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Procedura : 2016/2009(INI)
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A8-0345/2016

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PV 12/12/2016 - 15
CRE 12/12/2016 - 15

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PV 13/12/2016 - 5.4
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P8_TA(2016)0485

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Martedì 13 dicembre 2016 - Strasburgo
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015
P8_TA(2016)0485A8-0345/2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 (2016/2009(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 ("la Carta"), proclamata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo ed entrata in vigore con il trattato di Lisbona nel dicembre 2009,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948,

–  visti i trattati delle Nazioni Unite in materia di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la giurisprudenza degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Unione europea (UE) il 23 dicembre 2010,

–  viste le osservazioni conclusive adottate nell'ottobre 2015 dal comitato CRPD delle Nazioni Unite,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, adottata a New York il 20 novembre 1989,

–  visti i seguenti Commenti generali del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia: n. 6 (2005) sul trattamento dei minori non accompagnati e dei minori separati dalle famiglie al di fuori del loro paese di origine, n. 7 (2005) sull'attuazione dei diritti del bambino nella prima infanzia, n. 9 (2006) sui diritti dei bambini con disabilità, n. 10 (2007) sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, n. 12 (2009) sul diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, n. 13 (2011) sul diritto dei minori alla libertà da ogni forma di violenza e n. 14 (2013) relativo al diritto del minore a che il suo interesse superiore sia considerato preminente,

–  viste la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) del 1979 e la piattaforma d'azione di Pechino, le sue risoluzioni del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne(1) e del 6 febbraio 2014 sulla comunicazione della Commissione dal titolo: "Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili"(2)e le conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2014 intitolate "Prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, compresa la mutilazione genitale femminile",

–  visti la convenzione delle Nazioni Unite del 1951 e il relativo protocollo del 1967 concernenti lo status dei rifugiati,

–  vista la Convenzione internazionale del 1990 sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione,

–  visti gli orientamenti e i principi in materia di diritti umani alle frontiere internazionali raccomandati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR),

–  vista la relazione del 22 luglio 2014 del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione della verità, della giustizia, della riparazione e delle garanzie di non ripetizione,

–  vista la strategia d'attuazione regionale del piano d'azione internazionale di Madrid sull'invecchiamento, adottato nel 2002,

–  visti i principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani (principi di Parigi), allegati alla risoluzione 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

–  viste la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare le cause 18766/11 e 36030/11, le convenzioni, raccomandazioni, risoluzioni e relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del Commissario per i diritti umani e della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa,

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),

–  viste la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie,

–  vista la risoluzione 1985 (2014) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla situazione e i diritti delle minoranze nazionali in Europa,

–  vista la Carta del Consiglio d'Europa sull'educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti umani,

–  vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani,

–  vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(3),

–  vista la raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 2013 su misure efficaci per l'integrazione dei rom negli Stati membri(4),

–  vista la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali(5),

–  vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale(6),

–  vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(7),

–  vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura(8),

–  vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego(9),

–  vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, sui servizi di media audiovisivi(10) e i risultati della consultazione pubblica condotta dalla Commissione fra il luglio e il settembre 2015,

–  vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI(11),

–  vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio(12),

–  vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio(13),

–  viste le direttive sui diritti processuali degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali,

–  visto il pacchetto Protezione dei dati, adottato nel dicembre 2015,

–  visti il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016(14), che istituisce la guardia costiera e di frontiera europea e la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013(15) (direttiva sulle procedure di asilo),

–  viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002,

–  visto il Patto europeo per la parità di genere per il periodo 2011-2020, adottato con le conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 15 giugno 2011 sull'educazione e la cura della prima infanzia,

–  viste le conclusioni del Consiglio "Giustizia e affari interni", del 5 e 6 giugno 2014, sulla politica di integrazione degli immigrati nell'Unione europea,

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 19 giugno 2015, sul tema "Pari opportunità retributive per donne e uomini: colmare il divario pensionistico di genere",

–  vista la dichiarazione del trio di Presidenza dell'UE sull'uguaglianza di genere, del 7 dicembre 2015,

–  viste le conclusioni del Consiglio sull'uguaglianza delle persone LGBTI, adottate il 16 giugno 2016,

–  viste le conclusioni del Consiglio sul piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (2015-2019),

–  vista la dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione (dichiarazione di Parigi),

–  visti gli orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali (LGBTI), adottati dal Consiglio "Affari esteri" il 24 giugno 2013,

–  visti gli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti dell'uomo,

–  vista l'indagine Eurobarometro "La discriminazione nella UE nel 2015",

–  viste la comunicazione della Commissione su un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto (COM(2014)0158) e le conclusioni del Consiglio intitolate "Garantire il rispetto dello Stato di diritto",

–  visto l'elenco di azioni della Commissione europea per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI,

–  vista la relazione della Commissione del 2015 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea, (SWD(2016)0054),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi" (COM(2016)0377),

–  vista la strategia Europa 2020, in particolare i suoi obiettivi in materia di povertà ed esclusione sociale,

–  vista la pubblicazione dell'OCSE e dell'Unione europea dal titolo "Indicatori sull'integrazione degli immigrati 2015 – Integrarsi",

–  viste la comunicazione della Commissione intitolata "Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione" (COM(2013)0083) e la sua raccomandazione 2013/112/UE del 20 febbraio 2013 sul tema "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale",

–  vista la relazione della Commissione del 29 maggio 2013 sui progressi compiuti in merito agli obiettivi di Barcellona intitolata "Lo sviluppo dei servizi di cura della prima infanzia in Europa per una crescita sostenibile e inclusiva" (COM(2013)0322),

–  vista la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016) (COM(2012)0286), in particolare le disposizioni relative al finanziamento dello sviluppo di orientamenti sui sistemi per la protezione dei minori e lo scambio di buone pratiche,

–   viste la comunicazione della Commissione dal titolo "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020" (COM(2011)0173) e le conclusioni del Consiglio europeo del 24 giugno 2011,

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Progressi nell'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei rom" (COM(2013)0454),

–  visti la relazione della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel 2015 (COM(2016)0265) e i relativi documenti di lavoro,

–  vista la relazione 2013 della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione dal titolo "Cittadini dell'Unione: i vostri diritti, il vostro futuro" (COM(2013)0269),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Valutare l'attuazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom e della raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri – 2016" (COM(2016)0424),

–  vista la relazione della Commissione intitolata "Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione" (COM(2014)0038),

–  vista l'agenda europea sulla migrazione (COM(2015)0240),

–  vista l'agenda europea sulla sicurezza (COM(2015)0185),

–  viste le conclusioni del convegno annuale 2015 sui diritti fondamentali,

–  visti risultati della consultazione pubblica per il convegno annuale 2016 sui diritti fondamentali su "Pluralismo dei media e democrazia",

–  vista la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, presentata dalla Commissione (COM(2008)0426),

–  vista la proposta della Commissione sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa,

–  vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sui progressi compiuti nell'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei Rom(16),

–  vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere(17),

–  viste le sue risoluzioni sull'uguaglianza di genere,

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE(18),

–  viste le sue risoluzioni sui diritti fondamentali e i diritti dell'uomo, in particolare la più recente dell'8 settembre 2015 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2013-2014)(19),

–  viste le sue risoluzioni sulle migrazioni, in particolare la più recente del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione(20),

–  vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2005 sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata,(21)

–   vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sul 25° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia(22),

–   vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'Unione europea(23),

–  vista la sua risoluzione del 15 aprile 2015 in occasione della Giornata internazionale dei rom – antiziganismo in Europa e riconoscimento, da parte dell'UE, della giornata commemorativa del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale(24),

–  vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulla Carta dell'UE: stabilire norme per la libertà dei mezzi d'informazione in tutta l'UE(25);

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(26);

–  vista la decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine di propria iniziativa OI/8/2014/AN concernente la Commissione europea,

–  visto il parere 2/2013 della Corte di giustizia dell'Unione europea, relativo al progetto di accordo sull'adesione dell'Unione europea alla CEDU,

–  viste le decisioni e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e la giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali, che fanno della Carta uno dei loro riferimenti nell'interpretazione della legge nazionale, in particolare le cause C-83/14, C-360/10, C-70/10, C-390/12, C-199/12, C-200/12, C-201/12, C-404/15, C-659/15, C-362/14,

–  vista la relazione 2016 sui diritti fondamentali elaborata dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,

–  visto il Manuale sul diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia (2015) dell'Agenzia per i diritti fondamentali,

–  visto lo studio dell'Agenzia per i diritti fondamentali su una giustizia a misura di minore: prospettive ed esperienze dei professionisti sulla partecipazione dei minori nei procedimenti civili e penali in dieci Stati membri dell'UE (2015),

–  vista la relazione dell'Agenzia per i diritti fondamentali sulla violenza nei confronti dei minori con disabilità: legislazione, politiche e programmi dell'UE (2015),

–  visti il sondaggio dell'Agenzia per i diritti fondamentali sulla comunità LGBT nell'UE (2013), la sua relazione "Being Trans in the European Union ­ Comparative analysis of the EU LGBT survey data" (Essere transessuali nell'Unione europea – analisi comparativa dei dati del sondaggio LGBT dell'UE) (2014) e il suo documento di approfondimento sulla situazione dei diritti fondamentali delle persone intersessuali (2015),

–  vista la relazione dell'Agenzia per i diritti fondamentali dal titolo "Violence against women: an EU-wide survey" (Violenza contro le donne: un'indagine a livello dell'UE),

–  visto il sondaggio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali "Antisemitism - Overview of data available in the European Union 2004-2015" (Antisemitismo, una panoramica dei dati disponibili nell'Unione europea per il 2004-2015),

–  vista l'analisi giuridica comparativa dell'Agenzia per i diritti fondamentali sulla protezione contro la discriminazione per motivi di orientamento sessuale, identità di genere e caratteristiche sessuali nell'UE,

–  viste le indagini EU-MIDIS e l'indagine sui rom dell'Agenzia per i diritti fondamentali,

–  visto l'indice sull'uguaglianza di genere 2015 dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e la sua relazione del 2015 intitolata "Reconciliation of work, family and private life in the European Union: Policy review" (Conciliazione fra vita professionale, familiare e privata nell'Unione europea: esame delle politiche),

–  visto il documento dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere "Study to identify and map existing data and resources on sexual violence against women in the EU" (Studio per individuare e mappare i dati e le risorse disponibili sulla violenza sessuale contro le donne nell'UE),

–  vista la relazione 2016 di Europol sulla situazione della tratta di esseri umani nell'UE,

–  vista la relazione di Eurostat del 2015 sulla tratta di esseri umani,

–  visti gli studi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) intitolati "Working time and work-life balance in a life course perspective" (Orario di lavoro ed equilibrio tra lavoro e vita privata nella prospettiva dell'arco di vita) (2013), "Caring for children and dependants: Effect on careers of young workers" (Prendersi cura dei figli e di altre persone a carico: effetto sulla carriera dei giovani lavoratori) (2013) e "Working and caring: Reconciliation measures in times of demographic change" (Lavoro e cura: misure di conciliazione in tempi di cambiamento demografico) (2015),

–  visto lo studio dei Servizi di ricerca parlamentare del Parlamento europeo, del maggio 2015, dal titolo "Gender equality in employment and occupation – Directive 2006/54/EC, European Implementation Assessment" (Uguaglianza di genere nell'occupazione e nella professione – direttiva 2006/54/CE, valutazione di attuazione europea),

–  visto lo studio della Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione del Parlamento europeo intitolato "Discrimination Generated by the Intersection of Gender and Disability" (Discriminazione dovuta all'intersezione di genere e disabilità),

–  vista l'audizione sui diritti fondamentali della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del 16 giugno 2016,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A8-0345/2016),

A.  considerando che è essenziale tutelare tutti i diritti fondamentali; che la Carta dei diritti fondamentali è stata integrata appieno nei trattati e che nell'UE e negli Stati membri si verificano violazioni dei diritti fondamentali, come indicano le relazioni della Commissione europea, dell'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite nonché delle ONG;

