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Procedura : 2016/2054(INI)
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A8-0012/2017

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Giovedì 2 marzo 2017 - Bruxelles
Politica commerciale comune dell'UE nel contesto degli imperativi di sostenibilità delle specie selvatiche
P8_TA(2017)0064A8-0012/2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sulla politica commerciale comune dell'UE nel contesto degli imperativi di sostenibilità delle specie selvatiche (2016/2054(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 191 e 207,

–  visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

–  vista la comunicazione della Commissione "Commercio per tutti - Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile" (COM(2015)0497),

–  vista la proposta di testo dell'UE per un capitolo su commercio e sviluppo sostenibile all'interno del partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), in particolare gli articoli da 10 a 16,

–  visti i risultati del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2015 "Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", in particolare i paragrafi 9 e 33 e l'obiettivo 15,

–  visto l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), in particolare l'articolo XX, lettere a) e g),

–  visto il piano d'azione 2016 dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche (COM(2016)0087) (di seguito il "piano d'azione"),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2016 sul piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche,

–  visti il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio(1) e la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente(2),

–  viste la risoluzione 69/314 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla lotta al traffico illecito di specie selvatiche e la risoluzione 1/3 dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente sul commercio illegale di specie selvatiche,

–  visti i risultati della CoP17 della CITES tenutasi a Johannesburg,

–  visti i risultati della conferenza di Londra del febbraio 2014 sul commercio illegale di specie selvatiche e l'esame dei progressi compiuti svolto a Kasane nel marzo 2015,

–  visto il risultato del congresso per la conservazione globale dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) tenutosi nel 2016 alle Hawaii,

–  vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale,

–  visto il programma mondiale per le specie selvatiche GWP del Fondo mondiale per l'ambiente della Banca mondiale (GEF),

–  vista la relazione del 2016 sui reati commessi a livello mondiale a danno delle specie selvatiche dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC),

–  vista la dichiarazione del giugno 2014 del Consiglio di cooperazione doganale dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) sul commercio illegale di specie selvatiche,

–  vista la dichiarazione fatta a Buckingham Palace (Londra) dalla Taskforce Trasporti della "United for Wildlife" (di seguito la "dichiarazione di Buckingham Palace"),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0012/2017),

A.  considerando che il mondo sta vivendo un aumento senza precedenti del traffico illegale di specie selvatiche e che contemporaneamente si verificano crisi biologiche dovute al prelevamento e alla commercializzazione continui, illegali e insostenibili di fauna e flora mondiali;

B.  considerando che l'uso incontrollato ed eccessivo di specie di fauna e flora selvatiche rappresenta la seconda minaccia più grave alla loro sopravvivenza nell'ambiente naturale, subito dopo la distruzione degli habitat;

C.  considerando che, secondo le stime, il commercio illegale di flora e fauna selvatiche è il quarto settore più redditizio dell'attività criminale, con un fatturato stimato che raggiunge i 20 miliardi di EUR;

D.  considerando che le recenti tendenze indicano il crescente coinvolgimento di reti criminali organizzate su vasta scala che ricorrono a metodi sempre più sofisticati;

E.  considerando che il traffico di specie selvatiche contribuisce ad alimentare i conflitti e che si sospetta che reti terroristiche ricavino finanziamenti, tra l'altro, dal commercio illegale di specie selvatiche, che genera profitti significativi;

F.  considerando che i problemi concomitanti della corruzione e delle deboli strutture di governance aggravano le vulnerabilità esistenti nel contesto del commercio di specie selvatiche;

G.  considerando che attualmente l'Unione europea è un mercato di destinazione di tali specie, una piattaforma di transito verso altre regioni, nonché una zona di provenienza di determinate specie destinate al commercio illegale;

H.  considerando che garantire il coinvolgimento e il beneficio delle comunità rurali dei paesi d'origine nella conservazione delle specie selvatiche è essenziale per affrontare le cause alla radice del traffico illegale delle specie selvatiche;

