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Procedura : 2015/2322(INI)
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Ciclo del documento : A8-0214/2016

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A8-0214/2016

Discussioni :

PV 12/09/2016 - 18
CRE 12/09/2016 - 18

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PV 13/09/2016 - 4.14
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P8_TA(2016)0333

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Martedì 13 settembre 2016 - Strasburgo
Verso un nuovo assetto del mercato dell'energia
P8_TA(2016)0333A8-0214/2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sul tema "Verso un nuovo assetto del mercato dell'energia" (2015/2322(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 114 e 194,

–   visto l'accordo di Parigi del dicembre 2015 concluso alla 21a Conferenza delle parti (COP 21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,

–   vista la comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2011 dal titolo "Tabella di marcia per l'energia 2050" (COM(2011)0885),

–  visti la comunicazione della Commissione del 5 novembre 2013 dal titolo "Realizzare il mercato interno dell'energia elettrica e sfruttare al meglio l'intervento pubblico" (C(2013)7243) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Generation Adequacy in the internal electricity market – guidance on public interventions" (Adeguamento della produzione nel mercato interno dell'energia elettrica – orientamenti per gli interventi pubblici) (SWD(2013)0438),

–  vista la comunicazione della Commissione del 9 aprile 2014 dal titolo "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020"(1),

–  vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2014 dal titolo "Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio" (COM(2014)0910),

–   vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo "Un «new deal» per i consumatori di energia" (COM(2015)0339),

–  vista la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 dal titolo "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici" (COM(2015)0080),

–  vista la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 dal titolo "Raggiungere l'obiettivo del 10 % di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020" (COM(2015)0082),

–  vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo "Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia" (COM(2015)0340),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro di politica climatica ed energetica a orizzonte 2030,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2015 sull'Unione dell'energia,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2015 sul sistema di governance dell'Unione dell'energia,

–  visto il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia(2),

–   visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003(3),

–  visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009(4),

–  vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali")(5),

–  visto il regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio(6),

–  vista la direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture(7),

–  vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(8),

–  visto il terzo pacchetto dell'energia,

–  vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008 sul tema "Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori di energia"(9),

–  vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulla tabella di marcia per l'energia 2050, un futuro con l'energia(10),

–  vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulle conseguenze locali e regionali dell'istituzione di reti intelligenti(11),

–  vista la sua risoluzione del 14 ottobre 2015 sul tema "Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima"(12),

–  vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE(13),

–  vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e che abroga la direttiva 2003/54/CE(14),

–  vista la sua risoluzione del 10 settembre 2013 sul corretto funzionamento del mercato interno dell'energia(15),

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2015 sui progressi verso un'Unione europea dell'energia(16),

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2015 sulla realizzazione dell'obiettivo del 10 % per le interconnessioni elettriche – Preparare la rete elettrica europea per il 2020(17);

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0214/2016),

A.  considerando che i piani della Commissione per il mercato dell'energia elettrica devono condurre a una reale trasformazione del mercato, contribuire all'efficienza, alla sicurezza dell'approvvigionamento e allo sviluppo delle energie rinnovabili e degli interconnettori, nonché garantire il completamento del mercato interno europeo dell'energia;

B.  considerando che l'integrazione dei mercati dell'energia, associata all'integrazione di tutti gli attori del mercato, compresi i "prosumatori", contribuirà al conseguimento dell'obiettivo sancito dai trattati in materia di energia più sicura, conveniente, efficiente e sostenibile;

C.  considerando che, per conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia, il sistema energetico del futuro richiederà maggiore flessibilità, rendendo necessari investimenti in tutte e quattro le soluzioni di flessibilità, ossia produzione flessibile, sviluppo della rete, flessibilità della domanda e stoccaggio;

D.  considerando che più della metà dell'energia elettrica dell'UE è generata senza produrre gas a effetto serra;

E.  considerando che l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica deve avvenire in conformità dell'articolo 194 TFUE, in base al quale la politica energetica europea è intesa a garantire il funzionamento del mercato dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nonché a promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica, lo sviluppo di energie rinnovabili e l'interconnessione delle reti energetiche; che la definizione del mix energetico degli Stati membri e delle condizioni che disciplinano l'uso delle loro risorse energetiche rimane una competenza nazionale;

F.  considerando che le esperienze positive nell'ambito della cooperazione multilaterale fungono da modelli per una maggiore responsabilità regionale del mercato – ad esempio le iniziative regionali di coordinamento della sicurezza, come il coordinamento degli operatori del sistema di energia elettrica (Coreso), la cooperazione in materia di sicurezza dei gestori di sistemi di trasmissione (TSC), il forum pentalaterale dell'energia, il gruppo ad alto livello per l'Europa sudoccidentale sulle interconnessioni, il piano d'interconnessione del mercato energetico del Baltico (BEMIP), i mercati multinazionali comuni nordici della capacità di riserva e di bilanciamento e l'accoppiamento dei mercati nell'Europa centrale e orientale; che il loro assetto include norme tese a garantire che le capacità siano assegnate con un anticipo sufficiente a fornire segnali di investimento in merito a impianti meno inquinanti;

G.  considerando che in un certo numero di Stati membri si prevede un'inadeguatezza delle capacità di produzione, che comporterà rischi di blackout nel prossimo futuro se non verranno creati i necessari meccanismi di riserva;

H.  considerando che i mercati nazionali delle capacità hanno reso più difficile l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica, sono contrari agli obiettivi della politica energetica comune e dovrebbero essere utilizzati solamente in ultima istanza, dopo aver considerato tutte le altre opzioni, quali una maggiore interconnessione con i paesi vicini, interventi sul fronte della domanda e altre forme di integrazione dei mercati regionali;