B.  considerando che l'Unione europea è una comunità fondata sui valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

C.  considerando che lo Stato di diritto costituisce la spina dorsale della democrazia liberale europea e rappresenta uno dei principi fondanti dell'UE che discendono dalle tradizioni costituzionali comuni di tutti gli Stati membri; che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto per la tutela dei diritti fondamentali e degli obblighi previsti dai trattati e dal diritto internazionale;

D.  considerando che nell'affrontare le sfide odierne l'UE e gli Stati membri dovrebbero difendere e mettere in pratica tali valori in tutte le loro azioni; che il modo in cui lo Stato di diritto è attuato a livello nazionale riveste un ruolo essenziale nel garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri e i rispettivi sistemi giuridici; che, a norma dell'articolo 17 TUE, la Commissione deve assicurare l'applicazione dei trattati;

E.  considerando che le istituzioni dell'UE hanno già avviato le procedure per superare il cosiddetto "dilemma di Copenaghen"; che i recenti sviluppi hanno dimostrato la necessità di rivedere e integrare gli strumenti e i processi volti a garantire la piena e corretta applicazione dei principi e dei valori dei trattati, come pure di sviluppare un meccanismo efficace per colmare le restanti lacune e assicurare la difesa dei principi e dei valori dei trattati in tutta l'Unione; che tale meccanismo dovrebbe basarsi su dati concreti ed essere obiettivo, non discriminatorio, in grado di fornire valutazioni in condizioni di parità, rispettoso dei principi di sussidiarietà, necessità e proporzionalità, applicabile sia agli Stati membri che alle istituzioni dell'Unione nonché strutturato secondo un approccio graduale che preveda sia una funzione preventiva sia una funzione correttiva;

F.  considerando che l'Unione europea si impegna a rispettare la libertà e il pluralismo dei media nonché il diritto all'informazione e la libertà di espressione sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla CEDU;

G.  considerando che le migrazioni fanno parte del presente e del futuro dell'UE e costituiscono una delle maggiori sfide odierne, in quanto chiamano in causa le responsabilità umanitarie internazionali dell'UE e degli Stati membri, e nel contempo sono un'opportunità in termini demografici e rendono necessaria una soluzione orientata al futuro, sia per la gestione della crisi di breve e medio termine sia a livello di politiche di lungo termine per l'integrazione e l'inclusione sociale;

H.  considerando che il diritto di asilo è garantito dalla Convenzione sullo status dei rifugiati (Convenzione di Ginevra) del 1951 e dal relativo protocollo del 31 gennaio 1967, come pure dalla Carta;

I.  considerando che tra settembre e dicembre 2015 la Commissione ha adottato 48 decisioni di infrazione nei confronti di diversi Stati membri per l'inadeguatezza del recepimento e dell'attuazione del sistema europeo comune di asilo;

J.  considerando che, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, almeno 3 771 persone sono morte o scomparse nel 2015 nel tentativo di raggiungere un luogo sicuro in Europa, il che porta il totale dei morti e dei dispersi negli ultimi vent'anni a oltre 30 000;

K.  considerando che gli atti di terrorismo costituiscono una delle violazioni più gravi dei diritti e delle libertà fondamentali; che è necessario disporre degli strumenti adeguati per proteggere i cittadini e i residenti dell'Unione e per rispondere in maniera inequivocabile e combattere tali violazioni nel quadro dello Stato di diritto;

L.  considerando che l'uccisione di otto giornalisti della rivista satirica Charlie Hebdo, avvenuta il 7 gennaio 2015, ha costituito un tentativo di attacco alla libertà dei mezzi d'informazione, alla libertà di espressione e alla libertà delle arti nell'UE;

M.  considerando che è essenziale che in tutti i provvedimenti adottati dagli Stati membri e dall'UE siano rispettati i diritti fondamentali e le libertà civili, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati personali, la presunzione di innocenza e il diritto alla difesa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo, la libertà di espressione e informazione e la libertà di pensiero, coscienza e religione; che l'efficace controllo democratico delle misure di sicurezza è fondamentale; che la sicurezza dei cittadini europei deve preservare i loro diritti e le loro libertà; che questi due principi sono in realtà le due facce di una stessa medaglia;

N.  considerando che ogni eventuale limitazione ai diritti e alle libertà riconosciuti dalla Carta deve rispettare il principio di proporzionalità e necessità conformemente all'articolo 52 della Carta;

O.  considerando che, conformemente all'articolo 72 TFUE, devono essere rispettate le competenze degli Stati membri relative ai servizi di intelligence;

P.  considerando che la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno(27), e in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, prevede che, nella prestazione dei servizi di trasmissione, memorizzazione e "hosting", gli Stati membri non impongano ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite;

Q.  considerando che, secondo la Commissione, 75 milioni di persone ogni anno sono vittime di reati nell'UE;

R.  considerando che la tratta di esseri umani costituisce un reato grave, spesso commesso nell'ambito della criminalità organizzata, che rappresenta una grave lesione della dignità umana nonché una delle peggiori forme di violazione dei diritti fondamentali, che colpisce in modo sproporzionato le donne e le bambine ed è esplicitamente vietata dalla Carta;

S.  considerando che la tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale risulta ancora essere la forma più diffusa; che il 76 % delle vittime registrate nell'UE sono donne; che le vittime identificate della tratta di esseri umani nell'UE sono nel 70 % dei casi cittadini dell'UE;

T.  considerando che la direttiva 2011/36/UE introduce disposizioni comuni, tenendo conto della prospettiva di genere, per rafforzare la prevenzione della criminalità per quanto concerne la tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;

U.  considerando che la tratta e il traffico di esseri umani sono due fenomeni ben distinti, che possono tuttavia essere in alcuni casi collegati;

V.  considerando che la discriminazione, il razzismo, la xenofobia, l'incitamento all'odio e i reati d'odio motivati dal razzismo, dalla xenofobia o dai pregiudizi contro la religione o il credo, l'età, la disabilità, l'orientamento sessuale o l'identità di genere di una persona minacciano i valori fondamentali dell'UE e degli Stati membri; che si assiste a una crescita dell'incitamento all'odio da parte delle forze politiche e a un aumento della xenofobia e di altre forme di pregiudizio in importanti settori della popolazione, anche attraverso Internet; che la lotta alla discriminazione, al razzismo e alla xenofobia è cruciale per garantire il rispetto dei valori europei di tolleranza, diversità e rispetto reciproco;

W.  considerando che le persone possono essere esposte a discriminazioni multiple e intersettoriali; che le politiche volte a contrastare una determinata forma di discriminazione dovrebbero tener conto della situazione di gruppi specifici che sono suscettibili di subire discriminazioni multiple basate, tra l'altro, sull'età, la razza, la religione, l'orientamento sessuale, il genere o la disabilità;

X.  considerando che la parità fra donne e uomini è un principio fondamentale dell'UE e che è vietata qualsiasi discriminazione basata sul genere;

Y.  considerando che la violenza nei confronti delle donne rappresenta una violazione dei diritti fondamentali che interessa tutti i livelli sociali, indipendentemente dall'età, dal livello d'istruzione, dal reddito, dalla posizione sociale e dal paese di origine o residenza; che le disuguaglianze di genere e gli stereotipi di genere accrescono il rischio di violenza e di altre forme di sfruttamento, impedendo altresì la piena partecipazione delle donne a tutti gli ambiti della vita;

Z.  considerando che, in base ai dati emersi dall'indagine dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) sulla violenza nei confronti delle donne, dall'età di 15 anni nell'UE una donna su tre ha subito violenza fisica o sessuale, una su dieci ha subito una forma di violenza sessuale e una su venti è stata stuprata;

AA.  considerando che la violenza nei confronti delle donne è ancora "tacitamente" tollerata in molti luoghi e spesso non è denunciata alla polizia a causa della mancanza di fiducia nelle autorità da parte delle vittime; che è necessario un approccio di tolleranza zero;

AB.  considerando che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti rientrano nelle competenze degli Stati membri; che, tuttavia, l'UE può contribuire alla promozione delle migliori prassi fra gli Stati membri;

AC.  considerando che è necessario garantire un accesso paritario all'assistenza sanitaria, anche in ambito sessuale e riproduttivo, indipendentemente dalla situazione delle donne a livello economico, geografico e di disabilità;

AD.  considerando che i bambini sono il futuro della nostra società e che noi siamo responsabili del loro presente; che l'istruzione è uno dei modi migliori per trasmettere valori quali pace, tolleranza, convivenza, uguaglianza, giustizia e rispetto dei diritti umani attraverso metodi d'istruzione formali, non formali e informali, conformemente all'articolo 14 della Carta;

AE.  considerando che le linee telefoniche dirette destinate ai bambini, i servizi di informazione e strumenti simili sono utili meccanismi di sensibilizzazione, segnalazione e denuncia in caso di violazione dei diritti dei bambini;

AF.  considerando che la trasmissione in diretta di abusi sessuali sui bambini non costituisce più una nuova tendenza emergente, bensì una realtà consolidata; che i bambini rischiano di cadere vittime della manipolazione psicologica e dell'adescamento online per fini sessuali, che nei casi più gravi possono tradursi in coercizione sessuale e altre forme di abuso, e che non si sta intervenendo adeguatamente per prevenire l'abuso sessuale sui minori mediante programmi educativi né per rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri nella lotta alle reti della pedofilia;

AG.  considerando che il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali è particolarmente importante quando sono coinvolti i minori, che rappresentano la parte più indifesa della società;

AH.  considerando che, in applicazione dell'articolo 37 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e del principio dell'interesse superiore del bambino, i minori non accompagnati o separati dagli adulti non dovrebbero, di norma, essere detenuti, e si dovrebbe garantire che siano collocati in un ambiente sicuro che offra tutta la protezione, l'assistenza sanitaria e l'istruzione necessarie;

AI.  considerando che il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze è uno dei principi di base dell'UE; che è necessario rafforzare l'effettiva protezione delle minoranze; che, dinanzi all'aumento del populismo e dell'estremismo, si dovrebbe promuovere la convivenza con le minoranze e il rispetto delle stesse; che le minoranze contribuiscono alla ricchezza e alla diversità dell'Europa; che la crisi migratoria ha fomentato la diffidenza e il crescente odio nei confronti delle comunità minoritarie in Europa;

AJ.  considerando che, secondo la relazione del 2016 sui diritti fondamentali pubblicata dall'Agenzia per i diritti fondamentali, la discriminazione e i sentimenti di antiziganismo continuano a rappresentare un problema per l'effettiva integrazione dei rom; che, in base all'indagine Eurobarometro del 2015 sulla discriminazione, l'origine etnica è considerata la più diffusa ragione di discriminazione;

AK.  considerando che i rom in Europa, come individui e come gruppo, si trovano ad affrontare antiziganismo, pregiudizi sistematici, razzismo, intolleranza, ostilità, discriminazione ed esclusione sociale nella loro vita quotidiana; che nella maggior parte degli Stati membri la segregazione dei bambini Rom nelle scuole continua a rappresentare un problema; che la discriminazione dei Rom nel mercato del lavoro impedisce loro di migliorare la capacità di emanciparsi dal circolo vizioso della povertà;

AL.  considerando che gli articoli 8, 9, 10, 19 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al pari della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, riconoscono l'importanza dei diritti sociali fondamentali, e che ciò evidenzia che tali diritti e, in particolare i diritti sindacali, di sciopero, di associazione e di riunione, devono essere tutelati alla stessa stregua degli altri diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta;

AM.  considerando che solo il 27 % degli europei conosce il numero unico di emergenza europeo 112 e che ad oggi non tutte le persone vi hanno accesso;

AN.  considerando che tutti gli Stati membri sono tenuti a proteggere ogni persona, comprese le persone LGBTI, da ogni forma di discriminazione e violenza; che si dovrebbe condannare qualsiasi forma di discriminazione e violenza basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere;

AO.  considerando, che secondo le ricerche sul campo dell'Agenzia per i diritti fondamentali, i diffusi atteggiamenti sociali e stereotipi negativi costituiscono una barriera importante alla lotta contro la discriminazione e i crimini dettati dall'odio nei confronti delle persone LGBTI;

