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Procedura : 2017/2964(RSP)
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Ciclo del documento : B8-0677/2017

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B8-0677/2017

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PV 13/12/2017 - 8
CRE 13/12/2017 - 8

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PV 13/12/2017 - 13.1
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P8_TA(2017)0490

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Mercoledì 13 dicembre 2017 - Strasburgo
Stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito
P8_TA(2017)0490B8-0677/2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito (2017/2964(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue risoluzioni del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea(1), e del 3 ottobre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito(2),

–  visti gli orientamenti del Consiglio europeo (articolo 50) del 29 aprile 2017 a seguito della notifica inviata dal Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché l'allegato della decisione del Consiglio del 22 maggio 2017 contenente le direttive per negoziare con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea,

–  vista la relazione congiunta dei negoziatori dell'Unione europea e del governo del Regno Unito, dell'8 dicembre 2017, sui progressi compiuti nella prima fase dei negoziati a norma dell'articolo 50 TUE per un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'obiettivo dei negoziati tra l'Unione europea (UE) e il Regno Unito, che si svolgono a norma dell'articolo 50 TUE, è di prevedere un recesso ordinato del paese dall'Unione, tenendo conto del quadro per le future relazioni tra Regno Unito e UE nel momento in cui il primo cesserà di essere uno Stato membro;

B.  considerando che per giungere a un recesso ordinato è necessario che i negoziati seguano una scaletta rigorosa, di modo che le questioni relative alla separazione derivanti dall'imminente recesso del Regno Unito siano trattate in fase preliminare, prima che si prosegua verso la seconda fase dei negoziati;

C.  considerando che le tre questioni principali relative alla separazione riguardano soprattutto i diritti dei cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito residenti nell'UE-27, la frontiera tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord e le circostanze particolari e uniche che caratterizzano l'isola di Irlanda, nonché la liquidazione degli obblighi finanziari del Regno Unito nei confronti dell'Unione;

D.  considerando che è necessario compiere sufficienti progressi su tutte e tre le questioni relative alla separazione prima di procedere alla seconda fase dei negoziati e che ciò deve avvenire il più rapidamente possibile, in modo da lasciare tempo sufficiente per tale seconda fase;

E.  considerando che, secondo la relazione congiunta dei negoziatori dell'Unione europea e del governo del Regno Unito, sono stati compiuti progressi sufficienti;

F.  considerando che, in relazione ai diritti dei cittadini, il Regno Unito ha:

   accettato che tutti i cittadini dell'Unione legalmente residenti nel Regno Unito e i cittadini del Regno Unito legalmente residenti in uno degli Stati membri dell'UE-27, comprese le rispettive famiglie al momento del recesso, godano di tutti i diritti sanciti dalla legislazione dell'UE e quali interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), sulla base di tutele che saranno definite nell'accordo di recesso;
   accettato, inoltre, che i familiari in senso stretto dei cittadini e le persone che hanno con essi una relazione stabile, attualmente residenti al di fuori del paese ospitante, siano tutelati dall'accordo di recesso e che ciò si applichi anche ai figli nati successivamente e al di fuori del paese ospitante;
   accettato che i diritti dei cittadini continuino a essere garantiti a vita attraverso una procedura proporzionata che sarà soggetta ad adeguate salvaguardie a norma dei principi del diritto dell'Unione. La procedura e le salvaguardie saranno delineate nell'accordo di recesso;
   accettato che le procedure amministrative siano trasparenti, agevoli e snelle, i moduli siano brevi, semplici e di facile comprensione e che le domande presentate contemporaneamente dai membri di una stessa famiglia siano trattate assieme;
   accettato che tutti i diritti pertinenti basati sulla legislazione dell'Unione siano salvaguardati e definiti nel dettaglio nell'accordo di recesso;
   accettato che tutti i diritti in materia di sicurezza sociale a norma della legislazione dell'Unione siano mantenuti. Ciò comprende il trasferimento di tutte le prestazioni esportabili;
   accettato che le disposizioni in materia di diritti dei cittadini presenti nell'accordo di recesso siano inserite in uno specifico atto giuridico nazionale, affinché tali diritti abbiano un effetto diretto;

G.  considerando che, in relazione alla questione dell'Irlanda/Irlanda del Nord, il Regno Unito si è assunto gli impegni richiesti per garantire che non saranno ripristinati controlli rigorosi alla frontiera, grazie a un allineamento normativo che prevede:

   se necessario, soluzioni specifiche per l'Irlanda del Nord;
   l'impegno a tutelare l'accordo del 1998 in tutte le sue parti;
   la garanzia che non vi sarà alcuna riduzione dei diritti delle persone nell'Irlanda del Nord;