I.  considerando che l'Europa è impegnata a completare con successo la transizione energetica e, in particolare, ad agevolare l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, il che comporta nuove esigenze di flessibilità e l'attuazione di regimi di mercato dedicati alla sicurezza dell'approvvigionamento;

J.  considerando che l'obiettivo della sicurezza energetica definito dai trattati sarà essenziale per il consolidamento dell'Unione dell'energia e che pertanto è necessario preservare e/o mettere in atto strumenti adeguati per garantire tale sicurezza;

K.  considerando che, per assicurare la massima efficacia degli investimenti pubblici mediante l'adozione delle misure necessarie a realizzare un mercato energetico sicuro, sostenibile e competitivo, è essenziale combinare il Fondo europeo per gli investimenti strategici con altre fonti specifiche di finanziamento in materia di energia, come il Meccanismo per collegare l'Europa;

L.  considerando che è necessaria una maggiore cooperazione a livello regionale, la quale dovrebbe fungere da catalizzatore per rafforzare l'integrazione dei mercati a livello europeo;

M.  considerando che le tasse sull'energia, i considerevoli costi della tassazione, l'indiscriminata regolamentazione dei prezzi, l'elevata concentrazione del mercato, gli oneri amministrativi, le sovvenzioni, la mancanza di cooperazione e di interconnettori transfrontalieri in alcune regioni e l'insufficiente gestione della domanda ostacolano il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica e ritardano dunque la piena integrazione delle fonti energetiche rinnovabili nel mercato;

N.  considerando che tutti i partecipanti al mercato dovrebbero contribuire al bilanciamento del sistema per garantire la massima sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica a costi ragionevoli per la società e l'economia;

O.  considerando che l'aumento a medio termine del grado di interconnessione tra alcuni Stati membri (al 15 % in funzione di un'analisi costi-benefici) allo scopo di far fronte in maniera mirata alle strozzature esistenti potrebbe incrementare la sicurezza degli approvvigionamenti e porre fine alle isole energetiche; che, oltre all'obiettivo quantitativo, il libero accesso e la disponibilità di interconnettori sono altresì essenziali per abbattere le barriere che ancora ostacolano il funzionamento del mercato europeo dell'energia elettrica;

P.  considerando che la quota crescente delle fonti energetiche rinnovabili variabili nel mix dell'energia elettrica richiede una riserva stabile dalle fonti energetiche flessibili e sostenibili nonché tecnologie flessibili, quali lo stoccaggio e la gestione della domanda;

Q.  considerando che lo stoccaggio di energia è un elemento chiave per giungere a una maggiore flessibilità ed efficienza dei mercati energetici, ma che non esiste ancora un meccanismo di regolamentazione per potersi avvalere di un sistema di stoccaggio efficiente;

R.  considerando che l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) ha presentato di recente valide raccomandazioni nello suo studio "Re-Powering Markets" (Ripotenziamento dei mercati)(18);

S.  considerando che un mercato europeo dell'energia ben concepito e correttamente attuato possiede le potenzialità per rilanciare in modo considerevole la sicurezza e l'indipendenza dell'approvvigionamento energetico europeo, in particolare rispetto ai principali fornitori da cui dipende l'Unione;

T.  considerando che per creare un vero mercato dell'energia è necessario eliminare urgentemente le isole energetiche ancora esistenti nell'Unione;

1.  accoglie con favore la summenzionata comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 sul nuovo assetto del mercato dell'energia e sostiene l'idea che il mercato dell'elettricità così trasformato, unitamente all'attuazione della legislazione vigente, dovrebbe rafforzare la cooperazione regionale in tutte le dimensioni dell'approvvigionamento energetico e della domanda di energia e dovrebbe fondarsi su mercati migliorati, maggiormente decentralizzati e più flessibili, onde garantire un sistema ben regolamentato basato sul mercato, in grado di conseguire tutti gli obiettivi stabiliti dall'Unione in materia di clima ed energia per il 2030;

2.  ritiene che gli elementi innovativi che rendono necessario un riassetto del mercato energetico siano:

   una presenza più marcata delle energie rinnovabili con remunerazione dettata dal mercato;
   una maggiore integrazione dei mercati nazionali tramite lo sviluppo di interconnettori;
   lo sviluppo delle reti intelligenti e delle tecnologie di produzione decentralizzata, che consentiranno agli utenti di svolgere un ruolo sempre più attivo in qualità di consumatori e produttori e favoriranno una migliore gestione della domanda;

3.  si compiace che la nuova strategia per l'Unione dell'energia sia concepita in modo da conferire all'UE un ruolo guida nell'ambito delle energie rinnovabili e osserva che il raggiungimento di tale obiettivo richiederà una trasformazione fondamentale del sistema elettrico europeo;

4.  si compiace che la nuova strategia per l'Unione dell'energia garantisca ai consumatori di energia nuovi vantaggi, offra loro una gamma molto più ampia di opzioni di partecipazione ai mercati dell'energia e accordi loro maggiore protezione;

5.  chiede che l'attuale quadro regolamentare per i mercati europei sia adeguato al fine di consentire l'aumento della quota delle energie rinnovabili e di colmare le lacune normative transfrontaliere esistenti; sottolinea che il nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica, quale parte integrante di un sistema energetico sempre più decentralizzato, deve fondarsi sui principi del mercato, stimolando gli investimenti, garantendo alle piccole e medie imprese l'accesso al mercato dell'energia e realizzando un approvvigionamento elettrico sostenibile ed efficiente attraverso un sistema energetico stabile, integrato e intelligente; ritiene che siffatto quadro dovrebbe promuovere e premiare le soluzioni flessibili di stoccaggio, le tecnologie per la gestione della domanda, la produzione flessibile, l'aumento delle interconnessioni e il rafforzamento dell'integrazione dei mercati, che contribuiranno a favorire l'aumento della quota delle energie rinnovabili e a integrarle nel mercato; ribadisce che la sicurezza dell'approvvigionamento e la decarbonizzazione richiederanno una combinazione di mercati liquidi a breve termine (con scadenze giornaliere o infragiornaliere) e segnali di prezzo a lungo termine;

