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Procedura : 2016/0376(COD)
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Ciclo del documento : A8-0391/2017

Testi presentati :

A8-0391/2017

Discussioni :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Votazioni :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Dichiarazioni di voto
PV 13/11/2018 - 4.3
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Testi approvati
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Mercoledì 17 gennaio 2018 - Strasburgo
Efficienza energetica ***I
P8_TA(2018)0010A8-0391/2017

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2018, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
(1)  La moderazione della domanda di energia è una delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia, adottata il 25 febbraio 2015. Il miglioramento dell'efficienza energetica andrà a beneficio dell'ambiente, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, renderà più sicuro l'approvvigionamento energetico riducendo la dipendenza dall'importazione di energia da paesi al di fuori dell'Unione, diminuirà i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese, concorrerà ad alleviare la precarietà energetica e determinerà un aumento dei posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell'economia. Ciò è in linea con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'Unione dell'energia e dell'agenda mondiale per il clima fissata dalle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici con l'accordo di Parigi del dicembre 2015.
(1)  La moderazione della domanda di energia è una delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia, adottata il 25 febbraio 2015. Il miglioramento dell'efficienza energetica lungo l'intera catena energetica, compresi la generazione, la trasmissione, la distribuzione e l'uso finale di energia, andrà a beneficio dell'ambiente, migliorerà la qualità dell'aria e la salute pubblica, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, renderà più sicuro l'approvvigionamento energetico riducendo la dipendenza dall'importazione di energia da paesi al di fuori dell'Unione, diminuirà i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese, concorrerà ad alleviare la precarietà energetica e determinerà un aumento della competitività, dei posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell'economia, migliorando in tal modo la qualità della vita dei cittadini. Ciò è in linea con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'Unione dell'energia e dell'agenda mondiale per il clima fissata dalla conferenza delle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) tenutasi a Parigi nel dicembre 2015 ("l'accordo di Parigi"), con l’impegno a contenere l'incremento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 °C e ad adoperarsi per limitare tale incremento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2
(2)  La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio9 contribuisce alla realizzazione dell'Unione dell'energia, nell'ambito della quale l'efficienza energetica dovrebbe essere equiparata a una fonte di energia a sé stante. Al momento di definire le nuove norme per l'offerta e per altri settori strategici si dovrebbe tenere conto del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto e la Commissione dovrebbe provvedere a che l'efficienza energetica e la gestione della domanda possano competere alla pari con la capacità di generazione. L'efficienza energetica deve essere considerata ogniqualvolta si adottano decisioni di finanziamento o pianificazione del sistema energetico. Occorre migliorare l'efficienza energetica ogniqualvolta è economicamente più vantaggioso rispetto a soluzioni equivalenti sul lato dell'offerta. Ciò consentirebbe di sfruttare i molteplici vantaggi che l'efficienza energetica offre alla società europea, in particolare ai cittadini e alle imprese.
(2)  La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio9 contribuisce alla realizzazione dell'Unione dell'energia, nell'ambito della quale l'efficienza energetica dovrebbe essere equiparata a una fonte di energia a sé stante. Al momento di definire le nuove norme per l'offerta e per altri settori strategici si dovrebbe tenere conto del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto la Commissione dovrebbe accordare priorità all'efficienza energetica e alla gestione della domanda rispetto a una maggiore capacità di generazione. L'efficienza energetica deve essere considerata ogniqualvolta si adottano decisioni di finanziamento e pianificazione del sistema energetico. Occorre realizzare investimenti in grado di aumentare l'efficienza energetica finale ogniqualvolta economicamente più vantaggioso rispetto a soluzioni equivalenti sul lato dell'offerta. Ciò consentirebbe di sfruttare i molteplici vantaggi che l'aumento dell'efficienza energetica offre in tutte le fasi della catena dell'energia, migliorando in tal modo il benessere della società europea. Per sfruttare appieno il potenziale di tali benefici e ai fini di un'efficace attuazione delle misure politiche previste, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare con le autorità locali e regionali, con le città, le imprese e i cittadini in tutta Europa per garantire che l'incremento dell'efficienza energetica risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali ed economici vada di pari passo con un aumento della crescita economica.
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9 Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
9 Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)  Tutte le forme di energia primaria (non rinnovabile e rinnovabile) dovrebbero tenere conto dell'apporto energetico aggiuntivo necessario per l'ottenimento di tale energia, l'allestimento e la gestione degli impianti energetici nonché il loro smantellamento, come pure l'eliminazione dei rischi ambientali associati.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)
(2 ter)  Le misure degli Stati membri dovrebbero essere sostenute da strumenti finanziari dell'Unione ben concepiti ed efficienti, quali i fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo europeo per gli investimenti strategici e la Banca europea per gli investimenti, che dovrebbero sostenere gli investimenti nell'efficienza energetica in tutte le fasi della catena dell'energia e ricorrere a un'analisi costi-benefici esaustiva basandosi su un modello di tassi di attualizzazione differenziati. Il sostegno finanziario dovrebbe essere incentrato su metodi di aumento dell'efficienza energetica economicamente convenienti, il che porterebbe a una riduzione del consumo di energia. Per raggiungere un obiettivo ambizioso in materia di efficienza energetica è necessario eliminare taluni ostacoli, come nel caso della recente precisazione di Eurostat sul modo di registrare i contratti di prestazione energetica nei conti nazionali per facilitare gli investimenti nelle misure di efficienza energetica.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 3
(3)  Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha stabilito un obiettivo di efficienza energetica del 27% da raggiungere nel 2030 e da riesaminare entro il 2020 "tenendo presente un livello UE del 30%". Nel dicembre 2015 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a valutare la fattibilità di un obiettivo di efficienza energetica del 40% per lo stesso termine. È pertanto opportuno rivedere e modificare di conseguenza la direttiva per adeguarla all'orizzonte 2030.
(3)  Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha sostenuto un obiettivo di efficienza energetica del 27% da raggiungere nel 2030 e da riesaminare entro il 2020 "tenendo presente un livello UE del 30%". Nel dicembre 2015 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a valutare la fattibilità di un obiettivo di efficienza energetica del 40% per lo stesso termine. È pertanto opportuno rivedere e modificare di conseguenza la direttiva per adeguarla all'orizzonte 2030.
Emendamento 102
Proposta di direttiva
Considerando 4
(4)  Non sono stabiliti obiettivi vincolanti a livello nazionale per il 2030. Occorre esplicitare sotto forma di obiettivo vincolante del 30% la necessità che l'Unione consegua gli obiettivi di efficienza energetica, espressi in consumo di energia primaria e finale, nel 2020 e nel 2030. Tale chiarimento a livello di Unione dovrebbe lasciare invariata la facoltà degli Stati membri di fissare i contributi nazionali in base al consumo di energia primaria o finale, al risparmio di energia primaria o finale, oppure all'intensità energetica. Gli Stati membri dovrebbero fissare i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1 321 Mtoe di energia primaria e 987 Mtoe di energia finale. Ne consegue che nell'Unione il consumo di energia primaria dovrebbe essere ridotto del 23% e il consumo di energia finale del 17% rispetto ai livelli del 2005. Una valutazione regolare dei progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo unionale per il 2030 è necessaria ed è prevista nella proposta legislativa sulla governance dell'Unione dell'energia.
(4)  Non sono stabiliti obiettivi vincolanti a livello nazionale per il 2030. Occorre esplicitare sotto forma di obiettivo indicativo del 30 % la necessità che l'Unione consegua gli obiettivi di efficienza energetica, espressi in consumo di energia primaria e finale, nel 2020 e nel 2030. Tale chiarimento a livello di Unione dovrebbe lasciare invariata la facoltà degli Stati membri di fissare i contributi nazionali in base al consumo di energia primaria o finale, al risparmio di energia primaria o finale, oppure all'intensità energetica. Gli Stati membri dovrebbero fissare i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1 321 Mtoe di energia primaria e 987 Mtoe di energia finale. Ne consegue che nell'Unione il consumo di energia primaria dovrebbe essere ridotto del 23% e il consumo di energia finale del 17% rispetto ai livelli del 2005. Una valutazione regolare dei progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo unionale per il 2030 è necessaria ed è prevista nella proposta legislativa sulla governance dell'Unione dell'energia.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)  Il principio di equità tra gli Stati membri dovrebbe essere applicato in sede di definizione degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. L'energia rappresenta un bene essenziale e pertanto livelli minimi di consumo energetico sono inevitabili. Si dovrebbe tenere debitamente conto di ciò all'atto di fissare gli obiettivi nazionali. In generale, i paesi il cui consumo energetico pro capite è inferiore alla media dell'Unione dovrebbero beneficiare di maggiore flessibilità in sede di definizione dei propri obiettivi.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter)  L'efficienza operativa dei sistemi energetici in qualunque momento è influenzata dalla possibilità di immettere nella rete, in maniera fluida e flessibile, la potenza generata a partire da diverse fonti, caratterizzate da diversi gradi di inerzia e tempi di avvio. Il miglioramento di tale efficienza consentirà di sfruttare meglio le energie rinnovabili, quali ad esempio l'energia eolica combinata alle turbine a gas, al fine di evitare il sovraccarico delle reti servite da grandi unità di produzione di energia elettrica tradizionali caratterizzate da un'inerzia termica significativa.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 4 quater (nuovo)
(4 quater)  La Commissione e gli Stati membri devono garantire che la riduzione del consumo energetico sia una conseguenza di una maggiore efficienza energetica e non delle circostanze macroeconomiche.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 4 quinquies (nuovo)
(4 quinquies)  Gli Stati membri dovrebbero identificare le possibilità di efficienza energetica efficaci in termini di costi sulla base di un calcolo dal basso, distintamente per ogni settore, dal momento che tali possibilità dipendono dal mix energetico, dalla struttura dell'economia e dal ritmo dello sviluppo economico.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 5
(5)  L'obbligo in capo agli Stati membri di stabilire strategie a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale e di notificarle alla Commissione dovrebbe essere soppresso nella direttiva 2012/27/UE e inserito nella direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio10 sulla prestazione energetica nell'edilizia, dove è più coerente con le disposizioni sui piani a lungo termine per gli edifici a energia quasi zero e sulla decarbonizzazione degli edifici.
(5)  L'obbligo in capo agli Stati membri di stabilire strategie a lungo termine per facilitare la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale e di notificarle alla Commissione dovrebbe essere soppresso nella direttiva 2012/27/UE e inserito nella direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio10 sulla prestazione energetica nell'edilizia, dove è più coerente con le disposizioni sui piani a lungo termine per gli edifici a energia quasi zero e sulla decarbonizzazione degli edifici.
