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Procedura : 2017/2674(RSP)
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B8-0292/2017

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PV 17/05/2017 - 10.7

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P8_TA(2017)0215

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Mercoledì 17 maggio 2017 - Strasburgo
Mais geneticamente modificato DAS-40278-9
P8_TA(2017)0215B8-0292/2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D050183 – 2017/2674(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D050183),

–  visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 3, e l'articolo 21, paragrafo 2,

–  visto che, in occasione del voto del 27 marzo 2017, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, non ha espresso parere,

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),

–  visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 26 ottobre 2016 e pubblicato il 5 dicembre 2016(3),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  viste le sue precedenti risoluzioni contrarie all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati(4),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che l'11 novembre 2010 la Dow AgroSciences Europe ha presentato una domanda di immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da granturco DAS-40278-9 all'autorità nazionale olandese competente, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che tale domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 in prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da tale granturco e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione;

B.  considerando che il 26 ottobre 2016 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, che è stato pubblicato il 5 dicembre 2016(5);

C.  considerando che il granturco DAS-40278-9 esprime la proteina AAD-1 che conferisce tolleranza all'acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) e agli erbicidi arilossifenossipropionati (AOPP);

D.  considerando che ricerche indipendenti sollevano preoccupazioni in merito ai rischi dell'ingrediente attivo della 2,4-D in materia di sviluppo dell'embrione, difetti congeniti e interferenza endocrina; che non è chiaro se e in che misura i prodotti 2,4-D contengano impurità di diossine e furani altamente tossici che sono cancerogeni per l'uomo e interferenti endocrini che persistono nell'ambiente e si accumulano nella catena alimentare(6);

E.  considerando che l'autorizzazione della sostanza attiva 2,4-D è stata rinnovata nel 2015; che la presenza di impurità come la diossina e i furani è stata riconosciuta al di sotto di certi livelli; che devono ancora essere presentate le informazioni del richiedente per quanto riguarda le potenziali proprietà endocrine della sostanza(7);

F.  considerando che l'autorizzazione all'importazione di granturco DAS-40278-9 nell'Unione comporterà indubbiamente un aumento della sua coltivazione altrove, come negli USA, in Brasile ed in Argentina, e un corrispondente aumento del 2,4-D e degli erbicidi AOPP; che ricerche indipendenti sollevano altresì preoccupazioni riguardanti sostanziali lacune in materia di valutazione comparativa, gravi lacune per quanto riguarda la valutazione tossicologica (ad esempio il fatto che non è stata richiesta alcuna prova dell'intera pianta in uno studio alimentare, non è stato preso in considerazione alcun effetto a lungo termine o cumulativo, non è stato discusso l'impatto sui sistemi riproduttivi, e difetti metodologici all'interno degli studi animali), nonché una valutazione inconclusiva dell'eventuale impatto sul sistema immunitario(8);

G.  considerando che, durante il periodo di consultazione di tre mesi, gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche; che tali osservazioni si riferiscono, tra l'altro, alla mancanza o all'insufficienza dei dati, alla mancanza di spiegazioni, a dichiarazioni contraddittorie nella domanda, all'inadeguata concezione dei test, alla mancanza di test, ad esempio per quanto riguarda l'allergenicità, a risultati dubbi degli studi di valutazione della sicurezza, alla mancanza di uno studio sulla tossicità subcronica a 90 giorni con l'intero alimento, il che rende impossibile valutare il potenziale rischio connesso al consumo di prodotti alimentari ottenuti con il granturco, nonché alla scelta e alla concezione degli studi presi in considerazione a fini di valutazione dei rischi(9);

H.  considerando che, nonostante tutte queste preoccupazioni, l'EFSA non ha ritenuto necessario alcun monitoraggio post-commercializzazione degli alimenti/dei mangimi ottenuti dal granturco DAS-40278-9;

I.  considerando che, in occasione del voto del 27 marzo 2017, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, non ha espresso parere; che 16 Stati membri hanno votato a sfavore, mentre solo 9 Stati membri, che rappresentano appena il 36,22% della popolazione dell'Unione, hanno votato a favore e 3 si sono astenuti;

J.  considerando che tanto nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio (COM(2015)0177), quanto nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha deplorato che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha adottato le decisioni di autorizzazione senza il sostegno dei pareri dei comitati degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, è ormai divenuto la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che tale prassi è stata in più occasioni deplorata dal Presidente della Commissione Juncker in quanto non democratica(10);

K.  considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003(11) e ha chiesto alla Commissione di ritirarla e di proporne una nuova;

L.  considerando che il considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, stabilisce chiaramente che: "Nell'esaminare l'adozione di altri progetti di atti di esecuzione relativi a settori particolarmente sensibili, in particolare la fiscalità, la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e la protezione dell'ambiente, la Commissione, onde trovare una soluzione equilibrata, dovrà, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione predominante che possa emergere nel comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione";

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), nel fornire la base per garantire un elevato livello di protezione della vita e della salute umane, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, assicurando nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.  chiede alla Commissione di ritirare il suo progetto di decisione di esecuzione;

4.  invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardante le domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati finché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da affrontare le carenze dell'attuale procedura che si è rivelata inadeguata;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633
(4)–––––––––––– – Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110),Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456),Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (P8_TA(2016)0040),Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (P8_TA(2016)0039),Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (P8_TA(2016)0038),Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (P8_TA(2016)0271),Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272),Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (P8_TA(2016)0388),Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (P8_TA(2016)0389),Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (P8_TA(2016)0386),Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (P8_TA(2016)0387),Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (P8_TA(2016)0390).Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 and GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (P8_TA(2017)0123),
(5) Consultabile al seguente indirizzo: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633
(6) http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2033 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante approvazione della sostanza attiva 2,4-D in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 8).
(8) Bauer-Panskus/Then: Commento Testbiotech sul parere scientifico su una domanda della DOW AgroSciences LLC (EFSA-GMO-NL-2010-89) di immissione in commercio di granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 resistente agli erbicidi, consultabile all'indirizzo: https://www.testbiotech.org/node/1862
(9) Si veda il registro delle interrogazioni dell'EFSA, Allegato G dell'interrogazione numero EFSA-Q-2010-01326, disponibile online al seguente indirizzo: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2010-01326
(10) Ad esempio, nel discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014) e nel discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).
(11) Testi approvati, P8_TA(2015)0379.
(12) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

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