6.  ritiene che la piena attuazione del terzo pacchetto sull'energia in tutti gli Stati membri sia un passo fondamentale verso un mercato energetico europeo; esorta pertanto la Commissione a garantire l'applicazione dell'attuale quadro normativo;

7.  chiede che il nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica adotti un approccio globale orientato al futuro, riconoscendo la crescente importanza dei cosiddetti "prosumatori" nella produzione decentralizzata di energia elettrica attraverso le energie rinnovabili; invita, in questo contesto, la Commissione a porsi alla guida di un processo partecipativo volto al raggiungimento di un'intesa comune pragmatica sulla definizione dei prosumatori a livello dell'UE; chiede alla Commissione di includere un nuovo capitolo sui prosumatori nella direttiva revisionata sulle energie rinnovabili al fine di affrontare gli ostacoli principali e favorire gli investimenti nell'autoproduzione e l'autoconsumo di energie rinnovabili;

8.  ritiene che il modo migliore per procedere verso un mercato europeo integrato dell'energia elettrica sia quello di determinare strategicamente il livello necessario di integrazione da raggiungere, ristabilire la fiducia tra gli attori presenti sul mercato e, in particolare, garantire la corretta attuazione della legislazione vigente;

9.  invita gli Stati membri a impegnarsi in modo più proattivo nella progettazione di un mercato interno europeo dell'energia elettrica flessibile e decentralizzato, in modo da rafforzare il coordinamento tra le strategie nazionali di transizione ed evitare di compromettere gli obiettivi di cui agli articoli 114 e 194 TFUE attraverso mercati e meccanismi permanenti delle capacità;

10.  ritiene che sia possibile rafforzare il mercato interno europeo dell'energia elettrica sulla base di segnali di prezzo più forti sul mercato all'ingrosso mediante prezzi che riflettano la reale scarsità ed eccedenza dell'offerta, compresi i picchi di prezzo, che, insieme ad altre misure, fungono da segnali di investimento per nuovi servizi di capacità e flessibilità; ricorda che la transizione verso prezzi che riflettano la scarsità dell'offerta comporta una migliore mobilitazione della gestione della domanda e dello stoccaggio, nonché un monitoraggio efficace del mercato e controlli volti a evitare il rischio di abuso del potere di mercato, in particolare per tutelare i consumatori; ritiene che il coinvolgimento dei consumatori sia uno degli obiettivi più importanti ai fini dell'efficienza energetica e che occorra valutare regolarmente se prezzi correlati all'effettiva scarsità dell'offerta determinino di fatto investimenti adeguati in capacità di produzione di energia elettrica;

11.  sottolinea che il mercato interno dell'energia elettrica dell'UE è altresì influenzato dalle importazioni da paesi terzi con sistemi giuridici e normativi sostanzialmente diversi, anche per quanto riguarda la sicurezza e la protezione nell'ambito dell'energia nucleare e gli obblighi in materia di ambiente e cambiamenti climatici; chiede alla Commissione di tenerne debitamente conto nell'elaborazione del nuovo assetto del mercato dell'energia, in modo da garantire parità di condizioni per i produttori di energia di Stati membri e di paesi terzi e fornire ai consumatori europei energia sicura, sostenibile ed economicamente accessibile;

12.  ritiene che gli investimenti in ambito energetico richiedano un quadro stabile e prevedibile sul lungo termine e che la sfida che si pone all'Unione sarà di infondere fiducia nell'esito delle nuove norme;

13.  sollecita adeguati periodi di transizione, corredati di una dettagliata analisi costi-benefici, per tutte le proposte in discussione;

14.  ribadisce l'importanza di un'analisi comune dell'adeguatezza del sistema a livello regionale, favorita dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e dalla rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E), e chiede che i gestori di sistemi di trasmissione (GST) di mercati contigui elaborino una metodologia comune, approvata dalla Commissione, a tale scopo; mette in risalto le enormi potenzialità di una cooperazione regionale rafforzata;

15.  sottolinea l'importanza di una pianificazione coordinata di lungo termine per uno sviluppo efficiente delle infrastrutture di trasmissione e dei mercati dell'elettricità in Europa; evidenzia a questo proposito la necessità di una migliore cooperazione regionale e prende atto del successo ottenuto da approcci esistenti sui mercati regionali, come il "Nord Pool";

16.  ribadisce il diritto degli Stati membri di determinare le condizioni che disciplinano l'uso delle loro risorse energetiche nel mix energetico nazionale, nel rispetto delle disposizioni del trattato secondo cui la politica energetica europea è intesa a garantire il funzionamento del mercato dell'energia e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili nonché promuovere l'interconnessione delle reti energetiche; sottolinea che la cooperazione regionale comporterebbe un risparmio sui costi e vantaggi per il sistema energetico europeo e dovrebbe basarsi su una metodologia standard trasparente per valutare le esigenze dei sistemi regionali sul lungo termine ai fini del loro adeguamento e concordare le azioni da intraprendere nell'eventualità di una crisi che coinvolga l'energia elettrica, in particolare qualora questa abbia conseguenze transfrontaliere; invita pertanto la Commissione a proporre un quadro revisionato a tale scopo e a provvedere affinché la sua proposta legislativa rifletta quanto precede;