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10 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
10 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 6
(6)  In considerazione del quadro per il clima e l'energia per il 2030, l'obbligo di risparmio energetico dovrebbe essere esteso oltre il 2020. Prolungando il periodo di impegno oltre il 2020 si creerebbe una maggiore stabilità per gli investitori e si stimolerebbero così gli investimenti e le misure di efficienza energetica a lungo termine, come la ristrutturazione degli edifici.
(6)  In considerazione del quadro per il clima e l'energia per il 2030, l'obbligo di risparmio energetico dovrebbe essere esteso oltre il 2020. Prolungando il periodo di impegno oltre il 2020 si creerebbe una maggiore stabilità per gli investitori e si stimolerebbero così gli investimenti e le misure di efficienza energetica a lungo termine, come la profonda ristrutturazione degli edifici con l'obiettivo di pervenire, a lungo termine, a un parco di edifici a energia quasi zero. L'obbligo di risparmio energetico è stato fondamentale nel portare alla crescita e alla creazione di posti di lavoro a livello locale e dovrebbe essere mantenuto per garantire che l'Unione possa conseguire i propri obiettivi in materia di energia e clima creando ulteriori opportunità e riducendo la dipendenza tra il consumo energetico e la crescita. La cooperazione con il settore privato è importante al fine di valutare a quali condizioni sia possibile mobilitare gli investimenti privati per progetti di efficienza energetica e di elaborare nuovi modelli di reddito per l'innovazione nel campo dell'efficienza energetica.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)  I miglioramenti dell'efficienza energetica hanno un impatto positivo anche sulla qualità dell'aria, poiché la maggiore efficienza energetica degli edifici riduce la domanda di combustibili per il riscaldamento, specialmente di combustibili solidi. Le misure di efficienza energetica contribuiscono pertanto a migliorare la qualità dell'aria esterna e interna e concorrono al conseguimento, in maniera efficiente in termini di costi, degli obiettivi della politica dell'Unione sulla qualità dell'aria, quali sanciti in particolare dalla direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. La riduzione della domanda di energia negli edifici dovrebbe essere considerata un elemento della politica generale sulla qualità dell'aria, in particolare negli Stati membri in cui il rispetto dei limiti fissati dall'Unione sulle emissioni di inquinanti atmosferici risulta problematico e in cui l'efficienza energetica potrebbe contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.
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1 bis Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 7
(7)  Gli Stati membri sono tenuti a realizzare cumulativamente "nuovi" risparmi energetici nell'uso finale, per l'intero periodo obbligatorio, pari all'1,5% delle vendite annue di energia. Quest'obbligo potrebbe essere soddisfatto tramite nuove misure politiche adottate durante il nuovo periodo obbligatorio, tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030, oppure grazie a nuove azioni individuali risultanti da misure politiche adottate prima o durante il periodo precedente ma i cui risultati in risparmi energetici si concretano nel nuovo periodo.
(7)  Gli Stati membri sono tenuti a realizzare cumulativamente "nuovi" risparmi energetici nell'uso finale, per l'intero periodo obbligatorio, pari almeno all'1,5%. Quest'obbligo potrebbe essere soddisfatto tramite risparmi energetici derivanti da misure politiche, a condizione che si possa dimostrare che tali misure danno luogo ad azioni individuali che generano risparmi energetici verificabili nel periodo successivo al 2020. In ciascun periodo i risparmi dovrebbero basarsi cumulativamente sul volume di risparmi da realizzare nei periodi precedenti.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 9
(9)  I nuovi risparmi dovrebbero essere aggiuntivi rispetto a quelli che si produrrebbero a politiche invariate, in modo che non possano essere dichiarati come risparmi quelli che si sarebbero prodotti comunque. Per calcolare l'impatto delle misure introdotte possono essere conteggiati solo i risparmi netti, misurati come variazione del consumo energetico direttamente ascrivibile alle misure di efficienza energetica in questione. Per calcolare i risparmi netti, gli Stati membri dovrebbero stabilire uno scenario di base che riproduca l'evoluzione della situazione in assenza della politica di risparmio energetico. L'intervento dovrebbe essere valutato a fronte di questo scenario di base prestabilito. Gli Stati membri dovrebbero tener conto degli eventuali effetti sul consumo di energia determinati da altri interventi strategici concomitanti, evitando di attribuire unicamente alla misura politica considerata tutti i cambiamenti osservati a partire dall'introduzione dell'intervento strategico oggetto di valutazione. Per assicurare il rispetto dell'obbligo di rilevanza, le azioni della parte obbligata, partecipante o incaricata dovrebbero effettivamente contribuire a realizzare i risparmi dichiarati.
(9)  I nuovi risparmi energetici dovrebbero essere aggiuntivi rispetto a quelli che si produrrebbero a politiche invariate, in modo che non possano essere dichiarati come risparmi quelli che si sarebbero prodotti comunque. Per calcolare l'impatto delle misure introdotte possono essere conteggiati solo i risparmi netti, misurati come variazione del consumo energetico direttamente ascrivibile alle misure di efficienza energetica in questione. Per calcolare i risparmi netti, gli Stati membri dovrebbero stabilire uno scenario di base che riproduca l'evoluzione della situazione in assenza della politica di risparmio energetico. L'intervento dovrebbe essere valutato a fronte di questo scenario di base prestabilito. Gli Stati membri dovrebbero tener conto degli eventuali effetti sul consumo di energia determinati da altri interventi strategici concomitanti, evitando di attribuire unicamente alla misura politica considerata tutti i cambiamenti osservati a partire dall'introduzione dell'intervento strategico oggetto di valutazione. Per assicurare il rispetto dell'obbligo di rilevanza, le azioni della parte obbligata, partecipante o incaricata dovrebbero effettivamente contribuire a realizzare i risparmi dichiarati.
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)  È importante includere tutte le fasi della catena energetica nel conteggio dei risparmi, al fine di aumentare il potenziale di risparmio energetico nella trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 10
(10)  I risparmi energetici derivanti dall'attuazione della legislazione dell'Unione non possono essere dichiarati, a meno che la misura in questione vada oltre il minimo richiesto dalla normativa dell'Unione in questione, stabilendo requisiti più ambiziosi di efficienza energetica a livello nazionale o aumentando la diffusione della misura stessa. Riconoscendo che la ristrutturazione degli edifici contribuisce in modo determinante e duraturo ad aumentare i risparmi energetici, è opportuno chiarire che è possibile dichiarare tutti i risparmi energetici derivanti da misure di promozione della ristrutturazione di edifici esistenti se aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero ottenuti in assenza della misura politica e se gli Stati membri dimostrano che la parte obbligata, partecipante o incaricata ha effettivamente contribuito ai risparmi dichiarati per la misura in questione.
(10)  I risparmi energetici derivanti dall'attuazione della legislazione dell'Unione non possono essere dichiarati, a meno che la misura in questione vada oltre il minimo richiesto dalla normativa dell'Unione in questione, stabilendo requisiti più ambiziosi di efficienza energetica a livello nazionale o aumentando la diffusione della misura stessa. Gli edifici presentano grandi potenzialità per un ulteriore aumento dell'efficienza energetica e la ristrutturazione degli edifici contribuisce in modo determinante e duraturo ad aumentare i risparmi energetici grazie ad economie di scala. È pertanto opportuno chiarire che è possibile dichiarare tutti i risparmi energetici derivanti da misure di promozione della ristrutturazione di edifici esistenti se aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero ottenuti in assenza della misura politica e se gli Stati membri dimostrano che la parte obbligata, partecipante o incaricata ha effettivamente contribuito ai risparmi dichiarati per la misura in questione.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis)  La gestione efficace delle risorse idriche può contribuire in modo significativo al risparmio energetico. Il settore delle acque e delle acque reflue rappresenta il 3,5% dell'utilizzo di energia elettrica nell'Unione1 bis. Inoltre, la domanda d'acqua dovrebbe aumentare del 25% entro il 2040, principalmente nelle aree urbane. Allo stesso tempo, le perdite d'acqua rappresentano il 24% della quantità totale d'acqua consumata nell'Unione, il che genera perdite di energia e di acqua. Tutte le misure volte al raggiungimento di una gestione più efficace delle risorse idriche e a una riduzione dell'uso dell'acqua possono pertanto contribuire in modo significativo all'obiettivo dell’efficienza energetica dell'Unione1 ter.
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1 bis World Energy Outlook 2016, Agenzia internazionale per l'energia, 2016.
1 ter World Energy Outlook 2016, Agenzia internazionale per l'energia, 2016.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 10 ter (nuovo)
(10 ter)  Tale revisione include disposizioni concernenti la definizione dell'efficienza energetica come priorità in termini di infrastrutture, riconoscendo come essa rispetti pienamente la definizione di infrastruttura utilizzata dal Fondo monetario internazionale e da altre istituzioni economiche, oltre a renderla un elemento fondamentale e una priorità per le future decisioni in materia di investimenti nell'infrastruttura energetica dell'Unione1 bis.
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1 bis Formulazione contenuta nella proposta di risoluzione del Parlamento europeo del 2 giugno 2016 sulla relazione sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE) -(2015/2232(INI)).
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 10 quater (nuovo)
(10 quater)  Il settore dell'energia è il maggior consumatore di acqua nell'Unione e rappresenta il 44% del consumo idrico1 bis. L'uso di tecnologie e processi intelligenti per la gestione efficiente delle risorse idriche può generare notevoli risparmi energetici, aumentando nel contempo la competitività delle imprese.
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1 bis Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Agricoltura e gestione sostenibile delle risorse idriche nell'UE, 28 aprile 2017.
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 10 quinquies (nuovo)
(10 quinquies)  Il settore delle acque e delle acque reflue può altresì contribuire alla produzione di energia rinnovabile e alla riduzione della fornitura di energia da combustibili fossili. Ad esempio, il recupero di energia dai fanghi ottenuti dal trattamento delle acque reflue permette la produzione di energia in loco.
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 12
(12)  Il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici dovrebbe andare a particolare vantaggio dei consumatori in condizioni di precarietà energetica. Gli Stati membri possono già esigere che le parti obbligate includano obiettivi sociali nelle misure di risparmio energetico, in relazione alla precarietà energetica; tale possibilità dovrebbe ora essere estesa alle misure alternative e trasformata in obbligo, lasciando tuttavia agli Stati membri la massima flessibilità quanto all'entità, alla portata e al contenuto delle misure. Ai sensi dell'articolo 9 del trattato, le politiche di efficienza energetica dell'Unione devono essere inclusive e pertanto anche assicurare che le misure di efficienza energetica siano accessibili ai consumatori in condizioni di precarietà energetica.