I.  considerando che la criminalità informatica connessa alle specie selvatiche costituisce una seria minaccia per le specie selvatiche in pericolo, inclusi gli elefanti, i rinoceronti, i pangolini, i rettili, gli anfibi, gli uccelli e le giraffe;

J.  considerando che la politica commerciale, quando abbinata alla cooperazione allo sviluppo, può costituire un potente motore di crescita economica nei paesi in via di sviluppo;

K.  considerando che l'aumento del commercio illegale di numerose specie di flora e fauna si traduce in una perdita di biodiversità e nella distruzione dell'ecosistema, con quote crescenti che diventano vulnerabili o pure estinte;

L.  considerando che il commercio sostenibile di specie selvatiche può essere di fondamentale importanza per certe comunità emarginate che dipendono dall'esistenza di quadri giuridici per conservare le risorse locali e contribuire alla riduzione della povertà;

Tendenze, principi e considerazioni generali

1.  osserva con profonda inquietudine i recenti aumenti del traffico illegale di specie selvatiche e della criminalità connessa, fenomeni che, se non arrestati e invertiti, rischiano di avere conseguenze gravi e permanenti sulla conservazione della biodiversità e sulla sostenibilità ambientale;

2.  rileva che l'Unione europea, in quanto firmataria di numerose convenzioni mondiali aventi come obiettivo la protezione dell'ambiente, ha l'obbligo giuridico di garantire che le sue politiche e i trattati internazionali che sottoscrive contribuiscano alla realizzazione di tale obiettivo;

3.  ritiene che il maggiore sviluppo economico derivante dall'integrazione nei mercati mondiali e l'uso delle risorse naturali a fini di sviluppo economico sostenibile non si escludano a vicenda, ma dovrebbero piuttosto essere considerati come elementi che si rafforzano reciprocamente;

4.  sostiene fermamente, pertanto, un approccio alle questioni relative alle specie selvatiche che non solo sostenga gli obiettivi di protezione ambientale dell'UE e dei suoi partner commerciali, ma consenta anche la creazione di quadri commerciali sostenibili e legali che rafforzino il contributo positivo della politica commerciale allo sviluppo sostenibile;

5.  sottolinea con preoccupazione il fatto che l'UE, assieme agli USA, continua a rappresentare un mercato di destinazione e una rotta di transito di rilievo per i prodotti di specie selvatiche di origine illecita;

6.  accoglie con favore il piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche, che svolgerà un ruolo essenziale nel contrastare l'allarmante crescita del commercio illegale e altamente remunerativo di specie selvatiche, un commercio che destabilizza le economie e le comunità che dipendono dalle specie selvatiche per la propria sussistenza e minaccia la pace e la sicurezza delle regioni fragili dei partner commerciali dell'UE, rafforzando le rotte illegali;

7.  ritiene che solo un approccio integrato ai reati a danno delle specie selvatiche possa, in ultima analisi, essere efficace nel ridurre ed eliminare il commercio illegale, e che l'UE debba guidare gli sforzi volti ad affrontare non solo le questioni relative all'offerta, comprese le questioni di sviluppo in loco nei paesi terzi, ma anche l'aspetto della domanda di prodotti illegali nei mercati nazionali, includendo le piattaforme online;

Istituzioni internazionali e governi

8.  rammenta che, in virtù della normativa dell'OMC, agli Stati è consentito introdurre eccezioni alle regole generali del GATT, ai sensi dell'articolo XX, lettera g), al fine di regolamentare le risorse naturali esauribili e ai sensi dell'articolo XX, lettera a) onde proteggere la morale pubblica; osserva che l'organo d'appello dell'OMC ha interpretato "le risorse naturali esauribili" in senso ampio, facendovi rientrare anche le specie viventi che potrebbero essere soggette ad esaurimento, e che la giurisprudenza dell'OMC ha specificamente messo in evidenza l'inclusione di determinate specie negli allegati della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) quale prova della loro esauribilità; sottolinea inoltre che l'organo d'appello dell'OMC ha interpretato in senso ampio il concetto di "morale pubblica" per includere le problematiche relative alla prevenzione della crudeltà nei confronti degli animali;