17.  ricorda che gli Stati membri che scelgono di utilizzare l'energia nucleare dovrebbero agire in conformità delle norme di sicurezza dell'UE, delle regolamentazioni del mercato interno dell'energia e delle disposizioni in materia di aiuti di Stato;

18.  sottolinea che per il completamento del mercato interno dell'energia elettrica con una quota crescente delle fonti energetiche rinnovabili restano irrinunciabili l'efficienza energetica, il risparmio energetico, la pronta gestione della domanda, la capacità di stoccaggio dell'energia e il potenziamento delle reti, in particolare attraverso le reti intelligenti, l'uso efficiente delle interconnessioni e l'ulteriore potenziamento e sviluppo delle reti nazionali e rammenta il principio dell'"efficienza al primo posto", in base al quale occorre anzitutto considerare l'investimento dal lato della domanda rispetto agli investimenti nelle reti e nell'approvvigionamento; deplora il fatto che le interconnessioni all'interno e fra alcuni Stati membri presentino tuttora considerevoli lacune che provocano strozzature delle reti e pregiudicano notevolmente la sicurezza operativa e gli scambi energetici transfrontalieri; deplora la prassi di limitazione della capacità di trasmissione al fine di equilibrare la produzione nazionale e come metodo di superamento delle strozzature interne; chiede che gli obiettivi di interconnessione elettrica siano differenziati a livello regionale, riflettendo i reali flussi di mercato, siano oggetto di relative analisi costi-benefici e siano basati sul piano decennale di rete ENTSO-E, sempre nel pieno rispetto degli obiettivi minimi per l'UE; ritiene che, a tale scopo, sia molto importante contrastare i flussi di ricircolo non coordinati, in particolare nella regione dell'Europa centro-orientale; evidenzia che, una volta creata, la disponibilità della capacità transfrontaliera riveste altrettanta importanza dati i crescenti livelli di limitazione della capacità degli Stati membri;

19.  sottolinea che dovrebbero essere sviluppati nuovi approcci volti a superare le strozzature e a creare reti di distribuzione intelligenti che consentano un'agevole integrazione e fornitura di servizi attraverso sistemi di produzione, prosumatori e consumatori decentralizzati;

20.  ribadisce il proprio sostegno agli obiettivi dell'EU in materia di interoperabilità regionale; riconosce, tuttavia, che un uso non ottimale delle infrastrutture esistenti mette a repentaglio la vitalità di questi obiettivi; sottolinea che un uso ottimale delle infrastrutture esistenti è fondamentale per il mercato europeo dell'energia e, pertanto, chiede alla Commissione di affrontare la questione in una delle prossime proposte legislative;

21.  chiede un'attuazione e un'applicazione ottimizzate del quadro normativo per il mercato interno dell'energia elettrica ed esorta la Commissione e l'ACER ad affrontare ulteriormente le questioni relative ai mercati all'ingrosso in caso di pratiche correnti non conformi al regolamento (CE) n. 714/2009; invita l'ACER a rafforzare il controllo normativo dei vincoli della capacità degli interconnettori esistenti;

22.  rileva che un potenziamento mirato e ambizioso delle reti e l'eliminazione delle strozzature strutturali nelle reti stesse sono prerequisiti importanti per realizzare il mercato interno unico dell'energia e incentivare di conseguenza la concorrenza; ritiene che occorra discutere una configurazione delle zone di prezzo coinvolgendo tutte le parti interessate e tenendo in considerazione le competenze dell'ACER nonché della revisione della zona di offerta dell'ENTSO-E; sottolinea che la disaggregazione di zone di offerta come extrema ratio può costituire un approccio adeguato e consono all'economia di mercato al fine di dare riscontro alla carenza effettiva di energia elettrica in determinate regioni; ritiene che nelle reti elettriche strettamente integrate occorra stabilire la suddivisione di zone di prezzo unitamente a tutti i paesi vicini interessati, al fine di evitare un uso inefficiente delle reti e una limitazione della capacità transfrontaliera, incompatibile con il mercato interno;

23.  comprende che, a causa dei prezzi contenuti dell'energia sui mercati all'ingrosso e del loro impatto sugli investimenti nonché della necessità di sviluppare meccanismi di adattamento della capacità di produzione alla flessibilità necessaria per gestire la domanda, vari Stati membri, in assenza di un approccio europeo e in ragione di componenti specifiche del loro mercato di consumo, hanno dovuto sviluppare meccanismi di regolazione della capacità;

24.  valuta criticamente i meccanismi di regolazione della capacità puramente nazionali e non basati sul mercato, che sono incompatibili con i principi del mercato interno dell'energia e generano alterazioni dei mercati, sussidi indiretti alle tecnologie mature e costi elevati per i consumatori finali; sottolinea, pertanto, che tutti i meccanismi di regolazione della capacità nell'UE devono essere strutturati dal punto di vista della cooperazione transfrontaliera a seguito di studi approfonditi sulla loro necessità e devono essere conformi alle normative dell'UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato; ritiene che una migliore integrazione della produzione energetica nazionale nel sistema energetico dell'UE e il rafforzamento delle interconnessioni potrebbero ridurre il ricorso ai meccanismi di regolazione della capacità nonché i relativi costi;