(12)  Il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici dovrebbe andare a vantaggio di tutti i consumatori, in particolare delle famiglie a basso reddito, comprese quelle in condizioni di precarietà energetica. Ciascuno Stato membro può definire la povertà energetica e ciò che costituisce una famiglia a basso reddito in funzione della propria situazione nazionale specifica. Gli Stati membri possono già esigere che le parti obbligate includano obiettivi sociali nelle misure di risparmio energetico, in relazione alla precarietà energetica. Tale possibilità dovrebbe ora essere estesa alle misure alternative e trasformata in obbligo, lasciando tuttavia agli Stati membri la massima flessibilità quanto all'entità, alla portata e al contenuto delle misure. Ai sensi dell'articolo 9 del trattato, le politiche di efficienza energetica dell'Unione devono essere inclusive e pertanto anche assicurare che le misure di efficienza energetica siano accessibili ai consumatori in condizioni di precarietà energetica e a basso reddito.
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)  La gestione della domanda notturna e diurna di energia elettrica costituisce uno strumento importante per migliorare l'utilizzo efficiente dell'energia, in quanto potenzia notevolmente le possibilità di risparmio energetico da parte dei consumatori, permettendo loro di prendere decisioni sulla base di informazioni che indicano la possibilità di ottimizzare l'utilizzo dell'energia negli orari in cui è richiesta, incluse le ore in cui la domanda di energia è più alta, in modo da consentire un migliore utilizzo delle reti di trasmissione e delle risorse di generazione.
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)
(12 ter)  Per ottenere fatture energetiche meno care, si dovrebbero aiutare i consumatori a ridurre il loro consumo di energia attraverso la diminuzione del fabbisogno energetico degli edifici, il miglioramento dell'efficienza degli apparecchi e la disponibilità di modi di trasporto a basso consumo di energia integrati con il trasporto pubblico e la bicicletta. Il miglioramento degli involucri edilizi e la riduzione dei fabbisogni e dei consumi energetici sono aspetti fondamentali per migliorare le condizioni sanitarie dei segmenti della popolazione a basso reddito.
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 12 quater (nuovo)
(12 quater)  È essenziale sensibilizzare tutti i cittadini dell'Unione fornendo loro informazioni accurate sui benefici dell'aumento dell'efficienza energetica e la sua possibile attuazione. L'aumento dell'efficienza energetica è inoltre fondamentale per la posizione geopolitica e la sicurezza dell'Unione, in quanto riduce la sua dipendenza dalle importazioni di combustibili da paesi terzi.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 12 quinquies (nuovo)
(12 quinquies)  Oltre 50 milioni di famiglie nell'Unione sono in condizioni di precarietà energetica. Le misure di efficienza energetica devono pertanto essere al centro di ogni strategia efficace in termini di costi volta a combattere la precarietà energetica e la vulnerabilità dei consumatori, e devono essere complementari alle politiche di sicurezza sociale a livello degli Stati membri. Per garantire che le misure di efficienza energetica riducano la povertà energetica dei locatari in maniera sostenibile, è opportuno prendere in considerazione l'efficienza in termini di costi di tali misure e l'accessibilità economica per i proprietari e i locatari, nonché assicurare un sostegno finanziario adeguato a favore di tali misure a livello degli Stati membri. Il parco immobiliare dell'Unione dovrà essere composto nel lungo termine da edifici a energia quasi zero, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Gli attuali tassi di ristrutturazione degli edifici sono insufficienti e gli edifici occupati da cittadini a basso reddito in condizioni di precarietà energetica sono i più difficili da raggiungere. Le misure previste dal presente regolamento in materia di obblighi di risparmio energetico, regimi obbligatori di efficienza energetica e misure politiche alternative sono pertanto di particolare importanza.
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 12 sexies (nuovo)
(12 sexies)  I costi e i benefici di tutte le misure di efficienza energetica adottate, compresi i tempi di recupero del capitale investito, dovrebbero essere resi pienamente trasparenti per i consumatori.
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 13
(13)  L'energia generata sugli o negli edifici per mezzo di tecnologie delle energie rinnovabili riduce l'approvvigionamento di energia da fonti fossili. La diminuzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure importanti per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione e le emissioni di gas a effetto serra, in particolare alla luce degli ambiziosi obiettivi in materia di clima ed energia che l'Unione si è data per il 2030, nonché dell'impegno mondiale assunto a Parigi, nel dicembre 2015, alla conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21). Per ottemperare all'obbligo di risparmio energetico, gli Stati membri dovrebbero quindi poter tenere conto di una determinata quantità di energia rinnovabile generata dai consumatori sugli o negli edifici per uso proprio. A tal fine gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare i metodi di calcolo stabiliti a norma della direttiva 2010/31/UE.
(13)  L'energia generata sugli o negli edifici per mezzo di tecnologie delle energie rinnovabili riduce l'approvvigionamento di energia da fonti fossili. La diminuzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure importanti per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione e le emissioni di gas a effetto serra, in particolare alla luce degli ambiziosi obiettivi in materia di clima ed energia che l'Unione si è data per il 2030, nonché dell'impegno mondiale assunto con l'accordo di Parigi.
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)  Il bilancio energetico delle imprese e dei settori economici degli Stati membri può essere migliorato basandosi sui principi dell'economia circolare, mediante un opportuno utilizzo dei rifiuti industriali come materie prime secondarie, a condizione che il loro potenziale energetico sia superiore al potenziale delle materie prime alternative.
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo)
(13 ter)  Sfruttando i nuovi modelli imprenditoriali e le nuove tecnologie, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere e facilitare la diffusione delle misure di efficienza energetica, anche attraverso servizi energetici per grandi e piccoli clienti.
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 13 quater (nuovo)
(13 quater)  Gli Stati membri dovrebbero dimostrare un elevato livello di flessibilità nella progettazione e nell'attuazione di misure alternative per determinare le loro priorità nazionali in materia di efficienza energetica, compresi prodotti e processi tecnologici di produzione ad alta efficienza energetica. È necessario un sostegno per le azioni incentrate su obiettivi connessi all'uso efficiente delle risorse naturali o alla necessità di introdurre l'economia circolare.
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 14
(14)  Tra le misure delineate nella comunicazione della Commissione sul "new deal" per i consumatori di energia, nel contesto dell'Unione dell'energia e della strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento, vi è il rafforzamento del diritto minimo dei consumatori di disporre tempestivamente di informazioni chiare sul proprio consumo di energia. Gli articoli da 9 a 11 e l'allegato VII della direttiva 2012/27/UE dovrebbero pertanto modificati per fornire informazioni dettagliate e frequenti sul consumo di energia. È inoltre opportuno precisare che i diritti di fatturazione e di informazione sulla fatturazione valgono per i consumatori di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda riforniti da una fonte centrale anche nel caso in cui non abbiano un rapporto contrattuale individuale diretto con il fornitore di energia. Pertanto, ai fini di tali disposizioni, con il termine "utente finale" si dovrebbero intendere sia i clienti finali che acquistano riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso proprio, sia gli occupanti delle unità individuali di condomini o edifici polifunzionali alimentate da una fonte centrale. Il termine "misurazione divisionale" dovrebbe riferirsi alla misurazione del consumo nelle singole unità di tali edifici. Entro il 1° gennaio 2020 è auspicabile che i contatori di calore e i contabilizzatori di calore di nuova installazione siano leggibili a distanza affinché i consumatori dispongano, con frequenza e a costi convenienti, di informazioni sui consumi. Il nuovo articolo 9 bis dovrebbe applicarsi solo al riscaldamento, al raffreddamento e all'acqua calda forniti da una fonte centrale.
(14)  Tra le misure delineate nella comunicazione della Commissione sul "new deal" per i consumatori di energia, nel contesto dell'Unione dell'energia e della strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento, vi è il rafforzamento del diritto minimo dei consumatori di disporre tempestivamente di informazioni accurate, affidabili e chiare sul proprio consumo di energia. Mentre i contatori individuali dovrebbe continuare ad essere obbligatori dove ciò è tecnicamente fattibile, efficace sotto il profilo dei costi e proporzionato rispetto ai potenziali risparmi di energia, gli articoli da 9 a 11 e l'allegato VII della direttiva 2012/27/UE dovrebbero essere modificati per fornire informazioni dettagliate e frequenti sul consumo di energia, tenendo conto della disponibilità e della capacità dei dispositivi di misurazione, al fine di ottimizzare l'utilizzo dell'energia. Gli Stati membri dovrebbero altresì tenere conto del fatto che un'attuazione efficace di nuove tecnologie per la misurazione del consumo energetico richiede maggiori investimenti nell'istruzione e nelle competenze sia degli utenti che dei fornitori di energia. È inoltre opportuno precisare che i diritti di fatturazione e di informazione sulla fatturazione o sul consumo valgono per i consumatori di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda riforniti da una fonte centrale anche nel caso in cui non abbiano un rapporto contrattuale individuale diretto con il fornitore di energia. Pertanto, ai fini di tali disposizioni, con il termine "utente finale" si dovrebbero intendere, oltre ai clienti finali che acquistano riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso proprio finale, anche gli occupanti delle unità individuali di condomini o edifici polifunzionali alimentate da una fonte centrale che non hanno un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia. Il termine "misurazione divisionale" dovrebbe riferirsi alla misurazione del consumo nelle singole unità di tali edifici. Entro il 1° gennaio 2020 è auspicabile che i contatori di calore e i contabilizzatori di calore di nuova installazione siano leggibili a distanza affinché i consumatori dispongano, con frequenza e a costi convenienti, di informazioni sui consumi. Il nuovo articolo 9 bis dovrebbe applicarsi solo al riscaldamento, al raffreddamento e all'acqua calda forniti da una fonte centrale.
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)
(14 bis)  Le informazioni sulla fatturazione e i conguagli annuali sono mezzi importanti con cui informare i clienti. I dati sui consumi e sui costi possono contenere anche altre informazioni che aiutano i consumatori a confrontare il contratto in corso con altre offerte e a ricorrere alla gestione dei reclami e alla risoluzione delle controversie. Tuttavia, considerato che le controversie sulle fatture sono un motivo diffusissimo di reclamo tra i consumatori, fattore che peraltro concorre al persistente basso livello di soddisfazione e di coinvolgimento dei consumatori nel settore dell'energia, è necessario rendere più semplici, chiare e comprensibili le fatture, assicurando inoltre che in strumenti separati, quali le informazioni di fatturazione, gli strumenti di informazione e i conguagli annuali, figurino tutte le informazioni necessarie per permettere ai consumatori di regolare il loro consumo di energia, confrontare le offerte e cambiare fornitore.