9.  accoglie con favore gli sforzi compiuti dall'UE nell'ambito dell'OMC per ridurre i sussidi alla pesca dannosi, che possono minare la gestione sostenibile della pesca e mettere in pericolo la conservazione di specie quali le tartarughe, gli squali, gli uccelli marini e i mammiferi marini;

10.  ribadisce il proprio vigoroso impegno a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e per garantire il successo finale riguardo all'obiettivo 15, che comprende l'impegno a porre fine al bracconaggio e al traffico di specie protette di flora e fauna, nonché per combattere sia l'offerta che la domanda dei prodotti oggetto del traffico illegale;

11.  plaude all'attività in corso del Consorzio internazionale per la lotta ai reati contro le specie selvatiche (ICCWC), un'iniziativa che coinvolge la CITES, Interpol, UNODC, Banca mondiale e Organizzazione mondiale delle dogane (OMD);

Dogane e commercio online

12.  plaude anche al progetto INAMA dell'OMD, che mira a rafforzare la capacità delle autorità doganali di migliorare lo sviluppo di competenze al fine di combattere i reati a danno delle specie selvatiche; chiede una maggiore partecipazione delle autorità doganali alle operazioni di contrasto volte a combattere il commercio illegale delle specie selvatiche, e maggiori attività di sensibilizzazione con l'obiettivo di migliorare la formazione e il funzionamento delle autorità doganali;

13.  ritiene che la criminalità online a danno delle specie selvatiche costituisca una grave minaccia per gli animali in pericolo, inclusi gli elefanti, i rinoceronti, gli anfibi, i rettili e gli uccelli e che i governi, le aziende e le organizzazioni non governative dovrebbero collaborare contro questo fenomeno;

14.  ritiene che l'aspetto doganale del piano d'azione dell'Unione europea dovrebbe essere ulteriormente rafforzato in relazione alla cooperazione con i paesi partner e a una migliore e più efficace attuazione all'interno dell'Unione; attende pertanto con interesse il riesame 2016 dell'attuazione e dell'applicazione dell'attuale quadro giuridico dell'UE da parte della Commissione e chiede che tale riesame comprenda una valutazione delle procedure doganali;

15.  invita la Commissione a indagare sulla misura in cui la legislazione dell'UE sul commercio delle specie selvatiche è applicata in modo uniforme nei diversi Stati membri dai funzionari doganali responsabili dei controlli;

16.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di lavorare alla condivisione delle informazioni e allo sviluppo di capacità, includendo una formazione specifica per i funzionari doganali;

Il ruolo del settore privato e delle organizzazioni non governative

17.  mette in rilievo l'importanza di assicurare il coinvolgimento del settore privato nella lotta contro il traffico illegale di specie selvatiche, incluso il coinvolgimento dei mercati online e dei media sociali;

18.  vede con favore soluzioni praticabili che, se integrate nella catena di approvvigionamento e nei sistemi di gestione commerciale esistenti, consentiranno al settore privato di avere un ruolo di vero partner dei governi e degli organismi internazionali nel garantire la gestione responsabile delle catene di approvvigionamento globali; sottolinea, tuttavia, che la politica commerciale comune dovrebbe promuovere norme vincolanti di responsabilità sociale delle imprese, guidando e sostenendo in materia di pratiche socialmente responsabili; ritiene che le norme di responsabilità sociale delle imprese siano di particolare importanza nel contesto delle reti di trasporto;

19.  accoglie con favore gli emergenti approcci nella collaborazione a tolleranza zero tra gli esperti di commercio di specie selvatiche e le aziende logistiche; ritiene che la Commissione debba riflettere sul modo migliore di garantire che il pertinente quadro giuridico possa affrontare meglio i rischi associati al commercio elettronico e alla pubblicità commerciale online e offline;