H.  considerando che, in relazione alla liquidazione degli obblighi finanziari, il Regno Unito ha sufficientemente chiarito quali siano gli obblighi finanziari che rispetterà in quanto Stato membro uscente;

I.  considerando che ciò non significa che tutte le questioni in sospeso sono state risolte, né è indicativo della posizione che il Parlamento adotterà al momento della procedura di approvazione dell'accordo definitivo di recesso;

J.  considerando che la seconda fase dei negoziati dovrebbe essere dedicata, sulla base di principi solidi e privi di ambiguità, a perfezionare le modalità per il recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione, comprese eventuali disposizioni transitorie necessarie per detto recesso; che, in tale contesto, è opportuno trovare un'intesa globale sul quadro per le future relazioni;

K.  considerando che il Regno Unito e l'UE resteranno stretti vicini e continueranno ad avere molti interessi in comune, anche se il Regno Unito non sarà più uno Stato membro;

L.  considerando che un tale legame stretto che assuma la forma di un accordo di associazione tra l'UE e il Regno Unito potrebbe essere considerato un quadro appropriato per la protezione e la promozione dei suddetti interessi comuni, compresi nuovi rapporti commerciali;

M.  considerando che un accordo di associazione presenta il vantaggio di essere uno strumento flessibile che permette la cooperazione in un'ampia gamma di settori strategici;

N.  considerando che saranno necessarie disposizioni transitorie per evitare situazioni limite nel momento in cui il Regno Unito uscirà dall'UE, nonché per consentire ai negoziatori di entrambe le parti di negoziare un accordo sulle future relazioni;

O.  considerando che, a prescindere dal loro esito, i negoziati sulle future relazioni non potranno comportare alcun compromesso tra la sicurezza interna ed esterna, comprese la cooperazione in materia di difesa, da un lato, e le future relazioni economiche, dall'altro;

P.  considerando che osservazioni come quelle David Davis, che ha definito l'esito della prima fase dei negoziati una semplice "dichiarazione d'intenti", rischiano di minare la fiducia costruita nel corso dei negoziati;

1.  accoglie con favore la relazione congiunta sullo stato di avanzamento presentata dai negoziatori dell'Unione europea e del Regno Unito, secondo le cui conclusioni sono stati compiuti progressi sufficienti nei negoziati sull'accordo di recesso, e si congratula con il negoziatore dell'Unione per lo svolgimento dei negoziati finora;

2.  ritiene che sulla base di tale relazione sia possibile passare alla seconda fase dei negoziati, e raccomanda al Consiglio europeo di decidere in tal senso, ma crede che i negoziati debbano essere condotti in buona fede ed è del parere che potranno avanzare durante la seconda fase solo se il governo del Regno Unito rispetterà pienamente anche gli impegni assunti nella relazione congiunta e se tali impegni saranno trasposti integralmente nel progetto di accordo di recesso;

3.  sottolinea, tuttavia, che vi sono ancora questioni in sospeso per quanto riguarda le modalità di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea e che tali questioni devono essere risolte prima che l'accordo di recesso possa essere concluso; osserva altresì che, una volta concluso, l'accordo di recesso dovrà essere esplicitato in un testo giuridico chiaro e privo di ambiguità; segnala che le questioni in sospeso riguardano quanto segue:

   l'estensione dei diritti riconosciuti ai cittadini ai loro futuri partner;
   la garanzia che la procedura amministrativa sia snella, di carattere dichiarativo e gratuita, che l'onere della prova in caso di contestazione della dichiarazione debba incombere alle autorità del Regno Unito e che le famiglie possano avviare la procedura mediante un unico modulo;
   il carattere vincolante delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini, nonché il ruolo della futura autorità nazionale indipendente (mediatore civico) istituita per esaminare le denunce dei cittadini;
   la salvaguardia dei futuri diritti di libera circolazione in tutto il territorio dell'UE per i cittadini del Regno Unito attualmente residenti in uno degli Stati membri dell'UE-27;
   la garanzia che gli impegni assunti per quanto riguarda l'Irlanda del Nord e l'Irlanda possano trovare piena applicazione;

4.  si riserva pertanto tutti i suoi diritti in relazione all'accordo definitivo di recesso, che dovrà approvare conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, TUE affinché entri in vigore;

Quadro per le future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito

5.  ricorda che l'articolo 50, paragrafo 2, TUE prevede che l'Unione, nel negoziare e concludere un accordo di recesso, tenga conto del quadro delle future relazioni con lo Stato membro che recede dall'Unione;