AP.  che, sulla base dello studio dell'Agenzia per i diritti fondamentali, tra le persone LGBTI i transessuali sono il sottogruppo che segnala il maggior livello di discriminazione, violenza e vessazioni;

Tutela dei diritti fondamentali e della dignità

1.  ribadisce che la dignità umana è il fondamento inviolabile di tutti i diritti fondamentali, non deve essere soggetta ad alcuna strumentalizzazione e deve essere rispettata e tutelata in tutte le iniziative dell'UE; invita a sensibilizzare i cittadini dell'Unione sulla dignità insita in ogni persona, al fine di costruire una società più umana e più giusta;

2.  condanna ogni forma di discriminazione e violenza nell'Unione contro tutti gli esseri umani, in quanto violazione diretta della dignità umana;

3.  ribadisce il proprio appello al rispetto della dignità alla fine della vita; sottolinea che la pena di morte contravviene ai valori fondamentali dell'UE;

4.  evidenzia che l'adesione dell'Unione alla CEDU è un obbligo sancito dal trattato, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, TUE; osserva che una tale adesione rafforzerebbe la tutela dei diritti fondamentali nell'UE e si attende che gli ostacoli normativi all'adesione siano rimossi quanto prima;

Stato di diritto

5.  sottolinea che i diritti fondamentali sono universali, indivisibili e sempre complementari e che occorre quindi trovare il giusto equilibrio fra i diritti di tutti in una società ricca ed eterogenea; sottolinea che è importante garantire che sia data piena attuazione ai principi di cui all'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali, nella legislazione europea come in quella nazionale; invita la Commissione ad avviare procedure di infrazione ogniqualvolta uno Stato membro violi la Carta nell'attuazione del diritto dell'UE;

6.  ricorda che nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione deve contribuire alla tutela dei diritti fondamentali; invita le istituzioni dell'UE a garantire un elevato livello di tutela di tali diritti nelle relazioni esterne, nonché nelle politiche interne che hanno conseguenze esterne;

7.  ricorda che è essenziale garantire che i valori europei comuni enunciati all'articolo 2 TUE siano pienamente rispettati nella legislazione europea come in quella nazionale, nonché nelle politiche pubbliche e nella relativa attuazione; ritiene necessario che tutti i soggetti pertinenti a livello nazionale incrementino i propri sforzi per difendere e rafforzare lo Stato di diritto, allo scopo di salvaguardarlo; osserva che disporre di un sistema giudiziario efficiente, indipendente e imparziale è cruciale per lo Stato di diritto;

8.  osserva che gli scambi regolari con le istituzioni dell'UE e tra gli stessi Stati membri, basati su criteri obiettivi e su valutazioni contestuali, potrebbero mitigare o prevenire eventuali futuri problemi relativi allo Stato di diritto; invita nuovamente a istituire un patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, che dovrebbe consistere in una relazione annuale con raccomandazioni specifiche per paese; ritiene che tale relazione debba essere elaborata a partire da diverse fonti, tra cui le relazioni dell'Agenzia per i diritti fondamentali, del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, e che debba incorporare e integrare gli strumenti esistenti, quali il quadro di valutazione della giustizia, e sostituire il meccanismo di cooperazione e verifica per la Bulgaria e la Romania;

9.  accoglie con favore il fatto che il Consiglio tenga regolarmente discussioni sullo Stato di diritto; ritiene che il patto dell'Unione dovrebbe incorporare il quadro per lo Stato di diritto della Commissione e il dialogo sullo Stato di diritto del Consiglio in un singolo strumento a livello dell'Unione e che il Consiglio dovrebbe svolgere il proprio dibattito sulla base della relazione annuale con le raccomandazioni specifiche per paese;

10.  rammenta che i diritti fondamentali dovrebbero essere inseriti nella valutazione d'impatto per tutte le proposte legislative;

11.  sottolinea che la libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei e dei loro familiari, prevista dai trattati e garantita dalla direttiva sulla libertà di circolazione, è uno dei diritti fondamentali dei cittadini europei;

12.  riconosce che la neutralità dello Stato è essenziale per tutelare la libertà di pensiero, coscienza e religione, garantire il trattamento paritario di tutte le religioni e i credo nonché la libertà di praticare la religione prescelta e di cambiare religione o credo;

13.  ricorda che le libertà di espressione, di informazione e dei media sono fondamentali per garantire la democrazia e lo Stato di diritto; condanna fermamente l'uso della violenza, le pressioni e le minacce nei confronti di giornalisti e mezzi d'informazione; invita gli Stati membri ad astenersi da qualsiasi misura che limiti la libertà dei media, della comunicazione e dell'informazione; invita la Commissione a porre una maggiore enfasi anche sul rispetto di questi diritti fondamentali nel processo dei negoziati di adesione;

14.  invita nuovamente l'UE e gli Stati membri a valutare la possibilità di istituire un sistema per la protezione degli informatori e di predisporre tutele per le fonti dei giornalisti;

15.  esprime preoccupazione in merito alla situazione delle carceri in alcuni Stati membri, spesso caratterizzata dal sovraffollamento e dai maltrattamenti; sottolinea che devono essere garantiti i diritti fondamentali dei detenuti; invita la Commissione a valutare l'impatto del sistema penitenziario e della giustizia penale sui minori; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri in tal senso e a favorire uno scambio di migliori prassi tra le diverse autorità nazionali in merito ai diversi modelli applicabili per assicurare che i genitori che scontano una pena detentiva possano mantenere il rapporto con i figli;

16.  ribadisce la sua ferma condanna del ricorso alle tecniche di interrogatorio potenziate, che sono proibite dal diritto internazionale e violano, fra gli altri, i diritti alla libertà, alla sicurezza, a un trattamento umano, a non subire torture, alla presunzione di innocenza, a un giusto processo, all'assistenza legale e alla parità di tutela dinanzi alla legge;

17.  invita nuovamente a garantire l'assunzione di responsabilità per le massicce violazioni dei diritti fondamentali, in particolare nel contesto del trasporto e della detenzione illegale di detenuti, mediante indagini aperte e trasparenti;

18.  sottolinea che la corruzione costituisce una grave minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a combattere la corruzione sistemica, a sviluppare strumenti efficaci per combattere e reprimere la corruzione, a verificare regolarmente l'uso dei fondi pubblici, siano essi europei e nazionali, e a promuovere la trasparenza;

19.  invita la Commissione ad adottare una strategia anticorruzione integrata da strumenti efficaci; invita gli Stati membri a dare seguito alle raccomandazioni della relazione anticorruzione della Commissione e li esorta a rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia nella lotta alla corruzione; invita a tal fine gli Stati membri e le istituzioni dell'UE ad agevolare l'istituzione, in tempi rapidi, della Procura europea, fornendo così adeguate garanzie di indipendenza ed efficienza;

Migrazione, integrazione e inclusione sociale

Integrazione e inclusione sociale

20.  ritiene che l'inclusione sociale e l'integrazione dei rifugiati e dei migranti cui è stata accordata protezione internazionale nella società di accoglienza si collochino in un processo dinamico e pluridimensionale (che comporta diritti e doveri) di cui devono essere parte integrante il rispetto per i valori su cui si fonda l'UE e il rispetto per i diritti fondamentali delle persone coinvolte; ritiene che ciò costituisca al contempo una sfida e un'opportunità per la quale si rendono necessari sforzi coordinati e responsabilità, sia da parte dei rifugiati e dei migranti sia da parte degli Stati membri, delle amministrazioni regionali e locali e delle comunità di accoglienza, che svolgono tutti un ruolo importante;

21.  invita gli Stati membri a mettere in atto quanto prima politiche di integrazione dotate di risorse adeguate ed elaborate in collaborazione con le istituzioni nazionali, le autorità locali, le scuole e le ONG nonché con le comunità di migranti e rifugiati; incoraggia un maggiore scambio di migliori pratiche nell'ambito dell'integrazione; esorta a sviluppare programmi educativi che tengano conto degli aspetti regionali e locali delle comunità interessate;

22.  ritiene che l'accesso all'istruzione sia uno dei fondamenti dell'integrazione dei migranti e dei rifugiati; sottolinea che i principi della parità di trattamento, della non discriminazione e delle pari opportunità dovrebbero sempre essere rispettati nell'ambito della definizione e dell'attuazione delle politiche e delle misure di inclusione sociale e di integrazione;

23.  ribadisce che è necessario promuovere la tolleranza interculturale e interreligiosa mediante sforzi costanti e un dialogo approfondito che coinvolga tutti gli attori della società, a tutti i livelli di governance;

24.  incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi per mantenere l'unità dei nuclei familiari, che favorirà le prospettive di integrazione nel lungo termine; invita gli Stati membri a seguire gli orientamenti della Commissione per l'applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero adoperarsi il più possibile per superare ogni ostacolo giuridico e pratico e giungere più rapidamente a decisioni in materia;

Migranti e rifugiati

25.  osserva con preoccupazione i casi di violazioni di diritti fondamentali dei migranti e dei rifugiati alla frontiere esterne dell'UE e ribadisce che tutte le persone hanno il diritto di godere dei propri diritti umani; rammenta il diritto fondamentale di chiedere asilo; incoraggia l'UE e gli Stati membri a dedicare sufficienti risorse alla creazione di canali sicuri e legali per i richiedenti asilo, in modo da compromettere il modello di attività delle reti della tratta e dei trafficanti ed evitare che molti rischino di affrontare vie pericolose; rammenta che salvare vite è un atto di solidarietà verso chi si trova in pericolo, ma è anche un obbligo giuridico; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a rispettare il diritto internazionale e dell'UE e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nell'ambito delle operazioni della guardia di frontiera e delle procedure per l'asilo; sottolinea che le persone fisiche o le ONG che prestano effettivamente assistenza alle persone in pericolo non devono rischiare di essere punite per questo;

26.  plaude al fatto che il regolamento sulla guardia costiera e di frontiera europea, di recente approvazione, preveda che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera disponga di un mandato specifico per sostenere le operazioni di ricerca e soccorso e garantire le tutele dei diritti fondamentali previste dal regolamento stesso; incoraggia gli Stati membri a offrire una formazione adeguata ai professionisti nel settore dell'asilo (ad esempio il personale che conduce i colloqui e gli interpreti) affinché possano individuare quanto prima i gruppi vulnerabili e a trattare le domande di asilo in conformità con la direttiva sulle qualifiche in materia di asilo e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

27.  esorta gli Stati membri a garantire condizioni di accoglienza tali da non privare le persone dei loro diritti fondamentali a condizioni di vita dignitose e alla salute fisica e mentale e che rispettino le normative vigenti in materia di diritti fondamentali e asilo, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili; rammenta che sia il diritto internazionale sia la Carta impongono agli Stati membri di valutare opzioni alternative al trattenimento; invita la Commissione a monitorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo; invita gli Stati membri a garantire l'identificazione efficiente e tempestiva dei richiedenti asilo con esigenze particolari, il loro accesso immediato a condizioni di accoglienza adatte e l'offerta di garanzie procedurali; ricorda che il diritto a un effettivo accesso alle procedure è parte integrante della direttiva sulle procedure di asilo, ivi compreso il diritto ad un ricorso effettivo, anche nell'ambito delle procedure penali; invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare i provvedimenti necessari a fornire informazioni e garantire trasparenza sulla detenzione dei migranti e dei richiedenti asilo negli Stati membri;

28.  esorta la Commissione a proporre una revisione del regolamento (CE) n. 862/2007 in modo da includervi i dati statistici differenziati per genere sul funzionamento delle strutture di detenzione, al fine di comprendere e soddisfare meglio le esigenze specifiche dei rifugiati e dei richiedenti asilo; invita l'Unione europea e gli Stati membri a elaborare politiche esaustive per porre fine a tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, nonché misure specifiche per garantire che le rifugiate e le richiedenti asilo siano tutelate e abbiano accesso alla giustizia; sottolinea che le donne migranti possono trovarsi a far fronte a una duplice discriminazione nei centri di detenzione o di accoglienza e che occorre garantire loro l'accesso ai prodotti per l'igiene femminile e all'assistenza sanitaria e la tutela della vita privata;

