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Procedura : 2016/2920(RSP)
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B8-1085/2016

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P8_TA(2016)0387

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Giovedì 6 ottobre 2016 - Strasburgo
Immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato
P8_TA(2016)0387B8-1085/2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/00 – 2016/2920(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/00),

–  vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio(1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

–  visto il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), modificato da ultimo il 24 febbraio 2012, che aggiorna la valutazione del rischio per l'ambiente e le raccomandazioni sulla gestione del rischio derivante dal granturco 1507 geneticamente modificato resistente agli insetti per la coltivazione(2),

–  visto il parere scientifico dell'EFSA, del 18 ottobre 2012, che integra le conclusioni della valutazione del rischio per l'ambiente e le raccomandazioni sulla gestione del rischio derivante dal granturco 1507 geneticamente modificato resistente agli insetti per la coltivazione(3),

–  visto il parere scientifico dell'EFSA, del 6 dicembre 2012, che aggiorna le conclusioni della valutazione del rischio e le raccomandazioni sulla gestione del rischio relative al granturco MON 810 geneticamente modificato resistente agli insetti(4),

–  visto il parere scientifico dell'EFSA, del 6 dicembre 2012, che integra le conclusioni della valutazione del rischio per l'ambiente e le raccomandazioni sulla gestione del rischio per la coltivazione del granturco Bt11 e MON 810 geneticamente modificato resistente agli insetti(5),

–  visto il parere scientifico dell'EFSA, del 28 maggio 2015, che aggiorna le raccomandazioni sulla gestione del rischio volte a limitare l'esposizione al polline del granturco Bt per i lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti(6),

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(7),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (8),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che nel 2001 la Pioneer Overseas Corporation e la Dow AgroSciences Europe Ltd hanno presentato alla competente autorità spagnola una notifica (riferimento C/ES/01/01) relativa all'immissione in commercio del granturco 1507 geneticamente modificato in conformità della direttiva 90/220/CEE del Consiglio(9); che nel 2003 è stata presentata una notifica aggiornata in conformità della direttiva 2001/18/CE;

B.  considerando che il granturco 1507 geneticamente modificato esprime la proteina Cry1F, ossia una proteina Bt (derivata dal Bacillus thuringiensis, sottospecie Kurstaki) che conferisce resistenza alla piralide del granturco (Ostrinia nubilalis) e ad alcuni altri parassiti dell'ordine dei lepidotteri come la nottua del mais (Sesamia spp.), la lafigma (Spodoptera frugiperda), la nottua dei seminati (Agrotis ipsilon) e la piralide americana (Diatraea grandiosella), nonché la proteina PAT, che conferisce tolleranza all'erbicida glufosinato ammonio;

C.  considerando che il glufosinato è classificato come tossico per la riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009; che, nel caso delle sostanze che sono già state approvate, i criteri di esclusione si applicano al momento del rinnovo dell'approvazione; che l'approvazione del glufosinato scade nel 2017; che l'uso del glufosinato dovrebbe, in linea di principio, avere termine nel 2017;

D.  considerando che, a norma dell'articolo 26 quater, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE, la coltivazione del granturco geneticamente modificato 1507 è vietata nei seguenti territori: Vallonia (Belgio), Bulgaria, Danimarca, Germania (tranne che a fini di ricerca), Grecia, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Slovenia, Irlanda del Nord (Regno Unito), Scozia (Regno Unito) e Galles (Regno Unito);

E.  considerando che, secondo l'EFSA, le evidenze indicano che approssimativamente il 95-99% del polline rilasciato si deposita entro circa 50 metri dalla sua fonte, sebbene correnti ascensionali o raffiche di vento durante l'emissione di polline possano portarlo ad elevate altitudini nell'atmosfera e disperderlo su grandi distanze per diversi chilometri;

F.  considerando che, secondo il gruppo di esperti sugli OGM dell'EFSA, la possibile evoluzione della resistenza alla proteina Cry1F nei parassiti bersaglio dell'ordine dei lepidotteri costituisce un motivo di preoccupazione associato alla coltivazione del granturco 1507, dal momento che l'evoluzione della resistenza potrebbe comportare l'alterazione delle pratiche di lotta antiparassitaria, con potenziali conseguenze nefaste per l'ambiente;

G.  considerando che il teosinte, antenato del granturco coltivato, è presente in Spagna dal 2009; che le popolazioni di teosinte potrebbero diventare organismi riceventi di DNA transgenico derivante dal granturco MON810 geneticamente modificato, che in Spagna è coltivato in alcune delle regioni in cui il teosinte sta registrando un'ampia diffusione; che il flusso genico potrebbe trasferirsi al teosinte, inducendolo a produrre la tossina Bt, e conferire una maggiore idoneità agli ibridi di granturco e teosinte rispetto alle piante autoctone di teosinte; che si tratta di uno scenario che comporta gravi rischi per gli agricoltori e l'ambiente;