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Considerando 14 ter (nuovo)
(14 ter)  Le piccole e medie imprese (PMI) che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione1 bis.
_______________
1 bis.   Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)
(15 ter)  L'incremento dell'efficienza energetica è il risultato diretto delle seguenti fasi dei processi di generazione e conversione dell'energia: la conversione efficiente dell'energia primaria in energia finale, l'efficiente trasmissione di tale energia ai consumatori sotto forma di elettricità, calore o combustibili e l'utilizzo parsimonioso dell'energia da parte dei consumatori finali. L'effetto di risparmio sul mercato dei consumatori non dovrebbe essere considerato l'unico obiettivo di tale efficienza, in quanto può risultare anche da un andamento sfavorevole dei prezzi dell'energia.
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Considerando 16
(16)  Tenuto conto dei progressi tecnologici e della crescente quota di fonti rinnovabili nel settore della generazione di energia elettrica, è opportuno rivedere il coefficiente di base per i risparmi espressi in kWh, affinché il fattore di energia primaria (PEF) per l'energia elettrica rispecchi i suddetti cambiamenti. I calcoli del PEF per l'energia elettrica sono basati su valori medi annui. Per il calcolo dell'energia elettrica e termica generata da combustibili nucleari si utilizza il metodo basato sul contenuto di energia fisica, mentre per quella generata da combustibili fossili e biomassa si utilizza il metodo basato sull'efficienza di conversione tecnica. Per l'energia da fonti rinnovabili non combustibili si applica il metodo equivalente diretto basato sull'energia primaria totale. Per calcolare la quota di energia primaria per l'energia elettrica prodotta in cogenerazione, si applica il metodo di cui all'allegato II della direttiva 2012/27/UE. Si utilizza una posizione media di mercato anziché una posizione marginale. Si presuppone che l'efficienza di conversione sia del 100% per le fonti rinnovabili non combustibili, 10% per le centrali geotermoelettriche e 33% per le centrali nucleari. Il calcolo dell'efficienza totale per la cogenerazione è basato sugli ultimi dati di Eurostat. Per quanto riguarda i limiti del sistema, il PEF è pari a 1 per tutte le fonti di energia. I calcoli si basano sulla versione più recente dello scenario di riferimento PRIMES. Il valore del PEF si basa sulle proiezioni per il 2020. L'analisi riguarda gli Stati membri dell'UE e la Norvegia. Il set di dati per la Norvegia si basa sui dati di ENTSO-E.
(16)  Strettamente ai fini della presente direttiva e tenuto conto dei progressi tecnologici e della crescente quota di fonti rinnovabili nel settore della generazione di energia elettrica, il coefficiente per i risparmi espressi in kWh dovrebbe essere analizzato attentamente ed eventualmente rivisto affinché il fattore di energia primaria (PEF) per l'energia elettrica rispecchi i suddetti cambiamenti oltre che il mix energetico dello Stato membro interessato, mediante una metodologia comparabile e trasparente.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis)  Le conclusioni del Consiglio del 10 giugno 2011 relative al piano di efficienza energetica hanno evidenziato che gli immobili rappresentano il 40% del consumo finale di energia primaria dell'Unione, il che costituisce il 50% del consumo di energia finale, e che, per consentire la crescita economica e incoraggiare l'occupazione nei settori che richiedono qualifiche speciali, in particolare nei settori dell’ edilizia e della fabbricazione dei prodotti da costruzione, in attività professionali quali l'architettura, la pianificazione urbana e la consulenza sull'ingegneria del riscaldamento e del raffreddamento, gli Stati membri dovrebbero mettere a punto una strategia a lungo termine in tali settori per il periodo successivo al 2020.
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)
(16 ter)  Il fattore di energia primaria (PEF) dovrebbe essere utilizzato come strumento per ridurre il consumo di combustibili fossili e la dipendenza dagli stessi e per aumentare l'efficienza energetica nonché per espandere ulteriormente le risorse di energia rinnovabile. A tale riguardo, è opportuno adeguare il coefficiente di base per i risparmi espressi in kWh quando gli sviluppi tecnologici, economici o sociali dimostrano la necessità di un coefficiente di base più basso. La Commissione dovrebbe effettuare un'analisi e, se del caso, presentare una proposta legislativa per modificare il coefficiente di base del PEF entro il 2024.
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Considerando 17
(17)  Affinché gli allegati della direttiva e i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'articolo 14, paragrafo 10, possano essere aggiornati, è necessario prorogare la delega di potere conferita alla Commissione.
soppresso
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Considerando 18
(18)  Per poter valutare l'efficacia della direttiva 2012/27/UE dovrebbe essere introdotto l'obbligo di un riesame generale della direttiva e di una relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio 2024.
(18)  Per poter valutare l'efficacia della direttiva 2012/27/UE dovrebbe essere introdotto l'obbligo di un riesame generale di tale direttiva e della presentazione di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio 2024. Tale data è successiva al bilancio mondiale dell'UNFCCC del 2023 al fine di consentire l’introduzione dei necessari allineamenti a tale processo, tenendo conto anche degli sviluppi economici e in materia di innovazione.
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis)  Gli Stati membri con un PIL pro capite inferiore rispetto al PIL medio dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di aumentare il consumo di energia primaria, a condizione che la conversione in energia finale, la trasmissione, la distribuzione e i risparmi utili sul mercato dei consumatori tengano conto di un incremento significativo dell'efficienza energetica in tutte le fasi del processo tecnologico di circolazione del flusso di energia primaria prodotta.
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Considerando 19 ter (nuovo)
(19 ter)  Alle autorità locali e regionali dovrebbe essere affidato un ruolo di primo piano nello sviluppo, nell'elaborazione, nell'esecuzione e nella valutazione delle misure previste dalla direttiva, affinché possano tenere adeguatamente conto delle peculiarità climatiche, culturali e sociali del loro territorio.
Emendamenti 110/rev e 100
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 1 – paragrafo 1
1.  La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi principali di efficienza energetica dell'Unione, del 20% per il 2020 e del 30% vincolante per il 2030, e getta le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tali scadenze. Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi e contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020 e il 2030.
1.  La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione, applicando il principio che pone l'efficienza energetica al primo posto lungo l'intera catena dell'energia, compresi la generazione, la trasmissione, la distribuzione e l'uso finale di energia, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi principali di efficienza energetica dell'Unione, del 20% per il 2020 e del 35% minimo vincolante per il 2030, e getta le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica dopo il 2030, in linea con gli obiettivi in materia di energia e clima a lungo termine dell'Unione per il 2050 e con l'accordo di Parigi. Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020 e di obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica per il 2030.
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  La presente direttiva contribuisce all'attuazione del principio dell'efficienza energetica al primo posto e garantisce che l'efficienza energetica e la gestione della domanda possano competere alla pari con la capacità di generazione. L'efficienza energetica deve essere considerata ogniqualvolta si adottano decisioni di finanziamento o pianificazione del sistema energetico.
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.  Per mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche, la Commissione avvia un dialogo con gli istituti finanziari pubblici e privati al fine di individuare possibili meccanismi politici. Date le grandi potenzialità di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore immobiliare, gli investimenti in tale settore sono presi in particolare considerazione, concentrandosi in primo luogo sugli edifici residenziali occupati da famiglie a basso reddito a rischio di precarietà energetica. Inoltre, al fine di rendere gli investimenti nei progetti di efficienza energetica più interessanti e fattibili dal punto di vista finanziario per gli investitori, la Commissione valuta come integrare progetti di piccole dimensioni in progetti più grandi. La Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri su come mobilitare gli investimenti privati entro il 1° gennaio 2019.";
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 3 – paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 3
Articolo 3
Obiettivi di efficienza energetica
Obiettivi di efficienza energetica
1.  Ciascuno Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2020, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica. Gli Stati membri notificano tali obiettivi alla Commissione conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, e all'allegato XIV, parte 1. All'atto della notifica gli Stati membri esprimono tali obiettivi anche sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e precisano come, e in base a quali dati, sono stati effettuati i calcoli.
1.  Ciascuno Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2020, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica. Gli Stati membri notificano tali obiettivi alla Commissione conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, e all'allegato XIV, parte 1. All'atto della notifica gli Stati membri esprimono tali obiettivi anche sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e precisano come, e in base a quali dati, sono stati effettuati i calcoli.
Nel definire gli obiettivi gli Stati membri tengono conto:
Nel definire gli obiettivi gli Stati membri tengono conto:
a)  del fatto che nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non deve essere superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale;
a)  del fatto che nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non deve essere superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria o non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale;
b)  delle misure previste dalla presente direttiva;
b)  delle misure previste dalla presente direttiva;
c)  delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio energetico a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE; e
c)  delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio energetico a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE; e
d)  di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello di Unione.
d)  di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello di Unione.
Nel definire tali obiettivi gli Stati membri possono tenere conto anche delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, quali:
Nel definire tali obiettivi gli Stati membri possono tenere conto anche delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, quali:
a)  le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficienti in termini di costi;
a)  le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficienti in termini di costi;
b)  l'evoluzione e la previsione del PIL;
b)  l'evoluzione e la previsione del PIL;
c)  le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia;
c)  le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia;
d)  lo sviluppo di tutte le fonti di energie rinnovabili, l'energia nucleare, la cattura e lo stoccaggio del carbonio; e
d)  lo sviluppo di tutte le fonti di energie rinnovabili, l'energia nucleare, la cattura e lo stoccaggio del carbonio; e
e)  le azioni intraprese in fasi precoci.
e)  le azioni intraprese in fasi precoci.
2.  Entro il 30 giugno 2014, la Commissione valuta i progressi compiuti e se l'Unione sia in grado di raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale entro il 2020.
2.  Entro il 30 giugno 2014, la Commissione valuta i progressi compiuti e se l'Unione sia in grado di raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e/o non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale entro il 2020.