29.  esprime preoccupazione per le segnalazioni riguardanti le infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti e invita la Commissione a monitorare dettagliatamente l'uso di tali fondi e a garantire lo svolgimento di indagini sulle eventuali irregolarità nonché il perseguimento dei responsabili;

30.  invita gli Stati membri ad astenersi dall'istigare tra i loro cittadini paura e odio nei confronti dei migranti e dei richiedenti asilo per ottenere vantaggi politici; invita pertanto gli Stati membri a realizzare campagne positive volte a favorire un migliore approccio dei cittadini all'integrazione;

31.  si rammarica che la Commissione non abbia ancora dato seguito alle risoluzioni del 14 settembre 2011 su una strategia dell'UE per i senzatetto(28) e del 16 gennaio 2014 su una strategia dell'UE per i senzatetto(29), in particolare i paragrafi 10 e 11; sottolinea che i motivi per una strategia dell'UE per i senzatetto sono ancora validi;

Libertà e sicurezza

32.  plaude alle iniziative e alle principali azioni della Commissione volte a rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza tra gli Stati membri e a istituire un'efficace risposta dell'UE al terrorismo e alle minacce alla sicurezza nell'Unione europea, e sostiene pienamente le misure intese ad aprire la strada a un'efficace Unione della sicurezza; esorta gli Stati membri a cooperare pienamente tra loro e a migliorare lo scambio di informazioni reciproco e con Europol e altre agenzie pertinenti dell'UE; evidenzia che è importante rispettare i diritti fondamentali nella lotta al terrorismo; chiede una valutazione delle misure esistenti per combattere il terrorismo;

33.  pone in evidenza che qualsiasi sistema di sorveglianza indiscriminata di massa costituisce una grave interferenza con i diritti fondamentali dei cittadini; sottolinea che qualsiasi proposta legislativa negli Stati membri relativa alle capacità di sorveglianza degli organismi di intelligence dovrebbe essere conforme alla Carta e al principio di proporzionalità e di necessità e, nel rispetto delle competenze esclusive degli Stati membri in materia, invita la Commissione a monitorare attentamente la conformità di tali sviluppi legislativi ai trattati, dal momento che potrebbero sollevare importanti questioni giuridiche;

34.  evidenzia che gli Stati membri dovrebbero sempre rispettare i trattati e la CEDU nell'adottare misure in situazioni di emergenza; sottolinea che qualsiasi deroga dovrebbe essere limitata a quanto strettamente necessario in detta situazione e deve essere coerente con gli obblighi che incombono allo Stato membro interessato a norma del diritto internazionale;

35.  invita nuovamente tutti gli Stati membri a garantire che le loro legislazioni nazionali o meccanismi di controllo in materia di servizi di intelligence siano in linea con la Carta e la CEDU;

36.  esorta a includere in queste misure tutte le agenzie e gli organi di sicurezza che lavorano nella prevenzione della radicalizzazione e del terrorismo, anche a livello locale e regionale, e a garantire che dispongano della formazione e dei dati necessari per le loro attività; esprime preoccupazione per la crescente ostilità dimostrata nei confronti dei giornalisti e dei mezzi d'informazione dai movimenti politici, religiosi e terroristici; invita gli Stati membri a offrire protezione adeguata ai giornalisti e ai mezzi d'informazione e ad adottare le misure necessarie contro gli attacchi nei confronti dei giornalisti, ricorrendo agli strumenti giuridici a loro disposizione;

37.  sottolinea che il trattamento adeguato delle vittime, comprese le vittime del terrorismo, è essenziale per tutelare i loro diritti fondamentali; chiede, a tale proposito, politiche decise e meccanismi per soddisfare le esigenze specifiche delle vittime, inclusa una valutazione approfondita dell'attuazione della direttiva dell'UE sui diritti delle vittime (2012/29/UE), allo scopo di garantire un insieme minimo di diritti alle persone vittime di reati nell'UE;

38.  ritiene che una politica esaustiva di prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini dell'Unione da parte di organizzazioni terroristiche possa essere efficace se accompagnata da processi proattivi e a lungo termine di deradicalizzazione nella sfera giudiziaria, da misure in materia di istruzione e integrazione e da un dialogo interculturale; sottolinea la necessità di sviluppare strategie per l'inclusione sociale e l'integrazione che combattano anche le discriminazioni che ostacolano l'accesso all'istruzione, all'occupazione e agli alloggi;

39.  invita la Commissione a sostenere le misure degli Stati membri volte a prevenire la radicalizzazione e l'estremismo violento, le quali devono articolarsi intorno alla promozione dei valori europei, della tolleranza e della convivenza, senza stigmatizzazioni, e invita altresì gli Stati membri a intensificare i loro sforzi in tal senso;

40.  è dell'opinione che l'applicazione coerente delle leggi contro la discriminazione sia parte di una strategia finalizzata a prevenire la radicalizzazione e a consentire la deradicalizzazione di coloro che appartengono a organizzazioni estremiste; ricorda che l'esclusione e la discriminazione contro le comunità religiose dell'Unione europea potrebbero creare terreno fertile per l'adesione delle persone in situazioni vulnerabili alle organizzazioni estremiste potenzialmente violente;

41.  ritiene che sarebbe opportuno rafforzare il sistema europeo di allarme rapido e di reazione per identificare gli individui ad alto rischio di radicalizzazione; invita l'Unione europea e gli Stati membri a intensificare, attraverso l'istruzione, gli sforzi volti a prevenire la radicalizzazione; incoraggia gli Stati membri a promuovere iniziative online al fine di contrastare le idee e le attività dei gruppi radicali nonché a integrare questa dimensione nei contenuti dei moduli dedicati alla prevenzione scolastica dei rischi in rete; invita l'Unione europea e gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a fornire assistenza alle famiglie degli individui a rischio; esorta a procedere allo scambio delle migliori pratiche e alla costruzione di una narrativa per combattere l'estremismo violento, la radicalizzazione e il discorso che incita a organizzare e perpetrare attacchi terroristici in Europa; sottolinea che è necessaria una più stretta cooperazione transfrontaliera tra le competenti autorità nazionali ed europee per migliorare lo scambio di informazioni al fine di combattere in modo più efficiente le reti terroristiche; esorta gli Stati membri a impiegare quanto più possibile gli strumenti di cooperazione già esistenti; invita l'UE e gli Stati membri a procedere allo scambio delle migliori pratiche in materia di prevenzione della radicalizzazione delle persone a rischio, in particolare nelle carceri;

42.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di applicare norme che garantiscano l'attuazione delle raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti e delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, nell'ambito sia della custodia cautelare sia delle sanzioni penali;

43.  ribadisce le raccomandazioni presentate alla Commissione sul riesame del mandato di arresto europeo, segnatamente per quanto concerne l'introduzione di un controllo della proporzionalità e di un'eccezione connessa ai diritti fondamentali;

Tratta di esseri umani

44.  invita le agenzie dell'UE incaricate dell'applicazione della legge a intensificare i propri sforzi nel contrastare le reti criminali e i facilitatori della tratta e ad avviare una più stretta cooperazione reciproca, prestando particolare attenzione ai reati contro i minori; insiste sulla necessità di prevedere programmi di formazione rivolti ai servizi che lavorano a contatto con le vittime o potenziali vittime della tratta di esseri umani, in modo da aiutarli a identificare più efficacemente tali persone e fornire loro un adeguato sostegno, ponendo l'accento, nell'ambito di tale formazione, sul rispetto dei diritti fondamentali nonché sulle esigenze delle persone che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità;

45.  osserva che la relazione della Commissione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani dimostra che le nuove tecnologie consentono ai gruppi della criminalità organizzata di accedere a un vasto gruppo di potenziali vittime in misura significativamente maggiore rispetto al passato, in quanto molte vittime di tale tratta, soprattutto a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo, sono reclutate online; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure che prevengano e affrontino l'uso delle nuove tecnologie come strumento di reclutamento, in particolare delle donne e delle ragazze vittime della tratta di esseri umani;

46.  sottolinea che la vulnerabilità dei minori li rende il bersaglio preferito dei trafficanti e che l'identificazione e il controllo dell'identità dei bambini vittime della tratta costituiscono un problema crescente; ricorda che alcuni Stati membri considerano la tratta di minori una forma distinta di sfruttamento, mentre altri assimilano le vittime minorenni agli adulti, ostacolando la possibilità di creare un quadro globale di intelligence e definire le migliori risposte investigative a livello dell'UE; chiede, pertanto, la creazione di strumenti che aiutino a rintracciare tali minori, partendo da una definizione comune di tale fenomeno criminale, nonché misure adeguate e mirate per accompagnare i minori in tale processo;

47.  osserva che la nomina di tutori per i minori non accompagnati è un'importante garanzia per assicurare l'interesse superiore del bambino; invita gli Stati membri, agendo a livello centrale, regionale e locale, a rafforzare i sistemi di tutela per i bambini privati delle cure genitoriali e per i minori non accompagnati nonché a creare tali sistemi in linea con il manuale sulla tutela dei minori privati delle cure genitoriali; osserva che, nell'applicazione del sistema, è necessario prestare particolare attenzione agli accompagnatori e, nell'ottica dell'interesse superiore del bambino, a fare in modo che il minore non sia separato dalla famiglia o da chi lo accompagna in modo non formale;

48.  esorta gli Stati membri a profondere altrettanti sforzi per l'identificazione, la tutela e l'assistenza delle vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, coinvolgendo attivamente le parti sociali, il settore privato, i sindacati e la società civile, nonché a garantire il riconoscimento reciproco degli ordini di protezione delle vittime all'interno dell'Unione; invita gli Stati membri ad attuare correttamente e pienamente la direttiva anti-tratta dell'UE, in particolare l'articolo 8, che invita a non criminalizzare le vittime, nonché la direttiva sulla lotta agli abusi e allo sfruttamento sessuali dei minori, e incoraggia gli Stati membri, le istituzioni e le agenzie dell'Unione a rafforzare la loro cooperazione in materia di tratta di esseri umani, anche per quanto riguarda lo scambio delle migliori pratiche, attraverso il sostegno del coordinatore anti-tratta dell'UE e nel quadro della rete UE di relatori nazionali o di meccanismi equivalenti sulla tratta di esseri umani;

49.  invita l'Unione europea e tutti gli Stati membri a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani; sottolinea che gli sforzi degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione competenti, come ad esempio Europol, dovrebbero ricevere sostegno affinché coloro che favoriscono la tratta di esseri umani possano essere perseguiti; invita inoltre gli Stati membri ad affrontare la questione della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani dal punto di vista della domanda nell'ambito delle loro strategie e piani d'azione nazionali;

50.  evidenzia che l'istruzione è uno strumento efficace per prevenire la tratta e lo sfruttamento di esseri umani e invita gli Stati membri, agendo a livello centrale, regionale e locale, ad attuare programmi educativi di prevenzione all'interno dei programmi scolastici nazionali e a promuovere e divulgare programmi di prevenzione e attività di sensibilizzazione;

51.  rammenta la necessità di rafforzare le misure per prevenire ed evitare il consumo di beni prodotti dalle vittime della tratta di esseri umani e di servizi da loro forniti; evidenzia che tali misure dovrebbero essere integrate nella strategia europea volta a debellare questa piaga, nella quale dovrebbero essere coinvolte anche le imprese;

52.  invita l'UE e gli Stati membri a riconoscere la tratta di esseri umani a scopo di estorsione con pratiche di tortura come una forma di tratta di esseri umani; ritiene che i sopravvissuti, fortemente traumatizzati, dovrebbero essere riconosciuti in quanto vittime di una forma di tratta di esseri umani perseguibile e dovrebbero ricevere protezione, assistenza e sostegno(30);

Lotta alla discriminazione, alla xenofobia, ai reati generati dall'odio e all'incitamento all'odio