6.  propone che, qualora l'Unione europea e il Regno Unito raggiungano un'intesa globale su tale quadro per le loro future relazioni, esso assuma la forma di una dichiarazione politica allegata all'accordo di recesso;

7.  osserva che l'accordo che definisce le nuove relazioni tra l'UE e il Regno Unito, e che si basa sul quadro di cui sopra, potrà essere formalmente negoziato solo quando il Regno Unito avrà lasciato l'Unione europea e sarà divenuto un paese terzo;

8.  sottolinea che accetterà un quadro per le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito quale parte dell'accordo di recesso solo se tale quadro rispetterà rigorosamente i seguenti principi:

   impossibilità, per un paese terzo che non rispetta i medesimi obblighi di uno Stato membro, di godere degli stessi vantaggi di uno Stato membro dell'Unione europea o del SEE,
   tutela dell'integrità del mercato interno e delle quattro libertà, senza consentire un approccio settoriale,
   autonomia del processo decisionale dell'Unione,
   salvaguardia dell'ordinamento giuridico dell'UE e del ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea,
   rispetto, da parte del Regno Unito, delle norme discendenti da obblighi internazionali, anche in materia di diritti umani, e dalla legislazione e dalle politiche dell'Unione in materia di ambiente, cambiamenti climatici, protezione dei consumatori, lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali, concorrenza leale, protezione dei dati e della vita privata, commercio e diritti sociali e dei lavoratori, in particolare le salvaguardie contro il dumping sociale, con un chiaro meccanismo di esecuzione che ne garantisca il rispetto,
   salvaguardia degli accordi dell'UE con paesi terzi e altre organizzazioni, incluso l'accordo SEE,
   salvaguardia della stabilità finanziaria dell'UE e rispetto del suo regime e delle sue norme di regolamentazione e di vigilanza, nonché loro applicazione,
   giusto equilibrio tra diritti e obblighi, inclusi contributi finanziari commisurati;

9.  chiede che il quadro delle future relazioni, pur rispettando i principi di cui sopra, garantisca relazioni quanto più strette possibile tra l'Unione europea e il Regno Unito;

10.  ribadisce che un accordo di associazione a norma dell'articolo 217 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), negoziato e concluso tra l'Unione europea e il Regno Unito dopo il recesso di quest'ultimo, potrebbe costituire il quadro adeguato per le future relazioni; propone che un siffatto accordo contempli - oltre alla sua struttura di governance, che dovrebbe includere un meccanismo solido e indipendente per la risoluzione delle controversie - i seguenti quattro pilastri:

   relazioni economiche e commerciali;
   cooperazione tematica;
   sicurezza interna;
   cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza;

11.  rammenta che molti cittadini del Regno Unito hanno espresso una forte opposizione alla perdita dei diritti di cui godono attualmente a norma dell'articolo 20 TFUE; propone che l'UE-27 studi modalità per attenuare tale perdita entro i limiti del diritto primario dell'Unione, rispettando pienamente i principi di reciprocità, equità, simmetria e non discriminazione;

Disposizioni transitorie

12.  ribadisce che è possibile raggiungere un accordo su disposizioni transitorie volte a garantire certezza e continuità giuridiche solo a condizione che esse prevedano un giusto equilibrio tra diritti e obblighi, siano limitate nel tempo (con una validità massima di tre anni) e consistano in una proroga dell'acquis dell'Unione europea, anche per quanto concerne i diritti dei cittadini, il che significa che al Regno Unito dovranno continuare ad applicarsi gli strumenti e le strutture esistenti di regolamentazione, bilancio, vigilanza, attività giudiziaria ed esecuzione dell'Unione; osserva che il Regno Unito non farà più parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione;

13.  dichiara che eventuali modifiche dell'acquis dell'Unione che entreranno in vigore durante il periodo transitorio dovranno applicarsi automaticamente al Regno Unito in conformità delle disposizioni transitorie convenute tra l'UE e il Regno Unito;

14.  insiste sul fatto che qualsiasi futuro accordo commerciale negoziato dal Regno Unito con paesi terzi dopo il suo recesso dall'UE potrà entrare in vigore solo al termine del periodo durante il quale si applicheranno le disposizioni transitorie;

15.  sottolinea che il periodo transitorio quale concordato nel quadro dell'accordo di recesso tra l'UE e il Regno Unito potrà aprirsi solo quando l'accordo sarà entrato in vigore;

o
o   o

16.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti nazionali e al governo del Regno Unito.

(1) Testi approvati, P8_TA(2017)0102.
(2) Testi approvati, P8_TA(2017)0361.

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