20.  accoglie con favore il ruolo svolto dalle organizzazioni non governative e dalla società civile non solo nella lotta contro il commercio illegale di flora e fauna selvatiche, anche attraverso la sensibilizzazione, e nella riduzione della domanda sia nell'UE sia nel territorio dei paesi terzi in cui queste si sviluppano, ma anche all'interno dei gruppi consultivi nazionali previsti dagli accordi di libero scambio dell'UE al fine di controllare l'attuazione delle disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile;

21.  accoglie con favore la dichiarazione di Buckingham Palace della Taskforce Trasporti della "United for Wildlife" del marzo 2016, che mira a coinvolgere gli attori del settore privato nell'affrontare le vulnerabilità dei trasporti e delle procedure doganali, che sono sfruttate dai trafficanti, e a migliorare la condivisione delle informazioni lungo il percorso delle catene globali di approvvigionamento e le rotte commerciali;

22.  invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare con le organizzazioni non governative nella riduzione del traffico, nel cambiamento del comportamento dei consumatori e nella riduzione della domanda di prodotti di specie selvatiche, attraverso campagne volte a sensibilizzare nei confronti delle problematiche connesse alla sfida della lotta contro il traffico di specie selvatiche, specialmente nei paesi in cui la domanda è maggiore;

Quadro giuridico dell'UE e accordi commerciali

23.  ritiene che nel quadro giuridico nazionale esistente la sfida e la priorità per gli Stati membri dell'UE, in questa fase, sia rappresentata dall'applicazione delle norme esistenti; riconosce, tuttavia, che dovrebbero essere esaminate ulteriori disposizioni legislative che tengano conto delle norme esistenti in altri Stati, al fine di vietare la messa a disposizione e l'immissione sul mercato, il trasporto e l'acquisizione di specie selvatiche prelevate o scambiate illegalmente in paesi terzi in base al quadro legislativo proprio di tale paese; ritiene che l'attuale quadro legislativo debba essere esaminato anche al fine di fronteggiare meglio i rischi associati al commercio elettronico;

24.  sostiene l'approccio che include nei futuri accordi commerciali dell'UE disposizioni volte ad affrontare il traffico delle specie selvatiche;

25.  accoglie positivamente la proposta della Commissione di un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile all'interno del TTIP, in linea col suo costante impegno a garantire lo sviluppo sostenibile; rileva che gli USA hanno cercato, nei loro accordi commerciali, di negoziare norme in materia di commercio di specie selvatiche, anche limitando i sussidi alla pesca; sottolinea la necessità di negoziare rigorose disposizioni sulla protezione delle specie selvatiche, compresi disposizioni e impegni per un'adeguata attuazione degli accordi ambientali multilaterali, in tutti i futuri accordi commerciali dell'UE, nel quadro dei capitoli in materia di commercio e sviluppo sostenibile;

26.  accoglie con favore l'approccio più ambizioso dell'UE sulla protezione delle specie selvatiche nell'accordo di libero scambio UE-Vietnam, che include non soltanto impegni per un'adeguata attuazione ed esecuzione degli accordi ambientali multilaterali quali CITES, la convenzione sulla biodiversità (CBD) e la convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alla balena (ICRW), ma anche disposizioni relative allo sviluppo di capacità in ambito commerciale, di scambio delle informazioni e di sensibilizzazione; esorta l'UE e gli Stati membri a garantire un'adeguata attuazione di tali impegni e disposizioni; ritiene che tali impegni devono poter essere applicabili al fine di garantire un loro rispetto efficace e continuativo, anche prevedendo un ruolo apposito per le organizzazioni non governative e le organizzazioni della società civile;

27.  sostiene l'approccio, delineato nella strategia "commercio per tutti", che prevede di inserire disposizioni anticorruzione nei futuri accordi commerciali, visto il ruolo ben noto che la corruzione svolge nell'agevolare il commercio illegale di specie selvatiche; sostiene, inoltre, l'impegno dell'UE di mettere in atto politiche commerciali che promuovano uno sviluppo sostenibile e che contribuiscano a raggiungere gli obiettivi mondiali concordati nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