53.  è preoccupato per l'aumento del razzismo e della xenofobia sotto forma di afrofobia, antiziganismo, antisemitismo, islamofobia e sentimenti anti migranti; invita gli Stati membri a tutelare la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo; esorta l'UE e i suoi Stati membri a includere la discriminazione multipla nelle politiche per l'uguaglianza; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare il lavoro per lo scambio delle migliori pratiche e a rafforzare la loro cooperazione nella lotta contro il razzismo, la xenofobia, l'omofobia, la transfobia e altre forme di intolleranza, con il pieno coinvolgimento della società civile e il contributo delle parti interessate, quali l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;

54.  accoglie con favore i risultati del Colloquio annuale 2015 sui diritti fondamentali dell'UE e la nomina dei coordinatori per l'antisemitismo e l'odio anti-islamico; invita le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri a coordinare e rafforzare le politiche volte a rispondere all'odio antisemitico e anti-islamico, compresa l'immediata attuazione delle azioni chiave individuate durante il colloquio;

55.  si rammarica per il fatto che la proposta di direttiva sulla parità di trattamento del 2008 debba ancora essere approvata dal Consiglio; invita nuovamente il Consiglio ad adottare quanto prima la sua posizione sulla proposta; incoraggia la Commissione a compiere progressi concreti nell'ambito dei programmi per combattere la discriminazione;

56.  condanna gli episodi di incitamento all'odio e i reati generati dall'odio fondati sul razzismo, la xenofobia, l'intolleranza religiosa o i pregiudizi nei confronti della disabilità, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o lo status minoritario, che si verificano quotidianamente nell'UE; deplora i crescenti livelli di incitamento all'odio da parte di determinati partiti politici, media e istituzioni; invita l'Unione europea a fungere da esempio nella lotta contro l'incitamento all'odio all'interno delle sue istituzioni;

57.  è preoccupato per la crescente presenza dell'incitamento all'odio su Internet; raccomanda agli Stati membri di attuare una procedura semplice che consenta ai cittadini di segnalare la presenza di contenuti di odio online; plaude all'annuncio della Commissione concernente il Codice di condotta per combattere l'illecito incitamento all'odio online e incoraggia a rispettare tale codice e a profondere sforzi continui per intensificare la cooperazione con il settore privato e la società civile; rammenta che le misure intraprese a tal fine non dovrebbero essere in contraddizione con i principi relativi alla libertà di espressione, tra cui in particolare la libertà di stampa;

58.  esprime preoccupazione per il fatto che le vittime di reati generati dall'odio omettono di denunciare tali reati alla luce delle garanzie insufficienti e dell'incapacità delle autorità di condurre indagini adeguate e ottenere condanne per i reati generati dall'odio negli Stati membri; invita gli Stati membri a sviluppare e a divulgare strumenti e meccanismi per denunciare i reati e i discorsi generati dall'odio e a garantire che tutti i casi di presunti reati o discorsi generati dall'odio siano effettivamente oggetto d'indagine, perseguiti e giudicati nel rispetto del diritto nazionale e, ove necessario, in conformità della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia, degli obblighi europei e internazionali in materia di diritti umani, nonché della giurisprudenza in materia della Corte europea dei diritti dell'uomo, garantendo nel contempo il diritto alla libertà di espressione e di informazione nonché la privacy e la protezione dei dati;

59.  è preoccupato per il fatto che diversi Stati membri non hanno correttamente recepito le disposizioni della decisione quadro 2008/913/GAI e invita gli Stati membri interessati a recepire e attuare pienamente tali disposizioni nonché la direttiva 2012/29/UE sulle vittime di reato; invita la Commissione a monitorare il recepimento di tali strumenti e ad avviare procedure di infrazione ove necessario; osserva che alcuni Stati membri dell'UE hanno esteso la tutela concessa alle vittime di discriminazione basata su altri motivi, come l'orientamento sessuale o l'identità di genere, nell'ambito dell'attuazione della decisione quadro; incoraggia la Commissione a instaurare un dialogo con gli Stati membri la cui legislazione non copre le motivazioni legate all'odio omofobico, in modo da colmare le lacune legislative restanti;

60.  invita la Commissione a sostenere programmi di formazione destinati alle autorità giudiziarie e di contrasto, oltre che alle agenzie dell'UE competenti, allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche discriminatorie e i reati generati dall'odio; esorta gli Stati membri a mettere a disposizione delle autorità responsabili delle indagini e dell'azione penale contro tali crimini le competenze e gli strumenti pratici necessari per individuare e gestire i reati contemplati dalla decisione quadro nonché per interagire e comunicare con le vittime;

61.  riconosce che, in assenza di dati confrontabili e disaggregati sull'uguaglianza raccolti dagli Stati membri, l'effettiva portata della disuguaglianza nell'UE rimane sconosciuta; considera essenziale la raccolta di tali dati da parte degli Stati membri onde formulare politiche significative per l'attuazione della legislazione dell'UE in materia di uguaglianza; invita la Commissione e il Consiglio a riconoscere la necessità di disporre di dati affidabili e raffrontabili in materia di uguaglianza in grado di suggerire misure contro la discriminazione, disaggregate secondo i motivi di discriminazione, al fine di contribuire all'elaborazione delle politiche; invita le due istituzioni a definire principi coerenti per la raccolta di dati sull'uguaglianza, fondati sull'auto-identificazione, le disposizioni europee in materia di protezione dei dati e la consultazione delle relative comunità;

62.  invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri, nonché le autorità regionali e locali, a rafforzare il ruolo dell'istruzione in materia di diritti umani e multiculturalismo nell'ambito dei programmi scolastici nazionali quale strumento per prevenire il razzismo e tutte le altre forme di intolleranza, e auspica la promozione di campagne di sensibilizzazione concernenti i diritti; è dell'opinione che un'istruzione esaustiva in materia di diritti umani debba adeguatamente comprendere anche le ingiustizie relative ai diritti umani, gli esempi di razzismo istituzionale e l'importanza della memoria;

63.  ritiene imprescindibile che tutti gli Stati membri collaborino alle indagini giudiziarie nazionali o internazionali volte a chiarire le responsabilità per quanto riguarda i crimini contro l'umanità commessi nell'Unione da parte di regimi totalitarie e a offrire verità, giustizia e indennizzo alle vittime di tali crimini; invita gli Stati membri a fornire la necessaria formazione in tale ambito agli operatori della giustizia; esorta la Commissione a svolgere una valutazione oggettiva in merito allo stato di avanzamento di tali processi al fine di promuovere la memoria democratica in tutti gli Stati membri; segnala che la mancata attuazione delle raccomandazioni internazionali in materia di memoria democratica e dei principi relativi al rispetto della giurisdizione universale costituisce una violazione dei principi fondamentali dello Stato di diritto;

Diritti delle donne e violenza contro le donne

64.  si rammarica che non sia ancora stata raggiunta la parità di genere, che in molti ambiti non vi siano miglioramenti e che continuino a verificarsi violazioni dei diritti fondamentali della donna; condanna tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, tra cui le violenze domestiche, i delitti d'onore, i matrimoni forzati, la tratta e le mutilazioni genitali femminili; ritiene che tali pratiche non possano essere giustificate in nessun caso e dovrebbero essere criminalizzate e punite, e che l'UE e le autorità nazionali dovrebbero intensificare la loro cooperazione, in particolare approfondendo lo scambio di buone pratiche, nonché la raccolta e la comparabilità dei dati relativi a tutte le forme di violenza contro le donne, ivi compresa la discriminazione multipla; è del parere che le persone che vivono nell'Unione, indipendentemente dalla loro cultura e tradizioni d'origine, dovrebbero rispettare la legge nonché i diritti e la dignità delle donne;

65.  deplora che le donne e le ragazze non beneficino della stessa protezione dalla violenza in tutti gli Stati membri; sottolinea che la lotta alla violenza contro le donne e le ragazze deve ancora essere notevolmente migliorata; invita l'Unione europea a firmare e a ratificare la convenzione di Istanbul alla luce dell'avvio della procedura da parte della Commissione nel marzo 2016; ricorda agli Stati membri che l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul non li esonera dal firmare, ratificare e applicare tale convenzione e li esorta a procedere in tal senso; invita la Commissione e gli Stati membri a riesaminare la legislazione vigente e a concedere priorità alla questione della violenza contro le donne nel proprio programma d'azione, poiché la violenza di genere non deve essere tollerata; ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare un atto normativo che stabilisca misure volte a promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel settore della prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze;

66.  esorta gli Stati membri e le autorità regionali e locali a condurre campagne di sensibilizzazione più mirate in materia di prevenzione della violenza e a incoraggiare le donne a denunciare gli atti subiti; invita inoltre gli Stati membri a introdurre sanzioni adeguate e dissuasive nei confronti dei responsabili e a proteggere senza indugio tutte le vittime di violenza e i loro diritti, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, conformemente alla direttiva sui diritti delle vittime; invita gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva 2011/99/UE concernente l'ordine di protezione europeo al fine di garantire protezione e assistenza adeguate alle donne e alle ragazze vittime di violenza, nonché la direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla lotta contro la tratta di esseri umani, allo scopo di proteggere le donne e le ragazze dalla tratta, dalla violenza e dallo sfruttamento sessuale; evidenzia che le vittime della violenza di genere dovrebbero ricevere sostegno e trattamento adeguati, conformemente alle norme interne e agli obblighi internazionali;

67.  sottolinea che per contrastare la violenza di genere in modo efficace è necessario cambiare atteggiamento nei confronti delle donne e delle ragazze; esorta gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente per combattere gli stereotipi di genere che riproducono e rafforzano i ruoli di genere in settori critici per la loro perpetuazione; invita la Commissione a condividere le migliori pratiche degli Stati membri per affrontare gli stereotipi di genere nelle scuole; invita gli Stati membri a prevedere programmi di sensibilizzazione destinati alla polizia, al personale giudiziario e ai giudici e altri programmi di formazione specifica per consentire loro di gestire adeguatamente il problema della violenza di genere, in modo da evitare ulteriori traumi e la rivittimizzazione nel corso dei procedimenti penali; invita gli Stati membri ad assistere le autorità nell'individuare efficacemente le esigenze specifiche delle vittime della violenza di genere e a offrire loro servizi speciali di protezione, in conformità della direttiva sui diritti delle vittime;

68.  esorta gli Stati membri a prevedere un numero adeguato di centri di accoglienza per le vittime di violenza di genere, nonché servizi di sostegno mirati e integrati che comprendano il supporto e la consulenza per le vittime di traumi; sollecita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le organizzazioni della società civile che lavorano con le vittime di violenza di genere in ogni modo possibile;

69.  sollecita gli Stati membri ad affrontare la situazione delle donne con disabilità vittime di violenza domestica, dal momento che spesso non sono nelle condizioni di fuggire da una relazione abusiva;

70.  esprime profonda preoccupazione per la pratica ricorrente delle mutilazioni genitali femminili, che costituisce una grave forma di violenza contro le donne e le ragazze; invita gli Stati membri a sensibilizzare maggiormente tutti i soggetti interessati e a considerare con attenzione l'aspetto della prevenzione nelle loro politiche contro le mutilazione genitali femminili; esorta inoltre gli Stati membri a cooperare appieno tra loro per migliorare la raccolta di dati e la comprensione del fenomeno allo scopo di ottimizzare i risultati degli sforzi compiuti per proteggere le donne e le ragazze da tali mutilazioni;

71.  condanna fermamente i frequenti episodi di molestie e stupro che avvengono in luoghi pubblici nell'Unione e ritiene che ogni donna e ragazza dovrebbe sentirsi al sicuro da qualunque forma di molestia sessuale in qualsiasi luogo pubblico; invita gli Stati membri ad adottare misure per garantire che tali atti siano adeguatamente puniti, che gli autori siano assicurati alla giustizia e che le vittime siano protette; chiede all'Unione europea e agli Stati membri di intensificare gli sforzi tesi ad assicurare la protezione delle donne rifugiate e richiedenti asilo, particolarmente vulnerabili alle violenze durante il loro esilio;