25.  chiede che i meccanismi di regolazione della capacità transfrontaliera siano autorizzati esclusivamente nel caso in cui siano soddisfatte, tra l'altro, le seguenti condizioni:

   a. la loro necessità è comprovata da un'analisi dettagliata dell'adeguatezza regionale della situazione riguardo alla produzione e agli approvvigionamenti, tra cui interconnessioni, stoccaggio, gestione della domanda e risorse di produzione transfrontaliera, sulla base di una metodologia uniforme, normalizzata e trasparente a livello europeo che identifichi un chiaro rischio per la continuità degli approvvigionamenti;
   b. non esiste alcuna misura alternativa che risulti meno dispendiosa e meno invasiva per il mercato, come la piena integrazione regionale del mercato senza limitazioni in termini di scambi transfrontalieri, parallelamente a riserve strategiche/di rete mirate;
   c. il loro assetto è basato sul mercato e non risulta discriminatorio rispetto all'utilizzo di tecnologie di stoccaggio dell'energia elettrica, la gestione aggregata della domanda, fonti di energie rinnovabili stabili e la partecipazione delle imprese in altri Stati membri, in modo da evitare sovvenzioni incrociate transfrontaliere e disparità di trattamento di industrie e di altri clienti e garantire che siano remunerate solo le capacità assolutamente necessarie al fine della sicurezza degli approvvigionamenti;
   d. il loro assetto garantisce che l'assegnazione delle capacità avvenga con sufficiente anticipo al fine di fornire segnali di investimento adeguati in riferimento a impianti meno inquinanti;
   e. le norme relative alla sostenibilità e alla qualità dell'aria sono integrate al fine di eliminare le tecnologie più inquinanti (si potrebbe valutare l'idea di una norma sul livello di prestazione in materia di emissioni a tale riguardo);

26.  sottolinea che, oltre al nuovo assetto del mercato dell'energia, le prossime revisioni della direttiva sulle energie rinnovabili e della direttiva sull'efficienza energetica sono cruciali per sfruttare le opportunità offerte dallo stoccaggio dell'energia;

27.  ritiene che lo sviluppo di nuove soluzioni di stoccaggio dell'energia elettrica e di quelle esistenti sarà un elemento indispensabile della transizione energetica e che le regole del nuovo assetto del mercato dovrebbero contribuire alla creazione di un quadro di sostegno per le varie tecnologie interessate;

28.  ritiene che lo stoccaggio dell'energia abbia svariati benefici, non da ultimo quello di consentire la gestione della domanda, contribuire all'equilibrio della rete e fornire soluzioni di stoccaggio per la produzione eccedentaria di energie rinnovabili; chiede la revisione dell'attuale quadro normativo per promuovere lo sviluppo di sistemi di stoccaggio dell'energia e altre soluzioni di flessibilità, al fine di consentire una quota più consistente di fonti energetiche rinnovabili intermittenti, centralizzate o distribuite, con costi marginali ridotti da immettere nel sistema energetico; ribadisce la necessità di creare una categoria separata di attività per i sistemi di stoccaggio dell'energia o dell'energia elettrica nell'attuale quadro normativo data la duplice natura (produzione e domanda) dei sistemi di stoccaggio dell'energia;

29.  chiede pertanto un nuovo assetto del mercato per affrontare la questione degli ostacoli tecnici e delle pratiche discriminatorie nei codici di rete per lo stoccaggio di energia, nonché un'applicazione equa di costi e imposte, al fine di evitare doppie imposizioni per il carico e lo scarico di energia e di creare un mercato che premi le fonti flessibili a reazione rapida; ritiene che se e quando le opzioni di stoccaggio diverranno più abbondanti e accessibili, verrà presto meno la ragion d'essere dei mercati delle capacità;

30.  sottolinea la necessità di promuovere la messa a punto di sistemi di stoccaggio dell'energia e di creare condizioni di parità che consentano allo stoccaggio di competere con altre opzioni di flessibilità, sulla base di un assetto tecnologicamente neutrale del mercato dell'energia;

31.  chiede pertanto un assetto tecnologicamente neutrale del mercato dell'energia, che consenta a diverse soluzioni di stoccaggio basate su energie rinnovabili, quali le batterie a ioni di litio, le pompe di calore o le celle a combustibile a idrogeno, la possibilità di integrare le capacità di produzione da fonti di energie rinnovabili; chiede altresì l'istituzione di meccanismi chiaramente definiti allo scopo di sfruttare la produzione in eccesso e le riduzioni;

32.  invita la Commissione europea a chiarire il ruolo dello stoccaggio nelle diverse fasi della catena di fornitura di energia elettrica, oltre a consentire ai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione di investire, utilizzare e sfruttare i servizi di stoccaggio per un migliore equilibrio della rete e altri servizi ausiliari;

33.  prende atto della crescente gamma di servizi energetici e accessori che lo stoccaggio dell'energia potrebbe offrire in futuro; chiede pertanto una definizione di stoccaggio dell'energia elettrica in grado di coprire la sua duplice natura (utilizzo e cessione di energia elettrica) e la rimozione degli ostacoli normativi allo stoccaggio dell'energia elettrica;

34.  chiede la revisione del quadro normativo vigente per promuovere l'impiego di sistemi di stoccaggio dell'energia e di altre opzioni di flessibilità, con l'obiettivo di immettere nel sistema energetico quote più elevate di fonti di energia rinnovabili intermittenti con costi marginali ridotti e in maniera centralizzata o decentrata;

35.  chiede di includere nel quadro normativo una definizione di stoccaggio di energia nel sistema elettrico;

36.  sollecita l'istituzione di una categoria separata per i sistemi di stoccaggio di energia elettrica, accanto alla produzione, alla gestione della rete e al consumo, nel quadro normativo esistente;

37.  sottolinea che le interconnessioni di gas e il coordinamento delle misure nazionali di emergenza costituiscono modalità con cui gli Stati membri possono cooperare in caso di grave perturbazione degli approvvigionamenti di gas;

38.  rileva che la concorrenza transfrontaliera può essere foriera di vantaggi per i consumatori, attraverso la proliferazione dei fornitori di energia su un mercato decentrato, determinando la comparsa di nuove società di servizi energetici innovativi;