Raccomandazioni

28.  sostiene un'impostazione della politica commerciale dell'UE che non solo dia priorità alla lotta contro il commercio illegale di specie selvatiche, ma inserisca anche in tutti i futuri accordi disposizioni volte alla sua riduzione e infine alla sua eliminazione, nonché misure integrative solide ed efficaci, in particolare a livello di formazione, prevenzione e applicazione di sanzioni in materia di gestione forestale, sanitaria e doganale;

29.  sottolinea che nella politica commerciale dell'UE niente dovrebbe impedire all'UE stessa o ai suoi partner di adottare decisioni necessarie per la promozione della tutela delle specie selvatiche e delle risorse naturali, purché tali misure continuino a perseguire obiettivi legittimi di politica pubblica e non rappresentino discriminazioni arbitrarie o ingiustificabili;

30.  ritiene che non esista una soluzione unica valida in tutti i casi per la sostenibilità globale delle specie selvatiche e la lotta al commercio illegale; ricorda in quest'ottica la necessità di garantire piena flessibilità e di condividere informazioni, dati e migliori pratiche, al fine di facilitare il dialogo e favorire così una cooperazione rafforzata e attenta alla natura transfrontaliera di questo tipo di violazioni;

31.  raccomanda agli Stati membri dell'UE di prendere in considerazione soluzioni politiche che consentano l'eliminazione di tutte le scappatoie giuridiche ancora esistenti che potrebbero agevolare il "riciclaggio" di specie selvatiche e dei loro prodotti di provenienza illecita; raccomanda inoltre, a tal proposito, la realizzazione di controlli rigorosi, nonché un uso efficiente delle risorse e delle strutture esistenti, al fine di raggiungere tale obiettivo;

32.  invita l'UE e i suoi Stati membri a considerare la possibilità di un divieto a livello europeo del commercio, dell'esportazione o della riesportazione all'interno e all'esterno dell'UE dell'avorio, ivi compreso l'avorio "pre-convenzione" in conformità della legislazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

33.  chiede lo stanziamento di risorse adeguate per politiche e misure volte al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di lotta al commercio illegale di specie selvatiche, comprese risorse per i paesi terzi a fini di sviluppo delle capacità, in particolare per le procedure doganali, le autorità, la trasparenza e la buona governance;

34.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di continuare a collaborare con tutti gli attori coinvolti per garantire un approccio integrato che si concentri non soltanto sulle fonti delle specie selvatiche illegali e sui loro prodotti, ma che agisca anche per ridurre la domanda e per sensibilizzare i mercati della domanda;

35.  chiede agli Stati membri e alla Commissione di fare di più per garantire che le reti illegali criminali e i gruppi attivi nel commercio illegale delle specie selvatiche siano presi di mira al fine della loro disgregazione, eliminazione e perseguimento in giustizia e che gli Stati membri garantiscano che le sanzioni e le condanne riservate ai crimini associati alle specie selvatiche siano proporzionate, dissuasive e in linea con gli impegni, se del caso, definiti della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale;

36.  invita l'UE a studiare, nell'ambito di applicazione del quadro dell'OMC, in che modo i regimi commerciali e ambientali mondiali possano meglio sostenersi l'un l'altro, specialmente nel contesto del lavoro in corso per il rafforzamento della coerenza tra l'OMC e gli accordi ambientali multilaterali, nonché alla luce dell'accordo sull'agevolazione degli scambi;

37.  ritiene che sarebbe opportuno esaminare ulteriori opportunità di cooperazione tra l'OMC e la CITES, in particolare in termini di offerta di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità ai funzionari dei paesi in via di sviluppo in materia commerciale e ambientale; chiede alla Commissione di continuare a riflettere in proposito, come parte dei dibattiti post Nairobi e sugli elementi futuri che verranno presi in considerazione alla prossima conferenza ministeriale a Buenos Aires nel 2017;

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38.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, alla CITES, all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, all'OMD, all'OMC e all'Interpol.

(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(2) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.

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