72.  invita gli Stati membri a garantire l'uguaglianza di genere sul posto di lavoro; deplora che le donne siano ancora soggette a condizioni di lavoro discriminatorie; evidenzia la scarsa rappresentanza delle donne in ambiti quali la scienza, la tecnologia e l'ingegneria, l'imprenditoria e i processi decisionali, sia nel settore privato sia in quello pubblico, e sottolinea che il divario retributivo di genere rappresenta una discriminazione inammissibile; invita la Commissione a intensificare gli sforzi per aumentare la rappresentanza delle donne in ambito politico ed economico, a migliorare la raccolta di dati sulla partecipazione delle donne e ad affrontare la disuguaglianza di genere nei media promuovendo lo scambio delle migliori pratiche;

73.  ricorda in tale contesto che la parità tra uomini e donne può essere conseguita solo mediante un'equa redistribuzione del lavoro retribuito e non retribuito; riconosce che il rispetto dei diritti fondamentali di donne e ragazze può essere garantito attraverso un rafforzamento dell'emancipazione, della rappresentanza e dell'inclusione in ambito economico, politico e sociale; osserva che negli ultimi anni sono emersi movimenti contrari alla parità di genere che rischiano di compromettere i risultati raggiunti in materia di diritti della donna e parità di genere;

74.  rammenta che la povertà in età anziana è motivo di particolare preoccupazione nel caso delle donne in ragione del continuo divario retributivo di genere e del conseguente divario pensionistico di genere; invita gli Stati membri a elaborare politiche adeguate per sostenere le donne anziane e per eliminare le cause strutturali delle differenze di genere dal punto di vista retributivo; sottolinea che l'esistenza di servizi pubblici di alta qualità svolge un ruolo cruciale nella lotta alla povertà, in particolare la povertà femminile;

75.  evidenzia che i lavoratori domestici sono prevalentemente donne e invita gli Stati membri ad accelerare la procedura di ratifica e di attuazione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulle lavoratrici e i lavoratori domestici, sulla scorta della decisione 2014/51/UE del Consiglio, quale strumento chiave per garantire condizioni lavorative dignitose;

76.  invita la Commissione ad adottare misure che soddisfino le esigenze di madri e padri per quanto riguarda le tipologie di congedo, segnatamente di maternità, paternità e di prestazione di assistenza; chiede che siano intraprese azioni concrete al fine di rafforzare ulteriormente i diritti di congedo parentale; prende atto della proposta di introdurre congedi per i prestatori di assistenza, come previsto dalla tabella di marcia della Commissione su un nuovo inizio per affrontare le sfide dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata incontrate dalle famiglie che lavorano; si attende che la Commissione adotti nuove misure in seguito al ritiro della proposta sul congedo di maternità;

77.  sottolinea i rischi connessi al potenziale utilizzo di Internet, dei social media e di altri tipi di tecnologia per controllare, minacciare e umiliare le donne, ed evidenzia l'importanza di condurre campagne di sensibilizzazione al riguardo;

78.  invita la Commissione a integrare la dimensione di genere in tutti gli ambiti dell'elaborazione delle politiche e in tutte le normative proposte allo scopo di promuovere più efficacemente la parità di genere, anche mediante valutazioni sistematiche dell'impatto di genere quale parte integrante della valutazione di conformità ai diritti fondamentali nonché quale criterio integrato nei dialoghi con i paesi candidati all'adesione e non solo;

79.  riconosce che la salute e i diritti sessuali e riproduttivi delle donne sono connessi a molteplici diritti umani, tra cui il diritto alla vita, il diritto a non subire torture, il diritto alla salute, il diritto al rispetto della vita privata, il diritto all'istruzione e il divieto di discriminazione; evidenzia che gli Stati membri hanno l'obbligo di rispettare, proteggere e soddisfare la salute e i diritti sessuali e riproduttivi di tutte le donne e le ragazze, senza coercizione, discriminazione e violenza; sottolinea a tale proposito che le persone con disabilità hanno il diritto di godere di tutti i loro diritti fondamentali al pari delle altre persone;

80.  invita l'UE e gli Stati membri a riconoscere il diritto fondamentale di accedere alla prevenzione sanitaria; insiste sul ruolo dell'Unione in materia di sensibilizzazione e promozione delle migliori pratiche in questo ambito, ivi incluso nel quadro della strategia dell'UE in materia di sanità, nel rispetto delle competenze degli Stati membri, dal momento che la salute è un diritto umano fondamentale indispensabile per l'esercizio degli altri diritti umani; ricorda a tale proposito che la coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE in materia di diritti umani è di fondamentale importanza;

81.  riconosce che la negazione dei servizi salvavita per la salute sessuale e riproduttiva, compreso l'aborto terapeutico, costituisce una grave violazione dei diritti umani;

82.  condanna qualsiasi forma di maternità surrogata a fini commerciali;

Minori

83.  prende atto con preoccupazione dell'incremento dei tassi di povertà infantile nell'Unione europea e del numero di minori che vivono in condizioni di povertà; ribadisce che investire nel benessere dei minori e nel loro affrancamento dalla povertà non è soltanto un imperativo morale, ma è anche una priorità sociale ed economica; incoraggia gli Stati membri e l'UE ad avviare programmi che mirino nello specifico al benessere e allo sviluppo sano dei minori; invita gli Stati membri a compiere maggiori sforzi per contrastare la povertà minorile e l'esclusione sociale attraverso l'attuazione efficace della raccomandazione della Commissione "Investire nell'infanzia: spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale" e mediante strategie integrate a sostegno dell'accesso a risorse adeguate, volte ad assicurare l'accesso a servizi di qualità a prezzi accessibili; invita la Commissione ad adottare ulteriori misure per monitorare l'attuazione di tale raccomandazione; chiede l'elaborazione di politiche e programmi mirati alla lotta contro la sempre maggiore povertà dell'istruzione dei minori, al fine di favorire la loro inclusione sociale; invita la Commissione a considerare la possibilità di istituire una garanzia per i minori allo scopo di contrastare la povertà e l'esclusione sociale dei minori;

84.  condanna qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei minori e accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio d'Europa della strategia sui diritti dell'infanzia (2016-2021), che presta particolare attenzione alla necessità di combattere la discriminazione contro i minori con disabilità, i minori interessati dalla migrazione, i minori rom e i minori LGBTI; invita la Commissione e gli Stati membri a svolgere un'azione congiunta al fine di eliminare la discriminazione nei confronti dei minori; in particolare, chiede agli Stati membri e alla Commissione di considerare esplicitamente i minori come una priorità in sede di programmazione e di attuazione delle politiche regionali e di coesione, quali la strategia europea sulla disabilità, il quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom e la politica dell'Unione europea in materia di uguaglianza e non discriminazione; ribadisce l'importanza di proteggere e promuovere la parità di accesso all'assistenza sanitaria, a un alloggio dignitoso e all'istruzione da parte dei bambini rom;

85.  esorta tutti gli Stati membri a condurre campagne di educazione e sensibilizzazione incentrate sul diritto dei minori alla protezione e che promuovano rapporti positivi e non violenti con i minori;

86.  condanna categoricamente ogni forma di violenza e maltrattamento nei confronti dei minori a tutti i livelli, dalla casa, alla scuola, ai luoghi pubblici e ai centri di detenzione minorile; invita gli Stati membri a intraprendere le misure necessarie per prevenire e proteggere i minori da tutte le forme di violenza fisica e psicologica, inclusi gli abusi fisici e sessuali, lo sfruttamento sessuale, il lavoro minorile, i matrimoni forzati, i delitti d'onore, le mutilazioni genitali femminili e l'arruolamento come bambini soldati; sottolinea l'importanza di prevedere disposizioni formali per proibire e sanzionare le punizioni corporali nei confronti dei minori e incoraggia la Commissione a incentivare l'apprendimento tra pari tra gli Stati membri su come meglio affrontare il bullismo nelle scuole, tenendo conto dei gruppi vulnerabili di minori;

87.  chiede un sistema di protezione dei minori articolato in più fasi che rispetti pienamente i diritti fondamentali di ogni bambino e che si basi sull'interesse superiore del minore; sottolinea che tale sistema non dovrebbe essere concepito per punire i genitori o chi si prende cura del minore, bensì per affermare chiaramente che tutte le forme di violenza fisica ed emotiva contro i bambini sono inaccettabili e punibili per legge, e che in tale sistema la separazione del minore dalla sua famiglia dovrebbe rappresentare il ricorso estremo; rammenta che l'assistenza statale per i minori è sempre più costosa rispetto a un sostegno adeguato e ben mirato rivolto alle famiglie che vivono in povertà; reitera il suo invito alla Commissione a presentare una nuova strategia europea per i diritti del minore;

88.  chiede un sistema di giustizia minorile a misura di bambino, in cui i minori possano comprendere i propri diritti e il proprio ruolo quando sono coinvolti in qualità di vittime, testimoni o presunti trasgressori; sollecita l'adozione di misure speciali per i procedimenti sia civili sia penali al fine di non esporre i minori a stress inutile, intimidazioni e vittimizzazione reiterata, tenendo in considerazione la direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali;

89.  chiede che la linea telefonica di emergenza 116 sia accessibile ai minori in tutta l'Unione europea ventiquattr'ore su ventiquattro e sette giorni su sette e chiede che essi possano altresì avvalersi di linee anonime per la messaggeria su Internet in quanto strumento più consono ai minori in situazione di stress; tale sistema dovrebbe essere definito come sistema unificato nell'UE utilizzando le lingue ufficiali e minoritarie; invita gli Stati membri a sostenere il numero europeo comune 116111 dedicato all'assistenza telefonica ai minori, rafforzando la capacità delle linee telefoniche di assistenza e delle linee di messaggeria e le reti europee nonché stanziando fondi sufficienti;

90.  evidenzia che occorre migliorare la protezione dei minori nel mondo digitale alla luce dell'aumento dei casi di sfruttamento sessuale in cui gli autori dei reati utilizzano Internet per stabilire un contatto; auspica una maggiore cooperazione tra il settore pubblico e privato in tal senso e chiede in particolare a quest'ultimo di assumersi la propria parte di responsabilità, di astenersi dalla pubblicità aggressiva rivolta ai minori e di tutelarli dalla pubblicità ingannevole; incoraggia le parti coinvolte a seguire i buoni esempi di meccanismi di prevenzione e denuncia nei social network online e ad applicarli in tutta l'Unione; è dell'opinione che i minori dovrebbero essere adeguatamente informati circa i potenziali rischi legati a Internet, in particolare per quanto concerne la fornitura di dati personali online, ad esempio mediante campagne di sensibilizzazione e programmi nelle scuole; sottolinea che la profilazione dei minori dovrebbe essere vietata; sostiene gli sforzi volti a garantire il conseguimento di un risultato ambizioso ed efficace della riforma della direttiva sui servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento alla protezione dei minori nell'ambiente digitale; invita gli Stati membri ad affrontare la questione del bullismo online;

91.  chiede un piano d'azione per tutelare i diritti dei minori online e offline nel cyberspazio e rammenta che le autorità preposte all'applicazione della legge devono prestare particolare attenzione ai reati contro i bambini nelle loro attività di lotta alla criminalità informatica; sottolinea, a tale proposito, che è necessario rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri nonché con Europol e il suo Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica, allo scopo di prevenire e combattere la criminalità informatica e in particolare lo sfruttamento sessuale dei minori;

92.  invita gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; esorta le autorità preposte all'applicazione della legge, sia a livello nazionale che dell'UE, a investire nelle nuove tecnologie per lottare contro i reati nel "dark web" e nel "deep web"; sottolinea che Eurojust ed Europol devono ricevere le risorse adeguate per migliorare l'identificazione delle vittime, per lottare contro le reti organizzate di autori di reati di abuso sessuale e per accelerare il rilevamento, l'analisi e la segnalazione di materiale pedopornografico online e offline;

93.  ritiene che le politiche di inclusione dovrebbero porre un forte accento sui bambini, in quanto ponti per la comprensione reciproca tra culture e società;