39.  sollecita l'ulteriore sviluppo di un "mercato di sola energia", in cui condividere equamente i costi e i benefici tra tutti gli utenti e i produttori di energia, basato sull'applicazione coerente della legislazione vigente, l'aggiornamento mirato delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione, una cooperazione regionale rafforzata, migliori interconnessioni, efficienza energetica, regimi di gestione della domanda e stoccaggio, in grado di inviare i corretti segnali a lungo termine per garantire la sicurezza del sistema dell'energia elettrica e sviluppare fonti di energia rinnovabile, tenendo in considerazione al contempo le particolari caratteristiche dei mercati dell'energia elettrica delle regioni isolate dal sistema elettrico nazionale, in modo da promuovere la diversificazione energetica e stimolare una maggiore concorrenza al fine di accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento;

40.  sottolinea che l'efficienza energetica è un principio centrale della strategia per un'Unione dell'energia, in quanto rappresenta una modalità efficace per ridurre le emissioni, produrre risparmi per i consumatori e diminuire la dipendenza dell'UE dalle importazioni di combustibili fossili;

41.  riconosce che le capacità e la flessibilità in materia di energia sono attualmente irrinunciabili e che, trattandosi di elementi complementari, andrebbero debitamente valutate nell'ottica di un nuovo assetto del mercato orientato al futuro;

42.  sottolinea che il mercato dell'energia elettrica europeo deve basarsi sulle esigenze del mercato; evidenzia, a tale proposito, che la formazione dinamica dei prezzi funge da segnale e da orientamento ed è senza dubbio un importante elemento ai fini dell'efficienza e di garantire dunque il corretto funzionamento del mercato dell'energia elettrica;

43.  sottolinea che le tariffe dell'energia elettrica che variano nel tempo possono favorire la flessibilità della gestione della domanda, agevolando l'equilibrio tra domanda e offerta e bilanciando i mutevoli modelli di produzione delle energie rinnovabili; evidenzia a tale proposito che è importante che i prezzi dell'energia elettrica riflettano i costi effettivi dell'elettricità;

44.  rileva che la previsione di futuri picchi di prezzo può incentivare i produttori e gli investitori a investire in soluzioni flessibili quali sistemi di stoccaggio dell'energia, efficienza energetica, gestione della domanda, capacità di produzione da energia rinnovabile, centrali elettriche a gas ad alta efficienza e moderne nonché centrali di pompaggio; sollecita una certa moderazione per quanto riguarda gli interventi sul mercato all'ingrosso anche in caso di elevati picchi di prezzo; chiede che si tengano in considerazione le esigenze dei consumatori vulnerabili a rischio di povertà energetica in relazione all'eliminazione programmata dei prezzi calmierati per l'utente finale inferiori ai costi di produzione;

45.  sottolinea che è essenziale la piena integrazione delle energie rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica; chiede di compiere sforzi volti a incoraggiare e massimizzare la loro partecipazione ai servizi di bilanciamento e ritiene che ridurre i tempi di chiusura, allineare gli intervalli di compravendita al periodo di correzione degli squilibri e consentire la presentazione di offerte aggregate da parte di generatori situati in Stati membri diversi contribuirebbe in modo significativo a raggiungere questo obiettivo;

46.  chiede il completamento dell'integrazione del mercato interno e dei servizi di bilanciamento e di riserva, favorendo la liquidità e il commercio transfrontaliero in tutte le fasi del mercato; esorta ad accelerare gli sforzi volti a realizzare gli obiettivi ambiziosi del modello di riferimento per quanto riguarda i mercati infragiornalieri e di bilanciamento, a partire dall'armonizzazione dei tempi di chiusura e dal bilanciamento dei prodotti energetici;

47.  invita la Commissione a presentare proposte che permettano, attraverso determinati strumenti, di mitigare il rischio legato alle entrate nell'arco di 20-30 anni, in modo che gli investimenti nella nuova generazione a basso tenore di carbonio siano in realtà guidati dal mercato, come ad esempio i coinvestimenti con la condivisione contrattuale dei rischi tra i grandi consumatori e i produttori di energia elettrica o un mercato per i contratti a lungo termine basati sul prezzo di costo medio;

48.  chiede che i contratti per i servizi di approvvigionamento energetico e ausiliari siano assegnati secondo le regole dell'economia di mercato; afferma che una tale gara d'appalto con procedura aperta, nazionale o transnazionale, dovrebbe avvenire in modo neutro sotto il profilo tecnologico e consentire la partecipazione anche dei gestori dello stoccaggio dell'energia;

49.  sostiene la quota crescente di energie rinnovabili nell'UE; sottolinea l'importanza di meccanismi di sostegno per le energie rinnovabili, stabili ed efficaci sotto il profilo dei costi, per investimenti a lungo termine che rimangano reattivi e adattabili a breve termine e siano adeguati alle necessità e ai contesti nazionali, permettendo una graduale soppressione dei sussidi per le tecnologie rinnovabili mature; accoglie con favore il fatto che numerose tecnologie nel campo delle energie rinnovabili stiano divenendo rapidamente competitive, sotto il profilo dei costi, rispetto alle forme di produzione convenzionali; osserva che occorre prestare attenzione al fine di garantire che i regimi di sostegno siano ben strutturati e limitare al minimo ogni impatto sui settori ad alta intensità energetica a rischio di rilocalizzazione delle emissioni;

50.  sottolinea l'importanza delle tecnologie digitali nell'inviare segnali di prezzo che consentano alla gestione della domanda di fungere da fonte di flessibilità; chiede, pertanto, una strategia ambiziosa per quanto riguarda la digitalizzazione nel settore energetico, dall'installazione di reti e contatori intelligenti allo sviluppo di applicazioni mobili, piattaforme online e hub di dati;

