industria, come previsto invece dall'obbligo giuridico a essa incombente in virtù dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

V.  considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(6), le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di interessi commerciali a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione; che, alla luce della controversia in corso tra la IARC e l'EFSA su una questione rilevante per il pubblico quale il cancro e dell'importanza globale della decisione in merito alla riapprovazione (eventualmente subordinata a condizioni) o alla mancata riapprovazione del glifosato, vi è indubbiamente un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di tali studi;

W.  considerando che sussistono non solo serie preoccupazioni in merito al potenziale cancerogeno del glifosato, ma anche dubbi su un eventuale meccanismo d'azione in relazione alle sue proprietà di interferenza endocrina; che è stato constatato che i formulati a base di glifosato interferiscono a livello endocrino nelle linee cellulari umane e che, in assenza di opportuni criteri scientifici orizzontali, non può essere escluso un meccanismo d'azione endocrino-mediato, che la Commissione intende elaborare, entro l'agosto 2016, norme per definire i disgregatori endocrini;

X.  considerando che l'EFSA ha manifestato preoccupazione per il fatto che non è stato possibile escludere un meccanismo d'azione endocrino-mediato, in quanto le lacune nei dati non hanno consentito di completare la valutazione; che, tuttavia, il punto 2.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che l'approvazione di una sostanza attiva è subordinata alla presentazione di un fascicolo completo; che ciò è tanto più importante in quanto il regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che una sostanza attiva è approvata soltanto se considerata priva di proprietà d'interferente endocrino che possono avere effetti avversi negli esseri umani, a meno che l'esposizione di questi ultimi a tale sostanza attiva sia trascurabile ovvero vi sia una grave emergenza fitosanitaria che non può essere contenuta con altri mezzi disponibili;

Y.  considerando che è inopportuno che la Commissione affronti tale carenza significativa mediante dati di conferma da presentarsi in seguito alla decisione sul rinnovo dell'approvazione, in quanto la procedura relativa ai dati di conferma dovrebbe applicarsi unicamente in determinati casi eccezionali di cui al punto 2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 e non dovrebbe riguardare prescrizioni relative ai dati che esistevano al momento della presentazione della domanda;

Z.  considerando che nel corso degli ultimi vent'anni sono state raccolte ulteriori prove sugli effetti avversi del glifosato, in particolare sulla probabilità che la sua azione colpisca diverse vie metaboliche dei vertebrati, provocando tra l'altro danni epatorenali e influendo sul bilancio dei nutrienti attraverso la propria azione chelante(7);

AA.  considerando che nel luglio 2015 lo Stato membro relatore ha manifestato l'intenzione di presentare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, autorità scientifica competente in materia di classificazione armonizzata delle sostanze chimiche, un fascicolo concernente la classificazione armonizzata del glifosato, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008; che l'applicazione era attesa per la fine di marzo 2016; che, secondo le previsioni, il processo decisionale durerà diciotto mesi;

AB.  considerando che un impiego significativo del glifosato è volto al "disseccamento", ossia all'uccisione della coltura stessa prima del raccolto, in modo da accelerarne la maturazione e facilitarne la raccolta (pratica altrimenti nota come "green burndown"); che detta pratica non solo ha notevoli effetti negativi sulla biodiversità, ma provoca generalmente anche un considerevole aumento dei livelli di residui nel prodotto finale, una volta raccolto, comportando dunque una maggiore esposizione alimentare umana(8); che tale pratica contamina anche la paglia ricavata dalla coltura sottoposta a trattamento, rendendola pertanto inadatta al foraggio per gli animali; che l'impiego di un erbicida non selettivo a tali scopi è inaccettabile sia per quanto concerne la tutela della salute umana sia per l'ambiente;

AC.  considerando che l'ampia maggioranza delle colture geneticamente modificate è resistente al glifosato(9); che il 56% del glifosato complessivamente utilizzato nel 2012 era destinato a colture geneticamente modificate resistenti al glifosato stesso(10);

AD.  considerando che nel 2015 e nel 2016 il Parlamento europeo ha sollevato obiezioni a quattro diversi progetti di atti di esecuzione della Commissione relativi all'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colture geneticamente modificate(11)(12)(13)(14); che tutte le colture in questione erano state geneticamente modificate per renderle resistenti al glifosato; che tre di tali colture erano state geneticamente modificate per renderle altresì resistenti a un secondo erbicida, combinando pertanto resistenze multiple;

AE.  considerando che è noto che il diffuso impiego di glifosato su colture resistenti al glifosato negli ultimi vent'anni ha comportato lo sviluppo di erbe infestanti resistenti, in quanto è stato rilevato che il ripetuto utilizzo del glifosato, non sufficientemente alternato all'uso di erbicidi o pratiche diserbanti, favorisce notevolmente lo sviluppo di erbe infestanti resistenti; che, per far fronte a tale evenienza, le imprese delle biotecnologie agricole stanno aggiungendo alle colture ulteriori caratteristiche volte a renderle resistenti agli erbicidi, come dimostrato da tre delle quattro colture geneticamente modificate cui si è opposto il Parlamento europeo, determinando una spirale che potrebbe portare a un aumento della multiresistenza delle erbe infestanti(15); che tale circolo vizioso non è sostenibile;