H.  considerando che le autorità spagnole competenti hanno informato la Commissione che nei campi di granturco spagnoli – e in quantità alquanto limitate anche nei campi di granturco geneticamente modificato – è presente il teosinte; che le informazioni disponibili indicano altresì la presenza di teosinte in Francia;

I.  considerando che il 13 luglio 2016 la Commissione ha chiesto all'EFSA di valutare entro la fine di settembre 2016 se, sulla base della letteratura scientifica esistente e qualsiasi altra informazione pertinente, siano emersi nuovi elementi che modificherebbero le conclusioni e le raccomandazioni dei pareri scientifici dell'EFSA in merito alla coltivazione dei granturchi MON 810, Bt11, 1507 e GA21 geneticamente modificati;

J.  considerando che la Commissione, al punto 24 del suo progetto di decisione di esecuzione, afferma che l'EFSA ha preso in esame due livelli di mortalità locale "accettabile" (0,5% e 1%); che, tuttavia, nel suo parere scientifico del 28 maggio 2015 che aggiorna le raccomandazioni sulla gestione del rischio volte a limitare l'esposizione al polline del granturco Bt per i lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti, l'EFSA, in realtà, evidenzia chiaramente che qualsiasi livello di protezione specifica impiegato a fini illustrativi dal gruppo di esperti sugli OGM dell'EFSA è da intendersi puramente come esempio e che qualsiasi soglia applicata è necessariamente arbitraria e dovrebbe essere modificata in funzione degli obiettivi di protezione in vigore all'interno dell'Unione;

K.  considerando che la Commissione, nel suo progetto di decisione di esecuzione, ha optato per il livello di mortalità locale inferiore allo 0,5% e che, nel relativo allegato, prevede distanze di isolamento arbitrarie di almeno 20 metri tra un campo di granturco 1507 e un habitat protetto ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della direttiva 2004/35/CE, benché l'EFSA confermi chiaramente che l'imposizione di una distanza di isolamento di 30 metri tra un habitat protetto e il campo di granturco 1507 più vicino dovrebbe presumibilmente ridurre la mortalità locale a un livello pari o inferiore allo 0,5%, anche delle larve di lepidottero non bersaglio estremamente sensibili, distanza questa che è superiore a quella proposta dalla Commissione;

L.  considerando che, nel suo parere scientifico del 28 maggio 2015 che aggiorna le raccomandazioni sulla gestione del rischio volte a limitare l'esposizione dei lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti, l'EFSA sostiene che i dati attualmente disponibili non sono sufficienti per poter inquadrare la mortalità delle larve connessa alla tossina Bt nel contesto della mortalità globale;

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nella direttiva 2001/18/CE;

2.  reputa che la valutazione del rischio per la coltivazione svolta dall'EFSA sia incompleta e che le raccomandazioni sulla gestione del rischio proposte dalla Commissione siano inadeguate;

3.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione in quanto non è compatibile con l'obiettivo della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che consiste, nel rispetto del principio precauzionale, nel ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri e nel tutelare la salute umane e l'ambiente quando si emettono deliberatamente nell'ambiente organismi geneticamente modificati a scopo diverso dall'immissione in commercio all'interno della Comunità europea e quando si immettono in commercio all'interno della Comunità OGM come tali o contenuti in prodotti;

4.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
(2) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; Parere scientifico che aggiorna la valutazione del rischio per l'ambiente e le raccomandazioni sulla gestione del rischio derivante dal granturco 1507 geneticamente modificato resistente agli insetti per la coltivazione. EFSA Journal 2011; 9(11):2429 [73 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2011.2429.
(3) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; Parere scientifico che integra le conclusioni della valutazione del rischio per l'ambiente e le raccomandazioni sulla gestione del rischio derivante dal granturco 1507 geneticamente modificato resistente agli insetti per la coltivazione. EFSA Journal 2012; 10(11):2934 [36 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2934.
(4) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; Parere scientifico che aggiorna le conclusioni della valutazione del rischio e le raccomandazioni sulla gestione del rischio relative al granturco MON 810 geneticamente modificato resistente agli insetti. EFSA Journal 2012; 10(12):3017 [98 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(5) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM); Parere scientifico dell'EFSA che integra le conclusioni della valutazione del rischio per l'ambiente e le raccomandazioni sulla gestione del rischio per la coltivazione del granturco Bt11 e MON 810 geneticamente modificato resistente agli insetti. EFSA Journal 2012; 10(12):3016 [32 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(6) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, 2015. Parere scientifico che aggiorna le raccomandazioni sulla gestione del rischio volte a limitare l'esposizione al polline del granturco Bt per i lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti. EFSA Journal 2015; 13(7):4127 [31 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2015.4127
(7) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(8) Testi approvati, P7_TA(2014)0036.
(9) Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15).

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