3.  Nell'effettuare il riesame di cui al paragrafo 2 la Commissione:
3.  Nell'effettuare il riesame di cui al paragrafo 2 la Commissione:
a)  fa la somma degli obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica comunicati dagli Stati membri;
a)  fa la somma degli obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica comunicati dagli Stati membri;
b)  valuta se la somma di tali obiettivi può essere considerata un indicatore affidabile per stabilire se l'Unione nel suo insieme sia sulla buona strada, tenendo conto dell'esame della prima relazione annuale conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, e della valutazione dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.
b)  valuta se la somma di tali obiettivi può essere considerata un indicatore affidabile per stabilire se l'Unione nel suo insieme sia sulla buona strada, tenendo conto dell'esame della prima relazione annuale conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, e della valutazione dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.
c)  tiene conto dell'analisi complementare risultante:
c)  tiene conto dell'analisi complementare risultante:
i)  dalla valutazione dei progressi in materia di consumo energetico e di consumo energetico in relazione all'attività economica a livello di Unione, compresi i progressi nell'efficienza della fornitura di energia negli Stati membri che hanno basato i rispettivi obiettivi nazionali indicativi sul consumo di energia finale o sul risparmio di energia finale, compresi i progressi derivanti dal rispetto, da parte di tali Stati membri, del capo III della presente direttiva;
i)  dalla valutazione dei progressi in materia di consumo energetico e di consumo energetico in relazione all'attività economica a livello di Unione, compresi i progressi nell'efficienza della fornitura di energia negli Stati membri che hanno basato i rispettivi obiettivi nazionali indicativi sul consumo di energia finale o sul risparmio di energia finale, compresi i progressi derivanti dal rispetto, da parte di tali Stati membri, del capo III della presente direttiva;
ii)  dai risultati degli esercizi di modellizzazione in relazione a future tendenze del consumo energetico a livello di Unione;
ii)  dai risultati degli esercizi di modellizzazione in relazione a future tendenze del consumo energetico a livello di Unione;
d)  confronta i risultati di cui alle lettere da a) a c) con l'entità del consumo energetico che sarebbe necessario per raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale nel 2020.
d)  confronta i risultati di cui alle lettere da a) a c) con l'entità del consumo energetico che sarebbe necessario per raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e/o non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale nel 2020.
Emendamento 101
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 3 – paragrafo 4
4.  Ogni Stato membro stabilisce i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica all'obiettivo dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in conformità degli articoli [4] e [6] del regolamento (UE) XX/20XX [Governance dell'Unione dell'energia]. Gli Stati membri stabiliscono i suddetti contributi tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1 321 Mtoe di energia primaria e 987 Mtoe di energia finale. Gli Stati membri notificano i suddetti contributi alla Commissione nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui agli articoli [3] e da [7] a [11] del regolamento (UE) XX/20XX [Governance dell'Unione dell'energia].
4.  Ogni Stato membro stabilisce gli obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica all'obiettivo dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in conformità degli articoli [4] e [6] del regolamento (UE) XX/20XX [Governance dell'Unione dell'energia]. Gli Stati membri stabiliscono i suddetti contributi tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1 321 Mtoe di energia primaria e 987 Mtoe di energia finale. Gli Stati membri notificano i suddetti contributi alla Commissione nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui agli articoli [3] e da [7] a [11] del regolamento (UE) XX/20XX [Governance dell'Unione dell'energia].
Emendamenti 54, 105 e 107
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 7
Articolo 7
Articolo 7
Obbligo di risparmio energetico
Obbligo di risparmio energetico
1.  Gli Stati membri realizzano cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale almeno equivalenti a:
1.  Gli Stati membri realizzano cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale almeno equivalenti a:
a)  nuovi risparmi annui dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5%, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1° gennaio 2013;
a)  nuovi risparmi annui dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5%, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1° gennaio 2013;
b)  nuovi risparmi annui dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari all'1,5%, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1° gennaio 2019;
b)  nuovi risparmi annui dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari almeno all'1,5%, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1° gennaio 2019;
Gli Stati membri continuano a realizzare nuovi risparmi annui dell'1,5% per periodi decennali dopo il 2030, a meno che la Commissione, sulla scorta dei riesami effettuati entro il 2027 e successivamente ogni 10 anni, concluda che non è necessario per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di energia e di clima per il 2050.
Gli Stati membri continuano a realizzare nuovi risparmi annui dell'1,5% per periodi decennali dopo il 2030, a meno che la Commissione, sulla scorta dei riesami effettuati entro il 2027 e successivamente ogni 10 anni, concluda che non è necessario per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di energia e di clima per il 2050.
In ciascun periodo i risparmi si basano cumulativamente sul volume di risparmi da realizzare nel periodo o nei periodi precedenti. Quando precedenti misure politiche, programmi e/o azioni individuali non si traducono più in risparmi, si tiene conto della perdita di questi risparmi nel conteggio del volume complessivo dei risparmi da conseguire al termine di ciascun periodo e si compensa la perdita con nuovi risparmi.
Ai fini della lettera b), e fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono contabilizzare soltanto i risparmi energetici derivanti dalle nuove misure politiche introdotte dopo il 31 dicembre 2020 o dalle misure politiche adottate durante il periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 purché sia possibile dimostrare che danno luogo ad azioni individuali intraprese dopo il 31 dicembre 2020 e generano risparmi.
I risparmi prescritti per il periodo di cui alla lettera b) sono realizzati cumulativamente e in aggiunta ai risparmi prescritti per il periodo di cui alla lettera a). A tal fine, e fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono contabilizzare i risparmi energetici derivanti dalle nuove misure politiche introdotte dopo il 31 dicembre 2020 o da misure politiche precedenti, purché sia possibile dimostrare che danno luogo a nuove azioni individuali intraprese dopo il 31 dicembre 2020 e generano risparmi. Gli Stati membri possono altresì contabilizzare i risparmi risultanti dalle azioni individuali intraprese durante il periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 purché continuino a generare risparmi verificabili dopo il 2020.
Le vendite, in volume, dell'energia utilizzata nei trasporti possono essere escluse in toto o in parte da questo calcolo.
Esclusivamente ai fini del periodo di cui alla lettera a), le vendite, in volume, dell'energia utilizzata nei trasporti possono essere escluse in toto o in parte da questo calcolo. Le vendite di energia utilizzata nei trasporti sono incluse interamente nel calcolo per il periodo di cui alla lettera b) e successivamente.
Gli Stati membri determinano la ripartizione della quantità calcolata di nuovi risparmi nel corso di ciascun periodo di cui alle lettere a) e b) purché alla fine di ciascun periodo sia realizzato il volume totale di risparmio cumulativo prescritto.
Gli Stati membri determinano la ripartizione della quantità calcolata di nuovi risparmi nel corso di ciascun periodo di cui alle lettere a) e b) purché alla fine di ciascun periodo sia realizzato il volume totale di risparmio cumulativo prescritto.
2.  Fatto salvo il paragrafo 3, ciascuno Stato membro può:
2.  Fatto salvo il paragrafo 3, ciascuno Stato membro può:
a)  effettuare il calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), usando valori dell'1% nel 2014 e nel 2015, dell'1,25% nel 2016 e 2017, e dell'1,5% nel 2018, 2019 e 2020;
a)  effettuare il calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), usando valori dell'1% nel 2014 e nel 2015, dell'1,25% nel 2016 e 2017, e dell'1,5% nel 2018, 2019 e 2020;
b)  escludere dal calcolo la totalità o una parte delle vendite, in volume, dell'energia utilizzata per le attività industriali elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
b)  escludere dal calcolo la totalità o una parte delle vendite, in volume, dell'energia utilizzata per le attività industriali elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
c)  consentire che nel volume di risparmi energetici prescritto a norma del paragrafo 1 siano contabilizzati i risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, per effetto dell'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 14, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafi da 1 a 6 e 9;
c)  consentire che nel volume di risparmi energetici prescritto a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), siano contabilizzati i risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, per effetto dell'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 14, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafi da 1 a 6 e 9; e
d)  contabilizzare nel volume di risparmi energetici di cui al paragrafo 1 i risparmi energetici risultanti da azioni individuali la cui attuazione è iniziata a partire dal 31 dicembre 2008, che continuano ad avere un impatto nel 2020 e oltre e che possono essere misurate e verificate; e
d)  contabilizzare nel volume dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1, lettera a), i risparmi energetici risultanti da azioni individuali la cui attuazione è cominciata a partire dal 31 dicembre 2008 che continuano ad avere un impatto nel 2020 e che possono essere misurate e verificate.
e)  escludere dal calcolo del risparmio energetico di cui al paragrafo 1 la quantità verificabile di energia generata sugli o negli edifici per uso proprio a seguito di misure politiche che promuovono nuove installazioni di tecnologie delle energie rinnovabili.
3.  Le opzioni scelte a norma del paragrafo 2 nell'insieme non devono costituire un volume superiore al 25% dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri applicano e calcolano separatamente l'effetto delle opzioni scelte per i periodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b):
3.  Le opzioni scelte a norma del paragrafo 2 nell'insieme non devono costituire un volume superiore al 25% dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri applicano e calcolano separatamente l'effetto delle opzioni scelte per i periodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b):
a)  per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo di cui al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), e d);
a)  per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo di cui al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), e d);
b)  per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e), purché le azioni individuali ai sensi della lettera d) continuino ad avere un impatto verificabile e misurabile dopo il 31 dicembre 2020.
b)  per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e), purché le azioni individuali ai sensi della lettera d) continuino ad avere un impatto verificabile e misurabile dopo il 31 dicembre 2020.
4.  I risparmi di energia realizzati dopo il 31 dicembre 2020 non possono essere considerati nel calcolo del volume di risparmi cumulativi prescritto per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
4.  I risparmi di energia realizzati dopo il 31 dicembre 2020 non possono essere considerati nel calcolo del volume di risparmi cumulativi prescritto per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
5.  Gli Stati membri provvedono a che i risparmi derivanti dalle misure politiche di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e dell'articolo 20, paragrafo 6, siano calcolati conformemente all'allegato V.
5.  Gli Stati membri provvedono a che i risparmi derivanti dalle misure politiche di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e dell'articolo 20, paragrafo 6, siano calcolati conformemente all'allegato V.
6.  Gli Stati membri realizzano il volume di risparmi prescritto al paragrafo 1 istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 7 bis o adottando misure alternative di cui all'articolo 7 ter. Gli Stati membri possono combinare un regime obbligatorio di efficienza energetica con misure politiche alternative.
6.  Gli Stati membri realizzano il volume di risparmi prescritto al paragrafo 1 istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 7 bis o adottando misure alternative di cui all'articolo 7 ter. Gli Stati membri possono combinare un regime obbligatorio di efficienza energetica con misure politiche alternative.