51.  segnala che, nell'ambito del quadro strategico 2020, gli Stati membri devono realizzare specifici obiettivi quantitativi per la quota di energie rinnovabili nei consumi finali a prescindere dalla situazione del mercato e sottolinea, pertanto, l'importanza di promuovere le energie rinnovabili attraverso politiche incentrate sulla concorrenza e l'efficacia dei costi, pur riconoscendo l'esistenza di molteplici tecnologie rinnovabili che hanno raggiunto diversi stadi di maturità e hanno caratteristiche diverse, e che pertanto non possono essere oggetto di un approccio indifferenziato; ricorda, a tale proposito, l'importante ruolo del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS) e ritiene che la promozione degli investimenti sia più compatibile con il mercato rispetto alle tariffe di immissione fisse e al trattamento preferenziale generale;

52.  insiste che, con la crescente maturità tecnica delle energie rinnovabili e la loro più vasta diffusione, le normative in materia di sovvenzioni debbano essere orientate alle condizioni del mercato, come ad esempio i premi di immissione, in modo da tenere a un livello congruo i costi per i consumatori di energia;

53.  evidenzia i rischi della commistione tra gli obiettivi di approvvigionamento e quelli in materia di clima; sollecita pertanto il rafforzamento dell'ETS e una conversione dell'assetto del mercato verso una maggiore flessibilità, cosicché in futuro i prezzi delle emissioni di CO2 e dei carburanti possano sostenere di più il potenziamento delle energie rinnovabili;

54.  ricorda che, a decorrere dal 2016, gli orientamenti del 2014 sugli aiuti di Stato prevedono che i generatori di energie rinnovabili assumano il bilanciamento delle responsabilità definito come obbligo per i produttori di compensare le deviazioni a breve termine dai loro precedenti impegni di fornitura laddove vi sia un mercato liquido infragiornaliero; sottolinea che, in caso di scostamento dagli avanzamenti annunciati dal gestore, sarebbe necessario riscuotere un prezzo adeguato di compensazione sull'energia; ricorda che le disposizioni vigenti della direttiva sulle energie rinnovabili garantiscono un accesso e un dispacciamento prioritari alle energie rinnovabili; invita a valutare e rivedere tali disposizioni una volta realizzato il nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica, garantendo migliori condizioni di parità e prendendo in maggiore considerazione le caratteristiche della generazione di energia rinnovabile;

55.  chiede, tenendo in considerazione il principio di sussidiarietà, nel contesto dell'ulteriore potenziamento delle energie rinnovabili, un intervento coordinato degli Stati membri che abbia inizio a livello regionale nell'ottica di aumentare la redditività dei mercati energetici ai fini del raggiungimento degli obiettivi europei comuni e del rafforzamento della stabilità della rete; ritiene che uno Stato membro non debba assumere decisioni unilaterali che hanno un impatto sostanziale sugli Stati vicini senza una discussione e una cooperazione più ampie a livello regionale o dell'UE; ricorda che le fonti di energia rinnovabili presentano nella maggior parte dei casi una forte componente locale; esorta la Commissione ad adoperarsi per un quadro europeo più convergente per la promozione delle energie rinnovabili;

56.  raccomanda agli Stati membri di prendere in considerazione il quadro normativo che incoraggia gli utilizzatori finali a scegliere l'autoproduzione e lo stoccaggio locale dell'energia;

57.  ritiene che accanto alle energie rinnovabili tutte le fonti energetiche sicure e sostenibili dovrebbero conservare il rispettivo ruolo nella produzione di energia elettrica, purché utili per conseguire l'obiettivo della decarbonizzazione graduale, in linea con il recente accordo globale della COP 21;

58.  evidenzia l'importanza di un coordinamento a livello dell'UE per la definizione dei regimi concessori per l'utilizzo dell'energia idroelettrica e per l'apertura del settore alla concorrenza, al fine di evitare distorsioni dei mercati e favorire l'utilizzo efficiente della risorsa;

59.  rileva che la riorganizzazione del mercato dell'energia elettrica risponderà alle attese dei consumatori in quanto offrirà vantaggi concreti grazie all'impiego di tecnologie nuove, in particolare nel campo delle energie rinnovabili a basse emissioni di carbonio e con la creazione di un'interdipendenza tra gli Stati membri in materia di sicurezza energetica;

60.  evidenzia che, in assenza di un sistema di rete elettrica completamente interconnesso con adeguate possibilità di stoccaggio, la generazione convenzionale del carico di base resta essenziale per il mantenimento della sicurezza dell'approvvigionamento;

61.  evidenzia che occorre considerare anche la responsabilità locale e regionale dei gestori delle reti di distribuzione nel contesto dell'Unione dell'energia, dato che il panorama energetico diventa sempre più decentrato, che il 90 % delle energie rinnovabili è collegato alla rete di distribuzione e che i gestori delle reti di distribuzione (GRD) sono integrati a livello locale; ricorda l'importanza per tutti gli Stati membri di attuare le disposizioni del terzo pacchetto energia in materia di separazione dei sistemi di trasmissione e distribuzione, soprattutto alla luce del rafforzamento del ruolo dei GRD per quanto riguarda l'accesso e la gestione dei dati; evidenzia che occorre considerare maggiormente l'interfaccia GST-GRD: ritiene che l'attuazione di modelli commerciali adeguati, un'infrastruttura dedicata e il sostegno armonizzato potrebbero favorire un efficace avvio della gestione della domanda in ciascuno Stato membro e oltre i confini;

62.  esorta gli Stati membri a istituire i meccanismi giuridici e amministrativi necessari a promuovere il coinvolgimento delle comunità locali nella produzione dell'energia elettrica, rendendole partecipi dei progetti di impianti per la produzione di energia elettrica rinnovabile su piccola scala;