94.  rammenta che, secondo la relazione 2016 della Commissione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani, almeno il 15 % delle vittime registrate è costituito da minori, ed esorta gli Stati membri a intraprendere azioni immediate in risposta alla comunicazione di Europol in base alla quale, nel 2015, sarebbero scomparsi nell'UE almeno 10 000 minori rifugiati e migranti non accompagnati; invita gli Stati membri e le agenzie dell'UE ad intensificare con urgenza la loro cooperazione transfrontaliera, gli scambi di informazioni e le indagini congiunte al fine di proteggere i minori e combattere la tratta di minori, la criminalità organizzata transfrontaliera, gli abusi sessuali e altre forme di sfruttamento; chiede agli Stati membri e alle agenzie europee di accelerare la nomina di tutori qualificati per i minori non accompagnati al fine di assicurare che si tenga sempre conto dell'interesse superiore del minore; invita gli Stati membri a registrare e identificare i bambini ricorrendo a modalità a misura di minore e a prevenire la loro scomparsa garantendo che siano inseriti nei sistemi nazionali di protezione dei minori; raccomanda di rafforzare gli strumenti esistenti per i minori scomparsi, comprese le linee telefoniche di emergenza per i minori scomparsi; invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare appieno la competenza degli esperti dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per quanto riguarda le azioni volte a migliorare la protezione dei minori e delle persone vulnerabili nella situazione migratoria attuale, in particolare nei punti di crisi (hotspot); ricorda che i diritti dei minori e l'interesse superiore del bambino devono essere tenuti in considerazione e valutati in tutte le politiche e le azioni dell'UE, anche in materia di migrazione e asilo;

95.  incoraggia gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai programmi che si concentrano sulla prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e a sperimentare e condividere le migliori pratiche in questo settore;

Diritti delle minoranze

96.  pone l'accento sul fatto che le minoranze che vivono da secoli insieme o accanto alle culture maggioritarie europee continuano a essere discriminate nell'Unione; ritiene che la soluzione al problema consista nella necessità di creare norme minime per la protezione dei diritti delle minoranze e di garantire l'istruzione in materia di diversità culturale e tolleranza, in quanto preservare il patrimonio culturale europeo conferisce valore aggiunto alla diversità;

97.  sottolinea le esigenze specifiche delle comunità minoritarie e la necessità di promuoverne la piena uguaglianza in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale; evidenzia l'importanza di rispettare e promuovere i diritti e le libertà fondamentali delle persone appartenenti a minoranze;

98.  esprime preoccupazione per gli ostacoli che tali gruppi incontrano nell'esercizio dei loro diritti di proprietà, di accesso alla giustizia e ad altri servizi pubblici, quali l'istruzione e i servizi sanitari e sociali, nonché dei loro diritti alla cultura, dal momento che tali diritti potrebbero essere limitati; esorta gli Stati membri ad agire per eliminare gli ostacoli amministrativi e finanziari che potrebbero limitare la diversità linguistica a livello europeo e nazionale;

99.  esorta la Commissione a definire norme strategiche per la protezione delle minoranze, dal momento che la protezione di tali gruppi rientra nei criteri di Copenaghen, sia per i paesi candidati sia per gli Stati membri; invita gli Stati membri a garantire che i loro sistemi giuridici garantiscano che le persone appartenenti a una minoranza non siano oggetto di discriminazione e ad adottare e attuare misure di protezione mirate, basate sulle norme internazionali pertinenti;

100.  sollecita gli Stati membri a risolvere i problemi delle minoranze, scambiare le buone prassi e attuare le soluzioni che hanno dato buoni risultati in tutto il territorio dell'Unione europea; sottolinea l'importante ruolo che le autorità regionali e locali dell'UE possono svolgere nella tutela delle minoranze e ritiene che la riorganizzazione amministrativa non dovrebbe incidere negativamente su di loro;

101.  invita l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali a continuare le sue attività di segnalazione in materia di discriminazione fondata sull'appartenenza a una minoranza e a continuare a rilevare dati al riguardo;

102.  incoraggia gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a ratificare senza ulteriori ritardi la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie; ricorda inoltre la necessità di attuare i principi elaborati nel quadro dell'OSCE;

103.  esorta gli Stati membri a prendere approfonditamente in considerazione la prospettiva dei diritti delle minoranze, a garantire il diritto a utilizzare una lingua di minoranza e a proteggere la diversità linguistica all'interno dell'Unione; invita la Commissione a rafforzare il suo piano per la promozione dell'insegnamento e dell'utilizzo delle lingue regionali come un potenziale strumento per contrastare la discriminazione linguistica nell'UE;

104.  invita l'UE ad attuare la risoluzione 1985 (2014) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla situazione dei diritti delle minoranze nazionali in Europa, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà; evidenzia che tutte le linee telefoniche di emergenza e tutte le linee di soccorso ufficiali attive negli Stati membri dovrebbero essere accessibili non soltanto nelle lingue ufficiali del paese ma anche nelle lingue minoritarie del paese stesso e, trasferendo le chiamate, nelle lingue principali dell'Unione;

Diritti delle persone con disabilità

105.  plaude alle osservazioni conclusive sui progressi compiuti dall'UE nell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e invita la Commissione e gli Stati membri ad avvalersi di tali raccomandazioni come opportunità per dare un esempio positivo, assicurandone l'attuazione efficace e scrupolosa nei tempi più rapidi possibili;

106.  sottolinea che le persone con disabilità hanno il diritto di godere dei loro diritti fondamentali al pari delle altre persone, incluso il diritto inalienabile alla dignità, alla sanità e alla famiglia, all'indipendenza, all'autonomia e alla piena integrazione sociale, all'accesso alla giustizia, ai beni e ai servizi nonché il diritto di voto e i diritti dei consumatori, conformemente alla CRPD; invita l'Unione europea e i suoi Stati membri ad adottare le misure appropriate per garantire che tutte le persone con disabilità possano esercitare tutti i diritti sanciti dai trattati e dalla legislazione dell'UE; osserva che non è ancora stato pienamente approvato un approccio per la disabilità basato sui diritti umani, il che comporta delle discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità all'interno dell'Unione, ed esorta l'UE e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi per adeguare il proprio quadro normativo a quanto previsto dalla CRPD e integrare efficacemente le persone con disabilità nella società;

107.  invita gli Stati membri ad adottare strategie per fornire un accesso efficace al mercato del lavoro alle persone che vivono con disabilità; deplora il fatto che una parte dei fondi dell'UE destinati all'integrazione delle persone con disabilità non siano ancora stati pienamente utilizzati a tale scopo; invita la Commissione a monitorare con attenzione l'utilizzo dei fondi e a intervenire laddove necessario;

108.  rammenta che le persone con disabilità intellettuale e psicosociale devono affrontare ostacoli particolari alla realizzazione dei loro diritti fondamentali e invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a intensificare gli sforzi volti a promuoverne l'autonomia e l'inclusione al pari delle altre persone;

109.  osserva che le donne e i bambini con disabilità sono vittime in maniera sproporzionata di una serie di violazioni dei diritti umani, tra cui il negato accesso a servizi di base quali l'istruzione e l'assistenza sanitaria o la sistemazione in istituti lontani dalle proprie famiglie e comunità, e sono esposti a un maggiore rischio di cadere vittime di violenza, abusi sessuali, sfruttamento e altre forme di maltrattamenti; evidenzia la necessità di un'azione politica esaustiva e sensibile alla dimensione di genere da parte dell'UE, degli Stati membri e delle autorità regionali e locali per garantire una scrupolosa attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia congiuntamente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

110.  sollecita l'UE e i suoi Stati membri a sviluppare servizi di sostegno per i bambini con disabilità e le loro famiglie nelle comunità locali, al fine di promuovere la deistituzionalizzazione e garantire loro un sistema di istruzione inclusivo;

111.  esorta gli Stati membri a garantire che le linee telefoniche di emergenza 112 siano pienamente accessibili alle persone con disabilità e che sempre più persone siano a conoscenza di tale numero mediante campagne di sensibilizzazione;

112.  invita l'UE, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a incrementare lo stanziamento di risorse umane e finanziarie destinate alle strutture di monitoraggio definite all'articolo 33, paragrafo 2, della CRPD, in modo che queste ultime siano in grado di svolgere le proprie funzioni, e a garantirne l'indipendenza, assicurando che la composizione e il funzionamento delle stesse tenga conto dei principi di Parigi sul funzionamento delle istituzioni nazionali per i diritti umani;

113.  invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a garantire l'effettiva partecipazione e la libertà di espressione delle persone con disabilità nella vita pubblica; osserva che sarebbe opportuno sostenere tali sforzi ricorrendo a sottotitoli, all'interpretazione nella lingua dei segni, nonché a documenti redatti in braille e in formati di facile lettura; invita gli Stati membri a fornire soluzioni accessibili ai rifugiati con disabilità; pone in evidenza i rischi specifici cui sono esposti i rifugiati, i migranti e i richiedenti asilo con disabilità, i quali non hanno accesso a informazioni e comunicazioni in un formato accessibile e possono essere trattenuti in condizioni che non forniscono loro un adeguato sostegno o un alloggio ragionevole;

Anziani

114.  osserva che l'invecchiamento attivo e la solidarietà inter-generazionale sono questioni importanti che possono essere promosse mediante un approccio basato sui diritti umani, dal momento che rappresentano una delle trasformazioni economiche e sociali più profonde che i paesi sviluppati si trovano ad affrontare; invita gli Stati membri ad incentivare una maggiore partecipazione attiva degli anziani al mercato del lavoro mediante attività sociali ed economiche volte a contrastare l'esclusione sociale, e a garantire loro un facile accesso ai servizi sanitari;

115.  sottolinea che la discriminazione sulla base dell'età è molto diffusa nelle società odierne ed è spesso abbinata ad altre forme di discriminazione, quali la discriminazione sulla base della razza o dell'etnia, della religione, della disabilità, delle condizioni di salute o socioeconomiche, dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale; esorta gli Stati membri ad attuare azioni mirate alla reintegrazione delle persone anziane nella vita della comunità in modo da contrastare il loro isolamento;

116.  invita l'UE e gli Stati membri a partecipare attivamente al gruppo di lavoro aperto delle Nazioni Unite sull'invecchiamento e a intensificare gli sforzi per proteggere i diritti delle persone anziane;

Diritti dei rom

117.  osserva che le persone appartenenti alla minoranza rom hanno diritto alla libertà di circolazione ed esorta gli Stati membri e le autorità regionali e locali a tutelare tale diritto e a non pianificare politiche di insediamento sulla base di motivazioni etniche; è preoccupato per il fatto che le persone appartenenti alla minoranza rom sono sproporzionatamente soggette a sgomberi forzati in molti Stati membri;

118.  deplora il fatto che i rom devono ancora affrontare l'antiziganismo e forme di razzismo sistematico e istituzionale e ricorda che la discriminazione dei rom nel campo del lavoro, degli alloggi, dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria, dell'accesso alla giustizia o in qualunque altro settore è inaccettabile e dannosa per la società dell'Unione europea; invita pertanto gli Stati membri e le autorità regionali e locali, alla luce della relazione della Commissione sull'attuazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom 2015, ad attuare pienamente e rapidamente le loro strategie nazionali in materia di rom, a mettere in atto misure specifiche per la lotta contro la discriminazione razziale nei confronti dei Rom, nel rispetto delle disposizioni della direttiva sull'uguaglianza razziale e della CEDU, e a combattere l'antiziganismo in conformità della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia;

119.  ricorda che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea afferma che il principio di parità di trattamento al quale si riferisce la direttiva 2000/43/CE è applicabile alle persone che, pur non appartenendo esse stesse al gruppo razziale o etnico interessato, subiscono tuttavia un trattamento meno favorevole o un particolare svantaggio per uno di questi motivi;

120.  invita la Commissione a integrare il monitoraggio delle pratiche discriminatorie in tutti i settori, in particolare per quanto riguarda l'istruzione, l'occupazione, gli alloggi e la sanità, avendo cura che tutti i programmi siano attuati in modo da ridurre i divari tra la popolazione rom e non rom; chiede inoltre alla Commissione di intraprendere azioni nei confronti degli Stati membri che promuovono o consentono la discriminazione istituzionalizzata e la segregazione;