7.  Gli Stati membri dimostrano che non si effettua un doppio conteggio dei risparmi energetici nel caso in cui le misure politiche o le azioni individuali producano effetti coincidenti.";
7.  Gli Stati membri dimostrano che non si effettua un doppio conteggio dei risparmi energetici nel caso in cui le misure politiche o le azioni individuali producano effetti coincidenti.";
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 7 bis – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica provvedono affinché le parti obbligate di cui al paragrafo 2 che operano sui rispettivi territori realizzino cumulativamente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, i risparmi energetici nell'uso finale prescritti all'articolo 7, paragrafo 1.
1.  Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica provvedono affinché le parti obbligate di cui al paragrafo 2 che operano sui rispettivi territori realizzino cumulativamente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, i risparmi energetici nell'uso finale prescritti all'articolo 7, paragrafo 1, o consentono alle parti obbligate di contribuire annualmente al fondo nazionale per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 20, paragrafo 6.
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 7 bis – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che operano sui rispettivi territori e possono includere i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 5, lettera b).
2.  Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i distributori di energia, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 5, lettera b).
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 7 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Se le società di vendita di energia al dettaglio sono designate come parti obbligate conformemente al paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che, nell'adempiere al loro obbligo, tali società di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro fornitore.
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 7 bis – paragrafo 5 – lettera b
b)  possono consentire alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi, anche quando le parti obbligate promuovono misure attraverso altri organismi riconosciuti dallo Stato o attraverso autorità pubbliche che possono coinvolgere o non coinvolgere partenariati formali e possono accompagnarsi ad altre fonti di finanziamento. Gli Stati membri che consentono quanto sopra assicurano l'esistenza di una procedura di riconoscimento chiara, trasparente e aperta a tutti gli operatori del mercato, che miri a ridurre al minimo i costi della certificazione;
b)  possono consentire alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi, anche quando le parti obbligate promuovono misure attraverso altri organismi riconosciuti dallo Stato o attraverso autorità pubbliche che possono coinvolgere o non coinvolgere partenariati formali e possono accompagnarsi ad altre fonti di finanziamento. Gli Stati membri che consentono quanto sopra assicurano l'esistenza di una procedura di riconoscimento accreditata, chiara, trasparente, partecipativa e aperta a tutti gli operatori del mercato, che miri a ridurre al minimo i costi della certificazione;
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 7 bis – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)
c bis)  consentono risparmi aggiuntivi mediante tecnologie più sostenibili nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento in ambienti urbani (con una conseguente riduzione anche degli inquinanti e del particolato), che saranno contabilizzati nel volume di risparmi energetici prescritto a norma del paragrafo 1;
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 7 bis – paragrafo 5 – lettera c ter (nuova)
c ter)  promuovono l'adozione di misure che affrontino il potenziale del riscaldamento e del raffreddamento ai fini dei risparmi energetici, prevedendo possibilmente premi aggiuntivi per gli interventi che permettano un'attenuazione dell'inquinamento;
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 7 bis – paragrafo 5 – lettera c quater (nuova)
c quater)  creano strumenti che certifichino i risparmi risultanti da audit energetici o sistemi di gestione dell'energia equivalenti di cui all'articolo 8, al fine di contabilizzare detti risparmi nel volume di risparmi energetici prescritto a norma del paragrafo 1;
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 7 bis – paragrafo 5 – lettera c quinquies (nuova)
c quinquies)  possono consentire alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici nell'uso finale ottenuti in infrastrutture di riscaldamento e raffreddamento efficienti;
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 7 bis – paragrafo 5 – lettera c septies (nuova)
c septies)  valutano l'impatto dei costi diretti e indiretti di tali regimi sulla competitività delle industrie ad alta intensità energetica esposte alla concorrenza internazionale e adottano misure volte a ridurre al minimo tale impatto.
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 7 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.  Nel quadro dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima, gli Stati membri informano la Commissione delle misure politiche previste a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c). L'impatto di dette misure è calcolato e incluso nei piani in questione. Il calcolo utilizzato dagli Stati membri si basa su criteri oggettivi e non discriminatori, elaborati in consultazione con la Commissione entro il 1° gennaio 2019.
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 7 ter – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, attuando misure politiche alternative provvedono a che i risparmi energetici prescritti all'articolo 7, paragrafo 1, siano realizzati presso i clienti finali.
1.  Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, attuando misure politiche alternative provvedono a che i risparmi energetici prescritti all'articolo 7, paragrafo 1, siano pienamente realizzati presso i clienti finali.
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 7 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Inoltre, tutte le opportunità per migliorare l'efficienza energetica, anche mediante l'uso di carburanti più efficienti per il trasporto, possono essere contabilizzate ai fini dei risparmi energetici nell'uso finale realizzati cumulativamente prescritti all'articolo 7, paragrafo 1.
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 7 ter – paragrafo 2
2.  In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri tengono conto degli effetti sulle famiglie in condizioni di precarietà energetica.
2.  In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri tengono conto degli effetti sulle famiglie a basso reddito, in particolare quelle in condizioni di precarietà energetica, e assicurano che le misure siano attuate in via prioritaria presso tali famiglie e negli alloggi sociali.
Gli Stati membri calcolano il volume di risparmi realizzati presso tali famiglie rispetto al volume complessivo di risparmi realizzati in tutte le famiglie in conformità del presente articolo.
Tali risparmi sono pubblicati e inclusi nelle relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima in conformità dell'articolo 21 del regolamento (UE) XX/20XX [governance dell'Unione dell'energia].
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 7 quater (nuovo)
4 bis)  è inserito il seguente articolo:
"Articolo 7 quater
Fornitura dei servizi di efficienza energetica
La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati Membri, garantisce che la fornitura dei servizi nel mercato dell'efficienza energetica avvenga in un quadro concorrenziale e trasparente in modo tale che il consumatore finale possa trarre i benefici, in termini di minor costo e di maggiore qualità del servizio, connessi agli interventi di efficienza energetica. A tal fine, gli Stati Membri garantiscono alle imprese, in particolare alle PMI, l'accesso non discriminatorio al mercato dei servizi di efficienza energetica, consentendone così la partecipazione a condizioni paritarie rispetto agli operatori verticalmente integrati e superando le posizioni di vantaggio competitivo createsi a favore dei soggetti che operano nella distribuzione o nella vendita di energia. A tal fine gli Stati Membri adottano tutti gli atti necessari affinché gli operatori integrati mettano a disposizione di terzi le medesime condizioni e i medesimi strumenti che utilizzano per la fornitura dei servizi di efficienza energetica."
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1
Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di gas naturale ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso;
Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di gas naturale ricevano a prezzi concorrenziali, rispetto alla tecnologia e alla funzionalità selezionate, contatori individuali e strumenti per la regolazione del riscaldamento che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso e altre funzionalità, a seconda dei casi, conformemente alle disposizioni relative alla misurazione dell'energia elettrica agli articoli da 19 a 22 della direttiva (UE) .../... [relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)].
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera c – punto ii bis (nuovo)
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Il sistema di misurazione intelligente fornisce ai consumatori finali l'accesso ai dati relativi al loro consumo energetico e alle serie temporali per i periodi di regolamento nel mercato.
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 9 – paragrafo 3
d)  il paragrafo 3 è soppresso;
d)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per quanto riguarda il formato dei dati e le funzionalità, le disposizioni sono allineate, se del caso, agli articoli da 18 a 21 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. I dati dei consumatori sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ter. Ai clienti finali non è addebitato alcun costo per l'accesso ai dati in un formato che sia loro utile.
__________________
1 bis.   Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).
1 ter.   Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)."
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 9 bis
Articolo 9 bis
Articolo 9 bis
Misurazione, misurazione divisionale e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico
Misurazione, misurazione divisionale e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico
1.  Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico ricevano a prezzi concorrenziali contatori che riproducano con precisione il loro consumo effettivo d'energia.
1.  Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico ricevano a prezzi concorrenziali contatori che riproducano con precisione il loro consumo effettivo d'energia.
Negli edifici alimentati da una fonte centrale di riscaldamento e raffreddamento o acqua calda che alimenta vari edifici oppure allacciati a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento, è sempre installato un contatore di calore o di acqua calda in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura.
Negli edifici alimentati da una fonte centrale di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda che alimenta vari edifici oppure allacciati a una rete di teleriscaldamento o teleraffreddamento, è installato un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura.
2.  Nei condomini e negli edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale di riscaldamento o di raffreddamento oppure da sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento sono installati contatori individuali per misurare il consumo di calore, raffreddamento o acqua calda per ciascuna unità immobiliare.
2.  Nei condomini e negli edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale di riscaldamento o di raffreddamento oppure da sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento sono installati contatori individuali per misurare il consumo di calore, raffreddamento o acqua calda per ciascuna unità immobiliare, se tecnicamente fattibile ed efficiente in termini di costi in quanto proporzionato rispetto al potenziale risparmio energetico.
Se per misurare il riscaldamento o il raffreddamento in ciascuna unità immobiliare l'uso di contatori individuali non è tecnicamente fattibile o non è efficiente in termini di costi, si utilizzano contabilizzatori individuali di calore che misurano il consumo di energia termica in corrispondenza di ciascun radiatore, salvo se lo Stato membro dimostra che la loro installazione non è efficiente in termini di costi. In tal caso possono essere presi in considerazione metodi alternativi di misurazione del consumo di energia termica che presentino un buon rapporto costi/efficacia. Ogni Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica le condizioni di non fattibilità tecnica e inefficienza dei costi.
Se per misurare il riscaldamento o il raffreddamento in ciascuna unità immobiliare l'uso di contatori individuali non è tecnicamente fattibile o non è efficiente in termini di costi, si utilizzano contabilizzatori individuali di calore che misurano il consumo di energia termica in corrispondenza di ciascun radiatore, salvo se lo Stato membro dimostra che la loro installazione non è efficiente in termini di costi. In tal caso possono essere presi in considerazione metodi alternativi di misurazione del consumo di energia termica che presentino un buon rapporto costi/efficacia. Previa consultazione con la Commissione, ogni Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica i criteri generali, le metodologie e/o le procedure volte a determinare la non fattibilità tecnica e l'inefficienza dei costi.
Nei nuovi edifici del tipo indicato al primo comma o quando detti edifici sono sottoposti a ristrutturazioni importanti ai sensi della direttiva 2010/31/UE, si forniscono sempre contatori individuali.
Nei nuovi condomini e nelle aree residenziali dei nuovi edifici polifunzionali, laddove dispongano di una fonte centrale di riscaldamento per l'acqua calda o siano alimentati da sistemi di teleriscaldamento, per l'acqua calda sono forniti contatori individuali in deroga ai paragrafi 1 e 2.