63.  sottolinea che nella maggior parte dei casi le energie rinnovabili sono immesse a livello di rete di distribuzione, quasi a livello di consumo, e invita pertanto i GRD ad assumere un ruolo più decisivo in qualità di facilitatori e a impegnarsi maggiormente nella progettazione del quadro legislativo europeo e nei relativi organi al momento di elaborare orientamenti su questioni che li riguardano, quali la gestione della domanda, la flessibilità e lo stoccaggio, nonché una maggiore collaborazione tra i GRD e i GST a livello europeo;

64.  chiede misure per incentivare gli investimenti necessari nelle tecnologie per le reti intelligenti e nelle reti di distribuzione, al fine di migliorare l'integrazione dei volumi crescenti di energie rinnovabili e prepararsi maggiormente per la digitalizzazione; ritiene, a tale proposito, che i GRD debbano svolgere un ruolo più incisivo per quanto concerne la raccolta e la condivisione di dati e che occorra garantire la protezione dei dati in tutte le circostanze, tenendo conto dell'esperienza acquisita in paesi con piena diffusione dei contatori intelligenti;

65.  sottolinea l'importanza di un approccio regionale nella costruzione delle infrastrutture elettriche mancanti, fondamentali per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica sostenibile, al fine di eliminare le strozzature nella rete (elettrica) e di completare il mercato interno dell'energia;

66.  considera i GRD promotori neutrali del mercato, cui fluiscono i dati da varie fonti che poi possono essere messi a disposizione senza discriminazioni da terzi abilitati, con il consenso del consumatore, garantendo in tal modo che i consumatori continuino ad avere il controllo dei loro dati; ritiene che i GRD favoriscano lo sviluppo del mercato e svolgano un ruolo sempre più importante come gestori attivi del sistema, abilitatori tecnologici, amministratori di dati e innovatori; è del parere che siano necessarie regole chiare onde garantire che i GRD fungano da facilitatori neutrali del mercato; mette in evidenza che i GRD, tra gli altri partecipanti al mercato, possano altresì sostenere le autorità locali fornendo loro i dati per consentire la transizione energetica sul loro territorio;

67.  sottolinea la necessità di accelerare a tutti i livelli del processo decisionale la concessione di licenze per i progetti di infrastrutture energetiche;

68.  ritiene opportuna una maggiore cooperazione all'interno e tra le regioni sotto il coordinamento dall'ACER e in cooperazione con l'ENTSO-E, soprattutto per quanto riguarda la valutazione dell'impatto transfrontaliero, senza che gli Stati membri rinuncino tuttavia alla loro responsabilità di provvedere alla sicurezza degli approvvigionamenti; ribadisce che la cooperazione transfrontaliera e gli interconnettori sono elementi essenziali per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;

69.  plaude alle attività dell'ACER e chiede che l'agenzia sia dotata di risorse finanziarie e umane sufficienti ai fini dell'adempimento dei suoi compiti e obblighi attuali e futuri e sia in grado di pianificare strategicamente la propria attività in un orizzonte affidabile a medio termine;

70.  rileva l'importanza di un monitoraggio efficace, imparziale e continuo dei mercati europei dell'energia come strumento chiave per garantire un vero mercato interno dell'energia caratterizzato dalla libera concorrenza, da segnali di prezzo adeguati e dalla sicurezza dell'approvvigionamento; sottolinea l'importanza dell'ACER in questo senso e attende con interesse la posizione della Commissione sulle nuove competenze rafforzate dell'ACER in merito alle questioni transfrontaliere;

71.  invita l'ACER a sostenere e coordinare sforzi atti a intensificare la cooperazione regionale per quanto concerne la sicurezza e l'adeguatezza dei sistemi; ritiene che il trasferimento delle competenze per le questioni attinenti alla sicurezza dell'approvvigionamento a organi sovranazionali debba avvenire solo qualora ciò consenta guadagni netti all'intero sistema elettrico congiuntamente a un'assunzione di responsabilità sufficiente;

72.  chiede che all'ACER sia conferito il potere decisionale per quanto riguarda il coordinamento di una maggiore cooperazione regionale relativamente alle questioni transfrontaliere e interregionali, in particolare nel contesto delle iniziative regionali di coordinamento della sicurezza, con l'obiettivo di ottimizzare la gestione delle risorse energetiche, favorire le specificità nazionali, ridurre i costi e applicare i criteri di mercato, nonché al fine di sviluppare strumenti adeguati per monitorare efficacemente il mercato dell'energia allo scopo di creare l'Unione dell'energia senza l'esigenza di istituire un'autorità di ingenti dimensioni;

73.  rileva che le proposte della Commissione per un nuovo assetto del mercato energetico si limitano al settore dell'energia elettrica; invita la Commissione ad analizzare la possibilità di rivedere l'assetto del mercato del gas naturale, al fine di affrontare le sfide nel settore del gas (ad esempio la modifica della domanda di gas dell'UE, le attività bloccate, i sistemi tariffari, l'ulteriore integrazione del mercato e il rispettivo ruolo dell'ACER e della rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSO-G));

74.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

(1) GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.
(2) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.
(3) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.
(4) GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.
(5) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
(6) GU L 84 del 20.3.2014, pag. 61.
(7) GU L 33 del 4.2.2006, pag. 22.
(8) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.
(9) GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 24.
(10) GU C 36 del 29.1.2016, pag. 62.
(11) Testi approvati, P7_TA(2014)0065.
(12) Testi approvati, P8_TA(2015)0359.
(13) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
(14) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.
(15) GU C 93 del 9.3.2016, pag. 8.
(16) Testi approvati, P8_TA(2015)0444.
(17) Testi approvati, P8_TA(2015)0445.
(18) http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/REPOWERING MARKETS.pdf

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