121.  condanna la pratica della segregazione dei bambini rom nelle scuole, che ha un effetto estremamente negativo sulle prospettive di vita future di tali minori; sostiene l'azione della Commissione per contrastare tale pratica mediante procedure di infrazione e invita gli Stati membri ad adottare misure efficaci per eliminare la segregazione scolastica e a presentare piani contenenti misure di integrazione per i bambini rom;

122.  invita gli Stati membri e la Commissione a potenziare le loro strategie per promuovere l'inclusione dei rom e delle comunità povere, intensificandole gradualmente affinché includano 80 milioni di cittadini; chiede inoltre il potenziamento della task force della Commissione sui rom e i punti di contatto nazionali, lo sviluppo di punti di contatto regionali e locali e di piattaforme regionali per i rom, nonché lo sviluppo di un forum politico online in cooperazione con la piattaforma europea per i rom; esorta l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali a continuare la raccolta di dati sulla situazione dei rom nonché a sviluppare e proporre un "quadro operativo" degli indicatori relativi all'inclusione dei rom che consenta di seguire i progressi in questo settore; invita gli Stati membri a dichiarare il 2 agosto Giornata europea di commemorazione dell'olocausto dei rom;

Diritti LGBTI

123.  condanna qualsiasi forma di discriminazione e violenza basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere; incoraggia la Commissione europea a presentare un programma che garantisca parità di diritti e opportunità a tutti i cittadini nel rispetto delle competenze degli Stati membri e a monitorare l'adeguata trasposizione e attuazione della legislazione dell'UE pertinente in materia di persone LGBTI; accoglie a tale proposito l'elenco di azioni della Commissione per fare progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI, inclusa la campagna di comunicazione della Commissione per combattere gli stereotipi e migliorare l'accettazione sociale delle persone LGBTI; sollecita la Commissione e gli Stati membri ad agire in stretta cooperazione con le organizzazioni della società civile che lavorano per i diritti delle persone LGBTI; osserva che la ricerca sul campo condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali mostra che i funzionari pubblici considerano la legislazione e la politica dell'UE fattori importanti a sostegno degli sforzi nazionali per la promozione della parità LGBTI;

124.  deplora che le persone LGBTI siano vittime di bullismo e molestie già a partire dalla scuola e subiscano discriminazioni in diversi ambiti della loro vita, anche sul posto di lavoro; invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione all'omofobia nello sport, ai giovani LGBTI e al bullismo nelle scuole; sollecita gli Stati membri a sostenere i sindacati e le organizzazioni di datori di lavoro nel loro tentativo di adottare politiche di diversità e non discriminazione con particolare riferimento alle persone LGBTI;

125.  ricorda la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di diritti delle persone LGBTI; accoglie positivamente il fatto che un numero crescente di Stati membri hanno già adottato misure per contribuire a migliorare la promozione e la tutela dei diritti delle persone LGBTI e hanno adottato nuove procedure per il riconoscimento giuridico di genere nel rispetto dei diritti fondamentali di tali persone; invita la Commissione e le sue agenzie a raccogliere dati sulle violazioni dei diritti umani a danno delle persone LGBTI e a condividere con gli Stati membri le migliori pratiche concernenti la tutela dei diritti fondamentali; incoraggia gli Stati membri a informare in modo esaustivo le persone LGBTI circa i loro diritti e a procedere allo scambio reciproco delle migliori pratiche in materia; condanna le pratiche mediche che violano i diritti fondamentali delle persone transessuali e intersessuali;

126.  osserva che le persone transgender sono ancora considerate inferme di mente nella maggior parte degli Stati membri e invita gli Stati membri a rivedere la classificazione nazionale delle malattie mentali e a sviluppare modelli di accesso alternativi e privi di stigmatizzazione, assicurando al contempo che i necessari trattamenti medici siano sempre disponibili per tutte le persone transgender; rimarca che la sterilizzazione coatta costituisce una violazione dei diritti fondamentali; plaude alla recente adozione da parte di alcuni Stati membri di nuove procedure di riconoscimento giuridico del genere più rispettose dei diritti fondamentali delle persone transgender;

127.  plaude all'iniziativa intrapresa dalla Commissione per muovere verso la depatologizzazione dell'identità transgender nell'ambito della revisione della classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità; invita la Commissione a intensificare gli sforzi volti a impedire che la varianza di genere nell'infanzia diventi una nuova diagnosi ICD;

128.  ritiene che i diritti fondamentali delle persone LGBTI possano essere salvaguardati dando loro accesso a istituti giuridici quali la convivenza, le unioni registrate e il matrimonio; plaude al fatto che diciotto Stati membri offrano attualmente queste opportunità e invita gli altri Stati membri a prendere in considerazione tali istituti;

129.  invita la Commissione a presentare una proposta per il pieno riconoscimento reciproco degli effetti e la libera circolazione di tutti gli atti di stato civile di tutti gli individui, di tutte le coppie e famiglie in tutta l'UE (compresi tutti i documenti concernenti il matrimonio e le unioni registrate, il cambiamento legale di sesso e i certificati di adozione e di nascita), incluso il riconoscimento giuridico del genere, al fine di ridurre gli ostacoli discriminatori di natura giuridica e amministrativa per i cittadini che esercitano il loro diritto di libera circolazione;

Cittadinanza

130.  prende atto con profonda preoccupazione dell'ascesa dell'euroscetticismo e dell'espressione di opinioni politiche violente e, pertanto, esorta l'UE e gli Stati membri a rafforzare la partecipazione dei cittadini alle questioni inerenti all'Unione, soprattutto per quanto concerne i giovani e le organizzazioni della società civile, in modo che gli europei possano dar voce alle loro preoccupazioni ed esprimere le loro opinioni attraverso canali democratici;

131.  ritiene che sia necessario ridurre gli oneri amministrativi relativi alla partecipazione alla vita pubblica e promuovere l'e-governance in tutta l'Unione, e invita a rafforzare l'efficacia di meccanismi quali l'iniziativa dei cittadini europei;

132.  incoraggia lo sviluppo delle consultazioni online quale strumento di partecipazione diretta dei cittadini, che consente di raccogliere informazioni circa le aspettative dei cittadini nei confronti di governi e amministrazione pubblica; reputa necessario eliminare gli ostacoli procedurali e linguistici che disincentivano la partecipazione civica ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche a tutti i livelli di governo; evidenzia la necessità del principio della trasparenza non solo nei processi decisionali istituzionali, bensì anche nel monitorare le modalità di gestione delle pratiche legate ai servizi prestati dalle amministrazioni pubbliche; sottolinea la necessità di incrementarne l'offerta mediante supporti digitali accessibili; ribadisce l'importanza di creare una maggiore consapevolezza per quanto riguarda la Carta;

133.  osserva che le organizzazioni della società civile, incluse quelle di volontariato, religiose e di lavoro giovanile, svolgono un ruolo chiave ai fini della partecipazione sociale e civile, e invita l'UE, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a sostenere e promuovere le loro attività; invita gli Stati membri e l'UE a rispettare la libertà di riunione e la libertà di associazione sancite dalla Carta;

134.  ritiene che l'educazione civica e il dialogo interculturale migliorino la comprensione dei cittadini per quanto riguarda l'importanza della partecipazione sociale e politica, mentre l'educazione in materia di diritti umani rende consapevoli dei propri diritti e insegna a rispettare i diritti degli altri; invita gli Stati membri a elaborare piani d'azione nazionali per l'educazione in materia di diritti fondamentali, compreso il contributo dell'UE allo sviluppo del quadro dei diritti fondamentali, e a dare attuazione alla Carta del Consiglio d'Europa sull'educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti umani; sollecita le autorità regionali e locali a partecipare attivamente alle sopraccitate attività;

135.  osserva con preoccupazione che occorrono ulteriori sforzi per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di povertà ed esclusione sociale; invita gli Stati membri a trovare le giuste politiche, tra cui la promozione dell'occupazione e l'accesso a servizi di alta qualità e all'istruzione; esorta la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che le loro politiche sociali e occupazionali non diano luogo a discriminazioni per motivi di dimensione e composizione delle famiglie;

Diritti digitali

136.  ricorda che tutti hanno diritto alla tutela della vita privata e dei dati personali che li riguardano, ivi incluso il diritto di accesso ai dati raccolti e che li riguardano e il diritto di rettificarli; insiste sul diritto di tutte le persone di decidere dei propri dati personali, in particolare per quanto concerne il diritto esclusivo di disporne, usarli e divulgarli; evidenzia che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero attuare misure che consentano a ogni cittadino di ottenere la rimozione di contenuti che possano lederne la dignità o la reputazione, rispettando nel contempo la libertà di espressione e di informazione nonché la legislazione e la giurisprudenza pertinenti; osserva che, in assenza di un interesse pubblico specifico, ogni persona ha il diritto di decidere quali dati rendere disponibili, il diritto di cancellare i propri dati personali e il diritto all'oblio, conformemente alle norme dell'UE e nazionali;

137.  è preoccupato che i cittadini non siano pienamente consapevoli dei loro diritti o dei mezzi di ricorso disponibili; ritiene essenziale che i cittadini, e soprattutto i bambini, siano informati sull'importanza della protezione dei dati personali, anche nel ciberspazio, e sui rischi potenziali cui sono esposti, segnatamente alla luce dei rapidi sviluppi tecnologici e dell'aumento degli attacchi informatici; invita gli Stati membri a profondere maggiori sforzi in materia di alfabetizzazione mediatica, rendendola parte integrante del programma di studi nelle scuole; esorta gli Stati membri ad adottare misure per affrontare il bullismo online, in particolare quando colpisce gruppi specifici di minori;

138.  ricorda che ogni persona ha il diritto di esprimere e diffondere liberamente la propria opinione su Internet, nel rispetto della legislazione e della giurisprudenza pertinenti; sottolinea che nessuno può essere discriminato per il fatto di non utilizzare i servizi digitali; invita la Commissione a dare seguito alle conclusioni della consultazione pubblica relativa alla direttiva dell'UE sui servizi di media audiovisivi e a riesaminare la direttiva, anche per quanto riguarda le questioni inerenti ai diritti fondamentali;

139.  rammenta la necessità di esaminare l'incidenza che alcune nuove tecnologie – quali ad esempio i droni – possono avere sui diritti fondamentali e, in particolare, sul diritto alla vita privata; pone altresì in evidenza il problema delle ripercussioni derivanti dall'utilizzo diffuso di Internet sui diritti fondamentali, segnatamente per quanto riguarda la protezione dei dati personali, la lotta contro le molestie online e la tratta di esseri umani, in particolare lo sfruttamento sessuale e lavorativo;

140.  sottolinea la necessità di rispettare il diritto alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale, come sancito dall'articolo 30 della Carta sociale europea; invita tutti gli Stati membri a introdurre misure di sostegno per fornire ai propri cittadini condizioni di vita dignitose e per combattere efficacemente la disoccupazione, l'esclusione sociale, la povertà e l'assistenza sanitaria insufficiente;

o
o   o

141.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

(1) Testi approvati, P7_TA(2014)0126.
(2) Testi approvati, P7_TA(2014)0105.
(3) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(4) GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1.
(5) GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1.
(6) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.
(7) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(8) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(9) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(10) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
(11) GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.
(12) GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.
(13) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
(14) GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.
(15) GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60.
(16) Testi approvati, P7_TA(2013)0594.
(17) Testi approvati, P7_TA(2014)0062.
(18) GU C 93 del 9.3.2016, pag. 165.
(19) Testi approvati, P8_TA(2015)0286.
(20) Testi approvati, P8_TA(2016)0102.
(21) GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 405.
(22) GU C 289 del 9.8.2016, pag. 57.
(23) GU C 93 del 9.3.2016, pag. 52.
(24) GU C 328 del 6.9.2016, pag. 4.
(25) GU C 55 del 12.2.2016, pag. 33.
(26) Testi approvati, P8_TA(2016)0409.
(27) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(28) GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 101.
(29) Testi approvati, P7_TA(2014)0043.
(30) Il riferimento a questo nuovo tipo di tratta è stato introdotto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2016 sulla situazione in Eritrea (Testi approvati, P8_TA(2016)0090).

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