3.  Se i condomini e gli edifici polifunzionali sono allacciati a reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento, oppure alimentati prevalentemente da propri sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, gli Stati membri introducono regole trasparenti sulla ripartizione dei costi di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda in tali edifici, al fine di assicurare la trasparenza e l'accuratezza del calcolo del consumo individuale, ivi compreso per:
3.  Se i condomini e gli edifici polifunzionali sono allacciati a reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento, oppure alimentati prevalentemente da propri sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, gli Stati membri introducono regole trasparenti sulla ripartizione dei costi di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda in tali edifici, al fine di assicurare la trasparenza e l'accuratezza del calcolo del consumo individuale, ivi compreso per:
a)  l'acqua calda per il fabbisogno domestico;
a)  l'acqua calda per il fabbisogno domestico;
b)  il calore irradiato dall'impianto dell'edificio e il riscaldamento delle aree comuni (qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori);
b)  il calore irradiato dall'impianto dell'edificio e il riscaldamento delle aree comuni (qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori);
c)  il riscaldamento o il raffreddamento degli appartamenti.
c)  il riscaldamento o il raffreddamento degli appartamenti.
4.  Ai fini del presente articolo, dal 1º gennaio 2020 i contatori e i contabilizzatori che si installano sono leggibili a distanza.
4.  Ai fini del presente articolo, dal 1º gennaio 2020 i contatori e i contabilizzatori di calore di nuova installazione sono leggibili a distanza. Continuano ad applicarsi le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma.
Entro il 1º gennaio 2027 si dotano della capacità di lettura a distanza i contatori e i contabilizzatori già installati e sprovvisti di tale capacità o si sostituiscono con dispositivi leggibili a distanza, salvo se lo Stato membro dimostra che ciò non è efficiente in termini di costi.
Entro il 1º gennaio 2027 si dotano della capacità di lettura a distanza i contatori e i contabilizzatori di calore già installati e sprovvisti di tale capacità o si sostituiscono con dispositivi leggibili a distanza, salvo se lo Stato membro dimostra che ciò non è efficiente in termini di costi;
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 10 – paragrafo 1
1.  Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti di cui alla direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni di fatturazione siano precise e fondate sul consumo reale, conformemente all'allegato VII, punto 1.1, per il gas, qualora ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato;
1.  Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti di cui alla direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni di fatturazione siano affidabili, precise e fondate sul consumo reale, conformemente all'allegato VII, punto 1.1, per il gas, qualora ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato.
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1
I contatori installati conformemente alla direttiva 2009/73/CE consentono informazioni di fatturazione precise basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati;
I contatori installati conformemente alla direttiva 2009/73/CE forniscono informazioni di fatturazione precise basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati;
Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 10 bis
Articolo 10 bis
Articolo 10 bis
Informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico
Informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico
1.  Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di fatturazione e consumo siano precise e basate sul consumo effettivo, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato VII bis, per tutti gli utenti finali provvisti di contatori o contabilizzatori.
1.  Gli Stati membri provvedono a che, laddove siano installati contatori o contabilizzatori di calore, le informazioni di fatturazione e consumo siano affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato VII bis, per tutti gli utenti finali, vale a dire per le persone fisiche o giuridiche che acquistano riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso proprio finale oppure le persone fisiche o giuridiche che occupano un edificio individuale o un'unità in un condominio o edificio polifunzionale alimentato con riscaldamento, raffreddamento o acqua calda da una fonte centrale che non dispongono di un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia.
Tale obbligo può essere soddisfatto, tranne per la misurazione divisionale del consumo di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2, con un sistema di autolettura periodica in base al quale il cliente finale comunica i dati del proprio contatore al fornitore di energia. La fatturazione si basa sul consumo stimato o su un importo forfettario solo se il cliente finale non ha comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione.
Tale obbligo può essere soddisfatto, se previsto dallo Stato membro e tranne per la misurazione divisionale del consumo sulla base di contabilizzatori di calore di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2, con un sistema di autolettura periodica in base al quale il cliente finale o l'utente finale comunica i dati del proprio contatore. La fatturazione si basa sul consumo stimato o su un importo forfettario solo se il cliente finale o l'utente finale non ha comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione.
2.  Gli Stati membri:
2.  Gli Stati membri:
a)  prescrivono che, se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici degli utenti finali siano messe a disposizione di un fornitore di servizi energetici designato dall'utente finale;
a)  prescrivono che, se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulla lettura dei contabilizzatori di calore degli utenti finali siano messe a disposizione di un fornitore di servizi energetici designato dall'utente finale su richiesta di quest'ultimo;
b)  provvedono affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica e ricevano, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui la loro fattura è stata compilata, specialmente se le fatture non sono basate sul consumo effettivo;
b)  provvedono affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica;
c)  provvedono affinché insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti finali adeguate informazioni sul consumo effettivo, in conformità dell'allegato VII, punto 3;
c)  provvedono affinché insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti finali informazioni chiare e comprensibili in conformità dell'allegato VII bis, punto 3;
d)  possono disporre che, su richiesta del cliente finale, la comunicazione delle informazioni di fatturazione non sia considerata una richiesta di pagamento. In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché siano offerte soluzioni flessibili per il pagamento effettivo;
d)  possono disporre che, su richiesta del cliente finale, la comunicazione delle informazioni di fatturazione non sia considerata una richiesta di pagamento. In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché siano offerte soluzioni flessibili per il pagamento effettivo;
d bis)  promuovono la sicurezza informatica e assicurano la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti finali conformemente al diritto pertinente dell'Unione.
2 bis.  Gli Stati membri decidono chi deve essere responsabile di fornire le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 agli utenti finali che non hanno un contratto diretto o individuale con un fornitore di energia.
Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)
-a)  al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:
"La Commissione stabilisce una metodologia comune, previa consultazione delle pertinenti parti interessate, al fine di incoraggiare gli operatori di rete a ridurre le perdite, ad attuare un programma di investimenti nelle infrastrutture che sia efficace in termini di costi e di energia, nonché a tenere in debita considerazione l'efficienza energetica e la flessibilità della rete. La Commissione, entro il ... [12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], adotta un atto delegato conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva specificando tale metodologia."
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto ii
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 3
I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione rispettano i requisiti di cui all'allegato XII;
I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione tengono conto della necessità di garantire la continuità della fornitura di calore nelle connessioni, nell'assicurare l'accesso alla rete e nel dispacciamento di energia da cogenerazione ad alto rendimento, e rispettano i requisiti di cui all'allegato XII.
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 19 bis (nuovo)
11 bis)  è inserito il seguente articolo:
"Articolo 19 bis
Finanziamenti delle banche europee a favore dell'efficienza energetica
La Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) adattano i rispettivi obiettivi politici al fine di riconoscere l'efficienza energetica quale fonte di energia a sé stante e gli investimenti a favore dell'efficienza energetica quale parte dei rispettivi portafogli di investimenti infrastrutturali.
La BEI e la BERS, insieme alle banche di promozione nazionali, progettano, realizzano e finanziano programmi e progetti adatti al settore dell'efficienza, anche per le famiglie che vivono in condizioni di precarietà energetica.
Gli Stati membri sfruttano appieno le possibilità e gli strumenti proposti dall'iniziativa sui finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti."
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)
12 bis)  all'articolo 23 è inserito il paragrafo seguente:
"3 bis. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016."
Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 ter (nuovo)
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)
12 ter)  all'articolo 24 è inserito il paragrafo seguente:
"4 bis. Nell'ambito della relazione sullo stato dell'Unione dell'energia, la Commissione riferisce sul funzionamento del mercato del carbonio in conformità dell'articolo 29, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) XX/20XX [governance dell'Unione dell'energia] tenendo conto degli effetti dell'attuazione della presente direttiva."
Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 24 – paragrafo 12
12.  La Commissione valuta la presente direttiva entro il 28 febbraio 2024, e successivamente a cadenza quinquennale, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, da proposte di ulteriori misure;
12.  La Commissione valuta la presente direttiva entro il 28 febbraio 2024, e successivamente a cadenza quinquennale, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta l'efficacia generale della direttiva e la necessità di adeguare la politica dell'Unione in materia di efficienza energetica in funzione degli obiettivi dell'accordo di Parigi e delle evoluzioni sul piano economico e dell'innovazione. La relazione è corredata, se del caso, da proposte di ulteriori misure.
Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 24 – paragrafo 12 bis (nuovo)
13 bis)  all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:
"12 bis. Entro il 31 dicembre 2019, la Commissione effettua un'analisi approfondita distinta del potenziale di efficienza energetica concernente:
a)  la conversione e la trasformazione dell'energia;
b)  la trasmissione e la distribuzione dell'energia;
c)  la produzione e il successivo trasporto delle forniture di energia, ossia l'energia impiegata per estrarre combustibili fossili e trasportarli verso il luogo di utilizzo;
d)  lo stoccaggio di energia.
Entro il 31 gennaio 2021, sulla base dei risultati ottenuti, la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa al riguardo."
Emendamento 114
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera a
Direttiva 2012/27/UE
Allegato IV – nota 3
a)  nell'allegato IV, la nota 3 è sostituita dalla seguente: "(3) Applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia "bottom-up" basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di base di 2,0. Gli Stati membri possono applicare un coefficiente diverso a condizione di poterlo giustificare.".
a)  nell'allegato IV, la nota 3 è sostituita dalla seguente: "(3) Applicabile esclusivamente ai fini della presente direttiva e quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia "bottom-up" basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri applicano un coefficiente definito con un metodo trasparente e comparabile tra gli Stati membri, sulla base delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria. Tali circostanze sono debitamente corroborate, misurabili e verificabili, nonché basate su criteri obiettivi e non discriminatori. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di base di 2,3 o un coefficiente diverso a condizione di poterlo giustificare."A tale riguardo, gli Stati membri tengono conto dei mix energetici inclusi nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima da notificare alla Commissione a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) XX/20XX [governance dell'Unione dell'energia]. Il coefficiente di base è rivisto ogni cinque anni sulla base dei dati reali osservati.