AF.  considerando che alcuni studi hanno rilevato che la difesa integrata basata sulla diversificazione delle colture, regimi di lavorazione del terreno, date di semina e diserbo meccanico può determinare una riduzione dell'impiego di erbicidi, preservando al contempo il rendimento del raccolto, dimostrandosi più sostenibile ed ecocompatibile e generando benefici importanti in termini di biodiversità(16);

AG.  considerando che, per quanto concerne alcuni pesticidi, compreso il glifosato, nel 2015 l'EFSA ha rilevato che il numero di determinazioni dei livelli massimi di residui (LMR) dichiarate era significativamente inferiore al numero necessario per trarre conclusioni statisticamente attendibili; che, secondo l'EFSA, i paesi relatori dovrebbero ampliare la portata dei metodi analitici utilizzati per l'applicazione dei LMR al fine di assicurare che i tassi di individuazione e di superamento dei LMR non vengano viziati dallo scarso numero di determinazioni o dalla mancanza di dati relativi a taluni paesi(17);

AH.  considerando che nel marzo 2016 è stata rinviata la votazione in seno al comitato permanente per i fitofarmaci sul progetto di regolamento di esecuzione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato;

AI.  che il Government Accountability Office (GAO, ossia l'Ufficio per la responsabilità governativa statunitense) ha recentemente formulato una raccomandazione rivolta alla Food and Drug Administration (Agenzia dell'alimentazione e del farmaco statunitense) affinché questa valuti il rischio e divulghi informazioni sui residui di glifosato in relazione alla salute pubblica;

1.  ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione non garantisca un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, non applichi il principio di precauzione ed ecceda le competenze di esecuzione stabilite dal regolamento (CE) n. 1107/2009;

2.  chiede alla Commissione di presentare un nuovo progetto di regolamento di esecuzione al fine di tenere maggiormente conto dell'utilizzo sostenibile degli erbicidi contenenti glifosato; invita la Commissione a raccomandare agli Stati membri, nello specifico, di limitare o vietare la vendita di glifosato agli utilizzatori non professionali, e chiede alla Commissione di procedere ad una valutazione, di concerto con esperti degli Stati membri, al fine di esaminare l'utilizzo dei prodotti fitosanitari da parte di utilizzatori non professionali e presentare proposte al riguardo, mettere a punto programmi di formazione e prevedere una procedura di autorizzazione dei professionisti, fornire migliori informazioni sull'uso del glifosato nonché limitare rigorosamente l'uso di prodotti contenenti la sostanza attiva glifosato nella fase di pre-raccolto;

3.  invita la Commissione a rinnovare l'approvazione del glifosato per sette anni; ricorda che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione può revocare l'approvazione di una sostanza attiva durante il periodo di autorizzazione sulla base di nuove prove scientifiche che dimostrino che tale sostanza non soddisfa più i criteri di approvazione; invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare i lavori sull'elenco di coformulanti che non possono essere inclusi nei prodotti fitosanitari; si compiace del divieto di utilizzo dell'ammina da sego polietossilata nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato;

4.  invita la Commissione a non approvare, in particolare, qualsiasi uso non professionale del glifosato;

5.  invita la Commissione a non approvare, in particolare, qualsiasi uso del glifosato in parchi, giardini e parchi giochi pubblici o nelle loro vicinanze;

6.  invita la Commissione a non approvare, in particolare, qualsiasi uso agricolo del glifosato laddove siano sufficienti sistemi di difesa integrata per il necessario controllo delle erbe infestanti;

7.  invita la Commissione a rivalutare l'approvazione in attesa della presentazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di un fascicolo concernente la classificazione armonizzata del glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008;

8.  invita la Commissione a provvedere in breve tempo a una revisione indipendente della tossicità complessiva e della classificazione del glifosato alla luce di tutte le prove scientifiche disponibili, comprese quelle relative al potenziale cancerogeno della sostanza stessa, nonché delle eventuali proprietà di interferenza endocrina sulla base degli auspicati criteri scientifici orizzontali per i disgregatori endocrini;

9.  invita la Commissione e l'EFSA a divulgare immediatamente tutte le prove scientifiche che hanno costituito il fondamento della classificazione positiva del glifosato e della proposta di rinnovo dell'autorizzazione, alla luce dell'interesse pubblico prevalente alla divulgazione; invita inoltre la Commissione a compiere tutti gli sforzi necessari per agevolare la completa divulgazione dei dati scientifici utilizzati nel contesto del processo di valutazione dell'UE;

10.  invita la Commissione a incaricare il suo Ufficio alimentare e veterinario di testare e monitorare i residui di glifosato negli alimenti e nelle bevande prodotti nell'Unione nonché nelle merci importate;

11.  invita la Commissione e gli Stati membri a finanziare la ricerca e l'innovazione per trovare soluzioni alternative, sostenibili ed efficienti in termini di costi per quanto riguarda i prodotti fitosanitari, in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente;

12.  è del parere che, per garantire fiducia nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea e tra le stesse, sia importante che la Commissione dia opportunamente seguito alla presente risoluzione;

13.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(4) http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4302
(5) http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0
(6) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(7) http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0117-0.
(8) http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0117-0.
(9) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
(10) http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0
(11) Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2015)0456).
(12) Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2016)0040)
(13) Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2016)0038).
(14) Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2016)0039).
(15) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738.
(16) http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/herbicide _reduction_can_preserve_crop_yields_as_well_as_biodiversity_benefits_of_weeds_445na2_en.pdf
(17) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific _output/files/main_documents/4038.pdf

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