Emendamento 87
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera b
Direttiva 2012/27/UE
Allegato V – punto 2 – lettera a
a)  occorre dimostrare che i risparmi sono aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero prodotti comunque, senza l'attività della parte obbligata, partecipante o incaricata e/o delle autorità responsabili dell'attuazione. Per determinare i risparmi che possono essere dichiarati aggiuntivi, gli Stati membri stabiliscono uno scenario di base che riproduca l'evoluzione del consumo energetico in assenza della misura politica in questione. Lo scenario di base tiene conto almeno dei seguenti fattori: tendenze del consumo energetico, cambiamenti nel comportamento dei consumatori, evoluzione tecnologica e cambiamenti indotti da altre misure attuate a livello nazionale e unionale;
a)  occorre dimostrare che i risparmi sono aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero prodotti comunque, senza l'attività della parte obbligata, partecipante o incaricata e/o delle autorità responsabili dell'attuazione. Per determinare i risparmi che possono essere dichiarati aggiuntivi, gli Stati membri stabiliscono uno scenario di base che riproduca l'evoluzione del consumo energetico in assenza della misura politica in questione e delle nuove azioni individuali che ne derivano. Lo scenario di base tiene conto almeno dei seguenti fattori: tendenze del consumo energetico, cambiamenti nel comportamento dei consumatori, evoluzione tecnologica e cambiamenti indotti da altre misure attuate a livello nazionale e unionale;
Emendamento 88
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera b
Direttiva 2012/27/UE
Allegato V – punto 2 – lettera b
b)  i risparmi derivanti dall'attuazione della legislazione unionale vincolante sono considerati risparmi che si sarebbero prodotti comunque, senza l'attività della parte obbligata, partecipante o incaricata e/o delle autorità responsabili dell'attuazione; non possono pertanto essere dichiarati a titolo dell'articolo 7, paragrafo 1, eccezion fatta per i risparmi relativi alla ristrutturazione di edifici esistenti nel rispetto del criterio di rilevanza di cui al punto 3, lettera h);
b)  i risparmi derivanti dall'attuazione della legislazione unionale vincolante sono considerati risparmi che si sarebbero prodotti comunque, senza l'attività della parte obbligata, partecipante o incaricata e/o delle autorità responsabili dell'attuazione; non possono pertanto essere dichiarati a titolo dell'articolo 7, paragrafo 1, eccezion fatta per i risparmi relativi alle misure che promuovono la ristrutturazione di edifici esistenti nel rispetto del criterio di rilevanza di cui al punto 3, lettera h);
Emendamento 89
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera b
Direttiva 2012/27/UE
Allegato V – punto 2 – lettera h
h)  per calcolare i risparmi energetici si tiene conto della durata delle misure. A tal fine è possibile conteggiare i risparmi ottenuti da ciascuna azione individuale tra la data di attuazione e il 31 dicembre 2020 o il 31 dicembre 2030, secondo i casi; in alternativa, gli Stati membri possono adottare un altro metodo con il quale stimano di ottenere un risparmio totale almeno equivalente. Quando si avvalgono di altri metodi, gli Stati membri provvedono affinché il risparmio energetico totale con essi calcolato non sia superiore al risparmio energetico che sarebbe risultato dal calcolo dei risparmi di ciascuna azione individuale tra le rispettive date di attuazione e il 31 dicembre 2020 o il 31 dicembre 2030, come opportuno. Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima redatti a norma della governance dell'Unione dell'energia, gli Stati membri descrivono dettagliatamente gli altri metodi utilizzati e le disposizioni adottate per conformarsi all'obbligo di calcolo.
h)  per calcolare i risparmi energetici si tiene conto della durata delle misure e del tasso di riduzione dei risparmi nel tempo. Tale calcolo è effettuato conteggiando i risparmi ottenuti da ciascuna azione individuale tra la data di attuazione e il 31 dicembre 2020 o il 31 dicembre 2030, secondo i casi; in alternativa, gli Stati membri possono adottare un altro metodo con il quale stimano di ottenere un risparmio totale almeno equivalente. Quando si avvalgono di altri metodi, gli Stati membri provvedono affinché il risparmio energetico totale con essi calcolato non sia superiore al risparmio energetico che sarebbe risultato dal calcolo dei risparmi di ciascuna azione individuale tra le rispettive date di attuazione e il 31 dicembre 2020 o il 31 dicembre 2030, come opportuno. Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima redatti a norma del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia, gli Stati membri descrivono dettagliatamente gli altri metodi utilizzati e le disposizioni adottate per conformarsi all'obbligo di calcolo.
Emendamento 90
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera b
Direttiva 2012/27/UE
Allegato V – punto 3 – lettera d
d)  il volume dei risparmi energetici prescritti o da conseguire mediante la misura politica è espresso in termini di consumo di energia finale o primaria, utilizzando i fattori di conversione di cui all'allegato IV;
d)  il volume dei risparmi energetici prescritti o da conseguire mediante la misura politica è espresso in termini di consumo di energia finale e primaria, utilizzando i fattori di conversione di cui all'allegato IV;
Emendamento 91
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera b
Direttiva 2012/27/UE
Allegato V – punto 3 – comma 2
Per le misure politiche adottate conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri possono utilizzare il metodo di calcolo stabilito a norma della direttiva 2010/31/UE nella misura in cui è conforme ai requisiti dell'articolo 7 della presente direttiva e del presente allegato.
soppresso
Emendamento 92
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – lettera b
Direttiva 2012/27/UE
Allegato VII bis
Allegato VII bis
Allegato VII bis
Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo basate sul consumo effettivo di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda
Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda
1.  Fatturazione basata sul consumo effettivo
1.  Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore
Al fine di consentire agli utenti finali di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo almeno una volta all'anno.
Al fine di consentire agli utenti finali di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o della lettura dei contabilizzatori di calore almeno una volta all'anno.
2.  Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo
2.  Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo
A decorrere dal [inserire data di entrata in vigore], se sono stati installati contatori o contabilizzatori leggibili a distanza le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo sono rese disponibili almeno ogni tre mesi su richiesta o ai consumatori finali che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi.
A decorrere dal [inserire data di recepimento], se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili a distanza le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi su richiesta o ai consumatori finali che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi.
Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori leggibili a distanza, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo sono rese disponibili almeno una volta al mese. Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento.
Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili a distanza, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite a tutti gli utenti finali almeno una volta al mese. Esse sono altresì rese disponibili via internet in modo continuo e sono aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati. Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento.
3.  Informazioni minime in fattura basate sul consumo effettivo
3.  Informazioni minime in fattura
Gli Stati membri provvedono affinché nelle fatture o nella documentazione allegata gli utenti finali dispongano delle seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile:
Gli Stati membri provvedono affinché nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore o nella documentazione allegata gli utenti finali dispongano in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni accurate:
a)  prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
a)  prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei contabilizzatori di calore;
b)  informazioni sul mix di combustibili utilizzato, anche per gli utenti finali del teleriscaldamento o teleraffreddamento;
b)  informazioni sul mix di combustibili utilizzato e sulle relative emissioni di gas a effetto serra, anche per gli utenti finali del teleriscaldamento o teleraffreddamento, e chiarimenti sulle diverse tasse, imposte e tariffe applicate;
c)  raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;
c)  raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;
d)  i recapiti (compresi i siti internet) delle organizzazioni dei clienti finali, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi di clienti finali e specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature a energia.
d)  i recapiti (compresi i siti internet) delle organizzazioni dei clienti finali, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi di clienti finali e specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature a energia.
d bis)  informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie;
Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché le fatture contengano, siano accompagnate o rimandino, in modo chiaro e comprensibile, a confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza.
d ter)  confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza.
Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore contengono una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui è stato calcolato l'importo che figura in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) e d bis).
Emendamento 93
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2012/27/UE
Allegato IX – Parte 1 – comma 4 – lettera g
2 bis.  nell'allegato IX, parte 1, quarto comma, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
g)  analisi economica: inventario degli effetti
"g) analisi economica: inventario degli effetti
Le analisi economiche tengono conto di tutti i pertinenti effetti economici.
Le analisi economiche tengono conto di tutti i pertinenti effetti economici.
Gli Stati membri, nell'elaborare una decisione, possono valutare e tenere conto dei costi e dei risparmi energetici derivanti dalla maggiore flessibilità nella fornitura di energia e da un migliore funzionamento delle reti elettriche, compresi i costi evitati e i risparmi derivanti dalla riduzione degli investimenti nelle infrastrutture, negli scenari analizzati.
Gli Stati membri, nell'elaborare una decisione, valutano e tengono conto dei costi e dei risparmi energetici derivanti dalla maggiore flessibilità nella fornitura di energia e da un migliore funzionamento delle reti elettriche, compresi i costi evitati e i risparmi derivanti dalla riduzione degli investimenti nelle infrastrutture, negli scenari analizzati.
I costi e i benefici tenuti in considerazione includono almeno i seguenti:
I costi e i benefici tenuti in considerazione includono almeno i seguenti:
i)  benefici
i)  benefici
—  valore della produzione per il consumatore (calore ed energia elettrica),
—  valore della produzione per il consumatore (calore ed energia elettrica),
—  benefici esterni quali benefici per l'ambiente e la salute, nella misura del possibile;
—  benefici esterni quali benefici per l'ambiente, benefici in termini di emissioni di gas a effetto serra e benefici per la salute e la sicurezza,
—  effetti sul mercato del lavoro, sulla sicurezza energetica e sulla competitività;
ii)  costi
ii)  costi
—  costi di capitale degli impianti e delle apparecchiature,
—  costi di capitale degli impianti e delle apparecchiature,
—  costi di capitale delle reti di energia associate,
—  costi di capitale delle reti di energia associate,
—  costi variabili e fissi di funzionamento,
—  costi variabili e fissi di funzionamento,
—  costi energetici,
—  costi energetici,
—  costi ambientali e costi sanitari, nella misura del possibile;
—  costi ambientali, costi sanitari e costi per la sicurezza,
—  costi relativi al mercato del lavoro, alla sicurezza energetica e alla competitività"
Emendamento 94
Proposta di direttiva
Allegato – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2012/27/UE
Allegato XII – comma 1 – lettera a
2 ter.  nell'allegato XII, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) elaborano e rendono pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete e il potenziamento della rete, una migliore gestione della rete e norme in materia di applicazione non discriminatoria dei codici di rete necessari per integrare i nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa l'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento;
"a) elaborano e rendono pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete, il potenziamento della rete esistente e l'attivazione di nuove reti, una migliore gestione della rete e norme in materia di applicazione non discriminatoria dei codici di rete necessari per integrare i nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa l'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento o da altre fonti diffuse."

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0391/2017).

Ultimo aggiornamento: 6 novembre 2018Note legali - Informativa sulla privacy